ACCESSO CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO
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ACCESSO CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO
COMUNE di LONGIANO Provincia di Forlì - Cesena REGOLAMENTO PER L’ACCESSO DEI RESIDENTI ALLA “CASA PROTETTA” E AL “CENTRO DIURNO” DELLA “RESIDENZA CASTELLO” Approvato con deliberazione C.C. n.16 del 30.3.1999 (CO.RE.CO. di Bologna n.3106 del 14.4.1999) Ripubblicato all’albo pretorio dal 22.4.1999 al 7.5.1999 – Modificato con Deliberazione C.C. n. 80 del 23/12/2002 altro/Dregolam: rsa.doc INDICE CAPO I - OGGETTO Art. Art. 1) 2) - Oggetto - Rapporti economici CAPO II - ACCESSO ALLA CASA PROTETTA Art. 3) Art. 4) Art. 5) Art. 6) Art. 7) Art. 8) Art. 9) Art. 10) Art. 11) - Destinatari Domanda di inserimento Pagamento retta Necessità di graduatoria Tempi di approvazione ed aggiornamento delle graduatorie Modalità, criteri e principi della graduatoria Adozione delle graduatorie e ricorsi Effetti dell’aggiornamento Modalità di accesso alla RSA e alla CASA PROTETTA CAPO III - ACCESSO AL CENTRO DIURNO Art. Art. Art. Art. 12) 13) 14) 15) - Ammissioni e dimissioni Domanda di inserimento Gratuità del servizio Graduatoria CAPO IV - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ Art. 16) Art. 17) Art. 18) - Inserimento nella struttura - Controllo - Applicazione delle sanzioni CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 19) Art. 20) - Inserimenti prioritari - Norma transitoria altro/Dregolam: rsa.doc CAPO I - OGGETTO Art. 1 - Oggetto Il presente regolamento detta le norme per l’inserimento dei residenti nei posti riservati al Comune di Longiano nella Residenza Sanitaria Assistita, nella Casa Protetta e nel Centro Diurno nel complesso denominato “Residenza Castello” di via Cannella, in attuazione dell’accordo intervenuto con la “Colle Carducci srl con sede in Cesena in via Settecrociari, 4130”, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 26.3.1997 e n. 65 del 31.10.97 stipulato con atto pubblico del notaio Antonio Porfiri di Cesena come da contratto Rep n. 125039 in data 1.12.1997, registrato a Cesena il 18.3.1997 al n. 2913 Mod. 1V. Le persone residenti in Comune di Longiano alloggiate o che richiedano l’inserimento nella RSA - Casa Protetta ed economicamente autosufficienti ai fini del pagamento della retta, non sono considerate nel numero dei posti riservati ed intrattengono pertanto rapporti diretti con la Società. Art. 2 - Rapporti economici L’accesso ai 10 posti riservati nella RSA o Casa Protetta comporta il pagamento col proprio reddito della retta da parte dell’ospite, fatto salvo il diritto di questi alla conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore all’equivalente del 25 per cento del trattamento minimo di pensione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi della Legge Regionale n. 2/1985 e successive modificazioni ed avviene altresì senza onere alcuno per il Comune di Longiano. L’accesso ai 15 posti del Centro Diurno avviene a titolo gratuito senza onere alcuno per gli ospiti nè per il Comune di Longiano. Il Centro Diurno deve essere funzionante tutto l’anno, tranne le festività del calendario ed il giorno del Santo Patrono, per almeno 50 ore settimanali. Le persone inserite dal Comune di Longiano nella RSA - Casa Protetta e nel Centro Diurno, ai sensi del richiamato contratto ed in base alle condizioni del presente regolamento, usufruiranno dello stesso trattamento, degli stessi servizi e di tutto quanto fornito dalla struttura agli alloggiati e fruitori direttamente presentatisi ed accettati dalla Direzione. CAPO II - ACCESSO ALLA CASA PROTETTA Art. 3 - Destinatari Possono fare domanda di inserimento nella RSA o nella Casa Protetta le persone che: − sono residenti a Longiano da almeno un anno; − hanno compiuto i 50 anni di età − sono stati riconosciuti non autosufficienti dalla Azienda U.S.L. e idonei per l’inserimento in struttura per anziani. Al servizio sono ammesse anche coppie di cui solamente una parzialmente autosufficiente, riconosciuta tale dall’Azienda U.S.L. Art. 4 - Domanda di inserimento altro/Dregolam: rsa.doc Nella domanda di inserimento nella RSA o nella Casa Protetta, indirizzata al Responsabile del Settore Servizi Sociali e redatta su modulo fornito dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune, l’anziano o chi per esso deve dichiarare: − stato di famiglia, − situazione economica del nucleo famigliare; − ciascuna persona obbligata a prestare alimenti ai sensi dell’art. 433 e seguenti del codice civile. Alla domanda va/vanno allegata/e