Condizioni di Assicurazione

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Condizioni di Assicurazione
CONDIZIO
ONI DI ASSICU
URAZIONE
POLIZZA C
COLLETTIVA
A n. 5464/02
LE DEFFINIZIONI DI POLIZZA
P
Abitaziione: luogo, nel
n territorio italiano, pressso il quale il Cliente dimorra e presso ccui, comunicanndone il
relativoo indirizzo alla Centrale Opeerativa, può ricchiedere le preestazioni di Asssistenza.
Anno A
Assicurativo: periodo continuativo di 122 mesi in cui l’assicurazionee è efficace, il primo dei quali inizia
alle oree 24 della Dataa di Decorrenzza.
Assisteenza: l’aiuto tempestivo,
t
in denaro o in nnatura, fornitoo al Cliente chhe si trovi in ddifficoltà a segguito del
verificaarsi di un evento fortuito.
Attivitàà Sportiva Prrofessionisticca: attività spportiva a titoloo oneroso conn carattere di continuità, svvolta da
atleti, aallenatori, prepparatori atleticci, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che consegguono la
qualificazione dalle Federazioni
F
spportive Nazionnali, secondo le norme emaanate dalle Feederazioni stessse, con
l’osservvanza delle direttive stabbilite dal CO
ONI per la distinzione
d
deell’attività dileettantistica daa quella
professsionistica.
Cardif: l’assicuratoree, ossia la soocietà Cardif Assurances Risques
R
Divers, Rapprese ntanza Generale per
l’Italia, con sede leggale al n° 15 di via Tolmezzzo – Palazzoo D - 20132 Milano,
M
PEC [email protected],
Capitale Sociale di Euro 16.875..840,00, P. IV
VA, C.F. e nuumero di iscrrizione al Regg. Imprese dii Milano
089165500153, R.E.A
A. n°12545366 iscritta nell’E
Elenco I annesso all’Albo delle impresee di assicuraazione e
riassicuurazione al n. I.00011, socieetà soggetta a Direzione e Coordinament
C
to da parte di BNP Paribas Cardif.
Carenzza: periodo di tempo immediatamente suuccessivo allaa Data di Deccorrenza durannte il quale l’eefficacia
delle cooperture assiccurative è sosppesa.
Centraale Operativa: la struttura organizzativaa di AGA Serrvice Italia S.cc.a.r.l. a cui C
Cardif ha deleegato la
gestionne dei sinistri relativi alla gaaranzia Assisttenza e che, in conformità al Regolame nto Isvap n. 12
1 del 9
gennaioo 2008, provvvede tutto l’anno, 24 ore ssu 24, al conntatto telefonico con il Clieente, organizzzando e
erogando le prestazioni previste alla Sezione II delle presenti condizioni di assicurazionee.
Clientee: l’assicurato,, ossia la perssona fisica, chhe abbia sottooscritto il Moduulo di Adesionne e a cui siano state
conseggnate da Findoomestic Bancaa S.p.A. le Conndizioni di Asssicurazione.
Contraaente: Findom
mestic Banca S.p.A., che stipula la Polizza
P
per conto di colorro che sottosscrivono
Finanziiamenti dalla stessa
s
concesssi.
Data dii Decorrenza: il giorno di soottoscrizione ddel Modulo di Adesione.
Inabilittà Temporan
nea Totale: laa perdita tem
mporanea e in misura totaale della cappacità del Clieente ad
attendeere alla propriaa professione o mestiere.
Indennnità Periodicca: prestazionne dovuta daa Cardif, coon la periodiccità prevista dalle Condizioni di
Assicurrazione, in base
b
alle copperture Inabi lità Temporaanea Totale, Ricovero Osspedaliero e Perdita
d’Impieego.
Indennnizzo, Indenniità, Prestazio
one: importo liqquidabile da Cardif
C
in base alle condizionni di assicurazzione.
Infortunio: evento dovuto
d
a caussa fortuita, vioolenta ed esteerna, che prodduca lesioni ffisiche obiettivvamente
constattabili.
Istitutoo di Cura: ognni ospedale, clinica o casa ddi cura in Italiaa o all’estero, regolarmente
r
autorizzati, in base ai
requisitti di legge e delle
d
competennti Autorità, all ricovero ed eventualment
e
e all’assistenzza sanitaria inn regime
di degeenza diurna. Sono
S
comunquue esclusi gli sstabilimenti terrmali, le case di convalesceenza e soggiorrno.
IVASS:: Istituto per laa Vigilanza sullle Assicuraziooni, che svolge funzioni di vigilanza
v
nei coonfronti delle imprese
di assiccurazione.
Lavoraatore Autonom
mo: la personna fisica che eeserciti un’attivvità lavorativa regolare e chhe, ai fini dell’imposta
sul redddito delle perssone fisiche (IRPEF) non peercepisca un reddito da lavvoro dipendentte (come deteerminato
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nelle definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono
altresì considerati autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto
e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende o Enti di diritto
privato sia alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.
Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che, avendo superato il periodo di prova e con
un’anzianità lavorativa minima di 6 (sei) mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro, sia obbligata a
prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi
categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di
un orario settimanale di almeno 16 ore. Inoltre, fermo quanto sopra, sono considerati Lavoratori Dipendenti
Privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i
seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro);
contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con
qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si
intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di
ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le
Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì
considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L.
70/1975. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, alle
dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato;
contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro
intermittente.
Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Modulo di adesione: documento predisposto da Cardif contenente la dichiarazione di adesione alla
copertura da sottoscriversi a cura del Cliente.
Non Lavoratore: la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato,
né Lavoratore Dipendente Pubblico. Sono altresì considerati non lavoratori i pensionati (anche qualora
contestualmente svolgano un’attività lavorativa), i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata
soggetti ad un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con
contratti di lavoro stipulati all’estero (se non regolati dalla legge italiana).
Parti: Cliente, Cardif, Contraente.
Perdita d’Impiego: la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Periodo di Franchigia: periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai
sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Cliente non ha diritto ad alcuna Indennità.
Polizza: la Polizza Collettiva n. 5464/02 stipulata fra Contraente e Cardif.
Premio: la somma dovuta a Cardif per la copertura assicurativa prestata.
Ricovero Ospedaliero: la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa
necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso (Sezione I) oppure il verificarsi dello stato di necessità (Sezione II)
per i quali è prestata l’Assicurazione.
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SEZIONE I – PROTEZIONE REDDITO
Art. 1 Cosa Cardif assicura
Cardif, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente Sezione I, riconosce al Cliente, le seguenti garanzie:
A. Inabilità Temporanea Totale
(a) Qual è il rischio assicurato
Fermo quanto escluso all’Art. 2, Cardif assicura l’Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o
Malattia.
(b) Per quali Clienti opera questa garanzia
La garanzia opera per i soli Clienti che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi.
(c) Periodo di Franchigia
La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 30 (trenta) giorni. Il Periodo di
Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (data del certificato medico) o di ricovero
ospedaliero.
(d) Periodo di Carenza
Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 60
(sessanta) giorni.
(e) Indennità liquidata da Cardif
Fermi i limiti previsti dall’art. 4, perdurando l’inabilità al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato,
Cardif corrisponderà l’Indennità Periodica indicata nel Modulo di Adesione. Successivamente,
continuando a perdurare lo stato di inabilità, Cardif corrisponderà ulteriori Indennità Periodiche dopo
ogni periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di inabilità.
Si precisa che due periodi di Inabilità Temporanea Totale, occorsi entro 60 giorni l’uno dall’altro e
relativi alla medesima Malattia o Infortunio, saranno considerati come un unico Sinistro, senza
applicazione di un nuovo Periodo di Franchigia.
B. Ricovero Ospedaliero
(a) Qual è il rischio assicurato
Fermo quanto escluso all’Art. 2, Cardif assicura il Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o
Malattia.
(b) Per quali Clienti opera questa garanzia
La garanzia opera per i soli Clienti che, al momento del Sinistro, siano Non Lavoratori o Lavoratori
Dipendenti Pubblici.
(c) Periodo di Franchigia
La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 4 (quattro) giorni. Il Periodo di
Franchigia decorre dal primo giorno di Ricovero Ospedaliero.
(d) Periodo di Carenza
Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 60
(sessanta) giorni.
(e) Indennità liquidata da Cardif
Fermi i limiti previsti dall’art. 4, dopo un periodo di Ricovero Ospedaliero protrattosi ininterrottamente
per oltre 4 (quattro) giorni, Cardif corrisponderà l’Indennità Periodica indicata nel Modulo di Adesione.
Successivamente, continuando a perdurare il ricovero, Cardif corrisponderà ulteriori Indennità
Periodiche dopo ogni periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di ricovero.
Si precisa che due periodi di Ricovero Ospedaliero, occorsi entro 60 giorni l’uno dall’altro e relativi alla
medesima Malattia o Infortunio, saranno considerati come un unico Sinistro, senza applicazione di un
nuovo Periodo di Franchigia.
C. Perdita d’Impiego
(a) Qual è il rischio assicurato
Fermo quanto escluso all’Art. 2, Cardif assicura la Perdita d’Impiego a seguito di licenziamento per
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“giustificato motivo oggettivo”.
(b) Per quali Clienti opera questa garanzia
La garanzia opera per i soli Clienti che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati.
(c) Periodo di Franchigia
La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni. Il Periodo di
Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di licenziamento o
messa in mobilità).
(d) Periodo di carenza
La garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 180 (centottanta) giorni.
(e) Indennità liquidata da Cardif
Fermi i limiti previsti dall’art. 4, perdurando lo stato di non occupazione derivante dal licenziamento al
termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, Cardif corrisponderà l’Indennità Periodica indicata nel
Modulo di Adesione. Successivamente, continuando a perdurare lo stato di non occupazione, Cardif
liquiderà ulteriori Indennità Periodiche dopo ogni periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di non
occupazione.
