Regolamento comunale per la concessione delle aree a favore

Transcript

Regolamento comunale per la concessione delle aree a favore
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE
A FAVORE DEGLI ESERCENTI LE ATTIVITA’ DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE E CIRCENSE
approvato con delibera di C.C. n. 54 del 02.07.1998
Art. 1
Norme generali
1. In occasione dei tradizionali festeggiamenti, quali sagre e fiere, il Comune di
Mogliano Veneto concede occupazioni di suolo pubblico per l’installazione di
attrazioni dello spettacolo viaggiante sotto l’osservanza delle disposizioni del
presente regolamento.
2. Agli esercenti l’attività circense, l’Amministrazione Comunale rilascia la
concessione di suolo pubblico esclusivamente nelle aree di cui all’elenco
previsto dall’art. 9, comma 1 della L. 337/68.
3. Ai fini del rilascio della concessione alle attività circensi, non si applicano le
norme di cui agli artt. 4 commi 1, 2, 3; 8; 9; 12; 16.
Art. 2
Classificazione dei circhi
1. I circhi sono classificati nelle seguenti categorie:
a
1 con numero di posti superiore a 2000
2a con numero di posti da 1000 a 2000
3a con numero di posti da 600 a 900
4a con numero di posti da 350 a 500
5a con numero di posti fino a 300
Art. 3
Modalità di presentazione della domanda
1. Per ottenere l’assegnazione delle aree, nei singoli posteggi o località
destinate a sede di parchi di divertimento, sagre e feste tradizionali, gli
interessati dovranno presentare domanda redatta in competente bollo,
diretta al Sindaco, almeno 60 giorni prima dell’ inizio dell’attività. Le domande
presentate oltre il termine potranno essere non accolte.
2. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare:
a) generalità, codice fiscale, eventuale partita IVA, domicilio, numero di
telefono;
b) estremi della licenza comunale;
c) la località e la durata dell’occupazione;
d) la denominazione della manifestazione durante la quale intende
esercitare (solo per le attività dello spettacolo viaggiante);
1
e) la denominazione, la categoria di appartenenza, le caratteristiche
strutturali del circo, nonchè le misure di ingombro dell’area occupata
(allegando una planimetria) (solo per le attività circensi);
f) il tipo, le caratteristiche dell’attrazione che si intende installare e le
misure di ingombro dell’area occupata (allegando una planimetria),
nonché il numero e le misure dei carriaggi e delle abitazioni (solo per
le attività dello spettacolo viaggiante);
g) di essere proprietario dell’attrazione o struttura circense.
3. Qualora l’attività si svolga su suolo privato, alla domanda deve essere
allegata una dichiarazione del proprietario del terreno che autorizzi
l’interessato.
4. Se non residente, l’interessato dovrà contestualmente chiedere l’estensione
della validità territoriale della licenza.
5. Ai fini della verifica del rispetto delle norme di sicurezza da parte della
Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, gli interessati
dovranno fornire la documentazione prevista dalla normativa in vigore
almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività.
Art. 4
Requisiti preferenziali e relativi punteggi.
1. Nell’esame delle domande di concessione alle attività dello spettacolo
viaggiante si terrà conto dei seguenti requisiti:
a) anzianità di frequenza al parco riferita ad ogni singola attrazione.
L’anzianità di frequenza viene ridotta del 50% quando il titolare cede
l’attività e subentra un’altra persona nell’esercizio dell’attrazione salvo
quanto previsto dall’art. 8.
- 2 punti per presenza - 1 punto per ogni domanda cui non ha fatto
seguito l’assegnazione;
b) anzianità di appartenenza alla categoria dello Spettacolo Viaggiante e
di gestione del mestiere o attrazione che si intende installare, a parità di
anzianità di frequenza al parco;
c) ordine di arrivo della domanda al protocollo, a parità di anzianità di
appartenenza alla categoria degli Spettacoli Viaggianti.
2. In ogni caso deve essere garantito un giusto equilibrio delle attrazioni che si
rivolgono alla stessa fascia di utenza, per consentire un esercizio
economicamente attivo.
3. Se l’intestatario della concessione per gravi motivi a lui non imputabili non
può essere presente al parco, questi conserva la sua anzianità ininterrotta,
senza però maturare punteggio.
4. Le concessioni alle attività circensi vengono rilasciate a distanza di 60 giorni
l’una dall’altra; in caso di concomitanza di più domande, la concessione
viene rilasciata al circo appartenente alla categoria superiore; in caso di
ulteriore parità viene rilasciata al circo assente dalla città da più tempo.
