Soppressione della sede distaccata del

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Soppressione della sede distaccata del
PROVINCIA DI LECCE
IL CONIGLIERE
Gruppo consiliare Partito Democratico
Gabriele Caputo
Lecce, 09/09/2013
Sig. Presidente
del Consiglio provinciale
Sede
Oggetto: trasmissione O.d.G..
Il sottoscritto Consigliere provinciale chiede che nella seduta del prossimo
Consiglio provinciale, già fissata per il giorno 13 p.v., venga discusso l'allegato
O.d.G., facendo presente che l’argomento in questione riveste particolare urgenza, in
vista dell’imminente chiusura della sede distaccata di Casarano stabilita dalla
normativa vigente.
Cordialità.
Gabriele Caputo
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto il decreto del Ministro di Giustizia 8 agosto 2013, con il quale il Presidente del
Tribunale di Lecce è stato autorizzato alla utilizzazione delle strutture esistenti in
Nardò e Maglie per lo smaltimento degli affari civili ancora pendenti e per un periodo
di anni due , con accorpamento degli affari pendenti in Casarano e Gallipoli presso la
struttura di Nardò;
PREMESSO CHE:
con la legge 14 sett. 2011, n. 148 è stato convertito in legge, con modificazioni, il
decreto legge 13 agosto 2011 n.138 (in Gazz. Uff., 13 agosto, n. 188), recante
“ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”,e che il
comma 2 dell’art. 1 di detta legge di conversione ha nel contempo anche delegato il
Governo a legiferare in maniera di c.d. “geografia giudiziaria”.
Più specificatamente la legge delega prevedeva che:
" Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di
spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)
ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessita' di garantire la
permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di
provincia alla data del 30 giugno 2011;
b)
ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari
limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e
omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli
abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della
specificita' territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione
infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalita' organizzata, nonche'
della necessita' di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree
metropolitane;
c)
..........
d)
procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di
tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei
criteri di cui alla lettera b);
e)
assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto
dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali,
demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale
caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;
f)
garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di
corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre
degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;..............." La
delega conferita dalla legge di conversione n. 148 del 2011 è stata attuata,
come detto, con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (in Suppl.
ordinario n. 185 alla Gazz. Uff., 12 settembre 2012, n. 213), recante la “Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, e con il
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (in Suppl. ordinario n. 185 alla
Gazz. Uff., 12 settembre 2012, n. 213), recante la“Revisione delle circoscrizioni
giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148”.
Con il primo dei citati decreti, entrato in vigore il 13 settembre 2012 (art. 11 comma
1), è stata prevista la soppressione - ma con decorrenza solo dal 13 settembre 2013
(art. 11 comma 2) – di: “i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della
Repubblica” (art. 1) indicati nella tabella A allegata al decreto.
La soppressione di tutte le sezioni staccate, comprese quella di Casarano, però, al
pari dell’abrogazione o della modifica di varie disposizione del R.D. 30.1.1941 n. 12,
è stata disposta, come detto con decorrenza ad un anno, perché si è stabilito che le
“disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, e 7 acquistano efficacia decorsi dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
L’art. 8 (Edilizia Giudiziaria) del citato D.Lgs. 155/2012 ha previsto che, in deroga
all’articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, nr. 392, il Ministro della
Giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo
non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all’articolo 11, comma 2, gli
immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da
interventi edilizi finanziati ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, nr.
119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi.
In pieno mese di agosto il Ministro, all’esito dell’acquisizione di pareri resi dal
Presidente del Tribunale di Lecce, dal Consiglio Giudiziario, dal Consiglio
dell’Ordine e dalle Amministrazioni Locali interessate, ha emesso il richiamato
decreto con il quale ha autorizzato per due anni l’utilizzo a servizio del Tribunale di
Lecce, per gli affari civili ordinari pendenti al 12.09.2013 presso la Sede di Casarano
e di Nardò, dei locali ospitanti la soppressa Sezione di Nardò, e per gli affari pendenti
alla stessa data presso la Sezione di Tricase e di Maglie, dell’immobile che ospitava
quest’ultima sezione.
Tutti gli altri affari relativi ad altri settori della giurisdizione nonché gli affari
sopravvenuti dovranno essere trattati presso la sede circondariale di Lecce.
