marchi in Cina - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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marchi in Cina - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
I MARCHI IN CINA
Come registrare
Desk per la tutela della proprietà intellettuale
The Center, 19°Floor, 989 Changle Rd., 200031 Shang hai, Repubblica popolare cinese
Tel.: +86 20 54075771
Email: [email protected]
I marchi in Cina
IL MARCHIO IN CINA
AUTORITA’ COMPETENTI
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Un marchio identifica e distingue i prodotti
e/o servizi di una società/impresa da quella
dei suoi concorrenti. La protezione del
marchio implica che il titolare dello stesso ne
abbia l’uso ed il godimento esclusivo e
pertanto il diritto di difendersi contro
chiunque tenti di utilizzare o registrare
marchi identici o simili causando, in questo
modo, confusione nel pubblico.
Alcuni marchi possono essere collettivi, nel
senso che sono registrati a nome di enti,
associazioni o altre organizzazioni, ma
utilizzate dai loro membri nelle loro attività,
indicando appartenenza ai detti enti,
associazioni o organizzazioni.
La normativa che tutela i marchi in Cina è
simile a quella esistente in molti altri paesi,
compreso il nostro, con due differenze
principali: la tutela è accordata soltanto al
momento in cui il marchio è effettivamente
registrato ed il suo contenuto implica anche
una qualche forma di approvazione di
qualità da parte del governo.
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L’autorità competente ad effettuare la
registrazione dei marchi in Cina è l’Ufficio
cinese per i marchi che è parte della State
Administration for Industry and Commerce.
In seno alla SAIC si trova anche la China
Trade Mark Review and Adjudication Board,
sita in Pechino, che ha il compito di rivedere
le decisioni prese dall’Ufficio per i marchi
nelle diverse fasi di registrazione del
marchio. Si tratta di un organismo che opera
indipendentemente dall’Ufficio per i marchi.
La competenza su violazioni dei diritti sui
marchi spetta alla SAIC ed alle
amministrazioni a livello locale.
I marchi in Cina
NORMATIVA NAZIONALE ESSENZIALE
CONVENZIONI INTERNAZIONALI
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Legge sui marchi (nella revisione del 2001)
Regolamento attuativo della Legge sui
marchi (2002, attua la revisione del 2001)
Misure concernenti la registrazione e
l’amministrazione di marchi collettivi e di
marchi di certificazione, emanati dalla SAIC
nel 2003 (Misure sui marchi collettivi e di
certificazione)
Regolamento per il riconoscimento e la
tutela di marchi famosi, emanato dalla SAIC
nel 2003 (Regolamento sui marchi famosi)
Misure per l’attuazione dei Regolamenti per
la tutela dei diritti di proprietà intellettuale
delle Dogane della Repubblica popolare
cinese (Amministrazione generale delle
dogane, 2004)
Regole attuative del Trattato internazionale
sulla registrazione dei marchi di Madrid
(SAIC, 2003)
Misure amministrative dei marchi speciali
per i prodotti ad indicazione geografica
(SAIC, 2007)
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Convenzione di Parigi sulla protezione della
proprietà industriale (dal 1984)
Convenzione istitutiva dell’Organizzazione
mondiale per la proprietà intellettuale (dal
1980)
Accordo
di Madrid concernente
la
registrazione internazionale dei marchi (dal
1989)
Protocollo relativo all’Accordo di Madrid (dal
1995)
Accordo
di
Nizza
concernente
la
classificazione internazionale di beni e
servizi per i fini della registrazione di marchi
(dal 1994)
Accordo sugli aspetti afferenti al commercio
dei diritti di proprietà intellettuale (dal 2001)
I marchi in Cina
REGISTRAZIONE
REGISTRAZIONE NAZIONALE
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Si possono seguire due strade per registrare
un marchio in Cina, quella della
registrazione
nazionale
e
quella
internazionale (domanda al WIPO con
richiesta d’estensione alla Cina).
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Gli stranieri, persone fisiche o giuridiche,
aventi residenza o sede abituale dei propri
affari in Cina possono procedere alla
registrazione direttamente, rivolgendosi
all’Ufficio per i marchi, o ricorrendo ad una
agenzia per i marchi approvata dallo Stato.
Di solito gli stranieri si rivolgono a società di
consulenza
e/o
studi
d’avvocati
internazionali con accordi di collaborazione
con studi locali.
Gli stranieri, individui ed imprese, senza
residenza e/o sede abituale dei propri affari
in Cina devono obbligatoriamente affidare
ad un’agenzia per i marchi la propria
domanda di registrazione.
