Soppressione della sede distaccata del
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Soppressione della sede distaccata del
PROVINCIA DI LECCE IL CONIGLIERE Gruppo consiliare Partito Democratico Gabriele Caputo Lecce, 09/09/2013 Sig. Presidente del Consiglio provinciale Sede Oggetto: trasmissione O.d.G.. Il sottoscritto Consigliere provinciale chiede che nella seduta del prossimo Consiglio provinciale, già fissata per il giorno 13 p.v., venga discusso l'allegato O.d.G., facendo presente che l’argomento in questione riveste particolare urgenza, in vista dell’imminente chiusura della sede distaccata di Casarano stabilita dalla normativa vigente. Cordialità. Gabriele Caputo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto il decreto del Ministro di Giustizia 8 agosto 2013, con il quale il Presidente del Tribunale di Lecce è stato autorizzato alla utilizzazione delle strutture esistenti in Nardò e Maglie per lo smaltimento degli affari civili ancora pendenti e per un periodo di anni due , con accorpamento degli affari pendenti in Casarano e Gallipoli presso la struttura di Nardò; PREMESSO CHE: con la legge 14 sett. 2011, n. 148 è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 13 agosto 2011 n.138 (in Gazz. Uff., 13 agosto, n. 188), recante “ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”,e che il comma 2 dell’art. 1 di detta legge di conversione ha nel contempo anche delegato il Governo a legiferare in maniera di c.d. “geografia giudiziaria”. Più specificatamente la legge delega prevedeva che: " Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessita' di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011; b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificita' territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane; c) .......... d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b); e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni; f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;..............." La delega conferita dalla legge di conversione n. 148 del 2011 è stata attuata, come detto, con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (in Suppl. ordinario n. 185 alla Gazz. Uff., 12 settembre 2012, n. 213), recante la “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, e con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (in Suppl. ordinario n. 185 alla Gazz. Uff., 12 settembre 2012, n. 213), recante la“Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”. Con il primo dei citati decreti, entrato in vigore il 13 settembre 2012 (art. 11 comma 1), è stata prevista la soppressione - ma con decorrenza solo dal 13 settembre 2013 (art. 11 comma 2) – di: “i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica” (art. 1) indicati nella tabella A allegata al decreto. La soppressione di tutte le sezioni staccate, comprese quella di Casarano, però, al pari dell’abrogazione o della modifica di varie disposizione del R.D. 30.1.1941 n. 12, è stata disposta, come detto con decorrenza ad un anno, perché si è stabilito che le “disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. L’art. 8 (Edilizia Giudiziaria) del citato D.Lgs. 155/2012 ha previsto che, in deroga all’articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, nr. 392, il Ministro della Giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all’articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, nr. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi. In pieno mese di agosto il Ministro, all’esito dell’acquisizione di pareri resi dal Presidente del Tribunale di Lecce, dal Consiglio Giudiziario, dal Consiglio dell’Ordine e dalle Amministrazioni Locali interessate, ha emesso il richiamato decreto con il quale ha autorizzato per due anni l’utilizzo a servizio del Tribunale di Lecce, per gli affari civili ordinari pendenti al 12.09.2013 presso la Sede di Casarano e di Nardò, dei locali ospitanti la soppressa Sezione di Nardò, e per gli affari pendenti alla stessa data presso la Sezione di Tricase e di Maglie, dell’immobile che ospitava quest’ultima sezione. Tutti gli altri affari relativi ad altri settori della