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PROPOSTA PER L’APPLICAZIONE DEI COMMI 5 E 6 DELL’ART. 35 DELLA LEGGE FINANZIARIA
2003
L’attuazione delle norme contenute nella Legge Finanziaria sulla restituzione ai ruoli del
personale inidoneo per motivi di salute sta mettendo in evidenza tutti i problemi e le
contraddizioni di questa delicata partita.
Il quadro che si sta delineando, sempre più critico, richiede che vengano individuate le
strategie più adeguate per la tutela dei diritti delle persone coinvolte in questa operazione.
La legge e il contratt
contratto
ontratto
La Legge Finanziaria è intervenuta a modificare la disciplina contrattuale del collocamento
fuori ruolo.
L’art. 23, comma 5 del CCNL 94/97 prevede che il personale dichiarato inidoneo a
svolgere la propria funzione possa, a domanda, essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato
in altri compiti.
Ciò vuol dire che l’utilizzazione può avvenire sia in seguito a collocamento fuori ruolo, sia
in assenza di esso. In questo senso si è già pronunciato il Consiglio di Stato (sez. II parere
n. 2416 del 26 gennaio 2000) il quale testualmente afferma: “Con l’entrata in vigore della
nuova disciplina contrattuale, pertanto, l’accertata inidoneità fisica del dipendente
costituisce il presupposto per l’adozione facoltativa di atti di utilizzazione del medesimo in
altri compiti, con o senza collocamento fuori ruolo”.
Il fatto che i due istituti normativi siano stati abitualmente abbinati non fa venire meno
l’esigibilità dell’una possibilità (utilizzazione) quando l’altra (collocamento fuori ruolo) sia
stata cancellata, come è accaduto con la finanziaria.
La questione è d’importanza decisiva. In sostanza l’amministrazione per poter modificare i
contratti individuali di utilizzazione dovrebbe dimostrare, caso per caso, che nel posto di
lavoro attualmente occupato e per le mansioni attualmente svolte, sono mutate le
esigenze che hanno permesso l’utilizzazione stessa. Ciò vuol dire che le operazioni di
rientro nei ruoli possono, o meglio devono, essere gestite solo sul piano numerico (rispetto
agli organici) e sul piano formale (attribuzione di una titolarità).
Il problema richiede chiarimenti urgentissimi per il personale ATA che viene restituito al
ruolo immediatamente e senza visita medica. D’altra parte, i problemi che si pongono per
gli ATA rischiano di essere ingestibili.
E’ chiaro che nessuna legge finanziaria potrà obbligare questi lavoratori a svolgere quelle
mansioni che una commissione medica ha dichiarato incompatibili con il proprio stato di
salute (spesso, addirittura, la patologia insorta è direttamente collegata al lavoro che si
svolgeva). Oltre questo, se dovessero effettivamente riprendere servizio con ridotte
capacità lavorative, si creerebbero situazioni di disagio, oltre che per loro stessi, anche per
il rimanente personale, su cui graverebbero carichi di lavoro aumentati.
I Sindacati Scuola CGIL CISL UIL SNALS rappresentano quindi all’Amministrazione
una serie di obiettivi che si ritiene necessario raggiungere al fine di tutelare le
competenze e la dignità di questo personale:
r
separare le questioni che attengono alle regole del rapporto di lavoro (ad es. la parte
salariale) che potranno essere affrontate e risolte solo in sede di rinnovo contrattuale,
da altri aspetti da affrontare nel confronto con il MIUR come ad esempio integrazioni ai
contratti della mobilità;
r
attivare in tempi brevi le procedure per la mobilità volontaria intercompartimentale, con
particolare riferimento ai posti disponibili nelle sedi centrali e periferiche del MIUR;
r
creare le condizioni per il mantenimento di professionalità maturate in varie forme di
utilizzo, come ad esempio l’attività di gestione didattica delle biblioteche. Si tratta,
infatti, di professionalità importanti per la scuola che non possono essere disperse
anche considerato che spesso la stessa amministrazione le ha sostenute attraverso
percorsi di formazione specifica;
r
consentire l'accesso all'istituto della dispensa ai docenti che sottoposti a visita vengono
confermati inidonei e nel caso degli ATA prevedere la riapertura dei termini per la
domanda di pensionamento;
r
in relazione alla mobilità valutare i periodi trascorsi fuori ruolo come servizio ed
esplorare la possibilità di mantenere a domanda la sede di attuale servizio e di valutare
la continuità.
PERSONALE
PERSONALE DOCENTE
DOCENTE
Nuove inidoneità
Al personale docente riconosciuto inidoneo permanentemente alla funzione, ma
idoneo ad altri compiti è necessario fornire garanzie per le seguenti possibili alternative:
1.
utilizzazione in altre mansioni: a seguito di conferma dell’inidoneità da parte
della commissione per le pensioni di guerra, il personale interessato potrà essere
collocato fuori ruolo previa stipula del contratto quinquennale previsto dall’art. 5 del
CCDN del 24 ottobre 1997. Nell’arco di tale periodo vanno previste e programmate
forme di mobilità volontaria intercompartimentale.
2.
dispensa dal servizio per motivi di salute e accesso al pensionamento sulla base
dell’anzianità contributiva maturata.
