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CAPITOLO I Linee introduttive dell’indagine SOMMARIO: 1. Il significato dell’espressione “integrità psichica”. – 2. Fattori sociali d’espansione della tutela. – 3. Le difficoltà nell’individuazione delle tecniche di tutela. – 4. Note metodologiche sul rapporto tra scienza penale e discipline psicologiche. – 5. Raffronto tra nozioni psicologiche impiegate nella parte generale e nella parte speciale del diritto penale. – 6. Sulla struttura della ricerca. 1. Il significato dell’espressione “integrità psichica” Dedicare una ricerca alla tutela penale dell’“integrità psichica”, un’entità non prevista esplicitamente nel codice penale vigente e da alcuni con1 siderata una “terra incognita” per il diritto , richiede alcune premesse concettuali e metodologiche. Direttamente coinvolte nella tutela psichica della persona sono, innanzi tutto, le norme del titolo codicistico dedicato ai delitti contro la “li2 bertà morale” . Data la non vincolatività delle ripartizioni legislative ai 3 fini del rinvenimento del reale oggetto di tutela , non ci si potrà limitare all’esame di questo titolo: una tutela della sfera psichica si rinviene anche 4 in altri settori della parte speciale . Una lettura trasversale è poi autoriz1 «Für die Rechtswissenschaft ist die Psyche weitgehend eine terra incognita, ihre Bedeutung kaum systematisch untersucht.» (BUBLITZ J.C., Habeas mentem? Psychiatrische Zwangseingriffe im Maßregelvollzug und die Freiheit gefährlicher Gedanken, in ZIS – Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 8/9, 2011, p. 718). Per un primo approccio al tema specifico della tutela penale dell’integrità psichica, BLOY R., Der strafrechtliche Schutz der psychischen Integrität, in FS für A. Eser, München, 2005, p. 233 ss. 2 Libro II, Tit. XII, Capo III, Sez. III c.p. Per un primo inquadramento della tematica, nell’ambito del più vasto settore della tutela della persona, MAZZACUVA N., Delitti contro la persona: le altre ipotesi di tutela, in AA.VV., Diritto penale, lineamenti di parte a speciale, 5 ed., Bologna, 2009, p. 495 ss. 3 Di recente, sul punto, PULITANÒ D., Introduzione alla parte speciale del diritto penale, Torino, 2010, p. 17 ss. 4 Cfr. FIANDACA G.-MUSCO E., Diritto penale, parte speciale II, tomo I, I delitti contro a la persona, 3 ed., Bologna, 2011, p. 200. 2 La tutela penale dell’integrità psichica zata dall’originaria arbitrarietà sistematica della parte speciale del codice 5 vigente, ed in particolare dei delitti contro la persona , ed è finanche imposta dalla necessità di reinterpretarne i lineamenti alla luce del dettato costituzionale, sotto il cui impulso le libertà personali vanno emancipandosi dai superiori interessi pubblici nei quali il legislatore del ’30 intese 6 calcificarle . Ma la stessa capacità classificatoria della “libertà morale” va riconsiderata; non certo – come diremo – per via delle critiche, provenienti dagli 7 approcci riduzionisti, delle quali questa idea è preda in sede filosofica , quanto, piuttosto, per le difficoltà di ricomprendere in tale oggetto ogni 8 processo psichico passibile di protezione . La dottrina ha rilevato come la definizione di libertà morale, intesa quale “libertà di autodeterminazione”, sia “troppo restrittiva”, suggerendo di includere nel suo alveo altri 9 aspetti della vita psichica . E del resto la tutela di momenti interiori non riducibili alla libertà di volere è confermata dal dato positivo, nel quale 10 vengono in considerazione, con crescente frequenza, anche le emozioni . 5 Per un approfondimento, PALAZZO F.C., voce Persona (delitti contro), in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, pp. 305-306; per un riesame della sistematica dei delitti contro la persona, così come dei difetti e delle lacune dell’attuale legislazione, ROMANO M., Legislazione penale e tutela della persona (contributo alla revisione del titolo XII del codice penale), in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, p. 53 ss.; MANTOVANI F., voce Persona (delitti contro la), in Enc. dir., Annali, Milano, 2008, p. 841 ss.; DE FRANCESCO G., La sfida da raccogliere: la codificazione delle fattispecie a tutela della persona, in Scritti in memoria di G. Marini, Napoli, 2010, p. 281 ss.; PULITANÒ D., Problemi e sistema di tutela, in D. PULITANÒ (a cura di), Diritto penale, parte speciale, vol. I, Tutela penale della persona, Torino, 2011, p. 11 ss.; sugli sviluppi, più in generale, della tutela costituzionale della persona, RODOTÀ S., Il nuovo habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI (a cura di), Ambito e fonti del biodiritto, Milano, 2010, p. 169 ss. 6 Cfr. FLICK G.M., voce Libertà individuale (delitti contro la), in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, p. 535 ss. Più in generale, sull’approccio alla “obsolescente” parte speciale del c.p. italiano, PULITANÒ D., Introduzione alla parte speciale, cit., p. 6 ss. 7 Infra, cap. II, sez. II, § 3. 