corti dei conti - Comune di San Marcellino
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corti dei conti - Comune di San Marcellino
CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T89 Campania DOC 'INTERNO N.4?*54t42 M 72015/PRSP &USSSSS & Provìncia ti* ' ' 21/05/2015 2 1 M.AG 2015 REPUBBLICA ITALIANA CORTI DEI CONTI Pro!, ri Cat— .Ci. .Fas SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA composta dai Magistrati: dott. Ciro Valentino Presidente dott. Silvano Di Salvo Consigliere dott. Tommaso Vidgfione Consigliere dott.ssa Rossella Bocci Primo Referendario dott.ssa Innocenza Zaffina Primo Referendario dott. Francesco Sucamell Referendario (relatore) dott.ssa Carla Serbassi Referendario « nella camera di consìglio del 20 maggio 2 0 1 5 VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la Legge 2 1 marzo 1953, n. 161; VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20; VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131; VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti; VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; VISTO il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 i dicembre 2012, n. 213; VISTO l'art. 5, lett. a) delia Legge costituzionale 20 aprile 2012, n, 1; 1 u VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale dei pareggio dei bilanci pubblici ed in particolare l'art. 20; i VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante ti Testo unico dette leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) ed in particolare gli artt. 148 e 148-bis; VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite delia Corte dei conti n. 14/2000 dei 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n, 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 d e l l ' I ! giugno 2008; VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 149; VISTO l'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett, e), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, che prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità intemo, dell'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, delia mancata sostenibilità dell'indebitamento nonché della presenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti; VISTE le pronunce specifiche di accertamento adottate in relazione al rendiconto 2012 del Comune di SAN MARCELLINO (CE), n. 182 del 24 luglio 2014 e n. 244 del 4 dicembre 2014, quest'ultima comunicata in pari data; I ' * VISTO l'art. 148-bis TUEL, comma 3, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione dei deposito della pronuncia di accertamento, l'Ente locala adotti i provvedimenti idonei a rimuovere Se irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controlio che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che «qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delie Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata finanziaria»; la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità VISTA la nota del 18 febbraio 2015 (prot. C.C. n. 1144 del 9 febbraio 2015) con la quale, ai Ani del miglior esito delia procedura di controllo, Il Revisore unico di San Marcellino chiedeva la riapertura dei termini per la relazione e la verifica delie situazione finanziaria, tenuto conto che l'Ente era In procinto di presentare l'Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, proroga accordata da questa Sezione con nota presidenziale prot, n ° 1163 del 19/02/2015; VISTA la Relazione del Revisore unico successivamente pervenuta in data 30 marzo 2015 (prot, C.C. 1994 del 30 marzo 2015); PRESA VISIONE della documentazione inoltrata, a più riprese, dall'Ente oggetto del procedimento di controllo, e segnatamente: relazione dell'Amministrazione (prot, C.C. n, 879 dei 5 febbraio 2015); prima relazione del Revisore unico (prot. C.C. n. 1006 del 12 febbraio 2015); relazione integrativa del Revisore unico (prot. C.C. n, 1994 del 30 marzo 2015); PRESO ATTO della dichiarazione del Comune circa la condizione di quiescenza del Responsabile dell'area amministrativa, non palesata nel corso dell'intera precedente istruttoria; VISTA, in particolare, la nota del Responsabile dei servizi finanziari n. 2940 dei 30 marzo 2015 con cui