Che con riferimento alla sezione distaccata di Casarano la Presidenza del tribunale di
Lecce così si pronunciava nella nota nr. 495 del 30.04.2013, inviata al Ministro nella
quale si legge: «Casarano, di proprietà comunale, presenta un piano rialzato ove si
trovano le aule di udienza risalente a molti anni addietro, e due piani di recente
costruzione, adibiti alle cancellerie civili e penali, che, per la sua estensione,
potrebbe accorpare un’altra sezione distaccata, ma ha già un carico di lavoro
pendente e una popolazione da servire, di oltre 120.000 abitanti, che ne impongono
il solo mantenimento.
Queste tre sezioni, dal sottoscritto visitate in data 23 aprile 2013, certamente
consentono il trasferimento presso di esse di personale di cancelleria, fascicoli e
arredi di altra sezione e uno svolgimento ordinato dell’attività giudiziaria.
Il mantenimento di tre sedi distaccate consentirebbe una migliore distribuzione
degli affari tra i magistrati perché a ciascuna delle sedi potrebbero essere assegnati
due magistrati per il civile e due magistrati per il penale».
... continuando: «sarebbe molto complesso trasferire in altra sede quella di
Casarano per il volume corrente d’affari» ....
Ancora nella nota nr. 1142 del 19.07.2013 «gli affari civili relativi al contenzioso
pregresso (iscritto anteriormente al 13 settembre 2013) delle sedi distaccate di
Gallipoli e di Tricase verranno trattati, rispettivamente, presso gli immobili a
servizio del Tribunale siti in Nardò e Maglie, mentre quelli di Casarano
continueranno ad essere trattati presso l’immobile di Casarano».
Tale inizialmente lungimirante proposta, avvalorata dal dato geografico (centralità
nella parte Sud della Provincia); dalla viabilità perché Casarano è collegato a Lecce
dalla superstrada lungo tutta l’asse ionica da Leuca a Lecce; dall’insieme dei
procedimenti pendenti e, quindi, dal carico di lavoro (il penale è al doppio rispetto a
quello delle altre sezioni) dalla presenza di 2 Magistrati togati addetti al solo settore
civile, è stata
poi del tutto obliterata nell’ ultima missiva del 20.07.2013 dal
Presidente e del tutto pretermessa dal Ministero, che non avrebbe dovuto adagiarsi
sulla 2^ memoria integrativa nr. 1148 di prot. del 20.07.2013, costituente prova di
una sorta di delega in bianco (conferita per le vie brevi) al Presidente del Tribunale di
decidere le sorti della giustizia salentina. Si legge nella memoria «preso d’atto della
volontà manifestata da codesto Ministero nel senso di favorire quanto più possibile
la concentrazione di tutte le attività del circondario presso unica sede», volontà però
che non risulta da nessun atto o documento.
Il Presidente del Tribunale ha di fatto lui scelto due uffici giudiziari (non si sa sulla
base di quale criterio) più vicini a Lecce, ma più lontani dal territorio dove esistono i
2/3 della popolazione servita dall’intera Provincia, scambiando il concetto di
concentrazione presso unico ufficio (la sede principale) con quello di avvicinamento.
Ha precisato il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi, che nel quadro del complessivo intervento di
revisione della geografia giudiziaria, deve preliminarmente evidenziarsi che è da
ritenersi di stretta interpretazione lo strumento previsto dall’art.8 d. lgs. 155/2012 il
quale consente il mantenimento, per non più di cinque anni, degli immobili, sedi
degli uffici soppressi, a servizio dell’ufficio giudiziario accorpante.
L’obiettivo della riforma consiste infatti nel procedere nel breve tempo possibile alla
totale dismissione delle strutture dove sono attualmente allocati tutti gli uffici
soppressi e alla conseguente concentrazione degli stessi presso gli uffici accorpanti.
Difatti, ai sensi dell’art. 8 del decreto citato dovranno essere motivate e comprovate
le specifiche ragioni organizzative o funzionali poste a fondamento della richiesta di
accorpamento, anche con riferimento all’impossibilità di praticare soluzioni
alternative che consentano la concentrazione degli uffici soppressi presso la sede
accorpante, entro il termine del 13.09.2013.