8 In ragione dell’ampiezza attribuibile alle aggressioni psichiche, si è tentato, da parte degli psicologi, di ricostruire una unitaria categoria di “abuso psicologico”, testandone l’utilità classificatoria con riguardo a diversi campi di indagine (v. RODRÍGUEZCARBALLEIRA A. et alt., Un estudio comparativo de las estrategias de abuso psicólogico: en la pareja, en el lugar de trabajo y en los grupos manipulativos, in Anuario de Psicología, Universitad de Barcelona, 2005, vol. 36, n. 3, p. 299 ss.). 9 a MANTOVANI F., Diritto penale, parte speciale, I, Delitti contro la persona, 3 ed., Padova, 2008, p. 306. 10 Nella Decisione N. 803/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II), al primo considerando, si parla Linee introduttive dell’indagine 3 Da qui il primo impulso ad inquadrare il tema della presente indagine nel concetto di “integrità psichica”. La proposta non è inedita, essendo contenuta nello schema di delega legislativa per l’emanazione di un nuovo codice penale formulato dalla Com11 missione Pagliaro . In dottrina, poi, con il ricorso all’integrità psichica, si è inteso fornire un referente “maggiormente descrittivo” rispetto a condotte di rimodellamento della psiche – considerate dal delitto di plagio, prima della declaratoria d’incostituzionalità –, «trasferendo dal sublime piano delle Geisteswissenschaften, a quelle delle terrene, ma misurabili, Naturwissenschaften, 12 l’oggetto della tutela» . A conforto di siffatta proposta, si aggiungeva un’interessante considerazione, inerente alla diversità di approccio tra giuristi e psichiatri all’oggetto di tutela: mentre è tipico dei primi rimarcare il concetto di “autodeterminazione”, i secondi intendono la questione alla luce del 13 concetto di “salute mentale” . Questa scissione concettuale tra integrità e autodeterminazione è confermata nelle trattazioni penalistiche, nel momento in cui l’espressione “integrità psichica” è impiegata unicamente per indicare «una situazione anticipata e prodromica rispetto alla libertà psichica in senso stretto, quale libertà di autodeterminazione secondo motivi propri, in 14 modo libero e consapevole» . In virtù di una riconsiderazione, da un lato, della nozione di “integrità” e, dall’altro, dell’attributo “psichico”, è possibile dimostrare come “integrità psichica” e “libertà morale” (o di “autodeterminazione”) si compenetrino, più che presentarsi nei termini di un’alternativa ontologica e 15 normativa . L’“integrità”, infatti, racchiude ampie potenzialità esplicatidi «integrità fisica ed emozionale». V., comunque, meglio infra, cap. II, sez. II, e cap. VI, passim. 11 In Ind. pen., 1992, p. 579 ss.; nella Relazione di accompagnamento del progetto, si legge che «sotto la nuova categoria dei reati contro l’integrità psichica è stata raggruppata una serie di fattispecie, che trascendono l’offesa alla libertà morale e incidono sulla integrità mentale del soggetto, nel senso di comprometterla o di pregiudicarne il normale sviluppo»; tale categoria spaziava da una nuova versione del plagio all’abuso sessuale verso i minori (ibidem, p. 612). 12 DEL RE M.C., Modellamento psichico e diritto penale: la tutela penale dell’integrità psichica, in Studi in memoria di G. Delitala, I, Milano, 1984, p. 343 ss. 13 DEL RE M.C., Modellamento psichico, cit., pp. 345-346. 14 Così FIANDACA G.-MUSCO E., I delitti contro la persona, cit., p. 211, riferendosi all’integrità psichica come bene protetto dall’art. 613 c.p. La medesima divisione concettuale, sebbene con più sofferta elaborazione, si rinviene anche sul fronte civilistico della scissione tra un danno biologico, dal quale è attinta l’integrità psicofisica e quindi la salute dell’individuo, e il danno morale, come correlato del patimento imposto al danneggiato (per alcuni cenni a questo tema, v. infra, cap. VI, § 1). 15 La Corte costituzionale tedesca è giunta ad una conclusione non eccessivamente distante, muovendo, tuttavia, dalla Selbstbestimmung come emanazione della körperliche Integrität (BVerfG, 2 BvR 882/09 vom 23.3.2011, Abs. 32 ss.). 4 La tutela penale dell’integrità psichica 16 17 ve . Riferita alla persona , essa comprende due aspetti. Il primo aspetto è l’“incolumità” (Unversehrtheit), che ne rappresenta il nucleo minimo, senza però esaurirne il contenuto: l’incolumità guarda all’essere umano come “organismo psicofisico”, e contrassegna l’insieme dei confini, appunto psico-fisici, alla cui violazione una persona cessa di essere ricono18 scibile come tale nei confronti dei suoi simili . Da questo punto di vista, 19 l’incolumità costituisce il limite “esterno” dell’integrità . Il secondo aspetto è definibile come “fedeltà nei confronti di se stessi” (Selbsttreue): si tratta del nucleo “interno” all’integrità, ciò che rende ri20 conoscibile l’individuo a se stesso . “Integro”, alla luce di questo secon21 do profilo, è un comportamento in armonia con le proprie decisioni e