Nel caso in cui il Cliente, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro
subordinato, o riprenda un’attività remunerata di altra natura, ha l’obbligo di comunicarlo
tempestivamente a Cardif e l’Indennizzo non sarà più dovuto.
Qualora il Cliente venga nuovamente licenziato, la garanzia verrà riattivata, a condizione che siano
rispettate le condizioni di cui al presente articolo.
Le garanzie di cui ai punti A. e B. sono valide in tutti i paesi del mondo; la garanzia di cui al punto C. è valida
per contratti di lavoro dipendente privato di diritto italiano.
Le garanzie, come meglio indicato nella tabella che segue, sono alternative tra loro e il Cliente potrà
avvalersi di una sola tra queste, segnatamente in relazione alla sua appartenenza, al momento del Sinistro,
alla categoria dei Lavoratori Autonomi, dei Non Lavoratori, dei Lavoratori Dipendenti Pubblici ovvero dei
Lavoratori Dipendenti Privati.
Garanzie applicabili
Inabilità Temporanea Totale
Ricovero ospedaliero
Perdita d'Impiego
Stato lavorativo al momento del sinistro
Lavoratori
Lavoratori
Lavoratori
Dipendenti
Dipendenti
Autonomi
Pubblici
Privati
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
Non
Lavoratori
NO
SI
NO
Qualora: (i) dopo l’accadimento di un Sinistro relativo alla garanzia Inabilità Temporanea Totale, Ricovero
Ospedaliero o Perdita di Impiego e, in particolare; (ii) durante il perdurare della situazione che giustifica il
pagamento dell’Indennità (l’inabilità, il ricovero o l’inoccupazione); si verifichi la modifica della categoria
professionale in altra categoria che dà diritto a diversa garanzia e, qualora, ricorrendo le predette condizioni
(iii) accada un altro Sinistro indennizzabile in base all’appartenenza alla nuova categoria professionale; ne
consegue che tale secondo Sinistro potrà essere indennizzato solo concluso l’Indennizzo del primo Sinistro,
sempre che, a tale data, permangano i requisiti di indennizzabilità di tale secondo Sinistro.
Art. 2 Cosa è escluso dall’assicurazione di Cardif
Tutte le garanzie sono escluse nei seguenti casi:
a) dolo del Cliente;
b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via
esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e
l’invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio
degli eventi bellici occorsi all’estero, se e in quanto il Cliente sia già presente sul luogo degli
stessi al momento del loro insorgere;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
sinistri conseguenti ad azioni intenzionali del Cliente quali: il suicidio del Cliente, se avviene
entro i primi due anni dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione; il tentato suicidio; gli atti
autolesivi, la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dal Cliente; i Sinistri
che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non
prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico;
sinistri conseguenti ad incidente aereo, se il Cliente viaggia a bordo di aeromobile non
autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
Infortuni già verificatisi o Malattie già in essere alla Data di Decorrenza dell’assicurazione e loro
seguiti, conseguenze e postumi;
sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica,
affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci
psicotropi a scopo terapeutico;
sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni
atomiche;
sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche; della
pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie
ad essa collegate infezioni da HIV ovvero patologie ad essa correlate.
La garanzia Inabilità Temporanea Totale è, inoltre, esclusa in caso di:
k) sinistri causati da stato di ebbrezza alla guida di veicoli di cui all’art. 186 D.Lgs 285/92 e
successive modifiche o in stato di ubriachezza;
l) sinistri conseguenti alla guida di veicoli o natanti a motore senza la prescritta abilitazione alla
guida, salvo il caso di guida con patente scaduta qualora l’Assicurato al momento del Sinistro
sia in possesso dei requisiti per il rinnovo;
m) Infortuni causati dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti
marziali in genere, guidoslitta, rugby, football americano, hockey su ghiaccio o a rotelle,
immersioni con autorespiratore, sport equestri in genere;
n) Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi. Esempi: arrampicata, scalata di roccia o di
ghiaccio, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, base jumping,
bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, free climbing, helisnow, jet ski, kitesurfing,
torrentismo, snowrafting, skeleton (slittino), bobsleigh, motoslitta e similari;
o) interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di Infortunio o
Malattia verificatosi in corso di polizza; interventi chirurgici aventi finalità estetiche e
dietologiche;
p) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza.
Oltre che nei casi generali sub lettere da a) a j), la garanzia Perdita d’Impiego è inoltre esclusa nei
seguenti casi:
q) licenziamento di Assicurato presso il medesimo datore di lavoro dal quale aveva ricevuto nei 12
mesi prima dell’adesione, un’intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella
quale venivano individuati come lavoratori oggetto di una procedura di mobilità o di cassa
integrazione;
r) licenziamenti dovuti a “giusta causa”;
s) dimissioni;
t) licenziamenti dovuti a motivi disciplinari;
u) licenziamenti tra congiunti, anche da parte di ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli, sorelle,
zii, nipoti e affini fino al secondo grado (anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona
giuridica ed i sopradetti soggetti occupino una posizione decisionale quale, a titolo meramente
esemplificativo, amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale, procuratore,
ecc.);
v) cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di
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inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione
lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente;
w) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
x) licenziamenti a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di
vecchiaia”;
y) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di
riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla
quiescenza;
z) messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell’arco del periodo di mobilità stessa, maturi
il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
aa) situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa integrazione
guadagni Ordinaria (anche in deroga), Edilizia o Straordinaria (anche in deroga);
bb) licenziamento per superamento del periodo di comporto;
cc) licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore.
