flash informativo n.6 - 2006
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STUDIO MIGLIETTA – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO COMMERCIALISTA – REVISIONE CONTABILE Dott. Andrea Miglietta Dott. Nicola Miglietta Dott. Alfonso Ceccarelli Dott.ssa Edela O. Cavallin Spett.le Società/ Egregio Cliente Circolare n. 6 dicembre 2006 OGGETTO: Le nuove regole di deducibilità dei costi e detraibilità Iva sulle autovetture alla luce della L. 286/2006 (c.d. Collegato alla Finanziaria 2007) Il D. Lgs. n° 262 del 03.10.2006 (c.d. Collegato alla Finanziaria 2007), nel testo modificato dalla Legge di conversione 286/2006, stabilisce nuove modalità di deduzione dei costi delle autovetture di cui si riporta di seguito un breve riepilogo. La normativa attuale potrebbe però essere "a tempo determinato", la legge infatti stabilisce che le penalizzazioni introdotte potranno essere riviste, con decreto ministeriale, se la Comunità Europea autorizzerà l'Italia ad introdurre un regime di detrazione limitata dell'Iva al posto dell'attuale regime regolato dal c.d. principio di inerenza. Pertanto le norme potranno essere variate ulteriormente nel breve termine ed in tal caso l'eventuale variazione sarà oggetto di successiva informativa. Si ricorda infine che già il Decreto Bersani (D. Lgs. 223/2006) ha apportato modifiche al sistema dell'ammortamento anticipato sugli autoveicoli che, a partire dall'anno di imposta 2006 compreso, non potrà più essere effettuato e, contestualmente, ha ampliato il periodo di durata minima dei contratti di leasing sugli autoveicoli ai fini della deducibilità dei canoni pagati (da 24 a 48 mesi). 1. Agenti e rappresentanti di commercio Non vi sono variazioni rispetto alla normativa previgente, se non per l'impossibilità di effettuare l'ammortamento anticipato e per il prolungamento del periodo di durata minima dei contratti di leasing sugli autoveicoli. Deduzione costi Spese Ammortamenti e leasing Noleggio Spese collegate Auto, Autoveicoli, Autocaravan di lusso e non 80% (limite € 25.822,84) 80% (limite € 3.615,20) 80% Detraibilità Iva Percentuale di detraibilità Iva Motocicli di lusso e non Ciclomotori 80% (limite € 4.131,66) 80% (limite € 774,69) 80% 80% (limite € 2.065,83) 80% (limite € 413,17) 80% 100% 2. Professionisti ed artisti La possibilità di dedurre i costi dell'autovettura è stata ridotta dal 50% al 25%. La detraibilità dell’Iva, in seguito alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea ed in mancanza di una norma che ne quantifichi espressamente la detraibilità, viene stabilita sulla base del principio di inerenza (percentuale di utilizzazione dell’auto ai fini dell’attività). Sostanziali modifiche riguardano le nuove norme sulle plusvalenze/minusvalenze dei percettori di lavoro autonomo, anche in forma associata. Dall'anno 2006 saranno infatti fiscalmente rilevanti anche per questi soggetti le plusvalenze realizzate dalla cessione dei beni strumentali (compresi pertanto gli automezzi), senza però godere della possibilità, ammessa per il reddito d'impresa, di frazionare la plusvalenza in più 10123 TORINO VIA A. DORIA 14 - TEL. 011.88.44.24 R.A. - FAX 011.812.07.13 - CODICE FISCALE E P. IVA 06643070011 anni, fino ad un massimo di 5, per quei beni posseduti per un periodo minimo di tre esercizi. Per le minusvalenze realizzate valgono le regole riportate in tema di reddito d'impresa. Deduzione costi Spese Ammortamenti e leasing Noleggio Spese collegate Auto, Autoveicoli, Autocaravan di lusso e non 25% (limite € 18.075,99) 25% (limite € 3.615,20) 25% Detraibilità Iva Percentuale di detraibilità Iva Motocicli di lusso e non Ciclomotori 25% (limite € 4.131,66) 25% (limite € 774,69) 25% 25% (limite € 2.065,83) 25% (limite € 413,17) 25% Principio di inerenza 3. Imprese La deduzione dei costi varia a seconda dell’utilizzo a cui il veicolo è destinato. Si ricorda che, in ogni caso, non è più possibile portare in deduzione le minusvalenze derivanti dall'assegnazione ai soci o dalla destinazione a scopi estranei all'attività dell'impresa dei beni strumentali all'attività stessa. Se il veicolo è utilizzato esclusivamente per l’attività d’impresa (es. autocarro) o per uso pubblico (es. taxi) è prevista la deduzione integrale di tutti i costi e la detrazione integrale dell'Iva. Deduzione costi – veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa 1 Spese Veicoli in genere Ammortamenti e 100% leasing Noleggio 100% Spese collegate 100% Detraibilità Iva Percentuale di detraibilità Iva Deduzione costi – veicoli per uso pubblico Spese Ammortamenti e leasing Noleggio Spese collegate Detraibilità Iva Percentuale di detraibilità Iva 100% Veicoli in genere 100% 100% 100% 100% Se l'autoveicolo viene dato in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, è concessa una deduzione per la quota che concorre alla formazione del reddito del dipendente (50% del costo desumibile dalle tabelle ACI per 15.000 Km). Se l'autovettura aziendale è concessa in uso promiscuo agli amministratori dovrebbero valere, nonostante la norma non lo stabilisca espressamente, regole analoghe (si veda la circolare 48/E/98 dell'Agenzia delle Entrate). Siamo pertanto in presenza di una modifica restrittiva sulle auto aziendali assegnate ai dipendenti, prima totalmente deducibili ed ora deducibili solo per la parte di costo che uguaglia il reddito imponibile del dipendente (ampliato dal 30 al 50% sulla percorrenza annua di 15.000 chilometri). La detraibilità dell'Iva viene stabilita sulla base del principio di inerenza (percentuale di utilizzazione dell’auto ai fini dell’attività). 1 Per veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa si intendono quei veicoli senza i quali l’attività stessa non potrebbe essere svolta. Cnfr. C.M. n° 37/E del 13.02.1997. Deduzione costi – veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti Auto, Autoveicoli, Auto, Autoveicoli, Spese Spese Autocaravan di Autocaravan di ante-riforma post-riforma lusso e non lusso e non Fringe benefit 30%*costo di Fringe benefit 50%*costo di 15.000 Km 15.000 Km quota dipendente quota dipendente Fino al limite del Ammortamenti e Ammortamenti e benefit tassato in 100% spese collegate spese collegate capo al dipendente Detraibilità Iva Percentuale di detraibilità Iva Principio di inerenza Se l'autovettura viene acquistata e non si rientra nelle casistiche di cui sopra non è prevista alcuna possibilità di deduzione del costo, mentre la detraibilità dell'Iva viene stabilita sulla base del principio di inerenza (percentuale di utilizzazione dell’auto ai fini dell’attività). Deduzione costi – veicoli diversi dai precedenti Auto, Autoveicoli, Motocicli di lusso Spese Autocaravan di e non lusso e non Ammortamenti e 0% 0% leasing Noleggio 0% 0% Spese collegate 0% Detraibilità Iva Percentuale di detraibilità Iva 0% Ciclomotori 0% 0% 0% Principio di inerenza La normativa a tutt'oggi non modifica invece le regole di deducibilità fiscale relative ai rimborsi per trasferte relative a dipendenti, amministratori o sindaci: il rimborso può essere riferito all'uso di un autoveicolo privato o noleggiato (non aziendale) utilizzato per la trasferta nel limite del costo chilometrico (tariffe ACI) o delle tariffe di autonoleggio predisposte dal Ministero (c.d. rimborso chilometrico). Lo Studio rimane a disposizione nel caso si voglia effettuare valutazione approfondita di quanto sovraesposto. Cordialità Studio Miglietta