edizione straordinar - Bollettino Ufficiale (BURC)
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Poste Italiane - Spedizione in a.p. Tab. “D” Aut. DCO/DC - CZ/038/2003 valida dal 4 febbraio 2003 Supplemento straordinario n. 6 al n. 1 del 15 gennaio 2005 Parti I e II - Anno XXXVI REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA Catanzaro, sabato 22 gennaio 2005 DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE ● CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 ● (0961) 856628-29 Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria sono suddivise in tre parti che vengono cosı̀ pubblicate: Il 1o e il 16 di ogni mese: PARTE PRIMA ● ATTI DELLA REGIONE SEZIONE I ◆ ◆ ◆ Leggi Regolamenti Statuti SEZIONE II ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale Deliberazioni del Consiglio regionale Deliberazioni della Giunta regionale Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Comunicati di altre autorità o uffici regionali PARTE SECONDA ● ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI SEZIONE I ◆ Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione ◆ Atti di organi statali che interessano la Regione Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione SEZIONE II ◆ Ordinariamente il venerdì di ogni settimana PARTE TERZA ● ATTI DI TERZI ◆ ◆ Annunzi legali Avvisi di concorso 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 SOMMARIO 1289 DECRETO n. 16107 del 7 ottobre 2004 POR Calabria 2000-2006. Mis. 7.1 – VII Comitato di Sorveglianza Attuazione Programma Operativo (17-18 giugno 2004). Impegno e liquidazione spese organizzative pag. 1304 PARTE PRIMA SEZIONE II DECRETO n. 16135 del 7 ottobre 2004 DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA Dipartimento BILANCIO − FINANZE, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO POR Calabria, Misura 7.1 – Commissione selezione iniziative ristorazione ed enogastronomia d’eccellenza – Mis. 4.3a – 4.4e – D.D.G. 11490 dell’8/8/2003 – Impegno e liquidazione pag. 1305 DECRETO n. 16137 del 7 ottobre 2004 POR Calabria, Misura 7.1 – Compenso Commissione di valutazione Progetti incentivi «de minimis» interventi Mis. 1.10b – D.G.R. n. 549/03 – (D.D.G. 15336 del 29/10/2003) – Periodo 31/10/03 – 23/12/03 pag. 1307 DECRETO n. 15849 del 5 ottobre 2004 POR Calabria, Misura 7.1 – Liquidazione prestazione consulenza professionale Dr. Biafora Pasqualino periodo 11/7/ 2004-10/9/2004. Contratto rep. n. 2880/04. D.D.G. n. 5951 dell’11/5/2004 pag. 1302 DECRETO n. 16057 del 6 ottobre 2004 DECRETO n. 16142 del 7 ottobre 2004 POR Calabria, Misura 7.1 – Commissione di valutazione istanze Tutors e Docenti Work-Esperience – Mis. 3.2 – 3.4.13 (periodo mag.-ago. 2003) Impegno e liquidazione pag. 1308 DECRETO n. 16277 dell’8 ottobre 2004 POR Calabria 2000-2006. Mis. 7.1 – Azioni di comunicazione e informazione. Riproduzione Elaborati PIS-Oreste. Impegno e liquidazione fattura pag. 1303 REGIONE NVVIP – Compensi contrattuali componenti Nucleo Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici – Liquidazione periodo maggio 2004 pag. 1309 CALABRIA − PRESIDENZA BOLLETTINO UFFICIALE A V V I S O U R G E N T E Con delibera della Giunta Regionale n. 245 del 26 aprile 2004, pubblicata sul B.U.R. - Calabria n. 9 del 15 maggio 2004, sono stati aggiornati i prezzi degli abbonamenti, delle inserzioni e le modalità di pagamento. Pertanto, si riportano di seguito i nuovi prezzi e condizioni di vendita ed abbonamento. Vendita: — fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad C 2,00; numero arretrato C 4,00; — fascicolo di Supplemento straordinario, prezzo di copertina pari ad C 1,50 ogni 32 pagine; — fascicolo di Parte III costo pari ad C 1,50; numero arretrato C 3,00; Prezzi di abbonamento: — Parti I e II abbonamento annuale C 75,00; — Parte III abbonamento annuale C 35,00. Condizioni di pagamento: Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» − 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza, specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell’abbonamento − cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia − scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all’Amministrazione del B.U.R. - Calabria − Viale De Filippis, 98 − 88100 Catanzaro. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione. 1290 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 16457 del 12 ottobre 2004 DECRETO n. 17229 del 22 ottobre 2004 POR Calabria, Misura 7.1 – Compenso Commissione di valutazione offerte per la gara afferente alla progettazione e realizzazione di un sistema di elaborazione denominato «Soveria.it». Periodo 12/3/2002-10/7/2002 – Mis. 6.3 pag. 1311 Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili del Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» Servizio Provincia di Reggio Calabria U.A.Z. di Bianco via Corrado Alvaro n. 24 pag. 1318 DECRETO n. 16491 del 12 ottobre 2004 «POR Calabria, Misura 7.1 – Compenso Commissione valutazione ricorsi graduatoria imprendigiovani – Misura 3.113.13. Periodo ottobre-novembre 2003» pag. 1312 DECRETO n. 17231 del 22 ottobre 2004 Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili del Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» Servizio Provincia di Reggio Calabria U.A.Z. di Caulonia viale Magna Grecia n. 50 pag. 1321 DECRETO n. 16750 del 14 ottobre 2004 DECRETO n. 17232 del 22 ottobre 2004 Approvazione rendiconto Funzionario Delegato Janni P. Roberto con sede presso Avvocatura reg.le anno 2001 pag. 1313 Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili del Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» Servizio Provincia di Reggio Calabria U.A.Z. di Locri via Marconi 76 pag. 1322 DECRETO n. 16752 del 14 ottobre 2004 Approvazione rendiconto rassegnato dal Funzionario Delegato Janni P. Roberto con sede presso Avvocatura reg.le anno 2001 pag. 1314 DECRETO n. 16753 del 14 ottobre 2004 Approvazione rendiconto rassegnato dal Funzionario Delegato Janni P. Roberto con sede presso Avvocatura reg.le anno 2002 pag. 1314 DECRETO n. 17234 del 22 ottobre 2004 Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili dell’Avvocatura Regionale – Sezione di Reggio Calabria via D. Tripepi 92 pag. 1323 DECRETO n. 17236 del 22 ottobre 2004 Tasse Automobilistiche Regionali. Tabaccai autorizzati alla riscossione. Cambio titolarità pag. 1325 DECRETO n. 16755 del 14 ottobre 2004 Approvazione rendiconto rassegnato dal Funzionario Delegato Janni P. Roberto con sede presso Avvocatura reg.le anno 2002 pag. 1315 DECRETO n. 17226 del 22 ottobre 2004 Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili del Dipartimento Bilancio, Finanze, programmazione e Sviluppo Economico – Settore Patrimonio, Servizio Patrimonio, Ufficio Patrimonio di Reggio Cal. via T. Panella n. 20 pag. 1316 DECRETO n. 17237 del 22 ottobre 2004 Riscossione tasse automobilistiche. DPCM 25 gennaio 1999, n. 11. Rinuncia al servizio pag. 1326 DECRETO n. 17401 del 25 ottobre 2004 Richiesta della ditta Bracco Maria Pina, Amministratrice della Azienda Agricola Tiriolello, per «costruire a distanza inferiore a quella stabilita dall’art. 49 del D.P.R. 753/80, una serie di fabbricati per civile abitazione, nel comune di Catanzaro, foglio 82, p.lla 61, linea ferroviaria Cosenza-Catanzaro Lido, in sx tra le progressive Km 104+925 e Km 105+028” – Autorizzazione pag. 1326 DECRETO n. 17227 del 22 ottobre 2004 Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili del Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» Servizio Provincia di Reggio Calabria U.A.Z. di Rosarno via Boccaccio 3 pag. 1317 DECRETO n. 17538 del 26 ottobre 2004 Accreditamento somme per l’anno 2004 trattamento economico al personale assunto ai sensi della Legge 138/84 pag. 1327 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1291 DECRETO n. 17818 del 28 ottobre 2004 DECRETO n. 18097 del 4 novembre 2004 Incarico alla Società Anemos ICT S.r.l. per la realizzazione di interventi evolutivi sul sistema Rendiconta a supporto del progetto di Sperimentazione del Ciclo di Programmazione e Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano operativo, di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 8/2002 pag. 1327 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1339 DECRETO n. 18098 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1339 DECRETO n. 18083 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1335 DECRETO n. 18099 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1340 DECRETO n. 18085 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1336 DECRETO n. 18100 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1340 DECRETO n. 18088 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1336 DECRETO n. 18101 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1340 DECRETO n. 18090 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1336 DECRETO n. 18103 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1341 DECRETO n. 18091 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1337 DECRETO n. 18104 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1341 DECRETO n. 18092 del 4 novembre 2004 DECRETO n. 18106 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1337 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1342 DECRETO n. 18094 del 4 novembre 2004 DECRETO n. 18107 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1338 DECRETO n. 18095 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1342 DECRETO n. 18109 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1338 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1342 DECRETO n. 18096 del 4 novembre 2004 DECRETO n. 18110 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1338 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1343 1292 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 18112 del 4 novembre 2004 DECRETO n. 18329 del 9 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1343 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1348 DECRETO n. 18113 del 4 novembre 2004 DECRETO n. 18331 del 9 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1344 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1349 DECRETO n. 18314 del 9 novembre 2004 DECRETO n. 18333 del 9 novembre 2004 Cristofalo Rosa Cod. Lottomatica PA 3727. Cessazione servizio riscossione tasse automobilistiche. DPCM 25 gennaio 1999, n. 11 pag. 1344 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1349 DECRETO n. 18315 del 9 novembre 2004 DECRETO n. 18335 del 9 novembre 2004 Cessazione servizio riscossione tasse automobilistiche. DPCM 25 gennaio 1999, n. 11 pag. 1344 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1349 DECRETO n. 18316 del 9 novembre 2004 DECRETO n. 18336 del 9 novembre 2004 Tassa Automobilistica – Istanze esenzione – Riconoscimento diritto ai soggetti portatori di handicap pag. 1345 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1350 DECRETO n. 18318 del 9 novembre 2004 DECRETO n. 18338 del 9 novembre 2004 Tassa Automobilistica – Rigetto istanze esenzione per portatori di handicap pag. 1345 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1350 DECRETO n. 18319 del 9 novembre 2004 DECRETO n. 18341 del 9 novembre 2004 Rettifica Decreto n. 13714 del 23 agosto 2004 – Rateizzazione cartella n. 034 2003 00013491 36 000 – Ruolo 2002/ 005659 – Numero pratica 903006113776-903007510778 pag. 1346 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1351 DECRETO n. 18342 del 9 novembre 2004 DECRETO n. 18321 del 9 novembre 2004 Tassa Automobilistica − Istanze esenzione – Riconoscimento diritto ai soggetti portatori di handicap pag. 1347 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1351 DECRETO n. 18343 del 9 novembre 2004 DECRETO n. 18325 del 9 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1351 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1347 DECRETO n. 18562 del 10 novembre 2004 DECRETO n. 18328 del 9 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1348 Rateizzazione cartella n. 034 2003 00032077 22 000 – Numero pratica 903008546557 – Tassa automobilistica 1999 pag. 1352 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1293 DECRETO n. 18826 del 12 novembre 2004 DECRETO n. 19807 del 23 novembre 2004 «POR Calabria 2000-2006 – Mis. 7.1 – Assistenza Tecnica istituzionale all’Autorità di Gestione per la razionalizzazione e l’innovazione del sistema degli incentivi alle imprese. Schema di convenzione – Assunzione impegno di spesa pag. 1353 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1363 Tassa automobilistica regionale – Convenzione A.C.I./Regione Calabria – Liquidazione fattura n. 19580/2004 pag. 1364 DECRETO n. 19459 del 19 novembre 2004 Regolarizzo provvisorio DECRETO n. 19810 del 23 novembre 2004 pag. 1358 DECRETO n. 19813 del 23 novembre 2004 DECRETO n. 19462 del 19 novembre 2004 POR Calabria, Misura 7.1 – Retribuzione di posizione R.M. su liquidabilità impegno n. 99 del 6/2/2004 – DDS n. 1102 del 10/2/2004 – D.D.G. n. 7250 del 13/6/2002. (VI) pag. 1358 Tassa Automobilistica – Istanze esenzione – Riconoscimento diritto ai soggetti portatori di handicap pag. 1364 DECRETO n. 19817 del 23 novembre 2004 DECRETO n. 19463 del 19 novembre 2004 POR Calabria 2000-2006 Mis. 7.1 – Liquidazione retribuzione di risultato attribuita ai Responsabili di Misura al 30/ 10/2004. D.D.G. n. 7250 del 13/6/2002. (VI) pag. 1359 DECRETO n. 19746 del 22 novembre 2004 Tassa Automobilistica – Rigetto istanze esenzione per portatori di handicap pag. 1365 DECRETO n. 19819 del 23 novembre 2004 Tassa Automobilistica – Istanze esenzione – Riconoscimento diritto ai soggetti portatori di handicap pag. 1365 Estinzione c/c 51/2149/27 – Ispettorato regionale delle Foreste di Reggio Calabria pag. 1361 DECRETO n. 19820 del 23 novembre 2004 DECRETO n. 19791 del 23 novembre 2004 Tassa automobilistica – Istanze esenzione veicoli di interesse storico – Riconoscimento diritto pag. 1366 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1361 DECRETO n. 19793 del 23 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1361 DECRETO n. 19796 del 23 novembre 2004 Dipartimento URBANISTICA DECRETO n. 22049 del 10 dicembre 2004 Ditta: Papa Maria Giovanna – Comune di Bonifati – Concessione demaniale marittima pag. 1367 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1362 DECRETO n. 22051 del 10 dicembre 2004 DECRETO n. 19800 del 23 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1362 Ditta: Alexandroff Vjera – Comune di Belvedere Marittimo – Rinnovo concessione demaniale marittima adeguamento PUA pag. 1369 DECRETO n. 22053 del 10 dicembre 2004 DECRETO n. 19803 del 23 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica pag. 1363 Ditta: Alexandroff Vjera – Comune di Belvedere Marittimo – Rinnovo concessione demaniale marittima adeguamento PUA pag. 1371 1294 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 22057 del 10 dicembre 2004 DECRETO n. 22067 del 10 dicembre 2004 Ditta: Irace Alfonsina – Comune di Guardia Piemontese – Concessione demaniale marittima in sanatoria pag. 1373 Ditta: Le Bruscate S.r.l. – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima pag. 1396 DECRETO n. 22068 del 10 dicembre 2004 DECRETO n. 22058 del 10 dicembre 2004 Ditta: Curcio Carmela – Comune di Acquappesa – Concessione demaniale marittima in sanatoria pag. 1376 DECRETO n. 22059 del 10 dicembre 2004 Ditta: Hotel Garden S.r.l. di De Lorenzo Sergio – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 1378 Ditta: Canale Natale – Comune di Reggio Calabria – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 1398 DECRETO n. 22069 del 10 dicembre 2004 Ditta: Sibari S.r.l. – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima pag. 1399 DECRETO n. 22070 del 10 dicembre 2004 DECRETO n. 22060 del 10 dicembre 2004 Ditta: Caruso Antonio – Comune di Acquappesa – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 1380 Ditta: Ieraci Anselmo – Comune di Siderno – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 1401 DECRETO n. 22071 del 10 dicembre 2004 DECRETO n. 22061 del 10 dicembre 2004 Ditta: Grazzini Alba – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 1382 Ditta: La Laguna S.n.c. – Comune di Mandatoriccio – Concessione demaniale marittima pag. 1402 DECRETO n. 22072 del 10 dicembre 2004 DECRETO n. 22062 del 10 dicembre 2004 Ditta: Santagati Agnese Maria – Comune di Villa San Giovanni – Concessione demaniale marittima in sanatoria pag. 1384 Ditta: Hotel Gaudio di Gaudio Antonio – Comune di Longobardi (CS) – Concessione demaniale marittima pag. 1405 DECRETO n. 22073 del 10 dicembre 2004 DECRETO n. 22063 del 10 dicembre 2004 Ditta: Renzo Vincenzo – Comune di Calopezzati – Concessione demaniale marittima pag. 1387 DECRETO n. 22064 del 10 dicembre 2004 Ditta: Cambareri Giuseppe – Comune di Bagnara Calabra – Concessione demaniale marittima pag. 1389 Ditta: Delle Tasse Giorgio – Comune di Scalea – Concessione demaniale marittima pag. 1407 DECRETO n. 22075 del 13 dicembre 2004 Ditta: Zangaro Filomena – Comune di Pietrapaola – Concessione demaniale marittima pag. 1409 DECRETO n. 22065 del 10 dicembre 2004 DECRETO n. 22078 del 13 dicembre 2004 Ditta: Splash Down S.a.s. – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima pag. 1391 Ditta: Sapone Felicia – Comune di Paola – Concessione demaniale marittima pag. 1411 DECRETO n. 22066 del 10 dicembre 2004 DECRETO n. 22083 del 13 dicembre 2004 Ditta: Ficara Domenico – Comune di Reggio Calabria – Concessione demaniale marittima pag. 1393 Ditta: Ulisse S.a.s. – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima pag. 1414 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 22086 del 13 dicembre 2004 Ditta: Holiday Beach di Crusco & C. – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima pag. 1416 1295 Dipartimento AMBIENTE DECRETO n. 20432 del 29 novembre 2004 DECRETO n. 22087 del 13 dicembre 2004 Ditta: Praino Eugenio – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima pag. 1418 Comune Badolato (CZ) – Ditta Caporale Pietro – Rettifica decreto n. 14026 dell’1/10/2003 pag. 1440 DECRETO n. 20434 del 29 novembre 2004 DECRETO n. 22089 del 13 dicembre 2004 Ditta: Sirimarco Gaia – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima pag. 1420 Comune Scilla (RC) – Ditta Serraino Middio Rosario – Rettifica decreto n. 12243 del 28/7/2004 pag. 1440 DECRETO n. 20435 del 29 novembre 2004 DECRETO n. 22091 del 13 dicembre 2004 Ditta: Perrone Giulio – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima pag. 1422 Comune Diamante (CS) – Ditta Presta Giuseppina e Vittoria – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio pag. 1441 DECRETO n. 22093 del 13 dicembre 2004 DECRETO n. 20436 del 29 novembre 2004 Ditta: Calipso S.n.c. – Comune di Calopezzati – Concessione demaniale marittima pag. 1424 Comune Reggio Calabria – Ditta Minniti Mario – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85 pag. 1441 DECRETO n. 22105 del 13 dicembre 2004 Ditta: Kala Kretosa S.r.l. – Comune di Calopezzati – Concessione demaniale marittima pag. 1427 DECRETO n. 20443 del 29 novembre 2004 Comune Reggio Calabria – Ditta Minniti Mario – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85 pag. 1442 DECRETO n. 22107 del 13 dicembre 2004 Ditta: Ciciarelli Rosanna – Comune di Longobardi – Concessione demaniale marittima pag. 1429 DECRETO n. 20444 del 29 novembre 2004 Comune Reggio Calabria – Ditta Suraci Giuseppe – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85 pag. 1443 DECRETO n. 22205 del 13 dicembre 2004 Ditta: Caruro Rosina – Comune di Cariati – Concessione demaniale marittima pag. 1431 DECRETO n. 20465 del 29 novembre 2004 DECRETO n. 22113 del 13 dicembre 2004 Comune Reggio Calabria – Ditta Ritorto Enzo Domenico – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85 pag. 1444 Ditta: Picarelli Attilio – Comune di Cetraro – Concessione demaniale marittima pag. 1433 DECRETO n. 22115 del 13 dicembre 2004 Ditta: D’Elia Mario – Comune di Belvedere M.mo – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 1435 DECRETO n. 20467 del 29 novembre 2004 Comune Ricadi (VV) – Ditta Villaggio Turistico Robinson S.r.l. Amm.re Unico Laversa A. – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85 pag. 1445 DECRETO n. 20468 del 29 novembre 2004 DECRETO n. 22117 del 13 dicembre 2004 Ditta: Gulino Giuseppe – Comune di Villapiana – Concessione demaniale marittima (suppletiva) pag. 1437 Comune San Ferdinando – Ditta Bonifacio Antonio – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85 pag. 1446 1296 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 20469 del 29 novembre 2004 DECRETO n. 20481 del 29 novembre 2004 Comune Reggio Calabria – Ditta Praticò Rocco Giuseppe – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85 pag. 1446 Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Ruggero (Eredi di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio pag. 1454 DECRETO n. 20470 del 29 novembre 2004 DECRETO n. 20483 del 29 novembre 2004 Comune Villa San Giovanni – Ditta Cicco Giovanbattista – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85 pag. 1447 Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Maurizio (Eredi di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio pag. 1455 DECRETO n. 20472 del 29 novembre 2004 DECRETO n. 20485 del 29 novembre 2004 Comune Reggio Calabria – Ditta Giordano Demetrio – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85 pag. 1448 Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Massimo (Eredi di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio pag. 1455 DECRETO n. 20473 del 29 novembre 2004 Comune Gioia Tauro – Ditta Liberto Vincenzo – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85 pag. 1449 DECRETO n. 20474 del 29 novembre 2004 Comune Villapiana (CS) – Ditta «Lido Verde» di Nicoletti Francesco & C. S.a.s. – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio pag. 1450 DECRETO n. 20486 del 29 novembre 2004 Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Anna Rita (Eredi di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio pag. 1456 DECRETO n. 20488 del 29 novembre 2004 Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Maurizio (Eredi di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio pag. 1457 DECRETO n. 20431 del 29 novembre 2004 DECRETO n. 20475 del 29 novembre 2004 Comune Gioia Tauro – Ditta Zaffiro Concetta, Antonio e Mario – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85 pag. 1451 Comune Belmonte Calabro (CS) – Ditta Sconza Leonardo – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85 pag. 1458 DECRETO n. 20490 del 29 novembre 2004 DECRETO n. 20476 del 29 novembre 2004 Comune San Ferdinando – Ditta Castauro Rosaria e Ferraro Teresa – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/ 2004 n. 42 per condono edilizio pag. 1451 Comune Joppolo (VV) – Ditta Muzzupappa Maria Domenica – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85 pag. 1459 DECRETO n. 20491 del 29 novembre 2004 DECRETO n. 20477 del 29 novembre 2004 Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Pasquale (Eredi di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio pag. 1452 Comune Zambrone (VV) – Ditta Landro Francesco Carlo – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85 pag. 1460 DECRETO n. 20508 del 29 novembre 2004 DECRETO n. 20479 del 29 novembre 2004 Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Sergio (Eredi di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio pag. 1453 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1564 del 23/2/2004 (scheda n. 68) – 1a tranche pag. 1460 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1297 DECRETO n. 20509 del 29 novembre 2004 DECRETO n. 20518 del 29 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino – Convenzione rep. n. 1549 del 20/2/2004 «Completamento Museo delle Icone di San Basile» (scheda n. 33) – 1a tranche pag. 1461 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino – Convenzione rep. n. 1550 del 20/2/2004 «Completamento Centro visita di Civita (CS)» (scheda n. 34) – 1a tranche pag. 1467 DECRETO n. 20511 del 29 novembre 2004 DECRETO n. 20519 del 29 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino – Convenzione rep. n. 1548 del 20/2/2004 «Recupero fontane rurali, sorgenti montane e punti d’acqua – Morano C., Laino Borgo e Frascineto» (scheda n. 32) – 1a tranche pag. 1462 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Italo-Arberesche del Pollino – Convenzione rep. n. 1589 del 25/2/2004 «Allestimento ecomuseo di archeologia industriale – Sistema Filanda Storica di Civita» (scheda n. 122) – 1a tranche pag. 1468 DECRETO n. 20515 del 29 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino – Convenzione rep. n. 1552 del 20/2/2004 «Realizzazione di un ponte a funi sul fiume Lao» (scheda n. 63) – 1a tranche pag. 1463 DECRETO n. 20520 del 29 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino – Convenzione rep. n. 1547 del 20/2/2004 «Completamento Centro visita Cine – Teatro di Mormanno» (scheda n. 31) – 1a tranche pag. 1469 DECRETO n. 20512 del 29 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Gocal Monte Poro Serre Vibonesi – Convenzione rep. n. 1544 del 20/2/2004 «Centro di visita e di divulgazione ambientale del Parco delle Serre» (scheda n. pag. 1464 231) – 1a tranche DECRETO n. 20585 del 30 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Area Marina Protetta Capo Rizzuto – Ente gestore Provincia di Crotone – Convenzione rep. n. 1292 del 12/2/2004 (scheda n. 214) – 1a tranche pag. 1470 DECRETO n. 20513 del 29 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Area Marina Protetta Capo Rizzuto – Ente gestore Provincia di Crotone – Convenzione rep. n. 1291 del 12/2/2004 «Recupero ambientale e naturalistico del litorale costiero dell’Area Marina Protetta Capo Rizpag. 1465 zuto» (scheda n. 213) – 1a tranche DECRETO n. 20589 del 30 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Versante dello Stretto – Convenzione rep. n. 1562 del 23/2/2004 – (scheda n. 285) 1a tranche pag. 1471 DECRETO n. 20516 del 29 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino – Convenzione rep. n. 1551 del 20/2/2004 «Realizzazione Sentieristica nell’Area dei fiumi Lao e Iannello – Realizzazione di una Rete Sentieristica regionale» (scheda n. 36) – 1a tranche pag. 1466 DECRETO n. 20600 del 30 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Fossa del Lupo – Convenzione rep. n. 1627 del 5/3/2004 (scheda n. 240) – 1a tranche pag. 1472 1298 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 20607 del 30 novembre 2004 DECRETO n. 20624 del 30 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Versante Jonico – Convenzione rep. n. 1293 del 12/2/2004 (scheda n. 244) pag. 1473 – 1a tranche POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1553 del 23/2/2004 (scheda n. 84) – 1a tranche pag. 1480 DECRETO n. 20610 del 30 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Versante Dello Stretto – Convenzione rep. n. 1567 del 23/2/2004 «Sentiero dei Ruffo di Calabria – Comune di Scilla» (scheda n. pag. 1474 287) – 1a tranche DECRETO n. 20613 del 30 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comune di Corigliano Calabro – Convenzione rep. n. 1576 del 24/2/2004 (scheda n. 9) – 1a tranche pag. 1475 DECRETO n. 20614 del 30 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1565 del 23/2/2004 (scheda n. 82) – 1a tranche pag. 1476 DECRETO n. 20618 del 30 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1566 del 23/2/2004 (scheda n. 81) – 1a tranche pag. 1477 DECRETO n. 20621 del 30 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana delle Serre e dell’Alto Mesima – Convenzione rep. n. 1321 del 17/2/2004 pag. 1478 (scheda n. 22) – 1a tranche DECRETO n. 20625 del 30 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana dell’Alto Jonio – Convenzione rep. n. 1638 dell’8/3/2004 «Realizzazione di un centro visite «Museo micologico e centro sperimentale nel comune di Oriolo» (scheda n. 116) – 1a tranche pag. 1481 DECRETO n. 20901 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale -- Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana dell’Alto Jonio – Convenzione rep. n. 1639 dell’8/3/2004 «Recupero ambientale dell’area del Conoide del torrente Saraceno» (scheda n. 110) – 1a tranche pag. 1482 DECRETO n. 20908 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Medio Tirreno e Pollino – Convenzione rep. n. 1597 del 27/2/2004 (scheda n. 239) – 1a tranche pag. 1483 DECRETO n. 20916 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana dell’Alto Jonio – Convenzione rep. n. 1637 dell’8/3/2004 «Progetto per la salvaguardia e creazione dei corridoi ecologici» (scheda n. 112) – 1a tranche pag. 1484 DECRETO n. 20918 del 2 dicembre 2004 DECRETO n. 20623 del 30 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana delle Serre e dell’Alto Mesima – Convenzione rep. n. 1323 del 17/2/2004 (scheda n. 25) – 1a tranche pag. 1479 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1563 del 23/2/2004 (scheda n. 79) – 1a tranche pag. 1485 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1299 DECRETO n. 20920 del 2 dicembre 2004 DECRETO n. 20936 del 2 dicembre 2004 Progetto Integrato Strategico (P.I.S.) – Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 – Azione 1.10 B – Domande per l’erogazione di incentivi, in regime di «de minimis», a soggetti privati per la «valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole» – Esito istruttoria, progetto (Tip. «D») dell’Associazione Bellacittà per effetto della sua ammissione con riserva disposta dal TAR di Catanzaro – Sez. II, con ordinanza n. 263/2004 pag. 1486 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Caridi Antonia – Convenzione rep. n. 2404 del 2/4/2004 pag. 1493 – 2a tranche DECRETO n. 20922 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Convenzione rep. n. 1614 del 2/3/2004 (scheda n. 208) – 1a tranche pag. 1487 DECRETO n. 20924 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Rete Ecologica Regionale Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1553 del 23/2/ 2004 (scheda n. 84) – 2a tranche pag. 1488 DECRETO n. 20928 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Grechi Maria Pia – Convenzione rep. n. 2430 del 2/4/ 2004 – 2a tranche pag. 1489 DECRETO n. 20932 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Aspromonte Orientale – Convenzione rep. n. 1285 dell’11/2/2004 (scheda n. 286) – 1a tranche pag. 1491 DECRETO n. 20937 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Bottega artigiana «La Giara» di Pantano Tullio – Convenzione rep. n. 2399 del 2/4/2004 – 2a tranche pag. 1494 DECRETO n. 20939 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Falegnameria Oliviero geom. Sergio – Convenzione pag. 1495 rep. n. 2398 del 2/4/2004 – 2a tranche DECRETO n. 20940 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Associazione sportiva «Riccardo Sala» – Convenzione pag. 1496 rep. n. 2119 del 22/3/2004 – 2a tranche DECRETO n. 20944 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Artimage di Marino Rosa – Convenzione rep. n. 2226 pag. 1498 del 25/3/2004 – 2a tranche DECRETO n. 20947 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Scalzo Mascia – Convenzione rep. n. 2109 del 22/3/ pag. 1499 2004 – 2a tranche DECRETO n. 20934 del 2 dicembre 2004 DECRETO n. 20992 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Calabrese Clementina – Convenzione rep. n. 2403 del 2/4/2004 – 2a tranche pag. 1492 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Lopez Maria De La Paz – Convenzione rep. n. 2422 del 2/4/2004 – 2a tranche pag. 1500 1300 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 20995 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Trocino Cinzia – Convenzione rep. n. 2428 del 2/4/2004 – 2a tranche pag. 1501 Dipartimento SANITA v DECRETO n. 12524 del 30 luglio 2004 D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 Corso di formazione specifica in Medicina Generale. Liquidazione ditta Tipolitografia Graficakappa di Colaccino Caterina da Pianopoli per fornitura materiale di cancelleria pag. 1511 DECRETO n. 20997 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Berardelli Andrea – Convenzione rep. n. 2400 del 2/4/ 2004 – 2a tranche pag. 1502 DECRETO n. 16215 dell’8 ottobre 2004 D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.. Corso di formazione specifica in Medicina Generale 2004/2006. Liquidazione compensi e spese ai docenti − I semestre 2004 pag. 1511 DECRETO n. 18028 del 3 novembre 2004 DECRETO n. 20998 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Country Club Polso di Marco Rubettino – Convenzione rep. n. 2449 del 6/4/2004 – 2a tranche pag. 1503 DECRETO n. 21001 del 2 dicembre 2004 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – Commi 6 e 7 – Riconoscimento del sig. Pavone dott. Francesco nato il 3 agosto 1965, a Reggio Calabria (RC), quale «Tecnico competente in rilevamento acustico» pag. 1505 DECRETO n. 21004 del 2 dicembre 2004 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – Commi 6 e 7 – Riconoscimento del sig. Tassone dott. Giuseppe nato il 18 settembre 1964, a Melito P. S. (RC), quale «Tecnico competente in rilevamento acustico» pag. 1505 D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.. Corso di formazione in Medicina Generale 2003/2006. Liquidazione borse di studio. Periodo luglio-agosto 2004 pag. 1511 DECRETO n. 18032 del 3 novembre 2004 D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.. Corso di formazione specifica in Medicina Generale 2004/2006. Decadenza della Dr.ssa Foti Marina Domenica pag. 1511 DECRETO n. 19007 del 16 novembre 2004 D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.. Corso di formazione in Medicina Generale 2003/2006. Liquidazione gruppo di lavoro per attività seminariali − Periodo 1/1/2004-30/9/2004 pag. 1511 DECRETO n. 20341 del 26 novembre 2004 Corso di formazione specifica in Medicina Generale biennio 2001/2003 − D.M. 31 maggio 2001 − Colloquio finale − Ammissione di medici tirocinanti alla sessione straordinaria d’esame pag. 1512 DECRETO n. 21006 del 2 dicembre 2004 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – Commi 6 e 7 – Riconoscimento del sig. Movilia arch. Sergio nato il 6 luglio 1970, a Campobasso (CB), quale «Tecnico competente in rilevamento acustico» pag. 1506 DECRETO n. 20342 del 26 novembre 2004 Ditta «Croce di S. Nicola di Mira» − Lungro (CS) − Autorizzazione Sanitaria Regionale al fine di adibire l’ambulanza di tipo A targata AL 420SZ per trasporto e soccorso infermi pag. 1513 DECRETO n. 21010 del 2 dicembre 2004 Rettifica liquidazioni assunte sul conto impegno n. 3736 del 30/9/03, cap. 2512204 invece che sul conto impegno n. 2461 del 30/7/03 cap. 2512204 – Delibera G.R. 549 del 4/8/03 – Delibera G.R. n. 759 del 30/9/03 – PIS Rete Ecologica Regionale pag. 1506 DECRETO n. 20546 del 30 novembre 2004 Corso di Formazione specifica in Medicina Generale biennio 2001-2003 − Liquidazione fatture − Grand Hotel Lamezia con sede in Piazza Lamezia − Periodo 27/10/03-21/2/04 pag. 1513 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1301 DECRETO n. 20526 del 30 novembre 2004 DECRETO n. 20824 dell’1 dicembre 2004 Sospensione attività di Day Surgery, Centro Oculistico «Madonna della Strada» pag. 1514 Programma speciale, artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19/6/1999, n. 229 «Identificazione di marckers genetici nella malattia di Parkinson ad esordio tardivo sporadico e familiare», impegno di spesa pag. 1519 DECRETO n. 20552 del 30 novembre 2004 D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.. Corso di formazione in Medicina Generale 2004/2006. Liquidazione borse di studio. Periodo settembre-ottobre 2004 pag. 1515 DECRETO n. 20809 dell’1 dicembre 2004 A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia. Impegno somma Euro 15.881,35 per liquidazione all’Ente Morale «Famiglia Germanò» giornate degenza II trimestre 2004 pag. 1515 DECRETO n. 20817 dell’1 dicembre 2004 Attività di promozione della salute, acquisizione testo «Cresciamo Sani e Forti (per vivere una buona salute)», Casa Editrice Falma-Edium s.r.l. di Roma − Impegno di spesa pag. 1516 DECRETO n. 20818 dell’1 dicembre 2004 Centro Trapianti Midollo Osseo − Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria pag. 1517 DECRETO n. 20819 dell’1 dicembre 2004 DECRETO n. 20826 dell’1 dicembre 2004 Programma speciale, artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19/6/1999, n. 229 «Valutazione dei fattori di rischio genetici ed ambientali nello sviluppo della sindrome da insulinoresistenza dell’aterosclerosi», impegno di spesa pag. 1519 DECRETO n. 20830 dell’1 dicembre 2004 Programma speciale, artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19/6/1999, n. 229 «Sviluppo di prodotti biotecnologici per la terapia delle neoplasie ematologiche », impegno di spesa pag. 1520 DECRETO n. 20845 dell’1 dicembre 2004 Esame di idoneità dei medici convenzionati di cui all’art. 8 comma 1 bis del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m. ed i. − Impegno di spesa pag. 1520 DECRETO n. 20885 del 2 dicembre 2004 Approvazione progetto «Rapporto sulle dipendenze in Calabria» presentato dall’EURISPES (Istituto di Studi Politici Economici e Sociali) pag. 1521 Approvazione progetto «Il Neonatologo e la gravidanza» pag. 1517 DECRETO n. 20893 del 2 dicembre 2004 DECRETO n. 20820 dell’1 dicembre 2004 Associazione donatori di sangue Fratres di Caraffa di Catanzaro. Impegno somma Euro 1.195,00 − Legge 4 maggio 1990, n. 107 pag. 1521 Programma speciale, artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19/6/99, n. 229, «Identificazione di nuovi marcatori tumorali mediante analisi del corredo proteonomico e epitopico di cellule neoplastiche», impegno di spesa pag. 1518 DECRETO n. 20895 del 2 dicembre 2004 Adempimenti per l’attuazione della Legge n. 45/99: «Disposizioni per il Fondo Nazionale d’intervento Lotta alla Droga − Anni 2002-2003» pag. 1522 DECRETO n. 20822 dell’1 dicembre 2004 Programma speciale, artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19/6/1999, n. 229 «La Calabria come isola genetica: epidemiologia, clinica e genetica molecolare di alcune malattie rare in forma familiare», impegno di spesa pag. 1518 DECRETO n. 21408 del 6 dicembre 2004 Attività Centro Regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme pag. 1535 1302 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 PARTE PRIMA SEZIONE II DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA Dipartimento BILANCIO, FINANZE, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DECRETO n. 15849 del 5 ottobre 2004 POR Calabria, Misura 7.1 – Liquidazione prestazione consulenza professionale Dr. Biafora Pasqualino periodo 11/7/ 2004-10/9/2004. Contratto rep. n. 2880/04. D.D.G. n. 5951 dell’11/5/2004. DATO atto, ai sensi dell’art. 45, c.2, lett. b), L.R. n. 8 del 4/2/2002, che si sono realizzate le condizioni stabilite per l’erogazione degli emolumenti. VISTA la nota prot. n. 19145/CC del 26/7/2004, acquisita agli atti d’Ufficio in data 30/7/2004, prot. n. 1987 con la quale il Settore Economico del Personale – Ufficio adempimenti fiscali – ha trasmesso la scheda contabile ed economica relativa agli emolumenti da liquidare in ragione di C 7.812,00 al lordo delle ritenute di legge, che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione delle competenze maturate nel periodo 11/7-10/9/2004, come da prospetto seguente: Nominativo Indirizzo Lordo compenso C Oneri IRAP C Lordo a liquidare C Codice Fiscale BFRPQL51H17H919O – Biafora Pasqualino – Via G. Rossigni, 38 – 87036 Rende 7.200,00 612,00 7.812,00 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003. VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345. VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001. VISTO il D.D.G. n. 5951 dell’11/5/2004, con il quale: — è stato conferito l’incarico di consulenza professionale Dr. Biafora Pasqualino, per le attività connesse alle iniziative infrastrutturali e interazione tra APQ e POR per l’attuazione del POR Calabria 2000-2006; — è stato approvato lo schema di contratto per la regolazione del rapporto giuridico-economico con il professionista; — è stato assunto l’impegno di spesa n. 1274 del 4/5/2004, per C 21.600,00 sul capitolo 6421101 del Bilancio dell’esercizio 2004, per la liquidazione del compenso relativo alla prestazione di consulenza professionale. VISTO il Contratto repertoriato al n. 2880/04, con il quale sono state convenute le modalità del rapporto. VISTO l’art. 25, 45, della L.R. n. 8/2002. VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’approvazione del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004. Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente; DECRETA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci, 1. È approvato il prospetto in narrativa esposto per C 7.812,00, a fronte della prestazione resa al Dipartimento Bilancio, Finanze dal Dr. Biafora Pasqualino, nel periodo 11/7-10/ 9/2004, in ragione del contratto repertoriato al n. 2880/04. 2. È liquidata a favore del Dr. Biafora Pasqualino la somma di C 7.200,00; oltre ad C 612,00 a favore dell’erario, sull’impegno n. 1274 del 4/5/2004, acceso sul capitolo 6421101 del Bilancio regionale per l’esercizio 2004, quale compenso per la consulenza prestata e oneri a carico Ente, nel periodo 11/7/04-10/ 9/04. 3. Il Settore della Ragioneria regionale, è autorizzato alla emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei creditori, nei modi di legge, previo monitoraggio a cura dell’unità organizzativa POR competente, sulla base della scheda contabile, allegata, nonché della rispettiva scheda economica, rilasciate dal competente Settore economico e previdenziale del Dipartimento del Personale. 4. Il presente decreto sarà pubblicato, sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 5 ottobre 2004 ACQUISITO agli atti d’Ufficio: — con protocollo n. 2030 del 10/9/2004, Dipartimento Bilancio, Finanze, il report relativo al periodo della prestazione 11/7-10/9/2004, in uno alla nota di debito n. 2 del 10/9/2004. Il Dirigente del Settore Dr.ssa Caterina Guarna 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1303 Scheda contabile D.D.D. n. 5951 dell’11/5/2004 – Capitolo n. 6421101 – Periodo: 11/7/2004-10/9/2004 N. Cognome e Nome 1 Biafora Pasqualino Compenso lordo Rimborsi vari Totale lordo Imponibile previdenziale 17/6/1951 BFRPQL51H17H019O 7.200,00 — 7.200,00 7.200,00 — 612,00 7.812,00 Totali generali 7.200,00 — 7.200,00 7.200,00 — 612,00 7.812,00 Data di nascita C.F. DECRETO n. 16057 del 6 ottobre 2004 POR Calabria 2000-2006. Mis. 7.1 – Azioni di comunicazione e informazione. Riproduzione Elaborati PIS-Oreste. Impegno e liquidazione fattura. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. Ritenute Ritenute c/ente Irap Somma da liquidare CHE a seguito dell’ordine è stato presentato preventivo dalla Ditta Eliocopia di Rotundo Luigina di Catanzaro, via Indipendenza, 40 P. Iva 01213870791, per C 465,96 (IVA compresa). RILEVATO, che la prestazione si è realizzata nell’esercizio 2003, giusta fattura n. 898 del 29/9/2002, per cui si ritiene dover riconoscere il debito per l’importo di C 465,96, avendo l’amministrazione fruito del servizio, necessario ed urgente, ancorché la Ditta ha presentato in ritardo la richiesta di pagamento, acquisita agli atti d’Ufficio con prot. n. 3874 del 3/12/2003. VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003. VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2000) 2345 dell’8 agosto 2000. VISTO il relativo Complemento di Programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001. VISTO, in particolare, il Capitolo 6, punto 4.2 del POR succitato, che prevede l’attività di comunicazione ed informazione per l’efficacia degli interventi. CONSIDERATO che le spese inerenti l’attività di comunicazione ed informazione di cui trattasi sono poste a carico delle risorse della Misura 7.1 «Assistenza tecnica» nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 34 e 36 del Regolamento (CE) 1260/99 in materia di ammissibilità delle spese e della Norma 11 REG. (CE) 1685/2000, novellato dal REG.(CE) 448/2004. ATTESO che su dispositivo del Direttore Generale del Dipartimento Bilancio, Finanze, n. 2221 del 10/9/2003, è stato inoltrato alla Ditta Eliocopia di Rotundo Luigina – Catanzaro, l’ordine di riprodurre l’elaborato PIS-Oreste in n. 10 (dieci) copie e n. 21 rilegature per predisporre altrettanti plichi contenenti copia dell’elaborato per comunicazione alle sedi istituzionali. CHE per le spese relative alle prestazioni di servizi tecnicofunzionali – in considerazione dei tempi ristretti – si è fatto ricorso alla procedura di gara a trattativa privata, prevista dall’art. 7, c.2 lett. d), D.Lgs. n. 157/95 e s.m.i., laddove recita «Gli appalti del presente Decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara... nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l’Amministrazione aggiudicatrice, non possono essere osservati i termini, di cui agli artt. 8, 9, 10... per la trattativa privata con pubblicazione di un bando; ...». VISTA la bolla di consegna n. 1218/03 con la quale è stato consegnato il materiale conformemente all’ordine di cui sopra. ATTESO che ai sensi dell’art. 45 L.R. n. 8/2002, si sono realizzate le condizioni stabilite e che la fornitura ha rispettato qualitativamente e quantitativamente i contenuti i tempi ed i modi previsti. RITENUTO, pertanto, dover liquidare il sopra indicato creditore per la fornitura di servizi attinenti la riproduzione dell’elaborato PIS-Oreste nella quantità sopra citata, impegnando la somma di C 465,96 sul capitolo 6421101 del Bilancio regionale esercizio 2004 risorse misura 7.1, per i titoli come da prospetto: Eliocopia di Rotundo Luigina – Via Indipendenza, 40 – 88100 – Catanzaro – P. Iva 01213870791 Periodo Settembre 2003 Fattura n. 898 del 29/9/2003 Descrizione Riproduzione elaborato PIS-Oreste e Rilegature Importo C 465,96 VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’Approvazione del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004. VISTO l’art. 25, nonché gli art. 43, 44 e 45 della L.R. n. 8/2002. ACQUISITI i pareri: — ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, in ordine: − alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e decisioni comunitari; − alla regolarità amministrativa; — ai sensi dell’art. 44, L.R. n. 8/2002, in ordine alla regolarità contabile. Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dal responsabile della unità organizzativa competente; 1304 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETA Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono efficaci, 1. È approvato il prospetto di cui in narrativa. 2. Si dà atto che le forniture di servizi hanno rispettato qualitativamente e quantitativamente i contenuti i tempi ed i modi previsti. 3. È riconosciuto il debito di C 465,96, per la fruizione urgente della prestazione di cui in fattura. 4. È impegnata la somma di C 465,96 sul capitolo 6421101, POR Calabria Mis. 7.1 del Bilancio Regionale esercizio 2004, che presenta la necessaria disponibilità. 5. È liquidata, alla Ditta Eliocopia di Rotundo Luigina – Catanzaro – P. Iva 01213870791 la somma di C 465,96, IVA compresa, a saldo della fattura sopra esposta. 6. Il Settore Ragioneria generale è autorizzato ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore del creditore, secondo modalità dallo stesso richieste, come per legge, previo monitoraggio a cura dell’unità organizzativa POR competente. 7. Il presente Decreto è pubblicato, sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. VISTO, in particolare, il Capitolo 6, punto 6.4.4 del Programma Operativo succitato, che prevede l’istituzione del Comitato di Sorveglianza. CONSIDERATO che le spese inerenti il funzionamento del Comitato di Sorveglianza di cui trattasi sono poste a carico delle risorse della Misura 7.1 «Assistenza tecnica» nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 30 del Regolamento (CE) 1960/99 in materia di ammissibilità delle spese e della Norma 11 REG. (CE) 1685/2000, novellato dal REG. (CE) n. 448/2004. ATTESO che il Comitato di Sorveglianza, per come citato al Capitolo 6, punto 6.4.4 deve riunirsi almeno due volte l’anno. CHE a tal proposito, la Presidenza della G.R. ha realizzato dal 17 al 18 giugno 2004, la riunione del settimo Comitato di sorveglianza. CHE per le spese organizzative relative ad attività concernenti lo svolgimento dello stesso – in considerazione dei tempi ristretti – si è fatto ricorso a procedura di gara a trattativa privata, prevista dall’art. 7, c.2, lett. d), D.Lgs. n. 157/95 e s.m.i., laddove recita «Gli appalti del presente Decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara... nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l’Amministrazione aggiudicatrice, non possono essere osservati i termini, di cui agli artt. 8, 9, 10... per la trattativa privata con pubblicazione di un bando; ...». Catanzaro, lı̀ 6 ottobre 2004 RILEVATO che: Il Dirigente del Settore Dr.ssa Caterina Guarna DECRETO n. 16107 del 7 ottobre 2004 POR Calabria 2000-2006. Mis. 7.1 – VII Comitato di Sorveglianza Attuazione Programma Operativo (17-18 giugno 2004). Impegno e liquidazione spese organizzative. IL DIRIGENTE DEL SETTORE a seguito dell’esperimento di gara, indetto il 24/5/2004, «affidamento servizio Comitato di Sorveglianza POR Calabria 20002006», con verbale dell’11/6/2004 è risultata aggiudicataria la società Chronos S.n.c. corrente in Catanzaro, Scesa Gradoni, 11 P. Iva 01762460796, con l’offerta recante il prezzo più basso pari ad C 8.688,23 IVA inclusa, per cui è stata emessa lettera d’ordine n. 1518 del 16/6/2004; a seguito della trattativa privata con la Ditta Francesco Sansalone & C. S.a.s. di Soverato, Partita Iva 00706840790 dell’11/6/ 2004, con lettera d’ordine n. 1481 dell’11/6/2004 è stata affidata l’esecuzione di servizi di interpreti e cabina di interpreti con cuffie di ascolto al prezzo di C 8.208,00 IVA inclusa. VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003. VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2000) 2345 dell’8 agosto 2000. VISTO il relativo Complemento di Programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001. CONSIDERATO, che le procedure di cui sopra sono motivate rispettivamente dalla data di svolgimento della sessione vincolata alla disponibilità congiunta di alcuni partecipanti stranieri e provenienti da diversi organismi, e dalla comunicazione di cui alla nota n. 3580 della Commissione Europea del 4/6/2004 che segnalava la presenza di componenti senza conoscenza della lingua italiana. DATO atto che la Segreteria tecnica del comitato di sorveglianza, ha attestato la regolare esecuzione delle prestazioni da parte dei fornitori incaricati. RITENUTO, pertanto, dover liquidare i sopra indicati creditori per la fornitura di beni e servizi attinenti l’attuazione e lo svolgimento del Sesto Comitato di Sorveglianza del POR Calabria 2000-2006 (17 e 18 giugno 2004) e le attività di preparazione, come da prospetto seguente: 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Ft. N. Importo C 1 P. Iva 01762460796 Chronos S.r.l. Scesa Gradoni, 11 – 88100 Catanzaro Servizio organizzazione – ABI 01030 CAB 04400 – CC n. 3033-13 – Banca MPS – Catanzaro 97 del 13/7/2004 8.832,23 2 P. Iva 00706840790 – Francesco Sansalone & C. S.a.s. – Via Guarasci, 21 – Servizio interpreti e cabine tradu88068 Soverato – ABI 03069 – CAB zione con cuffie 42770 – CC. n. 002160790262 – Banca Intesa – Soverato 54 del 26/6/2004 8.208,00 N. Fornitore Causale Totale C Gravando la spesa di C 17.040,23 sul Capitolo 6421101 del bilancio esercizio 2004, relativo alla Misura 7.1 del POR Calabria 2000-2006, che presenta la necessaria disponibilità. ATTESO che, ai sensi dell’art. 45 L.R. n. 8/2002, si sono verificate le condizioni stabilite e che le forniture hanno rispettato qualitativamente e quantitativamente i contenuti i tempi ed i modi previsti. 1305 17.040,23 5. Il Settore Ragioneria generale è autorizzato ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei creditori, come per legge, previo monitoraggio a cura dell’unità organizzativa POR competente. 6. Il presente Decreto è pubblicato sul bollettino della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 7 ottobre 2004 VISTA la L.R. 16/3/2004. n. 9, concernente l’approvazione del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004. Il Dirigente del Settore D.ssa Caterina Guarna VISTO l’art. 25, nonché gli art. 43, 44 e 45 della L.R. n. 8/2002. ACQUISITI i pareri: DECRETO n. 16135 del 7 ottobre 2004 — ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, in ordine: − alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e decisioni comunitari; − alla regolarità amministrativa; — ai sensi dell’art. 44, L.R. n. 8/2002, in ordine alla regolarità contabile. Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dal responsabile della unità organizzativa competente; DECRETA Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono efficaci, 1. Si dà atto che le forniture di beni e servizi, di cui al prospetto in premessa riportato, hanno rispettato qualitativamente e quantitativamente i contenuti i tempi ed i modi previsti. 2. È impegnata la somma di C 17.040,23 sul capitolo 6421101, POR Calabria Mis. 7.1, del Bilancio Regionale esercizio 2004 che presenta la necessaria disponibilità. 3. È liquidata, alla Società Chronos S.n.c. Scesa Gradoni, 11 – Catanzaro, la somma di 8.832,23, IVA compresa, a saldo fattura n. 97 del 13/7/2004. POR Calabria, Misura 7.1 – Commissione selezione iniziative ristorazione ed enogastronomia d’eccellenza – Mis. 4.3a – 4.4e – D.D.G. 11490 dell’8/8/2003 – Impegno e liquidazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003. VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345. VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001. VISTA, in particolare, la Misura 7.1 «Attività di accompagnamento del programma operativo e di assistenza tecnica» del Programma Operativo succitato, che comprende tutte le attività necessarie per la corretta ed efficace gestione degli interventi del P.O. medesimo. VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999. 4. È liquidata, alla Francesco Sansalone & C. S.a.s. Via Guarasci, 21 – Soverato, la somma di C 8.208,00 a saldo fattura n. 64 del 26/6/2004. VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000, novellato dal REG. (CE) 448/2004. 1306 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 — Dr. Garipoli Rocco, componente, CONSIDERATO che — con nota n. 10349 del 4/11/2003 del Dipartimento Attività Produttive, acquisita agli atti d’Ufficio il 5/11/2003 al n. 3605, è stata trasmessa la documentazione concernente l’attività della Commissione valutazione iniziative ristorazione ed enogastronomia d’eccellenza, afferente alle misure 4.3a – 4.4e, unitamente agli allegati di spesa. DATO ATTO CHE: — Con D.G.R. n. 227/2001 sono stati adottati i criteri generali per la presentazione, selezione, realizzazione e valutazione dei progetti afferenti alle Misure 4.3 – 4.4 del POR Calabria 2000-2006, ed è stato delegato il Dirigente generale alla costituzione della commissione di valutazione, nonché all’adozione dei provvedimenti gestionali ed attuativi; con D.D.G. n. 11490 dell’8/8/2003 è stata nominata la Commissione di cui trattasi, che risulta composta, da: — Dr. Munafò Antonio, presidente, — Dr. Bove Antonio, componente — Dr. Garasto Francesco, componente Compenso C Nominativo — con relazione del Settore competente è stata evidenziata l’attività della commissione. ATTESO che, ai sensi dell’art. 45, c.2, lett. b), si sono realizzate le condizioni stabilite nel decreto di conferimento dell’incarico. VISTA la nota n. 21805/CC del 20/9/2004, acquisita agli atti d’Ufficio in data 20/9/2004 al n. 2289, con la quale il Settore economico-previdenziale del personale – Ufficio adempimenti fiscali – ha trasmesso, oltre alle schede economiche, la scheda contabile relativa ai beneficiari dell’emolumento, per un ammontare di C 38.198,40, al lordo delle ritenute, che si allega. RITENUTO doversi provvedere, mediante assunzione d’impegno sulle risorse POR Calabria, 2000-2006 Misura 7.1, capitolo 6421101 Bilancio annuale 2004, alla liquidazione delle competenze spettanti ai componenti la commissione di valutazione, risultanti in complessivi C 38.198,40 al lordo delle ritenute, come riportato dal prospetto seguente: — Dr. Bagetta Giacinto, componente, N. — attribuendo ai componenti esterni all’amministrazione regionale un compenso lordo di C 50,00 ad ora impiegata nell’attività di valutazione, oltre al rimborso spese; Oneri C Spese C Importo Impegno C 1 Bagetta Giacinto – N. 20/12/1959 – BGTGNT59T20D257E 5.925,00 0 340,20 6.256,20 2 Bove Antonio – N. 13/8/1952 – BVONTN52M13D086K 6.500,00 1.456,00 798,00 8.754,00 3 Garasto Antonio – N. 15/12/1956 – GRSFNC56T15D005F 5.000,00 0 924,00 5.924,00 4 Garipoli Rocco – N. 24/10/1951 – GRPRCC51R24G288A 6.500,00 1.456,00 1.307,26 9.263,26 5 Munafò Antonio Adalberto – N. Cusano M.nino il 21/2/1967 – MNFNND67B21D231L 6.500,00 0 1.491,94 7.991,94 30.425,00 2.912,00 4.861,40 38.198,40 Totale C VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’approvazione del Bilancio regionale per l’esercizio 2004. Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente; VISTO l’art. 25, nonché gli art. 43, 44 e 45 della L.R. n. 8/2002. DECRETA ACQUISITI i pareri: — ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, in ordine: − alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e decisioni comunitari; − alla regolarità amministrativa; — ai sensi dell’art. 44, L.R. n. 8/2002, in ordine: − alla regolarità contabile. Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci, 1. Si dà atto che si sono realizzate le condizioni stabilite nel decreto di conferimento dell’incarico. 2. È approvato il prospetto emolumenti sopra esposto ed ammontante a C 38.198,40. 3. La somma complessiva occorrente pari a 38.198,40 è impegnata sul capitolo 6421101, POR Calabria 2000-2006 – Mis. 7.1 del Bilancio Regionale per l’esercizio 2004. 4. È liquidata la somma di C 38.198,40 a favore dei creditori secondo gli importi a fianco di ciascuno segnati nel prospetto di cui sopra, al lordo delle ritenute di legge. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 5. Il Settore della Ragioneria regionale, è autorizzato alla emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei creditori, nei modi di legge, previo monitoraggio a cura dell’unità organizzativa POR competente, sulla base della scheda contabile, allegata, nonché della rispettiva scheda economica, rilasciate dal competente Settore economico e previdenziale del Dipartimento del Personale. 6. