sintesi del rapporto del centro europa ricerche – cer
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sintesi del rapporto del centro europa ricerche – cer
SINTESI DEL RAPPORTO DEL CENTRO EUROPA RICERCHE (CER) SULLA DIFESA DEL POTERE DI ACQUISTO DELLE PENSIONI DALL’INFLAZIONE: IL RUOLO DELL’INDICIZZAZIONE E DEL FISCAL–DRAG (Sintesi a cura del dipartimento previdenza Spi-Cgil Emilia Romagna - Dicembre 2013) Lo studio del Cer, che ha svolto per conto dello Spi nazionale un’analisi sul potere di acquisto delle pensioni mettendo a comparazione vari sistemi di indicizzazione tra cui, oltre a quelli in atto e/o allo studio, anche quelli in vigore in alcuni paesi europei, evidenzia come le regole di indicizzazione delle pensioni adottate negli ultimi venti anni e del sistema fiscale vigente abbiano avuto i seguenti effetti: - solo i trattamenti fino a tre volte il minimo sono stati pienamente tutelati. - le pensioni medio–alte hanno invece subito rilevanti perdite sia nei confronti delle retribuzioni contrattuali che rispetto al costo della vita. - perdita del potere di acquisto delle pensioni per l’aumento della tassazione locale e per il fiscal drag. - estensione dell’area della povertà fra i pensionati. L’analisi del Cer prende poi in considerazione una proposta-ipotesi di indicizzazione che prevede l’estensione al 100% ai trattamenti pensionistici tra tre e sei volte il minimo Inps; sostanzialmente il 100% di indicizzazione di tutti i trattamenti fino a circa tre mila euro lorde al mese. Questa proposta-ipotesi di sostegno al potere di acquisto delle pensioni medie e medio alte avrebbe un costo, rispetto al meccanismo vigente nel 2011, e cioè prima del blocco, pari a 57 milioni di euro annui per ogni punto d’inflazione. Pertanto nel caso di una inflazione del due per cento si avrebbe una spesa aggiuntiva sempre rispetto al sistema precedente di 114 milioni di euro annui. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI. - E’ con la riforma previdenziale del 1992 (Governo Amato), che si modifica radicalmente il metodo di indicizzazione delle pensioni fino ad allora in vigore Nel 1969, la riforma dell’allora ministro del lavoro Brodoloni, rese automatico e non più discrezionale il meccanismo di indicizzazione ai prezzi o costo della vita. La legge 160 del 1975, “norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale” introdusse invece il meccanismo di aggancio automatico oltre che sui prezzi, anche alle retribuzioni contrattuali. 1 - La riforma Amato stabilì invece che a partire dal 1994 la perequazione automatica delle pensione avveniva solo sulla base dell’adeguamento del costo della vita con cadenza annuale (precedentemente la rivalutazione era semestrale) e che eventuali ulteriori aumenti potessero essere stabiliti con la legge finanziaria “in relazione all’andamento dell’economia e tenuto conto di un obiettivo di stabilizzazione del rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo…..” - Il governo Amato del 1992 abolì un sistema di indicizzazione delle pensioni particolarmente favorevole che le adeguava alla variazione di due diversi indici: da un lato quello dei prezzi e dall’altro quello delle retribuzioni orarie contrattuali degli operai dell’industria. - Pertanto dal 1994 in poi, l’indicizzazione delle pensioni ha seguito il solo andamento dei prezzi in modo del tutto parziale e insufficiente poiché in rapporto a determinati importi di pensione nonché in ritardo. - La riforma del 1995 del governo Dini confermò poi il sistema introdotto da Amato prevedendo l’aggancio o perequazione alla sola dinamica dei prezzi. - La legge 448 del 1998 di accompagno alla legge finanziaria per il 1999, ha previsto inoltre la determinazione della rivalutazione in riferimento al cumulo delle pensioni erogate da tutti