marchi in Cina - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
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I MARCHI IN CINA Come registrare Desk per la tutela della proprietà intellettuale The Center, 19°Floor, 989 Changle Rd., 200031 Shang hai, Repubblica popolare cinese Tel.: +86 20 54075771 Email: [email protected] I marchi in Cina IL MARCHIO IN CINA AUTORITA’ COMPETENTI • • • • Un marchio identifica e distingue i prodotti e/o servizi di una società/impresa da quella dei suoi concorrenti. La protezione del marchio implica che il titolare dello stesso ne abbia l’uso ed il godimento esclusivo e pertanto il diritto di difendersi contro chiunque tenti di utilizzare o registrare marchi identici o simili causando, in questo modo, confusione nel pubblico. Alcuni marchi possono essere collettivi, nel senso che sono registrati a nome di enti, associazioni o altre organizzazioni, ma utilizzate dai loro membri nelle loro attività, indicando appartenenza ai detti enti, associazioni o organizzazioni. La normativa che tutela i marchi in Cina è simile a quella esistente in molti altri paesi, compreso il nostro, con due differenze principali: la tutela è accordata soltanto al momento in cui il marchio è effettivamente registrato ed il suo contenuto implica anche una qualche forma di approvazione di qualità da parte del governo. • • L’autorità competente ad effettuare la registrazione dei marchi in Cina è l’Ufficio cinese per i marchi che è parte della State Administration for Industry and Commerce. In seno alla SAIC si trova anche la China Trade Mark Review and Adjudication Board, sita in Pechino, che ha il compito di rivedere le decisioni prese dall’Ufficio per i marchi nelle diverse fasi di registrazione del marchio. Si tratta di un organismo che opera indipendentemente dall’Ufficio per i marchi. La competenza su violazioni dei diritti sui marchi spetta alla SAIC ed alle amministrazioni a livello locale. I marchi in Cina NORMATIVA NAZIONALE ESSENZIALE CONVENZIONI INTERNAZIONALI • • • • • • • • Legge sui marchi (nella revisione del 2001) Regolamento attuativo della Legge sui marchi (2002, attua la revisione del 2001) Misure concernenti la registrazione e l’amministrazione di marchi collettivi e di marchi di certificazione, emanati dalla SAIC nel 2003 (Misure sui marchi collettivi e di certificazione) Regolamento per il riconoscimento e la tutela di marchi famosi, emanato dalla SAIC nel 2003 (Regolamento sui marchi famosi) Misure per l’attuazione dei Regolamenti per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale delle Dogane della Repubblica popolare cinese (Amministrazione generale delle dogane, 2004) Regole attuative del Trattato internazionale sulla registrazione dei marchi di Madrid (SAIC, 2003) Misure amministrative dei marchi speciali per i prodotti ad indicazione geografica (SAIC, 2007) • • • • • Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (dal 1984) Convenzione istitutiva dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (dal 1980) Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (dal 1989) Protocollo relativo all’Accordo di Madrid (dal 1995) Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale di beni e servizi per i fini della registrazione di marchi (dal 1994) Accordo sugli aspetti afferenti al commercio dei diritti di proprietà intellettuale (dal 2001) I marchi in Cina REGISTRAZIONE REGISTRAZIONE NAZIONALE • • Si possono seguire due strade per registrare un marchio in Cina, quella della registrazione nazionale e quella internazionale (domanda al WIPO con richiesta d’estensione alla Cina). • • Gli stranieri, persone fisiche o giuridiche, aventi residenza o sede abituale dei propri affari in Cina possono procedere alla registrazione direttamente, rivolgendosi all’Ufficio per i marchi, o ricorrendo ad una agenzia per i marchi approvata dallo Stato. Di solito gli stranieri si rivolgono a società di consulenza e/o studi d’avvocati internazionali con accordi di collaborazione con studi locali. Gli stranieri, individui ed imprese, senza residenza e/o sede abituale dei propri affari in Cina devono obbligatoriamente affidare ad un’agenzia per i marchi la propria domanda di registrazione. L’Ufficio per i marchi ha sede a Pechino ed è l’unico a poter accettare domande di registrazione. I marchi in Cina LA DOMANDA DI REGISTRAZIONE CONTENUTO 1. 