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000 e s.m.i.. CONSIDERATO che — con nota n. 3242 del 26/4/2004 del Dipartimento Ambiente, acquisita agli atti d’Ufficio il 27/4/2004 n. 1056, è stata trasmessa la documentazione concernente l’attività della Commissione di valutazione progetti incentivi «de minimis» interventi Mis. 1.10b – e gli allegati di spesa. DATO ATTO CHE: Catanzaro, lı̀ 7 ottobre 2004 Il Dirigente del Settore Dr.ssa Caterina Guarna DECRETO n. 16137 del 7 ottobre 2004 POR Calabria, Misura 7.1 – Compenso Commissione di valutazione Progetti incentivi «de minimis» interventi Mis. 1.10b – D.G.R. n. 549/03 – (D.D.G. 15336 del 29/10/2003) – Periodo 31/10/03 – 23/12/03. IL DIRIGENTE DEL SETTORE — Con D.G.R. n. 549/2003 sono stati adottati i criteri generali per la presentazione, selezione, realizzazione e valutazione dei progetti afferenti la misura 1.10b concernente l’erogazione di incentivi in regime di de «minimis», con la pubblicazione del bando; — con D.D.G. n. 15336 del 29/10/2003 è stata nominata la Commissione di cui trattasi, che risulta composta, oltre al Presidente, da: − Dr. Braghò Domenico; − Dr. Cotroneo Vincenzo; − Dr.ssa Cristofaro Mariangela; VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. − Dr. Grossi Francesco; VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.. − Dr. Manduca Francesco, VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003. VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345. VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001. VISTA, in particolare, la Misura 7.1«Attività di accompagnamento del programma operativo e di assistenza tecnica» del Programma Operativo succitato, che comprende tutte le attività necessarie per la corretta ed efficace gestione degli interventi del P.O. medesimo. VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999. N. 1307 Nominativo ai quali viene attribuito un compenso orario di C 40,00, con un tetto massimo di C 6.000,00 per sessione, ai sensi della circolare del 12/3/2004, diramata dal Settore Programmazione Sviluppo Economico Interventi Comunitari – ADG POR. ATTESO che, ai sensi dell’art. 45, c.2, lett. b), si sono realizzate le condizioni stabilite nel decreto di conferimento dell’incarico. VISTA la nota n. 21948 del 20/9/2004, acquisita agli atti d’Ufficio in data 20/9/2004 al n. 2288, con la quale il Settore economico-previdenziale del personale – Ufficio adempimenti fiscali – ha trasmesso, oltre alle schede economiche, la scheda contabile relativa ai beneficiari dell’emolumento, per un ammontare di C 36.000,00, al lordo delle ritenute, che si allega. RITENUTO doversi provvedere, mediante assunzione d’impegno sulle risorse POR Calabria, 2000-2006 Misura 7.1, capitolo 6421101 Bilancio annuale 2004, alla liquidazione delle competenze spettanti ai componenti la commissione di valutazione, risultanti in complessivi C 36.000,00 al lordo delle ritenute, come riportato dal prospetto seguente: Compenso C Spese C Importo Impegno C 1 Braghò Domenico – N. 15/9/1979 – BRGDNC79P15F537I 6.000,00 0 6.000,00 2 Cotroneo Vincenzo – N. 27/6/1974 – CTRVCN74H27F112J 6.000,00 0 6.000,00 3 Cristofaro Mariangela – N. 27/11/1973 – CRSMNG73S67C352Q 6.000,00 0 6.000,00 4 Grossi Francesco – N. 27/11/1950 – GRSFNC50S27G317Q 6.000,00 0 6.000,00 1308 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 N. Nominativo Compenso C Spese C Importo Impegno C 5 Manduca Francesco – N. 4/1/1973 – MNDFNC73A04F537D 6.000,00 0 6.000,00 6 Tavernese Alessandra – N. 25/11/1975 – TVRLSN75S65D976W 6.000,00 0 6.000,00 36.000,00 0 36.000,00 Totale VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’approvazione del Bilancio regionale per l’esercizio 2004. DECRETO n. 16142 del 7 ottobre 2004 VISTO l’art. 25, nonché gli artt. 43, 44 e 45 della L.R. n. 8/2002. POR Calabria, Misura 7.1 – Commissione di valutazione istanze Tutors e Docenti Work-Esperience – Mis. 3.2 – 3.4.13 (periodo mag.-ago. 2003) Impegno e liquidazione. ACQUISITI i pareri: — ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, in ordine: — alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e decisioni comunitari; IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.. — alla regolarità amministrativa; — ai sensi dell’art. 44, L.R. n. 8/2002, in ordine: − alla regolarità contabile. Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente; DECRETA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci, 1. È approvato il prospetto di cui in premessa ammontante ad C 36.000,00, in ordine alla liquidazione delle competenze alla Commissione valutazione progetti incentivi «de minimis» interventi Mis. 1.10b. 2. Si dà atto che si sono realizzate le condizioni stabilite nel decreto di conferimento dell’incarico. 3. La somma complessiva occorrente pari ad C 36.000,00 è impegnata sul capitolo 6421101, POR Calabria 2000-2006 – Mis. 7.1 del Bilancio Regionale per l’esercizio 2004. 4. È liquidata la somma di C 36.000,00 a favore dei creditori secondo gli importi a fianco di ciascuno segnati nel prospetto di cui sopra, al lordo delle ritenute di legge, nonché a favore dell’erario. 5. Il Settore della Ragioneria regionale, è autorizzato alla emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei creditori, nei modi di legge, previo monitoraggio a cura dell’unità organizzativa POR competente, sulla base della scheda contabile, allegata, nonché della rispettiva scheda economica, rilasciate dal competente Settore economico e previdenziale del Dipartimento del Personale. 7. Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 7 ottobre 2004 Il Dirigente del Settore Dr.ssa Caterina Guarna VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003. VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345. VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001. VISTA, in particolare, la Misura 7.1 «Attività di accompagnamento del programma operativo e di assistenza tecnica» del Programma Operativo succitato, che comprende tutte le attività necessarie per la corretta ed efficace gestione degli interventi del P.O. medesimo. VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999. VISTA la norma 11, punto 3, del Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28luglio 2000, novellato dal REG. (CE) 448/2004. DATO ATTO CHE: — Con D.D.G. n. 563 del 28/1/2003 è stato attivato un avviso pubblico per la nomina di docenti e tutors per l’attuazione delle azioni di Work Esperienze previste dalle Misure 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.13 dell’asse III risorse umane; — con Decreto n. 4884 del 16/4/2003, è stata nominata la Commissione di selezione delle istanze dei candidati a Tutors e Docenti per l’attuazione delle Work Esperienze; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 — con nota n. 7975 del 9/10/2003, acquisita agli atti d’Ufficio al n. 3446 del 22/1/2003, è stata trasmessa la richiesta di corresponsione compensi alla commissione, unitamente alla documentazione di spesa concernenti i compensi relativi al periodo maggio-agosto 2003; — con successiva nota è stata trasmessa relazione conclusiva a cura del Dipartimento Politiche del Lavoro. VISTA la nota n. 21597/CC del 20/9/2004, acquisita agli atti d’Ufficio in data 20/9/2004 al n. 2285, con la quale il Settore economico-previdenziale del personale – Ufficio adempimenti fiscali – ha trasmesso, oltre alle schede economiche, la 1309 scheda contabile relativa ai beneficiari dell’emolumento, per un ammontare di C 67.124,84, al lordo delle ritenute, che si allega. ATTESO che, ai sensi dell’art. 45, c.2, lett. b), si sono realizzate le condizioni stabilite nel decreto di conferimento dell’incarico. RITENUTO doversi provvedere, previa assunzione d’impegno sul capitolo 6421101 del Bilancio regionale risorse POR Calabria 2000-2006 Misura 7.1, alla liquidazione delle competenze spettanti ai componenti la commissione di valutazione, risultanti in complessivo C 67/124,84 al lordo delle ritenute, come da prospetto emolumenti di seguito riportato: N. Nominativo Compenso C Oneri C R./Spese Totale C 1 Gaetano Francesco – N. 11/10/1963 – C.F. GTNPQL63R11I905Z 25.653,00 5.746,27 2.359,80 33.759,07 2 Tedesco Francescantonio – N. 27/11/ 1968 – C.F. TDSFNC68S27F537S 25.653,00 5.746,27 1.966,50 33.365,77 Totale C 51.306,00 11.492,54 4.326,30 67.124,84 VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’approvazione del Bilancio regionale per l’esercizio 2004. VISTO l’art. 25, nonché gli art. 43, 44 e 45 della L.R. n. 8/2002. bile, allegata, nonché della rispettiva scheda economica, rilasciate dal competente Settore economico e previdenziale del Dipartimento del Personale. 5. Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. ACQUISITI i pareri: Catanzaro, lı̀ 7 ottobre 2004 — ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, in ordine: Il Dirigente del Settore Dr.ssa Caterina Guarna − alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e decisioni comunitari; − alla regolarità amministrativa; DECRETO n. 16277 dell’8 ottobre 2004 — ai sensi dell’art. 44, L.R. n. 8/2002, in ordine: − alla regolarità contabile. Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente; DECRETA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci, 1. È approvato il prospetto emolumenti sopra esposto ed ammontante a C 67.124,84; 2. La somma complessiva occorrente pari ad C 67.124,84 è impegnata sul capitolo 6421101 del Bilancio Regionale per l’esercizio 2004, POR Calabria 2000-2006 – Mis. 7.1. 3. È liquidata la somma di C 67.124,84 a favore dei creditori secondo gli importi a fianco di ciascuno segnati nel prospetto di cui sopra, al lordo delle ritenute di legge. 4. Il Settore della Ragioneria regionale, è autorizzato alla emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei creditori, nei modi di legge, previo monitoraggio a cura dell’unità organizzativa POR competente, sulla base della scheda conta- NVVIP – Compensi contrattuali componenti Nucleo Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici – Liquidazione periodo maggio 2004. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato e integrato con D.P.G.R. n. 206 del dicembre 2000. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003. VISTA la legge 17/5/1999, n. 144, che all’art. 1 prevede l’istituzione da parte delle Amministrazioni centrali e regionali di propri Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. VISTA la delibera della G.R. n. 249 del 20/3/2000, istitutiva del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345. 1310 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001. parte integrante e sostanziale del presente atto, rilasciato dal competente settore economico del personale con prot. n. 19757/cc del 24/9/2004. 1. Geremia Capano C 6.734,65 al lordo delle ritenute di legge. ATTESO: — che il richiamato Programma Operativo regionale (POR) al capitolo 6, paragrafo 6.4.1 ha recepito quanto previsto dalla L. n. 144/99 e dalla delibera della G.R. n. 249/2000; — che, in esito a procedura di evidenza pubblica, la Giunta Regionale con delibera n. 360 e 361 del 27/4/2001, ha provveduto alla individuazione di n. 6 (sei) professionisti esterni e 2 (due) interni all’amministrazione regionale, quali componenti il summenzionato nucleo (NVVIP) ed ha approvato lo schema di contratto che disciplina i rapporti giuridico economici tra la Regione Calabria ed i professionisti esterni. 2. Stefania Frasca: C 6.216,68 al lordo delle ritenute di legge; 3. Matteo Marvasi: C 6.216,68 al lordo delle ritenute di legge 4. Grazia Gioè: C 6.025,33 comprensivi di IVA di C 1.004,22 ed al lordo delle ritenute di legge. VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002. VISTI gli artt. 44, 45 della Legge regionale n. 8/2002; DECRETA VISTI i contratti sottoscritti dai professionisti: Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati, — Dr. Geremia Capano rep. n. 0688 del 7/6/2001; — Dr. Grazia Gioè, rep. n. 1244 del 5/9/2001. — Dr. Matteo Marvasi, rep. n. 760 del 21/6/2001; — Dr. Arch. Stefania Frasca, rep. n. 769 del 22/11/2001. CONSIDERATO che all’art. 6 del citato contratto è stabilito il compenso da corrispondere a ciascun professionista, oltre al rimborso delle spese per viaggio e soggiorno effettivamente sostenute ed autorizzate, nonché le modalità di erogazione del compenso medesimo. RITENUTO dover imputare sul cap. 1004108 del bilancio 2004, come da impegno n. 3566 del 10/8/2004, assunto con D.D.G. del Dipartimento Bilancio n. 13602 del 12/8/2004, la somma di C 25.193,34, necessaria per il pagamento delle competenze dovute ai su menzionati componenti del Nucleo per l’attività svolta nel mese di maggio 2004, cosı̀ come risulta dai relativi reports mensili presentati dai medesimi componenti. DATO ATTO, altresı̀, che si sono verificate le condizioni per l’erogazione degli emolumenti. 1. di imputare sul cap. 1004108 del bilancio 2004, come da impegno n. 3566 del 10/8/2004, assunto con D.D.G. del Dipartimento Bilancio n. 13602 del 12/8/2004, la somma di C 25.193,34, necessaria per il pagamento delle competenze per il mese di maggio 2004 ai componenti il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. 2. Di liquidare la somma di 25.193,34 necessaria per il pagamento delle competenze per il periodo sopradetto ai componenti il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici di cui al prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto. 3. Il settore economico del personale provvederà all’erogazione dei compensi e degli adempimenti contributivi, come per legge. 4. La Ragioneria generale è autorizzata alla emissione dei mandati di pagamento, operate le ritenute di legge. 5. Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 8 ottobre 2004 RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione e al pagamento a favore dei sottoelencati componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici delle competenze maturate nel periodo maggio 2004 dai beneficiari, per un importo ammontante ad C 25.193,34, come da prospetto allegato, Il Dirigente Generale Dott. Renzo Turatto Elenco personale «N.V.V.I.P.» Capitolo n. 1004108 – Pagamenti periodo: maggio 2004 N. Cognome e Nome Data n. C.F. Compenso IVA C.P.A. Rimborsi vari Totale lordo Imponibile prev. Ritenute c/ente Ritenuta IRAP Somma da liquidare 1 Capano Geremia 1/1/56 CPNGRM56A01C349Q 5.594,95 — — 5.594,95 5.595,00 664,13 475,58 6.734,65 2 Frasca Stefania 7/2/57 FRSSFN57B47D086Y 5.164,57 — — 5.164,57 5.165,00 613,09 439,03 6.216,68 3 Gioè Grazia 11/3/56 GIOGRZ56C51H224V 5.021,11 1.004,22 — 6.025,33 — — — 6.025,33 4 Marvasi Matteo 14/9/64 MRVMTT64P14G337Z 5.164,57 — — 5.164,57 5.165,00 613,09 439,03 6.216,68 20.945,20 1.004,22 — 21.949,42 15.925,00 1.890,30 1.353,63 25.193,34 Totali Generali 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 16457 del 12 ottobre 2004 POR Calabria, Misura 7.1 – Compenso Commissione di valutazione offerte per la gara afferente alla progettazione e realizzazione di un sistema di elaborazione denominato «Soveria.it». Periodo 12/3/2002-10/7/2002 – Mis. 6.3. VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. DATO ATTO CHE: — con Decreto n. 14703 del 27/12/2001 è stato approvato il bando di gara relativo al progetto «Soveria.it»; VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003. VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345. VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001. VISTA, in particolare, la Misura 7.1 «Attività di accompagnamento del programma operativo e di assistenza tecnica» del Programma Operativo succitato, che comprende tutte le attività necessarie per la corretta ed efficace gestione degli interventi del P.O. medesimo e specificamente le spese per le commissioni valutazione progetti. VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999. VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000 e s.m.i.. CONSIDERATO che — con nota n. 1486 del 20/11/2002 del Dipartimento n. 2 – Obiettivi strategici – Sistema informativo-statistico-new economy, acquisita agli atti d’Ufficio il 10/1/2003 n. 27, è stata trasmessa la documentazione concernente l’attività della Commis- Nominativo sione valutazione offerte per la gara afferente alla «progettazione e realizzazione di un sistema di elaborazione denominato «Soveria.it». — Con D.G.R. n. 722 del 2/8/2001 sono state approvate le azioni progettuali, descritte nel «Rapporto d’identificazione» che si propongono di sperimentare, su alcune comunità campione, un’azione massiva di applicazione delle TIC; IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1311 — con Decreto n. 1490 del 15/2/2002, è stata nominata la commissione aggiudicatrice per la valutazione delle offerte per la gara afferente alla «progettazione e realizzazione di un sistema di elaborazione denominato «Soveria.it», laddove sono compresi gli esperti esterni: — Prof. Palopoli Luigi – ordinario di sistemi informatici Università Reggio Calabria; — D.ssa Silvana Sirianni – Responsabile Area Amministrativa Comune di Soveria Mannelli, per i quali è stabilita l’attribuzione di un compenso orario forfettario di C 77,46 (L. 150.000) per l’impiego effettivo nell’attività, oltre il rimborso spese viaggio, vitto e alloggio, documentate. ATTESO che, ai sensi dell’art. 45, c.2, lett. b), si sono realizzate le condizioni stabilite nel decreto di conferimento dell’incarico. VISTA la nota n. 21603/CC del 20/9/2004, acquisita agli atti d’Ufficio il 20/9/2004, n. 2286, con la quale il Settore economico del personale – Ufficio adempimenti fiscali – ha trasmesso con l’unita scheda contabile relativa ai beneficiari dell’emolumento, che si allega, la rispettiva scheda economica, per un ammontare di C 11.954,98, al lordo delle ritenute. RITENUTO doversi provvedere, previo riconoscimento di debito della somma infrascritta, mediante assunzione d’impegno sulle risorse POR Calabria, 2000-2006 Misura 7.1, capitolo 6421101 Bilancio annuale 2004, alla liquidazione delle competenze spettanti ai componenti la commissione di valutazione, risultanti in complessivi C 11.954,98 al lordo delle ritenute, come riportato dal prospetto seguente: Compenso C Oneri C Spese C Importo Impegno C 1 Sirianni Silvana – N. 8/3/1955 – SRNSVN55C48I874X 5.500,37 0 282,24 5.872,61 2 Palopoli Luigi – N. 25/10/1974 – PLPLGU74R25D086E 5.500,37 0 672,00 6.172,37 11.000,74 0 954,24 11.954,98 Totale VISTA la L.R. 16/3/2003, n. 9, concernente l’approvazione del Bilancio regionale per l’esercizio 2004. VISTO l’art. 25, nonché gli art. 43, 44 e 45 della L.R. n. 8/2002. ACQUISITI i pareri: — ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, in ordine: − alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e decisioni comunitari; − alla regolarità amministrativa; — ai sensi dell’art. 44, L.R. n. 8/2002, in ordine: − alla regolarità contabile. Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente; 1312 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci, 1. È riconosciuto il debito della somma infrascritta per C 11.954,98. 2. Si dà atto che si sono realizzate le condizioni stabilite nel decreto di conferimento dell’incarico. 3. È approvato il prospetto emolumenti sopra esposto ed ammontante a C 11.954,98. 4. La somma complessiva occorrente pari ad 11.954,98 è impegnata sul capitolo 6421101, POR Calabria 2000-2006 – Mis. 7.1 del Bilancio Regionale per l’esercizio 2004. 5. È liquidata la somma di C 11.954,98 a favore dei creditori secondo gli importi a fianco di ciascuno segnati nel prospetto di cui sopra, al lordo delle ritenute di legge. VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345. VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001. VISTA, in particolare, la Misura 7.1 «Attività di accompagnamento del programma operativo e di assistenza tecnica» del Programma Operativo succitato, che comprende tutte le attività necessarie per la corretta ed efficace gestione degli interventi del P.O. medesimo. VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999. VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000, novellato con Reg. (CE) 448/2004. DATO ATTO: 6. Il Settore della Ragioneria regionale, è autorizzato alla emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei creditori, nei modi di legge, previo monitoraggio a cura dell’unità organizzativa POR competente. 7. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 12 ottobre 2004 Il Dirigente del Settore Dr.ssa Caterina Guarna DECRETO n. 16491 del 12 ottobre 2004 «POR Calabria, Misura 7.1 – Compenso Commissione valutazione ricorsi graduatoria imprendigiovani – Misura 3.113.13. Periodo ottobre-novembre 2003». — Che con D.D.G. n. 14563 del 9/10/2003 è stata costituita la Commissione di valutazione per l’esame dei ricorsi opposti alla graduatuatoria «Progetto imprendigiovani», Misura 3.11b3.13d. — Che con nota n. 9424 del 27/11/2003, acquisita agli atti d’Ufficio in data 27/11/2003 al n. 3793, il Dipartimento Lavoro ha trasmesso gli atti della Commissione, nonché i prospetti analitici dello svolgimento delle attività nel periodo ottobrenovembre 2003, in uno alla determinazione del compenso indicato in C 51,00 lordo ad ora, oltre al rimborso spese effettivamente sostenute e documentate. VISTA la nota n. 21607/CC del 20/9/2004, acquisita agli atti d’Ufficio in data 20/9/2004 al n. 2287 del Settore economico e previdenziale del personale – Ufficio adempimenti fiscali – con l’unita scheda contabile relativa ai beneficiari dell’emolumento, per un ammontare di C 54.440,76, al lordo delle ritenute, che si allega. ATTESO che, ai sensi dell’art. 45, c.2, lett. b), si sono realizzate le condizioni stabilite. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003. N. Nominativo Compenso RITENUTO doversi provvedere, previa assunzione d’impegno sul capitolo 6421101 del Bilancio regionale risorse POR Calabria 2000-2006 Misura 7.1, alla liquidazione dei compensi attribuiti ai componenti la commissione di valutazione ricorsi, risultante in complessivi C 54.440,76 al lordo delle ritenute, come da prospetto emolumenti di seguito riportato: Prospetto liquidazione commissione ricorsi Mis. 3.11b/3.13b Provvedimento D.G.R. n. 156/02 e D.D.G. n. 14563 del 9/10/ 2003 Oneri Lordo Spese Totale 1 Calabrese Luigi V. 6.120,00 0 6.120,00 693,00 6.813,00 2 Carpino Alberto 6.120,00 1.370,48 7.490,88 0 7.490,88 3 Focarelli Stefano 6.120,00 1.370,48 7.490,88 0 7.490,88 4 Gelanzè Cesarina 6.120,00 0 6.120,00 428,40 6.548,40 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 N. Nominativo Compenso Oneri 1313 Lordo Spese Totale 5 Poerio Paola 5.457,00 0 5.457,00 693,00 6.150,00 6 Rizzo Salvatore 6.120,00 0 6.120,00 579,60 6.699,60 7 Russo Giuseppe 6.120,00 0 6.120,00 428,40 6.548,40 8 Scordo Sisto 6.120,00 0 6.120,00 579,60 6.699,60 48.297,00 2.741,76 51.038,76 3.402,00 54.440,76 Totale VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’approvazione del Bilancio regionale per l’esercizio 2004. VISTO l’art. 25, nonché gli art. 43, 44 e 45 della L.R. n. 8/2002. DECRETO n. 16750 del 14 ottobre 2004 Approvazione rendiconto Funzionario Delegato Janni P. Roberto con sede presso Avvocatura reg.le anno 2001. IL DIRIGENTE DEL SETTORE ACQUISITI i pareri: — ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, in ordine: − alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e decisioni comunitari; VISTO l’art. 50 della Legge regionale 4/2/2002 n. 8 (Artt. 62 e 64 ex legge 22/5/1978 n. 5). VISTO il Regolamento Regionale del 30/12/1983 n. 1. CONSIDERATO: CHE l’Ufficio competente per l’istruttoria ha accertato: − alla regolarità amministrativa; — ai sensi dell’art. 44, L.R. n. 8/2002, in ordine: − alla regolarità contabile. Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente; DECRETA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci, 1. È approvato il prospetto emolumenti sopra esposto ed ammontante a C 54.440; 2. La somma complessiva occorrente pari ad C 54.440 è impegnata sul capitolo 6421101 del Bilancio Regionale per l’esercizio 2004, POR Calabria 2000-2006 – Mis. 7.1. CHE con decreto n. 12006 del 21/11/01 esecutiva, la Giunta Regionale ha predisposto un’apertura di credito a favore di Janni P. Roberto nella sua qualità di Funzionario Delegato responsabile dell’Avvocatura Regionale. CHE di conseguenza ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Regionale n. 1/83 la Ragioneria Generale ha emesso ordinativo di accredito n. 25762 del 3/12/2001 presso CA.RI.ME. che gestisce il servizio tesoreria, per l’importo di L. 20.000.000 (C 10.329,14), sul capitolo 1011103 come da citato decreto n. 25762. CHE il Funzionario delegato ha presentato il rendiconto delle somma gestite a tutto il 2001 nei termini di cui all’art. 13 del Regolamento n. 1/83. ACCERTATO dai riscontri contabili che i pagamenti ammontano complessivamente a L. 16.344.000 (C 8.440,98), per come risulta dai documenti allegati. 3. È liquidata la somma di C 54.440 a favore dei creditori secondo gli importi a fianco di ciascuno segnati nel prospetto di cui sopra, al lordo delle ritenute di legge. ACCERTATO altresı̀, il rispetto nella gestione dei fondi accreditati, delle norme contenute nel citato Regolamento Regionale n. 1/83 e nella ex legge regionale n. 5/78 e successiva L.R. 4/2/ 2002 n. 8 recante «Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria». 4. Il Settore della Ragioneria regionale è autorizzato alla emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei creditori, nei modi di legge, previo monitoraggio a cura dell’unità organizzativa POR competente. DATO atto che ai sensi dell’Art. 3 – 7o comma del regolamento 1/83 si è verificata una riduzione dell’importo accreditato originariamente alla somma effettivamente spesa pari a L. 16.344.000 (C 8.440,98). 5. Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il D.P.R. n. 354 del 24 giugno 1999. Catanzaro, lı̀ 12 ottobre 2004 Il Dirigente del Settore Dr.ssa Caterina Guarna VISTE le delibere della Giunta Regionale relative alle nomine dei Dirigenti assegnati ai Dipartimenti. VISTO il decreto del Dirigente generale n. 1752 del 27/2/2004 con il quale è stata assegnata al Rag. Beniamino Tenuta la responsabilità del settore «Ragioneria Generale». 1314 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DATO ATTO che la materia di cui al presente decreto rientra nelle competenze del Settore n. 8 del Dipartimento Bilancio e Finanze – Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico; DECRETA Di approvare il rendiconto presentato dal Funzionario Delegato Janni P. Roberto con sede in Catanzaro, relativo alla gestione dei fondi ad esso accreditati a seguito del decreto n. 12006 del 21/11/2001 per un importo di L. 16.344.000 (C 8.440,98). Di dare formale discarico amministrativo della somma spesa ed accertata in L. 16.344.000 (C 8.440,98), erogata nel corso della gestione ad esso affidata. VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il D.P.R. n. 354 del 24 giugno 1999. VISTE le delibere della Giunta Regionale relative alle nomine dei Dirigenti assegnati ai Dipartimenti. VISTO il decreto del Dirigente generale n. 1752 del 27/2/2004 con il quale è stata assegnata al Rag. Beniamino Tenuta la responsabilità del settore «Ragioneria Generale». DATO ATTO che la materia di cui al presente decreto rientra nelle competenze del Settore n. 8 del Dipartimento Bilancio e Finanze – Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico; Catanzaro, lı̀ 14 ottobre 2004 DECRETA Il Dirigente del Settore Rag. Beniamino Tenuta DECRETO n. 16752 del 14 ottobre 2004 Approvazione rendiconto rassegnato dal Funzionario Delegato Janni P. Roberto con sede presso Avvocatura reg.le anno 2001. Di approvare il rendiconto presentato dal Funzionario Delegato Janni P. Roberto con sede in Catanzaro, relativo alla gestione dei fondi ad esso accreditati a seguito del decreto n. 1205 del 6/3/2001 per un importo di L. 49.760.560 (C 25.699,19). Di dare formale discarico amministrativo della somma spesa ed accertata in L. 49.760.560 (C 25.699,19), erogata nel corso della gestione ad esso affidata. Catanzaro, lı̀ 14 ottobre 2004 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Il Dirigente del Settore Rag. Beniamino Tenuta VISTO l’art. 50 della Legge regionale 4/2/2002 n. 8 (Artt. 62 e 64 ex legge 22/5/1978 n. 5). VISTO il Regolamento Regionale del 30/12/1983 n. 1. CONSIDERATO: DECRETO n. 16753 del 14 ottobre 2004 CHE l’Ufficio competente per l’istruttoria ha accertato: Approvazione rendiconto rassegnato dal Funzionario Delegato Janni P. Roberto con sede presso Avvocatura reg.le anno 2002. CHE con decreto n. 1205 del 6/3/01 esecutiva, la Giunta Regionale ha predisposto un’apertura di credito a favore di Janni P. Roberto nella sua qualità di Funzionario Delegato responsabile dell’Avvocatura Regionale di Catanzaro. CHE di conseguenza ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Regionale n. 1/83 la Ragioneria Generale ha emesso ordinativo di accredito n. 2344 del 26/3/2001 presso CA.RI.ME. che gestisce il servizio tesoreria, per l’importo di L. 50.000.000 (C 25.822,84), sul capitolo 1011103 come da citato decreto n. 1205. CHE il Funzionario delegato ha presentato il rendiconto delle somma gestite a tutto il 2001 nei termini di cui all’art. 13 del Regolamento n. 1/83. ACCERTATO dai riscontri contabili che i pagamenti ammontano complessivamente a L. 49.760.560 (C 25.699,19), per come risulta dai documenti allegati. ACCERTATO altresı̀, il rispetto nella gestione dei fondi accreditati, delle norme contenute nel citato Regolamento Regionale n. 1/83 e nella ex legge regionale n. 5/78 e successiva L.R. 4/2/ 2002 n. 8 recante «Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria». DATO atto che ai sensi dell’Art. 3 – 7o comma del regolamento 1/83 si è verificata una riduzione dell’importo accreditato originariamente alla somma effettivamente spesa pari a L. 49.760.560 (C 25.699,19). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 50 della Legge regionale 4/2/2002 n. 8 (Artt. 62 e 64 ex legge 22/5/1978 n. 5). VISTO il Regolamento Regionale del 30/12/1983 n. 1. CONSIDERATO: CHE l’Ufficio competente per l’istruttoria ha accertato: CHE con decreto n. 10465 del 21/8/02 esecutiva, la Giunta Regionale ha predisposto un’apertura di credito a favore di Janni P. Roberto nella sua qualità di Funzionario Delegato responsabile dell’Avvocatura Regionale di Catanzaro. CHE di conseguenza ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Regionale n. 1/83 la Ragioneria Generale ha emesso ordinativo di accredito n. 13495 del 10/10/2002 presso CA.RI.ME. che gestisce il servizio tesoreria, per l’importo di C 25.822.84, sul capitolo 1011103 come da citato decreto n. 10465. CHE il Funzionario delegato ha presentato il rendiconto delle somme gestite a tutto il 2002 nei termini di cui all’art. 13 del Regolamento n. 1/83. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 ACCERTATO dai riscontri contabili che i pagamenti ammontano complessivamente a C 14.378,73, per come risulta dai documenti allegati. ACCERTATO altresı̀, il rispetto nella gestione dei fondi accreditati, delle norme contenute nel citato Regolamento Regionale n. 1/83 e nella ex legge regionale n. 5/78 e successiva L.R. 4/2/ 2002 n. 8 recante «Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria». DATO atto che ai sensi dell’Art. 3 – 7o comma del regolamento 1/83 si è verificata una riduzione dell’importo accreditato originariamente alla somma effettivamente spesa pari a C 14.378,73. VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il D.P.R. n. 354 del 24 giugno 1999. VISTE le delibere della Giunta Regionale relative alle nomine dei Dirigenti assegnati ai Dipartimenti. VISTO il decreto del Dirigente generale n. 1752 del 27/2/2004 con il quale è stata assegnata al Rag. Beniamino Tenuta la responsabilità del settore «Ragioneria Generale». DATO ATTO che la materia di cui al presente decreto rientra nelle competenze del Settore n. 8 del Dipartimento Bilancio e Finanze – Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico; 1315 CHE con decreto n. 1518 del 20/2/02 esecutiva, la Giunta Regionale ha predisposto un’apertura di credito a favore di Janni P. Roberto nella sua qualità di Funzionario Delegato responsabile dell’Avvocatura Regionale di Catanzaro. CHE di conseguenza ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Regionale n. 1/83 la Ragioneria Generale ha emesso ordinativo di accredito n. 293 del 25/2/2002 presso CA.RI.ME. che gestisce il servizio tesoreria, per l’importo di C 25.822.84, sul capitolo 1011103 come da citato decreto n. 1518. CHE il Funzionario delegato ha presentato il rendiconto delle somme gestite a tutto il 2002 nei termini di cui all’art. 13 del Regolamento n. 1/83. ACCERTATO dai riscontri contabili che i pagamenti ammontano complessivamente a C 25.572,53, per come risulta dai documenti allegati. ACCERTATO altresı̀, il rispetto nella gestione dei fondi accreditati, delle norme contenute nel citato Regolamento Regionale n. 1/83 e nella ex legge regionale n. 5/78 e successiva L.R. 4/2/ 2002 n. 8 recante «Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria». DATO atto che ai sensi dell’Art. 3 – 7o comma del regolamento 1/83 si è verificata una riduzione dell’importo accreditato originariamente alla somma effettivamente spesa pari a C 25.572,53. DECRETA VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. Di approvare il rendiconto presentato dal Funzionario Delegato Janni P. Roberto con sede in Catanzaro, relativo alla gestione dei fondi ad esso accreditati a seguito del decreto n. 10465 del 21/8/2002 per un importo di C 14.378,73. Di dare formale discarico amministrativo della somma spesa ed accertata in C 14.378,73, erogata nel corso della gestione ad esso affidata. Catanzaro, lı̀ 14 ottobre 2004 Il Dirigente del Settore Rag. Beniamino Tenuta VISTO il D.P.R. n. 354 del 24 giugno 1999. VISTE le delibere della Giunta Regionale relative alle nomine dei Dirigenti assegnati ai Dipartimenti. VISTO il decreto del Dirigente generale n. 1752 del 27/2/2004 con il quale è stata assegnata al Rag. Beniamino Tenuta la responsabilità del settore «Ragioneria Generale». DATO ATTO che la materia di cui al presente decreto rientra nelle competenze del Settore n. 8 del Dipartimento Bilancio e Finanze – Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico; DECRETA DECRETO n. 16755 del 14 ottobre 2004 Approvazione rendiconto rassegnato dal Funzionario Delegato Janni P. Roberto con sede presso Avvocatura reg.le anno 2002. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 50 della Legge regionale 4/2/2002 n. 8 (Artt. 62 e 64 ex legge 22/5/1978 n. 5). Di approvare il rendiconto presentato dal Funzionario Delegato Janni P. Roberto con sede in Catanzaro, relativo alla gestione dei fondi ad esso accreditati a seguito del decreto n. 1518 del 20/2/2002 per un importo di C 25.572,53. Di dare formale discarico amministrativo della somma spesa ed accertata in C 25.572,53, erogata nel corso della gestione ad esso affidata. Catanzaro, lı̀ 14 ottobre 2004 VISTO il Regolamento Regionale del 30/12/1983 n. 1. CONSIDERATO: CHE l’Ufficio competente per l’istruttoria ha accertato: Il Dirigente del Settore Rag. Beniamino Tenuta 1316 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 17226 del 22 ottobre 2004 Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili del Dipartimento Bilancio, Finanze, programmazione e Sviluppo Economico – Settore Patrimonio, Servizio Patrimonio, Ufficio Patrimonio di Reggio Cal. via T. Panella n. 20. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della L.R. 7/96. VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5761 del 4 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni. sere ceduti gratuitamente e senza oneri a carico della Regione, alla Croce Rossa Italiana o ad altre istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche e associazioni operanti nel territorio regionale senza finalità di lucro, o avviati alla pubblica discarica se in pessimo stato d’uso; DECRETA I beni mobili, descritti nei verbali allegati e facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento sono dichiarati fuori uso. I beni mobili elencati nei predetti verbali sono cancellati dall’inventario generale con il conseguente aggiornamento delle scritture inventariali, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. n. 15/92, e dell’art. 4 commi 5 e 6 del Regolamento Regionale n. 2/94. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999. CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio Patrimonio ha rilevato che presso i locali del Dipartimento Bilancio, Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Patrimonio, Servizio Patrimonio, Ufficio Patrimonio di Reggio Cal. via T. Panella n. 20, si trovano depositati beni mobili di proprietà della Regione Calabria non utilizzati, in quanto inservibili all’uso, cosı̀ come risulta dagli allegati verbali predisposti dalla Commissione Tecnica, costituita ai sensi dell’art. 14 del R.R. n. 2/94. VISTA la Legge Regionale n. 15 del 26/8/1992 «Disciplina dei beni in proprietà della Regione». Il Dirigente Consegnatario del Settore è autorizzato al conseguente aggiornamento delle scritture contabili secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 6 del Regolamento Regionale n. 2/94 e, ad attivare le procedure previste dall’art. 10 comma 2 della L.R. n. 15/92 e dell’art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 2/94. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 22 ottobre 2004 Il Dirigente F.to: Illeggibile VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 29/12/1994. CONSIDERATO, altresı̀, che, a norma dell’art. 10 comma 2 della L.R. 15/92, i beni mobili dichiarati fuori uso, possono es- Allegato REGIONE CALABRIA Dipartimento Bilancio Settore Patrimonio Ufficio Patrimonio – Via T. Panella, 20 (RC). Mod. E Verbale Commissione Tecnica per la proposta di dichiarazione di fuori uso (Art. 14, comma 2 lett. B) del Regolam. Reg.le n. 2/1994) L’anno Duemilaquattro il giorno Trenta, del mese di settembre ............................................................................................................. Si è riunita la Commissione Tecnica composta dai sottoscritti, a norma dell’art. 14, comma 2 lettera b) del Regolamento n. 2/1994, per procedere alle operazioni connesse alla proposta di dichiarazione di fuori uso di beni mobili regionali. I sottoscritti procedendo al materiale riconoscimento e numerazione inventariale dei sottoelencati beni mobili ne hanno determinato lo stato attuale di condizione ed il valore di recupero per come si descrivono nel presente prospetto: Elementi inventariali del settore Valutazione Anno di Acquisto o Rivalutaz. Valore di inventar. Stato Valore di recupero Numero di inventar. Cat. 24707 I Sedia girevole con braccioli 2001 65,00 Ins. 0 43229 I Stampante Lexmark Z11 2001 77,47 Ins. 0 43252 I PC 486 Ram 16 MB Intel-Inside 2001 41,32 Ins. 0 43255 I Tastiera Olivetti 2001 10,33 Ins. 0 Descrizione dei beni 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Elementi inventariali del settore 1317 Valutazione Anno di Acquisto o Rivalutaz. Valore di inventar. Stato Valore di recupero PC Olidata con Video e Tast. 2001 25,82 Ins. 0 I Stampante Epson LQ 570 2001 10,33 Ins. 0 43449 I Macchina da scrivere Brot. Ax 110 2001 20,66 Ins. 0 44541 I Convettore Turbo radiante 2001 30,99 Ins. 0 44962 I Termoconvettore TC 905-151 Bjm 2001 20,66 Ins. 0 44985 I Stampante Olivetti DM 424L 2001 10,33 Ins. 0 44986 I Stampante Lexmark IBM 2381 2001 41,32 Ins. 0 44987 I Stampante Olivetti JP 883 2001 10,33 Ins. 0 44981 I Tastiera Daewo 2001 5,16 Ins. 0 Numero di inventar. Cat. 43444 I 43445 Descrizione dei beni Il presente verbale – firmato nel giorno, mese ed anno di cui sopra da tutti i componenti la Commissione tecnica – è stato redatto in sei esemplari per essere conservato uno presso il Settore del Consegnatario cinque inviati al Settore Patrimonio Regionale, per l’emissione del Decreto di dismissione. La Commissione: Il Responsabile dell’Ufficio: Ing. Bruno Foti Il Responsabile delle Scritture Inventariali: P.I. Candeloro Cereto Il Rappresentante dell’Ufficio Patrimonio: P.I. Enrico Meduri Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili del Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» Servizio Provincia di Reggio Calabria U.A.Z. di Rosarno via Boccaccio 3. CONSIDERATO, altresı̀, che, a norma dell’art. 10 comma 2 della L.R. 15/92, i beni mobili dichiarati fuori uso, possono essere ceduti gratuitamente e senza oneri a carico della Regione, alla Croce Rossa Italiana o ad altre istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche e associazioni operanti nel territorio regionale senza finalità di lucro, o avviati alla pubblica discarica se in pessimo stato d’uso; IL DIRIGENTE DEL SETTORE DECRETA VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. I beni mobili, descritti nei verbali allegati e facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento sono dichiarati fuori uso. DECRETO n. 17227 del 22 ottobre 2004 VISTO l’art. 30 della L.R. 7/96. VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5761 del 4 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999. CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio Patrimonio ha rilevato che presso i locali del Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» Servizio Provincia di Reggio Calabria U.A.Z. di Rosarno via Boccaccio 3, si trovano depositati beni mobili di proprietà della Regione Calabria non utilizzati, in quanto inservibili all’uso, cosı̀ come risulta dagli allegati verbali predisposti dalla Commissione Tecnica, costituita ai sensi dell’art. 14 del R.R. n. 2/94. I beni mobili elencati nei predetti verbali sono cancellati dall’inventario generale con il conseguente aggiornamento delle scritture inventariali, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. n. 15/92, e dell’art. 4 commi 5 e 6 del Regolamento Regionale n. 2/94. Il Dirigente Consegnatario del Settore è autorizzato al conseguente aggiornamento delle scritture contabili secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 6 del Regolamento Regionale n. 2/94 e, ad attivare le procedure previste dall’art. 10 comma 2 della L.R. n. 15/92 e dell’art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 2/94. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 22 ottobre 2004 VISTA la Legge Regionale n. 15 del 26/8/1992 «Disciplina dei beni in proprietà della Regione». VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 29/12/1994. Il Dirigente F.to: Illeggibile 1318 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Allegato REGIONE CALABRIA Dipartimento Agricoltura Servizio Provinciale Agricoltura Reggio Cal. Ufficio Agricolo di zona di Rosarno Mod. E Verbale Commissione Tecnica per la proposta di dichiarazione di fuori uso (Art. 14, comma 2 lett. B) del Regolam. Reg.le n. 2/1994) L’anno Duemilaquattro il giorno 23, del mese di luglio Si è riunita la Commissione Tecnica composta dai sottoscritti, a norma dell’art. 14, comma 2 lettera b) del Regolamento n. 2/1994, per procedere alle operazioni connesse alla proposta di dichiarazione di fuori uso di beni mobili regionali. I sottoscritti procedendo al materiale riconoscimento e numerazione inventariale dei sottoelencati beni mobili ne hanno determinato lo stato attuale di condizione ed il valore di recupero per come si descrivono nel presente prospetto: Elementi inventariali del settore Valutazione Anno di Acquisto o Rivalutaz. Valore di inventar. Stato Valore di recupero Cartelliera in metallo con 20 cassetti Oltre 30 anni 39,00 Inservibile zero I Sedia in ferro e plastica Oltre 30 anni 5,16 Inservibile zero 18921 I Tavolo di disegno in legno Oltre 30 anni 25,00 Inservibile zero 18922 I Tavolo di disegno in legno Oltre 30 anni 25,00 Inservibile zero 18929 I Poltroncina in ferro e plastica Oltre 30 anni 5,16 Inservibile zero Numero di inventar. Cat. 18881 I 18900 Descrizione dei beni Il presente verbale – firmato nel giorno, mese ed anno di cui sopra da tutti i componenti la Commissione tecnica – è stato redatto in triplice esemplare per essere conservato uno presso il Settore del Consegnatario due inviati al Settore Patrimonio Regionale. La Commissione: Il Responsabile dell’Ufficio: Funzionario Travia Giovanni Il Responsabile delle Scritture Inventariali: Zappia Domenico Il Rappresentante dell’Ufficio Patrimonio: Cereto Candeloro Il Dirigente Ing. Giovanni Sidari DECRETO n. 17229 del 22 ottobre 2004 IL DIRIGENTE DEL SETTORE CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio Patrimonio ha rilevato che presso i locali del Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» Servizio Provincia di Reggio Calabria U.A.Z. di Bianco via Corrado Alvaro n. 24, si trovano depositati beni mobili di proprietà della Regione Calabria non utilizzati, in quanto inservibili all’uso, cosı̀ come risulta dagli allegati verbali predisposti dalla Commissione Tecnica, costituita ai sensi dell’art. 14 del R.R. n. 2/94. VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la Legge Regionale n. 15 del 26/8/1992 «Disciplina dei beni in proprietà della Regione». Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili del Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» Servizio Provincia di Reggio Calabria U.A.Z. di Bianco via Corrado Alvaro n. 24. VISTO l’art. 30 della L.R. 7/96. VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5761 del 4 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999. VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 29/12/1994. CONSIDERATO, altresı̀, che, a norma dell’art. 10 comma 2 della L.R. 15/92, i beni mobili dichiarati fuori uso, possono essere ceduti gratuitamente e senza oneri a carico della Regione, alla Croce Rossa Italiana o ad altre istituzioni, enti pubblici, per- 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1319 Il Dirigente Consegnatario del Settore è autorizzato al conseguente aggiornamento delle scritture contabili secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 6 del Regolamento Regionale n. 2/94 e, ad attivare le procedure previste dall’art. 10 comma 2 della L.R. n. 15/92 e dell’art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 2/94. sone giuridiche e associazioni operanti nel territorio regionale senza finalità di lucro, o avviati alla pubblica discarica se in pessimo stato d’uso; DECRETA I beni mobili, descritti nei verbali allegati e facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento sono dichiarati fuori uso. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 22 ottobre 2004 I beni mobili elencati nei predetti verbali sono cancellati dall’inventario generale con il conseguente aggiornamento delle scritture inventariali, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. n. 15/92, e dell’art. 4 commi 5 e 6 del Regolamento Regionale n. 2/94. Il Dirigente F.to: Illeggibile Allegato REGIONE CALABRIA Dipartimento Agricoltura Settore Affari Generali UAZ Bianco n. 490 Via C. Alvaro 24 Mod. E Verbale Commissione Tecnica per la proposta di dichiarazione di fuori uso (Art. 14, comma 2 lett. B) del Regolam. Reg.le n. 2/1994) L’anno Duemilaquattro il giorno 18, del mese di giugno Si è riunita la Commissione Tecnica composta dai sottoscritti, a norma dell’art. 14, comma 2 lettera b) del Regolamento n. 2/1994, per procedere alle operazioni connesse alla proposta di dichiarazione di fuori uso di beni mobili regionali. I sottoscritti procedendo al materiale riconoscimento e numerazione inventariale dei sottoelencati beni mobili ne hanno determinato lo stato attuale di condizione ed il valore di recupero per come si descrivono nel presente prospetto: Elementi inventariali del settore Numero di inventar. Cat. Descrizione dei beni Valutazione Anno di Acquisto o Rivalutaz. Valore di inventar. Stato Valore di recupero 15553 Sedia imbottita in ferro Più di 20 anni 7,48 I 0 15570 Sedia pieghevole in legno Più di 20 anni 5,16 I 0 15571 Sedia pieghevole in legno Più di 20 anni 5,16 I 0 15572 Sedia pieghevole in legno Più di 20 anni 5,16 I 0 15573 Sedia pieghevole in legno Più di 20 anni 5,16 I 0 Il presente verbale – firmato nel giorno, mese ed anno di cui sopra da tutti i componenti la Commissione tecnica – è stato redatto in triplice esemplare per essere conservato uno presso il Settore del Consegnatario due inviati al Settore Patrimonio Regionale. La Commissione: Il Responsabile dell’Ufficio: Fragomeni Salvatore Il Responsabile delle Scritture Inventariali: Mollica Bruno Il Rappresentante dell’Ufficio Patrimonio: Meduri Enrico Il Dirigente Ing. Giovanni Sidari 1320 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Allegato REGIONE CALABRIA Dipartimento Agricoltura Settore Affari Generali Ufficio Agricolo n. 490 Via C. Alvaro, 24 Mod. E Verbale Commissione Tecnica per la proposta di dichiarazione di fuori uso (Art. 14, comma 2 lett. B) del Regolam. Reg.le n. 2/1994) L’anno Duemilaquattro il giorno 18, del mese di giugno Si è riunita la Commissione Tecnica composta dai sottoscritti, a norma dell’art. 14, comma 2 lettera b) del Regolamento n. 2/1994, per procedere alle operazioni connesse alla proposta di dichiarazione di fuori uso di beni mobili regionali. I sottoscritti procedendo al materiale riconoscimento e numerazione inventariale dei sottoelencati beni mobili ne hanno determinato lo stato attuale di condizione ed il valore di recupero per come si descrivono nel presente prospetto: Elementi inventariali del settore Numero di inventar. Cat. Descrizione dei beni Sedia imbottita in ferro Valutazione Anno di Acquisto o Rivalutaz. Valore di inventar. Stato Valore di recupero Trattasi di materiale giacente in ufficio da tanti anni, fuori uso e non inventariato. Gli stessi sono inventariati con la vecchia numerazione. Macchina scriv. Olivetti Edit. 4 Macchina scriv. Tenk Olivetti 3 Macchina scriv. Olimpic Fotocopiatrice Olivetti Calcolatrice divicumma Impianto meteorologico N. 2 plafoniere N. 3 stufe elettriche N. 3 tubi al neon Videocassetta sonora App. Fot. Vitomatic con borsa Armadio in legno a 2 ante Il presente verbale – firmato nel giorno, mese ed anno di cui sopra da tutti i componenti la Commissione tecnica – è stato redatto in triplice esemplare per essere conservato uno presso il Settore del Consegnatario due inviati al Settore Patrimonio Regionale. La Commissione: Il Responsabile dell’Ufficio: Fragomeni Salvatore Il Responsabile delle Scritture Inventariali: Mollica Bruno Il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio: Meduri Enrico Il Dirigente Ing. Giovanni Sidari 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1321 sere ceduti gratuitamente e senza oneri a carico della Regione, alla Croce Rossa Italiana o ad altre istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche e associazioni operanti nel territorio regionale senza finalità di lucro, o avviati alla pubblica discarica se in pessimo stato d’uso; DECRETO n. 17231 del 22 ottobre 2004 Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili del Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» Servizio Provincia di Reggio Calabria U.A.Z. di Caulonia viale Magna Grecia n. 50. DECRETA IL DIRIGENTE DEL SETTORE I beni mobili, descritti nei verbali allegati e facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento sono dichiarati fuori uso. VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. I beni mobili elencati nei predetti verbali sono cancellati dall’inventario generale con il conseguente aggiornamento delle scritture inventariali, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. n. 15/92, e dell’art. 4 commi 5 e 6 del Regolamento Regionale n. 2/94. VISTO l’art. 30 della L.R. 7/96. VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5761 del 4 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999. Il Dirigente Consegnatario del Settore è autorizzato al conseguente aggiornamento delle scritture contabili secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 6 del Regolamento Regionale n. 2/94 e, ad attivare le procedure previste dall’art. 10 comma 2 della L.R. n. 15/92 e dell’art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 2/94. CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio Patrimonio ha rilevato che presso i locali del Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» Servizio Provincia di Reggio Calabria U.A.Z. di Caulonia viale Magna Graecia n. 50, si trovano depositati beni mobili di proprietà della Regione Calabria non utilizzati, in quanto inservibili all’uso, cosı̀ come risulta dagli allegati verbali predisposti dalla Commissione Tecnica, costituita ai sensi dell’art. 14 del R.R. n. 2/94. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. VISTA la Legge Regionale n. 15 del 26/8/1992 «Disciplina dei beni in proprietà della Regione». Catanzaro, lı̀ 22 ottobre 2004 Il Dirigente F.to: Illeggibile VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 29/12/1994. CONSIDERATO, altresı̀, che, a norma dell’art. 10 comma 2 della L.R. 15/92, i beni mobili dichiarati fuori uso, possono es- Allegato REGIONE CALABRIA Dipartimento Agricoltura Settore 34 – Servizio 128 – Ufficio 489 Viale Magna Grecia, 50 – Caulonia Mod. E Verbale Commissione Tecnica per la proposta di dichiarazione di fuori uso (Art. 14, comma 2 lett. B) del Regolam. Reg.le n. 2/1994) L’anno Duemilaquattro il giorno 18, del mese di giugno Si è riunita la Commissione Tecnica composta dai sottoscritti, a norma dell’art. 14, comma 2 lettera b) del Regolamento n. 2/1994, per procedere alle operazioni connesse alla proposta di dichiarazione di fuori uso di beni mobili regionali. I sottoscritti procedendo al materiale riconoscimento e numerazione inventariale dei sottoelencati beni mobili ne hanno determinato lo stato attuale di condizione ed il valore di recupero per come si descrivono nel presente prospetto: Elementi inventariali del settore Numero di inventar. Cat. Descrizione dei beni Valutazione Anno di Acquisto o Rivalutazione Valore di inventario Stato Valore di recupero 15319 Stampante Star ZA – 250 2001 5,16 Rotta 0 15320 Monitor Olivetti matr. 2405186 2001 5,16 Rotto 0 15351 Sedia in faggio tipo poltroncina 2001 5,16 Rotta 0 1322 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Elementi inventariali del settore Numero di inventar. Cat. Descrizione dei beni Valutazione Anno di Acquisto o Rivalutazione Valore di inventario Stato Valore di recupero 15352 Sedia in faggio tipo poltroncina 2001 5,16 Rotta 0 15355 Sedia in faggio tipo poltroncina 2001 5,16 Rotta 0 15342 Calc. Oliv. Logos 262PD 2001 10,32 Danneggiata 0 15318 PC Oliv. 464 Matr. 462974Z 2001 15,49 Obsoleto 0 15338 Fax Olivetti OFX 430 2001 25,82 Obsoleto 0 15357 Macchina da scrivere Oliv. 82 2001 10,32 Obsoleta 0 Il presente verbale – firmato nel giorno, mese ed anno di cui sopra da tutti i componenti la Commissione tecnica – è stato redatto in triplice esemplare per essere conservato uno presso il Settore del Consegnatario e due inviati al Settore Patrimonio Regionale. La Commissione: Il Responsabile dell’Ufficio: Dr. Agr. Silvestro Tassone Il Responsabile delle Scritture Inventariali: Istr. Tec, Giovanni Micalotta Il Rappresentante dell’Ufficio Patrimonio: P.I. Candeloro Cereto p. il Dirigente del Settore Ing. Giovanni Sidari F.to: Illeggibile DECRETO n. 17232 del 22 ottobre 2004 Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili del Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» Servizio Provincia di Reggio Calabria U.A.Z. di Locri via Marconi 76. sere ceduti gratuitamente e senza oneri a carico della Regione, alla Croce Rossa Italiana o ad altre istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche e associazioni operanti nel territorio regionale senza finalità di lucro, o avviati alla pubblica discarica se in pessimo stato d’uso; DECRETA IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della L.R. 7/96. VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5761 del 4 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999. CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio Patrimonio ha rilevato che presso i locali del Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» Servizio Provincia di Reggio Calabria U.A.Z. di Locri via Marconi 76, si trovano depositati beni mobili di proprietà della Regione Calabria non utilizzati, in quanto inservibili all’uso, cosı̀ come risulta dagli allegati verbali predisposti dalla Commissione Tecnica, costituita ai sensi dell’art. 14 del R.R. n. 2/94. VISTA la Legge Regionale n. 15 del 26/8/1992 «Disciplina dei beni in proprietà della Regione». VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 29/12/1994. CONSIDERATO, altresı̀, che, a norma dell’art. 10 comma 2 della L.R. 15/92, i beni mobili dichiarati fuori uso, possono es- I beni mobili, descritti nei verbali allegati e facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento sono dichiarati fuori uso. I beni mobili elencati nei predetti verbali sono cancellati dall’inventario generale con il conseguente aggiornamento delle scritture inventariali, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. n. 15/92, e dell’art. 4 commi 5 e 6 del Regolamento Regionale n. 2/94. Il Dirigente Consegnatario del Settore è autorizzato al conseguente aggiornamento delle scritture contabili secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 6 del Regolamento Regionale n. 2/94 e, ad attivare le procedure previste dall’art. 10 comma 2 della L.R. n. 15/92 e dell’art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 2/94. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 22 ottobre 2004 Il Dirigente F.to: Illeggibile 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1323 Allegato REGIONE CALABRIA Dipartimento Agricoltura Settore 32 – Servizio Prov. Agricoltura U.A.Z. Locri Via Marconi, 76 Mod. E Verbale Commissione Tecnica per la proposta di dichiarazione di fuori uso (Art. 14, comma 2 lett. B) del Regolam. Reg.le n. 2/1994) L’anno Duemilaquattro il giorno 18, del mese di giugno Si è riunita la Commissione Tecnica composta dai sottoscritti, a norma dell’art. 14, comma 2 lettera b) del Regolamento n. 2/1994, per procedere alle operazioni connesse alla proposta di dichiarazione di fuori uso di beni mobili regionali. I sottoscritti procedendo al materiale riconoscimento e numerazione inventariale dei sottoelencati beni mobili ne hanno determinato lo stato attuale di condizione ed il valore di recupero per come si descrivono nel presente prospetto: Elementi inventariali del settore Numero di inventar. Cat. Valutazione Anno di Acquisto o Rivalutazione Descrizione dei beni Valore di inventario Stato Valore di recupero 15263 Lampada da tavolo 5,16 I 0 15307 Lampada da tavolo 5,16 I 0 15302 Attaccapanni a piantana 10,00 I 0 15305 Sedia legno di faggio 5,16 I 0 15624 Calcolatrice 4334150 20,00 I 0 15289 Macchina da scrivere Olivetti Tekne 3 30,00 I 0 15264 Telefax Olivetti OFX 540 40,00 I 0 Olivetti 332 Matr. Il presente verbale – firmato nel giorno, mese ed anno di cui sopra da tutti i componenti la Commissione tecnica – è stato redatto in triplice esemplare per essere conservato uno presso il Settore del Consegnatario e due inviati al Settore Patrimonio Regionale. La Commissione: Il Responsabile dell’Ufficio: Dr. Marando Domenico Il Responsabile delle Scritture Inventariali: Cuzzupoli Domenico Il Rappresentante dell’Ufficio Patrimonio: Meduri Enrico Il Dirigente Ing. Giovanni Sidari DECRETO n. 17234 del 22 ottobre 2004 Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili dell’Avvocatura Regionale – Sezione di Reggio Calabria via D. Tripepi 92. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della L.R. 7/96. VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5761 del 4 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999. CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio Patrimonio ha rilevato che presso i locali dell’Avvocatura Regionale – Sezione di Reggio Calabria Via D. Tripepi 92, si trovano depositati beni mobili di proprietà della Regione Calabria non utilizzati, in quanto inservibili all’uso, cosı̀ come risulta dagli allegati verbali predisposti dalla Commissione Tecnica, costituita ai sensi dell’art. 14 del R.R. n. 2/94. VISTA la Legge Regionale n. 15 del 26/8/1992 «Disciplina dei beni in proprietà della Regione». 1324 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 scritture inventariali, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. n. 15/92, e dell’art. 4 commi 5 e 6 del Regolamento Regionale n. 2/94. VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 29/12/1994. CONSIDERATO, altresı̀, che, a norma dell’art. 10 comma 2 della L.R. 15/92, i beni mobili dichiarati fuori uso, possono essere ceduti gratuitamente e senza oneri a carico della Regione, alla Croce Rossa Italiana o ad altre istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche e associazioni operanti nel territorio regionale senza finalità di lucro, o avviati alla pubblica discarica se in pessimo stato d’uso; Il Dirigente Consegnatario del Settore è autorizzato al conseguente aggiornamento delle scritture contabili secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 6 del Regolamento Regionale n. 2/94 e, ad attivare le procedure previste dall’art. 10 comma 2 della L.R. n. 15/92 e dell’art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 2/94. DECRETA Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. I beni mobili, descritti nei verbali allegati e facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento sono dichiarati fuori uso. Catanzaro, lı̀ 22 ottobre 2004 Il Dirigente F.to: Illeggibile I beni mobili elencati nei predetti verbali sono cancellati dall’inventario generale con il conseguente aggiornamento delle Allegato REGIONE CALABRIA Avvocatura Regionale Sezione di Reggio Calabria Via D. Tripepi, 92 Mod. E/SP. Verbale Commissione Tecnica per la proposta di dichiarazione di fuori uso (Art. 14, comma 2 lett. B) del Regolam. Reg.le n. 2/1994) L’anno Duemilaquattro il giorno 7, del mese di giugno Si è riunita la Commissione Tecnica composta dai sottoscritti, a norma dell’art. 14, comma 2 lettera b) del Regolamento n. 2/1994, per procedere alle operazioni connesse alla proposta di dichiarazione di fuori uso di beni mobili regionali. I sottoscritti procedendo al materiale riconoscimento e numerazione inventariale dei sottoelencati beni mobili ne hanno determinato lo stato attuale di condizione ed il valore di recupero per come si descrivono nel presente prospetto: Elementi inventariali del settore Valutazione Anno di Acquisto o Rivalutazione Valore di inventario C Stato Valore di recupero Modem Data Oltre 4 anni 72,09 I 0 2o Tastiera Turbo 18/1/00 21,00 I 0 44629 2o Poltrona similpelle nera con bracc. Oltre 25 anni 36,45 I 0 44630 2o Poltrona similpelle nera con bracc. Oltre 25 anni 36,45 I 0 Numero di inventar. Cat. 44571 2o 44567 Descrizione dei beni Il presente verbale – firmato nel giorno, mese ed anno di cui sopra da tutti i componenti la Commissione tecnica – è stato redatto in triplice esemplare per essere conservato uno presso il Settore del Consegnatario e due inviati al Servizio Patrimonio Regionale. La Commissione: Il Dirigente: Avv. Benito Spanti Dr.ssa Agata Randone Il Funzionario: Dr. Antonino Porcino Il Rappresentante dell’Ufficio Patrimonio: Meduri Enrico 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 17236 del 22 ottobre 2004 1325 — presentazione di regolare istanza di adesione al servizio riscossione tasse automobilistiche; Tasse Automobilistiche Regionali. Tabaccai autorizzati alla riscossione. Cambio titolarità. — acquisizione delle necessarie apparecchiature per il collegamento al sistema informatico; IL DIRIGENTE DEL SETTORE Vista la Legge 449/97 che trasferisce alle Regioni le funzioni in materia di tasse automobilistiche non erariali. Visto l’art. 17, comma 11, della legge 449/97 che attribuisce ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche. Visti il D.M. Finanze n. 418/98 e il D.P.C.M. n. 11/99 che regolamentano il trasferimento alle Regioni delle funzioni sopra citate e disciplinano le modalità di instaurazione dei rapporti con i tabaccai per il servizio di riscossione. Vista la comunicazione dell’associazione di categoria FIT del 15 settembre 2004, relative all’elenco delle tabaccherie per le quali sono intervenuti cambiamenti di titolarità dei rispettivi esercizi. Preso atto, come da comunicazioni sopra menzionate, che da parte dei nuovi titolari delle tabaccherie suddette sono state espletate le procedure di seguito elencate: Prov. Comune — stipula del contratto con Lottomatica, gestore del sistema informatico; — sottoscrizione della RID per il riversamento degli incassi dovuti alla Regione; — sottoscrizione della polizza fideiussoria di cui all’art. 1, comma 4 e 5, del D.P.C.M. n. 11/99. Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’aggiornamento dei nominativi contenuti nell’elenco dei soggetti autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche regionali e, più specificamente, all’inserimento delle tabaccherie per le quali sono intervenuti cambiamenti di titolarità dei relativi esercizi; DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa è revocata l’autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica ai sottoelencati soggetti. Cognome e Nome Cod. Lottomatica CS San Fili Riggio Angelo Raffaele BA 1100 CS San Marco Argentano Napoli Saverio BA 1554 VV Vibo Valentia Grillo Vincenzo PA 0133 I titolari delle tabaccherie, i cui estremi identificativi vengono di seguito indicati, sono autorizzati alla riscossione della tassa automobilistica regionale Prov. Comune Cognome e Nome Cod. Lottomatica CS San Fili Saullo Daniela BA 1100 CS San Marco Argentano Giovane Mario BA 1554 VV Vibo Valentia Di Renzo Adriana Carmela PA 0133 Di incaricare l’Ufficio preposto alle Tasse Automobilistiche a comunicare le intervenute variazioni a tutti i soggetti interessati. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 22 ottobre 2004 F.sco Nucaro 1326 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETA DECRETO n. 17237 del 22 ottobre 2004 Riscossione tasse automobilistiche. DPCM 25 gennaio 1999, n. 11. Rinuncia al servizio. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Premesso, che con propri decreti i tabaccai di cui all’elenco allegato sono stati autorizzati a riscuotere, per conto della Regione Calabria, le tasse automobilistiche. Preso Atto, che la Federazione Italiana Tabaccai ha comunicato, con nota del 22/9/2004 prot. 33580, assunta al protocollo di questo Ente il 6/10/2004 n. 5610, che le predette ricevitorie hanno dato disdetta del servizio in oggetto. Per le motivazioni espresse in premessa che s’intendono integralmente riportate, di revocare l’autorizzazione concessa ai titolari delle ricevitorie di cui all’elenco allegato, per la riscossione delle tasse automobilistiche. Di incaricare l’Ufficio preposto alle Tasse Automobilistiche di notificare il presente atto ai soggetti interessati. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 22 ottobre 2004 F.sco Nucaro Ritenuto, pertanto, di disporre la cessazione dal servizio di riscossione della tassa automobilistica regionale dei tabaccai di cui all’allegato elenco che fa parte integrante del presente atto; REGIONE CALABRIA Settore Tributi e Contenzioso Tributario N. Cron. 1 2 Cognome e Nome N. Ric. Comune Codice Lottomatica Giacinto Eusebio CS 1188 San Vincenzo La Costa BA 1192 Sapia Bruno CS 1621 Rossano BA 0523 Ginese Antonio CS 0519 Acri BA 1625 Il Dirigente F.sco Nucaro DECRETO n. 17401 del 25 ottobre 2004 Richiesta della ditta Bracco Maria Pina, Amministratrice della Azienda Agricola Tiriolello, per «costruire a distanza inferiore a quella stabilita dall’art. 49 del D.P.R. 753/80, una serie di fabbricati per civile abitazione, nel comune di Catanzaro, foglio 82, p.lla 61, linea ferroviaria Cosenza-Catanzaro Lido, in sx tra le progressive Km 104+925 e Km 105+028” – Autorizzazione. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la D.G.R. n. 700 del 27 settembre 2004. VISTA la richiesta della Ditta Bracco Maria Pina, Amministratrice della Azienda Agricola Tiriolello per «costruire a distanza inferiore a quella stabilita dall’art. 49 del D.P.R. 753/80, una serie di fabbricati per civile abitazione, nel comune di Catanzaro, foglio 82, p.lla 61, linea feerroviaria Cosenza-Catanzaro Lido, in sx tra le progressive Km 104+925 e Km 105+028, inoltrata a Ferrovie della Calabria S.r.l.. VISTA l’istruttoria compiuta dalle Ferrovie della Calabria S.r.l., cui sono stati consegnati i beni ed in possesso di tutti gli elementi tecnici ed amministrativi relativi agli stessi, pervenuta con nota n. 5944 del 29 aprile 2004. VISTO l’art. 30 della L.R. 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999. VISTA la D.G.R. n. 9 del 14 gennaio 2004. VISTO il D.Lgs. 422/97. VISTA la D.G.R. n. 305 del 10/4/2001. VISTI i verbali provvisori di consegna, del 12 giugno 2001, dallo Stato alla Regione Calabria e dalla Regione Calabria alle Ferrovie della Calabria S.r.l., dei beni immobili e dei rotabili ferroviari nella disponibilità della ex gestione Commissariale Governativa Ferrovie della Calabria. VISTA la Legge regionale n. 15 del 26/8/1992 «Disciplina dei beni in proprietà della Regione». VISTO il parere del Dipartimento Trasporti della Regione Calabria pervenuto con nota n. 8948 del 2 settembre 2004. VISTO il parere del Comitato di Verifica e Monitoraggio pervenuto con nota n. 028 del 27 luglio 2004. CONSIDERATO che l’accoglimento della richiesta pervenuta dalla Ditta Bracco Maria Pina, Amministratrice della Azienda Agricola Tiriolello non è in contrasto con l’attività di esercizio di Ferrovie della Calabria S.r.l.. TENUTO CONTO che la concessione è a titolo non oneroso, i cui rapporti saranno regolati con Ferrovie della Calabria S.r.l. e che eventuali proventi andranno a Ferrovie della Calabria S.r.l. per interventi in favore del Settore dei Trasporti ad impianti fissi; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETA Autorizzare la richiesta inoltrata dalla Ditta Bracco Maria Pina, Amministratrice della Azienda Agricola Tiriolello – per «costruire a distanza inferiore a quella stabilita dall’art. 49 del D.P.R. 753/80, una serie di fabbricati per civile abitazione, nel comune di Catanzaro, foglio 82, p.lla 61, linea feerroviaria Cosenza-Catanzaro Lido, in sx tra le progressive Km 104+925 e Km 105+028”; a titolo non oneroso, i cui rapporti saranno regolati con Ferrovie della Calabria S.r.l. – con la prescrizione che: «l’area adiacente il sedime ferroviario ed estesa fino alla via Santa Maria, di proprietà della ditta richiedente la deroga e colorato in azzurro sull’allegata planimetria depositata in atti, non potrà essere utilizzata per la viabilità senza il rilascio della relativa autorizzazione da parte delle Ferrovie della Calabria» in quanto non in contrasto con l’attività di esercizio di Ferrovie della Calabria S.r.l., secondo quanto risulta dagli atti dell’istruttoria progettuale, compiuta da F.C.L. S.r.l. e depositati in atti presso il Servizio Patrimonio; Delegare Ferrovie della Calabria all’emanazione di ogni provvedimento nascente dal presente decreto relativo alla richiesta della Ditta Bracco Maria Pina, Amministratrice della Azienda Agricola Tiriolello di cui la presente autorizzazione è elemento fondamentale; Comunicare alla Ditta interessata e per conoscenza al Dipartimento Trasporti ed al Comitato di Verifica e Monitoraggio il presente provvedimento. Ferrovie della Calabria è obbligata a comunicare al Servizio Patrimonio della Regione Calabria il compimento delle successive procedure autorizzate col presente provvedimento. storica all’1/1/1989, quale contributo per il trattamento economico del personale da esse dipendente ed assunto ai sensi della legge 16/5/1984, n. 138. RITENUTO necessario provvedere all’accreditamento, per l’anno 2004, delle somme occorrenti per la copertura della spesa relativa al trattamento economico, del personale in servizio presso gli Enti previsti dal 1o comma del citato art. 5 della Legge 138/84. RITENUTO che tale onere può gravare sul capitolo 8041301 dello stato di previsione spesa del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità finanziaria e di cassa. VISTI gli articoli 43 e 45 della L.R. 4/2/2002, n. 8; DECRETA 1. di accreditare per l’anno 2004 agli Enti sottoelencati l’importo a fianco di ciascuno di essi indicato quale somma occorrente per far fronte al trattamento economico del personale assunto ai sensi della legge n. 138/1984, rapportata alla spesa consolidata al 31/12/1988: — Consorzio Bonifica Raggruppati di Reggio Calabria C 55.895,00 C 43.163,54 — Consorzio Nucleo Industriale di Vibo Valentia C 68.518,11 — Consorzio Monte Poro di Vibo Valentia C 16.643,97 C 520.637,80 — Consorzio Bonifica Raggruppati di Catanzaro C 99.401,14 Totale C 804.259,56 — ATERP di Cosenza — ATERP di Catanzaro Catanzaro, lı̀ 25 ottobre 2004 Il Dirigente Dott. Saverio Costantino 1327 DECRETO n. 17538 del 26 ottobre 2004 2. di imputare la complessiva somma di C 804.259,56 sul capitolo 8041301 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario; Accreditamento somme per l’anno 2004 trattamento economico al personale assunto ai sensi della Legge 138/84. 3. di demandare agli uffici del Settore Ragioneria generale l’esecuzione del presente, provvedimento. IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE Catanzaro, lı̀ 26 ottobre 2004 Rag. Beniamino Tenuta VISTA la L.R. del 16/3/2004 n. 8 che approva il Bilancio di previsione 2004. VISTA la Legge n. 406 del 29/12/1990 la cui tabella 2 del Ministero del Tesoro, cap. 6862, indicava il fondo relativo ai finanziamenti dei provvedimenti per l’occupazione giovanile, in ottemperanza dell’art. 10, comma 2, della legge n. 138 del 16/5/ 1984. VISTO l’art. 1, comma 2, della Legge n. 40 dell’1/2/1989 che disciplina l’erogazione dei fondi agli Enti gestori e include le spese per l’occupazione giovanile nel fondo comune da ripartire tra le regioni per un importo pari alla somma globale sostenuta nel corso dell’anno 1988. VISTA la L.R. n. 14 del 28/8/2000 il cui art. 19, comma 3, esclude, a decorrere dall’1/1/2000, i trasferimenti in favore delle AA.SS.LL. interessate delle somme corrispondenti alla spesa DECRETO n. 17818 del 28 ottobre 2004 Incarico alla Società Anemos ICT S.r.l. per la realizzazione di interventi evolutivi sul sistema Rendiconta a supporto del progetto di Sperimentazione del Ciclo di Programmazione e Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano operativo, di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 8/2002. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente Generale. 1328 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» come modificato con legge 15 legge 2002, n. 145. VISTA la Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 «Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale». VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di Gestione», per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 971 del 21 ottobre 2002, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore «Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio» con l’attribuzione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001, art. 6, comma 3, di tutti i poteri e compiti attribuiti dal comma 1 della menzionata norma. VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59». VISTO l’art. 10 bis della Legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 che assume il controllo di gestione come metodo di verifica dei risultati al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa. VISTA la Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 sull’Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria, che al Titolo IV disciplina, in conformità con i princı̀pi stabiliti dal citato decreto legislativo n. 286/1999, il controllo di gestione, volto a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa della Regione, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. VISTA la deliberazione n. 560 del 2 agosto 2004, avente ad oggetto «Controllo di Gestione. Sperimentazione del Ciclo di Programmazione e Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano operativo, di cui al Titolo IV della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8», con la quale la Giunta Regionale: — prende atto del «Progetto di disegno del sistema complessivo dei controlli interni» della Regione Calabria e segnatamente del controllo interno di gestione, elaborato dalla Società Lattanzio e Associati S.r.l. di concerto con le strutture regionali competenti; — prevede, quale articolazione del Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio, il Servizio Controllo di Gestione nell’ambito del quale opera il Team dei controlli interni da nominarsi ad opera del Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio; — demanda al Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio, al quale sono attribuiti con propria deliberazione n. 971 del 21 ottobre 2002 i compiti e poteri di Dirigente Generale, l’adozione dei provvedimenti che si dovessero rendere necessari per garantire la buona riuscita della sperimentazione del Ciclo di Programmazione e Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano operativo, mediante l’imputazione degli eventuali oneri a carico dei fondi in perenzione amministrativa-impegno n. 6509/1999 assunto sul capitolo 1004107 del bilancio 1999; — opera, ai sensi del terzo comma dell’art. 33 della Legge regionale n. 8/2002, l’estensione alla sperimentazione in argomento, della metodologia per il monitoraggio degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali, mediante l’apporto delle professionalità già impegnate nella predetta attività, nonché il collegamento con il Settore Sistemi Informativi della Giunta regionale. CONSIDERATO che la Società Anemos ICT S.r.l. ha realizzato, in coproduzione con la Regione, un sistema «Web based» per la rilevazione degli stati d’avanzamento dei progetti finanziati con fondi comunitari, denominato Rendiconta. CHE, con nota del 15 ottobre 2004 acquisita agli atti del Dipartimento Bilancio, Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico in data 15 ottobre 2004 al n. 2385, la Società Anemos ICT S.r.l. ha proposto la realizzazione di servizi professionali e di interventi evolutivi sul succitato prodotto Rendiconta a supporto del progetto di Sperimentazione del Ciclo di Programmazione e Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano operativo, di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 8/2002, alle medesime condizioni previste dal contratto di coproduzione e secondo quanto indicato nell’allegata offerta tecnico-economica, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto. RITENUTO che la Società Anemos ICT S.r.l. possiede i requisiti tecnici, finanziari ed economici atti a garantire il buon esito degli interventi di cui trattasi. RITENUTO, al fine di garantire la realizzazione del succitato progetto di sperimentazione nei tempi e termini prescritti dalla Giunta regionale, di avvalersi della specifica esperienza maturata dalla Società Anemos ICT S.r.l.. RITENUTO di quantificare il compenso in C 52.315,00 (cinquantaduemilatrecentoquindici,00) oltre IVA; DECRETA — prende atto, altresı̀, del piano di dettaglio, allegato e parte integrante della citata deliberazione, predisposto dalla Società Lattanzio e Associati S.r.l. di concerto con il Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la Sperimentazione del Ciclo di Programmazione e Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano operativo, di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 8/2002; — individua nel Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio l’unità organizzativa preposta all’attuazione del processo di controllo di gestione, di cui all’art. 34 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, cui è anche assegnato il compito di coordinare la sperimentazione del Ciclo di Programmazione e Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano operativo; 1. È affidato alla Società Anemos ICT S.r.l. l’incarico per la fornitura di servizi professionali e di interventi evolutivi sul prodotto Rendiconta a supporto del progetto di Sperimentazione del Ciclo di Programmazione e Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano operativo, di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 8/2002. 2. È approvata la relativa offerta tecnico-economica, che si allega al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (all. 1). 3. È stabilito in C 52.315,00 (cinquantaduemilatrecentoquindici,00) oltre IVA il costo complessivo del servizio di cui al punto 1. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 4. È approvato lo schema di contratto, relativo alla disciplina dei rapporti giuridico-finanziari tra la Regione e la Società Anemos ICT S.r.l., che si allega al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (all. 2). 5. L’onere complessivo derivante dal presente atto, definito in C 62.778,00 (C 52.315,00 + IVA), è posto a carico dei fondi in perenzione amministrativa (impegno n. 6509/1999 assunto con deliberazione n. 3907 del 29 dicembre 1999). Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi della Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 28 ottobre 2004 Dott. Mauro Pantaleo Schema di contratto tra la Regione Calabria e la società Anemos ICT S.r.l. avente ad oggetto l’affidamento di servizi per la realizzazione di interventi evolutivi sul prodotto Rendiconta a supporto del progetto di sperimentazione del ciclo di programmazione e controllo per la programmazione e il monitoraggio del piano operativo, di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 8/2002. L’anno 2004 il giorno .................... del mese di ...................., in Catanzaro, tra la Regione Calabria, con sede in Catanzaro, via Massara 2, C.F. 02205340793, rappresentata dal Dirigente Generale del Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio, dott. Mauro Pantaleo, nato a Tricase (LE) l’8/7/1966, e il dott. Angelo Maria Savazzi, nato a Strongoli (KR) il 29/11/1963, legale rappresentante della Società Anemos ICT S.r.l. con sede in Catanzaro, iscritta alla Camera di Commercio di Catanzaro al n. 397/2000 ed avente Partita IVA n. 02284600794, domiciliato per la sua carica presso la sede legale della Società in via II Traversa Milano, 5 Catanzaro. VISTA la deliberazione n. 560 del 2 agosto 2004 con la quale la Giunta regionale: — prende atto del «Progetto di disegno del sistema complessivo dei controlli interni» della Regione Calabria e segnatamente del controllo interno di gestione, elaborato dalla Società Lattanzio e Associati S.r.l. di concerto con le strutture regionali competenti; — prende atto, altresı̀, del piano di dettaglio, allegato e parte integrante della citata deliberazione, predisposto dalla Società Lattanzio e Associati S.r.l. di concerto con il Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la Sperimentazione del Ciclo di Programmazione e Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano operativo, di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 8/2002; — individua nel Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio l’unità organizzativa preposta all’attuazione del processo di controllo di gestione, di cui all’art. 34 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, cui è anche assegnato il compito di coordinare la sperimentazione del Ciclo di Programmazione e Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano operativo; — prevede, quale articolazione del Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio, il Servizio Controllo di Gestione nell’ambito del quale opera il Team dei controlli interni da nominarsi ad opera del Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio; 1329 — demanda al Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio, al quale sono attribuiti con propria deliberazione n. 971 del 21 ottobre 2002 i compiti e poteri di Dirigente Generale, l’adozione dei provvedimenti che si dovessero rendere necessari per garantire la buona riuscita della sperimentazione del Ciclo di Programmazione e Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano operativo, mediante l’imputazione degli eventuali oneri a carico dei fondi in perenzione amministrativa-impegno n. 6509/1999 assunto sul capitolo 1004107 del bilancio 1999. VISTO il decreto dirigenziale n. ............... del ............... che: — affida alla Società Anemos ICT S.r.l. l’incarico per la fornitura di servizi professionali e di interventi evolutivi sul prodotto Rendiconta a supporto del progetto di Sperimentazione del Ciclo di Programmazione e Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano operativo, di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 8/2002; — approva la relativa offerta tecnico-economica; — stabilisce in C 52.315,00 (cinquantaduemilatrecentoquindici,00) oltre IVA il costo complessivo del servizio; — approva lo schema di contratto, relativo alla disciplina dei rapporti giuridico-finanziari tra la Regione e la Società Anemos ICT S.r.l. Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Le premesse formano parte integrante del presente atto. Art. 2 La Società Anemos ICT S.r.l., preso atto di quanto stabilito nel surrichiamato decreto n. .............................................................. del ........................................ dichiara di accettare detto incarico e si impegna a svolgerlo, come pure dichiara di accettare il relativo compenso di C 52.315,00 (cinquantaduemilatrecentoquindici,00) oltre IVA, ogni onere compreso e stabilito nel medesimo decreto. Art. 3 Il presente contratto vincola le parti dal momento della sua sottoscrizione fino al termine della Sperimentazione del Ciclo di Programmazione e Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano operativo, di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 8/2002, previsto il 30 giugno 2005. L’incarico dovrà essere svolto secondo quanto riportato nell’offerta tecnico-economica che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non allegata. Su domanda della Società Anemos ICT S.r.l., fondata su giustificati motivi, la Regione ha facoltà di prorogare di 15 giorni i termini previsti. La proroga non potrà in alcun caso costituire motivo per la richiesta di maggiori compensi rispetto a quanto stabilito con il presente contratto. Art. 4 Nel caso di ritardo, determinato da causa imputabile alla Società, nella prestazione del servizio rispetto ai termini pattuiti sarà applicata una penale. La penale, calcolata sul corrispettivo dell’incarico al netto dell’IVA, sarà pari al 5% ogni 15 giorni di ritardo. In caso di ritardo superiore a 30 giorni, la Regione si 1330 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, mediante semplice formale comunicazione da farsi con lettera raccomandata a.r. inviata al domicilio eletto, nonché la facoltà di affidare ad altri soggetti il compito di portare a compimento il servizio. In tal caso la Società incaricata è obbligata a mettere immediatamente a disposizione, comunque entro il decimo giorno dal ricevimento della comunicazione di risoluzione del rapporto, tutto il materiale elaborato relativo al servizio commissionato. Nel caso di risoluzione del presente incarico per i motivi sopra indicati, la Società incaricata non potrà avanzare alcuna pretesa di liquidazione di somme per qualsivoglia titolo o ragione in aggiunta a quanto già liquidato al momento della risoluzione. funzioni di Presidente. Il Collegio avrà sede in Catanzaro e deciderà secondo le vigenti norme del codice di procedura civile. Il presente contratto, costituito da tre pagine è redatto in quattro esemplari: di cui uno per la repertoriazione e gli altri due per le parti contraenti. Società Anemos ICT S.r.l. Il Legale Rappresentante Dott. Angelo Maria Savazzi Il Dirigente Generale del Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio Dott. Mauro Pantaleo Art. 5 Il compenso unico e complessivo, quale corrispettivo della prestazione del servizio e del suo utilizzo da parte della Regione, è determinato in C 52.315,00 (cinquantaduemilatrecentoquindici,00) oltre IVA, comprensivo di ogni onere e spesa. La Società comunicherà mensilmente l’elenco degli interventi effettuati (a corpo o a giornate) corredato con i documenti tecnici descrittivi degli interventi che costituiranno parte integrante della documentazione del ciclo sperimentale di Programmazione e Controllo. La valutazione degli interventi e la certificazione dell’avvenuta esecuzione viene effettuata mediante verbale firmato dai responsabili della Regione e della Società, individuati nell’offerta tecnico-economica. Per l’espletamento di tutti i servizi oggetto della presente proposta la Società fatturerà mensilmente le giornate di consulenza (intervento 4) e, successivamente all’approvazione, gli interventi a corpo (interventi 1, 2 e 3), per come previsto nell’offerta tecnico-economica. Anemos ICT Via Butera 14, 88100 Catanzaro Tel./Fax 0961 777891 e-mail: [email protected] Dott. Mauro Pantaleo Dirigente Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio Regione Calabria Via Massara, 2 88100 Catanzaro Catanzaro, 15 ottobre 2004 Oggetto: Offerta tecnica economica per la fornitura di servizi professionali e per interventi evolutivi sul prodotto software Rendiconta. Con riferimento ai colloqui intercorsi si comunicano le condizioni per la realizzazione di interventi evolutivi sul sistema Rendiconta, a supporto del ciclo sperimentale di Programmazione e Controllo per la Programmazione ed il Monitoraggio del Piano Operativo e, in allegato, il dettaglio tecnico dell’offerta. Art. 6 La Società si impegna per sé, per il personale sia esso dipendente o non dipendente comunque impiegato nella prestazione del servizio, a non fornire a terzi e a non utilizzare direttamente i dati e le informazioni relative alla Regione Calabria acquisite nella medesima prestazione. Art. 7 La Regione Calabria si riserva ogni facoltà di pubblicazione, riproduzione e utilizzazione, sia parziale che totale, del progetto senza dover per questo alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto stabilito all’art. 5. Art. 8 La Regione espressamente esonera la Società dal versamento della cauzione a garanzia delle cifre di cui in atto Art. 9 Le eventuali spese di registrazione attinenti al presente contratto saranno a totale ed esclusivo carico della Società incaricata. Art. 10 La risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto sarà demandata ad un collegio arbitrale composto da tre membri: uno di nomina del Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio, uno di nomina della Società e uno scelto di comune accordo, con Si precisa che la valutazione degli interventi è stata fatta con riferimento alle medesime tariffe applicate, per l’attività di assistenza sistemistica (con riferimento all’intervento 4) e all’attività di progettazione e sviluppo (interventi 1, 2 e 3), alla Regione Calabria nell’ambito dei servizi riguardanti la coproduzione del sistema Rendiconta. A. Oggetto della prestazione Oggetto della prestazione è la realizzazione degli interventi, dettagliatamente descritti nell’allegato tecnico, e precisamente: — Progettazione e realizzazione del sistema informatico prototipale per il supporto alla programmazione; — Supporto alla progettazione del sistema di monitoraggio; — Progettazione e realizzazione del sistema informatico prototipale per il supporto all’acquisizione dei dati di consuntivo. Oggetto della prestazione è, inoltre, la fornitura di servizi professionali di consulenza orientati alle seguenti necessità: — modifiche applicative per sopravvenute esigenze gestionali; — realizzazione di funzioni per effetto di modifiche metodologiche resesi necessarie nel corso della sperimentazione del ciclo di programmazione e controllo; — interventi per l’allineamento dei dati a seguito di modifiche operative o di interazione con le procedure applicative sul sistema centrale; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 — modifiche richieste per adeguare la soluzione prototipale ad eventuali revisione del modello di Programmazione e Controllo; — supporto all’attività formativa del servizio Controllo di gestione — ogni altra esigenza consulenziale manifestata dal servizio Controllo di gestione, nei limiti della copertura prevista dalla presente offerta. Per ciascuno degli interventi sono a carico delle società: — Analisi, progettazione e realizzazione degli interventi, in piena armonia con l’architettura tecnologica e applicativa della versione attuale del sistema Rendiconta; — Passaggio in produzione degli interventi realizzati. 1331 D. Modalità di attivazione e valutazione degli interventi L’esecuzione degli interventi viene richiesta dal responsabile per la Regione che provvederà alla programmazione e pianificazione secondo le opportune priorità. Al ricevimento della richiesta il responsabile della Società valuta l’intervento in giornate/uomo e, a tal fine, può effettuare supplementi di analisi per un corretto inquadramento della esigenza segnalata anche attraverso il coinvolgimento delle competenti risorse interne della Regione e, ove necessario, con apposite riunioni ai livelli che si renderanno necessari. La realizzazione di ulteriori funzioni applicative oltre quelle previste dalla presente offerta sarà valutata tenendo conto dei tempi di analisi, progettazione, realizzazione, test, messa in produzione e documentazione. B Durata La valutazione viene approvata dal responsabile della Regione. Gli interventi e servizi previsti nella seguente offerta potranno essere erogati a partire dal 15/10/2004 fino al termine del primo ciclo di Programmazione e Controllo, salvo proroga come previsto dal successivo punto J. La pianificazione e conseguentemente la approvazione potrà essere effettuata anche per gruppi di interventi. Gli interventi 1, 2 e 3 vengono forniti a corpo mentre i servizi di consulenza nei limiti di gg/uomo previsti dalla presente offerta. C. Responsabili del coordinamento delle attività Il responsabile della esecuzione delle prestazioni contenute nella presente proposta per la Società è il dott. Angelo Maria Savazzi. Per la Regione il responsabile è il Dirigente del Servizio Controllo di Gestione il quale: E. Modalità di esecuzione Le attività precedentemente descritte verranno svolte dalla Società, che potrà designare per le singole prestazioni le professionalità più adatte a sua disposizione, garantendo il coordinamento tecnico scientifico, la consulenza e la supervisione all’attuazione dei servizi oggetto della proposta. L’esecuzione delle prestazioni consulenziali può avvenire secondo le seguenti modalità: — intervento presso una delle sedi di Catanzaro della Regione; — Approva gli interventi a corpo (interventi 1, 2, 3); — Attiva le richieste di consulenza (intervento 4); — Provvede ad organizzare ed a rendere disponibili le competenze tecniche della Regione necessarie per il buon esito degli interventi; — Provvede ad individuare e rendere disponibili, tramite il settore Sistema Informativo e Informatico della Regione, le risorse HW e SW per il passaggio in produzione degli interventi a corpo; — Definisce la programmazione e la pianificazione degli interventi; — Approva la valutazione (espressa in giornate/uomo) degli interventi; — Attesta l’avvenuta effettuazione degli interventi. Il responsabile della Società svolge i seguenti compiti: — Effettua la valutazione degli interventi espressa in gg/ uomo; — Coordina gli interventi secondo la programmazione stabilita; — Ha la responsabilità tecnica degli interventi; — Comunica l’avvenuta effettuazione degli interventi. — partecipazione a incontri di pianificazione, organizzati dal responsabile per la Regione della presente convenzione, con il team del Controllo di gestione e/o con gli utenti presso una delle sedi indicate al punto precedente; — realizzazione presso la sede Anemos di Catanzaro dove è disponibile l’ambiente di sviluppo e di test. F. Rendicontazione degli interventi La Società comunicherà mensilmente l’elenco degli interventi effettuati (a corpo o a giornate) corredato con i documenti tecnici descrittivi degli interventi che costituiranno parte integrante della documentazione del ciclo sperimentale di Programmazione e Controllo. La valutazione degli interventi e la certificazione dell’avvenuta esecuzione viene effettuata mediante verbale firmato dai responsabili della regione e della società, individuati nel contratto. G. Fatturazione e pagamenti Per l’espletamento di tutti i servizi oggetto della presente proposta la Società fatturerà mensilmente le giornate di consulenza (intervento 4) e, successivamente all’approvazione, gli interventi a corpo (interventi 1, 2 e 3). 1332 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 H. Costi Il costo, al netto IVA, degli interventi, a carico della Regione, è il seguente: Interventi Intervento Costo C Dettaglio Analisi concettuale del sistema 1.437,50 Progettazione fisica della base dati 1.150,00 Progettazione fisica delle funzioni 1.437,50 Caricamento dati statici (dipartimenti, settori, obiettivi programmatici e altri dati di classificazione) 690,00 Realizzazione funzione di inserimento obiettivi specifici 2.415,00 Realizzazione funzione di ricerca obiettivi specifici 1.035,00 Realizzazione funzione di aggiornamento obiettivi specifici 2.415,00 Personalizzazione modulo autorizzativo per gli accessi al sistema 1.725,00 Produzione file PDF per le schede Obiettivi specifici 1.725,00 Totale intervento 1 14.030,00 2. Supporto alla progettazione del Progettazione del sistema di supporto al monitoraggio sistema di monitoraggio Totale Intervento 2 8.625,00 3. Progettazione e realizzazione Analisi concettuale del sistema sistema informatico a supporto del Integrazione Progettazione fisica della base dati consuntivo 1.437,50 1.150,00 Progettazione fisica delle funzioni 1.437,50 Realizzazione funzione di acquisizione dati di consuntivo (azioni) obiettivi specifici 1.725,00 Realizzazione funzione di acquisizione dati di consuntivo (risultati) obiettivi specifici 1.035,00 Progettazione integrazione con altri sistemi informativi e modalità di acquisizione dati 6.900,00 Realizzazione funzione confronto obiettivi-risultati 3.450,00 Produzione file PDF confronto obiettivi-risultati 1.725,00 Totale intervento 3 4. Consulenza e assistenza 8.625,00 Assistenza sistemistica all’avvio (27 gg/uomo) I. Stati di avanzamento L’incarico si struttura in interventi dettagliatamente individuati nell’allegato tecnico. La Regione si impegna ad approvare il risultato di ciascun intervento entro 15 gg dalla richiesta di approvazione trasmessa dalla Società. Decorso tale termine, senza esplicita approvazione, il risultato di ciascun intervento si intende approvato. J. Validità dell’offerta e rinnovo La Regione Calabria potrà esplicitamente rinnovare il presente accordo alle medesime condizioni per ulteriori dodici mesi dopo la scadenza del periodo di validità come stabilito al precedente 18.860,00 10.800,00 Totale intervento 4 10.800,00 Totale interventi 52.315,00 punto B, per la parte relativa alla consulenza e assistenza (intervento 4). L’offerta è valida 30 gg dalla data odierna. K. Spese contrattuali Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa. A tal fine la Società dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di opera- 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1333 zioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che la Società è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. volgimento diretto di tutti i dipartimenti regionali secondo le modalità stabilite nel piano di dettaglio e con il coordinamento del servizio di Controllo di Gestione. Conseguentemente al presente Contratto, qualora ricorra il caso d’uso, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Nell’ambito del predetto piano di dettaglio sono previste le seguenti attività: — la predisposizione del supporto informativo e informatico a supporto della programmazione; L. Assicurazioni — la progettazione del sistema di monitoraggio; La Società provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù della presente offerta, verrà chiamato a frequentare gli uffici, i centri, i laboratori, i punti informativi periferici e le altre strutture della Regione. — la predisposizione del supporto informativo e informatico a supporto della rendicontazione; — il supporto per tutta la durata del ciclo sperimentale di programmazione e controllo M. Risoluzione del contratto Le parti possono procedere alla risoluzione dell’accordo solo in caso di grave inadempienza di una delle stesse. In tal caso la parte che decide di procedere alla risoluzione ne dà comunicazione con raccomandata e ricevuta di ritorno entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi, antecedenti la data della risoluzione, all’altra parte. Tale comunicazione deve contenere i motivi della risoluzione e la data di decorrenza, nonché una relazione da parte del responsabile dell’attuazione dell’accordo di cui al precedente punto C che illustri le ragioni tecniche, organizzative e le motivazioni specifiche, corredandole di dati ed informazioni sui comportamenti tenuti dagli attori, e che hanno originato la richiesta di risoluzione contrattuale. N. Disposizioni generali Per quanto non espressamente indicato ai precedenti articoli, valgono e si osservano le disposizioni di interesse contenute nel Codice Civile, nella legge e nei regolamenti che disciplinano l’attività dei due contraenti e nella vigente normativa di contabilità pubblica. A disposizione per qualsiasi chiarimento, con l’occasione si inviano cordiali saluti. Anemos ICT S.r.l. F.to: Illeggibile Allegato Tecnico per lo svolgimento delle quali è necessario che il team abbia disponibili le opportune competenze tecnologiche e le necessarie conoscenze sul complessivo sistema informativo regionale al fine di supportare l’intero ciclo di sperimentazione. A tale fine la Regione intende attuare quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 33 del testo normativo citato laddove è prevista «...l’estensione a tutta la spesa regionale... della metodologia già in atto per il monitoraggio dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari». Il sistema informatico per il monitoraggio dei fondi comunitari (attualmente in fase di applicazione anche agli Accordi di Programma Quadro e al Programma Leader Regionale) è stato progettato (con l’ausilio delle competenti strutture regionali) e realizzato dalla società Anemos con un accordo di coproduzione del quale la presente offerta costituisce evoluzione. Di seguito vengono descritti i contenuti tecnici della offerta di servizi professionali richiesti alla Anemos nell’ambito della sperimentazione citata. 2 Obiettivi generali degli interventi Nell’ambito delle specifiche attività previste nel piano di lavoro il servizio Controllo di Gestione del dipartimento Bilancio necessita del supporto progettuale e realizzativo finalizzato alla realizzazione degli strumenti informatici per l’acquisizione, la rendicontazione e il monitoraggio dei dati propri del Piano Operativo; quest’ultimo ha come perno fondamentale le schede degli obiettivi specifici secondo lo schema provvisorio elaborato dal team centrale dei controlli. 1 Premessa La Regione Calabria ha avviato un ciclo sperimentale di programmazione e controllo per la Programmazione e il monitoraggio del Piano Operativo, in attuazione del titolo IV della L.R. n. 8 del 4/2/2002, che ha normato il sistema dei controlli ed ha istituito il Piano Operativo come parte integrante del sistema. Per l’avvio del ciclo sperimentale è stato istituito un apposito servizio nell’ambito del dipartimento Bilancio della Regione Calabria e un apposito team centrale dei Controlli interni che seguirà, sotto la direzione del servizio Controllo di gestione, tutto il ciclo sperimentale di programmazione e controllo. Nella fase 1 di avvio del ciclo sperimentale, approvato dalla giunta regionale con delibera n. 560 del 2/8/2004, è stato predisposto un piano di dettaglio delle attività che riguarda sia la fase di programmazione che di rendicontazione e che prevede il coin- Gli interventi realizzativi proposti perseguono i seguenti obiettivi fondamentali: — copertura informatica con adeguati strumenti di tutto il ciclo sperimentale di Programmazione e Controllo; — estensione della metodologia di monitoraggio già applicata per il programma operativo regionale tenendo conto delle specificità del Monitoraggio dei piani operativi; — riutilizzabilità del rinveniente progettuale nei futuri cicli di programmazione e controllo; — utilizzo di tecnologie web-based in modo da avere la massima possibilità di accesso ai servizi informatici che saranno appositamente realizzati; 1334 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 — garanzia di un sistema scalabile in grado di supportare le future evoluzioni sia in termini di volume di dati gestiti che in termini funzionali; — aderenza con l’architettura del complessivo sistema informativo e informatico regionale anche allo scopo di evitare ogni duplicazione rispetto ai sistemi disponibili. Nell’ambito degli obiettivi sopra elencati Anemos è in grado di progettare e realizzare le evoluzioni del sistema in aderenza a quanto stabilito dal citato art. 33 della legge 8/2002, per avere progettato e realizzato il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei programmi cofinanziati con fondi strutturali. Anemos ha, inoltre, una approfondita e consolidata conoscenza dei sistemi informativi regionali, delle interconnessioni tra i vari sottosistemi che lo compongono e delle specifiche di cooperazione. Le attività oggetto della presente proposta si articolano in due tipologie di intervento la cui descrizione viene fornita nel successivo paragrafo: — una prima tipologia prevede la realizzazione di interventi a corpo finalizzati a rendere disponibili le funzioni prototipali necessarie per l’acquisizione delle schede degli obiettivi specifici, nelle diverse sezioni in cui esse si compongono, e alla successiva gestione dei dati di consuntivo la cui acquisizione avverrà secondo modalità che saranno oggetto di specifica progettazione; — una seconda tipologia di interventi consiste nel fornire un adeguato supporto al servizio centrale di Controllo di Gestione e al team appositamente costituito, per tutta la durata del ciclo sperimentale, al fine di garantire una copertura consulenziale, finalizzata al supporto informatico, in sinergia con le risorse interne alla Regione Calabria. 6) Realizzazione della funzione di ricerca obiettivi ed eventuale eliminazione se ancora in lavorazione; 7) Realizzazione della funzione di aggiornamento degli obiettivi specifici con trasformazione in obiettivo definitivo non più modificabile dai dipartimenti; 8) Personalizzazione modulo autorizzativo per l’accesso al sistema; 9) Produzione file PDF per le schede degli obiettivi specifici. B. Supporto alla progettazione del sistema di monitoraggio La progettazione del sistema di monitoraggio è una attività complessa che vede coinvolto tutto il team dei Controlli interni, con il coordinamento del servizio Controllo di Gestione. Il sistema di monitoraggio presenta aspetti metodologici, organizzativi e informativi che devono essere opportunamente considerati affinché la fase di rendicontazione, con periodicità trimestrale, fornisca la base per il corretto monitoraggio degli obiettivi specifici. Nell’ambito di questo intervento verrà fornito il supporto per una progettazione che tenga conto: — della disponibilità delle informazioni necessarie; — delle modalità specifiche di acquisizione delle informazioni; — della necessaria cooperazione applicativa con altri sistemi informativi regionali; — del riutilizzo dei servizi disponibili nell’ambito del Sistema di Supporto alle Decisioni in fase di realizzazione. L’intervento verrà realizzato nell’ambito delle seguenti azioni previste nel piano di dettaglio: 3 Descrizione degli interventi — definizione dell’oggetto del monitoraggio; A. Interventi di supporto alla programmazione L’intervento ha lo scopo di fornire le funzionalità prototipali di base per l’acquisizione dai vari dipartimenti delle schede degli obiettivi specifici in linea con gli standard e le indicazioni metodologiche fornite dal team centrale. Pur essendo ampia l’autonomia dei dipartimenti nella individuazione degli obiettivi specifici, nell’ambito degli obiettivi politico-programmatici definiti dalla Giunta regionale, è necessario una unica modalità di acquisizione che garantisca da un lato la standardizzazione e dall’altro faciliti l’attività di validazione e di consolidamento definitivo delle schede medesime. Le attività ivi descritte si configurano come interventi a corpo strutturati in più attività elementari per ognuna delle quali viene fornito un risultato: 1) Analisi concettuale del sistema; 2) Progettazione della base dati; — individuazione delle modalità realizzative del ciclo di rendicontazione e reporting; — scelte delle tipologie di reporting e dei destinatari; — configurazione delle modalità di alimentazione delle informazioni. La progettazione del sistema sarà in linea con quanto previsto dal piano d’azione laddove è prevista «...la realizzazione di un sistema leggero che consenta di misurare quanto realizzato e raggiunto rispetto a quanto dichiarato in sede di proposte di Piano operativo da parte dei singoli dipartimenti»; ciò in aderenza con le specificità della fase sperimentale anche se ovviamente il rinveniente costituirà la base per i futuri cicli di programmazione e controllo. Nell’ambito di questo intervento verrà fornita la progettazione prototipale del complessivo sistema a supporto del monitoraggio, la cui progettazione informatica di dettaglio e la realizzazione sarà oggetto della successiva fase. 3) Progettazione delle funzioni; C. Interventi di supporto alla rendicontazione 4) Precaricamento dei dati statici (dipartimenti, settori, obiettivi programmatici e altri dati di classificazione) non soggetti a manipolazione da parte degli utenti; 5) Realizzazione della funzione di inserimento obiettivi specifici; L’intervento ha lo scopo di fornire le funzionalità prototipali di base per l’acquisizione dai vari dipartimenti dei dati di rendicontazione degli obiettivi specifici, in linea con gli standard e le indicazioni metodologiche fornite dal team dei Controlli interni e sulla base della progettazione del sistema di monitoraggio. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Le funzionalità prototipali dovranno essere in linea con le funzionalità di gestione degli obiettivi specifici. L’acquisizione dei dati potrà essere effettuata direttamente dagli utenti. L’intervento ha anche lo scopo di progettare l’acquisizione automatica dei dati di consuntivo da altri sistemi informativi attraverso l’utilizzo dei sistemi di supporto alle decisioni che la Regione Calabria sta predisponendo (SCOPRO). La progettazione dovrà individuare e concordare le modalità di cooperazione con gli altri sistemi informativi che limitino al massimo l’alimentazione manuale dei dati di consuntivo. Le attività ivi descritte si configurano come interventi a corpo strutturati in più attività elementari per ognuna delle quali viene fornito un risultato: 1. Analisi concettuale del sistema 2. Integrazione progettazione fisica della base dati 3. Progettazione fisica delle funzioni 1335 — ogni altra esigenza consulenziale manifestata dal servizio Controllo di gestione, nei limiti della copertura prevista dalla presente offerta. Anemos è disponibile a fornire maggiori dettagli sugli interventi descritti. Anemos ICT S.r.l. F.to: Illeggibile DECRETO n. 18083 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. 4. Realizzazione funzione di acquisizione dati di consuntivo (azioni) obiettivi specifici VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. 5. Realizzazione funzione di acquisizione dati di consuntivo (risultati) obiettivi specifici VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. 6. Progettazione integrazione con altri sistemi informativi e modalità di acquisizione dati VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. 7. Realizzazione funzione confronto obiettivi-risultati 8. Produzione file PDF confronto obiettivi-risultati. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. D. Consulenza e assistenza Per tutta la durata del ciclo sperimentale sarà necessario fornire il necessario supporto sia al servizio centrale di Controllo di Gestione che, su richiesta di quest’ultimo, alle varie strutture operative presenti nei dipartimenti. Tale supporto sarà finalizzato al trasferimento delle necessarie competenze sul corretto uso della strumentazione informatica realizzata con gli interventi oggetto della presente offerta. Inoltre viene proposto una più generale attività di consulenza finalizzata ad intervenire sulle realizzazioni descritte in precedenza per far fronte a — modifiche applicative per sopravvenute esigenze gestionali; — realizzazione di funzioni per effetto di modifiche metodologiche resesi necessarie nel corso della sperimentazione del ciclo di programmazione e controllo; — interventi per l’allineamento dei dati a seguito di modifiche operative o di interazione con le procedure applicative sul sistema centrale; — modifiche richieste per adeguare la soluzione prototipale ad eventuali revisione del modello di Programmazione e Controllo; RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. La somma complessiva di C 863,27 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004 F. Nucaro — necessità di supporto all’attività del servizio Controllo di gestione; 1336 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 18085 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. La somma complessiva di C 555,20 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. DECRETA Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004 F. Nucaro La somma complessiva di C 733,99 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004 F. Nucaro DECRETO n. 18090 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. DECRETO n. 18088 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. 1337 La somma complessiva di C 741,01 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004 F. Nucaro La somma complessiva di C 882,90 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. DECRETO n. 18092 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004 F. Nucaro VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. DECRETO n. 18091 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. La somma complessiva di C 578,55 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. DECRETA Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004 F. Nucaro 1338 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 18094 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. La somma complessiva di C 1.546,35 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. DECRETA Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004 F. Nucaro La somma complessiva di C 557,50 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004 F. Nucaro DECRETO n. 18096 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. DECRETO n. 18095 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. 1339 La somma complessiva di C 339,77 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004 F. Nucaro La somma complessiva di C 1.599,06 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. DECRETO n. 18098 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004 F. Nucaro VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. DECRETO n. 18097 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. La somma complessiva di C 1.271,19 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. DECRETA Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004 F. Nucaro 1340 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 18099 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. La somma complessiva di C 411,25 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. DECRETA Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004 F. Nucaro La somma complessiva di C 371,53 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004 F. Nucaro DECRETO n. 18101 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. DECRETO n. 18100 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; 1341 La somma complessiva di C 697,72 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. DECRETA È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004 F. Nucaro La somma complessiva di C 253,98 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. DECRETO n. 18104 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004 F. Nucaro VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. DECRETO n. 18103 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. La somma complessiva di C 834,58 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. DECRETA Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004 F. Nucaro 1342 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 18106 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. La somma complessiva di C 753,15 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. DECRETA È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004 F. Nucaro La somma complessiva di C 1.296,77 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004 F. Nucaro DECRETO n. 18109 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. DECRETO n. 18107 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; 1343 La somma complessiva di C 768,13 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. DECRETA È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004 F. Nucaro La somma complessiva di C 1.198,12 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. DECRETO n. 18112 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004 F. Nucaro VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. DECRETO n. 18110 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. La somma complessiva di C 497,20 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. DECRETA Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004 F. Nucaro 1344 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 18113 del 4 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. di cui all’identificativo PA 3727, non ha riversato nei termini di cui all’art. 6 del D.M. 13 settembre 1999, le somme riscosse per tasse automobilistiche. Preso atto, altresı̀, che le sopracitate inadempienze sono state più volte contestate dal Servizio competente. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ritenuto, pertanto, di disporre la cessazione del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per inosservanza della norma prevista dall’art. 6 del citato decreto; VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. DECRETA VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. La somma complessiva di C 827,33 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004 F. Nucaro Per le motivazioni espresse in premessa che s’intendono integralmente riportate, è revocata l’autorizzazione concessa alla Sig.ra Cristofalo Rosa, titolare della ricevitoria di cui al codice informatico PA 3727, per la riscossione delle tasse automobilistiche. Di incaricare l’Ufficio preposto alle Tasse Automobilistiche di notificare il presente atto a tutti i soggetti interessati. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004 F.sco Nucaro DECRETO n. 18315 del 9 novembre 2004 Cessazione servizio riscossione tasse automobilistiche. DPCM 25 gennaio 1999, n. 11. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Premesso, che con propri decreti i tabaccai di cui all’elenco allegato sono stati autorizzati a riscuotere, per conto della Regione Calabria, le tasse automobilistiche. Preso Atto, che la Banca Carime – Tesoriere Regionale – ha segnalato ripetutamente che le predette ricevitorie, non hanno riversato nei termini di cui all’art. 6 del D.M. 13 settembre 1999, le somme riscosse per tasse automobilistiche. Preso Atto, altresı̀, delle inadempienze segnalate, che sono state più volte contestate dal Servizio competente. Ritenuto, pertanto, di disporre la cessazione dal servizio di riscossione della tassa automobilistica regionale per inosservanza della norma prevista dall’art. 6 del citato decreto; DECRETA DECRETO n. 18314 del 9 novembre 2004 Cristofalo Rosa Cod. Lottomatica PA 3727. Cessazione servizio riscossione tasse automobilistiche. DPCM 25 gennaio 1999, n. 11. Per le motivazioni espresse in premessa che s’intendono integralmente riportate, di revocare l’autorizzazione concessa ai titolari delle ricevitorie di cui all’elenco allegato, per la riscossione delle tasse automobilistiche. Di incaricare l’Ufficio preposto alle Tasse Automobilistiche di notificare il presente atto ai soggetti interessati. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Premesso, che con proprio decreto la sig.ra Cristofalo Rosa, titolare della ricevitoria di cui all’identificativo Lottomatica PA 3727, è stata autorizzata a riscuotere, per conto della Regione Calabria, le tasse automobilistiche. Preso atto, che la Banca Carime – Tesoreria Regionale – ha segnalato ripetutamente che la predetta titolare della ricevitoria, Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004 F.sco Nucaro 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1345 DECRETO n. 18316 del 9 novembre 2004 DECRETO n. 18318 del 9 novembre 2004 Tassa Automobilistica – Istanze esenzione – Riconoscimento diritto ai soggetti portatori di handicap. Tassa Automobilistica – Rigetto istanze esenzione per portatori di handicap. IL DIRIGENTE DEL SETTORE IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 8, comma 7 della Legge n. 449/97 e successive modifiche e integrazioni, che prevede l’esenzione della tassa automobilistica per i motoveicoli e gli autoveicoli, adattati e non, in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della Legge 104/92. VISTO l’art. 8, comma 7 della Legge n. 449/97 e successive modifiche e integrazioni, che prevede l’esenzione della tassa automobilistica per i motoveicoli e gli autoveicoli, adattati e non, in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della Legge 104/92. VISTO l’art. 17, comma 10, della Legge n. 449 del 27/12/ 1997 che rinvia al Decreto del Ministro delle Finanze il compito di stabilire le modalità con le quali le Regioni a statuto ordinario, a far data dall’11 gennaio 1999 svolgono le funzioni relative alle tasse automobilistiche non erariali. VISTO l’art. 17, comma 10, della Legge n. 449 del 27/12/ 1997 che rinvia al Decreto del Ministro delle Finanze il compito di stabilire le modalità con le quali le Regioni a statuto ordinario, a far data dall’11 gennaio 1999 svolgono le funzioni relative alle tasse automobilistiche non erariali. VISTE le Leggi regionali n. 9/2000 e 36/2001 che autorizzano la Giunta regionale, per gli anni 1999/2004, a gestire in tutto o in parte, con apposita convenzione, le funzioni indicate dalla Legge 449/97 per il tramite dell’ACI. VISTA la convenzione stipulata in data 20/6/2002, repertorio n. 273, con la quale si è disciplinato il rapporto ACI/Regione Calabria e che prevede, tra l’altro, che l’istruttoria relativa alle esenzioni della tassa automobilistica, relativamente ai portatori di handicap, sia gestita dall’ACI. VISTI i documenti istruttori, redatti dall’ACI, Ufficio provinciale di Crotone, in esito alle istanze prodotte, dai quali risultano sussistenti le condizioni previste dalla normativa per riconoscere il diritto all’esenzione della tassa automobilistica. VISTE le circolari del Ministero delle Finanze n. 30/98, 59/98 e 186/98. VISTE le Leggi regionali n. 9/2000 e 36/2001 che autorizzano la Giunta regionale, per gli anni 1999/2004 a gestire in tutto o in parte, con apposita convenzione, le funzioni indicate dalla Legge 449/97 per il tramite dell’ACI. VISTA la convenzione stipulata in data 20/6/2002, repertorio n. 273, con la quale si è disciplinato il rapporto ACI/Regione Calabria e che prevede, tra l’altro, che l’istruttoria relativa alle esenzioni della tassa automobilistica, relativamente ai portatori di handicap, sia gestita dall’ACI. VISTI i documenti istruttori, redatti dall’ACI, delegazione provinciale di Crotone, in esito alle istanze prodotte per ottenere l’esenzione della sopracitata tassa automobilistica dai quali risulta la mancanza delle condizioni previste dalla normativa per riconoscere il diritto all’esenzione della tassa automobilistica. VISTE le circolari del Ministero delle Finanze n. 30/98, 59/98 e 186/98. VISTO il D.Lgs. n. 29/93. VISTE le Delibere di G.R. n. 5761 del 4/11/98 e 2969 del 7/7/99. VISTO il D.Lgs n. 29/93. VISTE le Delibere di G.R. n. 5761 del 4/11/98 e 2969 del 7/7/99. VISTI i D.P.G.R. n. 354/99 e 206/01; DECRETA — è riconosciuto il diritto alla esenzione della tassa automobilistica ai contribuenti di cui al prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, relativamente all’autovettura indicata a fianco di ciascun soggetto; — di stabilire che le sopracitate esenzioni sono valide fino a quando sussistono i requisiti, soggettivi e oggettivi, che le hanno determinate, senza ulteriori adempimenti da parte degli aventi titolo, fatto salvo il diritto della Regione Calabria di modificare il provvedimento adottato in sede di riesame; — di delegare il Dirigente del Servizio per gli adempimenti conseguenti. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, avendo cura, per ragioni di privacy, di non pubblicizzare i nominativi dei soggetti beneficiari. Ai sensi della Legge 675/96 si omette la pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari dell’esenzione. VISTI i D.P.G.R. n. 354/99 e 206/01; DECRETA — per le motivazioni enunciate in premessa, di non riconoscere il diritto alla esenzione del pagamento della tassa automobilistica ai contribuenti di cui al prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; — di delegare il Dirigente del Servizio per gli adempimenti conseguenti. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, avendo cura, per ragioni di privacy, di non pubblicizzare i nominativi dei soggetti non beneficiari dell’esenzione. Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004 Francesco Nucaro Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004 Francesco Nucaro 1346 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO il Decreto legislativo del 30 marzo 2003, n. 165. DECRETO n. 18319 del 9 novembre 2004 Rettifica Decreto n. 13714 del 23 agosto 2004 – Rateizzazione cartella n. 034 2003 00013491 36 000 – Ruolo 2002/ 005659 – Numero pratica 903006113776-903007510778. VISTE le Delibere della G.R. n. 5761 del 4/11/1998 e n. 2969 del 7/7/1999. VISTI i D.P.G.R. n. 354/99 e 206/01. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PREMESSO che con proprio decreto n. 13714 del 23 agosto è stata concessa la rateizzazione per la somma di C 506,69 al sig. Campana Aldo, C.F. CMPLDA77A18H579B, nato a Rossano (CS) il 18 gennaio 1977 ed ivi residente in Villaggio Santa Chiara 1. RILEVATO che è stata erroneamente rateizzata la somma totale della cartella n. 034 2003 00013491 36 000 di C 506,69 comprensiva di C 89,33 riguardante altro tributo (codice 5242, 5243, 5354) riferito all’anno 2000 con il numero di ruolo 2002/ 004615, non di competenza regionale e che pertanto la somma da rateizzare risulta essere di C 417,46. CHE il Sig. Campana Aldo ha già provveduto a versare la prima rata di C 64,39 (63,34 capitale e 1,05 interessi) e pertanto detta somma sarà scomputata dalla somma totale dovuta di C 420,46 (Quattrocentoventi/46), salvo compensi ed oneri da corrispondere al concessionario. CHE pertanto è necessario provvedere alla rettifica del precedente decreto di questo Servizio n. 13714 del 23 agosto 2004 rateizzando la somma di C 357,12 (Trecentocinquattasette/12). VISTO il decreto n. 2574 del 17 marzo 2004 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico. SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile del procedimento; DECRETA Per i motivi di cui in narrativa, — È rettificato il precedente decreto di questo Servizio n. 13714 del 23 agosto 2004. — È concessa al Sig. Campana Aldo Codice Fiscale CMPLDA77A18H579B, nato a Rossano (CS) il 18/1/1977 ed ivi residente in Villaggio Santa Chiara 1, la rateizzazione della somma di C 357,12, salvo compensi ed oneri da corrispondere al concessionario (C 420,46 relativa alla cartella – ruolo 2002/ 005659 numero pratiche 903006113776 – 903007510778 decurtata di C 63,34 quale somma relativa alla quota capitale della prima rata già versata. — È approvato il sottostante «Piano di rateizzazione»; Piano di rateizzazione Numero rata Data scadenza Giorni Quota capitale C Quota interesse al 2,5% C Rata C Somma iscritta a ruolo C Debito saldato C 357,12 1 30/11/2004 30 59,52 0,73 60,25 297,60 59,52 2 31/12/2004 31 59,52 0,63 60,15 238,08 119,04 3 31/1/2005 31 59,52 0,51 60,03 178,56 178,56 4 28/2/2005 28 59,52 0,34 59,86 119,04 238,08 5 31/3/2005 31 59,52 0,25 59,77 59,52 297,60 6 30/4/2005 30 59,52 0,12 59,64 — 357,12 357,12 2,59 359,71 Totale È stabilito che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo in una unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non onorata e, che la prima rata scade il 30 novembre 2004. Il presente Decreto è notificato all’E.TR. S.p.A. per i successivi adempimenti ed al Sig. Campana Aldo residente in Rossano (CS) Villaggio Santa Chiara 1, per opportuna conoscenza. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, avendo cura, per ragioni di privacy, di non pubblicizzare il nominativo del soggetto beneficiario. Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004 Dr. Giulio Terzo Chiarelli 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 18321 del 9 novembre 2004 Tassa Automobilistica – Istanze esenzione – Riconoscimento diritto ai soggetti portatori di handicap. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VISTO l’art. 8, comma 7 della Legge n. 449/97 e successive modifiche e integrazioni, che prevede l’esenzione della tassa automobilistica per i motoveicoli e gli autoveicoli, adattati, in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della Legge 104/92. VISTO l’art. 30, comma 7 della legge n. 388/00, che estende l’esenzione della tassa automobilistica ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo. 1347 VISTE le delibere della Giunta Regionale n. 5761 del 4/11/ 1998 e n. 2969 del 7/7/1999. VISTI i Decreti P.G.R. n. 354/99 e n. 206/01. VISTO il D.D.G. n. 2574 del 17 marzo 2004, dal titolo: «Approvazione declaratoria degli ambiti di competenza del Settore, dei Servizi e degli Uffici Tributi e Contenzioso Tributario»; DECRETA È riconosciuto il diritto all’esenzione della tassa automobilistica regionale ai contribuenti d cui all’allegato prospetto, in numero di 81 per la provincia di Reggio Calabria ed in numero di 37 per la provincia di Vibo Valentia, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, relativamente ai soggetti disabili ed ai veicoli, indicati, rispettivamente, a fianco ed in corrispondenza di ciascun beneficiario. VISTO l’art. 17, lettera f bis) del D.P.R. n. 39/53, lettera inserita dall’art. 50, comma 3 della legge 342/00, che prevede, tra l’altro, l’esenzione permanente dal pagamento della tassa di circolazione, oggi tassa automobilistica, per gli autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del D. Lgs. n. 285/1992, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, intestati a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero intestati ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Di stabilire che le esenzioni concesse sono valide fino a quando sussistono i requisiti, soggettivi ed oggettivi, che le hanno determinate, facendo espresso obbligo ad ogni beneficiario di comunicare tempestivamente, ma non oltre 30 giorni al Servizio emittente, le eventuali variazioni che comportano la perdita dell’agevolazione tributaria sul veicolo esentato. Tale ultima prescrizione andrà notificata dal Servizio, per lettera raccomandata, ad ogni soggetto, con l’ulteriore precisazione che, in caso di inadempimento, si recupereranno coattivamente gli importi dovuti della tassa, aggravati di sanzioni ed interessi. VISTO il D.M. Finanze 25 novembre 1998, n. 418 con il quale, ai sensi dell’art. 17, comma 10, legge 27/12/1997 n. 449, è stato emanato il «Regolamento recante norme per il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali». Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, omettendo, per ragioni di privacy, ai sensi della legge n. 675/96, la pubblicazione dell’elenco allegato. VISTE le Leggi regionali n. 9/2000 e 36/2001 che autorizzano la Giunta Regionale, per gli anni 1999/2004, a gestire in tutto od in parte, con apposita convenzione, le funzioni indicate dalla legge n. 449/97 per il tramite l’A.C.I.. VISTA la convenzione stipulata in data 20 giugno 2002, repertorio n. 273, con la quale si è disciplinato il rapporto ACI/Regione Calabria e che prevede, tra l’altro, che l’istruttoria relativa alle esenzioni della tassa automobilistica, relativamente ai portatori di handicap, sia gestita dall’A.C.I.. Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004 Dott. Gregorio Pelaggi DECRETO n. 18325 del 9 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. VISTI i pareri tecnici positivi espressi dall’A.C.I., Uffici Provinciali di Reggio Calabria e Vibo Valentia, a conclusione dell’istruttoria dagli stessi Uffici effettuata sulle istanze prodotte per ottenere l’esenzione della tassa automobilistica e vista la successiva verifica documentale, operata dall’Ufficio Tasse Automobilistiche del Servizio, nel rispetto anche delle norme sull’autocertificazione contenute nel T.U. sulla documentazione amministrativa. VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTE le circolari in materia del Ministero delle Finanze, n. 30/98, n. 59/98, n. 186/98 e n. 2 FL/01. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTA la nota n. 1136 del 10 marzo 2004, emanata dal Settore Tributi e Contenzioso Tributario di Catanzaro, avente come oggetto «Tassa automobilistica regionale – Esenzioni disabili – Direttive». VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. RILEVATA la presenza delle condizioni indicate dalla normativa per riconoscere il diritto all’esenzione della tassa automobilistica. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. VISTO il D. Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. 1348 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. DECRETA Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004 F. Nucaro La somma complessiva di C616,84 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. DECRETO n. 18329 del 9 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004 F. Nucaro VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. DECRETO n. 18328 del 9 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. La somma complessiva di C 747,99 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004 F. Nucaro La somma complessiva di C 775,25 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 18331 del 9 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. 1349 VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. La somma complessiva di C 319,84 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. DECRETA È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004 F. Nucaro La somma complessiva di C 750,51 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004 F. Nucaro DECRETO n. 18335 del 9 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. DECRETO n. 18333 del 9 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. 1350 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. DECRETA Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004 F. Nucaro La somma complessiva di C 906,23 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. DECRETO n. 18338 del 9 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004 F. Nucaro DECRETO n. 18336 del 9 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. La somma complessiva di C 293,27 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004 F. Nucaro La somma complessiva di C 1.257,05 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 18341 del 9 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. 1351 VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. La somma complessiva di C 559,79 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. DECRETA Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004 F. Nucaro La somma complessiva di C 1.195,91 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004 F. Nucaro DECRETO n. 18343 del 9 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. DECRETO n. 18342 del 9 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. 1352 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. La somma complessiva di C 1.359,85 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004 F. Nucaro VISTA la D.G.R. n. 296 del 23/4/2003. VISTA l’istanza di rateizzazione presentata dal Sig. Prezioso Valerio, C.F. PRZVLR79B14D086S, nato a Cosenza (CS) il 14 febbraio 1979 e residente in Bisignano via San Francesco n. 36 – per la somma totale di C 382,38 (Trecentoottantadue/38) relativa alla cartella n. 034 2003 00032077 22 000 pratica n. 903008546557 – per il mancato pagamento della tassa automobilistica 1999, più sanzione ed interessi. RILEVATA la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa in materia di concessione della rateazione del debito, iscritto a ruolo. VISTO il Decreto legislativo del 30 marzo 2003, n. 165. VISTE le Delibere della G.R. n. 5761 del 4/11/1998 e n. 2969 del 7/7/1999. VISTI i D.P.G.R. n. 354/99 e 206/01. VISTO il decreto n. 2574 del 17 marzo 2004 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico. SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile del procedimento; DECRETO n. 18562 del 10 novembre 2004 DECRETA Rateizzazione cartella n. 034 2003 00032077 22 000 – Numero pratica 903008546557 – Tassa automobilistica 1999. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VISTO IL D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTO gli articoli 7 e 26 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. È concessa al Sig. Prezioso Valerio Codice Fiscale PRZVLR79B14D086S, nato a Cosenza (CS) il 14/2/1979 e residente in Bisignano via San Francesco 36, la rateizzazione della somma di C 382,38 (Trecentoottantadue/38) relativa alla cartella n. 034 2003 00032077 22 000 numero pratica 903008546557 – salvo compensi ed oneri da corrispondere al concessionario. È approvato il sottostante «Piano di rateizzazione». Piano di ammortamento Numero rate Data scadenza Giorni Quota capitale Quota interesse 2,5% Rata C Somma iscritta a ruolo Debito saldato C 382,38 1 30/11/2004 30 63,730 0,797 64,53 318,65 63,73 2 31/12/2004 31 63,730 0,686 64,42 254,92 127,46 3 31/1/2005 31 63,730 0,549 64,28 191,19 191,19 4 28/2/2005 28 63,730 0,372 64,10 127,46 254,92 5 31/3/2005 31 63,730 0,274 64,00 63,73 318,65 6 30/4/2005 30 63,730 0,133 63,86 0,00 382,38 382,380 2,810 385,19 Totale È stabilito che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo in una unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non onorata e, che la prima rata scade il 30 novembre 2004. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Il presente Decreto è notificato all’E.TR. S.p.A. per i successivi adempimenti ed al Sig. Prezioso Valerio residente in Bisignano (CS) via San Francesco 36, per opportuna conoscenza. Dr. Giulio Terzo Chiarelli Catanzaro, lı̀ 10 novembre 2004 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 18826 del 12 novembre 2004 «POR Calabria 2000-2006 – Mis. 7.1 – Assistenza Tecnica istituzionale all’Autorità di Gestione per la razionalizzazione e l’innovazione del sistema degli incentivi alle imprese. Schema di convenzione – Assunzione impegno di spesa. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. 1353 cui l’esecuzione del servizio connesso possa venire affidato unicamente ad un particolare prestatore di servizi, quale l’IPI. RITENUTO di potersi avvalere della procedura della trattativa privata per conferire all’IPI. – in atti meglio documentato – l’affidamento dell’incarico di assistenza tecnica all’A.d.G., al fine di pervenire nello specifico alla razionalizzazione del sistema degli incentivi presenti sul territorio e la definizione ed inserimento dello strumento PIA (Pacchetto Integrato di Agevolazioni) all’interno dei PIT, realizzando le valutazioni costi-benefici, oltreché finanziaria, ambientale e di pari opportunità. VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO l’art. 7 D.Lgs. n. 157/95 e s.m.i., laddove al c. 2, lett. b), prevede l’omissione della preliminare pubblicazione del bando di gara, nella fattispecie ricorrente. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003. VISTO lo schema di convenzione da stipulare con l’IPI Roma, che si allega, al fine di disciplinare i rapporti giuridico-economici con la Regione Calabria. VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345. VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001. VISTA, in particolare, la Misura 7.1 «Attività di accompagnamento del programma operativo e di assistenza tecnica» del Programma Operativo succitato, che comprende tutte le attività orizzontali necessarie per la corretta ed efficace gestione degli interventi del P.O. medesimo. VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999. CONSIDERATO che l’A.d.G. del POR Calabria 2000-2006, ha valutato l’opportunità di stipulare apposita convenzione con l’IPI (Istituto Promozione Industriale – Roma), finalizzata ad attivare un supporto tecnico specifico per la razionalizzazione e l’innovazione dei regimi di aiuto per una più efficace attuazione degli orientamenti del QCS in materia di sviluppo locale, tanto in un’ottica di stretta integrazione tra programmazione ordinaria e comunitaria, anche ai fini della formulazione degli indirizzi per la programmazione delle politiche di sviluppo regionale per il periodo 2007-2013. VISTA la proposta progettuale presentata dall’IPI ed acquisita agli atti d’Ufficio in data 17/9/2004 al n. 2279, con la quale si propone la formalizzazione dell’affidamento dell’incarico di assistenza tecnica mediante convenzione per le finalità sopra considerate. VISTA la documentazione prodotta (statuto, atto costitutivo, progetto), dalla quale si evidenzia la capacità economica e finanziaria, nonché la capacità tecnica dell’IPI a poter assolvere l’incarico di assistenza tecnica in questione. VISTO l’art. 17 del D.L. 8/2/1995, n. 32, convertito con Legge 7/4/1995, n. 104, recante la disposizione che consente alle amministrazioni pubbliche, anche locali, di stipulare convenzioni per la prestazione di servizi con l’IPI (Istituto per la Promozione Industriale). VISTO l’art. 6 D. Lgs. n. 157/95 e s.m.i., laddove al c. 2, lett. d) è previsto il ricorso alla procedura negoziata con una impresa di propria scelta, ricorrendo le condizioni di natura tecnica per ATTESO che: — l’onere scaturente dalla esecuzione del contratto di prestazione ammonta ad C 50.000,00, per cui la spesa grava sul capitolo 6421101 del Bilancio regionale esercizio 2004, per complessivi C 50.000,00. VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’approvazione del Bilancio regionale anno 2004. VISTO l’art. 25, nonché gli art. 43 e 44 della L.R. n. 8/2002. ACQUISITI i pareri: — ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, in ordine: − alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e decisioni comunitari; − alla regolarità amministrativa; — ai sensi dell’art. 44, L.R. n. 8/2002, in ordine: − alla regolarità contabile. Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente; DECRETA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci, 1. È affidato all’IPI – 00196 Roma – V.le Pilsudski, 124 C.F. 80186710580 l’incarico di assistenza tecnica per la razionalizzazione ed innovazione del sistema degli incentivi alle imprese del POR Calabria 2000-2006. 2. È approvato l’allegato schema di convenzione da stipulare con l’IPI – 00196 Roma – V.le Pilsudski, 124. 3. È impegnata la somma di C 50.000,00 sul capitolo 6421101 del Bilancio regionale esercizio 2004, per l’esecuzione della convenzione inerente la prestazione. 1354 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 4. Gli adempimenti connessi alla liquidazione del corrispettivo saranno effettuati dal Settore «Programmazione e Sviluppo Economico – Interventi Comunitari», sulla base delle richieste e della prevista documentazione, nonché la presentazione di regolare nota debito, come stabilito nella convenzione, divenendo oggetto di successivi e separati atti. 5. Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 12 novembre 2004 Il Dirigente del Settore Dr.ssa Caterina Guarna REGIONE CALABRIA Dipartimento 3 – Bilancio, Finanze Programmazione e Sviluppo Economico IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la proposta di Decreto avente ad oggetto: «POR Calabria 2000-2006 – Mis. 7.1 – Assistenza Tecnica istituzionale all’Autorità di Gestione per la razionalizzazione e l’innovazione del sistema degli incentivi alle imprese. Schema di convenzione – assunzione impegno di spesa». VISTA la Delibera G.R. n. 795 del 3/9/2002 e n. 921 dell’11/ 10/2002. VISTO il D.P.G.R. n. 218 del 9/12/2002. REGIONE CALABRIA Dipartimento 3 – Bilancio, Finanze Settore Programmazione e Sviluppo Economico Interventi Comunitari IL DIRIGENTE VISTA la proposta di Decreto avente ad oggetto: «POR Calabria 2000-2006 – Mis. 7.1 – Assistenza Tecnica istituzionale all’Autorità di Gestione per la razionalizzazione e l’innovazione del sistema degli incentivi alle imprese. Schema di convenzione – assunzione impegno di spesa». VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la Deliberazione G.R. n. 949 del 2/12/2003. VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345. VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001. VISTA la Misura 7.1. VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999. VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000. VISTO l’art. 37/bis, comma 3 della Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7. VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002. VISTO l’art. 43, 44 e 45 L.R. n. 8/2002. VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345. VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001. VISTA la Misura 7.1. VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’Approvazione del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004. ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULL’ATTO IN ESAME: Favorevole circa la coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e delle decisioni comunitari. Dr. Renzo Turatto VISTO l’art. 37/bis, comma 3 della Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7. VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002. VISTO l’art. 43 e 45 L.R. n. 8/2002. VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’Approvazione del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004. ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULL’ATTO IN ESAME: Favorevole circa la regolarità amministrativa. Il Dirigente del Settore Dr.ssa Caterina Guarna SCHEMA REGIONE CALABRIA Dipartimento 3 Bilancio, Finanze e Programmazione Settore Programmazione, Sviluppo Economico Interventi Comunitari Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale CONVENZIONE Per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica all’A.d.G. per l’adeguamento dell’azione dei sistema degli incentivi alle imprese nel Programma Operativo Regionale. L’anno duemilaquattro, il giorno ............ del mese di ............ presso la sede della Giunta Regionale in Catanzaro, si sono costituiti: 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DA UNA PARTE La Regione Calabria C.F. 02205340793, in persona del Dr. ......................................... nato a ......................................... , in qualità di Dirigente Generale Dipartimento Bilancio – Settore programmazione e sviluppo economico – interventi comunitari, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta regionale, via Massara, 2 – Catanzaro, di seguito denominata Committente; DALL’ALTRA L’Istituto per la Promozione Industriale (IPI), Associazione senza fini di lucro, di seguito denominato anche Affidatario, con sede in 00196 Roma, Viale Pilsudski, 124, C.F. 80186710580 rappresentato dal ............................... nato a ............................... il ....................... CF ....................... in qualità di ....................... domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto; PREMESSO — che la struttura organizzativa dell’Amministrazione Regionale non dispone di uffici appositamente competenti nei quali operi un numero di addetti adeguato per l’espletamento delle funzioni previste nella presente convenzione; — che, quindi, è ravvisata la necessità di affidare l’incarico oggetto della presente convenzione ad un organismo avente specializzazione in materia di promozione industriale; — che l’IPI, Associazione riconosciuta che svolge la propria attività sulla base degli indirizzi e sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive (l’articolo 11, comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e articolo 2 del proprio Statuto), in conformità con le proprie finalità istituzionali, eroga servizi di assistenza tecnica in materia di promozione industriale e che l’art. 17, comma 2 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con legge 7 aprile 1995, n. 104 consente alle Amministrazioni pubbliche, anche locali ed ai soggetti da esse partecipati, di utilizzare i servizi dell’IPI mediante convenzione; — che, come è noto, il QCS prevede che il PON Sviluppo locale finanzi le attività della Task Force MEF-MAP-IPI con lo scopo di dare attuazione all’esigenza di coordinamento dei vari livelli istituzionali coinvolti nella programmazione e gestione del sistema degli incentivi e che l’IPI è individuato quale organismo tecnico per lo svolgimento delle attività; — che nell’ambito del Gruppo di lavoro «Sviluppo Locale» il MEF e il MAP hanno previsto che eventuali attività di assistenza specifica legate ad esigenze regionali possono essere oggetto di regolamentazione, per quanto attiene ai contenuti e ai profili finanziari, tramite apposite convenzioni bilaterali tra le Amministrazioni Regionali e l’IPI; — che le parti vogliono addivenire alla stipula di una convenzione avente per oggetto il servizio di assistenza tecnica alla A.d.G. del POR Calabria 2000-2006 per l’adeguamento dell’azione del sistema degli incentivi alle imprese nell’ambito del Programma Operativo medesimo. Visto il Decreto del Dirigente del Dipartimento – Settore Programmazione, Sviluppo Economico – Interventi Comunitari, n. ............... del ............................................................................ avente per oggetto l’affidamento de quo. Tutto ciò premesso, con la presente scrittura, redatta in quattro esemplari, di cui uno per ciascuna delle parti contraenti, il terzo per la registrazione ed il quarto per l’Ufficio repertorio contratti, da valere quale pubblico atto a tutti gli effetti di legge tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto appresso: 1355 Art. 1 Referenti e comunicazioni Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell’esecuzione della presente convenzione la Regione e l’IPI designeranno i rispettivi Referenti, entro sette giorni dalla data della stipula della presente convenzione. Tali soggetti garantiscono continuità ed immediatezza del rapporto, in ogni sua fase, secondo le formalità e le procedure stabilite dal Complemento di Programmazione del POR Calabria vigente alla data del presente atto. Ogni comunicazione indirizzata a ciascun Referente varrà, ai fini sopra indicati, a comunicazione effettuata alla Parte rappresentata. Ogni comunicazione nel corso dell’esecuzione del servizio dovrà essere effettuata: alla Regione Calabria, presso il Settore Programmazione, Sviluppo Economico e Interventi Comunitari, sede di Catanzaro ed all’IPI, Direzione Programmi Comunitari, presso la sede di 00196 Roma, V.le Pilsudski 124. Art. 2 Oggetto dell’incarico La Regione Calabria affida all’IPI, che accetta, l’incarico di fornire assistenza tecnica all’A.d.G. per la razionalizzazione del sistema degli incentivi presenti sul territorio e la definizione ed inserimento dello strumento PIA (Pacchetto Integrato di Agevolazioni) all’interno dei PIT. Per il conseguimento degli obiettivi previsti nel mandato assegnato, l’IPI definisce un suo modello organizzativo-procedurale per eseguire le proprie attività interne impegnandosi, tuttavia, nello svolgimento del servizio di assistenza tecnica a coordinarsi in maniera costante con l’A.d.G. e la struttura a questa ordinata. Art. 3 Articolazione e contenuti tecnici del servizio Il servizio oggetto della presente convenzione si esplica secondo i contenuti, l’articolazione, le modalità definiti nel Programma di Attività che verrà concordato tra l’A.d.G. e l’IPI, coerentemente con gli indirizzi e la tempistica stabiliti nel Complemento di Programmazione. Art. 4 Prodotti e termini L’IPI dovrà contribuire ad assistere l’A.d.G. nello svolgimento delle seguenti attività: — rilevazione ed analisi dei regimi di aiuto alle imprese finalizzate alla razionalizzazione ed alla semplificazione del sistema, nonché alla eventuale riduzione del numero degli interventi; — adempimento degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, anche attraverso l’integrazione con la Banca Dati Anagrafica (BDA ) del Ministero delle Attività Produttive; — supporto per la definizione di regimi innovativi, in particolare: a) strumenti integrati di agevolazioni (PIA) in relazione ai P.I.T.; b) interventi atti a favorire il passaggio da un sistema di incentivi diretti ad azioni volte a favorire l’accesso al credito da parte delle imprese; 1356 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 c) interventi di qualificazione del sistema attraverso la revisione dei meccanismi di valutazione/selezione delle iniziative; — supporto tecnico per l’individuazione di indirizzi ed orientamenti in materia di interventi di sostegno alle imprese per la prossima programmazione (2007-2013), in conformità ai nuovi orientamenti normativi e programmatici elaborati a livello comunitario. Tali attività potranno essere realizzate attraverso lavori di analisi e supporti specifici tra cui anche la predisposizione di linee guida/definizione di procedure e realizzazione di manuali per l’indirizzo delle attività di gestione svolte dagli utenti del Dipartimento. L’IPI si impegna a produrre periodicamente, a richiesta concordata, con l’A.d.G., apposita relazione che riporta l’attività svolta e le realizzazioni conseguite. Al termine della convenzione dovrà essere consegnato un rapporto finale contenente l’elenco delle attività svolte, con una breve descrizione. Tale rapporto dovrà essere sottoscritto dal referente IPI e validato dall’A.d.G. Art. 5 Gruppo di lavoro L’IPI si impegna, con propria organizzazione e modalità di gestione, a costituire un Gruppo di Lavoro con le professionalità adeguate alle discipline concernenti i diversi aspetti dell’attività... Art. 6 Durata della convenzione La prestazione del servizio oggetto dell’affidamento decorre dalla data di stipula della presente convenzione ed ha la durata di mesi 10 (dieci), calcolata in ragione di 10 (dieci) giornate uomo/ mese... Le attività previste dalla presente convenzione e già avviate con decorrenza 1/9/2004, sono assorbite e si intendono come parte integrante della convenzione stessa. Eventuali proroghe non daranno diritto ad alcun compenso o indennità aggiuntiva rispetto al prezzo pattuito, purché le proroghe riguardino esclusivamente i contenuti dell’attività di assistenza tecnica oggetto della presente convenzione. Art. 7 Modalità di esecuzione dell’incarico Per garantire il corretto adempimento dell’incarico, la Regione accredita l’IPI presso i propri Uffici le Amministrazioni, gli Enti ed i soggetti comunque coinvolti, sia direttamente che indirettamente. La Regione si impegna a creare un adeguato circuito informativo relativo agli incontri di lavoro previsti con tutti i soggetti con i quali effettuare il confronto. La Regione si impegna altresı̀ a mettere a disposizione dell’IPI, anche su sua richiesta, i dati, la documentazione e le informazioni prodotte dalla Regione o da soggetti terzi e/o raccolte nelle attività dirette di monitoraggio procedurale, finanziario e fisico del POR Calabria 2000-2006. Data la particolarità dell’incarico la mancanza di reciproco trasferimento delle informazioni, atti, documenti, notizie o ogni altro dato, in qualsiasi formato, inerenti l’attività potrà essere causa di risoluzione del contratto nelle forme previste dal successivo articolo 13 per entrambe le parti contraenti. L’IPI potrà organizzare le modalità di attuazione dell’incarico con propria metodologia coinvolgendo i referenti indicati dalla Regione, che si impegnano sin d’ora all’osservanza delle procedure comunicate all’A.d.G. successivamente alla firma del presente atto. Art. 8 Tempi di esecuzione Data la particolare natura dell’affidamento che investe una programmazione complessa, la tempistica delle attività e dei prodotti dovrà essere esattamente conforme cosı̀ come indicato all’articolo 4. Le parti si danno reciprocamente atto che, considerata la rilevanza del puntuale rispetto dei tempi fissati; la scrupolosa osservanza delle date stabilite delle richieste documentali ed informative e delle metodiche di attuazione, costituisce in ogni caso, adempimento di primaria importanza. Art. 9 Riservatezza L’IPI si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti da Amministrazioni o altri soggetti coinvolti nell’espletamento del servizio. Essa si obbliga, altresı̀, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso Committente ne autorizzi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. L’IPI, inoltre, si obbliga ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati sensibili, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell’espletamento del presente affidamento. Art. 10 Proprietà delle risultanze dell’incarico I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno; delle creazioni intellettuali, e dell’altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall’IPI o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva del Committente che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiale. Detti diritti, ai sensi della Legge n. 633 del 1941 «Protezione del diritto d’autore e di altri diritti concessi al suo esercizio» cosı̀ come modificata ed integrata dalla Legge n. 248 del 2000, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. L’IPI si obbliga espressamente a fornire al Committente tutta la documentazione e il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Committente in eventuali registri od elenchi pubblici. Art. 11 Corrispettivo L’importo complessivo del servizio, omnicomprensivo, è definito in C 50.000,00 (cinquantamila/00), in ragione di C 500,00 giornata uomo, che costituisce la base di calcolo per la rendicontazione. L’onere scaturente è posto a carico delle risorse finanziarie della Misura 7.1 – Assistenza tecnica del Programma Operativo Regionale 2000-2006. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Art. 12 Modalità di erogazione Il pagamento del corrispettivo, di cui al precedente articolo 11, sarà effettuato a favore dell’IPI a cura del competente Ufficio del Settore Programmazione e Sviluppo Economico, Interventi comunitari, V.le De Filippis, 72 – 88100 Catanzaro, a seguito di formale disposizione da parte dell’A.d.G., corredata della documentazione prevista dalla presente convenzione e dalle disposizioni di cui al citato Decreto di affidamento incarico, come segue: 1357 cuzione del servizio a spese dell’IPI, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Regione; b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o di parte dei servizi oggetto della convenzione, da parte dell’IPI; c) cessazione dell’IPI; — una prima quota, pari al 20% del corrispettivo, alla stipula della convenzione, a titolo di anticipazione, previa presentazione del Programma di Attività e rispettiva nota debito, mentre il saldo del corrispettivo sarà erogato a seguito di rendicontazione del complesso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività successivamente al 30 giugno 2005 e presentazione rispettiva nota debito. Per il pagamento della quota a saldo, l’IPI presenta una documentata rendicontazione a dimostrazione delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 2. Tale rendicontazione dovrà dettagliare le spese sostenute e dovrà essere corredata da idonea documentazione attestante l’effettivo pagamento delle stesse. Relativamente alla spesa per il personale IPI, detta rendicontazione deve indicare il numero e la qualifica dei dipendenti impegnati nelle attività delle diverse azioni. Il totale della spesa rendicontata può comprendere fino ad un massimo del 15% di spese generali sostenute per lo svolgimento delle attività. La rendicontazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto, nonché controfirmata dal Presidente del collegio dei revisori dello stesso. La documentazione di spesa è conservata presso l’IPI per non meno di cinque anni dal completamento di tutti gli adempimenti relativi al POR ed è resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte della Regione e degli organismi nazionali e comunitari preposti al controllo. Tale rendicontazione deve essere corredata da dichiarazione del responsabile del procedimento che attesti che le spese sostenute sono interamente ammissibili in quanto conformi alle tipologie di cui al Reg.to (CE) n. 1685 del 28/7/2000 e che le stesse non beneficino, né beneficeranno di altri aiuti pubblici, nazionali e comunitari. Art. 13 Inadempimenti – risoluzione Il mancato rispetto dei tempi contrattuali per la realizzazione delle attività di assistenza tecnica, non giustificato da cause di forza maggiore o da cause previste nella presente convenzione, da facoltà alla Regione, qualora i ritardi si prolunghino oltre il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, di risolvere la convenzione dandone comunicazione scritta all’IPI. La Regione si riserva, altresı̀, la facoltà di risolvere la convenzione anche al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni pattuite, previa diffida ad adempiere, entro e non oltre dieci giorni, da comunicarsi con raccomandata A.R. La Regione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla ese- d) violazione delle condizioni di indipendenza. L’IPI potrà altresı̀ risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui non fosse posto nelle condizioni di poter esplicitare l’oggetto dell’incarico, previa formale diffida, mediante raccomandata A.R., alla Regione a rimuovere le cause ostative entro dieci giorni trattenendo le somme ricevute alla data della diffida e riservandosi ogni altra azione nei confronti della controparte. Art. 14 Recesso unilaterale E facoltà della Regione recedere ex articolo 1671 del Codice Civile, unilateralmente dal contratto di incarico in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’IPI un indennizzo relativo alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno. Art. 15 Oneri Tutte le spese inerenti alla stipula della convenzione di affidamento, comprese quelle relative all’eventuale imposta di bollo e di registrazione sono a carico dell’IPI. La presente convenzione, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10, tariffa parte seconda, D.P.R. 26 del 1986, n. 31 in quanto l’Associazione non è soggetto IVA. Art. 16 Invariabilità del prezzo Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte della presente convenzione, si intende accettato dall’affidatario, in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. Art. 17 Responsabilità e obblighi L’IPI assume in proprio ogni responsabilità in ambito professionale, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso le proprie professionalità utilizzate nelle prestazioni oggetto del presente contratto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di sicurezza, e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi, mentre la Regione è assolutamente estranea a qualsiasi rapporto, di natura contrattuale o extracontrattuale, sorto in conseguenza dell’esecuzione della presente convenzione. L’IPI si impegna, altresı̀, ad attuare nei confronti del sud- 1358 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 detto personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla presente data, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L’IPI si impegna, infine, a non svolgere, nel periodo di validità della presente convenzione, altre attività inerenti forme di progettazione, studi e ricerche riconducibili alla programmazione della Regione Calabria riferita all’oggetto dell’incarico. DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, di impegnare e liquidare imputando la relativa somma di C 32,28 sul Cap. 1005110 del Bilancio 2004 a favore dell’Erario Stato per il regolarizzo del Provvisorio n. 13114 del 9/11/2004. Catanzaro, lı̀ 19 novembre 2004 Il Dirigente di Settore Rag. Beniamino Tenuta Art. 18 Controversie e norme applicabili DECRETO n. 19462 del 19 novembre 2004 Le eventuali controversie tra la Regione e l’IPI, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l’esecuzione della convenzione che al termine della stessa, saranno deferite all’autorità giudiziaria, foro di Catanzaro, con esclusione della competenza arbitrale. Sono applicabili, oltre alla normativa italiana, alle clausole della presente convenzione e alle prescrizioni contenute nei documenti richiamati in premessa, le disposizioni contenute nei regolamenti; direttive e decisioni comunitarie. Letto, approvato e sottoscritto nei 18 (diciotto) articoli che precedono, senza riserva alcuna. L’affidatario Il Committente POR Calabria, Misura 7.1 – Retribuzione di posizione R.M. su liquidabilità impegno n. 99 del 6/2/2004 – DDS n. 1102 del 10/2/2004 – D.D.G. n. 7250 del 13/6/2002. (VI). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003. VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345. DECRETO n. 19459 del 19 novembre 2004 Regolarizzo provvisorio. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 30 della L.R. 13 maggio 1966 n. 7. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999. VISTI gli art. 44, e 45 della L.R. n. 8 del 28/2/2002. VISTE le D.D.G.R. relative alle nomine dei dirigenti assegnati ai Dipartimenti. VISTO il decreto del Dirigente Generale del 3o Dipartimento Bilancio e Programmazione Economica n. 1752 del 27/2/2004 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 8 Ragioneria Generale al Rag. Beniamino Tenuta. PREMESSO che in data 9/11/2004 è stata autorizzata la Tesoreria Regionale ad effettuare un pagamento in c/sospesi pari ad C 32,28 per gli adempimenti connessi al modello 770/2004 semplificato. CONSIDERATO che occorre provvedere al regolarizzo di detta somma con imputazione della stessa sul capitolo 1005110 del Bilancio corrente esercizio finanziario; VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001. VISTA, in particolare, la Misura 7.1 del Programma Operativo succitato, laddove è previsto che i costi relativi al funzionamento della struttura organizzativa e concernenti le Strutture di Coordinamento e Attuazione, ivi compresi i Responsabili di Misura, sono a carico di questa azione (7.1.a). ATTESO: — Che con delibera n. 651 del 24/7/2001 la Giunta Regionale ha stabilito che l’incarico di Responsabile di Misura ha la durata di un anno e potrà essere rinnovato per periodi da uno a tre anni con le stesse modalità, su proposta e previa valutazione dei dirigenti generali dei Dipartimenti competenti; — Che con Decreto n. 7250 del 13/6/2002, adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento n. 3 «Bilancio e Finanze» di concerto con il Dirigente Generale del Dipartimento n. 4 «Organizzazione e Personale» è stato determinato l’importo del trattamento economico accessorio spettante ai responsabili di misura, quantizzata in C 10.329,14 per la retribuzione di posizione e in ragione del 25% della retribuzione di posizione pari ad C 2.582,28 per la retribuzione di risultato. VISTI i contratti individuali di conferimento della posizione di responsabile di misura, di cui agli atti d’Ufficio, stipulati con la Regione Calabria, Dipartimento Organizzazione e Personale, repertoriati ai rispettivi numeri, completi di decorrenza e durata, come riportato a fianco di ciascun funzionario iscritto nel prospetto di seguito esposto: 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1359 Retribuzione posizione R.M. contratto 2004 N. Mis. Matricola – Contratto – Nominativo Decorr.za Rateo X Retrib. Posizione Oneri 35,273 Totale C a liquidare 1 3.8 535950 3509/04 – MRLLNL65T53H224U – Merolillo Luciana 5/10/2004 794,55 4 3.178,20 1.121,05 4.299,25 — — — 3.178,20 1.121,05 4.299,25 Totale C Copertura liquidabile: impegno n. 99/04 RITENUTO doversi provvedere, in forza del contratto, alla sola liquidazione della voce di retribuzione di posizione, attraverso il Settore economico e previdenziale del personale dipendente, da erogare ai beneficiari interessati, da gravare sul capitolo 6421101 del Bilancio Regionale per l’esercizio 2004, ancorché provvisoriamente autorizzato, giusto impegno n. 99 del 6/2/2004, acceso con D.D.S n. 1102 del 10/2/2004, che presenta la necessaria liquidabilità a concorrenza dell’importo di C 4.299,25. 5. Il Settore della Ragioneria Generale è autorizzato alla emissione dei relativi mandati di pagamento nei modi di legge, previo monitoraggio da eseguirsi a cura dell’unità organizzativa POR competente. ATTESO che si sono verificate le condizioni e i termini, ai sensi dell’art. 45, c.2, L.R. n. 8/2002, ai fini dell’erogazione dell’emolumento spettante ai beneficiari interessati. Il Dirigente del Settore Dr.ssa Caterina Guarna 6. Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 19 novembre 2004 VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002. VISTO l’art. 43, 45, L.R. n. 8/2002. VISTO l’art. 1, c.2, LR. 29/12/2003, n. 29, concernente l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio regionale anno 2004, anche nei limiti della maggiore spesa dei tre dodicesimi dello stanziamento indicato nelle U.P.B. relative all’attuazione del POR Calabria 2000-2006. Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dalla unità organizzativa competente; DECRETA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci, 1. È approvata la tabella retribuzione di posizione R.M., di cui in narrativa, nei singoli importi riportati a fianco di ciascun beneficiario e l’importo complessivo ammontante a C 4.299,25. 2. È liquidata la somma complessiva occorrente pari ad C 4.299,25 sull’impegno n. 99, acceso con decreto n. 1102 del 10/ 2/2004, sul capitolo 6421101 del Bilancio Regionale per l’esercizio 2004, ancorché provvisoriamente autorizzato, relativo alla Misura 7.1 del Por Calabria 2000-2006. 3. Il competente Settore economico del Dipartimento del personale è autorizzato alla erogazione del compenso in rate mensili a favore dei beneficiari indicati nel prospetto citato, limitato alla sola retribuzione di posizione, operate le ritenute di legge. 4. L’erogazione della retribuzione di risultato è oggetto di altro provvedimento, non appena maturata ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, c.2 e dell’art. 6 del Contratto individuale. DECRETO n. 19463 del 19 novembre 2004 POR Calabria 2000-2006 Mis. 7.1 – Liquidazione retribuzione di risultato attribuita ai Responsabili di Misura al 30/ 10/2004. D.D.G. n. 7250 del 13/6/2002. (VI). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003, nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003. VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345. VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001. VISTA, in particolare, la Misura 7.1 del Programma Operativo succitato, laddove è previsto che i costi relativi al funzionamento della struttura organizzativa e concernenti le Strutture di Coordinamento e Attuazione, ivi compresi i Responsabili di Misura, sono a carico di questa azione (7.1.a). ATTESO — Che con delibera n. 651 del 24/7/2001 la Giunta Regionale ha stabilito che l’incarico di Responsabile di Misura ha la durata 1360 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 di un anno e potrà essere rinnovato per periodi da uno a tre anni con le stesse modalità, su proposta e previa valutazione dei dirigenti generali dei Dipartimenti competenti; — Che con Decreto n. 7250 del 13/6/2002, adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento n. 3 «Bilancio e Finanze» di concerto con il Dirigente Generale del Dipartimento n. 4 «Organizzazione e Personale» è stato determinato l’importo del trattamento economico accessorio spettante ai responsabili di misura, composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, ai sensi del C.C.N.L. del Comparto RegioniAutonomie locali; — Che detta retribuzione di posizione è definita per ciascun responsabile di misura in C 10.329,14 annua lorda da erogarsi in tredici mensilità; — Che la retribuzione di risultato prevista in ragione del 25% della retribuzione di posizione pari ad euro 2.582,28 da erogarsi in unica soluzione, è subordinata alla valutazione di risultato espressa dal Dirigente del Dipartimento competente. — VISTO l’attestato di ciascun Responsabile di Misura, rilasciato dal Dirigente Generale del Dipartimento Competente, riportante la valutazione di merito del funzionario per l’attività svolta nel periodo di riferimento, trasmesso ed acquisito agli atti d’Ufficio. — VISTA la seguente tabella relativa ai beneficiari cui è attribuita la retribuzione di risultato meritata al 30/6/2004, prevista dal D.D.G. n. 7250 del 13/6/2002: Periodo Decreto Attribuzione Risultato C Oneri 35,273% Totale C 20250 – NDLFNC39H20G722Q Andolfi Francesco 29/7/2003 28/7/2004 17786 28/10/2004 2.582,28 910,48 3.492,76 3.5 159000 – CLNNTN49H21 H013Z Celentano Antonio 16/5/2003 15/5/2004 7988 1/6/2004 2.582,28 910,48 3.492,76 3 4.4 278000 – DROTTV50D41C352C Doria Ottavia 1/5/2003 30/4/2004 9059 15/6/2004 2.582,28 910,48 3.492,76 4 3.12 743350 – SRNRST55C09I872Y Sarno Ernesto 30/10/2003 29/10/2004 17792 28/10/2004 2.582,28 910,48 3.492,76 5 4.10 751300 – SRCFNC60C05I057J Scarpelli Francesco 1/5/2003 20/2/2004 7978 1/6/2004 2.582,28 910,48 3.492,76 12.911,40 4.552,40 17.463,80 N. Misura 1 7.1 2 Nominativo Totale ATTESO che si sono realizzate le condizioni stabilite con il combinato disposto degli artt. 3, c2, e 6 del contratto individuale per il conferimento dell’incarico della posizione di R.M. POR Calabria 2000-2006. 2. È liquidata la somma complessiva occorrente pari ad C 17.463,80, sulla liquidabilità dell’impegno n. 7 del 17/1/2003, acceso con Decreto n. 485 del 23/1/2003, sul capitolo 6421101 registrato a residui sul Bilancio Regionale per l’esercizio 2004. RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione dell’emolumento sopra indicato attraverso il Settore Economico e Previdenziale del personale, da erogare ai beneficiari interessati, gravando la spesa sull’impegno n. 7 del 17/1/2003 acceso con Decreto n. 485 del 23/1/2003 sul capitolo 6421101 registrato a residui nel Bilancio Regionale per l’esercizio 2004, liquidabile per l’importo di C 17.463,80. 3. Il competente Settore economico del Dipartimento del personale è autorizzato alla erogazione del compenso a favore dei beneficiari indicati nel prospetto citato, concernente la retribuzione di risultato attribuita al 30/10/2004, operate le ritenute di legge. VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002. VISTO l’art. 43, 45, L.R. n. 8/2002. VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’Approvazione del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004. Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dalla unità organizzativa competente; DECRETA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci, 1. È approvata la tabella, di cui in narrativa, nei singoli importi riportati a fianco di ciascun beneficiario e l’importo complessivo ammontante a C 17.463,80. 4. Il Settore della Ragioneria Generale è autorizzato alla emissione dei relativi mandati di pagamento nei modi di legge, previo monitoraggio a cura dell’unità organizzativa POR competente. 5. Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 19 novembre 2004 Il Dirigente del Settore Dr.ssa Caterina Guarna 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 19746 del 22 novembre 2004 Estinzione c/c 51/2149/27 – Ispettorato regionale delle Foreste di Reggio Calabria. 