Distillatori di solventi: procedure semplificate?

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Distillatori di solventi: procedure semplificate?
legislazione
Distillatori di solventi:
procedure semplificate?
Nuove procedure amministrative per i fabbricanti,
i commercianti e gli utilizzatori di apparecchiature
per la distillazione di solventi
MASSIMO TORSELLO
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ANNO IX – N.53 – SETTEMBRE 2003
legislazione
Con Decreto 27 marzo 2001, n.153
il Ministero delle Finanze ha emanato
il “Regolamento recante disposizioni
per il controllo della fabbricazione,
trasformazione, circolazione e deposito
dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise,
nonché per l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie
prime alcoligene”.
Attraverso questo decreto, vengono
introdotte delle nuove procedure
amministrative a carico dei fabbricanti, dei commercianti e degli utilizzatori di apparecchiature per la
distillazione dei solventi.
L’articolo 16 del citato atto legislativo, infatti, tratta espressamente le
“disposizioni per i fabbricanti ed i
detentori di apparecchi di distillazione”.
La principale innovazione in esso
contenuta è relativa alla distinzione
importante tra le apparecchiature
destinate alla produzione di alcole
etilico e le apparecchiature destinate
alla produzione di altre sostanze.
In secondo luogo, il legislatore ha
precisato che le nuove procedure
amministrative introdotte “...non si
applicano per i piccoli apparecchi
dotati di matraccio di capacità inferiore ai 3 litri, sempreché siano destinati ad usi diversi dalla produzione
di alcol etilico e rechino in maniera
indelebile ed inamovibile l’avvertenza che la produzione abusiva di
alcol etilico è perseguibile in base alle
leggi fiscali”.
GLI OBBLIGHI PER
L’UTILIZZATORE
Per quanto concerne le apparecchiature non destinate alla produzione di alcol etilico, la nuova norma,
contrariamente alla legislazione precedente, prevede delle notevoli sem-
PROFESSIONE VERNICIATORE DEL LEGNO
plificazioni che riguardano le procedure amministrative, nei confronti
dell’UTF (Ufficio Tecnico delle
Finanze), a carico dell’utilizzatore
finale: quest’ultimo infatti ha come
unico obbligo quello di comunicare
al fabbricante (o al commerciante/
rivenditore), mediante dichiarazione
scritta, che l’apparecchiatura acquistata (o le sue parti essenziali) non è
destinata alla produzione di alcol etilico. Rispetto a prima, quindi, non
sono più prescritti nè l’obbligo della
presentazione della denuncia iniziale
e della dichiarazione annuale di
lavoro, nè l’apposizione della piastrina di identificazione dell’apparecchio, in quanto è ora sufficiente
la presenza sullo stesso del numero
di matricola apposto dal fabbricante.
GLI OBBLIGHI PER IL
FABBRICANTE
Il fabbricante, invece, per poter commercializzare tali apparecchiature,
deve presentare denuncia di attività
all’UTF, che provvederà ad iscriverlo
in un apposito elenco, e munirsi di
specifico registro vidimato dal predetto ufficio. Su tale registro, il fabbricante dovrà annotare la movimentazione di tutti i distillatori (e/o
di tutte le loro parti essenziali),
“...identificati mediante un numero
di matricola apposto sui medesimi,
riportando nominativo ed indirizzo
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del commerciante cui sono ceduti per
la rivendita o dell’acquirente”. In
aggiunta a ciò, il fabbricante ha altresì
l’obbligo di conservare, nel suddetto
registro, la dichiarazione scritta dell’utilizzatore finale che attesta il non
utilizzo dell’apparecchiatura per la
distillazione di alcol etilico. Al termine
di ogni anno, il registro va consegnato all’UTF, che provvede alla sua
custodia. Anche per il fabbricante,
quindi, si hanno alcune semplificazioni burocratiche rispetto alla normativa precedente, consistenti principalmente nel fatto che non si deve
più attendere l’apposizione, sull’apparecchiatura, della apposita piastrina
da parte dell’UTF.
