Iasb dice addio allo Ias 39

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Iasb dice addio allo Ias 39
Sabato 25 Aprile 2009
D IRITTO E F I NA NZ A
L’organismo internazionale di contabilità mette nero su bianco la road map
Iasb dice addio allo Ias 39
Strumenti finanziari, nuovo standard anticrisi
DI
ANDREA FRADEANI
È
la fine per lo Ias 39:
pronto, entro fine anno,
il nuovo principio contabile internazionale
dedicato alla valutazione e misurazione degli strumenti finanziari. È questo il succo dell’importante comunicato stampa
divulgato ieri sul sito web http://
www.iasb.org, dall’International
accounting standards board
(Iasb).
Lo standard setter londinese, al termine di una frenetica
settimana di consultazioni (iniziata proprio con la riunione
del Financial crisis advisory
group), ha messo nero su bianco una dettagliata road map per
rottamare lo Ias 39 sostituendolo, entro ottobre 2009, con un
nuovo principio contabile internazionale che si spera capace di
rispondere alle sfide della crisi
finanziaria globale e, quindi, alle
pressioni politiche mondiali.
Non si tratterà, come emerge
chiaramente dalla tabella pubblicata in pagina, di un semplice
lifting: il nuovo standard ripenserà le modalità di valutazione
Le questioni da affrontare
aprile-giugno
valutazione, tenendo conto anche
sviluppo di criteri di valutazione
della metodologia «expected loss», della svalutazione da
impairment e del tasso di interesse effettivo nel caso del
criterio del costo
maggio-giugno
sviluppo di un approccio per categorie e dei requisiti di
presentazione
luglio
decisioni sulle questioni citate nelle due righe precedenti
agosto
decisioni sulla valutazione iniziale, sull’opzione per il
fair value e sulla riclassificazione degli asset finanziari;
discussione sui derivati e sul loro trasferimento fuori
bilancio; sviluppo di linee guida applicative
settembre-ottobre
pubblicazione della bozza del nuovo principio da sottoporre
al commento della comunità bilancistica internazionale
e rappresentazione degli stru
strumenti; introdurrà la metodologia «expected loss» nella stima
del rischio di credito; migliorerà
le regole per la svalutazione degli asset finanziari. Focus, inoltre, sul trattamento dei derivati (anche incorporati), sul loro
trasferimento fuori bilancio e
hedge accounting: lo Iasb si impegna, su questi aspetti chiave,
a sviluppare delle linee guida
applicative.
Emittenti, iter semplificato
per i prospetti di offerta
Emittenti, nuove regole. Il nuovo regolamento emittenti
unitamente alle recenti interpretazioni Consob semplificano in parte le procedure per la presentazione di determinati
prospetti di offerta. La delibera n. 16840 del 19 marzo 2009
ha modificato il regolamento emittenti di cui alla delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. I ritocchi sono entrati in
vigore in parte il 1° aprile, il resto entrerà in vigore il 1°
luglio 2009. Il prospetto di offerta di cui all’art. 94 del dlgs
24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf) da redigersi in conformità al
modello allegato dovrà contenere la sintetica descrizione
dell’offerta e l’indicazione dei soggetti che la promuovono,
attesta l’esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell’offerta. Al riguardo si rileva che la Consob
con la comunicazione n. Dem/9034174 del 16 aprile 2009 è
intervenuta per disciplinare, in attesa di un intervento normativo, in via interpretativa le offerte pubbliche di scambio
di titoli obbligazionari, promosse contestualmente in più
paesi Ue stabilendo che in luogo del documento d’offerta redatto secondo lo schema allegato al regolamento emittenti,
l’offerente potrà utilizzare il prospetto redatto per l’offerta di scambio ai sensi della cosiddetta direttiva prospetti
(2003/71), ovvero la traduzione della nota di sintesi dello
stesso, debitamente approvata dall’autorità competente
del paese d’origine. In ogni caso la Consob può secondo
quanto previsto nel novellato art. 7 del regolamento emittenti, autorizzare, su richiesta, l’omissione dal prospetto di
determinate informazioni previste negli schemi di prospetto
oltre che per motivi di interesse pubblico, anche se:
· la comunicazione di dette informazioni rechi un grave
pregiudizio all’emittente, purché l’omissione non sia atta
a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e
circostanze essenziali per consentire un fondato giudizio
riguardo all’emittente, all’offerente e agli eventuali garanti
nonché con riguardo ai diritti connessi ai prodotti oggetto
del prospetto;
· dette informazioni siano di minore importanza soltanto
per la specifica offerta e non siano tali da influenzare la
valutazione della posizione finanziaria e delle prospettive
dell’emittente, dell’offerente o degli eventuali garanti.
Una volta approvato il prospetto dovrà essere depositato presso la Consob e messo a disposizione del pubblico
dall’emittente o dall’offerente, quanto prima e, in ogni caso,
non più tardi dell’inizio dell’offerta.
Francesco Pau
Il comunicato stampa chia
chiarisce anche le mosse con cui lo
Iasb reagirà all’imbarazzante «fuga in avanti» compiuta
dal Fasb (l’omologo americano
dello Iasb) il 2 aprile scorso:
quest’ultimo, da sempre più
sensibile alle pressioni politiche, si era «smarcato» dal
comune percorso accelerando
verso modifiche, a valenza immediata, che rappresentano un
ulteriore «addolcimento» delle
regole contabili sugli strumenti
finanziari disponendo deroghe
in tema di misurazione del fair
value e sull’impairment test dei
titoli a maggior rischio di svalutazione.
