Daily_News_n0._29_del_12.02.2016 - Studio Professionale Lorena

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Daily_News_n0._29_del_12.02.2016 - Studio Professionale Lorena
N.29
del 12.01.2016
Le Daily News
A cura di Luca Santi
Il credito imposta per l’acquisto di beni strumentali a
favore del mezzogiorno
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 è prevista l’attribuzione di un credito d’imposta alle
imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle
zone assistite nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Molise, Sardegna e Abruzzo. La misura del credito d’imposta riconosciuto varia in base alle
dimensioni delle imprese che vi accedono e, precisamente nella misura massima del 20% per le
piccole imprese, del 15% per le medie imprese, del 10% per le grandi imprese, entro i limiti della
Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16/9/2014. Alle imprese attive
nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione primaria di prodotti agricoli, nel
settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti
sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato
nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Premessa
La legge di stabilità per l’anno 2016 (L. 208 del 28.12.2016) prevede l’attribuzione
di un interessante credito di imposta per il quadriennio 2016-2019, utilizzabile
solamente in compensazione e, non cumulabile con gli aiuti de minimis e con gli altri
aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i beni agevolabili meglio inquadrati nel
proseguo del presente documento.
Come accennato in premessa, la percentuale massima è del 20% e dipende dalla
dimensione aziendale nei limiti della Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020
C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014.
1
Nello specifico occorre ricordare che il 28 giugno 2013 la Commissione ha adottato gli
orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020. A norma del
punto 178 degli orientamenti, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione, come
previsto all’articolo108, paragrafo3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
un’unica carta degli aiuti a finalità regionale valida dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre
2020. Conformemente al punto 179 degli orientamenti, la carta degli aiuti di Stato a
finalità regionale approvata è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e
forma parte integrante degli orientamenti. Con lettera del 19 giugno 2014 (SANI/10106), protocollata presso la Commissione il
medesimo giorno (2014/064201), le autorità italiane hanno presentato una proposta
di carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre
2020.
Nella notifica le autorità italiane propongono un elenco di regioni con una popolazione
totale di 20.604.924 abitanti, equivalente al 34,067% della popolazione nazionale, come
ammissibili agli aiuti a finalità regionale a titolo delle deroghe previste dall'articolo 107,
paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre
2020. La notifica elenca le "zone a" e le "zone c non predefinite".
Precisamente le regioni NUTS 2 (“zone a”) proposte come ammissibili alla deroga ex
articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE per l'intero periodo dal 1° luglio 2014 al
31 dicembre 2020 sono elencate nella tabella seguente che riporta, inoltre, per ciascuna
regione, l’intensità massima di aiuto proposta per gli investimenti iniziali effettuati da
grandi imprese.
Codice
Denominazione della regione
Intensità̀ massime di
NUTS 2
NUTS 2
aiuto (in % dell'ESL)
ITF3
Campania
25%
ITF4
Puglia
25%
ITF5
Basilicata
25%
ITF6
Calabria
25%
ITG1
Sicilia
25%
Come sopra accennato, nella notifica le autorità italiane propongono, inoltre, di
designare altre zone non predefinite (“Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo
3, lettera c”) come ammissibili agli aiuti a finalità regionale per il quadriennio 20142020. Queste zone sono proposte in conformità dei diversi criteri di cui al punto 168
degli orientamenti.
Per gli aiuti concessi alle grandi imprese in tutte queste zone le autorità italiane
propongono un’intensità massima di aiuto del 10%. Conformemente al punto 177 degli
2
orientamenti, le intensità massime di aiuto possono essere maggiorate di un massimo di
20 punti percentuali per le piccole imprese e di un massimo di 10 punti percentuali per
le imprese di medie dimensioni. Le intensità massime di aiuto maggiorate per le PMI
non si applicano tuttavia agli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento
con spese ammissibili superiori a 50 milioni di EUR. Arrivando alle conclusioni la Commissione Europea ritiene in linea con gli orientamenti
dettati la carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31
dicembre 2020.