2. 3. 4. 5. formulario di domanda (scaricabile da internet) delega all’agenzia incaricata del deposito (se del caso, anche per questa esistono formulari già predisposti) copia del documento d’identità, se il depositante è una persona fisica, o della licenza commerciale, se trattasi di persona giuridica se oggetto del marchio è un ritratto, il depositante deve presentare l’autorizzazione del soggetto ritratto debitamente legalizzata da notaio in caso si voglia far valere una priorità acquisita all’estero, il richiedente è tenuto ad indicare nel formulario lo stato dove la domanda è stata depositata per la prima volta, la data ed il numero di deposito. LA DOMANDA DI REGISTRAZIONE CONTENUTO 5. 6. E’ possibile valersi della priorità entro i sei mesi dalla presentazione della prima domanda di registrazione. Il documento comprovante la priorità deve essere presentato all’Ufficio per i marchi entro tre mesi dal deposito della domanda pena la decadenza dalla priorità Se il marchio è stato registrato in un paese terzo o utilizzato nel corso di un’esposizione in Cina entro i sei mesi precendeti la domanda di registrazione all’Ufficio per i marchi, è possibile ottenere la retrodatazione di detta domanda al momento della registrazione o dell’utilizzo del marchio sottoponendo idonee prove della registrazione o dell’utilizzo effettuati. I marchi in Cina REGISTRAZIONE NAZIONALE REGISTRAZIONE NAZIONALE • • • • • • La domanda di registrazione deve basarsi su una delle categorie contenute nella Classificazione di beni e servizi. Per ogni domanda, deve essere presentato un formulario differente, in copia unica, e cinque riproduzioni del marchio che s’intende depositare. Per un marchio a colori, occorrono cinque copie a colori del marchio ed una in bianco e nero. Le immagini devono essere stampate su carta liscia e durevole o possono essere sostituite da foto di dimensioni variabili tra i 5 cm ed i 10 cm in lunghezza e ampiezza. Il depositante deve dichiarare nel formulario se il marchio da depositare è tridimensionale o meno. In questo caso, deve essere possibile rilevare le caratteristiche tridimensionali dello stesso dalla riproduzione presentata. Se si registra un marchio collettivo o di certificazione, il formulario deve contenere apposita dichiarazione ed includere le certificazioni sulle qualifiche dei titolari ed il relativo regolamento di gestione del marchio. Qualora il marchio contenesse o consistesse di parole straniere, deve essere indicato il loro significato in cinese. • • • E’ inoltre essenziale fare attenzione a che il nome del richiedente il deposito, sia esso persona fisica o giuridica, corrisponda esattamente al nome del delegante nella delega per il deposito fatta all’agenzia incaricata e ai documenti d’identità o licenze commerciali. Una domanda di marchio costa RMB 1000 fino a 10 beni o servizi, oltre tale soglia ogni bene o servizio aggiuntivo implica una maggiorazione di RMB 100. Il marchio gode di protezione soltanto a partire dall’effettiva registrazione. Ci vogliono almeno 18 mesi dalla presentazione della domanda all’approvazione preliminare. Tempi piu’ rapidi sono possibili utilizzando la procedura internazionale con estensione alla Cina. L’esame per l’ottenimento del marchio è sia formale che sostanziale. L’esame formale verte sulla correttezza della documentazione e sulla classificazione. Quello sostanziale verte sulla registrabilità o meno del marchio e sull’esistenza di diritti precedenti. I marchi in Cina REGISTRAZIONE NAZIONALE REGISTRAZIONE NAZIONALE • • 1. 2. 3. • • • Una decisione di rigetto della domanda può essere presa per: inadempienza della domanda con quanto prescritto dalla Legge per i marchi; un marchio simile o identico ad un marchio già registrato da altri ed utilizzato per prodotti o servizi simili o identici; un marchio simile o identico ad un marchio che abbia già avuto un’approvazione preliminare per un uso su prodotti o servizi simili o identici. L’Ufficio per i marchi deve notificare al richiedente il rigetto ed i motivi per cui è avvenuto. Dopo l’approvazione preliminare, il marchio viene pubblicato sulla Gazetta dei marchi (esce settimanalmente) ed a partire da quel momento chiunque può opposirsi alla sua registrazione. Trascorsi i tre mesi, senza opposizione il marchio viene approvato, registrato e pubblicato un annuncio di registrazione in Gazetta. • 1. 