legge di bilancio 2017:le novità sul lavoro
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legge di bilancio 2017:le novità sul lavoro
Rocchina Staiano LEGGE DI BILANCIO 2017 LE NOVITÀ SUL LAVORO Collana: Guide Lavoro, Sicurezza e Previdenza A cura di Rocchina Staiano Sintesi La ratio del presente lavoro è quello di analizzare le novità in materia di lavoro della legge di Bilancio 2017, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017. Rocchina Staiano Docente in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in Diritto della Previdenza Sociale all’Università di Teramo; Avvocato; Docente in vari Corsi di formazione. È membro del collegio dei probiviri della Cisl Regione Campania; docente-formatore sulla sicurezza sul lavoro; Formatore-mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia, Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010. È stata componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste, anche telematiche. ISBN:9788868054052 Novembre 2016 © Copyright 2016 by Fisco e Tasse www.fiscoetasse.com Indice 1. LEGGE DI BILANCIO 2017 ......................................................................................................... 6 1.1 PREMESSA ....................................................................................................................................... 6 1.2 LE NOVITÀ ....................................................................................................................................... 6 2. LA LEGGE SUL BILANCIO 2017 E LE NOVITÀ SUL LAVORO ....................................................... 8 2.1. ART. 1, COMMA 148: INGRESSO E SOGGIORNO PER INVESTITORI .................................................................. 8 2.2. ART. 1, COMMI DA 160 A 162: PREMIO DI PRODUTTIVITÀ E WELFARE AZIENDALE ............................................. 9 2.3. ART. 1, COMMA 165: ABBASSAMENTO ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA .................... 21 2.4. ART. 1, COMMA DA 166 A 186: ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA - APE SOCIALE ................... 21 2.5. ART. 1, COMMA 187: QUATTORDICESIMA ............................................................................................. 29 2.6. ART. 1, COMMI DA 188 A 192: RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA – RITA ................................. 29 2.7. ART. 1, COMMA 194: ABOLIZIONE DELLE PENALIZZAZIONI ......................................................................... 32 2.8. ART. 1, COMMI DA 195 A 198: CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI ............................................................ 33 2.9. ART. 1, COMMI DA 199 A 205: RIDUZIONE REQUISITI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA ............................................ 34 2.10. ART. 1, COMMI DA 206 A 208: LAVORATORI USURANTI .......................................................................... 36 2.11. ART. 1, COMMA 209: BENEFICI PREVIDENZIALI PER CENTRALINISTI NON VEDENTI.......................................... 36 2.12. ART. 1, COMMA 210: NO TAX AREA PER I PENSIONATI ............................................................................ 36 2.13. ART. 1, COMMI DA 212 A 221: MISURE IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI DALL’INCREMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO AL SISTEMA PENSIONISTICO ........................................................................................ 37 2.14. ART. 1, COMMI DA 222 A 225: TRATTAMENTO ANTICIPATO DI PENSIONE PER LE LAVORATRICI.......................... 38 2.15. ART. 1, COMMI DA 226 A 232: RIFINANZIAMENTO PREPENSIONAMENTO DEI GIORNALISTI ............................... 39 2.16. ART. 1, COMMA 233: TRASFORMAZIONE A TEMPO PARZIALE DEI CONTRATTI................................................. 39 2.17. ART. 1, COMMI DA 234 A 237:FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ............................................................ 40 2.18. ART. 1, COMMI DA 238 A 239: INCREMENTO DEL FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ ED ALL’ESCLUSIONE SOCIALE ........................................................................................................................................................ 41 2.19. ART. 1, COMMA 240: INTERVENTI A CARICO DEL FONDO SOCIALE PER L’OCCUPAZIONE E LA FORMAZIONE............. 41 2.20. ART. 1, COMMI 241 E 242: CONGEDO PER LAVORATRICI AUTONOME PER MOTIVI CONNESSI AL PERCORSO DI PROTEZIONE RELATIVO ALLA VIOLENZA DI GENERE ......................................................................................... 43 2.21. ART. 1, COMMA 243: LOCALIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEI CALL CENTER ................................... 43 2.22. ART. 1, COMMI DA 244 A 248: FOSPE ............................................................................................. 44 2.23. ART. 1, COMMA 250: PENSIONE DI INABILITÀ PER I SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIE CONNESSE ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO........................................................................................................................................ 44 2.24. ART. 1, COMMI 344 A 345: ESONERO CONTRIBUTIVO PER COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI..................................................................................................................................... 45 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO 1. Legge di bilancio 2017 1.1 Premessa Il DDL 4127 è stato presentato alla Camera dei deputati il 29 ottobre 2016 e contiene disposizioni riguardanti il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 ed il bilancio pluriennale per il triennio 20172019. Il 7 dicembre 2016 il Senato ha approvato definitivamente, (con 166 voti favorevoli, 70 contrari e un astenuto), la Legge di Bilancio 2017, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017. 1.2 Le novità La legge di bilancio 2017 contiene importanti novità in materia di lavoro che possiamo trovare nell’art. 1, commi: art. 1, comma 148: Ingresso e soggiorno per investitori art. 1, commi da 160 a 162: premio di produttività e welfare aziendale; art. 1, comma 165: abbassamento dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata; art. 1, commi da 166 a 186: anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE sociale; art. 1, comma 187: quattordicesima; art. 1, commi da 188 a 192: rendita integrativa temporanea anticipata – RITA; art. 1, comma 194: abolizione delle depenalizzazioni art. 1, comma da 195 a 198: cumulo dei periodi assicurativi; art. 1, commi da 199 a 205: riduzione requisiti anzianità contributiva; art. 1, commi da 206 a 208: lavori usuranti; art. 1, comma 209: benefici previdenziali per centralinisti non vedenti art. 1 comma 210: no tax area per i pensionati; art. 1, commi da 212 a 221: misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico; E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 6 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO art. 1, commi da 222 a 225: trattamento anticipato di pensione per le lavoratrici; art. 1, commi da 226 a 232: rifinanziamento prepensionistico giornalisti; art. 1, comma 233: trasformazione a tempo parziale dei contratti; art. 1, commi da 234 a 237: fondo di solidarietà bilaterale; art. 1, commi 238 e 239: incremento del fondo per la lotta alla povertà ed all’esclusione sociale; art. 1, comma 240: intervento a carico del fondo sociale per l’occupazione e la formazione; art. 1, commi 241 e 242: Congedo per le lavoratrici autonome per motivi connessi al percorso di protezione relativo alla violenza di genere art. 1, comma 243: delocalizzazione