edizione straordinar - Bollettino Ufficiale (BURC)

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edizione straordinar - Bollettino Ufficiale (BURC)
Poste Italiane - Spedizione in a.p.
Tab. “D” Aut. DCO/DC - CZ/038/2003
valida dal 4 febbraio 2003
Supplemento straordinario n. 6 al n. 1 del 15 gennaio 2005
Parti I e II - Anno XXXVI
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE CALABRIA
Catanzaro, sabato 22 gennaio 2005
DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE ● CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 ● (0961) 856628-29
Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono cosı̀ pubblicate:
Il 1o e il 16 di ogni mese:
PARTE PRIMA
●
ATTI DELLA REGIONE
SEZIONE I
◆
◆
◆
Leggi
Regolamenti
Statuti
SEZIONE II
◆
◆
◆
◆
◆
Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale
Deliberazioni del Consiglio regionale
Deliberazioni della Giunta regionale
Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale
Comunicati di altre autorità o uffici regionali
PARTE SECONDA ● ATTI DELLO STATO
E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI
SEZIONE I
◆
Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali
che interessano la Regione
◆
Atti di organi statali che interessano la Regione
Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle
leggi e dai regolamenti della Regione
SEZIONE II
◆
Ordinariamente il venerdì di ogni settimana
PARTE TERZA ● ATTI DI TERZI
◆
◆
Annunzi legali
Avvisi di concorso
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
SOMMARIO
1289
DECRETO n. 16107 del 7 ottobre 2004
POR Calabria 2000-2006. Mis. 7.1 – VII Comitato di Sorveglianza Attuazione Programma Operativo (17-18 giugno
2004). Impegno e liquidazione spese organizzative
pag. 1304
PARTE PRIMA
SEZIONE II
DECRETO n. 16135 del 7 ottobre 2004
DECRETI DEI DIRIGENTI
DELLA REGIONE CALABRIA
Dipartimento
BILANCIO − FINANZE, PROGRAMMAZIONE
E SVILUPPO ECONOMICO
POR Calabria, Misura 7.1 – Commissione selezione iniziative ristorazione ed enogastronomia d’eccellenza – Mis. 4.3a
– 4.4e – D.D.G. 11490 dell’8/8/2003 – Impegno e liquidazione
pag. 1305
DECRETO n. 16137 del 7 ottobre 2004
POR Calabria, Misura 7.1 – Compenso Commissione di
valutazione Progetti incentivi «de minimis» interventi Mis.
1.10b – D.G.R. n. 549/03 – (D.D.G. 15336 del 29/10/2003) –
Periodo 31/10/03 – 23/12/03
pag. 1307
DECRETO n. 15849 del 5 ottobre 2004
POR Calabria, Misura 7.1 – Liquidazione prestazione consulenza professionale Dr. Biafora Pasqualino periodo 11/7/
2004-10/9/2004. Contratto rep. n. 2880/04. D.D.G. n. 5951
dell’11/5/2004
pag. 1302
DECRETO n. 16057 del 6 ottobre 2004
DECRETO n. 16142 del 7 ottobre 2004
POR Calabria, Misura 7.1 – Commissione di valutazione
istanze Tutors e Docenti Work-Esperience – Mis. 3.2 – 3.4.13
(periodo mag.-ago. 2003) Impegno e liquidazione
pag. 1308
DECRETO n. 16277 dell’8 ottobre 2004
POR Calabria 2000-2006. Mis. 7.1 – Azioni di comunicazione e informazione. Riproduzione Elaborati PIS-Oreste.
Impegno e liquidazione fattura
pag. 1303
REGIONE
NVVIP – Compensi contrattuali componenti Nucleo Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici – Liquidazione periodo maggio 2004
pag. 1309
CALABRIA − PRESIDENZA
BOLLETTINO UFFICIALE
A V V I S O
U R G E N T E
Con delibera della Giunta Regionale n. 245 del 26 aprile 2004, pubblicata sul B.U.R. - Calabria n. 9 del 15 maggio 2004,
sono stati aggiornati i prezzi degli abbonamenti, delle inserzioni e le modalità di pagamento.
Pertanto, si riportano di seguito i nuovi prezzi e condizioni di vendita ed abbonamento.
Vendita:
— fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad C 2,00; numero arretrato C 4,00;
— fascicolo di Supplemento straordinario, prezzo di copertina pari ad C 1,50 ogni 32 pagine;
— fascicolo di Parte III costo pari ad C 1,50; numero arretrato C 3,00;
Prezzi di abbonamento:
— Parti I e II abbonamento annuale C 75,00;
— Parte III abbonamento annuale C 35,00.
Condizioni di pagamento:
Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria» − 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza, specificando nella
causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell’abbonamento − cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia − scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all’Amministrazione del B.U.R. - Calabria − Viale De Filippis, 98 − 88100
Catanzaro.
I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data
della loro pubblicazione.
1290
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 16457 del 12 ottobre 2004
DECRETO n. 17229 del 22 ottobre 2004
POR Calabria, Misura 7.1 – Compenso Commissione di
valutazione offerte per la gara afferente alla progettazione e
realizzazione di un sistema di elaborazione denominato «Soveria.it». Periodo 12/3/2002-10/7/2002 – Mis. 6.3
pag. 1311
Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione
dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili del Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» Servizio Provincia di
Reggio Calabria U.A.Z. di Bianco via Corrado Alvaro n. 24
pag. 1318
DECRETO n. 16491 del 12 ottobre 2004
«POR Calabria, Misura 7.1 – Compenso Commissione valutazione ricorsi graduatoria imprendigiovani – Misura 3.113.13. Periodo ottobre-novembre 2003»
pag. 1312
DECRETO n. 17231 del 22 ottobre 2004
Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione
dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili del Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» Servizio Provincia di
Reggio Calabria U.A.Z. di Caulonia viale Magna Grecia n.
50
pag. 1321
DECRETO n. 16750 del 14 ottobre 2004
DECRETO n. 17232 del 22 ottobre 2004
Approvazione rendiconto Funzionario Delegato Janni P.
Roberto con sede presso Avvocatura reg.le anno 2001
pag. 1313
Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione
dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili del Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» Servizio Provincia di
Reggio Calabria U.A.Z. di Locri via Marconi 76
pag. 1322
DECRETO n. 16752 del 14 ottobre 2004
Approvazione rendiconto rassegnato dal Funzionario Delegato Janni P. Roberto con sede presso Avvocatura reg.le
anno 2001
pag. 1314
DECRETO n. 16753 del 14 ottobre 2004
Approvazione rendiconto rassegnato dal Funzionario Delegato Janni P. Roberto con sede presso Avvocatura reg.le
anno 2002
pag. 1314
DECRETO n. 17234 del 22 ottobre 2004
Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione
dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili dell’Avvocatura Regionale – Sezione di Reggio Calabria via D. Tripepi
92
pag. 1323
DECRETO n. 17236 del 22 ottobre 2004
Tasse Automobilistiche Regionali. Tabaccai autorizzati
alla riscossione. Cambio titolarità
pag. 1325
DECRETO n. 16755 del 14 ottobre 2004
Approvazione rendiconto rassegnato dal Funzionario Delegato Janni P. Roberto con sede presso Avvocatura reg.le
anno 2002
pag. 1315
DECRETO n. 17226 del 22 ottobre 2004
Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione
dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili del Dipartimento Bilancio, Finanze, programmazione e Sviluppo Economico – Settore Patrimonio, Servizio Patrimonio, Ufficio
Patrimonio di Reggio Cal. via T. Panella n. 20
pag. 1316
DECRETO n. 17237 del 22 ottobre 2004
Riscossione tasse automobilistiche. DPCM 25 gennaio
1999, n. 11. Rinuncia al servizio
pag. 1326
DECRETO n. 17401 del 25 ottobre 2004
Richiesta della ditta Bracco Maria Pina, Amministratrice
della Azienda Agricola Tiriolello, per «costruire a distanza
inferiore a quella stabilita dall’art. 49 del D.P.R. 753/80, una
serie di fabbricati per civile abitazione, nel comune di Catanzaro, foglio 82, p.lla 61, linea ferroviaria Cosenza-Catanzaro
Lido, in sx tra le progressive Km 104+925 e Km 105+028” –
Autorizzazione
pag. 1326
DECRETO n. 17227 del 22 ottobre 2004
Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione
dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili del Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» Servizio Provincia di
Reggio Calabria U.A.Z. di Rosarno via Boccaccio 3
pag. 1317
DECRETO n. 17538 del 26 ottobre 2004
Accreditamento somme per l’anno 2004 trattamento economico al personale assunto ai sensi della Legge 138/84
pag. 1327
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1291
DECRETO n. 17818 del 28 ottobre 2004
DECRETO n. 18097 del 4 novembre 2004
Incarico alla Società Anemos ICT S.r.l. per la realizzazione
di interventi evolutivi sul sistema Rendiconta a supporto del
progetto di Sperimentazione del Ciclo di Programmazione e
Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano
operativo, di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 8/2002
pag. 1327
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1339
DECRETO n. 18098 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1339
DECRETO n. 18083 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1335
DECRETO n. 18099 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1340
DECRETO n. 18085 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1336
DECRETO n. 18100 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1340
DECRETO n. 18088 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1336
DECRETO n. 18101 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1340
DECRETO n. 18090 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1336
DECRETO n. 18103 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1341
DECRETO n. 18091 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1337
DECRETO n. 18104 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1341
DECRETO n. 18092 del 4 novembre 2004
DECRETO n. 18106 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1337
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1342
DECRETO n. 18094 del 4 novembre 2004
DECRETO n. 18107 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1338
DECRETO n. 18095 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1342
DECRETO n. 18109 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1338
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1342
DECRETO n. 18096 del 4 novembre 2004
DECRETO n. 18110 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1338
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1343
1292
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 18112 del 4 novembre 2004
DECRETO n. 18329 del 9 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1343
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1348
DECRETO n. 18113 del 4 novembre 2004
DECRETO n. 18331 del 9 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1344
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1349
DECRETO n. 18314 del 9 novembre 2004
DECRETO n. 18333 del 9 novembre 2004
Cristofalo Rosa Cod. Lottomatica PA 3727. Cessazione servizio riscossione tasse automobilistiche. DPCM 25 gennaio
1999, n. 11
pag. 1344
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1349
DECRETO n. 18315 del 9 novembre 2004
DECRETO n. 18335 del 9 novembre 2004
Cessazione servizio riscossione tasse automobilistiche.
DPCM 25 gennaio 1999, n. 11
pag. 1344
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1349
DECRETO n. 18316 del 9 novembre 2004
DECRETO n. 18336 del 9 novembre 2004
Tassa Automobilistica – Istanze esenzione – Riconoscimento diritto ai soggetti portatori di handicap
pag. 1345
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1350
DECRETO n. 18318 del 9 novembre 2004
DECRETO n. 18338 del 9 novembre 2004
Tassa Automobilistica – Rigetto istanze esenzione per portatori di handicap
pag. 1345
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1350
DECRETO n. 18319 del 9 novembre 2004
DECRETO n. 18341 del 9 novembre 2004
Rettifica Decreto n. 13714 del 23 agosto 2004 – Rateizzazione cartella n. 034 2003 00013491 36 000 – Ruolo 2002/
005659 – Numero pratica 903006113776-903007510778
pag. 1346
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1351
DECRETO n. 18342 del 9 novembre 2004
DECRETO n. 18321 del 9 novembre 2004
Tassa Automobilistica − Istanze esenzione – Riconoscimento diritto ai soggetti portatori di handicap
pag. 1347
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1351
DECRETO n. 18343 del 9 novembre 2004
DECRETO n. 18325 del 9 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1351
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1347
DECRETO n. 18562 del 10 novembre 2004
DECRETO n. 18328 del 9 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1348
Rateizzazione cartella n. 034 2003 00032077 22 000 – Numero pratica 903008546557 – Tassa automobilistica 1999
pag. 1352
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1293
DECRETO n. 18826 del 12 novembre 2004
DECRETO n. 19807 del 23 novembre 2004
«POR Calabria 2000-2006 – Mis. 7.1 – Assistenza Tecnica
istituzionale all’Autorità di Gestione per la razionalizzazione
e l’innovazione del sistema degli incentivi alle imprese.
Schema di convenzione – Assunzione impegno di spesa
pag. 1353
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1363
Tassa automobilistica regionale – Convenzione A.C.I./Regione Calabria – Liquidazione fattura n. 19580/2004
pag. 1364
DECRETO n. 19459 del 19 novembre 2004
Regolarizzo provvisorio
DECRETO n. 19810 del 23 novembre 2004
pag. 1358
DECRETO n. 19813 del 23 novembre 2004
DECRETO n. 19462 del 19 novembre 2004
POR Calabria, Misura 7.1 – Retribuzione di posizione
R.M. su liquidabilità impegno n. 99 del 6/2/2004 – DDS n.
1102 del 10/2/2004 – D.D.G. n. 7250 del 13/6/2002. (VI)
pag. 1358
Tassa Automobilistica – Istanze esenzione – Riconoscimento diritto ai soggetti portatori di handicap
pag. 1364
DECRETO n. 19817 del 23 novembre 2004
DECRETO n. 19463 del 19 novembre 2004
POR Calabria 2000-2006 Mis. 7.1 – Liquidazione retribuzione di risultato attribuita ai Responsabili di Misura al 30/
10/2004. D.D.G. n. 7250 del 13/6/2002. (VI)
pag. 1359
DECRETO n. 19746 del 22 novembre 2004
Tassa Automobilistica – Rigetto istanze esenzione per portatori di handicap
pag. 1365
DECRETO n. 19819 del 23 novembre 2004
Tassa Automobilistica – Istanze esenzione – Riconoscimento diritto ai soggetti portatori di handicap
pag. 1365
Estinzione c/c 51/2149/27 – Ispettorato regionale delle Foreste di Reggio Calabria
pag. 1361
DECRETO n. 19820 del 23 novembre 2004
DECRETO n. 19791 del 23 novembre 2004
Tassa automobilistica – Istanze esenzione veicoli di interesse storico – Riconoscimento diritto
pag. 1366
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1361
DECRETO n. 19793 del 23 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1361
DECRETO n. 19796 del 23 novembre 2004
Dipartimento
URBANISTICA
DECRETO n. 22049 del 10 dicembre 2004
Ditta: Papa Maria Giovanna – Comune di Bonifati – Concessione demaniale marittima
pag. 1367
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1362
DECRETO n. 22051 del 10 dicembre 2004
DECRETO n. 19800 del 23 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1362
Ditta: Alexandroff Vjera – Comune di Belvedere Marittimo – Rinnovo concessione demaniale marittima adeguamento PUA
pag. 1369
DECRETO n. 22053 del 10 dicembre 2004
DECRETO n. 19803 del 23 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica
pag. 1363
Ditta: Alexandroff Vjera – Comune di Belvedere Marittimo – Rinnovo concessione demaniale marittima adeguamento PUA
pag. 1371
1294
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 22057 del 10 dicembre 2004
DECRETO n. 22067 del 10 dicembre 2004
Ditta: Irace Alfonsina – Comune di Guardia Piemontese –
Concessione demaniale marittima in sanatoria
pag. 1373
Ditta: Le Bruscate S.r.l. – Comune di Cassano allo Ionio –
Concessione demaniale marittima
pag. 1396
DECRETO n. 22068 del 10 dicembre 2004
DECRETO n. 22058 del 10 dicembre 2004
Ditta: Curcio Carmela – Comune di Acquappesa – Concessione demaniale marittima in sanatoria
pag. 1376
DECRETO n. 22059 del 10 dicembre 2004
Ditta: Hotel Garden S.r.l. di De Lorenzo Sergio – Comune
di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima
pag. 1378
Ditta: Canale Natale – Comune di Reggio Calabria – Concessione demaniale marittima (subingresso)
pag. 1398
DECRETO n. 22069 del 10 dicembre 2004
Ditta: Sibari S.r.l. – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima
pag. 1399
DECRETO n. 22070 del 10 dicembre 2004
DECRETO n. 22060 del 10 dicembre 2004
Ditta: Caruso Antonio – Comune di Acquappesa – Rinnovo concessione demaniale marittima
pag. 1380
Ditta: Ieraci Anselmo – Comune di Siderno – Concessione
demaniale marittima (subingresso)
pag. 1401
DECRETO n. 22071 del 10 dicembre 2004
DECRETO n. 22061 del 10 dicembre 2004
Ditta: Grazzini Alba – Comune di Praia a Mare – Rinnovo
concessione demaniale marittima
pag. 1382
Ditta: La Laguna S.n.c. – Comune di Mandatoriccio –
Concessione demaniale marittima
pag. 1402
DECRETO n. 22072 del 10 dicembre 2004
DECRETO n. 22062 del 10 dicembre 2004
Ditta: Santagati Agnese Maria – Comune di Villa San Giovanni – Concessione demaniale marittima in sanatoria
pag. 1384
Ditta: Hotel Gaudio di Gaudio Antonio – Comune di Longobardi (CS) – Concessione demaniale marittima
pag. 1405
DECRETO n. 22073 del 10 dicembre 2004
DECRETO n. 22063 del 10 dicembre 2004
Ditta: Renzo Vincenzo – Comune di Calopezzati – Concessione demaniale marittima
pag. 1387
DECRETO n. 22064 del 10 dicembre 2004
Ditta: Cambareri Giuseppe – Comune di Bagnara Calabra
– Concessione demaniale marittima
pag. 1389
Ditta: Delle Tasse Giorgio – Comune di Scalea – Concessione demaniale marittima
pag. 1407
DECRETO n. 22075 del 13 dicembre 2004
Ditta: Zangaro Filomena – Comune di Pietrapaola – Concessione demaniale marittima
pag. 1409
DECRETO n. 22065 del 10 dicembre 2004
DECRETO n. 22078 del 13 dicembre 2004
Ditta: Splash Down S.a.s. – Comune di Cassano allo Ionio
– Concessione demaniale marittima
pag. 1391
Ditta: Sapone Felicia – Comune di Paola – Concessione
demaniale marittima
pag. 1411
DECRETO n. 22066 del 10 dicembre 2004
DECRETO n. 22083 del 13 dicembre 2004
Ditta: Ficara Domenico – Comune di Reggio Calabria –
Concessione demaniale marittima
pag. 1393
Ditta: Ulisse S.a.s. – Comune di Diamante – Concessione
demaniale marittima
pag. 1414
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 22086 del 13 dicembre 2004
Ditta: Holiday Beach di Crusco & C. – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima
pag. 1416
1295
Dipartimento
AMBIENTE
DECRETO n. 20432 del 29 novembre 2004
DECRETO n. 22087 del 13 dicembre 2004
Ditta: Praino Eugenio – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima
pag. 1418
Comune Badolato (CZ) – Ditta Caporale Pietro – Rettifica
decreto n. 14026 dell’1/10/2003
pag. 1440
DECRETO n. 20434 del 29 novembre 2004
DECRETO n. 22089 del 13 dicembre 2004
Ditta: Sirimarco Gaia – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima
pag. 1420
Comune Scilla (RC) – Ditta Serraino Middio Rosario –
Rettifica decreto n. 12243 del 28/7/2004
pag. 1440
DECRETO n. 20435 del 29 novembre 2004
DECRETO n. 22091 del 13 dicembre 2004
Ditta: Perrone Giulio – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima
pag. 1422
Comune Diamante (CS) – Ditta Presta Giuseppina e Vittoria – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n.
42 per condono edilizio
pag. 1441
DECRETO n. 22093 del 13 dicembre 2004
DECRETO n. 20436 del 29 novembre 2004
Ditta: Calipso S.n.c. – Comune di Calopezzati – Concessione demaniale marittima
pag. 1424
Comune Reggio Calabria – Ditta Minniti Mario – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria
art. 13 L. 47/85
pag. 1441
DECRETO n. 22105 del 13 dicembre 2004
Ditta: Kala Kretosa S.r.l. – Comune di Calopezzati – Concessione demaniale marittima
pag. 1427
DECRETO n. 20443 del 29 novembre 2004
Comune Reggio Calabria – Ditta Minniti Mario – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria
art. 13 L. 47/85
pag. 1442
DECRETO n. 22107 del 13 dicembre 2004
Ditta: Ciciarelli Rosanna – Comune di Longobardi – Concessione demaniale marittima
pag. 1429
DECRETO n. 20444 del 29 novembre 2004
Comune Reggio Calabria – Ditta Suraci Giuseppe – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85
pag. 1443
DECRETO n. 22205 del 13 dicembre 2004
Ditta: Caruro Rosina – Comune di Cariati – Concessione
demaniale marittima
pag. 1431
DECRETO n. 20465 del 29 novembre 2004
DECRETO n. 22113 del 13 dicembre 2004
Comune Reggio Calabria – Ditta Ritorto Enzo Domenico –
Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per
sanatoria art. 13 L. 47/85
pag. 1444
Ditta: Picarelli Attilio – Comune di Cetraro – Concessione
demaniale marittima
pag. 1433
DECRETO n. 22115 del 13 dicembre 2004
Ditta: D’Elia Mario – Comune di Belvedere M.mo – Rinnovo concessione demaniale marittima
pag. 1435
DECRETO n. 20467 del 29 novembre 2004
Comune Ricadi (VV) – Ditta Villaggio Turistico Robinson
S.r.l. Amm.re Unico Laversa A. – Applicazione sanzione art.
167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85
pag. 1445
DECRETO n. 20468 del 29 novembre 2004
DECRETO n. 22117 del 13 dicembre 2004
Ditta: Gulino Giuseppe – Comune di Villapiana – Concessione demaniale marittima (suppletiva)
pag. 1437
Comune San Ferdinando – Ditta Bonifacio Antonio – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85
pag. 1446
1296
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 20469 del 29 novembre 2004
DECRETO n. 20481 del 29 novembre 2004
Comune Reggio Calabria – Ditta Praticò Rocco Giuseppe
– Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per
sanatoria art. 13 L. 47/85
pag. 1446
Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Ruggero (Eredi
di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio
pag. 1454
DECRETO n. 20470 del 29 novembre 2004
DECRETO n. 20483 del 29 novembre 2004
Comune Villa San Giovanni – Ditta Cicco Giovanbattista –
Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per
sanatoria art. 13 L. 47/85
pag. 1447
Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Maurizio (Eredi
di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio
pag. 1455
DECRETO n. 20472 del 29 novembre 2004
DECRETO n. 20485 del 29 novembre 2004
Comune Reggio Calabria – Ditta Giordano Demetrio –
Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per
sanatoria art. 13 L. 47/85
pag. 1448
Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Massimo (Eredi
di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio
pag. 1455
DECRETO n. 20473 del 29 novembre 2004
Comune Gioia Tauro – Ditta Liberto Vincenzo – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria
art. 13 L. 47/85
pag. 1449
DECRETO n. 20474 del 29 novembre 2004
Comune Villapiana (CS) – Ditta «Lido Verde» di Nicoletti
Francesco & C. S.a.s. – Applicazione sanzione art. 167 del
D.L. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio
pag. 1450
DECRETO n. 20486 del 29 novembre 2004
Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Anna Rita (Eredi
di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio
pag. 1456
DECRETO n. 20488 del 29 novembre 2004
Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Maurizio (Eredi
di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio
pag. 1457
DECRETO n. 20431 del 29 novembre 2004
DECRETO n. 20475 del 29 novembre 2004
Comune Gioia Tauro – Ditta Zaffiro Concetta, Antonio e
Mario – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n.
42 per sanatoria art. 13 L. 47/85
pag. 1451
Comune Belmonte Calabro (CS) – Ditta Sconza Leonardo
– Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42
per sanatoria art. 13 L. 47/85
pag. 1458
DECRETO n. 20490 del 29 novembre 2004
DECRETO n. 20476 del 29 novembre 2004
Comune San Ferdinando – Ditta Castauro Rosaria e Ferraro Teresa – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/
2004 n. 42 per condono edilizio
pag. 1451
Comune Joppolo (VV) – Ditta Muzzupappa Maria Domenica – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n.
42 per sanatoria art. 13 L. 47/85
pag. 1459
DECRETO n. 20491 del 29 novembre 2004
DECRETO n. 20477 del 29 novembre 2004
Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Pasquale (Eredi
di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio
pag. 1452
Comune Zambrone (VV) – Ditta Landro Francesco Carlo
– Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42
per sanatoria art. 13 L. 47/85
pag. 1460
DECRETO n. 20508 del 29 novembre 2004
DECRETO n. 20479 del 29 novembre 2004
Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Sergio (Eredi di
Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs.
