Unico PF 2016 - ODCEC Forlì
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Unico PF 2016: novità a cura del Dott. Giorgio Gavelli Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità del frontespizio STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Unico PF 2016 LE NOVITA’ DEL FRONTESPIZIO UNICO 2015 UNICO 2016 3 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Unico PF 2016 Nella Sezione ‘‘Tipo dichiarazione’’ si segnalano: L’eliminazione della casella ‘‘Indicatori’’ Con Comunicato Stampa 29 gennaio 2016 (relativo all’approvazione degli studi di settore), l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che alla luce delle indicazioni per la semplificazione degli adempimenti contenute nell’Atto di indirizzo del Ministro dell’Economia e delle Finanze per gli anni 2016-2018, è prevista l’eliminazione dell’obbligo di presentare: modelli INE (Indicatori di normalità economica); il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria. Il documento dell’Agenzia precisa che: “Con riferimento all’anno d’imposta 2015, questi due adempimenti, infatti, risultano non più necessari poiché eventuali ricavi/compensi non dichiarati o rapporti di lavoro irregolare potranno essere efficacemente rilevati attraverso l’integrazione e l’analisi delle diverse banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.” Diversa modalità di compilazione della casella ‘‘Dichiarazione Integrativa’’ Cod. “1”, se la dichiarazione è presentata dopo la scadenza dei termini ordinari ma entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per cui è possibile ricorrere al ravvedimento operoso Cod. “2” se la rettifica della dichiarazione è effettuata a seguito della comunicazione 4 inviata dall’Agenzia delle Entrate ex -Z art. 1, commi da 634 a 636, Finanziaria 2015 STUDIO SIRRI -GAVELLI AVATTA & ASSOCIATI Unico PF 2016 5 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Unico PF 2016 Nella Sezione ‘‘Firma della dichiarazione’’, si segnala la nuova casella ‘‘Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario’’ contiene l’indicazione della richiesta del contribuente che le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione (art. 1, commi 634-636, della Legge n. 190/2014) e la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore, siano inviate all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione. Anche in questo caso, affinché l’indicazione sia valida occorre la conferma «di accettazione incarico» accanto alla sottoscrizione dell’intermediario Detta casella va associata alla nuova casella ‘‘Ricezione altre comunicazioni telematiche’’ presente nella Sezione ‘‘Impegno alla presentazione telematica’’, che l’intermediario deve barrare per indicare l’accettazione della ricezione di dette comunicazioni. 6 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Le novità sulle detrazioni: spese scolastiche, spese funebri, etc. 8 Unico PF 2016 LE NOVITA’ DEL QUADRO RP – RIGHI DA RP8 A RP14 Le novità dell’Unico PF 2016 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 9 Unico PF 2016 SPESE SCOLASTICHE I chiarimenti della Circolare n. 3/2016 In particolare, l’art. 1, c. 151, lett. a), L. n. 107/2015 è intervenuto sul c. 1, art. 15, TUIR: modificando la lett. e), con la quale è ora disciplinata solamente la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilità per le tasse e i contributi delle università statali; Per le università private si attende il Decreto sugli importi massimi aggiungendo la nuova lettera e-bis), dedicata alle spese sostenute per la frequenza delle seguenti scuole: - scuole dell’infanzia (scuole “materne”); - del primo ciclo di istruzione (scuole elementari e medie inferiori); - scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori); rientranti nel sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1, Legge 10 marzo 2000, n. 62. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 La Legge n. 107/2015 (c.d. “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”), è intervenuta sull’art. 15, comma 1, TUIR, modificando la disciplina relativa alla detraibilità delle spese di istruzione. Unico PF 2016 “1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: […] e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera” Le spese di istruzione in esame sono, quindi, detraibili al 19% nel limite di € 400,00 all’anno per alunno o studente. Si noti, inoltre, che, in base al sopracitato disposto normativo, la detrazione prevista per tale tipologia di spesa non è cumulabile con la detrazione prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta STUDIOdalla SIRRIlett. -GAVELLI -ZAVATTA & ASSOCIATI formativa disciplinata i-octies) del medesimo art. 15, c. 1, TUIR Le novità dell’Unico PF 2016 Vi rientrano tasse, contributi obbligatori (nonché contributi volontari) e altre erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma per finalità diverse da quelle di cui alla lett. i-octies) (es. tassa di iscrizione, tassa di frequenza e spese per la mensa scolastica). Rimangono indetraibili l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado. 10 11 Unico PF 2016 Le spese sono detraibili anche se sostenute dal contribuente nell’interesse del coniuge, dei figli e degli altri familiari a carico. ad uno dei genitori allo studente fiscalmente a carico la detrazione compete al genitore stesso la spesa può essere suddivisa in parti uguali fra i genitori dichiaranti; qualora essi intendano ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, devono annotare la diversa percentuale di ripartizione nel documento d’appoggio Inoltre, se un coniuge risulta fiscalmente a carico, l’altro potrà detrarre integralmente la spesa. Per dimostrare il sostenimento delle spese scolastiche