La Commissione ricorda che le intensità massime di aiuto indicate nella carta degli aiuti
a finalità regionale si applicano solo agli investimenti realizzati in settori che rientrano
nel campo di applicazione degli orientamenti, definito al punto 10. In particolare, i
massimali di aiuto si applicano alla trasformazione e alla commercializzazione dei
prodotti agricoli solo nella misura prevista dagli orientamenti dell’Unione europea per gli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, in vigore dal
1° luglio 2014, o da eventuali orientamenti che li sostituiscono. Soggetti
beneficiari
I destinatari di questo beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa,
individuabili in base all’articolo 53 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica
assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c),
del Trattato istitutivo della Comunità europea, ubicate nelle regioni della Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Il comma 98 art. 1 L. 208/2015 stabilisce che alle imprese attive nel settore della
produzione
primaria
di
prodotti
agricoli,
nel
settore
della
pesca
e
dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/ 2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e
della
commercializzazione
di
prodotti
agricoli
e
della
pesca
e
dell’acquacultura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti
sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di
aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e itticche.
Per quanto concerne il settore agricolo, il credito d’imposta si applica nel rispetto degli
“Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale” alle
attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I
del Trattato CE, con riferimento ai soli casi in cui tali attività non siano esercitate da
imprenditori agricoli come definiti all’art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228.
Precisamente per imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli gli aiuti per gli investimenti le cui spese ammissibili siano superiori a 25
mil. EUR, o se l’importo effettivo dell’aiuto supera i 12 milioni di EUR, devono essere
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appositamente notificati alla Commissione a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato CE5.
Il regime si applica, inoltre, al settore dei trasporti, nel rispetto delle discipline
comunitarie specifiche di settore e, ove prevista, previa autorizzazione comunitaria,
ferma restando, in ogni caso, l’esclusione degli attivi mobili dall’agevolazione.
In assenza di un’espressa esclusione normativa si ritiene che possono fruire
dell’agevolazione anche gli enti non commerciali, con riferimento all’attività
commerciale eventualmente esercitata.
Per le imprese soggette a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa quella relativa ai
grandi progetti di investimento, l’applicazione del beneficio in esame è espressamente
subordinata alle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline
dell’Unione Europea e alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, ove
prescritta.
Soggetti esclusi
dall’agevolazione
In base al comma 100 dell’articolo 1 della Legge di stabilità per l’anno 2016,
l’agevolazione non spetta ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica,
carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative
infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture
energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Inoltre, l’agevolazione non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla
comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.
In particolare, la Commissione europea ritiene che un’impresa sia in difficoltà se, in
assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso
economico a breve o a medio termine. Pertanto, un’impresa è considerata in
difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:
a. nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del
capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la
deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente
considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo
cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i
debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati
nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
c. qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le
condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale
procedura su richiesta dei suoi creditori;
d. nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1.
il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a
7,5;
4
2.
il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato
inferiore a 1,0.
Un’impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti a norma dei
presenti orientamenti, neanche se la sua situazione finanziaria iniziale è precaria. Ciò
avviene, ad esempio, quando la nuova impresa è il risultato della liquidazione di
un’impresa preesistente oppure del rilevamento dei suoi attivi. In linea di principio,
un’impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi tre anni
dall’avvio dell’attività nel settore interessato.
Investimenti
agevolabili e
Progetto di
investimento
Il regime agevola i progetti di investimento iniziale in conformità a quanto stabilito dagli
Orientamenti comunitari. Pertanto, il credito d’imposta potrà essere concesso soltanto a
progetti di investimento iniziale, in conformità alla definizione contenuta negli
Orientamenti, e saranno agevolabili soltanto i beni connessi ad un progetto di
investimento iniziale.
Per investimento iniziale, sulla base di quanto indicato dalla CM. 38/E/2008, si
intende “un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante:
 la creazione di un nuovo stabilimento;  l’ampliamento di uno stabilimento esistente;  la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;  un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno
stabilimento esistente”.