22/1/2004 n. 42 per condono edilizio
pag. 1453
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1564 del 23/2/2004 (scheda n. 68) – 1a tranche
pag. 1460
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1297
DECRETO n. 20509 del 29 novembre 2004
DECRETO n. 20518 del 29 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino –
Convenzione rep. n. 1549 del 20/2/2004 «Completamento
Museo delle Icone di San Basile» (scheda n. 33) – 1a tranche
pag. 1461
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino –
Convenzione rep. n. 1550 del 20/2/2004 «Completamento
Centro visita di Civita (CS)» (scheda n. 34) – 1a tranche
pag. 1467
DECRETO n. 20511 del 29 novembre 2004
DECRETO n. 20519 del 29 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino –
Convenzione rep. n. 1548 del 20/2/2004 «Recupero fontane
rurali, sorgenti montane e punti d’acqua – Morano C., Laino
Borgo e Frascineto» (scheda n. 32) – 1a tranche
pag. 1462
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Italo-Arberesche del Pollino – Convenzione rep. n. 1589 del 25/2/2004
«Allestimento ecomuseo di archeologia industriale – Sistema
Filanda Storica di Civita» (scheda n. 122) – 1a tranche
pag. 1468
DECRETO n. 20515 del 29 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino –
Convenzione rep. n. 1552 del 20/2/2004 «Realizzazione di un
ponte a funi sul fiume Lao» (scheda n. 63) – 1a tranche
pag. 1463
DECRETO n. 20520 del 29 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino –
Convenzione rep. n. 1547 del 20/2/2004 «Completamento
Centro visita Cine – Teatro di Mormanno» (scheda n. 31) – 1a
tranche
pag. 1469
DECRETO n. 20512 del 29 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Gocal Monte Poro Serre Vibonesi
– Convenzione rep. n. 1544 del 20/2/2004 «Centro di visita e
di divulgazione ambientale del Parco delle Serre» (scheda n.
pag. 1464
231) – 1a tranche
DECRETO n. 20585 del 30 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Area Marina Protetta Capo Rizzuto – Ente gestore Provincia di Crotone – Convenzione rep.
n. 1292 del 12/2/2004 (scheda n. 214) – 1a tranche
pag. 1470
DECRETO n. 20513 del 29 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Area Marina Protetta Capo Rizzuto – Ente gestore Provincia di Crotone – Convenzione rep.
n. 1291 del 12/2/2004 «Recupero ambientale e naturalistico
del litorale costiero dell’Area Marina Protetta Capo Rizpag. 1465
zuto» (scheda n. 213) – 1a tranche
DECRETO n. 20589 del 30 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Versante dello
Stretto – Convenzione rep. n. 1562 del 23/2/2004 – (scheda n.
285) 1a tranche
pag. 1471
DECRETO n. 20516 del 29 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino –
Convenzione rep. n. 1551 del 20/2/2004 «Realizzazione Sentieristica nell’Area dei fiumi Lao e Iannello – Realizzazione
di una Rete Sentieristica regionale» (scheda n. 36) – 1a
tranche
pag. 1466
DECRETO n. 20600 del 30 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Fossa del
Lupo – Convenzione rep. n. 1627 del 5/3/2004 (scheda n. 240)
– 1a tranche
pag. 1472
1298
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 20607 del 30 novembre 2004
DECRETO n. 20624 del 30 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Versante Jonico – Convenzione rep. n. 1293 del 12/2/2004 (scheda n. 244)
pag. 1473
– 1a tranche
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1553 del 23/2/2004 (scheda n. 84) – 1a tranche
pag. 1480
DECRETO n. 20610 del 30 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Versante
Dello Stretto – Convenzione rep. n. 1567 del 23/2/2004 «Sentiero dei Ruffo di Calabria – Comune di Scilla» (scheda n.
pag. 1474
287) – 1a tranche
DECRETO n. 20613 del 30 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comune di Corigliano Calabro –
Convenzione rep. n. 1576 del 24/2/2004 (scheda n. 9) – 1a
tranche
pag. 1475
DECRETO n. 20614 del 30 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1565 del 23/2/2004 (scheda n. 82) – 1a tranche
pag. 1476
DECRETO n. 20618 del 30 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1566 del 23/2/2004 (scheda n. 81) – 1a tranche
pag. 1477
DECRETO n. 20621 del 30 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana delle Serre e
dell’Alto Mesima – Convenzione rep. n. 1321 del 17/2/2004
pag. 1478
(scheda n. 22) – 1a tranche
DECRETO n. 20625 del 30 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana dell’Alto
Jonio – Convenzione rep. n. 1638 dell’8/3/2004 «Realizzazione di un centro visite «Museo micologico e centro sperimentale nel comune di Oriolo» (scheda n. 116) – 1a tranche
pag. 1481
DECRETO n. 20901 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale -- Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana dell’Alto
Jonio – Convenzione rep. n. 1639 dell’8/3/2004 «Recupero
ambientale dell’area del Conoide del torrente Saraceno»
(scheda n. 110) – 1a tranche
pag. 1482
DECRETO n. 20908 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Medio Tirreno e Pollino – Convenzione rep. n. 1597 del 27/2/2004
(scheda n. 239) – 1a tranche
pag. 1483
DECRETO n. 20916 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana dell’Alto
Jonio – Convenzione rep. n. 1637 dell’8/3/2004 «Progetto per
la salvaguardia e creazione dei corridoi ecologici» (scheda n.
112) – 1a tranche
pag. 1484
DECRETO n. 20918 del 2 dicembre 2004
DECRETO n. 20623 del 30 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana delle Serre e
dell’Alto Mesima – Convenzione rep. n. 1323 del 17/2/2004
(scheda n. 25) – 1a tranche
pag. 1479
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1563 del 23/2/2004 (scheda n. 79) – 1a tranche
pag. 1485
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1299
DECRETO n. 20920 del 2 dicembre 2004
DECRETO n. 20936 del 2 dicembre 2004
Progetto Integrato Strategico (P.I.S.) – Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 – Azione 1.10 B – Domande per l’erogazione di incentivi, in regime di «de minimis», a soggetti
privati per la «valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole» – Esito istruttoria, progetto (Tip. «D»)
dell’Associazione Bellacittà per effetto della sua ammissione
con riserva disposta dal TAR di Catanzaro – Sez. II, con ordinanza n. 263/2004
pag. 1486
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in
regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e
sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Caridi Antonia – Convenzione rep. n. 2404 del 2/4/2004
pag. 1493
– 2a tranche
DECRETO n. 20922 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Amministrazione Provinciale di
Catanzaro – Convenzione rep. n. 1614 del 2/3/2004 (scheda n.
208) – 1a tranche
pag. 1487
DECRETO n. 20924 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Rete Ecologica Regionale
Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e
valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente
Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1553 del 23/2/
2004 (scheda n. 84) – 2a tranche
pag. 1488
DECRETO n. 20928 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in
regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e
sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Grechi Maria Pia – Convenzione rep. n. 2430 del 2/4/
2004 – 2a tranche
pag. 1489
DECRETO n. 20932 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Aspromonte
Orientale – Convenzione rep. n. 1285 dell’11/2/2004 (scheda
n. 286) – 1a tranche
pag. 1491
DECRETO n. 20937 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in
regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e
sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Bottega artigiana «La Giara» di Pantano Tullio – Convenzione rep. n. 2399 del 2/4/2004 – 2a tranche
pag. 1494
DECRETO n. 20939 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in
regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e
sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Falegnameria Oliviero geom. Sergio – Convenzione
pag. 1495
rep. n. 2398 del 2/4/2004 – 2a tranche
DECRETO n. 20940 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in
regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e
sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Associazione sportiva «Riccardo Sala» – Convenzione
pag. 1496
rep. n. 2119 del 22/3/2004 – 2a tranche
DECRETO n. 20944 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in
regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e
sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Artimage di Marino Rosa – Convenzione rep. n. 2226
pag. 1498
del 25/3/2004 – 2a tranche
DECRETO n. 20947 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in
regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e
sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Scalzo Mascia – Convenzione rep. n. 2109 del 22/3/
pag. 1499
2004 – 2a tranche
DECRETO n. 20934 del 2 dicembre 2004
DECRETO n. 20992 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in
regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e
sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Calabrese Clementina – Convenzione rep. n. 2403 del
2/4/2004 – 2a tranche
pag. 1492
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in
regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e
sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Lopez Maria De La Paz – Convenzione rep. n. 2422 del
2/4/2004 – 2a tranche
pag. 1500
1300
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 20995 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in
regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e
sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Trocino Cinzia – Convenzione rep. n. 2428 del 2/4/2004
– 2a tranche
pag. 1501
Dipartimento
SANITA
v
DECRETO n. 12524 del 30 luglio 2004
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 Corso di formazione specifica in Medicina Generale. Liquidazione ditta Tipolitografia
Graficakappa di Colaccino Caterina da Pianopoli per fornitura materiale di cancelleria
pag. 1511
DECRETO n. 20997 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in
regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e
sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Berardelli Andrea – Convenzione rep. n. 2400 del 2/4/
2004 – 2a tranche
pag. 1502
DECRETO n. 16215 dell’8 ottobre 2004
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.. Corso di formazione
specifica in Medicina Generale 2004/2006. Liquidazione
compensi e spese ai docenti − I semestre 2004
pag. 1511
DECRETO n. 18028 del 3 novembre 2004
DECRETO n. 20998 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in
regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e
sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Country Club Polso di Marco Rubettino – Convenzione rep. n. 2449 del 6/4/2004 – 2a tranche
pag. 1503
DECRETO n. 21001 del 2 dicembre 2004
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – Commi 6 e 7 –
Riconoscimento del sig. Pavone dott. Francesco nato il 3
agosto 1965, a Reggio Calabria (RC), quale «Tecnico competente in rilevamento acustico»
pag. 1505
DECRETO n. 21004 del 2 dicembre 2004
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – Commi 6 e 7 –
Riconoscimento del sig. Tassone dott. Giuseppe nato il 18 settembre 1964, a Melito P. S. (RC), quale «Tecnico competente
in rilevamento acustico»
pag. 1505
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.. Corso di formazione
in Medicina Generale 2003/2006. Liquidazione borse di
studio. Periodo luglio-agosto 2004
pag. 1511
DECRETO n. 18032 del 3 novembre 2004
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.. Corso di formazione
specifica in Medicina Generale 2004/2006. Decadenza della
Dr.ssa Foti Marina Domenica
pag. 1511
DECRETO n. 19007 del 16 novembre 2004
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.. Corso di formazione
in Medicina Generale 2003/2006. Liquidazione gruppo di lavoro per attività seminariali − Periodo 1/1/2004-30/9/2004
pag. 1511
DECRETO n. 20341 del 26 novembre 2004
Corso di formazione specifica in Medicina Generale
biennio 2001/2003 − D.M. 31 maggio 2001 − Colloquio finale
− Ammissione di medici tirocinanti alla sessione straordinaria d’esame
pag. 1512
DECRETO n. 21006 del 2 dicembre 2004
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Art. 2 – Commi 6 e 7 –
Riconoscimento del sig. Movilia arch. Sergio nato il 6 luglio
1970, a Campobasso (CB), quale «Tecnico competente in rilevamento acustico»
pag. 1506
DECRETO n. 20342 del 26 novembre 2004
Ditta «Croce di S. Nicola di Mira» − Lungro (CS) − Autorizzazione Sanitaria Regionale al fine di adibire l’ambulanza
di tipo A targata AL 420SZ per trasporto e soccorso infermi
pag. 1513
DECRETO n. 21010 del 2 dicembre 2004
Rettifica liquidazioni assunte sul conto impegno n. 3736
del 30/9/03, cap. 2512204 invece che sul conto impegno n.
2461 del 30/7/03 cap. 2512204 – Delibera G.R. 549 del 4/8/03
– Delibera G.R. n. 759 del 30/9/03 – PIS Rete Ecologica Regionale
pag. 1506
DECRETO n. 20546 del 30 novembre 2004
Corso di Formazione specifica in Medicina Generale
biennio 2001-2003 − Liquidazione fatture − Grand Hotel Lamezia con sede in Piazza Lamezia − Periodo 27/10/03-21/2/04
pag. 1513
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1301
DECRETO n. 20526 del 30 novembre 2004
DECRETO n. 20824 dell’1 dicembre 2004
Sospensione attività di Day Surgery, Centro Oculistico
«Madonna della Strada»
pag. 1514
Programma speciale, artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D.Lgs.
19/6/1999, n. 229 «Identificazione di marckers genetici nella
malattia di Parkinson ad esordio tardivo sporadico e familiare», impegno di spesa
pag. 1519
DECRETO n. 20552 del 30 novembre 2004
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.. Corso di formazione
in Medicina Generale 2004/2006. Liquidazione borse di
studio. Periodo settembre-ottobre 2004
pag. 1515
DECRETO n. 20809 dell’1 dicembre 2004
A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia. Impegno somma Euro
15.881,35 per liquidazione all’Ente Morale «Famiglia Germanò» giornate degenza II trimestre 2004
pag. 1515
DECRETO n. 20817 dell’1 dicembre 2004
Attività di promozione della salute, acquisizione testo
«Cresciamo Sani e Forti (per vivere una buona salute)», Casa
Editrice Falma-Edium s.r.l. di Roma − Impegno di spesa
pag. 1516
DECRETO n. 20818 dell’1 dicembre 2004
Centro Trapianti Midollo Osseo − Azienda Ospedaliera
Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria
pag. 1517
DECRETO n. 20819 dell’1 dicembre 2004
DECRETO n. 20826 dell’1 dicembre 2004
Programma speciale, artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D.Lgs.
19/6/1999, n. 229 «Valutazione dei fattori di rischio genetici
ed ambientali nello sviluppo della sindrome da insulinoresistenza dell’aterosclerosi», impegno di spesa
pag. 1519
DECRETO n. 20830 dell’1 dicembre 2004
Programma speciale, artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D.Lgs.
19/6/1999, n. 229 «Sviluppo di prodotti biotecnologici per la
terapia delle neoplasie ematologiche », impegno di spesa
pag. 1520
DECRETO n. 20845 dell’1 dicembre 2004
Esame di idoneità dei medici convenzionati di cui all’art. 8
comma 1 bis del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m. ed i. −
Impegno di spesa
pag. 1520
DECRETO n. 20885 del 2 dicembre 2004
Approvazione progetto «Rapporto sulle dipendenze in Calabria» presentato dall’EURISPES (Istituto di Studi Politici
Economici e Sociali)
pag. 1521
Approvazione progetto «Il Neonatologo e la gravidanza»
pag. 1517
DECRETO n. 20893 del 2 dicembre 2004
DECRETO n. 20820 dell’1 dicembre 2004
Associazione donatori di sangue Fratres di Caraffa di Catanzaro. Impegno somma Euro 1.195,00 − Legge 4 maggio
1990, n. 107
pag. 1521
Programma speciale, artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D.Lgs.
19/6/99, n. 229, «Identificazione di nuovi marcatori tumorali
mediante analisi del corredo proteonomico e epitopico di cellule neoplastiche», impegno di spesa
pag. 1518
DECRETO n. 20895 del 2 dicembre 2004
Adempimenti per l’attuazione della Legge n. 45/99: «Disposizioni per il Fondo Nazionale d’intervento Lotta alla
Droga − Anni 2002-2003»
pag. 1522
DECRETO n. 20822 dell’1 dicembre 2004
Programma speciale, artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato ed integrato dal D.Lgs.
19/6/1999, n. 229 «La Calabria come isola genetica: epidemiologia, clinica e genetica molecolare di alcune malattie
rare in forma familiare», impegno di spesa
pag. 1518
DECRETO n. 21408 del 6 dicembre 2004
Attività Centro Regionale di Neurogenetica di Lamezia
Terme
pag. 1535
1302
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
PARTE PRIMA
SEZIONE II
DECRETI DEI DIRIGENTI
DELLA REGIONE CALABRIA
Dipartimento
BILANCIO, FINANZE, PROGRAMMAZIONE
E SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO n. 15849 del 5 ottobre 2004
POR Calabria, Misura 7.1 – Liquidazione prestazione consulenza professionale Dr. Biafora Pasqualino periodo 11/7/
2004-10/9/2004. Contratto rep. n. 2880/04. D.D.G. n. 5951
dell’11/5/2004.
DATO atto, ai sensi dell’art. 45, c.2, lett. b), L.R. n. 8 del
4/2/2002, che si sono realizzate le condizioni stabilite per l’erogazione degli emolumenti.
VISTA la nota prot. n. 19145/CC del 26/7/2004, acquisita agli
atti d’Ufficio in data 30/7/2004, prot. n. 1987 con la quale il
Settore Economico del Personale – Ufficio adempimenti fiscali –
ha trasmesso la scheda contabile ed economica relativa agli emolumenti da liquidare in ragione di C 7.812,00 al lordo delle ritenute di legge, che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione delle competenze maturate nel periodo 11/7-10/9/2004, come da prospetto
seguente:
Nominativo Indirizzo
Lordo
compenso
C
Oneri
IRAP C
Lordo a
liquidare
C
Codice Fiscale
BFRPQL51H17H919O
– Biafora Pasqualino –
Via G. Rossigni, 38 –
87036 Rende
7.200,00
612,00
7.812,00
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/
11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003,
nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003.
VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle
Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345.
VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001.
VISTO il D.D.G. n. 5951 dell’11/5/2004, con il quale:
— è stato conferito l’incarico di consulenza professionale Dr.
Biafora Pasqualino, per le attività connesse alle iniziative infrastrutturali e interazione tra APQ e POR per l’attuazione del POR
Calabria 2000-2006;
— è stato approvato lo schema di contratto per la regolazione
del rapporto giuridico-economico con il professionista;
— è stato assunto l’impegno di spesa n. 1274 del 4/5/2004,
per C 21.600,00 sul capitolo 6421101 del Bilancio dell’esercizio
2004, per la liquidazione del compenso relativo alla prestazione
di consulenza professionale.
VISTO il Contratto repertoriato al n. 2880/04, con il quale
sono state convenute le modalità del rapporto.
VISTO l’art. 25, 45, della L.R. n. 8/2002.
VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’approvazione
del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004.
Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente;
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci,
1. È approvato il prospetto in narrativa esposto per C
7.812,00, a fronte della prestazione resa al Dipartimento Bilancio, Finanze dal Dr. Biafora Pasqualino, nel periodo 11/7-10/
9/2004, in ragione del contratto repertoriato al n. 2880/04.
2. È liquidata a favore del Dr. Biafora Pasqualino la somma
di C 7.200,00; oltre ad C 612,00 a favore dell’erario, sull’impegno n. 1274 del 4/5/2004, acceso sul capitolo 6421101 del Bilancio regionale per l’esercizio 2004, quale compenso per la consulenza prestata e oneri a carico Ente, nel periodo 11/7/04-10/
9/04.
3. Il Settore della Ragioneria regionale, è autorizzato alla
emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei creditori, nei modi di legge, previo monitoraggio a cura dell’unità
organizzativa POR competente, sulla base della scheda contabile, allegata, nonché della rispettiva scheda economica, rilasciate dal competente Settore economico e previdenziale del Dipartimento del Personale.
4. Il presente decreto sarà pubblicato, sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 5 ottobre 2004
ACQUISITO agli atti d’Ufficio:
— con protocollo n. 2030 del 10/9/2004, Dipartimento Bilancio, Finanze, il report relativo al periodo della prestazione
11/7-10/9/2004, in uno alla nota di debito n. 2 del 10/9/2004.
Il Dirigente del Settore
Dr.ssa Caterina Guarna
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1303
Scheda contabile D.D.D. n. 5951 dell’11/5/2004 – Capitolo n. 6421101 – Periodo: 11/7/2004-10/9/2004
N.
Cognome e
Nome
1
Biafora Pasqualino
Compenso
lordo
Rimborsi vari
Totale
lordo
Imponibile
previdenziale
17/6/1951 BFRPQL51H17H019O
7.200,00
—
7.200,00
7.200,00
—
612,00
7.812,00
Totali generali
7.200,00
—
7.200,00
7.200,00
—
612,00
7.812,00
Data di
nascita
C.F.
DECRETO n. 16057 del 6 ottobre 2004
POR Calabria 2000-2006. Mis. 7.1 – Azioni di comunicazione e informazione. Riproduzione Elaborati PIS-Oreste.
Impegno e liquidazione fattura.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Ritenute Ritenute
c/ente
Irap
Somma
da
liquidare
CHE a seguito dell’ordine è stato presentato preventivo dalla
Ditta Eliocopia di Rotundo Luigina di Catanzaro, via Indipendenza, 40 P. Iva 01213870791, per C 465,96 (IVA compresa).
RILEVATO, che la prestazione si è realizzata nell’esercizio
2003, giusta fattura n. 898 del 29/9/2002, per cui si ritiene dover
riconoscere il debito per l’importo di C 465,96, avendo l’amministrazione fruito del servizio, necessario ed urgente, ancorché la
Ditta ha presentato in ritardo la richiesta di pagamento, acquisita
agli atti d’Ufficio con prot. n. 3874 del 3/12/2003.
VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i..
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/
11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003,
nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003.
VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006
della Calabria, approvato con Decisione della Commissione
delle Comunità Europee C(2000) 2345 dell’8 agosto 2000.
VISTO il relativo Complemento di Programmazione adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001.
VISTO, in particolare, il Capitolo 6, punto 4.2 del POR succitato, che prevede l’attività di comunicazione ed informazione
per l’efficacia degli interventi.
CONSIDERATO che le spese inerenti l’attività di comunicazione ed informazione di cui trattasi sono poste a carico delle
risorse della Misura 7.1 «Assistenza tecnica» nel rispetto delle
disposizioni dell’articolo 34 e 36 del Regolamento (CE) 1260/99
in materia di ammissibilità delle spese e della Norma 11 REG.
(CE) 1685/2000, novellato dal REG.(CE) 448/2004.
ATTESO che su dispositivo del Direttore Generale del Dipartimento Bilancio, Finanze, n. 2221 del 10/9/2003, è stato inoltrato alla Ditta Eliocopia di Rotundo Luigina – Catanzaro, l’ordine di riprodurre l’elaborato PIS-Oreste in n. 10 (dieci) copie e
n. 21 rilegature per predisporre altrettanti plichi contenenti copia
dell’elaborato per comunicazione alle sedi istituzionali.
CHE per le spese relative alle prestazioni di servizi tecnicofunzionali – in considerazione dei tempi ristretti – si è fatto ricorso alla procedura di gara a trattativa privata, prevista dall’art.
7, c.2 lett. d), D.Lgs. n. 157/95 e s.m.i., laddove recita «Gli appalti del presente Decreto possono essere aggiudicati a trattativa
privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara...
nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l’Amministrazione aggiudicatrice, non possono essere osservati i termini,
di cui agli artt. 8, 9, 10... per la trattativa privata con pubblicazione di un bando; ...».
VISTA la bolla di consegna n. 1218/03 con la quale è stato
consegnato il materiale conformemente all’ordine di cui sopra.
ATTESO che ai sensi dell’art. 45 L.R. n. 8/2002, si sono realizzate le condizioni stabilite e che la fornitura ha rispettato qualitativamente e quantitativamente i contenuti i tempi ed i modi
previsti.
RITENUTO, pertanto, dover liquidare il sopra indicato creditore per la fornitura di servizi attinenti la riproduzione dell’elaborato PIS-Oreste nella quantità sopra citata, impegnando la
somma di C 465,96 sul capitolo 6421101 del Bilancio regionale
esercizio 2004 risorse misura 7.1, per i titoli come da prospetto:
Eliocopia di Rotundo Luigina – Via Indipendenza, 40 – 88100 –
Catanzaro – P. Iva 01213870791
Periodo
Settembre
2003
Fattura n.
898 del
29/9/2003
Descrizione
Riproduzione elaborato
PIS-Oreste e Rilegature
Importo
C
465,96
VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’Approvazione
del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004.
VISTO l’art. 25, nonché gli art. 43, 44 e 45 della L.R. n.
8/2002.
ACQUISITI i pareri:
— ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della Legge regionale 2
maggio 2001, n. 7, in ordine:
− alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e
decisioni comunitari;
− alla regolarità amministrativa;
— ai sensi dell’art. 44, L.R. n. 8/2002, in ordine alla regolarità contabile.
Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dal responsabile
della unità organizzativa competente;
1304
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono efficaci,
1. È approvato il prospetto di cui in narrativa.
2. Si dà atto che le forniture di servizi hanno rispettato qualitativamente e quantitativamente i contenuti i tempi ed i modi
previsti.
3. È riconosciuto il debito di C 465,96, per la fruizione urgente della prestazione di cui in fattura.
4. È impegnata la somma di C 465,96 sul capitolo 6421101,
POR Calabria Mis. 7.1 del Bilancio Regionale esercizio 2004,
che presenta la necessaria disponibilità.
5. È liquidata, alla Ditta Eliocopia di Rotundo Luigina – Catanzaro – P. Iva 01213870791 la somma di C 465,96, IVA compresa, a saldo della fattura sopra esposta.
6. Il Settore Ragioneria generale è autorizzato ad emettere il
relativo mandato di pagamento a favore del creditore, secondo
modalità dallo stesso richieste, come per legge, previo monitoraggio a cura dell’unità organizzativa POR competente.
7. Il presente Decreto è pubblicato, sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
VISTO, in particolare, il Capitolo 6, punto 6.4.4 del Programma Operativo succitato, che prevede l’istituzione del Comitato di Sorveglianza.
CONSIDERATO che le spese inerenti il funzionamento del
Comitato di Sorveglianza di cui trattasi sono poste a carico delle
risorse della Misura 7.1 «Assistenza tecnica» nel rispetto delle
disposizioni dell’articolo 30 del Regolamento (CE) 1960/99 in
materia di ammissibilità delle spese e della Norma 11 REG. (CE)
1685/2000, novellato dal REG. (CE) n. 448/2004.
ATTESO che il Comitato di Sorveglianza, per come citato al
Capitolo 6, punto 6.4.4 deve riunirsi almeno due volte l’anno.
CHE a tal proposito, la Presidenza della G.R. ha realizzato dal
17 al 18 giugno 2004, la riunione del settimo Comitato di sorveglianza.
CHE per le spese organizzative relative ad attività concernenti
lo svolgimento dello stesso – in considerazione dei tempi ristretti
– si è fatto ricorso a procedura di gara a trattativa privata, prevista dall’art. 7, c.2, lett. d), D.Lgs. n. 157/95 e s.m.i., laddove
recita «Gli appalti del presente Decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un
bando di gara... nella misura strettamente necessaria, qualora,
per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l’Amministrazione aggiudicatrice, non possono essere
osservati i termini, di cui agli artt. 8, 9, 10... per la trattativa
privata con pubblicazione di un bando; ...».