L’Ufficio per i marchi ha sede a Pechino ed
è l’unico a poter accettare domande di
registrazione.
I marchi in Cina
LA DOMANDA DI REGISTRAZIONE
CONTENUTO
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formulario di domanda (scaricabile da
internet)
delega all’agenzia incaricata del deposito
(se del caso, anche per questa esistono
formulari già predisposti)
copia del documento d’identità, se il
depositante è una persona fisica, o della
licenza commerciale, se trattasi di persona
giuridica
se oggetto del marchio è un ritratto, il
depositante
deve
presentare
l’autorizzazione
del
soggetto
ritratto
debitamente legalizzata da notaio
in caso si voglia far valere una priorità
acquisita all’estero, il richiedente è tenuto ad
indicare nel formulario lo stato dove la
domanda è stata depositata per la prima
volta, la data ed il numero di deposito.
LA DOMANDA DI REGISTRAZIONE
CONTENUTO
5.
6.
E’ possibile valersi della priorità entro i sei
mesi dalla presentazione della prima
domanda di registrazione. Il documento
comprovante la priorità deve essere
presentato all’Ufficio per i marchi entro tre
mesi dal deposito della domanda pena la
decadenza dalla priorità
Se il marchio è stato registrato in un paese
terzo o utilizzato nel corso di un’esposizione
in Cina entro i sei mesi precendeti la
domanda di registrazione all’Ufficio per i
marchi, è possibile ottenere la retrodatazione
di detta domanda al momento della
registrazione o dell’utilizzo del marchio
sottoponendo
idonee
prove
della
registrazione o dell’utilizzo effettuati.
I marchi in Cina
REGISTRAZIONE NAZIONALE
REGISTRAZIONE NAZIONALE
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La domanda di registrazione deve basarsi su una
delle categorie contenute nella Classificazione di
beni e servizi. Per ogni domanda, deve essere
presentato un formulario differente, in copia unica, e
cinque riproduzioni del marchio che s’intende
depositare. Per un marchio a colori, occorrono
cinque copie a colori del marchio ed una in bianco e
nero.
Le immagini devono essere stampate su carta liscia
e durevole o possono essere sostituite da foto di
dimensioni variabili tra i 5 cm ed i 10 cm in
lunghezza e ampiezza.
Il depositante deve dichiarare nel formulario se il
marchio da depositare è tridimensionale o meno. In
questo caso, deve essere possibile rilevare le
caratteristiche tridimensionali dello stesso dalla
riproduzione presentata.
Se si registra un marchio collettivo o di
certificazione, il formulario deve contenere apposita
dichiarazione ed includere le certificazioni sulle
qualifiche dei titolari ed il relativo regolamento di
gestione del marchio.
Qualora il marchio contenesse o consistesse di
parole straniere, deve essere indicato il loro
significato in cinese.
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E’ inoltre essenziale fare attenzione a che il nome
del richiedente il deposito, sia esso persona fisica o
giuridica, corrisponda esattamente al nome del
delegante nella delega per il deposito fatta
all’agenzia incaricata e ai documenti d’identità o
licenze commerciali.
Una domanda di marchio costa RMB 1000 fino a 10
beni o servizi, oltre tale soglia ogni bene o servizio
aggiuntivo implica una maggiorazione di RMB 100.
Il marchio gode di protezione soltanto a partire
dall’effettiva registrazione. Ci vogliono almeno 18
mesi
dalla
presentazione
della
domanda
all’approvazione preliminare. Tempi piu’ rapidi sono
possibili utilizzando la procedura internazionale con
estensione alla Cina.
L’esame per l’ottenimento del marchio è sia formale
che sostanziale. L’esame formale verte sulla
correttezza
della
documentazione
e
sulla
classificazione. Quello sostanziale verte sulla
registrabilità o meno del marchio e sull’esistenza di
diritti precedenti.
I marchi in Cina
REGISTRAZIONE NAZIONALE
REGISTRAZIONE NAZIONALE
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Una decisione di rigetto della domanda può
essere presa per:
inadempienza della domanda con quanto
prescritto dalla Legge per i marchi;
un marchio simile o identico ad un marchio già
registrato da altri ed utilizzato per prodotti o
servizi simili o identici;
un marchio simile o identico ad un marchio che
abbia già avuto un’approvazione preliminare per
un uso su prodotti o servizi simili o identici.
L’Ufficio per i marchi deve notificare al
richiedente il rigetto ed i motivi per cui è
avvenuto.