convinzioni, le quali, per la morale, costituiscono una sorta di obblighi 22 auto-imposti . Se vogliamo trasporre questo concetto al diritto, dobbiamo aver presente che quest’ultimo considera solo attacchi esterni e non mutamenti autoindotti, e, soprattutto, che non interessa una specifica convinzione, bensì la facoltà in quanto tale di possedere convinzioni, a 23 prescindere dalla loro aggettivazione morale . Mentre la facoltà di formarsi convinzioni in armonia con una determinata visione morale, religiosa, filosofica del mondo è usualmente ricondotta alla libertà di co24 scienza , non esistono ostacoli logici per ricomprendere nella “fedeltà 16 Sui significati racchiusi nel concetto di “integrità”, POLLMANN A., Integrität. Aufnahme einer sozialphilosophischen Personalie, Bielefeld, 2005, p. 77 ss. 17 È utile precisare che, se riferita ad un oggetto, l’integrità ne richiama la inscindibilità, pienezza e totalità, mentre, se riferita alla personalità, essa può coincidere tout court con la sua virtù morale: cfr. COX D.-LA CAZE M.-LEVINE M., Integrity, in Stanford Encyclopedia for Philosophy, http://plato.stanford.edu/contents.html, 2001-2008. 18 POLLMANN A., Ein Recht auf Unversehrtheit? Skizze einer Phänomenologie moralischer Integritätsverletzungen, in S. VAN DER WALT-C. MENKE, Die Unversehrtheit des Körpers. Geschichte und Theorie eines elementaren Menschenrechts, Frankfurt-New York, 2007, pp. 218-219. 19 Cfr. POLLMANN A., Ein Recht auf Unversehrtheit, cit., p. 219. 20 Oltre a POLLMANN A., Ein Recht auf Unversehrtheit, cit., pp. 219-220, sul nesso tra integrità e “auto-integrazione” (Self-Integration), cfr. anche COX D.-LA CAZE M.LEVINE M., Integrity, cit. 21 Cfr. GUTMANN T., Freiwilligkeit als Rechtsbegriff, München, 2001, p. 7 (ove il richiamo alla filosofia morale di RAZ J. The Morality of Freedom, Oxford, 1988, con particolare riferimento al concetto di “integrità”, p. 382 ss.). 22 POLLMANN A., Ein Recht auf Unversehrtheit, loc. ult. cit. 23 Cfr. DE CUPIS A., I diritti della personalità, I, ristampa inalterata, Milano, 1973, pp. 192-193: la possibilità di libera formazione della volontà, del pensiero e del sentimento rivestono “interesse sociale”, mentre di tale interesse risulta privo «lo specifico e particolare contenuto dei personali atteggiamenti interni, psichici (…)». 24 Cfr. Corte cost., sent. n. 47/1991: «A livello dei valori costituzionali, la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti Linee introduttive dell’indagine 5 verso se stessi” quell’“autodeterminazione”, che, come approfondiremo, 25 costituisce il tratto qualificante della libertà morale in senso stretto . Veniamo all’attributo “psichico”, la cui ricchezza di significato è in26 tuibile: tutto ciò che attiene alla “esperienza interiore”, all’Erleben . Nell’accezione ristretta di “integrità psichica”, questo attributo è cor27 relato, essenzialmente, alla salute . V’è da dire che questa correlazione, già di per sé, più che a una restrizione, conduce ad un ampliamento del concetto di integrità: come noto, la salute è oggi non solo assenza di malattia, ma, più in generale, uno “stato di completo benessere fisico, psi28 chico e sociale” . L’impostazione trova riscontro nell’interpretazione corrente delle norme costituzionali: la stessa Corte costituzionale richiama, accanto all’integrità fisica, l’interesse “costituzionalmente garantito” all’integrità psichica, correlandolo alla tutela del diritto alla salute di cui 29 all’art. 32 Cost. , nel quale per “salute” s’intende esattamente benessere 30 psicofisico e diritto allo sviluppo della persona . Si afferma, in sostanza, inviolabili riconosciuti e garantiti all’uomo come singolo, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia di questi ultimi senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell'uomo con se stesso che di quelli costituisce la base spirituale-culturale e il fondamento di valore etico-giuridico» (corsivo aggiunto). Sembra delinearsi, con ciò, una tutela della coscienza come momento (di formazione interna della stessa) preliminare alla manifestazione della stessa sotto forma di opinioni o credenze religiose. A tale componente dà ampio spazio l’indagine penalistica condotta da MARTÍN SÁNCHEZ I., El derecho a la formación de la conciencia y su tutela penal, Valencia, 2000, p. 22 ss. (che tiene in grande considerazione l’elaborazione costituzionale italiana). 25 Infra, cap. II, sez. II, ed ivi anche i riferimenti di G. VASSALLI al nesso tra libertà di coscienza e libertà morale. 26 V. l’approccio di LERSCH P., Aufbau der Person, 11. Aufl., München, 1962, p. 17 ss.; sulla sua trasposizione al diritto, HENKEL H., Einführung in die Rechtsphilosphie, München-Berlin, 1964, p. 176 ss. 27 Sui profili penali del diritto alla salute, PALERMO FABRIS E., Diritto alla salute e trattamenti sanitari nel sistema penale. Profili problematici del diritto all’autodeterminazione, Padova, 2000. 