sono sufficienti i documenti di appoggio recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso dell’anno d’imposta di riferimento. Pertanto, sarà necessario conservare le attestazioni di versamento delle spese sostenute (bollettini, bonifici, ecc.). STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Se il documento è intestato: 12 Unico PF 2016 LE NOVITA’ DEL MODELLO PER LE SPESE SCOLASTICHE Si ricorda che tale detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali agli istituti scolastici per l’ampliamento dell’offerta formativa (codice “31”) l’utilizzo del codice “13” soltanto per le “Spese per istruzione universitaria” A tal fine si rammenta che per le Università non statali italiane e straniere, le spese in esame non possono essere superiori a quelle stabilite annualmente da un apposito DM (ad oggi non ancora disponibile) per ciascuna Facoltà universitaria N.B. Resta ferma la detrazione per le spese di frequenza degli asili nido (età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni) per un importo non superiore a 632 € a figlio (righi da RP8 a RP14, codice 33) STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 l’introduzione del nuovo codice “12” per le “Spese di istruzione diverse da quelle universitarie” 13 Unico PF 2016 ESEMPIO 1 – SPESE DI ISTRUZIONE FREQUENZA DI UNIVERSITA’ STATALE Per le spese di istruzione universitaria non sono previsti limiti massimi ed essendo riferite ad un’università statale possono essere interamente portate in detrazione. La detrazione spettante è pari a: € 958,00 x 19% = € 182,02 € 182,00. Uno dei righi da RP8 a RP14 sarà così compilato: STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Tasse universitarie corrisposte all’Università di Bologna in data 23 ottobre 2015: € 958,00. 14 Unico PF 2016 Retta di € 3.250,00 corrisposta al liceo classico di un istituto paritario da parte del figlio fiscalmente a carico. La spesa massima ammessa in detrazione, da indicare con codice 12, è di € 400,00 e pertanto la detrazione spettante sarà pari a: € 400,00 x 19% = € 76,00. Uno dei righi da RP8 a RP14 sarà così compilato: STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 ESEMPIO 2 – SPESE DI ISTRUZIONE FREQUENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO Unico PF 2016 15 Altre novità : erogazioni liberali e spese funebri l’introduzione di un più ampio ambito di applicazione della detrazione per le spese funebri (codice “14”) ad opera dall’art. 1, c. 954, Legge di Stabilità 2016. Dette spese, infatti, nel limite massimo di € 1.550 per decesso, sono detraibili, già retroattivamente dal 2015, anche se relative a persone non legate da un vincolo di parentela con il dichiarante Nei righi da RP8 a RP14 per l’indicazione delle spese funebri si utilizza il codice 14, comprendendo le spese eventualmente indicate con lo stesso codice nella Certificazione Unica 2016. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 l’innalzamento da € 2.065 a € 30.000 dell’importo massimo sul quale è possibile fruire della detrazione del 26% in caso di erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS o iniziative umanitarie gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con DPCM, negli Stati non appartenenti all’OCSE, da indicare con il codice “41” . Resta ferma che, per la verifica del limite, va considerato anche l’importo indicato con il codice «20» (calamità) STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 I vari bonus «edilizi» 17 Unico PF 2016 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 IL QUADRO RP – SEZ. III A E III B SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 18 Unico PF 2016 anche per il 2015 la detrazione è fruibile nella misura del 50% su una spesa massima di € 96.000; in caso di acquisto di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, la detrazione spetta a condizione che la vendita/assegnazione dell’immobile sia effettuata entro18 mesi (non più 6 mesi) dal termine dei lavori; in caso di lavori su parti comuni condominiali, nella dichiarazione di ciascun condòmino nella Sezione III A va indicato il codice fiscale del condominio, nella Sezione III B va barrata la casella “Condominio” e non vanno riportati i dati catastali del condominio in quanto gli stessi sono comunicati dall’amministratore. In caso di “condominio minimo” (fino a 8 condòmini) , se è presente l’amministratore e il codice fiscale del condominio, trovano applicazione dette indicazioni mentre se non è stato nominato l’amministratore e non è stato richiesto il codice fiscale del condominio, nella Sezione III A va indicato il codice fiscale del condòmino che ha pagato la spesa agevolata con il bonifico STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 La struttura delle Sezioni III A e III B, nelle quali vanno esposti i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali si intende fruire della detrazione d’imposta (36% - 50% -65%) non presenta novità di rilievo. Ai fini della compilazione si rammenta che: 19 Unico PF 2016 LAVORI EFFETTUATI NEL «CONDOMINIO MINIMO» Tutto ciò, nel presupposto che il pagamento sia stato effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale e che, quindi, non vi sia stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del D.L. n. 78 /2010 all’atto dell’accredito del pagamento,. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Con Circolare 2 marzo 2016, n. 3/E, l’Agenzia delle Entrate ha superato l’orientamento precedentemente tenuto nella Circolare n. 11/2014 e nella Risoluzione n. 74/2015 (fermi restando i comportamenti già posti in essere sulla base di tali chiarimenti) e ha chiarito che, in assenza del codice fiscale del “condominio minimo”, i contribuenti, per beneficiare della detrazione, indicano il codice fiscale del condòmino che, non essendo stato nominato l’amministratore, ha effettuato il bonifico. Il contribuente, in sede di controllo, è tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio, e, se si avvale dell’assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio. Unico PF 2016 20 IL QUADRO RP – SEZ. III C SPESE PER L’ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI la detrazione è subordinata all’esecuzione di lavori di recupero edilizio per i quali spetta la detrazione del 50% eseguiti a decorrere dal 26.6.2012. In merito nella citata Circolare n. 3/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di «manutenzione straordinaria», consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente”; la data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella di sostenimento delle spese per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici; la detrazione spetta nella misura del 50% su una spesa massima di € 10.000 (a prescindere dalla spesa sostenuta per la ristrutturazione) ed è ripartita in 10 rate; il pagamento delle spese deve essere effettuato con bonifico bancario/postale STUDIO SIRRIcon -GAVELLI AVATTA & ASSOCIATI ovvero carta-Zdi debito/credito. Le novità dell’Unico PF 2016 Considerato che la detrazione spettante per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di recupero edilizio è riconosciuta anche per il 2015, con le stesse modalità previste per il 2014, la Sez. III C presenta la medesima struttura e modalità di compilazione dello scorso anno. In particolare si rammenta che: 21 Unico PF 2016 BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI I chiarimenti della Circolare n. 7/2016 dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili o elettrodomestici destinati agli immobili sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero del patrimonio edilizio sono detraibili nella misura del 50% e fino ad un massimo di € 10.000 per unità immobiliare. Per fruire dell’agevolazione in commento: è necessario aver sostenuto (dal 26 giugno 2012) spese per le quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF per recupero edilizio (art. 16-bis, c. 1, TUIR) nella maggior misura del 50%; l’acquisto dei mobili ed elettrodomestici deve essere finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Ai sensi dell’articolo 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (come prorogato da ultimo ad opera della Legge n. 208/2015) le spese sostenute: 22 Unico PF 2016 sia i contribuenti che hanno sostenuto le spese in anni precedenti, a decorrere dal 26 giugno 2012 Per fruire della detrazione, l’acquisto dei mobili ed elettrodomestici deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale carte di credito o debito (possibilità introdotta dalla Circolare n. 29/2013). Va considerata la data dell’operazione, quindi il giorno di utilizzo della carta evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non rileva il giorno di addebito sul conto corrente. finanziamento a rate (possibilità che si evince dalla lettura delle istruzioni alla compilazione del Mod. 730). Come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 29/2013, non sono ammesse altre modalità di pagamento, quali assegni bancari o contanti. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 7/2016, chiarisce che possono usufruire dell’agevolazione: sia i contribuenti che sostengono spese per interventi di ristrutturazione dell’immobile nel 2016 23 Unico PF 2016 il codice fiscale del beneficiario della detrazione la partita IVA/codice fiscale del fornitore la causale di riferimento relativa ai lavori di recupero edilizio (art. 16-bis, TUIR) L’utilizzo del bonifico per il pagamento (con indicazione della causale relativa al recupero edilizio) comporta l’applicazione della ritenuta ex art. 25, D.L. n. 78/2010 (Circolare 21 maggio 2014, n. 11, quesito n. 5.3) pari all’8% dal 1° gennaio 2015. Nella Circolare n. 7/2016, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, ai fini del bonus mobili “giovani coppie” (e anche ai fini del «bonus mobili» ordinario), il pagamento delle spese può essere effettuato mediante bonifico “ordinario”, non soggetto ritenuta. STUDIO SIRRI -GAVELLI-ZaAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 La Circolare 18 settembre 2013, n. 29, aveva affermato che il pagamento mediante bonifico degli arredi o elettrodomestici andava effettuato rispettando le regole proprie dell’agevolazione per recupero edilizio, ovvero indicando: 24 Unico PF 2016 Con Circolare n. 11/2014, l’Agenzia delle Entrate aveva ammesso la detraibilità delle spese per recupero edilizio sostenute mediante finanziamento (pagamento a rate). la società che eroga il finanziamento deve pagare il corrispettivo al fornitore mediante bonifico bancario o postale Le condizioni richieste per fruire di detta modalità di pagamento sono le seguenti: Considerato il nuovo orientamento dell’Agenzia, non è più necessario che il bonifico sia effettuato con le modalità proprie del recupero edilizio (bonifico soggetto a ritenuta); il contribuente conservi copia della ricevuta del bonifico STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Dalla lettura delle istruzioni alla compilazione del Mod. 730 si evince che tale modalità di pagamento è ammessa anche con riferimento ai mobili ed elettrodomestici acquistati per l’immobile oggetto dei lavori. 25 Unico PF 2016 LE NOVITA’ DEL QUADRO RP – SEZ. IV SPESE INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Ferma restando la struttura della Sezione, va evidenziata l’introduzione di 2 nuovi codici, da indicare a colonna 1 dei righi da RP61 a RP64, per fruire della detrazione del 65% delle spese sostenute per i nuovi interventi agevolabili introdotti dall’art. 1, comma 47, Finanziaria 2015. 