Iasb dice addio allo Ias 39
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Iasb dice addio allo Ias 39
Sabato 25 Aprile 2009 D IRITTO E F I NA NZ A L’organismo internazionale di contabilità mette nero su bianco la road map Iasb dice addio allo Ias 39 Strumenti finanziari, nuovo standard anticrisi DI ANDREA FRADEANI È la fine per lo Ias 39: pronto, entro fine anno, il nuovo principio contabile internazionale dedicato alla valutazione e misurazione degli strumenti finanziari. È questo il succo dell’importante comunicato stampa divulgato ieri sul sito web http:// www.iasb.org, dall’International accounting standards board (Iasb). Lo standard setter londinese, al termine di una frenetica settimana di consultazioni (iniziata proprio con la riunione del Financial crisis advisory group), ha messo nero su bianco una dettagliata road map per rottamare lo Ias 39 sostituendolo, entro ottobre 2009, con un nuovo principio contabile internazionale che si spera capace di rispondere alle sfide della crisi finanziaria globale e, quindi, alle pressioni politiche mondiali. Non si tratterà, come emerge chiaramente dalla tabella pubblicata in pagina, di un semplice lifting: il nuovo standard ripenserà le modalità di valutazione Le questioni da affrontare aprile-giugno valutazione, tenendo conto anche sviluppo di criteri di valutazione della metodologia «expected loss», della svalutazione da impairment e del tasso di interesse effettivo nel caso del criterio del costo maggio-giugno sviluppo di un approccio per categorie e dei requisiti di presentazione luglio decisioni sulle questioni citate nelle due righe precedenti agosto decisioni sulla valutazione iniziale, sull’opzione per il fair value e sulla riclassificazione degli asset finanziari; discussione sui derivati e sul loro trasferimento fuori bilancio; sviluppo di linee guida applicative settembre-ottobre pubblicazione della bozza del nuovo principio da sottoporre al commento della comunità bilancistica internazionale e rappresentazione degli stru strumenti; introdurrà la metodologia «expected loss» nella stima del rischio di credito; migliorerà le regole per la svalutazione degli asset finanziari. Focus, inoltre, sul trattamento dei derivati (anche incorporati), sul loro trasferimento fuori bilancio e hedge accounting: lo Iasb si impegna, su questi aspetti chiave, a sviluppare delle linee guida applicative. Emittenti, iter semplificato per i prospetti di offerta Emittenti, nuove regole. Il nuovo regolamento emittenti unitamente alle recenti interpretazioni Consob semplificano in parte le procedure per la presentazione di determinati prospetti di offerta. La delibera n. 16840 del 19 marzo 2009 ha modificato il regolamento emittenti di cui alla delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. I ritocchi sono entrati in vigore in parte il 1° aprile, il resto entrerà in vigore il 1° luglio 2009. Il prospetto di offerta di cui all’art. 94 del dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf) da redigersi in conformità al modello allegato dovrà contenere la sintetica descrizione dell’offerta e l’indicazione dei soggetti che la promuovono, attesta l’esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell’offerta. Al riguardo si rileva che la Consob con la comunicazione n. Dem/9034174 del 16 aprile 2009 è intervenuta per disciplinare, in attesa di un intervento normativo, in via interpretativa le offerte pubbliche di scambio di titoli obbligazionari, promosse contestualmente in più paesi Ue stabilendo che in luogo del documento d’offerta redatto secondo lo schema allegato al regolamento emittenti, l’offerente potrà utilizzare il prospetto redatto per l’offerta di scambio ai sensi della cosiddetta direttiva prospetti (2003/71), ovvero la traduzione della nota di sintesi dello stesso, debitamente approvata dall’autorità competente del paese d’origine. In ogni caso la Consob può secondo quanto previsto nel novellato art. 7 del regolamento emittenti, autorizzare, su richiesta, l’omissione dal prospetto di determinate informazioni previste negli schemi di prospetto oltre che per motivi di interesse pubblico, anche se: · la comunicazione di dette informazioni rechi un grave pregiudizio all’emittente, purché l’omissione non sia atta a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per consentire un fondato giudizio riguardo all’emittente, all’offerente e agli eventuali garanti nonché con riguardo ai diritti connessi ai prodotti oggetto del prospetto; · dette informazioni siano di minore importanza soltanto per la specifica offerta e non siano tali da influenzare la valutazione della posizione finanziaria e delle prospettive dell’emittente, dell’offerente o degli eventuali garanti. Una volta approvato il prospetto dovrà essere depositato presso la Consob e messo a disposizione del pubblico dall’emittente o dall’offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell’inizio dell’offerta. Francesco Pau Il comunicato stampa chia chiarisce anche le mosse con cui lo Iasb reagirà all’imbarazzante «fuga in avanti» compiuta dal Fasb (l’omologo americano dello Iasb) il 2 aprile scorso: quest’ultimo, da sempre più sensibile alle pressioni politiche, si era «smarcato» dal comune percorso accelerando verso modifiche, a valenza immediata, che rappresentano un ulteriore «addolcimento» delle regole contabili sugli strumenti finanziari disponendo deroghe in tema di misurazione del fair value e sull’impairment test dei titoli a maggior rischio di