ACCESSO CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO

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ACCESSO CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO
COMUNE di LONGIANO
Provincia di Forlì - Cesena
REGOLAMENTO
PER L’ACCESSO DEI RESIDENTI ALLA
“CASA PROTETTA” E AL “CENTRO DIURNO”
DELLA
“RESIDENZA CASTELLO”
Approvato con deliberazione C.C. n.16 del 30.3.1999 (CO.RE.CO. di Bologna n.3106 del
14.4.1999) Ripubblicato all’albo pretorio dal 22.4.1999 al 7.5.1999 –
Modificato con Deliberazione C.C. n. 80 del 23/12/2002
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INDICE
CAPO I - OGGETTO
Art.
Art.
1)
2)
- Oggetto
- Rapporti economici
CAPO II - ACCESSO ALLA CASA PROTETTA
Art. 3)
Art. 4)
Art. 5)
Art. 6)
Art. 7)
Art. 8)
Art. 9)
Art. 10)
Art. 11)
-
Destinatari
Domanda di inserimento
Pagamento retta
Necessità di graduatoria
Tempi di approvazione ed aggiornamento delle graduatorie
Modalità, criteri e principi della graduatoria
Adozione delle graduatorie e ricorsi
Effetti dell’aggiornamento
Modalità di accesso alla RSA e alla CASA PROTETTA
CAPO III - ACCESSO AL CENTRO DIURNO
Art.
Art.
Art.
Art.
12)
13)
14)
15)
-
Ammissioni e dimissioni
Domanda di inserimento
Gratuità del servizio
Graduatoria
CAPO IV - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’
Art. 16)
Art. 17)
Art. 18)
- Inserimento nella struttura
- Controllo
- Applicazione delle sanzioni
CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 19)
Art. 20)
- Inserimenti prioritari
- Norma transitoria
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CAPO I - OGGETTO
Art. 1 - Oggetto
Il presente regolamento detta le norme per l’inserimento dei residenti nei posti riservati al
Comune di Longiano nella Residenza Sanitaria Assistita, nella Casa Protetta e nel Centro Diurno
nel complesso denominato “Residenza Castello” di via Cannella, in attuazione dell’accordo
intervenuto con la “Colle Carducci srl con sede in Cesena in via Settecrociari, 4130”, approvato con
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 26.3.1997 e n. 65 del 31.10.97 stipulato con atto
pubblico del notaio Antonio Porfiri di Cesena come da contratto Rep n. 125039 in data 1.12.1997,
registrato a Cesena il 18.3.1997 al n. 2913 Mod. 1V.
Le persone residenti in Comune di Longiano alloggiate o che richiedano l’inserimento nella
RSA - Casa Protetta ed economicamente autosufficienti ai fini del pagamento della retta, non sono
considerate nel numero dei posti riservati ed intrattengono pertanto rapporti diretti con la Società.
Art. 2 - Rapporti economici
L’accesso ai 10 posti riservati nella RSA o Casa Protetta comporta il pagamento col proprio
reddito della retta da parte dell’ospite, fatto salvo il diritto di questi alla conservazione di una quota
del proprio reddito non inferiore all’equivalente del 25 per cento del trattamento minimo di
pensione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi della Legge
Regionale n. 2/1985 e successive modificazioni ed avviene altresì senza onere alcuno per il Comune
di Longiano.
L’accesso ai 15 posti del Centro Diurno avviene a titolo gratuito senza onere alcuno per gli
ospiti nè per il Comune di Longiano.
Il Centro Diurno deve essere funzionante tutto l’anno, tranne le festività del calendario ed il
giorno del Santo Patrono, per almeno 50 ore settimanali.
Le persone inserite dal Comune di Longiano nella RSA - Casa Protetta e nel Centro Diurno, ai
sensi del richiamato contratto ed in base alle condizioni del presente regolamento, usufruiranno
dello stesso trattamento, degli stessi servizi e di tutto quanto fornito dalla struttura agli alloggiati e
fruitori direttamente presentatisi ed accettati dalla Direzione.
CAPO II - ACCESSO ALLA CASA PROTETTA
Art. 3 - Destinatari
Possono fare domanda di inserimento nella RSA o nella Casa Protetta le persone che:
− sono residenti a Longiano da almeno un anno;
− hanno compiuto i 50 anni di età
− sono stati riconosciuti non autosufficienti dalla Azienda U.S.L. e idonei per l’inserimento in
struttura per anziani.
Al servizio sono ammesse anche coppie di cui solamente una parzialmente autosufficiente,
riconosciuta tale dall’Azienda U.S.L.
