Regolamento comunale per la concessione delle aree a favore
Transcript
Regolamento comunale per la concessione delle aree a favore
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE A FAVORE DEGLI ESERCENTI LE ATTIVITA’ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E CIRCENSE approvato con delibera di C.C. n. 54 del 02.07.1998 Art. 1 Norme generali 1. In occasione dei tradizionali festeggiamenti, quali sagre e fiere, il Comune di Mogliano Veneto concede occupazioni di suolo pubblico per l’installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante sotto l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento. 2. Agli esercenti l’attività circense, l’Amministrazione Comunale rilascia la concessione di suolo pubblico esclusivamente nelle aree di cui all’elenco previsto dall’art. 9, comma 1 della L. 337/68. 3. Ai fini del rilascio della concessione alle attività circensi, non si applicano le norme di cui agli artt. 4 commi 1, 2, 3; 8; 9; 12; 16. Art. 2 Classificazione dei circhi 1. I circhi sono classificati nelle seguenti categorie: a 1 con numero di posti superiore a 2000 2a con numero di posti da 1000 a 2000 3a con numero di posti da 600 a 900 4a con numero di posti da 350 a 500 5a con numero di posti fino a 300 Art. 3 Modalità di presentazione della domanda 1. Per ottenere l’assegnazione delle aree, nei singoli posteggi o località destinate a sede di parchi di divertimento, sagre e feste tradizionali, gli interessati dovranno presentare domanda redatta in competente bollo, diretta al Sindaco, almeno 60 giorni prima dell’ inizio dell’attività. Le domande presentate oltre il termine potranno essere non accolte. 2. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare: a) generalità, codice fiscale, eventuale partita IVA, domicilio, numero di telefono; b) estremi della licenza comunale; c) la località e la durata dell’occupazione; d) la denominazione della manifestazione durante la quale intende esercitare (solo per le attività dello spettacolo viaggiante); 1 e) la denominazione, la categoria di appartenenza, le caratteristiche strutturali del circo, nonchè le misure di ingombro dell’area occupata (allegando una planimetria) (solo per le attività circensi); f) il tipo, le caratteristiche dell’attrazione che si intende installare e le misure di ingombro dell’area occupata (allegando una planimetria), nonché il numero e le misure dei carriaggi e delle abitazioni (solo per le attività dello spettacolo viaggiante); g) di essere proprietario dell’attrazione o struttura circense. 3. Qualora l’attività si svolga su suolo privato, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del proprietario del terreno che autorizzi l’interessato. 4. Se non residente, l’interessato dovrà contestualmente chiedere l’estensione della validità territoriale della licenza. 5. Ai fini della verifica del rispetto delle norme di sicurezza da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, gli interessati dovranno fornire la documentazione prevista dalla normativa in vigore almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività. Art. 4 Requisiti preferenziali e relativi punteggi. 1. Nell’esame delle domande di concessione alle attività dello spettacolo viaggiante si terrà conto dei seguenti requisiti: a) anzianità di frequenza al parco riferita ad ogni singola attrazione. L’anzianità di frequenza viene ridotta del 50% quando il titolare cede l’attività e subentra un’altra persona nell’esercizio dell’attrazione salvo quanto previsto dall’art. 8. - 2 punti per presenza - 1 punto per ogni domanda cui non ha fatto seguito l’assegnazione; b) anzianità di appartenenza alla categoria dello Spettacolo Viaggiante e di gestione del mestiere o attrazione che si intende installare, a parità di anzianità di frequenza al parco; c) ordine di arrivo della domanda al protocollo, a parità di anzianità di appartenenza alla categoria degli Spettacoli Viaggianti. 2. In ogni caso deve essere garantito un giusto equilibrio delle attrazioni che si rivolgono alla stessa fascia di utenza, per consentire un esercizio economicamente attivo. 3. Se l’intestatario della concessione per gravi motivi a lui non imputabili non può essere presente al parco, questi conserva la sua anzianità ininterrotta, senza però maturare punteggio. 