lo stesso dirama a tutti i servizi la seguente comunicazione * Si informa che adi oggi si è più che dimezzata i'anticipazione di tesorerìa di circa 1,7 milioni dì euro e che l'attività di riscossione non garantisce l'assolvimento degli impegni sin qui assunti. Non si è in grado, pertanto, di garantire II pagamento degli stipendi e delie spese per il semestre in corso per cui è necessario limitare gli impegni alla spese obbligatorie strettamente indispensabili e secondo ordini precisi di priorità [...] si comunica che le attestazioni copertura finanziaria saranno rese unicamente sugli atti urgenti che di riportano espressamente la dicitura "trattasi di spesa inderogabile e prioritaria rispetto alle spese obbligatorie"* ; ESAMINATI gli elementi complessivamente emersi in sede istruttoria, condotta con il supporto del settore competente. CONSIDERATO Che con la "specifica 244/2014/PRSP questa pronuncia di accertamento" di Sezione accertava 3 cui alla deliberazione la complessiva Inidoneità delle n. misure correttive adottate a valle della pronuncia specifica n. 182/2014/PRSP, salva la necessità di ulteriori verifiche sulla situazione finanziarla dell'Ente alla luce dell'esecuzione degli obblighi e degli adempimenti dì legge che derivano dalle recente dichiarazione di dissesto, che impongono un forte intervento sugli equilibri dì bilancio per competenza e una restrizione della dinamica di spesa; Ì Che con la stessa pronuncia la Sezione deliberava: I) „ di prendere atto delle misure correttive comunicate e adottate a valle della pronuncia specifica n. 182/2014/PRSP; ìi) di verificare in sede dì controllo successivo gli effetti sopraggiunti della dichiarazione di dissesto sulla gestione e sugli equilibri finanziari del Comune; •I RIUNITASI la Sezione in Camera di Consiglio, convocata con ordinanza n, 41/2015 del 20/05/2015; UDITO in Camera di Consiglio il Magistrato istruttore dott. Francesco Sucamell; La Sezione regionale di controllo per la Campania, pronuncia la seguente deliberazione ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL, sulla base delle seguenti motivazioni, t FATTO E DIRITTO 1. Giova, preliminarmente, precisare l'oggetto del presente giudizio di controllo. La presente deliberazione si pone a valle di due pronunce assunte con gli arresti n. 182/2014/PRSP e n„ 244/2014/PRSP. Con riguardo alla prima deliberazione, occorre ricordare che dopo il deferimento e l'adunanza pubblica del 10 luglio 2014, nelle more del deposito delia pronuncia n. 182/2014 del successivo 24 luglio, l'Ente deliberava di aderire alla procedura di riequilibrio (deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 14 luglio 2014). La Sezione, comunque, accertava la grave situazione finanziaria dell'Ente, idonea a determinare il dissesto, nonostante ancora nel 2012, il Comune dichiarasse a consuntivo di avere un risultato di amministrazione di € 459.855,83. Tra le cause di tale situazione, si evidenziava un forte disordine contabile (sintomaticamente rappresentato dall'abuso delle "partite di giro"), nonché l'opacità dei conti, il cui scandaglio ha rivelato ia sistematica sovrastima di entrate (endemicamente non riscosse; in "conto residui", addirittura, riscosse solo per il 3,32%), la presenza e la formazione sistematica di debiti fuori bilancio (per circa € 7 milioni) e, sui piano delia cassa, sia un abuso nell'uso di f r v ' . ' * ' • 4 entrate a specifica destinazione sìa il ricorso, tipico e atipico, ad anticipazioni di tesoreria, sistematicamente non ricostituite. Per tale ragione, tra le varie misure correttive, la Sezione richiedeva di riapprovare l rendiconti 2012 e 2013 e di verificare la condizione di ente strutturalmente deficitario a tali date oltre che l'effettivo rispetto del patto sulla base di consuntivi riapprovati. Successivamente, per effetto delia richiesta riapprovazione dei consuntivi, l'Ente quantificava l'ammontare de! disavanzo nell'ordine di 25 milioni di euro, prendendo atto dell'impossibilità di procedere ali'adozione del piano di riequilìbrio ai sensi dell'art. 243bis TUEL Per tale ragione dichiarava dissesto ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 TUEL (deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30 settembre 2014). 