Le linee guida per l’attuazione della procedura di utilizzo dell’immobile distinguono
due ipotesi: 1. accorpamento di sezioni distaccate da parte del circondario di
originaria appartenenza; 2. accorpamento riguardane tribunali e procure –
accorpamento di sezioni distaccate o di porzioni di territorio che comportano un
mutamento del circondario o del distretto di originaria appartenenza.
Il Ministero ha precisato che «la richiesta prevista dell’art. 8 del D. Lgs. 155/2012
costituisce un rimedio eccezionale e temporaneo che in nessun caso può comportare,
anche indirettamente, la sopravvivenza dell’ufficio giudiziario soppresso la cui
attività e servizio devono essere incorporate dall’ufficio giudiziario accorpante a far
data dal 13.09.2013.
Cioè trova conferma anche sul dato letterale dell’art. 8 citato che prevede l’utilizzo
dell’immobile, e non dell’ufficio soppresso a servizio del Tribunale accorpante»
(vedasi aggiornamento 25.03.2013 alla linea guida).
La sede soppressa di Casarano serve 119.774 abitanti a fronte di 221.585 abitanti
serviti dalla sede centrale di Lecce e risulta caratterizzata da un carico di lavoro civile
costituito da 2.862 procedimenti a cognizione ordinaria, 193 procedimenti speciali
sommari, 1.135 esecuzioni mobiliari, 283 tutele curatele e attività non contenziosa,
220 amministrazioni di sostegno, dunque la sezione con maggior carico di affari
giudiziari dopo la sede centrale di Lecce, tanto da essere l’unica sezione distaccata
alla quale sino al maggio 2013 risultavano assegnati due giudici togati.
A questo si aggiunga la circostanza che geograficamente la struttura di Casarano è
centrale con riferimento al basso Salento, più precisamente dista Km 48 da Lecce, 40
da S.M. di Leuca, 25 da Galatina, 34 da Nardò, 41 da Otranto, 20 da Gallipoli, dal
che si può geograficamente ed agevolmente rilevare come la stessa, con riferimento
al territorio a sud di Lecce presenti una sostanziale equidistanza.
In ogni caso la Presidenza del Tribunale, con nota prot. 495 del 30.4.2013 del
Presidente ad interim evidenziava nettamente la necessità, da parte del Tribunale di
Lecce, di utilizzare gli immobili di tre sezioni distaccate soppresse e precisamente
Casarano, Maglie e Nardò, rappresentando addirittura la inopportunità di accorpare
alla sede di Casarano il carico di altre sezioni soppresse, stante la notevole mole di
affari giudiziari pendente a Casarano, seconda solo a Lecce . Tale necessità veniva
ribadita dal Presidente in tutte le note integrative successive e più sopra richiamate e
sino alla data del 19 luglio 2013, quando si paventava, giustamente, il rischio di
collasso dell’attività giudiziaria ove non fosse stata assunta una decisione da parte del
Ministro in carica che tenesse conto delle evidenze manifestate dal Tribunale. Nella
stessa nota si evidenziava inoltre che gli affari civili relativi al contenzioso pregresso
(iscritto anteriormente al 13 settembre 2013) e riferiti alla struttura di Casarano si
sarebbero dovuti trattare presso l’immobile di Casarano. Tanto anche in
considerazione del fatto che con “il mantenimento a servizio del tribunale dei tre
immobili dislocati nel territorio provinciale la cui popolazione è tra le più numerose
d’Italia con oltre 800.000 abitanti, distribuiti in una lunga e stretta lingua di terra, si
realizzerebbero comunque in larga parte gli obiettivi fissati nel d.lgvo n. 155/2012”.
Si a giunga inoltre che l’art. l L. 14.9.2011 alla lett. b) nell’ambito della ridefinizione
dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari, richiama espressamente criteri che, tra
l’altro, tengano conto della estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei
carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del
bacino di utenza...
D’altro canto gli stessi criteri sono richiamati dallo stesso articolo della Legge delega
alla lettera d) che tratta della soppressione o dell’accorpamento delle sezioni
distaccate.
A tutto questo si aggiunga infine quanto fissato nell’articolo 97 c. 2 della
Costituzione, che stabilisce come i pubblici uffici debbano essere organizzati in modo
tale da assicurare il buon andamento dell’amministrazione.
