flash informativo n.6 - 2006

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flash informativo n.6 - 2006
STUDIO MIGLIETTA – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
STUDIO COMMERCIALISTA – REVISIONE CONTABILE
Dott. Andrea Miglietta
Dott. Nicola Miglietta
Dott. Alfonso Ceccarelli
Dott.ssa Edela O. Cavallin
Spett.le Società/ Egregio Cliente
Circolare n. 6 dicembre 2006
OGGETTO: Le nuove regole di deducibilità dei costi e detraibilità Iva sulle autovetture alla luce della
L. 286/2006 (c.d. Collegato alla Finanziaria 2007)
Il D. Lgs. n° 262 del 03.10.2006 (c.d. Collegato alla Finanziaria 2007), nel testo modificato dalla Legge di
conversione 286/2006, stabilisce nuove modalità di deduzione dei costi delle autovetture di cui si riporta di
seguito un breve riepilogo. La normativa attuale potrebbe però essere "a tempo determinato", la legge infatti
stabilisce che le penalizzazioni introdotte potranno essere riviste, con decreto ministeriale, se la Comunità
Europea autorizzerà l'Italia ad introdurre un regime di detrazione limitata dell'Iva al posto dell'attuale regime
regolato dal c.d. principio di inerenza. Pertanto le norme potranno essere variate ulteriormente nel breve
termine ed in tal caso l'eventuale variazione sarà oggetto di successiva informativa.
Si ricorda infine che già il Decreto Bersani (D. Lgs. 223/2006) ha apportato modifiche al sistema
dell'ammortamento anticipato sugli autoveicoli che, a partire dall'anno di imposta 2006 compreso, non potrà
più essere effettuato e, contestualmente, ha ampliato il periodo di durata minima dei contratti di leasing sugli
autoveicoli ai fini della deducibilità dei canoni pagati (da 24 a 48 mesi).
1. Agenti e rappresentanti di commercio
Non vi sono variazioni rispetto alla normativa previgente, se non per l'impossibilità di effettuare
l'ammortamento anticipato e per il prolungamento del periodo di durata minima dei contratti di leasing sugli
autoveicoli.
Deduzione costi
Spese
Ammortamenti e
leasing
Noleggio
Spese collegate
Auto, Autoveicoli,
Autocaravan di
lusso e non
80%
(limite € 25.822,84)
80%
(limite € 3.615,20)
80%
Detraibilità Iva
Percentuale di detraibilità Iva
Motocicli di lusso
e non
Ciclomotori
80%
(limite € 4.131,66)
80%
(limite € 774,69)
80%
80%
(limite € 2.065,83)
80%
(limite € 413,17)
80%
100%
2. Professionisti ed artisti
La possibilità di dedurre i costi dell'autovettura è stata ridotta dal 50% al 25%. La detraibilità dell’Iva, in
seguito alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea ed in mancanza di una norma che ne quantifichi
espressamente la detraibilità, viene stabilita sulla base del principio di inerenza (percentuale di utilizzazione
dell’auto ai fini dell’attività).
Sostanziali modifiche riguardano le nuove norme sulle plusvalenze/minusvalenze dei percettori di lavoro
autonomo, anche in forma associata. Dall'anno 2006 saranno infatti fiscalmente rilevanti anche per questi
soggetti le plusvalenze realizzate dalla cessione dei beni strumentali (compresi pertanto gli automezzi),
senza però godere della possibilità, ammessa per il reddito d'impresa, di frazionare la plusvalenza in più
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FAX
011.812.07.13 - CODICE FISCALE E P. IVA
06643070011
anni, fino ad un massimo di 5, per quei beni posseduti per un periodo minimo di tre esercizi. Per le
minusvalenze realizzate valgono le regole riportate in tema di reddito d'impresa.
