Il principio tempus regit actum

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Il principio tempus regit actum
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I (A – L)
Materiali didattici
EFFICACIA DELLE NORME PROCESSUALI NEL TEMPO
COSTITUZIONE Art. 73
[…]
3. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
DISP. PREL.
Art. 10
1. Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della
loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.
Art. 11
1. La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
Il principio tempus regit actum
 La legge sostanziale applicabile è quella del momento in cui sorge il diritto.
 La legge processuale applicabile è quella del momento in cui l’atto è
compiuto.
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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I (A – L)
Materiali didattici
Le norme «processuali»
La legge finanziaria per il 2006, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2005 Suppl. ord.
n. 211), contiene un solo articolo, composto di 612 capoversi, senza alcuna rubrica o intestazione.
Il co. 174° fornisce una interpretazione autentica dell’art. 26 del regolamento di procedura del
processo contabile di cui al r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, e prevede l’esercizio di «tutte le azioni a
tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di
conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile».
Il co. 477° regola la riscossione «di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni
amministrative» e richiama l’art. 4, co. 2 sexies e 2 nonies, d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito
in l. 22 novembre 2002, n. 265, per i quali il titolo esecutivo è costituito dalla ingiunzione di cui
all’art. 2 r.d. 14 aprile 1910, n. 639, ma il processo esecutivo si svolge nelle forme di cui al d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, e i «concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le
ordinarie procedure civilistiche».
Appare ragionevole dubitare che il criterio per la individuazione delle norme processuali possa
essere desunto dalla collocazione di esse nel codice di rito.
In primo luogo e in generale, il sistema, per definizione completo unitario ed armonico, non
costituisce un dato immanente ma è comunque il frutto di un’opera di classificazione: la
completezza, l’unità e l’armonia sono comunque frutto di un’attività ordinatoria.
In secondo luogo e in una prospettiva storica, l’idea del codice quale sistema appartiene alla cultura
civilistica in riferimento al Code Civil napoleonico, che è stato lo strumento per la realizzazione
della società borghese contro i vincoli di soggezione personale del periodo feudale. Nonostante la
suggestione di un ormai famoso saggio dedicato all’Età della decodificazione, potrebbe sostenersi
che questa sia assai più risalente anche nell’ambito del diritto sostanziale. Indipendentemente da
ciò, l’idea del codice quale sistema completo, unitario ed armonico è estranea alla cultura
processuale.
In terzo luogo, nell’attuale contesto, appare obiettivamente irrealistico assumere il vigente codice di
rito quale criterio sistematico di classificazione della materia processuale: nel testo del codice
convivono, tra l’altro, norme del 1940-42, del 1950, del 1973, del 1990, del 1995, del 1998, i
prodotti dello tsunami del 2005. Il codice è l’insieme di tessere di un mosaico, le figure del quale
l’interprete è chiamato ad individuare. Una delle più impegnative, seppur fastidiose, attività, infatti,
consiste nel tentare di risolvere le numerose questioni di coordinamento tra disposizioni ispirate a
diverse rationes, nel tentativo di costruire un sistema, che certamente, per quanto riguarda la vigente
normativa codicistica, non è un dato immanente.
In quarto luogo, la mera collocazione quale criterio di classificazione rischia di abbandonare ad altri
settori materie di non secondaria importanza: basti pensare, ad esempio, al processo commerciale,
alle forme di tutela del diritto di autore e della proprietà industriale, ai processi di separazione e di
divorzio, a quelli minorili; alla tutela dei diritti sindacali e, in buona parte, del pubblico impiego;
alla tutela del consumatore; a tutte le materie che trovano la propria fonte nella disciplina
comunitaria.
Norme processuali non sono ritenersi soltanto quelle contenute nel codice di rito emanato il 28
ottobre 1940 ed entrato in vigore il 21 aprile 1942.
In base al d.m. 24 ottobre 2000, il settore IUS/15 Diritto processuale civile comprende «gli studi
relativi alla disciplina del fenomeno processuale nell'ambito civilistico (dal procedimento di
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cognizione al procedimento di esecuzione), al diritto processuale del lavoro, al diritto dell'arbitrato
ed al diritto fallimentare (con particolare riferimento agli aspetti processuali), nonché gli studi
relativi alle dottrine generali del processo per quanto attiene al versante civilistico».
Questa ampia definizione, l’unica rilevante in riferimento alle attività scientifica e didattica ma
utilizzabile anche per individuare le norme processuali, consente di comprendere lo studio di ogni
strumento di tutela delle situazioni subiettive.
Sono norme processuali quelle che regolano i modi e le forme della
tutela dei diritti.
Per esempio:
Disp. att. c.p.c.
Art. 234.
1. Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati, all'ordine dei privilegi e
all'efficacia di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali si osservano anche per i
privilegi sorti anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se sono fatti valere posteriormente.
Art. 237
1. Se il pegno è stato costituito anteriormente all'entrata in vigore del codice, le condizioni per
l'efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi anteriori.
2. Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò che concerne i poteri e gli obblighi del
creditore pignoratizio.
3. Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell'art. 1888 del codice del
1865, se il secondo credito è divenuto esigibile anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.