Tale importante principio generale ha, prima di tutto, un carattere programmatico che
attiene ai profili organizzativi. Tuttavia, esso è anche regola dell’attività
amministrativa in quanto i pubblici funzionari sono tenuti ad assicurare il corretto e
imparziale bilanciamento degli interessi pubblici o privati che sono chiamati a
valutare. Ne consegue il significato precettivo, oltre che programmatico, e la
applicabilità immediata del principio.
Considerato che:
sin dalla legge delega si è tentato di evidenziare al Ministro, così come alle
Commissioni Giustizia di Camera e Senato ( che recepivano nei loro pareri poi
trasmessi al Ministero) la peculiarità della situazione del territorio salentino. In
particolare, con la scelta di totale soppressione delle sezioni distaccate, il Governo ha
privato il Salento di ogni presidio giudiziario territoriale ad eccezione del capoluogo.
Accade così che realtà territoriali come il Piemonte vedano l’esistenza di tribunali
autonomi ( e non sezioni distaccate ) quali: Torino, Cuneo, Vercelli, Novara,
Alessandria, Casale Monferrato, Pinerolo, Alba ( recentemente prorogate per due
anni con decreto del Ministro di Giustizia), mentre il territorio della provincia di
Lecce ( cento comuni, una popolazione che si avvicina al milione di abitanti) un
unico presidio di Giustizia individuato nel capoluogo. Si aggiunga inoltre che il
territorio della provincia è lungo circa 100 chilometri ( un abitante di S.M. di Leuca
percorrerà circa 80 chilometri per raggiungere il tribunale di Lecce).
Ma vi è di più: il territorio che fa capo alla sede distaccata di Casarano è da
decenni caratterizzato dalla forte presenza della malavita organizzata ( tutti i
maxi processi celebratisi dagli anni novanta ad oggi hanno visto e vedono la
forte presenza, tra gli imputati, di soggetti legati alla SCU operanti nei territori
di Racale, Melissano, Matino, Casarano, Taviano, tutti facenti capo al presidio
di giustizia di Casarano).
Prima come Pretura e poi come sede di tribunale, Casarano ha sempre
rappresentato un riferimento per i cittadini onesti e un simbolo di sicurezza.
Non si dimentichi che nel 1988 ( nel momento di affermazione territoriale della
SCU) fu proprio la Pretura di Casarano, unica e sola, a causa del suo forte
radicamento nel territorio e alla indubbia carica simbolica , ad essere fatta
oggetto di attentato dinamitardo da parte della malavita locale.
Non da ultimo si richiamano i carichi di lavoro della sezione distaccata, che la
rendono seconda solo a Lecce e in possesso di requisiti tali da risultare più
efficiente ed operativa rispetto ad altri tribunali autonomi sparsi in regioni
d’Italia ( si confrontino i carici di lavoro, il bacino territoriale, le
sopravvenienze) dal che, più di una volta, si è preso in considerazione l’ipotesi
della necessità, nel basso Salento di un secondo tribunale autonomo ( in luogo
delle eccessivamente numerose originarie sezioni distaccate) individuabile
proprio nella struttura di Casarano. Esigenza più volte rappresentata dalle
rappresentanze della stessa magistratura leccese.
A fronte di tali premesse considerazioni, in ragione della sostanziale spoliazione per
tutto il territorio del basso Salento di ogni struttura superiore di giustizia, con le
prevedibili conseguenze che tale scelta determinerà sulla popolazione e sulla
sicurezza del territorio,
CHIEDE
al sig. Ministro in carica di voler riesaminare la posizione di Casarano quale
sezione distaccata, anche attraverso un provvedimento di proroga del suo
funzionamento.
Il sig. Ministro ha più volte evidenziato che nei prossimi due anni si effettuerà
una sorta di monitoraggio sul funzionamento ed il raggiungimento dei criteri di
efficienza della riforma ,una proroga
di due anni del funzionamento della
sezione distaccata di Casarano consentirà di verificarne con più attenzione le
qualità e l’importanza, oltre che a contribuire ad evitare le enormi difficoltà ed
il rischio di caos giudiziario giù paventato dal Presidente del tribunale di Lecce,
oltre a garantire la permanenza del presidio di riferimento più importante dopo
Lecce.