Conversione in legge del d.l. 31.08.2013, n°102

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Conversione in legge del d.l. 31.08.2013, n°102
03
30 ottobre 2013
Conversione in legge del
d.l. 31.08.2013, n°102
In questo numero:
Conversione in legge
del d.l 102/2013
pag.1,2
Ampliata la platea Esodati: la salvaguardia scatta
anche con i permessi legge 104
Chiarimenti INPS per
invalidità civile
pag.2,3
Premessa
Il 24 ottobre il Senato ha varato la conversione in legge del
decreto 31.08.2012, n°102, noto come decreto Imu.
Tra gli articoli relativi alla casa, ai bilanci di previsione dei
Comuni, alle slot machine, ecc. troviamo anche, al Titolo II,
art.10 e 11, le norme in materia di esodati e diCIG in deroga.
Ampliamento platea esodati (art.11 e art.11 bis): l’incremento
numerico riguarda le categorie dei lavoratori cessati
unilateralmente e dei lavoratori in congedo per assistere
familiari con handicap grave. In dettaglio:
Lavoratori che hanno risolto anche unilateralmente il rapporto
di lavoro. Il limite numerico previsto è di 6.500 unità. Le
condizioni per accedere alla salvaguardia sono:


Data cessazione attività lavorativa compresa tra il 1°
gennaio 2009 e 31.12.2011.
Abbiano conseguito successivamente alla data di
cessazione un reddito anno lordo complessivo riferito a
qualsiasi attività lavorativa, ma non da lavoro
dipendente a tempo indeterminato, non superiore a
7.500 €.
Errata corrige
pag.3
Siinca3 Firefox Form
Filler Add-On
pag.4
La novità positiva…salvaguardati i lavoratori anche in
permesso retribuito legge104 nel corso del 2011

Decorrenza pensione, con i requisiti
previgenti la legge 214/2011, entro i
36 mesi successivi al 6 dicembre
2011, quindi entro il 6 gennaio 2015.
Ai fini della presentazione delle istanza si
richiamano i Decreti interministeriali del 1
giugno 2012, lavoratori di cui alle lettere “g”
e “h” (1° contingente/65.000) e del 22 aprile
2013 , lavoratori di cui alla lettera “c”(3°
contingente /10.130).
Pertanto la data di cessazione deve risultare
da elementi certi e oggettivi (come la
comunicazione obbligatoria alla DTL),
inoltre gli interessati devono aver rispettato i
termini previsti per la presentazione delle
istanze alla DTL che per il primo contingente
era il 20.11.2012 e per il terzo contingente
era il 25.9.2013.
INPS procederà come di consueto al
monitoraggio delle domande di
pensionamento, per verificare il non
superamento dei limiti numerici, avendo
come unico criterio la data di cessazione
dell’attività lavorativa.
Lavoratori in congedo straordinario (art.42
c.5 T.U. 151/2001) o in permesso retribuito
(tre giorni al mese) ai sensi dell’art.33
comma 3 della legge 104/92:
Viene modificato l’articolo 24 comma 14
della legge 214/2011 (riforma delle pensioni
Monti _Fornero) con aggiunta di un ulteriore
lettera, “e-ter” che va ad ampliare i
soggetti salvaguardati. Il limite numerico
previsto è di 2.500 soggetti.
La novità positiva è rappresentata
dall’inserimento anche dei lavoratori
dipendenti in permesso retribuito di tre gg al
mese, art 33 comma 3 legge 104/92.
Ricordiamo che i soggetti che possono
richiedere i permessi legge 104/92, perché
assistono una persona con handicap grave,
sono:


2
Coniuge
Parente o affine entro il 2° grado

Parente o affine entro il 3° grado
quando i genitori o il coniuge, della
persona con handicap grave,
abbiano compiuto i 65 anni oppure
siano essi stessi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o
mancanti
Le condizione per accedere alla
salvaguardia sono:



Nel corso del 2011 essere in congedo
straordinario o aver fruito di permessi
Acquisizione decorrenza pensione,
con i requisiti previgenti la legge
214/2011, entro i 36 mesi successivi al
6 dicembre 2011, quindi entro il 6
gennaio 2015
Il trattamento pensionistico non può
avere decorrenza anteriore al 1°
gennaio 2014
Rifinanziamento CIG in deroga 2013 (art.10)
Oltre le risorse già destinate dalla legge
228/2012 (legge stabilità 2013) viene
previsto un incremento, per l’anno 2013, di
500 milioni di euro da destinare al
rifinanziamento della CIG in deroga
Chiarimenti INPS
invalidità civile
Mess. INPS del 7 ottobre n°15972 e
circolare INCA n°100 del 8.10.2013
Rispondendo a quesiti posti dalle proprie
strutture, INPS chiarisce e innova il
procedimento nei casi di istanza di ripristino
delle prestazioni economiche di invalidità
civile, cecità e sordità respinte, sospese o
revocate per mancanza o per il venir meno
successivamente dei requisiti socioeconomici.
Vediamo quali sono le novità confrontanto
la vecchia e la nuova procedura.
INCA INFormazione – N.03
Vecchia procedura
Accertato uno stato invalidante utile al
diritto ad una provvidenza economica, la
stessa poteva essere respinta per
insussistenza dei requisiti economici, oppure,
se concessa, poteva in seguito essere
revocata per successivo superamento, non
temporaneo, del limite reddituale. Al venir
meno delle cause ostative al
riconoscimento della provvidenza
economica, la domanda di riesame per la
concessione o per il ripristino della
prestazione, veniva considerata da INPS
come nuova domanda con conseguente
nuovo accertamento del requisito sanitario.
Nuova procedura
INPS, con messaggio citato, riconosce che
la respinta o revoca di una prestazione per
motivi socio-economici non incide sullo
stato invalidante già in precedenza
accertato, dunque, pur richiedendo una
nuova domanda amministrativa di prima
concessione o di ripristino (riesame), non
sottoporrà l’invalido a nuovo accertamento
sanitario.
Se il verbale è riferito ad accertamento
sanitario effettuato da oltre due anni dalla
nuova domanda amministrativa (riesame),
INPS si riserva di sottoporre a verifica gli
invalidi.
Domanda amministrativa di prima
concessione o di ripristino (riesame)
Le domande di prima erogazione o di
ripristino vanno inserite in S3 utilizzando i
relativi codici delle prestazioni INVCIV,
Tabella D, finanziabili.
All’istanza è necessario allegare il verbale
dell’invalidità nonché il modello AP70, in
attesa che INPS renda disponibile la
modulistica on-line per la “Domanda
amministrativa INVCIV e/o di ripristino della
prestazione economica “
Non è prevista ,al momento, la trasmissione
telematica dell’istanza che dovrà essere
consegnata in cartaceo.
Infine, nel messaggio, INPS precisa che in
caso di ratei maturati e non riscossi
(compresa indennità di
accompagnamento) si applicherà la stessa
3
normativa prevista per le altre tipologie di
pensione. Dunque, in caso di decesso
dell’invalido nel corso del mese la
prestazione dovrà essere erogata per il
meso intero.
Errata corrige
n°2 di InFormazione del 23 ottobre
Sul numero 2 del 23 ottobre scorso,
abbiamo pubblicato una prima informativa
sul ddl Stabilità 2014 con l’obiettivo di
informare sui contenuti della ex Finaziaria.
L’intento, visto i continui cambiamenti
avvenuti sulla bozza del testo, non era e
non poteva essere quello di dare una
informativa tecnicamente precisa, ma
come detto informare i compagni sui temi
in discussione.
Al momento della conversione in legge, a
bocce ferme, non mancheremo certo di
informare e interpretare nel dettaglio il testo
della legge di stabilità.
Comunque, il capitolo rivalutazione
pensioni, per il triennio 2014-2016, contiene
una formulazione errata riguardo
l’applicazione della riduzione della stessa.
La riduzione percentuale della rivalutazione,
come prevede la formulazione letterale
dell’articolo 12 comma 1 del ddl, si
applicherà sull’intero importo della
pensione e non sullo scaglione eccedente
le singole fasce.
Ad esempio, sulle pensioni tra 3 e 4 volte il
TM la rivalutazione sarà pari al 90% del
valore normale dell’indicizzazione e sarà
applicato all’intero importo della pensione.
Ultimissima
Apprendiamo, al momento dell’invio
della newsletter, della conversione in
legge del DL 101/2013: i contributi
figurativi per donazione sangue e per
congedo parentale utili per anzianità
contributiva senza determinare la
penalizzazione per le pensioni con
decorrenza ante 2018.
INCA INFormazione – N.03
Siinca3 Firefox
Form Filler Add-On
Utilizzare le potenzialità di S3 per
migliorare il nostro lavoro
Le nuove tecnologie ci permettono di
snellire il lavoro all’interno degli uffici.
Siinca3, sfruttando gli add-on, le così dette
“estensioni”, di Mozilla Firefox, ha prodotto
un componente aggiuntivo dedicato alla
compilazione automatica dei modelli
elettronici: il Form Filler.
Questa estensione permette agli operatori
con un singolo click la compilazione
immediata di un intero modulo elettronico
con i dati messi a disposizione attraverso la
fase di inizializzazione dell’estensione
effettuata da Siinca3.
Concretamente l’operatore caricherà
quindi i dati una sola volta in Siinca3, si
collegherà al database INPS e
automaticamente il Form Filler riempirà i
campi vuoti della domanda selezionata.
Il Form Filler per ora è sfruttabile solo con
alcune pratiche legate al sostegno e al
reddito:
o
o
o
o
o
Autorizzazione ANF
Congedo parentale
Congedo maternità lavoratori
dipendenti
Congedo straordinario disabili
DS 56 bis
Se prendessimo ad esempio una domanda
di autorizzazione ANF di un cittadino
straniero con quattro figli, in Siinca3
andranno caricati tutti i dati del richiedente
(codice fiscale, nome, cognome, indirizzo,
recapiti telefonici, stato civile) e di ogni
componente della famiglia. La stessa
operazione andrebbe poi rifatta sulla
maschera dell’INPS compilando ogni
singolo campo.
Il Form Filler invece ci permette di riempire
automaticamente ogni campo
richiamando i dati precedentemente inseriti
in Siinca3.
Questo permette non solo di risparmiare
tempo, ma anche di evitare errori di
battitura.
Come detto in precedenza il Form Filler
funziona solo con Firefox, ragione per cui
nonostante sia un ottimo strumento di
lavoro deve essere comunque affiancato
ad altri browser.
L’add-on è scaricabile dal Siinca3,
cliccando su:
o
Utility/Download/Download
Software/(cliccare sul floppydisk) Form Filler
Terminata l’installazione del componente
aggiuntivo, riavviare Firefox.
Per il manuale di istruzioni:
Utility/Download
Manuali/(cliccare
sul
floppy-disk) “Manuale Tecnico Form Filler
Add on” e “Manuale Operativo Form Filler
Add on”/Salvare o Stampare il file PDF che si
andrà ad aprire.
(Articolo redatto da Silvia Simonetti
operatrice di INCA Bergamo)
Patronato INCA CGIL Lombardia
Viale Marelli, 497 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 035-3594120
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
visita il sito http://wiki.inca.lombardia.it/
Per informazioni e chiarimenti contattare:
[email protected]
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INCA INFormazione – N.03