Sulla prima questione il board, pur non rilevando significative differenze rispetto alle
prescrizioni Ias/Ifrs, si impegna
ad incorporare le linee guida del
Fsp Fas 157-4 negli standard
internazionali; la soluzione,
invece, delle differenze in tema
d’impairment test (considerata
come non urgente) viene rinviata nel più ampio progetto di
sostituzione dello Ias 39 di cui
abbiamo accennato.
Un’estate bollente, quindi, per
gli standard setter internazionali. Iasb e Fasb dovranno, a
pena della loro credibilità, mantenere fede a quanto promesso:
una risposta rapida, funzionale
ed esaustiva ad un mondo che
chiede nuove ed uniformi regole
contabili.
Altri articoli su www.
italiaoggi.it/ias
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Brevi
L’Autorità per l’energia
elettrica e il gas e il Comando reparti speciali
della guardia di finanza
intensificheranno le attività di vigilanza e controllo,
a tutela e beneficio dei
consumatori. È quanto
prevede il piano degli
accertamenti per il 2009,
approvato in occasione
del periodico incontro tra i
vertici. Il piano prevede un
significativo incremento
(+20%) degli accertamenti
svolti dall’autorità in collaborazione con le unità
speciali delle Fiamme
gialle, con 129 verifiche
ispettive, a fronte delle
107 effettuate nell’ambito
del programma annuale
precedente.
Si possono richiedere alla
Siae i bollini «sostitutivi»
da apporre sui supporti
audio e video, distribuiti
tra il novembre 2007 e
l’aprile 2009, quando
l’obbligo del bollino era
venuto meno a seguito di
una sentenza della Corte di
giustizia europea. lo ha reso
noto ieri con un comunicato
la Società italiana degli
autori e editori.
Sì dell’Europarlamento anche alle disposizioni sull’e-money
No Ue al segreto bancario
Ma a decorrere dal 2014
DI
S
GABRIELE FRONTONI
top al segreto bancario nel Vecchio continente a partire dal 2014. È questo il monito lanciato ieri dagli eurodeputati attraverso una raccomandazione approvata a
larga maggioranza (351 voti a favore, 27 contrari
e 20 astenuti) dal Parlamento riunito in seduta
plenaria. Si tratta, è bene ricordarlo, solamente di
un parere espresso dai membri dell’Assemblea che
non prevede alcun obbligo di intervento da parte
della Commissione e del Consiglio. Nello specifico, i rappresentanti europei hanno richiesto ai tre
paesi dell’Unione che ancora adottano il segreto
bancario sui conti di cittadini europei residenti
all’estero (Austria, Belgio, Lussemburgo) di adeguarsi alla direttiva europea sui conti esteri che
prevede l’obbligo dello scambio di informazioni tra
i vari stati membri. «Nel momento in cui si chiede
ai contribuenti europei di venire in soccorso del
settore bancario, è più che legittimo che quest’ultimo faccia degli sforzi per aiutare gli stati nella
lotta contro le frodi fiscali», hanno spiegato i promotori della raccomandazione, sottolineando come
il costo delle frodi fiscali alimentate dal segreto
bancario pesi sulle casse dei paesi europei per almeno 200 miliardi di euro l’anno, poco meno del
2% del pil europeo. Nonostante le buone intenzioni
mostrate in occasione del G20 di Londra, fino a ora
solamente il Belgio ha fatto sapere che manderà
definitivamente nel dimenticatoio il segreto bancario a partire dal prossimo anno. I membri del
Parlamento Ue hanno alzato lo sguardo anche al
di là dei confini dell’Unione decidendo di intensificare le pressioni sulla comunità internazionale
per contrastare in maniera più efficace i principali
paradisi fiscali come la Svizzera, Andorra, Monaco, Liechteinstein e alcuni stati degli Usa. Ma le
novità non finiscono qui. Per cercare di limitare i
casi di elusione del versamento dell’Iva nelle transazioni intra-Ue, gli eurodeputati hanno approvato
il rapporto presentato dall’olandese Cornelis Visser che mira a responsabilizzare i venditori per il
mancato versamento dell’imposta sul valore aggiunto nella cessione di beni o servizi a un cliente
europeo. Non solo. L’Assemblea di Strasburgo ha
adottato un regolamento che impone la parità di
costi per i pagamenti transfrontalieri all’interno
dell’Unione. A partire dal 1° novembre prossimo,
dunque, le commissioni sulle operazioni intraUe non potranno superare quelle applicate alle
operazioni nazionali. In altre parole, gli addebiti
diretti transfrontalieri, come gli altri pagamenti fino a 50 mila euro trattati elettronicamente
(esclusi gli assegni), dovranno essere applicate
commissioni uguali a quelle previste per le operazioni nazionali. Le banche potranno applicare,
tuttavia, commissioni supplementari all’utente
che, nel chiedere di eseguire un’operazione di
pagamento, non comunichi i codici Iban e Bic.
Queste commissioni dovranno essere «adeguate,
corrispondenti ai costi e concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utente di servizi».
Infine, gli eurodeputati hanno adottato una
direttiva che aggiorna le regole sull’emissione di
moneta elettronica per sviluppare nuovi servizi e
aprire il mercato a nuovi operatori. La direttiva
fissa le condizioni per l’avvio, l’esercizio dell’attività di emissioni di moneta elettronica, oltre
alle norme in materia di vigilanza prudenziale.
Stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale, ai fondi propri, alle attività che è possibile
svolgere parallelamente, agli obblighi di tutela e
alle relazioni con i paesi terzi. Fissa poi le norme
sull’emissione e sulla rimborsabilità della moneta
elettronica, sulle procedure di reclamo e di ricorso
extragiudiziale e sull’importo massimo memorizzabile ai fini della lotta al riciclaggio.