28 Così la definizione di salute dell’OMS. Ampi ragguagli, in merito, in CICOGNANI E., La dimensione psicosociale del benessere, in Psicologia della salute, 1/2005, p. 57 ss.; ANTONELLI E., Il benessere soggettivo nella prospettiva psicosociale: una rassegna, in Giorn. it. psicologia, 2007, p. 57 ss.; BERTINI M., Dal modello malattia al modello salute: difficoltà del passaggio e insufficienza delle parole, in Psicologia della salute, 2/2008, p. 107 ss. 29 Corte cost., sent. n. 233/2003, in materia di danno biologico. Un riferimento testuale all’“integrità fisica e psichica” si rinviene adesso nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 3, co. 1°. 30 Dà per pacifica l’estensione della tutela della salute alla «complessiva situazione di equilibrio psico-fisico», CARAVITA B., Artt. 32-38, in V. CRISAFULLI-L. PALADIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 1990, p. 217. Quanto al nesso tra salute e sviluppo della persona, già MORTATI C., La tutela della salute nella Costitu- 6 La tutela penale dell’integrità psichica una nozione di salute «esprimibile non soltanto dal punto di vista strettamente sanitario, ma anche da quello comportamentale, sociale ed am31 bientale» . In sintonia con tale approccio, affiora un ulteriore profilo. Benché sia sovente invocata una sostanziale inscindibilità tra integrità fisica e psi32 chica (si parla di “integrità psicofisica”) , quest’ultima possiede un’autonomia riconosciuta dallo stesso ordinamento giuridico. Secondo la linea assecondata dalla giurisprudenza costituzionale, la tutela dell’integrità psichica può prevalere su quella dell’integrità fisica, ogni qual volta sia in gioco l’“equilibrio tra soma e psiche”, la cui preservazione assume carattere terapeutico, rendendo leciti interventi chirurgici implicanti atti di 33 disposizione del proprio corpo . In tale frangente, più che risolvere un dissidio tra dimensione fisica e psichica, l’ordinamento asseconda uno 34 dei possibili punti di vista su una realtà unitaria, costituita dal corpo . Da un punto di vista fenomenologico, infatti, il corpo può essere visto zione italiana, in Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, 1961, I, p. 1 ss., ora in C. MORTATI, Raccolta di scritti, III, Milano, 1972, p. 435. Per una lettura in chiave “dinamica” del concetto di salute, cioè come processo in divenire, nell’ambito di una ricostruzione tesa a fare della salute stessa una “libertà” costituzionale, MORANA D., La salute nella Costituzione italiana. Profili sistematici, Milano, 2002, p. 110 ss. 31 PERLINGIERI P., Il diritto alla salute quale diritto della personalità, in P. PERLINLa persona e i suoi diritti, Napoli, 2005, p. 105. GIERI, 32 Dal punto di vista giuridico, PERLINGIERI P., La tutela giuridica della “integrità psichica”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, p. 768. 33 Corte cost., sent. n. 161/1985, in materia di transessualismo. Per il riferimento alla legge sul transessualismo ed alla necessità, alla quale soccombe tacitamente la regola fissata dall’art. 5 c.c., di armonizzare il corpo al c.d. “sesso psichico”, v. D’ARRIGO C.M., voce Integrità fisica, in Enc. dir., Agg. IV, Milano, 2000, p. 712 ss. Questa necessità, tra l’altro, scavalca la tutela della propria integrità fisica (nella misura in cui sia pregiudicata la capacità di procreare di chi si sottopone all’intervento) ed anche gli interessi solidaristici di altri individui (si pensi ai familiari o al coniuge del transessuale) (ibidem, pp. 719-720 e nota 59). Lo stesso fenomeno si verifica nella chirurgia estetica, là dove l’integrità fisica è, o può essere, sacrificata in ragione della necessità di rimuovere un conflitto di tipo psicologico tra il soggetto e il suo corpo (ibidem). In sintesi, l’integrità fisica può trovare limitazioni, anche consistenti, tese ad assecondare esigenze non solo terapeutiche, ma anche «istanze psicologiche e morali, afferenti alla sfera superiore dell’uomo» (ibidem, p. 724). Degno di un approfondimento non possibile in questa sede è poi il tema delle lesioni personali su richiesta della vittima, nei casi di c.d Body Integrity Identity Disorder, nei quali un individuo sente come estranee alcune parti del corpo, tipicamente gli arti, e ne chiede l’amputazione. Né la scienza medica né la coscienza giuridica paiono riconoscere la liceità di tali drammatiche richieste (nella dottrina tedesca, si rinvia a NISCHMANN K., Chirurgie für die Seele? Eine Fallstudie zu Gegenstand und Grenzen der Sittenwidrigkeitsklausel, in ZStW, 2007, p. 548 ss.). 