1361 DECRETO n. 19791 del 23 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTI la L.R. 16/3/2004, n. 9 che approva il bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2004 e pluriennale per il triennio 2004/2006. VISTA la L.R. 4/2/2002 n. 8 che detta norme sull’ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria. VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 22/3/2004, n. 138 che approva il documento tecnico, articolato per unità previsionale di base e per capitoli, inerenti al bilancio di previsione per l’anno 2004. VISTA la delibera di Giunta regionale n. 62 del 10/2/2004 con la quale il Dirigente Tenuta Beniamino è stato trasferito al Dipartimento Bilancio. VISTO il decreto del Dirigente Generale Bilancio dell’8/3/ 2004 n. 2052 con il quale è stata assegnata al rag. Beniamino Tenuta la responsabilità del Settore Ragioneria Generale. VISTA la nota della Banca Carime del 13/1/2004 con la quale viene comunicata l’estinzione del c/c n. 51/2149/27, intestato a Ispettorato Regionale delle Foreste di Reggio Calabria via dei Bianchi, n. 2 Reggio Calabria con un saldo debitore C 805,60 Pr. 1251. CONSIDERATO che si rende necessario procedere a regolarizzare con la Tesoreria di C 805,60 già effettuato in c/sospesi. CHE si rende necessario procedere all’impegno di spesa di C 805,60 sul capitolo 1005110 onde consentire l’emissione del relativo mandato. VISTI gli artt. 43, 44 e 45 della Legge regionale 8/2002; VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. La somma complessiva di C 703,30 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 23 novembre 2004 DECRETA F. Nucaro Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati; — di impegnare la somma di C 805,60 sul capitolo 1005110 che presenta la necessaria disponibilità; — di autorizzare la liquidazione di C 805,60; — di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento a favore Banca Carime di C 805,60 a regol. del. Provvisorio n. 1251. Catanzaro, lı̀ 22 novembre 2004 Rag. Beniamino Tenuta DECRETO n. 19793 del 23 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. 1362 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. La somma complessiva di C 949,43 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. DECRETA È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 23 novembre 2004 F. Nucaro La somma complessiva di C 1.018,91 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. DECRETO n. 19800 del 23 novembre 2004 Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Catanzaro, lı̀ 23 novembre 2004 F. Nucaro VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. DECRETO n. 19796 del 23 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 La somma complessiva di C 1.066,86 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. 1363 La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 23 novembre 2004 Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. F. Nucaro Catanzaro, lı̀ 23 novembre 2004 F. Nucaro DECRETO n. 19807 del 23 novembre 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. DECRETO n. 19803 del 23 novembre 2004 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa automobilistica. VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto, tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate relative alla tassa automobilistica. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione. RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni; DECRETA È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi. La somma complessiva di C 757,75 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 23 novembre 2004 F. Nucaro La somma complessiva di C 491,98 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio di previsione 2004. 1364 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 19810 del 23 novembre 2004 DECRETO n. 19813 del 23 novembre 2004 Tassa automobilistica regionale – Convenzione A.C.I./Regione Calabria – Liquidazione fattura n. 19580/2004. Tassa Automobilistica – Istanze esenzione – Riconoscimento diritto ai soggetti portatori di handicap. IL DIRIGENTE DEL SETTORE IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 8, comma 7 della Legge n. 449/97 e successive modifiche e integrazioni, che prevede l’esenzione della tassa automobilistica per i motoveicoli e gli autoveicoli, adattati e non, in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della Legge 104/92. VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7 del 13/5/1996. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTA la Legge regionale n. 9 del 7/3/2000 «Disposizioni in materia di Tasse Automobilistiche regionali. VISTA la L.R. 4 febbraio 2002 n. 8. VISTA la Convenzione stipulata in data 20/6/2002, rep. 273, con la quale si è disciplinato il rapporto con l’A.C.I.. VISTA la fattura n. 19580/2004 relativa ai compensi per l’erogazione dei servizi accessori alla riscossione della tassa automobilistica regionale. RITENUTO di dover liquidare all’A.C.I. la fattura n. 19580/ 2004 gravando la spesa sul capitolo 1010102 del Bilancio di previsione 2004; VISTO l’art. 17, comma 10, della Legge n. 449 del 27/12/ 1997 che rinvia al Decreto del Ministro delle Finanze il compito di stabilire le modalità con le quali le Regioni a statuto ordinario, a far data dall’11 gennaio 1999 svolgono le funzioni relative alle tasse automobilistiche non erariali. VISTE le Leggi regionali n. 9/2000 e 36/2001 che autorizzano la Giunta regionale, per gli anni 1999/2004, a gestire in tutto o in parte, con apposita convenzione, le funzioni indicate dalla Legge 449/97 per il tramite dell’ACI. VISTA la convenzione stipulata in data 20/6/2002, repertorio n. 273, con la quale si è disciplinato il rapporto ACI/Regione Calabria e che prevede, tra l’altro, che l’istruttoria relativa alle esenzioni della tassa automobilistica, relativamente ai portatori di handicap, sia gestita dall’ACI. VISTI i documenti istruttori, redatti dall’ACI, Ufficio provinciale di Crotone, in esito alle istanze prodotte, dai quali risultano sussistenti le condizioni previste dalla normativa per riconoscere il diritto all’esenzione della tassa automobilistica. DECRETA È impegnata, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, sul capitolo 1010102 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004, la somma complessiva di C 294.525,00 (I.V.A. inclusa). È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, la fattura n. 19580/2004 emessa dall’Automobile Club d’Italia e relativa ai compensi per l’erogazione dei servizi accessori la riscossione della tassa automobilistica regionale. La spesa complessiva di C 294.525,00 graverà sul capitolo 1010102 del Bilancio di previsione 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere il relativo mandato di pagamento. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 23 novembre 2004 VISTE le circolari del Ministero delle Finanze n. 30/98, 59/98 e 186/98. VISTO il D.Lgs. n. 29/93. VISTE le Delibere di G.R. n. 5761 del 4/11/98 e 2969 del 7/7/99. VISTI i D.P.G.R. n. 354/99 e 206/01; DECRETA — è riconosciuto il diritto alla esenzione della tassa automobilistica ai contribuenti di cui al prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, relativamente all’autovettura indicata a fianco di ciascun soggetto; — di stabilire che le sopracitate esenzioni sono valide fino a quando sussistono i requisiti, soggettivi e oggettivi, che le hanno determinate, senza ulteriori adempimenti da parte degli aventi titolo, fatto salvo il diritto della Regione Calabria di modificare il provvedimento adottato in sede di riesame; F.sco Nucaro — di delegare il Dirigente del Servizio per gli adempimenti conseguenti. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, avendo cura, per ragioni di privacy, di non pubblicizzare i nominativi dei soggetti beneficiari. Ai sensi della Legge 675/96 si omette la pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari dell’esenzione. 1365 DECRETA Per le motivazioni enunciate in premessa, di non riconoscere il diritto alla esenzione del pagamento della tassa automobilistica ai contribuenti di cui al prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Di delegare il Dirigente del Servizio per gli adempimenti conseguenti. Catanzaro, lı̀ 23 novembre 2004 Francesco Nucaro DECRETO n. 19817 del 23 novembre 2004 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, avendo cura, per ragioni di privacy, di non pubblicizzare i nominativi dei soggetti non beneficiari. Ai sensi della Legge 675/96 si omette la pubblicazione dell’elenco dei soggetti non beneficiari dell’esenzione. Catanzaro, lı̀ 23 novembre 2004 Tassa Automobilistica – Rigetto istanze esenzione per portatori di handicap. Francesco Nucaro IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 8, comma 7 della Legge 449/97 e successive modifiche e integrazioni, che prevede l’esenzione della tassa automobilistica per i motoveicoli e gli autoveicoli, adattati e non, in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della Legge 104/92. DECRETO n. 19819 del 23 novembre 2004 Tassa Automobilistica – Istanze esenzione – Riconoscimento diritto ai soggetti portatori di handicap. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 17, comma 10, della Legge n. 449 del 27/12/ 1997 che rinvia al Decreto del Ministro delle Finanze il compito di stabilire le modalità con le quali la Regione a statuto ordinario, a far data dall’11 gennaio 1999 svolgono le funzioni relative alle tasse automobilistiche non erariali. VISTO l’art. 8, comma 7 della Legge n. 449/97 e successive modifiche e integrazioni, che prevede l’esenzione della tassa automobilistica per i motoveicoli e gli autoveicoli, adattati e non, in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della Legge 104/92. VISTE le Leggi regionali n. 9/2000 e 36/2001 che autorizzano la Giunta regionale, per gli anni 1999/2004, a gestire in tutto o in parte, con opposita convenzione, le funzioni indicate dalla Legge 449/97 per il tramite dell’ACI. VISTO l’art. 17, comma 10, della Legge n. 449 del 27/12/ 1997 che rinvia al Decreto del Ministro delle Finanze il compito di stabilire le modalità con le quali le Regioni a statuto ordinario, a far data dall’11 gennaio 1999 svolgono le funzioni relative alle tasse automobilistiche non erariali. VISTA la convenzione stipulata in data 20/6/2002, repertorio n. 273, con la quale si è disciplinato il rapporto ACI/Regione Calabria e che prevede, tra l’altro, che l’istruttoria relativa alle esenzioni della tassa automobilistica, relativamente ai portatori di handicap, sia gestita dall’ACI. VISTI i documenti istruttori, redatti dall’ACI, delegazione provinciale di Catanzaro, in esito alle istanze prodotte per ottenere l’esenzione della sopracitata tassa automobilistica dai quali risulta la mancanza delle condizioni previste dalla normativa per riconoscere il diritto all’esenzione della tassa automobilistica. VISTE le circolari del Ministero delle Finanze n. 30/98, 59/98 e 186/98. VISTO il D.Lgs. n. 29/93. VISTE le Leggi regionali n. 9/2000 e 36/2001 che autorizzano la Giunta regionale, per gli anni 1999/2004, a gestire in tutto o in parte, con apposita convenzione, le funzioni indicate dalla Legge 449/97 per il tramite dell’ACI. VISTA la convenzione stipulata in data 20/6/2002, repertorio n. 273, con la quale si è disciplinato il rapporto ACI/Regione Calabria e che prevede, tra l’altro, che l’istruttoria relativa alle esenzioni della tassa automobilistica, relativamente ai portatori di handicap, sia gestita dall’ACI. VISTI i documenti istruttori, redatti dall’ACI, Ufficio provinciale di Catanzaro, in esito alle istanze prodotte, dai quali risultano sussistenti le condizioni previste dalla normativa per riconoscere il diritto all’esenzione della tassa automobilistica. VISTE le circolari del Ministero delle Finanze n. 30/98, 59/98 e 186/98. VISTO il D.Lgs. n. 29/93. VISTE le delibere di G.R. n. 5761 del 4/11/98 e 2969 del 7/7/99. VISTI i D.P.G.R. n. 354/99 e 206/01; VISTE le Delibere di G.R. n. 5761 del 4/11/98 e 2969 del 7/7/99. VISTI i D.P.G.R. n. 354/99 e 206/01; 1366 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETA — è riconosciuto il diritto alla esenzione della tassa automobilistica ai contribuenti di cui al prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, relativamente all’autovettura indicata a fianco di ciascun soggetto; — di stabilire che le sopracitate esenzioni sono valide fino a quando sussistono i requisiti, soggettivi e oggettivi, che le hanno determinate, senza ulteriori adempimenti da parte degli aventi titolo, fatto salvo il diritto della Regione Calabria di modificare il provvedimento adottato in sede di riesame; — di delegare il Dirigente del Servizio per gli adempimenti conseguenti. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, avendo cura, per ragioni di privacy, di non pubblicizzare i nominativi dei soggetti beneficiari. Ai sensi della Legge 675/96 si omette la pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari dell’esenzione. VISTE le Leggi regionali n. 9/2000 e 36/2001 che autorizzano la Giunta Regionale, per gli anni 1999/2004, a gestire in tutto o in parte, con apposita convenzione, le funzioni indicate dalla legge 449/97 per il tramite dell’ACI. VISTA la convenzione stipulata in data 20/6/2002, repertorio n. 273, con la quale si è disciplinato il rapporto ACI/Regione Calabria e che prevede, tra l’altro, che l’istruttoria relativa alle esenzioni della tassa automobilistica sia gestita dall’ACI. VISTI i documenti istruttori, redatti dall’ACI, Ufficio provinciale di Catanzaro, in esito alle istanze prodotte, dai quali risultano sussistenti le condizioni previste dalla normativa per riconoscere il diritto all’esenzione della tassa automobilistica. VISTE le circolari del Ministero delle Finanze n. 30/98, 59/98 e 186/98. VISTO il D.Lgs. n. 29/93. VISTE le delibere di G.R. n. 5761 del 4/11/98 e 2969 del 7/7/99. VISTI i D.P.G.R. n. 354/99 e 206/01; Catanzaro, lı̀ 23 novembre 2004 DECRETA Francesco Nucaro — È riconosciuto il diritto alla esenzione della tassa automobilistica ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui al prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. DECRETO n. 19820 del 23 novembre 2004 Tassa automobilistica – Istanze esenzione veicoli di interesse storico – Riconoscimento diritto. — Di stabilire che le sopracitate esenzioni sono valide fino a quando sussistono i requisiti oggettivi che le hanno determinate, senza ulteriori adempimenti da parte degli aventi titolo, fatto salvo il diritto della Regione Calabria di modificare il provvedimento adottato in sede di riesame. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 63, comma 2 della Legge n. 342/2000 e successive modifiche e integrazioni, che prevede l’esenzione della tassa automobilistica per i motoveicoli e gli autoveicoli di particolare interesse e collezionistico. VISTO l’art. 17, comma 10, della Legge n. 449 del 27/12/ 1997 che rinvia al decreto del Ministro delle Finanze il compito di stabilire le modalità con le quali le Regioni a statuto ordinario, a far data dall’11 gennaio 1999 svolgono le funzioni relative alle tasse automobilistiche non erariali. — Di delegare il Dirigente del Servizio per gli adempimenti conseguenti. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 23 novembre 2004 F.sco Nucaro 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Dipartimento URBANISTICA DECRETO n. 22049 del 10 dicembre 2004 1367 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001, per come modificata dalle successive delibere n. 8/2002 e 184/2004. Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004 Ditta: Papa Maria Giovanna – Comune di Bonifati – Concessione demaniale marittima. Ing. Claudio Bertullo IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; n. 396 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 749 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002 e della successiva D.G.R. n. 184/2004; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Papa Maria Giovanna, residente in Bonifati (CS), Fraz. Citadella, via Venezia, PPAMGV57H64H877N, ha presentato istanza in data 18 agosto 2002, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione di una area della superficie di mq. 856 situata nel Comune di Bonifati, identificata al FG 43, part. 118, e denotata come lotto n. 26 nel vigente PUA per utilizzarla per posa sdraio ed ombrelloni e pedalò, conformemente alla prescrizione del PUA vigente che prevede per tale lotto anche la posa di Stabilimento Balneare senza strutture fisse; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalle succitate delibere della Giunta regionale e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 396 del 2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima richiamata; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 396/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Papa Maria Giovanna residente in Bonifati (CS), Fraz. Citadella, via Venezia, PPAMGV57H64H877N, per l’occupazione di una area della superficie di mq. 856 situata nel Comune di Bonifati, identificata al FG 43, part. 118, e denotata come lotto n. 26 nel vigente PUA per utilizzarla per posa sdraio ed ombrelloni e pedalò. VISTA l’istanza presentata in data 18 agosto 2002 dalla Ditta Papa Maria Giovanna nata a Sangineto (CS) il 24 giugno 1957 e residente a Bonifati (CS), Fraz. Cittadella del Capo, via Venezia (CF PPAMGV57H64H877N), con la quale la medesima Ditta chiede che le sia rilasciata concessione demaniale per l’utilizzo del lotto n. 26 disposto dal Piano di Utilizzazione dell’Arenile vigente nel comune di Bonifati, della superficie di mq. 856, FG 43, part. 118, da utilizzare per posa sdraio, ombrelloni e pedalò; VISTA la nota n. 1646 del 28 aprile 2004 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il Piano di Utilizzazione dell’Arenile che adotta le determinazioni e prescrizioni della riunione della Conferenza dei Servizi del 10 luglio 2001, con delibera del Consiglio comunale n. 20 del 27 luglio 2001; CONSIDERATO che le norme tecniche di attuazione adottate nel citato Piano prevedono all’art. 1, comma 1, lett. a) «Stabilimenti Balneari senza strutture fisse in cui è rinvenibile la richiesta della Ditta Papa attienente l’utilizzo dell’area per posa sdraio, ombrelloni e pedalò; VISTO il parere di conformità al vigente PUA (Piano di Spiaggia) espresso dal Comune di Bonifati con nota n. 3332 del 21 maggio 2004; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 ed il Dlvo 112/98; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, la n. 8 dell’8/1/2002 e la n. 184 del 30 marzo 2004; VISTA l’attestazione n. ................... del 9/06/04 comprovante il versamento del canone di C 416,58 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 0040 del 9/6/04 di C 52,00. CONCEDE Alla ditta Papa Maria Giovanna, nata a Sangineto (CS) il 24 giugno 1957 e residente a Bonifati (CS), Fraz. Cittadella del 1368 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Capo, via Venezia, (CF PPAMGV57H64H877N) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 856,00 situata nel comune di Bonifati (CS), foglio di mappa n. 43 – p.lla n. 118, identificata precisamente nel lotto n. 26 del vigente PUA allo scopo di adibirla a posa sdraio ed ombrelloni e pedalò secondo le prescrizioni ed indicazioni del medesimo PUA di cui al canone di C 416,58 per il periodo dall’1/ 6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/04 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. 1369 CONSIDERATA che la richiesta di rinnovo adeguamento al PUA iente, riguarda l’area citata in ampliamento, compresa nel lotto n. 4 con fascia a monte di m. 4 per una superficie totale di m. 937; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 937 situata nel comune di Belvedere Marittimo; PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Bonifati, fraz. Cittadella del Capo, via Venezia. Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 223/2004 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Alexandroff Vjera per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 937 situata nel Comune di Belvedere Marittimo, foglio di mappa n. 1, particella n. 162, lotto 4, da adibire a chiosco bar e sdraio e ombrelloni. Lı̀, 16 luglio 2004 Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Papa Maria Giovanna Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004 DECRETO n. 22051 del 10 dicembre 2004 Ing. Claudio Bertullo Ditta: Alexandroff Vjera – Comune di Belvedere Marittimo – Rinnovo concessione demaniale marittima adeguamento PUA. n. 223 del registro IL DIRIGENTE DEL SETTORE Concessioni – Anno 2004 VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; n. 651 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza di rinnovo e adeguamento al PUA, protocollata in data 26 settembre 2003 prot. n. 5353 di Alexandroff Vjera nata il 23/8/1961 a Cosenza e residente in Belvedere Marittimo (CS) via Vetticello n. 115; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Alexandroff Vjera (C.F. LXNVJR61M63D086Y), ha presentato istanza in data 26/9/ 2003, per il rilascio del rinnovo concessione adeguamento PUA relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 937 situata nel Comune di Belvedere Marittimo; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalle D.G.R. n. 614/2001, 8/2002 e n. 184/2004 di modifica della prima, e dalle norme di legge in esse riportate; VISTA la nota n............................... datata.............................. con la quale il Servizio Demanio di ............................................. ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 5814 del 13/4; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO la variante al PUA approvato dalla conferenza di servizio in data 26 giugno 2003; VISTO il parere espresso dal Comune di Belvedere Marittimo di conformità alla variante al vigente PUA con nota n. 6002 del 29 marzo 2004; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; 1370 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002 e la n. 184/2004 che modificano la prima; VISTA la precedente licenza di subingresso 73/2003, con la quale alla medesima ditta Alexandroff Vjera era stata concessa dell’area indicata nel PUA vigente con lotto n. 4 sull’arenile del Comune di Belvedere Marittimo; CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo con adeguamento al PUA vigente riguarda l’area citata in ampliamento compresa nel lotto n. 4 con fascia a monte di metri 4, per una superficie totale di metri 937; CHE in detta fascia di metri 4, la ditta ha chiesto di installare un chiosco-bar da realizzare secondo le note tecniche del citato PUA; VISTA l’attestazione n. ........................... del ........................... comprovante il versamento del canone di C 598,41, per il periodo dall’1/6/2004 al 30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 4237573 del 3/5/04 di C 80,00. CONCEDE Alla ditta Alexandroff Vjera, il rinnovo con adeguamento al PUA vigente della concessione relativa al n. 73/2003 – Codice fiscale LXNVJR61M63D086Y, per una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 937, situata nel comune di Belvedere Marittimo, individuata nel PUA citato, lotto n. 4 foglio di mappa n. 1 – p.lla n. 162 e precisamente in località spiaggia di Belvedere Marittimo ai fini di posizionare sulla fascia di metri 4 in ampliamento del lotto 4, un chiosco-bar e di utilizzare la restante superficie per posa sdraio ed ombrelloni, di cui al canone di C 598,41 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI 1371 VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Alexandroff Vjera (C.F. LXNVJR61M63D086Y), ha presentato istanza in data 26/9/ 2003, per il rilascio del rinnovo concessione adeguamento PUA relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1155 situata nel Comune di Belvedere Marittimo (CS); CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalle D.G.R. n. 614/2001, 8/2002 e n. 184/2004 di modifica della prima, e dalle norme di legge in esse riportate; CONSIDERATA che la richiesta di rinnovo adeguamento al PUA vigente riguarda l’area citata in ampliamento, compresa nel lotto n. 3 con fascia a monte di m. 4 per una superficie totale di m. 1155; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1155 situata nel comune di Belvedere Marittimo, foglio di mappa n. 1, particella n. 68, lotto n. 3 del PUA vigente; .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Belvedere Marittimo, via Vetticello, 115. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Vjera Alexandroff DECRETO n. 22053 del 10 dicembre 2004 Ditta: Alexandroff Vjera – Comune di Belvedere Marittimo – Rinnovo concessione demaniale marittima adeguamento PUA. È approvato l’atto concessorio n. 222/2004 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Alexandroff Vjera per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 1155 situata nel Comune di Belvedere Marittimo, foglio di mappa n. 1, particella n. 68, lotto 3, da adibire a chiosco bar e posa sdraio ed ombrelloni. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Ing. Claudio Bertullo VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; 1372 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 n. 222 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 653 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza di rinnovo e adeguamento al PUA, protocollata in data 26 settembre 2003 prot. n. 5353 di Alexandroff Vjera nata il 23/8/1961 a Cosenza e residente in Belvedere Marittimo (CS) via Vetticello n. 115; VISTA la nota n............................... datata.............................. con la quale il Servizio Demanio di ............................................. ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 5814 del 13/4; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO la variante al PUA approvato dalla conferenza di servizio in data 26 giugno 2003; VISTO il parere espresso dal Comune di Belvedere Marittimo di conformità alla variante al vigente PUA con nota n. 6002 del 29 marzo 2004; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002 e la n. 184/2004 che modificano la prima; VISTA la precedente licenza di subingresso 72/2003, con la quale alla medesima ditta Alexandroff Vjera era stata concessa dell’area indicata nel PUA vigente con lotto n. 3 sull’arenile del Comune di Belvedere Marittimo; CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo con adeguamento al PUA vigente riguarda l’area citata in ampliamento compresa nel lotto n. 3 con fascia a monte di metri 4, per una superficie totale di metri 1155; CHE in detta fascia di metri 4, la ditta ha chiesto di installare un chiosco-bar da realizzare secondo le note tecniche del citato PUA; VISTA l’attestazione n. ........................... del ........................... comprovante il versamento del canone di C 660,24, per il periodo dall’1/6/2004 al 30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 4237573 del 3/5/04 di C 80,00. CONCEDE Alla ditta Alexandroff Vjera, il rinnovo con adeguamento al PUA vigente della concessione relativa al n. 72/2003 – Codice fiscale LXNVJR61M63D086Y, per una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1155, situata nel co- mune di Belvedere Marittimo, individuata nel PUA citato, lotto n. 3 foglio di mappa n. 1 – p.lla n. 68 e precisamente in località spiaggia di Belvedere Marittimo ai fini di posizionare sulla fascia di metri 4 in ampliamento del lotto 3, un chiosco-bar e di utilizzare la restante superficie per posa sdraio ed ombrelloni, di cui al canone di C 660,24 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; 1373 Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Belvedere Marittimo, via Vetticello, 115. Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Vjera Alexandroff DECRETO n. 22057 del 10 dicembre 2004 Ditta: Irace Alfonsina – Comune di Guardia Piemontese – Concessione demaniale marittima in sanatoria. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 30 marzo 2004; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Irace Alfonsina, (C.F. RCILSN50D46A068N), nata ad Agerola (NA) il 6 aprile 1950 e residente in Napoli via Pasquale Scura, 13, ha presentato istanza di rilascio di concessione in sanatoria, ab origine, in data 6 agosto 1998 allo scopo di sanare occupazione abusiva di suolo demaniale marittima, arenile del comune di Guardia Piemontese, FG 29, part. 95, di complessivi mq 377,75, occupata per una superficie di mq 302,28 da fabbricato in muratura adibito a bar, pizzeria e ristorante e mq. 75,47 di area asservita; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalle DD.GG.RR. n. 614/2001 e n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione in sanatoria n. 465/2004, rep. 787, emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa al mantenimento su una area demaniale marittima del comune di 1374 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Guardia Piemontese, FG 29, part. 95, di complessivi mq 377,75, di un fabbricato in muratura di mq 302,28 adibito a bar, pizzeria e ristorante e mq 75,47 di area asservita; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio in sanatoria n. 465/2004, rep. 787, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Irace Alfonsina, C.F. RCILSN50D46A068N, nata ad Agerola (NA) il 6 aprile 1950 e residente in Napoli via Pasquale Scura, 13, per il mantenimento su una area demaniale marittima del comune di Guardia Piemontese FG 29, part. 95, di complessivi mq. 377,75, di un fabbricato in muratura di mq. 302,28 adibito a bar, pizzeria e ristorante, e mq 75,47 di area asservita. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004 CHE, successivamente, con nota prot. n. 903 del 19 marzo c.a., la medesima ditta, su richiesta del Servizio, provvedeva ad ulteriormente incrementare la documentazione tecnica già esistente; CONSIDERATO che sono stati acquisiti i pareri seguenti in copia originale: 1. lettera prot. 7871/CS/2004 dell’Agenzia del Demanio, Filiale di Cosenza, con la quale, prendendo atto di nota Circomare di Cetraro, chiede alla Ditta Irace Alfonsina il pagamento di C 22.982,95 per indennizzi, interessi e diritti di notifica per l’occupazione abusiva dell’area indicata in premessa; 2. comunicazione Agenzia del Demanio, filiale di Cosenza, con la quale viene attestato il pagamento di quanto richiesto alla Ditta; 3. Autorizzazione Direzione Circoscrizione doganale di Reggio Calabria, del 18 marzo 1999, n. 4748; 4. copia verbale di sopralluogo redatto con la presenza del Genio Civile, Cosenza, dell’UTE di Cosenza del Circomare di Cetraro e della Ditta; 5. copia della Concessione Edilizia rilasciata dal Comune di Guardia Piemontese con atto n. 9/96; Ing. Claudio Bertullo 6. copia di dichiarazione di disponibilità a concedere l’uso del suolo demaniale alla Ditta Irace, rilasciata dal Capo Compartimento marittimo di Vibo Valentia con atto n. 1/94; 7. atti tecnici con modello D; n. 465 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 787 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Catanzaro Via Mario Greco Catanzaro VISTA l’istanza di concessione in sanatoria presentata il 6 agosto 1998, alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, dalla Ditta individuale «Irace Alfonsina», nata il 6 aprile 1950 ad Agerola (NA) (C.F. RCILSN50D46A068N), sede legale in via Pasquale Scura n. 13, per mantenere su una area demaniale marittima, di complessivi mq 377,75 (in catasto FG 29, particella 95, Comune di Guardia P.se), fabbricato adibito a bar, pizzeria, ristorante, con annessa area asservita di mq 75,47; CHE successivamente per effetto del trasferimento dei poteri di gestione del demanio per i fini turistico-ricreativi la richiesta di cui trattasi è stata trasmessa alla Regione Calabria, Servizio Demanio, Cosenza, nel corso del mese di ottobre 2001, completa della documentazione tecnica necessaria; CONSIDERATO che i suddetti atti, erano già corredati da relazione del Genio Civile di Cosenza che aveva definito la natura delle opere esistenti sul sito interessato (comunicazione alla C.D.P. di Vibo Valentia, prot. 19240 del 19 novembre 1998); CHE, successivamente, in data 26 settembre 2003, prot. 5452, la Ditta in questione faceva pervenire al Servizio Demanio di Cosenza riturale domanda con modello D1, con allegati pareri ed atti occorrenti ai fini del rilascio della concessione in sanatoria; CHE in conseguenza dei suddetti pareri favorevoli rilasciati dalle Autorità competenti e considerati i pagamenti effettuati il sottoscritto Dirigente del Servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole al rilascio della richiesta concessione in sanatoria; VISTA la disposizione prot. 532/DV del 9 agosto 2004 impartita dal Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica e Demanio, con la quale, in deroga al punto 4, par. 1 della Delibera della G.R. n. 614/2001, dispone che le concessioni in sanatoria debbono essere rilasciate dai Servizi provinciali del Demanio; CHE la concessione di cui trattasi è relativa all’occupazione di area demaniale marittima di mq 377,75 (FG 29, Particella 95, comune di Guardia Piemontese) per il mantenimento di fabbricato destinato a bar, ristorante e pizzeria (mq 302,28) ed area asservita (mq. 75,47), opere queste ultime, che sono in corso di acquisizione da parte dell’Agenzia del Demanio, filiale di Cosenza; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA le D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, n. 8 dell’8/1/2002 e n. 184 del 30 marzo 2004; VISTA l’attestazione n. 1010 del 7/10/04 comprovante il versamento del canone di C 809,98 per il periodo dall’1/1/04 al 31/12/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione SIB giusta quietanza n. 0239 del 15/10/04 di C 100,00. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 CONCEDE Alla ditta individuale Irace Alfonsina, nato il 6 aprile 1950 a Napoli (C.F. RCILNS50D46A068N), sede legale in via Pasquale Scura n. 13, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo iscritto, catastalmente FG 29, part. 95 (quota mq 302,28) da adibire a bar, pizzeria, ristorante, con annessa area asservita di mq 75,47 per un canone di C 809,98 per il periodo dall’1/1/04 al 31/12/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 1/04 al 31/12/04 per il primo anno e dall’1/1 al 31/12 per i successivi anni. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei 1375 manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero 1376 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI VISTA la concessione in sanatoria n. 468/2004, rep. 788, emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa al mantenimento su una area demaniale marittima di mq 173, sita nel comune di Acquappesa (CS), FG 24, part. 726, di un fabbricato in muratura adibito a chiosco bar, mq 59,64 ed area asservita, mq 113,63; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Napoli, via Pasquale Scura, 13. Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Alfonsina Irace DECRETO n. 22058 del 10 dicembre 2004 È approvato l’atto concessorio in sanatoria n. 468/2004, rep. 788, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Curcio Carmela, C.F. CRCCML38L67A041B, nata ad Acquappesa (CS) il 27 luglio 1938 ed ivi residente in c.da Macchia, 31, per il mantenimento su una area demaniale marittima di mq. 173, sita nel comune di Acquappesa (CS), FG 24, part. 726 di un fabbricato in muratura adibito a chiosco bar mq 59,64 ed area asservita mq 113,63. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004 Ing. Claudio Bertullo Ditta: Curcio Carmela – Comune di Acquappesa – Concessione demaniale marittima in sanatoria. IL DIRIGENTE DEL SETTORE n. 468 del registro VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 30 marzo 2004; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Curcio Carmela, (C.F. CRCCML38L67A041B), nata ad Acquappesa (CS) il 27 luglio 1938 ed ivi residente in c.da Macchia, 31, ha presentato istanza di rilascio di concessione in sanatoria, ab origine, in data 16 gennaio 1997 allo scopo di sanare occupazione abusiva di suolo demaniale marittima di complessivi mq 173, occupata per una superficie di mq 59,64 da fabbricato in muratura adibito a chiosco bar, e la restante superficie, pari a mq. 113,63, quale area asservita il tutto sull’arenile del comune di Acquappesa (CS), FG 24, part. 726; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalle DD.GG.RR. n. 614/2001 e n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate; Concessioni – Anno 2004 n. 788 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Catanzaro Via Mario Greco Catanzaro VISTA l’istanza di concessione in sanatoria presentata il 16 gennaio 1997, alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, dalla Ditta individuale «Curcio Carmela», nata il 27 luglio 1938 ad Acquappesa (CS), C.F. CRCCML38L67A041B), ed ivi residente in c.da Macchia, 31, per mantenere su una area demaniale marittima, di mq 173 (in catasto FG 24, particella 726, Comune di Acquappesa, CS), fabbricato in muratura adibito a chiosco bar, per una superficie di mq 59,64 ed annessa area asservita, cementata di mq 113,36; CHE successivamente per effetto del trasferimento dei poteri di gestione del demanio per i fini turistico-ricreativi la richiesta di cui trattasi è stata trasmessa alla Regione Calabria, Servizio Demanio, Cosenza, nel corso del mese di ottobre 2001, corredata di documentazione tecnica e dei pareri di seguito riportati; VISTO il parere favorevole espresso dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia espresso con protocollo n. 13966 del 17 agosto 2000; VISTO il parere favorevole emesso dal Circomare di Cetraro, in data 11 settembre 2000; VISTO il parere espresso dal Genio Civile OO.MM. di Reggio Calabria con nota n. 11429 dell’1 dicembre 1997; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1377 VISTO il parere favorevole espresso dalla Sezione di Cosenza del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio, con nota n. 2230 del 30 dicembre 1998; prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. VISTO il verbale di presa in consegna dell’opera in questione da parte della Capitaneria di porto di Vibo Valentia in data 24 marzo 2002, in conseguenza del Testimoniale di stato redatto a cura della Agenzia del Demanio, Sezione di Cosenza, in data 22 febbraio 2002; L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. VISTO l’ordine di introito emesso dalla medesima Agenzia del Demanio, a carico della Ditta Curcio, relativo alle indennità per l’occupazione abusiva in argomento, con nota n. 2729 CS 2004, con la quale, si intima il pagamento della somma di C 4.479,26, quanto ad indennizzi, interessi e diritti di notifica come meglio specificato nella nota citata; CONSIDERATO che la ditta Curcio ha regolarmente provveduto al pagamento degli oneri di cui trattasi, giusta copia del modello F23 in atti; CHE in conseguenza dei suddetti pareri favorevoli rilasciati dalle Autorità competenti e considerati i pagamenti effettuati il sottoscritto Dirigente del Servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole al rilascio della richiesta concessione in sanatoria; VISTA la disposizione prot. 532/DV del 9 agosto 2004 impartita dal Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica e Demanio, con la quale, in deroga al punto 4, par. 1 della Delibera della G.R. n. 614/2001, dispone che le concessioni in sanatoria debbono essere rilasciate dai Servizi provinciali del Demanio; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA le D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, n. 8 dell’8/1/2002 e n. 184 del 30 marzo 2004; VISTA l’attestazione n. 80760 del 27/10/04 comprovante il versamento del canone di C 342,59 per il periodo dall’1/1/04 al 31/12/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione FIBA giusta quietanza n. 0060 del 26/10/04 di C 80,00. CONCEDE Alla ditta individuale Curcio Carmela, nata il 27 luglio 1938 ad Acquappesa (CS), (C.F. CRCCML38L67A041B), ed ivi residente in c.da Macchia, 31, di mantenere su una area demaniale marittima, di mq 173,00 (in catasto FG 24, particella 726, comune di Acquappesa, CS), fabbricato in muratura adibito a chiosco bar, per una superficie di mq 59,64 ed annessa area asservita, cementata di mq 113,36. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 1/04 al 31/12/04 per il primo anno e dall’1/1 al 31/12 per i successivi anni. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. 1378 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. DECRETO n. 22059 del 10 dicembre 2004 Ditta: Hotel Garden S.r.l. di De Lorenzo Sergio – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002 e n. 184 del 30 marzo 2004; VISTO il Codice della Navigazione; Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. PREMESSO che la ditta Hotel Garden S.r.l., Amministratore Unico De Lorenzo Sergio, Part. I.V.A. 01998400780, sede legale via Roma, 8, Praia a Mare, subentrante nella concessione n. 95/ 1999, intestata a Locci Linda, con atto n. 7/2001 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Vibo V.; L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. CHE la concessione citata, n. 95/1999, è scaduta il 31 dicembre 2002 e non è stato possibile rinnovarla per ragioni puramente contingenti; Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. CONSIDERATO che il comune di Praia, per errore materiale non ha inserito il lotto nel piano di spiaggia vigente e che il medesimo comune con nota n. 956/uff. tecnico del 18 giugno ca si è impegnato a rimediare in breve tempo al disguido suindicato; Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI CONSIDERATO ancora che il lotto di cui trattasi ha una area di mq 200, sito sull’arenile di Praia a mare, catastalmente FG 29, part. 11, adibita a posa sdraio ed ombrelloni; VISTE le ricevute dei pagamenti dei canoni per gli anni 2002, 2003 e 2004, nonché le ricevute dei versamenti per i medesimi anni della sovratassa regionale pari al 10% di ogni singolo canone; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate; .................................................................................................. VISTA la concessione n. 405/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza; La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dalla ditta concessionaria, la quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Acquappesa (CS), c.da Macchia, n. 31. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Curcio Carmela DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 405/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell’atto n. 95/ 1999 per l’utilizzo da parte della Ditta Hotel Garden S.r.l., Amministratore Unico De Lorenzo Sergio, Part. I.V.A. 01998400780, sede legale via Roma, 8, Praia a Mare dell’area 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 demaniale marittima di complessivi mq. 200, situata nel Comune di Praia a Mare, FG 29, part. 11, da adibire a posa sdraio e ombrelloni. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 184/2004. Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004 VISTA l’attestazione n. 1030/16200 del 12/7/2004 comprovante il versamento del canone di C 288,00 per il periodo dall’1/ 6/2004 al 30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione Banca Carime, filiale Praia (FIBA) giusta quietanza del 10/11/ 2004 di C 80,00. CONCEDE Ing. Claudio Bertullo n. 405 del registro Concessioni – Anno 2004 1379 n. 790 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza di rinnovo, trasmessa alla Regione Calabria, Servizio demanio, Cosenza in data 13 novembre 2001 e ricevuta dalla medesima il successivo giorno 16, dalla ditta Hotel Garden S.r.l. (Part. I.V.A. 01998400780), sede legale via Roma, 8, Praia a Mare, di De Lorenzo Sergio, amministratore unico, subentrante, con licenza n. 7/2001 nella concessione n. 95/1999 già rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Vibo V. alla Ditta Locci Linda, con la quale la medesima Ditta chiede il rinnovo della concessione citata, n. 95/1999, afferente un’area di mq 200, FG 29, part. 11, per la posa di sdraio ed ombrelloni avente scadenza al 31 dicembre 2002; CONSIDERATO che per mero errore materiale il comune di Praia a Mare non ha inserito il lotto in questione nel Piano di Utilizzo dell’Arenile vigente nel medesimo comune; CHE l’amministrazione comunale, con comunicazione prot. 956/uff. tecnico del 18 giugno 2004, trasmessa in pari data a mezzo fax ha espresso nulla osta al rinnovo della citata licenza 95/1999, assumendo l’impegno di procedere al reinserimento dell’area di cui trattasi nel vigente PUA; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 ed il Dlvo n. 112/ 1998; Alla ditta Hotel Garden S.r.l. (Part. I.V.A. 01998400780), sede legale via Roma, 8, Praia a Mare, di De Lorenzo Sergio, amministratore unico, il rinnovo della concessione n. 95/1999 già concesso alla ditta Locci Linda, per effetto della licenza di subingresso n. 7/2001, afferente un’area sita sull’arenile del comune di Praia a Mare, FG 29, part. 11 di mq 200 da adibire a posa sdraio ed ombrelloni, di cui al canone di C 288,00 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 1/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, n. 8 dell’8/1/2002 e la n. 184/2004; VISTA la precedente licenza n. 95/1999 avente scadenza il 31 maggio 2002 che, per ragioni contingenti, non è stato possibile rinnovare finora; CONSIDERATO che il rinnovo riguarderà il periodo 1 gennaio 2003, 31 dicembre 2008, con utilizzo stagionale dell’area, dall’1 giugno al 30 settembre; VISTI i pagamenti dei canoni effettuati dalla Ditta Hotel Garden S.r.l. per gli anni 2002 e 2003; CONSIDERATO che l’area di cui in premessa, risultante nella richiamata concessione 95/1999, ha una superficie pari a mq 200 per la posa di sdraio e ombrelloni; Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. 1380 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. struite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Praia a Mare, via Roma, 8. Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Lı̀, 8 novembre 2004 Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario F.to: Illeggibile DECRETO n. 22060 del 10 dicembre 2004 Ditta: Caruso Antonio – Comune di Acquappesa – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002, e dalla n. 184 del 30 marzo 2004; L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere co- PREMESSO che la ditta Caruso Antonio (C.F. CRSNTN73M12C588E), ha presentato istanza in data 27/7/ VISTO il Codice della Navigazione; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 2004, per il rilascio di un rinnovo della concessione d.m. relativa all’occupazione di un’area della superficie di mq. 1.196 foglio 17, part. 8, cosı̀ come rappresentato nel vigente PUA e per l’utilizzo prescritto dal medesimo piano, situata sull’arenile del Comune di Acquappesa; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001, n. 8/2002 e n. 184/2004, e dalle norme di legge in esse riportate; VISTA la concessione d.m. n. 450/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area in premessa; 1381 VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del....................... dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza; VISTA la nota n. ................................ del ................................ della Capitaneria di Porto di........................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. 43 del 2001; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 450/2004, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Caruso Antonio per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 1.196, situata nel Comune di Acquappesa, foglio di mappa n. 17, part. n. 8 per mantenere chiosco-bar, cabine, pedane in legno ed area asservita secondo le prescrizioni d’uso e le strutture previste nel vigente PUA. VISTA l’attestazione n. 0017 del 29/7/2004 comprovante il versamento del canone di C 452,61, per il periodo dall’1/1/04 al 31/12/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 0088 del 3/8/04 di C 80,00. CONCEDE Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001, n. 8/2002 e n. 184/2004 e successive. Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004 Ing. Claudio Bertullo n. 450 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 786 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza di rinnovo, protocollata in data 27/7/2004 da Caruso Antonio nato/a il 12/8/1973 a Cetraro (CS) e residente in Acquappesa (CS) – via Marina, 21; VISTA la nota n. 4353 datata 27/7/2004 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di................................. con nota n. ...................................... del ......................................; Alla ditta Caruso Antonio – Codice fiscale (CRSNTN73M12C588E); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.196, situata nel comune di Acquappesa, foglio di mappa n. 17 – p.lla n. 8, Lt. // e precisamente in località Acquappesa (CS), allo scopo di adibirla a: mantenere chiosco-bar, cabine, pedane in legno ed area asservita di cui al canone di C 452,61 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/6/04 al 31/5/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. 1382 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Acquappesa via Marina, n. 21. Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Caruso Antonio DECRETO n. 22061 del 10 dicembre 2004 Ditta: Grazzini Alba – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1383 VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002 e dalla D.G.R. n. 184/2004; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Grazzini Alba (C.F. GRZLBA35A49E730Z), ha presentato istanza in data 17 febbraio 2004, per il rinnovo della concessione n. 31/2000 avente scadenza il 31 maggio 2003 e relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima sita nel comune di Praia a Mare della superficie complessiva di mq. 5.200; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 316/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 316/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell’atto n. 31/ 2000 per l’utilizzo da parte della Ditta Grazzini Alba dell’area demaniale marittima di mq. 5.200, situata nel Comune di Praia a Mare, da adibire ad uso balneare con relativi manufatti. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004 Ing. Claudio Bertullo n. 316 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 784 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza di rinnovo protocollata in data 17 febbraio 2004 della Ditta Grazzini Alba nata il 9 gennaio 1935 a Lugo di Romagna (RA) e residente in via F. Acri, n. 11, Praia a Mare (CS); VISTA la nota n............................... datata.............................. con la quale il Servizio Demanio di ............................................. ha avviato l’iter istruttorio; VISTA la licenza di subingresso n. 31/2000 avente scadenza il 31 maggio 2003; CONSIDERATO che l’area concessa alla suddetta Ditta, risultante nella richiamata concessione ha una superficie pari a mq. 5.200, ad uso balneare con relativi manufatti, individuata nel Fg. 58, part. 380; VISTA l’attestazione afferente il versamento del canone per l’anno 2003 pari ad C 7.540,86; VISTA l’attestazione n. 3067/80621 del 4/6/2004 comprovante il versamento del canone di C 7.672,81, per il periodo dall’1/1/2004 al 31/12/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 0352 del 27/4/2004 di C 153,45. CONCEDE Alla ditta Grazzini Alba − Codice fiscale (GRZLBA35A49E730Z); di occupare una zona demaniale marittima, nel comune di Praia a Mare della superficie pari a mq 5.200, compreso manufatti preesistenti, foglio di mappa n. 58, p.lla n. 380 e precisamente in località Lungomare di Praia a Mare allo scopo di adibirla ad attività turistico-ricreative di cui al canone di C 7.672,81 per il periodo dall’1/1/04 al 31/12/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 1/04 al 31/12/04 per il primo anno e dall’1/1 al 31/12 per il secondo anno ed i successivi anni. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Am- 1384 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 ministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo dall’1/1/04 al 31/12/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/1-31/12, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Praia a Mare, via Francesco Acri, 11. Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario F.to: Illeggibile DECRETO n. 22062 del 10 dicembre 2004 Ditta: Santagati Agnese Maria – Comune di Villa San Giovanni – Concessione demaniale marittima in sanatoria. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 184/2004; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Santagati Agnese Maria, ha presentato istanza in data 5/3/1996, presso la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, per il rilascio della concessione in sanatoria relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 482,00 situata nel Comune di Villa San Giovanni; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 482,00 situata nel Comune di Villa San Giovanni; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la concessione n. 467 del 3/11/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Santagati Agnese Maria per l’occupazione di un’area demaniale marittima in sanatoria di mq. 482,00 situata nel Comune di Villa San Giovanni, foglio di mappa n. 1, p.lla n. 544, allo scopo di mantenere un manufatto a due elevazioni f.t. adibito a ristorante pizzeria più servizi. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 184/2004. Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo n. 467 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 213 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20 – tel. 0965/26378-890139 fax 325598 VISTA l’istanza presentata alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria in data 5/3/1996 dalla ditta Santagati Agnese Maria, nata il 23/1/1966 a Villa S. G. ed ivi residente in via Corrado Alvaro n. 155, intesa ad ottenere il rilascio della concessione demaniale marittima «in sanatoria» di una superficie demaniale marittima di mq. 482,00 allo scopo di mantenere un manufatto a due elevazioni f.t. adibito a ristorante pizzeria più servizi, in località Cannitello – Comune di Villa San Giovanni; 1385 VISTA la nota n. 5754/Dem datata 4/4/1996 con la quale la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Ufficio Tecnico Erariale filiale di Reggio Calabria con nota n. 4806-905/96 del 26/7/1996 e dall’Ufficio del Territorio di Reggio Calabria (ex UTE) con nota n. 19109/00 del 22/12/2000; VISTO il parere espresso dal Ministero dei Lavori Pubblici Opere Marittime (ex Genio Civile) per la provincia di Reggio Calabria con nota n. 2525 del 28/3/1997; VISTO il parere espresso dall’Assessorato al Turismo Industria Alberghiera – Sport – Spettacolo – tempo libero della Regione Calabria con nota n. 004586 del 3/6/1996; VISTO il parere espresso dall’Assessorato al Demanio della Regione Calabria con relativa delibera con nota n. 4706 del 27/ 8/1996; VISTO il parere espresso dal Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia con nota n. INFR/DEM/17812 del 19/6/ 1996; VISTO il parere espresso dal Comando Zona Fari di Messina con nota n. TC/03629 del 7/5/1996; VISTO il parere espresso dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione Ufficio Locale di Villa S. G. con nota n. 376/Dem del 18/1/2001; VISTO il parere espresso dal Comune di Villa San Giovanni con nota n. 2826 del 16/5/2002; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 7254 del 17/5/2001; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 01 del 9/1/2001, dall’Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni e ratifica con prescrizione della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali con nota n. 2911/P del 30/4/2003; VISTA la disponibilità a concedere a titolo oneroso (art. 32 legge 47/85) rilasciata dalla Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica – Demanio Area Meridionale di Reggio Calabria e Vibo Valentia; VISTO il permesso di costruzione in sanatoria n. 71/2004 del 23/7/2004; VISTA la nota n. 2004/1537 del 9/2/2004 con la quale l’Agenzia del Demanio – filiale di Reggio Calabria ha accolto la rateizzazione degli indennizzi dovuti all’erario per l’occupazione senza titolo fino alla data del 31/12/2003; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004; VISTA la quietanza in data 22/10/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.Lvo 9/7/1997 n. 237, comprovante il versamento del canone di C 1.000,69 per il periodo 1/1/2004-31/12/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; 1386 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTA l’attestazione postale n. VCY 0173 del 22/10/2004 di C 100,07 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione al Sindacato Italiano balneari SIB. CONCEDE Alla ditta Santagati Agnese Maria – codice fiscale (SNTGSM66A63M018H) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 482,00 di cui mq. 394,00 riferito al periodo annuale e mq. 88,00 riferito al periodo estivo dall’1 maggio al 31 ottobre, situata nel Comune di Villa San Giovanni, foglio di mappa n. 1 – p.lla n. 544, e precisamente in località Lungomare di Cannitello, allo scopo di mantenere un manufatto a due elevazioni f.t. adibito a ristorante pizzeria più servizi; Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2004 al 31/12/2009. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2004-31/12/2004, significando che le restanti 5 rate riferite al periodo 1/1/2005 al 31/12/2009, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20, copia del Documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett F) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Santagati Agnese La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via C. Alvaro n. 155 – 89018 Villa San Giovanni (RC). Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Reggio Calabria, lı̀ 3 ottobre 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri 1387 VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Renzo Vincenzo, (C.F. RNZVCN49L30B424A) ha presentato istanza in data 8/10/01, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 400 situata nel Comune di Calopezzati; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 400 situata nel Comune di Calopezzati; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 403/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Renzo Vincenzo per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 400, situata nel Comune di Calopezzati, foglio di mappa n. 1 particelle n. 3, da adibire a stabilimento balneare – posa ombrelloni e sdraio – locale bar – deposito – servizi igienici – cabine spogliatoio – piattaforma in legno. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004 Il Concessionario Santagati Agnese Ing. Claudio Bertullo n. 403 del registro DECRETO n. 22063 del 10 dicembre 2004 Ditta: Renzo Vincenzo – Comune di Calopezzati – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; Concessioni – Anno 2004 n. 763 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTA l’istanza protocollata in data 8/10/01 di Renzo Vincenzo nato/a il 30/7/49 a Calopezzati e residente in Calopezzati (CS) – viale della Libertà; 1388 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTA la nota n. 1471 datata 2/4/03 con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 4790 del 17/4/03; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. 3736 del 21/5/03; VISTO il parere espresso dal Comune di Calopezzati con nota n. 1283 dell’11/4/03; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 10625 del 16/7/02; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 1854 del 20/ 6/02, dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza; VISTA la nota n. ................................ del ................................ della Capitaneria di Porto di Crotone; L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................; VISTA l’attestazione n. 3 del 12/7/04 comprovante il versamento del canone di C 287,10 per il periodo dall’1/6/04 al 30/ 9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione SIB giusta quietanza n. 02 del 12/7/04 di C 5.000,00. CONCEDE A Renzo Vincenzo – codice fiscale (RNZVCN49L30B424A) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 400, situata nel Comune di Calopezzati, foglio di mappa n. 1 – p.lla n. 3 e precisamente in località.......... ............................................ allo scopo di adibirla a stabilimento balneare – locale bar – deposito – servizi igienici – cabine spogliatoio – cabine doccia – posa ombrelloni e sdraio – piattaforma in legno di cui al canone di C 287,10 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/04-30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Calopezzati, viale della Libertà, snc. Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Lı̀, 14 luglio 2004 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Ufficio Demanio Umberto Barbagallo Il Concessionario Renzo Vincenzo 1389 DECRETO n. 22064 del 10 dicembre 2004 Ditta: Cambareri Giuseppe – Comune di Bagnara Calabra – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 184/2004; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Cambareri Giuseppe (C.F. CMBGPP60P02I537B) ha presentato istanza in data 16/4/2002, presso l’Ufficio Demanio di Reggio Calabria, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 840,00, situata nel Comune di Bagnara Calabra; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 840,00 situata nel comune di Bagnara Calabra; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la concessione n. 259 del 19/5/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Cambareri Giuseppe per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 840,00, situata nel Comune di Bagnara Calabra, foglio di mappa n. 23, particella n. 1, allo scopo di adibirla alla posa di un chiosco omologato con ombrelloni. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 184/2004. Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo 1390 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 N. 259 del registro Concessioni – Anno 2003 N. 64 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20 tel. 0965-26378-890139 Fax 323598 VISTA l’istanza presentata in data 16/4/02 dal sig. Cambareri Giuseppe, nato a Scilla il 2/9/1960 e residente a S. Eufemia d’Aspromonte (RC), via Legnago, n. 27; VISTA la nota n. 1816/Dem datata 18/6/2002 con la quale il Servizio Demanio di Reggio Calabria ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Reggio Calabria (Area Tecnica) con nota n. 8615 del 26/6/02; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Bagnara Calabra con nota n. 10200 del 3/7/2002; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di................................................................................................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......... del ........., dall’Amministrazione provinciale di ..........................................; VISTA la ratifica con prescrizioni della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali con nota n.................. del.................; Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2003 al 31/12/2008 con limitazione d’uso del suolo dall’1/6/03 al 30/9/03. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. VISTA la precedente licenza n................................................; VISTA la quietanza in data 15/5/2003 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.lvo 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di C 225,91 per il periodo 1/6/2003-30/9/2003 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; VISTA l’attestazione postale n. 40 del 15/5/2003 di C 22,59 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con Polizza Assicurativa alla Italiana Assicurazioni. CONCEDE Al sig. Cambareri Giuseppe – codice fiscale (CMBGPP60P02I537B); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 840; situata nel comune di Bagnara Calabra, foglio di mappa n. 23 – p.lla n.1 e precisamente in località prossimità Campo Sportivo, allo scopo di: adibirla a posa ombrelloni e chiosco omologato. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/2003-30/9/2003, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. 1391 Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Cambareri Giuseppe La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Legnago n. 27 – 89027 S. Eufemia d’Aspromonte (RC). Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio Adelaide Bellia Reggio Calabria, lı̀ 19 maggio 2003 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Cambareri Giuseppe I Testimoni Firme Illeggibili DECRETO n. 22065 del 10 dicembre 2004 Ditta: Splash Down S.a.s. – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Splash Down S.a.s. (C.F. 01552940783) ha presentato istanza in data 30/9/02, per il rila- 1392 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 scio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000 situata nel Comune di Cassano allo Ionio; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........... del.......... dall’Amministrazione Provinciale di ..........................................; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000 situata nel comune di Cassano allo Ionio; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 381/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Splash Down S.a.s. per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 1.000, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 69 particella n. 5, da adibire a posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004 Ing. Claudio Bertullo VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................; VISTA l’attestazione n. 80660 del 28/6/04 comprovante il versamento del canone di C 348,08 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 128 del 28/6/04 di C 1.000,00. CONCEDE A Splash Down S.a.s. – codice fiscale (01552940783); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.000 situata nel comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 69 – p.lla n. 5 e precisamente in località....., allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di C 348,08 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: n. 381 del registro Concessioni – Anno 2004 VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; n. 746 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. VISTA l’istanza protocollata in data 30/9/02 di Mazza Francesco nato/a il 19/4/61 a Corigliano Calabro e residente in Cassano allo Ionio (CS) – Viale Magna Grecia, 85 – Sibari, legale rappresentante della Splash Down S.a.s. con sede in (CS); L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. VISTA la nota n. 1635 datata 27/4/04 con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 7547 del 10/5/04; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. 7646 dell’11/5/04; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di. con nota n. ...................................... del ......................................; Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/04-30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. 1393 Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....................., via ..................... n ..................... Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Lı̀, 8 luglio 2004 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace p. Il Concessionario Splash Down S.a.s. L’Amministratore F.to: Illeggibile Ufficio Demanio Umberto Barbagallo DECRETO n. 22066 del 10 dicembre 2004 Ditta: Ficara Domenico – Comune di Reggio Calabria – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 1394 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Reggio Cal. con nota n. 4446 dell’1/4/2004; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Reggio Calabria con nota n. 1664 del 21/4/2004; VISTA la D.G.R. n. 184/2004; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Ficara Domenico (C.F. FCRDNC65B16H224D) ha presentato istanza in data 30/7/ 2003, presso l’Ufficio Demanio di Reggio Calabria, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 760,00, situata nel Comune di Reggio Calabria; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 760,00 situata nel comune di Reggio Calabria; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la concessione n. 469 dell’8/11/2004, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Ficara Domenico per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 760,00, situata nel Comune di Reggio Calabria, foglio di mappa n. 127, particella n. 328, allo scopo di adibirla alla realizzazione di una struttura prefabbricata da adibirla a chiosco-bar e gelateria. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 184/2004. Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004 VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 6631 del 6/5/2004; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 1554 del 4/8/ 2004, dall’Amministrazione provinciale di Reggio Cal. e relativa ratifica della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali rilasciata con nota n. 6174/P del 13/10/2004; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004; VISTA la precedente licenza n................................................; VISTA la quietanza in data 5/11/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.lvo 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di C 1.366,39 per il periodo 1/11/2004-31/10/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; VISTA l’attestazione postale n. VCY 0922 del 5/11/2004 di C 136,64 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con Polizza assicurativa S.A.I. n. 25161408. CONCEDE Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo N. 469 del registro Concessioni – Anno 2004 VISTO il parere espresso dal Comune di Reggio Calabria con nota n. 3422 del 29/4/2004; Al sig. Ficara Domenico – codice fiscale (FCRDNC65B16H224D); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 760,00; situata nel comune di Reggio Calabria, foglio di mappa n. 127 – p.lla n. 328 e precisamente in località Lungomare, allo scopo di: realizzare una struttura prefabbricata da adibirla a chiosco bar e gelateria. N. 216 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20 tel. 0965-26378-890139 Fax 323598 VISTA l’istanza presentata in data 30/7/2003 dal sig. Ficara Domenico, nato a Reggio Calabria il 16/2/1965 e residente a Reggio Cal., in via Ciccarello dir. priv., n. 20/F; VISTA la nota n. 572/Dem datata 12/3/2004 con la quale il Servizio Demanio di Reggio Cal. ha avviato l’iter istruttorio; Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/11/2004 al 31/10/2010. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; 1395 Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/11/2004-31/10/2005, significando che le restanti 5 rate riferite al periodo 1/11/2005 al 31/10/2010, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI F.to: Illeggibile 1396 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Ciccarello dir. privata n. 20/F – 89100 Reggio Calabria (RC). Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 184/2004. Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004 Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Ing. Claudio Bertullo Reggio Calabria, lı̀ 8 novembre 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario F.to: Illeggibile n. 438 del registro Concessioni – Anno 2004 DECRETO n. 22067 del 10 dicembre 2004 Ditta: Le Bruscate S.r.l. – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima. n. 781 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 184/2004; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Le Bruscate S.r.l. (C.F. 00313590788) ha presentato istanza in data 14/8/02, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 9.497 situata nel Comune di Cassano allo Ionio; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 9.497 situata nel comune di Cassano allo Ionio; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 438/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Le Bruscate per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 9.497, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27 particella n. 11, da adibire a posa ombrelloni e sdraio. VISTA l’istanza protocollata in data 14/8/02 di Rango Rachele nato/a il 18/4/60 a Cassano allo Ionio e residente in Pozzuoli (NA) – via Gerolomini, 3, legale rappresentante della Le Bruscate S.r.l. con sede in Cassano allo Ionio (CS) – c.da Bruscate Grande – Sibari; VISTA la nota n. 454 datata 3/2/03 con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 1788 del 3/2/03; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. 9458 del 17/6/03; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........... del.......... dall’Amministrazione Provinciale di ..........................................; VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................; VISTA l’attestazione n. 80660 del 29/7/2003 comprovante il versamento del canone di C 3.242,77 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 115 del 13/7/04 di C 6.500,00. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 CONCEDE A Le Bruscate S.r.l. – codice fiscale (00313590788); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 9.497 situata nel comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27 – p.lla n. 11 e precisamente in località....., allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di C 3.242,77 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei 1397 manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero 1398 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. CONSIDERATO che il Servizio Demanio provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio provinciale di Catanzaro relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq 1.000,00 situata nel Comune di Reggio Calabria; PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....................., via ..................... n ..................... Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Lı̀, 27 luglio 2004 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace p. Il Concessionario Le Bruscate S.r.l. Rango Rachele Ufficio Demanio Umberto Barbagallo VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È concesso il subingresso n. 473/04 del 16/11/04 alla ditta Canale Natale nella concessione n. 351/04 del 29/6/2004, già rilasciata alla ditta Canale Salvatore, relativa ad un’area demaniale marittima di mq 1.000,00 situata nel Comune di Reggio Calabria, foglio di mappa n. 125, particella n. 278, da adibire alla posa sdraio e ombrelloni. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 184/2004. Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo DECRETO n. 22068 del 10 dicembre 2004 Ditta: Canale Natale – Comune di Reggio Calabria – Concessione demaniale marittima (subingresso). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; Licenza n. 473/04 N. 218/04 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 10890 – Reggio Calabria via T. Panella, 20 tel. 0965-890139-26378 fax 323598 VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; LICENZA DI SUBINGRESSO VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 184/2004; VISTO il Codice della Navigazione; VISTA l’istanza della ditta Canale Salvatore, in data 29/10/04, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 351/04 al sig. Canale Natale; VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dal sig. Canale Natale, in data 29/10/04, che chiede il subingresso nella concessione n. 351/04, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000,00 situata nel Comune di Reggio Calabria; Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio di Reggio Calabria e Vibo Valentia; PREMESSO — che il sig. Canale Salvatore, nato a Reggio Cal. il 25/3/ 1970 e residente a Reggio Calabria in via Modena, n. 38 è titolare di concessione demaniale marittima n. 351/04 del registro delle concessioni e n. 148 del Repertorio degli Atti, rilasciata dalla Regione Calabria in data 29/6/2004 e registrata all’Ufficio del Registro di R.C. in data 20/9/2004 al n. 100248, con cui è stata assentita l’occupazione di porzione di arenile pari a mq. 1.000,00, per il periodo 1/1/2004-31/12/2009 con limitazione d’uso del suolo riferita al periodo estivo dall’1 maggio al 30 settembre per ciascuna delle predette annualità, allo scopo di adibirla alla posa di ombrelloni e sdraio, in località Lungomare del Comune di Reggio Calabria foglio di mappa n. 125 − particella n. 278, previo il pagamento del canone iniziale di C 201,92 (duecentouno/92); — che con quietanza in data 28/6/2004 di C 201,92 la ditta in parola ha corrisposto il canone dovuto per il periodo 1/7/04-30/ 9/04; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 — che frattanto con istanza pervenuta in data 29/10/04 la ditta concessionaria, adducendo motivi di carattere personale, comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di concessione, chiedendo nel contempo che il titolo venisse intestato a nome del sig. Canale Natale; — che parimenti, il predetto Canale Natale, nato a Reggio Calabria l’1/12/1959 e residente in via Modena, n. 38, ha inoltrato contestuale istanza, tesa a rappresentare la volontà di beneficiare del ripetuto titolo di concessione; 1399 Il sottoscritto Canale Natale, alla presenza degli infrascritti testimoni, dichiara di accettare senza restrizione alcuna, le condizioni contenute nella presente licenza e quelle stabilite nel titolo di concessione n. 351/04 in data 29/6/2004, come se fosse stato a lei stessa rilasciato e dichiara di eleggere il domicilio in Reggio Calabria via Modena n. 38. Reggio Calabria, lı̀ 16 novembre 2004 Il Subentrante Canale Natale CONSIDERATO — che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza; — che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva della Certificazione Antimafia, attestante l’inesistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti. DECRETO n. 22069 del 10 dicembre 2004 Ditta: Sibari S.r.l. – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTA — la quietanza in data 28/6/2004, comprovante il versamento della 1a rata canone, relativa al periodo 1/7/04 al 30/9/2004 per C 201,92; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; — l’attestazione di versamento comprovante la Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con Ass. Gen. S.p.A. con polizza n. 241202613 del 12/11/2004 della ditta richiedente. VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art., 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro 90 gg. dalla richiesta, e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Sibari S.r.l. (C.F. 01433320783) ha presentato istanza in data 9/11/01, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.500 situata nel Comune di Cassano allo Ionio; AUTORIZZA CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; Il subingresso nella concessione predetta il sig. Canale Natale, il quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo di concessione indicato in premessa. VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.500 situata nel comune di Cassano allo Ionio; Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione cui viene assentito il subingresso. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; Reggio Calabria, lı̀ 16 novembre 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 26/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Sibari S.r.l. per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 1.500, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27 particella n. 5, da adibire a posa ombrelloni e sdraio. 1400 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004 Ing. Claudio Bertullo CONCEDE A Sibari S.r.l. – codice fiscale (01433320783); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.500 situata nel comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27 – p.lla n. 5 e precisamente in località....., allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di C 1.019,38 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6/03 al 30/9/03 per il restante quinquennio. n. 26 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 748 del repertorio La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza protocollata in data 30/9/02 di Ferroni Guido nato/a il 31/3/39 in Jugoslavia e residente in Cassano allo Ionio (CS) – c.da Fuscolara, legale rappresentante della Sibari S.r.l. con sede in Cassano allo Ionio (CS) – SS 106 Ionica Km 372 – Sibari; VISTA la nota n. 3375 datata 18/6/03 con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 8789 del 25/6/03; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. 9829 dell’1/7/03; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........... del.......... dall’Amministrazione Provinciale di ..........................................; VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................; VISTA l’attestazione n. 81090 del 26/11/03 comprovante il versamento del canone di C 1.019,38 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 20400 del 28/11/03 di C 2.038,87. Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1401 manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. p. Sibari s.r.l. F.to: Illeggibile Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....................., via ..................... n ..................... Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace p. Il Concessionario Sibari S.r.l. F.to: Illeggibile Ufficio Demanio Umberto Barbagallo DECRETO n. 22070 del 10 dicembre 2004 Ditta: Ieraci Anselmo – Comune di Siderno – Concessione demaniale marittima (subingresso). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 184/2004; VISTO il Codice della Navigazione; VISTA l’istanza della ditta De Pietro Patrizia, in data 8/9/ 2004, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 155/2001 al sig. Ieraci Anselmo; VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dal sig. Ieraci Anselmo, in data 8/9/2004, che chiede il subingresso nella concessione n. 155/2001, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.999,39 situata nel Comune di Siderno; CONSIDERATO che il Servizio Demanio provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate; 1402 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio provinciale di Reggio Calabria relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq 1.999,39 situata nel Comune di Siderno; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È concesso il subingresso n. 457/04 dell’11/10/2004 alla ditta Ieraci Anselmo nella concessione n. 155/2001 del 2001, già rilasciata alla ditta De Pietro Patrizia, relativa ad un’area demaniale marittima di mq 1.999,39 situata nel Comune di Siderno, foglio di mappa n. 32, particella n. 138, da adibire alla installazione di uno stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 184/2004. Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo — che parimenti, il predetto sig. Ieraci Anselmo, nato a Siderno il 20/1/1958 (C.F. RCINLM58A20I725T) e residente in via E. Fermi n. 56 ha inoltrato contestuale istanza, tesa a rappresentare la volontà di beneficiare del ripetuto titolo di concessione; CONSIDERATO — che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza; — che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva della Certificazione Antimafia, attestante l’inesistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti. VISTA — la quietanza in data 13/7/2004, comprovante il versamento della rata canone, relativa al periodo 1/6/2004 al 30/9/2004 per C 548,59; — l’attestazione di versamento comprovante l’iscrizione alla Federazione Italiana Balneari FIBA della ditta richiedente. AUTORIZZA Licenza n. 457/04 N. 210/04 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 10890 – Reggio Calabria via T. Panella, 20 tel. 0965-890139-26378 fax 323598 Il subingresso nella concessione predetta il sig. Ieraci Anselmo, il quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo di concessione indicato in premessa. Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione cui viene assentito il subingresso. LICENZA DI SUBINGRESSO Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio di Reggio Calabria e Vibo Valentia; PREMESSO — che la sig.ra De Pietro Patrizia, nata a Locri il 15/2/1960 e residente a Siderno in via Michele Bello n. 127, è titolare di concessione demaniale marittima n. 155/2001 del registro delle concessioni, rilasciata dalla Capitaneria di Porto in data giugno 2001 e registrata all’Ufficio del Registro di R.C. in data 21/8/2001 al n. 809, con cui è stata assentita l’occupazione di porzione di arenile pari a mq. 1.999,39, per il periodo 1/1/2001 al 31/12/2006 con limitazione d’uso del suolo riferita al periodo estivo dall’1/6 al 30/9 per ciascuna delle predette annualità, allo scopo di adibirla all’installazione di uno stabilimento balneare con bar ristoro in località lungomare del Comune di Siderno foglio di mappa n. 32 – particella n. 138; — che con quietanza in data 13/7/2004 di C 548,59 la ditta in parola ha corrisposto il canone dovuto per il periodo 1/6/200430/9/2004; Il sottoscritto Ieraci Anselmo, dichiara di accettare senza restrizione alcuna, le condizioni contenute nella presente licenza e quelle stabilite nel titolo di concessione n. 155/2001, come se fosse stato a lui stesso rilasciato e dichiara di eleggere il domicilio in Siderno via E. Fermi n. 56. Reggio Calabria, lı̀ 11 ottobre 2004 Il Subentrante Ieraci Anselmo DECRETO n. 22071 del 10 dicembre 2004 Ditta: La Laguna S.n.c. – Comune di Mandatoriccio – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE — che frattanto con istanza pervenuta in data 8/9/2004 la ditta concessionaria, adducendo motivi di carattere personale, comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di concessione, chiedendo nel contempo che il titolo venisse intestato a nome del sig. Ieraci Anselmo; VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 1403 VISTA la nota n. 2720 datata 25/5/04 con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 8901 dell’1/6/04; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta La Laguna S.n.c. (C.F. 01829580784) ha presentato istanza in data 4/2/02, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 600 situata nel Comune di Mandatoriccio; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 600 situata nel comune di Mandatoriccio; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 404/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta La Laguna S.n.c. per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 600, situata nel Comune di Mandatoriccio, foglio di mappa n. 7 particella n. 3, da adibire a posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004 Ing. Claudio Bertullo n. 404 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 764 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza protocollata in data 4/2/02 di Pugliese Domenico nato/a il 4/2/48 a Mandatoriccio e residente in Mandatoriccio (CS) – Via N. Sauro, legale rappresentante della La Laguna S.n.c. con sede in Mandatoriccio (CS) – via N. Sauro; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Mandatoriccio con nota n. 3205 del 4/6/04; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........... del.......... dall’Amministrazione Provinciale di ..........................................; VISTA la nota n. 3583 del 27/4/04 della Capitaneria di Porto di Crotone; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................; VISTA l’attestazione n... del.. comprovante il versamento del canone di C 287,10 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (Fondiaria SAI) giusta quietanza n. 197071428238 del 3/6/04 di C 1.000,00. CONCEDE A La Laguna S.n.c. – codice fiscale (01829580784); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 600 situata nel comune di Mandatoriccio, foglio di mappa n. 7 – p.lla n. 3 e precisamente in località....., allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di C 287,10 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. 1404 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/04-30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....................., via ..................... n ..................... Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Lı̀, 14 luglio 2004 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Ufficio Demanio Umberto Barbagallo Il Concessionario Domenico Pugliese 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 22072 del 10 dicembre 2004 Ditta: Hotel Gaudio di Gaudio Antonio – Comune di Longobardi (CS) – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1405 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001 e successive. Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004 Ing. Claudio Bertullo VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; n. 392 del registro VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002 e n. 184 del 30 marzo 2004; Concessioni – Anno 2004 n. 767 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza presentata il 28 luglio 2003 dalla Ditta individuale «Hotel Gaudio» di Gaudio Antonio, nato il 10 luglio 1957 a Longobardi (CS) (Part. I.V.A. 00428890784), sede legale in via Valli, 16, Longobardi; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta «Hotel Gaudio» di Gaudio Antonio, (Part. I.V.A. 00428890784), sede legale via Valle, 16, ha presentato istanza in data 28 luglio 2003 per il rilascio della concessione demaniale relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.740 (1.320+420), lotti n. 10 e 10’ del vigente Piano di Spiaggia (PUA) del Comune di Longobardi; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle successive delibere n. 8/2002 e n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione d.m. n. 392/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 1.740 lotti n. 10 e 10’ PUA vigente, situata nel comune di Longobardi, catastalmente Fg 42, part. 106 da adibire a posa stabilimento balneare e servizi connessi secondo le prescrizioni e disposizioni del vigente PUA; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 392 del 2004 che è parte integrante del presente decreto alla Ditta «Hotel Gaudio» di Gaudio Antonio per l’occupazione dell’area demaniale marittima di complessivi mq. 1.740 lotti n. 10 e 10’ del PUA vigente, situata nel comune di Longobardi, catastalmente Fg. 42, part. 106 da adibire a posa stabilimento balneare e servizi connessi secondo le prescrizioni e disposizioni del vigente PUA. VISTA la nota n. 285 datata 10 febbraio 2004 con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; CONSIDERATO che in data 24 maggio 2002 si è tenuta su convocazione dell’Amministrazione comunale di Longobardi, la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per l’approvazione del PUA (Piano Utilizzazione Arenile) e che in data 25 giugno 2002, con delibera n. 25, il Consiglio comunale ha approvato il Piano di cui trattasi; VISTA la richiesta di parere formulata, nei confronti del Comune di Longobardi, dal Servizio Demanio con nota n. 2898 del 28 maggio 2004; VISTO il parere di conformità al vigente PUA espresso con nota n. 3881 dell’1 giugno 2004 dall’Amministrazione comunale di Longobardi; CONSIDERATO che la richiesta di cui trattasi afferisce ai lotti n. 10 e 10’, PUA vigente, di mq 1.740 (1.320+420) catastalmente Fg 42, part. 106 (quota parte) da adibire a stabilimento balneare e servizi connessi da realizzarsi e posarsi secondo le prescrizioni ed indicazioni del richiamato Piano di Spiaggia; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA le D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, n. 8 dell’8/1/2002 e n. 184 del 30 marzo 2004; VISTA l’attestazione n. 16200 del 5/7/04 comprovante il versamento del canone di C 626,37 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione ..... giusta quietanza n. 1584235 del 5/7/04 di C 1.520,66. 1406 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 CONCEDE Alla ditta individuale «Hotel Gaudio» di Gaudio Antonio, nato il 10 luglio 1957 a Longobardi (CS) – (Part. I.V.A. 00428890784), sede legale in via Valli, 16, Longobardi, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo relativa ai lotti n. 10 e 10’, PUA vigente, di mq 1.740 (1.320+420) catastalmente Fg. 42, part. 106 (quota parte) da adibire a stabilimento balneare e servizi connessi da realizzarsi e posarsi secondo le prescrizioni ed indicazioni del richiamato Piano di Spiaggia per un canone di C 626,37, per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, om- 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1407 brelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 400,00 situata nel comune di Scalea; Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Longobardi, via Valli, 16. Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. È approvato l’atto concessorio n. 398/2003, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Delle Tasse Giorgio per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 400,00, situata nel Comune di Scalea, foglio di mappa n. 1 part. n. 9, da adibire a posa sdraio e ombrelloni. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004 Lı̀, 26 luglio 2004 Ing. Claudio Bertullo Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario F.to: Illeggibile n. 398 del registro DECRETO n. 22073 del 10 dicembre 2004 Ditta: Delle Tasse Giorgio – Comune di Scalea – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; Concessioni – Anno 2003 n. 761 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza protocollata in data 1/10/01 di Delle Tasse Giorgio, nato/a il 7/7/55 a Scalea e residente in Scalea (CS) – Via Dante Alighieri, 4; VISTA la nota n. 3666 datata 17/6/02 con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 4570 del 4/10/02; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Delle Tasse Giorgio (C.F. DLLGRG55L07I489X) ha presentato istanza in data 1/10/01, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 400,00 situata nel Comune di Scalea; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Scalea con nota n.... del................................................................................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........... del.......... dall’Amministrazione Provinciale di ..........................................; VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; 1408 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................; VISTA l’attestazione n. 7601 dell’1/7/03 comprovante il versamento del canone di C 282,16 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 0244 dell’1/7/03 di C 52,00. CONCEDE A Delle Tasse Giorgio – C.F. (DLLGRG55L07I489X); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 400 situata nel comune di Scalea, foglio di mappa n. 1 – p.lla n. 9 e precisamente in località Scalea, allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni di cui al canone di C 282,16 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 60 – dall’1/1/03 al 31/12/07 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere co- 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1409 struite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 600 situata nel Comune di Pietrapaola; Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. Ampliamento alla concessione n. 131/2002 PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Scalea, via Dante Alighieri, n. 4. Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 600 situata nel comune di Pietrapaola; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 308/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Zangaro Filomena per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 600, situata nel Comune di Pietrapaola, foglio di mappa n. 5 particella n. 6, da adibire a posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004 Ing. Claudio Bertullo Il Concessionario Delle Tasse Giorgio n. 308 del registro DECRETO n. 22075 del 13 dicembre 2004 Ditta: Zangaro Filomena – Comune di Pietrapaola – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; Concessioni – Anno 2004 n. 730 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza protocollata in data 30/9/02 di Zangaro Filomena, nato/a il 23/4/64 a Rossano e residente in Rossano (CS) – Via Sibari, 18; VISTA la nota n. 1354 datata 14/4/04 con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 6767 del 27/4/04; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Pietrapaola con nota n. 1463 del 28/4/04; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Zangaro Filomena (C.F. ZNGFMN64D63H579S) ha presentato istanza in data 30/9/02, VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .... con nota n. ...................................... del ......................................; 1410 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........... del.......... dall’Amministrazione Provinciale di ..........................................; luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......; Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................; VISTA l’attestazione n. 16201 del 31/5/04 comprovante il versamento del canone di C 287,10 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 85 del 29/5/04 di C 1.000,00. CONCEDE A Zangaro Filomena – C.F. (ZNGFMN64D63H579S); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 600 situata nel comune di Pietrapaola, foglio di mappa n. 5 – p.lla n. 6 e precisamente in località ............, allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio, di cui al canone di C 287,10 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/04-30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....................., via ..................... n. ..................... Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Lı̀, 5 luglio 2004 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Zangaro Filomena Ufficio Demanio Umberto Barbagallo DECRETO n. 22078 del 13 dicembre 2004 Ditta: Sapone Felicia – Comune di Paola – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; 1411 VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Sapone Felicia, (C.F. SPNFLC70H35G317F), nata a Paola (CS) il 13 giugno 1970 ed ivi residente in via S. Agata, n. 91 ha presentato istanza in data 15/11/2001, per il rinnovo della concessione demaniale n. 76/ 1997 relativa all’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 2.214, Fg 13, part. 1 (parte) località Lungomare di Paola; CHE la Ditta in questione non ha potuto rinnovare detta licenza alla scadenza del 31 maggio 2001 per effetto dell’occupazione abusiva oltre i termini temporali della stagionalità per la quale è stato elevato verbale da parte del Locamare di Paola con successiva nota della Capitaneria di Porto di Vibo V. del 15 marzo 2000; CHE la medesima ditta ha proceduto in data 24 maggio 2004 al versamento delle indennità comminatele dalla Agenzia del Demanio di Cosenza in conseguenza degli abusi in premessa descritti; CHE la medesima Ditta ha inoltre sottoscritto atto di sottomissione nei riguardi della Amministrazione comunale di Paola, con la quale si impegna a rispettare la previsione contenuta nel Piano Turistico Balneare approvato dal Comune e concernente la realizzazione di opere pubbliche su parte dell’area interessata dalla concessione; CONSIDERATO che l’area di cui trattasi sarà destinata alla posa di stabilimento balneare secondo il progetto originariamente posto a sostegno della concessione n. 76/1997; CHE l’area coperta per posa di chiosco-bar, ricezione guardaroba, servizi igienici e cabine spogliatoio occupa una superficie di mq 299,50; CHE la superstite area di mq. 1.914,50 è utilizzata quale area asservita; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la licenza n. 395 del 2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area per come in premessa e per gli usi descritti di mq. 2.214, situata nel comune di Paola (CS); VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 395 del 2004 che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Sapone Felicia, per la posa di stabilimento balneare su area demaniale marittima, di mq 2.214, di cui area coperta per posa di chiosco-bar, ricezione guardaroba, servizi igienici e cabine spogliatoio, di mq 299,50 ed area asservita di mq 1.914,50, situata nel comune di Paola, foglio di mappa n. 13, particella n. 1 (parte). 1412 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. VISTA la precedente concessione n. 76/1997, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, con scadenza 31 maggio 2001; VISTA l’istanza di rinnovo presentata alla Regione Calabria, Servizio Demanio, Cosenza, in data 15 novembre 2001, prot. n. 1492; Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004 Ing. Claudio Bertullo VISTA la documentazione tecnica inviata ad integrazione della richiamata domanda di rinnovo presentata in data 15 febbraio 2002, prot. n. 934, in cui si riproduce, sia per stralcio SID che per planimetria che per progetto, l’area già in concessione con relative strutture concernenti la posa di stabilimento balneare con l’utilizzo stagionale dell’area; n. 395 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 754 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza presentata in data 15 novembre 2001 al Servizio Demanio della Ditta Sapone Felicia, CF SPNFLC70H35G317F, nata a Paola il 13 giugno 1970 e residente in Paola, via S.ta Agata, n. 91 al rinnovo della concessione n. 76/1997 valida fino al 31 maggio 2001 e relativa ad una area delle dimensioni di mq 2.214, catastalmente Fg 13, part. 1 (parte), adibita a stabilimento balneare; CONSIDERATO che per effetto dell’occupazione abusiva oltre i termini temporali della stagionalità la Ditta ha avuto elevato verbale da parte del Locamare di Paola e conseguente nota della Capitaneria di Porto di Vibo V. del 15 marzo 2000, alla medesima non è stato consentito il rinnovo della citata concessione; CHE in conseguenza di ciò è stato richiesto alla Ditta Sapone dall’Agenzia del Demanio, Filiale di Cosenza, con nota n. 1141/ 2003 il pagamento integrale degli indennizzi per l’occupazione abusiva di cui trattasi; CHE successivamente in data 24 maggio 2004 la Ditta in epigrafe ha provveduto al pagamento di quanto dovuto all’Agenzia del Demanio giusta ricevuta del pagamento di C 7.630,20 trasmessa al Servizio Demanio con nota registrata in data 15 giugno 2004; CHE i canoni dovuti per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono compresi negli indennizzi versati; CONSIDERATO che il lotto di cui trattasi non è rappresentato nel PUA, in quanto fuori arenile; CONSIDERATO ancora che nelle more della conclusione della vicenda dianzi descritta il Comune di Paola ha provveduto ad approvare il Piano Turistico Balneare il quale su parte dell’area già concessa alla ditta Sapone ha previsto la realizzazione di una pista ciclabile e di un’area parcheggio; CHE la ditta Sapone, consapevole di ciò ha sottoscritto all’epoca della pubblicazione del Piano suddetto, in data 17 gennaio 2000, atto d’obbligo nei riguardi della Amministrazione comunale di Paola (CS) con il quale si impegna a rispettare e a non impedire l’azione del comune intesa all’attuazione del medesimo Piano; VISTI i pagamenti effettuati per gli anni 2001, 2002 e 2003, compresi nelle indennità corrisposte per come in premessa, dalla Ditta Sapone all’Agenzia del Demanio; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, n. 8 dell’8/1/2002 e n. 184 del marzo 2004 di modifica della prima delibera; CONSIDERATO che la superficie dell’area da concedere è pari a mq 2.214 di cui area coperta, pari a mq 299,50, destinata a chiosco-bar, ricezione guardaroba, servizi igienici e cabine spogliatoio e l’area superstite pari a mq 1.914,50, quale area asservita; VISTO l’attestato n. 0053 del 5/7/04 comprovante il versamento del canone di C 844,23 per il periodo dall’1/6/2004 al 30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione FIBA giusta quietanza n. 0048 del 7/7/04 di C 80,00. CONCEDE Alla ditta Sapone Felicia, CF SPNFLC70H35G317F, nata a Paola il 13 giugno 1970 e residente in Paola, via S.ta Agata, n. 91 il rinnovo della concessione n.76/1997, scaduta il 31 maggio 2001 con decorrenza 1 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2006 con gestione stagionale dell’area di mq 2.214, catastalmente FG 13, part. 1 (parte), da adibire a stabilimento balneare con superficie coperta di mq 299,50 da adibire a posa chioscobar, ricezione guardaroba, servizi igienici e cabine spogliatoio, e l’area superstite, pari a mq 1.914,50 quale area asservita. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/01 al 31/12/06 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/01 al 30/9/01 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; 1413 operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Paola via S. Agata, 91. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere .................................................................................................. Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Felicia Sapone 1414 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 22083 del 13 dicembre 2004 n. 90 del registro Ditta: Ulisse S.a.s. – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima. Concessioni – Anno 2004 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; n. 785 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Ulisse S.a.s. di Ritondale Filippo (C.F. RTNFPP27P07E835L) ha presentato istanza in data 23/4/ 2001, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.200 situata nel Comune di Diamante; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 90/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.200 situata nel comune di Diamante; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 90/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Ulisse S.a.s. di Ritondale Filippo per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 1.200, situata nel Comune di Diamante, foglio di mappa n. 1 particella n. 6002, lotto n. 7 PUA vigente, da adibire a posa sdraio e ombrelloni. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004 Ing. Claudio Bertullo VISTA l’istanza protocollata in data 23/4/01 di Ritondale Filippo nato/a il 7/9/27 a Maierà e residente in Scalea (CS) – via Birago, 30 legale rappresentante della Ulisse S.a.s., con sede in Scalea (CS) – via Birago, 30; VISTA la nota n............................... datata.............................. con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Diamante con nota n............................................... del..............................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........... del.......... dall’Amministrazione Provinciale di ..........................................; VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................; VISTA l’attestazione n. 81020 del 2/7/03 comprovante il versamento del canone di C 409,74 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 0165 del 14/7/03 di C 52,00. CONCEDE A Ulisse S.a.s. – codice fiscale (RTNFPP27P07E835L); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.200 situata nel comune di Diamante, foglio di mappa n. 1 – p.lla n. 6002 e precisamente in località ................. Lotto n. 7, allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni di cui al canone di C 409,74 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. 1415 Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. 1416 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Scalea via Birago, n. 30. Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace p. Il Concessionario Ulisse S.a.s. Ritordale Filippo DECRETO n. 22086 del 13 dicembre 2004 Crusco Gianfranco & C., con sede in c.da Longhe, Ciralle, Diamante (CS), Part. I.V.A. 00904000783 per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq 6.460, situata nel Comune di Diamante, foglio di mappa n. 1 particella n. 102, in sottozona servizi, da adibire a posa parcheggio, mq 2.500, Area TCi 6, Area servizi sport e tempo libero, mq 2.400 TCi 2, Servizi per la ristorazione mq 1.560, TCi 1, il tutto secondo le disposizioni e prescrizioni del vigente PUA. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001, per come modificata dalle successive delibere n. 8/2002 e 184/2004. Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004 Ditta: Holiday Beach di Crusco & C. – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima. Ing. Claudio Bertullo IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; n. 357 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 768 del repertorio VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002 e della successiva D.G.R. n. 184/2004; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Holiday Beach di Crusco Gianfranco & C., con sede in c.da Longhe, Ciralle, Diamante (CS), Part. I.V.A. 00904000783 ha presentato istanza in data 28 gennaio 2002, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 6.460,00 situata nel Comune di Diamante, identificata al FG 1, part. 102 in sottozona servizi, posta a monte del lotto n. 5 per la posa di Parcheggio, mq 2.500, area TCi 6, area servizi sport e tempo libero mq. 2.400 TCi 2, servizi per la ristorazione, mq 1.560, TCi 1, il tutto secondo le disposizioni e prescrizioni del vigente PUA; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalle succitate delibere della Giunta regionale e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 357 del 2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima richiamata; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza protocollata in data 28 gennaio 2002, presentata dalla Ditta «Holiday Beach S.a.s.» di Crusco & C., con sede in Diamante, località Longhe fraz. Cirella, Part. I.V.A. 00904000783; CONSIDERATO che la richiesta di cui trattasi riguarda un’area localizzata in sottozona servizi a monte dei lotti n. 5 e n. 6 del vigente PUA (Fg. 1, part. 102 (parte) ) per gli usi prescritti dal medesimo PUA del comune di Diamante e precisamente Area da destinare a parcheggio (sottozona TCi 6) per una superficie di circa 2.500 mq, Area per servizi per lo sport ed il tempo libero (TCi 2) per una superficie pari a circa 2.400 mq, ed area da destinare a servizi per la ristorazione (TCi1) pari a mq 1.560 circa, giuste determinazioni adottate dagli Enti interessati nella Conferenza dei Servizi del 4 maggio 2000, adottate in via definitiva dal Consiglio comunale di Diamante con delibera n. 33 del 2000; VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 8 del 29 marzo 2003 con la quale l’Amministrazione adotta le determinazioni in variante della Conferenza dei Servizi del 19 febbraio 2003; CONSIDERATO che il lotto di cui trattasi ha una superficie complessiva pari a mq 6.460; VISTO il parere di conformità al vigente PUA (Piano di Spiaggia) espresso dal Comune di Diamante con nota n. 5782 del 28 maggio 2004, con la quale la medesima Amministrazione, esprime parere favorevole; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 357 del 2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Holiday Beach di VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 la D.G.R. n. 8 dell’8/1/ 2002 e la D.G.R. n. 184 del 30 marzo 2004, che modifica la citata D.G.R. n. 614/2001; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTA l’attestazione n. ..... del 30/6/04 comprovante il versamento del canone di C 2.338,66 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 0199 del 25/6/04 di C 80,00. 1417 denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. CONCEDE Alla Ditta «Holiday Beach S.a.s.» di Crusco & C., con sede in Diamante, Località Longhe, fraz. Cirella Part. I.V.A. 00904000783 di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 6.460,00 situata nel comune di Diamante, foglio di mappa n. 1 – p.lla n. 102, posta a monte del lotto n. 5, situata in sottozona servizi da adibire a Area da destinare a parcheggio (sottozona TCi 6) per una superficie di circa 2.500 mq, Area per servizi per lo sport ed il tempo libero (TCi 2) per una superficie pari a circa 2.400 mq, ed area da destinare a servizi per la ristorazione (TCi 1) pari a mq 1.560 circa, secondo le prescrizioni decise dalle richiamate Conferenze dei Servizi di cui al canone di C 2.338,66 per il periodo dal 1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca- Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. 1418 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. PREMESSO che la ditta Praino Eugenio (C.F. PRNGNE60H06E835A) ha presentato istanza in data 29/9/03, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.260 (area FPv del PUA), situata nel Comune di Diamante; Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La Ditta concessionaria dovrà sottoscrivere preliminare atto di sottomissione con l’Amministrazione comunale di Diamante secondo quando prescritto dalle richiamate Conferenze dei Servizi, prima di prendere possesso dell’area assegnata. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in c.da Longhe, SS 18, (Cirella) Diamante. Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente Dott. Emilio Surace VISTO il Codice della Navigazione; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 269/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 2.260 situata in area FPv del PUA vigente nel comune di Diamante; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 269/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Praino Eugenio per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq 2.226, situata nel Comune di Diamante, foglio di mappa n. 7, particelle n. 166, da adibire a uso per Parco Verde, essendo la zona situata in area FPv del PUA vigente. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004 p. Il Concessionario Villaggio Club Holiday Beach s.a.s. di Crusco & C. F.to: Illeggibile Ing. Claudio Bertullo n. 269 del registro DECRETO n. 22087 del 13 dicembre 2004 Ditta: Praino Eugenio – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; Concessioni – Anno 2004 n. 677 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza protocollata in data 29/9/2003 di Praino Eugenio, nato a Maierà (CS) il 6 giugno 1960 e residente in Diamante – Fraz. Cirella – via A. Diaz, n. 60; VISTO il Piano per l’utilizzazione dell’arenile (PUA), approvato dalla Conferenza dei Servizi appositamente convocata, in data 18/5/1999 ed adottato dal Consiglio comunale di Diamante la delibera n. 27 del 29/5/1999, e quindi le determinazioni assunte dalla successiva conferenza dei Servizi convocata per la raccolta dei pareri relativamente al «Progetto per la regolarizzazione della fascia costiera aree demaniali e non per le attività a godimento turistico balneare – Piano particolareggiato approvato 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 dalla medesima conferenza in data 4/5/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con delibera n. 33 del 29/6/2000, in base alle quali l’area richiesta dalla Ditta Praino Eugenio (Fg 7, part. 166) della superficie di mq 2.260,00 è individuata sul richiamato PUA in zona FPv (Parchi Verdi); VISTO il parere di conformità al vigente PUA espresso dal Comune di Diamante con nota n. 4360 del 19 maggio 2004; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002 e la n. 184 del 30 marzo 2004; VISTA l’attestazione n. 8071 del 23/6/04 comprovante il versamento del canone di C 844,91 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIPE) giusta quietanza n. 0129 del 23/6/04 di C 52,00. CONCEDE A Praino Eugenio (CF PRNGNE60H06E835A) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 2.260,00 situata nel comune di Diamante, foglio di mappa n. 7 – p.lla n. 166 e precisamente in località Riviere, area destinata dal vigente PUA a Parchi Verdi, FPv, allo scopo di adibirla a Parco Verde con aree per parcheggi coperti e sistemazione secondo quanto previsto dal richiamato PUA, di cui al canone di C 844,91 per il periodo dal 1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo anno e per quelli successivi. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Am- 1419 ministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale ed inoltre dovrà, ai sensi del vigente PUA, sottoscrivere Atto unilaterale d’obbligo con il Comune, per l’attuazione delle disposizioni relative all’area destinata a Parco Verde. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/5/04 al 31/10/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/531/10, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. 1420 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico. La ditta concessionaria si impegna infine a sottoscrivere atto d’obbligo con l’Amministrazione comunale di Diamante secondo quanto previsto dal PUA vigente per le aree destinate a Parco Verde (FPv). PREMESSO che la ditta Sirimarco Gaia (C.F. SRMGAI78A67C588X) ha presentato istanza in data 26/9/2003, per il rinnovo con adeguamento PUA vigente della licenza di subingresso n. 62/2003 avente scadenza il 31/12/2003 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.400, situata nel Comune di Diamante; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.400 situata nel comune di Diamante; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA .................................................................................................. È approvato l’atto concessorio n. 161/04, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Sirimarco Gaia per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 2.400, situata nel Comune di Diamante, foglio di mappa n. 4 particella n. 11, da adibire a stabilimento balneare. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Diamante – Fraz. Cirella – via A. Diaz, n. 60. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004 Ing. Claudio Bertullo Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Eugenio Praino n. 161 del registro DECRETO n. 22089 del 13 dicembre 2004 Ditta: Sirimarco Gaia – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; Concessioni – Anno 2004 n. 575 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza protocollata in data 26/9/2003 di Sirimarco Gaia, nato/a il 27/1/78 a Cetraro e residente in Diamante (CS) – Via V. Veneto, 192; VISTA la nota n............................... datata.............................. con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. ............................... del ...............................; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n........................................... del..........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Diamante con nota n............................................... del..............................................; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n.......................... del.........