Oltre che nei casi generali sub lettere da a) a j), la garanzia Ricovero Ospedaliero è anche esclusa nei
seguenti casi:
dd) interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di Infortunio o
Malattia, e prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche e fitoterapiche;
ee) ricoveri dovuti al parto o a patologie connesse alla gravidanza; aborto volontario non
terapeutico;
ff) ricoveri dovuti a infertilità, sterilità, checkup di medicina preventiva;
gg) ricoveri in regime di lungodegenza o le convalescenze, anche in soggetti non più autosufficienti,
qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico
di mantenimento.
Art. 3 Chi è assicurabile
Può accedere alla copertura assicurativa offerta da Cardif ogni Cliente che, al momento dell’adesione, abbia
un’età compresa tra 18 e 70 anni.
È inoltre necessario che il Cliente:
a) possa rilasciare la Dichiarazione di Buono Stato di Salute ove richiesta ed all’uopo predisposta da Cardif
e riportata sul Modulo di adesione;
b) qualora sia un Lavoratore Dipendente Privato, non abbia ricevuto da parte del medesimo datore nei 12
mesi prima dell'adesione, un’intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella quale viene
individuato come lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione;
c) qualora sia un Lavoratore Dipendente Privato, Autonomo o Dipendente Pubblico, non sia stato assente
dal lavoro, per Infortunio o Malattia, per più di 30 giorni consecutivi negli ultimi 12 mesi prima della Data di
Decorrenza.
Art. 4 Quali sono i limiti della Prestazione
L’Indennità Periodica liquidata ai Clienti in conseguenza di un Sinistro è indicata nel Modulo di Adesione; è la
medesima per ciascuna garanzia e non può, in ogni caso, essere superiore all’importo di Euro 400,00=.
L’Indennità Periodica è riconosciuta fino ad un numero massimo di:
o 9 (nove) per singolo Sinistro, e;
o 18 (diciotto) per l’intera durata della copertura assicurativa (se del caso, rinnovi compresi), per la
garanzia Inabilità Temporanea Totale;
o 18 (diciotto) per l’intera durata della copertura assicurativa (se del caso, rinnovi compresi), per la
garanzia Ricovero Ospedaliero;
o 18 (diciotto) per l’intera durata della copertura assicurativa (se del caso, rinnovi compresi), per la
garanzia Perdita di Impiego.
Esempio:
Qualora un Assicurato, che sia Lavoratore Dipendente Privato, abbia ottenuto un Indennizzo da Perdita di
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Impiego per 9 Indennità Periodiche, la copertura assicurativa risulterà ancora operante per:
•
un massimo di 9 Indennità Periodiche per il caso di Perdita di Impiego relativo ad un nuovo Sinistro;
•
un massimo di 18 Indennità Periodiche per i casi di Inabilità Totale Temporanea e Ricovero
Ospedaliero, qualora nel futuro cambi il suo stato lavorativo da Dipendente Privato ad Autonomo, Non
Lavoratore o Dipendente Pubblico, di cui massimo 9 Indennità Periodiche per un singolo Sinistro.
Il Premio assicurativo non varia, indipendentemente dal numero di Indennità Periodiche residue di
cui può beneficiare l'Assicurato.
La copertura assicurativa cessa nell’anno in cui all’Assicurato viene indennizzata l’ultima Indennità Mensile,
ovvero a seguito del raggiungimento del limite massimo di 18 Indennità Mensili liquidate per ognuna delle tre
garanzie della Sezione I.
Art. 5 Cosa fare in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, si raccomanda il Cliente di contattare tempestivamente e preventivamente il Servizio
Clienti che risponde al numero verde 800.084.902, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il
sabato dalle 9.00 alle 13.00.
I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif con le seguenti modalità: a mezzo
lettera indirizzata a Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri - Via Tolmezzo, 15 Palazzo D - 20132
Milano; a mezzo fax, all’attenzione dei medesimi uffici, al n. 02.30329810.
I Sinistri potranno essere denunciati anche per il tramite della Contraente presso la succursale di quest’ultima
competente per territorio, la quale provvederà ad inoltrare la denuncia a Cardif.
Ai fini della liquidazione dei Sinistri dovrà essere consegnata a Cardif tutta la documentazione
richiesta da quest’ultimo necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione.
I documenti da consegnare necessari per tutte le garanzie sono:
‐ denuncia scritta del Sinistro;
‐ copia del documento di identità dell’Assicurato.