34 Sulle possibilità di inquadramento del corpo nell’ordinamento giuridico, ZATTI P., Principi e forme del “governo del corpo”, in S. CANESTRARI et alt. (a cura di), Il governo del corpo, tomo I, in Trattato di biodiritto, Milano, 2011, p. 99 ss. Linee introduttive dell’indagine 7 come “corpo-che-ho” (Körper), inteso come corpo anatomico, oppure co35 me “corpo-che-sono” o “corpo vissuto” (Leib) . La dimensione dell’Erleben giace proprio in questa seconda prospettiva, rientrando nell’accezione giuridica d’integrità psichica. È altrettanto vero che, quando non sia inquadrabile in un danno alla salute, l’offesa a sfondo psicologico è spesso riferita ad una “integrità 36 morale” . Siffatta aggettivazione, tuttavia, non devia l’attenzione dall’og37 getto dell’offesa, che resta la psiche ; piuttosto evidenzia un diverso inquadramento della modalità di lesione, la quale, senza necessità di riscontri obiettivi di tipo psicologico o medico, punta su parametri “assio38 39 logici” , di rilevanza sociale, in senso lato “morali” . I rilievi sin qui esposti consentono di includere nella futura trattazione le figure criminose afferenti alla libertà morale (in particolare la violenza privata) e quelle che sembrano interessare direttamente la sfera affettiva, siano o meno lesive della salute psichica (si pensi, in particolare, ai maltrattamenti in famiglia e al delitto di atti persecutori). Si potrebbe obiettare che, così ricostruita, l’integrità psichica assume una latitudine tale da smarrire un’utilità selettiva; anche se, per la verità, la medesima critica potrebbe essere rivolta alle tradizionali ricostruzioni incentrate sulla “libertà morale” 40. La tendenza all’espansione sembra un tratto innato del bene in questione: v’è la possibilità di riscontrare una lesione psichica in conseguenza di quasi ogni esperienza di vittimizzazione, almeno quando vi sia sta41 to un contatto con il reo . Soprattutto, si è indotti a valorizzare la lesio35 Cfr. D’ARRIGO C.M., Integrità fisica, cit., p. 712 ss. V. anche ZATTI P., Principi e forme, cit., con i dovuti riferimenti filosofici. 36 Usa questa aggettivazione l’art. 342-bis c.c., in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari. Sulla valorizzazione penalistica di questa formulazione dell’integrità, si veda, in particolare, il § 3.4. del cap. VI, infra, dedicato al diritto spagnolo. 37 In sintonia con un’evoluzione del diritto penale dalla “moralizzazione” alla “psicologizzazione”, sulla quale già BOCKELMANN P., Bemerkungen über das Verhältnis des Strafrechts zur Moral und zur Psychologie, in GedS für G. Radbruch, Göttingen, 1968, p. 253 ss. 38 Si vedano, con particolare riferimento alla “personalità morale” del lavoratore, i rilievi di PEDRAZZOLI M., Tutela della persona e aggressioni alla sfera psichica del lavoratore, in M. PEDRAZZOLI (dir.), Vessazioni e angherie sul lavoro. Tutele, responsabilità e danni nel mobbing, Bologna, 2007, p. 19. 39 Sul passaggio, in etica, dall’integrità personale a quella morale, MCFALL L., Integrity, in Ethics, Vol. 98, No. 1 Oct. 1997, p. 5 ss. 40 Il riferimento è alle fondamentali pagine di Giuliano Vassalli, alle quali sarà dedicato un dovuto approfondimento di seguito, nel cap. II, sez. II, § 2. 41 Si tratta di un profilo che emerge dalle più aggiornate trattazioni vittimologiche: si veda CORRERA M.M.-MARTUCCI P., La vittimologia, in G. GIUSTI (dir.), Trattato di medicina a legale e scienze affini, vol. VI, 2 ed., Padova, 2009, p. 473 ss, particolarmente p. 492 ss. 8 La tutela penale dell’integrità psichica ne dell’integrità psichica della vittima, quando quest’ultima versi in una 42 condizione di precostituita debolezza rispetto all’autore . Dal punto di vista penalistico, occorre però rilevare che si passa dal “danno” all’“offe43 sa” , solo quando nella fattispecie tipica è descritto un “evento psichico” che segnali la presenza del bene giuridico di cui discorriamo, e non in presenza di un qualsivoglia effetto della condotta nello stato psichico del44 l’offeso . All’individuazione di un’offesa in senso tecnico giova, oltre alla necessaria esegesi normativa, una ricostruzione dei processi psichici suscettivi di tutela: sarà questo, appunto, l’obiettivo principale della nostra ricerca. 2. Fattori sociali d’espansione della tutela Oltre ad una vocazione immanente alla sua espansione, esistono ra45 gioni contingenti, di tipo sociale , in virtù delle quali attorno all’integrità psichica si coagula una crescente richiesta di attenzione, sia nei confronti del legislatore che dell’interprete. Un’accentuazione delle esigenze di tutela proviene, innanzi tutto, da un paradosso della realtà contemporanea: all’accresciuta sensibilità verso la riservatezza corrisponde una tendenza altrettanto spiccata alla messa in mostra dell’intimità, assistita dallo sviluppo di mezzi tecnologici a ciò 42 Un esempio significativo di deriva “psicologica” è offerto dalla “concezione psicologica” dello stato di bisogno nel delitto di usura (art. 644 c.p., almeno prima della riforma), sulla quale si sofferma BOIDO A., Usura e diritto penale, Padova, 2010, p. 169 ss. Per un’esposizione unitaria relativa ai reati contro i soggetti deboli, si rinvia a NEPPI MODONA G., La tutela penale di soggetti deboli, in G. NEPPI MODONA-D. PETRINIL. SCOMPARIN, Giustizia penale e servizi sociali, Roma-Bari, 2009, p. 5 ss. Per