Voluntary Disclosure: si parte!

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Voluntary Disclosure: si parte!
IL PUNTO
NEWSLETTER D’INFORMAZIONE ECONOMICA E GIURIDICA
Voluntary
Disclosure:
si parte!
All’interno:
Come funziona la VD, cosa prevedono gli accordi Svizzera-Italia,
lo scambio automatico di
informazioni e altro ancora.
.
#2
Febbraio 2015
Editoriale
VD per tutti!
E finalmente arrivò! Anche i più scettici, gli oltranzisti e gli irriducibili sono serviti!
La Voluntary Disclosure, o più semplicemente VD, dal 1° gennaio 2015 è legge.
È bene precisare che non si tratta di un nuovo scudo fiscale, bensì di un provvedimento per la riemersione di capitali non dichiarati, che non prevede l’anonimato, ma al contrario una completa apertura (“disclosure”) sulla propria situazione “in nero”.
La VD sarà indubbiamente più faticosa in termini di procedura nonché più
costosa in termini di imposte e sanzioni rispetto agli scudi fiscali di tremontiana
memoria, che hanno permesso di sanare la propria situazione pagando dal 2%
al 7% degli asset detenuti oltre confine.
Albula Advisors SA
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Il costo relativo all’autodenuncia dipenderà da una serie di fattori, tra i quali:
– La durata del deposito senza dichiarazione.
– L’ammontare del deposito.
– Il rendimento ottenuto sui fondi depositati.
– Le movimentazioni effettuate (bonifici in entrata e in uscita).
– Il Paese in cui i capitali sono depositati.
Proprio in relazione a quest’ultimo punto entrano in gioco il Canton Ticino e
la Svizzera. Infatti, se il Paese in cui i fondi non dichiarati sono stati depositati si trova sulla “black list” italiana – come è il caso per la Svizzera – i termini
dell’accertamento raddoppiano. Esiste però la possibilità, prevista dalla legge,
di un accordo per uscire dalle liste nere entro 60 giorni dall’entrata in vigore del
provvedimento sulla VD. Si dovrà quindi attendere fino al più tardi il 2 marzo
prossimo per sapere come andrà a finire.
A questo proposito la Svizzera ha comunicato il 16 gennaio di aver raggiunto con l’Italia una sorta di pre-accordo, in attesa di siglare la convenzione vera
e propria che ufficializzerà lo scambio di informazioni (su richiesta) sulla base
dell’art. 26 del modello OCSE, sancendo così definitivamente l’abolizione del
segreto bancario per i clienti italiani non residenti. Il tutto in attesa dello scambio
automatico d’informazioni previsto in Svizzera per il 2018.
L’ora X sta dunque per scoccare: si concluderà nei prossimi mesi la lunga e dorata epoca di “offshore banking” per la piazza finanziaria svizzera e in particolare
ticinese, dove si stima siano custoditi una parte rilevante dei circa 200 miliardi di
euro ancora non dichiarati da parte degli Italiani, che a questo punto saranno
chiamati a risolvere, si spera una volta per tutte, questo problema.
In copertina:
la statua "Italia e Svizzera", realizzata
dalla scultrice Margherita Osswald Toppi
nel 1933, presente nell’atrio della
stazione ferroviaria di Chiasso.
L’atteso accordo fiscale rinsalda il
rapporto d’amicizia di due Paesi confinanti, fortemente legati storicamente,
culturalmente ed economicamente,
che tornano simbolicamente ad abbracciarsi dopo un periodo di travagliate
negoziazioni.
Le banche elvetiche hanno già cominciato a incentivare i clienti italiani non in regola ad aderire alla VD, limitando i prelevamenti e impedendo i bonifici su Paesi
black list, destinati prima o poi a cedere alla pressione internazionale. Poiché le
“soluzioni alternative” appaiono avere le gambe corte, la VD rappresenta probabilmente l’ultima occasione per mettersi in regola limitando le conseguenze.
E dunque…VD per tutti!
Buona lettura!
Andrea Artioli
Lic.oec. HSG, MBA (Bocconi),
Swiss Certified Accountant
Fiduciario commercialista e finanziario
Amministratore unico di
Albula Advisors SA
[email protected]
L’accordo
Svizzera-Italia:
senza fretta,
ma senza
tregua
Dopo anni di trattative, la Svizzera
e l’Italia hanno raggiunto un’intesa di
principio sulle questioni fiscali.
La firma definitiva, attesa entro il 2
marzo prossimo, dovrebbe permettere
alla Svizzera di uscire dalla black list.
Ma la strada per un accordo complessivo è ancora lunga…
La Svizzera e l’Italia hanno comunicato lo scorso
15 gennaio di aver raggiunto un’intesa di principio
sulla futura cooperazione nelle questioni fiscali. Si è
trattato di un primo accordo decisamente complesso, dove non tutto verrà regolato al momento della
firma, attesa per la metà di febbraio.
Attualmente i due Governi stanno preparando due
documenti: la firma di un Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni
(nel seguito “CDI”) e una “roadmap” con cui si cercherà di stabilire il percorso per risolvere le questioni ancora aperte. Entrambi i documenti dovrebbero
essere firmati prima del 2 marzo 2015, termine ultimo per la Svizzera per uscire dalla black list italiana
(seppur limitatamente alla black list che considera
come criterio lo scambio automatico d’informazioni)
e, conseguentemente, per permettere ai clienti italiani di banche svizzere di beneficiare del dimezzamento dei termini d’accertamento previsti nel programma italiano di autodenuncia fiscale (Voluntary
Disclosure).
Quest’intesa si pone l’obiettivo di migliorare le relazioni in ambito finanziario e fiscale tra i due Paesi,
dopo le controversie che durano ormai da diversi
anni, nonché di semplificare la regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati da parte dei contribuenti italiani, prima dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni del 2018.
La CDI Svizzera-Italia sarà modificata mediante un
Protocollo che riprende lo standard dell'OCSE per
lo scambio di informazioni su richiesta. Come previsto in diverse convenzioni con altri Paesi, il Protocollo sarà applicabile dopo l'entrata in vigore a fattispecie a decorrere dalla data della firma.
Oltre al Protocollo di modifica della CDI, i negoziati hanno sortito una roadmap contenente un chiaro impegno politico in merito a diversi punti delle
relazioni bilaterali in ambito fiscale e finanziario. La
roadmap sarà pubblicata contestualmente alla firma
del Protocollo di modifica della CDI e comprenderà
in particolare i seguenti elementi:
Il punto. #2 5
Le prime reazioni da parte degli ambienti economici
e politici in Svizzera sono contrastate, anche perché
le tematiche toccate dall’accordo sono molteplici.
