Criteri per la distribuzione delle risorse destinate ai collegi universitari
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Criteri per la distribuzione delle risorse destinate ai collegi universitari
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario Criteri per la distribuzione delle risorse destinate ai collegi universitari - luglio 2002 DOC 8/02 Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è previsto dall’articolo 2 della legge 370/99 e alla data dell’insediamento, avvenuto il 19 aprile 2000, è subentrato all’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Il Comitato nazionale è organo istituzionale del MIUR con il compito di: fissare i criteri generali per la valutazione delle attività delle università; predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario; promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare; attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche; effettuare valutazioni tecniche su proposte di nuove istituzioni universitarie statali e non statali in vista dell'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale; predisporre rapporti sullo stato di attuazione e sui risultati della programmazione; predisporre studi e documentazione sullo stato dell'istruzione universitaria, sull'attuazione del diritto allo studio e sugli accessi ai corsi di studio universitari; predisporre studi e documentazione per la definizione dei criteri di riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università; svolgere per il Ministro attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte presentate dalle medesime. Con decreto del 4 aprile 2000 sono stati nominati i seguenti membri: dott. Giuseppe De Rita (presidente), prof. Luigi Biggeri, Prof. Carlo Calandra Buonaura, dott. Giuseppe Catalano, prof. Alessandro Corbino, dott. Guido Fiegna, prof. Alessandro Figà Talamanca, dott.ssa Daniela Primicerio, prof.ssa Anna Laura Trombetti Budriesi. In occasione della riunione di insediamento del Comitato, il prof. Biggeri è stato eletto vice-presidente. Il decreto istitutivo assegna al Comitato nazionale una segreteria amministrativa e tecnica per assicurare il supporto necessario. Inoltre, per le esigenze derivanti dall'attività del Comitato nazionale, possono essere affidati incarichi ad esperti, a gruppi di lavoro, enti e società specializzate per lo svolgimento di ricerche, studi e indagini. I documenti prodotti dal Comitato nazionale si articolano nelle seguenti tipologie: DOC Documenti prodotti dal Comitato in ottemperanza alle disposizioni di legge o su richiesta di parere da parte del Ministro; RdR Rapporti di ricerca prodotti da altri per conto del Comitato; REPRINT Relazioni presentate a convegni e articoli pubblicati in altra sede da parte di componenti del Comitato. Il contenuto di tali studi è, ovviamente, responsabilità degli autori e non frutto del lavoro collegiale del Comitato. Ulteriori informazioni sul Comitato nazionale e sulla documentazione fin qui prodotta sono contenute nel sito internet: e www.murst.it/valutazionecomitato. La documentazione del preesistente Osservatorio è contenuta nel sito internet: www.murst.it/osservatorio. Tel.06/5991.2809/2069 – fax 06/5991.2223 – e_mail: [email protected] 2 Indice 1. PREMESSA ............................................................................................................ 3 2. LE RAGIONI DEL FINANZIAMENTO DELLO STATO ............................... 4 2.1 IL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SARDEGNA ................................................... 4 2.2 IL FINANZIAMENTO DELLE RESIDENZE E DEI COLLEGI STATALI .............................. 6 2.2.1 La Scuola Normale Superiore di Pisa .......................................................... 6 2.2.2 La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa........................................................................................................... 7 2.2.3 Il Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria............... 7 2.3 IL FINANZIAMENTO DEI COLLEGI NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTI ....... 13 3. IL FINANZIAMENTO DELLO STATO 1994-2001 ........................................ 14 3.1 I CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO ................................................................ 15 3.2 I CONTRIBUTI PER L’EDILIZIA .............................................................................. 18 4. UN’ANALISI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE.................................................... 22 4.1 LA REGIONE SARDEGNA ...................................................................................... 22 4.2 LE RESIDENZE E I COLLEGI STATALI ..................................................................... 22 4.2.1 La Scuola Normale Superiore di Pisa ........................................................ 22 4.2.2 La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa......................................................................................................... 24 4.2.3 Il Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria............. 25 4.3 I COLLEGI NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTI .......................................... 26 4.3.1 Il sito http://universo.murst.it.................................................................... 26 4.3.2 Le relazioni sulle attività svolte nel 1999................................................... 27 4.3.3 I bilanci....................................................................................................... 28 5. LE PROPOSTE DI RIPARTO ........................................................................... 29 5.1 5.2 5.3 5.4 I CRITERI PROPOSTI DALL’OSSERVATORIO NEL 1998........................................... 29 I CRITERI DI RIPARTIZIONE APPLICATI DAL 1998 AL 2001.................................... 29 I NUOVI CRITERI GENERALI DI RIFERIMENTO DEL MINISTERO .............................. 31 LE PROPOSTE DELLA CONFERENZA PERMANENTE DEI COLLEGI NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTI ................................................................................ 31 5.5 LE PROPOSTE DEL COMITATO PER IL RIPARTO TRA LE TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI . 32 5.6 LE PROPOSTE DEL COMITATO PER IL RIPARTO TRA I COLLEGI NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTI ................................................................................ 33 6. VERSO L’ACCREDITAMENTO DEI COLLEGI NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTI ........................................................................ 39 1 Tabelle nel testo Tabella 1. Il Fondo integrativo statale per borse di studio assegnate al Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria 1997 - 2001. Tabella 2. Le entrate del Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria negli anni 2000 e 2001. Tabella 3. I borsisti e gli idonei per regione e provincia autonoma a.a. 2000/2001. Tabella 4. Il numero di borse di studio erogate dall’Università degli studi della Calabria e dall’Edis Calabria nell’a.a. 2000/2001. Tabella 5. Le borse di studio erogate dall’Università degli studi della Calabria nell’a.a. 2000/2001. Tabella 6. La ripartizione delle risorse tra le diverse tipologie di istituzioni 1994 - 2001. Tabella 7. La ripartizione delle risorse ai collegi ed alle residenze statali 1994 - 2001. Tabella 8. La ripartizione delle risorse ai collegi non statali legalmente riconosciuti 1994 – 2001. Tabella 9. La ripartizione dei contributi per l’edilizia tra i collegi non statali legalmente riconosciuti 2001. Tabella 10. La ripartizione dei contributi per l’edilizia dei collegi universitari legalmente riconosciuti 1998 - 2001. Tabella 11. Le assegnazioni statali e la spesa della Regione Sardegna per il diritto allo studio 2001. Tabella 12. I criteri di ripartizione adottati per il riparto della quota di riequilibrio tra i collegi non statali legalmente riconosciuti 1998 - 2001. Tabella 13.La proposta di riparto della quota aggiuntiva 2002 tra le diverse tipologie di istituzioni. Tabella 14.La proposta di ripartizione della quota aggiuntiva 2002 tra i collegi e le residenze statali. Tabella 15. L’ipotesi di distribuzione delle risorse ai collegi non statali legalmente riconosciuti per il triennio 2002/2004. Allegati Allegato 1. La scheda informativa sugli interventi di diritto allo studio sulla Regione Sardegna. Allegato 2. Le attività di sostegno agli studenti della Scuola Normale Superiore di Pisa. Allegato 3. Le attività di sostegno agli studenti della Scuola Superiore “S. Anna” di Pisa. Allegato 4. Le attività del Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria. Allegato 5. Le attività dei Collegi non statali legalmente riconosciuti. Allegato 6. I bilanci dei collegi non statali legalmente riconosciuti. 2 1. Premessa Con la lettera del 9 aprile 2002, il Capo del Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici del Miur ha chiesto al Comitato l’individuazione di criteri per la distribuzione dei fondi del capitolo destinato al finanziamento dei collegi universitari. Il presente documento si pone, quindi, l’obiettivo di illustrare le ragioni e le regole del finanziamento statale per le diverse tipologie di soggetti che ricevono i contributi ministeriali e di proporre criteri di ripartizione dei fondi tra gli stessi. A tal fine, partendo dal documento approvato nel 1998 dall’allora Osservatorio (DOC 12/98), il Comitato ha raccolto le informazioni relative ai criteri precedentemente adottati dal Ministero e i dati del riparto negli altri anni. Sono state poi raccolte specifiche informazioni sulle attività svolte e sull’utilizzo dei fondi da parte delle istituzioni che ne beneficiano1. Sono stati inoltre analizzati, per uno studio più completo, alcuni dati contenuti nei bilanci dei diversi collegi, nel sito Internet del Ministero e nei singoli siti dei collegi, nelle relazioni inviate dai collegi stessi al Ministero in relazione alle attività svolte nel 1999. L’11 aprile 2002, presso la sede del Comitato, si è svolto un incontro con la Dr.ssa Roberta Cacciamani dell’Ufficio II del Ministero e la Giunta di Presidenza della Conferenza permanente dei collegi non statali legalmente riconosciuti, formata dal Dr. Mario Spasiano, Presidente della Conferenza e Segretario dell’Istituto per le ricerche e attività educative (IPE) di Napoli, dal Prof. Angiolino Stella, Vice Presidente della Conferenza e Direttore del Collegio Borrromeo di Pavia, dal Dr. Maurizio Carvelli, Segretario della Conferenza e Amministratore Delegato della Fondazione Ceur di Bologna e dall’Ing. Alfredo Razzano, Segretario della Conferenza e Direttore della Fondazione RUI di Roma. In quella occasione sono state raccolte informazioni e proposte per la stesura di questo rapporto: l’obiettivo primario del Comitato è stato quello di avviare una sempre collaborazione con i soggetti interessati, al fine di raccogliere suggerimenti, proposte, pareri, punti di vista. In tale occasione, è stato inoltre acquisito il recente protocollo di intesa (stipulato il 15 Maggio 2002) tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e la Conferenza Permanente dei Collegi universitari riconosciuti, con il quale viene sancita la possibilità, da parte dei collegi, di organizzare corsi e attività formative per i quali vengano riconosciuti, da parte dell’Università, agli studenti partecipanti, dei crediti formativi. Il documento si chiude con la descrizione degli indirizzi del Ministero, delle ipotesi di riparto della Conferenza permanente dei Collegi legalmente riconosciuti e delle proposte del Comitato. Infine, coerentemente con le più recenti innovazioni nelle “regole del gioco” del sistema universitario, il Comitato ha formulato alcune ipotesi sull’introduzione, anche in questo settore, di un processo di accreditamento delle istituzioni che intendono beneficiare del sostegno finanziario pubblico. 