Saranno ammissibili i costi/beni materiali o immateriali che fanno parte di un progetto di
investimento iniziale. Pertanto, l’agevolazione può esser concessa in relazione ai costi
sostenuti per effettuare interventi strutturali quali la creazione di un nuovo impianto
l’ampliamento, la riattivazione e l’ammodernamento di impianti (diversi da quelli infissi al
suolo) esistenti, in quanto gli stessi si realizzano:
a. attraverso interventi intesi ad aumentare la capacità produttiva degli impianti con
l’aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l’aggiunta di nuovi
macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva; b. attraverso interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati; c. attraverso interventi di carattere straordinario volti ad un adeguamento tecnologico
dell’impianto che consenta di incrementare i livelli di produttività degli impianti.
Prima di fruire dell’agevolazione i soggetti che intendono avvalersi del credito
d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti
con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. L’Agenzia
delle Entrate comunica alle imprese l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.
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Si ritiene che il modello possa essere simile al noto modello FAS presente sul sito
dell’Agenzia delle Entrate.
Oggetto
dell’agevolazione
Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di
locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a
strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
Nella determinazione dell’investimento ammissibile i beni nuovi sono assunti al costo di
acquisto o di costruzione.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si
assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende
le spese di manutenzione.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
Misura del
credito
d’imposta
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel
paragrafo precedente, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a:
 1,5 milioni di euro per le piccole imprese,
 5 milioni di euro per le medie imprese,
 15 milioni di euro per le grandi imprese,
eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime
categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli
ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato.
SI ricorda che sulla base del RACCOMANDAZIONE N. 03/361/CE (1) i parametri per
definire la tipologia dimensionale sono i seguenti:
Parametri
Micro Impresa Piccola Impresa Media Impresa
Numero dipendenti
inferiore a
Fatturato inferiore o uguale a
Stato patrimoniale
inferiore o uguale a
10
50
250
2 mln
10 mln
50 mln
2 mln
10 mln
43 mln
La misura del credito d’imposta dipende dalla dimensione aziendale e precisamente
è stabilita nella misura massima;
 del 20% per le piccole imprese,
 del 15% per le medie imprese,
 del 10% per le grandi imprese.
1 Estratto della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36
6
In sostanza, il credito d’imposta spetta per ciascun esercizio fiscale in cui sono realizzati
gli
investimenti.
L’ammontare
dell’investimento
ammissibile
all’agevolazione
in
argomento è dato, per ciascun periodo d’imposta e per ciascuna struttura
produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni di beni nuovi appartenenti alle
categorie indicate dalla norma decurtato degli ammortamenti dedotti, relativi ai
medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo
investimento.
In pratica il calcolo dell’investimento netto dovrebbe essere il seguente:
Determinazione dell’investimento agevolabile
Descrizione
Importo
A
Impianti nuovi
100.000,00
B
Macchinari nuovi
0
C
Attrezzature nuove
20.000,00
D
Programmi informatici nuovi
0
Brevetti nuovi
80.000,00
INVESTIMENTO LORDO (A+B+C+D+E)
200.000,00
Ammortamento impianti
12.000,00
H
Ammortamento macchinari
11.000,00
I
Ammortamento attrezzature
8.000,00
L
Ammortamento programmi informatici
2.000,00
Ammortamento brevetti
10.000,00
Totale ammortamenti rilevanti (G+I+M)
30.000,00
E
F
G
M
N
INVESTIMENTO NETTO (F-N)
170.000,00
Per “struttura produttiva”, sulla base di quanto precisato con la CM 41/E/2001 deve
intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori sopra
richiamati, in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa.
Può trattarsi di un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di
beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente
ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto,
idoneo allo svolgimento di un’attività consistente nella produzione di un output specifico
indirizzato al mercato.
Inoltre, si ritiene che possa trattarsi, di una autonoma diramazione territoriale
dell’azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia
organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e
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non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale situata nello
stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.
Modalità di
fruizione del
credito
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a
decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione
del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a
quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Al credito d’imposta non si applica il limite di utilizzo annuo di € 250.000,00 di cui
all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Cumulabilità del
credito
Il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che
abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.
