CCNL istruzioni versamento QSC 2014.12
Transcript
CCNL istruzioni versamento QSC 2014.12
CCNL Per dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi QSC e ASSISTENZA INTEGRATIVA Definizione e Istruzioni per il versamento della Quota di Servizio Contrattuale (QSC) e informazioni sulle prestazioni di Assistenza Integrativa. La Quota di Servizio Contrattuale (QSC) è regolamentata dall’art. 10 del CCNL allo scopo del funzionamento dei servizi sindacali ed è fissato nella misura dell’1,90% della retribuzione mensile da calcolarsi per 14 mensilità, così ripartito: – 0,30% a carico dei lavoratori, – 1,60% a carico dei datori di lavoro, – e ad un ulteriore contributo forfetario, a carico dei datori di lavoro, pari ad Euro 12,00 mensili per dodici mensilità. Le quote a carico degli Agenti Immobiliari devono essere calcolate sul monte salari mensile. Le quote di contributo a carico dei lavoratori saranno trattenute dai datori di lavoro all’atto del pagamento delle retribuzioni e versate trimestralmente ed il relativo importo deve essere indicato con apposita voce “QSC” nel foglio paga e nel libro paga. I versamenti delle trattenute a carico del dipendente, unitamente a quelle a proprio carico, devono essere versate con la retribuzione dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre sul c/c bancario n. 670: IBAN: IT23Q0312703207000000000670 intestato a Ente Bilaterale Nazionale Agenti Immobiliari Professionali (EBNAIP). In caso di ritardato versamento, sono dovuti gli interessi di mora fissati nella misura dell’interesse legale corrente, in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto medesimo ad agire per vie legali. Il mancato e/o irregolare versamento dei contributi di cui al presente articolo preclude l’accesso alle prestazioni di cui al Titolo III del CCNL, ivi compresa l’Assistenza Integrativa. L’Ente Bilaterale Nazionale Agenti Immobiliari Professionali (EBNAIP) gestisce infatti l’Assistenza Integrativa per dipendenti e datori di lavoro. Si tratta di prestazioni differenziate tra dipendenti e datori di lavoro. Dal 1° settembre 2014 le prestazioni che l’EBNAIP rende ai propri aderenti sono le seguenti: A) Infortuni professionali ed extraprofessionali In caso di infortuni professionali ed extraprofessionali, saranno assicurate le seguenti prestazioni: 1) ai lavoratori a tempo pieno o a tempo parziale di oltre 30 ore settimanali: Garanzia Massimale procapite Note Invalidità permanente € 7.000,00 Franchigia 10% dell’indennizzo I.P. sino al 25% viene corrisposto un indennizzo pari al 30% del massimale I.P. oltre il 25% e sino al 50% viene corrisposto un indennizzo pari al 50% del massimale I.P. oltre il 50% e sino al 74% escluso viene corrisposto un indennizzo pari al 70% del massimale I.P. pari al 74% o superiore viene corrisposto un indennizzo pari al 100% del massimale Rimborso spese € 1.000,00 Annuo ospedaliere o cliniche Diaria ricovero da € 13,00 per giorno per franchigia 3 giorni infortunio massimo 365 giorni 2) ai lavoratori a tempo parziale da oltre 20 e fino a 30 ore settimanali: Garanzia Massimale procapite Note Invalidità permanente € 5.000,00 Franchigia 10% dell’indennizzo I.P. sino al 25% viene corrisposto un indennizzo pari al 30% del massimale I.P. oltre il 25% e sino al 50% viene corrisposto un indennizzo pari al 50% del massimale I.P. oltre il 50% e sino al 74% escluso viene corrisposto un indennizzo pari al 70% del massimale I.P. pari al 74% o superiore viene corrisposto un indennizzo pari al 100% del massimale Rimborso spese € 1.000,00 Annuo ospedaliere o cliniche Diaria ricovero da € 10,00 per giorno per franchigia 3 giorni infortunio massimo 365 giorni 3) ai lavoratori a tempo parziale fino a 20 ore settimanali: Garanzie Massimale procapite Note Invalidità permanente € 3.000,00 Franchigia 10% dell’indennizzo I.P. sino al 25% viene corrisposto un indennizzo pari al 30% del massimale I.P. oltre il 25% e sino al 50% viene corrisposto un indennizzo pari al 50% del massimale I.P. oltre il 50% e sino al 74% escluso viene corrisposto un indennizzo pari al 70% del massimale I.P. pari al 74% o superiore viene corrisposto un indennizzo pari al 100% del massimale Rimborso spese € 1.000,00 Annuo ospedaliere o cliniche Diaria ricovero da € 5,00 per giorno per Franchigia 3 giorni infortunio massimo 365 giorni ai lavoratori in generale: B) Rimborso Ticket SSN; Garanzia Massimale procapite Tickets per diagnostica