ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE Legge 24 Giugno 1923 n

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ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE Legge 24 Giugno 1923 n
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE
Legge 24 Giugno 1923 n. 1395 (G.U. 17/07/1923 n. 167) (1)
- Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti.
Art. 1 - Il titolo d'ingegnere e quello di architetto spettano a coloro che hanno conseguito i
relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva
la disposizione dell'art. 12.
Art. 2 - E' istituito l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti iscritti nell'Albo di ogni
provincia.
Per ciascun iscritto nell'Albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.
Art. 3 - Sono iscritti all'Albo coloro i quali spetta il titolo di cui all'art.. 1, che godono dei
diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art.. 25 della Legge
28.06.1874 n. 1938.
Potranno essere iscritti nell'Albo anche gli Ufficiali generali e superiori dell'Arma del Genio
che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del R.D. n. 485 in data 6
Settembre 1902.
Art. 4 - Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di ingegnere e
architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti all'Albo.
Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti
esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'Albo.
Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono, le perizie e gli incarichi di
cui ai precedenti commi, essere affidate a persone di competenza tecnica, anche non
iscritte nell'Albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.
Art. 5 - Gli Iscritti all'Albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti
attribuzioni:
1) procede alla formulazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'Albo, dandone
comunicazione all'Autorità Giudiziaria e alla pubbliche Amministrazioni;
2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di
funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il
Bilancio Preventivo ed il conto consuntivo annuale;
3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e
spese;
4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine,
reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli Iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio
della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della L.
28.06.1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.
Art. 6 - Contro le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione
nell'Albo è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria con le norme da stabilirsi nel
regolamento.
Art. 7 - Le norme alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni, alla
composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale
revisione dell'Albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di
coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove province, e tutte le altre per
l'attuazione della presente legge di coordinamento, saranno emanate con regolamento,
sulla proposta dei Ministri della Giustizia, dell'Interno, dell'Istruzione e dei Lavori Pubblici,
udito il parere di una commissione di nove componenti, da nominare con Decreto Reale,
su proposta del Ministro della Giustizia, d'accordo con gli altri Ministri interessati. Cinque di
tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione all'Albo.
Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'art. 11, albi speciali per
periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie di periti tecnici.
Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale
rilasciato dalle scuole Regie pareggiate o parificate.
Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministeri dell'Interno, della Giustizia,
dell'Istruzione e dei Lavori Pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui alla
prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della
categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la
costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione
dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di
coordinamento e di attuazione.
(1) Modificato dall'art. 1 R.D. 27.10.1927 n. 2145 e 23.11.1944 n. 382. Il termine fu
prorogato o riaperto più volte (D.L. 11.11.1926 n. 2186, conv. in L. 22.05.1927 n. 841;
D.L. 06.02.1927 n. 842; D.L. 08.05.1927 n. 826, conv. in L. 11.03.1928, n. 788; D.L.
05.01.1928 n. 13 conv. in L. 13.05.1928 n. 1486; D.L. 12.04.1929 (G.U. 15.11.1929 n.
109); D.M. 20.10.1929, (G.U. 15.11.1929 n. 266); R.D. 23.11.1931 n. 1594; R.D.
16.12.1935, n. 2263; L. 11.04.1938 n. 486. Con D.L. 16.12.1970 n. 2263. L'applicabilità
degli artt. 9 e 10 fu estesa agli ex combattenti ed equiparati i quali per avvalersi di tali
disposizioni, dovevano presentare domanda al Ministero della Pubblica Istruzione entro il
termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legge (G.U. 14.01.1936 n. 10).