Di conseguenza, si ritiene che nel modello da inviare all’Agenzia delle Entrate, sarà
prevista una specifica attestazione da parte del soggetto beneficiario che dichiari che
non beneficia di tali aiuti.
Ad avviso dello scrivente, in considerazione di espressi divieti non previsti dalla norma,
dovrebbe, invece, essere consentito usufruire del maxi ammortamento del 140%
previsto sempre dalla Stabilità. Sul punto ovviamente si è in attesa di un chiarimento
ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 è concessa nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
e in particolare dall’articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a
finalità regionale agli investimenti
Rideterminazione
dell’agevolazione
È prevista una rideterminazione del credito d’imposta nel caso in cui i beni oggetto
dell’agevolazione:
a. non entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello
della loro acquisizione o ultimazione; b. siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto
all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale
gli stessi sono entrati in funzione (comma 277, secondo periodo). Per effetto della rideterminazione, il credito d’imposta è computato, per ciascun periodo
d’imposta di maturazione, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non
entrati in funzione ovvero fatti uscire dal regime di impresa.
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Se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle ipotesi di cui al precedente punto
b), vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, “il credito d’imposta
è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la
parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni”.
In altri termini, fino a concorrenza del costo non ammortizzato del bene sostituito,
l’acquisto del bene nuovo costituisce “mero rimpiazzo” e non può essere oggetto di
agevolazione; in tale ipotesi, inoltre, il beneficio viene proporzionalmente meno nella
misura in cui il costo non ammortizzato del bene uscente (sostituito) è superiore a
quello del nuovo bene (sostituto).
Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato secondo le
disposizioni del presente comma è versato entro il termine stabilito per il versamento a
saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi
ivi indicate.
Controlli
Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del
credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a
causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo
fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni previsti dalla legge.
Normativa di
riferimento
Estratto L. 208 del 28.12.2015 art. 1 commi da 98 a 108
98. Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel
comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste
dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili
alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità
regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, a decorrere dal 1°
gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d’imposta nella
misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le
medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni
previsti dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal
regolamento (UE) n. 1379/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di
prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacultura, che effettuano l’acquisizione di beni
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strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla
normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle
zone rurali e ittico.
99. Per le finalità di cui al comma 98, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte
di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51,
del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi
all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti
e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono
impiantate nel territorio.
100. L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria
siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e
delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle
infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla
comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.
101. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni
indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari
a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e
a 15 milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel
periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della
stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano
oggetto dell’investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti
di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei
beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
102. Il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di
Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.
103. I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare
apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di
presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell’Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. L’Agenzia delle entrate
comunica alle imprese l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.
104. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di
10
maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Al credito d’imposta non si
applica il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
105. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo
periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non
entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale
sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità
estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da
quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo
d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della
stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il
costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi
delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito
d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato secondo le
disposizioni del presente comma è versato entro il termine stabilito per il versamento
a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le
ipotesi ivi indicate.
106. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale,
del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma
ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato
l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo,
maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.
107. L’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 è concessa nel rispetto dei limiti e
delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, e in particolare dall’articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli
aiuti a finalità regionale agli investimenti.
108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per
ciascuno
degli
anni
2016,
2017,
2018
e
2019;
il
predetto
importo
è
corrispondentemente iscritto in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250 milioni di
euro annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, a
valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel programma
operativo nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei programmi operativi
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relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/ 2020 delle regioni in cui
si applica l’incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate
all’entrata del bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei predetti programmi
comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito
d’imposta dall’Unione europea, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Nelle
more della conclusione della procedura finalizzata all’individuazione delle risorse, alla
regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si
provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di
cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono
reintegrate al Fondo, per la parte relativa all’Unione europea, a valere sui successivi
accrediti delle corrispondenti risorse dell’Unione europea in favore dei citati
programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle
corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle
predette rendicontazioni di spesa.
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