ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE Legge 24 Giugno 1923 n
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ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE Legge 24 Giugno 1923 n
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE Legge 24 Giugno 1923 n. 1395 (G.U. 17/07/1923 n. 167) (1) - Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti. Art. 1 - Il titolo d'ingegnere e quello di architetto spettano a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art. 12. Art. 2 - E' istituito l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti iscritti nell'Albo di ogni provincia. Per ciascun iscritto nell'Albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione. Art. 3 - Sono iscritti all'Albo coloro i quali spetta il titolo di cui all'art.. 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art.. 25 della Legge 28.06.1874 n. 1938. Potranno essere iscritti nell'Albo anche gli Ufficiali generali e superiori dell'Arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del R.D. n. 485 in data 6 Settembre 1902. Art. 4 - Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di ingegnere e architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti all'Albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'Albo. Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono, le perizie e gli incarichi di cui ai precedenti commi, essere affidate a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'Albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento. Art. 5 - Gli Iscritti all'Albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni: 1) procede alla formulazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'Albo, dandone comunicazione all'Autorità Giudiziaria e alla pubbliche Amministrazioni; 2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il Bilancio Preventivo ed il conto consuntivo annuale; 3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese; 4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli Iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della L. 28.06.1874, n. 1938, in quanto siano applicabili. Art. 6 - Contro le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione nell'Albo è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento. Art. 7 - Le norme alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'Albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove province, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della Giustizia, dell'Interno, dell'Istruzione e dei Lavori Pubblici, udito il parere di una commissione di nove componenti, da nominare con Decreto Reale, su proposta del Ministro della Giustizia, d'accordo con gli altri Ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione all'Albo. Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'art. 11, albi speciali per periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie di periti tecnici. Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato dalle scuole Regie pareggiate o parificate. Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministeri dell'Interno, della Giustizia, dell'Istruzione e dei Lavori Pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione. (1) Modificato dall'art. 1 R.D. 27.10.1927 n. 2145 e 23.11.1944 n. 382. Il termine fu prorogato o riaperto più volte (D.L. 11.11.1926 n. 2186, conv. in L. 22.05.1927 n. 841; D.L. 06.02.1927 n. 842; D.L. 08.05.1927 n. 826, conv. in L. 11.03.1928, n. 788; D.L. 05.01.1928 n. 13 conv. in L. 13.05.1928 n. 1486; D.L. 12.04.1929 (G.U. 15.11.1929 n. 109); D.M. 20.10.1929, (G.U. 15.11.1929 n. 266); R.D. 23.11.1931 n. 1594; R.D. 16.12.1935, n. 2263; L. 11.04.1938 n. 486. Con D.L. 16.12.1970 n. 2263. L'applicabilità degli artt. 9 e 10 fu estesa agli ex combattenti ed equiparati i quali per avvalersi di tali disposizioni, dovevano presentare domanda al Ministero della Pubblica Istruzione entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legge (G.U. 14.01.1936 n. 10).