1 Si ringraziano per la cortese collaborazione la Dr.ssa Roberta Cacciamani, dirigente dell’ufficio II del Miur, la Dr.ssa Liana Serra, dell’ufficio VII del Miur, il Dr. Vincenzo Basciu, della Regione Sardegna, il Dr. Antonio Onofrio, direttore amministrativo del Centro residenziale dell’Università degli studi della Calabria, il Dr. Moisè Chiodi del Centro residenziale dell’Università degli studi della Calabria, il Dr. Maurizio Himmelmann della Scuola Superiore S. Anna di Pisa, la Dr.ssa Daniela Sevieri della Scuola Normale Superiore di Pisa. 3 Confermando le considerazioni già svolte dall’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, il Comitato segnala la presenza, nell’ambito del capitolo di bilancio esaminato, di diversi soggetti istituzionali, con diverse finalità e caratteristiche, per i quali appare impossibile l’introduzione di criteri omogenei di distribuzione ex-ante delle risorse e di valutazione ex-post dei risultati. Al di là del problema immediato della ripartizione dei fondi disponibili, il Comitato sottolinea l’importanza e la necessità di un riordino strutturale delle modalità di intervento in questo settore, con particolare riferimento ai livelli di governo delle competenze e dei finanziamenti, anche alla luce delle modifiche recentemente apportate alle disposizioni del titolo V della Costituzione2. In particolare, appare opportuno il riordino dei rapporti istituzionali in questo campo con la Regione Sardegna, con un conseguente trasferimento definitivo alla regione delle risorse attualmente destinate al finanziamento delle funzioni “delegate” e che, invece, ora assumono il carattere di materia di competenza concorrente alla luce delle recenti modifiche normative. Allo stesso modo, appare opportuno ricondurre ad una specifica modalità di finanziamento gli interventi di sostegno a favore degli studenti iscritti a specifiche istituzioni universitarie (la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore S. Anna di Pisa e il Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria), cui è stato attribuito per legge il carattere residenziale, al fine di evitare sovrapposizioni nelle competenze istituzionali e nelle modalità di finanziamento tra Stato e Regioni. 2. Le ragioni del finanziamento dello Stato Le istituzioni finanziate sul capitolo sono riconducibili a tre categorie, tra loro diverse per natura istituzionale e funzioni: 1. la Regione Sardegna; 2. le residenze e i collegi statali; 3. i collegi universitari non statali legalmente riconosciuti. 2.1 Il finanziamento della Regione Sardegna Con il DPR 19 giugno 1979, n. 348, “Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al DPR 24 luglio 1977, n. 616” “è stato delegato alla Regione Sardegna l’esercizio delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari”. Successivamente, con la legge del 13 aprile 1983, n. 122, è stato stabilito che “al finanziamento delle funzioni delegate alla regione Sardegna con l’anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979 e con altre leggi si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativi alle stesse funzioni delegate”3.Con il D.M. 22 dicembre 1983, infine, “sono stati 2 Art 3 della Legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”. 3 Legge 13 aprile 1983, n. 122 –“Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e 4 trasferiti alla Regione Sardegna i beni e il personale delle seguenti opere universitarie: opera universitaria di Cagliari, opera universitaria di Sassari”. Nel 1999 con la nota del 10 giugno n. 4144/66, il Dipartimento per l’Autonomia universitaria e gli studenti, partendo dal presupposto che la legge 2 dicembre 1991, n. 390, concernente norme sul diritto agli studi universitari, costituisce il quadro normativo, fondamentale ed unitario degli interventi in questo campo, e sottolineando che, nell’art. 11 della stessa legge che attribuisce le funzioni alle Regioni, non vengono menzionate né forma e né modalità di finanziamento, ha sostenuto l’abrogazione per novazione normativa, ad opera direttamente del legislatore, delle legge settoriale anteriore. Di conseguenza, nell’esercizio finanziario 2000, il Ministero non ha proceduto al trasferimento di risorse finanziarie a favore della Regione Sardegna, in precedenza effettuato sul capitolo di bilancio 1508. La Regione Sardegna (con nota n. 17697 del 6 settembre 1999) ha risposto, in primo luogo, sottolineando che da una parte, sotto il profilo formale, il Governo non può disporre unilateralmente modifiche all’art. 4 della legge del 13 aprile del 1983, n. 122, sul finanziamento delle funzioni delegate alla Regione Sardegna, poiché, in base all’art. 54 della legge Costituzionale del 13 aprile 1948, n. 3, si può ricorrere alla legge ordinaria per modifiche alla materia di finanziamento, ma è indispensabile che sia, in ogni caso, sentita la regione in via preventiva. Dall’altra, sotto il profilo sostanziale, nella legge del 2 dicembre 1991, n. 390, non viene affermato implicitamente il principio che lo Stato possa delegare una propria funzione ad un altro soggetto pubblico, costituzionalmente riconosciuto e tutelato, imponendogli di esercitarla, assumendone tutti gli oneri sia sostanziali che di funzionamento. Con la nota n. 2447/E del 31 luglio 2000 il Ministero del Tesoro ha affermato che “al finanziamento delle funzioni delegate alla Regione Sardegna non può che provvedere lo Stato”, in quanto il finanziamento assegnato annualmente alla Regione Sardegna per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di diritto allo studio universitario sull’ex cap. 1508 del bilancio statale non ha carattere aggiuntivo, ma è l’unico trasferimento annuale destinato a tale scopo. A differenza delle altre regioni, alle quali, a seguito del trasferimento delle funzioni con il DPR del 24 luglio 1997, n. 616, è stata assegnata una quota di fondi statali destinati al finanziamento del diritto allo studio universitario, consolidata poi nel Fondo Comune, la Regione Sardegna, per l’esercizio delle stesse funzioni delegate, secondo quanto previsto dall’art. 33 del DPR del 19 giugno 1979, n. 348, è destinataria di un finanziamento annuale, ai sensi dell’art. 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122, da “prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativo alle stesse funzioni delegate”. Proprio per tali ragioni, nel corso dell’esercizio finanziario 2001, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha proceduto ad assegnare alla Regione Sardegna sia la quota relativa a tale esercizio che a quello precedente, grazie ad uno specifico incremento dello stanziamento, definito a tal fine nella legge di bilancio. Il finanziamento alla Regione Sardegna è quindi supportato da specifiche norme legislative, ma appare in ogni caso fondamentalmente diverso rispetto a quello delle altre regioni: proprio per il suo carattere di eccezionalità dovrebbe, all’interno del del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n.348; e disposizioni in materia finanziaria per la regione Friuli-Venezia Giulia”. 5 bilancio statale, costituire un capitolo a sé stante. Inoltre, nell’ambito del più ampio ridisegno delle competenze derivante dalle modifiche al titolo V della Costituzione, sembrerebbe più opportuno procedere al definitivo trasferimento di tali risorse alla Regione Sardegna. 2.2 Il finanziamento delle residenze e dei collegi statali Le residenze e i collegi statali che beneficiano del finanziamento relativo al capitolo in esame sono: il collegio della Scuola Normale Superiore di Pisa. il collegio della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa; il Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria; La Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore “S. Anna” di Pisa sono entrambe inserite nel sistema universitario italiano con ordinamento speciale: il loro fine principale è l’alta formazione e la ricerca scientifica. L’art. 56, comma 5 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto delle esigenze finanziarie rappresentate nei programmi triennali presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale, ha previsto un finanziamento ordinario aggiuntivo di importo complessivo non superiore a lire 22 miliardi da destinare proprio a tali soggetti. Con il DOC 4/2001 il Comitato ha espresso il proprio parere limitatamente alle risorse da assegnare alle Scuole Superiori ad ordinamento speciale sul fondo di finanziamento ordinario. 2.2.1 La Scuola Normale Superiore di Pisa La Scuola Normale Superiore di Pisa è un istituto di istruzione universitaria a ordinamento speciale, fondata da Napoleone I con decreto del 18 ottobre 1810 e ristabilita con motuproprio granducale 28 novembre 1846 La Scuola Normale Superiore di Pisa è un istituto di istruzione universitaria a ordinamento speciale e nell’art. 233 del testo unico sull’istruzione universitaria (R.D. 31 agosto 1993, n. 1592) è annoverata tra gli istituti superiori statali e le sono attribuite la personalità giuridica e l’autonomia amministrativa, didattica e disciplinare. La Scuola ha come fine principale l’alta formazione e la ricerca scientifica: il notevole potenziamento delle proprie strutture ha portato ad un’espansione dei campi di ricerca e ad una intensificazione delle collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali, determinando, così, un alto livello di integrazione tra il patrimonio tradizionale e i continui elementi di innovazione. La Scuola ha un peculiare carattere residenziale: ai sensi dello statuto (art. 36) essa garantisce ai propri allievi il vitto e l’alloggio per tutta la durata dei corsi di studio; gli studenti hanno così la possibilità di lavorare e studiare a stretto contatto con ricercatori e docenti, abituandosi al confronto e allo scambio culturale ed interdisciplinare anche attraverso numerose borse di scambio e soggiorni di studio e di ricerca all’estero. Tale previsione statuaria non rende possibile scindere la Scuola dai 6 suoi collegi: per realizzare i propri fini istituzionali, la Scuola è sempre stata dotata di proprie strutture collegiali. 2.2.2 La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” è stata istituita con la legge del 14 febbraio 1987, n. 41, grazie alla fusione della Scuola di studi universitari e di perfezionamento con il Conservatorio “S. Anna”, istituzioni di lunga tradizione. Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto la Scuola Superiore “S. Anna” “assicura la sua natura di istituto di istruzione universitaria a carattere residenziale tramite proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne”. Il Collegio non è centro autonomo di spesa, ma è gestito dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento Strutture e Servizi Comuni della Scuola. Dalla legge istitutiva del 14 febbraio 1987, n. 41, art. 8, si evince che “al finanziamento della scuola continua a provvedere lo Stato a norma delle disposizioni sulle università e sugli istituti di istruzione superiore statale. Il mantenimento della Scuola è assicurato dai proventi del patrimonio e da eventuali contributi di enti, istituzioni e privati”. 2.2.3 Il Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria Con la legge 12 marzo 1968, n. 442, è stata istituita l’Università degli studi della Calabria. L’art. 1 di tale legge stabilisce il carattere residenziale dell’Ateneo; mentre l’art. 11 prevede la realizzazione di un centro residenziale presso l’Università stessa. Con l’avvio dell’attività accademica dell’Università nell’a.a. 1972/73 è stata costituita l’Opera Universitaria con propri compiti specifici in materia di diritto allo studio. Con il DPR 19 giugno 1978, n. 632, è stato istituito il Centro Residenziale “alle cui spese di funzionamento provvede, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 442, l’Università degli studi della Calabria, attingendo anche ai contributi ad essa assegnati dal Ministero della pubblica istruzione” (art. 3); con lo stesso provvedimento sono stati trasferiti all’Università degli studi della Calabria tutti i rapporti, diritti e doveri facenti capo all’opera universitaria4. In tale circostanza non venne però chiarita la questione relativa al personale dell’ex-opera universitaria5.Solo con l’art. 78, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, “il personale non docente già appartenente alla soppressa Opera Universitaria dell’Università della Calabria, in servizio alla data di entrata in vigore del DPR 19 giugno 1978, n. 632, è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria” e, come tale, è stato retribuito dal Ministero prima e successivamente dall’Università all’istituzione del Fondo per il Finanziamento Ordinario. 4 “Con la costituzione del centro residenziale cessano le funzioni esercitate in via provvisoria dall’opera universitaria dell’Università degli Studi della Calabria. La predetta Università subentra in tutti i rapporti e nei diritti e nei doveri facenti capo all’opera.” (D.P.R. 19 giugno 1978, n. 632 art.11). 5 Con il DPR 24 giugno 1977, n. 616, vengono trasferite funzioni, beni e personale dell’opera universitaria alle Regioni a statuto ordinario. L’O.U. è soppressa, ma rimane il personale che viene pagato con anticipazione dall’università. 