sintesi del rapporto del centro europa ricerche – cer

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sintesi del rapporto del centro europa ricerche – cer
SINTESI DEL RAPPORTO DEL CENTRO EUROPA RICERCHE (CER) SULLA
DIFESA DEL POTERE DI ACQUISTO DELLE PENSIONI DALL’INFLAZIONE:
IL RUOLO DELL’INDICIZZAZIONE E DEL FISCAL–DRAG
(Sintesi a cura del dipartimento previdenza Spi-Cgil Emilia Romagna - Dicembre 2013)
Lo studio del Cer, che ha svolto per conto dello Spi nazionale un’analisi sul potere
di acquisto delle pensioni mettendo a comparazione vari sistemi di indicizzazione
tra cui, oltre a quelli in atto e/o allo studio, anche quelli in vigore in alcuni paesi
europei, evidenzia come le regole di indicizzazione delle pensioni adottate negli
ultimi venti anni e del sistema fiscale vigente abbiano avuto i seguenti effetti:
- solo i trattamenti fino a tre volte il minimo sono stati pienamente tutelati.
- le pensioni medio–alte hanno invece subito rilevanti perdite sia nei confronti
delle retribuzioni contrattuali che rispetto al costo della vita.
- perdita del potere di acquisto delle pensioni per l’aumento della tassazione
locale e per il fiscal drag.
- estensione dell’area della povertà fra i pensionati.
L’analisi del Cer prende poi in considerazione una proposta-ipotesi di
indicizzazione che prevede l’estensione al 100% ai trattamenti pensionistici tra tre
e sei volte il minimo Inps; sostanzialmente il 100% di indicizzazione di tutti i
trattamenti fino a circa tre mila euro lorde al mese.
Questa proposta-ipotesi di sostegno al potere di acquisto delle pensioni medie e
medio alte avrebbe un costo, rispetto al meccanismo vigente nel 2011, e cioè prima
del blocco, pari a 57 milioni di euro annui per ogni punto d’inflazione.
Pertanto nel caso di una inflazione del due per cento si avrebbe una spesa
aggiuntiva sempre rispetto al sistema precedente di 114 milioni di euro annui.
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA
DELLE PENSIONI.
-
E’ con la riforma previdenziale del 1992 (Governo Amato), che si modifica
radicalmente il metodo di indicizzazione delle pensioni fino ad allora in
vigore
Nel 1969, la riforma dell’allora ministro del lavoro Brodoloni, rese automatico
e non più discrezionale il meccanismo di indicizzazione ai prezzi o costo
della vita.
La legge 160 del 1975, “norme per il miglioramento dei trattamenti
pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale” introdusse invece
il meccanismo di aggancio automatico oltre che sui prezzi, anche alle
retribuzioni contrattuali.
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-
La riforma Amato stabilì invece che a partire dal 1994 la perequazione
automatica delle pensione avveniva solo sulla base dell’adeguamento del
costo della vita con cadenza annuale (precedentemente la rivalutazione era
semestrale) e che eventuali ulteriori aumenti potessero essere stabiliti con la
legge finanziaria “in relazione all’andamento dell’economia e tenuto conto di
un obiettivo di stabilizzazione del rapporto tra spesa previdenziale e prodotto
interno lordo…..”
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Il governo Amato del 1992 abolì un sistema di indicizzazione delle
pensioni particolarmente favorevole che le adeguava alla variazione di
due diversi indici: da un lato quello dei prezzi e dall’altro quello delle
retribuzioni orarie contrattuali degli operai dell’industria.
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Pertanto dal 1994 in poi, l’indicizzazione delle pensioni ha seguito il solo
andamento dei prezzi in modo del tutto parziale e insufficiente poiché in
rapporto a determinati importi di pensione nonché in ritardo.
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La riforma del 1995 del governo Dini confermò poi il sistema introdotto da
Amato prevedendo l’aggancio o perequazione alla sola dinamica dei prezzi.
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La legge 448 del 1998 di accompagno alla legge finanziaria per il 1999, ha
previsto inoltre la determinazione della rivalutazione in riferimento al cumulo
delle pensioni erogate da tutti gli enti pensionistici e percepite da ogni
pensionato. In pratica per gli importi da indicizzare si tiene conto della
titolarità di tutte le prestazioni pensionistiche in capo al soggetto percettore e
non delle singole pensioni.