e svolgimento dei servizi di call center; art. 1, commi da 244 a 248: FOSPE; art. 1, comma 250: Pensione di inabilità per i soggetti affetti da malattie connesse all'esposizione all'amianto art. 1, commi 344 a 345: esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 7 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO 2. La legge sul bilancio 2017 e le novità sul lavoro 2.1. Art. 1, comma 148: ingresso e soggiorno per investitori L’art. 1, comma 148, della Legge di Bilancio 2017 recano una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri in Italia, introducendo una specifica disciplina, all’interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l’ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme finanziarie di favore con l’obiettivo di attrarre investitori nel territorio dello Stato. In particolare, il comma 148, dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2017 inserisce nella disciplina dell’immigrazione, ossia nel d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l’art. 26bis, rubricato “ingresso e soggiorno per investitori”. L’art. 26bis prevede che l’ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote, agli stranieri che intendono effettuare: a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni; b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, disciplinate dall’art. 25 della l. 221/2012; c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici. Tali soggetti devono: 1) dimostrare di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nel caso di cui alle lettere b) e c), importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia; 2) presentare una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i suddetti fondi per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri succitati, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia; 3) dimostrare di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi suddetti e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 8 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia. Per l’accertamento di tali requisiti, lo straniero richiedente deve presentare, mediante procedura da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i seguenti documenti: a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto; b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista e che tale somma può essere trasferita in Italia; c) certificazione della provenienza lecita dei fondi; d) dichiarazione scritta, contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell’investimento o della donazione. L’autorità amministrativa, che dovrà essere individuata nel succitato decreto, dopo aver fatta la dovuta valutazione positiva, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l’espressa indicazione “visto investitori”. Al titolare del visto per investitori è rilasciato, un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura “per investitori”, revocabile anche prima della scadenza quando l’autorità amministrativa comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l’investimento o la donazione entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia. Il permesso di soggiorno per investitori è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell’autorità amministrativa, della documentazione comprovante che la somma è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari suddetti. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l’autorità amministrativa, dopo aver fatto la valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora, che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno. Allo straniero detentore del visto per investitori, è consentito il ricongiungimento dei familiari. 2.2. Art. 1, commi da 160 a 162: premio di produttività e welfare aziendale L’art. 1 dei commi da 160 a 162, della Legge di Bilancio 2017 prevede modifiche ai commi 182, 184, 186 e 189 e introduce il comma 184-bis, all’articolo 1, della l. 208/2015, c.d. Legge di Stabilità 2016 e modifica l’articolo 51 del d.p.r. 917/1986, ossia prevede modifiche, di natura fiscale e contributiva, al premio di risultato ed al welfare aziendale. Nello specifico la legge di bilancio, E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 9 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO a) modifica i commi 182, 184, 186 e 187 dell’art. 1 della l. 208/2015 nel seguente modo Art. 1 comma 182 della l. 208/2015 Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Art. 1 comma 184 della l. 208/2015 Le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182. Le somme ed i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182. Art. 1 comma 186 della l. 208/2015 Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000 euro 80.000. Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 10 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO dipendente conseguito nel medesimo anno. Art. 1 comma 189 della l. 208/2015 Il limite di cui al comma 182 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188. Infatti, il comma 160 reca alcune novelle alla disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. b) introduce il comma 184bis dell’art. 1 della l. 208/2015, nel seguente modo: Art. 1 comma 184bis della l. 208/2015 Ai fini dell’applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191: a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati all’articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini delle previsioni di cui all’articolo 11, comma 6, del medesimo decreto; b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo; c) il valore delle azioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo ed indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite. E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 11 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO Infatti, il comma 161 esclude dalla base imponibile IRPEF i contributi ed i premi versati dal datore di lavoro, in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie. c) modifica l’art. 51 del d.p.r. 917/1986, nel seguente modo: Art. 51 del d.p.r. 917/1986 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter); b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126; c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 12 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo 47; f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100)); [Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo risultante dalle modifiche recate, da ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono interpretarsi nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale del lavoro, di accordo interconfederale, di contratto collettivo territoriale.] f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari)); f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12)); E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 13 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, aventi le caratteristiche previste dall’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o aventi per oggetto il rischio di una delle malattie considerate gravi, come individuate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; “f-quinquies) i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente; g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione; g-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133; h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 14 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO misura del 25 per cento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta. i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. 2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e gbis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; b) che, al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati; c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 15 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. 