Catanzaro, lı̀ 6 ottobre 2004
RILEVATO che:
Il Dirigente del Settore
Dr.ssa Caterina Guarna
DECRETO n. 16107 del 7 ottobre 2004
POR Calabria 2000-2006. Mis. 7.1 – VII Comitato di Sorveglianza Attuazione Programma Operativo (17-18 giugno
2004). Impegno e liquidazione spese organizzative.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
a seguito dell’esperimento di gara, indetto il 24/5/2004, «affidamento servizio Comitato di Sorveglianza POR Calabria 20002006», con verbale dell’11/6/2004 è risultata aggiudicataria la
società Chronos S.n.c. corrente in Catanzaro, Scesa Gradoni, 11
P. Iva 01762460796, con l’offerta recante il prezzo più basso pari
ad C 8.688,23 IVA inclusa, per cui è stata emessa lettera d’ordine
n. 1518 del 16/6/2004;
a seguito della trattativa privata con la Ditta Francesco Sansalone & C. S.a.s. di Soverato, Partita Iva 00706840790 dell’11/6/
2004, con lettera d’ordine n. 1481 dell’11/6/2004 è stata affidata
l’esecuzione di servizi di interpreti e cabina di interpreti con
cuffie di ascolto al prezzo di C 8.208,00 IVA inclusa.
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i..
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/
11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003,
nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003.
VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006
della Calabria, approvato con Decisione della Commissione
delle Comunità Europee C(2000) 2345 dell’8 agosto 2000.
VISTO il relativo Complemento di Programmazione adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001.
CONSIDERATO, che le procedure di cui sopra sono motivate
rispettivamente dalla data di svolgimento della sessione vincolata alla disponibilità congiunta di alcuni partecipanti stranieri e
provenienti da diversi organismi, e dalla comunicazione di cui
alla nota n. 3580 della Commissione Europea del 4/6/2004 che
segnalava la presenza di componenti senza conoscenza della
lingua italiana.
DATO atto che la Segreteria tecnica del comitato di sorveglianza, ha attestato la regolare esecuzione delle prestazioni da
parte dei fornitori incaricati.
RITENUTO, pertanto, dover liquidare i sopra indicati creditori per la fornitura di beni e servizi attinenti l’attuazione e lo
svolgimento del Sesto Comitato di Sorveglianza del POR Calabria 2000-2006 (17 e 18 giugno 2004) e le attività di preparazione, come da prospetto seguente:
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Ft. N.
Importo C
1
P. Iva 01762460796 Chronos S.r.l.
Scesa Gradoni, 11 – 88100 Catanzaro
Servizio organizzazione
– ABI 01030 CAB 04400 – CC n.
3033-13 – Banca MPS – Catanzaro
97 del 13/7/2004
8.832,23
2
P. Iva 00706840790 – Francesco Sansalone & C. S.a.s. – Via Guarasci, 21 –
Servizio interpreti e cabine tradu88068 Soverato – ABI 03069 – CAB
zione con cuffie
42770 – CC. n. 002160790262 – Banca Intesa – Soverato
54 del 26/6/2004
8.208,00
N.
Fornitore
Causale
Totale C
Gravando la spesa di C 17.040,23 sul Capitolo 6421101 del
bilancio esercizio 2004, relativo alla Misura 7.1 del POR Calabria 2000-2006, che presenta la necessaria disponibilità.
ATTESO che, ai sensi dell’art. 45 L.R. n. 8/2002, si sono verificate le condizioni stabilite e che le forniture hanno rispettato
qualitativamente e quantitativamente i contenuti i tempi ed i
modi previsti.
1305
17.040,23
5. Il Settore Ragioneria generale è autorizzato ad emettere i
relativi mandati di pagamento a favore dei creditori, come per
legge, previo monitoraggio a cura dell’unità organizzativa POR
competente.
6. Il presente Decreto è pubblicato sul bollettino della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 7 ottobre 2004
VISTA la L.R. 16/3/2004. n. 9, concernente l’approvazione
del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004.
Il Dirigente del Settore
D.ssa Caterina Guarna
VISTO l’art. 25, nonché gli art. 43, 44 e 45 della L.R. n.
8/2002.
ACQUISITI i pareri:
DECRETO n. 16135 del 7 ottobre 2004
— ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della Legge regionale 2
maggio 2001, n. 7, in ordine:
− alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e
decisioni comunitari;
− alla regolarità amministrativa;
— ai sensi dell’art. 44, L.R. n. 8/2002, in ordine alla regolarità contabile.
Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dal responsabile
della unità organizzativa competente;
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono efficaci,
1. Si dà atto che le forniture di beni e servizi, di cui al prospetto in premessa riportato, hanno rispettato qualitativamente e
quantitativamente i contenuti i tempi ed i modi previsti.
2. È impegnata la somma di C 17.040,23 sul capitolo
6421101, POR Calabria Mis. 7.1, del Bilancio Regionale esercizio 2004 che presenta la necessaria disponibilità.
3. È liquidata, alla Società Chronos S.n.c. Scesa Gradoni, 11
– Catanzaro, la somma di 8.832,23, IVA compresa, a saldo fattura n. 97 del 13/7/2004.
POR Calabria, Misura 7.1 – Commissione selezione iniziative ristorazione ed enogastronomia d’eccellenza – Mis. 4.3a
– 4.4e – D.D.G. 11490 dell’8/8/2003 – Impegno e liquidazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i..
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/
11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003,
nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003.
VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle
Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345.
VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001.
VISTA, in particolare, la Misura 7.1 «Attività di accompagnamento del programma operativo e di assistenza tecnica» del Programma Operativo succitato, che comprende tutte le attività necessarie per la corretta ed efficace gestione degli interventi del
P.O. medesimo.
VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999.
4. È liquidata, alla Francesco Sansalone & C. S.a.s. Via Guarasci, 21 – Soverato, la somma di C 8.208,00 a saldo fattura n. 64
del 26/6/2004.
VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000,
novellato dal REG. (CE) 448/2004.
1306
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
— Dr. Garipoli Rocco, componente,
CONSIDERATO che
— con nota n. 10349 del 4/11/2003 del Dipartimento Attività
Produttive, acquisita agli atti d’Ufficio il 5/11/2003 al n. 3605, è
stata trasmessa la documentazione concernente l’attività della
Commissione valutazione iniziative ristorazione ed enogastronomia d’eccellenza, afferente alle misure 4.3a – 4.4e, unitamente
agli allegati di spesa.
DATO ATTO CHE:
— Con D.G.R. n. 227/2001 sono stati adottati i criteri generali per la presentazione, selezione, realizzazione e valutazione
dei progetti afferenti alle Misure 4.3 – 4.4 del POR Calabria
2000-2006, ed è stato delegato il Dirigente generale alla costituzione della commissione di valutazione, nonché all’adozione dei
provvedimenti gestionali ed attuativi; con D.D.G. n. 11490
dell’8/8/2003 è stata nominata la Commissione di cui trattasi,
che risulta composta, da:
— Dr. Munafò Antonio, presidente,
— Dr. Bove Antonio, componente
— Dr. Garasto Francesco, componente
Compenso C
Nominativo
— con relazione del Settore competente è stata evidenziata
l’attività della commissione.
ATTESO che, ai sensi dell’art. 45, c.2, lett. b), si sono realizzate le condizioni stabilite nel decreto di conferimento dell’incarico.
VISTA la nota n. 21805/CC del 20/9/2004, acquisita agli atti
d’Ufficio in data 20/9/2004 al n. 2289, con la quale il Settore
economico-previdenziale del personale – Ufficio adempimenti
fiscali – ha trasmesso, oltre alle schede economiche, la scheda
contabile relativa ai beneficiari dell’emolumento, per un ammontare di C 38.198,40, al lordo delle ritenute, che si allega.
RITENUTO doversi provvedere, mediante assunzione d’impegno sulle risorse POR Calabria, 2000-2006 Misura 7.1, capitolo 6421101 Bilancio annuale 2004, alla liquidazione delle competenze spettanti ai componenti la commissione di valutazione,
risultanti in complessivi C 38.198,40 al lordo delle ritenute,
come riportato dal prospetto seguente:
— Dr. Bagetta Giacinto, componente,
N.
— attribuendo ai componenti esterni all’amministrazione regionale un compenso lordo di C 50,00 ad ora impiegata nell’attività di valutazione, oltre al rimborso spese;
Oneri C
Spese C
Importo
Impegno C
1
Bagetta Giacinto – N. 20/12/1959 –
BGTGNT59T20D257E
5.925,00
0
340,20
6.256,20
2
Bove Antonio – N. 13/8/1952 –
BVONTN52M13D086K
6.500,00
1.456,00
798,00
8.754,00
3
Garasto Antonio – N. 15/12/1956 –
GRSFNC56T15D005F
5.000,00
0
924,00
5.924,00
4
Garipoli Rocco – N. 24/10/1951 –
GRPRCC51R24G288A
6.500,00
1.456,00
1.307,26
9.263,26
5
Munafò Antonio Adalberto – N.
Cusano M.nino il 21/2/1967 –
MNFNND67B21D231L
6.500,00
0
1.491,94
7.991,94
30.425,00
2.912,00
4.861,40
38.198,40
Totale C
VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’approvazione
del Bilancio regionale per l’esercizio 2004.
Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente;
VISTO l’art. 25, nonché gli art. 43, 44 e 45 della L.R. n.
8/2002.
DECRETA
ACQUISITI i pareri:
— ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2
maggio 2001, n. 7, in ordine:
− alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e
decisioni comunitari;
− alla regolarità amministrativa;
— ai sensi dell’art. 44, L.R. n. 8/2002, in ordine:
− alla regolarità contabile.
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci,
1. Si dà atto che si sono realizzate le condizioni stabilite nel
decreto di conferimento dell’incarico.
2. È approvato il prospetto emolumenti sopra esposto ed ammontante a C 38.198,40.
3. La somma complessiva occorrente pari a 38.198,40 è impegnata sul capitolo 6421101, POR Calabria 2000-2006 – Mis.
7.1 del Bilancio Regionale per l’esercizio 2004.
4. È liquidata la somma di C 38.198,40 a favore dei creditori
secondo gli importi a fianco di ciascuno segnati nel prospetto di
cui sopra, al lordo delle ritenute di legge.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
5. Il Settore della Ragioneria regionale, è autorizzato alla
emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei creditori, nei modi di legge, previo monitoraggio a cura dell’unità
organizzativa POR competente, sulla base della scheda contabile, allegata, nonché della rispettiva scheda economica, rilasciate dal competente Settore economico e previdenziale del Dipartimento del Personale.
6. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.
VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000
e s.m.i..
CONSIDERATO che
— con nota n. 3242 del 26/4/2004 del Dipartimento Ambiente, acquisita agli atti d’Ufficio il 27/4/2004 n. 1056, è stata
trasmessa la documentazione concernente l’attività della Commissione di valutazione progetti incentivi «de minimis» interventi Mis. 1.10b – e gli allegati di spesa.
DATO ATTO CHE:
Catanzaro, lı̀ 7 ottobre 2004
Il Dirigente del Settore
Dr.ssa Caterina Guarna
DECRETO n. 16137 del 7 ottobre 2004
POR Calabria, Misura 7.1 – Compenso Commissione di
valutazione Progetti incentivi «de minimis» interventi Mis.
1.10b – D.G.R. n. 549/03 – (D.D.G. 15336 del 29/10/2003) –
Periodo 31/10/03 – 23/12/03.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
— Con D.G.R. n. 549/2003 sono stati adottati i criteri generali per la presentazione, selezione, realizzazione e valutazione
dei progetti afferenti la misura 1.10b concernente l’erogazione di
incentivi in regime di de «minimis», con la pubblicazione del
bando;
— con D.D.G. n. 15336 del 29/10/2003 è stata nominata la
Commissione di cui trattasi, che risulta composta, oltre al Presidente, da:
− Dr. Braghò Domenico;
− Dr. Cotroneo Vincenzo;
− Dr.ssa Cristofaro Mariangela;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
− Dr. Grossi Francesco;
VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i..
− Dr. Manduca Francesco,
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/
11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003,
nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003.
VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle
Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345.
VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001.
VISTA, in particolare, la Misura 7.1«Attività di accompagnamento del programma operativo e di assistenza tecnica» del Programma Operativo succitato, che comprende tutte le attività necessarie per la corretta ed efficace gestione degli interventi del
P.O. medesimo.
VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999.
N.
1307
Nominativo
ai quali viene attribuito un compenso orario di C 40,00, con un
tetto massimo di C 6.000,00 per sessione, ai sensi della circolare
del 12/3/2004, diramata dal Settore Programmazione Sviluppo
Economico Interventi Comunitari – ADG POR.
ATTESO che, ai sensi dell’art. 45, c.2, lett. b), si sono realizzate le condizioni stabilite nel decreto di conferimento dell’incarico.
VISTA la nota n. 21948 del 20/9/2004, acquisita agli atti d’Ufficio in data 20/9/2004 al n. 2288, con la quale il Settore economico-previdenziale del personale – Ufficio adempimenti fiscali
– ha trasmesso, oltre alle schede economiche, la scheda contabile
relativa ai beneficiari dell’emolumento, per un ammontare di C
36.000,00, al lordo delle ritenute, che si allega.
RITENUTO doversi provvedere, mediante assunzione d’impegno sulle risorse POR Calabria, 2000-2006 Misura 7.1, capitolo 6421101 Bilancio annuale 2004, alla liquidazione delle competenze spettanti ai componenti la commissione di valutazione,
risultanti in complessivi C 36.000,00 al lordo delle ritenute,
come riportato dal prospetto seguente:
Compenso C
Spese C
Importo Impegno C
1
Braghò Domenico – N. 15/9/1979 –
BRGDNC79P15F537I
6.000,00
0
6.000,00
2
Cotroneo Vincenzo – N. 27/6/1974 –
CTRVCN74H27F112J
6.000,00
0
6.000,00
3
Cristofaro Mariangela – N. 27/11/1973 –
CRSMNG73S67C352Q
6.000,00
0
6.000,00
4
Grossi Francesco – N. 27/11/1950 –
GRSFNC50S27G317Q
6.000,00
0
6.000,00
1308
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
N.
Nominativo
Compenso C
Spese C
Importo Impegno C
5
Manduca Francesco – N. 4/1/1973 –
MNDFNC73A04F537D
6.000,00
0
6.000,00
6
Tavernese Alessandra – N. 25/11/1975 –
TVRLSN75S65D976W
6.000,00
0
6.000,00
36.000,00
0
36.000,00
Totale
VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’approvazione
del Bilancio regionale per l’esercizio 2004.
DECRETO n. 16142 del 7 ottobre 2004
VISTO l’art. 25, nonché gli artt. 43, 44 e 45 della L.R. n.
8/2002.
POR Calabria, Misura 7.1 – Commissione di valutazione
istanze Tutors e Docenti Work-Esperience – Mis. 3.2 – 3.4.13
(periodo mag.-ago. 2003) Impegno e liquidazione.
ACQUISITI i pareri:
— ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2
maggio 2001, n. 7, in ordine:
— alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e
decisioni comunitari;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i..
— alla regolarità amministrativa;
— ai sensi dell’art. 44, L.R. n. 8/2002, in ordine:
− alla regolarità contabile.
Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente;
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci,
1. È approvato il prospetto di cui in premessa ammontante
ad C 36.000,00, in ordine alla liquidazione delle competenze alla
Commissione valutazione progetti incentivi «de minimis» interventi Mis. 1.10b.
2. Si dà atto che si sono realizzate le condizioni stabilite nel
decreto di conferimento dell’incarico.
3. La somma complessiva occorrente pari ad C 36.000,00 è
impegnata sul capitolo 6421101, POR Calabria 2000-2006 –
Mis. 7.1 del Bilancio Regionale per l’esercizio 2004.
4. È liquidata la somma di C 36.000,00 a favore dei creditori
secondo gli importi a fianco di ciascuno segnati nel prospetto di
cui sopra, al lordo delle ritenute di legge, nonché a favore dell’erario.
5. Il Settore della Ragioneria regionale, è autorizzato alla
emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei creditori, nei modi di legge, previo monitoraggio a cura dell’unità
organizzativa POR competente, sulla base della scheda contabile, allegata, nonché della rispettiva scheda economica, rilasciate dal competente Settore economico e previdenziale del Dipartimento del Personale.
7. Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 7 ottobre 2004
Il Dirigente del Settore
Dr.ssa Caterina Guarna
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come
modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre
2000.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/
11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003,
nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003.
VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle
Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345.
VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001.
VISTA, in particolare, la Misura 7.1 «Attività di accompagnamento del programma operativo e di assistenza tecnica» del Programma Operativo succitato, che comprende tutte le attività necessarie per la corretta ed efficace gestione degli interventi del
P.O. medesimo.
VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999.
VISTA la norma 11, punto 3, del Reg. (CE) n. 1685/2000 del
Consiglio del 28luglio 2000, novellato dal REG. (CE) 448/2004.
DATO ATTO CHE:
— Con D.D.G. n. 563 del 28/1/2003 è stato attivato un avviso
pubblico per la nomina di docenti e tutors per l’attuazione delle
azioni di Work Esperienze previste dalle Misure 3.2 – 3.3 – 3.4 –
3.13 dell’asse III risorse umane;
— con Decreto n. 4884 del 16/4/2003, è stata nominata la
Commissione di selezione delle istanze dei candidati a Tutors e
Docenti per l’attuazione delle Work Esperienze;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
— con nota n. 7975 del 9/10/2003, acquisita agli atti d’Ufficio al n. 3446 del 22/1/2003, è stata trasmessa la richiesta di
corresponsione compensi alla commissione, unitamente alla documentazione di spesa concernenti i compensi relativi al periodo
maggio-agosto 2003;
— con successiva nota è stata trasmessa relazione conclusiva
a cura del Dipartimento Politiche del Lavoro.
VISTA la nota n. 21597/CC del 20/9/2004, acquisita agli
atti d’Ufficio in data 20/9/2004 al n. 2285, con la quale il Settore
economico-previdenziale del personale – Ufficio adempimenti fiscali – ha trasmesso, oltre alle schede economiche, la
1309
scheda contabile relativa ai beneficiari dell’emolumento, per
un ammontare di C 67.124,84, al lordo delle ritenute, che si allega.
ATTESO che, ai sensi dell’art. 45, c.2, lett. b), si sono realizzate le condizioni stabilite nel decreto di conferimento dell’incarico.
RITENUTO doversi provvedere, previa assunzione d’impegno sul capitolo 6421101 del Bilancio regionale risorse POR
Calabria 2000-2006 Misura 7.1, alla liquidazione delle competenze spettanti ai componenti la commissione di valutazione, risultanti in complessivo C 67/124,84 al lordo delle ritenute, come
da prospetto emolumenti di seguito riportato:
N.
Nominativo
Compenso C
Oneri C
R./Spese
Totale C
1
Gaetano Francesco – N. 11/10/1963 –
C.F. GTNPQL63R11I905Z
25.653,00
5.746,27
2.359,80
33.759,07
2
Tedesco Francescantonio – N. 27/11/
1968 – C.F. TDSFNC68S27F537S
25.653,00
5.746,27
1.966,50
33.365,77
Totale C
51.306,00
11.492,54
4.326,30
67.124,84
VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’approvazione
del Bilancio regionale per l’esercizio 2004.
VISTO l’art. 25, nonché gli art. 43, 44 e 45 della L.R. n.
8/2002.
bile, allegata, nonché della rispettiva scheda economica, rilasciate dal competente Settore economico e previdenziale del Dipartimento del Personale.
5. Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
ACQUISITI i pareri:
Catanzaro, lı̀ 7 ottobre 2004
— ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della Legge regionale 2
maggio 2001, n. 7, in ordine:
Il Dirigente del Settore
Dr.ssa Caterina Guarna
− alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e
decisioni comunitari;
− alla regolarità amministrativa;
DECRETO n. 16277 dell’8 ottobre 2004
— ai sensi dell’art. 44, L.R. n. 8/2002, in ordine:
− alla regolarità contabile.
Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente;
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci,
1. È approvato il prospetto emolumenti sopra esposto ed ammontante a C 67.124,84;
2. La somma complessiva occorrente pari ad C 67.124,84 è
impegnata sul capitolo 6421101 del Bilancio Regionale per
l’esercizio 2004, POR Calabria 2000-2006 – Mis. 7.1.
3. È liquidata la somma di C 67.124,84 a favore dei creditori
secondo gli importi a fianco di ciascuno segnati nel prospetto di
cui sopra, al lordo delle ritenute di legge.
4. Il Settore della Ragioneria regionale, è autorizzato alla
emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei creditori, nei modi di legge, previo monitoraggio a cura dell’unità
organizzativa POR competente, sulla base della scheda conta-
NVVIP – Compensi contrattuali componenti Nucleo Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici – Liquidazione periodo maggio 2004.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato e integrato con D.P.G.R. n. 206 del dicembre 2000.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/
11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003.
VISTA la legge 17/5/1999, n. 144, che all’art. 1 prevede l’istituzione da parte delle Amministrazioni centrali e regionali di
propri Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.
VISTA la delibera della G.R. n. 249 del 20/3/2000, istitutiva
del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle
Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345.
1310
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001.
parte integrante e sostanziale del presente atto, rilasciato dal
competente settore economico del personale con prot. n.
19757/cc del 24/9/2004.
1. Geremia Capano C 6.734,65 al lordo delle ritenute di
legge.
ATTESO:
— che il richiamato Programma Operativo regionale (POR)
al capitolo 6, paragrafo 6.4.1 ha recepito quanto previsto dalla L.
n. 144/99 e dalla delibera della G.R. n. 249/2000;
— che, in esito a procedura di evidenza pubblica, la Giunta
Regionale con delibera n. 360 e 361 del 27/4/2001, ha provveduto alla individuazione di n. 6 (sei) professionisti esterni e 2
(due) interni all’amministrazione regionale, quali componenti il
summenzionato nucleo (NVVIP) ed ha approvato lo schema di
contratto che disciplina i rapporti giuridico economici tra la Regione Calabria ed i professionisti esterni.
2. Stefania Frasca: C 6.216,68 al lordo delle ritenute di legge;
3. Matteo Marvasi: C 6.216,68 al lordo delle ritenute di legge
4. Grazia Gioè: C 6.025,33 comprensivi di IVA di C 1.004,22
ed al lordo delle ritenute di legge.
VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002.
VISTI gli artt. 44, 45 della Legge regionale n. 8/2002;
DECRETA
VISTI i contratti sottoscritti dai professionisti:
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati,
— Dr. Geremia Capano rep. n. 0688 del 7/6/2001;
— Dr. Grazia Gioè, rep. n. 1244 del 5/9/2001.
— Dr. Matteo Marvasi, rep. n. 760 del 21/6/2001;
— Dr. Arch. Stefania Frasca, rep. n. 769 del 22/11/2001.
CONSIDERATO che all’art. 6 del citato contratto è stabilito il
compenso da corrispondere a ciascun professionista, oltre al rimborso delle spese per viaggio e soggiorno effettivamente sostenute ed autorizzate, nonché le modalità di erogazione del compenso medesimo.
RITENUTO dover imputare sul cap. 1004108 del bilancio
2004, come da impegno n. 3566 del 10/8/2004, assunto con
D.D.G. del Dipartimento Bilancio n. 13602 del 12/8/2004, la
somma di C 25.193,34, necessaria per il pagamento delle competenze dovute ai su menzionati componenti del Nucleo per l’attività svolta nel mese di maggio 2004, cosı̀ come risulta dai relativi reports mensili presentati dai medesimi componenti.
DATO ATTO, altresı̀, che si sono verificate le condizioni per
l’erogazione degli emolumenti.
1. di imputare sul cap. 1004108 del bilancio 2004, come da
impegno n. 3566 del 10/8/2004, assunto con D.D.G. del Dipartimento Bilancio n. 13602 del 12/8/2004, la somma di C
25.193,34, necessaria per il pagamento delle competenze per il
mese di maggio 2004 ai componenti il Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici.
2. Di liquidare la somma di 25.193,34 necessaria per il pagamento delle competenze per il periodo sopradetto ai componenti
il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici di
cui al prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Il settore economico del personale provvederà all’erogazione dei compensi e degli adempimenti contributivi, come per
legge.
4. La Ragioneria generale è autorizzata alla emissione dei
mandati di pagamento, operate le ritenute di legge.
5. Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 8 ottobre 2004
RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione e al pagamento a favore dei sottoelencati componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici delle competenze
maturate nel periodo maggio 2004 dai beneficiari, per un importo ammontante ad C 25.193,34, come da prospetto allegato,
Il Dirigente Generale
Dott. Renzo Turatto
Elenco personale «N.V.V.I.P.» Capitolo n. 1004108 – Pagamenti periodo: maggio 2004
N.
Cognome e
Nome
Data n.
C.F.
Compenso
IVA
C.P.A.
Rimborsi
vari
Totale
lordo
Imponibile
prev.
Ritenute
c/ente
Ritenuta
IRAP
Somma da
liquidare
1
Capano Geremia
1/1/56
CPNGRM56A01C349Q
5.594,95
—
—
5.594,95
5.595,00
664,13
475,58
6.734,65
2
Frasca Stefania
7/2/57
FRSSFN57B47D086Y
5.164,57
—
—
5.164,57
5.165,00
613,09
439,03
6.216,68
3
Gioè Grazia
11/3/56
GIOGRZ56C51H224V
5.021,11
1.004,22
—
6.025,33
—
—
—
6.025,33
4
Marvasi Matteo
14/9/64
MRVMTT64P14G337Z
5.164,57
—
—
5.164,57
5.165,00
613,09
439,03
6.216,68
20.945,20
1.004,22
—
21.949,42
15.925,00
1.890,30
1.353,63
25.193,34
Totali Generali
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 16457 del 12 ottobre 2004
POR Calabria, Misura 7.1 – Compenso Commissione di
valutazione offerte per la gara afferente alla progettazione e
realizzazione di un sistema di elaborazione denominato «Soveria.it». Periodo 12/3/2002-10/7/2002 – Mis. 6.3.