7 La specificità normativa dell’Università degli studi della Calabria è stata poi riconosciuta dalla legge quadro in materia di diritto allo studio, emanata dopo il trasferimento delle funzioni alle Regioni. (legge del 2 dicembre del 1991, n. 390). Essa stabilisce, in particolare all’art. 26, comma 2, che “sono fatte salve per l’Università della Calabria le specifiche disposizioni, in materia di diritto agli studi universitari, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442”. Con la legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 20, è stata istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo autonomo delle regioni e delle province autonome, che prevede: “gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l’università o l’istituto hanno sede, ad eccezione dell’Università degli studi della Calabria per la quale la tassa è dovuta alla medesima università, ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.” Al Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria è anche attribuito, per la propria quota parte, il Fondo Integrativo statale per la concessione di borse di studio e prestiti d’onore, in quanto soggetto deputato istituzionalmente alle funzioni di sostegno dei propri studenti (tabella 1). Dall’analisi delle norme che regolano la materia, appare evidente che il legislatore statale abbia attribuito, in deroga alla normativa generale, le funzioni di sostegno agli studenti dell’Università degli studi della Calabria, assegnandole il personale e le risorse finanziarie per lo svolgimento di tali compiti istituzionali. In questo quadro istituzionale la Regione Calabria non ha mai svolto alcuna funzione di intervento per il sostegno degli studenti dell’Università degli studi della Calabria, offrendo gli interventi e i servizi per il diritto allo studio universitario esclusivamente agli studenti dell’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria e all’Università degli studi “Magna Grecia” di Catanzaro, attraverso l’istituzione dell’Ente per il diritto allo studio universitario di Reggio Calabria (EDIS). Ciò ad eccezione di un contributo che ha origine nella legge regionale del 30 novembre 1977, n. 296, che all’art. 3 stabilisce che “i contributi di cui alla presente legge, sono determinati in £. 500 milioni a favore degli studenti assistiti dall’opera universitaria dell’Università degli studi della Calabria ed in £. 200 milioni, a favore degli studenti assistiti dall’opera universitaria dell’Università degli studi di Reggio Calabria”. Sino al 1992 la Regione ha, inoltre, garantito il servizio trasporti gratuito per tutti gli studenti iscritti all’Università degli studi della Calabria, (collocata in una zona lontana dai centri abitati e sprovvista di autobus di linea) versando un contributo finanziario ad una ditta concessionaria dei trasporti. Nel 1993 con la legge regionale 8 settembre 1993, n. 3, la Regione “ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all’Università degli studi della Calabria e all’Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 (…) autorizza per l’esercizio finanziario 1993 la spesa di 4 miliardi” (art. 11, comma 1), destinando la somma di 2 miliardi, all’Università degli studi della Calabria e vincolandone la destinazione per assicurare la continuità dei servizi di trasporto offerti a tutti gli 6 Legge regionale del 30 novembre 1977, n. 29: “Interventi a favore delle opere universitarie dell’università della Calabria e dell’Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria”. 8 studenti. Le residenze, infatti, sono dislocate in parte ad Arcavacata, nelle immediate vicinanze della sede universitaria, ed in parte nella zona residenziale di Rende, distante cinque chilometri dalla sede universitaria, dove funziona un apposito servizio di autobus di linea i cui orari sono programmati in base all’attività universitaria. Gli studenti alloggiati presso il Centro dispongono di appositi abbonamenti nell’ambito dei servizi erogati dallo stesso ente . Il vincolo di destinazione è stato formalmente rimosso nella legge regionale del 9 settembre 1994, n. 19, anche se questo contributo è destinato ancora in larga parte ad assicurare la gratuità del servizio agli studenti alloggiati nelle residenze non prossime all’università. Solo recentemente la Regione Calabria ha approvato una legge in materia di diritto allo studio (legge regionale del 10 dicembre 2001, n. 34) e, successivamente, stipulato una convenzione con l’Università degli studi della Calabria per coordinare gli interventi in materia di diritto allo studio. Secondo tale convenzione la Regione Calabria delega all’università la gestione di tutti gli interventi del diritto allo studio e destina, nell’ambito del piano triennale di cui l’art. 24 della legge regionale del 10 dicembre 2001, n. 34, un contributo annuale denominato “contributo regionale al Centro Residenziale per il diritto allo studio dell’Università della Calabria”. La Regione, inoltre, si impegna a mettere a disposizione dell’università edifici, spazi e/o impianti per le finalità proprie del diritto allo studio; tali recenti disposizioni non hanno comunque trovato sino ad oggi alcuna attuazione. Di conseguenza il Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria il Centro Residenziale riceve allo stato attuale i seguenti contributi: • Contributo statale sul capitolo dei collegi; • Contributo dell’Università per gli stipendi del personale del Centro residenziale dipendente dall’Università (FFO); • Contributo regionale di cui alla legge regionale del 30 novembre 1977, n. 29 che ammonta dal 1993 a 2 miliardi annui; • Trasferimento regionale del Fondo Integrativo statale per borse di studio; • Contributo derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio pari a £ 135.000 per studente iscritto, destinato interamente alle borse di studio e ai prestiti d’onore; • Contributo dell’Università per borse di studio. Nella tabella 2 sono riportate le entrate del Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria, finalizzate sia al finanziamento degli interventi di sostegno diretto agli studenti (borse di studio) e sia al finanziamento dei servizi offerti dal Centro stesso (vitto, alloggio, trasporti), come risultano dai bilanci degli ultimi due esercizi finanziari. Tabella 1. Il Fondo integrativo statale per borse di studio assegnato al Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria 1997 - 2001 9 1997 1998 1999 2000 2001 L. 166.985.353 L. 1.147.963.825 L. 3.297.056.984 L. 3.751.345.625 L. 5.010.714.358 Fonte: Murst, D.A.U.S, Uff. II. Tabella 2. Le entrate del Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria negli anni 2000 e 2001 Valori in milioni di lire Finanziamenti per borse di studio Trasferimenti dall'Università Tassa regionale per il diritto allo studio Fondo integrativo statale per borse di studio Totale Finanziamenti per servizi Contributo Murst Trasferimenti dell'Universitrà per stipendi personale dell'exopera universitaria Trasferimenti da parte della Regione Trasferimenti di parte di comuni Recupero servizi erogati dal Centro Residenziale Altra entrate (recupero quote borse id studio) Totale Totale entrate 31/12/00 31/12/01 25 2.576 3.297 5.898 1.650 2.629 3.737 8.016 10.321 10.404 4.500 4.500 2.000 150 4.338 364 21.673 27.571 2.000 6.316 120 23.340 31.356 Fonte: Rendiconto del Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria negli anni 2000 e 2001. Una quota rilevante di queste risorse (21,4%) ha come vincolo di destinazione il pagamento delle borse di studio agli studenti beneficiari. Nella tabella 3, invece, viene evidenziato il grado di copertura della domanda di borse di studio nelle varie regioni e province autonome. Nel dato relativo alla Regione Calabria è necessario tener conto del fatto che gli interventi per il diritto allo studio vengono in parte gestiti dall’Università degli studi della Calabria, per i propri studenti, e in parte dall’Ente per il diritto allo studio (Edis), per gli studenti dell’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria e per gli studenti dell’Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro. Come evidenziato nella tabella 5, il grado di copertura dell’Università degli studi della Calabria è nettamente 10 inferiore al livello medio nazionale (26,2% rispetto al 78,3% a livello nazionale e a quello dell’Edis Calabria, tabella 4). Tabella 3. I borsisti e gli idonei per regione e provincia autonoma a.a. 2000/2001 a.a. 2000/01 Regioni/ Province autonome ABRUZZO borsisti idonei non beneficiari idonei grado di copertura 3.054 1.989 5.095 59,9 658 470 1.128 58,3 CALABRIA 3.203 2.717 5.920 54,1 CAMPANIA 14.712 6.439 21.153 69,6 EMILIA ROMAGNA 11.496 723 12.491 92,0 100,0 BASILICATA FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE 3.862 0 3.862 20.829 189 20.943 99,5 2.286 1.385 3.675 62,2 10.311 6.034 16.369 63,0 5.729 91,4 5.237 492 567 353 920 61,6 PIEMONTE 9.602 0 9.602 100,0 PUGLIA 4.878 2.954 10.204 47,8 SARDEGNA 6.199 981 7.180 86,3 MOLISE SICILIA TOSCANA PROVINCIA BOLZANO 9.077 4.639 13.773 65,9 12.239 0 12.239 100,0 264 0 264 100,0 100,0 PROVINCIA TRENTO 1.416 0 1.416 UMBRIA 3.988 423 4.453 89,6 11.275 167.691 65,2 VENETO TOTALE 7.353 131.231 3.922 33.710 78,3 Fonte: Elaborazioni del Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario su dati M.I.U.R, S.A.U.S, Uff. II. 11 Tabella 4. Le borse di studio erogate dall’Università degli studi della Calabria e dall’Edis Calabria nell’a.a. 2000/2001 Numero borse per Enti per il diritto allo studio studenti fuori sede CALABRIA Univ. degli studi della Calabria Edis 1.588 726 862 Numero borse per studenti pendolari 1.033 122 911 Numero Numero Beneficiari Totale di borse per Spesa per borse di studio su Idonei borse concesse a.a. 00/01 studenti studenti (dati %) erogate idonei in sede 582 116 466 3.203 964 2.239 5.920 3.681 2.239 54,1 26,2 100,0 L. 15.931.821.670 L. 5.261.600.000 L. 10.670.221.670 Spesa per borse di studio / borsisti L. L. L. 4.974.031 5.458.091 4.765.619 Fonte: Elaborazioni del Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario su dati M.I.U.R, S.A.U.S, Uff. II. La spiegazione va ricercata, oltre nella scarsità di risorse disponibili, anche nel carattere residenziale dell’università stessa, che determina la presenza di un elevato numero di studenti fuori sede (il 38,5% del totale dei beneficiari) e conseguentemente di un costo per studente più elevato. Nella tabella 5 sono indicate le borse di studio erogate nell’anno accademico 2001-2002, la spesa relativa e il fabbisogno effettivo che sarebbe necessario per coprire tutte le richieste. Rispetto all’anno accademico 2000-2001, caratterizzato da un livello di copertura pari al 26,2% (vedi tabella 4), si nota un lieve incremento nel 2001-2002 (34,03%), sempre però notevolmente al di sotto della media regionale e nazionale. Tabella 5. Le borse di studio erogate dall’Università degli studi della Calabria nell’a.a. 2001/2002 Valori in milioni di lire Studenti idonei al primo anno borsisti Totale 380 borsisti Totale Totale 1570 idonei non beneficiari idonei Spesa 3320 (89,72%) 3700 2.494 Studenti idonei negli anni successivi idonei non beneficiari 461 (22,69%) idonei Spesa 2031 9.955 Studenti idonei totali Fabbisogno per i non beneficiari 20.737 Fabbisogno per i non beneficiari 2.989 borsisti idonei non beneficiari idonei Spesa Fabbisogno per i non beneficiari 1950 3781 (65,97%) 5731 12.449 23.726 12 Fonte: Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria. Nonostante un’elevata spesa in materia di diritto allo studio, e nonostante un incremento dei fondi destinati al sostegno degli studenti, l’Università degli studi della Calabria riesce a soddisfare solo una piccola parte delle domande degli studenti che risultano idonei al conferimento di una borsa di studio. In considerazione di tale situazione il Comitato ritiene necessario che il Centro Residenziale destini tutte le attuali e future risorse aggiuntive disponibili al finanziamento delle borse di studio, che appaiono l’area critica degli interventi per il diritto allo studio in tale realtà. Come evidenziato nella tabella 2, una quota rilevante delle entrate del Centro Residenziale viene utilizzata per il finanziamento dei servizi offerti agli studenti. Pur non essendo disponibile un dato di riferimento a livello nazionale, si nota come tale valore sia piuttosto elevato, ma esso va valutato tenendo conte del carattere residenziale dell’università. In base ai dati relativi all’anno 2000, il Centro Residenziale dispone di 2741 posti alloggio, che rappresentano il 90% dei posti alloggio totali presenti in tutta la Regione Calabria (l’Edis, infatti, dispone di 270 posti alloggio) e il 34,9% dei alloggi per studenti presenti nel sud dell’Italia. L’offerta di servizi abitativi del Centro è rilevante anche a livello nazionale, dove rappresenta circa il 9,4% dell’offerta totale, dopo regioni quali la Lombardia (17,2%), la Toscana (10,1%) e l’Emilia Romagna (10%). 