1.1. Pervenuta la comunicazione delle misure correttive e l'Informazione sull'intervenuto dissesto, con la successiva pronuncia n. 244/2014/PRSP del 4 dicembre dello scorso anno, la Sezione si pronunciava nel termine ordinatorio di 30 giorni sulla "idoneità" delle misure adottate. In tale pronuncia, si evidenziava una permanente situazione di disordine contabile e un non adeguato controllo e contezza della situazione di cassa, anche con riguardo agli agenti contabili. Inoltre ed infatti, la Sezione procedeva in autonomia all'accertamento della situazione di ente strutturalmente deficitario per gli anni 2012 e 2013 e alla violazione, per gli stessi anni, dei Patto di stabilità, La Sezione, di conseguenza si pronunciava negativamente sull'idoneità delle misure adottate e fissava al Comune un ulteriore termine di 60 gg. per documentare la complessa e complessiva situazione finanziaria del Comune a valle degli adempimenti conseguenti al dissesto, al fine di verificare, l'eventuale «mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria» dei programmi di spesa e le condizioni della conseguente preclusione degli stessi. 1.2. situazione In definitiva, finanziaria l'odierna pronuncia ha ad oggetto l'accertamento delia dell'Ente e le condizioni di provvista del bilancio alla luce dell'esecuzione degli obblighi e degli adempimenti di legge che derivano dalle recente dichiarazione di dissesto, ai fini dell'adozione di eventuali pronunciamenti di "blocco della spesa" ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL. Per quanto riguarda le ulteriori irregolarità rilevate nella medesima ultima pronuncia, la Sezione prende atto: - della riformulazione della tabella sui parametri di deficJtarietà nel 2012 e nel 2013 con l'integrazione, per tali annualità, della condizione di "ente strutturalmente deficitario"? - del riconoscimento della violazione del PSI nel 2012 e nel 2013, con correlativa riformulazione delle certificazione al Ministero; 5 - del procedimento di comunicazione di legge in essere relativamente alte certificazioni di cui sopra, anche per l'applicazione delle relative sanzioni e limitazioni amministrative. Il Collegio prende atto, altresì, che la condizione del Responsabile dell'area amministrativa, assunto a titolo gratuito ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 90/2014 è di soggetto "in quiescenza" e non di mero ex dipendente cessato da precedente rapporto col Comune, condizione peraltro non palesata nel corso dell'intera precedente istruttoria. Il Collegio, infine, prende altresì atto che, a seguito della dichiarazione di dissesto sono stati revocati ì rapporti di lavoro a tempo determinato di n. 9 operatori per il servizio idrico oltre a n. 4 rapporti ex art. 110 TUEL, con un risparmio annuo di 2S0.000 euro. Cionondimeno, valutata la documentazione complessivamente pervenuta, sul piano della tutela cautelare degli equilìbri di bilancio la Sezione rileva quanto segue. 2. Preliminarmente, in diritto, giova ricostruire la funzione e la natura delia previsione del "blocco della spesa" all'Interno dell'ordinamento costituzionale (cfr. SRC Campania n. 26/2015/PRSP). Ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3 TUEL «l'accertamento, da parte competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri finanziari; delia mancata copertura garantire la regolarità delle economico- di spese, della violazione di norme finalizzate della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli a obiettivi posti con il pam di stabilità interno comporta per gli enti Interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio», La fattispecie normativa, quindi, ai fini dell'attivazione del c.d, "blocco della spesa", richiede due condizioni esplicite; a) l'inidoneità delle misure correttive; b) la mancanza di provvista dei programmi di spesa. La ratio di tale controllo Interdlttlvo, infatti, è ben evidenziata dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 40/2014. In tale decisione, la Corte costituzionale mette in evidenza come ia disciplina dell'art. 148-bis sia direttamente correlata con il principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio dinamicamente inteso. La materia del coordinamento della finanza pubblica, interrelata a quella dei vincoli comunitari alle polìtiche di bilancio, ha infatti comportato H consolidarsi di una funzione di controllo ^dinamica" nella misura in cui comporta una vigilanza sui doverosi adempimenti che gli enti territoriali devono adottare ogniqualvolta si verificano squilibri di bilancio, 2 , 1 A tal proposito è stato enunciato dalla Corte costituzionale il principio deli"*equilibrio tendenziale" quale precetto dinamico della gestione finanziaria (ex sentenza n. 213 dei 2008), definito come «ricerca di un armonico 6 e plurimi: simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento pubbliche [...]. Infatti, il «principio dell'equilibrio delle finalità dei bilancio [...} ha contenuti di natura sostanziale: esso non può essere limitato al pareggio formale della spesa e (sentenza n. 1 del 1966), ma deve estendersi - attraverso un'ordinata delle transazioni inevitabilmente finanziarie - alla prevenzione ritardi dell'amministrazione» programmazione dei rìschi di squilibrio, dai progressivo sviluppo di situazioni debitorie ventrate dell'entrata £h£^£timm dall'inerzia Q dai (sentenza n. 250 dei 2013, enfasi aggiunta). Detto in altri termini, in caso di accertamento di squilibri di bilancio, di mancata copertura della spesa, di fuoriuscita dai parametri dei patto di stabilità intemo, Il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, da un lato, «impone all'amministrazione impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione un dei bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto genetico conseguente all'impostazione delia stessa legge di bilancio» (sentenza n. 250 dei 2013); dall'altro legittima la previsione da parte del Legislatore statale dt "misure interdittive", affidate alia Magistratura di controllo "che ben si giustificano In ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza dei controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza 226 del 1976)' (sentenza n. 39 del 2014)» (sentenza n. 40 del 2014). 2.2. in definitiva, la logica sottostante al blocco delia spesa è di canttfiffi cautelare, nella misura in cui essa miri ad assicurare o evitare un aggravamento dei pregiudizio al principio dell'equilibrio di bilancio dinamicamente interdittive tote». «Dette misure non sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controlio collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa [...], [detti controlli] [...] possono essere accompagnati anche da misure atfea Pratiche contrarie ai principi delia previa copertura e deli'equilibrio prospettiva prevenire dLÙJImmUssnMm n. 266 e n. 60 del 2013)* (sentenza n. 40 del 2014, enfasi aggiunta). In quest'ottica, il "blocco della spesa" preserva e tutela l'equilibrio di bilancio da ulteriori deterioramenti, atteso che tate principio non è un bene in sé ma un presidio strumentale alia tutela della comunità di cui l'ente è esponenziale, evitando una crescita indiscriminata e insostenibile dell'indebitamento e della spesa, destinati a gravare sulle generazioni e sulle amministrazioni future. Inoltre, per altro verso, lo stesso principio è una tutela a presidio della concorrenza e del buon funzionamento dell'economia, atteso l'interesse dei fornitori a che le obbligazioni assunte siano pagate regolarmente a fronte di una regolare copertura della spesa e della sua sostenibilità finanziaria, preservando gli stessi dal rischio di ritardi o, nei casi estremi, del pagamento degli stessi in * moneta fallimentare", in grado di pregiudicare le loro stesse attività economiche. 