2. 3. 4. 5. Qualunque decisione presa dall’Ufficio per i marchi può, in ogni stadio della procedura, essere sottoposta al riesame, su richiesta della parte che ne abbia interesse, della Commissione per la revisione e i giudizi sui marchi (China Trade Mark Review and Adjudication Board). Le decisioni di tale Commissione sono appellabili di fronte alla Intermediate People’s Court di Pechino entro 30 giorni dalla notifica della decisione della Commissione. Una volta ottenuta la registrazione il marchio ha validità di 10 anni ed è rinnovabile indefinitamente, per 10 anni per volta. Le domande di rinnovo devono essere presentate sei mesi prima della data di scadenza della validità del marchio, o pagando una soprattassa di RMB 500, entro sei mesi dall’avvenuta scadenza. La domanda di rinnovo deve contenere: formulario per il rinnovo (standard) cinque copie del marchio registrato che siano identiche al marchio approvato e registrato una fotocopia del certificato di registrazione la delega all’agenzia incaricata (se del caso) la tassa di rinnovo (RMB 2000). I marchi in Cina REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE • • • E’ il metodo piu’ veloce e conveniente di registrare un marchio se si vuole registrare in molti paesi e per numerose categorie di prodotto. E’ amministrato dall’Organizzazione per la proprietà intellettuale, organismo delle Nazioni Unite. Requisito essenziale è che si sia già ottenuta una registrazione nazionale o ne sia pendente una. La domanda di registrazione internazionale è valida solo per i beni e servizi per cui è stata effettuata la registrazione o domanda di registrazione nazionale. Il sistema di Madrid comprende due meccanismi, uno regolato dall’Accordo (nel caso di registrazioni già avvenute) ed uno dal Protocollo (nel caso di domanda di registrazione). La Cina è parte di entrambi ed ha emanato due regolamenti attuativi dei detti trattati, l’ultimo dei quali nel 2003, attualmente in vigore. Secondo queste Nuove misure d’attuazione per la registrazione internazionale dei marchi, la Cina può essere sia paese d’origine che d’estensione della domanda di registrazione. Nel caso si voglia utilizzare la Cina come paese d’origine, è necessario che il richiedente abbia uno stabilimento industriale o commerciale in territorio cinese ovvero sia domiciliato in Cina o sia un cittadino cinese. • • E’ opportuno che il richiedente sappia se la propria domanda internazionale ricade nell’ambito dell’Accordo o del Protocollo in quanto questo può determinare differenze nelle tariffe (in franchi svizzeri) applicabili. Il vantaggio di ricorrere ad una registrazione internazionale risiede nella possibilità di presentare una domanda di registrazione marchio unica ad un unico determinato ufficio, in un’unica lingua, con tariffe stabilite a livello internazionale, ottenendo protezione presso tutti gli aderenti al sistema di Madrid per i quali sia richiesta. Al momento tali membri sono 84, 56 aderenti al Trattato e 78 al Protocollo. La domanda di registrazione si presenta l’Ufficio marchi del Paese d’origine (per questo indicato come Ufficio d’origine), il quale dopo un esame preliminare lo inoltra la all’OMPI che, a sua volta, controllato la regolarità della domanda di registrazione. Se la domanda non presenta irregolarità formali, viene annotata nel Registro internazionale e pubblicata sulla Gazetta dell’OMPI. I marchi in Cina REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE • • • • • La data di annotazione è quella del ricevimento della domanda da parte dell’Ufficio d’origine, se l’OMPI ha ricevuto la documentazione entro due mesi, se l’ha ricevuta successivamente la data sarà quella del ricevimento da parte dell’OMPI. L’OMPI quindi trasmette gli atti a tutti gli uffici nazionali designati nella domanda di registrazione che procedono, a questo punto, all’esame effettivo della richiesta di marchio. L’Ufficio