2.3 Il finanziamento dei collegi non statali legalmente riconosciuti I collegi universitari legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sono istituzioni universitarie aventi natura giuridica privata, che esercitano funzioni di interesse pubblico. Il fondamento giuridico del riconoscimento di tali istituzioni è rappresentato dall’art. 191 del R.D. del 31 agosto 1933 n. 1592, testo unico dell’istruzione superiore, che stabiliva: “le Opere e le fondazioni che hanno per fine l’incremento degli studi superiori e l’assistenza nelle sue varie forme agli studi nelle Università e negli Istituti di Istruzione Superiore, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione”. Proprio in virtù delle finalità istituzionali di ampliamento dell’accesso agli studi superiori e di assistenza agli studenti nel corso degli studi universitari, tali soggetti sono sottoposti alla vigilanza del Ministero. Solo a partire del 1966, con la legge del 31 ottobre, n. 9427, il legislatore ha riconosciuto la possibilità, per lo Stato, di erogare contributi, a favore dei Collegi universitari legalmente riconosciuti, per sostenere le loro attività istituzionali, riconoscendo, quindi un interesse pubblico nell’esercizio delle loro funzioni: “Per contributi a favore delle Opere universitarie per l’attuazione delle forme varie di assistenza, non escluse le borse di studio, con particolare riguardo all’istituzione e al mantenimento di case dello studente, nonché per le attività sportive (…) nello stato di previsione della spesa del Ministero per la pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme (…) possono essere utilizzate per l’erogazione di contributi anche a favore di collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge e sottoposti alla vigilanza del Ministro della pubblica istruzione.” (art. 33). 7 “Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970”. 13 Proprio al fine di sostenere la crescita dei collegi come soggetti preposti alla formazione e all’assistenza universitaria, con la legge del 28 luglio 1967, n. 641, tali istituzioni sono state inserite nel piano di sviluppo per l’edilizia universitaria8. Con l’art. 11 del DPR 30 dicembre 1995, Piano triennale di sviluppo dell’Università per il triennio 1994/1996, si è espressamente previsto che “per specifiche iniziative e programmi relativi ad attività di orientamento, culturali e didattiche integrative, nonché per l’attuazione delle altre norme previste in materia di diritto allo studio, da realizzarsi anche tramite Collegi universitari legalmente riconosciuti, potranno essere concessi contributi alle Università”. In questo modo è stato riconosciuto il ruolo complementare dei collegi rispetto alla specifica azione formativa realizzata dagli atenei. Nel 1997 è stata costituita la Conferenza permanente dei Collegi universitari legalmente riconosciuti, organo di rappresentanza di tutti i collegi in Italia e all’estero, i cui obiettivi istituzionali sono: la promozione e valorizzazione di attività e azioni comuni volte a favorire iniziative di ricerca e collaborazione nei settori dell’orientamento universitario e professionale, della didattica del tutorato e della formazione degli studenti; la stesura di proposte presso le sedi legislative e amministrative al fine ottenere un sempre più ampio riconoscimento all’interno del sistema universitario. Infine, con la legge del 14 novembre 2000, n. 338, “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”, i collegi non statali legalmente riconosciuti sono stati tra i possibili beneficiari di interventi di cofinanziamento statale per la realizzazione di strutture adeguate alla più ampia attuazione del diritto allo studio. 3. Il finanziamento dello Stato 1994-2001 Il Comitato ha ottenuto dal Ministero le informazioni relative al finanziamento delle istituzioni destinatarie degli interventi: ♦ la Regione Sardegna; ♦ le residenze e i collegi statali: a. il collegio della Scuola Normale Superiore di Pisa. b. il collegio della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa; c. il Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria; ♦ i collegi non statali legalmente riconosciuti a. il Collegio Universitario Renato Einaudi di Torino; b. la Fondazione Residenze Universitarie Internazionali di Roma; c. l’Almo Collegio Borromeno di Pavia; d. il Collegio Nuovo-Fondazione Sandra e Enea Mattei di Pavia; e. il Collegio Ghisleri e la Fondazione Bruni di Pavia; 8 “Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui l’articolo 35 sono le Università statali, gli Istituti universitari statali, gli Istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale, anche per le cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici destinati agli impianti sportivi, nonché i Collegi universitari e le Case dello studente annessi alle medesime Università…”.Art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, “Nuove norme per l’edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell’intervento per il quinquennio 1967-1971” 14 f. g. h. i. j. k. il Collegio universitario Santa Caterina da Siena di Pavia; il Collegio universitario Don Mazza di Padova; il Centro Europeo Università e Ricerca (CEUR) di Bologna; la Fondazione Comunità Domenico Tardini di Roma; l’Istituto per le ricerche e attività educative (IPE) di Napoli; l’Associazione Centro Attrezzature Residenziali Culturali ed Educative in Sicilia (ARCES) di Palermo; l. il Collegio Universitario Internazionale di Roma (CUIR); m. la Fondazione S. Carlo di Modena. Negli ultimi anni hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, e un contributo finanziario iniziale pari a 200 milioni di lire, il Collegio Internazionale di Roma (CUIR) la Fondazione Collegio “S. Carlo di Modena. 3.1 I contributi per il funzionamento Nella tabella 6 sono riportate le erogazioni di contributi dal capitolo dal 1994 al 2001. Dalla tabella emerge che nel periodo 1994-1999 le assegnazioni sono rimaste sostanzialmente invariate. Durante l’esercizio finanziario 2000, la Regione Sardegna non ha ricevuto alcun contributo: le somme rese così libere sono state assegnate ai collegi e alle residenze statali e ai collegi non statali legalmente riconosciuti. Uno specifico aumento del capitolo nel 2001 ha consentito di assegnare alla Regione Sardegna le somme spettanti sia nel 2000 che nel 2001, mantenendo inalterate quelle delle altre istituzioni. Essendo stato confermato per l’anno in corso lo stesso stanziamento di quello precedente, sono disponibili nel capitolo risorse aggiuntive pari a 6.885 milioni di lire. Nella tabella 7 è riportato l’ammontare dei contributi statali ai collegi e alle residenze statali: le rispettive quote di finanziamento sono rimaste invariate. Nella tabella 8 sono evidenziati i contributi ministeriali erogati ai collegi non statali legalmente riconosciuti negli anni 1994-2001. 15 Tabella 6. La ripartizione delle risorse tra le diverse tipologie di istituzioni 1994 - 2001 Valori assoluti in milioni di lire 1994 Regione autonoma Sardegna Collegi e residenze statali Collegi legalmente riconosciuti Totale 1995 1996 1997 1998 1999 2000 (**) 2001 7.100 6.695 6.946 6.946 6.898 6.884 6.884 8.580 12.055 11.202 11.678 11.678 11.597 11.574 14.311 14.425 17.945 16.398 17.376 17.376 17.505 17.541 21.689 22.110 37.100 34.295 36.000 36.000 36.000 36.000 42.884 45.115 Note: (*) I valori sono approssimati al milione, mentre i totali tengono conto del valore esatto (**) Nel 2000 lo stanziamento complessivo è stato pari a 36 miliari di lire. Il contributo alla Regione Sardegna relativo a tale anno è stato erogato nel 2001. Quote percentuali 1994 19,1 32,5 48,4 100,0 Regione autonoma Sardegna Collegi e residenze statali Collegi legalmente riconosciuti Totale 1995 19,5 32,7 47,8 100,0 1996 19,3 32,4 48,3 100,0 1997 19,3 32,4 48,3 100,0 1998 19,2 32,2 48,6 100,0 1999 19,1 32,2 48,7 100,0 2000 16,0 33,4 50,6 100,0 2001 19,0 32,0 49,0 100,0 Fonte: Murst, D.A.U.S, Uff. II. Tabella 7. La ripartizione delle risorse ai collegi ed alle residenze statali Valori assoluti in milioni di lire Collegi e Residenze statali Scuola Normale Superiore diPisa Scuola Superiore "S. Anna" di Pisa Centro Residenziale dell'Università di Calabria Totale 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1.925 1.764 1.877 1.877 1.864 1.860 2.300 2.318 1.475 1.261 1.379 1.379 1.369 1.366 1.690 1.703 8.655 8.177 8.423 8.423 8.364 8.347 10.321 10.404 12.055 11.202 11.678 11.678 11.597 11.574 14.311 14.425 Quote percentuali Collegi e Residenze statali Scuola Normale Superiore diPisa Scuola Superiore "S. Anna" di Pisa Centro Residenziale dell'Università di Calabria Totale 1994 16,0 12,2 71,8 100,0 1995 15,7 11,3 73,0 100,0 1996 16,1 11,8 72,1 100,0 1997 16,1 11,8 72,1 100,0 1998 16,1 11,8 72,1 100,0 1999 16,1 11,8 72,1 100,0 Nota: (*) I valori sono approssimati al milione, mentre i totali tengono conto del valore esatto. Fonte: Murst, D.A.U.S, Uff. II. 16 2000 16,1 11,8 72,1 100,0 2001 16,1 11,8 72,1 100,0 Tabella 8. La ripartizione delle risorse ai collegi non statali legalmente riconosciuti 1994 - 2001 Valori assoluti in milioni di lire Collegi non statali legalmente riconosciuti Collegio Univ. Einaudi di Torino Fondazione RUI di Roma Collegio Borromeo di Pavia Fondazione "S e E Mattei" di Pavia Collegio Ghislieri di Pavia Collegio "S.Caterina da Siena" di Pavia Collegio "Don N. Mazza" di Padova Centro Eu. Un. e Ricerca CEUR di Bologna Fondazione Comunità Tardini di Roma Ist. Ric.Attività Educ. IPE di Napoli ARCES di Palermo Collegio C.U.I.R. di Roma Fondazione "S. Carlo" di Modena Totale 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1.700 1.550 1.657 1.656 1.976 1.870 2.270 2.270 4.450 4.138 4.282 4.282 4.178 4.197 5.161 5.136 1.385 1.203 1.309 1.309 1.157 1.247 1.494 1.497 750 685 716 716 745 776 1.009 1.017 1.650 1.502 1.607 1.607 1.573 1.575 1.986 1.985 550 550 577 576 557 588 742 741 3.850 3.570 3.737 3.737 3.512 3.576 4.318 4.301 1.000 775 904 904 1.052 1.027 1.382 1.423 960 910 967 967 1.018 954 1.178 1.194 1.200 1.065 1.147 1.147 1.083 1.100 1.364 1.360 450 450 474 473 452 464 557 554 200 165 228 263 368 17.945 16.398 17.376 17.376 17.503 17.541 21.688 22.111 Quote percentuali Collegi non statali legalmente riconosciuti Collegio Univ. Einaudi di Torino Fondazione RUI di Roma Collegio Borromeo di Pavia Fondazione "S e E Mattei" di Pavia Collegio Ghislieri di Pavia Collegio "S.Caterina da Siena" di Pavia Collegio "Don N. Mazza" di Padova Centro Eu. Un. e Ricerca CEUR di Bologna Fondazione Comunità Tardini di Roma Ist. Ric.Attività Educ. IPE di Napoli ARCES di Palermo Collegio C.U.I.R. di Roma Fondazione "S. Carlo" di Modena Totale 1994 9,5 24,8 7,7 4,2 9,2 3,1 21,4 5,6 5,3 6,7 2,5 100,0 1995 9,5 25,2 7,3 4,2 9,2 3,4 21,8 4,7 5,5 6,5 2,7 100,0 1996 9,5 24,7 7,5 4,2 9,2 3,3 21,5 5,2 5,6 6,6 2,7 100,0 1997 9,5 24,7 7,5 4,1 9,3 3,3 21,5 5,2 5,6 6,6 2,7 100,0 1998 11,3 23,9 6,6 4,2 9,0 3,2 20,1 6,0 5,8 6,2 2,6 1,1 100,0 1999 10,7 23,9 7,1 4,4 9,0 3,4 20,4 5,9 5,4 6,3 2,6 0,9 100,0 2000 10,5 23,8 6,9 4,7 9,1 3,4 19,9 6,4 5,4 6,3 2,6 1,0 100,0 Nota: (*) I valori sono approssimati al milione, mentre i totali tengono conto del numero completo Fonte: Murst – D.A.U.S, Uff, II. 17 2001 10,3 23,2 6,8 4,6 9,0 3,4 19,5 6,4 5,4 6,2 2,5 1,2 1,7 100,0 3.2 I contributi per l’edilizia Con la legge del 28 luglio 1967, n. 641, “Misure di intervento finanziario dello stato a sostegno dell’edilizia scolastica ed universitaria”, all’art. 42 i collegi non statali legalmente riconosciuti sono stati inclusi, per la prima volta, tra i soggetti ammessi a godere di questi contributi. Attualmente, il 3% del fondo per l’edilizia universitaria viene ripartito tra i collegi legalmente riconosciuti secondo i seguenti criteri: il 50% sulla base del numero delle sedi di ciascun collegio e dell’ubicazione delle sedi stesse (indicatore di struttura), nel seguente modo: 1 punto per ogni collegio, con un incremento di 0,25, se la “sede principale” è ubicata in una città con megateneo; 0,25 punti per ciascuna delle “altre sedi” di ogni collegio, prevedendo anche in questo caso un ulteriore incremento di 0,25 per ciascun di tali sedi, se ubicata in città con megateneo; il 50% secondo il peso derivante dalla ripartizione dei contributi di funzionamento concessi ai collegi stessi per l’anno precedente (indicatore di funzionamento). Nelle seguenti tabelle sono riportati, a titolo di esempio, i calcoli relativi alla ripartizione della quota del fondo per l’edilizia relativa ai collegi non statali legalmente riconosciuti nel 2001. Dalla disponibilità totale del fondo, pari a 470 miliardi di lire, il 3% (14.100 milioni di lire) è stato ripartito