Dopo l’approvazione preliminare, il marchio viene
pubblicato sulla Gazetta dei marchi (esce
settimanalmente) ed a partire da quel momento
chiunque può opposirsi alla sua registrazione.
Trascorsi i tre mesi, senza opposizione il marchio
viene approvato, registrato e pubblicato un
annuncio di registrazione in Gazetta.
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Qualunque decisione presa dall’Ufficio per i marchi
può, in ogni stadio della procedura, essere
sottoposta al riesame, su richiesta della parte che
ne abbia interesse, della Commissione per la
revisione e i giudizi sui marchi (China Trade Mark
Review and Adjudication Board).
Le decisioni di tale Commissione sono appellabili di
fronte alla Intermediate People’s Court di Pechino
entro 30 giorni dalla notifica della decisione della
Commissione.
Una volta ottenuta la registrazione il marchio ha
validità di 10 anni ed è rinnovabile indefinitamente,
per 10 anni per volta. Le domande di rinnovo
devono essere presentate sei mesi prima della data
di scadenza della validità del marchio, o pagando
una soprattassa di RMB 500, entro sei mesi
dall’avvenuta scadenza. La domanda di rinnovo
deve contenere:
formulario per il rinnovo (standard)
cinque copie del marchio registrato che siano
identiche al marchio approvato e registrato
una fotocopia del certificato di registrazione
la delega all’agenzia incaricata (se del caso)
la tassa di rinnovo (RMB 2000).
I marchi in Cina
REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE
REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE
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E’ il metodo piu’ veloce e conveniente di registrare
un marchio se si vuole registrare in molti paesi e per
numerose categorie di prodotto. E’ amministrato
dall’Organizzazione per la proprietà intellettuale,
organismo delle Nazioni Unite. Requisito essenziale
è che si sia già ottenuta una registrazione nazionale
o ne sia pendente una. La domanda di registrazione
internazionale è valida solo per i beni e servizi per
cui è stata effettuata la registrazione o domanda di
registrazione nazionale.
Il sistema di Madrid comprende due meccanismi,
uno regolato dall’Accordo (nel caso di registrazioni
già avvenute) ed uno dal Protocollo (nel caso di
domanda di registrazione). La Cina è parte di
entrambi ed ha emanato due regolamenti attuativi dei
detti trattati, l’ultimo dei quali nel 2003, attualmente in
vigore. Secondo queste Nuove misure d’attuazione
per la registrazione internazionale dei marchi, la Cina
può essere sia paese d’origine che d’estensione
della domanda di registrazione. Nel caso si voglia
utilizzare la Cina come paese d’origine, è necessario
che il richiedente abbia uno stabilimento industriale o
commerciale in territorio cinese ovvero sia
domiciliato in Cina o sia un cittadino cinese.
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E’ opportuno che il richiedente sappia se la propria
domanda
internazionale
ricade
nell’ambito
dell’Accordo o del Protocollo in quanto questo può
determinare differenze nelle tariffe (in franchi
svizzeri) applicabili.
Il vantaggio di ricorrere ad una registrazione
internazionale risiede nella possibilità di presentare
una domanda di registrazione marchio unica ad un
unico determinato ufficio, in un’unica lingua, con
tariffe stabilite a livello internazionale, ottenendo
protezione presso tutti gli aderenti al sistema di
Madrid per i quali sia richiesta. Al momento tali
membri sono 84, 56 aderenti al Trattato e 78 al
Protocollo.
La domanda di registrazione si presenta l’Ufficio
marchi del Paese d’origine (per questo indicato
come Ufficio d’origine), il quale dopo un esame
preliminare lo inoltra la all’OMPI che, a sua volta,
controllato la regolarità della domanda di
registrazione. Se la domanda non presenta
irregolarità formali, viene annotata nel Registro
internazionale e pubblicata sulla Gazetta dell’OMPI.
I marchi in Cina
REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE
REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE
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La data di annotazione è quella del ricevimento della
domanda da parte dell’Ufficio d’origine, se l’OMPI ha
ricevuto la documentazione entro due mesi, se l’ha
ricevuta successivamente la data sarà quella del
ricevimento da parte dell’OMPI.
L’OMPI quindi trasmette gli atti a tutti gli uffici
nazionali designati nella domanda di registrazione che
procedono, a questo punto, all’esame effettivo della
richiesta di marchio.
