REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LE

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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LE
Allegato 1
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
TRA LE ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO E
L’AZIENDA OSPEDALIERA
“SANTOBONO – PAUSILIPON”
E L’ISTITUZIONE DELLA
CONSULTA AZIENDALE DEL VOLONTARIATO
PREMESSA:
L’Azienda “Santobono – Pausilipon” con il presente regolamento intende promuovere,
tutelare e sostenere - in conformità alle disposizioni normative vigenti e nella reciproca
condivisione dei valori e delle rispettive missioni, le attività delle diverse Organizzazioni che
pongono al centro del proprio operare il prendersi cura dei piccoli pazienti e dei loro familiari, nel
riconoscimento della dignità e dei diritti di ciascuna persona.
Tale strumento ha la finalità di rafforzare il profondo legame già da tempo esistente fra
l’Azienda e dette Organizzazioni, nell’ottica di consolidare in maniera sempre più stretta le
reciproche sinergie operative, potenziando, altresì, il fondamentale ruolo sociale e di
partecipazione attiva delle stesse nella “vita” dell’AORN e della comunità' locale.
Attraverso questo strumento le Organizzazioni potranno essere ammesse a svolgere attività
di volontariato per/con/in Azienda.
E’ fondamentale, inoltre, sottolineare che l’attività di volontariato - intesa nel presente atto
come quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto
ed esclusivamente per fini di solidarietà attraverso le Organizzazioni di appartenenza (di
volontariato “onlus”, di promozione sociale, assistenziali, religiose, ecc.) - si colloca pienamente
nella realtà e prospettiva del Servizio Sanitario Nazionale e si conforma ai seguenti principi:






responsabilità;
accoglienza;
solidarietà;
giustizia sociale;
indipendenza da ogni interesse o ideologia di parte;
complementarietà ai servizi sanitari dell’Azienda.
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ART. 1
(principi generali)
Il presente regolamento disciplina i criteri e le regole che le Organizzazioni (di seguito
anche Associazioni) devono recepire per acquisire il ruolo di soggetto titolare di convenzione con
l’AORN “Santobono-Pausilipon” (di seguito anche AORN o Azienda) onde poter svolgere attività di
volontariato presso questa Azienda o a suo favore, in qualunque modo e forma.
A tal fine l’Azienda adotta il presente regolamento, nonché ulteriori specifici documenti e
peculiari procedure, attraverso cui individua l’insieme dei principi e dei valori sui quali intende
fondare le proprie relazioni con le varie Organizzazioni e che richiedono da parte loro una libera e
spontanea adesione quale condizione preliminare per l’attivazione dell’iter di accreditamento e del
successivo convenzionamento.
ART. 2
(procedure di convenzionamento)
Le procedure per la stipula delle convenzioni previste dal presente regolamento vengono
così definite:
1. Le attività di volontariato prestate all’interno delle strutture dell’AORN “Santobono –
Pausilipon” sono rese in regime di convenzione dalle sole Organizzazioni iscritte all’Albo
aziendale istituito ed aggiornato a seguito di bando triennale;
2. L’iscrizione all’Albo aziendale del volontariato e la stipula della convenzione è preceduta da
apposita richiesta, compilata secondo l’idoneo modello, corredata di tutta la
documentazione ivi prevista;
3. L’ AORN, verificata la completezza e regolarità formale della richiesta nonché la coerenza
tra le attività previste nello Statuto dell’Associazione e le proprie organizzazioni istituzionali,
provvede all’iscrizione all’Albo e, nei trenta giorni successivi, alla stipula di apposita
convenzione in conformità allo schema di massima allegato al presente Regolamento;
4. In caso di richiesta incompleta o irregolare, l’AORN invita l’Associazione interessata alle
opportune integrazioni entro un termine di trenta giorni, decorsi infruttuosamente i quali la
richiesta si ritiene rigettata;
5. L’AORN si riserva la facoltà di esaminare ed ammettere al convenzionamento Associazioni
le cui istanze dovessero pervenire medio tempore.
ART. 3
(strutture di riferimento)


Le strutture aziendali di riferimento sono:
Struttura Convenzioni Rapporti Istituzionali e Formazione.
Consulta Aziendale del Volontariato.
