testo atto - Comune di Senigallia

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testo atto - Comune di Senigallia
COMUNE DI SENIGALLIA
U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
U F F I C I O CONTROLLO DEL TERRITORIO
ORDINANZA n° 513 del 01/09/2016
Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO PER GLI AUTOCARRI CON MASSA
SUPERIORE A T 3,5 SUL TRATTO URBANO DELLA SS 16 ADRIATICA DAL
KM 275+263 ALL’INTESERZIONE STRADALE CON STRADA DELLA MARINA
CESANO.
I L D I R I GE N T E
- Visti gli artt 6 e. 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che conferiscono ai Comuni la potestà di
adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale nei centri abitati e sulle strade comunali
extraurbane;
- Vista l’ordinanza n. 493 del 26 agosto 2016 con la quale è stata aperta al traffico ordinario e
disciplinata la circolazione sulla Nuova Bretella Sud di Senigallia (complanare sud);
- Vista l’ordinanza n. 274 del 19 luglio 2014 con la quale è stata disciplinata la circolazione sulla
Nuova Bretella Nord di Senigallia (complanare nord);
- Vista la nota inoltrata al Compartimento per la Marche ANAS prot n.60060 del 31/08/2016 con
la quale è stata richiesta l’istituzione del divieto di transito per gli autocarri con massa superiore a t
3,5 sulla SS 16 Adriatica Sud, dalla rotatoria di innesto con la Nuova Bretella Sud di Senigallia
(complanare sud) al km 275+263 (inizio del centro abitato di Senigallia) con deviazione
obbligatoria sulla complanare sud, eccetto veicoli autorizzati;
- Preso atto che il tratto di strada statale compreso tra il km 275+263 e l’intersezione con la
strada della Marina Cesano è strada comunale urbana, ricadente nel centro abitato del capoluogo,
con denominazione via Galilei – via Podesti – viale Bonopera – via R. Sanzio – Strada Statale
Adriatica Nord Cesano ;
- Considerato che con l’apertura al traffico ordinario della Nuova Bretella Sud di Senigallia è
possibile deviare il traffico pesante di attraversamento del centro abitato del capoluogo sulle
complanari nord e sud, determinando l’alleggerimento del traffico urbano, miglioramento della
sicurezza e fluidità della circolazione, con particolare riferimento agli utenti deboli, e ricadute
positive anche sulla qualità dell’aria per la conseguente diminuzione delle emissioni da traffico;
- Visto l'art. 5 comma 3 del D.L.vo 30/4/1992, n. 285 e l'art. 30 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
- Visto l’art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
- Di istituire il divieto di transito per gli autocarri con massa superiore a t 3,5 sul
tratto urbano della SS 16 Adriatica, dal km 275+263 all’intersezione con strada Della
Marina Cesano, con denominazione toponomastica: via G. Galilei, via F. Podesti,
viale P. Bonopera, via R. Sanzio, via SS Adriatica Nord Cesano;
- di istituire il divieto di transito per gli autocarri con massa superiore a t 3,5 sulla via
E. Mattei, sulla via B. Cellini e sulle corsie in uscita dalla complanare nord verso via
Cellini – via Camposanto Vecchio “Ospedale” – via Po Corinaldese;
- di istituire la deviazione obbligatoria per gli autocarri con massa superiore a t 3,5
sulla complanare nord (Nuova Bretella Nord di Senigallia) con apposizione del
segnale di obbligo in via Strada Statale Adriatica Nord intersezione strada Della
Marina Cesano e all’innesto della complanare nord sulla rotatoria con le vie Mattei –
della Marina – Fiorini e di apporre il segnale di preavviso di deviazione obbligatoria
in via Strada Statale Adriatica Nord, lato destro della corsia di marcia nord – sud, a
m 150 e m 50 dalla intersezione stradale con strada Della Marina Cesano;
- di istituire la deviazione obbligatoria per gli autocarri con massa superiore a t 3,5
sulla complanare sud (Bretella Senigallia Sud) e sulla complanare nord (Bretella
Senigallia Nord) con apposizione dei segnali di obbligo all’innesto sulla rotatoria
“Senigallia Centro” (ex Casello);
- di istituire il divieto di transito per gli autocarri con massa superiore a t 3,5 in via
Arceviese e via G. Bruno, da accesso alla Bretella di collegamento con la rotatoria
“Senigallia Centro” (ex casello) a via Capanna, e deviazione obbligatoria sulla
Bretella di collegamento tra via Arceviese e rotatoria ex casello e sull’ingresso all’ex
casello da via G. Bruno;
E’ ammesso il transito, in deroga al divieto di cui sopra, per gli autocarri con massa
superiore a t 3,5, quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:
1) effettuazione di operazione di carico scarico merci nella zona soggetta a divieto;
2) veicoli in dotazione ad aziende con sede o unità locale con capannoni o piazzali
per il rimessaggio dei mezzi aziendali ubicati all'interno della zona vietata;
3) veicoli adibiti allo spazzamento e raccolta differenziata;
4) veicoli adibiti alla raccolta di oli esausti e rifiuti liquidi;
5) veicoli adibiti ad auto spurgo;
6) veicoli di soccorso o in dotazione alle forze armate o di polizia;
7) veicoli di aziende che hanno stipulato convenzioni per il rifornimento
carburante con distributori ubicati all’interno della zona vietata, limitatamente al
solo tragitto per l'effettuazione del rifornimento;
8) trasporti eccezionali che eccedono la sagoma limite e non possono percorrere la
complanare sud;
9) autocarri di imprese edili con cantiere ubicato all’interno della zona vietata;
10) spazzaneve e spargisale;
11) veicoli adibiti al soccorso stradale, carro attrezzi e simili per l’assistenza a
veicoli in avaria e la rimozione per intralcio alla circolazione o sinistro stradale;
12) autopompe ed autobetoniere per l’effettuazione delle attività di getto
calcestruzzo in cantieri ubicati nella zona vietata.
DISPONE
Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione
dei prescritti segnali stradali a cura dell’Ufficio Strade di questo Comune.
La Polizia Municipale, gli agenti ed i funzionari elencati nell'art. 12 del già citato D.L.vo 285/92
sono incaricati del controllo sul rispetto della presente ordinanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di
pubblicazione;
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, e con le formalità stabilite nel
Regolamento di Attuazione del C.d.S.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.
IL RESPONSABILE
IL SEGRETARIO GENERALE
DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
(Dott. Stefano Morganti)
(Maria Capodivento)