Rimborso integrale dei tickets Annuo strumentale, di sino alla concorrenza di € laboratorio, terapie, 300,00 tickets per visite specialistiche c/o SSN o strutture convenzionate C) Rimborso visite specialistiche; Garanzia Massimale procapite Visite specialistiche c/o € 250,00 SSN o strutture convenzionate D) Prestazioni integrative Note Annuo Note CCNL Per dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi Garanzia A s s e g n o natalità/adozione Massimale procapite d i € 250,00 Note Contributo una tantum per la una nascita/adozione, non cumulabile tra i genitori naturali/adottivi Per i Datori di Lavoro: A) Infortuni professionali ed extraprofessionali In caso di infortuni professionali ed extraprofessionali saranno assicurate le seguenti prestazioni, valide in tutto il mondo nell’arco delle 24 ore: Garanzie Decesso Massimale € 7.000,00 Invalidità permanente € 7.000,00 Rimborso spese da € 1.000,00 infortunio Diaria ricovero da € 25,00 per giorno per infortuni massimo 365 giorni Note Raddoppio per commorienza di entrambi i coniugi ai figli in presenza di almeno un figlio portatore di invalidità superiore al 74% Franchigia 10% dell’indennizzo I.P. sino al 25% viene corrisposto un indennizzo pari al 30% del massimale I.P. oltre il 25% e sino al 50% viene corrisposto un indennizzo pari al 50% del massimale I.P. oltre il 50% e sino al 74% escluso viene corrisposto un indennizzo pari al 70% del massimale I.P. pari al 74% o superiore viene corrisposto un indennizzo pari al 100% del massimale Annuo Franchigia 3 giorni B) Rimborso Ticket SSN; Garanzia Massimale procapite Tickets per diagnostica Rimborso integrale dei Annuo s t r u m e n t a l e , d i t i c k e t s s i n o a l l a laboratorio, terapie, concorrenza di € 300,00 t i c k e t s p e r v i s i t e specialistiche c/o SSN o s t r u t t u r e convenzionate Note C) Rimborso visite specialistiche; Garanzia Massimale procapite Visite specialistiche c/o € 250,00 SSN o strutture convenzionate Note Annuo Le prestazioni di cui sopra saranno fruibili dagli interessati purché risultino versati i contributi di almeno 12 mesi precedenti la richiesta della prestazione stessa, a condizione che risultino versati i contributi di cui all’art. 3 del CCNL per la totalità dei lavoratori dipendenti presso l’agenzia. Per i datori di Lavoro Rimborso di quota economica giornaliera ai datori di lavoro che abbiano corrisposto ai lavoratori in caso di malattia l’indennità economica prevista dall’art.81 del CCNL, con le seguenti modalità e misure. 1.Lavoratori a tempo pieno o a tempo parziale di oltre 30 ore settimanali : dal 4° al 20° giorno € 11,00 dal 21° al 180° giorno € 8,00 1.Lavoratori a tempo parziale da oltre 20 e fino a 30 ore settimanali : dal 4° al 20° giorno € 8,00 dal 21° al 180° giorno € 6,00 1.Lavoratori a tempo parziale fino a 20 ore settimanali : dal 4° al 20° giorno € 4,00 dal 21° al 180° giorno € 3,00 Queste quote non sono rimborsate se maturate nei 5 mesi successivi alla data di iscrizione all’EBNAIP. Il datore di lavoro interessato al rimborso di cui sopra dovrà inviare all’EBNAIP richiesta scritta unitamente a copia della busta paga del lavoratore interessato relativa al mese durante il quale è avvenuta l’assenza per malattia e copia della documentazione INPS (DM 10/2) dalla quale risulti il calcolo a conguaglio tra i contributi previdenziali ed assistenziali di malattia e l’anticipazione della indennità di malattia dovuta a norma di legge dal datore di lavoro, nonché copia della comunicazione di assunzione come da legislazione vigente. Il diritto alle prestazioni potrà essere esercitato dagli interessati con la presentazione di apposita richiesta scritta all’EBNAIP unitamente a copia della documentazione comprovante il diritto stesso, entro e non oltre un anno dall’evento. La corresponsione del rimborso, nelle misure come sopra previste avverrà entro il mese successivo a quello di presentazione della documentazione e dell’accertamento dei requisiti. Nella prima fase di adesione i datori di lavoro hanno diritto al rimborso di quanto sopra previsto purché risultino in regola con il pagamento dei contributi previsti dal CCNL per i sei mesi precedenti la richiesta di rimborso. Dal settimo mese di iscrizione i datori di lavoro hanno diritto al rimborso di quanto sopra previsto a condizione che i contributi risultino versati in modo regolare e continuativo fin dalla data di prima iscrizione.