giurisdizione nonché gli affari sopravvenuti dovranno essere trattati presso la sede circondariale di Lecce. Che con riferimento alla sezione distaccata di Casarano la Presidenza del tribunale di Lecce così si pronunciava nella nota nr. 495 del 30.04.2013, inviata al Ministro nella quale si legge: «Casarano, di proprietà comunale, presenta un piano rialzato ove si trovano le aule di udienza risalente a molti anni addietro, e due piani di recente costruzione, adibiti alle cancellerie civili e penali, che, per la sua estensione, potrebbe accorpare un’altra sezione distaccata, ma ha già un carico di lavoro pendente e una popolazione da servire, di oltre 120.000 abitanti, che ne impongono il solo mantenimento. Queste tre sezioni, dal sottoscritto visitate in data 23 aprile 2013, certamente consentono il trasferimento presso di esse di personale di cancelleria, fascicoli e arredi di altra sezione e uno svolgimento ordinato dell’attività giudiziaria. Il mantenimento di tre sedi distaccate consentirebbe una migliore distribuzione degli affari tra i magistrati perché a ciascuna delle sedi potrebbero essere assegnati due magistrati per il civile e due magistrati per il penale». ... continuando: «sarebbe molto complesso trasferire in altra sede quella di Casarano per il volume corrente d’affari» .... Ancora nella nota nr. 1142 del 19.07.2013 «gli affari civili relativi al contenzioso pregresso (iscritto anteriormente al 13 settembre 2013) delle sedi distaccate di Gallipoli e di Tricase verranno trattati, rispettivamente, presso gli immobili a servizio del Tribunale siti in Nardò e Maglie, mentre quelli di Casarano continueranno ad essere trattati presso l’immobile di Casarano». Tale inizialmente lungimirante proposta, avvalorata dal dato geografico (centralità nella parte Sud della Provincia); dalla viabilità perché Casarano è collegato a Lecce dalla superstrada lungo tutta l’asse ionica da Leuca a Lecce; dall’insieme dei procedimenti pendenti e, quindi, dal carico di lavoro (il penale è al doppio rispetto a quello delle altre sezioni) dalla presenza di 2 Magistrati togati addetti al solo settore civile, è stata poi del tutto obliterata nell’ ultima missiva del 20.07.2013 dal Presidente e del tutto pretermessa dal Ministero, che non avrebbe dovuto adagiarsi sulla 2^ memoria integrativa nr. 1148 di prot. del 20.07.2013, costituente prova di una sorta di delega in bianco (conferita per le vie brevi) al Presidente del Tribunale di decidere le sorti della giustizia salentina. Si legge nella memoria «preso d’atto della volontà manifestata da codesto Ministero nel senso di favorire quanto più possibile la concentrazione di tutte le attività del circondario presso unica sede», volontà però che non risulta da nessun atto o documento. Il Presidente del Tribunale ha di fatto lui scelto due uffici giudiziari (non si sa sulla base di quale criterio) più vicini a Lecce, ma più lontani dal territorio dove esistono i 2/3 della popolazione servita dall’intera Provincia, scambiando il concetto di concentrazione presso unico ufficio (la sede principale) con quello di avvicinamento. Ha precisato il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, che nel quadro del complessivo intervento di revisione della geografia giudiziaria, deve preliminarmente evidenziarsi che è da ritenersi di stretta interpretazione lo strumento previsto dall’art.8 d. lgs. 155/2012 il quale consente il mantenimento, per non più di cinque anni, degli immobili, sedi degli uffici soppressi, a servizio dell’ufficio giudiziario accorpante. L’obiettivo della riforma consiste infatti nel procedere nel breve tempo possibile alla totale dismissione delle strutture dove sono attualmente allocati tutti gli uffici soppressi e alla conseguente concentrazione degli stessi presso gli uffici accorpanti. Difatti, ai sensi dell’art. 8 del decreto citato dovranno essere motivate e comprovate le specifiche ragioni organizzative o funzionali poste a fondamento della richiesta di accorpamento, anche con riferimento all’impossibilità di praticare soluzioni alternative che consentano la concentrazione degli uffici soppressi presso