Albo pretorio online_Elaborati tecnici

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Albo pretorio online_Elaborati tecnici
La pubblicazione online degli elaborati
tecnici degli strumenti urbanistici
L’albo pretorio online
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20 luglio 2011
La pubblicità legale online (1)
Art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69:
Dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione sui informatici delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
Dal 1° gennaio 2010 le pubblicazioni obbligatorie di
atti e provvedimenti amministrativi potevano,
dunque, avvenire sia in forma cartacea che online.
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20 luglio 2011
La pubblicità legale online (2)
A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, per bilanci e bandi di gara
dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma
cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.
Dal 1° gennaio 2011, pertanto, il valore legale é
attribuito alle sole pubblicazioni effettuate in via
informatica.
Resta ferma la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via
integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
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20 luglio 2011
Il decreto Sviluppo
Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge
12 luglio 2011, n. 106, prevede l’obbligo di pubblicità legale
anche per gli elaborati tecnici, allegati alle delibere di adozione
o approvazione degli strumenti urbanistici.
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20 luglio 2011
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 32
L’art. 5, comma 6 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106 impone alle
amministrazioni comunali di pubblicare sul proprio sito gli
“elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o
approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro
varianti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”
(nuovo comma 1-bis, art. 32 legge n. 69/2009).
La disposizione si applica a partire dal sessantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè dall’11
settembre 2011.
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20 luglio 2011
I soggetti obbligati
Il legislatore si riferisce esplicitamente ai comuni prevedendo
che la pubblicazione degli elaborati tecnici allegati alle delibere
di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché
alle loro varianti, deve avvenire “nei siti informatici delle
amministrazioni comunali”.
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20 luglio 2011
L’oggetto della pubblicazione online
Gli obblighi di pubblicazione online è estesa agli allegati degli
strumenti urbanistici.
La pubblicità degli strumenti urbanistici è disciplinata dalla
legislazione urbanistica nazionale e regionale e dall'art. 124 del
Testo Unico degli Enti Locali (il decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267).
L’art. 124 prevede, al comma 1, che “tutte le deliberazioni del
comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione
all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni
consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”.
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20 luglio 2011
Gli strumenti urbanistici
I provvedimenti amministrativi che regolano l'attività di
edificazione sul territorio nazionale.
Va precisato che non sono solo le amministrazioni comunali ad
approvare strumenti urbanistici. Infatti anche le province e gli
altri enti locali svolgono compiti di pianificazione territoriale.
Tuttavia gli strumenti urbanistici soggetti all’obbligo della
pubblicazione online sono solo quelli dei comuni, secondo la
previsione normativa.
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20 luglio 2011
L’elaborato tecnico
Esistono più tipologie di strumenti urbanistici.
Si differenziano tra di loro sia perché possono essere di primo
livello (o generali) e attuativi, sia per la normativa di
riferimento (nazionale, regionale).
Di conseguenza anche il contenuto dello strumento urbanistico,
e così anche gli allegati, può essere diverso.
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20 luglio 2011
Il “luogo” della pubblicazione
Il comma 1-bis dell’articolo 32 presuppone che l’amministrazione comunale abbia un
proprio sito, ma non sempre è così. In quest’ultimo caso il comma 3 dell’art. 32 dispone
che la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi può avvenire “mediante utilizzo
di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni”.
Va ricordato, per completezza, che nessuna disposizione di legge impone alle
amministrazioni locali di avere un proprio sito internet e che il Codice della
Amministrazione Digitale, con riferimento ai siti degli enti locali, stabilisce che lo Stato
si impegna a “promuovere intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché
realizzino siti istituzionali con caratteristiche tali da rispettare i principi di accessibilità, usabilità,
reperibilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì
consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità” previsti per i siti delle pubbliche
amministrazioni centrali.
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20 luglio 2011
La consultazione online
I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono
fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione
informatica, così stabilisce l’art. 54, comma 3 del Codice
dell'amministrazione digitale.
La medesima disposizione, al comma 4, stabilisce che le pubbliche
amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti
siano accessibili, conformi e corrispondenti alle informazioni
contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si
fornisce comunicazione tramite il sito.
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I formati
Sul formato dei documenti l’art. 32 non dispone.
Le “Linee guida per i siti web della PA”, nell’edizione 2011, alle pubbliche amministrazioni italiane,
in coerenza con quanto già avviene nei paesi della Comunità europea, nella scelta dei formati da
usare per la diffusione e archiviazione dei propri dati e documenti, raccomandano di:
evitare di imporre vincoli tecnologici ed economici agli utenti;
assicurare interoperabilità tra i sistemi e flessibilità nell’utilizzo dei dati;
evitare vincoli nei confronti di particolari produttori favorendo la libera concorrenza di mercato;
utilizzare standard che siano certificati e diffusi. A fronte di quanto detto, viene raccomandato
l’uso dei seguenti formati aperti e standardizzati:
o HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet;
o PDF con marcatura ( secondo standard ISO/IEC 32000-1:2008);
o XML per la realizzazione di database di pubblico accesso ai dati;
o ODF e OOXML per documenti di testo;
o PNG per le immagini;
o OGG per i file audio.
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20 luglio 2011
Osservazioni
Ogni informazione pubblicata sui siti deve essere fruibile e dovrebbe essere
correttamente contestualizzata (come suggerito dalle citate Linee guida siti
web).
Nel caso degli strumenti urbanistici, anche se essi non rientrano nei
contenuti minimi dei siti istituzionali, la difficoltà di reperire un dato di
tale rilevanza è contraria al principio di fruibilità dei dati pubblici, ma viola
i principi costituzionali di efficienza e di efficacia dell’azione
amministrativa.
L’ipotesi, non prevista da norma, di creare una specifica sezione nella
homepage del sito, dedicata alla materia della pianificazione urbanistica
(rintracciabile, come le informazioni in essa contenute, dai motori di
ricerca) sarebbe opportuna, sotto il profilo sostanziale e di legittimità, al
fine di consentire all'utente di ricercare in modo efficace il dato di
interesse.
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