L’Ufficio ricevente designato ha un tempo stabilito per
accettare o rifiutare la registrazione (12 e 18 mesi),
rendendo spesso piu’ rapido l’iter d’esame e la
registrazione stessa rispetto alla procedura nazionale.
Nel caso di obiezioni o opposizioni di terzi sollevate a
questo stadio del procedimento, l’Ufficio designato
provvede ad informare l’OMPI che a sua volta informa
il richiedente.
In Cina, tutte le domande di estensione territoriale,
rinuncia, cancellazione ed altre questioni relative alle
registrazioni internazionali di marchi devono passare
attraverso l’Ufficio per i marchi. In Cina, tutte le
domande di estensione territoriale, rinuncia,
cancellazione ed altre questioni relative alle
registrazioni internazionali di marchi devono passare
attraverso l’Ufficio per i marchi.
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Le domande di trasferimento, di cancellazione e le
rettifiche riguardanti il nome o l’indirizzo di colui che
registra, le rettifiche concernenti il nome e l’indirizzo
dell’agente, il rinnovo e qualunque altra questione
relativa alle registrazioni internazionali di marchi
possono essere fatte sia all’Ufficio per i marchi che
all’Ufficio internazionale dell’OMPI.
Per quanto riguarda gli effetti, non esiste differenza
tra una registrazione ottenuta a livello nazionale ed
una internazionale. La durata di una registrazione
internazionale è di 10 anni, ulteriormente
rinnovabile per periodi analoghi.
I marchi in Cina
COSA PUÒ ESSERE REGISTRATO
SITI WEB PER INFORMAZIONI
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La Legge sui marchi prevede, all’art. 8, che il
marchio possa essere costituito da qualsiasi segno
visivo capace di distinguere i beni o servizi forniti da
una persona fisica o giuridica o altro tipo di
organizzazione. Per segno visivo si intendono
parole, disegni, lettere di un alfabeto, numeri,
simboli tridimensionali, combinazioni di colori o una
combinazione dei precedenti. L’art. 9 dispone che il
marchio per cui viene presentata domanda di
registrazione
deve
essere
sufficientemente
distintivo da essere distinguibile e non deve essere
in contrasto con i diritti precedentemente acquisiti
da terzi.
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Proprietà intellettuale:
http://english.ipr.gov.cn/index.shtml
SAIC:
www.saic.gov.cn/english/default.htm
I marchi in Cina
CONSIGLI DELL’ESPERTO
Questa sezione è dedicata ad accogliere l’opinione di esperti in proprietà
intellettuale, in Cina ed in Italia, che desiderino offrire un contributo di
conoscenza alle imprese italiane. Le pubblicazioni del Desk di Shanghai,
che avranno cadenza periodica, sono aperte agli interventi di avvocati e
consulenti nella materia. Tutti coloro che sono interessati a partecipare
all’iniziativa possono scrivere all’indirizzo [email protected].
Questo mese cominciamo con l’avv. Emanuela Verrecchia, dello studio
De Simone & Partners di Roma, studio specializzato nel settore.
I marchi in Cina
REGISTRARE IL MARCHIO IN CINA
Emanuela Verrecchia, De Simone & Partners
Il principio del “first-to-file”
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In Italia, l’uso del marchio già conferisce un discreto margine di tutela, prima ancora che sia
depositata la domanda di registrazione mentre, in Cina, vige il principio del “first to file”: chi per
primo deposita la domanda di marchio per primo acquisisce il diritto alla registrazione.
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È quindi indispensabile registrare il marchio con congruo anticipo rispetto all’effettivo inizio delle
attivita’ commerciali con i partner cinesi, anche perché i tempi ordinari per ottenere la
registrazione in Cina, sono di circa 2-4 anni e gli effetti della tutela decorrono solo a partire dalla
data in cui il marchio e’ effettivamente registrato (e non dalla data di deposito della domanda,
come in Italia).
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Non richiedere per tempo la registrazione significa esporsi al rischio che altri vi provvedano, con
conseguenze pregiudizievoli, come l’impossibilità di registrare od usare il proprio marchio in Cina,
il blocco dei propri prodotti sul mercato cinese, il vedersi costretti ad acquistare il proprio marchio
da chi lo ha illecitamente registrato e ad un corrispettivo ben più elevato rispetto al costo della
registrazione, l’affrontare costose battaglie legali per il recupero del marchio ed il risarcimento dei
danni.
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La registrazione rappresenta dunque il titolo piu’ semplice, efficace e sicuro per azionare i propri
diritti di marchio in Cina. Esiste una tutela particolare per il marchio non registrato - a condizione
che sia famoso - ed esistono i rimedi civilistici in materia di concorrenza sleale, che peraltro non
sempre sono di agevole applicazione e comportano oneri probatori ed investigativi ben più
dispendiosi.
