CCNL istruzioni versamento QSC 2014.12

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CCNL istruzioni versamento QSC 2014.12
CCNL
Per dipendenti da agenti immobiliari professionali,
mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
QSC e ASSISTENZA INTEGRATIVA
Definizione
e
Istruzioni
per
il
versamento
della
Quota di Servizio Contrattuale
(QSC)
e
informazioni
sulle
prestazioni
di
Assistenza Integrativa.
La
Quota
di
Servizio
Contrattuale
(QSC)
è
regolamentata
dall’art.
10
del
CCNL
allo
scopo
del
funzionamento
dei
servizi
sindacali
ed
è
fissato
nella
misura
dell’1,90%
della
retribuzione
mensile
da
calcolarsi
per
14
mensilità,
così
ripartito:
– 0,30% a carico dei lavoratori,
– 1,60% a carico dei datori di lavoro,
– e ad un ulteriore contributo forfetario, a carico dei datori di lavoro, pari ad Euro 12,00
mensili per dodici mensilità.
Le
quote
a
carico
degli
Agenti
Immobiliari
devono
essere
calcolate
sul
monte
salari
mensile.
Le
quote
di
contributo
a
carico
dei
lavoratori
saranno
trattenute
dai
datori
di
lavoro
all’atto
del
pagamento
delle
retribuzioni
e
versate
trimestralmente
ed
il
relativo
importo
deve
essere
indicato
con
apposita
voce
“QSC”
nel
foglio
paga
e
nel
libro
paga.
I
versamenti
delle
trattenute
a
carico
del
dipendente,
unitamente
a
quelle
a
proprio
carico,
devono
essere
versate
con
la
retribuzione
dei
mesi
di
marzo,
giugno,
settembre
e
dicembre
sul
c/c
bancario
n.
670:
IBAN: IT23Q0312703207000000000670
intestato
a
Ente
Bilaterale
Nazionale
Agenti
Immobiliari
Professionali
(EBNAIP).
In
caso
di
ritardato
versamento,
sono
dovuti
gli
interessi
di
mora
fissati
nella
misura
dell’interesse
legale
corrente,
in
ragione
di
anno,
senza
che
ciò
pregiudichi
il
diritto
medesimo
ad
agire
per
vie
legali.
Il
mancato
e/o
irregolare
versamento
dei
contributi
di
cui
al
presente
articolo
preclude
l’accesso
alle
prestazioni
di
cui
al
Titolo
III
del
CCNL,
ivi
compresa
l’Assistenza
Integrativa.
L’Ente
Bilaterale
Nazionale
Agenti
Immobiliari
Professionali
(EBNAIP)
gestisce
infatti
l’Assistenza
Integrativa
per
dipendenti
e
datori
di
lavoro.
Si
tratta
di
prestazioni
differenziate
tra
dipendenti
e
datori
di
lavoro.
Dal 1° settembre 2014 le prestazioni che l’EBNAIP rende ai propri aderenti sono le
seguenti:
A) Infortuni professionali ed extraprofessionali
In
caso
di
infortuni
professionali
ed
extraprofessionali,
saranno
assicurate
le
seguenti
prestazioni:
1)
ai
lavoratori
a
tempo
pieno
o
a
tempo
parziale
di
oltre
30
ore
settimanali:
Garanzia
Massimale
pro­capite
Note
Invalidità
permanente
€
7.000,00
Franchigia
10%
dell’indennizzo
I.P.
sino
al
25%
viene
corrisposto
un
indennizzo
pari
al
30%
del
massimale
I.P.
oltre
il
25%
e
sino
al
50%
viene
corrisposto
un
indennizzo
pari
al
50%
del
massimale
I.P.
oltre
il
50%
e
sino
al
74%
escluso
viene
corrisposto
un
indennizzo
pari
al
70%
del
massimale
I.P.
pari
al
74%
o
superiore
viene
corrisposto
un
indennizzo
pari
al
100%
del
massimale
Rimborso
spese
€
1.000,00
Annuo
ospedaliere
o
cliniche
Diaria
ricovero
da
€
13,00
per
giorno
per
franchigia
3
giorni
infortunio
massimo
365
giorni
2)
ai
lavoratori
a
tempo
parziale
da
oltre
20
e
fino
a
30
ore
settimanali:
Garanzia
Massimale
pro­capite
Note
Invalidità
permanente
€
5.000,00
Franchigia
10%
dell’indennizzo
I.P.