3-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. 4. Ai fini dell’applicazione del comma 3: a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente; b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 16 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato. c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l’importo corrispondente all’introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. 4-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 17 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’ articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione. 7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 18 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest’ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità. 8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all’estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la sorresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l’indennità base. Qualora l’indennità per servizi prestati all’estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all’attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L’applicazione di questa disposizione esclude l’applicabilità di quella di cui al comma 5. 8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 19 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all’anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all’onere derivante dall’applicazione del medesimo decreto. Infatti, il comma 162 pone una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – relativa alla nozione, ai fini dell'esenzione dall'IRPEF, delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ed ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si chiarisce che rientrano in tale nozione anche le opere ed i servizi riconosciuti dal datore in conformità a disposizioni di contratti di lavoro nazionali o territoriali (oltre che di contratti aziendali) ovvero di accordo interconfederale. E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 20 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO 2.3. Art. 1, comma 165: abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata L’art. 1, comma 165, della Legge di Bilancio 2017 stabilisce che dal 1° gennaio 2017 è prevista l’abbassamento al 25% dell’aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti esclusivamente alla gestione separata. 2.4. Art. 1, comma da 166 a 186: Anticipo finanziario a garanzia pensionistica - APE sociale L’art. 1 commi da 166 a 186 della Legge di Bilancio 2017 introduce, in via sperimentale, a decorrere dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale). In particolare, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE) è così strutturata: SINTESI DELL’APE COS’È L’APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità a un soggetto in possesso di determinati requisiti fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione. REQUISITI L’APE può essere richiesto dagli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che, al momento della richiesta di APE, hanno un’età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 21 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere l’APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto. PROCEDURA Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tramite il suo portale, domanda di certificazione del diritto all’APE. L’INPS, verificato il possesso dei requisiti pensionistici, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l’importo minimo e l’importo massimo dell’APE ottenibile. Il soggetto in possesso della succitata certificazione, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta, attraverso l’uso dell’identità digitale SPID di secondo livello e con i modelli da approvare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. L’istituto finanziatore trasmette all’INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l’eventuale comunicazione di reiezione dello stesso. L’identificazione del soggetto richiedente è effettuata dall’INPS con il sistema SPID anche ai sensi dell’articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il perfezionamento del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa del rischio di premorienza. In caso di concessione del prestito, dalla data del perfezionamento decorre il termine di cui agli articoli 125-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 67duodecies del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, se il soggetto richiedente ha ricevuto dall’INPS tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge. In caso di reiezione della richiesta, ovvero di recesso da parte del soggetto richiedente, la E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 22 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO domanda di pensione è priva di effetti. L’erogazione del prestito ha inizio entro trenta giorni lavorativi dalla data del predetto perfezionamento. L’INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l’importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata. I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, con il consenso del richiedente, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest’ultimo, versando all’INPS in un’unica soluzione, al momento della richiesta dell’APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all’importo determinato ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. IRREVOCABILITÀ DELLA DOMANDA La domanda di APE e di pensione non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso di cui agli articoli 125-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 67duodecies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. ESTINZIONE ANTICIPATA DELL’APE La facoltà di estinzione anticipata dell’APE è regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l’APE, nonché l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al soggetto richiedente dall’INPS, per conto del finanziatore e dell’impresa assicurativa; il finanziatore e l’impresa assicurativa forniscono all’INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria. DURATA La durata minima dell’APE è di sei mesi. L’entità minima e l’entità massima di APE richiedibile sono E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 23 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. NATURA DEL PRESTITO PER L’APE Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il prestito costituisce credito ai consumatori, se di importo non superiore a 75.000 euro. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l’operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, sono definite le modalità semplificate di adempimento dei predetti obblighi, tenuto conto della natura del prodotto e di ogni altra circostanza riferibile al profilo di rischio connesso all’operazione di finanziamento. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri disciplina le comunicazioni periodiche al soggetto finanziato e assicurato, anche in deroga a quanto previsto dalla legge. FONDO DI GARANZIA È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l’accesso all’APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l’anno 2017. Il Fondo di garanzia per l’accesso all’APE è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Tali somme sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato. La garanzia del Fondo copre l’80 per cento del finanziamento e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. La gestione del Fondo di garanzia è affidata all’INPS sulla base di un’apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 24 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO D.M. DA EMANARE Le modalità di attuazione dell’APE e del Fondo di garanzia sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. MONITORAGGIO Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione. L’art. 1, commi da 166 a 186 della Legge di Bilancio 2017 introduce, in via sperimentale, a decorrere dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018, un’indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. SINTESI DELL’INDENNITÀ COS’È È riconosciuta, un’indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni. REQUISITI Agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, un’indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, se si trovano in una delle seguenti condizioni: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 25 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità, svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo da almeno 6 anni e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni. A CHI NON SPETTA La concessione dell’indennità è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa; non spetta: 1) a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto; 2) a soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; 3) a soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); 4) a soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale; 5) a chi raggiunge i requisiti per il pensionamento anticipato. DURATA E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse L’indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità nell’anno ed è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione. L’importo dell’indennità non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione. 26 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO INCOMPATIBILITÀ L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l’indennizzo previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207. COMPATIBILITÀ L’indennità è compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui. DECADENZA DAL BENEFICIO Il beneficiario decade dal diritto all’indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. D.M. DA ADOTTARE Le modalità di attuazione dell’indennità sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a: a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative; b) le procedure per l’accertamento delle condizioni per l’accesso al beneficio e la relativa documentazione da presentare a tali fini; c) le disposizioni attuative, con particolare riferimento: 1) all’attività di monitoraggio; 2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio; 3) alle comunicazioni che l’ente previdenziale erogatore dell’indennità di fornisce all’interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio; 4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell’espletamento dell’attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; 5) alle modalità di utilizzo da parte dell’ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all’assetto organizzativo dell’azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall’analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 27 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro; 6) all’individuazione dei criteri di priorità; 7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati. Il beneficio dell’indennità è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l’anno 2017, di 609 milioni di euro per l’anno 2018, di 647 milioni di euro per l’anno anno 2019, di 462 milioni di euro per l’anno 2020, di 280 milioni di euro per l’anno 2021, di 83 milioni di euro per l’anno 2022 e di 8 milioni di euro per l’anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell’indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 15, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 20, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all’indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. PUBBLICO IMPIEGO Per i lavoratori del pubblico impiego, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l’attività lavorativa e richiedono l’indennità i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell’età di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. MONITORAGGIO Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione. E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 28 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO 2.5. Art. 1, comma 187: quattordicesima L’art. 1, comma 187, della Legge di Bilancio 2017 regola la c.d. quattordicesima; infatti, nello specifico prevede che la c.d. quattordicesima: a) sia erogata nella misura prevista nell’allegata tabella A punto 1) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; b) sia erogata nella misura prevista nell’allegata tabella A punto 2) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Inoltre, stabilisce che per entrambi i soggetti succitati: a) per i quali l’importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell’importo della somma aggiuntiva spettante, l’importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; b) per i quali l’importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell’importo della somma aggiuntiva spettante, l’importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato 2.6. Art. 1, commi da 188 a 192: rendita integrativa temporanea anticipata – RITA L’art. 1, comma da 188 a 192, della Legge di Bilancio 2017 introduce la possibilità, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018, di ricevere in tutto o in parte, la prestazione maturata presso fondi di previdenza complementare, sotto forma di rendita temporanea anticipata, c.d. RITA, fino al conseguimento del requisito di accesso nel sistema pensionistico obbligatorio. SINTESI DELLA RITA COS’È E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse È la prestazione maturata presso fondi di previdenza complementare, sotto forma di rendita temporanea anticipata, c.d. RITA, fino al conseguimento del requisito di accesso nel sistema pensionistico obbligatorio. 29 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO REQUISITI Si applica ai lavoratori che hanno i requisiti per ottenere l’Ape, indipendentemente dalla percezione dell’APE stessa ( soggetti con più di 63 anni e che maturano il requisito anagrafico per il pensionamento obbligatorio entro tre anni e 7 mesi, e che hanno maturato i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia e che abbiano tale condizione certificata dall’Inps così come prevista dalla normativa sull’Ape), e che cessino il rapporto di lavoro. Si tratta in particolare, dei lavoratori del settore privato nonché dei lavoratori del settore pubblico sempreché abbiano aderito a fondi pensione o piani individuali pensionistici. Da tale possibilità sono, invece, espressamente esclusi gli aderenti ai fondi preesistenti (istituiti prima del 1993) in regime di prestazione definita, in quanto per tali fondi la previsione di un’anticipazione della prestazione potrebbe determinare effetti negativi sull’equilibrio attuariale delle rispettive gestioni. ASPETTI FISCALI Nell’ambito della determinazione dell’imponibile della RITA - occorre considerare le regole fiscali pro tempore vigenti con riferimento ai montanti maturati, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2000, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e dal 1° gennaio 2007. Conseguentemente, laddove l’aderente dovesse richiedere sotto forma di RITA l’intera prestazione pensionistica maturata, l’imponibile della rendita integrativa temporanea anticipata sarà dato dalla sommatoria degli imponibili determinati con riferimento all’intero importo del montante accumulato in ciascuno dei tre periodi interessati. In tal caso, a seguito della maturazione del requisito anagrafico per il pensionamento obbligatorio in capo al soggetto che ha fruito della RITA per l’intero ammontare