STRUTTURA CONVENZIONI RAPPORTI ISTITUZIONALI E FORMAZIONE
La Struttura Convenzioni Rapporti Istituzionali e Formazione svolge le seguenti funzioni:
 svolge ruolo di referente aziendale per le Associazioni di volontariato;
 intrattiene i rapporti con le Organizzazioni e le altre strutture istituzionali interessate;
 cura tutte le procedure amministrative all’uopo necessarie ed intrattiene le relazioni con le
altre U.O./strutture aziendali coinvolte;
 coordina le attività delle Organizzazioni accreditate all’interno delle strutture e/o degli
Ospedali;
 Istruisce le richieste di patrocinio sottoponendole all’approvazione del Direttore Generale;
 provvede alla pubblicazione sul sito Web e nelle bacheche aziendali dei seguenti dati
relativi alle attività patrocinate:
 Data e luogo evento;
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 Titolare dell’evento;
 Oggetto e contenuti dell’evento;
 Estremi dell’atto di autorizzazione aziendale.
CONSULTA AZIENDALE DEL VOLONTARIATO
La Consulta viene istituita allo scopo di migliorare l’armonizzazione e l’integrazione delle
attività delle Associazioni con quelle istituzionali dell’AORN.
A tal fine essa esamina le attività di volontariato proposte ed esprime il proprio parere, non
vincolante, in merito alla loro coerenza con la programmazione annuale aziendale.
La Consulta è coordinata dal Dirigente responsabile della Struttura Convenzioni Rapporti
Istituzionali e Formazione ed è composta dai dirigenti all’uopo incaricati dalla Direzione Strategica
e dai rappresentanti legali delle Organizzazioni convenzionate, o loro delegati.
Essa si riunisce con cadenza almeno semestrale, previa convocazione da parte del
Coordinatore.
ART. 4
(aree di attività)
L’Azienda ha individuato i seguenti quattro macrosettori in cui ricomprendere tutte le attività
delle varie Organizzazioni:
1. Attività in Azienda;
2. Assistenza in Azienda;
3. Tutela pazienti e famiglie;
4. Raccolta fondi a favore dell’Azienda (svolte marginalmente al proprio scopo sociale).
Tenuto, peraltro, conto che la maggioranza delle Organizzazioni svolge più di un’attività
anche in diversi macrosettori, l’Azienda predispone e somministra una scheda di rilevazione in cui
si richiedono una serie d’informazioni per ciascuno dei macrosettori sopra definiti, allo scopo
d’individuare l’area prevalente di attività e raccogliere una serie di dati integrativi, che costituiranno
la base per la costruzione degli indicatori di monitoraggio delle attività delle Organizzazioni in sede
di verifica del convenzionamento.
ART. 5
(rapporti convenzionali)
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 14 del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal comma 4 dell’art. 14 della legge
regionale della Campania n. 11 del 23 ottobre 2007, le parti regolamentano i reciproci rapporti di
collaborazione mediante convenzione in cui devono essere definiti i seguenti punti:
 tipologia di attività svolte dall’Organizzazione e strumenti di collegamento con gli obiettivi
strategici dell’Azienda;
 svolgimento programmato delle attività previste;
 individuazione delle condizioni o dei presupposti necessari affinché le attività indicate siano
concretamente svolte;
 individuazione delle disposizioni dirette a garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli
utenti;
 durata e modalità di rinnovo, subordinato all’esito positivo delle procedure di verifica;
 valutazione sul complesso delle prestazioni o verifica dei risultati ottenuti;
 forme di controllo della qualità delle prestazioni e relativi parametri di valutazione;
 disposizioni che prevedono la copertura assicurativa e dei relativi oneri;
 dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione di volontariato, recante l’elenco
dei volontari autorizzati.
E’ fatto obbligo alle Organizzazioni di assicurare i propri aderenti per le attività di
volontariato con polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività,
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che esoneri l’Azienda da ogni responsabilità diretta e/o indiretta per danni causati a terzi ed a se
stessi nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 6
(organizzazioni di volontariato)
Le Convenzioni possono essere stipulate con:
le Associazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale ai sensi dell’art. 55 della L. R. n.
11/2007 e s.m.i.;
 le Associazioni/Fondazioni iscritte all’Anagrafe unica delle Onlus ai sensi del D. Lgs n.
460/1997;
Tali organizzazioni dovranno dimostrare la compatibilità delle loro finalità rispetto all’attività
istituzionale dell’Azienda, nonché le capacità operative necessarie, che saranno valutate in fase
istruttoria dalla Struttura Convenzioni Rapporti Istituzionali e Formazione, allo svolgimento delle
attività per le quali viene richiesto il convenzionamento.
La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, in quanto strumento giuridico dell’Azienda per
il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di supporto all’attività istituzionale dell’AORN, è
iscritta di diritto all’Albo Aziendale del Volontariato.

ART 7
(il volontario)
Il volontario che presta la propria opera all’interno dell’Azienda, ove non già formato, è
tenuto a frequentare, con esito positivo, i corsi formativi di cui al successivo art. 13.