tra i diversi soggetti interessati. Nella tabella 10 sono indicati i valori percentuali e le quote di finanziamento destinate ai collegi non statali legalmente riconosciuti per l’edilizia dal 1998 al 2001. Tabella 9. La ripartizione dei contributi per l’edilizia tra i collegi non statali legalmente riconosciuti 2001 Calcolo dell’indicatore di funzionamento Sede principale Torino Roma Pavia Pavia Pavia Pavia Pavia Padova Bologna Roma Napoli Palermo Roma - Elenco collegi Collegio Univ. Einaudi Fondazione RUI Collegio Borromeo Fondazione "S e E Mattei" Collegio Ghislieri Fonadzione "S.Bruni" Collegio "S.Caterina da Siena" Collegio "Don N. Mazza" Centro Eu. Un. e Ricerca CEUR Fondazione Comunità Tardini Ist. Ric.Attività Educ. IPE ARCES di Palermo Collegio C.U.I.R. Fondazione "S. Carlo" Totale 18 (A) (B) 2.270 5.161 1.494 1.009 993 993 742 4.318 1.382 1.178 1.364 557 228 21.688 10,5 23,8 6,9 4,7 4,6 4,6 3,4 19,9 6,4 5,4 6,3 2,6 1,1 100,0 Calcolo dell’indicatore di struttura Elenco collegi Collegio Univ. Einaudi Fondazione RUI Collegio Borromeo Fondazione "S e E Mattei" Collegio Ghislieri Fonadzione "S.Bruni" Collegio "S.Caterina da Siena" Collegio "Don N. Mazza" Centro Eu. Un. e Ricerca CEUR Fondazione Comunità Tardini Ist. Ric.Attività Educ. IPE ARCES di Palermo Collegio C.U.I.R. Fondazione "S. Carlo" Sede principale Torino Roma Pavia Pavia Pavia Pavia Pavia Padova Bologna Roma Napoli Palermo Roma Modena (A) (B) (C) (D) (E) (F) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - 0 7 0 0 0 0 0 2 3 0 2 1 0 - 0 1,75 0 0 0 0 0 0,5 0,75 0 0,5 0,25 0 - 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 - 0 0,75 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0,5 0 0 - LEGENDA (A) - Punteggio base (B) - Incremento punti 0,25 se "sede principale" in città con megateneo (C) - Numero "altre sedi" (D) - Incremento punti 0,25 per ciascuna delle "altre sedi" (E) - Numero "altre sedi" in città con megateneo (F) - Incremento punti 0,25 per ciascuna delle "altre sedi", se in città con megateneo (G) - Totale punti (H) - Peso percentuale punteggi di colonna (G) 19 Tot. Punti (G) 1,25 3,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,25 1,25 2,25 1,50 1,25 20,50 % punti (H) 6,1 18,3 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 9,8 11,0 6,1 11,0 7,3 6,1 100,0 Calcolo della ripartizione Elenco collegi Collegio Univ. Einaudi Fondazione RUI Collegio Borromeo Fondazione "S e E Mattei" Collegio Ghislieri Fonadzione "S.Bruni" Collegio "S.Caterina da Siena" Collegio "Don N. Mazza" Centro Eu. Un. e Ricerca CEUR Fondazione Comunità Tardini Ist. Ric.Attività Educ. IPE ARCES di Palermo Collegio C.U.I.R. Fondazione "S. Carlo" Sede principale Torino Roma Pavia Pavia Pavia Pavia Pavia Padova Bologna Roma Napoli Palermo Roma - (A) (B) (C) 6,1 18,3 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 9,8 11,0 6,1 11,0 7,3 6,1 100,0 430 1290 344 344 344 344 344 688 774 430 774 516 430 7050 10,5 23,8 6,9 4,7 4,6 4,6 3,4 19,9 6,4 5,4 6,3 2,6 1,1 100,0 (D) 738 1678 486 328 323 323 241 1404 449 383 443 181 74 7050 (E) 1168 2967 830 672 667 667 585 2091 1223 813 1217 697 504 14100 LEGENDA (A) - Peso percentuale punteggi da tabella precedente (colonna H) (B) - Ripartizionein base al peso di colonna (A) del 50% dell'importo totale (14.100 milioni di lire)destinato ai collegi non statali legalmente riconosciuti (C) - Peso percentuale contributi di finanziamento da tabella precedente (colonna B) (D) - Ripartizione in base al peso di colonna (C) del 50% dell'importo totale (E) - Assegnazione totale per il 2001. Somma di colonne (B) e (D) Fonte: Murst – S.A.U.S, Uff. VII. 20 Tabella 10. La ripartizione dei contributi per l’edilizia ai collegi non statali legalmente riconosciuti 1998 – 2001 Valori in milioni di lire Collegi non statali legalmente riconosciuti Collegio Univ. Einaudi di Torino Fondazione RUI di Roma Collegio Borromeo di Pavia Fondazione "S e E Mattei" di Pavia Collegio Ghislieri di Pavia Fonadzione "S.Bruni" Collegio "S.Caterina da Siena" di Pavia Collegio "Don N. Mazza" di Padova Centro Eu. Un. e Ricerca CEUR di Bologna Fondazione Comunità Tardini di Roma Ist. Ric.Attività Educ. IPE di Napoli ARCES di Palermo Collegio C.U.I.R. di Roma Fondazione "S. Carlo" di Modena totale 1998 1.036 2.766 823 601 633 633 549 2.063 921 778 1.178 593 416 12.990 1999 1.304 3.162 862 685 703 703 605 2.237 1.274 893 1.287 742 543 15.000 2000 1.383 3.483 989 768 773 773 679 2.487 1.388 952 1.423 822 580 16.500 2001 1.168 2.967 829 672 667 667 585 2.091 1.223 813 1.217 697 504 14.100 Quote percentuali Collegi non statali legalemente riconosciuti Collegio Univ. Einaudi di Torino Fondazione RUI di Roma Collegio Borromeo di Pavia Fondazione "S e E Mattei" di Pavia Collegio Ghislieri di Pavia Fonadzione "S.Bruni" Collegio "S.Caterina da Siena" di Pavia Collegio "Don N. Mazza" di Padova Centro Eu. Un. e Ricerca CEUR di Bologna Fondazione Comunità Tardini di Roma Ist. Ric.Attività Educ. IPE di Napoli ARCES di Palermo Collegio C.U.I.R. di Roma Fondazione "S. Carlo" di Modena Totale 1998 8,0% 21,3% 6,3% 4,6% 4,9% 4,9% 4,2% 15,9% 7,1% 6,0% 9,1% 4,6% 3,2% 100,0% 1999 8,7% 21,1% 5,7% 4,6% 4,7% 4,7% 4,0% 14,9% 8,5% 6,0% 8,6% 4,9% 3,6% 100,0% Fonte: Murst – S.A.U.S- Uff. VII. 21 2000 8,4% 21,1% 6,0% 4,7% 4,7% 4,7% 4,1% 15,1% 8,4% 5,8% 8,6% 5,0% 3,5% 100,0% 2001 8,3% 21,0% 5,9% 4,8% 4,7% 4,7% 4,1% 14,8% 8,7% 5,8% 8,6% 4,9% 3,6% 100,0% Per incentivare i collegi ad avviare politiche di rinnovamento delle strutture già esistenti e di crescita continua dell’offerta residenziale, appare necessario creare una relazione tra i finanziamenti per l’edilizia e quelli relativi al funzionamento. Tra i criteri di ripartizione individuati dal Comitato si è data importanza ai mq totali disponibili, dando un maggior peso alle aree di nuova costruzione. In sostanza, l’idea è di tener conto dei maggiori servizi offerti agli studenti, e dei maggiori costi che ne derivano per effetto della realizzazione di nuovi spazi. 4. Un’analisi delle attività svolte 4.1 La Regione Sardegna Come già precedentemente evidenziato la regione Sardegna riceve, da parte dello Stato un unico finanziamento annuale per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di diritto allo studio. Esso viene integrato da fondi regionali e distribuito tra l’Ente per il diritto allo studio di Sassari e l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari. Lo schema seguente (tabella 11) evidenzia come il finanziamento gravante sull’ex capitolo 1805 assuma sempre più il carattere di integrazione dell’intervento regionale. Tabella 11. Le assegnazioni statali e la spesa della Regione Sardegna per il diritto allo studio 2001 2001 Assegnazioni statali 8.580 11.463 ex 1805 fondo integrativo Fondi regionali per funzionamento per investimenti Totale 34.586 5.500 60.129 Nell’allegato n. 1 sono riportati alcuni dati sugli interventi per il diritto allo studio della Regione Sardegna, attraverso gli organismi regionali per il diritto allo studio di Cagliari e Sassari. 4.2 4.2.1 Le residenze e i collegi statali La Scuola Normale Superiore di Pisa La Scuola Normale di Pisa si compone della Classe di Lettere e filosofia e della Classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali. Nella Scuola si tengono corsi ordinari per gli allievi contestualmente iscritti ai corrispondenti corsi di laurea dell’Università di Pisa e corsi di perfezionamento, 22 equipollenti al dottorato di ricerca ai sensi della legge 18 giugno 1986, n.308, gestiti dalla Scuola in modo completamente autonomo e aperti a laureati italiani e dell’Unione europea e a laureati stranieri di Paesi non facenti parte dell’UE. La Scuola inoltre accoglie borsisti di scambio grazie a numerose convenzioni bilaterali stipulate con università europee e internazionali. La Scuola ha un peculiare carattere residenziale: gli allievi beneficiano, quindi, di vitto e alloggio gratuito e di un sussidio didattico che, per gli allievi del corso ordinario, ammonta a € 1.280 annui e, per gli allievi del corso di perfezionamento, ammonta a € 8.500 annui. La Scuola, inoltre, provvede al rimborso delle tasse universitarie a favore degli allievi del corso ordinario e corrisponde contributi a favore di allievi e perfezionandi che per motivi di studio si recano presso altre università e istituzioni di ricerca, in Italia e all’estero. Il numero degli allievi della Scuola nell’anno 2001 è stato di 226 per il corso ordinario e 144 per il corso di perfezionamento; oltre ad essi, hanno frequentato la Scuola 34 allievi stranieri. Vengono organizzati ogni anno numerosi convegni e seminari a cui partecipano relatori di fama internazionale, consentendo all’allievo un continuo arricchimento del proprio bagaglio culturale. Una delle caratteristiche della Scuola consiste nella dimensione particolare che la ricerca assume al suo interno: in stretta connessione con i collegi residenziali, sono presenti, infatti, centri e laboratori ove gli allievi possono svolgere direttamente attività di ricerca. Tra i più importanti si segnalano il Laboratorio di fisica, il Laboratorio di neurobiologia, il Laboratorio di biologia molecolare, il Laboratorio di linguistica, il Laboratorio di storia, archeologia e topografia del mondo antico, il Centro di ricerche informatiche per i beni culturali. I docenti interni della Scuola tengono regolari corsi e seminari (in numero di 16 per Lettere, 64 per Scienze), che gli allievi sono tenuti a seguire a norma di statuto. Al corso ordinario sono ammessi candidati, italiani e stranieri, in possesso di un titolo di studio che dia accesso all’università e che non abbiano superato il ventiduesimo anno di età; al corso di perfezionamento per cittadini italiani e di Paesi dell’Unione europea sono ammessi candidati in possesso di laurea specialistica o titolo equipollente e che non abbiano superato il trentesimo anno di età. Per i candidati al corso riservato a laureati stranieri di Paesi non facenti parte dell’UE il limite d’età è elevato a trentadue anni. Si viene ammessi alla Scuola esclusivamente per merito, in base al risultato del concorso di ammissione. Al corso ordinario si accede per concorso pubblico nazionale, per esami, articolato in almeno due prove scritte e una prova orale per l’ammissione al primo anno e in almeno due prove scritte e due prove orali per l’ammissione al quarto anno. Al corso di perfezionamento per cittadini italiani e di Paesi dell’Unione europea si accede esclusivamente in seguito a concorso pubblico a livello europeo per titoli ed esami. I titoli, corredati da un programma di ricerca, devono comprovare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Vi è, inoltre, un corso di perfezionamento riservato a laureati stranieri di Paesi non facenti parte dell’UE, al quale si accede per concorso per titoli. La Scuola rilascia: a) il diploma di primo livello agli allievi che abbiano seguito il primo triennio del corso ordinario e conseguito la laurea universitaria secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico; 23 b) il diploma di licenza agli allievi che abbiano conseguito la laurea specialistica e superato, dopo di essa, l'esame di licenza. Gli allievi del corso di perfezionamento devono attendere ai loro studi secondo un piano approvato dal Consiglio di Classe. L'ammissione agli anni successivi è condizionata al parere favorevole di una commissione nominata dal Consiglio di Classe. Gli allievi del corso di perfezionamento devono sostenere alla conclusione del corso di studi il relativo esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta di fronte a una commissione internazionale di specialisti nominata dal Direttore. Il diploma di perfezionamento rilasciato agli allievi che abbiano superato l’esame è, ai sensi della legge 18 giugno 1986, n.308, a tutti gli effetti equipollente al titolo di dottore di ricerca. La Scuola dispone di propri edifici adibiti a collegio, per un totale di 362 camere così suddivise: Collegio Timpano – 114 camere Collegio Carducci – 101 camere Collegio D’Ancona – 54 camere Collegio Fermi – 46 camere Collegio San Silvestro – 47 camere Attualmente, tali edifici sono interessati da un programma pluriennale di ristrutturazione e ammodernamento: dalla disponibilità residenziale complessiva sono quindi, di volta in volta, sottratte le camere del collegio interessato dai lavori. Per tale motivo, è stata prevista l’erogazione in favore degli allievi perfezionandi che debbano temporaneamente alloggiare al di fuori delle strutture collegiali della Scuola di un contributo integrativo di € 3.000 a titolo di rimborso per alloggio esterno. Nell’allegato n. 2 è riportata una scheda sulle attività di sostegno agli studenti della Scuola Normale