la/le dichiarazione/i di cui all’art. 10. Ciascuna persona obbligata a prestare alimenti ai sensi dell’art. 433 e seguenti del codice civile dovrà integrare detta dichiarazione con l’indicazione della propria situazione economica. Essendo l’indicazione dell’obbligazione agli alimenti solidale, l’ufficio procederà alla ricerca degli obbligati, secondo il criterio della possibilità di contribuzione economica. Detta dichiarazione dovrà essere prestata dalle persone obbligate ai sensi dell’art. 433 e seguenti del C.C., tassativamente secondo l’ordine indicato da detto articolo. In riferimento a quanto previsto dall’art.3 del Regolamento comunale di applicazione dell’ISEE, delibera C.C. n. 36 del 19/07/2002, è fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto alla valutazione della propria situazione economica, in tal caso si determina l’esclusione dei benefici economici oggetto del presente regolamento. Qualora l’assenza della documentazione ISEE fosse relativa ai nuclei famigliari degli obbligtai al mantenimento, si attribuirà il punteggio relativo ai criteri economici stabilito dalla Giunta Comunale per valori ISEE più alti, sono fatte salve le situazioni di gravi problematiche sociali, per le quali è riservato alla Giunta Comunale l’adozione di indirizzi in merito al punteggio da attribuire. Verificati i requisiti, il Capo Settore Servizi alla Persona dispone l’ammissione e ne notifica immediatamente il nominativo alla Direzione della struttura. Art. 5 - Pagamento retta L’inserimento nella RSA - Casa Protetta disposto ai sensi dei successivi articoli comporta il pagamento da parte dell’assistito della retta applicata nella struttura, con diritto alla conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore all’equivalente del 25% del trattamento minimo di pensione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi della legge regionale n. 2/1985 e successive modificazioni. Art. 6 - Necessità di graduatoria Nel caso in cui le domande di inserimento siano superiori ai posti riservati verrà redatta una graduatoria dal Responsabile Servizi Sociali. Il Responsabile per tale adempimento può valersi del parere dell’Assistente Sociale o di eventuali esperti del Settore all’uopo individuati. Art. 7- Tempi di approvazione ed aggiornamento delle graduatorie La graduatoria di accesso alla RSA e alla Casa Protetta viene aggiornata annualmente, in occasione dell’aggiornamento della situazione economica dichiarata dal nucleo famigliare dell’anziano e da quello delle persone tenute agli alimenti. La graduatoria si aggiorna, inoltre, ogni qual volta giungano domande di inserimento. La nuova graduatoria avrà efficacia a decorrere dal mese successivo alla sua pubblicazione. L’inserimento delle nuove domande nella graduatoria avverrà mediante l’inclusione del nuovo soggetto nella posizione che gli compete in base al punteggio conseguito. A parità di punteggio avrà diritto di accesso colui che ha il punteggio BINA più elevato (punteggio scheda A). altro/Dregolam: rsa.doc Art. 8 - Modalità, criteri e principi della graduatoria Ai fini della compilazione della graduatoria da parte della Commissione, le domande presentate saranno preliminarmente istruite dal competente servizio comunale dei servizi sociali, mediante visita domiciliare, acquisizione di documentazione integrativa, colloqui con l’utente ed i parenti. Per la formulazione delle graduatorie di accesso alla RSA e alla Casa Protetta assegnerà un punteggio ad ogni singola domanda sulla base dei seguenti criteri: a) fabbisogno assistenziale b) criteri sociali c) criteri economici. I predetti criteri sono stabiliti nelle allegate schede facenti parte integrante del regolamento. Per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri economici è demandato alla Giunta Comunale la determinazione delle fasce e dei punteggi. I principi ispiratori di tali criteri hanno fondamento sul concetto che l’Ente Pubblico deve garantire una adeguata assistenza, innanzitutto ai soggetti più deboli, privi di appoggio economico da parte dei familiari, che integri quanto il settore sociale privato offre, a costi non sostenibili per tutti. Art. 9 - Adozione delle graduatorie e ricorsi La graduatoria di accesso verrà adottata con provvedimento del Capo Settore Servizi alla Persona ed affissa all’albo pretorio del Comune per 15 giorni. Avverso tale provvedimento può essere presentato ricorso in opposizione alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Art. 10 - Effetti dell’aggiornamento della graduatoria Qualora, per effetto dell’aggiornamento della