della prestazione maturata, non residuano presso il fondo pensione ulteriori prestazioni da erogare e da assoggettare a tassazione. Anche nel caso di richiesta di erogazione della RITA per un importo inferiore a quello della prestazione complessivamente maturata presso la forma pensionistica complementare, le somme erogate devono essere imputate, ai fini della determinazione dell’imponibile, ai montanti accumulati, e fino a capienza degli stessi, in ciascuno dei tre predetti periodi a cominciare dai E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 30 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO più vecchi. Relativamente alla quota parte della prestazione pensionistica integrativa, non percepita sotto forma di RITA, restano applicabili le disposizioni fiscali vigenti (inclusione della RITA nella “prestazione maturata” del numeratore del reddito di riferimento ai fini della individuazione dell’aliquota di tassazione, determinazione dell’imponibile). Ai fini della ripartizione tra capitale e rendita della prestazione pensionistica complementare non percepita sotto forma di RITA, fermo restando la diversa opportunità offerta ai vecchi e ai nuovi iscritti, la RITA è imputata a rendita. La parte imponibile della RITA – sia che costituisca l’intero importo della prestazione complessivamente maturata presso il fondo pensione che una quota parte dello stesso – è assoggettata a tassazione con la ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta del 2 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, sono computati fino a un massimo di 15 anche gli anni di iscrizione alla previdenza complementare anteriori al 1° gennaio 2007. Tale previsione vale anche per i dipendenti pubblici che hanno aderito a fondi pensione complementari loro destinati. PUBBLICO IMPIEGO E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse Per i dipendenti pubblici, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione degli stessi secondo le disposizioni dell’articolo 24, comma 6, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 31 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO 2.7. Art. 1, comma 194: abolizione delle penalizzazioni L’art. 1, comma 194, della Legge di Bilancio 2017 prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, l’eliminazione definitiva del meccanismo di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, introdotto dall’art. 24 comma 10 della Legge n. 214/2011, c.d. Riforma Fornero. L’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 (c.d. riforma Fornero), ha stabilito che l’accesso alla pensione anticipata (ossia in assenza dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma per il pensionamento di vecchiaia), a decorrere dal 1° gennaio 2012, è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva (con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2015) di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne . Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni fino a 60 anni, elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni. Dopo la riforma del 2011, sulla materia è intervenuta, dapprima, la legge di Stabilità 2015 (art. 1, c. 113, L. 190/2014) che ha escluso l’applicazione della penalizzazione per i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Successivamente, la legge di Stabilità 2016 (art. 1, c. 229, L. 208/2015) ha specificato che la suddetta deroga si applica – con effetto sui ratei di pensione decorrenti dal 1° gennaio 2016 – anche per i trattamenti pensionistici liquidati prima del 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della deroga base suddetta). E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 32 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO 2.8. Art. 1, commi da 195 a 198: cumulo dei periodi assicurativi L’art. 1, commi da 195 a 198, della Legge di Bilancio 2017 apporta importanti modifiche all’istituto del cumolo dei periodi assicurativi, regolato dall’art. 1, commi da 239 a 246, della l. 228/2012. In particolare, l’art. 29 in esame prevede che: a) i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione; b) è possibile utilizzare il cumulo anche in caso di pensione anticipata, al raggiungimento dei requisiti di cui all’articolo 24, comma 10, del d.l. 201/2011 (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel 2016) adeguati agli incrementi della speranza di vita; c) per i lavoratori del pubblico impiego, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio iniziano a decorrere al compimento dell’età di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; d) per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l’accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico; e) i soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l’accesso al trattamento pensionistico previsto all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico con i suddetti effetti. E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 33 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO 2.9. Art. 1, commi da 199 a 205: riduzione requisiti anzianità contributiva L’art. 1, commi da 199 a 205, della Legge di Bilancio 2017 prevede di facilitare l’accesso al pensionamento anticipato dal 1° maggio 2017 a determinate categorie di lavoratori, indipendente dall’età anagrafica. SINTESI DEL RIDUZIONE REQUISITI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA A CHI SI APPLICA L’accesso al pensionamento anticipato dal 1° maggio 2017 si applica ai lavoratori che, oltre ad avere una storia contributiva lunga, abbiano iniziato a contribuire (per almeno 12 mesi) prima del compimento del diciannovesimo anno di età. CONDIZIONI Tali lavoratori, ossia quelli che abbiano iniziato a contribuire (per almeno 12 mesi) prima del compimento del diciannovesimo anno di età, si trovano in una delle seguenti condizioni: � stato di disoccupazione dopo aver concluso il periodo di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro, anche per licenziamento collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale; � assistono familiari di primo grado conviventi in situazione di handicap grave; � presentano un grado di invalidità superiore o uguale al 74%; � svolgono un lavoro ritenuto particolarmente pesante e definito in allegato alla norma e sulla base di specifico DPCM ovvero appartengano alle categorie dei lavoratori di cui all’articolo 1, commi da 1 a del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011. REQUISITO CONTRIBUTIVO Per questi lavoratori il requisito contributivo per la pensione anticipata è ridotto dal 1° maggio 2017 a 41 anni sia per gli uomini che per le donne. Per tale requisito è confermato l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita. PUBBLICO IMPIEGO Per i lavoratori del pubblico impiego, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti succitati, le indennità di fine servizio sono corrisposte al momento in cui il E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 34 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, c.d. Riforma Fornero. NON CUMULABILITÀ Tale trattamento non è cumulabile: con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva di cui all’articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento; con altre maggiorazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. D.M. DA ADOTTARE Le modalità di attuazione sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. MONITORAGGIO Il beneficio dell’anticipo del pensionamento è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l’anno 2017, di 550 milioni di euro per l’anno 2018, di 570 milioni di euro per l’anno anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie la decorrenza dei trattamenti è differita, e sarà emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individuerà