Superiore di Pisa. 4.2.2 La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa La Scuola Superiore S. Anna è un istituto pubblico di istruzione universitaria e post-universitaria a ordinamento speciale. La Scuola ha carattere residenziale, e si propone di promuovere e potenziare la cultura scientifica, assicurando, a giovani particolarmente meritevoli, ottimali condizioni di studio e di formazione umana e scientifica. La Scuola concentra le proprie attività nell'ambito delle Scienze Applicate e più precisamente nei Settori di Agraria, Ingegneria e Medicina e Chirurgia, per le Scienze Sperimentali; Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche, per le Scienze Sociali. Gli ambiti formativi in cui la scuola opera sono: Corsi ordinari (un percorso formativo integrativo dei corsi di laurea dell’Università di Pisa), Corsi di perfezionamento (corsi specifici della Scuola equipollenti al Dottorato di Ricerca), Corsi di alta formazione e Master. Solo gli allievi dei Corsi ordinari risiedono presso la Scuola, usufruiscono di una serie di servizi, anche a carattere ricreativo, e seguono un percorso di formazione integrativo che prevede anche l’assolvimento di una serie di obblighi didattici. Gli allievi dei Corsi di perfezionamento, invece, non risiedono nella Scuola, ma ricevono un contributo mensile a titolo di rimborso per l’alloggio esterno alla Scuola. Tutti i candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria valido per l’iscrizione ai corsi 24 di primo livello possono partecipare all’esame di ammissione ai corsi ordinari; in genere, esso consiste in una prova scritta articolata in due elaborati e una prova orale volta ad approfondire da una parte le conoscenze e il profilo culturale dello studente e dall’altra le sue capacità logico-deduttive, le sue motivazioni e la predisposizione per il settore prescelto. Gli studenti residenti devono sostenere, per ogni anno di corso, tutti gli esami previsti dal piano di studi approvato dal Consiglio della Classe accademica competente, riportando in ogni singolo esame una votazione non inferiore a 24/30 e mantenendo una votazione media non inferiore a 27/30. I residenti usufruiscono di vitto e alloggio gratuito, di un contributo mensile, di contributi per soggiorni all’estero, di abbonamenti a giornali e riviste. La Scuola è formata da una serie di servizi e strutture: 129 posti alloggio, lavanderia, laboratori linguistici, sala biblioteca e centro di calcolo. Vengono assegnate complessivamente, considerati i tre anni di corso, 147 borse di studio annuali per i corsi ordinari e 168 per i corsi di perfezionamento e si prevedono rispettivamente 37 e 33 nuove ammissioni al primo anno nell’a.a. 2002/2003. Nell’allegato n. 3 è riportata una scheda sulle attività di sostegno agli studenti della Scuola Superiore S. Anna di Pisa. 4.2.3 Il Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria Il Centro Residenziale dispone attualmente di 2.828 posti letto e di un servizio di Foresteria con oltre 60 posti letto: nelle proprie strutture alloggiano oltre agli studenti circa 150 persone tra docenti e non docenti. L’area universitaria comprende un complesso integrato di servizi e strutture: due mense con tre sale, una tavola calda e un bar tavola calda, nei quali vengono distribuiti oltre 900.000 pasti all’anno, uno sportello bancario, un Ufficio postale, una Libreria universitaria, un’agenzia viaggi, un’edicola, una cappella cattolica, degli impianti sportivi, nonché spazi comuni per la ricreazione, dotati di televisori, videoregistratori, personal computer, tavoli da ping-pong, ecc. Il Centro Residenziale organizza, inoltre, numerose iniziative culturali stanziando per tali attività (anno 2002) circa 103.302,00 Euro. All’inizio di ogni anno accademico, il presidente del Centro Residenziale assegna con proprio decreto, gli alloggi disponibili destinati a studenti, sulla base di una graduatoria predisposta dal consiglio di amministrazione del centro, sulla base delle disposizioni statali in materia di uniformità di trattamento. In particolare, si possono individuare tre classi di soggetti che vengono ammessi al Centro Residenziale: gli studenti meritevoli e di condizioni economiche disagiate vincitori di borsa di studio, ottengono i servizi residenziali ed un trasferimento in denaro; gli studenti meritevoli e di condizioni economiche disagiate, idonei per l’assegnazione di una borsa di studio che fruiscono gratuitamente dei servizi residenziali; tutti gli altri studenti pagano un contributo in base al reddito. Come riportato sulla “Carta dei Servizi del Campus”, il Centro Residenziale nell’anno 2001-2002 ha destinato oltre 6.000.000 Euro per l’assegnazione di borse di studio e di incarichi part-time a studenti meritevoli, per programmi di studio internazionali. Si contano circa 1.950 borse di studio (borse del diritto allo studio, ex 25 L.390/91), 150 incarichi part-time retribuiti e circa 51.646,00 Euro per i programmi di studio all’estero. Nell’allegato n. 4 è riportata una tabella riassuntiva delle caratteristiche principali del Centro Residenziale dell’Università degli studi della Calabria: in particolare sono state evidenziate le tariffe in vigore per l’anno 2001/2002. 4.3 I collegi non statali legalmente riconosciuti In questa parte sono stati rielaborati alcuni dati sui collegi universitari legalmente riconosciuti, con lo scopo di conoscere più a fondo le loro attività e la loro organizzazione e quindi di determinare quali potrebbero essere i criteri discriminanti per la concessione e la ripartizione della quota di riequilibrio. I dati raccolti provengono dal sito http: //universo.murst.it, dai siti dei singoli collegi, dai loro bilanci e dalle relazioni pervenute al Murst nel 1999. 4.3.1 Il sito http://universo.murst.it Il sito http://universo.murst.it è stato realizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica (MIUR), per orientare i ragazzi, interessati all'iscrizione all'università, nella scelta del corso di studi che più risponde ai loro interessi e presenta una sezione interamente dedicata ai collegi legalmente riconosciuti Ogni collegio ha una scheda informativa di semplice e facile consultazione, non sempre completa in tutte le sue parti: Nome e sede dell’ente gestore del collegio; Ubicazione Numero di posti letto; Posti mediamente messi a concorso ogni anno; Costi per studente; Data di scadenza della domanda di ammissione; Documenti necessari per il concorso; Criteri d’ammissione; Metodologia della selezione; Condizioni per la conservazione del posto; Servizi (alberghieri) offerti; Struttura della residenza; Attività culturali offerte. Nell’allegato n. 5 il Comitato ha rielaborato alcune delle informazioni presenti in rete: si noti come lo schema utilizzato per le schede informative sui collegi, sia un utile esempio di come potrebbe essere strutturata una possibile relazione/richiesta di finanziamento da parte di un collegio. Le schede non sono complete, soprattutto per quel che riguarda il numero di borse di studio erogate durante l’anno e il loro ammontare complessivo, il numero di posti annualmente assegnati in base ai meriti scolastici e gli eventuali premi annuali per tesi di laurea. 26 4.3.2 Le relazioni sulle attività svolte nel 1999 Le relazioni dei collegi legalmente riconosciuti sono state redatte nell’anno 2000, su richiesta del Ministero, con l’obiettivo di avere una chiara descrizione delle loro attività, dei servizi offerti, dell’organizzazione e gestione delle risorse a disposizione. Non essendo stata definita a priori una forma standard delle relazioni esse appaiono eterogenee e quindi non facilmente utilizzabili per una valutazione comparata. Viene riportato qui di seguito una possibile griglia di informazioni, prendendo spunto dalle diverse relazioni analizzate, che potrebbe essere utilizzata per la stesura delle future relazioni delle attività dei collegi. Numero studenti residenti; Numero studenti di passaggio; Numero studenti stranieri; Città di provenienza degli studenti residenti (Tabella con ripartizione per regioni degli studenti ospiti del collegio negli ultimi 10 anni); Distribuzione degli studenti ospiti tra facoltà e corsi di laurea negli ultimi 10 anni; Andamento del numero degli studenti ospiti negli ultimi anni (conferme, laureandi, nuovi); Risultati scolastici: numero crediti, durata degli studi; Diritto allo studio Numero posti messi a concorso ogni anno; Numero borse di studio (per merito, per studenti bisognosi, per tesi di laurea, per soggiorni all'estero) e loro ammontare; Ripartizione per fasce di reddito (quanti in ogni fascia); Condizioni d’ammissione; Metodologia di selezione; Condizioni per la conservazione del posto; Altri servizi Mensa: numero di pasti serviti, tipo di servizio offerto (completo, cena e colazione, ecc.); Servizio sanitario; Attività sportive; Strutture informatiche: Numero PC/stampanti/ scanner negli uffici e nelle sale studenti; Programmi installati; Strutture bibliotecarie: Gestore, orario, modalità di consultazione; Numero volumi; Numero volumi acquistati; Riviste e periodici; Dizionari ed enciclopedie; Giornali, quotidiani, settimanali; Altre riviste; 27 Dimensione internazionale Corsi interni di lingua (certificazioni); Progetti Erasmus, Socrates (accoglienza studenti stranieri e corsi di lingua italiana); Scambi con università straniere; Scambi culturali con l'estero; Altri progetti internazionali; Orientamento e formazione Attività di orientamento; Attività di orientamento in itere; Assistenza accademica e tutorato; Corsi che consentono l’acquisizione di crediti formativi universitari; Convegni e Manifestazioni Conferenze seminari; Manifestazioni varie; Attività in collaborazione con Ateneo o Città; Attività varie Ricerche, pubblicazioni ed attività editoriali; Rapporti tra studenti (Associazioni, gruppi di lettura); Formazione artistica ed espressiva (cinema, teatro, concerti, fotografia, musica); Cooperazione e volontariato sociale; Estratto rassegna stampa attività culturali.; 4.3.3 I bilanci Per completare l’analisi sono stati rielaborati alcuni dati ricavati dai bilanci dei collegi, consegnati ogni anno al Ministero; in particolare è stata calcolata l’incidenza del contributo ministeriale sull’entrate correnti totali. Non è stato possibile calcolare tale indice per la Fondazione S. Carlo di Modena che ha accesso al contributo solo dal 2001 e per il Collegio CUIR di Roma, i cui bilanci non sono disponibili. Nell’allegato 6 sono riportate le tabelle contenenti i dati. L’elemento principale che emerge dall’analisi è quello di un forte squilibrio dell’incidenza del contributo pubblico sulle entrate complessive di ciascuna istituzione. Al fine di garantire pari opportunità tra tutti i beneficiari dell’intervento pubblico, appare importante introdurre nella distribuzione della quota di riequilibrio uno specifico criterio che premi la capacità di autofinanziamento dei collegi. 28 5. 5.1 Le proposte di riparto I criteri proposti dall’Osservatorio nel 1998 Nel 1998 il direttore del Dipartimento Autonomia Universitaria e Studenti ha chiesto all’Osservatorio l’individuazione di criteri per un graduale riequilibrio nella distribuzione dei fondi del capitolo 1508. Nel DOC 12/98, l’Osservatorio aveva proposto di mantenere inalterate le percentuali di assegnazione alla Regione Sardegna e ai collegi e residenze statali, pur sottolineando la necessità di riorganizzare il capitolo in modo da ottenere un progressivo riequilibrio tra le diverse tipologie di soggetti beneficiari, in relazione alle diverse tipologie di intervento. Per i collegi non statali legalmente riconosciuti, invece, l’Osservatorio aveva proposto di ripartire la quota di riequilibrio nel seguente modo: • 70% in proporzione ai posti letto messi a disposizione; • 25% in proporzione ai pasti erogati in gestione diretta; • 5% in proporzione ai trasferimenti diretti agli studenti. Il DOC 12/98 riconosceva, infine, la necessità di avviare un approfondimento delle problematiche relative alla valutazione del complesso dei servizi forniti da tali istituzioni, al fine di rendere possibile la definizione di più adeguati e articolati criteri di ripartizione delle risorse. 