N.B.: l’art. 5 c.p.c., sulla perpetuatio jurisdictionis sarà oggetto di una autonoma e specificaa lezione.
La successione di norme processuali è regolata dal principio tempus
regit actum, per il quale la legge processuale applicabile è quella del
momento in cui l’atto è compiuto,
altrimenti disposto.
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salvo che non sia
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DISCIPLINA TRANSITORIA SECONDO LA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 263
(riforma della riforma)
Art. 1
6. All’articolo 2 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive
modificazioni, i commi 3-quater e 3-quinquies
sono sostituiti dai seguenti:
3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3, l'articolo 474 è sostituito dal seguente:
lettera e), numero 1), entrano in vigore il 1º
gennaio 2006.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3,
lettere
b-bis),
all'articolo 164, ultimo comma, …
b-ter),
all'articolo 167, secondo comma, …
c-bis),
l'articolo 180 è sostituito dal seguente: …
c-ter),
gli articoli 183 e 184 sono sostituiti dai seguenti:
c-quater),
All'articolo 185 del codice di procedura civile, al
primo comma è premesso il seguente: …
c-quinquies)
all'articolo 187, quarto comma, le parole: …
e-bis) ed
al capo III del titolo I del libro IV sono apportate
le seguenti modificazioni: …
e-ter),
al capo I del titolo 11 del libro IV gli articoli
706, 707, 708 e 709 sono sostituiti dai seguenti:
…
3-bis e
L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n.
898, è sostituito dal seguente: …
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3-ter), lettera a)
Alle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 70-bis è inserito il seguente:
"Art. 70-ter …”
entrano in vigore il 1o gennaio 2006 e si
applicano ai procedimenti instaurati
successivamente a tale data di entrata in
vigore.
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3,
lettera
e), numeri da 2) a 43-bis),
al libro III sono
modificazioni: …
apportate
le
seguenti
N.B.: il n. 1 è considerato dal comma 3 quater
e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f),
Alle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni: …
N.B.: la lett. a) è considerata dal comma 3 quinquies
entrano in vigore il 1º gennaio 2006 e si
applicano anche alle procedure esecutive
pendenti a tale data di entrata in vigore.
Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita,
la stessa ha luogo con l’osservanza delle
norme precedentemente in vigore.
L’intervento dei creditori non muniti di titolo
esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima
del 1º gennaio 2006.
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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DISCIPLINA TRANSITORIA SECONDO IL
DECRETO-LEGGE
CONVERTITO IN LEGGE
30 DICEMBRE 2005, N. 273
23 FEBBRAIO 2006, N. 51
Art. 39-quater
Modifica al processo civile
1. Ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
come sostituiti ed introdotti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e,
successivamente, dall'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le
parole: «1° gennaio 2006», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1°
marzo 2006».
2. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: «1°
gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2006».
LEGGE 24 febbraio 2006, n. 52
(riforma della riforma della riforma)
Art. 22.
1. La presente legge entra in vigore il 1º marzo 2006.
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D.leg. 2 febbraio 2006, n. 40
«Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in
funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge
14 maggio 2005, n. 80»
Art. 27.
Disciplina transitoria
1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di
entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.
2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le
sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Le disposizioni dell'articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la
domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Le disposizioni dell'articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze
pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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D. leg. 17 gennaio 2003, n. 5
«Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12
della legge 3 ottobre 2001, n. 366»
(rettificato dall’Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2003,
corretto dal d.leg. 6 febbraio 2004, n. 37, e dal d. leg. 28 dicembre 2004, n. 310)
Art. 41
Disciplina transitoria
1. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni
anteriormente vigenti; si applica comunque l'articolo 24 alle domande cautelari proposte
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alle modifiche deliberate a norma degli art. 223 bis e 223 duodecies delle disposizioni di
attuazione del codice civile, per adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni
inderogabili del presente decreto legislativo non si applica l’articolo 34, comma 6.
Art. 43.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004.
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D.leg. 9 gennaio 2006, n. 5
«Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma
dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2006- Supplemento Ordinario n. 13
Art. 150.
Disciplina transitoria
1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima
dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato
fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore.
Art. 153.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
fatti salvi gli articoli 45, 46, 47, 151 e 152, che entrano in vigore il giorno della pubblicazione del
medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169
«Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del
fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai
sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2007
Art. 22.
Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato
fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore.
3. Gli articoli 7, comma 6, 18, comma 5, e 20 si applicano anche alle procedure concorsuali
pendenti.
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4. L'articolo 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
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D.leg. 10 febbraio 2005, n. 30
"Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273"
Art. 245.
Disposizioni procedurali
1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo
V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli
arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata
in vigore del codice.
2. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 134, comma 3, le
controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche se il giudizio di
primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente
in vigore.
3. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo e le cause di
merito iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche se riguardano misure cautelari concesse
secondo le norme precedentemente in vigore.
4. Le norme di procedura di cui all'articolo 136 concernenti la funzione giurisdizionale della
commissione dei ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice.
5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137,146, 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con
l'entrata in vigore del codice.
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LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 244
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 - Suppl. Ordinario n.285)
Art. 2
447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 e 449 diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
N.B.: i commi da 445 a 449 hanno introdotto la tutela collettiva risarcitoria.
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