2.3, Si rammenta, inoltre, che la contabilità degli enti pubblici sì basa su bilanci 7 che si reggono sul principio di unità, in base al quale «è il complesso unitario entrate che finanzia l'amministrazione spese durante la gestione». delie pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue Sussiste peraltro un principio di unità rafforzato con riferimento alla spese di investimento, essendo espressamente previsto che « t e entrate in conto capitale» finanziamento genericamente intese, di spese di investimento», «sono destinate esclusivamente al anche queste in modo indistinto ( d r . Dlgs. 118/2011, Allegato 1, previsto dall'art, 3, comma l ) . Costituiscono eccezioni i casi in cui sussiste un collegamento diretto tra programmi di spesa e specifiche fonti di finanziamento. Di conseguenza, la misura interdittiva non può che precludere le spese nella stessa misura in cui venga accertato che il complesso delle entrate non è in grado di finanziarie. Del resto, come evidenziato dalla Corte costituzionale, l'art. 148-bis, comma 3, TUEL è ricollegato non ad un principio di copertura di spese specificamente intese, ma al principio di copertura e di equilibrio di bilancio dinamicamente e complessivamente considerato. 2.4. Ne consegue che, ove il tipo dì squilìbrio accertato riguardi il bilancio complessivamente inteso, mentre da un lato è preclusa la spesa, dall'altro persiste l'obbligo per l'Ente di adottare senza indugio le misure di riequilibrio «in ordine alla cui concreta configurazione permane la discrezionalità dell'amministrazione, principio di priorità dell'impiego nei rìSOettiLÉSl delle risorse disponibili per te spese obbligatone^ comunque, oer le obbligazioni perfezionate, in scadenza o scadute» (sentenza n. 250 del 2013, enfasi aggiunta), 3. Nella fattispecie odiernamente all'attenzione di questo Collegio, riscontrata l'inidoneità delle misure correttive nei termini di cui alia pronuncia n. 244/2014/PRSP, sui piano delia situazione di bilancio e dell'effettiva provvista dei programmi di spesa si accerta quanto segue. Si premette che, sui piano della competenza finanziaria, dovendo l'ente approvare un bilancio stabilmente riequìlibrato (con decorrenza 2014), i contenuti dell' "ipotesi di bilancio' pur già formulata dall'Ente esulano, allo stato della procedura, dalla valutazione di questa Sezione, in quanto l'ordinamento prevede un previo autonomo procedimento ammnistrativo di controllo, svolto dal Ministero dell'interno (artt, 259-263 TUEL), cui è rimessa ia valutazione sulla congruità e sostenibilità delle previsioni rispetto al disavanzo evidenziato e sull'idoneità delle misure di risanamento formulate; valutazione che il Dicastero esprime con l'approvazione del bilancio stabilmente riequìlibrato, A tale procedimento la Corte dei conti non può sovrapporsi, salvo ogni potere di controllo terzo e indipendente sulla deliberazione definitiva dei bilancio stabilmente riequìlibrato e sulla sua esecuzione (art. 264 TUEL). La Sezione, quindi, si limita, allo stato della procedura, a prendere atto delle 8 denotano uno squilibrio oer cassa assai consistente, Idoneo a pregiudicare la sostenibilità finanziarla programmi discesa- 9 costi dovuti per il servizio raccolta, trasporto e smaltimento in discarica. Il Revisore riferisce che «Al momento non solo non è dato sapere II dato definitivo sulle riscossioni della Tares 2013, ma il ruolo 2014 TARI non è ancora stato inviato contribuentise non un primo avviso relativo ad una quota di acconto da pagarsi scadenza gennaio ai con 2015.» Dall'analisi dei flussi finanziari per tale tipologia di spesa, eseguita alla presenza del Responsabile del Servìzio Finanziario risulta nel 2014 il seguente rapporto in termini di cassa; Tabella I, Fonte: Relazione integrativa del Revisore unico Previsione Entrate Tari € incassi Tari € 321.476,54 Inoltre, non viene 2.520.000,00 Previsione Uscite servizio € 2.570.000,00 Oneri Pagati € 4S4.939.65 accantonata somma alcuna, in via prudenziale, sul Fondo svalutazione crediti. 3.2.2. Per quanto concerne il "servizio acquedotto'' <cfr. Tabella 2) la percentuale di riscossione delle entrate è del 15,98%: Tabella 2, fonte; Relazione integrativa del Revisore unico € Previsione Entrate idrico Incassi idrico 605.000,00 € 96.662,15 In proposito il Revisore riferisce d i e ruolo, ma di una boliettazione tipologìa di servizio € 804.870,00 € 181.548,42 «non si è in presenza di un vero è proprio alquanto atipica, pare sulla base di importi forfettari di approvazione del ruolo, cosi come manca un servizio». 3.3. Accanto a oue<t? ^ n a / m n e di ineffettività delle entrate. «J>9 un esame a campione iliumìnazioneì per la analizzata. Manca per il 2014 la determina piano finanziario del Previsione Soese idriche Oneri Pagati dmtto somme correnti {analisi risultano soese per circa 300.000.00 riferita al solo servizio di € sostenute sommario pubbjjm M.m±MltualW£BSS. non pagate» 3 . 