ricevente designato ha un tempo stabilito per accettare o rifiutare la registrazione (12 e 18 mesi), rendendo spesso piu’ rapido l’iter d’esame e la registrazione stessa rispetto alla procedura nazionale. Nel caso di obiezioni o opposizioni di terzi sollevate a questo stadio del procedimento, l’Ufficio designato provvede ad informare l’OMPI che a sua volta informa il richiedente. In Cina, tutte le domande di estensione territoriale, rinuncia, cancellazione ed altre questioni relative alle registrazioni internazionali di marchi devono passare attraverso l’Ufficio per i marchi. In Cina, tutte le domande di estensione territoriale, rinuncia, cancellazione ed altre questioni relative alle registrazioni internazionali di marchi devono passare attraverso l’Ufficio per i marchi. • Le domande di trasferimento, di cancellazione e le rettifiche riguardanti il nome o l’indirizzo di colui che registra, le rettifiche concernenti il nome e l’indirizzo dell’agente, il rinnovo e qualunque altra questione relativa alle registrazioni internazionali di marchi possono essere fatte sia all’Ufficio per i marchi che all’Ufficio internazionale dell’OMPI. Per quanto riguarda gli effetti, non esiste differenza tra una registrazione ottenuta a livello nazionale ed una internazionale. La durata di una registrazione internazionale è di 10 anni, ulteriormente rinnovabile per periodi analoghi. I marchi in Cina COSA PUÒ ESSERE REGISTRATO SITI WEB PER INFORMAZIONI • • La Legge sui marchi prevede, all’art. 8, che il marchio possa essere costituito da qualsiasi segno visivo capace di distinguere i beni o servizi forniti da una persona fisica o giuridica o altro tipo di organizzazione. Per segno visivo si intendono parole, disegni, lettere di un alfabeto, numeri, simboli tridimensionali, combinazioni di colori o una combinazione dei precedenti. L’art. 9 dispone che il marchio per cui viene presentata domanda di registrazione deve essere sufficientemente distintivo da essere distinguibile e non deve essere in contrasto con i diritti precedentemente acquisiti da terzi. • Proprietà intellettuale: http://english.ipr.gov.cn/index.shtml SAIC: www.saic.gov.cn/english/default.htm I marchi in Cina CONSIGLI DELL’ESPERTO Questa sezione è dedicata ad accogliere l’opinione di esperti in proprietà intellettuale, in Cina ed in Italia, che desiderino offrire un contributo di conoscenza alle imprese italiane. Le pubblicazioni del Desk di Shanghai, che avranno cadenza periodica, sono aperte agli interventi di avvocati e consulenti nella materia. Tutti coloro che sono interessati a partecipare all’iniziativa possono scrivere all’indirizzo [email protected]. Questo mese cominciamo con l’avv. Emanuela Verrecchia, dello studio De Simone & Partners di Roma, studio specializzato nel settore. I marchi in Cina REGISTRARE IL MARCHIO IN CINA Emanuela Verrecchia, De Simone & Partners Il principio del “first-to-file” • In Italia, l’uso del marchio già conferisce un discreto margine di tutela, prima ancora che sia depositata la domanda di registrazione mentre, in Cina, vige il principio del “first to file”: chi per primo deposita la domanda di marchio per primo acquisisce il diritto alla registrazione. • È quindi indispensabile registrare il marchio con congruo anticipo rispetto all’effettivo inizio delle attivita’ commerciali con i partner cinesi, anche perché i tempi ordinari per ottenere la registrazione in Cina, sono di circa 2-4 anni e gli effetti della tutela decorrono solo a partire dalla data in cui il marchio e’ effettivamente registrato (e non dalla data di deposito della domanda, come in Italia). • Non richiedere per tempo la registrazione significa esporsi al rischio che altri vi provvedano, con conseguenze pregiudizievoli, come l’impossibilità di registrare od usare il proprio marchio in Cina, il blocco dei propri prodotti sul mercato cinese, il vedersi costretti ad acquistare il proprio marchio da chi lo ha illecitamente registrato e ad un corrispettivo ben più elevato rispetto al costo della registrazione, l’affrontare costose battaglie legali per il recupero del marchio ed il risarcimento dei danni. • La registrazione rappresenta dunque il titolo piu’ semplice, efficace e sicuro