26 Unico PF 2016 Limite massimo col.8 Cod. col. 1 Agevolazione spettante (detrazione) Spese sostenute fino al 05.06.2013 Spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2015 Interventi di riqualificazione energetica (100.000 €) € 181.818,00 € 153.846,00 2 Interventi su strutture opache e infissi per riduzione trasmittanza termica (60.000 €) € 109.091,00 € 92.308,00 3 Installazione di pannelli solari per produzione acqua calda (60.000 €) € 109.091,00 € 92.308,00 4 Sostituzione impianti di climatizzazione invernale (30.000 €) € 54.545,00 € 46.154,00 5 Acquisto e posa in opera di schermature solari ex art. 14, comma 2, DL n. 63/2013, a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate purché mobili e “tecniche”. Non devono essere autonome (aggettanti) e applicate a vetrate esposte a nord (60.000€) 6 Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse ex art. 14, comma 2-bis, DL n. 63/2013. Si tratta di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibiliSTUDIO (30.000 €). -GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI SIRRI Le novità dell’Unico PF 2016 1 € 92.308,00 (solo spese sostenute dal 2015) / € 46.154,00 / NOVITA’ (solo spese sostenute dal 2015) STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Le varie detrazioni per i canoni di locazione 28 Unico PF 2016 QUADRO RP – SEZ. V DETRAZIONI PER INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE Le novità dell’Unico PF 2016 Al rigo RP71 vanno indicate (suddividendo per codice) le seguenti detrazioni forfettarie (tutte legate ad un limite di reddito complessivo del dichiarante e ad un immobile utilizzato come abitazione principale): “generica” per per inquilini inquilini di di alloggi alloggi adibiti adibiti ad ad abitazione abitazione principale principale “generica” relativa agli immobili locati con contratto a canone convenzionale spettante ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni per contratti di alloggi sociali La detrazione per gli studenti universitari fuori sede non va indicata qui ma nei “righi generici” (RP8-RP14) con il codice 18, in quanto non è forfetaria ma è pari al 19% del canone sino all’importo massimo di € 2.633,00. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI La detrazione per i dipendenti titolari di un contratto di locazione con trasferimento di residenza per motivi di lavoro va indicata a rigo RP72. ! STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Il limite reddituale e le detrazioni per i familiari a carico 30 Unico PF 2016 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 FAMILIARI A CARICO 31 Unico PF 2016 SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO al lordo degli oneri deducibili al lordo delle retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica al lordo del reddito soggetto a “cedolare secca” (v. rigo RN1, colonna 1) al lordo dell’agevolazione ACE (rigo RS37, colonna 11) al lordo dell’abitazione principale e delle sue pertinenze (per le quali non sia stata pagata l’IMU) al lordo della quota esente per i “frontalieri” (per il 2015 pari a 7.500 euro) al lordo del reddito d’impresa o di lavoro autonomo per i soggetti che applicano il regime “di vantaggio” (minimi) e per i soggetti forfetari al netto dei redditi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a-G tassazione separata STUDIO SIRRI AVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Il limite reddituale di € 2.840,51 per essere considerati “a carico” si calcola: 32 Unico PF 2016 SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Gli oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta anche se sostenuti per familiari fiscalmente a carico sono: spese per veicoli per persone con disabilità (rigo RP4) spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5) spese di istruzione (righi da RP8 a RP14, codici 12 e 13) spese per addetti all’assistenza personale (righi da RP8 a RP14, codice 15) spese per attività sportive praticate dai ragazzi (righi da RP8 a RP14, codice 16) spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP14, codice 18) contributi per il riscatto della laurea relativi al familiare che non ha iniziato l’attività lavorativa e non risulta iscritto alla previdenza obbligatoria (righi da RP8 a RP14, codice 32) spese per frequenza asili nido (righi da RP8 a RP14, codice 33) assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza STUDIO IRRIRP8 -GAVELLI -ZAVATTA & A36 SSOCIATI (righiSda a RP14, codici e 37) Le novità dell’Unico PF 2016 spese sanitarie, anche per persone con disabilità (righi RP1, col. 2 e RP3) 33 Unico PF 2016 Gli oneri per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo anche se sostenuti nei confronti di familiari fiscalmente a carico sono: contributi previdenziali ed assistenziali deducibili (rigo RP21) contributi di previdenza complementare (righi da RP27 a RP31) e contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale (rigo RP26, codice 6) per la quota non dedotta da parte del familiare stesso STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Si ricorda inoltre che dal periodo d’imposta 2001, nel caso di mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l’altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi (art. 15, comma 1, lett. b), TUIR). 