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........... del.......... dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza; VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......; 1421 La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. 62/03 del 28/5/03; VISTO il Piano per l’utilizzazione dell’arenile (PUA), approvato dalla Conferenza dei Servizi appositamente convocata, in data 18/5/1999 ed adottato dal Consiglio comunale di Diamante con delibera n. 27 del 29/5/1999, e quindi le determinazioni assunte dalla successiva Conferenza dei Servizi convocata per la raccolta dei pareri relativamente al «Progetto per la regolarizzazione della fascia costiera aree demaniali e non per le attività a godimento turistico balneare – Piano particolareggiato» approvato dalla medesima conferenza in data 4/5/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con delibera n. 33 del 29/6/2000, in base alle quali l’area già concessa alla ditta Sirimarco Gaia subentrata alla Ditta Sirimarco Francesco, relativa alla concessione 59/00 veniva riportata al lotto n. 20 del richiamato PUA, per gli usi e le tipologie prescritte, ovvero una porzione di lotto destinata a stabilimento balneare per mq 2.400, l’altra porzione destinata ad alaggio e varo imbarcazioni per mq 900 e specchio d’acqua per mq 1.200; VISTO il progetto di variante al PUA vigente, approvato dalla conferenza dei Servizi in via definitiva in data 21/3/2003, adottato dal Consiglio Comunale di Diamante con delibera n. 8 del 23/3/2003 che per quanto concerne il lotto n. 20 prescrive lo spostamento a Nord del medesimo rispetto alle determinazioni delle Conferenze dei Servizi citate; VISTA l’attestazione n. ........................... del ........................... comprovante il versamento del canone di C 1.566,00 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 0115 dell’11/3/04 di C 52,00. CONCEDE A Sirimarco Gaia – codice fiscale (SRMGAI78A67C588X); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 4.500,00 situata nel comune di Diamante, foglio di mappa n. 4 – p.lla n. 11 e precisamente in località ....... ........................Lotto n. 20, allo scopo di adibirla a: stabilimento balneare, alaggio e varo e specchio d’acqua, di cui al canone di C 1.566,00 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. 1422 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/04 al 30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....................., via ..................... n. ..................... Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Gaia Sirimarco DECRETO n. 22091 del 13 dicembre 2004 Ditta: Perrone Giulio – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002 e della successiva D.G.R. n. 184/2004; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Perrone Giulio, residente in Belvedere Mar.mo (CS) (C.F. PRRGLI65S13D289T) ha presentato istanza in data 9 giugno 2003, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.765 situata nel Comune di Diamante, identificata al FG 7, part.lla 2 (parte), in area FPv Parchi Verdi, di cui al vigente PUA posta a monte del lotto n. 28, per la posa di parcheggio in area da destinare a parco verde secondo le disposizioni e prescrizioni del richiamato Piano di Spiaggia; CONSIDERATO che la medesima Ditta, già titolare di una concessione d.m. di mq 100 di cui alla concessione n. 82/2001, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, localizzata all’interno dell’area che richiede in concessione, ha rinunciato al rinnovo della medesima concessione che pertanto si considera decaduta, ed ha comunque versato i canoni dal 2001 al 2003, compreso tassa regionale corrispondente al 10% del suddetto canone; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalle succitate delibere della Giunta regionale e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 246/2004 del ................................... emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima richiamata; .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1423 CHE l’utilizzazione disposta dalle richiamate Conferenze dei Servizi prevede l’uso a Parco Verde con Parcheggio; DECRETA È dichiarata decaduta la concessione n. 82/2001, relativa ad una superficie di mq. 100, nel comune di Diamante, area FPv, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia; è approvato l’atto concessorio n. 246/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Perrone Giulio per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq 1.765, situata nel Comune di Diamante, foglio di mappa n. 7 particella n. 2 (parte), sita in zona FPv, da adibire a posa parcheggio in area da destinare a Parco Verde secondo le disposizioni e le prescrizioni del vigente PUA. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001, per come modificata dalle successive delibere n. 8/2002 e 184/2004. VISTO il parere di conformità al vigente PUA (Piano di Spiaggia) espresso dal Comune di Diamante con nota n. 3584 del 22 aprile 2004, con la quale la medesima Amministrazione esprime parere favorevole; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 la D.G.R. n. 8 dell’8/1/ 2002 e la D.G.R. n. 184 del 30 marzo 2004, che modifica la citata D.G.R. n. 614/2001; VISTA l’attestazione n. 0041 del 6/7/04 comprovante il versamento del canone di C 614,50 per il periodo dall’1/6/04 al 30/ 9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004 Ing. Claudio Bertullo Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 0151 del 6/7/04 di C 52,00. CONCEDE n. 246 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 723 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza protocollata in data 9 giugno 2003, presentata dalla Ditta Perrone Giulio, nato a Diamante (CS) il 13 novembre 1965 e residente in via San Daniele, n. 30 – C.F. PRRGLI65S13D289T; CONSIDERATO che la ditta risulta essere già titolare della concessione di mq 100,00 n. 82/2001 con scadenza 31 maggio 2001, localizzata all’interno dell’area che richiede con la citata istanza ad oggi non rinnovata ed alla quale espressamente rinuncia; CONSIDERATO che, dagli atti d’ufficio, risulta che la Ditta in questione ha effettuato il pagamento dei canoni per gli anni dal 2001 al 2003 con versamento corrispondente al 10% quale tassa regionale; CONSIDERATO che la richiesta di cui trattasi riguarda un’area localizzata in zona FPv (Parchi Verdi) a monte del lotto n. 28 del PUA vigente (Fg. 7, part. 2 (parte) ) per gli usi prescritti dal vigente PUA del comune di Diamante, giuste determinazioni adottate dagli Enti interessati nella Conferenza dei Servizi del 4 maggio 2000 adottate in via definitiva dal Consiglio comunale di Diamante con delibera n. 33 del 2000; VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 8 del 29 marzo 2003 con la quale l’Amministrazione adotta le determinazioni in variante della Conferenza dei Servizi del 19 febbraio 2003; CONSIDERATO che il lotto di cui trattasi ha una superficie pari mq 1.765; Alla Ditta Perrone Giulio di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1.765 situata nel comune di Diamante, foglio di mappa n. 7 – p.lla n. 2 (parte), posta a monte del lotto n. 28, situata in area FPv (Parco Verde) da adibire a parco verde con parcheggio, secondo le prescrizioni decise dalle richiamate Conferenze dei Servizi di cui al canone di C 614,50 per il periodo dal 1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal 1424 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. La Ditta concessionaria dovrà sottoscrivere preliminare atto di sottomissione con l’Amministrazione comunale di Diamante secondo quando prescritto dalle richiamate Conferenze dei Servizi, prima di prendere possesso dell’area assegnata. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via San Daniele, 30 – Belvedere Mar.mo. Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Lì, 7 luglio 2004 Il Dirigente Dott. Emilio Surace Il Concessionario Perrone Giulio DECRETO n. 22093 del 13 dicembre 2004 Ditta: Calipso S.n.c. – Comune di Calopezzati – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 1425 VISTA la nota n. 4420 datata 27/1/03 con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 9749 del 28/7/03; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Calipso S.n.c., (C.F. 01721850780) ha presentato istanza in data 27/9/02, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.700 situata nel Comune di Calopezzati; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.700 situata nel Comune di Calopezzati; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Calopezzati con nota n. 2781 del 26/7/03; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......... del ........., dall’Amministrazione Provinciale di .........................................; VISTA la nota n. ................................ del ................................ della Capitaneria di Porto di........................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 296/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Calipso S.n.c. per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 2.700, situata nel Comune di Calopezzati, foglio di mappa n. 2 particella n. 3, da adibire a posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004 Ing. Claudio Bertullo n. 296 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 727 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza protocollata in data 27/9/02 di Pisani Arturo Francesco nato/a il 5/5/42 a Cassano allo Ionio e residente in Calopezzati (CS) – c.da Marinella, legale rappresentante della Calipso S.n.c. con sede in Calopezzati (CS) – c.da Marinella; VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................; VISTA l’attestazione n. 107 del 12/5/2004 comprovante il versamento del canone di C 939,82 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione Reale Mutua giusta quietanza n. 14041 del 27/1/04 di C 1.843,84. CONCEDE A Calipso S.n.c. – codice fiscale (01721850780) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 2.700, situata nel Comune di Calopezzati, foglio di mappa n. 2 – p.lla n. 3 e precisamente in località ....................... allo scopo di adibirla a posa ombrelloni e sdraio, di cui al canone di C 939,82 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. 1426 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/04-30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Calopezzati, via c.da Marinella n.... Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Lı̀, 5 luglio 2004 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace p. Il Concessionario Calipso S.n.c. di Pisani & C. Pisani Arturo Francesco Ufficio Demanio Umberto Barbagallo 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 22105 del 13 dicembre 2004 n. 304 del registro Ditta: Kala Kretosa S.r.l. – Comune di Calopezzati – Concessione demaniale marittima. Concessioni – Anno 2004 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; 1427 n. 729 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTA l’istanza protocollata in data 27/11/01 di Filippelli Pasquale nato/a il 2/6/54 a Calopezzati e residente in Calopezzati (CS) – via A. Gramsci, 20, legale rappresentante della Kala Kretosa S.r.l. con sede in Calopezzati (CS) – via A. Gramsci, 20; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Kala Kretosa S.r.l., (C.F. 02088560780) ha presentato istanza in data 27/11/01, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 550 situata nel Comune di Calopezzati; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 550 situata nel Comune di Calopezzati; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 304/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Kala Kretosa S.r.l. per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 550, situata nel Comune di Calopezzati, foglio di mappa n. 2 particella n. 11, da adibire a posa ombrelloni e sdraio – locale bar – servizio igienici – cabine spogliatoio – pedana in legno. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004 VISTA la nota n. 5918 datata 16/10/03 con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 2718 del 24/2/04; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. 8938 del 23/12/03; VISTO il parere espresso dal Comune di Calopezzati con nota n. 3832 del 9/3/04; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 16807 del 30/11/02; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 6 del 1/4/03, dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza; VISTA la nota n. 19426 del 23/11/01 della Capitaneria di Porto di Crotone; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................; VISTA l’attestazione n. 156 del 28/5/2004 comprovante il versamento del canone di C 287,10 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione Milano Assicurazioni giusta quietanza n. 700101514 del 31/5/04 di C 5.000,00. CONCEDE A Kala Kretosa S.r.l. – codice fiscale (02088560780) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 550, situata nel Comune di Calopezzati, foglio di mappa n. 2 – p.lla n. 11 e precisamente in località ..................... allo scopo di adibirla a posa ombrelloni e sdraio – locale bar – cabine spogliatoio – servizi igienici – pedana in legno, di cui al canone di C 287,10 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Ing. Claudio Bertullo Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – 1428 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/04-30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ..................... via ..................... n. ..................... Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Lı̀, 5 luglio 2004 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace p. Il Concessionario Kala Kretosa S.r.l. F.to: Illeggibile Ufficio Demanio Umberto Barbagallo 1429 DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 374/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativo alla concessione, alla Ditta Ciciarelli Rosanna residente in Longobardi (CS), C.da Le Pera, 17 (CS), CF CCRRNN61H47E677G, di un’area demaniale marittima sita sull’arenile del comune di Longobardi (CS) della superficie di mq 2.160, catastalmente FG 35, part. 69, afferente i lotti 3 e 3’ per come indicati nel vigente PUA per essere adibita a posa stabilimento balneare da realizzarsi secondo le indicazioni e prescrizioni del citato PUA. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001, per come modificata dalle successive delibere n. 8/2002 e 184/2004. Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004 DECRETO n. 22107 del 13 dicembre 2004 Ing. Claudio Bertullo Ditta: Ciciarelli Rosanna – Comune di Longobardi – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; n. 374 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 766 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002 e della successiva D.G.R. n. 184/2004; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Ciciarelli Rosanna residente in Longobardi (CS), contrada Le Pera, 17 (CS), Codice Fiscale CCRRNN61H47E677G ha presentato istanza in data 29 settembre 2003, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.160 relativa ai lotti 3 e 3’ per come individuati dal Piano di Spiaggia vigente nel comune di Longobardi (CS), catastalmente Fg n. 35, part. 69 per essere adibita a posa stabilimento balneare da realizzarsi secondo le indicazioni e prescrizioni del citato PUA; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalle succitate delibere della Giunta regionale e dalle norme di legge in esse riportate; VISTA la concessione n. 374/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima richiamata; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTA l’istanza presentata il 29 settembre 2003 dalla ditta Ciciarelli Rosanna nata il 7 giugno 1961 a Longobardi (CS) ed ivi residente, c.da Le Pera, 17 con la quale la Ditta medesima chiede il rilascio di concessione demaniale marittima sul lotto n. 3 e 3’ della superficie di mq 2.160 del vigente Piano di Ulizzazione dell’Arenile catastalmente FG n. 35, part. ....; CONSIDERATO che in data 24 maggio 2002 si è tenuta su convocazione dell’Amministrazione comunale di Longobardi, la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per l’approvazione del PUA (Piano Utilizzazione Arenile) e che in data 25 giugno 2002 con delibera n. 25 il Consiglio comunale ha approvato il Piano di cui trattasi; VISTI gli attestati e comunicazioni rilasciati dall’Amministrazione comunale di Longobardi del 29 maggio 2003 e del 20 giugno 2003; CONSIDERATO che la richiesta di cui trattasi afferisce all’utilizzazione dell’area in questione per posa stabilimento balneare da realizzarsi e posarsi secondo le prescrizioni ed indicazioni del richiamato Piano di Spiaggia ed il Dlvo 112/1998; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002 e n. 184 del 30 marzo 2004; VISTA l’attestazione n. 0135 del 15/6/04 comprovante il versamento del canone di C 637,80 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; 1430 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 0067 del 17/6/04 di C 80,00. CONCEDE Alla ditta Ciciarelli Rosanna nata il 7 giugno 1961 a Longobardi (CS) ed ivi residente, c.da Le Pera, 17 il rilascio di concessione demaniale marittima sul lotto n. 3 e 3’ della superficie di mq. 2.160, del vigente Piano di Utilizzazione dell’Arenile catastalmente FG n. 35, part...., per la posa di stabilimento balneare da realizzarsi e posarsi secondo le prescrizioni ed indicazioni del richiamato Piano di Spiaggia per un canone di C 637,80 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio ma- 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 rino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Longobardi, c.da Le Pera, n. 17. Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. 1431 VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 990 situata nel comune di Cariati; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 429/2003, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Caruso Rosina per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 990, situata nel Comune di Cariati, foglio di mappa n. 8 particella n. 1, da adibire a posa tavoli e sedie – locale deposito – tettoia – area giochi gazebo - torretta soccorso - posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004 Lı̀, 15 luglio 2004 Ing. Claudio Bertullo Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario F.to: Illeggibile n. 300 del registro DECRETO n. 22205 del 13 dicembre 2004 Ditta: Caruro Rosina – Comune di Cariati – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; Concessioni – Anno 2004 n. 726 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza protocollata in data 8/10/01 di Caruso Rosina, nato/a il 7/10/53 a Mandatoriccio e residente in Cariati (CS) – Via Bari, 30; VISTA la nota n. 1539 datata 4/4/03 con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 8706 del 24/6/03; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. 4554 del 14/5/03; VISTO il parere espresso dal Comune di Cariati con nota n. 425 del 26/3/02; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Caruso Rosina (C.F. CRSRSN53R47E878O) ha presentato istanza in data 8/10/01, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 990 situata nel Comune di Cariati; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 10593 del 15/7/02; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 1087 del 11/6/02 dall’Amministrazione Provinciale di Cariati; VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; 1432 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................; VISTA l’attestazione n. 80640 del 30/6/2003 comprovante il versamento del canone di C 405,66 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 3063003129 del 3/3/03 e di C 5.000,00. CONCEDE A Caruso Rosina – codice fiscale (CRSRSN53R47E878O); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 990 situata nel comune di Cariati, foglio di mappa n. 8 – p.lla n. 1 e precisamente in località ......................., allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio – pedana in legno – chiosco bar – posa tavoli e sedie, di cui al canone di C 405,66 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca- denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. 1433 VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Picarelli Attilio (C.F. PCRTTL55E29C588T) ha presentato istanza in data 14/11/2001, per il rilascio di una concessione d.m. relativa all’occupazione di un’area della superficie di mq. 4.800 foglio 30, part. 824 lotto A4, cosı̀ come rappresentato nel vigente PUA e per l’utilizzo prescritto dal medesimo piano, situata sull’arenile del Comune di Cetraro; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001, n. 8/2002 e n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione d.m. n. 369/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area in premessa; Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI DECRETA .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in....................., via....................., n...................... Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Lı̀, 5 luglio 2004 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Caruso Rosina È approvato l’atto concessorio n. 369/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Picarelli Attilio per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 4.800 situata nel Comune di Cetraro foglio di mappa n. 30 particella n. 824 lotto A4 PUA, località Lampezia da adibire a stabilimento balneare secondo le prescrizioni d’uso e le strutture previste nel vigente PUA. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001, n. 8/2002 e n. 184/2004 e successive. Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004 Ufficio Demanio Umberto Barbagallo DECRETO n. 22113 del 13 dicembre 2004 Ditta: Picarelli Attilio – Comune di Cetraro – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; Ing. Claudio Bertullo n. 369 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 722 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTA l’istanza protocollata in data 14/11/01 di Picarelli Attilio, nato/a il 29/5/55 a Cetraro (CS) e residente in Cetraro (CS) – C.da S. Lucia, 85; VISTA la nota n. 436 datata 23/2/04 con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002 e dalla n. 184 del 30 marzo 2004; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. ............................... del ...............................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n........................................... del..........................................; 1434 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO il parere espresso dal Comune di Cetraro con nota n. 4061 dell’8/6/04; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n.......................... del.........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 1510/P del 5/7/02 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza; VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................; VISTA l’attestazione n. 0072 del 6/5/04 comprovante il versamento del canone di C 1.687,00 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 0076 del 4/5/04 di C 52,00. CONCEDE A Picarelli Attilio – codice fiscale (PCRTTL55E29C588T); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 4.800 situata nel comune di Cetraro, foglio di mappa n. 30 – p.lla n. 824 e precisamente in località Lampezia allo scopo di adibirla a stabilimento balneare – lotto A4 del P.U.A. di cui al canone di C 1.687,00 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/04-30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1435 normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed il D.L.vo 112/1998; L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in....................., via....................., n...................... Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Picarelli Attilio VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002 e n. 184 del 30 marzo 2004; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta D’Elia Mario (C.F. DLEMRA74T12D086L ha presentato istanza in data 18 febbraio 2002, per il rinnovo della concessione n. 166/1999 relativa all’occupazione di un’area demaniale marittima della superficie complessiva di mq 400, Fg 28 part. 31; CONSIDERATO che nelle more del rinnovo il comune di Belvedere M.mo ha approvato il Piano di utilizzazione dell’Arenile (PUA), nel quale l’area suddetta veniva ricondotta al lotto n. 31 della superficie di mq. 560, per la posa sdraio ed ombrelloni; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 dalle successive citate e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 326/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 326/2004 che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo con adeguamento al PUA vigente dell’atto n. 166/1999 per l’utilizzo da parte della Ditta D’Elia Mario dell’area demaniale marittima di mq 560, di cui al lotto identificato con il n. 31 del PUA vigente (Fg. 28, part. 31), nel comune di Belvedere M.mo da adibire a posa sdraio ed ombrelloni, secondo quanto prescritto dal medesimo PUA vigente. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001 e successive. Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004 Ing. Claudio Bertullo DECRETO n. 22115 del 13 dicembre 2004 Ditta: D’Elia Mario – Comune di Belvedere M.mo – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; n. 397 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 747 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza presentata in data 18 febbraio 2002 al Servizio Demanio dalla Ditta D’Elia Mario, Codice Fiscale 1436 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DLEMRA74T12D086L, nato a Cosenza il 12 dicembre 1974 e residente in Diamante (CS) in via Vincenzo Padula, relativa al rinnovo con adeguamento al PUA vigente nel comune di Belvedere M.mo della concessione n. 166/1999 valida fino al 31 maggio 2003 e relativa ad una area delle dimensioni di mq 400 catastalmente Fg 28, part. 31 adibita a posa sdraio ed ombrelloni e pedalò; CONSIDERATO che per motivi diversi, non si è potuto procedere al rinnovo della concessione di cui trattasi; CHE la Ditta in argomento ha comunque esibito le ricevute dei pagamenti dei canoni per gli anni 2002 e 2003, compreso il 10% della sovratassa regionale; CHE nelle more del rinnovo si è riunita la Conferenza dei Servizi in data 22 febbraio 2002 ed, in via definitiva in data 26 giugno 2003 per l’approvazione del Piano di Utilizzazione dell’Arenile adottato dal Consiglio comunale di Belvedere M.mo con atto n. 26 del 2 agosto 2003; CHE nel Piano suddetto il lotto di arenile già concesso alla ditta D’Elia veniva individuato nelle carte come lotto n. 31 con la superficie ampliata, rispetto alla superficie del lotto già in concessione di una fascia di m. 4 verso monte, con una conseguente superficie di mq. 560; CHE il periodo di validità della presente concessione viene stabilito dall’1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2008 con utilizzazione dell’area in questione dall’1 giugno al 30 settembre di ogni anno, da utilizzare per la posa di sdraio e ombrelloni; CONSIDERATO che il Servizio Demanio ha avviato l’istruttoria afferente il rinnovo della suddetta concessione; VISTO il Piano per l’utilizzazione dell’arenile (PUA), approvato dalla Conferenza citata; VISTI i pagamenti effettuati per gli anni 2002 e 2003, compresi versamenti sovratassa regionale pari al 10% del canone; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 ed il Dlvo n. 112/ 1998; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, la n. 8 dell’8/1/2002 e la n. 184 del marzo 2004 di modifica della prima delibera; VISTA la richiamata licenza n. 166/1999; CONSIDERATO che la superficie dell’area di cui al lotto n. 31 è pari a mq 560 da adibire a posa sdraio ed ombrelloni, giuste disposizioni e prescrizioni del citato PUA adottato dal Consiglio comunale di Belvedere M.mo con atto n. 26 del 2 agosto 2003; VISTO l’attestato n. 0053 del 21/6/04 comprovante il versamento del canone di C 287,00 per il periodo dall’1/6/2004 al 30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione SIB giusta quietanza n. 0062 del 7/6/04 di C 52,00. CONCEDE Alla ditta D’Elia Mario, CF DLEMRA74T12D086L, nato a Cosenza il 12 dicembre 1974 e residente in Diamante (CS) in via Vincenzo Padula, di occupare un’area sull’arenile del comune di Belvedere M.mo di mq 560, indicata nel PUA vigente nel co- mune come lotto n. 31, catastalmente Fg 28, part. 31, per posa sdraio ed ombrelloni, secondo indicazioni e prescrizioni del richiamato PUA di cui al canone di C 287,00 per il periodo 1 giugno, 30 settembre 2004. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; 1437 Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Diamante – via Vincenzo Padula, n. 17. Accertata completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario D’Elia Mario DECRETO n. 22117 del 13 dicembre 2004 Ditta: Gulino Giuseppe – Comune di Villapiana – Concessione demaniale marittima (suppletiva). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. PREMESSO che la ditta Gulino Giuseppe (C.F. GLNGPP74E22A638O) ha presentato istanza in data 21/5/04, per il rilascio di una concessione suppletiva alla n. 65/02 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 100 situata nel Comune di Villapiana; Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. VISTO il Codice della Navigazione; VISTA la concessione suppletiva n. 386/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; 1438 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 386/2004, che è parte integrante del presente decreto, suppletivo dell’atto n. 65/02 per l’utilizzo da parte della Ditta Gulino Giuseppe dell’area demaniale marittima di mq. 100, situata nel Comune di Villapiana, foglio di mappa n. 36, particella n. 611, da adibire a posa giostre. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004 Ing. Claudio Bertullo n. 386 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 738 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza protocollata in data 21/5/04 di Gulino Giuseppe, nato/a il 22/5/74 a Barcellona Pozzo di ........................... , e residente in Cassano allo Ionio (CS) – contrada tre ponti – Sibari; VISTA la nota n............................... datata.............................. con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Villapiana con nota n............................................... del..............................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........... del.......... dall’Amministrazione Provinciale di ..........................................; VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. 65/02 del...............................; VISTA l’attestazione n. . del . comprovante il versamento del canone di C 287,10 per il periodo dall’1/6/02 al 30/9/02 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione ( .....................................................) giusta quietanza n................ del ............................................ di C............................................ CONCEDE A Gulino Giuseppe – codice fiscale (GLNGPP74E22A638O); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 100 situata nel comune di Villapiana, foglio di mappa n. 36 – p.lla n. 611 e precisamente in località ....... ........................................., allo scopo di adibirla a: posa giostre, di cui al canone di C 287,10 per il periodo dall’1/6/02 al 30/9/02. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/02 al 31/12/07 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. 1439 Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. Licenza suppletiva della concessione n. 65/2002. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cassano allo Ionio, vico I Po’ Fraz. Doria, n. 4. Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Lı̀, 8 luglio 2004 Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Ufficio Demanio Umberto Barbagallo Il Concessionario Gulino Giuseppe 1440 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Dipartimento AMBIENTE DECRETO n. 20434 del 29 novembre 2004 Comune Scilla (RC) – Ditta Serraino Middio Rosario – Rettifica decreto n. 12243 del 28/7/2004. DECRETO n. 20432 del 29 novembre 2004 Comune Badolato (CZ) – Ditta Caporale Pietro – Rettifica decreto n. 14026 dell’1/10/2003. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento – Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento – Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; VISTO il proprio decreto n. 14026 dell’1/10/2003 relativo all’applicazione della sanzione art. 167 del D.lgs 22/1/2004 n. 42 per sanatorie art. 13 L. 47/85 per lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato in assenza di C.E., nel Comune di Badolato in ditta Caporale Pietro; CONSIDERATO che nel suddetto decreto, come stabilito in data 22/9/03 dalla preposta commissione, è stata applicata un indennità pecuniaria pari ad 3.994,31; VISTA la richiesta della ditta interessata con la quale si chiede che venga rettificato l’importo del danno ambientale nel senso che lo stesso venga calcolato facendo riferimento all’elaborato progettuale tav. 3 che descrive lo stato attuale del fabbricato e non all’elaborato precedente tav. 4 che descrive lo stesso fabbricato a costi motivati; RILEVATO che in data 5/10/04 la commissione valutazione danno ambientale ha preso in esame la richiesta della ditta Caporale Pietro, rideterminando l’indennità pecuniaria in C 2.694,79; RITENUTO di dover rettificare il decreto n. 14026 dell’1/10/ 2003. DECRETA — di rettificare il decreto n. 14026 dell’1/10/2003; Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; VISTO il proprio decreto n. 12243 del 28/7/2004; RILEVATO che in data 2/7/04 la predetta commissione ha stabilito, per la pratica in esame l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 405,55 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; CONSIDERATO che per mero errore nel suddetto decreto, è stato riportato un nome errato; RITENUTO di dover rettificare il decreto n. 12243 del 28/7/ 2004. DECRETA Di prendere atto della rettifica del decreto n. 12243 del 28/7/ 2004; La ditta Serraino Middio Rosario è tenuta al pagamento della somma di C 405,55 da versare entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali» indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. Paesaggistico Ambientale; Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 20435 del 29 novembre 2004 Comune Diamante (CS) – Ditta Presta Giuseppina e Vittoria – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio. 1441 niaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 258,23 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; IL DIRIGENTE GENERALE RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia; VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662; VISTO il D.M. del 26/9/97; CONSIDERATO che il Comune di Diamante ha inoltrato la pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta Presta Giuseppina e Vittoria per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.L. per lavori di chiusura del vano scala mediante la realizzazione della muratura perimetrale, nonché la copertura dell’intero fabbricato, per una volumetria abusiva di m.c. (volume tecnico), in difformità alla C.E.; ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 31/10/2002 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza; CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della legge 23/12/ 1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.L.; CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; RILEVATO che in data 2/7/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecu- DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 2/7/04; la Ditta Presta Giuseppina e Vittoria è tenuta al pagamento della somma di C 258,23 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 490 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20436 del 29 novembre 2004 Comune Reggio Calabria – Ditta Minniti Mario – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento – Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; 1442 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; la Ditta Minniti Mario è tenuta al pagamento della somma di C 1.154,02 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Minniti Mario per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori relativi alla realizzazione di una casetta, una tettoia ed un vano ad un piano fuori terra, in assenza di autorizzazioni, il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 DECRETO n. 20443 del 29 novembre 2004 VISTA la nota Comunale n. 3873 del 24/3/2004, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; Comune Reggio Calabria – Ditta Minniti Mario – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento – Ambiente; VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; RILEVATO che in data 27/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 1.154,02 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 27/10/04; VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42; VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Minniti Mario per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori relativi alla demolizione di un fabbricato a tre piani f.t. e la ricostruzione di un fabbricato a due piani f.t., in assenza di autorizzazioni, il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTA la nota Comunale del 26/1/2004, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; RILEVATO che in data 27/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 6.281,18 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; 1443 DECRETO n. 20444 del 29 novembre 2004 Comune Reggio Calabria – Ditta Suraci Giuseppe – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento – Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 27/10/04; la Ditta Minniti Mario è tenuta al pagamento della somma di C 6.281,18 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Suraci Giuseppe per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori di recinzione del lotto di terreno con muretto in calcestruzzo, con soprastante recinzione metallica e cancello in ferro, in assenza di autorizzazione, il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; VISTA la nota Comunale n. 3076 del 18/11/2002, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; 1444 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 RILEVATO che in data 27/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 774,69 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 27/10/04; la Ditta Suraci Giuseppe è tenuta al pagamento della somma di C 774,69 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Ritorto Enzo D. per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori relativi alla realizzazione di un chiosco adibito a rivendita di giornali e riviste, in assenza di autorizzazioni, il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; VISTA la nota Comunale n. 7358 del 28/5/2004, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; DECRETO n. 20465 del 29 novembre 2004 Comune Reggio Calabria – Ditta Ritorto Enzo Domenico – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85. RILEVATO che in data 27/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 258,23 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento – Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 27/10/04; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 la Ditta Ritorto Enzo Domenico è tenuta al pagamento della somma di C 258,23 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. 1445 VISTA la nota Comunale n. 7017 del 13/8/2004, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20467 del 29 novembre 2004 Comune Ricadi (VV) – Ditta Villaggio Turistico Robinson S.r.l. Amm.re Unico Laversa A. – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento – Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42; VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; CONSIDERATO che il Comune di Ricadi ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Villaggio Turistico Robinson S.r.l. per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori di ampliamento e riqualificazione del «Villaggio Torre Ruffa Robinson», in assenza di autorizzazioni, il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; RILEVATO che in data 27/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 774,69 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 27/10/04; la Ditta Villaggio Turistico Robinson S.r.l. Amm.ne Unico Laversa A. è tenuta al pagamento della somma di C 774,69 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello 1446 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 20468 del 29 novembre 2004 Comune San Ferdinando – Ditta Bonifacio Antonio – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento – Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42; RILEVATO che in data 27/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 2.369,61 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 27/10/04; la Ditta Bonifacio Antonio è tenuta al pagamento della somma di C 2.369,61 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. CONSIDERATO che il Comune di San Ferdinando ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Bonifacio Antonio per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori di sopraelevazione di un piano, in un fabbricato in c.a. ad un piano f.t. e parziale piano cantinato, in assenza di autorizzazione, il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 DECRETO n. 20469 del 29 novembre 2004 VISTA la nota Comunale n. 9804 dell’1/12/2003, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; Comune Reggio Calabria – Ditta Praticò Rocco Giuseppe – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento – Ambiente; VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42; 1447 la Ditta Praticò Rocco Giuseppe è tenuta al pagamento della somma di C 1.441,82 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Praticò Rocco G. per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato a un piano f.t. più piano seminterrato, in difformità alla C.E., il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 DECRETO n. 20470 del 29 novembre 2004 VISTA la nota Comunale n. 12464 del 27/7/2002, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; Comune Villa San Giovanni – Ditta Cicco Giovanbattista – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento – Ambiente; VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; RILEVATO che in data 27/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 1.441,82 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 27/10/04; VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; CONSIDERATO che il Comune di Villa San Giovanni ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Cicco Giovanbattista per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori relativi alla realizzazione di un fabbricato rurale in c.a. destinato a magazzino e ricovero attrezzi agricoli, in assenza di autorizzazioni, il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; 1448 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTA la nota Comunale n. 12016 del 10/10/2003, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; DECRETO n. 20472 del 29 novembre 2004 Comune Reggio Calabria – Ditta Giordano Demetrio – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento – Ambiente; VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; RILEVATO che in data 27/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 1.063,50 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 27/10/04; la Ditta Cicco Giovanbattista è tenuta al pagamento della somma di C 1.063,50 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42; VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Giordano Demetrio per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori relativi alla realizzazione di una struttura per il ricovero di animali, attrezzi agricoli, e deposito di foraggi ad un piano f.t. con copertura con struttura in ferro e sormontata di lamierini zincati, in assenza di autorizzazione il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; VISTA la nota Comunale n. 15475 del 25/3/2003, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1449 VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; RILEVATO che in data 27/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 20.758,21 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 27/10/04; la Ditta Giordano Demetrio è tenuta al pagamento della somma di C 20.758,21 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; CONSIDERATO che il Comune di Gioia Tauro ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Liberto Vincenzo per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per la realizzazione di un fabbricato in c.a. a due piani f.t. oltre il piano seminterrato, in assenza di N.O. paesaggistico ma con C.E., il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della legge 47/85; VISTA la nota Comunale n. 23718 del 4/12/2003, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20473 del 29 novembre 2004 Comune Gioia Tauro – Ditta Liberto Vincenzo – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento – Ambiente; VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; RILEVATO che in data 13/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 7.853,75 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. 1450 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 13/10/04; la Ditta Liberto Vincenzo è tenuta al pagamento della somma di C 7.853,75 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20474 del 29 novembre 2004 Comune Villapiana (CS) – Ditta «Lido Verde» di Nicoletti Francesco & C. S.a.s. – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio. della L.R. n. 3/95 in data 4/4/1997 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza; CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della legge 23/12/ 1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.L.; CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; RILEVATO che in data 13/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 4.402,23 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia; IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42; VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662; VISTO il D.M. del 26/9/97; CONSIDERATO che il Comune di Villapiana ha inoltrato la pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta «Lido Verde» di Nicoletti Francesco & C. S.a.s. per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.L. per la costruzione di uno stabilimento balneare su suolo demaniale, per una volumetria abusiva di m.c. 457,00 senza alcuna autorizzazione; ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 13/10/04; la Ditta «Lido Verde» di Nicoletti Francesco & C. S.a.s. è tenuta al pagamento della somma di C 4.402,23 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 490 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 20475 del 29 novembre 2004 Comune Gioia Tauro – Ditta Zaffiro Concetta, Antonio e Mario – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento – Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42; 1451 RILEVATO che in data 13/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 24.802,40 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 13/10/04; la Ditta Zaffiro Concetta, Antonio e Mario è tenuta al pagamento della somma di C 24.802,40 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. CONSIDERATO che il Comune di Gioia Tauro ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Zaffiro Concetta, Antonio e Mario per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per la realizzazione di un fabbricato a tre piani f.t. con struttura in c.a., in assenza di N.O. paesaggistico ma con C.E., il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 DECRETO n. 20476 del 29 novembre 2004 VISTA la nota Comunale n. 25974 del 4/12/2003, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; Comune San Ferdinando – Ditta Castauro Rosaria e Ferraro Teresa – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/ 2004 n. 42 per condono edilizio. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; 1452 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42; risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 490 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662; VISTO il D.M. del 26/9/97; CONSIDERATO che il Comune di San Ferdinando ha inoltrato la pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta Castauro Rosaria e Ferraro Teresa per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.L. per la realizzazione di un fabbricato in c.a. a due piani fuori terra, per una volumetria abusiva di m.c. 403,00 senza alcuna autorizzazione; ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 29/3/01 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza; CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della legge 23/12/ 1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.L.; CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20477 del 29 novembre 2004 Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Pasquale (Eredi di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; RILEVATO che in data 13/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 2.532,05 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia; VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662; VISTO il D.M. del 26/9/97; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 13/10/04; la Ditta Castauro Rosaria e Ferraro Teresa è tenuta al pagamento della somma di C 2.532,05 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità CONSIDERATO che il Comune di Amantea ha inoltrato la pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta Ruggiero Pasquale per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizzazione di un appartamento al terzo piano, per una volumetria abusiva di m.c. 274,00 in assenza della C.E.; ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 16/4/97 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza; CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della legge 23/12/ 1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; RILEVATO che in data 5/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 1.862,65 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 5/10/04; la Ditta Ruggiero Pasquale è tenuta al pagamento della somma di C 1.862,65 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20479 del 29 novembre 2004 Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Sergio (Eredi di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio. 1453 a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662; VISTO il D.M. del 26/9/97; CONSIDERATO che il Comune di Amantea (CS) ha inoltrato la pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta Ruggiero Sergio per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizzazione di un appartamento al terzo piano, per una volumetria abusiva di m.c. 274,00 in assenza della C.E.; ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 16/4/97 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza; CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della legge 23/12/ 1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.; CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; RILEVATO che in data 5/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 1.862,65 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; IL DIRIGENTE GENERALE RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia; VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; 1454 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 5/10/04; la Ditta Ruggiero Sergio è tenuta al pagamento della somma di C 1.862,65 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello gero per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizzazione di un appartamento al secondo piano, per una volumetria abusiva di m.c. 369,00 in assenza della C.E.; ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 16/4/97 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza; CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della legge 23/12/ 1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.; CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; DECRETO n. 20481 del 29 novembre 2004 Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Ruggero (Eredi di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; RILEVATO che in data 5/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 2.508,46 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; DECRETA VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662; VISTO il D.M. del 26/9/97; CONSIDERATO che il Comune di Amantea (CS) ha inoltrato la pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta Ruggiero Rug- Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 5/10/04; la Ditta Ruggiero Ruggero è tenuta al pagamento della somma di C 2.508,46 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20483 del 29 novembre 2004 Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Maurizio (Eredi di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio. 1455 VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; RILEVATO che in data 5/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 2.508,46 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia; IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; DECRETA VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662; VISTO il D.M. del 26/9/97; CONSIDERATO che il Comune di Amantea (CS) ha inoltrato la pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta Ruggiero Maurizio per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizzazione di un appartamento al secondo piano, per una volumetria abusiva di m.c. 369,00 in assenza della C.E.; ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 16/4/97 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza; CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della legge 23/12/ 1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.; CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge; Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 5/10/04; la Ditta Ruggiero Maurizio è tenuta al pagamento della somma di C 2.508,46 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20485 del 29 novembre 2004 Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Massimo (Eredi di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; 1456 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 5/10/04; la Ditta Ruggiero Massimo è tenuta al pagamento della somma di C 2.508,46 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662; VISTO il D.M. del 26/9/97; CONSIDERATO che il Comune di Amantea (CS) ha inoltrato la pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta Ruggiero Massimo per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizzazione di un appartamento al primo piano, per una volumetria abusiva di m.c. 369,00 in assenza della C.E.; ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 16/4/97 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza; CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della legge 23/12/ 1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.; CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20486 del 29 novembre 2004 Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Anna Rita (Eredi di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; RILEVATO che in data 5/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 2.508,46 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662; VISTO il D.M. del 26/9/97; CONSIDERATO che il Comune di Amantea (CS) ha inoltrato la pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta Ruggiero Anna Rita per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizzazione di un appartamento al primo piano, per una volumetria abusiva di m.c. 369,00 in difformità alla C.E.; ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 della L.R. n. 3/95 in data 16/4/97 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza; CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della legge 23/12/ 1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.; CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; RILEVATO che in data 5/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 2.508,46 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 5/10/04; la Ditta Ruggiero Anna Rita è tenuta al pagamento della somma di C 2.508,46 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/ 2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. 1457 DECRETO n. 20488 del 29 novembre 2004 Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Maurizio (Eredi di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662; VISTO il D.M. del 26/9/97; CONSIDERATO che il Comune di Amantea (CS) ha inoltrato la pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta Ruggiero Maurizio per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizzazione di un magazzino per attività commerciale al piano terra, per una volumetria abusiva di m.c. 914,00 in difformità alla C.E.; ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi della L.R. n. 3/95 in data 16/4/97 e che lo stesso non è stato oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cosenza; CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della legge 23/12/ 1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.; CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista dalla sopracitata Legge; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; RILEVATO che in data 5/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pe- 1458 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 cuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 6.401,66 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia; VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 5/10/04; la Ditta Ruggiero Maurizio è tenuta al pagamento della somma di C 6.401,66 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20431 del 29 novembre 2004 Comune Belmonte Calabro (CS) – Ditta Sconza Leonardo – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85. VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; CONSIDERATO che il Comune di Belmonte Calabro ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Sconza Leonardo per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori relativi alla realizzazione di una scala interna e due balconi di un fabbricato in c.a., in difformità alla C.E., il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; VISTA la nota Comunale n. 1998 del 7/5/2004, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; RILEVATO che in data 5/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 1.654,20 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento – Ambiente; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 5/10/04; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 la Ditta Sconza Leonardo è tenuta al pagamento della somma di C 1.654,20 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. 