Personale docente già utilizzato
Per i docenti che all’atto dell’entrata in vigore della legge finanziaria si trovavano già
nella condizione di utilizzati in compiti diversi bisogna tenere conto del fatto che in
attuazione del CCDN del 24 ottobre 1997 questo personale ha stipulato un contratto
individuale di lavoro che non contiene clausole risolutive, tranne quella della sopravvenuta
verifica dell’idoneità al servizio.
Non esistendo, quindi, nell’assetto normativo precedente l’entrata in vigore della legge
finanziaria un termine apposto al contratto di utilizzazione, l’attuazione dell’art. 35 deve
essere coordinata con le disposizioni contrattuali e deve essere consentita un’opzione
tra il permanere nella posizione di utilizzato e la rinuncia a tale posizione, con gli
effetti previdenziali della dispensa dal servizio.
Un particolare aspetto della casistica esaminata riguarda il personale docente
dichiarato inidoneo temporaneamente e già utilizzato. Qualora tale personale fosse
riconosciuto inidoneo per un ulteriore limitato periodo, in assenza di adeguati interventi
dell’Amministrazione per la riduzione dei tempi necessari alla vista di verifica, si
realizzerebbe l’impossibilità concreta di proseguire nell’utilizzazione in corso e il
collocamento d’ufficio in malattia con conseguente possibile riduzione della retribuzione o,
nella peggiore delle ipotesi, superamento del periodo massimo di assenza consentito.
Bibliotecari
I docenti utilizzati da anni in questa funzione hanno intrapreso in numerose realtà
lunghi e difficili percorsi di formazione specifica acquisendo competenze professionali,
tecniche e informatiche che hanno consentito, tra l’altro, l’ampliamento delle risorse
bibliografiche, l’evoluzione dell’automazione delle biblioteche scolastiche e la creazione di
servizi diversificati e plurimi rivolti non solo ad una platea sempre più ampia di utenza
scolastica, ma anche al territorio. Si rende necessario salvaguardare le professionalità
maturate anche prevedendo forme di utilizzazione.
PERSONALE ATA
In ragione della scadenza ravvicinata (31 agosto 2003) prescritta dalla Legge
Finanziaria per la cessazione del collocamento fuori ruolo per inidoneità,
indipendentemente dalla permanenza o meno della condizione di infermità, per tutte le
qualifiche del personale ATA si rende necessario un sistema di interventi utilizzabili
nel breve tempo e tali da tutelare il personale rispetto a condizioni di lavoro e diritti
individuali al massimo livello possibile.
Si deve prevedere:
r
l’utilizzazione dell’istituto della dispensa dal servizio per motivi di salute;
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la riapertura dei termini per la domanda di cessazione dal servizio per il personale
avente titolo al trattamento pensionistico;
r
il passaggio in altro comparto dell’amministrazione scolastica, nonché all’Università ed
all’AFAM;
r
l’integrazione del contratto relativo alla mobilità per le seguenti fattispecie:
a) una volta effettuata l’assegnazione della sede a domanda e la stipula di un nuovo
contratto nel quale siano indicati compiti da svolgere compatibili con le infermità
riconosciute dal collegio medico, per consentire a coloro che non fossero soddisfatti
della sede assegnata la possibilità di richiedere di partecipare ai trasferimenti allo
scopo di avere una destinazione più favorevole;
b) per rendere possibile al personale di mantenere a domanda, in fase di utilizzazione
in organico di fatto, la sede di attuale servizio;
r
Si chiede, inoltre, che l’Amministrazione mantenga l’impegno assunto in sede di tavolo
permanente sugli organici per l’utilizzo di una quota di organico perequativo a garanzia
della funzionalità dei servizi.
Più in particolare rispetto ad alcuni specifici profili professionali:
r
Per i DSGA nella maggior parte dei casi l’inidoneità dipende direttamente
dall’impossibilità di reggere il carico di responsabilità che grava su questa figura. Nelle
province in cui il profilo dei direttori è in esubero, la restituzione al ruolo è una pura
finzione. Nelle altre province si potrà avere l’attribuzione di una titolarità vera e propria,
tuttavia il personale restituito non potrà svolgere le mansioni di direttore a causa
dell’inidoneità. Per questo profilo non è possibile, per ovvi motivi, lo svolgimento di
mansioni ridotte.
In via prioritaria, anche data l’esiguità del numero, è necessario che venga previsto il
passaggio in un altro comparto dell’Amministrazione scolastica, dove per altro la
maggior parte è già utilizzata. Questo anche nell’interesse della stessa
Amministrazione.
r
Per gli assistenti tecnici ed amministrativi e categorie equiparate (infermieri e
cuochi), nella generalità dei casi l’inidoneità è riferita a tutte le mansioni del profilo.
Anche per questo personale si pongono problemi analoghi a quelli che riguardano i
Direttori, in particolare nei casi in cui nella scuola è presente una sola di queste figure
(tecnici, infermieri e cuochi).
Per coloro che sono attualmente utilizzati in altro profilo coerente al proprio è
ipotizzabile il percorso di mobilità professionale, ovvero, in mancanza di requisiti di
accesso, la conferma dell’utilizzazione attuale.
Anche per questo personale va prevista la stipula di un contratto che indichi i compiti
da svolgere alla luce delle infermità riconosciute.