4. Le concessioni alle attività circensi vengono rilasciate a distanza di 60 giorni l’una dall’altra; in caso di concomitanza di più domande, la concessione viene rilasciata al circo appartenente alla categoria superiore; in caso di ulteriore parità viene rilasciata al circo assente dalla città da più tempo. Art. 6 Stazionamento case mobili 2 1. I titolari di licenza di cui al presente regolamento potranno posizionare le case mobili di servizio secondo accordi preventivi con il Corpo di Polizia Municipale. In tali aree vigono le stesse norme di tutela del patrimonio pubblico e privato previste per le attrazioni e circhi. Art. 7 Titolarità della concessione 1. La concessione è strettamente personale. 2. Sono vietati il subaffitto o la concessione in uso a terzi a qualsiasi titolo del posteggio, pena la revoca della concessione e l’esclusione di entrambi i soggetti dalle future concessioni. 3. Il concessionario è tenuto, a gestire direttamente ed esclusivamente l’impianto per il quale ha ottenuto la concessione. Art. 8 Partecipazione per rotazione 1. La partecipazione al parco per rotazione è consentita esclusivamente nel caso in cui il numero delle accettazioni possibili sia inferiore al numero dei richiedenti per i quali il computo dei punteggi risulti equivalente. Art. 9 Subentro mortis causa 1. Nel caso di morte del titolare di un’attrazione, debbono essere riconosciuti gli stessi diritti del “de cuius” agli eredi, di fatto conviventi e già cooperanti alla conduzione dell’attrazione stessa e fino a quando questa rimanga di proprietà e sia gestita dagli stessi. Art. 10 Condizioni di esercizio dell’attività 1. Il posizionamento e lo sgombero delle attrazioni e delle strutture circensi, dovrà essere effettuato sotto la stretta sorveglianza del Comando di Polizia Municipale, che rileverà eventuali danni alla proprietà pubblica. 2. Nel caso siano rilevati danni alla proprietà pubblica il titolare dovrà provvedere al risarcimento. 3. Alla scadenza della concessione il concessionario avrà l’obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per rimettere il suolo pubblico in pristino (art. 81 del Regolamento di Polizia Urbana). In particolare il titolare del circo ha 24 ore di tempo per provvedere allo sgombero deell’area, che 3 dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulizia, e al ritiro della pubblicità posizionata su strutture precarie. 4. La Giunta comunale si riserva, con proprio atto, di stabilire l’entità di una polizza fideiussoria che il concessionario dovrà sottoscrivere. 5. Il concessionario dovrà assolvere al pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico o altro canone e la tassa asporto rifiuti. 6. È vietato variare le misure d’ingombro delle attrazioni o strutture circensi, salvo giustificati motivi tecnici riconosciuti validi dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, e a condizione che vengano rispettate le norme di pubblica sicurezza. Art. 11 Ordine pubblico 1. Le attrazioni e gli spettacoli non dovranno arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti, spari o altre emanazioni, come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. 2. L’Amministrazione comunale concedente resta comunque sollevata da ogni responsabilità inerente e conseguente all’attività svolta dai concessionari. Art. 12 Commissione di parco 1. L’Amministrazione comunale permette che i componenti il parco di divertimento avente un minimo di 10 attrazioni nominino, nel loro interno, una commissione. 2. La Commissione di parco eletta tra i partecipanti al parco è organismo di coordinamento per il buon funzionamento di tutti i servizi del parco stesso, per la sorveglianza della corretta applicazione delle disposizioni impartite dalla Polizia Municipale e dalle norme di P.S. Art. 13 Sanzioni 1. Le inosservanze alle disposizioni del presente regolamento saranno punite a norma di legge, con la revoca della concessione e, nei casi più gravi, con la perdita del diritto di anzianità acquisita di partecipazione al parco. Art. 14 Attività su aree private 4 1. Lo svolgimento di attività attrazionistiche e circensi in aree private è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune, previa verifica del rispetto delle norme di sicurezza. Art. 15 Norma finale 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti in materia di Polizia Urbana e di occupazione del suolo pubblico, nonché tutte le altre contemplate dalla legislazione pertinente ed inerente. Art. 16 Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione del regolamento, ai fini della formazione delle graduatorie, gli interessati dovranno presentare un’autocertificazione sulla propria anzianità di presenza al parco e di appartenenza alla categoria dello Spettacolo Viaggiante. 5