i criteri. E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 35 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO 2.10. Art. 1, commi da 206 a 208: lavoratori usuranti L’art. 1, commi da 206 a 208, della Legge di Bilancio 2017 prevede importanti novità per i lavoratori usuranti; nello specifico: l’eliminazione del regime delle decorrenze pensionistiche, previsto dall’art 24, comma 17-bis del DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011; la modifica dei requisiti oggettivi per il riconoscimento di attività lavorativa usurante; infatti, dal 2017 il beneficio pensionistico potrà essere ottenuto a seguito di attività lavorative usuranti sia per un numero di anni pari almeno alla metà della vita lavorativa sia con 7 anni negli ultimi 10, senza il vincolo di impiego in attività usurante nell’anno di raggiungimento del requisito; la mancata applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 con riferimento agli specifici requisiti al pensionamento per i lavoratori in esame; l’incremento del fondo; la possibilità entro 60 giorni di apportare le necessarie modifiche al decreto interministeriale del 26 settembre 2011. 2.11. Art. 1, comma 209: benefici previdenziali per centralinisti non vedenti L’art. 1, comma 209 della Legge di Bilancio 2017 interviene sui benefici previdenziali per i centralinisti telefonici non vedenti, prevedendo che il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio sia utile non solo ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva (come stabilito dalla normativa vigente, di cui all’articolo 9, comma 2, della legge n. 113/1985), ma anche per l’incremento dell’età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo contributivo. 2.12. Art. 1, comma 210: no tax area per i pensionati L’art. 1, comma 210 della Legge di Bilancio 2017 modifica i commi 3 e 4 dell’articolo 13 del d.p.r. 917/1986, c.d. testo unico delle imposte sui redditi; in particolare, amplia la misura delle detrazioni spettanti ai titolari di trattamenti pensionistici di età non superiore a 75 anni essendo stata uniformata a quella spettante ai pensionati di età non inferiore a 75 anni; ossia individua l’ammontare delle detrazioni spettanti ai titolari di redditi di pensione senza distinguere a seconda che il pensionato abbia o meno raggiunto i 75 anni di età. E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 36 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO 2.13. Art. 1, commi da 212 a 221: misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico L’art. 1, commi da 212 a 221, della Legge di Bilancio 2017 regola il nuovo programma per i c.d. salvaguardati, per un numero complessivo di 200.00 circa lavoratori così ripartiti: nel limite di 11.000 soggetti, lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore del DL 201/2011. Per tali soggetti, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile; nel limite di 9.200 soggetti, ai lavoratori prosecutori volontari con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche se abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, che maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 84 mesi dalla sua entrata in vigore; nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori prosecutori volontari non in possesso al 6 dicembre 2011 di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile, e a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 84 mesi dalla sua entrata in vigore; nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori titolari di accordi individuali o collettivi e i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che maturano i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 84 mesi dalla sua entrata in vigore; nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave nel corso del 2011, i quali maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 84 mesi dalla sua entrata in vigore; E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 37 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO nel limite di 800 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato (con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori stagionali), cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 72 mesi dalla sua entrata in vigore. I lavoratori dovranno presentare domanda entro il 1° marzo 2017, secondo le procedure previste, per ciascuna categoria di soggetti, dai precedenti provvedimenti di salvaguardia. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai suddetti lavoratori. 2.14. Art. 1, commi da 222 a 225: trattamento anticipato di pensione per le lavoratrici L’art. 1, commi da 222 a 225, della Legge di Bilancio 2017 estende l'ambito di applicazione dell'istituto (transitorio e sperimentale) che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi e a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo integrale (cosiddetta opzione donna). Il comma 224 reca la quantificazione degli oneri finanziari conseguenti all'ampliamento in oggetto. Il comma 225 provvede alla copertura di una quota di tali oneri. In base alla disciplina finora vigente, all'istituto in esame possono far ricorso le lavoratrici che avessero maturato gli specifici requisiti previsti entro il 31 dicembre 2015 (a prescindere dalla data della decorrenza iniziale del trattamento). Tali requisiti consistono nel possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome. L'accesso all'istituto è subordinato alla condizione che la lavoratrice opti per il sistema di calcolo contributivo integrale. I commi 222 e 223 estendono, a decorrere dal 2017, l'applicabilità dell'istituto alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, non avessero raggiunto la suddetta frazione di 3 mesi (nell'età anagrafica). Di conseguenza, all'istituto possono far ricorso le lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, avessero un'età pari o superiore a 57 anni, se dipendenti, o a 58 anni, se autonome (fermi restando il possesso, alla medesima data, di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e la condizione che la lavoratrice opti per il sistema di calcolo contributivo integrale). E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 38 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO 2.15. Art. 1, commi da 226 a 232: rifinanziamento prepensionamento dei giornalisti L’art. 1, commi da 226 a 232, della Legge di Bilancio 2017 rifinanzia l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale (di cui all’art. 37 della L. 416/1981). Nelle more dell’esercizio della delega (di cui all’art. 2, comma 4, della L. 198/2016) prevista per rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, si dispone che il suddetto rifinanziamento sia pari a 5,5, mln di euro annui per il triennio 2017-2019, a 5 mln di euro per il 2020 e a 1,5 mln di euro per il 2021. Tale intervento è aggiuntivo al rifinanziamento già disposto dall’art. 1-bis del D.L. 90/2014 . I prepensionamenti sono erogati ai giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio, anche nel caso in cui sia esperito il loro termine di durata. In tali casi, non si tiene conto (ai fini della decorrenza dei trattamenti ovvero della decadenza dell’opzione al prepensionamento di 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta) del periodo che intercorre tra la data di scadenza del piano di ristrutturazione o conversione e l’entrata in vigore della legge di bilancio. Agli oneri derivanti dal rifinanziamento in esame concorre lo specifico contributo aggiuntivo da versare (da parte dei datori di lavoro) all’INPGI per il finanziamento dell’onere eccedentario rispetto alle apposite risorse stanziate per il prepensionamento (di cui all’art. 41-bis, co. 7, secondo periodo, del D.L. 207/2008. Si procede alla revoca del finanziamento per il prepensionamento nel caso in cui i giornalisti interessati instaurino rapporti di lavoro (dipendente o autonoma anche sotto forma di collaborazione) ovvero sottoscrivano contratti per la cessione del diritto d’autore. 