GLI OBBLIGHI PER IL
RIVENDITORE
Tutt’altro che semplificati, invece,
sono gli obblighi a carico dei rivenditori/commercianti; questi ultimi,
infatti, sono ora soggetti alle stesse
procedure riservate prima solo ai fabbricanti e pertanto hanno l’obbligo:
di fare denuncia di attività all’UTF;
di compilare l’apposito registro vidimato e di consegnarlo alla fine di
ogni anno; di allegare al registro la
dichiarazione scritta dell’utilizzatore finale. Tali obblighi sono riferiti sia alla vendita del distillatore
che alla vendita di sue parti essenziali.
Per ciò che concerne invece le apparecchiature destinate alla produzione di alcol etilico, esse devono
essere “...identificate a mezzo di una
piastrina apposta dall’UTF”, in modo
analogo a quanto previsto prima dell’emanazione del presente decreto.
Pertanto, i fabbricanti, gli importatori ed i commercianti dei suddetti
apparecchi, oltre agli obblighi precedentemente descritti di denuncia
legislazione
dell’attività e di tenuta e compilazione del registro vidimato, “ ... in caso
di vendita ... informano, con un anticipo di almeno 10 giorni, sia l’UTF che
ha rilasciato il registro, sia l’UTF competente per la località dove l’apparecchio verrà installato”. Chi
effettua la vendita, prima di
poter definitivamente cedere
l’apparecchio all’acquirente,
deve attendere l’apposizione
della piastrina da parte dell’UTF
che ha rilasciato il registro. Gli
obblighi per l’acquirente consistono nella presentazione,
all’UTF di competenza, di una
denuncia di possesso di apparecchiatura destinata alla distillazione di alcol etilico, da presentarsi entro 10 giorni dal
ricevimento dell’apparecchiatura stessa.
numero di pezzi generalmente trattati non avrebbe giustificato l’onere
della nuova complicazione burocratica. Il conseguente rallentamento
del mercato provocato dal suddetto
QUESTIONI
APERTE
LE REAZIONI DEL
MERCATO
Come si può intuire leggendo
le nuove prescrizioni, l’onere maggiore
introdotto dalla normativa è tutto a
carico del rivenditore/commerciante,
che si ritrova a dover gestire una procedura burocratica inaspettata, anche
per i ricambi considerati essenziali.
Da una piccola indagine svolta presso
alcuni fabbricanti è emerso che, in
taluni settori, un certo numero di
rivenditori hanno rinunciato alla vendita di queste apparecchiature e della
relativa ricambistica, poichè l’esiguo
o
una volta venduta l’apparecchiatura
o il ricambio, debba solo comunicare
al fabbricante, tramite apposito
modulo allegato al distillatore, il nome
dell’utilizzatore finale. In questo
modo, sostengono i fabbricanti,
oltre a sgravare i piccoli rivenditori, questa soluzione agevolerebbe anche il lavoro degli
uffici preposti ai controlli che si
troverebbero a controllare solo
poche società, anzichè qualche
centinaia di aziende.
A quanto ci è dato sapere, questa proposta non ha ancora
avuto risposta.
adempimento fiscale, ha indotto i
maggiori produttori italiani di distillatori ad inviare agli organi competenti una lettera nella quale essi si
dichiarano disponibili a farsi carico,
come produttori, degli adempimenti
previsti, al fine di esonerare i rivenditori da tale onere. Questa proposta prevede che il fabbricante annoti,
sul proprio registro, anche il nome
del rivenditore/commerciante a cui
è stato ceduto il bene e quest’ultimo,
Restano tuttavia una serie di
questioni in sospeso, che la
normativa non definisce, quali
ad esempio:
come si devono comportare i
possessori di apparecchiature
acquistate prima dell’entrata in
vigore del decreto in oggetto, per i
quali vigeva l’obbligo di compilare la
dichiarazione annuale di consumo?
in quale categoria si collocano i distillatori destinati al trattamento di
miscele di solventi vari, tra cui anche
l’alcol etilico, visto che tali miscele
rendono l’alcol inservibile per scopi
alimentari (non dimentichiamo che
la normativa in questione è di tipo
fiscale) e quindi non soggetto ad
accise? ◆
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