Art. 4 - Domanda di inserimento
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Nella domanda di inserimento nella RSA o nella Casa Protetta, indirizzata al Responsabile del
Settore Servizi Sociali e redatta su modulo fornito dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune,
l’anziano o chi per esso deve dichiarare:
− stato di famiglia,
− situazione economica del nucleo famigliare;
− ciascuna persona obbligata a prestare alimenti ai sensi dell’art. 433 e seguenti del codice
civile.
Alla domanda va/vanno allegata/e la/le dichiarazione/i di cui all’art. 10. Ciascuna persona
obbligata a prestare alimenti ai sensi dell’art. 433 e seguenti del codice civile dovrà integrare detta
dichiarazione con l’indicazione della propria situazione economica. Essendo l’indicazione
dell’obbligazione agli alimenti solidale, l’ufficio procederà alla ricerca degli obbligati, secondo il
criterio della possibilità di contribuzione economica. Detta dichiarazione dovrà essere prestata dalle
persone obbligate ai sensi dell’art. 433 e seguenti del C.C., tassativamente secondo l’ordine indicato
da detto articolo.
In riferimento a quanto previsto dall’art.3 del Regolamento comunale di applicazione
dell’ISEE, delibera C.C. n. 36 del 19/07/2002, è fatto salvo il diritto del cittadino a non essere
soggetto alla valutazione della propria situazione economica, in tal caso si determina l’esclusione
dei benefici economici oggetto del presente regolamento.
Qualora l’assenza della documentazione ISEE fosse relativa ai nuclei famigliari degli obbligtai
al mantenimento, si attribuirà il punteggio relativo ai criteri economici stabilito dalla Giunta
Comunale per valori ISEE più alti, sono fatte salve le situazioni di gravi problematiche sociali, per
le quali è riservato alla Giunta Comunale l’adozione di indirizzi in merito al punteggio da attribuire.
Verificati i requisiti, il Capo Settore Servizi alla Persona dispone l’ammissione e ne notifica
immediatamente il nominativo alla Direzione della struttura.
Art. 5 - Pagamento retta
L’inserimento nella RSA - Casa Protetta disposto ai sensi dei successivi articoli comporta il
pagamento da parte dell’assistito della retta applicata nella struttura, con diritto alla conservazione
di una quota del proprio reddito non inferiore all’equivalente del 25% del trattamento minimo di
pensione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi della legge
regionale n. 2/1985 e successive modificazioni.
Art. 6 - Necessità di graduatoria
Nel caso in cui le domande di inserimento siano superiori ai posti riservati verrà redatta una
graduatoria dal Responsabile Servizi Sociali. Il Responsabile per tale adempimento può valersi del
parere dell’Assistente Sociale o di eventuali esperti del Settore all’uopo individuati.
Art. 7- Tempi di approvazione ed aggiornamento delle graduatorie
La graduatoria di accesso alla RSA e alla Casa Protetta viene aggiornata annualmente, in
occasione dell’aggiornamento della situazione economica dichiarata dal nucleo famigliare
dell’anziano e da quello delle persone tenute agli alimenti.
La graduatoria si aggiorna, inoltre, ogni qual volta giungano domande di inserimento.
La nuova graduatoria avrà efficacia a decorrere dal mese successivo alla sua pubblicazione.
L’inserimento delle nuove domande nella graduatoria avverrà mediante l’inclusione del nuovo
soggetto nella posizione che gli compete in base al punteggio conseguito.
A parità di punteggio avrà diritto di accesso colui che ha il punteggio BINA più elevato
(punteggio scheda A).
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Art. 8 - Modalità, criteri e principi della graduatoria
Ai fini della compilazione della graduatoria da parte della Commissione, le domande presentate
saranno preliminarmente istruite dal competente servizio comunale dei servizi sociali, mediante
visita domiciliare, acquisizione di documentazione integrativa, colloqui con l’utente ed i parenti.
Per la formulazione delle graduatorie di accesso alla RSA e alla Casa Protetta assegnerà un
punteggio ad ogni singola domanda sulla base dei seguenti criteri:
a) fabbisogno assistenziale
b) criteri sociali
c) criteri economici.
I predetti criteri sono stabiliti nelle allegate schede facenti parte integrante del regolamento.
Per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri economici è demandato alla Giunta Comunale
la determinazione delle fasce e dei punteggi.
I principi ispiratori di tali criteri hanno fondamento sul concetto che l’Ente Pubblico deve
garantire una adeguata assistenza, innanzitutto ai soggetti più deboli, privi di appoggio economico
da parte dei familiari, che integri quanto il settore sociale privato offre, a costi non sostenibili per
tutti.