2.16. Art. 1, comma 233: trasformazione a tempo parziale dei contratti L’art. 1, comma 233 della Legge di Bilancio 2017 riduce il limite massimo di spesa previsto per la specifica disciplina transitoria, relativa ad una fattispecie di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata). Più in dettaglio, ai fini dell'applicazione dell'istituto in esame: E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 39 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO il dipendente, pubblico o privato, titolare di un rapporto a tempo pieno e indeterminato, deve maturare entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ed aver già maturato (al momento della trasformazione del rapporto) i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al medesimo trattamento; l'accordo per la trasformazione del rapporto deve riguardare un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del suddetto requisito anagrafico; la riduzione dell'orario di lavoro deve essere pari ad una misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento. 2.17. Art. 1, commi da 234 a 237:fondi di solidarietà bilaterale L’art. 1, commi da 234 a 237, della Legge di Bilancio 2017 recano alcune norme in materia di fondi di solidarietà bilaterali. In tale àmbito, i commi 234 e 237 concernono specificamente i fondi relativi al personale del credito e a quello del credito cooperativo, mentre i commi 235 e 236 fanno riferimento ai settori interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o di riforma. Il comma 234 prevede, in via transitoria, la possibilità che, mediante modifiche dei relativi atti istitutivi, i fondi di solidarietà bilaterali relativi al personale del credito e a quello del credito cooperativo contemplino l'assegno straordinario per il sostegno al reddito (riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo) in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anziché nei successivi cinque anni (come consentito dalla norma generale sui fondi bilaterali). La possibilità in oggetto è ammessa per il periodo 2016-2019 - per il fondo relativo al personale del credito, essa è già ammessa per gli anni 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 -. Inoltre, il comma 237, sempre con riferimento ai due suddetti fondi di solidarietà bilaterali, consente che, per il periodo 2017-2019, essi corrispondano ai lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni l'importo relativo al riscatto o alla ricongiunzione di periodi contributivi precedenti l'accesso al fondo di solidarietà. Tale beneficio è subordinato al previo versamento, a carico del datore di lavoro ed in favore del fondo, delle relative somme nonché all'adozione (secondo la procedura di cui al medesimo comma 4) delle conseguenti modifiche della disciplina dei due fondi. I commi 235 e 236 consentono una riduzione del contributo straordinario relativo ai citati assegni straordinari per il sostegno al reddito (nell'àmbito dei fondi di solidarietà bilaterali che contemplino tale istituto), con riferimento ai settori che siano interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 40 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO adeguamento o di riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, limitatamente alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione e fino al 31 dicembre 2019. 2.18. Art. 1, commi da 238 a 239: incremento del fondo per la lotta alla povertà ed all’esclusione sociale L’art. 1, commi 238 e 239, della Legge di Bilancio 2017 autorizzano, dal 2017, un incremento a regime di 150 milioni di euro a valere sullo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Conseguentemente viene ridotta dello stesso importo, sempre dal 2017, l’autorizzazione di spesa per il finanziamento dell’Assegno di disoccupazione – ASDI. Nelle more dell'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, e nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, un decreto interministeriale dovrà aggiornare i criteri per l’accesso, per il 2017, al Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) anche al fine di ampliare la platea dei beneficiari e definire le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell’ASDI. 2.19. Art. 1, comma 240: interventi a carico del fondo sociale per l’occupazione e la formazione L’art. 1, comma 240, della Legge di Bilancio 2017 reca alcuni interventi, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Le misure concernono: la regolazione di risorse finanziarie per gli interventi di pubblica utilità e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano; l'estensione al 2017 di alcuni incentivi e misure finanziarie in materia di apprendistato e di alternanza scuola lavoro; un incremento del limite di risorse per la concessione del beneficio della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale in favore dei datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà; il finanziamento di misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center. In particolare: la restituzione (lettera a)) dell’anticipazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli interventi di pubblica utilità e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano, pari a 5 milioni di euro per il 2017. Tale restituzione attiene a risorse che la Presidenza del Consiglio aveva anticipato, per lo svolgimento degli interventi in oggetto in favore di lavoratori degli stabilimenti di Cornigliano del gruppo ILVA, a valere su fondi destinati alla bonifica ed alla riqualificazione della medesima area di Cornigliano. La norma in esame consente la reintegrazione di questi ultimi fondi (ponendo l'onere a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione); E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 41 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO l'estensione (lettera b)) alle assunzioni effettuate nel 2017 di alcuni incentivi sperimentali per i contratti di "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore". Per tale estensione è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per il 2017, di 5,6 milioni per il 2018 e di 3 milioni per il 2019. Gli incentivi in esame(82) consistono, con riferimento al relativo rapporto contrattuale, nella riduzione a 5 punti percentuali dell'aliquota unica a carico del datore di lavoro per gli apprendisti, con riferimento al complesso delle forme e gestioni di previdenza obbligatoria (tale aliquota è, nella normativa generale relativa all'apprendistato e fatte salve le misure più favorevoli per alcune fattispecie(83) , pari al 10 per cento), nonché nell'esclusione dei seguenti contributi a carico del datore di lavoro: contributo all'INPS dovuto in caso licenziamento(84) ; contributo di finanziamento dell'ASpI (pari, per gli apprendisti, all'1,31 per cento); contributo pari allo 0,3 per cento destinato al finanziamento della formazione professionale; un incremento (ai sensi della medesima lettera b)), pari a 27 milioni di euro per il 2017, delle risorse finanziarie statali relative all'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. L'incremento è destinato ai percorsi formativi inerenti: alla suddetta tipologia di "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore"; all'alternanza scuola lavoro. Tale incremento è identico a quello già previsto per gli anni 2015 e 2016, per le medesime finalità, dall'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, e successive modificazioni; l'incremento (lettera c)), da 15 a 30 milioni di euro annui, del limite di