BAT, valori limite di emissione atmosferica ed obiettivi di qualita

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BAT, valori limite di emissione atmosferica ed obiettivi di qualita
Inquinamento
Decreto Emissioni
BAT, valori limite di emissione
atmosferica ed obiettivi di qualità
ambientale
3 Vittorio Giampietro
Introduzione
Note:
Il presente contributo intende esaminare il ruolo delle
migliori tecniche disponibili (Best Available Techinques
- BAT) nell’ambito della definizione dei valori limite per
le emissioni atmosferiche degli impianti, sottoposti alla
disciplina contenuta nella Parte V del D.Lgs. n. 152/2006,
all’esito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 46/2014 (1),
che recepisce la direttiva n. 2010/75/Ce (2), relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento). In particolare, si vuole evidenziare come le BAT ormai costituiscano un riferimento imprescindibile - anche se talvolta, non sufficiente - per la determinazione dei limiti alle emissioni atmosferiche, anche per
gli impianti e le attività che non risultano sottoposti al
regime dell’AIA.
Come noto, le BAT costituiscono una delle colonne portanti su cui si basa l’approccio integrato ambientale della
direttiva n. 2010/75/Ce (3), che presuppone il rispetto di
rilevanti condizioni di efficienza energetica, oltre che ambientale, quali:
– il corretto utilizzo delle materie prime, anche attraverso la valutazione dell’intero ciclo di vita dei prodotti, al
fine di valutarne gli impatti dalla fabbricazione allo
smaltimento;
– l’utilizzo efficace dell’energia;
– l’utilizzo di tutte le misure utili per combattere l’inquinamento, attraverso il ricorso alle BAT specifiche per
ogni tipologia d’istallazione;
– la prevenzione di qualsiasi fenomeno grave d’inquinamento;
– la prevenzione, il riciclaggio o l’eliminazione dei rifiuti
con le tecniche meno inquinanti;
– la prevenzione degli incidenti e la limitazione delle
eventuali conseguenze;
– la verifica dei siti al termine delle attività (4).
3 Studio Tecnico Ing. Vittorio Giampietro, www.giampietroingegneria.it
Le nozioni di BAT, BREF e BAT-AEL
Appare utile, in primo luogo, richiamare la definizione nazionale di BAT, contenuta nell’art. 5 comma 1, lett. l ter) del
(1) Si rinvia in questa Rivista: A. Quaranta, Prime osservazioni a caldo sul decreto emissioni industriali (D.Lgs. n. 46/2014), 2014, 5, per una sintetica lettura delle numerose modifiche, introdotte dal c.d. decreto emissioni; A. Muratori, La (nuova) AIA riveduta e corretta dal D.Lgs. n. 46/2014, 2014, 6, per
un’analisi generale sulla nuova disciplina AIA; L. Giampietro, Prime riflessioni
sulle nuove sanzioni penali introdotte nella disciplina sull’AIA, 2014, 7, per la
ricostruzione dei rapporti tra le diverse sanzioni penali, poste a presidio del
corretto esercizio degli impianti sottoposti ad AIA; A. Scialò, L’integrazione
VIA-AIA in attesa del collegato ambientale alla legge di stabilità 2014,
2014, 7, per le novità introdotte dal D.Lgs. n. 46/2014 e le prospettive evolutive del TUA; A. Muratori, La Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 riveduta e corretta
dal D.Lgs. n. 46/2014, 2014, 7, per l’esame delle nuove disposizioni sulle emissioni in atmosfera.
(2) Che ha rifuso e modificato in unico testo numerose direttive precedenti,
relative all’industria del biossido di titanio (n. 78/176/Cee, n. 82/883/Cee e n.
92/112/Cee), all’emissione di COV (n. 1999/13/Ce), all’incenerimento dei rifiuti
(n. 2000/76/Ce), alle emissioni atmosferiche dei Grandi Impianti di Combustione (n. 2001/89/Ce), alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (n. 2008/1/Ce).
(3) Approccio già previsto dalle precedenti direttive n. 96/61/Ce e 2008/1/
CE, anche conosciute come direttive lPPC (acronimo di Integrated Pollution
Prevention and Control), volto a garantire un elevato livello di protezione
ambientale, attraverso la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, anche al fine d’evitare il trasferimento degli impatti da una matrice
all’altra.