graduatoria, una persona già inserita nella struttura si collochi nella nuova graduatoria in posizione superiore al numero dei posti disponibili, perde il beneficio economico previsto nel presente regolamento e nel contratto indicato nell’art. 1 unicamente a causa dell’applicazione dei criteri economici. A tale scopo al momento della presentazione della domanda di cui all’art. 4, l’anziano (ove in grado) e le persone obbligate ai sensi dell’art. 433 e seguenti del c.c., secondo quanto previsto al precedente art. 4, sottoscrivono la piena conoscenza della presente disciplina e l’accettazione del conseguente effetto della dimissione dalla struttura e l’impegno al pagamento della integrazione della retta secondo quanto previsto all’art. 1988 del c.c. Il pagamento della integrazione della retta ai sensi del precedente comma comporta la cancellazione della persona ospitata dal numero dei posti a disposizione del Comune di Longiano. Art. 11 - Modalità di accesso ai posti riservati. L’accesso ai posti riservati nella RSA e Casa Protetta avrà luogo a seguito del decesso o dimissione dell’ospite o per l’applicazione del precedente art.10, qualora i posti riservati al Comune siano tutti occupati. L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a comunicare l’esito dell’istruttoria così come risulta dalla graduatoria, entro 10 giorni dalla sua approvazione, al richiedente e al referente. Nel caso in cui il richiedente debba essere inserito in struttura, lo stesso entro 7 giorni dalla comunicazione deve dare la disponibilità ad entrare in RSA-Casa Protetta. In caso contrario, per motivi non riconducibili ad oggettivi impedimenti, l’anziano perderà il diritto d’accesso e si passerà a quello che nella graduatoria lo segue. Acquisita la disponibilità suddetta il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali notifica immediatamente alla Direzione della struttura il nominativo dell’anziano ammesso. altro/Dregolam: rsa.doc CAPO III - ACCESSO AL CENTRO DIURNO Art. 12 - Ammissioni e Dimissioni Possono fare domanda di inserimento nel centro diurno coloro che: − sono residenti a Longiano da almeno un anno; − hanno compiuto i 50 anni di età; − sono stati riconosciuti non autosufficienti dall’A. U.S.L. se di età compresa fra i 50 e 65 anni; − cittadini non anziani portatori di handicap o in particolari condizioni di necessità assistenziali. Sono ammessi al servizio coloro che hanno i requisiti di cui sopra e si trovano nelle seguenti condizioni: − persone sole in condizioni di rischio e di isolamento sociale; − persone parzialmente autosufficienti, sole o in famiglia; − persone non autosufficienti, inserite in un nucleo familiare. Nel caso in cui le condizioni dell’anziano ospite, durante la permanenza al Centro Diurno, subiscano modifiche tali da non ritenere adeguato il proseguimento della frequenza del Centro, si provvederà, sentiti i familiari e l’Unità di Valutazione Geriatrica, alla attivazione di servizi alternativi. L’assenza prolungata e consecutiva non giustificata per oltre 45 giorni, potrà dare luogo alla dimissione dell’anziano. Art. 13 - Domanda di inserimento Nella domanda di inserimento nel Centro Diurno, indirizzata al Responsabile dei Servizi Sociali e redatta su modulo fornito dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune, l’anziano o chi per esso, deve dichiarare: − stato di famiglia, − situazione economica del nucleo famigliare; − ciascuna persona obbligata a prestare alimenti ai sensi dell’art. 433 e seguenti del codice civile. La domanda deve essere corredata da certificato medico attestante sia le condizioni psicofisiche dell’anziano sia la sua idoneità alla vita di comunità. Verificati i requisiti, il Capo Settore Servizi alla Persona dispone l’ammissione e ne notifica immediatamente il nominativo alla Direzione della struttura. Art. 14 - Gratuità del servizio L’inserimento nel Centro Diurno avviene senza pagamento di retta o altro onere di alcun genere da parte dell’utente e dei suoi familiari. Art. 15 - Graduatoria Nel caso in cui le domande di inserimento nel Centro Diurno siano superiori ai posti riservati verrà redatta apposita graduatoria con le modalità ed i criteri stabiliti al Capo II. altro/Dregolam: rsa.doc Quanto stabilito all’art. 11 vale anche nel caso in cui i posti riservati nel Centro Diurno siano tutti occupati. CAPO IV - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ Art. 16 - Inserimento nella struttura L’inserimento nella struttura deve essere consentito entro 48 ore dalla notifica della comunicazione di cui agli articoli 5, 11 e 