sino
al
25%
viene
corrisposto
un
indennizzo
pari
al
30%
del
massimale
I.P.
oltre
il
25%
e
sino
al
50%
viene
corrisposto
un
indennizzo
pari
al
50%
del
massimale
I.P.
oltre
il
50%
e
sino
al
74%
escluso
viene
corrisposto
un
indennizzo
pari
al
70%
del
massimale
I.P.
pari
al
74%
o
superiore
viene
corrisposto
un
indennizzo
pari
al
100%
del
massimale
Rimborso
spese
€
1.000,00
Annuo
ospedaliere
o
cliniche
Diaria
ricovero
da
€
10,00
per
giorno
per
franchigia
3
giorni
infortunio
massimo
365
giorni
3)
ai
lavoratori
a
tempo
parziale
fino
a
20
ore
settimanali:
Garanzie
Massimale
pro­capite
Note
Invalidità
permanente
€
3.000,00
Franchigia
10%
dell’indennizzo
I.P.
sino
al
25%
viene
corrisposto
un
indennizzo
pari
al
30%
del
massimale
I.P.
oltre
il
25%
e
sino
al
50%
viene
corrisposto
un
indennizzo
pari
al
50%
del
massimale
I.P.
oltre
il
50%
e
sino
al
74%
escluso
viene
corrisposto
un
indennizzo
pari
al
70%
del
massimale
I.P.
pari
al
74%
o
superiore
viene
corrisposto
un
indennizzo
pari
al
100%
del
massimale
Rimborso
spese
€
1.000,00
Annuo
ospedaliere
o
cliniche
Diaria
ricovero
da
€
5,00
per
giorno
per
Franchigia
3
giorni
infortunio
massimo
365
giorni
ai
lavoratori
in
generale:
B) Rimborso Ticket SSN;
Garanzia
Massimale
pro­capite
Tickets
per
diagnostica
Rimborso
integrale
dei
tickets
Annuo
strumentale,
di
sino
alla
concorrenza
di
€
laboratorio,
terapie,
300,00
tickets
per
visite
specialistiche
c/o
SSN
o
strutture
convenzionate
C) Rimborso visite specialistiche;
Garanzia
Massimale
pro­capite
Visite
specialistiche
c/o
€
250,00
SSN
o
strutture
convenzionate
D) Prestazioni integrative
Note
Annuo
Note
CCNL
Per dipendenti da agenti immobiliari professionali,
mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
Garanzia
A s s e g n o
natalità/adozione
Massimale
pro­capite
d i
€
250,00
Note
Contributo
una
tantum
per
la
una
nascita/adozione,
non
cumulabile
tra
i
genitori
naturali/adottivi
Per i Datori di Lavoro:
A)
Infortuni
professionali
ed
extraprofessionali
In
caso
di
infortuni
professionali
ed
extraprofessionali
saranno
assicurate
le
seguenti
prestazioni,
valide
in
tutto
il
mondo
nell’arco
delle
24
ore:
Garanzie
Decesso
Massimale
€
7.000,00
Invalidità
permanente
€
7.000,00
Rimborso
spese
da
€
1.000,00
infortunio
Diaria
ricovero
da
€
25,00
per
giorno
per
infortuni
massimo
365
giorni
Note
Raddoppio
per
commorienza
di
entrambi
i
coniugi
ai
figli
in
presenza
di
almeno
un
figlio
portatore
di
invalidità
superiore
al
74%
Franchigia
10%
dell’indennizzo
I.P.
sino
al
25%
viene
corrisposto
un
indennizzo
pari
al
30%
del
massimale
I.P.
oltre
il
25%
e
sino
al
50%
viene
corrisposto
un
indennizzo
pari
al
50%
del
massimale
I.P.
oltre
il
50%
e
sino
al
74%
escluso
viene
corrisposto
un
indennizzo
pari
al
70%
del
massimale
I.P.