5.2 I criteri di ripartizione applicati dal 1998 al 2001 Negli ultimi anni la ripartizione del capitolo tra le tre tipologie di beneficiari è rimasta sostanzialmente costante con riferimento ai valori storici. Allo stesso modo anche la distribuzione delle risorse tra i collegi statali è rimasta stabile sui valori storici. Per i collegi legalmente riconosciuti la ripartizione della quota di finanziamento, passata dal 48,4% nel 1994 al 49% nel 2001, è stata attribuita nei primi due anni sulla base dei criteri di riequilibrio proposti dall’Osservatorio (numero posti letto messi a disposizione, numero di pasti erogati in gestione diretta e trasferimenti diretti agli studenti), successivamente integrati con indicatori legati al numero delle ore formative svolte e ai costi di gestione. Appare importante l’introduzione di indicatori che incentivino i collegi allo svolgimento di attività formative integrative a quelle universitarie. Allo stesso modo è condivisibile l’idea di rapportare i contributi all’insieme delle attività svolte dai collegi anche grazie alla propria capacità di autofinanziamento, premiando in sostanza chi spende di più, benché non sia sempre vero che a più elevati livelli di spesa corrispondano servizi “migliori”. Nella tabella 12 sono riportati i criteri di ripartizione della quota di riequilibrio adottati dal Ministero dal 1998 al 2001 per l’erogazione dei contributi ai collegi legalmente riconosciuti: per ogni indicatore viene riportato il valore quantitativo totale, per ogni anno, e il relativo peso percentuale utilizzato nella ripartizione della quota di riequilibrio. 29 Tabella 12. I criteri di ripartizione adottati per il riparto della quota di riequilibrio tra i collegi statali legalmente riconosciuti 1998 - 2001 Quota di riequilibrio in milioni di lire Posti letto Pasti erogati in gestione diretta Trasferimenti diretti agli studenti in milioni di lire Numero delle ore formative Bilancio e costi di gestione Posti letto collegi pavesi 1998 1999 2000 2001 3.403 3.435 4.147 4.369 totali ripart. quota totali ripart. quota totali ripart. quota totali ripart. quota 2.745 70% 3.321 70% 3.404 20% 3.504 20% 895.531 25% 1.196.304 25% 1.219.448 15% 1.250.486 15% 1.068 5% 18.153 5% 25.587 20% 28.521 20% - - - - 58.796 20% 68.260 20% - - - - 42.877.409 20% 49.328.213 20% - - - - 609 5% 609 5% Fonte: Murst, D.A.U.S, Uff II. A partire dall’esercizio 2000, in base all’Accordo di programma del 23 ottobre 1997 tra Murst e Università degli studi di Pavia, il 5% della quota di riequilibrio, relativa ai collegi legalmente riconosciuti viene attribuito in proporzione al numero dei posti disponibili nei Collegi pavesi. Il Ministero con tale accordo si impegna a sostenere il programma di iniziative di formazione pre-laurea e post-laurea, per una fase sperimentale della durata di 5 anni, e dispone, a favore dell’Università, un finanziamento annuo di £ 3.192.000.000, con vincolo di destinazione, precisando che tale importo graverà sul cap. 1263 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il 1997 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Sono nate in questo modo la Scuola Universitaria Superiore (pre-laurea), la Scuola Avanzata di Formazione Integrata (post-laurea) e le Scuole Europee di Studi Avanzati (post-laurea). In seguito all’Accordo di Programma il 12 giugno 1997 è stato costituito a Pavia il consorzio denominato Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS), formato dall’Università degli studi di Pavia, dai Collegi Borromeo, Ghisleri, Nuovo e S. Caterina da Siena, e dall’Istituto per il Diritto allo Studio Universitario (ISU). Molti corsi delle scuole nate con l'accordo del 23 ottobre 1997 si svolgono all'interno dei collegi e i vincitori del concorso di ammissione ai corsi hanno diritto ad un posto in un collegio pavese per tutta la durata degli studi. 30 5.3 I nuovi criteri generali di riferimento del Ministero Nella lettera del 9 aprile 2002, inviata al Comitato dal Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici, il Ministero ha chiesto di individuare nuovi criteri di riparto delle risorse finanziarie, che tengano conto delle attività che possono contribuire a favorire il conseguimento degli obiettivi propri della riforma universitaria in atto; ovvero “consentire agli studenti di concludere gli studi secondo la prevista durata evitando il fenomeno dei fuori corso”. Quindi, “si ritiene possano rappresentare criteri premianti le attività di orientamento svolte nei confronti degli studenti iscritti nel penultimo anno e ultimo anno delle scuole secondarie superiori, così come quelle di tutorato orientante durante il percorso di studi; qualunque corso fosse svolto d’intesa con le Università ai sensi dell’art. 6 del D.M. 509/1999 per la verifica della preparazione iniziale degli studenti rispetto al corso scelto; lo svolgimento o il potenziamento di corsi di lingue o di informatica”. La proposta del Ministero è di riconoscere ai collegi un contributo, pari a quanto erogato nell’esercizio finanziario 2001, e di ripartire una quota di cofinanziamento “sulla base di una documentazione di spesa per le attività predette”. Posto che, come per le Università, vengano accantonate una quota per operare un riequilibrio, per i casi in cui il contributo ministeriale sia al di sotto di una soglia minima rispetto alla spesa di gestione, e una quota di riserva per eventi straordinari o per nuovi Collegi, l’obiettivo del Ministero è di privilegiare, nella distribuzione di tale cofinanziamento, i collegi legalmente riconosciuti in grado di fornire una “idonea documentazione attestante il superamento da parte degli studenti ospiti, degli esami previsti nel corrispondente anno di iscrizione, le votazioni di esame, la conclusione del corso nei tempi previsti, l’inserimento nel mondo del lavoro”. 5.4 Le proposte della Conferenza permanente dei collegi non statali legalmente riconosciuti Nella riunione del 19 gennaio 2002, la Conferenza permanente dei collegi non statali legalmente riconosciuti ha proposto alcuni possibili criteri di riparto degli eventuali fondi eccedenti la quota storica: 1. 20% della quota ripartito tra i collegi che hanno attivato corsi riconosciuti da un’università italiana o dal Miur; 2. 10% della quota ripartita tra i collegi che svolgono attività culturali e formative in collaborazione con università italiane o estere9; 3. 20% della quota ripartita tra i collegi che aprono nuove residenze o ampliano quelle esistenti (numero posti letto); 4. 15% della quota da ripartire per esigenze di carattere straordinario; 5. 25% della quota ripartita tra i Collegi per i quali la quota di consolidamento copre meno del 30% dei costi inerenti la gestione (progressivo consolidamento); 6. 10% della quota ripartita in proporzione ai trasferimenti agli studenti. 9 In entrambi i casi (punti 1 e 2) i Collegi dovranno redigere una relazione documentata delle proprie attività, presentarla al Consiglio di Presidenza della Conferenza, che si occuperà di determinare un criterio sperimentale di ripartizione. 31 5.5 Le proposte del Comitato per il riparto tra le tipologie di istituzioni Il Comitato propone di adottare criteri di ripartizione su base triennale per permettere ai Collegi di attuare una programmazione delle proprie attività e per stimolare, sulla base di un sistema di incentivi, noto e definito, per un periodo di tempo certo, il perseguimento dei principali obiettivi del Ministero, anche in termini competitivi. Prendendo atto che la legge di bilancio ha previsto per l’anno 2002 - con riferimento al capitolo 5518 - uno stanziamento pari a Euro 26.855.759 (52 miliardi di lire), è possibile distinguere tra la quota storica, pari a 45,115 miliardi di lire, una quota “aggiuntiva”, pari a 6 miliardi di lire e una quota di riserva di 886 milioni di lire per interventi di natura straordinaria. Pur nella invarianza dello stanziamento di bilancio, tale quota è resa effettivamente disponibile perché nel corso del 2001 è stata utilizzata per attribuire alla Regione Sardegna le somme ad essa spettanti per il 2000 e non attribuite in quell’anno. In base a quanto già specificato all’interno del documento il Comitato propone, per la Regione Sardegna, un consolidamento della quota storica pari a 8.580 milioni di lire ed una ripartizione paritaria della quota aggiuntiva tra le due categorie di istituzioni statali e non statali (tabella 13). Tabella 13. La proposta di riparto della quota aggiuntiva 2002 tra le diverse tipologie di istituzioni Regione Autonoma Sardegna Collegi e residenze statali Collegi legalmente riconosciuti Quota di riserva 8.580 14.425 22.110 quote percentuali di ripartizione 50,0% 50,0% totale 45.115 100,0% quota consolidata 2001 quota aggiuntiva 3.000 3.000 6.000 totale assegnazione 8.580 17.425 25.110 886 52.001 Nella tabella 14 è riportata l’ipotesi di ripartizione della quota aggiuntiva per le residenze statali, fondata sul criterio storico, in considerazione della difficile comparazione delle attività svolte dalle diverse istituzioni. Il Comitato ritiene opportuno ricordare che gli incrementi del finanziamento all’Università degli studi della Calabria sono motivati dalla necessità di destinare maggiori risorse all’erogazione di borse di studio e che, al tal fine, siano destinate tutte le risorse aggiuntive ottenute dall’Ateneo rispetto alla quota storica del 1999. Allo stesso scopo dovranno essere destinate anche le eventuali nuove risorse rese disponibili dalla Regione Calabria, essendo già coperti i costi relativi all’erogazione dei servizi residenziali dall’attuale finanziamento statale. 32 Tabella 14. La proposta di ripartizione della quota aggiuntiva 2002 tra i collegi e le residenze statali quota consolidata Scuola Normale Superiore di Pisa Scuola Superiore S. Anna di Pisa Centro Residenziale di Cosenza totale 5.6 2.318 1.703 10.404 14.425 ripartizione con percentuali storiche 483 16,1% 354 11,8% 2.163 72,1% 3.000 100,0% totale assegnazione 2.801 2.057 12.567 17.425 Le proposte del Comitato per il riparto tra i collegi non statali legalmente riconosciuti Allo scopo di tener conto e di attuare gli obiettivi del Ministero di riequilibrio ed incentivazione nella distribuzione delle risorse tra i Collegi, il Comitato propone di articolare il finanziamento statale in diverse modalità (quota storica, quota di riequilibrio, quota di incentivazione, quota per progetti), coerentemente con l’impostazione generale applicata ad analoghi meccanismi di riparto di risorse del sistema universitario. La quota storica consolidata consente, infatti, di dare alle istituzioni alcuni elementi certi di riferimento per la programmazione delle proprie attività. Al tempo stesso, la quota di riequilibrio si pone l’obiettivo di perseguire una maggiore equità nella distribuzione delle risorse pubbliche, tenendo conto della crescita delle attività svolte dalle singole istituzioni e superando i livelli del finanziamento storico. La quota di incentivazione e quella per progetti, cui saranno destinate le risorse aggiuntive future, tendono a promuovere il perseguimento degli obiettivi più importanti di attuazione della riforma degli ordinamenti didattici universitari. Nella scelta degli specifici indicatori il Comitato si è posto l’obiettivo di individuarne alcuni che, coerenti con le finalità generali, abbiano le caratteristiche di essere rilevabili in modo oggettivo, in tempi rapidi, verificabili, al fine di garantire la rapidità e la trasparenza del processo di ripartizione delle risorse statali. Al fine della distribuzione della quota di riequilibrio il Comitato ha individuato tre indicatori che consentono di tener conto, in misura crescente, degli aspetti qualitativi dei servizi offerti agli studenti, puntando ad un ampliamento della platea dei beneficiari anche agli studenti non residenti. A tal fine, sembra opportuno superare i tradizionali indicatori relativi al numero degli alloggi e dei posti offerti, a favore della considerazione degli spazi disponibili per lo svolgimento delle attività, classificati secondo le modalità proposte dai recenti provvedimenti ministeriali sugli standard qualitativi delle residenze universitarie10, premiando la disponibilità di spazi per lo svolgimento delle attività formative a favore anche degli studenti non residenti. Un parametro di ponderazione specifica è stato proposto per le residenze localizzate nelle 10 Decreto 9 maggio 2001, n. 118: “Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338 e 23 dicembre 2000, n. 388”. 