34 Unico PF 2016 SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI FISCALMENTE NON A CARICO spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP2), per la quota di detrazione che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare “malato” spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità (rigo RP25) spese per addetti all’assistenza personale (righi da RP8 a RP14, codice 15) spese funebri NEW RP8 a RP14, codice&14) S(righi TUDIOda SIRRI -GAVELLI -ZAVATTA ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Il Legislatore ha previsto la possibilità di beneficiare della detrazione/deduzione spettante anche per talune tipologie di spese sostenute nell’interesse di familiari non a carico, vale a dire: STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 I quadri RA e RB: redditi dei terreni e dei fabbricati 36 Unico PF 2016 IL QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI Le novità dell’Unico PF 2016 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 37 Unico PF 2016 In linea generale, per i terreni non affittati permane la tassazione IRPEF sul reddito agrario e quindi l’IMU sostituisce esclusivamente la tassazione sul reddito dominicale. parzialmente montano, se posseduti e condotti da CD o IAP iscritti nella previdenza agricola (lettera P, colonna S). Tale esenzione opera anche se detti terreni erano concessi in affitto/comodato a CD/IAP iscritti nella previdenza agricola; delle isole minori (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Ustica, Eolie, Sulcitane, del Nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane e del Mar Ligure). Le novità dell’Unico PF 2016 Per il 2015 l’esenzione IMU riguardava tutti i terreni la cui ubicazione risultava essere, alternativamente in un Comune: totalmente montano (lettera T, colonna S dell’elenco dei Comuni elaborato dallISTAT - http://www.istat.it/it/archivio/6789). Con Risoluzione 3 febbraio 2015, n. 2/DF, il MEF ha chiarito che tale esenzione è applicabile su tutti i terreni agricoli, a prescindere dalla qualifica del possessore; L’esenzione, inoltre: ha validità per tutte le ipotesi riguarda anche i terreni agricoli ad immutabile destinazione previste, anche nel caso di agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e terreni non coltivati.STUDIO SIRRI inusucapibile (a prescindere -GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATIdal Comune di ubicazione); 38 Unico PF 2016 L’art. 1, comma 909, Legge di Stabilità 2016, interviene nuovamente sul comma 512, Legge n. 228/2012 disponendo che, a decorrere dal 2016, l’ulteriore rivalutazione del reddito dominicale e agrario si applica nella misura del 30%. Ferma restando la struttura del quadro, si evidenzia che, in applicazione dell’art. 1, c. 512, Finanziaria 2013 e dell’art. 7, c. 4, DL n. 91/2014: per il 2015, l’ulteriore rivalutazione dei redditi dei terreni è pari al: 30% per la generalità dei soggetti 10% per i terreni agricoli di coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola Le novità dell’Unico PF 2016 Tale modifica non riguarda i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola, i quali dal 2016 saranno tenuti ad operare la sola rivalutazione prevista dalla Legge n. 662/96 (80% e 70%). Nel Mod. UNICO/2016 i redditi dominicale ed agrario vanno indicati nelle colonne 1 e 3 senza operare alcuna rivalutazione. La rivalutazione verrà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile (colonne 11, 12 e 13). per il calcolo dell’acconto 2016 va applicata l’ulteriore rivalutazione del 30% (come per il saldo 2015) mentre non va applicata la rivalutazione del 10% i terreni di coltivatori diretti/IAP. STUDIO SIRRIper -GAVELLI -ZAVATTA & ASSOCIATI 39 Unico PF 2016 IL QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI Le novità dell’Unico PF 2016 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 40 Unico PF 2016 Anche quest’anno, ai fini di una corretta tassazione IRPEF si dovrà tener conto dei fabbricati ad uso abitativo (A1-A11, escluso A10) non locati e soggetti ad IMU situati nello stesso comune nel quale si trova l’abitazione principale (anche se fabbricato rurale); tali immobili concorrono infatti alla formazione della base imponibile IRPEF e addizionali nella misura del 50%. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Per le dichiarazioni relative al 2015 valgono i criteri già conosciuti con riferimento alla scorsa dichiarazione (redditi 2014) 41 Unico PF 2016 se non locati o abitazione principale soggetta ad IMU (di lusso): scontando l’IMU non sono soggetti ad IRPEF, e il 50% della rendita rivalutata (eventualmente maggiorata di 1/3) viene riportata a rigo RN50 per l’ISEE/RED etc. Immobili di interesse storico-artistico se non locati ma nello stesso Comune dell’abitazione principale: concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 50% della rendita catastale rivalutata e maggiorata di 1/3 (se abitativo), ulteriormente ridotta del 50% (quota residua a rigo RN50) se locato, l’imponibile consiste nel maggiore importo tra il 65% del canone di locazione e la rendita catastale, rivalutata e ridotta al 50%. In caso di canone convenzionale si applicherà una ulteriore riduzione del 30% se locati a “cedolare secca”, l’aliquota del 10% (canone concordato) o del 21% si applica sul maggior importo tra il 100% del canone di locazione e la rendita catastala rivalutata e ridotta del 50% STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 se abitazione principale non soggetta ad IMU: la rendita catastale rivalutata e ridotta al 50% concorrerà a formare il reddito complessivo ma fruirà della deduzione prevista per l’abitazione principale STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Gli immobili all’estero (aspetti reddituali) 43 Unico PF 2016 TASSAZIONE IMMOBILE DETENUTO ALL’ESTERO TASSAZIONE STATO ESTERO ART. 70 TUIR (TASSAZIONE IN ITALIA) IVIE CONSEGUENZE Immobile a disposizione SI, su base catastale SI, imponibile estero SI NO tassazione SI RL12, col. 1 e RN50 Immobile a disposizione NO NO SI NO RL12 Immobili locati SI, imponibile SI, sul canone deliberato