per azionare i propri diritti di marchio in Cina. Esiste una tutela particolare per il marchio non registrato - a condizione che sia famoso - ed esistono i rimedi civilistici in materia di concorrenza sleale, che peraltro non sempre sono di agevole applicazione e comportano oneri probatori ed investigativi ben più dispendiosi. I marchi in Cina REGISTRARE IL MARCHIO IN CINA Come e dove registrare un marchio in Cina? • • • • • • Esistono due procedure per registrare un marchio in Cina: la Registrazione Internazionale, presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (l’agenzia dell’ONU più comunemente nota come OMPI o WIPO), con sede a Ginevra, e la Registrazione presso l’Ufficio Marchi Cinese (SIPO), con sede a Pechino. La valutazione circa l’opportunità di adottare l’una o l’altra soluzione dovrà essere attentamente valutata di volta in volta con un legale esperto nel diritto dei marchi. Per richiedere la Registrazione Internazionale estesa alla Cina occorre essere muniti di una registrazione di base italiana. Non occorre nominare un rappresentante professionale, sebbene ciò sia sempre raccomandato laddove il Richiedente non abbia dimestichezza con i profili tecnicogiuridici delle procedure. Invece, i cittadini stranieri o le imprese straniere non registrate in Cina, se depositano la Domanda di Registrazione presso l’Ufficio Marchi Cinese, dovranno nominare un rappresentante professionale. In tal caso, il Richiedente dovrà anche fornire il proprio nome ed indirizzo in caratteri cinesi. Alcune piccole aziende italiane con una presenza operativa in Cina talvolta preferiscono rivolgersi direttamente ad un agente in marchi locale. Tale approccio, tuttavia, il più delle volte compromette una più efficace e coerente strategia globale – gestita dalla sede italiana – e si rivela anche meno vantaggioso in termini di costi e di tempi. I marchi in Cina REGISTRARE IL MARCHIO IN CINA Come e dove registrare un marchio in Cina? • • • Occorre poi essere assolutamente certi della professionalità dell’agente in marchi a cui ci si rivolge in Cina. Senza nulla togliere ai molti professionisti cinesi che svolgono seriamente il proprio lavoro, è bene sapere che, dal 2001, l’accesso alla professione di “agente in marchi” non è più disciplinato da alcun esame di stato e chiunque (non occorre alcun titolo di studio o tirocinio) può diventare agente in marchi, a condizione che costituisca una società a responsabilità limitata in Cina ed ottenga la relativa licenza dall’amministrazione locale (AIC). Prima di procedere alla registrazione, e’ preferibile confrontarsi con il proprio consulente in marchi in Italia, ben specificando quali siano i Paesi di interesse, oltre all’Italia ed alla Cina, i prodotti e servizi che si intendono proteggere, la versione del marchio che si intende usare e registrare. Da tenere presente che la registrazione in Cina non copre le Regioni ad Amministrazione Speciale di Hong Kong e Macao. Anche Taiwan e Singapore costituiscono una giurisdizione a sè. In tali casi, occorrera’ richiedere la registrazione con diversa procedura ed un legale esperto in materia potra’ assitervi sul punto. I marchi in Cina REGISTRARE IL MARCHIO IN CINA Cosa fare prima e dopo la registrazione? • • • • • • Prima di richiedere la registrazione in Cina, è assolutamente raccomandata una ricerca di anteriorità per accertarsi che non vi siano altri marchi identici o simili a quello di interesse. Inoltre occorre verificare che il marchio possa essere validamente registrato ai sensi della legge cinese: ad esempio, non è ammessa la registrazione di marchi che, nella lingua cinese, siano meramente descrittivi o che contengano la bandiera od altri emblemi della Repubblica Popolare Cinese o ancora che presentino una connotazione laudativa, offensiva o discriminatoria. Una volta depositata la domanda di registrazione, è buona norma monitorare costantemente il mercato, affinché terzi non registrino marchi identici o simili. Il servizio di sorveglianza viene svolto, se necessario, anche su scala mondiale, mediante apposite banche dati di cui si avvalgono gli studi specializzati in Proprietà Industriale. Esso consente di attivarsi immediatamente, affinche’ la