gli enti pensionistici e percepite da ogni pensionato. In pratica per gli importi da indicizzare si tiene conto della titolarità di tutte le prestazioni pensionistiche in capo al soggetto percettore e non delle singole pensioni. E’ BENE RICORDARE INOLTRE CHE NUMEROSI SONO STATI I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI TESI A BLOCCARE PARZIALMENTE O TOTALMENTE LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI OLTRE DETERMINATI IMPORTI. INDICIZZAZIONE PER FASCE DI IMPORTO INTRODOTTA NEL BIENNIO 1999 – 2000 con la legge 449 del 1997: - Fino a 5 volte il minimo Inps indicizzazione al 100% - Da cinque a otto volte il minimo indicizzazione al 30% - Oltre otto volte il minimo indicizzazione pari a zero, cioè nulla per gli importi di pensione superiori a otto volte il minimo INDICIZZAZIONE PER FASCE DI IMPORTO INTRODOTTA NEL 2001 – GOVERNO AMATO – LEGGE 388/2000 - ART. 69 COMMA 1: - Indicizzazione che rimase in vigore nel periodo 2001 -2007 e nell’anno 2011: Fino a tre volte il minimo Inps indicizzazione al 100% Da tre a cinque volte il minimo indicizzazione al 90% Oltre cinque volte il minimo indicizzazione al 75% 2 Da notare che la legge Amato (la Finanziaria per il 2011), rivide il meccanismo del biennio (1999 – 2000), estendendo dal primo gennaio 2001 la perequazione anche ai trattamenti con oltre otto volte il minimo precedentemente bloccati ripristinando così il sistema previgente basato cioè sulle tre fasce di indicizzazione: 100% - 90% - 75%. In seguito con la legge 127 del 2007, governo Prodi, per gli anni 2008–2009– 2010, l’indicizzazione automatica fu portata al 100% fino a cinque volte il minimo (innalzando così la percentuale dal 90% al 100% per le fasce di importo comprese da tre a cinque volte il minimo) e al 75% per la quota eccedente oltre cinque volte il minimo. La legge 247 del 2007 sempre durante il governo Prodi, sospese però per il solo anno 2008 la indicizzazione per i trattamenti superiori a otto volte il minimo per compensare in parte gli effetti di incremento della spesa previdenziale derivanti dall’abolizione del cosi detto “scalone”. Nell’anno 2011 si ritornò al sistema per fasce (100% - 90% - 75%) della legge Amato, la 388 del 2000. IL BLOCCO PER IL BIENNIOO 2012 – 2013 Con il governo Monti, e con la legge di controriforma Fornero, l’indicizzazione delle pensioni viene riconosciuta solo per le pensioni di importo lordo fino a tre volte il minimo (circa 1.500 euro lorde al mese) con la sospensione nel biennio 2012-2013 della perequazione sulle pensioni superiori a tre volte il minimo Inps. Nella legge di stabilità per il 2013, legge 24 dicembre 2012 n.228 art 1 comma 236 - riferimento comma Damiano - viene introdotta una clausola di salvaguardia qualora non fossero sufficienti le risorse accantonate per gli esodati, che farebbe scattare dal 2014 il blocco della indicizzazione delle pensioni che superano di sei volte il minimo Inps, cioè quelle pensioni superiori a circa tre mila euro lordi al mese. Di fatto le pensioni sulla base del comma 236 “Damiano” dal primo gennaio 2014 dovrebbero essere rivalutate fino a sei volte il minimo ripristinando per le altre fasce il meccanismo pari al 100% fino a tre volte il minimo, 90% per la quota eccedente da tre a cinque volte il minimo, del 75% per la quota di pensione eccedente tra cinque e sei volte il minimo con il ripristino del sistema a scaglioni (o per fasce/quote), in atto nel 2011 antecedente al blocco. LA LEGGE DI STABILITA’ 2014 (GOVERNO LETTA- ALFANO) La legge di stabilità propone invece per il triennio 2014–2016, un sistema di rivalutazione del tutto diverso dai precedenti nel suo impianto fondamentale; non più dunque per fasce, bensì sull’insieme dell’importo pensionistico riducendo così il recupero salariale che per le pensioni di importo fino a 1.982 euro lordi al mese è pari al 10% di indicizzazione in meno rispetto a quella piena. 