risorse per la concessione del beneficio della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale in favore dei datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà(85) . Si ricorda che tale riduzione è riconosciuta, nella misura del 35 per cento e per un periodo non superiore a 24 mesi, fermo restando il vincolo dei limiti finanziari annui suddetti, con riferimento alla contribuzione a carico del datore per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento; il finanziamento (lettera d)), per l'importo di 30 milioni di euro per il 2017, di misure - definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del callcenter, anche in deroga alla normativa generale vigente. Si ricorda che, per il finanziamento di tali misure, per gli anni 2015 e 2016, è stato disposto un finanziamento pari, rispettivamente, ad euro 5.286.187 e ad euro 5.510.658 e che a tali stanziamenti è stata data attuazione con il D.M. 12 novembre 2015, n. 22763. E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 42 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO 2.20. Art. 1, commi 241 e 242: congedo per lavoratrici autonome per motivi connessi al percorso di protezione relativo alla violenza di genere L’art. 1, commi 241 e 242, della Legge di Bilancio 2017 estende alle lavoratrici autonome il diritto al congedo per motivi connessi al percorso di protezione (debitamente certificato) relativo alla violenza di genere. I commi in esame estendono alle lavoratrici autonome il diritto al congedo per motivi connessi al percorso di protezione (debitamente certificato) relativo alla violenza di genere. Il periodo di congedo ha una durata massima di tre mesi. Durante tale periodo, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un’indennità giornaliera, pari all’80 per cento del limite minimo di retribuzione giornaliera, stabilito ai fini della contribuzione minima previdenziale, nella misura inerente alla qualifica di impiegato. 2.21. Art. 1, comma 243: Localizzazione e svolgimento dei servizi dei call center L’art. 1, comma 243, della Legge di Bilancio 2017 modifica la disciplina dei call center recata dall’articolo 24bis del decreto-legge n. 83 del 2012, ampliando l’ambito applicativo della normativa, introducendo nuovi obblighi per gli operatori ed innalzando la sanzioni previste per le violazioni. In primo luogo è esteso l’ambito di applicazione della normativa, al fine di ricomprendervi i call center, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati (attualmente la disciplina dell’articolo 24-bis è limitata ai call center con più di 20 dipendenti). La delocalizzazione dell’attività di call center in paesi che non siano membri dell’Unione europea deve essere comunicata 30 giorni (anziché 120 giorni) prima del trasferimento, oltre che al Ministero del lavoro e al Garante per la protezione dei dati personali, anche all’Ispettorato nazionale del lavoro e al Ministero dello sviluppo economico, indicando a quest’ultimo le numerazioni messe a disposizione del pubblico per il servizio delocalizzato. Si prevede una sanzione amministrativa pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva, mentre per gli operatori che hanno già delocalizzato viene confermata la precedente misura della sanzione, pari a 10.000 euro per ciascun giorno di violazione. Si estende a qualsiasi beneficio, anche fiscale o previdenziale, il divieto di erogazione ad operatori economici che delocalizzano – successivamente all’entrata in vigore della legge – le attività di call center in paesi che non siano membri dell’Unione europea. E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 43 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO Viene previsto l’obbligo di informare preliminarmente, in caso di chiamata da o verso un call center, sul Paese in cui l’operatore è fisicamente collocato; inoltre, a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge, deve essere altresì garantita, nell’ambito della medesima chiamata, la possibilità di ricevere il servizio da un operatore collocato nel territorio nazionale o dell’Unione europea; la violazione di tali norme comporta una sanzione amministrativa pari a 50.000 euro per ogni giorno di violazione. Il soggetto che affida il servizio di call center all’esterno è considerato titolare del trattamento dei dati personali ed è responsabile in solido con il soggetto gestore del servizio di call center. Si introduce un obbligo di comunicazione della localizzazione del call center , che ciascun soggetto che svolge o si avvale di servizi di call center deve adempiere entro 10 giorni dalla richiesta(89) , pena la sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro. Per le amministrazioni che procedono agli affidamenti dei servizi di call center l’offerta migliore viene definita al netto delle spese del personale (determinate ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n.50/2016). Si introduce, infine, l’obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione per tutti gli operatori che svolgono attività di call center (la cui inosservanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro). 2.22. Art. 1, commi da 244 a 248: FOSPE L’art. 1, commi da 244 a 248, della Legge di Bilancio 2017 prevedono l’istituzione del Fondo di solidarietà per il settore pesca (FOSPE), al fine di garantire la continuità del reddito dei lavoratori del settore pesca, con una dotazione di 1 milioni di euro per l’anno 2017. Il fondo è altresì alimentato da contribuzione volontaria ripartita tra datori di lavoro e lavoratori in misura pari a, rispettivamente, due terzi e un terzo. 2.23. Art. 1, comma 250: Pensione di inabilità per i soggetti affetti da malattie connesse all'esposizione all'amianto L’art. 1, comma 250 della Legge di Bilancio 2017 introduce, entro i limiti finanziari ivi stabiliti, il diritto alla pensione di inabilità per i soggetti affetti da alcune malattie connesse all'esposizione lavorativa E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 44 ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO all'amianto anche per i casi in cui manchi il presupposto dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e modifica i relativi requisiti contributivi. Il comma 250 attribuisce, a decorrere dal 2017, entro i limiti finanziari ivi stabiliti, il diritto alla pensione di inabilità per i soggetti affetti da alcune malattie connesse all'esposizione lavorativa all'amianto anche per i casi in cui manchi il presupposto dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per il relativo trattamento, il medesimo comma 250 stabilisce che il requisito contributivo - pari, secondo la disciplina generale in materia di pensione di inabilità, a 5 anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda - sussiste anche in presenza della sola condizione del versamento di 5 anni di contribuzione. Le patologie in esame sono le seguenti, purché riconosciute di origine professionale, ovvero quale causa di servizio: mesotelioma pleurico; mesotelioma pericardico; mesotelioma peritoneale; mesotelioma della tunica vaginale del testicolo; carcinoma polmonare; asbestosi. Si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l'adozione delle disposizioni necessarie per l’attuazione del presente comma. 2.24. Art. 1, commi 344 a 345: Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali L’art. 1, commi 344 a 345 della Legge di Bilancio 2017 riconosce un esonero contributivo triennale (da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che hanno effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola nel 2016 con aziende ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate o che la effettueranno nel corso del 2017. E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse 45