Art. 9 - Adozione delle graduatorie e ricorsi
La graduatoria di accesso verrà adottata con provvedimento del Capo Settore Servizi alla
Persona ed affissa all’albo pretorio del Comune per 15 giorni.
Avverso tale provvedimento può essere presentato ricorso in opposizione alla Commissione
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa.
Art. 10 - Effetti dell’aggiornamento della graduatoria
Qualora, per effetto dell’aggiornamento della graduatoria, una persona già inserita nella
struttura si collochi nella nuova graduatoria in posizione superiore al numero dei posti disponibili,
perde il beneficio economico previsto nel presente regolamento e nel contratto indicato nell’art. 1
unicamente a causa dell’applicazione dei criteri economici.
A tale scopo al momento della presentazione della domanda di cui all’art. 4, l’anziano (ove in
grado) e le persone obbligate ai sensi dell’art. 433 e seguenti del c.c., secondo quanto previsto al
precedente art. 4, sottoscrivono la piena conoscenza della presente disciplina e l’accettazione del
conseguente effetto della dimissione dalla struttura e l’impegno al pagamento della integrazione
della retta secondo quanto previsto all’art. 1988 del c.c.
Il pagamento della integrazione della retta ai sensi del precedente comma comporta la
cancellazione della persona ospitata dal numero dei posti a disposizione del Comune di Longiano.
Art. 11 - Modalità di accesso ai posti riservati.
L’accesso ai posti riservati nella RSA e Casa Protetta avrà luogo a seguito del decesso o
dimissione dell’ospite o per l’applicazione del precedente art.10, qualora i posti riservati al Comune
siano tutti occupati.
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a comunicare l’esito dell’istruttoria così come risulta dalla
graduatoria, entro 10 giorni dalla sua approvazione, al richiedente e al referente.
Nel caso in cui il richiedente debba essere inserito in struttura, lo stesso entro 7 giorni dalla
comunicazione deve dare la disponibilità ad entrare in RSA-Casa Protetta. In caso contrario, per
motivi non riconducibili ad oggettivi impedimenti, l’anziano perderà il diritto d’accesso e si passerà
a quello che nella graduatoria lo segue. Acquisita la disponibilità suddetta il Responsabile
dell’Ufficio Servizi Sociali notifica immediatamente alla Direzione della struttura il nominativo
dell’anziano ammesso.
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CAPO III - ACCESSO AL CENTRO DIURNO
Art. 12 - Ammissioni e Dimissioni
Possono fare domanda di inserimento nel centro diurno coloro che:
− sono residenti a Longiano da almeno un anno;
− hanno compiuto i 50 anni di età;
− sono stati riconosciuti non autosufficienti dall’A. U.S.L. se di età compresa fra i 50 e 65
anni;
− cittadini non anziani portatori di handicap o in particolari condizioni di necessità
assistenziali.
Sono ammessi al servizio coloro che hanno i requisiti di cui sopra e si trovano nelle seguenti
condizioni:
− persone sole in condizioni di rischio e di isolamento sociale;
− persone parzialmente autosufficienti, sole o in famiglia;
− persone non autosufficienti, inserite in un nucleo familiare.
Nel caso in cui le condizioni dell’anziano ospite, durante la permanenza al Centro Diurno,
subiscano modifiche tali da non ritenere adeguato il proseguimento della frequenza del Centro, si
provvederà, sentiti i familiari e l’Unità di Valutazione Geriatrica, alla attivazione di servizi
alternativi.
L’assenza prolungata e consecutiva non giustificata per oltre 45 giorni, potrà dare luogo alla
dimissione dell’anziano.
Art. 13 - Domanda di inserimento
Nella domanda di inserimento nel Centro Diurno, indirizzata al Responsabile dei Servizi
Sociali e redatta su modulo fornito dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune, l’anziano o chi per
esso, deve dichiarare:
− stato di famiglia,
− situazione economica del nucleo famigliare;
− ciascuna persona obbligata a prestare alimenti ai sensi dell’art. 433 e seguenti del codice
civile.
La domanda deve essere corredata da certificato medico attestante sia le condizioni psicofisiche dell’anziano sia la sua idoneità alla vita di comunità.
Verificati i requisiti, il Capo Settore Servizi alla Persona dispone l’ammissione e ne notifica
immediatamente il nominativo alla Direzione della struttura.
Art. 14 - Gratuità del servizio
L’inserimento nel Centro Diurno avviene senza pagamento di retta o altro onere di alcun genere
da parte dell’utente e dei suoi familiari.
Art. 15 - Graduatoria
Nel caso in cui le domande di inserimento nel Centro Diurno siano superiori ai posti riservati
verrà redatta apposita graduatoria con le modalità ed i criteri stabiliti al Capo II.