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
DATO ATTO CHE:
— con Decreto n. 14703 del 27/12/2001 è stato approvato il
bando di gara relativo al progetto «Soveria.it»;
VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i..
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/
11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003,
nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003.
VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle
Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345.
VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001.
VISTA, in particolare, la Misura 7.1 «Attività di accompagnamento del programma operativo e di assistenza tecnica» del Programma Operativo succitato, che comprende tutte le attività necessarie per la corretta ed efficace gestione degli interventi del
P.O. medesimo e specificamente le spese per le commissioni valutazione progetti.
VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999.
VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000
e s.m.i..
CONSIDERATO che
— con nota n. 1486 del 20/11/2002 del Dipartimento n. 2 –
Obiettivi strategici – Sistema informativo-statistico-new economy, acquisita agli atti d’Ufficio il 10/1/2003 n. 27, è stata trasmessa la documentazione concernente l’attività della Commis-
Nominativo
sione valutazione offerte per la gara afferente alla «progettazione
e realizzazione di un sistema di elaborazione denominato «Soveria.it».
— Con D.G.R. n. 722 del 2/8/2001 sono state approvate le
azioni progettuali, descritte nel «Rapporto d’identificazione»
che si propongono di sperimentare, su alcune comunità campione, un’azione massiva di applicazione delle TIC;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
N.
1311
— con Decreto n. 1490 del 15/2/2002, è stata nominata la
commissione aggiudicatrice per la valutazione delle offerte per
la gara afferente alla «progettazione e realizzazione di un sistema
di elaborazione denominato «Soveria.it», laddove sono compresi
gli esperti esterni:
— Prof. Palopoli Luigi – ordinario di sistemi informatici Università Reggio Calabria;
— D.ssa Silvana Sirianni – Responsabile Area Amministrativa Comune di Soveria Mannelli, per i quali è stabilita l’attribuzione di un compenso orario forfettario di C 77,46 (L. 150.000)
per l’impiego effettivo nell’attività, oltre il rimborso spese
viaggio, vitto e alloggio, documentate.
ATTESO che, ai sensi dell’art. 45, c.2, lett. b), si sono realizzate le condizioni stabilite nel decreto di conferimento dell’incarico.
VISTA la nota n. 21603/CC del 20/9/2004, acquisita agli atti
d’Ufficio il 20/9/2004, n. 2286, con la quale il Settore economico
del personale – Ufficio adempimenti fiscali – ha trasmesso con
l’unita scheda contabile relativa ai beneficiari dell’emolumento,
che si allega, la rispettiva scheda economica, per un ammontare
di C 11.954,98, al lordo delle ritenute.
RITENUTO doversi provvedere, previo riconoscimento di debito della somma infrascritta, mediante assunzione d’impegno
sulle risorse POR Calabria, 2000-2006 Misura 7.1, capitolo
6421101 Bilancio annuale 2004, alla liquidazione delle competenze spettanti ai componenti la commissione di valutazione, risultanti in complessivi C 11.954,98 al lordo delle ritenute, come
riportato dal prospetto seguente:
Compenso C
Oneri C
Spese C
Importo
Impegno C
1
Sirianni Silvana – N. 8/3/1955 –
SRNSVN55C48I874X
5.500,37
0
282,24
5.872,61
2
Palopoli Luigi – N. 25/10/1974 –
PLPLGU74R25D086E
5.500,37
0
672,00
6.172,37
11.000,74
0
954,24
11.954,98
Totale
VISTA la L.R. 16/3/2003, n. 9, concernente l’approvazione
del Bilancio regionale per l’esercizio 2004.
VISTO l’art. 25, nonché gli art. 43, 44 e 45 della L.R. n.
8/2002.
ACQUISITI i pareri:
— ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2
maggio 2001, n. 7, in ordine:
− alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e
decisioni comunitari;
− alla regolarità amministrativa;
— ai sensi dell’art. 44, L.R. n. 8/2002, in ordine:
− alla regolarità contabile.
Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente;
1312
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci,
1. È riconosciuto il debito della somma infrascritta per C
11.954,98.
2. Si dà atto che si sono realizzate le condizioni stabilite nel
decreto di conferimento dell’incarico.
3. È approvato il prospetto emolumenti sopra esposto ed ammontante a C 11.954,98.
4. La somma complessiva occorrente pari ad 11.954,98 è impegnata sul capitolo 6421101, POR Calabria 2000-2006 – Mis.
7.1 del Bilancio Regionale per l’esercizio 2004.
5. È liquidata la somma di C 11.954,98 a favore dei creditori
secondo gli importi a fianco di ciascuno segnati nel prospetto di
cui sopra, al lordo delle ritenute di legge.
VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle
Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345.
VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001.
VISTA, in particolare, la Misura 7.1 «Attività di accompagnamento del programma operativo e di assistenza tecnica» del Programma Operativo succitato, che comprende tutte le attività necessarie per la corretta ed efficace gestione degli interventi del
P.O. medesimo.
VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999.
VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000,
novellato con Reg. (CE) 448/2004.
DATO ATTO:
6. Il Settore della Ragioneria regionale, è autorizzato alla
emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei creditori, nei modi di legge, previo monitoraggio a cura dell’unità
organizzativa POR competente.
7. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 12 ottobre 2004
Il Dirigente del Settore
Dr.ssa Caterina Guarna
DECRETO n. 16491 del 12 ottobre 2004
«POR Calabria, Misura 7.1 – Compenso Commissione valutazione ricorsi graduatoria imprendigiovani – Misura 3.113.13. Periodo ottobre-novembre 2003».
— Che con D.D.G. n. 14563 del 9/10/2003 è stata costituita la
Commissione di valutazione per l’esame dei ricorsi opposti alla
graduatuatoria «Progetto imprendigiovani», Misura 3.11b3.13d.
— Che con nota n. 9424 del 27/11/2003, acquisita agli atti
d’Ufficio in data 27/11/2003 al n. 3793, il Dipartimento Lavoro
ha trasmesso gli atti della Commissione, nonché i prospetti analitici dello svolgimento delle attività nel periodo ottobrenovembre 2003, in uno alla determinazione del compenso indicato in C 51,00 lordo ad ora, oltre al rimborso spese effettivamente sostenute e documentate.
VISTA la nota n. 21607/CC del 20/9/2004, acquisita agli atti
d’Ufficio in data 20/9/2004 al n. 2287 del Settore economico e
previdenziale del personale – Ufficio adempimenti fiscali – con
l’unita scheda contabile relativa ai beneficiari dell’emolumento,
per un ammontare di C 54.440,76, al lordo delle ritenute, che si
allega.
ATTESO che, ai sensi dell’art. 45, c.2, lett. b), si sono realizzate le condizioni stabilite.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i..
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/
11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003,
nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003.
N.
Nominativo
Compenso
RITENUTO doversi provvedere, previa assunzione d’impegno sul capitolo 6421101 del Bilancio regionale risorse POR
Calabria 2000-2006 Misura 7.1, alla liquidazione dei compensi
attribuiti ai componenti la commissione di valutazione ricorsi,
risultante in complessivi C 54.440,76 al lordo delle ritenute,
come da prospetto emolumenti di seguito riportato:
Prospetto liquidazione commissione ricorsi Mis. 3.11b/3.13b
Provvedimento D.G.R. n. 156/02 e D.D.G. n. 14563 del 9/10/
2003
Oneri
Lordo
Spese
Totale
1
Calabrese Luigi V.
6.120,00
0
6.120,00
693,00
6.813,00
2
Carpino Alberto
6.120,00
1.370,48
7.490,88
0
7.490,88
3
Focarelli Stefano
6.120,00
1.370,48
7.490,88
0
7.490,88
4
Gelanzè Cesarina
6.120,00
0
6.120,00
428,40
6.548,40
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
N.
Nominativo
Compenso
Oneri
1313
Lordo
Spese
Totale
5
Poerio Paola
5.457,00
0
5.457,00
693,00
6.150,00
6
Rizzo Salvatore
6.120,00
0
6.120,00
579,60
6.699,60
7
Russo Giuseppe
6.120,00
0
6.120,00
428,40
6.548,40
8
Scordo Sisto
6.120,00
0
6.120,00
579,60
6.699,60
48.297,00
2.741,76
51.038,76
3.402,00
54.440,76
Totale
VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’approvazione
del Bilancio regionale per l’esercizio 2004.
VISTO l’art. 25, nonché gli art. 43, 44 e 45 della L.R. n.
8/2002.
DECRETO n. 16750 del 14 ottobre 2004
Approvazione rendiconto Funzionario Delegato Janni P.
Roberto con sede presso Avvocatura reg.le anno 2001.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ACQUISITI i pareri:
— ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della legge regionale 2
maggio 2001, n. 7, in ordine:
− alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e
decisioni comunitari;
VISTO l’art. 50 della Legge regionale 4/2/2002 n. 8 (Artt. 62 e
64 ex legge 22/5/1978 n. 5).
VISTO il Regolamento Regionale del 30/12/1983 n. 1.
CONSIDERATO:
CHE l’Ufficio competente per l’istruttoria ha accertato:
− alla regolarità amministrativa;
— ai sensi dell’art. 44, L.R. n. 8/2002, in ordine:
− alla regolarità contabile.
Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente;
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci,
1. È approvato il prospetto emolumenti sopra esposto ed ammontante a C 54.440;
2. La somma complessiva occorrente pari ad C 54.440 è impegnata sul capitolo 6421101 del Bilancio Regionale per l’esercizio 2004, POR Calabria 2000-2006 – Mis. 7.1.
CHE con decreto n. 12006 del 21/11/01 esecutiva, la Giunta
Regionale ha predisposto un’apertura di credito a favore di Janni
P. Roberto nella sua qualità di Funzionario Delegato responsabile dell’Avvocatura Regionale.
CHE di conseguenza ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Regionale n. 1/83 la Ragioneria Generale ha emesso ordinativo di
accredito n. 25762 del 3/12/2001 presso CA.RI.ME. che gestisce
il servizio tesoreria, per l’importo di L. 20.000.000 (C
10.329,14), sul capitolo 1011103 come da citato decreto n.
25762.
CHE il Funzionario delegato ha presentato il rendiconto delle
somma gestite a tutto il 2001 nei termini di cui all’art. 13 del
Regolamento n. 1/83.
ACCERTATO dai riscontri contabili che i pagamenti ammontano complessivamente a L. 16.344.000 (C 8.440,98), per come
risulta dai documenti allegati.
3. È liquidata la somma di C 54.440 a favore dei creditori
secondo gli importi a fianco di ciascuno segnati nel prospetto di
cui sopra, al lordo delle ritenute di legge.
ACCERTATO altresı̀, il rispetto nella gestione dei fondi accreditati, delle norme contenute nel citato Regolamento Regionale
n. 1/83 e nella ex legge regionale n. 5/78 e successiva L.R. 4/2/
2002 n. 8 recante «Ordinamento del Bilancio e della contabilità
della Regione Calabria».
4. Il Settore della Ragioneria regionale è autorizzato alla
emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei creditori, nei modi di legge, previo monitoraggio a cura dell’unità
organizzativa POR competente.
DATO atto che ai sensi dell’Art. 3 – 7o comma del regolamento 1/83 si è verificata una riduzione dell’importo accreditato
originariamente alla somma effettivamente spesa pari a L.
16.344.000 (C 8.440,98).
5. Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996.
VISTO il D.P.R. n. 354 del 24 giugno 1999.
Catanzaro, lı̀ 12 ottobre 2004
Il Dirigente del Settore
Dr.ssa Caterina Guarna
VISTE le delibere della Giunta Regionale relative alle nomine
dei Dirigenti assegnati ai Dipartimenti.
VISTO il decreto del Dirigente generale n. 1752 del 27/2/2004
con il quale è stata assegnata al Rag. Beniamino Tenuta la responsabilità del settore «Ragioneria Generale».
1314
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DATO ATTO che la materia di cui al presente decreto rientra
nelle competenze del Settore n. 8 del Dipartimento Bilancio e
Finanze – Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico;
DECRETA
Di approvare il rendiconto presentato dal Funzionario Delegato Janni P. Roberto con sede in Catanzaro, relativo alla gestione dei fondi ad esso accreditati a seguito del decreto n. 12006
del 21/11/2001 per un importo di L. 16.344.000 (C 8.440,98).
Di dare formale discarico amministrativo della somma spesa
ed accertata in L. 16.344.000 (C 8.440,98), erogata nel corso
della gestione ad esso affidata.
VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996.
VISTO il D.P.R. n. 354 del 24 giugno 1999.
VISTE le delibere della Giunta Regionale relative alle nomine
dei Dirigenti assegnati ai Dipartimenti.
VISTO il decreto del Dirigente generale n. 1752 del 27/2/2004
con il quale è stata assegnata al Rag. Beniamino Tenuta la responsabilità del settore «Ragioneria Generale».
DATO ATTO che la materia di cui al presente decreto rientra
nelle competenze del Settore n. 8 del Dipartimento Bilancio e
Finanze – Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico;
Catanzaro, lı̀ 14 ottobre 2004
DECRETA
Il Dirigente del Settore
Rag. Beniamino Tenuta
DECRETO n. 16752 del 14 ottobre 2004
Approvazione rendiconto rassegnato dal Funzionario Delegato Janni P. Roberto con sede presso Avvocatura reg.le
anno 2001.
Di approvare il rendiconto presentato dal Funzionario Delegato Janni P. Roberto con sede in Catanzaro, relativo alla gestione dei fondi ad esso accreditati a seguito del decreto n. 1205
del 6/3/2001 per un importo di L. 49.760.560 (C 25.699,19).
Di dare formale discarico amministrativo della somma spesa
ed accertata in L. 49.760.560 (C 25.699,19), erogata nel corso
della gestione ad esso affidata.
Catanzaro, lı̀ 14 ottobre 2004
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Il Dirigente del Settore
Rag. Beniamino Tenuta
VISTO l’art. 50 della Legge regionale 4/2/2002 n. 8 (Artt. 62 e
64 ex legge 22/5/1978 n. 5).
VISTO il Regolamento Regionale del 30/12/1983 n. 1.
CONSIDERATO:
DECRETO n. 16753 del 14 ottobre 2004
CHE l’Ufficio competente per l’istruttoria ha accertato:
Approvazione rendiconto rassegnato dal Funzionario Delegato Janni P. Roberto con sede presso Avvocatura reg.le
anno 2002.
CHE con decreto n. 1205 del 6/3/01 esecutiva, la Giunta Regionale ha predisposto un’apertura di credito a favore di Janni P.
Roberto nella sua qualità di Funzionario Delegato responsabile
dell’Avvocatura Regionale di Catanzaro.
CHE di conseguenza ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Regionale n. 1/83 la Ragioneria Generale ha emesso ordinativo di
accredito n. 2344 del 26/3/2001 presso CA.RI.ME. che gestisce
il servizio tesoreria, per l’importo di L. 50.000.000 (C
25.822,84), sul capitolo 1011103 come da citato decreto n. 1205.
CHE il Funzionario delegato ha presentato il rendiconto delle
somma gestite a tutto il 2001 nei termini di cui all’art. 13 del
Regolamento n. 1/83.
ACCERTATO dai riscontri contabili che i pagamenti ammontano complessivamente a L. 49.760.560 (C 25.699,19), per come
risulta dai documenti allegati.
ACCERTATO altresı̀, il rispetto nella gestione dei fondi accreditati, delle norme contenute nel citato Regolamento Regionale
n. 1/83 e nella ex legge regionale n. 5/78 e successiva L.R. 4/2/
2002 n. 8 recante «Ordinamento del Bilancio e della contabilità
della Regione Calabria».
DATO atto che ai sensi dell’Art. 3 – 7o comma del regolamento 1/83 si è verificata una riduzione dell’importo accreditato
originariamente alla somma effettivamente spesa pari a L.
49.760.560 (C 25.699,19).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 50 della Legge regionale 4/2/2002 n. 8 (Artt. 62 e
64 ex legge 22/5/1978 n. 5).
VISTO il Regolamento Regionale del 30/12/1983 n. 1.
CONSIDERATO:
CHE l’Ufficio competente per l’istruttoria ha accertato:
CHE con decreto n. 10465 del 21/8/02 esecutiva, la Giunta
Regionale ha predisposto un’apertura di credito a favore di Janni
P. Roberto nella sua qualità di Funzionario Delegato responsabile dell’Avvocatura Regionale di Catanzaro.
CHE di conseguenza ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Regionale n. 1/83 la Ragioneria Generale ha emesso ordinativo di
accredito n. 13495 del 10/10/2002 presso CA.RI.ME. che gestisce il servizio tesoreria, per l’importo di C 25.822.84, sul capitolo 1011103 come da citato decreto n. 10465.
CHE il Funzionario delegato ha presentato il rendiconto delle
somme gestite a tutto il 2002 nei termini di cui all’art. 13 del
Regolamento n. 1/83.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
ACCERTATO dai riscontri contabili che i pagamenti ammontano complessivamente a C 14.378,73, per come risulta dai documenti allegati.
ACCERTATO altresı̀, il rispetto nella gestione dei fondi accreditati, delle norme contenute nel citato Regolamento Regionale
n. 1/83 e nella ex legge regionale n. 5/78 e successiva L.R. 4/2/
2002 n. 8 recante «Ordinamento del Bilancio e della contabilità
della Regione Calabria».
DATO atto che ai sensi dell’Art. 3 – 7o comma del regolamento 1/83 si è verificata una riduzione dell’importo accreditato
originariamente alla somma effettivamente spesa pari a C
14.378,73.
VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996.
VISTO il D.P.R. n. 354 del 24 giugno 1999.
VISTE le delibere della Giunta Regionale relative alle nomine
dei Dirigenti assegnati ai Dipartimenti.
VISTO il decreto del Dirigente generale n. 1752 del 27/2/2004
con il quale è stata assegnata al Rag. Beniamino Tenuta la responsabilità del settore «Ragioneria Generale».
DATO ATTO che la materia di cui al presente decreto rientra
nelle competenze del Settore n. 8 del Dipartimento Bilancio e
Finanze – Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico;
1315
CHE con decreto n. 1518 del 20/2/02 esecutiva, la Giunta Regionale ha predisposto un’apertura di credito a favore di Janni P.
Roberto nella sua qualità di Funzionario Delegato responsabile
dell’Avvocatura Regionale di Catanzaro.
CHE di conseguenza ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Regionale n. 1/83 la Ragioneria Generale ha emesso ordinativo di
accredito n. 293 del 25/2/2002 presso CA.RI.ME. che gestisce il
servizio tesoreria, per l’importo di C 25.822.84, sul capitolo
1011103 come da citato decreto n. 1518.
CHE il Funzionario delegato ha presentato il rendiconto delle
somme gestite a tutto il 2002 nei termini di cui all’art. 13 del
Regolamento n. 1/83.
ACCERTATO dai riscontri contabili che i pagamenti ammontano complessivamente a C 25.572,53, per come risulta dai documenti allegati.
ACCERTATO altresı̀, il rispetto nella gestione dei fondi accreditati, delle norme contenute nel citato Regolamento Regionale
n. 1/83 e nella ex legge regionale n. 5/78 e successiva L.R. 4/2/
2002 n. 8 recante «Ordinamento del Bilancio e della contabilità
della Regione Calabria».
DATO atto che ai sensi dell’Art. 3 – 7o comma del regolamento 1/83 si è verificata una riduzione dell’importo accreditato
originariamente alla somma effettivamente spesa pari a C
25.572,53.
DECRETA
VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996.
Di approvare il rendiconto presentato dal Funzionario Delegato Janni P. Roberto con sede in Catanzaro, relativo alla gestione dei fondi ad esso accreditati a seguito del decreto n. 10465
del 21/8/2002 per un importo di C 14.378,73.
Di dare formale discarico amministrativo della somma spesa
ed accertata in C 14.378,73, erogata nel corso della gestione ad
esso affidata.
Catanzaro, lı̀ 14 ottobre 2004
Il Dirigente del Settore
Rag. Beniamino Tenuta
VISTO il D.P.R. n. 354 del 24 giugno 1999.
VISTE le delibere della Giunta Regionale relative alle nomine
dei Dirigenti assegnati ai Dipartimenti.
VISTO il decreto del Dirigente generale n. 1752 del 27/2/2004
con il quale è stata assegnata al Rag. Beniamino Tenuta la responsabilità del settore «Ragioneria Generale».
DATO ATTO che la materia di cui al presente decreto rientra
nelle competenze del Settore n. 8 del Dipartimento Bilancio e
Finanze – Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico;
DECRETA
DECRETO n. 16755 del 14 ottobre 2004
Approvazione rendiconto rassegnato dal Funzionario Delegato Janni P. Roberto con sede presso Avvocatura reg.le
anno 2002.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 50 della Legge regionale 4/2/2002 n. 8 (Artt. 62 e
64 ex legge 22/5/1978 n. 5).
Di approvare il rendiconto presentato dal Funzionario Delegato Janni P. Roberto con sede in Catanzaro, relativo alla gestione dei fondi ad esso accreditati a seguito del decreto n. 1518
del 20/2/2002 per un importo di C 25.572,53.
Di dare formale discarico amministrativo della somma spesa
ed accertata in C 25.572,53, erogata nel corso della gestione ad
esso affidata.
Catanzaro, lı̀ 14 ottobre 2004
VISTO il Regolamento Regionale del 30/12/1983 n. 1.
CONSIDERATO:
CHE l’Ufficio competente per l’istruttoria ha accertato:
Il Dirigente del Settore
Rag. Beniamino Tenuta
1316
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 17226 del 22 ottobre 2004
Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione
dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili del Dipartimento Bilancio, Finanze, programmazione e Sviluppo Economico – Settore Patrimonio, Servizio Patrimonio, Ufficio
Patrimonio di Reggio Cal. via T. Panella n. 20.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO l’art. 30 della L.R. 7/96.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5761 del 4
novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
sere ceduti gratuitamente e senza oneri a carico della Regione,
alla Croce Rossa Italiana o ad altre istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche e associazioni operanti nel territorio regionale
senza finalità di lucro, o avviati alla pubblica discarica se in pessimo stato d’uso;
DECRETA
I beni mobili, descritti nei verbali allegati e facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento sono dichiarati
fuori uso.
I beni mobili elencati nei predetti verbali sono cancellati dall’inventario generale con il conseguente aggiornamento delle
scritture inventariali, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. n.
15/92, e dell’art. 4 commi 5 e 6 del Regolamento Regionale n.
2/94.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999.
CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio Patrimonio ha
rilevato che presso i locali del Dipartimento Bilancio, Finanze,
Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Patrimonio,
Servizio Patrimonio, Ufficio Patrimonio di Reggio Cal. via T.
Panella n. 20, si trovano depositati beni mobili di proprietà della
Regione Calabria non utilizzati, in quanto inservibili all’uso, cosı̀
come risulta dagli allegati verbali predisposti dalla Commissione
Tecnica, costituita ai sensi dell’art. 14 del R.R. n. 2/94.
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 26/8/1992 «Disciplina
dei beni in proprietà della Regione».
Il Dirigente Consegnatario del Settore è autorizzato al conseguente aggiornamento delle scritture contabili secondo quanto
disposto dall’art. 4 comma 6 del Regolamento Regionale n. 2/94
e, ad attivare le procedure previste dall’art. 10 comma 2 della
L.R. n. 15/92 e dell’art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale
n. 2/94.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 22 ottobre 2004
Il Dirigente
F.to: Illeggibile
VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 29/12/1994.
CONSIDERATO, altresı̀, che, a norma dell’art. 10 comma 2
della L.R. 15/92, i beni mobili dichiarati fuori uso, possono es-
Allegato
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio
Settore Patrimonio
Ufficio Patrimonio – Via T. Panella, 20 (RC).
Mod. E
Verbale Commissione Tecnica per la proposta di dichiarazione di fuori uso (Art. 14, comma 2 lett. B) del Regolam. Reg.le n.
2/1994)
L’anno Duemilaquattro il giorno Trenta, del mese di settembre .............................................................................................................
Si è riunita la Commissione Tecnica composta dai sottoscritti, a norma dell’art. 14, comma 2 lettera b) del Regolamento n. 2/1994, per
procedere alle operazioni connesse alla proposta di dichiarazione di fuori uso di beni mobili regionali.
I sottoscritti procedendo al materiale riconoscimento e numerazione inventariale dei sottoelencati beni mobili ne hanno determinato lo
stato attuale di condizione ed il valore di recupero per come si descrivono nel presente prospetto:
Elementi inventariali del settore
Valutazione
Anno di
Acquisto o
Rivalutaz.
Valore di
inventar.
Stato
Valore di
recupero
Numero di
inventar.
Cat.
24707
I
Sedia girevole con braccioli
2001
65,00
Ins.
0
43229
I
Stampante Lexmark Z11
2001
77,47
Ins.
0
43252
I
PC 486 Ram 16 MB Intel-Inside
2001
41,32
Ins.
0
43255
I
Tastiera Olivetti
2001
10,33
Ins.
0
Descrizione dei beni
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Elementi inventariali del settore
1317
Valutazione
Anno di
Acquisto o
Rivalutaz.
Valore di
inventar.
Stato
Valore di
recupero
PC Olidata con Video e Tast.
2001
25,82
Ins.
0
I
Stampante Epson LQ 570
2001
10,33
Ins.
0
43449
I
Macchina da scrivere Brot. Ax 110
2001
20,66
Ins.
0
44541
I
Convettore Turbo radiante
2001
30,99
Ins.
0
44962
I
Termoconvettore TC 905-151 Bjm
2001
20,66
Ins.
0
44985
I
Stampante Olivetti DM 424L
2001
10,33
Ins.
0
44986
I
Stampante Lexmark IBM 2381
2001
41,32
Ins.
