DIRITTO INTERNAZIONALE.
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DIRITTO INTERNAZIONALE. INTRODUZIONE I Diritto internazionale > Introduzione > Definizione del diritto internazionale Si suole distinguere il diritto internazionale pubblico dal diritto internazionale privato, poiché essi hanno poco in comune. Diritto internazionale pubblico vuol dire diritto della comunità internazionale, la quale è composta da stati e quindi il diritto internazionale si configura come il diritto degli Stati e di altri soggetti internazionali. Esso è un diritto che nasce al di sopra degli ordinamenti nazionali: lo Stato ha un proprio ordinamento, ma ai fini del diritto internazionale si distingue tra ordinamento interno e ordinamento tra gli Stati. Questi tipi di ordinamento hanno scarsi punti di contatto: il diritto interno si applica tra soggetti che ciascuno Stato riconosce al proprio interno. I rapporti sono difficili anche per la separazione tra ordinamento internazionale e interno: le norme di diritto internazionale non sempre valgono per il diritto interno: perché sia valida la norma di diritto interno, esso si deve adattare al diritto internazionale ma, tuttavia, il diritto internazionale presenta numerose lacune. Il diritto internazionale pubblico è internazionale in senso formale perché le norme sorgono al di sopra degli Stati, tra gli Stati; esso non è internazionale in senso materiale perché il contenuto delle norme è il più vario: in passato, esso si occupava solo dei rapporti tra gli Stati, ma questa internazionalità è venuta meno con il tempo, prima non c’erano argomenti che lo Stato disciplinava autonomamente mentre, adesso, essi sono oggetto di norme internazionali e non di diritto diplomatico: ad es. le norme di diritto internazionale sulla tutela dei diritti dell’uomo (misure di esecuzione penale, inviolabilità del domicilio, liceità di stampa). 1 In passato si parlava di “domestic jurisdiction” poiché il diritto internazionale lasciava libertà agli Stati; dalla seconda guerra mondiale si sono moltiplicate norme di diritto internazionale con standards minimi sui diritti dell’uomo. Esistono convenzioni internazionali (di tipo convenzionale- pattizio) che regolano la disciplina privatistica (es. cambiali, assegno bancario, vendita internazionale): gli Stati, cioè, hanno introdotto materie convenzionalmente uniformate. Il diritto internazionale non può essere in senso materiale perché si occupa anche di materie privatistiche. Il diritto internazionale privato è internazionale dal punto di vista formale perché è branca del diritto nazionale e ciascuno Stato prevede norme che disciplinano unicamente fattispecie estranee rispetto all’ordinamento nazionale (es. matrimonio estero, matrimonio contratto all’estero, etc.) e richiede dal legislatore una disciplina speciale di diritto internazionale, visto che riguarda rapporti internazionali. Esistono, tuttavia, Convenzioni di diritto internazionale privato come , ad es., il Trattato di Roma del 1980 sulla convenzione contrattuale ed il Trattato di Bruxelles sulle decisioni in materia civile e commerciale. Il diritto internazionale può essere definito come il diritto della comunità degli Stati. Si tratta di un complesso di norme che nascono dalla cooperazione tra gli Stati e si collocano al di sopra di ogni stato. Si dice anche che il diritto internazionale regola i rapporti tra Stati, ma questa definizione è un po' equivoca perché oggi si assiste alla tendenza al c.d. "internazionalismo", perché il diritto internazionale disciplina anche molti aspetti commerciali, sociali ed economici e non è più un semplice "diritto per diplomatici", ma viene continuamente applicato direttamente dai giudici interni, nazionali. E' pertanto opportuno distinguere la definizione formale (nel senso che crea obblighi e diritti per gli Stati) da quella materiale (nel senso che regola i rapporti interindividuali, cioè interni alle singole comunità statali). Oggi si tende anche a distinguere il diritto internazionale pubblico dal diritto internazionale privato. In realtà bisogna precisare che non si tratta di due branche