13. Qualora i posti convenzionati con l’Azienda USL siano esauriti la Direzione della “Residenza Castello” mette comunque a disposizione del Comune di Longiano posti non convenzionati in numero pari all’impegno assunto col contratto di cui all’art. 1. In caso di inadempienza la Direzione verrà immediatamente diffidata ad adempiere con contestuale applicazione di una sanzione a titolo di penale di € 500 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo. Art. 17 - Controlli L’Amministrazione Comunale effettuerà periodici controlli con libero accesso alla struttura della RSA - Casa Protetta e del Centro Diurno, con cadenza almeno mensile al fine di verificare la qualità dei servizi erogati, il loro gradimento da parte degli utenti ed il trattamento riservato agli utenti inseriti dal Comune. Nessuna condizione o impedimento possono essere posti dalla Direzione della struttura che ostacolino o impediscano il concreto esercizio del precitato diritto di accesso e verifica. Comportamenti scorretti saranno oggetto di contestazione e diffida e, qualora reiterati, passibili di sanzione di lire € 500 (cinquecento) per ogni provvedimento di diffida dopo il primo. Art. 18 - Applicazione delle sanzioni Per l’applicazione e la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di sanzioni amministrative. CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 19 - Inserimenti prioritari Sono iscritti d’ufficio in graduatoria ed inseriti in via prioritaria nella Casa Protetta le persone già ospiti di altra analoga struttura per i quali il Comune integra la retta con contributo economico. Art. 20 Il presente regolamento entra in vigore al momento dell’esecutività della delibera di approvazione. altro/Dregolam: rsa.doc SCHEDA A) FABBISOGNO ASSISTENZIALE Il fabbisogno assistenziale è valutato dall'Unità di Valutazione Geriatrica (UVQ) dalla quale si acquisirà il certificato contenente la valutazione del fabbisogno assistenziale sintetizzato in un progetto e in un punteggio, AI fine di predisporre la graduatoria si acquisirà il punteggio BINA. SCHEDA B) CRITERI ECONOMICI C1. NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE/UTENTE Si considerano le risorse economiche del nucleo familiare rilevate mediante la dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE. Si attribuisce punteggio secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale: all'ISEE, al patrimonio mobiliare ed immobiliare. La sommatoria dei tre punteggi definisce la capacità economica del nucleo familiare del richiedente/utente. C2. PERSONE TENUTE AGLI ALIMENTI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART.433 DEL C.C. E SEGUENTI: PERSONE TENUTE IN VIA PRIORITARIA: -Coniuge; -figli e in loro mancanza i discendenti prossimi, anche naturali; -i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi; -i generi e le nuore Si considerano le risorse economiche del nucleo familiare delle persone tenute in via prioritaria agli alimenti rilevate mediante la dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE. Si attribuisce punteggio secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale all'ISEE, al patrimonio mobiliare ed immobiliare appartenenti ad ogni nucleo. La sommatoria dei tre punteggi definisce la capacità economica del nucleo familiare della persona tenuta in via prioritaria agli alimenti. PERSONE TENUTE IN VIA SUBORDINATA: -suocero/a; -fratelli e sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali. Si considerano le risorse economiche di ogni nucleo familiare rilevate mediante la dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE. Si attribuisce punteggio secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale all'ISEE del nucleo, al patrimonio mobiliare ed immobiliare e lo si considera all'80%. La sommatoria dei tre punteggi definisce la capacità economica del nucleo familiare delle persone tenute in via subordinata agli alimenti. DONATARI Si considerano le risorse economiche del nucleo familiare di colui che ha beneficiato di donazione, come previsto all'art.l0 del regolamento delle prestazioni sociali agevolate; rilevate mediante la dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE. Si attribuisce punteggio secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale all'ISEE del nucleo, al patrimonio mobiliare ed immobiliare. La sommatoria dei tre punteggi definisce la capacità economica del nucleo familiare del donatario. La sommatoria dei punteggi attribuiti ai diversi nuclei è utilizzato per la determinazione della graduatoria. altro/Dregolam: rsa.doc altro/Dregolam: rsa.doc