(4) Cfr. l’art. 22, comma 3, della direttiva n. 2010/75/Ce e l’art. 29 sexies,
comma 9 quinquies, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006, nonché la nozione di
relazione di riferimento, contenuta nell’art. 5, comma 1, lett. v bis) del
D.Lgs. n. 152/2006, che deve contenere: «informazioni sullo stato di qualità
del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle
attività. Tali informazioni riguardano almeno: l’uso attuale e, se possibile,
gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate
sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento
dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della
possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da
parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione
interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate
alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione
europea ai sensi dell’art. 22, par. 2, della direttiva n. 2010/75/Ue». Si rinvia,
per ulteriori dettagli, alle linee guida contenute nella Comunicazione della
Commissione, pubblicate il 6 maggio 2014.
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D.Lgs. n. 152/2006 (5), anche al fine di segnalarne alcune
lievi differenze, rispetto alla corrispondente nozione, contenuta nell’art. 3, comma 10 della direttiva n. 2010/75/Ce. La
definizione italiana è la seguente: «la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a
costituire, in linea di massima (6), la base dei valori limite
di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile (7), a
ridurre in modo generale (8) le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare
degli elementi di cui all’Allegato XI (9). Si intende per:
. tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di
progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e
chiusura dell’impianto (10);
. disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne
consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell’ambito del relativo
comparto industriale, prendendo in considerazione i
costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli (11);
. migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso».
Il BREF (12) è definito dall’art. 5, comma 1, lett. l ter) n. 1)
del TUA come: «documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 13, par. 6, della direttiva n.
2010/75/Ue». In estrema sintesi, tale documento descrive le BAT già affermate a livello comunitario, nonché le
tecniche emergenti, costituendo la base informativa per
determinare gli strumenti e le misure, tecnicamente ed
economicamente sostenibili, utili a migliorare le performance ambientali delle istallazioni soggette ad AIA.
In particolare, le Conclusioni sulle BAT, contenute nei
BREF ed adottate con decisione della Commissione europea (13), consentono di determinare anche i livelli di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili
(BAT-AEL (14)), che sono spesso rappresentati da un intervallo di valori, associati alla emissione di ciascun inquinante, correlato alla specifica dotazione impiantistica (riconosciuta come BAT) di ciascun comparto produttivo.
Le BAT, ovviamente, costituiscono un sistema:
. dinamico, poiché soggetto a revisione periodica, per
l’affermarsi di nuove misure e tecniche su scala industriale, che possono influenzare profondamente tutto
il ciclo di vita dell’istallazione (dalla progettazione, alla
costruzione, alla manutenzione, all’esercizio fino alla
chiusura);
. articolato e complesso, poiché definito dalla compresenza di BREF cosiddetti orizzontali e verticali,
laddove la prima tipologia di documento (15) include
Note:
(5) Non modificata dal D.Lgs. n. 46/2014.
(6) L’inciso non è presente nella definizione comunitaria.
(7) Il legislatore nazionale ha sostituito il termine comunitario impraticabile,
che denota un approccio molto pragmatico ed in linea con la stessa nozione
di BAT, con l’espressione impossibile, che potrebbe apparire come anche come
negazione assoluta (oltre che a determinate circostanze, identificate appunto
dalle BAT).
(8) La locuzione in modo generale non è presente nella direttiva ed appare
pleonastica.
(9) L’Allegato XI, aggiunto dal D.Lgs. n. 128/2010, determina le categorie da
tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle
migliori tecniche disponibili, tenuto conto dei costi e dei benefici che possono
risultare da un’azione e del principio di precauzione e prevenzione, secondo il
seguente elenco:
– Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti
– Impiego di sostanze meno pericolose
– Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti
– Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo
su scala industriale
– Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo
scientifico
– Natura, effetti e volume delle emissioni in questione
– Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti
– Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile
– Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l’acqua usata nel processo e efficienza energetica
– Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l’impatto globale sull’ambiente delle emissioni e dei rischi
– Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l’ambiente
– Informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 16,
par. 2, della direttiva n. 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali.
(10) Si noti il riferimento alla vecchia nozione di impianto, introdotta dal
D.Lgs. n. 128/2010, e non alla nuova definizione di installazione, riportata nell’art. 5, comma 1, lett. i quater) del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal
D.Lgs. n. 46/2014. (cfr. anche art. 3, punto 3 della direttiva n. 2010/75/CE).
(11) L’ultima parte del punto 2 appare sostanzialmente equivalente alla corrispondente locuzione comunitaria: «indipendentemente dal fatto che siano o
meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli».
(12) Acronimo di BAT Reference document.