la sede accorpante, entro il termine del 13.09.2013. Le linee guida per l’attuazione della procedura di utilizzo dell’immobile distinguono due ipotesi: 1. accorpamento di sezioni distaccate da parte del circondario di originaria appartenenza; 2. accorpamento riguardane tribunali e procure – accorpamento di sezioni distaccate o di porzioni di territorio che comportano un mutamento del circondario o del distretto di originaria appartenenza. Il Ministero ha precisato che «la richiesta prevista dell’art. 8 del D. Lgs. 155/2012 costituisce un rimedio eccezionale e temporaneo che in nessun caso può comportare, anche indirettamente, la sopravvivenza dell’ufficio giudiziario soppresso la cui attività e servizio devono essere incorporate dall’ufficio giudiziario accorpante a far data dal 13.09.2013. Cioè trova conferma anche sul dato letterale dell’art. 8 citato che prevede l’utilizzo dell’immobile, e non dell’ufficio soppresso a servizio del Tribunale accorpante» (vedasi aggiornamento 25.03.2013 alla linea guida). La sede soppressa di Casarano serve 119.774 abitanti a fronte di 221.585 abitanti serviti dalla sede centrale di Lecce e risulta caratterizzata da un carico di lavoro civile costituito da 2.862 procedimenti a cognizione ordinaria, 193 procedimenti speciali sommari, 1.135 esecuzioni mobiliari, 283 tutele curatele e attività non contenziosa, 220 amministrazioni di sostegno, dunque la sezione con maggior carico di affari giudiziari dopo la sede centrale di Lecce, tanto da essere l’unica sezione distaccata alla quale sino al maggio 2013 risultavano assegnati due giudici togati. A questo si aggiunga la circostanza che geograficamente la struttura di Casarano è centrale con riferimento al basso Salento, più precisamente dista Km 48 da Lecce, 40 da S.M. di Leuca, 25 da Galatina, 34 da Nardò, 41 da Otranto, 20 da Gallipoli, dal che si può geograficamente ed agevolmente rilevare come la stessa, con riferimento al territorio a sud di Lecce presenti una sostanziale equidistanza. In ogni caso la Presidenza del Tribunale, con nota prot. 495 del 30.4.2013 del Presidente ad interim evidenziava nettamente la necessità, da parte del Tribunale di Lecce, di utilizzare gli immobili di tre sezioni distaccate soppresse e precisamente Casarano, Maglie e Nardò, rappresentando addirittura la inopportunità di accorpare alla sede di Casarano il carico di altre sezioni soppresse, stante la notevole mole di affari giudiziari pendente a Casarano, seconda solo a Lecce . Tale necessità veniva ribadita dal Presidente in tutte le note integrative successive e più sopra richiamate e sino alla data del 19 luglio 2013, quando si paventava, giustamente, il rischio di collasso dell’attività giudiziaria ove non fosse stata assunta una decisione da parte del Ministro in carica che tenesse conto delle evidenze manifestate dal Tribunale. Nella stessa nota si evidenziava inoltre che gli affari civili relativi al contenzioso pregresso (iscritto anteriormente al 13 settembre 2013) e riferiti alla struttura di Casarano si sarebbero dovuti trattare presso l’immobile di Casarano. Tanto anche in considerazione del fatto che con “il mantenimento a servizio del tribunale dei tre immobili dislocati nel territorio provinciale la cui popolazione è tra le più numerose d’Italia con oltre 800.000 abitanti, distribuiti in una lunga e stretta lingua di terra, si realizzerebbero comunque in larga parte gli obiettivi fissati nel d.lgvo n. 155/2012”. Si a giunga inoltre che l’art. l L. 14.9.2011 alla lett. b) nell’ambito della ridefinizione dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari, richiama espressamente criteri che, tra l’altro, tengano conto della estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza... D’altro canto gli stessi criteri sono richiamati dallo stesso articolo della Legge delega alla lettera d) che tratta della soppressione o dell’accorpamento delle sezioni distaccate. A tutto questo si aggiunga infine quanto fissato nell’articolo 97 c. 2 della Costituzione, che stabilisce come i pubblici uffici debbano essere organizzati in modo tale da assicurare il buon andamento