1459 VISTA la nota Comunale n. 5729 del 6/10/2004, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20490 del 29 novembre 2004 Comune Joppolo (VV) – Ditta Muzzupappa Maria Domenica – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento – Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; CONSIDERATO che il Comune di Joppolo ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Muzzupappa Maria Domenica per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori di demolizione e ricostruzione del primo piano ad un fabbricato, in assenza di autorizzazioni, il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; RILEVATO che in data 8/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 2.857,22 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 8/10/04; la Ditta Muzzupappa Maria Domenica è tenuta al pagamento della somma di C 2.857,22 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello 1460 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 DECRETO n. 20491 del 29 novembre 2004 Comune Zambrone (VV) – Ditta Landro Francesco Carlo – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento – Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999; VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91; VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; RILEVATO che in data 8/10/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 4.838,94 per cui occorre prendere atto di quanto fissato dalla stessa; RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria; RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra; RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui determinata. DECRETA Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni Ambientali e Naturali nella seduta del 8/10/04; la Ditta Landro Francesco Carlo è tenuta al pagamento della somma di C 4.838,94 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/ 2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale; VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito; Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. CONSIDERATO che il Comune di Zambrone ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Landro Francesco Carlo per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori di demolizione e ricostruzione del piano interrato e del piano terra di un corpo di fabbrica adibito a ufficio, in assenza di autorizzazione, il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85; Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello VISTA la nota Comunale n. 3027 del 29/7/2004, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85; ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42; Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 DECRETO n. 20508 del 29 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1564 del 23/2/2004 (scheda n. 68) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art. 167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03; VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/ 10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla commissione di cui sopra; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1461 VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; 36.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; CONSIDERATO CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – Bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 36.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1564 del 23/2/2004, all’Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Centro di accoglienza e riproduzione per animali in pericolo di estinzione», sul c/c n. 201500 ABI 01005 CAB presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cosenza, Corso Mazzini. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20509 del 29 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino – Convenzione rep. n. 1549 del 20/2/2004 «Completamento Museo delle Icone di San Basile» (scheda n. 33) – 1a tranche. CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Ente Provincia di Cosenza; IL DIRIGENTE GENERALE CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 23 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1564 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 180.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Centro di accoglienza e riproduzione per animali in pericolo di estinzione»; VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota del 27/10/2004 prot. 98840, acquisita agli atti del Dipartimento il 28/10/2004 prot. 8205, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; 1462 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); DECRETA VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 20.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1549 del 20/2/2004, all’Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Completamento Museo delle Icone di San Basile», sul c/c n. 20/52/14691017 ABI 8147 CAB 4237 presso la Banca di Credito Cooperativo del Pollino Viggianello. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. CONSIDERATO Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi l’Ente Parco Nazionale del Pollino; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 20 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1549 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 100.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Completamento Museo delle Icone di San Basile»; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore l’Ente Parco Nazionale del Pollino, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota del 24/9/2004 prot. 6546/04, acquisita agli atti del Dipartimento il 5/10/2004 prot. 7596, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 20.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20511 del 29 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino – Convenzione rep. n. 1548 del 20/2/2004 «Recupero fontane rurali, sorgenti montane e punti d’acqua – Morano C., Laino Borgo e Frascineto» (scheda n. 32) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; CONSIDERATO CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi l’Ente Parco Nazionale del Pollino; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 20 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1548 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 100.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Recupero fontane rurali, sorgenti montane e punti d’acqua – Morano C., Laino Borgo e Frascineto»; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore l’Ente Parco Nazionale del Pollino, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota del 23/9/2004 prot. 6522/04, acquisita agli atti del Dipartimento il 27/9/2004 prot. 7415, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; 1463 TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 20.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1548 del 20/2/2004, all’Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Recupero fontane rurali, sorgenti montane e punti d’acqua – Morano C., Laino Borgo e Frascineto», sul c/c n. 20/52/14691017 ABI 8147 CAB 4237 presso la Banca di Credito Cooperativo del Pollino Viggianello. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20515 del 29 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino – Convenzione rep. n. 1552 del 20/2/2004 «Realizzazione di un ponte a funi sul fiume Lao» (scheda n. 63) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 20.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; 1464 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; DECRETA Per quanto in premessa, VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 20.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1552 del 20/2/2004, all’Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Realizzazione di un ponte a funi sul fiume Lao», sul c/c n. 20/52/14691017 ABI 8147 CAB 4237 presso la Banca di Credito Cooperativo del Pollino Viggianello. VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. CONSIDERATO CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi l’Ente Parco Nazionale del Pollino; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 20 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1552 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 100.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Realizzazione di un ponte a funi sul fiume Lao»; Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20512 del 29 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Gocal Monte Poro Serre Vibonesi – Convenzione rep. n. 1544 del 20/2/2004 «Centro di visita e di divulgazione ambientale del Parco delle Serre» (scheda n. 231) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore l’Ente Parco Nazionale del Pollino, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; CHE con nota del 23/9/2004 prot. 6522/04, acquisita agli atti del Dipartimento il 27/9/2004 prot. 7412, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 20.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1 tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; a TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; CONSIDERATO 1465 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1544 del 20/2/2004, all’Ente attuatore Gocal Monte Poro Serre Vibonesi, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Centro di visita e di divulgazione ambientale del Parco delle Serre», sul c/c n. 2551 ABI 8887 CAB 42710 presso la Banca di Credito Cooperativo di San Calogero. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Gocal Monte Poro Serre Vibonesi; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 20 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1544 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 300.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Centro di visita e di divulgazione ambientale del Parco delle Serre»; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Gocal Monte Poro Serre Vibonesi, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota del 26/7/2004 prot. 1261/04, acquisita agli atti del Dipartimento il 26/7/2004 prot. 6379, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 60.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 60.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20513 del 29 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Area Marina Protetta Capo Rizzuto – Ente gestore Provincia di Crotone – Convenzione rep. n. 1291 del 12/2/2004 «Recupero ambientale e naturalistico del litorale costiero dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto» (scheda n. 213) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; 1466 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; CONSIDERATO quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Recupero ambientale e naturalistico del litorale costiero dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto», sul c/c n. 200420 ABI 01005 CAB 22200 presso la Banca Nazionale del lavoro. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Area Marina Protetta Capo Rizzuto – Ente gestore Provincia di Crotone; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 12 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1291 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 500.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Recupero ambientale e naturalistico del litorale costiero dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto»; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Area Marina Protetta Capo Rizzuto – Ente gestore Provincia di Crotone, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota del 30/8/2004 prot. 4509, acquisita agli atti del Dipartimento il 30/8/2004 prot. 6856, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 100.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20516 del 29 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino – Convenzione rep. n. 1551 del 20/2/2004 «Realizzazione Sentieristica nell’Area dei fiumi Lao e Iannello – Realizzazione di una Rete Sentieristica regionale» (scheda n. 36) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 100.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1291 del 12/2/2004, all’Ente attuatore Area Marina Protetta Capo Rizzuto – Ente gestore Provincia di Crotone, VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; 1467 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. CONSIDERATO Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi l’Ente Parco Nazionale del Pollino; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 20 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1551 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 50.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Realizzazione Sentieristica nell’Area dei fiumi Lao e Iannello – Realizzazione di una Rete Sentieristica regionale»; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore l’Ente Parco Nazionale del Pollino, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota del 23/9/2004 prot. 6522/04, acquisita agli atti del Dipartimento il 27/9/2004 prot. 7413, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 10.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); DECRETA Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20518 del 29 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino – Convenzione rep. n. 1550 del 20/2/2004 «Completamento Centro visita di Civita (CS)» (scheda n. 34) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 10.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1551 del 20/2/2004, all’Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Realizzazione Sentieristica nell’Area dei fiumi Lao e Iannello – Realizzazione di una Rete Sentieristica regionale», sul c/c n. 20/52/14691017 ABI 8147 CAB 4237 presso la Banca di Credito Cooperativo del Pollino Viggianello. VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; CONSIDERATO 1468 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi l’Ente Parco Nazionale del Pollino; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 20 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1550 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 100.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Completamento Centro visita di Civita (CS)»; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore l’Ente Parco Nazionale del Pollino, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota del 23/9/2004 prot. 6522/04, acquisita agli atti del Dipartimento il 5/10/2004 prot. 7595, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 20.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 20.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1550 del 20/2/2004, all’Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Completamento Centro visita di Civita (CS)», sul c/c n. 20/52/14691017 ABI 8147 CAB 4237 presso la Banca di Credito Cooperativo del Pollino Viggianello. Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 DECRETO n. 20519 del 29 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Italo-Arberesche del Pollino – Convenzione rep. n. 1589 del 25/2/2004 «Allestimento ecomuseo di archeologia industriale – Sistema Filanda Storica di Civita» (scheda n. 122) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; CONSIDERATO 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1469 CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi la Comunità Montana Italo-Arberesche del Pollino; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 25 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1589 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 115.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Allestimento ecomuseo di archeologia industriale – Sistema Filanda Storica di Civita»; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità Montana Italo-Arberesche del Pollino, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota del 26/8/2004 prot. 0003254, acquisita agli atti del Dipartimento l’1/9/2004 prot. 6916, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 23.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 DECRETO n. 20520 del 29 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino – Convenzione rep. n. 1547 del 20/2/2004 «Completamento Centro visita Cine – Teatro di Mormanno» (scheda n. 31) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 23.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1589 del 25/2/2004, all’Ente attuatore Comunità Montana Italo-Arberesche del Pollino, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Allestimento ecomuseo di archeologia industriale – Sistema Filanda Storica di Civita», sul c/c n. 602451 ABI 3067 CAB 80670 presso la Banca Carime Filiale di Castrovillari. VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; CONSIDERATO 1470 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi l’Ente Parco Nazionale del Pollino; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 20 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1547 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 200.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Completamento Centro visita Cine – Teatro di Mormanno»; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore l’Ente Parco Nazionale del Pollino, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota del 23/9/2004 prot. 6522/04, acquisita agli atti del Dipartimento il 27/9/2004 prot. 7395, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 40.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004 DECRETO n. 20585 del 30 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Area Marina Protetta Capo Rizzuto – Ente gestore Provincia di Crotone – Convenzione rep. n. 1292 del 12/2/2004 (scheda n. 214) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 40.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1547 del 20/2/2004, all’Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Completamento Centro visita Cine – Teatro di Mormanno», sul c/c n. 20/52/14691017 ABI 8147 CAB 4237 presso la Banca di Credito Cooperativo del Pollino Viggianello. VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; CONSIDERATO 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1471 CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Area Marina Protetta Capo Rizzuto – Ente gestore Provincia di Crotone; Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004 DECRETO n. 20589 del 30 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Versante dello Stretto – Convenzione rep. n. 1562 del 23/2/2004 – (scheda n. 285) 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 12 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1292 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 300.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Protezione della flora e della fauna marina all’interno dell’area marina protetta Capo Rizzuto»; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Area Marina Protetta Capo Rizzuto – Ente gestore Provincia di Crotone, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota del 4/11/2004 prot. 5199, acquisita agli atti del Dipartimento l’8/11/2004 prot. 8312, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 60.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 60.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1291 del 12/2/2004, all’Ente attuatore Area Marina Protetta Capo Rizzuto – Ente gestore Provincia di Crotone, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Protezione della flora e della fauna marina all’interno dell’area marina protetta Capo Rizzuto», sul c/c n. 200420 ABI 01005 CAB 22200 presso la Banca Nazionale del lavoro. VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; CONSIDERATO 1472 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Comunità Montana Versante dello Stretto; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 23 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1562 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 100.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Recupero sentiero Normanno – Comune Motta S. Giovanni»; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità Montana Versante dello Stretto, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota del 22/10/2004 prot. 1915, acquisita agli atti del Dipartimento l’8/11/2004 prot. 8367, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 20.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 20.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1562 del 23/2/2004, all’Ente attuatore Comunità Montana Versante dello Stretto, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Recupero sentiero Normanno – Comune Motta S. Giovanni», sul c/c n. 22210/70 ABI 16300 CAB 1030 CIN E presso la Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Reggio Calabria. Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004 DECRETO n. 20600 del 30 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Fossa del Lupo – Convenzione rep. n. 1627 del 5/3/2004 (scheda n. 240) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; CONSIDERATO 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Comunità Montana Fossa del Lupo; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 5 marzo 2004 con numero di Repertorio n. 1627 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 500.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Recupero paesaggistico ambientale del fiume Pesipe»; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità Montana Fossa del Lupo, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota dell’8/11/2004 prot. 1115, acquisita agli atti del Dipartimento l’8/11/2004 prot. 8327, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 100.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); DECRETA 1473 del fiume Pesipe», sul c/c n. 1229/50 ABI 08258 CAB 42940 presso la Banca di Credito Cooperativo Centro Calabria filiale di San Vito sullo Ionio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20607 del 30 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Versante Jonico – Convenzione rep. n. 1293 del 12/2/2004 (scheda n. 244) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 100.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1627 del 5/3/2004, all’Ente attuatore Comunità Montana Fossa del Lupo, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Recupero paesaggistico ambientale VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; 1474 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; tolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1293 del 12/2/2004, all’Ente attuatore Comunità Montana Versante Jonico, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Recupero Naturalistico della Fiumara D’Assi», sul c/c n. 99999 ABI 03032 CAB 36570 presso la Credem di Santa Caterina dello Ionio. CONSIDERATO CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Comunità Montana Versante Jonico; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 12 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1293 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 500.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Recupero Naturalistico della Fiumara D’Assi»; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità Montana Versante Jonico, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota del 4/11/2004 prot. 1559, acquisita agli atti del Dipartimento il 43/11/2004 prot. 8284, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 100.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 100.000,00 capi- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20610 del 30 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Versante Dello Stretto – Convenzione rep. n. 1567 del 23/2/2004 «Sentiero dei Ruffo di Calabria – Comune di Scilla» (scheda n. 287) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; CONSIDERATO 1475 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1567 del 23/2/2004, all’Ente attuatore Comunità Montana Versante Dello Stretto, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Sentiero dei Ruffo di Calabria – Comune di Scilla», sul c/c n. 22210/70 ABI 16300 CAB 1030 CIN E presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Reggio Calabria. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi la Comunità Montana Versante Dello Stretto; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 23 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1567 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 200.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Sentiero dei Ruffo di Calabria – Comune di Scilla»; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità Montana Versante Dello Stretto, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota del 24/8/2004 prot. 1566, acquisita agli atti del Dipartimento l’8/9/2004 prot. 7053, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 40.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 40.000,00 capitolo Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20613 del 30 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comune di Corigliano Calabro – Convenzione rep. n. 1576 del 24/2/2004 (scheda n. 9) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; 1476 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; CONSIDERATO CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Comune di Corigliano Calabro; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 24 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1576 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 200.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Tutela e conservazione della fauna selvatica e della flora endemica»; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comune di Corigliano Calabro, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota del 22/7/2004 prot. 24480, acquisita agli atti del Dipartimento il 23/7/2004 prot. 6331, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 40.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1576 del 24/2/2004, all’Ente attuatore Comune di Corigliano Calabro, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Tutela e conservazione della fauna selvatica e della flora endemica», sul c/c n. 60-3-69 ABI 3067 CAB 80690 presso la Banca Carime di Corigliano Centro. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20614 del 30 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1565 del 23/2/2004 (scheda n. 82) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 40.000,00 capitolo VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; 1477 DECRETA Per quanto in premessa, VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; CONSIDERATO CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 10.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1565 del 23/2/2004, all’Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Realizzazione di un Centro visite», sul c/c n. 201500 ABI 01005 CAB presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cosenza, Corso Mazzini. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20618 del 30 novembre 2004 CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Ente Provincia di Cosenza; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 23 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1565 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 50.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Realizzazione di un Centro visite»; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore l’Ente Provincia di Cosenza, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota del 22/7/2004 prot. 63559, acquisita agli atti del Dipartimento il 28/7/2004 prot. 6445, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 10.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1566 del 23/2/2004 (scheda n. 81) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; 1478 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); DECRETA VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; Per quanto in premessa, VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; CONSIDERATO CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Ente Provincia di Cosenza; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 23 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1566 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 130.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Realizzazione di Officine Ecologiche»; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore l’Ente Provincia di Cosenza, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota del 22/7/2004 prot. 63557, acquisita agli atti del Dipartimento il 28/7/2004 prot. 6446, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 26.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 26.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1566 del 23/2/2004, all’Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Realizzazione di Officine Ecologiche», sul c/c n. 201500 ABI 01005 CAB 16200 presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cosenza, Corso Mazzini. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20621 del 30 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana delle Serre e dell’Alto Mesima – Convenzione rep. n. 1321 del 17/2/2004 (scheda n. 22) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; CONSIDERATO CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi la Comunità Montana delle Serre e dell’Alto Mesima; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 17 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1321 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 180.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Valorizzazione culturale e turistica di Geositi/Geoparchi ricadenti nei comuni di Nardodipace e Sorianello»; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità Montana delle Serre e dell’Alto Mesima, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; 1479 CHE con nota del 26/10/2004 prot. 1727, acquisita agli atti del Dipartimento il 28/10/2004 prot. 8204, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 36.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 36.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1321 del 17/2/2004, all’Ente attuatore Comunità Montana delle Serre e dell’Alto Mesima, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Valorizzazione culturale e turistica di Geositi/Geoparchi ricadenti nei comuni di Nardodipace e Sorianello», sul c/c n. 60/01/02 ABI 3067 CAB 42740 presso la Banca Carime agenzia di Serra S. Bruno. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20623 del 30 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana delle Serre e dell’Alto Mesima – Convenzione rep. n. 1323 del 17/2/2004 (scheda n. 25) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; 1480 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 17 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1323 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 350.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Valorizzazione delle Sentieristica regionale ricadente in area di Pregio della Rer»; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità Montana delle Serre e dell’Alto Mesima, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota del 26/10/2004 prot. 1726, acquisita agli atti del Dipartimento il 28/10/2004 prot. 8203, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 70.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; DECRETA Per quanto in premessa, VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; CONSIDERATO CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Comunità Montana delle Serre e dell’Alto Mesima; — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 70.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1323 del 17/2/2004, all’Ente attuatore Comunità Montana delle Serre e dell’Alto Mesima, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Valorizzazione delle Sentieristica regionale ricadente in area di Pregio della Rer», sul c/c n. 60/01/02 ABI 3067 CAB 42740 presso la Banca Carime agenzia di Serra S. Bruno. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20624 del 30 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1553 del 23/2/2004 (scheda n. 84) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1481 Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 150.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Realizzazione di un Ecomuseo»; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore l’Ente Provincia di Cosenza, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; CONSIDERATO CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE con nota del 22/7/2004 prot. 63558, acquisita agli atti del Dipartimento il 28/7/2004 prot. 6444, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 30.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 30.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1553 del 23/2/2004, all’Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Realizzazione di un Ecomuseo», sul c/c n. 201500 ABI 01005 CAB 16200 presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cosenza, Corso Mazzini. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20625 del 30 novembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana dell’Alto Jonio – Convenzione rep. n. 1638 dell’8/3/2004 «Realizzazione di un centro visite «Museo micologico e centro sperimentale nel comune di Oriolo» (scheda n. 116) – 1a tranche. CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Ente Provincia di Cosenza; IL DIRIGENTE GENERALE CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 23 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1553 con la Regione Calabria VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della 1482 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 8 marzo 2004 con numero di Repertorio n. 1637 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 50.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Realizzazione di un centro visite Museo micologico e centro sperimentale nel comune di Oriolo»; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità Montana dell’Alto Jonio, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota del 23/9/2004 prot. 2376, acquisita agli atti del Dipartimento il 18/10/2004 prot. 7933, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 10.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; DECRETA Per quanto in premessa, VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 10.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1638 dell’8/3/2004 (scheda n. 116), all’Ente attuatore Comunità Montana dell’Alto Jonio, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Realizzazione di un centro visite Museo micologico e centro sperimentale nel comune di Oriolo», sul c/c n. 1/00/447 ABI 8892 CAB 81090 presso la Banca di Credito Cooperativo dei Due Mari, Terranova da Sibari. VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; CONSIDERATO CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi la Comunità Montana dell’alto Jonio; Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20901 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana dell’Alto Jonio – Convenzione rep. n. 1639 dell’8/3/2004 «Recupero ambientale dell’area del Conoide del torrente Saraceno» (scheda n. 110) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; 1483 CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità Montana dell’Alto Jonio, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota del 23/9/2004 prot. 2374, acquisita agli atti del Dipartimento il 18/10/2004 prot. 7931, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 10.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 10.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1639 dell’8/3/2004 (scheda n. 110), all’Ente attuatore Comunità Montana dell’Alto Jonio, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Recupero ambientale dell’area del Conoide del torrente Saraceno», sul c/c n. 1/00/447 ABI 8892 CAB 81090 presso la Banca di Credito Cooperativo dei Due Mari, Terranova da Sibari. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. CONSIDERATO Catanzaro, lı̀ 2 dicembre 2004 CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20908 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Medio Tirreno e Pollino – Convenzione rep. n. 1597 del 27/2/2004 (scheda n. 239) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi la Comunità Montana dell’Alto Jonio; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 8 marzo 2004 con numero di Repertorio n. 1639 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 50.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Recupero ambientale dell’area del Conoide del torrente Saraceno»; VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; 1484 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; CHE con nota del 3/11/2004 prot. 3309, acquisita agli atti del Dipartimento il 3/11/2004 prot. 8276, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 32.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); DECRETA Per quanto in premessa, VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; CONSIDERATO CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi la Comunità Montana Medio Tirreno e Pollino; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 27 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1597 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 160.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Realizzazione di Osservatorio Ambientale e sentieri ecologici e marini»; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità Montana Medio Tirreno e Pollino, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 32.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1576 del 24/2/2004, all’Ente attuatore Comunità Montana Medio Tirreno e Pollino, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Realizzazione di Osservatorio Ambientale e sentieri ecologici e marini», sul c/c n. 999 999 999 ABI 05256 CAB 80850 presso la Banca Popolare di Crotone Agenzia di Paola. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 2 dicembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20916 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana dell’Alto Jonio – Convenzione rep. n. 1637 dell’8/3/2004 «Progetto per la salvaguardia e creazione dei corridoi ecologici» (scheda n. 112) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 1485 VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; 20.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; CONSIDERATO CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 20.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1637 dell’8/3/2004 (scheda n. 112), all’Ente attuatore Comunità Montana dell’Alto Jonio, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Progetto per la salvaguardia e creazione dei corridoi ecologici», sul c/c n. 1/00/447 ABI 8892 CAB 81090 presso la Banca di Credito Cooperativo dei Due Mari, Terranova da Sibari. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 2 dicembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20918 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1563 del 23/2/2004 (scheda n. 79) – 1a tranche. CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi la Comunità Montana dell’Alto Jonio; IL DIRIGENTE GENERALE CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 8 marzo 2004 con numero di Repertorio n. 1637 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 100.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Progetto per la salvaguardia e creazione dei corridoi ecologici»; VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità Montana dell’Alto Jonio, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota del 23/9/2004 prot. 2375, acquisita agli atti del Dipartimento il 18/10/2004 prot. 7932, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; 1486 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); DECRETA VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; CONSIDERATO Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 50.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1563 del 23/2/2004, all’Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Realizzazione della rete sentieristica provinciale», sul c/c n. 201500 ABI 01005 CAB 16200 presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cosenza. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 2 dicembre 2004 CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20920 del 2 dicembre 2004 Progetto Integrato Strategico (P.I.S.) – Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 – Azione 1.10 B – Domande per l’erogazione di incentivi, in regime di «de minimis», a soggetti privati per la «valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole» – Esito istruttoria, progetto (Tip. «D») dell’Associazione Bellacittà per effetto della sua ammissione con riserva disposta dal TAR di Catanzaro – Sez. II, con ordinanza n. 263/2004. CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Ente Provincia di Cosenza; IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO: CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 23 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1563 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 250.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Realizzazione della rete sentieristica provinciale»; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; — che con deliberazione n. 549 del 4 agosto 2003 la Giunta regionale ha approvato il bando concernente l’erogazione di incentivi, in regime di «de minimis», a soggetti privati per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole – Progetto Integrato Strategico (P.I.S.) – Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 – Azione 1.10 b, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria dell’11/8/2003 – Supplemento straordinario n. 6 al n. 14 dell’1/8/2003, autorizzando l’impegno della spesa di C 9.500.000,00 sul capitolo 2512204 – U.P.B. 3.1.01.02 – Ambiente, esercizio finanziario 2003; CHE con nota del 9/11/2004 prot. 102206, acquisita agli atti del Dipartimento il 10/11/2004 prot. 8422, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; — che con la stessa deliberazione n. 549/2003 la Giunta regionale ha dato mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Ambientale per l’espletamento di tutte le fasi conseguenti e necessarie all’attuazione del surriferito provvedimento; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 50.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; — che con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, assunto il 22 ottobre 2003, prot. n. 1195, annotato in data 29 ottobre 2003 nel Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria, al n. 15336, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria del 28 novembre 2003, Supple- 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 mento straordinario n. 6 al n. 21 del 15 novembre 2003, si è pertanto proceduto alla nomina della Commissione di valutazione delle domande da ammettere al finanziamento e alla concessione di contributi per l’erogazione di incentivi, in regime di «de minimis», a soggetti privati per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole di cui al bando approvato con D.G.R. n. 549/2003; — che con successivo decreto dirigenziale n. 233 del 16/1/ 2004, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria del 30 gennaio 2004 – Supplemento straordinario n. 4 al n. 1 del 16 gennaio 2004, sono state approvate le graduatorie dei beneficiari con i relativi importi ammessi a finanziamento fino alla concorrenza dei fondi disponibili per ciascuna tipologia d’intervento e delle domande ammesse ma non finanziabili per insufficienza di fondi disponibili, separatamente redatte per ciascuna tipologia d’intervento prevista, nonché gli elenchi delle domande non ammesse e non qualificate; — che avverso la suddetta deliberazione della G.R. n. 549 del 4 agosto 2003, il precitato decreto dirigenziale n. 233 del 16/1/ 2004, il provvedimento di esclusione dai soggetti beneficiari del progetto n. prot. 5805 siccome proposto e presentato dall’associazione Bellacittà nell’ambito dei progetti di cui alla tipologia D, nonché avverso le operazioni di svolgimento del concorso ed ogni ulteriore atto e/o comportamento presupposto, connesso e/o conseguente in particolare tutti i provvedimenti di ammissione dei progetti tipologia D come risultanti dalla graduatoria pubblicata sul BUR Calabria del 30 gennaio 2004, l’Associazione culturale e senza fini di lucro Bellacittà, con sede in Vibo Valentia – fraz. Marina, via Pizzo, n. 64, in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t. sig. Alessandro Caruso Frezza, ha proposto ricorso al TAR di Catanzaro (ric. n. 437/2004), chiedendo l’annullamento e la previa sospensiva degli atti impugnati; — che l’adito TAR di Catanzaro – Sez. II con ordinanza n. 263/2004 Reg. Dec. resa nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2004, ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione della ricorrente Associazione Bellacittà e per l’effetto l’ha ammessa con riserva dell’esito dell’istruttoria dell’amministrazione sul progetto de quo ed ha ordinato alla ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di un estratto del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della suddetta ordinanza, ed al deposito della prova delle avvenute notifiche presso la Segreteria della Sezione nell’ulteriore termine di trenta giorni rinviando ogni decisione in merito in rito ed in ordine alle spese all’udienza pubblica del 3 dicembre 2004; — che con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, assunto il 22 ottobre 2004, prot. n. 756, annotato nel registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria il 10 novembre 2004, al n. 18494, è stata conseguentemente disposta la ricostituzione della Commissione per l’istruttoria e la valutazione delle domande per l’erogazione di incentivi, in regime di «de minimis» a soggetti privati per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole di cui al bando approvato con D.G.R. n. 549/2003, nominata con il succitato decreto dirigenziale n. 15336 del 29 ottobre 2003, per procedere all’istruttoria sul progetto della ricorrente Associazione Bellacittà per effetto della sua ammissione con riserva disposta dal TAR di Catanzaro – sez. II, con la succitata ordinanza n. 263/ 2004, precisando che la suddetta istruttoria ed ogni conseguente determinazione avverrà con riserva e sino alla definizione nel merito della suddetta controversia per realizzare concretamente gli effetti scaturenti dalla ordinanza cautelare da eseguire; 1487 QUANTO SOPRA PREMESSO; VISTE le operazioni svolte dalla suddetta Commissione per l’istruttoria sul progetto dell’Associazione Bellacittà per effetto della sua ammissione con riserva disposta dal TAR di Catanzaro – Sez. II con ordinanza n. 263/2004, cosı̀ come risultano dai verbali rimessi dalla Commissione medesima, e non ravvisati vizi di legittimità; DECRETA Per quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante della presente: — di prendere atto delle operazioni svolte per l’istruttoria sul progetto dell’Associazione Bellacittà per effetto della sua ammissione con riserva disposta dal TAR di Catanzaro – Sez. II con ordinanza n. 263/2004, cosı̀ come risultano dai verbali rimessi dalla ricostituita Commissione di valutazione delle domande da ammettere al finanziamento e alla concessione di contributi per l’erogazione di incentivi, in regime di «de minimis», a soggetti privati per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole di cui al bando approvato con D.G.R. n. 549/ 2003; — di approvare con riserva e sino alla definizione nel merito della suddetta controversia, il punteggio finale attribuito alla suddetta Associazione Bellacittà (punteggio finale: 33); — di dare conseguentemente atto che: − l’Associazione Bellacittà, per effetto della sua ammissione con riserva disposta dal TAR di Catanzaro – Sez. II, con ordinanza n. 263/2004, rientra nella graduatoria dei progetti – tipologia «D» – ammessi ma non finanziati per mancanza di fondi, approvata con decreto dirigenziale n. 233 del 16/1/2004, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria del 30 gennaio 2004 – Supplemento straordinario n. 4 al n. 1 del 16 gennaio 2004, occupando il numero 54 – corrispondente al sesto progetto ammesso e non finanziato della tipologia «D»; − per l’effetto, la graduatoria dei progetti della tipologia «D», ammessi ma non finanziati per mancanza di fondi, deve intendersi modificata con riserva e sino alla definizione nel merito della suddetta controversia, per come sopra specificato; — di confermare ogni altra determinazione contenuta nel richiamato decreto dirigenziale n. 233 del 16/1/2004, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria del 30 gennaio 2004 – Supplemento straordinario n. 4 al n. 1 del 16 gennaio 2004; — il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 2 dicembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20922 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Convenzione rep. n. 1614 del 2/3/2004 (scheda n. 208) – 1a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della 1488 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Amministrazione Provinciale di Catanzaro, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; CHE con nota del 9/11/2004 prot. 71738, acquisita agli atti del Dipartimento il 10/11/2004 prot. 8421, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C 80.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); DECRETA VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 80.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1614 del 2/3/2004, all’Ente attuatore Amministrazione Provinciale di Catanzaro, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Recupero dei litorali ionico e tirrenico da rifiuti e fonti d’inquinamento», sul c/c n. 46099 ABI 01010 CAB 04405 presso la Banca Istituto San Paolo. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. CONSIDERATO Catanzaro, lı̀ 2 dicembre 2004 CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20924 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Rete Ecologica Regionale Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1553 del 23/2/ 2004 (scheda n. 84) – 2a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Amministrazione Provinciale di Catanzaro; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 2 marzo 2004 con numero di Repertorio n. 1614 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 400.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Recupero dei litorali ionico e tirrenico da rifiuti e fonti d’inquinamento»; VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; CONSIDERATO CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Ente Provincia di Cosenza; CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 23 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1553 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 150.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Realizzazione di un Ecomuseo»; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 910 del 23/11/ 2004 è stato liquidato il 20% dell’importo del contributo concesso, quale 1a tranche, in ottemperanza quanto previsto dall’art. 13 della convenzione; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 2a tranche, a favore dell’Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza, pari al 60% del contributo entro trenta giorni dall’ac- 1489 quisizione della dichiarazione del responsabile unico del procedimento, munita del visto del legale rappresentante dell’Ente, comprovante il raggiungimento del 60 per cento dei lavori; CHE con nota dell’11/11/2004 prot. 103389, acquisita agli atti il 19/11/2004 prot. n. 8667 è stata richiesta da parte del beneficiario, la II tranche del contributo accordato; CHE l’Osservatorio per la Rete Ecologica Regionale (punto 16, delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali la nota datata 24/11/2004, prot. 8742/I, attestante che l’ente attuatore ha ottemperato agli obblighi previsti in convenzione, evidenziando che: — con nota dell’11/11/2004 prot. 103389 acquisita agli atti il 19/11/2004 prot. 8667, l’Ente attuatore ha documentato il raggiungimento di almeno il 60% dell’investimento come da dichiarazione del R.u.p. dell’11/11/2004 acquisita agli atti il 19/11/ 2004 prot. 8667; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 60% del contributo concesso, quale 2a tranche, pari ad C 90.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera G.R. n. 759/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 60%, 2a tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a; TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 90.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis. 1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1553 del 23/2/2004, all’Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza, quale 2a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Realizzazione di un Ecomuseo», sul c/c n. 201500 ABI 01005 CAB 16200 presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cosenza, Corso Mazzini. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 2 dicembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello DECRETO n. 20928 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Grechi Maria Pia – Convenzione rep. n. 2430 del 2/4/ 2004 – 2a tranche. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della 1490 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/ 2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Grechi Maria Pia; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 2/4/2004 n. rep. 2430 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 99.600,00 per la realizzazione dell’intervento denominato «Tirivolo nella natura»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»; VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345; VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001; VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21/6/1999; VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione; VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione; VISTA la legge regionale 16/91; CONSIDERATO CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/ 2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS RER Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale; CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/ 2003 è stato approvato in attuazione della misura 1.10 azione b, il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole» per l’accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell’1/ 8/03 parti I e II; CHE per la valutazione delle domande pervenute e stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione; CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento; CHE con delibera G.R. n. 549 del 4/8/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 9.500.000,00, capitolo 2512204 – UPB 03.01.01.02 – bilancio 2004 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az. B, conto impegno n. 2461 del 30/7/03; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 10941 del 12/7/ 2004 è stato liquidato il 30% dell’importo del contributo concesso in ottemperanza quanto previsto dall’art. 8 della convenzione; CHE con nota del 22/9/2004 acquisita agli atti il 6/10/2004 prot. n. 7642 è stata richiesta da parte del beneficiario, la II tranche del contributo accordato; CHE l’art. 8 della succitata convenzione, nonché la nota dipartimentale n. 7118 prevedono tra l’altro, l’erogazione della 2a tranche, a favore del beneficiario Grechi Maria Pia, pari al 50% del contributo, previa presentazione d’idonea documentazione di spesa attestante l’impiego di almeno il 50% del costo complessivo del progetto; CHE l’Osservatorio per la Rete Ecologica regionale (punto 16, delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 15/11/2004, prot. n. 8529/I, attestante che il beneficiario ha ottemperato agli obblighi di cui sopra evidenziando che: — con nota del 22/9/2004, acquisita agli atti il 6/10/2004 prot. 7642, il beneficiario ha documentato il raggiungimento di almeno il 50% dell’investimento esibendo la relativa documentazione di spesa; CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del 50% del contributo concesso, quale 2a tranche, pari ad C 49.800,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02, bilancio 2004, impegno di spesa 2461 del 30/7/2003 – D.G.R. n. 549 del 4/8/2003; RITENUTO di provvedere al trasferimento del 50%, 2a tranche, del suddetto contributo; RITENUTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n. 8 del 4/2/2002); DECRETA Per quanto in premessa, — è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, della somma di importo pari a C 49.800,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n. 2461 del 30/7/2003, D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 Mis. 1.10 azione b, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. n. 2430 del 2/4/2004, al beneficiario Grechi Maria Pia, quale 2a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Tirivolo nella natura», sul c/c n. 2793/31 ABI 3002 CAB 05119, presso la Banca di Roma Ag. n. 159. 22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 2 dicembre 2004 Il Dirigente Generale Avv. Giuseppe Mazzitello 1491 CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 – UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER; CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/ 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori; DECRETO n. 20932 del 2 dicembre 2004 POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Aspromonte Orientale – Convenzione rep. n. 1285 dell’11/2/2004 (scheda n. 286) – 1a tranche. CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Comunità Montana Aspromonte Orientale; IL DIRIGENTE GENERALE CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 11 febbraio 2004 con numero di Repertorio n. 1285 con la Regione Calabria la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 350.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Valorizzazione del Paesaggio e della Natura nella Valle del Buonamico»; VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità Montana Aspromonte Orientale, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori; VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente; CHE l’Osservatorio per la Rete Ecologica Regionale (punto 16, delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3 «Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali»la nota datata 22/11/2004, prot. n. 8683/I, attestante che l’ente attuatore ha ottemperato agli obblighi previsti in convenzione, evidenziando che: VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; — con nota del 17/11/2004 prot. 2990, acquisita agli atti del Dipartimento il 17/11/2004 prot. n. 8601, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori; VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica»;