Tale circostanza è comprovata, all’atto della stipula o del rinnovo della convenzione, dalla
dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione di volontariato, recante l’elenco dei
volontari autorizzati, e, successivamente, in caso di sostituzione/subentro di nuovi volontari in
corso di convenzione, da apposita dichiarazione del medesimo legale rappresentante resa su
specifico modulo aziendale.
Lo svolgimento dell’attività di volontario non può in nessun caso dare luogo alla costituzione
di un rapporto di lavoro, né autonomo né dipendente, con l’AORN Santobono-Pausilipon.
ART. 8
(attività del volontario e registro presenze)
Qualora l’attività dell’Associazione richieda la predisposizione di appositi progetti operativi,
con l’indicazione delle finalità e dei tempi di presenza in azienda, la Struttura Convenzioni Rapporti
Istituzionali e Formazione procederà preventivamente all’istruttoria del caso.
I volontari autorizzati ad operare presso le Unità Operative sono tenuti a rispettare le
disposizioni vigenti presso le Unità stesse nelle quali prestano attività, intendendo per queste
ultime, a titolo puramente esemplificativo: le procedure operative interne sull'utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale, le procedure di smaltimento di eventuali rifiuti non configurabili quali rifiuti
ospedalieri (es. residui alimentari) ed ogni altra regola imposta dal Responsabile e dal
Coordinatore Infermieristico.
Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il
quale opera e funzionale all'attività che va a prestare; è fatto, pertanto, obbligo a tutti i volontari di
munirsi di camice fornito dall’Organizzazione.
Il volontario svolge esclusivamente attività di supporto morale e sociale, di carattere non
sanitario, ai pazienti ed eventualmente ai loro parenti; tale attività potrà spaziare dal sostegno
morale, al conforto, alla compagnia, ad attività ricreative che dovranno essere precedentemente
autorizzate dal personale sanitario, al supporto nelle cure igieniche elementari (truccare, lavare le
mani, pettinare i capelli), all'accompagnamento dei pazienti deambulanti, previo accordi con il
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personale di assistenza, per motivi sociali (es. bar, passeggiata), alla somministrazione dei pasti,
alla sorveglianza notturna, previa autorizzazione del personale sanitario e dei familiari, del
paziente che versa in particolari situazioni.
La presenza dei volontari presso l'Unità Operativa è accertata mediante l’apposito Registro
Presenze, disponibile presso l'Unità Operativa stessa e posto sotto la responsabilità del
Coordinatore Infermieristico, dove il volontario deve indicare, di volta in volta, la data, il cognome, il
nome, l'ora di entrata e di uscita dall'Unità Operativa ed apporre la propria firma.
Le presenti disposizioni si applicano compatibilmente con la specificità dell’attività prestata
dalla singola Associazione.
ART. 9
(cartellino di riconoscimento)
Prima di accedere alle strutture dell'Azienda il volontario deve acquisire presso la propria
Associazione l’apposito cartellino di riconoscimento, recante il nome dell'Organizzazione di
appartenenza, la dicitura "Servizio di Volontariato", il cognome, il nome e la fotografia del
volontario, l'indicazione "Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon ", la data di rilascio, il numero
di registro, il timbro, la firma del presidente dell’ Associazione, o suo delegato, e le indicazioni per
la restituzione dello stesso; su richiesta del rappresentante legale dell'Associazione,
opportunamente motivata, potrà eventualmente essere apposto sul cartellino di riconoscimento il
solo cognome del volontario.
Nel corso del periodo di validità della convenzione, qualora il volontario cessi di prestare la
propria attività presso l'Azienda, dovrà restituire il cartellino di riconoscimento all’Organizzazione,
che ne darà comunicazione alla SS. CRIF – URP.
Il legale rappresentante dell’Associazione dovrà comunicare alla S.S. CRIF – URP i
nominativi di tutti i nuovi volontari designati ad operare presso le strutture dell’Azienda, al fine di
consentire le relative conseguenti procedure di ammissione.
ART. 10
(tutele dei volontari)
In considerazione dell’equiparazione del volontario al lavoratore, ai soli fini di cui al Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l’Organizzazione è tenuta all’applicazione delle disposizioni del
decreto citato con le specifiche modalità di cui all’art. 3 del decreto stesso.
A tal fine l’Azienda:
 fornisce ai volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Organizzazioni di
appartenenza, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività;
 elabora un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure di prevenzione e
protezione adottate in cooperazione con le Organizzazioni per eliminare o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi incidenti sull'attività prestata dal volontario.