dell’amministrazione. Tale importante principio generale ha, prima di tutto, un carattere programmatico che attiene ai profili organizzativi. Tuttavia, esso è anche regola dell’attività amministrativa in quanto i pubblici funzionari sono tenuti ad assicurare il corretto e imparziale bilanciamento degli interessi pubblici o privati che sono chiamati a valutare. Ne consegue il significato precettivo, oltre che programmatico, e la applicabilità immediata del principio. Considerato che: sin dalla legge delega si è tentato di evidenziare al Ministro, così come alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato ( che recepivano nei loro pareri poi trasmessi al Ministero) la peculiarità della situazione del territorio salentino. In particolare, con la scelta di totale soppressione delle sezioni distaccate, il Governo ha privato il Salento di ogni presidio giudiziario territoriale ad eccezione del capoluogo. Accade così che realtà territoriali come il Piemonte vedano l’esistenza di tribunali autonomi ( e non sezioni distaccate ) quali: Torino, Cuneo, Vercelli, Novara, Alessandria, Casale Monferrato, Pinerolo, Alba ( recentemente prorogate per due anni con decreto del Ministro di Giustizia), mentre il territorio della provincia di Lecce ( cento comuni, una popolazione che si avvicina al milione di abitanti) un unico presidio di Giustizia individuato nel capoluogo. Si aggiunga inoltre che il territorio della provincia è lungo circa 100 chilometri ( un abitante di S.M. di Leuca percorrerà circa 80 chilometri per raggiungere il tribunale di Lecce). Ma vi è di più: il territorio che fa capo alla sede distaccata di Casarano è da decenni caratterizzato dalla forte presenza della malavita organizzata ( tutti i maxi processi celebratisi dagli anni novanta ad oggi hanno visto e vedono la forte presenza, tra gli imputati, di soggetti legati alla SCU operanti nei territori di Racale, Melissano, Matino, Casarano, Taviano, tutti facenti capo al presidio di giustizia di Casarano). Prima come Pretura e poi come sede di tribunale, Casarano ha sempre rappresentato un riferimento per i cittadini onesti e un simbolo di sicurezza. Non si dimentichi che nel 1988 ( nel momento di affermazione territoriale della SCU) fu proprio la Pretura di Casarano, unica e sola, a causa del suo forte radicamento nel territorio e alla indubbia carica simbolica , ad essere fatta oggetto di attentato dinamitardo da parte della malavita locale. Non da ultimo si richiamano i carichi di lavoro della sezione distaccata, che la rendono seconda solo a Lecce e in possesso di requisiti tali da risultare più efficiente ed operativa rispetto ad altri tribunali autonomi sparsi in regioni d’Italia ( si confrontino i carici di lavoro, il bacino territoriale, le sopravvenienze) dal che, più di una volta, si è preso in considerazione l’ipotesi della necessità, nel basso Salento di un secondo tribunale autonomo ( in luogo delle eccessivamente numerose originarie sezioni distaccate) individuabile proprio nella struttura di Casarano. Esigenza più volte rappresentata dalle rappresentanze della stessa magistratura leccese. A fronte di tali premesse considerazioni, in ragione della sostanziale spoliazione per tutto il territorio del basso Salento di ogni struttura superiore di giustizia, con le prevedibili conseguenze che tale scelta determinerà sulla popolazione e sulla sicurezza del territorio, CHIEDE al sig. Ministro in carica di voler riesaminare la posizione di Casarano quale sezione distaccata, anche attraverso un provvedimento di proroga del suo funzionamento. Il sig. Ministro ha più volte evidenziato che nei prossimi due anni si effettuerà una sorta di monitoraggio sul funzionamento ed il raggiungimento dei criteri di efficienza della riforma ,una proroga di due anni del funzionamento della sezione distaccata di Casarano consentirà di verificarne con più attenzione le qualità e l’importanza, oltre che a contribuire ad evitare le enormi difficoltà ed il rischio di caos giudiziario giù paventato dal Presidente del tribunale di Lecce, oltre a garantire la permanenza del presidio di riferimento più importante dopo Lecce.