1 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
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1 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RETELIT S.P.A. ART. 1 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .................................................................... 2 ART. 2 - RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE................................................. 3 ART. 3 - COMITATI......................................................................................................................... 5 ART. 4 - AMMINISTRATORI INDIPENDENTI ....................................................................... 6 ART. 5 - CONVOCAZIONE ............................................................................................................ 7 ART. 6 - AVVISO DI CONVOCAZIONE................................................................................... 7 ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ....................................................................... 8 ART. 8 - PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI .......................................................................... 8 ART. 9 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI ................................................................................. 9 ART. 10 - VERBALE ........................................................................................................................ 9 ART. 11 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA ............................................................................ 10 ART. 12 - CALENDARIO EVENTI SOCIETARI ....................................................................... 10 ART. 13 - VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE............................ 10 ART. 14 - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ............................................................ 10 ART. 15 - SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI ..................... 11 ART. 16 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO ....................................................................... 12 1 ART. 1 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Retelit S.p.A. (la “Società”) è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a quindici secondo quanto disposto all’art. 16 dello statuto sociale. L’assemblea, sempre ai sensi dello statuto, prima di procedere alla nomina dei consiglieri, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti e la durata in carica. Gli amministratori nominati scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi decadono, sono rieletti e /o sostituiti a norma di legge e di statuto. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dal disposto dell’art. 147-ter, comma 4, dell’art. 148, comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del criterio applicativo 3.C.1 del codice di autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria al quale la Società ha dichiarato di aderire (il “Codice di Autodisciplina”). Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito. La nomina del consiglio di amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio dei generi, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati con un numero progressivo. Ai sensi dell’art. 17 dello statuto, qualora, per dimissioni o altra causa, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l’intero consiglio di amministrazione e deve subito convocarsi l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. Ai sensi dell’art. 18 dello statuto, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente e può eleggere un vicepresidente nonché un segretario, anche scelto tra persone estranee al consiglio. Inoltre, può entro i limiti di legge delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, nonché ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di amministratore delegato attribuendo loro la firma sociale, individualmente o collettivamente. Ai sensi dell’art. 22 dello statuto, il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, può 2 compiere qualsiasi atto che ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano alla competenza dell’assemblea degli azionisti. Al consiglio di amministrazione, sempre ai sensi dello statuto, è altresì attribuita la competenza a deliberare circa: a) la fusione per incorporazione nella Società o la scissione a favore della Società di società interamente controllate o partecipate in misura almeno pari al 90% del capitale, nel rispetto delle previsioni del codice civile; b) l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie in Italia ed all’estero; c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; d) l’adeguamento dello statuto a disposizioni normative inderogabili; e) il trasferimento della sede legale nel territorio nazionale. Le operazioni di dismissione di partecipazioni detenute dalla Società in società controllate che, per la misura e l’oggetto, alterino in modo sostanziale l’oggetto sociale, devono essere autorizzate dall’assemblea. ART. 2 - RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il consiglio di amministrazione, ai sensi dello statuto e del Codice di Autodisciplina, inter alia: a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo di cui è a capo, monitorandone periodicamente l’attuazione; definisce il sistema di governo societario della Società stessa e la struttura del gruppo; b) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, includendo nelle proprie valutazioni tutti i rischi che possono assumere rilievo nell’ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell’attività della Società; c) valuta annualmente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società predisposto dal presidente e dall’amministratore delegato, nonché quello delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento all’adeguatezza, all’efficacia e all’effettivo funzionamento del sistema di controllo interno e alla gestione dei rischi; d) stabilisce la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l’attività svolta