– Scambio automatico di informazioni: in futuro lo
standard dell'OCSE tra la Svizzera e l'Italia dovrà
essere introdotto tramite una nuova base legale. A questo proposito, si evidenzia che lo scorso
14 gennaio 2015 il Consiglio Federale ha avviato
due consultazioni concernenti lo scambio internazionale di informazioni in materia fiscale. Il primo avamprogetto riguarda la Convenzione del
Consiglio d’Europa e dell’OCSE sull’assistenza
amministrativa, firmata dalla Svizzera nell’ottobre
2013. Il secondo concerne invece la partecipazione della Svizzera all’Accordo multilaterale tra
autorità competenti e la legge di attuazione sullo
scambio automatico di informazioni (si veda l’articolo dedicato al tema più avanti).
– Regolarizzazione del passato: i contribuenti italiani che detengono un conto in Svizzera potranno
partecipare al programma italiano di autodenuncia (Voluntary Disclosure) alle stesse condizioni di
quelle applicate ad altri Paesi che non figurano
sulle liste nere italiane. Entrambi gli Stati potranno inoltrare domande raggruppate per identificare le persone che intendono dissimulare valori
patrimoniali non dichiarati. In questo caso è applicato lo standard dell'OCSE. Saranno escluse le
cosiddette “fishing expeditions”.
– Perseguimento penale nei confronti di contribuenti nonché di istituti finanziari e dei loro impiegati: i contribuenti che partecipano alla VD
potranno beneficiare di una riduzione della pena.
Gli istituti finanziari svizzeri e i loro collaboratori non saranno ritenuti di principio responsabili
dei reati fiscali commessi dai loro clienti. Verrà
tenuto in considerazione un eventuale comportamento cooperativo degli istituti finanziari ai fini
della regolarizzazione degli averi dei loro clienti
(questo fatto spiega il comportamento restrittivo messo in atto da alcune banche elvetiche in
materia di prelevamenti e bonifici da parte della
clientela italiana non dichiarata).
– Ulteriore modifica della CDI Svizzera-Italia: in una
seconda fase la CDI sarà pure rivista relativamente ad altri aspetti, tra i quali la riduzione delle
aliquote fiscali applicate a dividendi e interessi,
la modifica della disposizione contro gli abusi e
l'introduzione di una clausola arbitrale.
– Imposizione dei frontalieri: in futuro sarà adottato un sistema d’imposizione basato sullo “splitting”. I frontalieri saranno soggetti ad un'imposizione limitata in Svizzera pari al massimo al 70%
del totale dell'imposta normalmente prelevabile
alla fonte. Per la parte restante essi saranno sottoposti ad un'imposizione ordinaria in Italia. Non
ci saranno più ristorni. Al momento il Ticino impone alla fonte i frontalieri e poi riversa il 38.5%
del gettito ai comuni della fascia di confine (entro
i 20 chilometri), mentre trattiene integralmente le
imposte versate da coloro che arrivano da oltre
20 chilometri. La nuova imposizione dei frontalieri
sarà oggetto di un accordo, che dovrà essere negoziato nella prima metà del 2015.
– Black list italiane: con l'entrata in vigore del Protocollo di modifica della CDI, la Svizzera sarà
stralciata dalle liste nere che considerano come
criterio unicamente l'assenza dello scambio automatico di informazioni (in particolare la black list
di cui al D.M. 4 maggio 1999, in G.U. 10 maggio
1999, n. 107). Gli attuali regimi fiscali privilegiati
per le imprese (ad es. società holding, società di
sede, ecc.) che figurano sulle liste nere italiane
(D.M. 21 novembre 2001, in G.U. 23 novembre
2001, n. 273) saranno stralciati non appena gli
stessi saranno aboliti o resi conformi con gli standard internazionali (ciò dovrebbe avvenire con
l’attuazione della “Riforma III dell’imposizione
delle imprese”).
– Accesso ai mercati finanziari: su questo delicato
e importante aspetto non vi è ancora accordo,
nonostante entrambe le parti ribadiscano la loro
volontà di cercare soluzioni per migliorare la cooperazione transfrontaliera e l'accesso ai mercati
finanziari. A breve saranno avviati colloqui tecnici
al riguardo, nell’ambito dei quali il Consiglio Federale dovrà far ricorso a tutte le proprie abilità
negoziali per giungere ad un’intesa che tuteli gli
interessi degli intermediari finanziari svizzeri, che
temono di trovarsi ostacolati nell’acquisizione di
patrimoni dichiarati dall’Italia.
– Campione d'Italia: Svizzera e Italia intendono proseguire a breve termine le discussioni finalizzate
alla ricerca di soluzioni pragmatiche relativamente alle questioni aperte in materia di imposizione
indiretta, rimandando al futuro le altre questioni
fiscali e non fiscali dell'enclave.
Per quanto riguarda il Protocollo, vi è generale soddisfazione da parte del mondo finanziario elvetico in
merito alla prevista uscita della Svizzera dalla black
list italiana, in quanto ciò permetterà di non discriminare la clientela italiana in Svizzera in merito alle
sanzioni previste dalla VD. Una certa preoccupazione rimane circa eventuali ostacoli burocratici e fiscali
per il mantenimento in Svizzera degli asset una volta regolarizzati, così come per il mancato accordo
in merito all’importante questione dell’accesso del
mercato transfrontaliero dei servizi finanziari, con il
rischio che ciò possa limitare o addirittura bloccare
l’afflusso di nuovi capitali dichiarati dall’Italia.
Per quanto riguarda invece la roadmap, siamo ancora in alto mare in particolare per la questione legata ai frontalieri. L’insoddisfazione serpeggia tra i
partiti conservatori ticinesi (in particolare Lega e Verdi) che si dicono insoddisfatti del 70% massimo di
spettanza elvetica e si dichiarano pronti a bloccare
nuovamente i ristorni nel prossimo mese di giugno
qualora non si giunga ad una quota maggiormente
favorevole per la Svizzera.
Vi è inoltre il tallone d’Achille rappresentato dalla
clausola inserita nell’accordo, che potrebbe portare
lo stesso a decadere, qualora la Svizzera decidesse di applicare il nuovo articolo costituzionale (sic!)
sull’immigrazione votato il 9 febbraio 2014, in un
modo ritenuto insoddisfacente e pregiudizievole
per l’Italia (ossia con contingenti e tetti massimi di
lavoratori provenienti dall’UE e priorità nelle assunzioni alla manodopera residente in Svizzera).
Un’ulteriore incognita è rappresentata inoltre dagli
effetti del recente apprezzamento del franco svizzero sull’euro, che sta rendendo il Canton Ticino ancora più attraente per i lavoratori italiani, con il conseguente aumento della pressione sui salari (e il tanto
temuto dumping).