0
44987
I
Stampante Olivetti JP 883
2001
10,33
Ins.
0
44981
I
Tastiera Daewo
2001
5,16
Ins.
0
Numero di
inventar.
Cat.
43444
I
43445
Descrizione dei beni
Il presente verbale – firmato nel giorno, mese ed anno di cui sopra da tutti i componenti la Commissione tecnica – è stato redatto in sei
esemplari per essere conservato uno presso il Settore del Consegnatario cinque inviati al Settore Patrimonio Regionale, per l’emissione
del Decreto di dismissione.
La Commissione:
Il Responsabile dell’Ufficio: Ing. Bruno Foti
Il Responsabile delle Scritture Inventariali: P.I. Candeloro Cereto
Il Rappresentante dell’Ufficio Patrimonio: P.I. Enrico Meduri
Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione
dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili del Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» Servizio Provincia di
Reggio Calabria U.A.Z. di Rosarno via Boccaccio 3.
CONSIDERATO, altresı̀, che, a norma dell’art. 10 comma 2
della L.R. 15/92, i beni mobili dichiarati fuori uso, possono essere ceduti gratuitamente e senza oneri a carico della Regione,
alla Croce Rossa Italiana o ad altre istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche e associazioni operanti nel territorio regionale
senza finalità di lucro, o avviati alla pubblica discarica se in pessimo stato d’uso;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DECRETA
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
I beni mobili, descritti nei verbali allegati e facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento sono dichiarati
fuori uso.
DECRETO n. 17227 del 22 ottobre 2004
VISTO l’art. 30 della L.R. 7/96.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5761 del 4
novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999.
CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio Patrimonio ha
rilevato che presso i locali del Dipartimento «Agricoltura Caccia
e Pesca» Servizio Provincia di Reggio Calabria U.A.Z. di Rosarno via Boccaccio 3, si trovano depositati beni mobili di proprietà della Regione Calabria non utilizzati, in quanto inservibili
all’uso, cosı̀ come risulta dagli allegati verbali predisposti dalla
Commissione Tecnica, costituita ai sensi dell’art. 14 del R.R. n.
2/94.
I beni mobili elencati nei predetti verbali sono cancellati dall’inventario generale con il conseguente aggiornamento delle
scritture inventariali, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. n.
15/92, e dell’art. 4 commi 5 e 6 del Regolamento Regionale n.
2/94.
Il Dirigente Consegnatario del Settore è autorizzato al conseguente aggiornamento delle scritture contabili secondo quanto
disposto dall’art. 4 comma 6 del Regolamento Regionale n. 2/94
e, ad attivare le procedure previste dall’art. 10 comma 2 della
L.R. n. 15/92 e dell’art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale
n. 2/94.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 22 ottobre 2004
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 26/8/1992 «Disciplina
dei beni in proprietà della Regione».
VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 29/12/1994.
Il Dirigente
F.to: Illeggibile
1318
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Allegato
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Agricoltura
Servizio Provinciale Agricoltura Reggio Cal.
Ufficio Agricolo di zona di Rosarno
Mod. E
Verbale Commissione Tecnica per la proposta di dichiarazione di fuori uso (Art. 14, comma 2 lett. B) del Regolam. Reg.le n.
2/1994)
L’anno Duemilaquattro il giorno 23, del mese di luglio
Si è riunita la Commissione Tecnica composta dai sottoscritti, a norma dell’art. 14, comma 2 lettera b) del Regolamento n. 2/1994, per
procedere alle operazioni connesse alla proposta di dichiarazione di fuori uso di beni mobili regionali.
I sottoscritti procedendo al materiale riconoscimento e numerazione inventariale dei sottoelencati beni mobili ne hanno determinato lo
stato attuale di condizione ed il valore di recupero per come si descrivono nel presente prospetto:
Elementi inventariali del settore
Valutazione
Anno di
Acquisto o
Rivalutaz.
Valore di
inventar.
Stato
Valore di
recupero
Cartelliera in metallo con 20 cassetti
Oltre 30 anni
39,00
Inservibile
zero
I
Sedia in ferro e plastica
Oltre 30 anni
5,16
Inservibile
zero
18921
I
Tavolo di disegno in legno
Oltre 30 anni
25,00
Inservibile
zero
18922
I
Tavolo di disegno in legno
Oltre 30 anni
25,00
Inservibile
zero
18929
I
Poltroncina in ferro e plastica
Oltre 30 anni
5,16
Inservibile
zero
Numero di
inventar.
Cat.
18881
I
18900
Descrizione dei beni
Il presente verbale – firmato nel giorno, mese ed anno di cui sopra da tutti i componenti la Commissione tecnica – è stato redatto in
triplice esemplare per essere conservato uno presso il Settore del Consegnatario due inviati al Settore Patrimonio Regionale.
La Commissione:
Il Responsabile dell’Ufficio: Funzionario Travia Giovanni
Il Responsabile delle Scritture Inventariali: Zappia Domenico
Il Rappresentante dell’Ufficio Patrimonio: Cereto Candeloro
Il Dirigente
Ing. Giovanni Sidari
DECRETO n. 17229 del 22 ottobre 2004
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio Patrimonio ha
rilevato che presso i locali del Dipartimento «Agricoltura Caccia
e Pesca» Servizio Provincia di Reggio Calabria U.A.Z. di Bianco
via Corrado Alvaro n. 24, si trovano depositati beni mobili di
proprietà della Regione Calabria non utilizzati, in quanto inservibili all’uso, cosı̀ come risulta dagli allegati verbali predisposti
dalla Commissione Tecnica, costituita ai sensi dell’art. 14 del
R.R. n. 2/94.
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 26/8/1992 «Disciplina
dei beni in proprietà della Regione».
Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione
dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili del Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» Servizio Provincia di
Reggio Calabria U.A.Z. di Bianco via Corrado Alvaro n. 24.
VISTO l’art. 30 della L.R. 7/96.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5761 del 4
novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999.
VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 29/12/1994.
CONSIDERATO, altresı̀, che, a norma dell’art. 10 comma 2
della L.R. 15/92, i beni mobili dichiarati fuori uso, possono essere ceduti gratuitamente e senza oneri a carico della Regione,
alla Croce Rossa Italiana o ad altre istituzioni, enti pubblici, per-
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1319
Il Dirigente Consegnatario del Settore è autorizzato al conseguente aggiornamento delle scritture contabili secondo quanto
disposto dall’art. 4 comma 6 del Regolamento Regionale n. 2/94
e, ad attivare le procedure previste dall’art. 10 comma 2 della
L.R. n. 15/92 e dell’art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale
n. 2/94.
sone giuridiche e associazioni operanti nel territorio regionale
senza finalità di lucro, o avviati alla pubblica discarica se in pessimo stato d’uso;
DECRETA
I beni mobili, descritti nei verbali allegati e facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento sono dichiarati
fuori uso.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 22 ottobre 2004
I beni mobili elencati nei predetti verbali sono cancellati dall’inventario generale con il conseguente aggiornamento delle
scritture inventariali, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. n.
15/92, e dell’art. 4 commi 5 e 6 del Regolamento Regionale n.
2/94.
Il Dirigente
F.to: Illeggibile
Allegato
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Agricoltura
Settore Affari Generali
UAZ Bianco n. 490
Via C. Alvaro 24
Mod. E
Verbale Commissione Tecnica per la proposta di dichiarazione di fuori uso (Art. 14, comma 2 lett. B) del Regolam. Reg.le n.
2/1994)
L’anno Duemilaquattro il giorno 18, del mese di giugno
Si è riunita la Commissione Tecnica composta dai sottoscritti, a norma dell’art. 14, comma 2 lettera b) del Regolamento n. 2/1994, per
procedere alle operazioni connesse alla proposta di dichiarazione di fuori uso di beni mobili regionali.
I sottoscritti procedendo al materiale riconoscimento e numerazione inventariale dei sottoelencati beni mobili ne hanno determinato lo
stato attuale di condizione ed il valore di recupero per come si descrivono nel presente prospetto:
Elementi inventariali del settore
Numero di
inventar.
Cat.
Descrizione dei beni
Valutazione
Anno di
Acquisto o
Rivalutaz.
Valore di
inventar.
Stato
Valore di
recupero
15553
Sedia imbottita in ferro
Più di 20 anni
7,48
I
0
15570
Sedia pieghevole in legno
Più di 20 anni
5,16
I
0
15571
Sedia pieghevole in legno
Più di 20 anni
5,16
I
0
15572
Sedia pieghevole in legno
Più di 20 anni
5,16
I
0
15573
Sedia pieghevole in legno
Più di 20 anni
5,16
I
0
Il presente verbale – firmato nel giorno, mese ed anno di cui sopra da tutti i componenti la Commissione tecnica – è stato redatto in
triplice esemplare per essere conservato uno presso il Settore del Consegnatario due inviati al Settore Patrimonio Regionale.
La Commissione:
Il Responsabile dell’Ufficio: Fragomeni Salvatore
Il Responsabile delle Scritture Inventariali: Mollica Bruno
Il Rappresentante dell’Ufficio Patrimonio: Meduri Enrico
Il Dirigente
Ing. Giovanni Sidari
1320
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Allegato
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Agricoltura
Settore Affari Generali
Ufficio Agricolo n. 490
Via C. Alvaro, 24
Mod. E
Verbale Commissione Tecnica per la proposta di dichiarazione di fuori uso (Art. 14, comma 2 lett. B)
del Regolam. Reg.le n. 2/1994)
L’anno Duemilaquattro il giorno 18, del mese di giugno
Si è riunita la Commissione Tecnica composta dai sottoscritti, a norma dell’art. 14, comma 2 lettera b) del Regolamento n. 2/1994, per
procedere alle operazioni connesse alla proposta di dichiarazione di fuori uso di beni mobili regionali.
I sottoscritti procedendo al materiale riconoscimento e numerazione inventariale dei sottoelencati beni mobili ne hanno determinato lo
stato attuale di condizione ed il valore di recupero per come si descrivono nel presente prospetto:
Elementi inventariali del settore
Numero di
inventar.
Cat.
Descrizione dei beni
Sedia imbottita in ferro
Valutazione
Anno di
Acquisto o
Rivalutaz.
Valore di
inventar.
Stato
Valore di
recupero
Trattasi di materiale giacente in ufficio da tanti anni, fuori uso e non inventariato. Gli stessi sono inventariati con la vecchia numerazione.
Macchina scriv. Olivetti Edit. 4
Macchina scriv. Tenk Olivetti 3
Macchina scriv. Olimpic
Fotocopiatrice Olivetti
Calcolatrice divicumma
Impianto meteorologico
N. 2 plafoniere
N. 3 stufe elettriche
N. 3 tubi al neon
Videocassetta sonora
App. Fot. Vitomatic con borsa
Armadio in legno a 2 ante
Il presente verbale – firmato nel giorno, mese ed anno di cui sopra da tutti i componenti la Commissione tecnica – è stato redatto in
triplice esemplare per essere conservato uno presso il Settore del Consegnatario due inviati al Settore Patrimonio Regionale.
La Commissione:
Il Responsabile dell’Ufficio: Fragomeni Salvatore
Il Responsabile delle Scritture Inventariali: Mollica Bruno
Il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio: Meduri Enrico
Il Dirigente
Ing. Giovanni Sidari
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1321
sere ceduti gratuitamente e senza oneri a carico della Regione,
alla Croce Rossa Italiana o ad altre istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche e associazioni operanti nel territorio regionale
senza finalità di lucro, o avviati alla pubblica discarica se in pessimo stato d’uso;
DECRETO n. 17231 del 22 ottobre 2004
Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione
dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili del Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» Servizio Provincia di
Reggio Calabria U.A.Z. di Caulonia viale Magna Grecia n.
50.
DECRETA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
I beni mobili, descritti nei verbali allegati e facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento sono dichiarati
fuori uso.
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
I beni mobili elencati nei predetti verbali sono cancellati dall’inventario generale con il conseguente aggiornamento delle
scritture inventariali, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. n.
15/92, e dell’art. 4 commi 5 e 6 del Regolamento Regionale n.
2/94.
VISTO l’art. 30 della L.R. 7/96.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5761 del 4
novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999.
Il Dirigente Consegnatario del Settore è autorizzato al conseguente aggiornamento delle scritture contabili secondo quanto
disposto dall’art. 4 comma 6 del Regolamento Regionale n. 2/94
e, ad attivare le procedure previste dall’art. 10 comma 2 della
L.R. n. 15/92 e dell’art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale
n. 2/94.
CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio Patrimonio ha
rilevato che presso i locali del Dipartimento «Agricoltura Caccia
e Pesca» Servizio Provincia di Reggio Calabria U.A.Z. di Caulonia viale Magna Graecia n. 50, si trovano depositati beni mobili di proprietà della Regione Calabria non utilizzati, in quanto
inservibili all’uso, cosı̀ come risulta dagli allegati verbali predisposti dalla Commissione Tecnica, costituita ai sensi dell’art. 14
del R.R. n. 2/94.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 26/8/1992 «Disciplina
dei beni in proprietà della Regione».
Catanzaro, lı̀ 22 ottobre 2004
Il Dirigente
F.to: Illeggibile
VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 29/12/1994.
CONSIDERATO, altresı̀, che, a norma dell’art. 10 comma 2
della L.R. 15/92, i beni mobili dichiarati fuori uso, possono es-
Allegato
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Agricoltura
Settore 34 – Servizio 128 – Ufficio 489
Viale Magna Grecia, 50 – Caulonia
Mod. E
Verbale Commissione Tecnica per la proposta di dichiarazione di fuori uso (Art. 14, comma 2 lett. B)
del Regolam. Reg.le n. 2/1994)
L’anno Duemilaquattro il giorno 18, del mese di giugno
Si è riunita la Commissione Tecnica composta dai sottoscritti, a norma dell’art. 14, comma 2 lettera b) del Regolamento n. 2/1994, per
procedere alle operazioni connesse alla proposta di dichiarazione di fuori uso di beni mobili regionali.
I sottoscritti procedendo al materiale riconoscimento e numerazione inventariale dei sottoelencati beni mobili ne hanno determinato lo
stato attuale di condizione ed il valore di recupero per come si descrivono nel presente prospetto:
Elementi inventariali del settore
Numero di
inventar.
Cat.
Descrizione dei beni
Valutazione
Anno di
Acquisto o
Rivalutazione
Valore di
inventario
Stato
Valore di
recupero
15319
Stampante Star ZA – 250
2001
5,16
Rotta
0
15320
Monitor Olivetti matr. 2405186
2001
5,16
Rotto
0
15351
Sedia in faggio tipo poltroncina
2001
5,16
Rotta
0
1322
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Elementi inventariali del settore
Numero di
inventar.
Cat.
Descrizione dei beni
Valutazione
Anno di
Acquisto o
Rivalutazione
Valore di
inventario
Stato
Valore di
recupero
15352
Sedia in faggio tipo poltroncina
2001
5,16
Rotta
0
15355
Sedia in faggio tipo poltroncina
2001
5,16
Rotta
0
15342
Calc. Oliv. Logos 262PD
2001
10,32
Danneggiata
0
15318
PC Oliv. 464 Matr. 462974Z
2001
15,49
Obsoleto
0
15338
Fax Olivetti OFX 430
2001
25,82
Obsoleto
0
15357
Macchina da scrivere Oliv. 82
2001
10,32
Obsoleta
0
Il presente verbale – firmato nel giorno, mese ed anno di cui sopra da tutti i componenti la Commissione tecnica – è stato redatto in
triplice esemplare per essere conservato uno presso il Settore del Consegnatario e due inviati al Settore Patrimonio Regionale.
La Commissione:
Il Responsabile dell’Ufficio: Dr. Agr. Silvestro Tassone
Il Responsabile delle Scritture Inventariali: Istr. Tec, Giovanni Micalotta
Il Rappresentante dell’Ufficio Patrimonio: P.I. Candeloro Cereto
p. il Dirigente del Settore
Ing. Giovanni Sidari
F.to: Illeggibile
DECRETO n. 17232 del 22 ottobre 2004
Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione
dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili del Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» Servizio Provincia di
Reggio Calabria U.A.Z. di Locri via Marconi 76.
sere ceduti gratuitamente e senza oneri a carico della Regione,
alla Croce Rossa Italiana o ad altre istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche e associazioni operanti nel territorio regionale
senza finalità di lucro, o avviati alla pubblica discarica se in pessimo stato d’uso;
DECRETA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO l’art. 30 della L.R. 7/96.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5761 del 4
novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999.
CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio Patrimonio ha
rilevato che presso i locali del Dipartimento «Agricoltura Caccia
e Pesca» Servizio Provincia di Reggio Calabria U.A.Z. di Locri
via Marconi 76, si trovano depositati beni mobili di proprietà
della Regione Calabria non utilizzati, in quanto inservibili all’uso, cosı̀ come risulta dagli allegati verbali predisposti dalla
Commissione Tecnica, costituita ai sensi dell’art. 14 del R.R. n.
2/94.
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 26/8/1992 «Disciplina
dei beni in proprietà della Regione».
VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 29/12/1994.
CONSIDERATO, altresı̀, che, a norma dell’art. 10 comma 2
della L.R. 15/92, i beni mobili dichiarati fuori uso, possono es-
I beni mobili, descritti nei verbali allegati e facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento sono dichiarati
fuori uso.
I beni mobili elencati nei predetti verbali sono cancellati dall’inventario generale con il conseguente aggiornamento delle
scritture inventariali, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. n.
15/92, e dell’art. 4 commi 5 e 6 del Regolamento Regionale n.
2/94.
Il Dirigente Consegnatario del Settore è autorizzato al conseguente aggiornamento delle scritture contabili secondo quanto
disposto dall’art. 4 comma 6 del Regolamento Regionale n. 2/94
e, ad attivare le procedure previste dall’art. 10 comma 2 della
L.R. n. 15/92 e dell’art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale
n. 2/94.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 22 ottobre 2004
Il Dirigente
F.to: Illeggibile
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1323
Allegato
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Agricoltura
Settore 32 – Servizio Prov. Agricoltura U.A.Z. Locri
Via Marconi, 76
Mod. E
Verbale Commissione Tecnica per la proposta di dichiarazione di fuori uso (Art. 14, comma 2 lett. B)
del Regolam. Reg.le n. 2/1994)
L’anno Duemilaquattro il giorno 18, del mese di giugno
Si è riunita la Commissione Tecnica composta dai sottoscritti, a norma dell’art. 14, comma 2 lettera b) del Regolamento n. 2/1994, per
procedere alle operazioni connesse alla proposta di dichiarazione di fuori uso di beni mobili regionali.
I sottoscritti procedendo al materiale riconoscimento e numerazione inventariale dei sottoelencati beni mobili ne hanno determinato lo
stato attuale di condizione ed il valore di recupero per come si descrivono nel presente prospetto:
Elementi inventariali del settore
Numero di
inventar.
Cat.
Valutazione
Anno di
Acquisto o
Rivalutazione
Descrizione dei beni
Valore di
inventario
Stato
Valore di
recupero
15263
Lampada da tavolo
5,16
I
0
15307
Lampada da tavolo
5,16
I
0
15302
Attaccapanni a piantana
10,00
I
0
15305
Sedia legno di faggio
5,16
I
0
15624
Calcolatrice
4334150
20,00
I
0
15289
Macchina da scrivere Olivetti Tekne 3
30,00
I
0
15264
Telefax Olivetti OFX 540
40,00
I
0
Olivetti
332
Matr.
Il presente verbale – firmato nel giorno, mese ed anno di cui sopra da tutti i componenti la Commissione tecnica – è stato redatto in
triplice esemplare per essere conservato uno presso il Settore del Consegnatario e due inviati al Settore Patrimonio Regionale.
La Commissione:
Il Responsabile dell’Ufficio: Dr. Marando Domenico
Il Responsabile delle Scritture Inventariali: Cuzzupoli Domenico
Il Rappresentante dell’Ufficio Patrimonio: Meduri Enrico
Il Dirigente
Ing. Giovanni Sidari
DECRETO n. 17234 del 22 ottobre 2004
Dichiarazione di fuori uso, eliminazione e cancellazione
dalle scritture inventariali di alcuni beni mobili dell’Avvocatura Regionale – Sezione di Reggio Calabria via D. Tripepi
92.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO l’art. 30 della L.R. 7/96.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5761 del 4
novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999.
CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio Patrimonio ha
rilevato che presso i locali dell’Avvocatura Regionale – Sezione
di Reggio Calabria Via D. Tripepi 92, si trovano depositati beni
mobili di proprietà della Regione Calabria non utilizzati, in
quanto inservibili all’uso, cosı̀ come risulta dagli allegati verbali
predisposti dalla Commissione Tecnica, costituita ai sensi dell’art. 14 del R.R. n. 2/94.
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 26/8/1992 «Disciplina
dei beni in proprietà della Regione».
1324
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
scritture inventariali, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. n.
15/92, e dell’art. 4 commi 5 e 6 del Regolamento Regionale n.
2/94.
VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 29/12/1994.
CONSIDERATO, altresı̀, che, a norma dell’art. 10 comma 2
della L.R. 15/92, i beni mobili dichiarati fuori uso, possono essere ceduti gratuitamente e senza oneri a carico della Regione,
alla Croce Rossa Italiana o ad altre istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche e associazioni operanti nel territorio regionale
senza finalità di lucro, o avviati alla pubblica discarica se in pessimo stato d’uso;
Il Dirigente Consegnatario del Settore è autorizzato al conseguente aggiornamento delle scritture contabili secondo quanto
disposto dall’art. 4 comma 6 del Regolamento Regionale n. 2/94
e, ad attivare le procedure previste dall’art. 10 comma 2 della
L.R. n. 15/92 e dell’art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale
n. 2/94.
DECRETA
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
I beni mobili, descritti nei verbali allegati e facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento sono dichiarati
fuori uso.
Catanzaro, lı̀ 22 ottobre 2004
Il Dirigente
F.to: Illeggibile
I beni mobili elencati nei predetti verbali sono cancellati dall’inventario generale con il conseguente aggiornamento delle
Allegato
REGIONE CALABRIA
Avvocatura Regionale
Sezione di Reggio Calabria
Via D. Tripepi, 92
Mod. E/SP.
Verbale Commissione Tecnica per la proposta di dichiarazione di fuori uso (Art. 14, comma 2 lett. B)
del Regolam. Reg.le n. 2/1994)
L’anno Duemilaquattro il giorno 7, del mese di giugno
Si è riunita la Commissione Tecnica composta dai sottoscritti, a norma dell’art. 14, comma 2 lettera b) del Regolamento n. 2/1994, per
procedere alle operazioni connesse alla proposta di dichiarazione di fuori uso di beni mobili regionali.
I sottoscritti procedendo al materiale riconoscimento e numerazione inventariale dei sottoelencati beni mobili ne hanno determinato lo
stato attuale di condizione ed il valore di recupero per come si descrivono nel presente prospetto:
Elementi inventariali del settore
Valutazione
Anno di
Acquisto o
Rivalutazione
Valore di
inventario C
Stato
Valore di
recupero
Modem Data
Oltre 4 anni
72,09
I
0
2o
Tastiera Turbo
18/1/00
21,00
I
0
44629
2o
Poltrona similpelle nera con bracc.
Oltre 25 anni
36,45
I
0
44630
2o
Poltrona similpelle nera con bracc.
Oltre 25 anni
36,45
I
0
Numero di
inventar.
Cat.
44571
2o
44567
Descrizione dei beni
Il presente verbale – firmato nel giorno, mese ed anno di cui sopra da tutti i componenti la Commissione tecnica – è stato redatto in
triplice esemplare per essere conservato uno presso il Settore del Consegnatario e due inviati al Servizio Patrimonio Regionale.
La Commissione:
Il Dirigente: Avv. Benito Spanti
Dr.ssa Agata Randone
Il Funzionario: Dr. Antonino Porcino
Il Rappresentante dell’Ufficio Patrimonio: Meduri Enrico
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 17236 del 22 ottobre 2004
1325
— presentazione di regolare istanza di adesione al servizio
riscossione tasse automobilistiche;
Tasse Automobilistiche Regionali. Tabaccai autorizzati
alla riscossione. Cambio titolarità.
— acquisizione delle necessarie apparecchiature per il collegamento al sistema informatico;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la Legge 449/97 che trasferisce alle Regioni le funzioni
in materia di tasse automobilistiche non erariali.
Visto l’art. 17, comma 11, della legge 449/97 che attribuisce ai
tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche.
Visti il D.M. Finanze n. 418/98 e il D.P.C.M. n. 11/99 che
regolamentano il trasferimento alle Regioni delle funzioni sopra
citate e disciplinano le modalità di instaurazione dei rapporti con
i tabaccai per il servizio di riscossione.
Vista la comunicazione dell’associazione di categoria FIT del
15 settembre 2004, relative all’elenco delle tabaccherie per le
quali sono intervenuti cambiamenti di titolarità dei rispettivi
esercizi.
Preso atto, come da comunicazioni sopra menzionate, che da
parte dei nuovi titolari delle tabaccherie suddette sono state
espletate le procedure di seguito elencate:
Prov.
Comune
— stipula del contratto con Lottomatica, gestore del sistema
informatico;
— sottoscrizione della RID per il riversamento degli incassi
dovuti alla Regione;
— sottoscrizione della polizza fideiussoria di cui all’art. 1,
comma 4 e 5, del D.P.C.M. n. 11/99.
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’aggiornamento dei
nominativi contenuti nell’elenco dei soggetti autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche regionali e, più specificamente, all’inserimento delle tabaccherie per le quali sono intervenuti cambiamenti di titolarità dei relativi esercizi;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa è revocata l’autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica ai sottoelencati soggetti.