Deduzione costi
Spese
Ammortamenti e
leasing
Noleggio
Spese collegate
Auto, Autoveicoli,
Autocaravan di
lusso e non
25%
(limite € 18.075,99)
25%
(limite € 3.615,20)
25%
Detraibilità Iva
Percentuale di detraibilità Iva
Motocicli di lusso
e non
Ciclomotori
25%
(limite € 4.131,66)
25%
(limite € 774,69)
25%
25%
(limite € 2.065,83)
25%
(limite € 413,17)
25%
Principio di inerenza
3. Imprese
La deduzione dei costi varia a seconda dell’utilizzo a cui il veicolo è destinato. Si ricorda che, in ogni caso,
non è più possibile portare in deduzione le minusvalenze derivanti dall'assegnazione ai soci o dalla
destinazione a scopi estranei all'attività dell'impresa dei beni strumentali all'attività stessa.
Se il veicolo è utilizzato esclusivamente per l’attività d’impresa (es. autocarro) o per uso pubblico (es. taxi) è
prevista la deduzione integrale di tutti i costi e la detrazione integrale dell'Iva.
Deduzione costi – veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa 1
Spese
Veicoli in genere
Ammortamenti e
100%
leasing
Noleggio
100%
Spese collegate
100%
Detraibilità Iva
Percentuale di detraibilità Iva
Deduzione costi – veicoli per uso pubblico
Spese
Ammortamenti e
leasing
Noleggio
Spese collegate
Detraibilità Iva
Percentuale di detraibilità Iva
100%
Veicoli in genere
100%
100%
100%
100%
Se l'autoveicolo viene dato in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, è
concessa una deduzione per la quota che concorre alla formazione del reddito del dipendente (50% del
costo desumibile dalle tabelle ACI per 15.000 Km). Se l'autovettura aziendale è concessa in uso promiscuo
agli amministratori dovrebbero valere, nonostante la norma non lo stabilisca espressamente, regole
analoghe (si veda la circolare 48/E/98 dell'Agenzia delle Entrate). Siamo pertanto in presenza di una
modifica restrittiva sulle auto aziendali assegnate ai dipendenti, prima totalmente deducibili ed ora deducibili
solo per la parte di costo che uguaglia il reddito imponibile del dipendente (ampliato dal 30 al 50% sulla
percorrenza annua di 15.000 chilometri).
La detraibilità dell'Iva viene stabilita sulla base del principio di inerenza (percentuale di utilizzazione dell’auto
ai fini dell’attività).
1
Per veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa si intendono quei veicoli senza i quali l’attività stessa non potrebbe
essere svolta. Cnfr. C.M. n° 37/E del 13.02.1997.
Deduzione costi – veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti
Auto, Autoveicoli,
Auto, Autoveicoli,
Spese
Spese
Autocaravan di
Autocaravan di
ante-riforma
post-riforma
lusso e non
lusso e non
Fringe benefit
30%*costo di
Fringe benefit
50%*costo di
15.000 Km
15.000 Km
quota dipendente
quota dipendente
Fino al limite del
Ammortamenti e
Ammortamenti e
benefit tassato in
100%
spese collegate
spese collegate
capo al dipendente
Detraibilità Iva
Percentuale di detraibilità Iva
Principio di inerenza
Se l'autovettura viene acquistata e non si rientra nelle casistiche di cui sopra non è prevista alcuna
possibilità di deduzione del costo, mentre la detraibilità dell'Iva viene stabilita sulla base del principio di
inerenza (percentuale di utilizzazione dell’auto ai fini dell’attività).
Deduzione costi – veicoli diversi dai precedenti
Auto, Autoveicoli,
Motocicli di lusso
Spese
Autocaravan di
e non
lusso e non
Ammortamenti e
0%
0%
leasing
Noleggio
0%
0%
Spese collegate
0%
Detraibilità Iva
Percentuale di detraibilità Iva
0%
Ciclomotori
0%
0%
0%
Principio di inerenza
La normativa a tutt'oggi non modifica invece le regole di deducibilità fiscale relative ai rimborsi per trasferte
relative a dipendenti, amministratori o sindaci: il rimborso può essere riferito all'uso di un autoveicolo privato
o noleggiato (non aziendale) utilizzato per la trasferta nel limite del costo chilometrico (tariffe ACI) o delle
tariffe di autonoleggio predisposte dal Ministero (c.d. rimborso chilometrico).
Lo Studio rimane a disposizione nel caso si voglia effettuare valutazione approfondita di quanto
sovraesposto.
Cordialità
Studio Miglietta