La partita, dunque, non è ancora finita e non si possono escludere colpi di scena né da parte svizzera
né tantomeno da parte italiana, alla cui imprevedibilità siamo ormai abituati. Come si suol dire a queste
latitudini…affaire à suivre!
Andrea Artioli
6 Il punto. #2
Il punto. #2 7
La Voluntary:
ma come
funziona?
Il 1° gennaio 2015 è entrato in
vigore il provvedimento legislativo
sulla collaborazione volontaria per
la regolarizzazione dei patrimoni
illegalmente detenuti all’estero dagli
italiani (Voluntary Disclosure). Nonostante i miglioramenti apportati
rispetto alla prima versione, la procedura appare ancora complessa e
molteplici sono i punti importanti
da chiarire.
Conclusosi il travagliato iter legislativo della Voluntary Disclosure (in seguito anche “VD”), sul cui esito
positivo alcuni fino all’ultimo avevano malignato, raggiunto un pre-accordo di massima tra Svizzera e Italia, sul quale fino alla firma definitiva entro il 2 marzo
prossimo non c’è da giurare, è arrivato il 30 gennaio
il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni al modello definitivo per
il rientro dei capitali. Si resta tuttora in attesa della circolare dell’Agenzia delle Entrate per fugare gli ultimi
(molti) dubbi.
Nel frattempo le decine se non addirittura centinaia
di migliaia di contribuenti italiani titolari di un conto
oltre frontiera, stretti tra la morsa della VD da un lato
e di una Svizzera sempre più collaborativa e intransigente dall’altro, si interrogano smarriti su quelle che
saranno le conseguenze di questa situazione che nulla ha a che vedere con i passati scudi fiscali, dove l’aliquota era una e unica per tutti, le difficoltà operative
nulle o quasi e vi era una certa tutela della riservatezza tramite il regime di segretazione.
Lungi da questo contributo ogni pretesa di completezza ed esaustività, date le molteplici variabili in
gioco nonché la citata momentanea incertezza operativa, si intende fornire in questa sede una disamina
della procedura di VD unitamente ad alcuni parametri numerici che possano fungere da primo orientamento per un calcolo “spannometrico”. Calcolo che
il contribuente dovrà comunque approfondire e verificare con il proprio professionista.
1. VD internazionale e VD domestica
Innanzitutto la nuova norma prevede, a differenza della
precedente, due tipologie di istanza:
– VD internazionale:
• Riguarda le attività detenute all’estero.
• Permette di regolarizzare le violazioni sul monitoraggio fiscale, ossia di omessa dichiarazione nel
quadro RW degli investimenti e delle attività estere.
– VD domestica:
• Per sanare violazioni dichiarative in materia di imposte dirette e indirette.
La VD domestica, non prevista nella prima versione della
procedura, è stata introdotta successivamente per evitare
di discriminare quei soggetti che altrimenti non avrebbero potuto aderire alla collaborazione volontaria in quanto
soggettivamente od oggettivamente non tenuti alla compilazione del quadro RW.
Un importante punto riguarda la relazione tra le due istanze: sulla base di quanto indicato nelle istruzioni appena
rilasciate, l’opzione per l’emersione delle attività internazionali appare vincolare il contribuente a sanare anche
eventuali violazioni interne, dal momento che:
– Le istruzioni specificano che sarà sufficiente barrare unicamente la casella “internazionale” per sanare violazioni internazionali e nazionali.
– La relazione di accompagnamento alla VD internazionale dovrà contenere la determinazione degli eventuali
maggiori imponibili anche non connessi (soggetti terzi
esclusi) con le attività costituite o detenute all’estero.
Le due istanze di VD potranno essere presentate entro il
30 settembre 2015 per violazioni commesse alla data del
30 settembre 2014.
2. Oggetto della procedura
Per quanto riguarda la VD internazionale, oggetto della
procedura sono:
– Tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente
o per interposta persona, in violazione degli obblighi
tributari previsti dalla normativa italiana in tema di monitoraggio fiscale (D.L. 28 giugno 1990, n. 167).
– Tutti i redditi che servirono per costituire o acquistare i
predetti investimenti e attività – inclusi i redditi accertabili in base alla presunzione di cui all’art. 12, comma 2,
D.L. 1° luglio 2009, n. 78 – nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque
titolo.
La VD internazionale prevede una tassazione forfettaria
opzionale al fine di semplificare il calcolo dei rendimenti
delle attività finanziarie estere:
– A condizione che la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo
d’imposta oggetto di VD internazionale non eccede i 2
milioni di euro.
– All’attività finanziaria detenuta al 31 dicembre di ciascun anno accertabile viene attribuito un rendimento
pari al 5%, a cui verrà applicata un’aliquota impositiva
del 27% (che risulta essere peggiorativa ad es. rispetto
all’aliquota del 12.5% valida fino al 2012).
– Le movimentazioni in entrata e in uscita dal conto dovranno essere comunque indicate.
8 Il punto. #2
Per quanto riguarda la VD domestica potranno essere sanate:
– Tutte le violazioni dichiarative (anche non connesse con le
attività estere) in materia di imposte dirette (incluse le dichiarazioni dei sostituti d’imposta) e di IVA.
Restano escluse dall’ambito di applicazione della procedura
l’imposta sulle successioni e donazioni, l’IVIE e l’IVAFE. A queste
violazioni si potrà porre rimedio mediante il nuovo istituto del
“ravvedimento lungo” introdotto dalla Legge di Stabilità.
3. Soggetti interessati
Potranno accedere alla VD internazionale:
– Persone fisiche residenti in Italia, eredi residenti all’estero di
de cuius italiani, enti non commerciali e soggetti assimilati
residenti in Italia (trust, fondazioni e società semplici) che
hanno violato l’obbligo di monitoraggio (RW) e che hanno
eventualmente commesso violazioni non connesse alla detenzione di attività estere e ai relativi redditi.
Residenza in Italia:
– È sufficiente avere avuto la residenza in Italia anche in uno
solo degli anni accertabili (la VD sarà quindi limitata agli anni
in cui il soggetto aveva la residenza in Italia).
– Potranno aderire alla VD anche i cittadini italiani trasferiti in
Stati aventi regimi fiscali privilegiati nonostante siano iscritti
all’Aire (i quali, salvo prova contraria, sono considerati fiscalmente residenti in Italia come previsto all’art. 2, comma 2-bis
Tuir).
– Si evidenzia che il trasferimento di residenza all’estero non
cancella il passato!
– Trust incorporati in Stati black list, con un settlor (o più) e un
beneficiario (o più) residenti in Italia.
Detenzione di attività estere:
– La detenzione è integrata in capo a tutte le persone che hanno la disponibilità o la possibilità di movimentare le disponibilità estere (quindi se prendiamo quale riferimento una
relazione bancaria svizzera, non solo i co-intestatari del conto
ma anche i titolari di procura generale individuale).