In ogni caso, è fatto divieto al volontario di accedere, per qualsiasi motivo, alle aree
presenti all’interno dell’Azienda segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura “zone
controllate” e/o “zone sorvegliate” per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti e in
qualunque altra zona con limitazione di accesso.
ART. 11
(codice di comportamento dei responsabili e dei volontari delle Associazioni)

Ogni responsabile dell’Associazione ed ogni volontario è tenuto:
al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
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
ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del
volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa
contribuire al buon andamento del servizio;
 ad osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a
conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni servizio alla più
assoluta discrezione e riservatezza;
 a rispettare le disposizioni impartite dai Responsabili delle Unità Operative coinvolte e dalla
Direzione Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, e ad operare con il massimo
spirito di collaborazione con il personale delle Unità Operative stesse e con i destinatari del
servizio;
 ad intrattenere con il personale infermieristico ed ausiliario in servizio presso l'Unità
Operativa di destinazione, un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di
supporto effettuate nei confronti dei pazienti;
 a non interferire nelle scelte professionali degli operatori sanitari;
 ad astenersi da dichiarazioni e comportamenti lesivi del decoro, della dignità e
dell’immagine dell’AORN Santobono Pausilipon, dei suoi rappresentanti e del personale
tutto dell’Azienda, nonché degli appartenenti alle altre Associazioni convenzionate.
Fatte salve le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti
penalmente rilevanti, il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente, in caso di
particolare gravità, comporterà l’immediato allontanamento del volontario dalla struttura presso cui
opera, a cura del Responsabile o del Coordinatore Infermieristico dell'Unità Operativa interessata,
il quale provvede a darne, comunque, immediata comunicazione alla Struttura Convenzioni
Rapporti Istituzionali e Formazione e alla Direzione Aziendale.
La Struttura Convenzioni Rapporti Istituzionali e Formazione, sentiti il Responsabile e il
Coordinatore Infermieristico dell'Unità Operativa, nonché la Direzione Sanitaria, provvede ad
informare tempestivamente dell’accaduto il legale rappresentante dell'Associazione di cui il
volontario allontanato fa parte, chiedendo specifiche controdeduzioni in merito ai fatti addebitati.
Nel caso in cui emergessero elementi di gravità tale da determinare l’allontanamento
definitivo del volontario da parte dell’Azienda, il Direttore Generale, su proposta della Struttura
Convenzioni Rapporti Istituzionali e Formazione, invierà formale e motivata lettera al legale
rappresentante dell'Associazione affinché a detto volontario sia precluso permanentemente
l’accesso alle strutture ospedaliere in tale qualità.
ART. 12
(sede dell’Associazione)
Fermo restando il principio che la sede legale dell’Associazione è quella indicata nella
richiesta di convenzionamento o in altri documenti ufficiali prodotti, l’Azienda ha la facoltà,
compatibilmente con le disponibilità logistiche esistenti, di concedere in uso propri locali per le
attività a favore dell’AORN alle Organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale della
Campania n. 11 del 23 ottobre 2007 e dell’art. 27, secondo comma, del DPGR n. 16 del 23
novembre 2009, recante il relativo regolamento di attuazione.
Tale uso non dovrà in alcun modo determinare oneri a carico dell’Azienda.
E’ fatto divieto all’organizzazione di eleggere a propria sede legale ex art. 46 del Codice
Civile i locali assegnati ai sensi del presente articolo.
ART. 13
(corso di formazione)
I volontari ammessi ad operare presso le strutture dell'Azienda sono tenuti a frequentare
con esito positivo appositi corsi di formazione promossi dalla propria Associazione di appartenenza
e convalidati dalla Struttura Convenzioni Rapporti Istituzionali e Formazione.
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ART. 14
(copertura assicurativa)
È fatto obbligo alle Organizzazioni di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di
volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché
per la responsabilità civile verso i terzi.
La copertura assicurativa di cui al comma precedente è elemento essenziale della
convenzione e copia delle relative polizze va prodotta all’atto della sua sottoscrizione.
ART. 15
(durata e risoluzione del rapporto convenzionale)
Il rapporto convenzionale ha durata massima di tre e decorre dalla data della stipula.
Alla scadenza del triennio la convenzione, ricorrendone le condizioni, potrà essere
rinnovata per periodi analoghi o inferiori, previa adozione di un formale provvedimento da parte
dell’Azienda.
È escluso ogni tacito rinnovo della convenzione scaduta.
Il rapporto convenzionale si risolve di diritto previa formale comunicazione del legale
rappresentante della parte recedente.