I documenti da consegnare necessari per ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni richieste da
Cardif):
- Inabilità Temporanea Totale: dichiarazione del medico curante e, in caso di Ricovero Ospedaliero,
certificato di ricovero o copia della cartella clinica;
- Ricovero Ospedaliero: documentazione sanitaria comprovante il Ricovero Ospedaliero, copia
della cartella clinica e, ove rilasciata, lettera di dimissione dal Ricovero Ospedaliero;
- Perdita di Impiego: documentazione attestante il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e
il permanere dello stato di disoccupazione.
L’Assicurato deve inoltre:
- sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
- consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da
effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia di Cardif, il costo delle quali sarà a totale carico
di Cardif medesima.
Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione
richiesta.
Art. 6 Quando e a chi Cardif paga l’Indennizzo
Cardif si impegna a liquidare il Sinistro al Cliente a seguito della ricezione di tutta la documentazione
richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni da tale ricezione.
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SEZIONE II – ASSISTENZA
Art. 7 Cosa Cardif assicura
Cardif, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente Sezione II, riconosce al Cliente una garanzia di
Assistenza mettendo a disposizione dello stesso Cliente le Prestazioni di assistenza di seguito dettagliate.
La garanzia è, in ogni caso, soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.
A. Orientamento al lavoro
(a) Prestazione garantita da Cardif
Il Cliente, contattando la Centrale Operativa e per il tramite della stessa, può richiedere un servizio di
consulenza per ottenere sostegno e supporto nella ricerca di opportunità lavorative sul mercato
lavorativo di riferimento, anche tenendo in considerazione la possibilità di un cambiamento di ruolo e/o
funzione.
Il servizio di consulenza può consistere nelle seguenti attività:
 la predisposizione di un Curriculum Vitae;
 l’analisi della metodologia e degli strumenti di ricerca attiva;
 l’analisi delle tecniche di gestione del colloquio di selezione.
Il servizio di consulenza è prestato da operatori specializzati nell’orientamento al lavoro sia tramite
sedute sia tramite colloqui telefonici all’uopo organizzati.
Il Cliente ha a disposizione 4 sedute o colloqui, della durata di 1 ora ciascuna, nell’arco di 45 giorni che
decorrono dal momento della richiesta di Assistenza.
(b) Quali Clienti possono chiedere la Prestazione
La Prestazione potrà essere richiesta dai Clienti che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori
Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova e con un’anzianità lavorativa minima
di 12 (dodici) mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro, che abbiano subito una Perdita
d’Impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” e che al momento della richiesta
della stessa Prestazione si trovino ancora nello stato di non occupazione. La Prestazione è erogabile in
occasione di ogni Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo.
(c) Requisiti per ottenere la Prestazione
Il Cliente ha diritto alla Prestazione solo a seguito di invio, alla Centrale Operativa, di copia del
certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal Centro per l'Impiego competente per
territorio.
B. Ascolto e supporto psicologico
(a) Prestazione garantita da Cardif
Il Cliente, contattando la Centrale Operativa e per il tramite della stessa, può usufruire di un servizio di
consulenza telefonica, fornita da uno psicologo, qualora necessiti di un aiuto per superare
emotivamente la condizione di disoccupazione.
Su richiesta del Cliente, la Centrale Operativa potrà anche organizzare una prima seduta terapeutica
presso uno studio specialistico. Il costo delle sedute terapeutiche è a totale carico del Cliente.
(b) Quali Clienti possono chiedere la Prestazione
La Prestazione potrà essere richiesta dai Clienti che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori
Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova e con un’anzianità lavorativa minima
di 12 (dodici) mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro, che abbiano subito una Perdita
d’Impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” e che al momento della richiesta
della stessa Prestazione si trovino ancora nello stato di non occupazione. La Prestazione è erogabile in
occasione di ogni Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo.
C. Orientamento burocratico telefonico a seguito di Inabilità Temporanea Totale
(a) Prestazione garantita da Cardif
Il Cliente, contattando la Centrale Operativa e per il tramite della stessa, può usufruire di un servizio di
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consulenza telefonica per ottenere indicazioni ed informazioni utili in merito:
 all’iter burocratico e agli adempimenti necessari ai fini dell'accertamento di un eventuale stato di
invalidità civile;
 ai diritti di cui è titolare il Cliente a cui sia stata riconosciuta una invalidità civile secondo una
determinata percentuale;
 agli uffici competenti sul territorio nazionale per l’accertamento dell’invalidità civile;
 all’iter burocratico e agli adempimenti necessari ai fini dell'eventuale ottenimento di una indennità di
accompagnamento;
La Prestazione di Assistenza di cui al presente Punto C. non fornisce diagnosi o prescrizioni e
non può in ogni caso sostituirsi alle informazioni e comunicazioni rese dagli enti competenti.
(b) Quali Clienti possono chiedere la Prestazione
La Prestazione potrà essere richiesta dai Clienti che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori
Autonomi che abbiano subito un’Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia e che al
momento della richiesta della stessa Prestazione si trovino ancora nello stato di inabilità.