Trust, fondazioni ed enti non commerciali:
– Vale il principio del “titolare effettivo”.
– Persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del
patrimonio.
– Se i futuri beneficiari sono già stati determinati: le persone
fisiche beneficiarie del 25% o più degli asset.
– Potenzialmente escluse le persone che, pur beneficiando di
un’entità giuridica, non sono ancora state determinate (C.M.
38/E/2013).
Alla VD domestica potranno accedere tutti i soggetti passivi ai
fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive sui redditi, Irap, Iva e sostituti d’imposta residenti o non
residenti:
– Persone fisiche residenti in Italia, società semplici, enti non
commerciali residenti che hanno commesso esclusivamente
violazioni non connesse alla detenzione di attività estere e ai
relativi redditi.
– Persone fisiche ed enti commerciali non residenti che hanno
commesso violazioni tributarie rientranti nell’ambito oggettivo della procedura.
– Enti commerciali residenti o non residenti che hanno commesso violazioni tributarie rientranti nell’ambito oggettivo
della procedura.
Il punto. #2 9
4. Anni interessati
L’istanza di VD dovrà essere presentata entro il 30 settembre
2015 con riferimento a tutti gli anni per i quali siano ancora aperti
i termini per l’accertamento delle imposte, rispettivamente per
la contestazione delle sanzioni amministrative tributarie.
Con particolare riferimento alla VD internazionale, gli anni interessati dipenderanno dal tipo di violazione nonché una serie di
fattori:
– Violazioni relative al monitoraggio fiscale (RW):
• Attività detenute in un Paese non black list: il termine per
la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale è il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui è avvenuta la violazione (2009-2013).
• Attività detenute in un Paese black list: tale termine è raddoppiato (2004-2013).
• Paesi black list: Paesi presenti in almeno una delle liste
degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (D.M. 4
maggio 1999, in G.U. 10 maggio 1999, n. 107 e D.M. 21
novembre 2001, in G.U. 23 novembre 2001, n. 273).
• Esempi di Paesi black list ex D.M. 4 maggio 1999:
Bahamas, Emirati Arabi Uniti, Isole Vergini Britanniche,
Liechtenstein, Mauritius, Panama, Monaco, Seychelles,
Singapore, Svizzera.
– Presunzione di reddito per gli asset “black list”: Gli asset detenuti in un Paese black list si presumono costituiti mediante
redditi sottratti a tassazione, con il conseguente raddoppio
dei termini per l’accertamento (art. 12, comma 2 e 2-bis, D.L.
78/2009):
• Infedele dichiarazione: per apporti negli anni 2006-2013
(4+4+1).
• Omessa dichiarazione: per apporti negli anni 2004-2013
(5+5+1).
• Rendimenti finanziari: non dovrebbero essere accertabili
in virtù del raddoppio dei termini.
Il raddoppio dei termini non sarà applicabile se congiuntamente
si verificano le seguenti condizioni:
– Sottoscrizione di una convenzione che preveda un effettivo
scambio di informazioni (su richiesta) tra il Paese black list e
l’Italia (compreso il periodo tra la stipula e l’entrata in vigore
dell’accordo) entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge
sulla Voluntary Disclosure.
– L’intermediario finanziario estero viene autorizzato dal contribuente a trasmettere alle autorità finanziarie italiane tutti i
dati concernenti le attività oggetto di VD.
– Nel caso in cui, successivamente alla richiesta di VD, il soggetto trasferisca le attività ad un altro intermediario finanziario, si rilasci una medesima autorizzazione entro 30 giorni
dal trasferimento e la stessa venga trasmessa entro 60 giorni
all’Amministrazione finanziaria.
Sono fatte salvo le violazioni tributarie che comportino l’obbligo
di denuncia penale ex art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973 risp. ex
art. 331 c.p.p.:
– Infedele dichiarazione: imposta evasa > 50'000 euro e redditi
non dichiarati superiori a 2 milioni di euro o > al 10% dei ricavi
(per le dichiarazioni presentate prima del 17 settembre 2011:
imposta evasa > 103'291.38 euro e redditi non dichiarati superiori a 2'065'827.60 milioni di euro o > al 10% dei ricavi).
– Omessa dichiarazione: imposta evasa > 30'000 euro (prima
del 17 settembre 2011: > 77'468.53 euro).
– Si rileva che al momento le soglie indicate nonché il raddoppio dei termini sono oggetto di revisione nell’ambito della
bozza del decreto legislativo sulla certezza del diritto in materia tributaria.
10 Il punto. #2
5. Sanzioni e abbattimenti
L’entità delle sanzioni sul monitoraggio (RW) dipenderà dalle seguenti variabili:
– Se si tratta di un Paese black list: 5% fino al 2007 e 6% dal
2008.
– Se entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge il Paese
black list stipula una convenzione per lo scambio di informazioni, la sanzione sarà ridotta al 3%.
– Se le attività sono detenute in Italia o in Stati membri dell’UE/
SEE che consentono un effettivo scambio di informazioni,
oppure se a seguito della VD saranno trasferite nei predetti
Stati (anche per il tramite di fiduciaria statica italiana) oppure ancora se il soggetto rilascerà all’intermediario finanziario
estero l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie
italiane tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria, la sanzione sarà ridotta del 50% del minimo
edittale (in tutti gli altri casi la riduzione sarà del 25%).
– Infine verrà applicata la riduzione di 1/3 per definizione.
Esempio per un patrimonio detenuto in Svizzera:
– Sanzione applicabile in assenza di accordo -> 6% degli attivi
per anno (dal 2008); 5% degli attivi per anno (fino al 2007).
– Svizzera e Italia firmano un accordo entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge -> 3% degli attivi per anno.
– Se il cliente concede autorizzazione alla banca svizzera a trasmettere i propri dati all’autorità italiana -> 1.5% degli attivi
per anno.
– Riduzione 1/3 per definizione: 0.5% degli attivi per anno
(2004-2013).
Esempio per un patrimonio detenuto in un Paese black list che
non firma un accordo con l’Italia, senza autorizzazione alla banca
o intestazione fiduciaria:
– Sanzione applicabile in assenza di accordo -> 6% degli attivi
per anno (dal 2008); 5% degli attivi per anno (fino al 2007).
– Riduzione della sanzione del 25% -> 4.5% degli attivi per anno (dal 2008); 3.75% degli attivi per anno (fino al 2007).
– Riduzione 1/3 per definizione: 1.5% degli attivi per anno (dal
2008); 1.25% degli attivi per anno (fino al 2007).