I marchi in Cina
REGISTRARE IL MARCHIO IN CINA
Come e dove registrare un marchio in Cina?
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Esistono due procedure per registrare un marchio in Cina: la Registrazione Internazionale, presso
l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (l’agenzia dell’ONU più comunemente
nota come OMPI o WIPO), con sede a Ginevra, e la Registrazione presso l’Ufficio Marchi Cinese
(SIPO), con sede a Pechino.
La valutazione circa l’opportunità di adottare l’una o l’altra soluzione dovrà essere attentamente
valutata di volta in volta con un legale esperto nel diritto dei marchi.
Per richiedere la Registrazione Internazionale estesa alla Cina occorre essere muniti di una
registrazione di base italiana. Non occorre nominare un rappresentante professionale, sebbene
ciò sia sempre raccomandato laddove il Richiedente non abbia dimestichezza con i profili tecnicogiuridici delle procedure.
Invece, i cittadini stranieri o le imprese straniere non registrate in Cina, se depositano la Domanda
di Registrazione presso l’Ufficio Marchi Cinese, dovranno nominare un rappresentante
professionale. In tal caso, il Richiedente dovrà anche fornire il proprio nome ed indirizzo in
caratteri cinesi.
Alcune piccole aziende italiane con una presenza operativa in Cina talvolta preferiscono rivolgersi
direttamente ad un agente in marchi locale.
Tale approccio, tuttavia, il più delle volte compromette una più efficace e coerente strategia
globale – gestita dalla sede italiana – e si rivela anche meno vantaggioso in termini di costi e di
tempi.
I marchi in Cina
REGISTRARE IL MARCHIO IN CINA
Come e dove registrare un marchio in Cina?
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Occorre poi essere assolutamente certi della professionalità dell’agente in marchi a cui ci si
rivolge in Cina. Senza nulla togliere ai molti professionisti cinesi che svolgono seriamente il
proprio lavoro, è bene sapere che, dal 2001, l’accesso alla professione di “agente in marchi” non è
più disciplinato da alcun esame di stato e chiunque (non occorre alcun titolo di studio o tirocinio)
può diventare agente in marchi, a condizione che costituisca una società a responsabilità limitata
in Cina ed ottenga la relativa licenza dall’amministrazione locale (AIC).
Prima di procedere alla registrazione, e’ preferibile confrontarsi con il proprio consulente in marchi
in Italia, ben specificando quali siano i Paesi di interesse, oltre all’Italia ed alla Cina, i prodotti e
servizi che si intendono proteggere, la versione del marchio che si intende usare e registrare.
Da tenere presente che la registrazione in Cina non copre le Regioni ad Amministrazione
Speciale di Hong Kong e Macao. Anche Taiwan e Singapore costituiscono una giurisdizione a sè.
In tali casi, occorrera’ richiedere la registrazione con diversa procedura ed un legale esperto in
materia potra’ assitervi sul punto.
I marchi in Cina
REGISTRARE IL MARCHIO IN CINA
Cosa fare prima e dopo la registrazione?
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Prima di richiedere la registrazione in Cina, è assolutamente raccomandata una ricerca di
anteriorità per accertarsi che non vi siano altri marchi identici o simili a quello di interesse.
Inoltre occorre verificare che il marchio possa essere validamente registrato ai sensi della legge
cinese: ad esempio, non è ammessa la registrazione di marchi che, nella lingua cinese, siano
meramente descrittivi o che contengano la bandiera od altri emblemi della Repubblica Popolare
Cinese o ancora che presentino una connotazione laudativa, offensiva o discriminatoria.
Una volta depositata la domanda di registrazione, è buona norma monitorare costantemente il
mercato, affinché terzi non registrino marchi identici o simili. Il servizio di sorveglianza viene
svolto, se necessario, anche su scala mondiale, mediante apposite banche dati di cui si
avvalgono gli studi specializzati in Proprietà Industriale.
Esso consente di attivarsi immediatamente, affinche’ la contraparte che abbia richiesto un
marchio violando i vostri diritti, non ne ottenga la registrazione.
Onere d’uso: Entro tre anni dalla registrazione, il marchio deve essere usato in Cina,
diversamente diventa inazionabile sino a quando l’uso non riprenda o non inizi per la prima volta.
Ricordarsi quindi di conservare sempre le prove d’uso.