nell’esercizio delle deleghe loro conferite; e) esamina ed approva preventivamente le operazioni allo stesso riservate dalla legge e dallo statuto nonché quelle che lo stesso si è riservato con la delibera di 3 conferimento di deleghe all’amministratore delegato, nonché quelle ulteriori della Società e delle sue controllate che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società o il gruppo, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate e a tal fine stabilisce criteri per individuare le operazioni con parti correlate di significativo rilievo e le relative procedure di gestione; f) stabilisce il trattamento economico per gli amministratori che ricoprono particolari cariche, inclusa la partecipazione ai comitati istituiti dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale; g) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati; h) approva il regolamento che fissa le regole del suo proprio funzionamento (il “Regolamento”); i) effettua almeno una volta l’anno, una valutazione sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica; j) tenuto conto degli esiti della valutazione di cui alla lettera i), esprime agli azionisti, prima della nomina del nuovo coniglio, orientamenti sulle figure manageriali e professionali, la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna; k) fornisce informativa nella relazione sul governo societario: (1) sullo svolgimento dei compiti sopra elencati (2) sulla propria composizione, indicando per ciascun componente la qualifica (esecutivo, non esecutivo, indipendente), il ruolo ricoperto all’interno del consiglio (ad esempio, presidente o chief executive officer), le principali caratteristiche professionali nonché l’anzianità di carica dalla prima nomina; (3) sulle modalità di applicazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina relative al consiglio di amministrazione, e in particolare sul numero e sulla durata media delle riunioni del consiglio tenutesi nel corso dell’esercizio nonché sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore; (4) sulle modalità di svolgimento del processo di valutazione sul funzionamento del consiglio. l) previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell’art. 154-bis del d. 4 lgs. 58/1998 e ne determina il compenso; m) nomina i componenti dell’organismo di vigilanza in ottemperanza a quanto previsto dal modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società ai sensi del d.lgs. 231/201; n) al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta, su proposta dell’amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all’esterno dei documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Gli amministratori accettano e mantengono la carica in quanto ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dagli amministratori nelle predette società. Il consiglio valuta annualmente l’opportunità di indicare un numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle predette società che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di amministratore della Società. ART. 3 - COMITATI Il consiglio istituisce, al proprio intero, comitati costituiti da non meno di tre membri, cui è affidato il compito di supportare il consiglio nello svolgimento dei propri compiti come sopra descritti. A tale riguardo, il consiglio di amministrazione ha istituito il comitato controllo e rischi e il comitato per le nomine e la remunerazione. Al comitato controllo e rischi, il consiglio ha altresì attribuito le competenze del comitato per le operazioni con parti correlate, di cui alla procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate approvata dal consiglio di amministrazione in data 12 luglio 2013 (la “Procedura OPC”). I compiti e la composizione di ciascun comitato sono stati fissati al momento della loro costituzione con deliberazione del consiglio di amministrazione che stabilisce anche, sentito il parere del collegio sindacale, gli eventuali compensi aggiuntivi per la partecipazione ai comitati stessi. Il comitato controllo e rischi è composto da amministratori non esecutivi, per la maggior 5 parte indipendenti. Almeno un componente del comitato controllo e rischi possiede adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi. Salvo diversa valutazione del consiglio adeguatamente motivata, il comitato per le nomine e la remunerazione è composto da amministratori non esecutivi, per la maggior parte indipendenti; almeno un componente del comitato per le nomine e la remunerazione possiede adeguata esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive. I comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e possono avvalersi di consulenti esterni a spese della Società. L’attività dei comitati è regolata da specifici regolamenti che fissano le procedure di funzionamento in relazione ai compiti agli stessi affidati. In particolare, la Società ha adottato: (i) in data 18 marzo 2015, il regolamento del comitato per le nomine e la remunerazione; (ii) in data 28 agosto 2015, il regolamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, che disciplina altresì la composizione e il funzionamento del comitato controllo e rischi. I comitati riferiscono periodicamente al consiglio sulle attività da loro svolte; le loro riunioni sono verbalizzate e il presidente del comitato ne dà informazione al primo consiglio di amministrazione utile. I verbali dei comitati possono essere consultati da tutti i consiglieri, salva la facoltà del presidente di disporre degli omissis in caso di particolare riservatezza degli argomenti trattati. Solo i membri di ciascun comitato possono estrarre copia del verbale. Il consiglio di amministrazione illustra analiticamente nella relazione sul governo societario i motivi sottesi all’eventuale scelta di non istituire uno o più comitati previsti dal Codice di Autodisciplina, e procede periodicamente a rivalutare la scelta effettuata. ART. 4 - AMMINISTRATORI INDIPENDENTI Il consiglio di amministrazione, fermo restando l’obbligo in capo a ciascun amministratore di adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle proprie specifiche competenze, valuta, dopo la nomina e successivamente con cadenza almeno annuale, l’indipendenza dei propri membri al fine di rilevare l’eventuale esistenza di relazioni in grado di condizionarne l’autonomia di giudizio. Il consiglio di amministrazione valuta l’indipendenza dei propri membri sulla base delle 6 informazioni fornite dagli stessi e definisce, sentito il collegio sindacale, i contenuti e le modalità con cui gli amministratori forniscono le suddette informazioni. L’esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato tramite comunicato stampa nonchè in occasione della nomina nonché nell’ambito della relazione annuale sul governo societario. L’esito delle verifiche effettuate dal collegio sindacale relativamente all’indipendenza dei propri membri è reso noto al mercato nell’ambito della relazione annuale sul governo societario o della relazione dei sindaci all’assemblea. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all’attività svolta dalla Società; in ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due. ART. 5 - CONVOCAZIONE Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno mediante avviso contenente l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due amministratori, fermi restando i poteri di convocazione attribuiti ad altri soggetti ai sensi di legge. I singoli consiglieri possono richiedere al presidente di inserire argomenti all’ordine del giorno. Il presidente, ove ritenga di non aderire alla richiesta, ne dà tempestiva informazione al Consigliere interessato. ART. 6 - AVVISO DI CONVOCAZIONE L’avviso di convocazione è inviato a ciascun componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale con un preavviso minimo di tre giorni liberi mediante comunicazione scritta inviata per via telematica telefax, lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica con conferma di ricezione o posta elettronica certificata. In caso di urgenza, valutata discrezionalmente dal presidente, detto termine può essere ridotto a dodici ore. Il consiglio di amministrazione può tuttavia validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica. L’avviso di convocazione deve contenere il luogo di svolgimento e l’orario di inizio della riunione. 7 ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO Il presidente cura la messa a disposizione dei consiglieri e dei sindaci dei documenti a supporto della trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, attraverso i quali devono essere fornite le principali informazioni per un’adeguata conoscenza e valutazione degli argomenti da trattare. La documentazione di supporto viene predisposta a cura della segreteria, sulla base delle indicazioni del presidente e dell’amministratore delegato. La documentazione di supporto è messa a disposizione di ciascun consigliere e sindaco, ove possibile, cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza nei quali la documentazione sarà resa disponibile appena possibile. Ove il presidente lo ritenga opportuno in relazione al contenuto dell’argomento e della relativa deliberazione, la documentazione informativa potrà essere fornita direttamente in riunione. In ogni caso, nei casi in cui la documentazione non sia stata messa a disposizione dei consiglieri nel rispetto del termine di cui al presente articolo 7 e lo richieda almeno un consigliere o un sindaco, il consiglio valuterà di volta in volta, con delibera motivata, l’opportunità di rinviare la trattazione del relativo ordine del giorno alla seduta successiva. Il presidente verifica che le informazioni di cui sopra siano state regolarmente messe a disposizione degli amministratori e dei sindaci, dandone atto in apertura di riunione. ART. 8 - PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI Il consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove, in Italia o all’estero. Alla riunione del consiglio si può partecipare anche a distanza, per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che (1) ne venga data preventiva comunicazione alla segreteria del consiglio, (2) tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e che gli stessi siano in grado di seguire la discussione e di intervenire nella trattazione degli argomenti, (3) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi agli argomenti trattati e (4) di tutto ciò sia dato atto nel verbale della riunione. La riunione si considera tenuta nel luogo dove si trovano il presidente e il segretario della riunione. Il presidente e l’amministratore delegato possono invitare a partecipare alle riunioni del consiglio i dirigenti della Società ovvero altri soggetti o consulenti esterni, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare. Tali soggetti saranno comunque tenuti all’osservanza degli obblighi di riservatezza previsti per le riunioni consiliari. 8 ART. 9 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI La riunione del consiglio è condotta dal presidente con le modalità dallo stesso ritenute più idonee a consentire l’ottimale svolgimento dei lavori consiliari. Il presidente può indicare nelle comunicazioni relative alla riunione consiliare o comunque all’atto dell’apertura dei lavori consiliari la durata massima auspicata della riunione consiliare, pur nel pieno rispetto del tempo necessario per la puntuale trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno. L’indicazione del presidente non potrà ad ogni modo ritenersi strettamente vincolante. Per la validità delle riunioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le relative deliberazioni vengono assunte a norma di legge e di Statuto. Per le deliberazioni inerenti operazioni con parti correlate, si applicano le disposizioni contenute nella Procedura OPC approvata dal consiglio di amministrazione su parere del comitato parti correlate, appositamente costituito, composto da soli amministratori indipendenti ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come modificato con delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “Regolamento Consob OPC”). ART. 10 - VERBALE A seguito della riunione, il presidente, con la collaborazione del segretario, redige