Art. 6
Stazionamento case mobili
2
1. I titolari di licenza di cui al presente regolamento potranno posizionare le
case mobili di servizio secondo accordi preventivi con il Corpo di Polizia
Municipale. In tali aree vigono le stesse norme di tutela del patrimonio
pubblico e privato previste per le attrazioni e circhi.
Art. 7
Titolarità della concessione
1. La concessione è strettamente personale.
2. Sono vietati il subaffitto o la concessione in uso a terzi a qualsiasi titolo del
posteggio, pena la revoca della concessione e l’esclusione di entrambi i
soggetti dalle future concessioni.
3. Il concessionario è tenuto, a gestire direttamente ed esclusivamente
l’impianto per il quale ha ottenuto la concessione.
Art. 8
Partecipazione per rotazione
1. La partecipazione al parco per rotazione è consentita esclusivamente nel
caso in cui il numero delle accettazioni possibili sia inferiore al numero dei
richiedenti per i quali il computo dei punteggi risulti equivalente.
Art. 9
Subentro mortis causa
1. Nel caso di morte del titolare di un’attrazione, debbono essere riconosciuti gli
stessi diritti del “de cuius” agli eredi, di fatto conviventi e già cooperanti alla
conduzione dell’attrazione stessa e fino a quando questa rimanga di
proprietà e sia gestita dagli stessi.
Art. 10
Condizioni di esercizio dell’attività
1. Il posizionamento e lo sgombero delle attrazioni e delle strutture circensi,
dovrà essere effettuato sotto la stretta sorveglianza del Comando di Polizia
Municipale, che rileverà eventuali danni alla proprietà pubblica.
2. Nel caso siano rilevati danni alla proprietà pubblica il titolare dovrà
provvedere al risarcimento.
3. Alla scadenza della concessione il concessionario avrà l’obbligo di eseguire
a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per rimettere il suolo pubblico in
pristino (art. 81 del Regolamento di Polizia Urbana). In particolare il titolare
del circo ha 24 ore di tempo per provvedere allo sgombero deell’area, che
3
dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulizia, e al ritiro della pubblicità
posizionata su strutture precarie.
4. La Giunta comunale si riserva, con proprio atto, di stabilire l’entità di una
polizza fideiussoria che il concessionario dovrà sottoscrivere.
5. Il concessionario dovrà assolvere al pagamento della tassa per
l’occupazione del suolo pubblico o altro canone e la tassa asporto rifiuti.
6. È vietato variare le misure d’ingombro delle attrazioni o strutture circensi,
salvo giustificati motivi tecnici riconosciuti validi dalla Commissione di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, e a condizione che vengano
rispettate le norme di pubblica sicurezza.
Art. 11
Ordine pubblico
1. Le attrazioni e gli spettacoli non dovranno arrecare danno o molestia, a
causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti, spari o altre emanazioni, come
previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.
2. L’Amministrazione comunale concedente resta comunque sollevata da ogni
responsabilità inerente e conseguente all’attività svolta dai concessionari.
Art. 12
Commissione di parco
1. L’Amministrazione comunale permette che i componenti il parco di
divertimento avente un minimo di 10 attrazioni nominino, nel loro interno,
una commissione.
2. La Commissione di parco eletta tra i partecipanti al parco è organismo di
coordinamento per il buon funzionamento di tutti i servizi del parco stesso,
per la sorveglianza della corretta applicazione delle disposizioni impartite
dalla Polizia Municipale e dalle norme di P.S.
Art. 13
Sanzioni
1. Le inosservanze alle disposizioni del presente regolamento saranno punite a
norma di legge, con la revoca della concessione e, nei casi più gravi, con la
perdita del diritto di anzianità acquisita di partecipazione al parco.
Art. 14
Attività su aree private
4
1. Lo svolgimento di attività attrazionistiche e circensi in aree private è
subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune, previa verifica del
rispetto delle norme di sicurezza.
Art. 15
Norma finale
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme di legge
ed i regolamenti vigenti in materia di Polizia Urbana e di occupazione del
suolo pubblico, nonché tutte le altre contemplate dalla legislazione pertinente
ed inerente.
Art. 16
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione del regolamento, ai fini della formazione delle
graduatorie, gli interessati dovranno presentare un’autocertificazione sulla
propria anzianità di presenza al parco e di appartenenza alla categoria dello
Spettacolo Viaggiante.
5