legge di bilancio 2017:le novità sul lavoro

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legge di bilancio 2017:le novità sul lavoro
Rocchina Staiano
LEGGE DI BILANCIO 2017
LE NOVITÀ SUL LAVORO
Collana: Guide Lavoro, Sicurezza e Previdenza
A cura di Rocchina Staiano
Sintesi
La ratio del presente lavoro è quello di analizzare le novità in materia di lavoro della legge di Bilancio 2017,
che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.
Rocchina Staiano
Docente in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in Diritto della Previdenza
Sociale all’Università di Teramo; Avvocato; Docente in vari Corsi di formazione. È membro del
collegio dei probiviri della Cisl Regione Campania; docente-formatore sulla sicurezza sul lavoro;
Formatore-mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia, Conciliatore alla Consob con delibera
del 30 novembre 2010. È stata componente della Commissione Informale per l’implementamento
del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del
Dipartimento della Gioventù. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste, anche
telematiche.
ISBN:9788868054052
Novembre 2016
© Copyright 2016 by Fisco e Tasse
www.fiscoetasse.com
Indice
1. LEGGE DI BILANCIO 2017 ......................................................................................................... 6
1.1 PREMESSA ....................................................................................................................................... 6
1.2 LE NOVITÀ ....................................................................................................................................... 6
2. LA LEGGE SUL BILANCIO 2017 E LE NOVITÀ SUL LAVORO ....................................................... 8
2.1. ART. 1, COMMA 148: INGRESSO E SOGGIORNO PER INVESTITORI .................................................................. 8
2.2. ART. 1, COMMI DA 160 A 162: PREMIO DI PRODUTTIVITÀ E WELFARE AZIENDALE ............................................. 9
2.3. ART. 1, COMMA 165: ABBASSAMENTO ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA .................... 21
2.4. ART. 1, COMMA DA 166 A 186: ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA - APE SOCIALE ................... 21
2.5. ART. 1, COMMA 187: QUATTORDICESIMA ............................................................................................. 29
2.6. ART. 1, COMMI DA 188 A 192: RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA – RITA ................................. 29
2.7. ART. 1, COMMA 194: ABOLIZIONE DELLE PENALIZZAZIONI ......................................................................... 32
2.8. ART. 1, COMMI DA 195 A 198: CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI ............................................................ 33
2.9. ART. 1, COMMI DA 199 A 205: RIDUZIONE REQUISITI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA ............................................ 34
2.10. ART. 1, COMMI DA 206 A 208: LAVORATORI USURANTI .......................................................................... 36
2.11. ART. 1, COMMA 209: BENEFICI PREVIDENZIALI PER CENTRALINISTI NON VEDENTI.......................................... 36
2.12. ART. 1, COMMA 210: NO TAX AREA PER I PENSIONATI ............................................................................ 36
2.13. ART. 1, COMMI DA 212 A 221: MISURE IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI DALL’INCREMENTO DEI
REQUISITI DI ACCESSO AL SISTEMA PENSIONISTICO ........................................................................................ 37
2.14. ART. 1, COMMI DA 222 A 225: TRATTAMENTO ANTICIPATO DI PENSIONE PER LE LAVORATRICI.......................... 38
2.15. ART. 1, COMMI DA 226 A 232: RIFINANZIAMENTO PREPENSIONAMENTO DEI GIORNALISTI ............................... 39
2.16. ART. 1, COMMA 233: TRASFORMAZIONE A TEMPO PARZIALE DEI CONTRATTI................................................. 39
2.17. ART. 1, COMMI DA 234 A 237:FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ............................................................ 40
2.18. ART. 1, COMMI DA 238 A 239: INCREMENTO DEL FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ ED ALL’ESCLUSIONE SOCIALE
........................................................................................................................................................ 41
2.19. ART. 1, COMMA 240: INTERVENTI A CARICO DEL FONDO SOCIALE PER L’OCCUPAZIONE E LA FORMAZIONE............. 41
2.20. ART. 1, COMMI 241 E 242: CONGEDO PER LAVORATRICI AUTONOME PER MOTIVI CONNESSI AL PERCORSO DI
PROTEZIONE RELATIVO ALLA VIOLENZA DI GENERE
......................................................................................... 43
2.21. ART. 1, COMMA 243: LOCALIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEI CALL CENTER ................................... 43
2.22. ART. 1, COMMI DA 244 A 248: FOSPE ............................................................................................. 44
2.23. ART. 1, COMMA 250: PENSIONE DI INABILITÀ PER I SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIE CONNESSE ALL'ESPOSIZIONE
ALL'AMIANTO........................................................................................................................................ 44
2.24. ART. 1, COMMI 344 A 345: ESONERO CONTRIBUTIVO PER COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI
PROFESSIONALI..................................................................................................................................... 45
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1. Legge di bilancio 2017
1.1 Premessa
Il DDL 4127 è stato presentato alla Camera dei deputati il 29 ottobre 2016 e contiene disposizioni riguardanti
il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 ed il bilancio pluriennale per il triennio 20172019.
Il 7 dicembre 2016 il Senato ha approvato definitivamente, (con 166 voti favorevoli, 70 contrari e un
astenuto), la Legge di Bilancio 2017, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.
1.2 Le novità
La legge di bilancio 2017 contiene importanti novità in materia di lavoro che possiamo trovare nell’art. 1,
commi:

art. 1, comma 148: Ingresso e soggiorno per investitori

art. 1, commi da 160 a 162: premio di produttività e welfare aziendale;

art. 1, comma 165: abbassamento dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata;

art. 1, commi da 166 a 186: anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE sociale;

art. 1, comma 187: quattordicesima;

art. 1, commi da 188 a 192: rendita integrativa temporanea anticipata – RITA;

art. 1, comma 194: abolizione delle depenalizzazioni

art. 1, comma da 195 a 198: cumulo dei periodi assicurativi;

art. 1, commi da 199 a 205: riduzione requisiti anzianità contributiva;

art. 1, commi da 206 a 208: lavori usuranti;

art. 1, comma 209: benefici previdenziali per centralinisti non vedenti

art. 1 comma 210: no tax area per i pensionati;

art. 1, commi da 212 a 221: misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico;
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
art. 1, commi da 222 a 225: trattamento anticipato di pensione per le lavoratrici;

art. 1, commi da 226 a 232: rifinanziamento prepensionistico giornalisti;

art. 1, comma 233: trasformazione a tempo parziale dei contratti;

art. 1, commi da 234 a 237: fondo di solidarietà bilaterale;

art. 1, commi 238 e 239: incremento del fondo per la lotta alla povertà ed all’esclusione sociale;

art. 1, comma 240: intervento a carico del fondo sociale per l’occupazione e la formazione;

art. 1, commi 241 e 242: Congedo per le lavoratrici autonome per motivi connessi al percorso di
protezione relativo alla violenza di genere

art. 1, comma 243: delocalizzazione e svolgimento dei servizi di call center;

art. 1, commi da 244 a 248: FOSPE;

art. 1, comma 250: Pensione di inabilità per i soggetti affetti da malattie connesse all'esposizione
all'amianto