all’estero con credito d’imposta SI Nessuna, tassazione a rigo RL12, col. 2 Immobili locati NO, non imponibile SI, sull’85% del canone SI Nessuna, tassazione a rigo RL 12, col. 2 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 SITUAZIONE 44 Unico PF 2016 I REDDITI DEGLI IMMOBILI NON IMPONIBILI IRPEF PER EFFETTO DELL’IMU O DELL’IVIE Redditi degli immobili non locati situati all’estero e soggetti all’IVIE Redditi relativi agli altri immobili non locati soggetti ad IMU, compresi quelli (al 50%) situati nel Comune in cui vi è l’abitazione principale del contribuente. Sempre in questo rigo vanno riportati i redditi dominicali dei terreni non affittati e soggetti ad IMU. I redditi indicati in questi rigo sono ininfluenti ai fini IRPEF, ma assumono rilievo ai fini della diAVATTA prestazioni previdenziali ed assistenziali STUDIO SIRRIrichiesta -GAVELLI-Z & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Rendita dell’abitazione principale soggetta ad IMU (di lusso) STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Il quadro RC: redditi di lavoro dipendente 46 Unico PF 2016 LE NOVITA’ DEL QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE Le novità dell’Unico PF 2016 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 47 Unico PF 2016 Si segnala: l’innalzamento a € 7.500 (anziché € 6.700) del limite oltre il quale il reddito di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo l’aumento da € 640 a € 960 (80 x 12) dell’importo annuo riconosciuto a titolo di “bonus IRPEF” ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a € 24.000, di cui all’art. 1, DL n. 66/2014, fermo restando che, superata la soglia di € 24.000, il bonus si riduce proporzionalmente fino ad azzerarsi per i redditi pari o superiori a € 26.000 È confermato che per consentire di determinare correttamente la spettanza/non spettanza del “bonus IRPEF” tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo RC14. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 l’eliminazione della Sezione “Somme per incremento della produttività” considerato che per il 2015 non è stata riproposta la tassazione agevolata di tali somme STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Il quadro CR per i crediti d’imposta «nazionali» ed il quadro CE per il credito relativo alle imposte estere Unico PF 2016 49 LE NOVITA’ DEL QUADRO CR – CREDITI D’IMPOSTA Le novità dell’Unico PF 2016 sono state eliminate le Sezioni I-A e I-B presenti nel mod. UNICO 2015 PF riservate al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero. Al fine di gestire le novità introdotte dall’art. 15, D.Lgs. n. 147/2015 (“Decreto Internazionalizzazione”), per fruire di dettoScredito ora-Gnecessario compilare il quadro CE (Fascicolo 3) TUDIO SèIRRI AVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 50 Unico PF 2016 LE NOVITA’ DEL QUADRO CE CREDITI D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO riguarda anche i soggetti che hanno prodotto redditi diversi da quelli d’impresa (nel quadro CR non è infatti più possibile esporre i dati per fruire del credito per le imposte pagate all’estero dalle persone fisiche) va compilato anche per fruire del nuovo “credito internazionalizzazione” ex art. 167, comma 5, TUIR (modificato dall’art. 3, D.Lgs. n. 147/2015, Decreto Internazionalizzazione) STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Ai fini della compilazione del quadro CE è necessario tener conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 147/2015, Decreto Internazionalizzazione, nonché dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 5.3.2015, n. 9/E. In particolare si evidenzia che tale quadro: STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Il quadro RE: redditi di lavoro autonomo 52 Unico PF 2016 LE NOVITA’ DEL QUADRO RE – REDDITO DI LAVORO AUTONOMO Le novità dell’Unico PF 2016 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Unico PF 2016 53 Nel quadro RE “Reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni” si evidenzia che: Detti importi, non costituendo più un costo deducibile per il professionista, non vanno ricompresi neppure a rigo RE15 “Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi” dove sono state eliminate le colonne 1 e 2; a rigo RE7 “Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46” e a rigo RE8 “Canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili” è presente la nuova colonna 1 “commi 91 e 92 L. 208/2015” riservata al maxi ammortamento introdotto dall’art. 1, commi 91 e 92, Finanziaria 2016. In particolare in detto campo va indicata la differenza tra la quota ordinariamente deducibile e la maggiorazione connessa all'agevolazione spettante; tale importo è ricompreso nell’ammontare delle quote di ammortamento riportato a colonna 2 (col. 1 rappresenta un “di cui” di col. 2) STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 a rigo RE2 “Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica” non devono essere ricomprese le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente in quanto detti importi, a decorrere dal 2015, non costituiscono più compenso in natura per il professionista a seguito delle modifiche apportate all’art. 54, comma 5, TUIR ad opera del D.Lgs. n. 175/2014. 