33 aree in situazione di disagio socioeconomico, secondo la definizione dell’obiettivo 1 dell’Unione Europea (Programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006), e per i collegi pavesi, ai sensi dell’Accordo di programma del 23 ottobre 1997 con il Murst. Al fine di garantire coerenza tra il finanziamento per l’edilizia e quello per il funzionamento, sono premiati, con specifica ponderazione, gli spazi realizzati negli ultimi anni. All’attivazione di nuove strutture, corrisponde, infatti, un miglioramento dei servizi offerti, ma anche una crescita dei costi di gestione. Nella distribuzione della quota di riequilibrio si tiene conto, come nel passato, anche dell’entità degli interventi monetari a favore degli studenti e delle entrate proprie di ciascuna istituzione al fine di riequilibrare l’incidenza del contributo statale sulle risorse a loro disposizione ed incentivare la capacità di autofinanziamento. Nella distribuzione della quota di incentivazione sono, invece, privilegiati gli obiettivi più innovativi relativi all’attuazione della riforma, tenendo conto di quelli già applicati per le università statali e legalmente riconosciute, al fine di ridurre i tempi di conseguimento del titolo di studio (studenti equivalenti e laureati in corso). Tali indicatori costituiscono peraltro una proxy dell’efficacia stessa delle attività formative e di sostegno svolte dai collegi. A decorrere del 2003, essi sono integrati con indicatori di realizzazione degli obiettivi della convenzione tra i Collegi legalmente riconosciuti e la Crui, al fine di accrescere le attività formative utili all’acquisizione dei crediti formativi o al recupero di eventuali debiti formativi. In ciascun esercizio finanziario del triennio di riferimento, le risorse da attribuirsi ai collegi non statali legalmente riconosciuti dovrebbero, quindi, articolarsi nelle seguenti modalità: una quota storica consolidata; una quota di riequilibrio, ripartita secondo parametri oggettivi, legati ai principali indicatori della qualità e quantità dei servizi offerti agli studenti (spazi disponibili e trasferimenti diretti agli studenti), nonché alla capacità di autofinanziamento; tale quota è consolidata in parte per l’esercizio 2003 e poi completamente consolidata per gli esercizi successivi; una quota di incentivazione, non consolidata, ripartita per il 2002 in base al numero di studenti equivalenti e al numero di laureati in corso; a partire dal 2003 potranno essere utilizzati come criteri di ripartizione anche il numero di crediti formativi acquisiti dagli studenti e i debiti formativi recuperati grazie alle attività formative organizzate all’interno dei collegi; una quota di risorse distribuita su base progettuale, non consolidata, volta a valorizzare specifici progetti non valutabili attraverso criteri parametrici. Sono riportati di seguito i diversi criteri di ripartizione proposti e la relativa quota percentuale. 34 a. QUOTA STORICA CONSOLIDATA Contributo attribuito nell’esercizio finanziario precedente (t-1), al netto delle risorse da destinarsi alla quota di riequilibrio b. QUOTA DI RIEQUILIBRIO 50% • in relazione ai mq totali disponibili presso i collegi, al 31 dicembre dell’anno precedente (t-1), al netto degli spazi destinati alle aree sportive all’aperto. Gli spazi adibiti ai servizi culturali e didattici (AF211) sono ponderate con peso 3,5, gli spazi adibiti a servizi ricreativi (AF311) sono ponderati con peso 2. I risultati derivanti dal calcolo precedente sono ulteriormente ponderati nel seguente modo: a) gli spazi costruiti dopo il 31 dicembre dell’anno (t-3) sono ponderati con peso 2; b) gli spazi relativi alle residenze localizzate in aree in situazioni di disagio socioeconomico, secondo la definizione dell’obiettivo 1 dell’Unione Europea, sono ponderati con peso 1,3. c) Gli spazi relativi ai cCollegi pavesi sono ponderati con peso 1,3. 15% • in relazione all’ammontare dei trasferimenti diretti agli studenti (effettivi pagamenti di cassa, risultanti dai bilanci consuntivi degli enti) e in relazione all’entità del mancato gettito delle tariffe per le prestazioni di servizi, derivante dall’esonero totale o parziale a favore di studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, nell’esercizio precedente (t-1). 35% • in relazione alla capacità di autofinanziamento, intesa in termini di differenza tra le entrate proprie correnti accertate e il contributo statale per il funzionamento nell'esercizio finanziario precedente (t-1). Per i collegi con sede legale in aree in situazione di disagio socioeconomico, secondo la definizione dell’obiettivo 1 dell’Unione europea, tale valore viene ponderato con peso 1,3. 11 Come definiti nell’art. 7, secondo e terzo comma, del decreto ministeriale del 9 maggio 2001, n. 118: “Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338 e 23 dicembre 2000, n. 388”. 35 c. QUOTA DI INCENTIVAZIONE (quota non consolidata, alla quale verranno destinate tutte le risorse aggiuntive) Nel 2002 50% • Numero studenti equivalenti, definiti come il rapporto tra il numero di crediti acquisiti dagli studenti residenti nei collegi durante l’anno accademico precedente (t-1) sul totale dei crediti da conseguire nello stesso anno. 50% • Numero di laureati residenti nei collegi che hanno conseguito il titolo con una durata degli studi più prossima a quella legale prevista per il corso stesso, utilizzando a tal fine i dati relativi all’età anagrafica dei soggetti all’atto del conseguimento dei titoli nell’anno solare precedente (t-1). Dal 2003 25% • Numero studenti equivalenti, definiti come il rapporto tra il numero di crediti acquisiti dagli studenti residenti nei collegi durante l’anno accademico precedente (t-1) sul totale dei crediti da conseguire nello stesso anno. 25% • Numero di laureati residenti nei collegi che hanno conseguito il titolo con una durata degli studi più prossima a quella legale prevista per il corso stesso, utilizzando a tal fine i dati relativi all’età anagrafica dei soggetti all’atto del conseguimento dei titoli nell’anno solare precedente (t-1). 15% • Numero di debiti formativi recuperati attraverso attività formative svolte all’interno dei collegi a favore di studenti residenti e non, relative alla preparazione della prova d’esame. 35% • Numero di crediti formativi riconosciuti agli studenti partecipanti alle attività e corsi organizzati dai collegi, come prevede il protocollo d’intesa (15 maggio 2002) tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e la Conferenza Permanente e i Collegi universitari riconosciuti. Per numero di crediti formativi si intende il numero dei crediti assegnati a ciascun corso per il numero degli studenti che li ha effettivamente conseguiti. d. QUOTA PER PROGETTI (dal 2003) Obiettivi • Valorizzazione delle attività che non possono essere valutate con criteri parametrici • Stimolo continuo, per i collegi, all’innovazione e alla ricerca di una sempre maggiore qualità delle attività svolte Temi indicativi • Stages formativi post laurea; • Programmi di mobilità internazionale; • Attività di orientamento e tutorato; • Svolgimento o potenziamento di corsi di lingua o di informatica. 36 Fasi per l’attivazione • Il Ministero porrà un vincolo al numero di progetti presentabili (ad esempio, un progetto per ogni collegio) e individuerà alcuni temi di natura prioritaria che dovrebbero essere oggetto dei progetti stessi. Potrebbe essere, inoltre, incentivata la collaborazione tra collegi e università o tra più collegi; • Presentazione dei progetti dei collegi al Ministero entro il dicembre 2002; • Valutazione dei progetti da parte di una commissione tecnica; • Cofinanziamento dell’80% dei costi dei progetti ritenuti più efficaci; • Valutazione ex-post dei risultati conseguiti, da parte dalla stessa commissione tecnica, con eventuale recupero delle somme nell’esercizio finanziario successivo. Nella tabella 15 è riportata la ripartizione per il triennio 2002/2004 della quota di finanziamento per i collegi non statali legalmente riconosciuti. Per l’anno 2002 la quota storica è pari a 22.110 milioni di lire, mentre la quota aggiuntiva (3.000 milioni di lire) viene ripartita in quota di riequilibrio aggiuntiva (2.000 milioni di lire), quota di incentivazione (1.000 milioni di lire). Per l’anno successivo vengono consolidati la quota storica e una parte della quota di riequilibrio pari a 2.990 milioni di lire, in modo tale da poter destinare 1 miliardo alla quota per progetti. 37 Tabella 15. L’ipotesi di distribuzione delle risorse ai collegi non statali legalmente riconosciuti per il triennio 2002-2004 Incidenza percentuale quota di riequilibrio prelevata da quota storica Quota storica consolidata anno (t) Quota di riequilibrio anno t Quota aggiuntiva Quota di riequilibrio totale anno t (*) Quota di incentivazione Quota per progetti 2002 22.110 9% 20.120 1.990 2.000 3.990 1.000 0 25.110 2003 23.110 12% 20.337 2.773 0 2.773 1.000 1.000 25.110 2004 23.110 15% 19.644 3.467 0 3.467 1.000 1.000 25.110 (*) Una parte della quota di riequilibrio del 2002 non viene consolidato e viene destinato alla quota per progetti nell’anno successivo. 38 Totale assegnazione anno (t) Quota consolidata anno precedente (t-1) non consolidate 6. Verso l’accreditamento dei collegi non statali legalmente riconosciuti Ad avviso del Comitato, è di fondamentale importanza disciplinare le attività istruttorie per la concessione del finanziamento ministeriale ai Collegi legalmente riconosciuti, definendo requisiti minimi qualitativi e quantitativi nella prospettiva di giungere, anche per queste istituzioni, ad un vero e proprio accreditamento. La definizione dei requisiti minimi per collegi universitari ha come obiettivo la crescita della qualità dei servizi di sostegno e formativi offerti dalle istituzioni sia agli studenti residenti che agli altri. A tal fine sono state individuate due classi di requisiti/indicatori che potrebbero essere utilizzati per il processo di accreditamento dei collegi legalmente riconosciuti: 1. requisiti relativi ai soggetti erogatori dei servizi, alle strutture e alla gestione del collegio; 2. requisiti relativi alle prestazioni e ai processi di erogazione delle diverse attività (residenziali, culturali, formative, orientative). Relativamente ai requisiti di primo tipo potrebbero essere valutati i seguenti fattori: natura giuridica dell’Ente gestore e aspetti di garanzia istituzionali (presenza di revisori dei conti designati dal Ministero); dotazione logistica (strutture, impianti, attrezzature tecnologico/didattiche, numero nuovi alloggi) e rispetto degli standard qualitativi in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, definiti dalla legge del 14 novembre 2000, n. 338; situazione economica (disponibilità di risorse proprie e capacità di autofinanziamento); Relativamente ai requisiti del secondo tipo: attività volte a favorire le finalità proprie della riforma: attività di tutorato, di orientamento, corsi di “recupero” debiti formativi, corsi che consentono l’acquisizione di crediti formativi universitari; attività di collaborazione con l’università e/o con altri collegi; progetti di cooperazione internazionale. La verifica dell’esistenza di tali requisiti, da definire più specificatamente in un provvedimento ministeriale i cui effetti si manifesteranno a decorrere dal 2003, dovrebbe essere applicata in primo luogo alle istituzioni e agli enti che chiedessero l’ammissione al finanziamento e, progressivamente, nell’arco di un triennio, anche ai collegi attualmente beneficiari del contributo ministeriale. L’ammissione del collegio ai finanziamenti statali sarebbe, in questo modo, sottoposta ad una valutazione di merito sulla base di determinati requisiti minimi d’accesso, precedentemente stabiliti dal Ministero. Più in generale, il Comitato ritiene opportuno inserire i collegi nel “mondo della valutazione” con la costituzione di nuclei interni di valutazione e con la redazione, da parte dei nuclei stessi, di una relazione annuale sulle attività svolte. 39 Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario le pubblicazioni del 2002 Verifica dei risultati conseguiti dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” al termine del primo biennio di attività, Doc 1/02, febbraio 2002 Relazione annuale sullo stato della didattica nei corsi di dottorato e sulle procedure di valutazione adottate dalle università, Doc 2/02, febbraio 2002 I corsi di studio in Scienze motorie: una verifica della attuazione della normativa ed una valutazione di efficacia delle politiche, Doc 3/02, giugno 2002 Prime analisi sull’assetto del sistema universitario all’avvio della riforma dei corsi di studio, Doc 4/02, giugno 2002 Parere sui criteri per la determinazione della disponibilità di posti per studenti per i corsi universitari ad accesso limitato. Valutazione dell’offerta potenziale formativa e criteri per determinare il numero di posti a livello nazionale (a.a 2002/2003), Doc 5/02, luglio 2002 La disponibilità di dotazioni nella Libera Università degli Studi “S. Pio V”: quarta verifica. Doc 6/02, luglio 2002 Programma di lavoro sul tema della valutazione della didattica 2002 – 2003, Doc 7/02, luglio 2002 Criteri per la distribuzione delle risorse destinate ai collegi universitari, Doc 8/01, luglio 2002 Le pubblicazioni del Comitato sono disponibili in Internet alla pagina: http://www.cnvsu.it/Documenti/