Bingo: il premio sfugge all`Iva e non partecipa alla

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Bingo: il premio sfugge all`Iva e non partecipa alla
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Giurisprudenza
Bingo: il premio sfugge all’Iva
e non partecipa alla detrazione
Per la Corte di giustizia Ue è imponibile solo il corrispettivo realmente ricevuto
dall’organizzatore del gioco, cioè quello decurtato della quota assegnata ai
vincitori
Con la sentenza del 19 luglio, emessa nel procedimento
C-377/11, la Corte di giustizia torna a ribadire il principio
secondo cui, in materia di Iva, la base imponibile per la
prestazione di un servizio è costituita dal corrispettivo
realmente ricevuto per la stessa prestazione.
Per effetto del richiamato principio, osserva in concreto la
Corte, nella prestazione di organizzazione del gioco del
Bingo non assume rilevanza, ai fini dell’Iva, la parte del
prezzo di vendita delle cartelle che deve essere distribuita
come premio ai giocatori. Tale parte è, pertanto, esclusa
dal campo di applicazione dell’Iva e non influenza il
calcolo della detrazione spettante all’organizzatore del
gioco.
Il fatto e la questione interpretativa
La pronuncia dei giudici di Bruxelles trae origine da una lite che opponeva una società,
organizzatrice di giochi di bingo e di altre attività, e l’Amministrazione finanziaria Spagnola, in
merito alla corretta determinazione dell’Iva dovuta dalla società per le prestazioni da essa svolte.
Quest’ultima, oltre all’organizzazione del gioco del bingo, esente da Iva, come detto, esercitava
altre attività imponibili Iva (riscossione dell’imposta sul gioco del bingo, bar, ristoranti).
La società acquistava beni e servizi che venivano utilizzati in parte nell’attività esente, che non
dava diritto alla detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti, e in parte nelle attività soggette a Iva,
che davano diritto alla detrazione.
Stante il meccanismo di funzionamento dell’imposta, secondo cui il diritto alla detrazione dell’Iva
pagata sugli acquisti spetta in misura proporzionale alle attività che conferiscono il diritto alla
detrazione, occorreva stabilire se ai fini della determinazione della percentuale di detrazione
dell’Iva spettante alla società – cosiddetto pro rata – andava considerata, nell’ammontare del
volume d’affari, la quota-parte del prezzo di vendita delle cartelle del bingo che doveva, per
legge, essere destinata ai giocatori come premi.
La descritta questione interpretativa veniva sottoposta alla Corte di giustizia dopo che, nei due
gradi di giudizio nazionale, i giudici spagnoli erano giunti a conclusioni opposte.
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La pronuncia
Secondo i giudici di Bruxelles, nell’ambito di un gioco come quello del bingo, il corrispettivo
realmente ricevuto dall’organizzatore del gioco per il servizio fornito è costituito dal prezzo di
vendita delle cartelle diminuito della parte, fissata dalla legge, di tale prezzo che deve essere
distribuita come premio ai giocatori.
Ne consegue che, ai fini Iva, ciò che rileva nella determinazione del volume d’affari della società
è l’importo “netto” della vendita delle cartelle di cui l’organizzatore può effettivamente disporre.
Il fondamento giuridico della soluzione della Corte è rappresentato dalle disposizioni della
direttiva Iva – articolo 72 della direttiva 2006/112/Ce (ex articolo 11 della direttiva 77/388) – che,
nel disciplinare la base imponibile Iva, non lascia agli Stati membri alcuna discrezionalità sulla
determinazione di cosa debba essere considerato come corrispettivo versato o da versare al
prestatore da parte del destinatario.
Ciò esclude che, per il calcolo della base imponibile, uno Stato membro applichi a specifiche
operazioni una regola diversa da quella generale senza avere prima seguito la procedura
prevista dalla medesima direttiva, al fine di ottenere l’autorizzazione a introdurre siffatta misura
derogatoria a detta regola generale.
Se la parte del prezzo di vendita delle cartelle del bingo da trasferire ai giocatori vincitori non
deve essere inserita nella base imponibile, precisano, infine, i giudici europei, la stessa non
rileva ai fini del calcolo del pro-rata di detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti.
Antonino Iacono
pubblicato Martedì 24 Luglio 2012
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