Le sanzioni applicabili sulle imposte sul reddito dipenderanno
dalle seguenti variabili:
– Redditi prodotti in Paesi black list: aumento di 1/3 della sanzione (fino al 2007 pari al 100% dell’imposta evasa e dal 2008
pari al 200%).
– Riduzione del 25% della sanzione in virtù dell’adesione alla
VD.
– Redditi accertati in base alla presunzione di cui all’art. 12, DL
78/2009: sanzioni raddoppiate, a meno che entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della legge venga stipulato un accordo
per lo scambio di informazioni.
– Adesione all’invito al contraddittorio: riduzione della sanzione a 1/6.
– Accertamento con adesione: riduzione della sanzione a 1/3.
6.Condizioni
–Irretrattabilità:
• La VD potrà essere presentata una volta soltanto.
• L’adesione non potrà esser condizionata al risultato finale.
–Spontaneità:
• Causa ostativa: l’accesso alla procedura di collaborazione
volontaria sarà precluso nel caso in cui il soggetto abbia
formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo
o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della VD.
• In caso di presenza di causa ostativa, il soggetto potrà fare
ricorso al nuovo istituto del “ravvedimento operoso”.
– Completezza e veridicità:
• Il contribuente deve indicare tutti gli investimenti esteri
non dichiarati nel quadro RW (non sarà possibile una VD
“parziale”).
• Introduzione del reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero (art. 5-septies) che
prevede la reclusione da sei mesi a sei anni.
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rilasciare al professionista che assiste il soggetto, con la quale il
contribuente attesta che gli atti o documenti consegnati
per l’espletamento dell’incarico non sono falsi e che i dati
e le notizie sono rispondenti al vero.
7.Procedura
L’istanza per la VD dovrà essere presentata telematicamente
all’Agenzia delle Entrate. Occorrerà fornire i dati identificativi
del soggetto, indicare i soggetti collegati, i dati rilevanti per l’individuazione degli investimenti e le attività di natura finanziaria
costituiti o detenuti all’estero e dei maggiori imponibili ai fini
delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e contributi previdenziali.
Entro 30 giorni dall’invio dell’istanza di VD, andrà inoltrata via
posta elettronica certificata una relazione d’accompagnamento
piuttosto corposa, che contempli:
– L'ammontare degli investimenti detenuti all'estero.
– La determinazione dei redditi-fonte o dei redditi-prodotto.
– La determinazione delle imposte evase anche se non connesse alle attività estere.
– Le indicazioni concernenti i soggetti collegati alle attività
estere.
La relazione d’accompagnamento prevede inoltre che si specifichino i dati relativi a un’eventuale precedente adesione allo
scudo fiscale del 2009 per evitare casi di doppio prelievo (conseguentemente, verrà meno la segretazione dello scudo).
Sarà possibile presentare un’istanza integrativa entro 30 giorni
dall’invio. Scaduto tale termine, l’istanza non potrà essere ripresentata.
8.Sintesi
Come evidenziato, la VD appare sicuramente come un’operazione di portata “ciclopica”, che richiederà in molti casi l’intervento di professionisti competenti e molto ben organizzati, dati
i tempi piuttosto stretti e il numero elevato di casistiche.
Come evidenziato nel corso del presente testo, molti sono
i punti rilevanti ancora in attesa di chiarimento. Oltre a quelli
già evidenziati, possiamo menzionare, in via non esaustiva, i seguenti:
– Ambiguità in merito alla localizzazione delle attività qualora
ci si trovi in presenza di strutture “black list/white list”, quali
ad esempio:
• Società di Panama con relazione bancaria in Svizzera.
• Polizza vita con compagnia delle Barbados e relazione
bancaria in Svizzera.
– Dubbi relativi al raddoppio dei termini:
• Relativamente alle sanzioni sul monitoraggio (RW) appare
possibile la riduzione dei termini a 5 anni in un emendamento al D.L. “Milleproroghe”.
• In merito alle violazioni tributarie che comportino l’obbligo di denuncia penale ex art. 43, comma 3, D.P.R.
600/1973 risp. ex art. 331 c.p.p.: da chiarire con la bozza
del decreto legislativo sulla certezza del diritto in materia
tributaria.
– La regolarizzazione di immobili all’estero presenta ancora
delle incognite:
• La riduzione a 1/6 delle sanzioni RW non appare materialmente possibile (intrasferibilità dell’oggetto, nessun intermediario finanziario estero coinvolto).
– La regolarizzazione di attività depositate in cassetta di sicurezza (cash, oro, monete, pietre preziose) nonché le opere
d’arte presenta oggettive difficoltà:
• Gli investimenti e le attività finanziarie detenute nei Paesi
black list in illecito valutario si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione
(art. 12 D.L. 78/2009).
• Conseguentemente, fornire la prova contraria circa l’origine di questi beni (per i quali potrebbe non esistere più
una traccia) potrebbe risultare arduo o addirittura impossibile.
– Deduzioni sul carico d’imposta:
• Restano ancora da chiarire temi importanti quali, ad
esempio, il riconoscimento del credito d’imposta per le
imposte assolte all’estero così come l’euroritenuta pagata
sulle somme oggetto di regolarizzazione o il trattamento
delle minusvalenze.
– Informazioni legate a eventuali soggetti collegati:
• Mentre è pacifico che si debba trattare unicamente di
soggetti strettamente connessi all’operazione di VD (come ad esempio il cointestatario di un conto bancario), si
attendono ulteriori chiarimenti che fughino ogni dubbio
circa il fatto che la VD possa diventare un’operazione di
delazione di soggetti terzi che non godrebbero di alcuna
forma di protezione.
Concludiamo riprendendo la domanda iniziale: ma
come funziona questa VD? La risposta è che, fatto
salvo (forse) per le VD forfettarie, non si può generalizzare: ogni singolo caso andrà studiato e valutato
individualmente e soprattutto ci si dovrà affidare a
dei professionisti che dispongano di molteplici competenze (fiscali, contabili, finanziarie, bancarie e finanche linguistiche, allorquando la documentazione
bancaria provenga da Paesi in cui non si parla l’italiano) e dotati di supporti organizzativi all’altezza della
complessità di quest’operazione. Un ulteriore aspetto importante riguarda il costo del professionista incaricato dell’allestimento della pratica. Si consiglia a
questo proposito di valutare più offerte.
Andrea Artioli
Il punto. #2 11
In arrivo
da Berna/1:
Legge federale concernente l’applicazione unilaterale dello
standard OCSE sullo
scambio di informazioni (LASSI)
Il Consiglio federale svizzero ha
deciso di voler estendere unilateralmente lo scambio di informazioni
fiscali su domanda conforme allo
standard OCSE a tutti gli Stati e i territori con i quali è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni
che ancora non lo prevede. Lo scorso
22 ottobre 2014 è stata avviata la
procedura di consultazione del nuovo
strumento legislativo. Si tratterà di
una legge transitoria, volta a garantire
a tutti gli Stati partner della Svizzera
uno scambio di informazioni allargato,
in assenza di una specifica norma
convenzionale.