i profili privatistici della tutela di tali soggetti, nella quale sono implicati diversi aspetti della integrità psichica, v. CENDON P., Soggetti forti e soggetti deboli, in Ragion pratica, 35/ dicembre 2010, p. 409 ss. 43 ANTOLISEI F., L’offesa e il danno nel reato, Bergamo, 1930, p. 68 ss.; FONDAROLI D., Illecito penale e riparazione del danno, Milano, 1999, p. 51 ss. 44 Così, pur aderendo alla concezione dell’evento in senso giuridico, DE MARSICO A., Diritto penale, parte generale, Napoli, 1969, pp. 75-76; nella manualistica recente il a concetto è ribadito da PALAZZO F., Corso di diritto penale, parte generale, 4 ed., Torino, 2011, p. 251. Cfr. anche BLOY R., Der strafrechtliche Schutz, cit., p. 255, il quale evidenzia che, nei casi in cui le conseguenze psicologiche sulla vittima non siano componenti del bene giuridico, ma normale conseguenza del reato (di ogni reato), esse possono avere un ruolo nella commisurazione della sanzione. 45 Parla di una «accresciuta rilevanza nella percezione sociale dei fattori psichici», con riferimento al danno civile, PONTI G., Danno psichico e attuale percezione psichiatrica del disturbo mentale, in Riv. it. med. leg., 1992, p. 528. Linee introduttive dell’indagine 9 46 idonei . Cosicché non si è in grado di operare una netta distinzione tra le forme di comunicazione indiscreta realmente lesive o solo percepite 47 come tali; e ne nascono equivoci da “incompetenza” comunicativa . Altra contraddizione irrisolta della contemporaneità, implicata nel nostro discorso, è la coesistenza tra aspirazione all’emancipazione e pretesa 48 osservanza di “diritti relazionali” ; vale a dire tra tendenziale isolamento 49 degli individui e contemporanea richiesta di attenzione, o di “presa in cura”, nei confronti del prossimo: richiesta che, se ignorata, produce una sofferenza non meno sentita di quella indotta dall’invasione della riservatezza. Il “calore umano” nelle relazioni colma il vuoto lasciato dal decli50 no della “cultura pubblica” ; ma la stessa idea di “relazione” si liquefa, 51 ed accresce il potenziale di sofferenza . Un impulso decisivo all’intensificazione della tutela dell’integrità psichica è dato, infine, dall’affermazione di due sentimenti che dominano la 52 post-modernità: la paura e l’insicurezza . Riferito alla paura della crimi46 Sul «processo di mercificazione dell’interiorità», mediante un contatto tecnologico, soprattutto mediatico, tra individui che scambiano emozioni, ILLOUZ E., Intimità fredde. Le emozioni nella società dei consumi, Milano, 2007, p. 115 ss. (tit. originale Gefühle in Zeiten des Kapitalismus, 2004). GIDDENS A., La trasformazione dell’intimità. Sessualità, amore ed erotismo nelle società moderne, Bologna, 1995, p. 197 ss. (tit. originale The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies, 1992), parla, invece, di un processo di «democratizzazione della vita privata», positivo in quanto connesso alla democrazia della vita pubblica. 47 Indicativa, in tal senso, l’analisi sociologica dello stalking proposta da LALLI P. Molestie Assillanti: un problema di comunicazione?, in P. CURCI-G.M. GALEAZZI-C. SECCHI (a cura di), La sindrome delle Molestie Assillanti, Torino, 2003, p. 120 s. Del resto, tra le figure tipiche di stalker, studiate in criminologia, rientra quella del molestatore “incompetente”. Sui nessi tra emozioni e rinnovamento dei processi di “comunicazione”, con stimolanti riflessioni, ILLOUZ E., Intimità fredde, cit., p. 69 ss. 48 Su questa categoria di diritti, RONFANI P., I diritti relazionali. Una nuova categoria di diritti?, in Sociologia dir., 2/2004, p. 107 ss. Sui nessi tra processo di individualizzazione della società e nascita di nuove istanze di solidarietà, JUNGE M., Individualisierung, Frankfurt, 2002, p. 80 ss. Quanto al legame tra emancipazione (in particolare nel comportamento sessuale) e mutamenti nella conformazione delle relazioni intime, si veda GIDDENS A., La trasformazione dell’intimità, cit., passim. 49 Cfr. BAUMAN Z., La solitudine del cittadino globale, Milano, 2000, passim (tit. originale In Search of Politics, 1999). 50 SENNETT R., The Fall of Public Man, London, 1976, p. 259 ss. Viceversa, più di recente, si è additata nella «intimità come democrazia» un’occasione di accrescimento della dimensione pubblica della democrazia (GIDDENS A., La trasformazione dell’intimità, cit., p. 201 ss.). 51 BAUMAN Z., Amore liquido, Roma-Bari, 2009, passim (tit. originale, Liquid Love. On the Frailty of Human Bonds, 2003). 