(13) Le Conclusioni sulle BAT sono definite dall’art. 5, comma 1, lett. l ter) n. 2)
come: «un documento adottato secondo quanto specificato all’art. 13, par. 5,
della direttiva n. 2010/75/Ue, e pubblicato in italiano nella GU dell’Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti
misure di bonifica del sito». Tra le ultime approvate, si segnalano quelle per la
produzione dei cloro-alcali, approvate con decisione della Commissione del 9
dicembre 2013, disponibile anche sul sito del Ministero dell’Ambiente (http://
aia.minambiente.it/Documentazione.aspx).
(14) Definiti dall’art. 5 comma 1, lett. l ter) n. 4) come: «intervalli di livelli di
emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore
tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come
indicato nelle Conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato
arco di tempo e nell’ambito di condizioni di riferimento specifiche».
(15) Vedi i BREF sull’efficienza energetica, sui principi generali del monitoraggio, nonché la linea guida sulla valutazione degli aspetti economici e degli
effetti (impatti ambientali e sanitari) incrociati.
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indicazioni generali, che risultano valide per tutte le
istallazioni soggette alla direttiva IPPC, mentre la
seconda è relativa a ciascun comparto produttivo (16), includendo una varietà di tecniche di riferimento, che risultano distinte per settore (e, all’interno del medesimo settore, per diverse tecnologie
utilizzabili (17)).
Non si deve, peraltro, dimenticare che alcuni processi e
tecnologie sono considerati BAT e, conseguentemente,
citati all’interno di BREF (e Conclusioni sulle BAT), relativi
ad altri comparti produttivi: cosı̀, ad es., nelle recenti (18)
BAT Conclusions relative alla produzione di cemento,
calce ed ossido di magnesio, vi è un esplicito rinvio (oltre
che ai BREF orizzontali, sopra indicati) ai BREF verticali,
relativi alle emissioni prodotte dallo stoccaggio ed alle
industrie di trattamento dei rifiuti, poiché il recupero di
rifiuti nell’industria della produzione del cemento, in sostituzione delle materie prime e/o dei combustibili fossili,
è qualificata come BAT (19), in quanto può contribuire al
risparmio di risorse naturali.
BAT ed emissioni atmosferiche delle istallazioni
Come già anticipato, il monitoraggio delle diverse emissioni, incluse quelle atmosferiche, è oggetto sia di un
BREF orizzontale (20), sia dei diversi BREF settoriali, applicabili a ciascun comparto produttivo.
In estrema sintesi, il BREF orizzontale contiene i criteri ed
i principi generali, relativi al monitoraggio di tutte le tipologie d’emissioni (21), anche al fine di garantire a livello
comunitario sufficienti garanzie di rappresentatività (22),
replicabilità e comparabilità (23) dei dati dalle diverse
istallazioni. Ovviamente, il documento non entra nello
specifico delle singole tipologie impiantistiche e/o attività
produttive, ma fornisce indicazioni chiave, in particolare
su sette elementi critici della catena informativa del
monitoraggio, al fine di garantire una corretta valutazione e/o comparazione di dati standard, anche se provenienti da diverse istallazioni e/o settori produttivi:
1. la misura del flusso, parametro che riveste un importanza fondamentale nella determinazione dell’impatto
sull’ambiente circostante;
2. il campionamento, che comprende sia la pianificazione
che l’esecuzione del prelievo;
3. il deposito, il trasporto e la conservazione del campione, inclusi gli eventuali pretrattamenti, finalizzati a stabilizzare i parametri chimici, in attesa delle analisi;
4. il trattamento del campione, da effettuarsi il laboratorio, prima delle analisi;
5. le analisi sul campione, secondo una delle metodiche
disponibili;
6. l’elaborazione, valutazione e validazione ed assicurazione della qualità dei dati, inclusa la riduzione statistica dei dati (24);
7. il report dei dati, secondo standard predefiniti, che
possono includere valori medi orari, giornalieri, mensili, annuali ecc., che consentono la valutazione della
conformità dei valori di emissione, rispetto ai valori
limite.
Maggiore dettaglio sulla produzione, sul controllo e sull’abbattimento degli inquinanti è, invece, contenuto nei
BREF settoriali, che indicano range prestazionali delle
emissioni anche piuttosto ampi, all’interno dei quali devono essere fissati i limiti, salvo che non intervengano
valori ancora più restrittivi, dettati dagli obiettivi di qualità,
sotto esplicitati.