E’ BENE RICORDARE INOLTRE CHE NUMEROSI SONO STATI I PROVVEDIMENTI
TEMPORANEI TESI A BLOCCARE PARZIALMENTE O TOTALMENTE LA
PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI OLTRE DETERMINATI
IMPORTI.
INDICIZZAZIONE PER FASCE DI IMPORTO INTRODOTTA NEL BIENNIO
1999 – 2000 con la legge 449 del 1997:
- Fino a 5 volte il minimo Inps indicizzazione al 100%
- Da cinque a otto volte il minimo indicizzazione al 30%
- Oltre otto volte il minimo indicizzazione pari a zero, cioè nulla per gli importi di
pensione superiori a otto volte il minimo
INDICIZZAZIONE PER FASCE DI IMPORTO INTRODOTTA NEL 2001 –
GOVERNO AMATO – LEGGE 388/2000 - ART. 69 COMMA 1:
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Indicizzazione che rimase in vigore nel periodo 2001 -2007 e nell’anno 2011:
Fino a tre volte il minimo Inps indicizzazione al 100%
Da tre a cinque volte il minimo indicizzazione al 90%
Oltre cinque volte il minimo indicizzazione al 75%
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Da notare che la legge Amato (la Finanziaria per il 2011), rivide il meccanismo
del biennio (1999 – 2000), estendendo dal primo gennaio 2001 la perequazione
anche ai trattamenti con oltre otto volte il minimo precedentemente bloccati
ripristinando così il sistema previgente basato cioè sulle tre fasce di indicizzazione:
100% - 90% - 75%.
In seguito con la legge 127 del 2007, governo Prodi, per gli anni 2008–2009–
2010, l’indicizzazione automatica fu portata al 100% fino a cinque volte il
minimo (innalzando così la percentuale dal 90% al 100% per le fasce di
importo comprese da tre a cinque volte il minimo) e al 75% per la quota
eccedente oltre cinque volte il minimo.
La legge 247 del 2007 sempre durante il governo Prodi, sospese però per il solo
anno 2008 la indicizzazione per i trattamenti superiori a otto volte il minimo per
compensare in parte gli effetti di incremento della spesa previdenziale derivanti
dall’abolizione del cosi detto “scalone”.
Nell’anno 2011 si ritornò al sistema per fasce (100% - 90% - 75%) della legge
Amato, la 388 del 2000.
IL BLOCCO PER IL BIENNIOO 2012 – 2013
Con il governo Monti, e con la legge di controriforma Fornero, l’indicizzazione delle
pensioni viene riconosciuta solo per le pensioni di importo lordo fino a tre volte il
minimo (circa 1.500 euro lorde al mese) con la sospensione nel biennio 2012-2013
della perequazione sulle pensioni superiori a tre volte il minimo Inps.
Nella legge di stabilità per il 2013, legge 24 dicembre 2012 n.228 art 1 comma 236
- riferimento comma Damiano - viene introdotta una clausola di salvaguardia
qualora non fossero sufficienti le risorse accantonate per gli esodati, che farebbe
scattare dal 2014 il blocco della indicizzazione delle pensioni che superano di sei
volte il minimo Inps, cioè quelle pensioni superiori a circa tre mila euro lordi al
mese.
Di fatto le pensioni sulla base del comma 236 “Damiano” dal primo gennaio 2014
dovrebbero essere rivalutate fino a sei volte il minimo ripristinando per le altre
fasce il meccanismo pari al 100% fino a tre volte il minimo, 90% per la quota
eccedente da tre a cinque volte il minimo, del 75% per la quota di pensione
eccedente tra cinque e sei volte il minimo con il ripristino del sistema a scaglioni (o
per fasce/quote), in atto nel 2011 antecedente al blocco.
LA LEGGE DI STABILITA’ 2014 (GOVERNO LETTA- ALFANO)
La legge di stabilità propone invece per il triennio 2014–2016, un sistema di
rivalutazione del tutto diverso dai precedenti nel suo impianto fondamentale; non
più dunque per fasce, bensì sull’insieme dell’importo pensionistico riducendo così il
recupero salariale che per le pensioni di importo fino a 1.982 euro lordi al mese è
pari al 10% di indicizzazione in meno rispetto a quella piena.