svalutazione. Sulla prima questione il board, pur non rilevando significative differenze rispetto alle prescrizioni Ias/Ifrs, si impegna ad incorporare le linee guida del Fsp Fas 157-4 negli standard internazionali; la soluzione, invece, delle differenze in tema d’impairment test (considerata come non urgente) viene rinviata nel più ampio progetto di sostituzione dello Ias 39 di cui abbiamo accennato. Un’estate bollente, quindi, per gli standard setter internazionali. Iasb e Fasb dovranno, a pena della loro credibilità, mantenere fede a quanto promesso: una risposta rapida, funzionale ed esaustiva ad un mondo che chiede nuove ed uniformi regole contabili. Altri articoli su www. italiaoggi.it/ias 35 Brevi L’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il Comando reparti speciali della guardia di finanza intensificheranno le attività di vigilanza e controllo, a tutela e beneficio dei consumatori. È quanto prevede il piano degli accertamenti per il 2009, approvato in occasione del periodico incontro tra i vertici. Il piano prevede un significativo incremento (+20%) degli accertamenti svolti dall’autorità in collaborazione con le unità speciali delle Fiamme gialle, con 129 verifiche ispettive, a fronte delle 107 effettuate nell’ambito del programma annuale precedente. Si possono richiedere alla Siae i bollini «sostitutivi» da apporre sui supporti audio e video, distribuiti tra il novembre 2007 e l’aprile 2009, quando l’obbligo del bollino era venuto meno a seguito di una sentenza della Corte di giustizia europea. lo ha reso noto ieri con un comunicato la Società italiana degli autori e editori. Sì dell’Europarlamento anche alle disposizioni sull’e-money No Ue al segreto bancario Ma a decorrere dal 2014 DI S GABRIELE FRONTONI top al segreto bancario nel Vecchio continente a partire dal 2014. È questo il monito lanciato ieri dagli eurodeputati attraverso una raccomandazione approvata a larga maggioranza (351 voti a favore, 27 contrari e 20 astenuti) dal Parlamento riunito in seduta plenaria. Si tratta, è bene ricordarlo, solamente di un parere espresso dai membri dell’Assemblea che non prevede alcun obbligo di intervento da parte della Commissione e del Consiglio. Nello specifico, i rappresentanti europei hanno richiesto ai tre paesi dell’Unione che ancora adottano il segreto bancario sui conti di cittadini europei residenti all’estero (Austria, Belgio, Lussemburgo) di adeguarsi alla direttiva europea sui conti esteri che prevede l’obbligo dello scambio di informazioni tra i vari stati membri. «Nel momento in cui si chiede ai contribuenti europei di venire in soccorso del settore bancario, è più che legittimo che quest’ultimo faccia degli sforzi per aiutare gli stati nella lotta contro le frodi fiscali», hanno spiegato i promotori della raccomandazione, sottolineando come il costo delle frodi fiscali alimentate dal segreto bancario pesi sulle casse dei paesi europei per almeno 200 miliardi di euro l’anno, poco meno del 2% del pil europeo. Nonostante le buone intenzioni mostrate in occasione del G20 di Londra, fino a ora solamente il Belgio ha fatto sapere che manderà definitivamente nel dimenticatoio il segreto bancario a partire dal prossimo anno. I membri del Parlamento Ue hanno alzato lo sguardo anche al di là dei confini dell’Unione decidendo di intensificare le pressioni sulla comunità internazionale per contrastare in maniera più efficace i principali paradisi fiscali come la Svizzera, Andorra, Monaco, Liechteinstein e alcuni stati degli Usa. Ma le novità non finiscono qui. Per cercare di limitare i casi di elusione del versamento dell’Iva nelle transazioni intra-Ue, gli eurodeputati hanno approvato il rapporto presentato dall’olandese Cornelis Visser che mira a responsabilizzare i venditori per il mancato versamento dell’imposta sul valore aggiunto nella cessione di beni o servizi a un cliente europeo. Non solo. L’Assemblea di Strasburgo ha adottato un regolamento che impone la parità di costi per i pagamenti transfrontalieri all’interno dell’Unione. A partire dal 1° novembre prossimo, dunque, le commissioni sulle operazioni intraUe non potranno superare quelle applicate alle operazioni nazionali. In altre parole, gli addebiti diretti transfrontalieri, come gli altri pagamenti fino a 50 mila euro trattati elettronicamente (esclusi gli assegni), dovranno essere applicate commissioni uguali a quelle previste per le operazioni nazionali. Le banche potranno applicare, tuttavia, commissioni supplementari all’utente che, nel chiedere di eseguire un’operazione di pagamento, non comunichi i codici Iban e Bic. Queste commissioni dovranno essere «adeguate, corrispondenti ai costi e concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utente di servizi». Infine, gli eurodeputati hanno adottato una direttiva che aggiorna le regole sull’emissione di moneta elettronica per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori. La direttiva fissa le condizioni per l’avvio, l’esercizio dell’attività di emissioni di moneta elettronica, oltre alle norme in materia di vigilanza prudenziale. Stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale, ai fondi propri, alle attività che è possibile svolgere parallelamente, agli obblighi di tutela e alle relazioni con i paesi terzi. Fissa poi le norme sull’emissione e sulla rimborsabilità della moneta elettronica, sulle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale e sull’importo massimo memorizzabile ai fini della lotta al riciclaggio.