Ad esempio, le Conclusioni sulle BAT relative alla produzione di cemento, sopra indicate, prescrivono che il monitoraggio comprenda:
– misurazioni continue dei parametri di processo atte a
dimostrarne la stabilità, quali temperatura, tenore di
O2, pressione e portata;
– il controllo e la stabilizzazione dei parametri di processo fondamentali (ad es., una miscela omogenea delle
materie prime e dell’alimentazione di combustibile, un
dosaggio regolare ed un tenore di ossigeno in eccesso);
– una misurazione in continuo delle emissioni di NH3 in
caso di utilizzo della tecnica SNCR (25);
– misurazioni continue di polvere ed emissioni di polveri
di NOx, SOx e CO;
Note:
(16) L’industria ceramica, i grandi impianti di combustione, l’industria tessile,
del vetro, della carta, il trattamento dei rifiuti ecc.
(17) Si pensi, ad es., alla pletora di processi e tecniche di trattamento (biologiche, chimico-fisiche, rigenerazione ecc.) dei rifiuti, o alle diverse tecnologie
di trattamento termico (pirolisi, gassificazione, incenerimento) dei rifiuti.
(18) L’adozione delle Conclusioni sulle BAT è avvenuta con decisione n. 2013/
163/UE della Commissione del 26 marzo 2013, con successiva pubblicazione
nella G.U. dell’Unione europea del 9 aprile 2013.
(19) Ovviamente a determinate condizioni, specificate all’interno dello stesso
BREF.
(20) Trattasi del documento Monitoring of emission from IED-istallation,
adottato nel luglio 2003.
(21) Sia quelle diffuse (fuggitive) sia quelle convogliate.
(22) Intesa come correttezza, o almeno sufficiente vicinanza del dato misurato, rispetto al dato reale. Tale concetto, come noto, introduce il tema della
rappresentatività dell’intera catena di misura (dal campionamento fino alla
determinazione analitica).
(23) Che può essere espressa, ad es., dalla misura dell’intervallo di confidenza,
con cui possono essere confrontati set di dati appartenenti a diverse istallazioni e/o settori.
(24) L’elevata varietà e numerosità dei dati, infatti, induce ad utilizzare diversi
i consueti parametri che derivano dall’analisi statistica, quale il valore medio,
massimo o minimo, la deviazione standard ecc.
(25) Trattasi del sistema di abbattimento degli ossidi di azoto, mediante riduzione selettiva non catalitica, ottenuta mediante iniezioni di urea in camera di
combustione.
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– misurazioni periodiche di PCDD/F e delle emissioni di
metallo;
– misurazioni continue o periodiche (26) delle emissioni
di HCl, HF e COT.
Le stesse Conclusioni sulle BAT, inoltre, prescrivono l’utilizzo di una o più tecniche primarie di riduzione delle
emissioni (27), in combinazione tra loro, ed indicano i
conseguenti livelli di emissione, associati alle BAT, differenziati per tipologia d’impianto.
Ad es., i BAT-AEL (intesi come valori medi giornalieri) per
gli impianti di cottura e/o con preriscaldamento/precalcinazione nell’industria del cemento sono inclusi nei seguenti intervalli, che sono accompagnati da ulteriori annotazioni, finalizzate all’adozione del valore limite (28):
– per forni con preriscaltatore: < 200 - 450 mg/Nmc;
– per forni Leopol e forni rotanti lunghi: 400 - 700 mg/
Nmc.
BAT ed emissioni atmosferiche degli impianti
Le BAT già costituiscono, e diverranno sempre di più, un
riferimento imprescindibile anche per gli impianti non
sottoposti ad AIA, ma alla disciplina generale delle emissioni atmosferiche, contenuta nella Parte V del D.Lgs. n.
