Conversione in legge del d.l. 31.08.2013, n°102
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Conversione in legge del d.l. 31.08.2013, n°102
03 30 ottobre 2013 Conversione in legge del d.l. 31.08.2013, n°102 In questo numero: Conversione in legge del d.l 102/2013 pag.1,2 Ampliata la platea Esodati: la salvaguardia scatta anche con i permessi legge 104 Chiarimenti INPS per invalidità civile pag.2,3 Premessa Il 24 ottobre il Senato ha varato la conversione in legge del decreto 31.08.2012, n°102, noto come decreto Imu. Tra gli articoli relativi alla casa, ai bilanci di previsione dei Comuni, alle slot machine, ecc. troviamo anche, al Titolo II, art.10 e 11, le norme in materia di esodati e diCIG in deroga. Ampliamento platea esodati (art.11 e art.11 bis): l’incremento numerico riguarda le categorie dei lavoratori cessati unilateralmente e dei lavoratori in congedo per assistere familiari con handicap grave. In dettaglio: Lavoratori che hanno risolto anche unilateralmente il rapporto di lavoro. Il limite numerico previsto è di 6.500 unità. Le condizioni per accedere alla salvaguardia sono: Data cessazione attività lavorativa compresa tra il 1° gennaio 2009 e 31.12.2011. Abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione un reddito anno lordo complessivo riferito a qualsiasi attività lavorativa, ma non da lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a 7.500 €. Errata corrige pag.3 Siinca3 Firefox Form Filler Add-On pag.4 La novità positiva…salvaguardati i lavoratori anche in permesso retribuito legge104 nel corso del 2011 Decorrenza pensione, con i requisiti previgenti la legge 214/2011, entro i 36 mesi successivi al 6 dicembre 2011, quindi entro il 6 gennaio 2015. Ai fini della presentazione delle istanza si richiamano i Decreti interministeriali del 1 giugno 2012, lavoratori di cui alle lettere “g” e “h” (1° contingente/65.000) e del 22 aprile 2013 , lavoratori di cui alla lettera “c”(3° contingente /10.130). Pertanto la data di cessazione deve risultare da elementi certi e oggettivi (come la comunicazione obbligatoria alla DTL), inoltre gli interessati devono aver rispettato i termini previsti per la presentazione delle istanze alla DTL che per il primo contingente era il 20.11.2012 e per il terzo contingente era il 25.9.2013. INPS procederà come di consueto al monitoraggio delle domande di pensionamento, per verificare il non superamento dei limiti numerici, avendo come unico criterio la data di cessazione dell’attività lavorativa. Lavoratori in congedo straordinario (art.42 c.5 T.U. 151/2001) o in permesso retribuito (tre giorni al mese) ai sensi dell’art.33 comma 3 della legge 104/92: Viene modificato l’articolo 24 comma 14 della legge 214/2011 (riforma delle pensioni Monti _Fornero) con aggiunta di un ulteriore lettera, “e-ter” che va ad ampliare i soggetti salvaguardati. Il limite numerico previsto è di 2.500 soggetti. La novità positiva è rappresentata dall’inserimento anche dei lavoratori dipendenti in permesso retribuito di tre gg al mese, art 33 comma 3 legge 104/92. Ricordiamo che i soggetti che possono richiedere i permessi legge 104/92, perché assistono una persona con handicap grave, sono: 2 Coniuge Parente o affine entro il 2° grado Parente o affine entro il 3° grado quando i genitori o il coniuge, della persona con handicap grave, abbiano compiuto i 65 anni oppure siano essi stessi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti Le condizione per accedere alla salvaguardia sono: Nel corso del 2011 essere in congedo straordinario o aver fruito di permessi Acquisizione decorrenza pensione, con i requisiti previgenti la legge 214/2011, entro i 36 mesi successivi al 6 dicembre 2011, quindi entro il 6 gennaio 2015 Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 Rifinanziamento CIG in deroga 2013 (art.10) Oltre le risorse già destinate dalla legge 228/2012 (legge stabilità 2013) viene previsto un incremento, per l’anno 2013, di 500 milioni di euro da destinare al rifinanziamento della CIG in deroga Chiarimenti INPS invalidità civile Mess. INPS del 7 ottobre n°15972 e circolare INCA n°100 del 8.10.2013 Rispondendo a quesiti posti dalle proprie strutture, INPS chiarisce e innova il procedimento nei casi di istanza di ripristino delle prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità respinte, sospese o revocate per mancanza o per il venir meno successivamente dei requisiti socioeconomici. Vediamo quali sono le novità confrontanto la vecchia e la nuova procedura. INCA INFormazione – N.03 Vecchia procedura Accertato uno stato invalidante utile al diritto ad una provvidenza economica, la stessa poteva essere respinta per insussistenza dei requisiti economici, oppure, se concessa, poteva in seguito essere revocata per successivo superamento, non temporaneo, del limite reddituale. Al venir meno delle cause ostative al riconoscimento della provvidenza economica, la domanda di riesame per la concessione o per il ripristino della prestazione, veniva considerata da INPS come nuova domanda con conseguente nuovo accertamento del requisito sanitario. Nuova procedura INPS, con messaggio citato, riconosce che la respinta o revoca di una prestazione per motivi socio-economici non incide sullo stato invalidante