52 Cfr. BAUMAN Z., Paura liquida, Roma-Bari, 2010, p. 3 ss. (tit. originale, Liquid Fear, 2006), ove, per altro, ricorre la precisazione che la paura è il nome della “incer- 10 La tutela penale dell’integrità psichica nalità, il tema è oggetto di numerosi studi, dei quali sarebbe ridondante 53 ripercorrere qui gli sviluppi . Preme solo evidenziare il modo con il qua54 le l’imporsi del tema della “sicurezza” influisce sulla genesi delle fattispecie afferenti al settore oggetto del presente studio. Il trionfo della modernità segnò la nascita del primo avamposto nella tutela della vita della mente; dall’Illuminismo abbiamo ereditato la teorizzazione, prima, e la tipizzazione, poi, di un reato di “costrizione” (la 55 Nötigung, o vis privata) : separandosi dallo spazio etereo della quiete e della sicurezza “pubbliche”, questa incriminazione si modellava su un 56 nuovo capitale sociale “privato”: la libera volontà . La post-modernità, dal suo canto, procede alla parcellizzazione della sicurezza in porzioni “private”; essa inaugura uno stile legislativo dominato dalla paura della criminalità e dalla vittima potenziale come «soggetto idealizzato dalla 57 legge» . In tal senso, la penalizzazione del c.d. stalking, fenomeno (e reato) profondamente radicato nella paura di diventare vittime di future aggressioni, è il vessillo della crisi della modernità, come la violenza privata lo fu del suo trionfo. È l’effige di una svolta: il declino della cultura pub58 blica converte una categoria politica in una categoria psicologica . Così, mentre nel ricostruire i termini della costrizione possediamo un punto di riferimento come la libertà di volere, esterno ad essa e radicato nella cultura, nell’approssimarci ad un’incriminazione calibrata sull’intezza”, perché scaturisce dall’ignoranza circa l’oggetto, vago ed indefinibile, del pericolo che avvertiamo. Sulla centralità delle rappresentazioni dalla paura nel discorso pubblico, DURANTE M., Perché l’attuale discorso politico-pubblico fa leva sulla paura?, in Filosofia politica, 1/2010, p. 49 ss. 53 Nella letteratura criminologica italiana, su questo tema, si veda CORNELLI R., Paura e ordine nella modernità, Milano, 2008. 54 Sul tema, in generale, DONINI M., Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008, p. 3558 ss.; PULITANÒ D., Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 547 ss. 55 Ci rifacciamo alla ricostruzione storica di SCHAFFSTEIN F., Vom Crimen Vis zur Nötigung. Eine Studie zur Tatbestandsbildung im Gemeinen Strafrecht, in FS für R. Lange, Berlin-New York, 1976, p. 983 ss. Per un approfondimento storico-comparatistico della coercizione, tradotta nel codice del Trenta nel delitto di violenza privata, v. BASCUÑÁN RODRÍGUEZ A., La regulación española de la coerción en el marco de la codificación penal europea, in Anuario der. pen. sc. pen., XLVII, 2, 1994, p. 191 ss: l’Autore considera Karl August Tittmann il vero fondatore della nozione tedesca di coercizione (per la prima volta chiamata “Nöthigung”), ridiscutendo criticamente la tradizionale opinione che lascia risalire al Grolman la scoperta (ibidem, p. 220). 56 SCHAFFSTEIN F., Vom Crimen Vis zur Nötigung, cit., p. 996 ss. 57 SIMON J., Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America, Milano, 2008, p. 116 ss. (tit. originale Governing thorugh Crime. How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear, 2007). 58 Ci si riferisce al processo descritto da SENNETT R., The Fall of Public Man, cit., p. 259 ss. Linee introduttive dell’indagine 11 duzione della paura, avvertiamo una sua certa autoreferenzialità: non è chiaro se sia la paura, avvertita nel corpo sociale, a contribuire alla definizione del comportamento incriminato (così come la libertà definisce la costrizione), o piuttosto se sia quest’ultimo, approssimativamente definito dalla legge o dalla criminologia, a dare un nome alla paura diffusa nel59 la società . Non è una coincidenza, forse, che, proprio nel momento in cui esse compaiono tra gli elementi tipici di un reato (art. 612-bis c.p), si 60 assiste ad un fiorire di studi sul conto delle emozioni . È una nuova tendenza culturale, alla quale, però, si approvvigionano le stesse concezioni 61 che tentano di oscurare l’altro lato della medaglia, la libera volontà . 3. Le difficoltà nell’individuazione delle tecniche di tutela Alle tendenze espansive della tutela, sopra abbozzate, il diritto penale oppone, innanzi tutto, il rispetto del principio di frammentarietà e di sussidiarietà: non è desiderabile né realizzabile una protezione “a tappeto” dell’integrità psichica, ma soltanto la sua salvaguardia da specifiche mo62 dalità di lesione . La nostra attenzione converge, dunque, sulle tecniche di tutela escogitabili, le quali vanno incontro ad inconvenienti, da tempo segnalati, che riassumiamo schematicamente: la necessità di “esterioriz59 Si veda, in proposito, l’interessante dissertazione di KAMIR O., Stalking: Culture, History, and Law, University of Michigan, 1995, p. 386 ss., volta a dimostrare l’influenza della narrativa e della filmografia nordamericana nella ricostruzione, anche legale, dello stalking. Quest’ordine di considerazioni è ripreso da MATHIESON A.