3 L’ipotesi di indicizzazione della legge di stabilità per il triennio 2014-2016 è pertanto la seguente: - Fino a tre volte il minimo Inps 100% Da tre a quattro volte il minimo 90% su tutto l’importo della pensione Da quattro a cinque volte il minimo 75% su tutto l’importo della pensione Oltre cinque volte il minimo 50% si tutto l’importo della pensione Solo per l’anno 2014 non viene riconosciuta la indicizzazione per le quote di importo superiori a sei volte il minimo, circa tre mila euro lorde al mese. Dal 2005 ad oggi, nell’arco degli ultimi sette anni per effetto dei vari sistemi di indicizzazione, anche le pensioni rivalutate al 100% hanno avuto una perdita reale dell’un per cento a causa di un meccanismo di “indicizzazione ritardata” che determina una riduzione del potere di acquisto nei periodi di accelerazione dell’inflazione. Infatti l’adeguamento delle pensioni alla variazione dei prezzi non solo è ritardato ma non è nemmeno proporzionale perché avviene, come è noto, solo per fasce di importo. I PRINCIPALI SISTEMI DI INDICIZZAZIONE ATTUALMENTE IN VIGORE IN EUROPA: - Indicizzazione alla sola crescita dei salari adottata da Svezia, Danimarca e Slovenia - Sistema misto salari e rapporto andamento pensionati e attivi adottato dalla Germania - Sistema misto alla crescita dei salari e dei prezzi adottato da molti paesi tra cui Finlandia, Bulgaria, Polonia, Romania, Ungheria… - Indicizzazione solo sui prezzi come in Italia, adottata da Belgio, Francia, Spagna Austria, Regno Unito. - Indicizzazione ai prezzi e a parte della crescita del Pil adottata in Portogallo - Indicizzazione progressiva per fasce di importo adottata da Grecia, Portogallo e Italia Dalla scelta di indicizzazione dipende pertanto la capacità di evitare il rischio di povertà dei pensionati/e e di impoverimento dei trattamenti pensionistici in particolare negli anni successivi al pensionamento. 4 FISCAL-DRAG, IL SULL’INFLAZIONE DRENAGGIO FISCALE OVVERO L’IMPOSTA Si ha il drenaggio fiscale quando il reddito cresce soltanto per effetto dell’inflazione, mantiene cioè il suo valore nominale mentre il prelievo con l’aliquota fiscale applicata aumenta rispetto l’anno precedente e la pensione netta aumenta meno dell’inflazione reale. Con la legge n. 154 del 1989 venne introdotto un meccanismo automatico di recupero reale del drenaggio fiscale. Dopo appena tre anni la legge 438 del 1992 modificò il sistema di recupero reale restituendo solo parzialmente il drenaggio fiscale limitando l’indicizzazione solo alle detrazioni familiari e da lavoro. Gli interventi successivi sancirono il definitivo abbandono di ogni recupero automatico e la correzione degli effetti del fiscal-drag fu affidata alla discrezionalità della politica economica. L’ultimo intervento legislativo finalizzato al recupero del fiscal-drag si registrò con la Finanziaria del 2001 in cui venne nuovamente ritoccato il meccanismo d’imposizione dell’Irpef per gli anni 2001-2003 aumentando le detrazioni familiari e da lavoro e ridefinendo scaglioni e aliquote d’imposta Siamo pertanto in presenza di un sistema fiscale iniquo: da un lato coloro che versano al fisco più del dovuto, e dall’altro chi paga meno o nulla per contribuire al finanziamento della spesa pubblica. Una ipotesi presentata dallo studio del CER è che anche il maggior prelievo dovuto al fiscal drag dovrebbe confluire in un apposito “ Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale” quello appunto previsto dal dl. 138 del 2011 e recentemente ridisegnato dalla Legge di stabilità 2013 per essere restituito ai contribuenti che sono stati penalizzati da un eccesso di prelievo per la mancata restituzione del drenaggio fiscale. 5