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L’ipotesi di indicizzazione della legge di stabilità per il triennio 2014-2016 è pertanto
la seguente:
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Fino a tre volte il minimo Inps 100%
Da tre a quattro volte il minimo 90% su tutto l’importo della pensione
Da quattro a cinque volte il minimo 75% su tutto l’importo della pensione
Oltre cinque volte il minimo 50% si tutto l’importo della pensione
Solo per l’anno 2014 non viene riconosciuta la indicizzazione per le quote di
importo superiori a sei volte il minimo, circa tre mila euro lorde al mese.
Dal 2005 ad oggi, nell’arco degli ultimi sette anni per effetto dei vari sistemi
di indicizzazione, anche le pensioni rivalutate al 100% hanno avuto una
perdita reale dell’un per cento a causa di un meccanismo di “indicizzazione
ritardata” che determina una riduzione del potere di acquisto nei periodi di
accelerazione dell’inflazione.
Infatti l’adeguamento delle pensioni alla variazione dei prezzi non solo è
ritardato ma non è nemmeno proporzionale perché avviene, come è noto,
solo per fasce di importo.
I PRINCIPALI SISTEMI DI INDICIZZAZIONE ATTUALMENTE IN VIGORE IN
EUROPA:
-
Indicizzazione alla sola crescita dei salari adottata da Svezia, Danimarca e
Slovenia
-
Sistema misto salari e rapporto andamento pensionati e attivi adottato dalla
Germania
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Sistema misto alla crescita dei salari e dei prezzi adottato da molti paesi tra
cui Finlandia, Bulgaria, Polonia, Romania, Ungheria…
-
Indicizzazione solo sui prezzi come in Italia, adottata da Belgio, Francia,
Spagna Austria, Regno Unito.
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Indicizzazione ai prezzi e a parte della crescita del Pil adottata in Portogallo
-
Indicizzazione progressiva per fasce di importo adottata da Grecia,
Portogallo e Italia
Dalla scelta di indicizzazione dipende pertanto la capacità di evitare il rischio
di povertà dei pensionati/e e di impoverimento dei trattamenti pensionistici in
particolare negli anni successivi al pensionamento.
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FISCAL-DRAG,
IL
SULL’INFLAZIONE
DRENAGGIO
FISCALE
OVVERO
L’IMPOSTA
Si ha il drenaggio fiscale quando il reddito cresce soltanto per effetto dell’inflazione,
mantiene cioè il suo valore nominale mentre il prelievo con l’aliquota fiscale
applicata aumenta rispetto l’anno precedente e la pensione netta aumenta meno
dell’inflazione reale.
Con la legge n. 154 del 1989 venne introdotto un meccanismo automatico di
recupero reale del drenaggio fiscale.
Dopo appena tre anni la legge 438 del 1992 modificò il sistema di recupero reale
restituendo solo parzialmente il drenaggio fiscale limitando l’indicizzazione solo alle
detrazioni familiari e da lavoro.
Gli interventi successivi sancirono il definitivo abbandono di ogni recupero
automatico e la correzione degli effetti del fiscal-drag fu affidata alla discrezionalità
della politica economica.
L’ultimo intervento legislativo finalizzato al recupero del fiscal-drag si registrò con la
Finanziaria del 2001 in cui venne nuovamente ritoccato il meccanismo
d’imposizione dell’Irpef per gli anni 2001-2003 aumentando le detrazioni familiari e
da lavoro e ridefinendo scaglioni e aliquote d’imposta
Siamo pertanto in presenza di un sistema fiscale iniquo: da un lato coloro che
versano al fisco più del dovuto, e dall’altro chi paga meno o nulla per
contribuire al finanziamento della spesa pubblica.
Una ipotesi presentata dallo studio del CER è che anche il maggior prelievo
dovuto al fiscal drag dovrebbe confluire in un apposito “ Fondo per la
riduzione strutturale della pressione fiscale” quello appunto previsto dal dl.
138 del 2011 e recentemente ridisegnato dalla Legge di stabilità 2013 per
essere restituito ai contribuenti che sono stati penalizzati da un eccesso di
prelievo per la mancata restituzione del drenaggio fiscale.
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