già in precedenza accertato, dunque, pur richiedendo una nuova domanda amministrativa di prima concessione o di ripristino (riesame), non sottoporrà l’invalido a nuovo accertamento sanitario. Se il verbale è riferito ad accertamento sanitario effettuato da oltre due anni dalla nuova domanda amministrativa (riesame), INPS si riserva di sottoporre a verifica gli invalidi. Domanda amministrativa di prima concessione o di ripristino (riesame) Le domande di prima erogazione o di ripristino vanno inserite in S3 utilizzando i relativi codici delle prestazioni INVCIV, Tabella D, finanziabili. All’istanza è necessario allegare il verbale dell’invalidità nonché il modello AP70, in attesa che INPS renda disponibile la modulistica on-line per la “Domanda amministrativa INVCIV e/o di ripristino della prestazione economica “ Non è prevista ,al momento, la trasmissione telematica dell’istanza che dovrà essere consegnata in cartaceo. Infine, nel messaggio, INPS precisa che in caso di ratei maturati e non riscossi (compresa indennità di accompagnamento) si applicherà la stessa 3 normativa prevista per le altre tipologie di pensione. Dunque, in caso di decesso dell’invalido nel corso del mese la prestazione dovrà essere erogata per il meso intero. Errata corrige n°2 di InFormazione del 23 ottobre Sul numero 2 del 23 ottobre scorso, abbiamo pubblicato una prima informativa sul ddl Stabilità 2014 con l’obiettivo di informare sui contenuti della ex Finaziaria. L’intento, visto i continui cambiamenti avvenuti sulla bozza del testo, non era e non poteva essere quello di dare una informativa tecnicamente precisa, ma come detto informare i compagni sui temi in discussione. Al momento della conversione in legge, a bocce ferme, non mancheremo certo di informare e interpretare nel dettaglio il testo della legge di stabilità. Comunque, il capitolo rivalutazione pensioni, per il triennio 2014-2016, contiene una formulazione errata riguardo l’applicazione della riduzione della stessa. La riduzione percentuale della rivalutazione, come prevede la formulazione letterale dell’articolo 12 comma 1 del ddl, si applicherà sull’intero importo della pensione e non sullo scaglione eccedente le singole fasce. Ad esempio, sulle pensioni tra 3 e 4 volte il TM la rivalutazione sarà pari al 90% del valore normale dell’indicizzazione e sarà applicato all’intero importo della pensione. Ultimissima Apprendiamo, al momento dell’invio della newsletter, della conversione in legge del DL 101/2013: i contributi figurativi per donazione sangue e per congedo parentale utili per anzianità contributiva senza determinare la penalizzazione per le pensioni con decorrenza ante 2018. INCA INFormazione – N.03 Siinca3 Firefox Form Filler Add-On Utilizzare le potenzialità di S3 per migliorare il nostro lavoro Le nuove tecnologie ci permettono di snellire il lavoro all’interno degli uffici. Siinca3, sfruttando gli add-on, le così dette “estensioni”, di Mozilla Firefox, ha prodotto un componente aggiuntivo dedicato alla compilazione automatica dei modelli elettronici: il Form Filler. Questa estensione permette agli operatori con un singolo click la compilazione immediata di un intero modulo elettronico con i dati messi a disposizione attraverso la fase di inizializzazione dell’estensione effettuata da Siinca3. Concretamente l’operatore caricherà quindi i dati una sola volta in Siinca3, si collegherà al database INPS e automaticamente il Form Filler riempirà i campi vuoti della domanda selezionata. Il Form Filler per ora è sfruttabile solo con alcune pratiche legate al sostegno e al reddito: o o o o o Autorizzazione ANF Congedo parentale Congedo maternità lavoratori dipendenti Congedo straordinario disabili DS 56 bis Se prendessimo ad esempio una domanda di autorizzazione ANF di un cittadino straniero con quattro figli, in Siinca3 andranno caricati tutti i dati del richiedente (codice fiscale, nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici, stato civile) e di ogni componente della famiglia. La stessa operazione andrebbe poi rifatta sulla maschera dell’INPS compilando ogni singolo campo. Il Form Filler invece ci permette di riempire automaticamente ogni campo richiamando i dati precedentemente inseriti in Siinca3. Questo permette non solo di risparmiare tempo, ma anche di evitare errori di battitura. Come detto in precedenza il Form Filler funziona solo con Firefox, ragione per cui nonostante sia un ottimo strumento di lavoro deve essere comunque affiancato ad altri browser. L’add-on è scaricabile dal Siinca3, cliccando su: o Utility/Download/Download Software/(cliccare sul floppydisk) Form Filler Terminata l’installazione del componente aggiuntivo, riavviare Firefox. Per il manuale di istruzioni: Utility/Download Manuali/(cliccare sul floppy-disk) “Manuale Tecnico Form Filler Add on” e “Manuale Operativo Form Filler Add on”/Salvare o Stampare il file PDF che si andrà ad aprire. (Articolo redatto da Silvia Simonetti operatrice di INCA Bergamo) Patronato INCA CGIL Lombardia Viale Marelli, 497 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 035-3594120 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia visita il sito http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] 4 INCA INFormazione – N.03