152/2006. In proposito, basti citare i numerosi rinvii
espliciti alle migliori tecniche disponibili, contenuti:
– nelle definizioni, ove viene riproposta nell’art. 268,
comma 1, lett. aa) la medesima nozione di BAT, sopra
indicata, relativa alle istallazioni disciplinate dalla Parte
II del TUA;
– nella determinazione delle emissioni tecnicamente convogliabili, ex art. 270, comma 1, ove si stabilisce che: «in sede di autorizzazione, l’autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili (29) e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I alla Parte V dei presente decreto e, in tal caso,
ne dispone la captazione ed il convogliamento»;
– nell’individuazione dei valori limite nazionali per
tutti gli impianti vecchi e nuovi (30), ex art. 271, comma 2, laddove si prescrive che: «con decreto da adottare ai sensi dell’art. 281, comma 5, sono individuati,
sulla base delle migliori tecniche disponibili, i valori di
emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni
convogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni
diffuse delle attività presso gli stabilimenti anteriori al
1988, anteriori al 2006 e nuovi, attraverso la modifica
e l’integrazione degli Allegati I e V alla Parte V del
presente decreto»;
– nell’individuazione di valori limite regionali e provinciali
per tutti gli impianti e le attività in deroga, di cui
all’art. 272, comma 1, in quanto l’art. 271, comma 3
stabilisce che: «la Regione o la Provincia autonoma,
può stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche
inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i
combustibili utilizzati»;
– nelle prescrizioni riguardanti la costruzione e l’esercizio di tutti gli impianti, inclusi i combustibili utilizzati, ex
art. 271, comma 5, ove si statuisce che: «per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988,
anteriori al 2006 o nuovi l’autorizzazione stabilisce i
valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i
combustibili utilizzati, a seguito di un’istruttoria che
si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori
e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al
comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma
4. Si devono altresı̀ valutare il complesso di tutte le
emissioni degli impianti e delle attività presenti, le
emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità
dell’aria nella zona interessata. I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi (31) di quelli
previsti dagli Allegati I, II, III e V alla Parte V del presente decreto e di quelli applicati per effetto delle
autorizzazioni soggette al rinnovo»;
– nella conseguente definizione di limiti e prescrizioni più severi di quelli previsti negli Allegati alla Parte V,
ex art. 271, comma 7, laddove si stabilisce che: «anche
a seguito dell’adozione del decreto di cui al comma
2 (32), l’autorizzazione degli stabilimenti anteriori al
1988, anteriori al 2006 e nuovi può sempre stabilire,
per effetto dell’istruttoria prevista dal comma 5, valori
Note:
(26) A seconda della fonte di emissioni e del tipo di inquinante atteso.
(27) Ad esempio, per le emissioni di ossidi di azoto sono indicate alcune tecniche specifiche, quali le iniezioni di acqua in fiamma, i bruciatori a basse
emissioni di azoto, impianti di tipo mid-kiln firing, l’aggiunta di agenti mineralizzanti per migliorare la l’attitudine alla cottura della farina cruda (clinker
mineralizzato), l’ottimizzazione del processo, la combustione a stadi (con
combustibili convenzionali o da rifiuti), anche in combinazione con l’uso di
un precalcinatore e di un mix di combustibili ottimizzato, la riduzione selettiva catalitica o non catalitica.
(28) Ad esempio, si specifica che il valore è influenzato dalle caratteristiche
dei fonti esistenti, dalle proprietà del mix di combustibili (rifiuti compresi),
dalla attitudine alla cottura delle materie prime (cemento speciale o clinker
da cemento bianco ecc.), mentre livelli inferiori a 350 mg/Nmq si ottengono
in forni con condizioni favorevoli, quando si utilizza la riduzione selettiva non
catalitica (SNCR).
(29) Ma vedi anche la facoltà dell’autorità competente di andare oltre le BAT,
indicata nel paragrafo seguente.
(30) Si veda il citato contributo di A. Muratori.
(31) I limiti contenuti negli Allegati alla Parte V diventano, pertanto, solo un
valore di cautela minima ed inderogabile, da utilizzare come riferimento per
la selezione di valori più restrittivi, in base alle BAT e/o agli obiettivi di qualità.
(32) Si veda il terzo punto dell’elenco.
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limite e prescrizioni più severi di quelli contenuti negli
Allegati I, II, III e V alla Parte V del presente decreto e
nei piani e programmi di cui al comma 4 (33)».
Le BAT, infine, sono esplicitamente richiamate per gli
impianti di bioraffinazione, ex art. 271, comma 5 ter,
che già ora (34): «devono applicare le migliori tecniche
disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualità
dell’aria, di qualità ambientale e di emissioni in atmosfera».
Emissioni degli impianti oltre le BAT
È noto che in alcune aree particolarmente vulnerabili o
sviluppate (35) il ricorso alle BAT può rivelarsi insufficiente a garantire il rispetto delle norme di qualità ambientale,
stabilite dalle legislazione comunitaria, o definite in attuazione della stessa. E, d’altra parte, le BAT risultano focalizzate (solo) sul controllo e sulla riduzione delle emissioni, ma non sull’impatto che le medesime emissioni provocano sull’ambiente circostante e, pertanto, non risultano idonee al fine di valutare, ad es., l’area d’influenza
dell’istallazione e gli effetti sanitari ed ambientali connessi, soprattutto, alla sua fase d’esercizio.