contraparte che abbia richiesto un marchio violando i vostri diritti, non ne ottenga la registrazione. Onere d’uso: Entro tre anni dalla registrazione, il marchio deve essere usato in Cina, diversamente diventa inazionabile sino a quando l’uso non riprenda o non inizi per la prima volta. Ricordarsi quindi di conservare sempre le prove d’uso. Durata della registrazione: La durata della registrazione in Cina è di dieci anni, rinnovabili ogni volta per altri dieci, decorrenti dalla data di concessione. I marchi in Cina REGISTRARE IL MARCHIO IN CINA In sintesi: Registrare al piu presto il marchio, previa ricerca di anteriorita’ e verifica degli impedimenti assoluti Provvedere alla traslitterazione del marchio in caratteri cinesi, prima che siano gli stessi consumatori a crearne una Oltre alla Cina, valutare la registrazione nelle giurisdizioni limitrofe che costituiscono la cd. “Greater China” (Hong Kong, Macao, Taiwan), sia per potersi garantire uno sbocco commerciale, sia per evitare che terzi vi provvedano Monitorare che altri non registrino il vostro marchio attraverso il servizio di sorveglianza Attivarsi non appena si venga a conoscenza di una violazione I marchi in Cina IL GIOCO DELLE TRASLITTERAZIONI PER UNA PIÙ EFFICACE TUTELA E SFRUTTAMENTO DEL NOME E DEL MARCHIO IN CINA • • • • • • “Nomen omen”. Uno dei fattori strategici quando ci si affaccia sul mercato cinese è la traslitterazione, tanto del proprio nome quanto del nome dell’azienda e dei suoi marchi. La scelta di un nome o di un marchio che sia facile da pronunciare e che magari abbia anche un significato accattivante è senza dubbio un buon inizio. Uno degli esempi più noti è quello della “Coca Cola” che, in cinese, si chiama “KeKou KeLe” (piacevole per la bocca), una traslitterazione più appropriata di quella inizialmente adottata e per ovvie ragioni abbandonata, “Kekou Kela” (piacevole-potere-affumicato). Non da meno è stata la traslitterazione della concorrente PEPSI, che in cinese ha adottato il nome BaiShi KeLe (rende felice ogni cosa). La traslitterazione può essere fatta cercando semplicemente l’assonanza con il nome originario, senza preoccuparsi del significato. Ad esempio, sono stati così tradotti: Armani (AMaNi), LUIS VUITTON (LuYi WeiDeng), Fendi (FenDi), FIAT (FeiYaTe), FERRARI (FaLaLi). Analogamente, nella traslitterazione si può tenere conto del solo nucleo semantico della parola originale, senza badare alla somiglianza fonetica: ad esempio, VOLKSWAGEN, che in tedesco significa “auto del popolo”, in mandarino è diventata DaZhong (grande massa), la APPLE, invece, si fa chiamare “PinGuo”, che in cinese significa “mela”. Il terzo – e probabilmente il migliore - modo di traslitterare un nome in cinese è cercare di coniugare la somiglianza fonetica con un significato gradevole e pertinente. Oltre al citato caso della Coca Cola, numerosi sono gli esempi: I marchi in Cina IL GIOCO DELLE TRASLITTERAZIONI PER UNA PIÙ EFFICACE TUTELA E SFRUTTAMENTO DEL NOME E DEL MARCHIO IN CINA • • • • • • • BVLGARI è stato tradotto con BaoJiaLi (prezioso, buono e bello), CARREFOUR diventa in mandarino JiaLeFu (casa felice e ricca), mentre IKEA è YiJia (casa confortevole), NIKE è pressoché identico a NaiKe e significa “sopportare, superare” MERCEDES-BENZ è BenChi (rapida-veloce), per BMW è BaoMa (cavallo prezioso), mentre PORSCHE è BaoShiJie (protegge il tempo veloce). Per un’adeguata protezione del marchio in Cina, così come anche nelle distinte giurisdizioni di Hong Kong, Macao, Taiwan, Singapore, è sempre bene registrare ed usare il nome non solo in caratteri latini, ma anche cinesi (tradizionali o semplificati, a seconda del territorio). Tale accorgimento, non solo consente di avvicinarsi maggiormente ai consumatori locali, ma anche evita che terzi si approprino della corrispondente traslitterazione in cinese. L’AUTRICE: • Emanuela Verrecchia, avvocato e consulente in marchi, è con De Simone & Partners dal 2002 ed ha undici anni di esperienza nel settore. Più recentemente ha curato per De Simone & Partners le strategie di tutela del brand di grandi Clienti italiani con interessi in Asia, in particolare ad Hong Kong, Macao e nella Repubblica Popolare Cinese, dove attualmente risiede.