D. Prenotazione e organizzazione di visite specialistiche, accertamenti diagnostici e ricoveri in
strutture private convenzionate
(a) Prestazione garantita da Cardif
Il Cliente, contattando la Centrale Operativa e per il tramite della stessa, potrà fruire di un servizio di
prenotazione e organizzazione, compatibilmente con le disponibilità locali, di visite specialistiche,
accertamenti diagnostici e ricoveri presso i centri medici privati convenzionati più vicini all’Abitazione.
La Centrale Operativa, oltre a fissare l'appuntamento, informa preventivamente il Cliente sui costi a lui
riservati, applicando le tariffe convenzionate in essere e provvede, su richiesta del Cliente, ad avvisare
telefonicamente quest’ultimo il giorno precedente l’appuntamento stesso. Sono a carico del Cliente i
costi delle visite, degli accertamenti e dei ricoveri prenotati e organizzati dalla Centrale
Operativa.
(b) Quali Clienti possono chiedere la Prestazione
La Prestazione potrà essere richiesta dai Clienti che, al momento del Sinistro: (i) siano Lavoratori
Autonomi che abbiano subito un’Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia e che al
momento della richiesta della stessa Prestazione si trovino ancora nello stato di inabilità; (ii) siano Non
Lavoratori o Lavoratori Dipendenti Pubblici che abbiano subito un Ricovero Ospedaliero e che al
momento della richiesta della stessa Prestazione siano ancora ricoverate; (iii) siano Lavoratori
Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova e con un’anzianità lavorativa inferiore a 12
(dodici) mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro che abbiano subito un Ricovero Ospedaliero e
che al momento della richiesta della stessa Prestazione siano ancora ricoverate.
Art. 8 Cosa è escluso dall’assicurazione di Cardif
Ferma restando ogni eventuale limitazione, esclusione e precisazione contenuta nell’Art. 7 che precede,
sono esclusi dall’assicurazione ogni Indennizzo, Prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:
a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di: guerre, invasioni,
azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni,
rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di
usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione,
requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile,
militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia
limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di
persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo
commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare
qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di
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essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche
temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote,
raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri
sconvolgimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva
sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o
da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita
umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del
sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) dolo o colpa grave del Cliente o di persone delle quali deve rispondere;
l) atti illegali posti in essere dal Cliente o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi
governo;
m) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase
acuta;
o) suicidio o tentativo di suicidio;
p) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e
patologie sessualmente trasmissibili;
q) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a
motore per uso non privato;
r) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da
comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio
di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di
scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
s) quarantene;
t) infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti.
u) prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di motoslitte o
acquascooters, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3° grado della scala UIAA effettuate
isolatamente, alpinismo superiore al 3° grado della scala UIAA comunque effettuato, arrampicata
libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping),
salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano,
parapendio, pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa;
v) Infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano
carattere ricreativo.
Art. 9 Disposizioni e limitazioni
(a) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere al Cliente il rimborso delle spese sostenute
in seguito all’effettuazione di Prestazioni di Assistenza che si accertino non essere dovute in
base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
(b) Nei casi in cui il Cliente possa usufruire di Prestazioni di Assistenza analoghe e richieda, a tal
fine, l’intervento di un’altra compagnia di assicurazioni o della relativa struttura organizzativa, la
prestazione prevista dalla presente copertura potrà consistere esclusivamente, previa
richiesta/previo accordo con la Centrale Operativa, nel rimborso dei costi non coperti da tale
compagnia.
(c) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare Indennizzi in sostituzione delle garanzie di
Assistenza dovute.
(d) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle Prestazioni nei limiti o fino all’importo
laddove stabiliti nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto a tali limiti di importo
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restano a carico del Cliente.
(e) Il diritto alle prestazioni di Assistenza decade qualora il Cliente non abbia preso contatto con la
Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro.
(f) Ogni diritto del Cliente nei confronti della Centrale Operativa derivante dal presente Contratto si
prescrive, ai sensi dell’art. 2952 del c.c., salvo interruzioni, al compimento di due anni
dall’insorgere della necessità di Assistenza.
La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:
(g) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od
a disposizioni delle Autorità locali;
(h) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dal Cliente.
Art. 10 Chi è assicurabile
Possono accedere alla copertura assicurativa offerta da Cardif i Clienti con i requisiti di cui all’Art. 3 della
Sezione I – Protezione Reddito.
Art. 11 Come richiedere l’intervento di Assistenza
A) Richiesta di Assistenza
Per permettere l'intervento immediato, il Cliente o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:
 telefono
02 266 09 223
 Numero verde
800 737 812 (attivo solo per chiamate dall’Italia)
 Numero fax
02 70630091
indicando con precisione:
 il tipo di Assistenza di cui necessita;
 nome e cognome;
 indirizzo e luogo da cui chiama;
 eventuale recapito telefonico.
SEZIONE III - LE NORME GENERALI
Art. 12 Come aderire alla Polizza
Si aderisce alla Polizza sottoscrivendo l’apposito Modulo di adesione.