12 Il punto. #2
Il punto. #2 13
Era il giorno venerdì 13 marzo 2009 quando il Consiglio federale (CF) annunciò la decisione di abbandonare la tradizionale politica restrittiva praticata
dalla Svizzera in ambito di assistenza amministrativa
internazionale in materia fiscale, adottando lo standard completo elaborato dall’OCSE in materia di
scambio di informazioni fiscali. L’opera di revisione
della (fitta) rete di convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) esistenti, rispettivamente di conclusione di nuove CDI, ebbe immediato impulso. Ma
negoziare una CDI è un processo che richiede tempi
lunghi, e la Svizzera di tempo ne ha a disposizione
poco. Le valutazioni del Global Forum, decisive per
allontanarsi definitivamente dalle temute liste nere
e grigie, premono: la Confederazione non vuole (e
non può) mancare l’ammissione alla seconda fase
delle peer review. Ad oggi ci sono infatti ancora
circa 69 Stati o territori con i quali uno scambio di
informazioni secondo lo standard completo OCSE
non è possibile.
Il 19 febbraio 2014 il CF ha quindi deciso di procedere ad un’estensione unilaterale dello scambio di
informazioni su domanda conforme allo standard
con tutti gli Stati e i territori con i quali è già oggi in
vigore una CDI che però ancora non prevede tale
forma di collaborazione. Il diritto internazionale riconosce infatti ad uno Stato la possibilità di contrarre
obblighi nei confronti di uno Stato terzo tramite un
atto normativo unilaterale.
Su questa base il Global Forum accetta la messa in
opera di tali misure se hanno carattere di soluzioni
temporanee, intese ad accelerare l’attuazione dello
standard, e sempre che siano rispettati alcuni principi generali, e meglio:
– La definizione di criteri chiari e oggettivi per determinare gli Stati ai quali è possibile applicare la
misura unilaterale.
– L’informazione degli Stati che beneficiano della
misura.
– La disponibilità a concludere un accordo bilaterale (giacché, ai fatti, le misure unilaterali non offrono la stessa certezza del diritto e la stabilità di una
convenzione bilaterale o multilaterale, potendo
essere modificate o ritirate in qualsiasi momento
dallo Stato che le ha introdotte).
– Belgio, Singapore e San Marino hanno già fatto
uso di tale facoltà.
14 Il punto. #2
Il 22 ottobre 2014 il CF ha quindi messo in consultazione il progetto della “Legge concernente l’applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni” (LASSI).
La LASSI disciplina solo, ma pur sempre, lo scambio di informazioni su domanda, ivi comprese delle
cosiddette “domande raggruppate” previste dallo
standard internazionale. Essa non introduce alcuno
scambio di informazioni spontaneo o automatico, e
si presenta come una misura volutamente transitoria che, nelle intenzioni, permetterà uno scambio di
informazioni allargato solo sino al momento in cui
tale scambio potrà avvenire nel quadro di un vero
accordo internazionale con lo Stato interessato.
Per quanto riguarda gli operatori ticinesi e i loro
clienti, rileva conoscere l’impatto che la LASSI potrebbe avere nei rapporti con l’Italia. A proposito si
osserva che lo scorso 16 gennaio il CF ha annunciato
(ufficialmente) di aver raggiunto un’intesa di principio sulle questioni fiscali. In tale contesto, la CDI tra
Svizzera e Italia sarà modificata (adeguata) a mezzo
di un Protocollo che riprende lo standard OCSE in
materia scambio di informazioni su domanda.
La LASSI sarà quindi gradualmente abbandonata la Svizzera continuerà a rinegoziare le sue CDI o a
convenire altri strumenti anche quando entrerà in
vigore la LASSI – e verrà completamente abrogata
quando con tutti gli Stati o territori interessati sarà
in vigore un accordo sullo scambio di informazioni
conforme allo standard internazionale. D’altra parte,
sebbene concepita quale normativa di diritto interno, la LASSI rappresenta – entro il suo campo d’applicazione – uno strumento equivalente ad una CDI.
Il progetto di legge codifica i principi di reciprocità
(al momento in cui presenta la domanda, lo Stato
richiedente deve poter garantire alla Svizzera lo
scambio di informazioni su domanda secondo lo
standard internazionale riconosciuto), così come la
protezione dei dati e il principio di specialità (lo Stato o territorio richiedente deve confermare che le
informazioni scambiate sono tenute segrete, che saranno trasmesse soltanto a determinate persone o
autorità, e che saranno utilizzate soltanto per scopi
chiaramente definiti).
Tale regolamentazione dovrebbe trovare applicazione dopo la sua entrata in vigore con riguardo a fatti
avvenuti posteriormente alla data della firma, atto
che dovrebbe avvenire prima del prossimo 2 marzo
(si vocifera addirittura per metà febbraio). Dovesse
realizzarsi tale eventualità, l’Italia non rientrerà più
nel novero degli Stati interessati dalla LASSI.
Curzio Toffoli
Avvocato, Master of Advanced
Studies in Tax Law
Studio legale notarile
Toffoli&Sala – Chiasso
Tel.: +41 91 682 83 41
[email protected]
Anche qualora dovesse essere approvata dal parlamento federale, LASSI sottostà al referendum facoltativo, costituzionalmente previsto.
Nelle intenzioni del CF, la LASSI potrebbe entrare in
vigore già nel 2016. Nell’ipotesi affermativa, grande
rilevanza assumono (come sempre) le disposizioni
transitorie. In linea di principio, la LASSI troverà applicazione alle domande di informazioni presentate
dalla sua data d’entrata in vigore per le informazioni
relative a un periodo fiscale che inizia il 1° gennaio
dell’anno civile seguente l’entrata in vigore oppure,
in mancanza di un periodo fiscale, per tutti i crediti
fiscali sorti il 1° gennaio dell’anno civile seguente
la sua entrata in vigore. Una disciplina specifica, e
più articolata, ha invece dovuto essere introdotta
per quanto attiene alle CDI concluse con gli USA, la
Francia, il Qatar e il Messico.
Lo studio legale e notarile Toffoli&Sala (in Chiasso, Svizzera) nasce del 2009, unendo le specifiche competenze
di due professionisti con una ventennale esperienza nel
settore legale e notarile.
