Bingo: il premio sfugge all`Iva e non partecipa alla
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Bingo: il premio sfugge all`Iva e non partecipa alla
Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Giurisprudenza Bingo: il premio sfugge all’Iva e non partecipa alla detrazione Per la Corte di giustizia Ue è imponibile solo il corrispettivo realmente ricevuto dall’organizzatore del gioco, cioè quello decurtato della quota assegnata ai vincitori Con la sentenza del 19 luglio, emessa nel procedimento C-377/11, la Corte di giustizia torna a ribadire il principio secondo cui, in materia di Iva, la base imponibile per la prestazione di un servizio è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto per la stessa prestazione. Per effetto del richiamato principio, osserva in concreto la Corte, nella prestazione di organizzazione del gioco del Bingo non assume rilevanza, ai fini dell’Iva, la parte del prezzo di vendita delle cartelle che deve essere distribuita come premio ai giocatori. Tale parte è, pertanto, esclusa dal campo di applicazione dell’Iva e non influenza il calcolo della detrazione spettante all’organizzatore del gioco. Il fatto e la questione interpretativa La pronuncia dei giudici di Bruxelles trae origine da una lite che opponeva una società, organizzatrice di giochi di bingo e di altre attività, e l’Amministrazione finanziaria Spagnola, in merito alla corretta determinazione dell’Iva dovuta dalla società per le prestazioni da essa svolte. Quest’ultima, oltre all’organizzazione del gioco del bingo, esente da Iva, come detto, esercitava altre attività imponibili Iva (riscossione dell’imposta sul gioco del bingo, bar, ristoranti). La società acquistava beni e servizi che venivano utilizzati in parte nell’attività esente, che non dava diritto alla detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti, e in parte nelle attività soggette a Iva, che davano diritto alla detrazione. Stante il meccanismo di funzionamento dell’imposta, secondo cui il diritto alla detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti spetta in misura proporzionale alle attività che conferiscono il diritto alla detrazione, occorreva stabilire se ai fini della determinazione della percentuale di detrazione dell’Iva spettante alla società – cosiddetto pro rata – andava considerata, nell’ammontare del volume d’affari, la quota-parte del prezzo di vendita delle cartelle del bingo che doveva, per legge, essere destinata ai giocatori come premi. La descritta questione interpretativa veniva sottoposta alla Corte di giustizia dopo che, nei due gradi di giudizio nazionale, i giudici spagnoli erano giunti a conclusioni opposte. 1 La pronuncia Secondo i giudici di Bruxelles, nell’ambito di un gioco come quello del bingo, il corrispettivo realmente ricevuto dall’organizzatore del gioco per il servizio fornito è costituito dal prezzo di vendita delle cartelle diminuito della parte, fissata dalla legge, di tale prezzo che deve essere distribuita come premio ai giocatori. Ne consegue che, ai fini Iva, ciò che rileva nella determinazione del volume d’affari della società è l’importo “netto” della vendita delle cartelle di cui l’organizzatore può effettivamente disporre. Il fondamento giuridico della soluzione della Corte è rappresentato dalle disposizioni della direttiva Iva – articolo 72 della direttiva 2006/112/Ce (ex articolo 11 della direttiva 77/388) – che, nel disciplinare la base imponibile Iva, non lascia agli Stati membri alcuna discrezionalità sulla determinazione di cosa debba essere considerato come corrispettivo versato o da versare al prestatore da parte del destinatario. Ciò esclude che, per il calcolo della base imponibile, uno Stato membro applichi a specifiche operazioni una regola diversa da quella generale senza avere prima seguito la procedura prevista dalla medesima direttiva, al fine di ottenere l’autorizzazione a introdurre siffatta misura derogatoria a detta regola generale. Se la parte del prezzo di vendita delle cartelle del bingo da trasferire ai giocatori vincitori non deve essere inserita nella base imponibile, precisano, infine, i giudici europei, la stessa non rileva ai fini del calcolo del pro-rata di detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti. Antonino Iacono pubblicato Martedì 24 Luglio 2012 2