Cognome e Nome
Cod. Lottomatica
CS
San Fili
Riggio Angelo Raffaele
BA 1100
CS
San Marco Argentano
Napoli Saverio
BA 1554
VV
Vibo Valentia
Grillo Vincenzo
PA 0133
I titolari delle tabaccherie, i cui estremi identificativi vengono di seguito indicati, sono autorizzati alla riscossione della tassa automobilistica regionale
Prov.
Comune
Cognome e Nome
Cod. Lottomatica
CS
San Fili
Saullo Daniela
BA 1100
CS
San Marco Argentano
Giovane Mario
BA 1554
VV
Vibo Valentia
Di Renzo Adriana Carmela
PA 0133
Di incaricare l’Ufficio preposto alle Tasse Automobilistiche a comunicare le intervenute variazioni a tutti i soggetti interessati.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 22 ottobre 2004
F.sco Nucaro
1326
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETA
DECRETO n. 17237 del 22 ottobre 2004
Riscossione tasse automobilistiche. DPCM 25 gennaio
1999, n. 11. Rinuncia al servizio.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso, che con propri decreti i tabaccai di cui all’elenco
allegato sono stati autorizzati a riscuotere, per conto della Regione Calabria, le tasse automobilistiche.
Preso Atto, che la Federazione Italiana Tabaccai ha comunicato, con nota del 22/9/2004 prot. 33580, assunta al protocollo di
questo Ente il 6/10/2004 n. 5610, che le predette ricevitorie
hanno dato disdetta del servizio in oggetto.
Per le motivazioni espresse in premessa che s’intendono integralmente riportate, di revocare l’autorizzazione concessa ai titolari delle ricevitorie di cui all’elenco allegato, per la riscossione delle tasse automobilistiche.
Di incaricare l’Ufficio preposto alle Tasse Automobilistiche di
notificare il presente atto ai soggetti interessati.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 22 ottobre 2004
F.sco Nucaro
Ritenuto, pertanto, di disporre la cessazione dal servizio di
riscossione della tassa automobilistica regionale dei tabaccai di
cui all’allegato elenco che fa parte integrante del presente atto;
REGIONE CALABRIA
Settore Tributi e Contenzioso Tributario
N. Cron.
1
2
Cognome e Nome
N. Ric.
Comune
Codice Lottomatica
Giacinto Eusebio
CS 1188
San Vincenzo La Costa
BA 1192
Sapia Bruno
CS 1621
Rossano
BA 0523
Ginese Antonio
CS 0519
Acri
BA 1625
Il Dirigente
F.sco Nucaro
DECRETO n. 17401 del 25 ottobre 2004
Richiesta della ditta Bracco Maria Pina, Amministratrice
della Azienda Agricola Tiriolello, per «costruire a distanza
inferiore a quella stabilita dall’art. 49 del D.P.R. 753/80, una
serie di fabbricati per civile abitazione, nel comune di Catanzaro, foglio 82, p.lla 61, linea ferroviaria Cosenza-Catanzaro
Lido, in sx tra le progressive Km 104+925 e Km 105+028” –
Autorizzazione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTA la D.G.R. n. 700 del 27 settembre 2004.
VISTA la richiesta della Ditta Bracco Maria Pina, Amministratrice della Azienda Agricola Tiriolello per «costruire a distanza inferiore a quella stabilita dall’art. 49 del D.P.R. 753/80,
una serie di fabbricati per civile abitazione, nel comune di Catanzaro, foglio 82, p.lla 61, linea feerroviaria Cosenza-Catanzaro
Lido, in sx tra le progressive Km 104+925 e Km 105+028, inoltrata a Ferrovie della Calabria S.r.l..
VISTA l’istruttoria compiuta dalle Ferrovie della Calabria
S.r.l., cui sono stati consegnati i beni ed in possesso di tutti gli
elementi tecnici ed amministrativi relativi agli stessi, pervenuta
con nota n. 5944 del 29 aprile 2004.
VISTO l’art. 30 della L.R. 7/96.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999.
VISTA la D.G.R. n. 9 del 14 gennaio 2004.
VISTO il D.Lgs. 422/97.
VISTA la D.G.R. n. 305 del 10/4/2001.
VISTI i verbali provvisori di consegna, del 12 giugno 2001,
dallo Stato alla Regione Calabria e dalla Regione Calabria alle
Ferrovie della Calabria S.r.l., dei beni immobili e dei rotabili
ferroviari nella disponibilità della ex gestione Commissariale
Governativa Ferrovie della Calabria.
VISTA la Legge regionale n. 15 del 26/8/1992 «Disciplina dei
beni in proprietà della Regione».
VISTO il parere del Dipartimento Trasporti della Regione Calabria pervenuto con nota n. 8948 del 2 settembre 2004.
VISTO il parere del Comitato di Verifica e Monitoraggio pervenuto con nota n. 028 del 27 luglio 2004.
CONSIDERATO che l’accoglimento della richiesta pervenuta
dalla Ditta Bracco Maria Pina, Amministratrice della Azienda
Agricola Tiriolello non è in contrasto con l’attività di esercizio di
Ferrovie della Calabria S.r.l..
TENUTO CONTO che la concessione è a titolo non oneroso, i
cui rapporti saranno regolati con Ferrovie della Calabria S.r.l. e
che eventuali proventi andranno a Ferrovie della Calabria S.r.l.
per interventi in favore del Settore dei Trasporti ad impianti fissi;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETA
Autorizzare la richiesta inoltrata dalla Ditta Bracco Maria
Pina, Amministratrice della Azienda Agricola Tiriolello – per
«costruire a distanza inferiore a quella stabilita dall’art. 49 del
D.P.R. 753/80, una serie di fabbricati per civile abitazione, nel
comune di Catanzaro, foglio 82, p.lla 61, linea feerroviaria Cosenza-Catanzaro Lido, in sx tra le progressive Km 104+925 e
Km 105+028”; a titolo non oneroso, i cui rapporti saranno regolati con Ferrovie della Calabria S.r.l. – con la prescrizione che:
«l’area adiacente il sedime ferroviario ed estesa fino alla via
Santa Maria, di proprietà della ditta richiedente la deroga e colorato in azzurro sull’allegata planimetria depositata in atti, non
potrà essere utilizzata per la viabilità senza il rilascio della relativa autorizzazione da parte delle Ferrovie della Calabria» in
quanto non in contrasto con l’attività di esercizio di Ferrovie
della Calabria S.r.l., secondo quanto risulta dagli atti dell’istruttoria progettuale, compiuta da F.C.L. S.r.l. e depositati in atti
presso il Servizio Patrimonio;
Delegare Ferrovie della Calabria all’emanazione di ogni provvedimento nascente dal presente decreto relativo alla richiesta
della Ditta Bracco Maria Pina, Amministratrice della Azienda
Agricola Tiriolello di cui la presente autorizzazione è elemento
fondamentale;
Comunicare alla Ditta interessata e per conoscenza al Dipartimento Trasporti ed al Comitato di Verifica e Monitoraggio il presente provvedimento.
Ferrovie della Calabria è obbligata a comunicare al Servizio
Patrimonio della Regione Calabria il compimento delle successive procedure autorizzate col presente provvedimento.
storica all’1/1/1989, quale contributo per il trattamento economico del personale da esse dipendente ed assunto ai sensi della
legge 16/5/1984, n. 138.
RITENUTO necessario provvedere all’accreditamento, per
l’anno 2004, delle somme occorrenti per la copertura della spesa
relativa al trattamento economico, del personale in servizio
presso gli Enti previsti dal 1o comma del citato art. 5 della Legge
138/84.
RITENUTO che tale onere può gravare sul capitolo 8041301
dello stato di previsione spesa del corrente esercizio finanziario
che presenta la necessaria disponibilità finanziaria e di cassa.
VISTI gli articoli 43 e 45 della L.R. 4/2/2002, n. 8;
DECRETA
1. di accreditare per l’anno 2004 agli Enti sottoelencati l’importo a fianco di ciascuno di essi indicato quale somma occorrente per far fronte al trattamento economico del personale assunto ai sensi della legge n. 138/1984, rapportata alla spesa consolidata al 31/12/1988:
— Consorzio Bonifica Raggruppati di
Reggio Calabria
C
55.895,00
C
43.163,54
— Consorzio Nucleo Industriale di Vibo
Valentia
C
68.518,11
— Consorzio Monte Poro di Vibo Valentia C
16.643,97
C
520.637,80
— Consorzio Bonifica Raggruppati di Catanzaro
C
99.401,14
Totale C
804.259,56
— ATERP di Cosenza
— ATERP di Catanzaro
Catanzaro, lı̀ 25 ottobre 2004
Il Dirigente
Dott. Saverio Costantino
1327
DECRETO n. 17538 del 26 ottobre 2004
2. di imputare la complessiva somma di C 804.259,56 sul capitolo 8041301 dello stato di previsione della spesa del corrente
esercizio finanziario;
Accreditamento somme per l’anno 2004 trattamento economico al personale assunto ai sensi della Legge 138/84.
3. di demandare agli uffici del Settore Ragioneria generale
l’esecuzione del presente, provvedimento.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RAGIONERIA GENERALE
Catanzaro, lı̀ 26 ottobre 2004
Rag. Beniamino Tenuta
VISTA la L.R. del 16/3/2004 n. 8 che approva il Bilancio di
previsione 2004.
VISTA la Legge n. 406 del 29/12/1990 la cui tabella 2 del
Ministero del Tesoro, cap. 6862, indicava il fondo relativo ai
finanziamenti dei provvedimenti per l’occupazione giovanile, in
ottemperanza dell’art. 10, comma 2, della legge n. 138 del 16/5/
1984.
VISTO l’art. 1, comma 2, della Legge n. 40 dell’1/2/1989 che
disciplina l’erogazione dei fondi agli Enti gestori e include le
spese per l’occupazione giovanile nel fondo comune da ripartire
tra le regioni per un importo pari alla somma globale sostenuta
nel corso dell’anno 1988.
VISTA la L.R. n. 14 del 28/8/2000 il cui art. 19, comma 3,
esclude, a decorrere dall’1/1/2000, i trasferimenti in favore delle
AA.SS.LL. interessate delle somme corrispondenti alla spesa
DECRETO n. 17818 del 28 ottobre 2004
Incarico alla Società Anemos ICT S.r.l. per la realizzazione
di interventi evolutivi sul sistema Rendiconta a supporto del
progetto di Sperimentazione del Ciclo di Programmazione e
Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano
operativo, di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 8/2002.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare
l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente Generale.
1328
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» come modificato con legge 15
legge 2002, n. 145.
VISTA la Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 «Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per
il personale».
VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Giunta Regionale recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di Gestione», per
come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000.
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 971 del 21 ottobre 2002, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
del Settore «Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio» con l’attribuzione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.
165/2001, art. 6, comma 3, di tutti i poteri e compiti attribuiti dal
comma 1 della menzionata norma.
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
VISTO l’art. 10 bis della Legge regionale 13 settembre 1999,
n. 27 che assume il controllo di gestione come metodo di verifica
dei risultati al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi
programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse
pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica
amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa.
VISTA la Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 sull’Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria, che
al Titolo IV disciplina, in conformità con i princı̀pi stabiliti dal
citato decreto legislativo n. 286/1999, il controllo di gestione,
volto a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa della Regione, al fine di ottimizzare il
rapporto tra costi e risultati.
VISTA la deliberazione n. 560 del 2 agosto 2004, avente ad
oggetto «Controllo di Gestione. Sperimentazione del Ciclo di
Programmazione e Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano operativo, di cui al Titolo IV della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8», con la quale la Giunta Regionale:
— prende atto del «Progetto di disegno del sistema complessivo dei controlli interni» della Regione Calabria e segnatamente
del controllo interno di gestione, elaborato dalla Società Lattanzio e Associati S.r.l. di concerto con le strutture regionali competenti;
— prevede, quale articolazione del Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio, il Servizio Controllo di
Gestione nell’ambito del quale opera il Team dei controlli interni
da nominarsi ad opera del Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio;
— demanda al Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio, al quale sono attribuiti con propria deliberazione n. 971 del 21 ottobre 2002 i compiti e poteri di
Dirigente Generale, l’adozione dei provvedimenti che si dovessero rendere necessari per garantire la buona riuscita della sperimentazione del Ciclo di Programmazione e Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano operativo, mediante
l’imputazione degli eventuali oneri a carico dei fondi in perenzione amministrativa-impegno n. 6509/1999 assunto sul capitolo
1004107 del bilancio 1999;
— opera, ai sensi del terzo comma dell’art. 33 della Legge
regionale n. 8/2002, l’estensione alla sperimentazione in argomento, della metodologia per il monitoraggio degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali, mediante l’apporto delle professionalità già impegnate nella predetta attività, nonché il collegamento con il Settore Sistemi Informativi della Giunta regionale.
CONSIDERATO che la Società Anemos ICT S.r.l. ha realizzato, in coproduzione con la Regione, un sistema «Web based»
per la rilevazione degli stati d’avanzamento dei progetti finanziati con fondi comunitari, denominato Rendiconta.
CHE, con nota del 15 ottobre 2004 acquisita agli atti del Dipartimento Bilancio, Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico in data 15 ottobre 2004 al n. 2385, la Società Anemos
ICT S.r.l. ha proposto la realizzazione di servizi professionali e
di interventi evolutivi sul succitato prodotto Rendiconta a supporto del progetto di Sperimentazione del Ciclo di Programmazione e Controllo per la programmazione e il monitoraggio del
Piano operativo, di cui all’art. 30 della Legge regionale n.
8/2002, alle medesime condizioni previste dal contratto di coproduzione e secondo quanto indicato nell’allegata offerta tecnico-economica, che è parte integrante e sostanziale del presente
decreto.
RITENUTO che la Società Anemos ICT S.r.l. possiede i requisiti tecnici, finanziari ed economici atti a garantire il buon esito
degli interventi di cui trattasi.
RITENUTO, al fine di garantire la realizzazione del succitato
progetto di sperimentazione nei tempi e termini prescritti dalla
Giunta regionale, di avvalersi della specifica esperienza maturata dalla Società Anemos ICT S.r.l..
RITENUTO di quantificare il compenso in C 52.315,00 (cinquantaduemilatrecentoquindici,00) oltre IVA;
DECRETA
— prende atto, altresı̀, del piano di dettaglio, allegato e parte
integrante della citata deliberazione, predisposto dalla Società
Lattanzio e Associati S.r.l. di concerto con il Settore Bilancio,
Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la Sperimentazione del Ciclo di Programmazione e Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano operativo, di cui all’art. 30
della Legge regionale n. 8/2002;
— individua nel Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio l’unità organizzativa preposta all’attuazione
del processo di controllo di gestione, di cui all’art. 34 della Legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8, cui è anche assegnato il compito
di coordinare la sperimentazione del Ciclo di Programmazione e
Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano
operativo;
1. È affidato alla Società Anemos ICT S.r.l. l’incarico per la
fornitura di servizi professionali e di interventi evolutivi sul prodotto Rendiconta a supporto del progetto di Sperimentazione del
Ciclo di Programmazione e Controllo per la programmazione e il
monitoraggio del Piano operativo, di cui all’art. 30 della Legge
regionale n. 8/2002.
2. È approvata la relativa offerta tecnico-economica, che si
allega al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale
(all. 1).
3. È stabilito in C 52.315,00 (cinquantaduemilatrecentoquindici,00) oltre IVA il costo complessivo del servizio di cui al punto
1.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
4. È approvato lo schema di contratto, relativo alla disciplina
dei rapporti giuridico-finanziari tra la Regione e la Società
Anemos ICT S.r.l., che si allega al presente decreto per farne
parte integrante e sostanziale (all. 2).
5. L’onere complessivo derivante dal presente atto, definito
in C 62.778,00 (C 52.315,00 + IVA), è posto a carico dei fondi in
perenzione amministrativa (impegno n. 6509/1999 assunto con
deliberazione n. 3907 del 29 dicembre 1999).
Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi della Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 28 ottobre 2004
Dott. Mauro Pantaleo
Schema di contratto tra la Regione Calabria e la società
Anemos ICT S.r.l. avente ad oggetto l’affidamento di servizi
per la realizzazione di interventi evolutivi sul prodotto Rendiconta a supporto del progetto di sperimentazione del ciclo
di programmazione e controllo per la programmazione e il
monitoraggio del piano operativo, di cui all’art. 30 della
Legge regionale n. 8/2002.
L’anno 2004 il giorno .................... del mese di ....................,
in Catanzaro, tra la Regione Calabria, con sede in Catanzaro, via
Massara 2, C.F. 02205340793, rappresentata dal Dirigente Generale del Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio, dott. Mauro Pantaleo, nato a Tricase (LE) l’8/7/1966, e il
dott. Angelo Maria Savazzi, nato a Strongoli (KR) il 29/11/1963,
legale rappresentante della Società Anemos ICT S.r.l. con sede in
Catanzaro, iscritta alla Camera di Commercio di Catanzaro al n.
397/2000 ed avente Partita IVA n. 02284600794, domiciliato per
la sua carica presso la sede legale della Società in via II Traversa
Milano, 5 Catanzaro.
VISTA la deliberazione n. 560 del 2 agosto 2004 con la quale
la Giunta regionale:
— prende atto del «Progetto di disegno del sistema complessivo dei controlli interni» della Regione Calabria e segnatamente
del controllo interno di gestione, elaborato dalla Società Lattanzio e Associati S.r.l. di concerto con le strutture regionali competenti;
— prende atto, altresı̀, del piano di dettaglio, allegato e parte
integrante della citata deliberazione, predisposto dalla Società
Lattanzio e Associati S.r.l. di concerto con il Settore Bilancio,
Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la Sperimentazione del Ciclo di Programmazione e Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano operativo, di cui all’art. 30
della Legge regionale n. 8/2002;
— individua nel Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio l’unità organizzativa preposta all’attuazione
del processo di controllo di gestione, di cui all’art. 34 della Legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8, cui è anche assegnato il compito
di coordinare la sperimentazione del Ciclo di Programmazione e
Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano
operativo;
— prevede, quale articolazione del Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio, il Servizio Controllo di
Gestione nell’ambito del quale opera il Team dei controlli interni
da nominarsi ad opera del Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio;
1329
— demanda al Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio, al quale sono attribuiti con propria deliberazione n. 971 del 21 ottobre 2002 i compiti e poteri di
Dirigente Generale, l’adozione dei provvedimenti che si dovessero rendere necessari per garantire la buona riuscita della sperimentazione del Ciclo di Programmazione e Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano operativo, mediante
l’imputazione degli eventuali oneri a carico dei fondi in perenzione amministrativa-impegno n. 6509/1999 assunto sul capitolo
1004107 del bilancio 1999.
VISTO il decreto dirigenziale n. ............... del ............... che:
— affida alla Società Anemos ICT S.r.l. l’incarico per la fornitura di servizi professionali e di interventi evolutivi sul prodotto Rendiconta a supporto del progetto di Sperimentazione del
Ciclo di Programmazione e Controllo per la programmazione e il
monitoraggio del Piano operativo, di cui all’art. 30 della Legge
regionale n. 8/2002;
— approva la relativa offerta tecnico-economica;
— stabilisce in C 52.315,00 (cinquantaduemilatrecentoquindici,00) oltre IVA il costo complessivo del servizio;
— approva lo schema di contratto, relativo alla disciplina dei
rapporti giuridico-finanziari tra la Regione e la Società Anemos
ICT S.r.l.
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula
quanto segue:
Art. 1
Le premesse formano parte integrante del presente atto.
Art. 2
La Società Anemos ICT S.r.l., preso atto di quanto stabilito nel
surrichiamato decreto n. ..............................................................
del ........................................ dichiara di accettare detto incarico
e si impegna a svolgerlo, come pure dichiara di accettare il relativo compenso di C 52.315,00 (cinquantaduemilatrecentoquindici,00) oltre IVA, ogni onere compreso e stabilito nel medesimo
decreto.
Art. 3
Il presente contratto vincola le parti dal momento della sua
sottoscrizione fino al termine della Sperimentazione del Ciclo di
Programmazione e Controllo per la programmazione e il monitoraggio del Piano operativo, di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 8/2002, previsto il 30 giugno 2005.
L’incarico dovrà essere svolto secondo quanto riportato nell’offerta tecnico-economica che fa parte integrante e sostanziale
del presente contratto anche se non allegata. Su domanda della
Società Anemos ICT S.r.l., fondata su giustificati motivi, la Regione ha facoltà di prorogare di 15 giorni i termini previsti. La
proroga non potrà in alcun caso costituire motivo per la richiesta
di maggiori compensi rispetto a quanto stabilito con il presente
contratto.
Art. 4
Nel caso di ritardo, determinato da causa imputabile alla Società, nella prestazione del servizio rispetto ai termini pattuiti
sarà applicata una penale. La penale, calcolata sul corrispettivo
dell’incarico al netto dell’IVA, sarà pari al 5% ogni 15 giorni di
ritardo. In caso di ritardo superiore a 30 giorni, la Regione si
1330
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, mediante
semplice formale comunicazione da farsi con lettera raccomandata a.r. inviata al domicilio eletto, nonché la facoltà di affidare
ad altri soggetti il compito di portare a compimento il servizio. In
tal caso la Società incaricata è obbligata a mettere immediatamente a disposizione, comunque entro il decimo giorno dal ricevimento della comunicazione di risoluzione del rapporto, tutto il
materiale elaborato relativo al servizio commissionato. Nel caso
di risoluzione del presente incarico per i motivi sopra indicati, la
Società incaricata non potrà avanzare alcuna pretesa di liquidazione di somme per qualsivoglia titolo o ragione in aggiunta a
quanto già liquidato al momento della risoluzione.
funzioni di Presidente. Il Collegio avrà sede in Catanzaro e deciderà secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.
Il presente contratto, costituito da tre pagine è redatto in
quattro esemplari: di cui uno per la repertoriazione e gli altri due
per le parti contraenti.
Società Anemos ICT S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Dott. Angelo Maria Savazzi
Il Dirigente Generale del Settore
Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Patrimonio
Dott. Mauro Pantaleo
Art. 5
Il compenso unico e complessivo, quale corrispettivo della
prestazione del servizio e del suo utilizzo da parte della Regione,
è determinato in C 52.315,00 (cinquantaduemilatrecentoquindici,00) oltre IVA, comprensivo di ogni onere e spesa.
La Società comunicherà mensilmente l’elenco degli interventi
effettuati (a corpo o a giornate) corredato con i documenti tecnici
descrittivi degli interventi che costituiranno parte integrante
della documentazione del ciclo sperimentale di Programmazione
e Controllo.
La valutazione degli interventi e la certificazione dell’avvenuta esecuzione viene effettuata mediante verbale firmato dai
responsabili della Regione e della Società, individuati nell’offerta tecnico-economica.
Per l’espletamento di tutti i servizi oggetto della presente proposta la Società fatturerà mensilmente le giornate di consulenza
(intervento 4) e, successivamente all’approvazione, gli interventi
a corpo (interventi 1, 2 e 3), per come previsto nell’offerta tecnico-economica.
Anemos ICT
Via Butera 14, 88100 Catanzaro
Tel./Fax 0961 777891
e-mail: [email protected]
Dott. Mauro Pantaleo
Dirigente Settore Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Patrimonio
Regione Calabria
Via Massara, 2
88100 Catanzaro
Catanzaro, 15 ottobre 2004
Oggetto: Offerta tecnica economica per la fornitura di servizi professionali e per interventi evolutivi sul
prodotto software Rendiconta.
Con riferimento ai colloqui intercorsi si comunicano le condizioni per la realizzazione di interventi evolutivi sul sistema Rendiconta, a supporto del ciclo sperimentale di Programmazione e
Controllo per la Programmazione ed il Monitoraggio del Piano
Operativo e, in allegato, il dettaglio tecnico dell’offerta.
Art. 6
La Società si impegna per sé, per il personale sia esso dipendente o non dipendente comunque impiegato nella prestazione
del servizio, a non fornire a terzi e a non utilizzare direttamente i
dati e le informazioni relative alla Regione Calabria acquisite
nella medesima prestazione.
Art. 7
La Regione Calabria si riserva ogni facoltà di pubblicazione,
riproduzione e utilizzazione, sia parziale che totale, del progetto
senza dover per questo alcun compenso aggiuntivo rispetto a
quanto stabilito all’art. 5.
Art. 8
La Regione espressamente esonera la Società dal versamento
della cauzione a garanzia delle cifre di cui in atto
Art. 9
Le eventuali spese di registrazione attinenti al presente contratto saranno a totale ed esclusivo carico della Società incaricata.
Art. 10
La risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto sarà demandata ad un collegio arbitrale composto da tre membri: uno di nomina del Dirigente del
Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio, uno
di nomina della Società e uno scelto di comune accordo, con
Si precisa che la valutazione degli interventi è stata fatta con
riferimento alle medesime tariffe applicate, per l’attività di assistenza sistemistica (con riferimento all’intervento 4) e all’attività
di progettazione e sviluppo (interventi 1, 2 e 3), alla Regione
Calabria nell’ambito dei servizi riguardanti la coproduzione del
sistema Rendiconta.
A. Oggetto della prestazione
Oggetto della prestazione è la realizzazione degli interventi,
dettagliatamente descritti nell’allegato tecnico, e precisamente:
— Progettazione e realizzazione del sistema informatico prototipale per il supporto alla programmazione;
— Supporto alla progettazione del sistema di monitoraggio;
— Progettazione e realizzazione del sistema informatico prototipale per il supporto all’acquisizione dei dati di consuntivo.