art. 1, commi 344 a 345: esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali.
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2. La legge sul bilancio 2017 e le novità sul
lavoro
2.1. Art. 1, comma 148: ingresso e soggiorno per investitori
L’art. 1, comma 148, della Legge di Bilancio 2017 recano una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie volte
ad attrarre investimenti esteri in Italia, introducendo una specifica disciplina, all’interno delle norme in
materia di immigrazione, volta a facilitare l’ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme finanziarie di
favore con l’obiettivo di attrarre investitori nel territorio dello Stato. In particolare, il comma 148, dell’art. 1
della Legge di Bilancio 2017 inserisce nella disciplina dell’immigrazione, ossia nel d.lgs. 25 luglio 1998, n.
286, l’art. 26bis, rubricato “ingresso e soggiorno per investitori”.
L’art. 26bis prevede che l’ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori
delle quote, agli stranieri che intendono effettuare:
a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano
mantenuti per almeno due anni;
b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società
costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel
caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese,
disciplinate dall’art. 25 della l. 221/2012;
c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di
pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica,
recupero di beni culturali e paesaggistici.
Tali soggetti devono: 1) dimostrare di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro
2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nel caso di cui alle lettere b) e c), importo che
deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia; 2) presentare una dichiarazione scritta in cui si
impegnano a utilizzare i suddetti fondi per effettuare un investimento o una donazione filantropica che
rispettino i criteri succitati, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia; 3) dimostrare di avere risorse
sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi suddetti e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla
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legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il
soggiorno in Italia.
Per l’accertamento di tali requisiti, lo straniero richiedente deve presentare, mediante procedura da definire
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge, i seguenti documenti: a) copia del documento di viaggio in corso di validità con
scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto; b) documentazione comprovante la
disponibilità della somma minima prevista e che tale somma può essere trasferita in Italia; c) certificazione
della provenienza lecita dei
fondi; d) dichiarazione scritta, contenente una descrizione dettagliata delle
caratteristiche e dei destinatari dell’investimento o della donazione.
L’autorità amministrativa, che dovrà essere individuata nel succitato decreto, dopo aver fatta la dovuta
valutazione positiva, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per
territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l’espressa
indicazione “visto investitori”. Al titolare del visto per investitori è rilasciato, un permesso di soggiorno
biennale recante la dicitura “per investitori”, revocabile anche prima della scadenza quando l’autorità
amministrativa comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l’investimento o la donazione entro
tre mesi dalla data di ingresso in Italia. Il permesso di soggiorno per investitori è rinnovabile per periodi
ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell’autorità amministrativa, della documentazione
comprovante che la somma è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e
che risulta ancora investita negli strumenti finanziari suddetti. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno,
l’autorità amministrativa, dopo aver fatto la valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il
nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora, che provvede al rinnovo del permesso di
soggiorno. Allo straniero detentore del visto per investitori, è consentito il ricongiungimento dei familiari.
2.2. Art. 1, commi da 160 a 162: premio di produttività e welfare aziendale
L’art. 1 dei commi da 160 a 162, della Legge di Bilancio 2017 prevede modifiche ai commi 182, 184, 186 e
189 e introduce il comma 184-bis, all’articolo 1, della l. 208/2015, c.d. Legge di Stabilità 2016 e modifica
l’articolo 51 del d.p.r. 917/1986, ossia prevede modifiche, di natura fiscale e contributiva, al premio di
risultato ed al welfare aziendale. Nello specifico la legge di bilancio,
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a) modifica i commi 182, 184, 186 e 187 dell’art. 1 della l. 208/2015 nel seguente modo
Art. 1 comma 182 della l. 208/2015
Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di
lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle addizionali regionali e comunali pari al 10
per cento, entro il limite di importo complessivo
di 2.000 euro 3.000 euro lordi, i premi di
risultato di ammontare
variabile
la
cui
corresponsione sia legata ad incrementi
di produttività, redditività, qualità, efficienza
ed innovazione, misurabili e verificabili sulla
base di criteri definiti con il decreto di cui al
comma 188, nonché le somme erogate sotto
forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Art. 1 comma 184 della l. 208/2015
Le somme e i valori di cui al comma 2 e
all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51
del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a
formare il reddito di lavoro dipendente, né sono
soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai
commi da 182 a 191, anche nell’eventualità in
cui gli stessi siano fruiti, per scelta del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte,
delle somme di cui al comma 182. Le somme ed
i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo
51, concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente secondo le regole ivi previste e non
sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata
dai commi da 182 a 191, anche nell’eventualità
in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte,
delle somme di cui al comma 182.
Art. 1 comma 186 della l. 208/2015
Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185
trovano applicazione per il settore privato e con
riferimento ai titolari di reddito di lavoro
dipendente di importo non superiore, nell’anno
precedente quello di percezione delle somme di
cui al comma 182, a euro 50.000 euro 80.000.
Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare
l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha
rilasciato la certificazione unica dei redditi per
l’anno precedente, il beneficiario attesta per
iscritto l’importo del reddito di lavoro
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dipendente conseguito nel medesimo anno.
Art. 1 comma 189 della l. 208/2015
Il limite di cui al comma 182 è aumentato fino
ad un importo non superiore a 2.500 euro 4.000
euro per le
aziende
che
coinvolgono
pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione
del lavoro, con le modalità specificate nel
decreto di cui al comma 188.
Infatti, il comma 160 reca alcune novelle alla disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei
lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di
produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme
erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
b) introduce il comma 184bis dell’art. 1 della l. 208/2015, nel seguente modo:
Art. 1 comma 184bis della l. 208/2015
Ai fini dell’applicazione del comma 184, non
concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente, né sono soggetti all’imposta
sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:
a) i contributi alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte,
delle somme di cui al comma 182, anche se
eccedenti i limiti indicati all’articolo 8, commi 4 e
6, del medesimo decreto. Tali contributi non
concorrono a formare la parte imponibile delle
prestazioni pensionistiche complementari ai fini
delle previsioni di cui all’articolo 11, comma 6,
del
medesimo
decreto;
b) i contributi di assistenza sanitaria di cui
all’articolo 51, comma 2, lettera a), versati per
scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al comma 182, anche
se eccedenti i limiti indicati nel medesimo
articolo;
c) il valore delle azioni di cui all’articolo 51,
comma 2, lettera g), ricevute, per scelta del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte,
delle somme di cui al comma 182, anche se
eccedente il limite indicato nel medesimo
articolo ed indipendentemente dalle condizioni
dallo stesso stabilite.
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Infatti, il comma 161 esclude dalla base imponibile IRPEF i contributi ed i premi versati dal datore di lavoro,
in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma
assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana o il rischio di gravi patologie.
c) modifica l’art. 51 del d.p.r. 917/1986, nel seguente modo:
Art. 51 del d.p.r. 917/1986
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da
tutte le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel
periodo d’imposta anche le somme e i valori in
genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il
giorno 12 del mese di gennaio del periodo
d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi
di assistenza sanitaria versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale in conformità a
disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti
di intervento stabiliti con il decreto del Ministro
della salute di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera e-ter), per un importo non superiore
complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del
calcolo del predetto limite si tiene conto anche
dei contributi di assistenza sanitaria versati ai
sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 MAGGIO
2008,
N.
93,
CONVERTITO
CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N.
126;
c) le somministrazioni di vitto da parte del
datore di lavoro, nonché quelle in mense
organizzate direttamente dal datore di lavoro o
gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo
giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel
caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica, le prestazioni e le indennità
sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri
edili, ad altre strutture lavorative a carattere
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temporaneo o ad unità produttive ubicate in
zone dove manchino strutture o servizi di
ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalità o a categorie di dipendenti;
anche se affidate a terzi ivi compresi gli
esercenti servizi pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
f) del comma 1 dell’articolo 47;
f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente
o in conformità a disposizioni di contratto o di
accordo o di regolamento aziendale, offerti alla
generalità dei dipendenti o a categorie di
dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12
per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo
100));
[Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f),
dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
testo risultante dalle modifiche recate, da
ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208,
devono interpretarsi nel senso che le stesse si
applicano anche alle opere e servizi riconosciuti
dal datore di lavoro, del settore privato o
pubblico, in conformità a disposizioni di
contratto collettivo nazionale del lavoro, di
accordo interconfederale, di contratto collettivo
territoriale.]
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati
dal datore di lavoro alla generalità dei
dipendenti o a categorie di dipendenti per la
fruizione, da parte dei familiari indicati
nell’articolo 12, dei servizi di educazione e
istruzione anche in età prescolare, compresi i
servizi integrativi e di mensa ad essi connessi,
nonché per la frequenza di ludoteche e di centri
estivi e invernali e per borse di studio a favore
dei medesimi familiari));
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal
datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o
a categorie di dipendenti per la fruizione dei
servizi di assistenza ai familiari anziani o non
autosufficienti indicati nell’articolo 12));
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f-quater) i contributi e i premi versati dal datore
di lavoro a favore della generalità dei dipendenti
o di categorie di dipendenti per assicurazioni
aventi per oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della
vita quotidiana, aventi le caratteristiche previste
dall’articolo 15, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, o aventi per oggetto il rischio di una
delle malattie considerate gravi, come
individuate
con
decreto
del
Ministero
dell’Economia e delle Finanze, sentito l’Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
“f-quinquies) i sussidi occasionali concessi in
occasione di rilevanti esigenze personali o
familiari del dipendente;
g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei
dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4
milioni, a condizione che non siano riacquistate
dalla società emittente o dal datore di lavoro o
comunque cedute prima che siano trascorsi
almeno tre anni dalla percezione; qualora le
azioni siano cedute prima del predetto termine,
l’importo che non ha concorso a formare il
reddito
al
momento
dell’acquisto
è
assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta
in cui avviene la cessione;
g-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25
GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N.
133;
h) le somme trattenute al dipendente per
oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi
previste, nonché le erogazioni effettuate dal
datore di lavoro in conformità a contratti
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso
articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi
delle predette somme ed erogazioni devono
essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici
delle case da gioco (croupiers) direttamente o
per effetto del riparto a cura di appositi
organismi costituiti all’interno dell’impresa nella
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misura del 25 per cento dell’ammontare
percepito nel periodo d’imposta.
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall’esercizio, da parte del lavoratore, della
facoltà di rinuncia all’accredito contributivo
presso l’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della
medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di
anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi
secondo la vigente normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e gbis) del comma 2 si applicano esclusivamente
alle azioni emesse dall’impresa con la quale il
contribuente intrattiene il rapporto di lavoro,
nonché a quelle emesse da società che
direttamente o indirettamente, controllano la
medesima impresa, ne sono controllate o
sono controllate dalla stessa società che
controlla l’impresa. La disposizione di cui alla
lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente
quando
ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l’opzione sia esercitabile non prima che
siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l’opzione è
esercitabile, la società risulti quotata in mercati
regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i
cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione
un investimento nei titoli oggetto di opzione non
inferiore alla differenza tra il valore delle azioni
al momento dell’assegnazione e l’ammontare
corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli
oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni
dalla loro assegnazione, l’importo che non ha
concorso a formare il reddito di lavoro
dipendente al momento dell’assegnazione è
assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta
in cui avviene la cessione ovvero la costituzione
in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei
valori di cui al comma 1, compresi quelli dei
beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del
E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse
15
ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12,
o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le
disposizioni relative alla determinazione del
valore normale dei beni e dei servizi contenute
nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in
natura prodotti dall’azienda e ceduti ai
dipendenti è determinato in misura pari al
prezzo mediamente praticato dalla stessa
azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre
a formare il reddito il valore dei beni ceduti e
dei servizi prestati se complessivamente di
importo non superiore nel periodo d’imposta a
lire 500.000; se il predetto valore è superiore al
citato limite, lo stesso concorre interamente a
formare il reddito.
3-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3,
l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi
da parte del datore di lavoro può avvenire
mediante documenti di legittimazione, in
formato cartaceo o elettronico, riportanti un
valore nominale.
4. Ai fini dell’applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54,
comma 1, lettere a), c) e m), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i
ciclomotori concessi in uso promiscuo, si
assume
il
30
per
cento
dell’importo
corrispondente
ad
una
percorrenza
convenzionale di 15 mila chilometri calcolato
sulla base del costo chilometrico di esercizio
desumibile
dalle
tabelle
nazionali
che
l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il
30 novembre di ciascun anno e comunicare al
Ministero delle finanze che provvede alla
pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto
dal periodo d’imposta successivo, al netto
degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il
50 per cento della differenza tra l’importo degli
interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto
vigente al termine di ciascun anno e l’importo
degli interessi calcolato al tasso applicato sugli
stessi. Tale disposizione non si applica per i
prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio
1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse
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ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
concessi, a seguito di accordi aziendali, dal
datore di lavoro ai dipendenti in contratto di
solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a
dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge
7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle
erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni
conseguenti a rifiuto opposto a richieste
estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la
rendita catastale del fabbricato aumentata di
tutte le spese inerenti il fabbricato stesso,
comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore
e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in
connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono
essere iscritti nel catasto si assume la differenza
tra il valore del canone di locazione determinato
in regime vincolistico o, in mancanza, quello
determinato in regime di libero mercato, e
quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato.
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al
netto
degli
ammontari
eventualmente
trattenuti,
l’importo
corrispondente
all’introito medio per passeggero/chilometro,
desunto dal Conto nazionale dei trasporti e
stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una
percorrenza media convenzionale, riferita
complessivamente ai soggetti di cui al comma 3,
di 2.600 chilometri. Il decreto dei Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il
31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal
periodo di imposta successivo a quello in corso
alla data della sua emanazione.
4-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28
DICEMBRE 2015, N. 208)).
5. Le indennità percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono
a formare il reddito per la parte eccedente lire
E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse
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ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le
trasferte all’estero, al netto delle spese di
viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle
spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di
alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è
ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi
in caso di rimborso sia delle spese di alloggio
che di quelle di vitto. In caso di rimborso
analitico delle spese per trasferte o missioni
fuori del territorio comunale non concorrono a
formare il reddito i rimborsi di spese
documentate relative al vitto, all’alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di
altre
spese,
anche
non documentabili,
eventualmente sostenute dal dipendente,
sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all’importo massimo giornaliero di
lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte
all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per
le trasferte nell’ambito del territorio comunale,
tranne i rimborsi di spese di trasporto
comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennità e le maggiorazioni di
retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per
contratto
all’espletamento
delle
attività
lavorative in luoghi sempre variabili e diversi,
anche se corrisposte con carattere di continuità,
le indennità di navigazione e di volo previste
dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli
ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina
militare e dell’Aeronautica militare di cui
all’articolo 1803 del codice dell’ordinamento
militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo
della Guardia di finanza di cui all’ articolo 2161
del citato codice, nonché le indennità di cui
all’articolo 133 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
concorrono a formare il reddito nella misura del
50 per cento del loro ammontare. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilità della
presente disposizione.
7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non
E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse
18
ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
concorrono a formare il reddito nella misura del
50 per cento del loro ammontare per un
importo complessivo annuo non superiore a lire
3 milioni per i trasferimenti all’interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori
dal territorio nazionale o a destinazione in
quest’ultimo. Se le indennità in questione, con
riferimento allo stesso trasferimento, sono
corrisposte per più anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennità
corrisposte per il primo anno. Le spese di
viaggio, ivi comprese quelle dei familiari
fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, e di
trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualità di
conduttore, per recesso dal contratto di
locazione
in
dipendenza
dell’avvenuto
trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate
dal datore di lavoro
e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il
reddito anche se in caso di contemporanea
erogazione delle suddette indennità.
8. Gli assegni di sede e le altre indennità
percepite per servizi prestati all’estero
costituiscono reddito nella misura del 50 per
cento. Se per i servizi prestati all’estero dai
dipendenti delle amministrazioni statali la legge
prevede la sorresponsione di una indennità base
e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a
formare il reddito la sola indennità base nella
misura del 50 per cento nonché il 50 per cento
delle
maggiorazioni
percepite
fino
alla
concorrenza di due volte l’indennità base.
Qualora l’indennità per servizi prestati all’estero
comprenda emolumenti spettanti anche con
riferimento all’attività prestata nel territorio
nazionale, la riduzione compete solo sulla parte
eccedente
gli
emolumenti
predetti.
L’applicazione di questa disposizione esclude
l’applicabilità di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da
1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato
all’estero in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto da dipendenti che
nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato
estero per un periodo superiore a 183 giorni, è
determinato sulla base delle retribuzioni
E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse
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ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
convenzionali definite annualmente con il
decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il
reddito di lavoro dipendente possono essere
rivalutati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativo al periodo di dodici mesi
terminante al 31 agosto supera il 2 per cento
rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo
dell’anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre,
si provvede alla ricognizione della predetta
percentuale di variazione. Nella legge finanziaria
relativa all’anno per il quale ha effetto il
suddetto decreto si farà fronte all’onere
derivante dall’applicazione del medesimo
decreto.
Infatti, il comma 162 pone una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo –
relativa alla nozione, ai fini dell'esenzione dall'IRPEF, delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di
lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale,
offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ed ai familiari per specifiche finalità di
educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si chiarisce che rientrano in tale
nozione anche le opere ed i servizi riconosciuti dal datore in conformità a disposizioni di contratti di lavoro
nazionali o territoriali (oltre che di contratti aziendali) ovvero di accordo interconfederale.
E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse
20
ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
2.3. Art. 1, comma 165: abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione
separata
L’art. 1, comma 165, della Legge di Bilancio 2017 stabilisce che dal 1° gennaio 2017 è prevista
l’abbassamento al 25% dell’aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti esclusivamente alla
gestione separata.
2.4. Art. 1, comma da 166 a 186: Anticipo finanziario a garanzia pensionistica - APE
sociale
L’art. 1 commi da 166 a 186 della Legge di Bilancio 2017 introduce, in via sperimentale, a decorrere dal 1°
maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) e una indennità,
a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione
dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale).
In particolare, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE) è così strutturata:
SINTESI DELL’APE
COS’È
L’APE è un prestito corrisposto a quote mensili per
dodici mensilità a un soggetto in possesso di
determinati requisiti fino alla maturazione del diritto
alla pensione di vecchiaia. La restituzione del
prestito avviene a partire dalla maturazione del
diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di
ammortamento mensili per una durata di venti
anni. Il prestito è coperto da una polizza
assicurativa obbligatoria per il rischio di
premorienza. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo
verifica i risultati della sperimentazione, al fine di
una sua eventuale prosecuzione.
REQUISITI
L’APE
può
essere
richiesto
dagli
iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima e alla
Gestione separata, che, al momento della richiesta
di APE, hanno un’età anagrafica minima di 63 anni
e che maturano il diritto a una pensione di
vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in
E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse
21
ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
possesso del requisito contributivo minimo di venti
anni e la loro pensione, al netto della rata di
ammortamento corrispondente all’APE richiesta, sia
pari o superiore, al momento dell’accesso alla
prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo
previsto nell’assicurazione generale obbligatoria.
Non possono ottenere l’APE coloro che sono già
titolari di un trattamento pensionistico diretto.
PROCEDURA
Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un
intermediario autorizzato ai sensi della legge 30
marzo 2001, n. 152, presenta all’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), tramite il suo
portale, domanda di certificazione del diritto all’APE.
L’INPS, verificato il possesso dei requisiti
pensionistici, certifica il diritto e comunica al
soggetto richiedente l’importo minimo e l’importo
massimo dell’APE ottenibile.
Il
soggetto
in
possesso
della
succitata
certificazione,
direttamente
o
tramite
un
intermediario autorizzato ai sensi della legge 30
marzo 2001, n. 152, presenta, attraverso l’uso
dell’identità digitale SPID di secondo livello e con i
modelli da approvare con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, domanda di APE e
domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al
raggiungimento dei requisiti di legge.
L’istituto finanziatore trasmette all’INPS e al
soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero
l’eventuale comunicazione di reiezione dello stesso.
L’identificazione del soggetto richiedente è
effettuata dall’INPS con il sistema SPID anche ai
sensi dell’articolo 30, comma 8, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il
perfezionamento del contratto di finanziamento e
della polizza assicurativa del rischio di premorienza.
In caso di concessione del prestito, dalla data del
perfezionamento decorre il termine di cui agli
articoli 125-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 67duodecies del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, se il soggetto richiedente
ha ricevuto dall’INPS tutte le informazioni
precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di
legge. In caso di reiezione della richiesta, ovvero di
recesso da parte del soggetto richiedente, la
E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse
22
ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
domanda di pensione è priva di effetti.
L’erogazione del prestito ha inizio entro trenta
giorni
lavorativi
dalla
data
del
predetto
perfezionamento. L’INPS trattiene a partire dalla
prima pensione mensile l’importo della rata per il
rimborso del finanziamento e lo riversa al
finanziatore tempestivamente e comunque non
oltre centottanta giorni dalla data di scadenza della
medesima rata.
I datori di lavoro del settore privato del richiedente,
gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli
articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, possono, con il consenso del
richiedente, incrementare il montante contributivo
individuale maturato da quest’ultimo, versando
all’INPS in un’unica soluzione, al momento della
richiesta dell’APE, un contributo non inferiore, per
ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto
alla maturazione del diritto alla pensione di
vecchiaia, all’importo determinato ai sensi
dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 184.
IRREVOCABILITÀ DELLA DOMANDA
La domanda di APE e di pensione non sono
revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di
recesso di cui agli articoli 125-ter del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 67duodecies del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
ESTINZIONE ANTICIPATA DELL’APE
La facoltà di estinzione anticipata dell’APE è
regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Nella domanda il soggetto richiedente
indica il finanziatore cui richiedere l’APE, nonché
l’impresa assicurativa alla quale richiedere la
copertura del rischio di premorienza. Le
informazioni precontrattuali e contrattuali previste
ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico
e su supporto durevole, al soggetto richiedente
dall’INPS, per conto del finanziatore e dell’impresa
assicurativa; il finanziatore e l’impresa assicurativa
forniscono
all’INPS,
in
tempo
utile,
la
documentazione necessaria.
DURATA
La durata minima dell’APE è di sei mesi. L’entità
minima e l’entità massima di APE richiedibile sono
E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse
23
ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
NATURA DEL PRESTITO PER L’APE
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del titolo
VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, il prestito costituisce
credito ai consumatori, se di importo non superiore
a 75.000 euro.
Per le finalità di cui al decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, l’operazione di
finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di
adeguata verifica della clientela. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Comitato di sicurezza finanziaria, sono definite le
modalità semplificate di adempimento dei predetti
obblighi, tenuto conto della natura del prodotto e di
ogni altra circostanza riferibile al profilo di rischio
connesso all’operazione di finanziamento. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri disciplina le
comunicazioni periodiche al soggetto finanziato e
assicurato, anche in deroga a quanto previsto dalla
legge.
FONDO DI GARANZIA
È istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze un Fondo di garanzia
per l’accesso all’APE, con una dotazione iniziale pari
a 70 milioni di euro per l’anno 2017. Il Fondo di
garanzia per l’accesso all’APE è ulteriormente
alimentato con le commissioni di accesso al Fondo
stesso, che a tal fine sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al Fondo. Tali somme sono versate sul conto
corrente presso la tesoreria dello Stato. La garanzia
del Fondo copre l’80 per cento del finanziamento e
dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è a
prima
richiesta,
esplicita,
incondizionata,
irrevocabile e onerosa. Gli interventi del Fondo sono
assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le
medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale
garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì
assistito automaticamente dal privilegio di cui
all’articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile.
La gestione del Fondo di garanzia è affidata all’INPS
sulla base di un’apposita convenzione da stipulare
tra lo stesso Istituto e il Ministro dell’economia e
delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse
24
ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
D.M. DA EMANARE
Le modalità di attuazione dell’APE e del Fondo di
garanzia sono disciplinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
MONITORAGGIO
Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i
risultati della sperimentazione, al fine di una sua
eventuale prosecuzione.
L’art. 1, commi da 166 a 186 della Legge di Bilancio 2017 introduce, in via sperimentale, a decorrere dal 1°
maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018, un’indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente
tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia.
SINTESI DELL’INDENNITÀ
COS’È
È riconosciuta, un’indennità per una durata non
superiore al periodo intercorrente tra la data di
accesso al beneficio e il conseguimento dell’età
anagrafica prevista per l’accesso al trattamento
pensionistico
di
vecchiaia,
agli
iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima e alla
Gestione separata, al compimento del requisito
anagrafico dei 63 anni.
REQUISITI
Agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria,
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e
alla Gestione separata, al compimento del requisito
anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, un’indennità
per una durata non superiore al periodo
intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il
conseguimento dell’età anagrafica prevista per
l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia,
se si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento,
anche collettivo, dimissioni per giusta causa o
risoluzione consensuale nell’ambito della procedura
di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604, hanno concluso integralmente la prestazione
E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse
25
ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
per la disoccupazione loro spettante da almeno tre
mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva
di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da
almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo
grado convivente con handicap in situazione di
gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di
un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o
uguale al 74 per cento e sono in possesso di
un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della
decorrenza dell’indennità, svolgono da almeno sei
anni in via continuativa attività lavorative per le
quali è richiesto un impegno tale da rendere
particolarmente difficoltoso e rischioso il loro
svolgimento in modo continuativo da almeno 6 anni
e sono in possesso di un’anzianità contributiva di
almeno 36 anni.
A CHI NON SPETTA
La concessione dell’indennità è subordinata alla
cessazione dell’attività lavorativa; non spetta: 1) a
coloro che sono già titolari di un trattamento
pensionistico diretto; 2) a soggetti beneficiari
di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo
stato di disoccupazione involontaria; 3) a soggetti
titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); 4) a
soggetti
che
beneficiano
di
indennizzo
per
cessazione di attività commerciale; 5) a chi
raggiunge
i
requisiti
per
il pensionamento
anticipato.
DURATA
E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse
L’indennità è erogata mensilmente su dodici
mensilità nell’anno ed è pari all’importo della rata
mensile della pensione calcolata al momento
dell’accesso
alla
prestazione.
L’importo
dell’indennità non può in ogni caso superare
l’importo massimo mensile di 1.500 euro e non è
soggetto a rivalutazione.
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ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
INCOMPATIBILITÀ
L’indennità non è compatibile con i trattamenti di
sostegno al reddito connessi allo stato di
disoccupazione involontaria, con il trattamento di
cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, nonché con l’indennizzo previsto
dall’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996,
n. 207.
COMPATIBILITÀ
L’indennità è compatibile con la percezione di
redditi da lavoro dipendente o parasubordinato
entro 8.000 euro annui e con la percezione di
redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui.
DECADENZA DAL BENEFICIO
Il beneficiario decade dal diritto all’indennità nel
caso di raggiungimento dei requisiti per il
pensionamento anticipato.
D.M. DA ADOTTARE
Le modalità di attuazione dell’indennità sono
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, avuto particolare riguardo a: a) la
determinazione delle caratteristiche specifiche delle
attività
lavorative;
b)
le
procedure
per
l’accertamento delle condizioni per l’accesso al
beneficio e la relativa documentazione da
presentare a tali fini; c) le disposizioni attuative,
con particolare riferimento: 1) all’attività di
monitoraggio; 2) alla disciplina del procedimento di
accertamento
anche
in
relazione
alla
documentazione da presentare per accedere al
beneficio; 3) alle comunicazioni che l’ente
previdenziale erogatore dell’indennità di fornisce
all’interessato in esito alla presentazione della
domanda di accesso al beneficio; 4) alla
predisposizione
dei
criteri
da
seguire
nell’espletamento dell’attività di verifica ispettiva da
parte del personale ispettivo del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; 5)
alle modalità di utilizzo da parte dell’ente
previdenziale delle informazioni relative alla
dimensione, all’assetto organizzativo dell’azienda e
alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come
risultanti dall’analisi dei dati amministrativi in
possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli
E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse
27
ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
6) all’individuazione dei criteri di priorità; 7) alle
forme e modalità di collaborazione tra enti che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con
particolare riferimento allo scambio di dati ed
elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di
lavoratori interessati.
Il beneficio dell’indennità è riconosciuto a domanda
nel limite di 300 milioni di euro per l’anno 2017, di
609 milioni di euro per l’anno 2018, di 647 milioni di
euro per l’anno anno 2019, di 462 milioni di euro
per l’anno 2020, di 280 milioni di euro per l’anno
2021, di 83 milioni di euro per l’anno 2022 e di 8
milioni di euro per l’anno 2023. Qualora dal
monitoraggio delle domande presentate e accolte
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, del numero di domande rispetto alle
risorse finanziarie di cui al primo periodo del
presente comma, la decorrenza dell’indennità è
differita, con criteri di priorità in ragione della
maturazione dei requisiti di cui al comma 15,
individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 20, e, a parità
degli stessi, in ragione della data di presentazione
della domanda, al fine di garantire un numero di
accessi all’indennità non superiore al numero
programmato in relazione alle predette risorse
finanziarie.
PUBBLICO IMPIEGO
Per i lavoratori del pubblico impiego, nonché per il
personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano
l’attività lavorativa e richiedono l’indennità i termini
di pagamento delle indennità di fine servizio
comunque denominate di cui all’articolo 3 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, iniziano a decorrere al compimento dell’età di
cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6
dicembre 2011,
n.
201, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e sulla base della disciplina vigente in materia
di corresponsione del trattamento di fine servizio
comunque denominato.
MONITORAGGIO
Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i
risultati della sperimentazione, al fine di una sua
eventuale prosecuzione.
E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse
28
ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
2.5. Art. 1, comma 187: quattordicesima
L’art. 1, comma 187, della Legge di Bilancio 2017 regola la c.d. quattordicesima; infatti, nello specifico
prevede che la c.d. quattordicesima:
a) sia erogata nella misura prevista nell’allegata tabella A punto 1) a condizione che il soggetto
possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e
mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
b) sia erogata nella misura prevista nell’allegata tabella A punto 2) a condizione che il soggetto
possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza
e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Inoltre, stabilisce che per entrambi i soggetti succitati:
a) per i quali l’importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia,
risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato
dell’importo della somma aggiuntiva spettante, l’importo è comunque attribuito fino a concorrenza
del predetto limite maggiorato;
b) per i quali l’importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia,
risulti superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell’importo
della
somma aggiuntiva spettante, l’importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato
2.6. Art. 1, commi da 188 a 192: rendita integrativa temporanea anticipata – RITA
L’art. 1, comma da 188 a 192, della Legge di Bilancio 2017 introduce la possibilità, in via sperimentale dal 1°
maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018, di ricevere in tutto o in parte, la prestazione maturata presso fondi di
previdenza complementare, sotto forma di rendita temporanea anticipata, c.d. RITA, fino al conseguimento
del requisito di accesso nel sistema pensionistico obbligatorio.
SINTESI DELLA RITA
COS’È
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È la prestazione maturata presso fondi di
previdenza complementare, sotto forma di rendita
temporanea anticipata, c.d. RITA, fino al
conseguimento del requisito di accesso nel sistema
pensionistico obbligatorio.
29
ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
REQUISITI
Si applica ai lavoratori che hanno i requisiti per
ottenere l’Ape, indipendentemente dalla percezione
dell’APE stessa ( soggetti con più di 63 anni e che
maturano
il
requisito
anagrafico
per
il
pensionamento obbligatorio entro tre anni e 7 mesi,
e che hanno maturato i requisiti contributivi per il
diritto alla pensione di vecchiaia e che abbiano tale
condizione certificata dall’Inps così come prevista
dalla normativa sull’Ape), e che cessino il rapporto
di lavoro. Si tratta in particolare, dei lavoratori del
settore privato nonché dei lavoratori del settore
pubblico sempreché abbiano aderito a fondi
pensione o piani individuali pensionistici. Da tale
possibilità sono, invece, espressamente esclusi gli
aderenti ai fondi preesistenti (istituiti prima del
1993) in regime di prestazione definita, in quanto
per tali fondi la previsione di un’anticipazione della
prestazione potrebbe determinare effetti negativi
sull’equilibrio attuariale delle rispettive gestioni.
ASPETTI FISCALI
Nell’ambito della determinazione dell’imponibile
della RITA - occorre considerare le regole fiscali pro
tempore vigenti con riferimento ai montanti
maturati, rispettivamente, fino al 31 dicembre
2000, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e
dal 1° gennaio 2007. Conseguentemente, laddove
l’aderente dovesse richiedere sotto forma di RITA
l’intera
prestazione
pensionistica
maturata,
l’imponibile della rendita integrativa temporanea
anticipata sarà dato dalla sommatoria degli
imponibili determinati con riferimento all’intero
importo del montante accumulato in ciascuno dei
tre periodi interessati. In tal caso, a seguito della
maturazione del requisito anagrafico per il
pensionamento obbligatorio in capo al soggetto che
ha fruito della RITA per l’intero ammontare della
prestazione maturata, non residuano presso il
fondo pensione ulteriori prestazioni da erogare e da
assoggettare a tassazione. Anche nel caso di
richiesta di erogazione della RITA per un importo
inferiore
a
quello
della
prestazione
complessivamente maturata presso la forma
pensionistica complementare, le somme erogate
devono
essere
imputate,
ai
fini
della
determinazione
dell’imponibile,
ai
montanti
accumulati, e fino a capienza degli stessi, in
ciascuno dei tre predetti periodi a cominciare dai
E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse
30
ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
più vecchi. Relativamente alla quota parte della
prestazione pensionistica integrativa, non percepita
sotto forma di RITA, restano applicabili le
disposizioni fiscali vigenti (inclusione della RITA
nella “prestazione maturata” del numeratore del
reddito di riferimento ai fini della individuazione
dell’aliquota
di
tassazione,
determinazione
dell’imponibile). Ai fini della ripartizione tra capitale
e
rendita
della
prestazione
pensionistica
complementare non percepita sotto forma di RITA,
fermo restando la diversa opportunità offerta ai
vecchi e ai nuovi iscritti, la RITA è imputata a
rendita. La parte imponibile della RITA – sia che
costituisca l’intero importo della prestazione
complessivamente maturata presso il fondo
pensione che una quota parte dello stesso – è
assoggettata a tassazione con la ritenuta a titolo
d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta del
2 per cento per ogni anno eccedente il
quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari, con un limite
massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, sono
computati fino a un massimo di 15 anche gli anni di
iscrizione alla previdenza complementare anteriori
al 1° gennaio 2007. Tale previsione vale anche per i
dipendenti pubblici che hanno aderito a fondi
pensione complementari loro destinati.
PUBBLICO IMPIEGO
E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse
Per i dipendenti pubblici, nonché per il personale
degli enti pubblici di ricerca, che accedono a RITA e
cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine
rapporto e di fine servizio sono corrisposti al
momento in cui il soggetto avrebbe maturato il
diritto alla corresponsione degli stessi secondo le
disposizioni dell’articolo 24, comma 6, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214.
31
ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
2.7. Art. 1, comma 194: abolizione delle penalizzazioni
L’art. 1, comma 194, della Legge di Bilancio 2017 prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, l’eliminazione
definitiva del meccanismo di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, introdotto dall’art. 24 comma
10 della Legge n. 214/2011, c.d. Riforma Fornero. L’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 (c.d.
riforma Fornero), ha stabilito che l’accesso alla pensione anticipata (ossia in assenza dei nuovi requisiti
anagrafici introdotti dalla riforma per il pensionamento di vecchiaia), a decorrere dal 1° gennaio 2012, è
consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva (con riferimento ai soggetti che
maturano i requisiti nell'anno 2015) di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne .
Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012,
è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al
pensionamento rispetto all’età di 62 anni fino a 60 anni, elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore
di anticipo rispetto ai 60 anni. Dopo la riforma del 2011, sulla materia è intervenuta, dapprima, la legge di
Stabilità 2015 (art. 1, c. 113, L. 190/2014) che ha escluso l’applicazione della penalizzazione per i soggetti
che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Successivamente, la
legge di Stabilità 2016 (art. 1, c. 229, L. 208/2015) ha specificato che la suddetta deroga si applica – con
effetto sui ratei di pensione decorrenti dal 1° gennaio 2016 – anche per i trattamenti pensionistici liquidati
prima del 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della deroga base suddetta).
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32
ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
2.8. Art. 1, commi da 195 a 198: cumulo dei periodi assicurativi
L’art. 1, commi da 195 a 198, della Legge di Bilancio 2017 apporta importanti modifiche all’istituto del
cumolo dei periodi assicurativi, regolato dall’art. 1, commi da 239 a 246, della l. 228/2012. In particolare,
l’art. 29 in esame prevede che:
a) i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti
dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle
predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del
conseguimento di un'unica pensione;
b) è possibile utilizzare il cumulo anche in caso di pensione anticipata, al raggiungimento dei requisiti di
cui all’articolo 24, comma 10, del d.l. 201/2011 (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per
le donne nel 2016) adeguati agli incrementi della speranza di vita;
c) per i lavoratori del pubblico impiego, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, i termini di
pagamento delle indennità di fine servizio iniziano a decorrere al compimento dell’età di cui
all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
d) per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio
1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l’accesso al
trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all’articolo 1, comma 239, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di
quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell’importo
dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data
della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso non può,
comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge e nei casi in cui abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico;
e) i soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l’accesso al trattamento pensionistico
previsto all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che hanno presentato
domanda di pensione in
totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42,
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali il relativo procedimento
amministrativo non sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in
totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico con i suddetti effetti.
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33
ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
2.9. Art. 1, commi da 199 a 205: riduzione requisiti anzianità contributiva
L’art. 1, commi da 199 a 205, della Legge di Bilancio 2017 prevede di facilitare l’accesso al pensionamento
anticipato dal 1° maggio 2017 a determinate categorie di lavoratori, indipendente dall’età anagrafica.
SINTESI DEL RIDUZIONE REQUISITI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA
A CHI SI APPLICA
L’accesso al pensionamento anticipato dal 1°
maggio 2017 si applica ai lavoratori che, oltre ad
avere una storia contributiva lunga, abbiano iniziato
a contribuire (per almeno 12 mesi) prima del
compimento del diciannovesimo anno di età.
CONDIZIONI
Tali lavoratori, ossia quelli che abbiano iniziato a
contribuire (per almeno 12 mesi) prima del
compimento del diciannovesimo anno di età, si
trovano in una delle seguenti condizioni:
� stato di disoccupazione dopo aver concluso il
periodo di sostegno al reddito in caso di cessazione
del rapporto di lavoro, anche per licenziamento
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale;
� assistono familiari di primo grado conviventi in
situazione di handicap grave;
� presentano un grado di invalidità superiore o
uguale al 74%;
� svolgono un lavoro ritenuto particolarmente
pesante e definito in allegato alla norma e sulla
base di specifico DPCM ovvero appartengano alle
categorie dei lavoratori di cui all’articolo 1, commi
da 1 a del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile
2011.
REQUISITO CONTRIBUTIVO
Per questi lavoratori il requisito contributivo per la
pensione anticipata è ridotto dal 1° maggio 2017 a
41 anni sia per gli uomini che per le donne. Per tale
requisito è confermato l’adeguamento agli
incrementi della speranza di vita.
PUBBLICO IMPIEGO
Per i lavoratori del pubblico impiego, nonché per il
personale degli enti pubblici di ricerca, che
soddisfano i requisiti succitati, le indennità di fine
servizio sono corrisposte al momento in cui il
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ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
soggetto avrebbe maturato il diritto alla
corresponsione delle stesse secondo le disposizioni
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, c.d. Riforma Fornero.
NON CUMULABILITÀ
Tale trattamento non è cumulabile:

con redditi da lavoro, subordinato o
autonomo, per un periodo di tempo
corrispondente alla differenza tra l’anzianità
contributiva di cui all’articolo 24, commi 10
e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
l’anzianità contributiva al momento del
pensionamento;

con altre maggiorazioni, fermo restando
quanto previsto all’articolo 80, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
D.M. DA ADOTTARE
Le modalità di attuazione sono disciplinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
MONITORAGGIO
Il beneficio dell’anticipo del pensionamento è
riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di
euro per l’anno 2017, di 550 milioni di euro per
l’anno 2018, di 570 milioni di euro per l’anno anno
2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate ed accolte emerga il verificarsi
di scostamenti del numero di domande rispetto alle
risorse finanziarie la decorrenza dei trattamenti è
differita, e sarà emanato un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri che individuerà i criteri.
E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse
35
ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
2.10. Art. 1, commi da 206 a 208: lavoratori usuranti
L’art. 1, commi da 206 a 208, della Legge di Bilancio 2017 prevede importanti novità per i lavoratori
usuranti; nello specifico:

l’eliminazione del regime delle decorrenze pensionistiche, previsto dall’art 24, comma 17-bis del DL
201/2011, convertito con legge n. 214/2011;

la modifica dei requisiti oggettivi per il riconoscimento di attività lavorativa usurante; infatti, dal 2017
il beneficio pensionistico potrà essere ottenuto a seguito di attività lavorative usuranti sia per un
numero di anni pari almeno alla metà della vita lavorativa sia con 7 anni negli ultimi 10, senza il
vincolo di impiego in attività usurante nell’anno di raggiungimento del requisito;

la mancata applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021,
2023 e 2025 con riferimento agli specifici requisiti al pensionamento per i lavoratori in esame;

l’incremento del fondo;

la possibilità entro 60 giorni di apportare le necessarie modifiche al decreto interministeriale del 26
settembre 2011.
2.11. Art. 1, comma 209: benefici previdenziali per centralinisti non vedenti
L’art. 1, comma 209 della Legge di Bilancio 2017 interviene sui benefici previdenziali per i centralinisti
telefonici non vedenti, prevedendo che il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno
di servizio sia utile non solo ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva (come stabilito dalla
normativa vigente, di cui all’articolo 9, comma 2, della legge n. 113/1985), ma anche per l’incremento
dell’età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo contributivo.
2.12. Art. 1, comma 210: no tax area per i pensionati
L’art. 1, comma 210 della Legge di Bilancio 2017 modifica i commi 3 e 4 dell’articolo 13 del d.p.r. 917/1986,
c.d. testo unico delle imposte sui redditi; in particolare, amplia la misura delle detrazioni spettanti ai titolari
di trattamenti pensionistici di età non superiore a 75 anni essendo stata uniformata a quella spettante ai
pensionati di età non inferiore a 75 anni; ossia individua l’ammontare delle detrazioni spettanti ai titolari di
redditi di pensione senza distinguere a seconda che il pensionato abbia o meno raggiunto i 75 anni di età.
E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse
36
ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
2.13. Art. 1, commi da 212 a 221: misure in materia di salvaguardia dei lavoratori
dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
L’art. 1, commi da 212 a 221, della Legge di Bilancio 2017 regola il nuovo programma per i c.d.
salvaguardati, per un numero complessivo di 200.00 circa lavoratori così ripartiti:

nel limite di 11.000 soggetti, lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito
di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende
cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il
concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o
l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di
avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività
lavorativa entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi
volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del
trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore del DL 201/2011. Per tali
soggetti, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di
entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti
a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di
fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile;

nel limite di 9.200 soggetti, ai lavoratori prosecutori volontari con almeno un contributo volontario
accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche se abbiano svolto, successivamente al 4
dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, che
maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica
entro 84 mesi dalla sua entrata in vigore;

nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori prosecutori volontari non in possesso al 6 dicembre 2011 di
almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile, e a condizione che abbiano almeno un
contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che maturino i requisiti
previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 84 mesi dalla sua
entrata in vigore;

nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori titolari di accordi individuali o collettivi e i lavoratori
con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che maturano i requisiti previdenziali secondo la
disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 84 mesi dalla sua entrata in vigore;

nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave nel corso del
2011, i quali maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma
pensionistica entro 84 mesi dalla sua entrata in vigore;
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ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO

nel limite di 800 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in
somministrazione con contratto a tempo determinato (con esclusione dei lavoratori del settore
agricolo e dei lavoratori stagionali), cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011,
non rioccupati a tempo indeterminato, i quali maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina
vigente prima della riforma pensionistica entro 72 mesi dalla sua entrata in vigore.
I lavoratori dovranno presentare domanda entro il 1° marzo 2017, secondo le procedure previste, per
ciascuna categoria di soggetti, dai precedenti provvedimenti di salvaguardia. L’INPS provvede al
monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai suddetti lavoratori.
2.14. Art. 1, commi da 222 a 225: trattamento anticipato di pensione per le
lavoratrici
L’art. 1, commi da 222 a 225, della Legge di Bilancio 2017 estende l'ambito di applicazione
dell'istituto (transitorio e sperimentale) che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di
pensione in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi e a condizione che tali soggetti optino
per il sistema di calcolo contributivo integrale (cosiddetta opzione donna). Il comma 224 reca la
quantificazione degli oneri finanziari conseguenti all'ampliamento in oggetto. Il comma 225 provvede alla
copertura di una quota di tali oneri. In base alla disciplina finora vigente, all'istituto in esame possono far
ricorso le lavoratrici che avessero maturato gli specifici requisiti previsti entro il 31 dicembre 2015 (a
prescindere dalla data della decorrenza iniziale del trattamento). Tali requisiti consistono nel possesso di
un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le
dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome. L'accesso all'istituto è subordinato alla condizione che la
lavoratrice opti per il sistema di calcolo contributivo integrale.
I commi 222 e 223 estendono, a decorrere dal 2017, l'applicabilità dell'istituto alle lavoratrici che, al 31
dicembre 2015, non avessero raggiunto la suddetta frazione di 3 mesi (nell'età anagrafica). Di
conseguenza, all'istituto possono far ricorso le lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, avessero un'età pari o
superiore a 57 anni, se dipendenti, o a 58 anni, se autonome (fermi restando il possesso, alla medesima
data, di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e la condizione che la lavoratrice opti per il
sistema di calcolo contributivo integrale).
E Book – Collana GUIDE LAVORO, SICUREZZA E PREVIDENZA di FiscoeTasse
38
ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
2.15. Art. 1, commi da 226 a 232: rifinanziamento prepensionamento dei giornalisti
L’art. 1, commi da 226 a 232, della Legge di Bilancio 2017 rifinanzia l’accesso alla pensione di vecchiaia
anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale (di
cui all’art. 37 della L. 416/1981).
Nelle more dell’esercizio della delega (di cui all’art. 2, comma 4, della L. 198/2016) prevista per rendere
l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del
sistema pensionistico, si dispone che il suddetto rifinanziamento sia pari a 5,5, mln di euro annui per il
triennio 2017-2019, a 5 mln di euro per il 2020 e a 1,5 mln di euro per il 2021. Tale intervento è aggiuntivo
al rifinanziamento già disposto dall’art. 1-bis del D.L. 90/2014 . I prepensionamenti sono erogati ai giornalisti
interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro prima dell’entrata
in vigore della legge di bilancio, anche nel caso in cui sia esperito il loro termine di durata. In tali casi, non si
tiene conto (ai fini della decorrenza dei trattamenti ovvero della decadenza dell’opzione al prepensionamento
di 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta) del periodo che intercorre tra la
data di scadenza del piano di ristrutturazione o conversione e l’entrata in vigore della legge di bilancio.
Agli oneri derivanti dal rifinanziamento in esame concorre lo specifico contributo aggiuntivo da versare (da
parte dei datori di lavoro) all’INPGI per il finanziamento dell’onere eccedentario rispetto alle apposite risorse
stanziate per il prepensionamento (di cui all’art. 41-bis, co. 7, secondo periodo, del D.L. 207/2008.
Si procede alla revoca del finanziamento per il prepensionamento nel caso in cui i giornalisti interessati
instaurino rapporti di lavoro (dipendente o autonoma anche sotto forma di collaborazione) ovvero
sottoscrivano contratti per la cessione del diritto d’autore.
2.16. Art. 1, comma 233: trasformazione a tempo parziale dei contratti
L’art. 1, comma 233 della Legge di Bilancio 2017 riduce il limite massimo di spesa previsto per la specifica
disciplina transitoria, relativa ad una fattispecie di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del
rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato, con copertura pensionistica figurativa per la quota di
retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari
alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa
non effettuata). Più in dettaglio, ai fini dell'applicazione dell'istituto in esame:
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ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO

il dipendente, pubblico o privato, titolare di un rapporto a tempo pieno e indeterminato, deve
maturare entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di
vecchiaia ed aver già maturato (al momento della trasformazione del rapporto) i requisiti minimi di
contribuzione per il diritto al medesimo trattamento;

l'accordo per la trasformazione del rapporto deve riguardare un periodo di tempo non superiore a
quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del
suddetto requisito anagrafico;

la riduzione dell'orario di lavoro deve essere pari ad una misura compresa tra il 40 per cento e il 60
per cento.
2.17. Art. 1, commi da 234 a 237:fondi di solidarietà bilaterale
L’art. 1, commi da 234 a 237, della Legge di Bilancio 2017 recano alcune norme in materia di fondi di
solidarietà bilaterali. In tale àmbito, i commi 234 e 237 concernono specificamente i fondi relativi al
personale del credito e a quello del credito cooperativo, mentre i commi 235 e 236 fanno riferimento
ai settori interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o di riforma.
Il comma 234 prevede, in via transitoria, la possibilità che, mediante modifiche dei relativi atti istitutivi,
i fondi
di
solidarietà
bilaterali relativi
al personale
del
credito e
a quello
del
credito
cooperativo contemplino l'assegno straordinario per il sostegno al reddito (riconosciuto nel quadro dei
processi di agevolazione all'esodo) in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anziché nei successivi cinque anni (come consentito dalla
norma generale sui fondi bilaterali). La possibilità in oggetto è ammessa per il periodo 2016-2019 - per il
fondo relativo al personale del credito, essa è già ammessa per gli anni 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 12 del
D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 -.
Inoltre, il comma 237, sempre con riferimento ai due suddetti fondi di solidarietà bilaterali, consente che, per
il periodo 2017-2019, essi corrispondano ai lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni l'importo relativo al riscatto o alla ricongiunzione di periodi
contributivi precedenti l'accesso al fondo di solidarietà. Tale beneficio è subordinato al previo versamento, a
carico del datore di lavoro ed in favore del fondo, delle relative somme nonché all'adozione (secondo la
procedura di cui al medesimo comma 4) delle conseguenti modifiche della disciplina dei due fondi.
I commi 235 e 236 consentono una riduzione del contributo straordinario relativo ai citati assegni
straordinari per il sostegno al reddito (nell'àmbito dei fondi di solidarietà bilaterali che contemplino tale
istituto), con riferimento ai settori che siano interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di
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ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
adeguamento o di riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, limitatamente
alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione e fino al 31 dicembre 2019.
2.18. Art. 1, commi da 238 a 239: incremento del fondo per la lotta alla povertà ed
all’esclusione sociale
L’art. 1, commi 238 e 239, della Legge di Bilancio 2017 autorizzano, dal 2017, un incremento a regime di
150 milioni di euro a valere sullo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
Conseguentemente viene ridotta dello stesso importo, sempre dal 2017, l’autorizzazione di spesa per il
finanziamento dell’Assegno di disoccupazione – ASDI. Nelle more dell'introduzione di un'unica misura
nazionale di contrasto alla povertà, e nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, un decreto interministeriale dovrà aggiornare i criteri per l’accesso, per il 2017, al
Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) anche al fine di ampliare la platea dei beneficiari e definire le modalità
di prosecuzione della sperimentazione dell’ASDI.
2.19. Art. 1, comma 240: interventi a carico del fondo sociale per l’occupazione e la
formazione
L’art. 1, comma 240, della Legge di Bilancio 2017 reca alcuni interventi, ponendo i relativi oneri a carico del
Fondo sociale per occupazione e formazione. Le misure concernono: la regolazione di risorse finanziarie per
gli interventi di pubblica utilità e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano; l'estensione al 2017 di
alcuni incentivi e misure finanziarie in materia di apprendistato e di alternanza scuola lavoro; un incremento
del limite di risorse per la concessione del beneficio della riduzione della contribuzione previdenziale ed
assistenziale in favore dei datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà; il finanziamento di misure
di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center. In particolare:

la restituzione (lettera a)) dell’anticipazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per
gli interventi di pubblica utilità e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano, pari a 5 milioni
di euro per il 2017. Tale restituzione attiene a risorse che la Presidenza del Consiglio aveva
anticipato, per lo svolgimento degli interventi in oggetto in favore di lavoratori degli stabilimenti di
Cornigliano del gruppo ILVA, a valere su fondi destinati alla bonifica ed alla riqualificazione della
medesima area di Cornigliano. La norma in esame consente la reintegrazione di questi ultimi fondi
(ponendo l'onere a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione);
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ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO

l'estensione (lettera b)) alle assunzioni effettuate nel 2017 di alcuni incentivi sperimentali per i
contratti di "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore". Per tale estensione è
autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per il 2017, di 5,6 milioni per il 2018 e di 3 milioni per il
2019. Gli incentivi in esame(82) consistono, con riferimento al relativo rapporto contrattuale,
nella riduzione a 5 punti percentuali dell'aliquota unica a carico del datore di lavoro per gli
apprendisti, con riferimento al complesso delle forme e gestioni di previdenza obbligatoria (tale
aliquota è, nella normativa generale relativa all'apprendistato e fatte salve le misure più favorevoli
per alcune fattispecie(83) , pari al 10 per cento), nonché nell'esclusione dei seguenti contributi a
carico del datore di lavoro: contributo all'INPS dovuto in caso licenziamento(84) ; contributo di
finanziamento dell'ASpI (pari, per gli apprendisti, all'1,31 per cento); contributo pari allo 0,3 per
cento destinato al finanziamento della formazione professionale;

un incremento (ai sensi della medesima lettera b)), pari a 27 milioni di euro per il 2017, delle risorse
finanziarie statali relative all'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del
diciottesimo anno di età. L'incremento è destinato ai percorsi formativi inerenti: alla suddetta
tipologia di "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore"; all'alternanza scuola
lavoro. Tale incremento è identico a quello già previsto per gli anni 2015 e 2016, per le medesime
finalità, dall'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, e successive modificazioni;

l'incremento (lettera c)), da 15 a 30 milioni di euro annui, del limite di risorse per la concessione del
beneficio della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale in favore dei datori di
lavoro che stipulino il contratto di solidarietà(85) . Si ricorda che tale riduzione è riconosciuta, nella
misura del 35 per cento e per un periodo non superiore a 24 mesi, fermo restando il vincolo dei
limiti finanziari annui suddetti, con riferimento alla contribuzione a carico del datore per i lavoratori
interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento;

il finanziamento (lettera d)), per l'importo di 30 milioni di euro per il 2017, di misure - definite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze - di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del callcenter, anche in deroga alla normativa generale vigente. Si ricorda che, per il finanziamento di tali
misure, per gli anni 2015 e 2016, è stato disposto un finanziamento pari, rispettivamente, ad euro
5.286.187 e ad euro 5.510.658 e che a tali stanziamenti è stata data attuazione con il D.M. 12
novembre 2015, n. 22763.
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ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
2.20. Art. 1, commi 241 e 242: congedo per lavoratrici autonome per motivi
connessi al percorso di protezione relativo alla violenza di genere
L’art. 1, commi 241 e 242, della Legge di Bilancio 2017 estende alle lavoratrici autonome il diritto al congedo
per motivi connessi al percorso di protezione (debitamente certificato) relativo alla violenza di genere.
I commi in esame estendono alle lavoratrici autonome il diritto al congedo per motivi connessi al percorso di
protezione (debitamente certificato) relativo alla violenza di genere.
Il periodo di congedo ha una durata massima di tre mesi. Durante tale periodo, la lavoratrice autonoma ha
diritto a percepire un’indennità giornaliera, pari all’80 per cento del limite minimo di retribuzione
giornaliera, stabilito ai fini della contribuzione minima previdenziale, nella misura inerente alla qualifica di
impiegato.
2.21. Art. 1, comma 243: Localizzazione e svolgimento dei servizi dei call center
L’art. 1, comma 243, della Legge di Bilancio 2017 modifica la disciplina dei call center recata dall’articolo 24bis del decreto-legge n. 83 del 2012, ampliando l’ambito applicativo della normativa, introducendo nuovi
obblighi per gli operatori ed innalzando la sanzioni previste per le violazioni.
In primo luogo è esteso l’ambito di applicazione della normativa, al fine di ricomprendervi i call
center, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati (attualmente la disciplina dell’articolo 24-bis è
limitata ai call center con più di 20 dipendenti).
La delocalizzazione dell’attività di call center in paesi che non siano membri dell’Unione europea deve
essere comunicata 30 giorni (anziché 120 giorni) prima del trasferimento, oltre che al Ministero del lavoro e
al Garante per la protezione dei dati personali, anche all’Ispettorato nazionale del lavoro e al Ministero dello
sviluppo economico, indicando a quest’ultimo le numerazioni messe a disposizione del pubblico per il servizio
delocalizzato. Si prevede una sanzione amministrativa pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione
omessa o tardiva, mentre per gli operatori che hanno già delocalizzato viene confermata la precedente
misura della sanzione, pari a 10.000 euro per ciascun giorno di violazione.
Si estende a qualsiasi beneficio, anche fiscale o previdenziale, il divieto di erogazione ad operatori economici
che delocalizzano – successivamente all’entrata in vigore della legge – le attività di call center in paesi che
non siano membri dell’Unione europea.
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ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
Viene previsto l’obbligo di informare preliminarmente, in caso di chiamata da o verso un call center,
sul Paese in cui l’operatore è fisicamente collocato; inoltre, a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della legge, deve essere altresì garantita, nell’ambito della medesima chiamata, la
possibilità di ricevere il servizio da un operatore collocato nel territorio nazionale o dell’Unione europea; la
violazione di tali norme comporta una sanzione amministrativa pari a 50.000 euro per ogni giorno di
violazione.
Il soggetto che affida il servizio di call center all’esterno è considerato titolare del trattamento dei dati
personali ed è responsabile in solido con il soggetto gestore del servizio di call center.
Si introduce un obbligo di comunicazione della localizzazione del call center , che ciascun soggetto che
svolge o si avvale di servizi di call center deve adempiere entro 10 giorni dalla richiesta(89) , pena la
sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro.
Per le amministrazioni che procedono agli affidamenti dei servizi di call center l’offerta migliore viene
definita al netto delle spese del personale (determinate ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto
legislativo n.50/2016).
Si introduce, infine, l’obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione per tutti gli operatori
che svolgono attività di call center (la cui inosservanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di
50.000 euro).
2.22. Art. 1, commi da 244 a 248: FOSPE
L’art. 1, commi da 244 a 248, della Legge di Bilancio 2017 prevedono l’istituzione del Fondo di solidarietà per
il settore pesca (FOSPE), al fine di garantire la continuità del reddito dei lavoratori del settore pesca, con una
dotazione di 1 milioni di euro per l’anno 2017. Il fondo è altresì alimentato da contribuzione volontaria
ripartita tra datori di lavoro e lavoratori in misura pari a, rispettivamente, due terzi e un terzo.
2.23. Art. 1, comma 250: Pensione di inabilità per i soggetti affetti da malattie
connesse all'esposizione all'amianto
L’art. 1, comma 250 della Legge di Bilancio 2017 introduce, entro i limiti finanziari ivi stabiliti, il diritto alla
pensione di inabilità per i soggetti affetti da alcune malattie connesse all'esposizione lavorativa
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ROCCHINA STAIANO – LEGGE DI BILANCIO 2017:LE NOVITÀ SUL LAVORO
all'amianto anche per i casi in cui manchi il presupposto dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere
qualsiasi attività lavorativa e modifica i relativi requisiti contributivi.
Il comma 250 attribuisce, a decorrere dal 2017, entro i limiti finanziari ivi stabiliti, il diritto alla pensione di
inabilità per i soggetti affetti da alcune malattie connesse all'esposizione lavorativa all'amianto anche per i
casi in cui manchi il presupposto dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività
lavorativa. Per il relativo trattamento, il medesimo comma 250 stabilisce che il requisito contributivo - pari,
secondo la disciplina generale in materia di pensione di inabilità, a 5 anni di assicurazione e contribuzione, di
cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda - sussiste anche in presenza della sola condizione del
versamento di 5 anni di contribuzione.
Le patologie in esame sono le seguenti, purché riconosciute di origine professionale, ovvero quale causa di
servizio: mesotelioma pleurico; mesotelioma pericardico; mesotelioma peritoneale; mesotelioma della tunica
vaginale del testicolo; carcinoma polmonare; asbestosi.
Si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, l'adozione delle disposizioni necessarie per l’attuazione del presente comma.
2.24. Art. 1, commi 344 a 345: Esonero contributivo per coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali
L’art. 1, commi 344 a 345 della Legge di Bilancio 2017 riconosce un esonero contributivo triennale (da
riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis) per coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che hanno effettuato l’iscrizione nella
previdenza agricola nel 2016 con aziende ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate o
che la effettueranno nel corso del 2017.
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