Pertanto, il legislatore ha previsto la possibilità d’imporre
valori limite e prescrizioni, relativi alle emissioni degli impianti (non soggetti ad AIA), che risultano ancora più cautelativi-restrittivi, rispetto sia a quelli contenuti negli Allegati alla Parte V, sia a quelli previsti dalle BAT. Basti
citare, in proposito:
– l’art. 270, comma 2, ove si stabilisce che: «in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone
che richiedono una particolare tutela ambientale, l’autorità competente dispone (36) la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il
requisito della disponibilità (37) di cui all’art. 268, comma 1, lett. aa), n. 2)»;
– l’art. 271, comma 4, ove si prevede che: «i piani e i
programmi di qualità dell’aria previsti dalla normativa vigente (38) possono stabilire appositi valori limite di
emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti
negli Allegati I, II e III e V alla Parte V del presente
decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di
esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed
al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell’aria».
Conclusioni
Questa breve disamina consente di riscontrare come le
BAT, che già costituiscono un riferimento vincolante, ai
fini della determinazione dei livelli di emissione delle
istallazioni sottoposte ad AIA (39), siano destinate ad assumere un ruolo sempre più rilevante nella determinazio-
ne delle prescrizioni tecniche, e dei conseguenti limiti,
per le emissioni di ogni tipologia d’impianto o attività,
soggetti ad autorizzazione ordinaria (40).
D’altra parte, gli Allegati alla Parte V risulteranno sempre
più confinati al ruolo di livello di tutela minima ed inderogabile, da utilizzare solo come primo riferimento per la
selezione di limiti più cautelativi, in base al più restrittivo
tra i due valori d’emissione, derivanti dall’applicazione
delle BAT e dagli obiettivi di qualità dell’aria.
Appare, pertanto, auspicabile che tutte le associazioni
imprenditoriali ed industriali partecipino attivamente allo
scambio di informazioni, previsto dall’art. 13 della direttiva n. 2010/75/Ce, garantendo piena condivisione (41) dei
dati sulle prestazioni degli impianti e delle attività (parametri effettivi di funzionamento di ogni tecnica applicata,
consumi, livelli di emissione, monitoraggi ecc.). Diversamente, dai continui processi di revisione ed aggiornamento dei BREF potrebbero anche derivare futuri limiti
e prescrizioni, del tutto estranei e/o indigesti per il tessuto produttivo nazionale.
Note:
(33) In tal senso, dal ricorso alle BAT si possono derivare limiti e prescrizioni
più severi, rispetto e quelli contenuti nella normativa regionale, destinata al
rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell’aria.
(34) In attesa delle future linee guida ministeriali, previste dal comma 5 bis
del medesimo art. 271.
(35) Si veda ad esempio, la pianura padana, ove la morfologia del territorio e
le condizioni climatiche spesso favoriscono il ristagno degli inquinanti atmosferici, peraltro prodotte in un’area caratterizzata da notevole sviluppo industriale, con i conseguenti impatti ambientali.
(36) Si noti che tale prescrizione non risulta facoltativa e rende superflua
ogni possibile valutazione sulla sostenibilità economica, connessa al concreto
adempimento alla prescrizione. Resta, in ogni caso, la necessità di motivare
adeguatamente le condizioni di particolare rischio sanitario o ambientale.
(37) Sono disponibili le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del
pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli.
(38) Si veda anche il comma 3 del medesimo articolo, ove si riscontra che: «La
normativa delle Regioni e delle Province autonome in materia di valori limite
e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera degli impianti e delle attività
deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di qualità dell’aria
previsti dalla vigente normativa. Per tutti gli impianti e le attività previsti dall’art. 272, comma 1, la Regione o la Provincia autonoma, può stabilire, anche
con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o
provvedimento generale la Regione o la Provincia autonoma può inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell’entità della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti».
(39) Si pensi, in particolare, ai BAT-AELS, livelli di emissioni associati alle BAT,
contenuti nelle Conclusioni sulle BAT, emanate dalle decisioni della Commissione europea.
(40) Si tralascia, in questa sede, l’analisi degli impianti e delle attività in deroga.
(41) Ovviamente, eccetto le informazioni commerciali riservate o ritenute
sensibili, ai fini della legittima tutela della concorrenza.
AMBIENTE & SVILUPPO
11/2014
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