4 . Infatti, sul plano della cassa, le considerazioni dell'Organo di revisione sono immediatamente riscontrate da una notevole tensione sul piano delle anticipazioni, idonea a pregiudicare in breve tempo la capacità dei Comune di pagare gli stipendi dei dipendenti. Sul piano della organizzazione della tesoreria si rammenta che, risolto il rapporto 10 con la GE.TE.T. spa, è stata sottoscritta, con ia Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Aversa, la Convenzione disciplinante per il servizio di Tesoreria rep. n. 2 del luglio 2014. Il Responsabile dei Servizi finanziari riferisce che si è provveduto, quindi, ad allineare l'intera contabilità ivi compresi i pagamenti effettuati nel periodo marzo/giugno 2014 mediante assegni postali. irrnitTP è Stata effettuata 11712/2014. ed è in corso di la Prima. verifica di Sma*-JmJS^JÌaÉBm-JÌ la Quantificazione del vingolLnatltSBitta rideterminazione Come si anticipava, la prima verifica di cassa (quella relativa al I trimestre 2015, effettuata ad aprile) eseguita consultando on fine le risultanze del tesoriere (alia presenza del Responsabile del Servizio Economico Finanziario) ha evidenziato nef soli Primi tre mesLrielErang \\ Alla data del 23.3,2015, il Revisore riferiva dì queste giacenze in termini di cassa: Tabella 3. Situazione di Cassa al primo trimestre 201S. Fonte: Relazione integrativa dei Revisore unico € 1.546.829,33 Disponibilità Banca d'Italia C470J73.S6 Somma soggetta > Vincolo Di cui Entrate Titolo IV Saldo Banca d'Italia € 1.546.829,33 Anticipazione Concessa € 1.679.294,72 Totale € 3.225.124,05 Somme Vincolate -€470.873,86 Disponibilità al 23.3.2015 € 2.755.250,19 Somma daricostituirecon fantÉcìpason* Somma D.l. 35/2013 € 791.136,96 Disponibilità di fatto Anticipazione Utilizzata ~€ 1.954093,23 € 888.137,76 al 233.2015 Come si evidenzia dai prospetto anche nel 2015 l'Ente fa ricorso alle anticipazioni di cassa assorbendo nel soli primi tre mesi dell'anno II 52,88% della somma concessa dal tesoriere. Facendo le dovute proporzioni e restando pressoché nulla l'azione di riscossione dei crediti, a metà anno il Comune di San Marcellino rischia di assorbire l'anticipazione concessa nella sua quasi totalità. 4 . Appare evidente la sussistenza, quindi, tanto della inidoneità delle misure correttive, quanto della Insostenibilità finanziaria dei programmi di spesa di cui all'art. 148-bis comma 3 TUEL Cionondimeno, nel caso concreto, questa Sezione ritiene i ^ r e f r f r n t e l i c e n z a cautelare, atteso che te stesso g r o v v s d l g m i ^ r i L I b l g g ^ r i s l l a spesa* è stato assunto daoli Uffici del comune nella more delia presente .pronuncia,, 11 quasi un milione di euro rispetto ai dati d> aiLallfl T a g l i a 3): « &d oggi si enti riconosciuta dall'art, 114 Cost,. che l'ente ..stessa, non abbia prov.ved.uto nelle more ad all'equilibrio di bilancio, elidendo il oeriwtumA r; r 12 mpm- DISPONE - che ai sensi dèli'art. 31 dei d.lgs, n, 33/2013, la presente pronuncia venga pubblicata su! sito Internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione, con l'indicazione del relativo "URL* (indirizzo internet); - la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo di posta elettronica certificata, al Sindaco nonché al Presidente del Consiglio Comunale, affinché quest'ultimo ne dia immediata comunicazione al Consiglio comunale per le valutazioni di competenza; - la trasmissione della presente pronuncia al Revisore dei conti del Comune; - la trasmissione, per I profili di competenza, della presente pronuncia alle Procura della Corte dei conti e Procura della Repubblica competenti per territorio; - la trasmissione della presente pronuncia al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delia Ragioneria generale dello Stato; - la trasmissione delta presente pronuncia agli Uffici territoriali del Ministero dell'interno per l'eventuale adozione delle misure di competenza ai sensi degli art. 141 e ss. TUEL. Cosi deliberato nella Camera di Consiglio del giorno 20 maggio 2015. 11 E H ? mas. 13 m