una bozza di verbale che viene trasmessa via e-mail o telefax a tutti i Consiglieri e Sindaci per le eventuali osservazioni; ove il contenuto lo richieda può essere prevista una password per l’apertura del documento. Le osservazioni di ciascun consigliere e sindaco sono inviate esclusivamente alla segreteria del consiglio e al presidente, che valuterà l’opportunità di accoglierle. Il presidente, qualora ritenga che le osservazioni non debbano essere accolte, ne darà comunicazione al consigliere e/o al sindaco stesso e quest’ultimo potrà eventualmente richiedere la discussione in consiglio. Laddove, a seguito dei commenti di uno o più consiglieri o sindaci, vengano apportate modifiche alle bozze di verbale inizialmente circolate, dovrà trasmessa a tutti i consiglieri e sindaci la nuova bozza del verbale. La documentazione di supporto messa a disposizione di consiglieri e sindaci viene conservata agli atti della riunione del consiglio, su supporto informatico. Qualora il verbale fosse redatto in più lingue, farà comunque fede il testo in italiano. 9 ART. 11 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA Gli amministratori e i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti, i verbali del consiglio e dei comitati e in generale tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro funzioni. La valutazione circa la natura price sensitive delle informazioni è di competenza del presidente e dell’amministratore delegato; la relativa diffusione, viene effettuata in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 114 del d.lgs. n. 58/98 nonché alle vigenti disposizioni emanate dalla Consob e dalla Borsa Italiana S.p.A. ART. 12 - CALENDARIO PRINCIPALI EVENTI SOCIETARI In ottemperanza agli obblighi previsti in capo agli emittenti quotati, dal Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana S.p.A., la Società comunica annualmente il calendario dei principali eventi societari, da diffondere senza indugio e comunque entro il termine del trenta gennaio di ogni anno. Nel calendario dovranno essere indicate, nel quadro delle riunioni del consiglio di amministrazione stabilite per il nuovo esercizio, le date fissate per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali, nonché la data prevista per lo svolgimento dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio. Andranno inoltre indicate, ove previste, le eventuali riunioni del consiglio di amministrazione per l’approvazione dei dati preconsuntivi, nonché le date stabilite per le presentazioni dei dati contabili agli analisti finanziari. Qualora una o più date siano state indicate nel calendario annuale sotto forma di intervallo temporale, è fatto obbligo alla Società di comunicare a Borsa Italiana con la massima tempestività le date stabilite per i relativi eventi. ART. 13 - VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il consiglio di amministrazione effettua almeno una volta all’anno una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati; dell’esito di tale valutazione dà notizia al mercato con la relazione sul governo societario. ART. 14 - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE Le operazioni con parti correlate sono disciplinate dalla Procedura OPC. Il consiglio di amministrazione valuta, con cadenza almeno triennale, se procedere a una revisione della Procedura OPC, tenendo conto tra l’altro delle modifiche eventualmente intervenute negli 10 assetti proprietari, nonché dell’efficacia della stessa nella prassi applicativa. Ogni modifica apportata alla Procedura è approvata dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del comitato costituito da soli amministratori indipendenti ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento Consob OPC. La Procedura OPC, ed ogni sua eventuale modifica, è pubblicata sul sito internet della Società www.retelit.it e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell’art. 2391bis del codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate. Alla data di approvazione della Procedura OPC, la Società possiede i requisiti per essere qualificata come “società di minori dimensioni” ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 3, lettera f), e 10 del Regolamento Consob OPC. Tuttavia, rientra in ogni caso nella competenza del consiglio di amministrazione nonostante eventuali deleghe di poteri conferite in base alle vigenti previsioni statutarie ovvero alle deliberazioni societarie in essere - l’adozione di decisioni relative a operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società ovvero, se di significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società o per il gruppo cui la Società appartiene, dalle proprie controllate, per le quali trovi applicazione la Procedura OPC. ART. 15 - SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi è l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Il consiglio di amministrazione, con l’assistenza del comitato controllo e rischi, definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell’impresa. Il sistema di controllo interno è attualmente composto da: (i) un comitato controllo e rischi; (ii) un responsabile della funzione di internal audit; (iii) un amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi. 11 Il consiglio nomina e revoca il responsabile della funzione di internal audit, ne definisce i compiti e la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali, e approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di internal audit, sentiti il collegio sindacale e l’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Il consiglio, supportato dal comitato controllo e rischi, valuta, con cadenza almeno annuale, l’adeguatezza, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto. Il collegio sindacale, anche in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, che vigila sull’efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. ART. 16 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il presente regolamento, nel pieno rispetto della legge e dello Statuto, può essere modificato soltanto con delibera del consiglio di amministrazione. 12