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Quanto stabilito all’art. 11 vale anche nel caso in cui i posti riservati nel Centro Diurno siano
tutti occupati.
CAPO IV - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’
Art. 16 - Inserimento nella struttura
L’inserimento nella struttura deve essere consentito entro 48 ore dalla notifica della
comunicazione di cui agli articoli 5, 11 e 13.
Qualora i posti convenzionati con l’Azienda USL siano esauriti la Direzione della “Residenza
Castello” mette comunque a disposizione del Comune di Longiano posti non convenzionati in
numero pari all’impegno assunto col contratto di cui all’art. 1.
In caso di inadempienza la Direzione verrà immediatamente diffidata ad adempiere con
contestuale applicazione di una sanzione a titolo di penale di € 500 (cinquecento) per ogni giorno di
ritardo.
Art. 17 - Controlli
L’Amministrazione Comunale effettuerà periodici controlli con libero accesso alla struttura
della RSA - Casa Protetta e del Centro Diurno, con cadenza almeno mensile al fine di verificare la
qualità dei servizi erogati, il loro gradimento da parte degli utenti ed il trattamento riservato agli
utenti inseriti dal Comune.
Nessuna condizione o impedimento possono essere posti dalla Direzione della struttura che
ostacolino o impediscano il concreto esercizio del precitato diritto di accesso e verifica.
Comportamenti scorretti saranno oggetto di contestazione e diffida e, qualora reiterati, passibili
di sanzione di lire € 500 (cinquecento) per ogni provvedimento di diffida dopo il primo.
Art. 18 - Applicazione delle sanzioni
Per l’applicazione e la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni di legge vigenti in
materia di sanzioni amministrative.
CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 19 - Inserimenti prioritari
Sono iscritti d’ufficio in graduatoria ed inseriti in via prioritaria nella Casa Protetta le persone
già ospiti di altra analoga struttura per i quali il Comune integra la retta con contributo economico.
Art. 20
Il presente regolamento entra in vigore al momento dell’esecutività della delibera di
approvazione.
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SCHEDA A)
FABBISOGNO ASSISTENZIALE
Il fabbisogno assistenziale è valutato dall'Unità di Valutazione Geriatrica (UVQ) dalla quale si
acquisirà il certificato contenente la valutazione del fabbisogno assistenziale sintetizzato in un
progetto e in un punteggio,
AI fine di predisporre la graduatoria si acquisirà il punteggio BINA.
SCHEDA B)
CRITERI ECONOMICI
C1. NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE/UTENTE
Si considerano le risorse economiche del nucleo familiare rilevate mediante la dichiarazione
sostitutiva unica e attestazione ISEE.
Si attribuisce punteggio secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale: all'ISEE, al patrimonio
mobiliare ed immobiliare.
La sommatoria dei tre punteggi definisce la capacità economica del nucleo familiare del
richiedente/utente.
C2. PERSONE TENUTE AGLI ALIMENTI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART.433
DEL C.C. E SEGUENTI:
PERSONE TENUTE IN VIA PRIORITARIA:
-Coniuge;
-figli e in loro mancanza i discendenti prossimi, anche naturali;
-i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi;
-i generi e le nuore
Si considerano le risorse economiche del nucleo familiare delle persone tenute in via prioritaria agli
alimenti rilevate mediante la dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE.
Si attribuisce punteggio secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale all'ISEE, al patrimonio
mobiliare ed immobiliare appartenenti ad ogni nucleo.
La sommatoria dei tre punteggi definisce la capacità economica del nucleo familiare della persona
tenuta in via prioritaria agli alimenti.
PERSONE TENUTE IN VIA SUBORDINATA:
-suocero/a;
-fratelli e sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Si considerano le risorse economiche di ogni nucleo familiare rilevate mediante la dichiarazione
sostitutiva unica e attestazione ISEE.
Si attribuisce punteggio secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale all'ISEE del nucleo, al
patrimonio mobiliare ed immobiliare e lo si considera all'80%.
La sommatoria dei tre punteggi definisce la capacità economica del nucleo familiare delle persone
tenute in via subordinata agli alimenti.
DONATARI
Si considerano le risorse economiche del nucleo familiare di colui che ha beneficiato di donazione,
come previsto all'art.l0 del regolamento delle prestazioni sociali agevolate; rilevate mediante la
dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE.
Si attribuisce punteggio secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale all'ISEE del nucleo, al
patrimonio mobiliare ed immobiliare.
La sommatoria dei tre punteggi definisce la capacità economica del nucleo familiare del donatario.
La sommatoria dei punteggi attribuiti ai diversi nuclei è utilizzato per la determinazione della
graduatoria.
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