dello stesso ordinamento, ma di due ordinamenti diversi: il diritto 2 internazionale privato è formato da quelle norme statali che delimitano il diritto privato di uno Stato, stabilendo quando esso va applicato e quando invece il giudice nazionale deve applicare le norme del diritto privato straniere. In Italia la materia è regolata dalla legge 218/95. FUNZIONI DI PRODUZIONE, ACCERTAMENTO E ATTUAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE II Diritto internazionale > Introduzione > Produzione, accertamento e attuazione del diritto internazionale Anche nell'ordinamento internazionale troviamo tre funzioni: 1. la funzione normativa 2. la funzione di accertamento del diritto 3. la funzione di attuazione coattiva delle norme. 1. Per quanto attiene alla funzione normativa, bisogna distinguere tra diritto internazionale generale e diritto internazionale particolare, ossia tra le norme che si indirizzano a tutti gli Stati e quelle che vincolano solo una ristretta cerchia di soggetti. L'articolo 10 della Costituzione italiana fa riferimento alle norme di diritto internazionali generalmente riconosciute. Queste norme sono innanzitutto le consuetudini, che si formano nella comunità internazionale attraverso l'uso. La caratteristica di questo tipo di norme è che, a differenza degli ordinamenti interni, è la fonte primaria ed ha dato luogo ad uno scarso numero di norme. Possiamo trovare comunque norme strumentali (come quelle che regolano i requisiti di validità ed efficacia dei trattati) e quelle materiali (che impongono direttamente obblighi e riconoscono diritti). Le tipiche norme del diritto internazionale particolare sono invece i trattati (o patti, accordi, convenzioni) che vincolano solo gli Stati contraenti. Il trattato è subordinato alla consuetudine come il contratto è subordinato alla legge. Al di sotto dei trattati troviamo un'altra fonte: i procedimenti previsti da accordi:essi traggono la loro forza dai trattati internazionali che li prevedono e vincolano solo gli Stati aderenti ai trattati stessi. In questa categoria rientrano 3 molti atti delle organizzazioni internazionali, ossia delle varie associazioni fra Stati, come l'ONU, le tre Comunità Europee etc. In realtà le organizzazioni internazionali non hanno poteri legislativi e lo strumento di cui si servono è la raccomandazione, che non è vincolante, ma ha valore di mera esortazione. 2. Per quanto concerne invece la funzione di accertamento giudiziario dl diritto internazionale, nell'ambito della comunità internazionale prevale una funzione arbitrale, che poggia sull'accordo tra le parti. Ciò che quindi è l'eccezione nel diritto interno, diventa la regola nell'ordinamento internazionale. 3. Per quanto attiene invece ai mezzi che vengono utilizzati per assicurare coattivamente l'osservanza delle norme e reprimerne le violazioni, entriamo nella categoria delle forme dell'autotutela (altra diversità dal diritto interno). Il diritto internazionale è vero diritto? Ci si chiede se il diritto internazionale sia in realtà un vero diritto e quali argomenti Una si soluzione possano proposta addurre di per tale dimostrare problema la riposa sua in obbligatorietà. tre strumenti: 1. il diritto internazionale deve passare attraverso i giudici interni che devono applicarlo e quindi farlo rispettare; 2. l'articolo 10 della Costituzione italiana impegna al rispetto delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute; 3. infine i trattati stipulati dal nostro Paese generalmente sono oggetto di una legge ordinaria che ne ordina l'applicazione. Quanto qui esposto è una formulazione in termini moderni della teoria positivistica di Jellinek, che considerava il diritto internazionale come il frutto di un'autolimitazione del singolo Stato, poiché non esistono veri e propri mezzi giuridici per reagire efficacemente ed imparzialmente alle violazioni delle norme internazionali. Ciò che bisogna superare è però l'idea dell'arbitrio del singolo Stato, altrimenti si legittimerebbe la possibilità dello Stato stesso di sciogliersi liberamente in qualsiasi momento da qualunque impegno internazionale. 4