Curzio Toffoli è avvocato e Master of Advanced Studies in
Tax Law. Quale avvocato, egli si occupa di consulenza e
contenzioso in materia civile e amministrativa (principalmente commerciale, bancario e finanziario) con particolare attenzione al diritto tributario svizzero e internazionale
(soprattutto in relazione al tema dello scambio di informazioni fiscali). L’avv. Toffoli collabora attivamente con il
Centro di competenze tributarie della SUPSI di Lugano
(nell’insegnamento e quale relatore a convegni e seminari)
e scrive regolarmente contributi per riviste e testi specializzati nella materia tributaria.
Luciana Sala è avvocato e notaio. Quale avvocato, ella si
occupa di consulenza e contenzioso civile (in specie nel
diritto matrimoniale, di famiglia, delle tutele e curatele
e successorio) e amministrativo (in specie edilizio). Nella
sua funzione di pubblico notaio, l’avv. Sala cura l’allestimento e la registrazione di tutti gli atti pubblici richiesti
dalla legge (diritto di famiglia, successorio, immobiliare
e commerciale).
Il punto. #2 15
In arrivo
da Berna/2:
Scambio automatico
d’informazioni
Il Consiglio federale ha dato inizio
all’iter che porterà allo scambio
automatico di informazioni a partire
dal 2018. Con questo passo, la Svizzera intende chiudere definitivamente
con un certo tipo di passato e non
rappresentare più un rifugio per
gli evasori fiscali.
La Svizzera marcia decisa verso la trasparenza fiscale
ponendo le basi per lo scambio automatico di informazioni. Con questa finalità, il Consiglio federale (in seguito anche “CF”) ha avviato il 14 gennaio
2015 due consultazioni concernenti lo scambio internazionale di informazioni in materia fiscale, che
dovrebbero rendere possibile anche lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2018.
Il primo avamprogetto riguarda la ratifica della
Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sull’assistenza amministrativa (in seguito anche
“Convenzione sull'assistenza amministrativa”). Il secondo concerne invece la partecipazione della Svizzera all’Accordo multilaterale tra autorità competenti (in seguito anche “MCAA”) e la Legge federale di
attuazione sullo scambio automatico di informazioni
(in seguito anche “LSAI”). La questione riguardante gli Stati verso i quali la Svizzera introdurrà questo
scambio automatico di dati sarà sottoposta separatamente, in un secondo tempo, al Parlamento.
Si evidenzia come l'adesione alla Convenzione del
1988 del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sull'assistenza amministrativa, nel frattempo firmata da 69
Stati e posta in vigore da 43, funge oggi da standard
per la cooperazione internazionale nelle questioni
fiscali. Il nuovo standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni si pone l’obiettivo di
impedire la sottrazione d'imposta transfrontaliera.
Finora circa 100 Stati, tra cui la Svizzera e i principali
centri finanziari, si sono impegnati a favore della ripresa dello standard.
La decisione del CF di firmare la Convenzione
sull'assistenza amministrativa e di attuare lo standard internazionale per lo scambio automatico di
informazioni va vista nell’ambito della cosiddetta
“strategia del denaro bianco”, che punta ad una
piazza finanziaria svizzera concorrenziale, integra e
rispettosa degli standard internazionali in materia
fiscale e, in particolare, di quelli riguardanti la trasparenza e lo scambio di informazioni.
L'attivazione dello standard internazionale per lo
scambio automatico di informazioni avverrà su base bilaterale e sarà oggetto di progetti separati che
saranno sottoposti per approvazione all'Assemblea
federale. Le relative trattative con la Commissione
europea e i possibili Stati partner sono già in corso
oppure saranno avviate prossimamente. La Svizzera intende a questo proposito dare priorità a quegli
Stati per lei economicamente più importanti e che
garantiscano standard giuridici solidi. Lo standard
internazionale non toccherà lo scambio di informazioni all'interno di un Paese e non sarà neppure oggetto delle due consultazioni.
La Convenzione del
Consiglio d'Europa e
dell'OCSE sull'assistenza
amministrativa
Il 15 ottobre 2013 il CF ha firmato la Convenzione del
Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. Questa Convenzione contiene le basi di diritto materiale in merito
all'assistenza amministrativa tra la Svizzera e gli altri
Stati contraenti. La Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede tre forme di scambio di informazioni:
Su richiesta, spontaneo e automatico.
Lo scambio di informazioni su richiesta soddisfa lo
standard dell'OCSE che è stato ripreso dalla Svizzera
nel 2009 e integrato da allora in numerose convenzioni
per evitare le doppie imposizioni (CDI) e in vari accordi
sullo scambio di informazioni in materia fiscale. L'adesione alla Convenzione sull'assistenza amministrativa
permette alla Svizzera di accrescere il numero di Stati
Partner con i quali può, su domanda, scambiare informazioni conformemente allo standard OCSE.
Con la Convenzione sull'assistenza amministrativa
viene introdotto anche lo scambio spontaneo di informazioni. In sostanza, una giurisdizione che è entrata
in possesso di informazioni fiscali potrà trasmetterle
spontaneamente a un'altra giurisdizione che si presume ne sia interessata. Finora circa 40 Stati sembrano
intenzionati a introdurre questa possibilità, tuttavia i
criteri non sono ancora stati fissati. Sarà necessaria a
questo proposito una specifica ordinanza.
La Convenzione sull'assistenza amministrativa costituisce inoltre la base per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni. A questo proposito, la Svizzera intende porre una riserva in merito all’assistenza
in materia di esecuzione e alla notifica di documenti,
consentendo unicamente la notifica diretta a mezzo
posta in Svizzera di documenti di autorità estere e, di
converso, la notifica diretta a mezzo posta di documenti di autorità svizzere all’estero. Infine, il CF vuole
limitare l’applicabilità temporale della Convenzione
sull’assistenza amministrativa per reati fiscali intenzionali e perseguiti penalmente a un periodo successivo
alla firma della Convenzione da parte della Svizzera nel
2013. Resta aperta la questione sulla retroattività, che
potrebbe riguardare i tre anni antecedenti l’entrata in
vigore della legge.
Multilateral Competent
Authority Agreement
e Legge sullo scambio
automatico d’informazioni
Il 19 novembre 2014 la Svizzera ha firmato l'Accordo
multilaterale tra autorità competenti sullo scambio
automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement,
“MCAA”), il quale è necessario per poter applicare
lo standard dell'OCSE in modo uniforme. L’Accordo si basa sull'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa e prevede che siano scambiate informazioni ottenute conformemente allo
standard elaborato dall'OCSE con gli Stati del G20
per lo scambio automatico di informazioni (Norma
comune di dichiarazione, la quale stabilisce chi deve
raccogliere quale tipo di informazioni su quali conti).