Oggetto della prestazione è, inoltre, la fornitura di servizi professionali di consulenza orientati alle seguenti necessità:
— modifiche applicative per sopravvenute esigenze gestionali;
— realizzazione di funzioni per effetto di modifiche metodologiche resesi necessarie nel corso della sperimentazione del
ciclo di programmazione e controllo;
— interventi per l’allineamento dei dati a seguito di modifiche operative o di interazione con le procedure applicative sul
sistema centrale;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
— modifiche richieste per adeguare la soluzione prototipale
ad eventuali revisione del modello di Programmazione e Controllo;
— supporto all’attività formativa del servizio Controllo di gestione
— ogni altra esigenza consulenziale manifestata dal servizio
Controllo di gestione, nei limiti della copertura prevista dalla
presente offerta.
Per ciascuno degli interventi sono a carico delle società:
— Analisi, progettazione e realizzazione degli interventi, in
piena armonia con l’architettura tecnologica e applicativa della
versione attuale del sistema Rendiconta;
— Passaggio in produzione degli interventi realizzati.
1331
D. Modalità di attivazione e valutazione degli interventi
L’esecuzione degli interventi viene richiesta dal responsabile
per la Regione che provvederà alla programmazione e pianificazione secondo le opportune priorità.
Al ricevimento della richiesta il responsabile della Società valuta l’intervento in giornate/uomo e, a tal fine, può effettuare
supplementi di analisi per un corretto inquadramento della esigenza segnalata anche attraverso il coinvolgimento delle competenti risorse interne della Regione e, ove necessario, con apposite
riunioni ai livelli che si renderanno necessari.
La realizzazione di ulteriori funzioni applicative oltre quelle
previste dalla presente offerta sarà valutata tenendo conto dei
tempi di analisi, progettazione, realizzazione, test, messa in produzione e documentazione.
B Durata
La valutazione viene approvata dal responsabile della Regione.
Gli interventi e servizi previsti nella seguente offerta potranno
essere erogati a partire dal 15/10/2004 fino al termine del primo
ciclo di Programmazione e Controllo, salvo proroga come previsto dal successivo punto J.
La pianificazione e conseguentemente la approvazione potrà
essere effettuata anche per gruppi di interventi.
Gli interventi 1, 2 e 3 vengono forniti a corpo mentre i servizi
di consulenza nei limiti di gg/uomo previsti dalla presente offerta.
C. Responsabili del coordinamento delle attività
Il responsabile della esecuzione delle prestazioni contenute
nella presente proposta per la Società è il dott. Angelo Maria
Savazzi.
Per la Regione il responsabile è il Dirigente del Servizio Controllo di Gestione il quale:
E. Modalità di esecuzione
Le attività precedentemente descritte verranno svolte dalla Società, che potrà designare per le singole prestazioni le professionalità più adatte a sua disposizione, garantendo il coordinamento
tecnico scientifico, la consulenza e la supervisione all’attuazione
dei servizi oggetto della proposta.
L’esecuzione delle prestazioni consulenziali può avvenire secondo le seguenti modalità:
— intervento presso una delle sedi di Catanzaro della Regione;
— Approva gli interventi a corpo (interventi 1, 2, 3);
— Attiva le richieste di consulenza (intervento 4);
— Provvede ad organizzare ed a rendere disponibili le competenze tecniche della Regione necessarie per il buon esito degli
interventi;
— Provvede ad individuare e rendere disponibili, tramite il
settore Sistema Informativo e Informatico della Regione, le risorse HW e SW per il passaggio in produzione degli interventi a
corpo;
— Definisce la programmazione e la pianificazione degli interventi;
— Approva la valutazione (espressa in giornate/uomo) degli
interventi;
— Attesta l’avvenuta effettuazione degli interventi.
Il responsabile della Società svolge i seguenti compiti:
— Effettua la valutazione degli interventi espressa in gg/
uomo;
— Coordina gli interventi secondo la programmazione stabilita;
— Ha la responsabilità tecnica degli interventi;
— Comunica l’avvenuta effettuazione degli interventi.
— partecipazione a incontri di pianificazione, organizzati dal
responsabile per la Regione della presente convenzione, con il
team del Controllo di gestione e/o con gli utenti presso una delle
sedi indicate al punto precedente;
— realizzazione presso la sede Anemos di Catanzaro dove è
disponibile l’ambiente di sviluppo e di test.
F. Rendicontazione degli interventi
La Società comunicherà mensilmente l’elenco degli interventi
effettuati (a corpo o a giornate) corredato con i documenti tecnici
descrittivi degli interventi che costituiranno parte integrante
della documentazione del ciclo sperimentale di Programmazione
e Controllo.
La valutazione degli interventi e la certificazione dell’avvenuta esecuzione viene effettuata mediante verbale firmato dai
responsabili della regione e della società, individuati nel contratto.
G. Fatturazione e pagamenti
Per l’espletamento di tutti i servizi oggetto della presente proposta la Società fatturerà mensilmente le giornate di consulenza
(intervento 4) e, successivamente all’approvazione, gli interventi
a corpo (interventi 1, 2 e 3).
1332
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
H. Costi
Il costo, al netto IVA, degli interventi, a carico della Regione, è il seguente:
Interventi
Intervento
Costo C
Dettaglio
Analisi concettuale del sistema
1.437,50
Progettazione fisica della base dati
1.150,00
Progettazione fisica delle funzioni
1.437,50
Caricamento dati statici (dipartimenti, settori, obiettivi
programmatici e altri dati di classificazione)
690,00
Realizzazione funzione di inserimento obiettivi specifici
2.415,00
Realizzazione funzione di ricerca obiettivi specifici
1.035,00
Realizzazione funzione di aggiornamento obiettivi specifici
2.415,00
Personalizzazione modulo autorizzativo per gli accessi al
sistema
1.725,00
Produzione file PDF per le schede Obiettivi specifici
1.725,00
Totale intervento 1
14.030,00
2. Supporto alla progettazione del Progettazione del sistema di supporto al monitoraggio
sistema di monitoraggio
Totale Intervento 2
8.625,00
3. Progettazione e realizzazione Analisi concettuale del sistema
sistema informatico a supporto del
Integrazione Progettazione fisica della base dati
consuntivo
1.437,50
1.150,00
Progettazione fisica delle funzioni
1.437,50
Realizzazione funzione di acquisizione dati di consuntivo (azioni) obiettivi specifici
1.725,00
Realizzazione funzione di acquisizione dati di consuntivo (risultati) obiettivi specifici
1.035,00
Progettazione integrazione con altri sistemi informativi e
modalità di acquisizione dati
6.900,00
Realizzazione funzione confronto obiettivi-risultati
3.450,00
Produzione file PDF confronto obiettivi-risultati
1.725,00
Totale intervento 3
4. Consulenza e assistenza
8.625,00
Assistenza sistemistica all’avvio (27 gg/uomo)
I. Stati di avanzamento
L’incarico si struttura in interventi dettagliatamente individuati nell’allegato tecnico. La Regione si impegna ad approvare
il risultato di ciascun intervento entro 15 gg dalla richiesta di
approvazione trasmessa dalla Società. Decorso tale termine,
senza esplicita approvazione, il risultato di ciascun intervento si
intende approvato.
J. Validità dell’offerta e rinnovo
La Regione Calabria potrà esplicitamente rinnovare il presente
accordo alle medesime condizioni per ulteriori dodici mesi dopo
la scadenza del periodo di validità come stabilito al precedente
18.860,00
10.800,00
Totale intervento 4
10.800,00
Totale interventi
52.315,00
punto B, per la parte relativa alla consulenza e assistenza (intervento 4).
L’offerta è valida 30 gg dalla data odierna.
K. Spese contrattuali
Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri
fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di
rivalsa.
A tal fine la Società dichiara che le prestazioni di cui trattasi
sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di opera-
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1333
zioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che la Società è
tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
volgimento diretto di tutti i dipartimenti regionali secondo le
modalità stabilite nel piano di dettaglio e con il coordinamento
del servizio di Controllo di Gestione.
Conseguentemente al presente Contratto, qualora ricorra il
caso d’uso, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura
fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Nell’ambito del predetto piano di dettaglio sono previste le
seguenti attività:
— la predisposizione del supporto informativo e informatico
a supporto della programmazione;
L. Assicurazioni
— la progettazione del sistema di monitoraggio;
La Società provvederà alla copertura assicurativa di legge del
proprio personale che, in virtù della presente offerta, verrà chiamato a frequentare gli uffici, i centri, i laboratori, i punti informativi periferici e le altre strutture della Regione.
— la predisposizione del supporto informativo e informatico
a supporto della rendicontazione;
— il supporto per tutta la durata del ciclo sperimentale di programmazione e controllo
M. Risoluzione del contratto
Le parti possono procedere alla risoluzione dell’accordo solo
in caso di grave inadempienza di una delle stesse. In tal caso la
parte che decide di procedere alla risoluzione ne dà comunicazione con raccomandata e ricevuta di ritorno entro 60 (sessanta)
giorni solari consecutivi, antecedenti la data della risoluzione,
all’altra parte. Tale comunicazione deve contenere i motivi della
risoluzione e la data di decorrenza, nonché una relazione da parte
del responsabile dell’attuazione dell’accordo di cui al precedente
punto C che illustri le ragioni tecniche, organizzative e le motivazioni specifiche, corredandole di dati ed informazioni sui comportamenti tenuti dagli attori, e che hanno originato la richiesta
di risoluzione contrattuale.
N. Disposizioni generali
Per quanto non espressamente indicato ai precedenti articoli,
valgono e si osservano le disposizioni di interesse contenute nel
Codice Civile, nella legge e nei regolamenti che disciplinano
l’attività dei due contraenti e nella vigente normativa di contabilità pubblica.
A disposizione per qualsiasi chiarimento, con l’occasione si
inviano cordiali saluti.
Anemos ICT S.r.l.
F.to: Illeggibile
Allegato Tecnico
per lo svolgimento delle quali è necessario che il team abbia
disponibili le opportune competenze tecnologiche e le necessarie
conoscenze sul complessivo sistema informativo regionale al
fine di supportare l’intero ciclo di sperimentazione.
A tale fine la Regione intende attuare quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 33 del testo normativo citato laddove è
prevista «...l’estensione a tutta la spesa regionale... della metodologia già in atto per il monitoraggio dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari».
Il sistema informatico per il monitoraggio dei fondi comunitari (attualmente in fase di applicazione anche agli Accordi di
Programma Quadro e al Programma Leader Regionale) è stato
progettato (con l’ausilio delle competenti strutture regionali) e
realizzato dalla società Anemos con un accordo di coproduzione
del quale la presente offerta costituisce evoluzione.
Di seguito vengono descritti i contenuti tecnici della offerta di
servizi professionali richiesti alla Anemos nell’ambito della sperimentazione citata.
2 Obiettivi generali degli interventi
Nell’ambito delle specifiche attività previste nel piano di lavoro il servizio Controllo di Gestione del dipartimento Bilancio
necessita del supporto progettuale e realizzativo finalizzato alla
realizzazione degli strumenti informatici per l’acquisizione, la
rendicontazione e il monitoraggio dei dati propri del Piano Operativo; quest’ultimo ha come perno fondamentale le schede degli
obiettivi specifici secondo lo schema provvisorio elaborato dal
team centrale dei controlli.
1 Premessa
La Regione Calabria ha avviato un ciclo sperimentale di programmazione e controllo per la Programmazione e il monitoraggio del Piano Operativo, in attuazione del titolo IV della L.R.
n. 8 del 4/2/2002, che ha normato il sistema dei controlli ed ha
istituito il Piano Operativo come parte integrante del sistema.
Per l’avvio del ciclo sperimentale è stato istituito un apposito
servizio nell’ambito del dipartimento Bilancio della Regione Calabria e un apposito team centrale dei Controlli interni che seguirà, sotto la direzione del servizio Controllo di gestione, tutto il
ciclo sperimentale di programmazione e controllo.
Nella fase 1 di avvio del ciclo sperimentale, approvato dalla
giunta regionale con delibera n. 560 del 2/8/2004, è stato predisposto un piano di dettaglio delle attività che riguarda sia la fase
di programmazione che di rendicontazione e che prevede il coin-
Gli interventi realizzativi proposti perseguono i seguenti
obiettivi fondamentali:
— copertura informatica con adeguati strumenti di tutto il
ciclo sperimentale di Programmazione e Controllo;
— estensione della metodologia di monitoraggio già applicata per il programma operativo regionale tenendo conto delle
specificità del Monitoraggio dei piani operativi;
— riutilizzabilità del rinveniente progettuale nei futuri cicli
di programmazione e controllo;
— utilizzo di tecnologie web-based in modo da avere la massima possibilità di accesso ai servizi informatici che saranno appositamente realizzati;
1334
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
— garanzia di un sistema scalabile in grado di supportare le
future evoluzioni sia in termini di volume di dati gestiti che in
termini funzionali;
— aderenza con l’architettura del complessivo sistema informativo e informatico regionale anche allo scopo di evitare ogni
duplicazione rispetto ai sistemi disponibili.
Nell’ambito degli obiettivi sopra elencati Anemos è in grado
di progettare e realizzare le evoluzioni del sistema in aderenza a
quanto stabilito dal citato art. 33 della legge 8/2002, per avere
progettato e realizzato il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei programmi cofinanziati con fondi strutturali.
Anemos ha, inoltre, una approfondita e consolidata conoscenza dei sistemi informativi regionali, delle interconnessioni
tra i vari sottosistemi che lo compongono e delle specifiche di
cooperazione. Le attività oggetto della presente proposta si articolano in due tipologie di intervento la cui descrizione viene fornita nel successivo paragrafo:
— una prima tipologia prevede la realizzazione di interventi a
corpo finalizzati a rendere disponibili le funzioni prototipali necessarie per l’acquisizione delle schede degli obiettivi specifici,
nelle diverse sezioni in cui esse si compongono, e alla successiva
gestione dei dati di consuntivo la cui acquisizione avverrà secondo modalità che saranno oggetto di specifica progettazione;
— una seconda tipologia di interventi consiste nel fornire un
adeguato supporto al servizio centrale di Controllo di Gestione e
al team appositamente costituito, per tutta la durata del ciclo sperimentale, al fine di garantire una copertura consulenziale, finalizzata al supporto informatico, in sinergia con le risorse interne
alla Regione Calabria.
6) Realizzazione della funzione di ricerca obiettivi ed eventuale eliminazione se ancora in lavorazione;
7) Realizzazione della funzione di aggiornamento degli obiettivi specifici con trasformazione in obiettivo definitivo non più
modificabile dai dipartimenti;
8) Personalizzazione modulo autorizzativo per l’accesso al
sistema;
9) Produzione file PDF per le schede degli obiettivi specifici.
B. Supporto alla progettazione del sistema di monitoraggio
La progettazione del sistema di monitoraggio è una attività
complessa che vede coinvolto tutto il team dei Controlli interni,
con il coordinamento del servizio Controllo di Gestione. Il sistema di monitoraggio presenta aspetti metodologici, organizzativi e informativi che devono essere opportunamente considerati
affinché la fase di rendicontazione, con periodicità trimestrale,
fornisca la base per il corretto monitoraggio degli obiettivi specifici. Nell’ambito di questo intervento verrà fornito il supporto
per una progettazione che tenga conto:
— della disponibilità delle informazioni necessarie;
— delle modalità specifiche di acquisizione delle informazioni;
— della necessaria cooperazione applicativa con altri sistemi
informativi regionali;
— del riutilizzo dei servizi disponibili nell’ambito del Sistema di Supporto alle Decisioni in fase di realizzazione.
L’intervento verrà realizzato nell’ambito delle seguenti azioni
previste nel piano di dettaglio:
3 Descrizione degli interventi
— definizione dell’oggetto del monitoraggio;
A. Interventi di supporto alla programmazione
L’intervento ha lo scopo di fornire le funzionalità prototipali
di base per l’acquisizione dai vari dipartimenti delle schede degli
obiettivi specifici in linea con gli standard e le indicazioni metodologiche fornite dal team centrale. Pur essendo ampia l’autonomia dei dipartimenti nella individuazione degli obiettivi specifici, nell’ambito degli obiettivi politico-programmatici definiti
dalla Giunta regionale, è necessario una unica modalità di acquisizione che garantisca da un lato la standardizzazione e dall’altro
faciliti l’attività di validazione e di consolidamento definitivo
delle schede medesime.
Le attività ivi descritte si configurano come interventi a corpo
strutturati in più attività elementari per ognuna delle quali viene
fornito un risultato:
1) Analisi concettuale del sistema;
2) Progettazione della base dati;
— individuazione delle modalità realizzative del ciclo di rendicontazione e reporting;
— scelte delle tipologie di reporting e dei destinatari;
— configurazione delle modalità di alimentazione delle informazioni.
La progettazione del sistema sarà in linea con quanto previsto
dal piano d’azione laddove è prevista «...la realizzazione di un
sistema leggero che consenta di misurare quanto realizzato e raggiunto rispetto a quanto dichiarato in sede di proposte di Piano
operativo da parte dei singoli dipartimenti»; ciò in aderenza con
le specificità della fase sperimentale anche se ovviamente il rinveniente costituirà la base per i futuri cicli di programmazione e
controllo.
Nell’ambito di questo intervento verrà fornita la progettazione
prototipale del complessivo sistema a supporto del monitoraggio, la cui progettazione informatica di dettaglio e la realizzazione sarà oggetto della successiva fase.
3) Progettazione delle funzioni;
C. Interventi di supporto alla rendicontazione
4) Precaricamento dei dati statici (dipartimenti, settori, obiettivi programmatici e altri dati di classificazione) non soggetti a
manipolazione da parte degli utenti;
5) Realizzazione della funzione di inserimento obiettivi specifici;
L’intervento ha lo scopo di fornire le funzionalità prototipali
di base per l’acquisizione dai vari dipartimenti dei dati di rendicontazione degli obiettivi specifici, in linea con gli standard e le
indicazioni metodologiche fornite dal team dei Controlli interni
e sulla base della progettazione del sistema di monitoraggio.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Le funzionalità prototipali dovranno essere in linea con le funzionalità di gestione degli obiettivi specifici.
L’acquisizione dei dati potrà essere effettuata direttamente
dagli utenti. L’intervento ha anche lo scopo di progettare l’acquisizione automatica dei dati di consuntivo da altri sistemi informativi attraverso l’utilizzo dei sistemi di supporto alle decisioni
che la Regione Calabria sta predisponendo (SCOPRO). La progettazione dovrà individuare e concordare le modalità di cooperazione con gli altri sistemi informativi che limitino al massimo
l’alimentazione manuale dei dati di consuntivo.
Le attività ivi descritte si configurano come interventi a corpo
strutturati in più attività elementari per ognuna delle quali viene
fornito un risultato:
1. Analisi concettuale del sistema
2. Integrazione progettazione fisica della base dati
3. Progettazione fisica delle funzioni
1335
— ogni altra esigenza consulenziale manifestata dal servizio
Controllo di gestione, nei limiti della copertura prevista dalla
presente offerta.
Anemos è disponibile a fornire maggiori dettagli sugli interventi descritti.
Anemos ICT S.r.l.
F.to: Illeggibile
DECRETO n. 18083 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
4. Realizzazione funzione di acquisizione dati di consuntivo
(azioni) obiettivi specifici
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
5. Realizzazione funzione di acquisizione dati di consuntivo
(risultati) obiettivi specifici
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
6. Progettazione integrazione con altri sistemi informativi e
modalità di acquisizione dati
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
7. Realizzazione funzione confronto obiettivi-risultati
8. Produzione file PDF confronto obiettivi-risultati.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
D. Consulenza e assistenza
Per tutta la durata del ciclo sperimentale sarà necessario fornire il necessario supporto sia al servizio centrale di Controllo di
Gestione che, su richiesta di quest’ultimo, alle varie strutture
operative presenti nei dipartimenti. Tale supporto sarà finalizzato al trasferimento delle necessarie competenze sul corretto
uso della strumentazione informatica realizzata con gli interventi
oggetto della presente offerta.
Inoltre viene proposto una più generale attività di consulenza
finalizzata ad intervenire sulle realizzazioni descritte in precedenza per far fronte a
— modifiche applicative per sopravvenute esigenze gestionali;
— realizzazione di funzioni per effetto di modifiche metodologiche resesi necessarie nel corso della sperimentazione del
ciclo di programmazione e controllo;
— interventi per l’allineamento dei dati a seguito di modifiche operative o di interazione con le procedure applicative sul
sistema centrale;
— modifiche richieste per adeguare la soluzione prototipale
ad eventuali revisione del modello di Programmazione e Controllo;
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
La somma complessiva di C 863,27 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004
F. Nucaro
— necessità di supporto all’attività del servizio Controllo di
gestione;
1336
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 18085 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
La somma complessiva di C 555,20 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
DECRETA
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004
F. Nucaro
La somma complessiva di C 733,99 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004
F. Nucaro
DECRETO n. 18090 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
DECRETO n. 18088 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
1337
La somma complessiva di C 741,01 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004
F. Nucaro
La somma complessiva di C 882,90 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
DECRETO n. 18092 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004
F. Nucaro
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
DECRETO n. 18091 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
La somma complessiva di C 578,55 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
DECRETA
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004
F. Nucaro
1338
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 18094 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
La somma complessiva di C 1.546,35 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
DECRETA
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004
F. Nucaro
La somma complessiva di C 557,50 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004
F. Nucaro
DECRETO n. 18096 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
DECRETO n. 18095 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
1339
La somma complessiva di C 339,77 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004
F. Nucaro
La somma complessiva di C 1.599,06 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
DECRETO n. 18098 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004
F. Nucaro
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
DECRETO n. 18097 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
La somma complessiva di C 1.271,19 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
DECRETA
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004
F. Nucaro
1340
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 18099 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
La somma complessiva di C 411,25 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
DECRETA
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004
F. Nucaro
La somma complessiva di C 371,53 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004
F. Nucaro
DECRETO n. 18101 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
DECRETO n. 18100 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
1341
La somma complessiva di C 697,72 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
DECRETA
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004
F. Nucaro
La somma complessiva di C 253,98 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
DECRETO n. 18104 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004
F. Nucaro
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
DECRETO n. 18103 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
La somma complessiva di C 834,58 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
DECRETA
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004
F. Nucaro
1342
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 18106 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
La somma complessiva di C 753,15 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
DECRETA
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004
F. Nucaro
La somma complessiva di C 1.296,77 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004
F. Nucaro
DECRETO n. 18109 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
DECRETO n. 18107 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
1343
La somma complessiva di C 768,13 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
DECRETA
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004
F. Nucaro
La somma complessiva di C 1.198,12 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
DECRETO n. 18112 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004
F. Nucaro
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
DECRETO n. 18110 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
La somma complessiva di C 497,20 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
DECRETA
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004
F. Nucaro
1344
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 18113 del 4 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
di cui all’identificativo PA 3727, non ha riversato nei termini di
cui all’art. 6 del D.M. 13 settembre 1999, le somme riscosse per
tasse automobilistiche.
Preso atto, altresı̀, che le sopracitate inadempienze sono state
più volte contestate dal Servizio competente.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
Ritenuto, pertanto, di disporre la cessazione del servizio di
riscossione delle tasse automobilistiche per inosservanza della
norma prevista dall’art. 6 del citato decreto;
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
DECRETA
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
La somma complessiva di C 827,33 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 4 novembre 2004
F. Nucaro
Per le motivazioni espresse in premessa che s’intendono integralmente riportate, è revocata l’autorizzazione concessa alla
Sig.ra Cristofalo Rosa, titolare della ricevitoria di cui al codice
informatico PA 3727, per la riscossione delle tasse automobilistiche.
Di incaricare l’Ufficio preposto alle Tasse Automobilistiche di
notificare il presente atto a tutti i soggetti interessati.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004
F.sco Nucaro
DECRETO n. 18315 del 9 novembre 2004
Cessazione servizio riscossione tasse automobilistiche.
DPCM 25 gennaio 1999, n. 11.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso, che con propri decreti i tabaccai di cui all’elenco
allegato sono stati autorizzati a riscuotere, per conto della Regione Calabria, le tasse automobilistiche.
Preso Atto, che la Banca Carime – Tesoriere Regionale – ha
segnalato ripetutamente che le predette ricevitorie, non hanno
riversato nei termini di cui all’art. 6 del D.M. 13 settembre 1999,
le somme riscosse per tasse automobilistiche.
Preso Atto, altresı̀, delle inadempienze segnalate, che sono
state più volte contestate dal Servizio competente.
Ritenuto, pertanto, di disporre la cessazione dal servizio di
riscossione della tassa automobilistica regionale per inosservanza della norma prevista dall’art. 6 del citato decreto;
DECRETA
DECRETO n. 18314 del 9 novembre 2004
Cristofalo Rosa Cod. Lottomatica PA 3727. Cessazione servizio riscossione tasse automobilistiche. DPCM 25 gennaio
1999, n. 11.
Per le motivazioni espresse in premessa che s’intendono integralmente riportate, di revocare l’autorizzazione concessa ai titolari delle ricevitorie di cui all’elenco allegato, per la riscossione delle tasse automobilistiche.
Di incaricare l’Ufficio preposto alle Tasse Automobilistiche di
notificare il presente atto ai soggetti interessati.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso, che con proprio decreto la sig.ra Cristofalo Rosa,
titolare della ricevitoria di cui all’identificativo Lottomatica PA
3727, è stata autorizzata a riscuotere, per conto della Regione
Calabria, le tasse automobilistiche.
Preso atto, che la Banca Carime – Tesoreria Regionale – ha
segnalato ripetutamente che la predetta titolare della ricevitoria,
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004
F.sco Nucaro
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1345
DECRETO n. 18316 del 9 novembre 2004
DECRETO n. 18318 del 9 novembre 2004
Tassa Automobilistica – Istanze esenzione – Riconoscimento diritto ai soggetti portatori di handicap.
Tassa Automobilistica – Rigetto istanze esenzione per portatori di handicap.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 8, comma 7 della Legge n. 449/97 e successive
modifiche e integrazioni, che prevede l’esenzione della tassa automobilistica per i motoveicoli e gli autoveicoli, adattati e non, in
funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei
soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della Legge 104/92.