-R., Every Move You Make: How Stories Shape the Law of Stalking, in Michigan Law Review, 101, 2003, p. 1589 ss. 60 Infra, cap. II, sez. II. 61 Gli studi compiuti nel settore delle neuroscienze, infatti, comportano tanto una riscoperta delle emozioni, quanto un’eclissi della volontà: su quest’ultimo tema, v. infra, cap. II, sez. I, § 3. Esemplare, in tal senso, la posizione filosofica di WEGNER D.M., L’illusione della volontà cosciente, in M. De CARO-A. GAVAZZA-G. SARTORI (a cura di), Siamo davvero liberi? Le neuroscienze e il mistero del libero arbitrio, Torino, 2010, p. 21 ss., secondo cui, la volontà cosciente non ha efficacia causale sulle nostre azioni; tuttavia, l’esperienza della volontà rileva come sensazione di paternità delle nostre azioni: in quanto tale, essa rientra tra le “emozioni”. 62 BLOY R., Der strafrechtliche Schutz, cit., p. 249; FIORE C., voce Libertà individuale (delitti contro), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1990, p. 4; rispetto all’espansione della tutela della personalità nel diritto penale tedesco, v. le note di KÜHL K., Punktuelle Ergänzungen des Persönlichkeitsschutzes im Strafgesetzbuch, in FS für H. Schöch, BerlinNew York, 2010, p. 419 ss. In senso contrario pare orientato STEINBERG G., Psychische Verletzung mit Todesfolge, in JZ, 2009, p. 1053 ss. (in particolare, p. 1060), il quale propone di introdurre una fattispecie a tutela dell’integrità psichica e denuncia l’insufficienza dell’attuale sistema frammentario di tutela (il cui funzionamento, in Germania, è subordinato alla somatizzazione dei disturbi psichici). 12 La tutela penale dell’integrità psichica zare” un’aggressione che incide sulla sfera prettamente interna di un individuo; l’«estrema variabilità individuale che caratterizza la dimensione psicologica della persona»; la difficoltà, nelle relazioni intersoggettive, nel distinguere indici normali, e quindi leciti, di “condizionamento reciproco”, da “fenomeni c.d. patologici”, nei quali ad uno dei soggetti della 63 relazione non è più liberamente consentito influire sugli stimoli altrui . Tali difficoltà sorgono da due fondamentali esigenze: il rispetto del principio di tassatività-determinatezza e l’individuazione di una soglia di 64 rischio illecito nell’ambito delle relazioni interpersonali . Nel settore di 65 tutela che stiamo considerando, queste esigenze s’incrociano spesso . Non di rado, la condotta, nella cui descrizione si ripongono aspettative di tassatività del precetto, richiama una modalità di interazione socia66 le eloquente del superamento di un rischio : in tale direzione tendono il “costringere”, il “minacciare”, il “maltrattare” et similia. Per contro, a dif67 ferenza di quanto auspicato in altri rami della tutela della persona , si nutre una certa diffidenza nei confronti dell’assunzione di uno stato psichico della vittima ad evento tipico, almeno quando in siffatto evento si 68 compendi la lesione ultima prodotta dal reato e non un suo passaggio 63 FLICK G.M., voce Libertà individuale, cit., p. 545 ss., al quale risalgono le citazioni riportate. Più recentemente, PESTELLI G., Diritto penale e manipolazione mentale: tra vecchi problemi e prospettive de jure condendo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1277, individua i seguenti nodi problematici della tutela penale dell’integrità psichica: “certezza e tassatività” del “bene o valore da tutelare” e sua rilevanza costituzionale; capacità di essere offeso e «parametri di “esteriorizzazione” della lesione», esprimibili secondo formule giuridiche; c) costruzione di una norma dotata di tassatività. 64 Assumiamo il riferimento al “rischio” nei termini nei quali ne fa uso DONINI M., voce Imputazione oggettiva dell’evento (diritto penale), in Enc. dir., Annali, Milano, 2010, p. 635 ss. (per un riferimento a «“violenze morali” socialmente accettate», particolarmente calzante alla nostra tematica, ibidem, p. 643). Sul nesso di rischio, in termini generali, CASTALDO A.R., La concretizzazione del “rischio giuridicamente rilevante”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 1096 ss.; sul significato penalistico del “rischio”, sempre con riferimento alla letteratura italiana, fondamentale MILITELLO V., Rischio e responsabilità penale, Milano, 1988, con specifico riferimento al nesso fra rischio e reati dolosi, p. 205 ss. 65 Cfr. la proposta di SOTIS C., Formule sostanziali e fruibilità processuale: i concetti penalistici come “programmi di azione”, in Dir. pen. proc., 2009, p. 1149 ss., p. 1156, di ricostruire la tipicità del reato di atti persecutori, in termini accettabili per il principio di determinatezza, facendo riferimento alla obiettiva pericolosità della condotta, analizzata ex ante, data la scarsa portata tipizzante dell’evento. 66 Sulla condotta vincolata come forma tipizzata di “nesso di rischio”, DONINI M., voce Imputazione oggettiva dell’evento, cit., pp. 704-704. 67 E cioè rispetto alla vita e all’integrità fisica (PULITANÒ D., Problemi e sistema di tutela, cit., p. 21). 68 PALAZZO F., Il principio di determinatezza nel diritto penale. La fattispecie, Padova, 1979, p. 418.