Poiché non tutte le disposizioni dell'Accordo e della Norma comune di dichiarazione sono esaustivamente dettagliate e deducibili in giudizio e quindi
direttamente applicabili, si rende necessario adottare una legge federale di accompagnamento. Il CF
ha pertanto deciso di elaborare una legge ad hoc,
la Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI),
la quale disciplini l'applicazione dello standard per
lo scambio automatico di informazioni e contenga
disposizioni concernenti l'organizzazione, la procedura, i rimedi giuridici e le disposizioni penali applicabili.
Per quanto riguarda i diritti di consultazione e i diritti
procedurali delle persone interessate, la LSAI rimanda in linea di principio alla legge federale sulla protezione dei dati. Le informazioni ottenute sulla base
dello scambio automatico potranno essere utilizzate
ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto
fiscale svizzero.
Le due consultazioni termineranno il 21 aprile 2015. I
messaggi del CF all'attenzione del Parlamento sono
previsti per l'estate del 2015, mentre i disegni di legge potranno essere dibattuti dalle Camere federali a
partire dall'autunno del 2015. Anche considerando i
tempi per un eventuale referendum, appare possibile porre in vigore le basi giuridiche per l’inizio del
2017. Il primo scambio automatico di informazioni
verrebbe quindi effettuato nel 2018.
Andrea Artioli
Il CF intende inoltre rilasciare due dichiarazioni. Innanzitutto, di regola la Svizzera informerà le persone interessate sul previsto scambio di informazioni. Quindi,
la Svizzera non darà seguito alle domande di verifiche
fiscali in Svizzera da parte di autorità estere.
Il punto. #2 17
In pillole
Assistenza in Svizzera
per la pratica di Voluntary
Disclosure
Confermata dal popolo svizzero l’Imposizione
secondo il dispendio
Il 30 novembre 2014 il popolo svizzero ha respinto l’iniziativa popolare “Basta ai privilegi fiscali dei milionari” con il
59.2% di “sì” contro il 40.8% di “no”. L’iniziativa chiedeva
che venissero aboliti i privilegi fiscali a favore delle persone fisiche e in particolare che venisse soppressa l’imposizione secondo il dispendio (chiamata anche “globale”).
Rimanendo la base legale federale, i Cantoni continueranno così ad avere autonomia fiscale nell’imporre gli
stranieri facoltosi che non esercitano un’attività lucrativa
in Svizzera.
Si ricorda che può essere tassato secondo il dispendio
soltanto chi:
– È di nazionalità straniera.
– Stabilisce il suo domicilio in Svizzera per la prima volta
oppure dopo un’assenza di almeno dieci anni.
– Non esercita alcuna attività lucrativa in Svizzera.
Chi soddisfa queste condizioni ha il diritto di pagare l’imposta federale diretta in funzione del proprio dispendio.
I Cantoni sono liberi di decidere se prevedere questa
modalità d’imposizione anche per le imposte cantonali
e comunali.
Respinta l’iniziativa “Salvate l’oro della Svizzera”
Per il 1° gennaio 2016 è attesa l’entrata in vigore di nuove
disposizioni, che prevedono in particolare un inasprimento delle condizioni minime per poter beneficiare dell’imposizione forfettaria:
– Il dispendio a livello mondiale dovrà ammontare almeno al settuplo della pigione o del reddito locativo
(finora pari al quintuplo).
– Ai fini dell’imposta federale diretta, la base minima di
calcolo è innalzata a 400'000 franchi. Anche i Cantoni
sono tenuti a fissare un importo minimo, ma possono
deciderne liberamente l’ammontare (il Canton Ticino
ha deciso di portare la base minima pure a 400'000
franchi).
– I Cantoni saranno esplicitamente tenuti a prendere in
considerazione l’imposta sulla sostanza anche per l’imposizione secondo il dispendio.
– I coniugi che vogliono essere tassati in base al dispendio dovranno soddisfare entrambi tutte le condizioni
necessarie.
– Abolizione del diritto alla tassazione forfettaria per i
cittadini svizzeri nell’anno di arrivo o rientro in Svizzera.
– Alle persone che già oggi sono imposte secondo il
dispendio, la regolamentazione vigente sarà applicata
fino al 31 dicembre 2020.
Qualora il Cliente intenda regolarizzare il proprio patrimonio
detenuto in Svizzera, attivando la procedura di “Voluntary Disclosure”, Tresa Consulting SA potrà fornire assistenza in loco
con un team italo-svizzero.
Il processo si articolerà in due fasi distinte.
Fase 1
• Raccolta delle informazioni e della documentazione.
• Ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio e delle fonti di
reddito, sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Cliente.
• Determinazione delle imposte e delle sanzioni dovute per i
periodi fiscali non ancora soggetti a prescrizione.
• Incontri con il Cliente per analizzare gli esiti.
• Predisposizione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria da sottoporre all'Agenzia delle Entrate.
Le attività sopra indicate saranno svolte presso la sede di Lugano di Tresa Consulting SA.
Fase 2
Il deposito dell’istanza presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate di competenza del Cliente e la successiva gestione del
contraddittorio saranno affidati a studi di dottori commercialisti di fiducia di Tresa Consulting SA a cui dovrà essere conferito
apposito mandato. In alternativa, nel caso in cui il Cliente ritenga di affidare l'incarico in tal senso ad un professionista di sua
fiducia, Tresa Consulting SA fornirà la documentazione frutto
dell'attività svolta per il completamento della Fase 1.
Eventuali problematiche di carattere legale potranno essere gestite da avvocati penalisti italiani e svizzeri con cui Tresa
Consulting SA è già in stretto contatto.
Onorari
Gli onorari previsti per la gestione della Fase 1 da parte di Tresa Consulting SA si differenziano a seconda dell’applicazione
della procedura forfettaria ovvero analitica e della difficoltà
della pratica, secondo il preventivo che verrà fornito al Cliente
prima della sottoscrizione del mandato.
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Il popolo svizzero ha respinto nel referendum dello
scorso 30 novembre 2014 l’iniziativa che voleva aumentare al 20% le riserve auree e conservarle interamente
in Svizzera. Largo il successo dei “no” che si sono attestati al 72.26% contro il 22.74% dei “sì”.
Detto per inciso, la Banca Nazionale Svizzera, commentando il risultato del referendum, si era detta soddisfatta del voto. Infatti, qualora fosse stata accolta,
l’iniziativa le avrebbe impedito di “raggiungere i propri
scopi” nonché di continuare a perseguire la “propria
politica sul cambio franco-euro”… politica alla quale
ha deciso in modo del tutto abrupto di porre fine lo
scorso 15 gennaio!
Albula Advisors SA
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Ogni sforzo è stato fatto per assicurare l’accuratezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.
Tuttavia consigliamo di rivolgersi ai propri consulenti di fiducia per l’esame relativo ad ogni caso concreto. Le
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18 Il punto. #2
Il punto. #2 19
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