54 Unico PF 2016 ESEMPIO – LAVORATORE AUTONOMO Per il periodo d’imposta 2015 il dott. Bianchi può dedurre, con riferimento al fotocopiatore € 360 a titolo di quota di ammortamento ordinaria (1.800*20%) ed € 144 a titolo di maxi ammortamento (((1.800*1,4)*20%)-360). Per quanto riguarda il monitor, invece, essendo un bene di valore inferiore a € 516,46, il relativo costo risulta interamente deducibile nell’anno di acquisto; pertanto la spesa deducibile ammonta ad € 322 (230*1,4), di cui € 92 a titolo di maxi-ammortamento. Il rigo RE del Mod. UNICO PF 2016 risulterà così compilato: 144+92 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 360+144+322 Le novità dell’Unico PF 2016 Alfio Bianchi, libero professionista esercente la professione di dottore commercialista, ha acquistato in data 1° dicembre 2015 un fotocopiatore multifunzione nuovo del valore di € 1.800, oltre IVA, e un monitor nuovo del valore di € 230, oltre IVA. Unico PF 2016 55 SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI Le spese di vitto e alloggio erano integralmente deducibili dalla formazione del reddito del professionista se sostenute dal committente e FINO AL se addebitate in fattura dal professionista stesso. 31.12.2014 Inoltre, l’Agenzia aveva chiarito che tutte le spese di vitto e alloggio, sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, erano integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo e, quindi, rimanevano fuori dal limite di deducibilità del 2% parametrato all’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Con la nuova normativa, le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dalSIRRI committente non costituiscono STUDIO -GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI compensi in natura. Le novità dell’Unico PF 2016 Tra le novità contenute nel quadro RE del modello UNICO 2016 Persone fisiche, occorre prestare particolare attenzione alle spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande indicate nel rigo RE15, dal quale è stata eliminata l’indicazione delle spese integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura. Unico PF 2016 56 I chiarimenti della Circolare n. 31/E/2014 Tale deroga comporta che le citate spese - di cui il professionista beneficia, anche se acquistate dal committente sono irrilevanti sia quali compensi in natura sia quali spese per la produzione del reddito da addebitare in fattura. Ne consegue che, per il committente, le spese in esame saranno deducibili secondo le regole ordinariamente applicabili alle rispettive categorie reddituali. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 L’esclusione dai “compensi in natura” delle spese di vitto e alloggio sostenute dal committente, introduce una deroga al principio generale secondo il quale costituisce compenso per il professionista il rimborso delle spese da parte del committente ovvero il sostenimento delle spese DAL direttamente da parte del committente 01.01.2015 57 Unico PF 2016 LE NOVITA’ DEL FRONTESPIZIO UNICO 2016 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 UNICO 2015 58 Unico PF 2016 IPOTESI 1: Il servizio alberghiero e/o di ristorazione verrà fatturato direttamente al committente, con indicazione in fattura del professionista che ne ha usufruito. IPOTESI 2: Il professionista sostiene direttamente le spese di vitto e alloggio necessarie allo svolgimento dell’incarico e chiede il rimborso delle stesse al committente. In questo secondo caso, la spesa è fatturata direttamente al professionista e riaddebitata in fattura al committente Tali spese concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo del professionista. Il professionista dovrà pertanto sommare i rimborsi spese di vitto e alloggio riaddebitati al committente agli altri compensi professionali incassati nel 2015 indicando l’importo complessivo nel rigo RE2 colonna 2 “Compensi dall’attività STUDIO derivanti SIRRI-GAVELLI -ZAVATTAprofessionale & ASSOCIATI e artistica”. Le novità dell’Unico PF 2016 Le spese di vitto e alloggio acquistate direttamente dal committente non devono essere indicate al rigo RE2 colonna 2 “Compensi derivanti dall’attività professionale e artistica” del modello UNICO 2016 Persone fisiche. 59 Unico PF 2016 L’importo deducibile così determinato dovrà essere indicato al rigo RE15 “Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande”. Il nuovo regime non trova applicazione nel caso in cui le spese di vitto ed alloggio sono sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente in fattura al committente (ipotesi 2), né con riguardo a prestazioni diverse come, per esempio, le spese di trasporto, anche se acquistate direttamente dal committente (Circolare n. 31/2014). Rimangono, quindi, deducibili in misura piena dal reddito professionale le spese di viaggio sostenute dal committente ed addebitate in fattura dal professionista stesso. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Dall’altro lato, le spese di vitto e alloggio intestate al professionista saranno deducibili dal professionista stesso nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 54, comma 5, TUIR e quindi, nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (risultante dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 “Totale compensi” e l’importo indicato nel rigo RE4 “Plusvalenze patrimoniali”). 60 Unico PF 2016 del limite del 2% di deducibilità delle spese in esame, fermo restando la loro deducibilità nella misura del 75% del relativo importo; del limite dell’1% di deducibilità delle spese di rappresentanza. Di contro, il suddetto limite di deducibilità del 75% non opera per il committente in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di spese di vitto e alloggio di cui sono beneficiari i professionisti nel contesto di una prestazione di servizi resa al committente, imprenditore o lavoratore autonomo. Rimane fermo, in ogni caso, la dimostrazione, per il committente, dell’inerenza della spesa, dell’effettività della stessa e che, dalla documentazione fiscale, risultino gli estremi del professionista o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni e somministrazioni. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Inoltre, l’esclusione delle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande dai compensi in natura, comporta che non si considerano compensi percepiti e non devono essere considerate nell’ammontare dei compensi che costituiscono la base di commisurazione: 61 Unico PF 2016 Lavoro autonomo In ambito tributario viene modificato l’art. 54, c. 5, TUIR con riferimento alle spese di aggiornamento professionale Attualmente, esse sono deducibili al 50% per le ‘‘spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio o di soggiorno’’ Inoltre, per le spese di vitto e alloggio sostenute in tale ambito, scatta la doppia penalizzazione Si aggiunge il 75% di cui allo stesso comma 5 dell’art. 54 Secondo il provvedimento, dal 2016 vi sarà deducibilità integrale per le ‘‘spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni, congressi’’ Con il limite annuo di 10.000 € di spese sostenute (principio di cassa) Sparisce il riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno, le quali rientreranno, nelle regole generali di deducibilità. STUDIO Squindi, IRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Un Ddl autonomo nell’ambito della Legge di Stabilità 2016 prevede alcune modifiche al lavoro autonomo. 62 Unico PF 2016 Lavoro autonomo le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione della competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì interamente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Saranno inoltre integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, Unico PF 2016 63 LO SCOMPUTO DELLE RITENUTE Interrogazione a risposta immediata n. 5-08069 del 10 marzo 2016 Chiarimenti circa l’imputabilità della responsabilità per mancato versamento della ritenuta d’acconto operata al professionista dal sostituto d’imposta L'articolo 22 del Tuir consente la detrazione dall'imposta delle ritenute d'acconto «operate» e l'articolo 36-ter prevede la possibilità di escludere lo scomputo se le ritenute non risultano dalle dichiarazioni o dalle certificazioni dei sostituti d'imposta. Poiché tali disposizioni non pongono come condizione il versamento delle ritenute, la risoluzione 68/E/2009 ha affermato che se il contribuente non riceve la certificazione del sostituto può comunque scomputare le ritenute subite esibendo la fattura e la documentazione bancaria nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara che la documentazione si riferisce a tale fattura, regolarmente contabilizzata. Il fisco si è, quindi, concentrato solo sull'idoneità della prova sull'effettuazione della ritenuta; la sentenza della commissione tributaria di Sondrio riprende quindi la tesi della risoluzione 68/E/2009 non condivisa, però, dalla Corte di cassazione che, nelle sentenze 10082/2003, 14033/2006, 8316/2009, 24962/2010 e 23121/2013 ha, invece, subordinato lo scomputo delle ritenute all'effettivo versamento, perché anche il sostituito sarebbe originariamente obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto; l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 1973 limita, però, la responsabilità solidale del sostituito alle ritenute a titolo d'imposta non «effettuate né versate» –: non ritenga opportuno assumere apposite iniziative per indicare la giusta interpretazione della fattispecie normativa esposta in premessa al fine di chiarire l'imputabilità della responsabilità sulle ritenute d'acconto non versate dal sostituto d'imposta, tenendo conto che la richiesta di versamento dell'importo già «trattenuto» provocherebbe una duplicazione impositiva, evitabile solo con un'azione esercitabile in sede civile con mezzi meno rapidi ed efficaci di quelli a disposizione delle stessa amministrazione finanziaria per richiedere le ritenute direttamente al sostituto. Camera dei Deputati STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Comm.ne Finanze Seduta del 09.03.2016 Le novità dell’Unico PF 2016 DOMANDA 64 Unico PF 2016 Interrogazione a risposta immediata n. 5-08069 del 10 marzo 2016 Chiarimenti circa l’imputabilità della responsabilità per mancato versamento della ritenuta d’acconto operata al professionista dal sostituto d’imposta Con il documento in esame, gli Onorevoli evidenziano talune criticità concernenti lo scomputo delle ritenute d'acconto operate al professionista in sede di liquidazione del compenso ma non versate dal committente sostituto d'imposta. Al riguardo, gli Onorevoli richiamano una recente pronuncia della Commissione Tributaria di Sondrio che ha accolto il ricorso del contribuente che ha scomputato la ritenuta in sede di dichiarazione precisando che la responsabilità solidale del sostituito d'imposta è prevista solo per le ritenute non effettuate né versate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Pertanto, tenuto conto dell'assenza di un uniforme indirizzo interpretativo da parte della Suprema Corte di Cassazione in merito alla fattispecie in esame, gli Onorevoli chiedono che si prevenga ad una soluzione della questione prospettata in maniera tale da evitare un'ingiusta duplicazione impositiva a carico del professionista. Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ribadisce che, come precisato nella risoluzione n. 68 del 18 marzo 2009, richiamata dagli Onorevoli interroganti, se il contribuente non riceve la certificazione del sostituto, può comunque scomputare le ritenute subite, esibendo la fattura e la documentazione idonea a comprovare l'importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta che la documentazione si riferisce a tale fattura, regolarmente contabilizzata. 2 PROBLEMI la prova dell’incasso al netto della ritenuta la solidarietà con-Z ilAVATTA sostituto che non versa STUDIO SIRRI-GAVELLI & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 RISPOSTA