Art. 13 Da quando decorre e quando termina la copertura
Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza. Il Premio, sia esso unico o
frazionato in 12 rate mensili, non sarà addebitato prima di 30 giorni dalla Data di Decorrenza.
La copertura assicurativa ha una durata annuale e, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno,
ove il Cliente o Cardif non abbiano manifestato la propria volontà di disdetta. La disdetta potrà essere
effettuata dal Cliente, almeno 30 giorni prima della scadenza annua, ovvero delle successive
scadenze annuali, ai recapiti e con le modalità di cui all’Art. 26.
Cardif potrà esercitare il proprio diritto di disdetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno da inviarsi all’indirizzo indicato dal Cliente sul Modulo di adesione almeno 30 giorni prima
della scadenza annua, ovvero delle successive scadenze annuali.
La copertura assicurativa ha in ogni caso termine, con esclusione di qualsiasi rinnovo:
- alla prima scadenza successiva alla cessazione della Polizza stipulata tra Cardif e la Contraente;
- relativamente ai rinnovi taciti annuali, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per
il pagamento del Premio senza che il Premio sia stato versato;
- al termine della durata annua iniziale o delle singole annualità di rinnovo tacito, durante le quali
sia raggiunto il limite massimo di Indennità liquidabili, sia per la garanzia Inabilità Temporanea
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Totale che per la garanzia Perdita di Impiego che per la garanzia Ricovero Ospedaliero;
alla fine dell’Anno Assicurativo in cui il Cliente compie il 75° anno di età.
Art. 14 Come recedere dalla copertura
Il Cliente può recedere dalla copertura assicurativa entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone
comunicazione a Cardif ai recapiti e con le modalità di cui all’Art. 26.
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalla Data di Decorrenza, precludendo
pertanto all'origine il decorso e l'efficacia delle coperture offerte da Cardif, la quale non sarà tenuta a
corrispondere alcuna Prestazione per i fatti occorsi fino al momento del recesso.
Cardif provvederà alla restituzione al Cliente, per il tramite della Contraente, del Premio versato, nel termine
dei 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.
Cardif potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione
del contratto come quantificate nel Modulo di adesione.
Art. 15 Le informazioni sul Premio
Il Premio annuo è unico, anticipato ed il pagamento avverrà in un'unica soluzione ovvero in dodici rate
mensili di pari importo ciascuna tramite i mezzi di pagamento indicati all’interno del Modulo di Adesione
consegnato in fase di sottoscrizione delle coperture. Il Cliente potrà optare per il frazionamento mensile del
Premio in fase di sottoscrizione delle coperture, indicando tale scelta al momento dell’adesione. Qualora il
pagamento del Premio avvenga tramite addebito sul conto corrente dell’Aderente, il primo addebito del
Premio sarà effettuato 10 (dieci) giorni dopo la Data di Decorrenza ed avrà ad oggetto l’intero importo del
Premio, oppure, in caso di frazionamento dello stesso, la prima rata mensile di Premio.
L’ammontare del Premio dipende dalla durata della copertura inizialmente prescelta ed è indicato sul Modulo
di adesione; si intende comprensivo dell’imposta di assicurazione attualmente pari al:
- 2,50% relativamente alla Sezione I – Protezione Reddito;
- 10,00% relativamente alla Sezione II - Assitenza.
Il Premio relativo alle annualità successive alla prima è annuale, anticipato ed il suo pagamento, per
espressa autorizzazione del Cliente nel Modulo di adesione, avverrà con i medesimi mezzi di pagamento
utilizzati per il pagamento del Premio relativo all’iniziale durata della copertura. Il suo ammontare è indicato
sul Modulo di adesione e si intende comprensivo dell’imposta di assicurazione.
In caso di mancato buon esito dell’addebito del primo Premio o della prima rata di Premio
l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 della data di tentato addebito fino alle ore 24 della data del
pagamento di quanto dovuto. In caso di mancato buon esito dell’addebito dei Premi o delle rate di
Premio successivi al primo, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello
della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto.
Mancando il pagamento di quanto dovuto, l’assicurazione è risolta di diritto qualora la Compagnia,
nel termine di 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine previsto per il pagamento del primo Premio o
dei Premi successivi, non agisce per la riscossione.
Art. 16 Il diritto di Cardif di variare il Premio e le condizioni di assicurazione
Cardif si riserva il diritto di variare le condizioni di assicurazione e/o l’importo del Premio
dell’assicurazione per giustificato motivo e, segnatamente, qualora venga accertato l’andamento
tecnico negativo della Polizza in esito alla valutazione dei dati statistici di riferimento. Le variazioni di
Premio potranno essere applicate solo in relazione agli Anni Assicurativi successivi all’iniziale periodo di
copertura prescelto dal Cliente.
Cardif comunicherà al Cliente l’esercizio di tale diritto ed i termini della modifica con preavviso di almeno 60
(sessanta) giorni rispetto alla scadenza del periodo di copertura.