pari
al
74%
o
superiore
viene
corrisposto
un
indennizzo
pari
al
100%
del
massimale
Annuo
Franchigia
3
giorni
B)
Rimborso
Ticket
SSN;
Garanzia
Massimale
pro­capite
Tickets
per
diagnostica
Rimborso
integrale
dei
Annuo
s t r u m e n t a l e ,
d i
t i c k e t s
s i n o
a l l a
laboratorio,
terapie,
concorrenza
di
€
300,00
t i c k e t s
p e r
v i s i t e
specialistiche
c/o
SSN
o
s t r u t t u r e
convenzionate
Note
C)
Rimborso
visite
specialistiche;
Garanzia
Massimale
pro­capite
Visite
specialistiche
c/o
€
250,00
SSN
o
strutture
convenzionate
Note
Annuo
Le
prestazioni
di
cui
sopra
saranno
fruibili
dagli
interessati
purché
risultino
versati
i
contributi
di
almeno
12
mesi
precedenti
la
richiesta
della
prestazione
stessa,
a
condizione
che
risultino
versati
i
contributi
di
cui
all’art.
3
del
CCNL
per
la
totalità
dei
lavoratori
dipendenti
presso
l’agenzia.
Per i datori di Lavoro
Rimborso
di
quota
economica
giornaliera
ai
datori
di
lavoro
che
abbiano
corrisposto
ai
lavoratori
in
caso
di
malattia
l’indennità
economica
prevista
dall’art.81
del
CCNL,
con
le
seguenti
modalità
e
misure.
1.Lavoratori
a
tempo
pieno
o
a
tempo
parziale
di
oltre
30
ore
settimanali
:
dal
4°
al
20°
giorno
€
11,00
dal
21°
al
180°
giorno
€
8,00
1.Lavoratori
a
tempo
parziale
da
oltre
20
e
fino
a
30
ore
settimanali
:
dal
4°
al
20°
giorno
€
8,00
dal
21°
al
180°
giorno
€
6,00
1.Lavoratori
a
tempo
parziale
fino
a
20
ore
settimanali
:
dal
4°
al
20°
giorno
€
4,00
dal
21°
al
180°
giorno
€
3,00
Queste
quote
non
sono
rimborsate
se
maturate
nei
5
mesi
successivi
alla
data
di
iscrizione
all’EBNAIP.
Il
datore
di
lavoro
interessato
al
rimborso
di
cui
sopra
dovrà
inviare
all’EBNAIP
richiesta
scritta
unitamente
a
copia
della
busta
paga
del
lavoratore
interessato
relativa
al
mese
durante
il
quale
è
avvenuta
l’assenza
per
malattia
e
copia
della
documentazione
INPS
(DM
10/2)
dalla
quale
risulti
il
calcolo
a
conguaglio
tra
i
contributi
previdenziali
ed
assistenziali
di
malattia
e
l’anticipazione
della
indennità
di
malattia
dovuta
a
norma
di
legge
dal
datore
di
lavoro,
nonché
copia
della
comunicazione
di
assunzione
come
da
legislazione
vigente.
Il
diritto
alle
prestazioni
potrà
essere
esercitato
dagli
interessati
con
la
presentazione
di
apposita
richiesta
scritta
all’EBNAIP
unitamente
a
copia
della
documentazione
comprovante
il
diritto
stesso,
entro
e
non
oltre
un
anno
dall’evento.
La
corresponsione
del
rimborso,
nelle
misure
come
sopra
previste
avverrà
entro
il
mese
successivo
a
quello
di
presentazione
della
documentazione
e
dell’accertamento
dei
requisiti.
Nella
prima
fase
di
adesione
i
datori
di
lavoro
hanno
diritto
al
rimborso
di
quanto
sopra
previsto
purché
risultino
in
regola
con
il
pagamento
dei
contributi
previsti
dal
CCNL
per
i
sei
mesi
precedenti
la
richiesta
di
rimborso.
Dal
settimo
mese
di
iscrizione
i
datori
di
lavoro
hanno
diritto
al
rimborso
di
quanto
sopra
previsto
a
condizione
che
i
contributi
risultino
versati
in
modo
regolare
e
continuativo
fin
dalla
data
di
prima
iscrizione.