Durata della registrazione: La durata della registrazione in Cina è di dieci anni, rinnovabili ogni
volta per altri dieci, decorrenti dalla data di concessione.
I marchi in Cina
REGISTRARE IL MARCHIO IN CINA
In sintesi:
Registrare al piu presto il marchio, previa ricerca di anteriorita’
e verifica degli impedimenti assoluti
Provvedere alla traslitterazione del marchio in caratteri cinesi,
prima che siano gli stessi consumatori a crearne una
Oltre alla Cina, valutare la registrazione nelle giurisdizioni
limitrofe che costituiscono la cd. “Greater China” (Hong Kong,
Macao, Taiwan), sia per potersi garantire uno sbocco
commerciale, sia per evitare che terzi vi provvedano
Monitorare che altri non registrino il vostro marchio attraverso
il servizio di sorveglianza
Attivarsi non appena si venga a conoscenza di una violazione
I marchi in Cina
IL GIOCO DELLE TRASLITTERAZIONI PER UNA PIÙ EFFICACE TUTELA E
SFRUTTAMENTO DEL NOME E DEL MARCHIO IN CINA
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“Nomen omen”. Uno dei fattori strategici quando ci si affaccia sul mercato cinese è la
traslitterazione, tanto del proprio nome quanto del nome dell’azienda e dei suoi marchi.
La scelta di un nome o di un marchio che sia facile da pronunciare e che magari abbia anche un
significato accattivante è senza dubbio un buon inizio. Uno degli esempi più noti è quello della
“Coca Cola” che, in cinese, si chiama “KeKou KeLe” (piacevole per la bocca), una traslitterazione
più appropriata di quella inizialmente adottata e per ovvie ragioni abbandonata, “Kekou Kela”
(piacevole-potere-affumicato).
Non da meno è stata la traslitterazione della concorrente PEPSI, che in cinese ha adottato il
nome BaiShi KeLe (rende felice ogni cosa).
La traslitterazione può essere fatta cercando semplicemente l’assonanza con il nome originario,
senza preoccuparsi del significato. Ad esempio, sono stati così tradotti: Armani (AMaNi), LUIS
VUITTON (LuYi WeiDeng), Fendi (FenDi), FIAT (FeiYaTe), FERRARI (FaLaLi).
Analogamente, nella traslitterazione si può tenere conto del solo nucleo semantico della parola
originale, senza badare alla somiglianza fonetica: ad esempio, VOLKSWAGEN, che in tedesco
significa “auto del popolo”, in mandarino è diventata DaZhong (grande massa), la APPLE, invece,
si fa chiamare “PinGuo”, che in cinese significa “mela”.
Il terzo – e probabilmente il migliore - modo di traslitterare un nome in cinese è cercare di
coniugare la somiglianza fonetica con un significato gradevole e pertinente. Oltre al citato caso
della Coca Cola, numerosi sono gli esempi:
I marchi in Cina
IL GIOCO DELLE TRASLITTERAZIONI PER UNA PIÙ EFFICACE TUTELA E
SFRUTTAMENTO DEL NOME E DEL MARCHIO IN CINA
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BVLGARI è stato tradotto con BaoJiaLi (prezioso, buono e bello),
CARREFOUR diventa in mandarino JiaLeFu (casa felice e ricca), mentre
IKEA è YiJia (casa confortevole),
NIKE è pressoché identico a NaiKe e significa “sopportare, superare”
MERCEDES-BENZ è BenChi (rapida-veloce),
per BMW è BaoMa (cavallo prezioso), mentre PORSCHE è BaoShiJie (protegge il tempo veloce).
Per un’adeguata protezione del marchio in Cina, così come anche nelle distinte giurisdizioni di
Hong Kong, Macao, Taiwan, Singapore, è sempre bene registrare ed usare il nome non solo in
caratteri latini, ma anche cinesi (tradizionali o semplificati, a seconda del territorio). Tale
accorgimento, non solo consente di avvicinarsi maggiormente ai consumatori locali, ma anche
evita che terzi si approprino della corrispondente traslitterazione in cinese.
L’AUTRICE:
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Emanuela Verrecchia, avvocato e consulente in marchi, è con De Simone & Partners dal 2002
ed ha undici anni di esperienza nel settore. Più recentemente ha curato per De Simone &
Partners le strategie di tutela del brand di grandi Clienti italiani con interessi in Asia, in particolare
ad Hong Kong, Macao e nella Repubblica Popolare Cinese, dove attualmente risiede.