L’Azienda si riserva, in particolare, la facoltà di risolvere la convenzione nei seguenti
comprovati casi:
 gravi inadempienze da parte dell’Associazione degli obblighi nascenti dalla convenzione e
in essa specificamente individuati;
 dichiarazioni e comportamenti gravi e/o ripetuti da parte dei rappresentanti o dei volontari
appartenenti all’Organizzazione, lesivi del decoro, della dignità e dell’immagine dell’AORN
Santobono Pausilipon, dei suoi rappresentanti e del personale tutto dell’Azienda, nonché
degli appartenenti alle altre Associazioni convenzionate;
 venir meno del vincolo fiduciario necessario al corretto assolvimento dei propri compiti
solidaristici da parte dell’Organizzazione.
La convenzione decade automaticamente se nel corso della sua durata l’Organizzazione,
per qualsivoglia motivo, venga cancellata dai registri di cui all’art. 6 del presente Regolamento; a
tal fine, è fatto obbligo all’Organizzazione, la cui iscrizione al registro predetto scada in corso di
convenzione, di comunicare tempestivamente all’Azienda l’avvenuta conferma ad opera della
competente Direzione regionale.
ART. 16
(disposizioni in materia di tutela dei dati personali)
L’Azienda e le Organizzazioni garantiscono reciprocamente l’osservanza di quanto sancito
dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy).
I volontari che prestano la propria opera all’interno delle strutture dell’Azienda sono
designati, formati ed informati quali incaricati del trattamento dei dati dall’Organizzazione di
appartenenza; a tal fine essi operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, se
individuato, attenendosi alle istruzioni loro impartite.
In ogni caso l'Organizzazione è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in
conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o
collaboratori.
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ART. 17
(sottoscrizione di presa visione del regolamento)
Ogni volontario operante presso le strutture dell’Azienda, all'atto del rilascio del cartellino di
riconoscimento di cui all’art. 9, sottoscrive il Foglio di presa visione del presente Regolamento con
l’avvertenza di prestare particolare attenzione alle norme concernenti diritti e doveri del volontario
in attività di servizio.
ART. 18
(raccolta fondi e donazioni)
Ai fini del presente Regolamento, le Associazioni possono organizzare la raccolta di fondi o
donazioni che soggetti od istituzioni intendano devolvere, a vario titolo, a favore dell’Azienda.
Tale raccolta potrà avvenire attraverso:
A. versamenti diretti in contanti, con o senza vincolo di destinazione, effettuati
all’associazione;
B. organizzazione di manifestazioni ed eventi finalizzati a reperire risorse da destinare
all’Azienda;
C. sponsorizzazioni;
D. fund raising diretto;
E. donazioni (secondo quanto previsto dalla apposita procedura aziendale).
Possono attivare azioni di raccolta fondi a favore dell’Azienda soggetti iscritti all’Albo
aziendale, che svolgono detta attività in modo marginale, ovvero altri soggetti.
Tali soggetti non rappresentano in nessun modo l’Azienda e non possono agire per suo
nome e conto.
Pertanto l’Azienda è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da azioni od omissioni
compiute dagli organizzatori di eventi benefici.
La raccolta fondi attraverso le iniziative costituisce una decisione presa dai privati, dalle
Istituzioni o dagli Enti che intendano organizzarla e che, pertanto, si assumono la totale
responsabilità dell’evento.
A seguito della raccolta fondi o di altre devoluzioni a favore dell’AORN Santobono
Pausilipon verranno attivate le procedure aziendali previste per l’accettazione delle donazioni.
ART. 19
(Trasparenza)
L’Azienda s’impegna a pubblicare sul proprio sito Web ed a divulgare in tutte le forme e/o
modalità idonee l’ammontare delle risorse ricevute tramite la raccolta di beneficenza ed a indicare
le tipologie di attività alle quali sono state destinate.
ART. 20
(entrata in vigore)
Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di adozione del relativo provvedimento
e verrà applicato sperimentalmente con possibilità di eventuali integrazioni e revisioni in itinere.
ART. 21
(disposizioni finali e transitorie)
Gli eventuali rapporti con la stampa e le reti televisive dovranno essere comunicati
all’Azienda e concordati con la Direzione Generale.
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Eventuali diverse precedenti disposizioni aziendali in tema di volontariato devono intendersi
revocate con l’entrata in vigore del presente regolamento.
La stipula delle convenzioni di cui al presente regolamento determina l’automatica
caducazione di ogni preesistente atto autorizzativo.
Per le organizzazioni di volontariato iscritte in registri di altre regioni italiane valgono le
disposizioni delle relative leggi istitutive.
ART. 22
(allegati)
Gli allegati al presente Regolamento costituiscono parte integrante ed essenziale dello
stesso.
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