Il Cliente che non accetti la variazione ha la facoltà di recedere dalla copertura con comunicazione da
inviarsi a Cardif almeno 30 (trenta) giorni prima della data di efficacia della stessa variazione a mezzo
lettera raccomandata AR. In tal caso, l’assicurazione cessa con effetto dalla fine del periodo di
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assicurazione per il quale il Premio è stato pagato. In ogni caso, prestando la propria adesione alle
coperture assicurative il Cliente ha concordato che a fronte della comunicazione di variazione
dell’importo del Premio o delle condizioni di assicurazione il proprio silenzio sia considerato come
assenso alla variazione stessa.
Art. 17 Le dichiarazioni del Cliente relative al rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Cliente relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio da parte di Cardif, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
alla Prestazione nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del
Codice Civile.
Art. 18 Cosa fare se si aggrava il rischio
Il Cliente deve dare comunicazione scritta a Cardif di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di
rischio non noti o non accettati da Cardif possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice
Civile.
Art. 19 Cosa fare se il Cliente ha altre assicurazioni
Il Cliente è esonerato dall’obbligo di comunicare per iscritto a Cardif l’esistenza o la successiva stipulazione
di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tale eventualità rimane comunque fermo l’obbligo per lo
stesso, in caso di Sinistro, di darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli
altri assicuratori, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. L’omissione dolosa può consentire a Cardif
di non liquidare la Prestazione prevista ai sensi di Polizza.
Art. 20 Prova delle modifiche all'assicurazione
Le eventuali modifiche della Polizza devono essere provate per iscritto.
Art. 21 Rinuncia di Cardif al diritto di surrogazione
Cardif rinuncia all'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei
confronti dei terzi responsabili dell’Infortunio.
Art. 22 Quali sono gli oneri a carico del Cliente
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, alla Prestazione, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti,
sono a carico del Cliente, anche se il relativo pagamento sia stato anticipato da altre Parti.
Art. 23 Giurisdizione e legge applicate
La legge applicabile alla Polizza è quella italiana; per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le
norme della legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 24 Qual è il foro competente
Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Cliente.
Art. 25 Come fare un reclamo
RECLAMI ALL’IMPRESA
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per
iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata
del loro esame, al seguente recapito:
Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo,
15 – Palazzo D - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail [email protected]
La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
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Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad
opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all'IVASS - via del Quirinale 21, 00187
Roma, secondo le modalità sottoelencate previste per i reclami presentati direttamente all’IVASS ed inviando
altresì copia del reclamo presentato all’Impresa nonché dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.
RECLAMI ALL’IVASS
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente
all’IVASS al recapito sopraindicato.
Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito
www.ivass.it e sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo inviato all’IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.
Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all’istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n° 28
del 4 marzo 2010 e di adire l’Autorità Giudiziaria.
In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il
reclamo:
- direttamente all’Autorità di vigilanza/sistema competente del Paese dello Stato membro in cui ha sede
legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile sul sito:
http://www.ec.europa.eu/fin-net);
- all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità/sistema, dandone notizia al reclamante.
Autorità di vigilanza del paese di origine dell’Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito
http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html.
Art. 26 Comunicazioni tra il Cliente e Cardif
Salvo che sia diversamente specificato, le comunicazioni a Cardif potranno essere fatte per iscritto
come segue:
- a mezzo posta, a Cardif - Back Office Protezione - Via Tolmezzo, 15 Palazzo D – 20132 Milano;
- a mezzo fax, al numero 02.30329809;
- tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail [email protected]
allegando copia di un valido Documento di Identità e del Codice Fiscale. In caso di utilizzo della posta
elettronica si dovrà altresì allegare scansione della comunicazione debitamente firmata.
Eventuali comunicazioni da parte di Cardif saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dal Cliente.
Art. 27 Tutela della privacy del Cliente - informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.
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Cardif, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali del Cliente (di seguito l’”Interessato”),
ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli
Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle
obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da
regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o
da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al
terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l’instaurazione o
l’esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati “sensibili” il trattamento potrà avvenire solo con
il consenso scritto dell’Interessato.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o
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elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.
All’interno di Cardif, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del
loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto di Cardif medesima servizi,
compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo
aziendale.
Cardif può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle
individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti
costituenti la cosiddetta “catena assicurativa” (per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che
svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque
da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico di Cardif;
soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti
che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla
clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e
collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in
essere da Cardif anche nell’interesse della clientela; società di recupero crediti.
I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile
presso la sede di Cardif) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in
cui siano stati designati da Cardif “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. La
comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all’estero, anche al di
fuori dell’UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i
dati personali venissero trasferiti all’estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di
tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali
saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla
copertura assicurativa stipulata. Cardif non diffonde i dati personali degli Interessati.
Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso
Cardif e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco
ed opporsi al loro trattamento.
Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può
rivolgersi a:
Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del Rappresentante
Generale per l’Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Via Tolmezzo n. 15 Palazzo
D, 20132 Milano; e-mail [email protected]
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