VISTO l’art. 8, comma 7 della Legge n. 449/97 e successive
modifiche e integrazioni, che prevede l’esenzione della tassa automobilistica per i motoveicoli e gli autoveicoli, adattati e non, in
funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei
soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della Legge 104/92.
VISTO l’art. 17, comma 10, della Legge n. 449 del 27/12/
1997 che rinvia al Decreto del Ministro delle Finanze il compito
di stabilire le modalità con le quali le Regioni a statuto ordinario,
a far data dall’11 gennaio 1999 svolgono le funzioni relative alle
tasse automobilistiche non erariali.
VISTO l’art. 17, comma 10, della Legge n. 449 del 27/12/
1997 che rinvia al Decreto del Ministro delle Finanze il compito
di stabilire le modalità con le quali le Regioni a statuto ordinario,
a far data dall’11 gennaio 1999 svolgono le funzioni relative alle
tasse automobilistiche non erariali.
VISTE le Leggi regionali n. 9/2000 e 36/2001 che autorizzano
la Giunta regionale, per gli anni 1999/2004, a gestire in tutto o in
parte, con apposita convenzione, le funzioni indicate dalla Legge
449/97 per il tramite dell’ACI.
VISTA la convenzione stipulata in data 20/6/2002, repertorio
n. 273, con la quale si è disciplinato il rapporto ACI/Regione
Calabria e che prevede, tra l’altro, che l’istruttoria relativa alle
esenzioni della tassa automobilistica, relativamente ai portatori
di handicap, sia gestita dall’ACI.
VISTI i documenti istruttori, redatti dall’ACI, Ufficio provinciale di Crotone, in esito alle istanze prodotte, dai quali risultano
sussistenti le condizioni previste dalla normativa per riconoscere
il diritto all’esenzione della tassa automobilistica.
VISTE le circolari del Ministero delle Finanze n. 30/98, 59/98
e 186/98.
VISTE le Leggi regionali n. 9/2000 e 36/2001 che autorizzano
la Giunta regionale, per gli anni 1999/2004 a gestire in tutto o in
parte, con apposita convenzione, le funzioni indicate dalla Legge
449/97 per il tramite dell’ACI.
VISTA la convenzione stipulata in data 20/6/2002, repertorio
n. 273, con la quale si è disciplinato il rapporto ACI/Regione
Calabria e che prevede, tra l’altro, che l’istruttoria relativa alle
esenzioni della tassa automobilistica, relativamente ai portatori
di handicap, sia gestita dall’ACI.
VISTI i documenti istruttori, redatti dall’ACI, delegazione
provinciale di Crotone, in esito alle istanze prodotte per ottenere
l’esenzione della sopracitata tassa automobilistica dai quali risulta la mancanza delle condizioni previste dalla normativa per
riconoscere il diritto all’esenzione della tassa automobilistica.
VISTE le circolari del Ministero delle Finanze n. 30/98, 59/98
e 186/98.
VISTO il D.Lgs. n. 29/93.
VISTE le Delibere di G.R. n. 5761 del 4/11/98 e 2969 del
7/7/99.
VISTO il D.Lgs n. 29/93.
VISTE le Delibere di G.R. n. 5761 del 4/11/98 e 2969 del
7/7/99.
VISTI i D.P.G.R. n. 354/99 e 206/01;
DECRETA
— è riconosciuto il diritto alla esenzione della tassa automobilistica ai contribuenti di cui al prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, relativamente all’autovettura indicata a fianco di ciascun soggetto;
— di stabilire che le sopracitate esenzioni sono valide fino a
quando sussistono i requisiti, soggettivi e oggettivi, che le hanno
determinate, senza ulteriori adempimenti da parte degli aventi
titolo, fatto salvo il diritto della Regione Calabria di modificare il
provvedimento adottato in sede di riesame;
— di delegare il Dirigente del Servizio per gli adempimenti
conseguenti.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria, avendo cura, per ragioni di privacy, di
non pubblicizzare i nominativi dei soggetti beneficiari.
Ai sensi della Legge 675/96 si omette la pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari dell’esenzione.
VISTI i D.P.G.R. n. 354/99 e 206/01;
DECRETA
— per le motivazioni enunciate in premessa, di non riconoscere il diritto alla esenzione del pagamento della tassa automobilistica ai contribuenti di cui al prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
— di delegare il Dirigente del Servizio per gli adempimenti
conseguenti.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria, avendo cura, per ragioni di privacy, di
non pubblicizzare i nominativi dei soggetti non beneficiari dell’esenzione.
Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004
Francesco Nucaro
Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004
Francesco Nucaro
1346
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO il Decreto legislativo del 30 marzo 2003, n. 165.
DECRETO n. 18319 del 9 novembre 2004
Rettifica Decreto n. 13714 del 23 agosto 2004 – Rateizzazione cartella n. 034 2003 00013491 36 000 – Ruolo 2002/
005659 – Numero pratica 903006113776-903007510778.
VISTE le Delibere della G.R. n. 5761 del 4/11/1998 e n. 2969
del 7/7/1999.
VISTI i D.P.G.R. n. 354/99 e 206/01.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con proprio decreto n. 13714 del 23 agosto è
stata concessa la rateizzazione per la somma di C 506,69 al sig.
Campana Aldo, C.F. CMPLDA77A18H579B, nato a Rossano
(CS) il 18 gennaio 1977 ed ivi residente in Villaggio Santa Chiara
1.
RILEVATO che è stata erroneamente rateizzata la somma totale della cartella n. 034 2003 00013491 36 000 di C 506,69
comprensiva di C 89,33 riguardante altro tributo (codice 5242,
5243, 5354) riferito all’anno 2000 con il numero di ruolo 2002/
004615, non di competenza regionale e che pertanto la somma da
rateizzare risulta essere di C 417,46.
CHE il Sig. Campana Aldo ha già provveduto a versare la
prima rata di C 64,39 (63,34 capitale e 1,05 interessi) e pertanto
detta somma sarà scomputata dalla somma totale dovuta di C
420,46 (Quattrocentoventi/46), salvo compensi ed oneri da corrispondere al concessionario.
CHE pertanto è necessario provvedere alla rettifica del precedente decreto di questo Servizio n. 13714 del 23 agosto 2004
rateizzando la somma di C 357,12 (Trecentocinquattasette/12).
VISTO il decreto n. 2574 del 17 marzo 2004 del Dirigente
Generale del Dipartimento Bilancio, Finanze, Programmazione
e Sviluppo Economico.
SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile del procedimento;
DECRETA
Per i motivi di cui in narrativa,
— È rettificato il precedente decreto di questo Servizio n.
13714 del 23 agosto 2004.
— È concessa al Sig. Campana Aldo Codice Fiscale
CMPLDA77A18H579B, nato a Rossano (CS) il 18/1/1977 ed
ivi residente in Villaggio Santa Chiara 1, la rateizzazione della
somma di C 357,12, salvo compensi ed oneri da corrispondere al
concessionario (C 420,46 relativa alla cartella – ruolo 2002/
005659 numero pratiche 903006113776 – 903007510778 decurtata di C 63,34 quale somma relativa alla quota capitale della
prima rata già versata.
— È approvato il sottostante «Piano di rateizzazione»;
Piano di rateizzazione
Numero
rata
Data scadenza
Giorni
Quota
capitale C
Quota
interesse al
2,5% C
Rata C
Somma iscritta
a ruolo C
Debito saldato
C
357,12
1
30/11/2004
30
59,52
0,73
60,25
297,60
59,52
2
31/12/2004
31
59,52
0,63
60,15
238,08
119,04
3
31/1/2005
31
59,52
0,51
60,03
178,56
178,56
4
28/2/2005
28
59,52
0,34
59,86
119,04
238,08
5
31/3/2005
31
59,52
0,25
59,77
59,52
297,60
6
30/4/2005
30
59,52
0,12
59,64
—
357,12
357,12
2,59
359,71
Totale
È stabilito che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il debitore decade automaticamente dal
beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo in una unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non onorata e, che
la prima rata scade il 30 novembre 2004.
Il presente Decreto è notificato all’E.TR. S.p.A. per i successivi adempimenti ed al Sig. Campana Aldo residente in Rossano (CS)
Villaggio Santa Chiara 1, per opportuna conoscenza.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, avendo cura, per ragioni di privacy, di non pubblicizzare il nominativo del soggetto beneficiario.
Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004
Dr. Giulio Terzo Chiarelli
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 18321 del 9 novembre 2004
Tassa Automobilistica – Istanze esenzione – Riconoscimento diritto ai soggetti portatori di handicap.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 8, comma 7 della Legge n. 449/97 e successive
modifiche e integrazioni, che prevede l’esenzione della tassa automobilistica per i motoveicoli e gli autoveicoli, adattati, in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei
soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della Legge 104/92.
VISTO l’art. 30, comma 7 della legge n. 388/00, che estende
l’esenzione della tassa automobilistica ai soggetti con handicap
psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con
grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
1347
VISTE le delibere della Giunta Regionale n. 5761 del 4/11/
1998 e n. 2969 del 7/7/1999.
VISTI i Decreti P.G.R. n. 354/99 e n. 206/01.
VISTO il D.D.G. n. 2574 del 17 marzo 2004, dal titolo: «Approvazione declaratoria degli ambiti di competenza del Settore,
dei Servizi e degli Uffici Tributi e Contenzioso Tributario»;
DECRETA
È riconosciuto il diritto all’esenzione della tassa automobilistica regionale ai contribuenti d cui all’allegato prospetto, in numero di 81 per la provincia di Reggio Calabria ed in numero di
37 per la provincia di Vibo Valentia, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, relativamente ai soggetti disabili ed ai veicoli, indicati, rispettivamente, a fianco ed in corrispondenza di ciascun beneficiario.
VISTO l’art. 17, lettera f bis) del D.P.R. n. 39/53, lettera inserita dall’art. 50, comma 3 della legge 342/00, che prevede, tra
l’altro, l’esenzione permanente dal pagamento della tassa di circolazione, oggi tassa automobilistica, per gli autoveicoli di cui
all’art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del D. Lgs. n. 285/1992,
di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, intestati a
soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero intestati ai
familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
Di stabilire che le esenzioni concesse sono valide fino a
quando sussistono i requisiti, soggettivi ed oggettivi, che le
hanno determinate, facendo espresso obbligo ad ogni beneficiario di comunicare tempestivamente, ma non oltre 30 giorni al
Servizio emittente, le eventuali variazioni che comportano la
perdita dell’agevolazione tributaria sul veicolo esentato. Tale ultima prescrizione andrà notificata dal Servizio, per lettera raccomandata, ad ogni soggetto, con l’ulteriore precisazione che, in
caso di inadempimento, si recupereranno coattivamente gli importi dovuti della tassa, aggravati di sanzioni ed interessi.
VISTO il D.M. Finanze 25 novembre 1998, n. 418 con il
quale, ai sensi dell’art. 17, comma 10, legge 27/12/1997 n. 449, è
stato emanato il «Regolamento recante norme per il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia
di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso
relative alle tasse automobilistiche non erariali».
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria, omettendo, per ragioni di privacy, ai
sensi della legge n. 675/96, la pubblicazione dell’elenco allegato.
VISTE le Leggi regionali n. 9/2000 e 36/2001 che autorizzano
la Giunta Regionale, per gli anni 1999/2004, a gestire in tutto od
in parte, con apposita convenzione, le funzioni indicate dalla
legge n. 449/97 per il tramite l’A.C.I..
VISTA la convenzione stipulata in data 20 giugno 2002, repertorio n. 273, con la quale si è disciplinato il rapporto ACI/Regione Calabria e che prevede, tra l’altro, che l’istruttoria relativa
alle esenzioni della tassa automobilistica, relativamente ai portatori di handicap, sia gestita dall’A.C.I..
Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004
Dott. Gregorio Pelaggi
DECRETO n. 18325 del 9 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
VISTI i pareri tecnici positivi espressi dall’A.C.I., Uffici Provinciali di Reggio Calabria e Vibo Valentia, a conclusione dell’istruttoria dagli stessi Uffici effettuata sulle istanze prodotte
per ottenere l’esenzione della tassa automobilistica e vista la successiva verifica documentale, operata dall’Ufficio Tasse Automobilistiche del Servizio, nel rispetto anche delle norme sull’autocertificazione contenute nel T.U. sulla documentazione amministrativa.
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTE le circolari in materia del Ministero delle Finanze, n.
30/98, n. 59/98, n. 186/98 e n. 2 FL/01.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTA la nota n. 1136 del 10 marzo 2004, emanata dal Settore
Tributi e Contenzioso Tributario di Catanzaro, avente come oggetto «Tassa automobilistica regionale – Esenzioni disabili – Direttive».
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
RILEVATA la presenza delle condizioni indicate dalla normativa per riconoscere il diritto all’esenzione della tassa automobilistica.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
VISTO il D. Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
1348
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
DECRETA
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004
F. Nucaro
La somma complessiva di C616,84 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
DECRETO n. 18329 del 9 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004
F. Nucaro
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
DECRETO n. 18328 del 9 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
La somma complessiva di C 747,99 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004
F. Nucaro
La somma complessiva di C 775,25 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 18331 del 9 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
1349
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
La somma complessiva di C 319,84 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
DECRETA
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004
F. Nucaro
La somma complessiva di C 750,51 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004
F. Nucaro
DECRETO n. 18335 del 9 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
DECRETO n. 18333 del 9 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
1350
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
DECRETA
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004
F. Nucaro
La somma complessiva di C 906,23 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
DECRETO n. 18338 del 9 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004
F. Nucaro
DECRETO n. 18336 del 9 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
La somma complessiva di C 293,27 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004
F. Nucaro
La somma complessiva di C 1.257,05 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 18341 del 9 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
1351
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
La somma complessiva di C 559,79 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
DECRETA
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004
F. Nucaro
La somma complessiva di C 1.195,91 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004
F. Nucaro
DECRETO n. 18343 del 9 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
DECRETO n. 18342 del 9 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
1352
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
La somma complessiva di C 1.359,85 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 9 novembre 2004
F. Nucaro
VISTA la D.G.R. n. 296 del 23/4/2003.
VISTA l’istanza di rateizzazione presentata dal Sig. Prezioso
Valerio, C.F. PRZVLR79B14D086S, nato a Cosenza (CS) il 14
febbraio 1979 e residente in Bisignano via San Francesco n. 36 –
per la somma totale di C 382,38 (Trecentoottantadue/38) relativa
alla cartella n. 034 2003 00032077 22 000 pratica n.
903008546557 – per il mancato pagamento della tassa automobilistica 1999, più sanzione ed interessi.
RILEVATA la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa in materia di concessione della rateazione del debito,
iscritto a ruolo.
VISTO il Decreto legislativo del 30 marzo 2003, n. 165.
VISTE le Delibere della G.R. n. 5761 del 4/11/1998 e n. 2969
del 7/7/1999.
VISTI i D.P.G.R. n. 354/99 e 206/01.
VISTO il decreto n. 2574 del 17 marzo 2004 del Dirigente
Generale del Dipartimento Bilancio, Finanze, Programmazione
e Sviluppo Economico.
SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile del procedimento;
DECRETO n. 18562 del 10 novembre 2004
DECRETA
Rateizzazione cartella n. 034 2003 00032077 22 000 – Numero pratica 903008546557 – Tassa automobilistica 1999.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO IL D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni.
VISTO gli articoli 7 e 26 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
È concessa al Sig. Prezioso Valerio Codice Fiscale
PRZVLR79B14D086S, nato a Cosenza (CS) il 14/2/1979 e residente in Bisignano via San Francesco 36, la rateizzazione della
somma di C 382,38 (Trecentoottantadue/38) relativa alla cartella
n. 034 2003 00032077 22 000 numero pratica 903008546557 –
salvo compensi ed oneri da corrispondere al concessionario.
È approvato il sottostante «Piano di rateizzazione».
Piano di ammortamento
Numero
rate
Data scadenza
Giorni
Quota capitale
Quota
interesse 2,5%
Rata C
Somma iscritta
a ruolo
Debito saldato
C
382,38
1
30/11/2004
30
63,730
0,797
64,53
318,65
63,73
2
31/12/2004
31
63,730
0,686
64,42
254,92
127,46
3
31/1/2005
31
63,730
0,549
64,28
191,19
191,19
4
28/2/2005
28
63,730
0,372
64,10
127,46
254,92
5
31/3/2005
31
63,730
0,274
64,00
63,73
318,65
6
30/4/2005
30
63,730
0,133
63,86
0,00
382,38
382,380
2,810
385,19
Totale
È stabilito che in caso di mancato pagamento della prima rata
o, successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo
in una unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata
non onorata e, che la prima rata scade il 30 novembre 2004.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Il presente Decreto è notificato all’E.TR. S.p.A. per i successivi adempimenti ed al Sig. Prezioso Valerio residente in Bisignano (CS) via San Francesco 36, per opportuna conoscenza.
Dr. Giulio Terzo Chiarelli
Catanzaro, lı̀ 10 novembre 2004
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 18826 del 12 novembre 2004
«POR Calabria 2000-2006 – Mis. 7.1 – Assistenza Tecnica
istituzionale all’Autorità di Gestione per la razionalizzazione
e l’innovazione del sistema degli incentivi alle imprese.
Schema di convenzione – Assunzione impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
1353
cui l’esecuzione del servizio connesso possa venire affidato unicamente ad un particolare prestatore di servizi, quale l’IPI.
RITENUTO di potersi avvalere della procedura della trattativa privata per conferire all’IPI. – in atti meglio documentato –
l’affidamento dell’incarico di assistenza tecnica all’A.d.G., al
fine di pervenire nello specifico alla razionalizzazione del sistema degli incentivi presenti sul territorio e la definizione ed
inserimento dello strumento PIA (Pacchetto Integrato di Agevolazioni) all’interno dei PIT, realizzando le valutazioni costi-benefici, oltreché finanziaria, ambientale e di pari opportunità.
VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i..
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000.
VISTO l’art. 7 D.Lgs. n. 157/95 e s.m.i., laddove al c. 2, lett.
b), prevede l’omissione della preliminare pubblicazione del
bando di gara, nella fattispecie ricorrente.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/
11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003,
nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003.
VISTO lo schema di convenzione da stipulare con l’IPI Roma,
che si allega, al fine di disciplinare i rapporti giuridico-economici con la Regione Calabria.
VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle
Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345.
VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001.
VISTA, in particolare, la Misura 7.1 «Attività di accompagnamento del programma operativo e di assistenza tecnica» del Programma Operativo succitato, che comprende tutte le attività orizzontali necessarie per la corretta ed efficace gestione degli interventi del P.O. medesimo.
VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999.
CONSIDERATO che l’A.d.G. del POR Calabria 2000-2006,
ha valutato l’opportunità di stipulare apposita convenzione con
l’IPI (Istituto Promozione Industriale – Roma), finalizzata ad attivare un supporto tecnico specifico per la razionalizzazione e
l’innovazione dei regimi di aiuto per una più efficace attuazione
degli orientamenti del QCS in materia di sviluppo locale, tanto in
un’ottica di stretta integrazione tra programmazione ordinaria e
comunitaria, anche ai fini della formulazione degli indirizzi per
la programmazione delle politiche di sviluppo regionale per il
periodo 2007-2013.
VISTA la proposta progettuale presentata dall’IPI ed acquisita
agli atti d’Ufficio in data 17/9/2004 al n. 2279, con la quale si
propone la formalizzazione dell’affidamento dell’incarico di assistenza tecnica mediante convenzione per le finalità sopra considerate.
VISTA la documentazione prodotta (statuto, atto costitutivo,
progetto), dalla quale si evidenzia la capacità economica e finanziaria, nonché la capacità tecnica dell’IPI a poter assolvere l’incarico di assistenza tecnica in questione.
VISTO l’art. 17 del D.L. 8/2/1995, n. 32, convertito con Legge
7/4/1995, n. 104, recante la disposizione che consente alle amministrazioni pubbliche, anche locali, di stipulare convenzioni
per la prestazione di servizi con l’IPI (Istituto per la Promozione
Industriale).
VISTO l’art. 6 D. Lgs. n. 157/95 e s.m.i., laddove al c. 2, lett.
d) è previsto il ricorso alla procedura negoziata con una impresa
di propria scelta, ricorrendo le condizioni di natura tecnica per
ATTESO che:
— l’onere scaturente dalla esecuzione del contratto di prestazione ammonta ad C 50.000,00, per cui la spesa grava sul capitolo 6421101 del Bilancio regionale esercizio 2004, per complessivi C 50.000,00.
VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’approvazione
del Bilancio regionale anno 2004.
VISTO l’art. 25, nonché gli art. 43 e 44 della L.R. n. 8/2002.
ACQUISITI i pareri:
— ai sensi dell’art. 37/bis, comma 3 della Legge regionale 2
maggio 2001, n. 7, in ordine:
− alla coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e
decisioni comunitari;
− alla regolarità amministrativa;
— ai sensi dell’art. 44, L.R. n. 8/2002, in ordine:
− alla regolarità contabile.
Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente;
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci,
1. È affidato all’IPI – 00196 Roma – V.le Pilsudski, 124 C.F.
80186710580 l’incarico di assistenza tecnica per la razionalizzazione ed innovazione del sistema degli incentivi alle imprese del
POR Calabria 2000-2006.
2. È approvato l’allegato schema di convenzione da stipulare
con l’IPI – 00196 Roma – V.le Pilsudski, 124.
3. È impegnata la somma di C 50.000,00 sul capitolo
6421101 del Bilancio regionale esercizio 2004, per l’esecuzione
della convenzione inerente la prestazione.
1354
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
4. Gli adempimenti connessi alla liquidazione del corrispettivo saranno effettuati dal Settore «Programmazione e Sviluppo
Economico – Interventi Comunitari», sulla base delle richieste e
della prevista documentazione, nonché la presentazione di regolare nota debito, come stabilito nella convenzione, divenendo
oggetto di successivi e separati atti.
5. Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 12 novembre 2004
Il Dirigente del Settore
Dr.ssa Caterina Guarna
REGIONE CALABRIA
Dipartimento 3 – Bilancio, Finanze
Programmazione e Sviluppo Economico
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la proposta di Decreto avente ad oggetto: «POR Calabria 2000-2006 – Mis. 7.1 – Assistenza Tecnica istituzionale all’Autorità di Gestione per la razionalizzazione e l’innovazione
del sistema degli incentivi alle imprese. Schema di convenzione
– assunzione impegno di spesa».
VISTA la Delibera G.R. n. 795 del 3/9/2002 e n. 921 dell’11/
10/2002.
VISTO il D.P.G.R. n. 218 del 9/12/2002.
REGIONE CALABRIA
Dipartimento 3 – Bilancio, Finanze
Settore Programmazione e Sviluppo Economico
Interventi Comunitari
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta di Decreto avente ad oggetto: «POR Calabria 2000-2006 – Mis. 7.1 – Assistenza Tecnica istituzionale all’Autorità di Gestione per la razionalizzazione e l’innovazione
del sistema degli incentivi alle imprese. Schema di convenzione
– assunzione impegno di spesa».
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/
11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003,
nonché la Deliberazione G.R. n. 949 del 2/12/2003.
VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006
della Calabria, approvato con Decisione della Commissione
delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345.
VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001.
VISTA la Misura 7.1.
VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999.
VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000.
VISTO l’art. 37/bis, comma 3 della Legge regionale 2 maggio
2001, n. 7.
VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002.
VISTO l’art. 43, 44 e 45 L.R. n. 8/2002.
VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006
della Calabria, approvato con Decisione della Commissione
delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345.
VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001.
VISTA la Misura 7.1.
VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’Approvazione
del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004.
ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULL’ATTO IN
ESAME:
Favorevole circa la coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e delle decisioni comunitari.
Dr. Renzo Turatto
VISTO l’art. 37/bis, comma 3 della Legge regionale 2 maggio
2001, n. 7.
VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002.
VISTO l’art. 43 e 45 L.R. n. 8/2002.
VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’Approvazione
del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004.
ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULL’ATTO IN
ESAME:
Favorevole circa la regolarità amministrativa.
Il Dirigente del Settore
Dr.ssa Caterina Guarna
SCHEMA
REGIONE CALABRIA
Dipartimento 3
Bilancio, Finanze e Programmazione
Settore Programmazione, Sviluppo Economico
Interventi Comunitari
Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale
CONVENZIONE
Per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica all’A.d.G.
per l’adeguamento dell’azione dei sistema degli incentivi alle
imprese nel Programma Operativo Regionale.
L’anno duemilaquattro, il giorno ............ del mese di ............
presso la sede della Giunta Regionale in Catanzaro, si sono costituiti:
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DA UNA PARTE
La Regione Calabria C.F. 02205340793, in persona del
Dr. ......................................... nato a ......................................... ,
in qualità di Dirigente Generale Dipartimento Bilancio – Settore
programmazione e sviluppo economico – interventi comunitari,
domiciliato per la carica presso la sede della Giunta regionale,
via Massara, 2 – Catanzaro, di seguito denominata Committente;
DALL’ALTRA
L’Istituto per la Promozione Industriale (IPI), Associazione
senza fini di lucro, di seguito denominato anche Affidatario, con
sede in 00196 Roma, Viale Pilsudski, 124, C.F. 80186710580
rappresentato dal ............................... nato a ...............................
il ....................... CF ....................... in qualità di .......................
domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto;
PREMESSO
— che la struttura organizzativa dell’Amministrazione Regionale non dispone di uffici appositamente competenti nei quali
operi un numero di addetti adeguato per l’espletamento delle
funzioni previste nella presente convenzione;
— che, quindi, è ravvisata la necessità di affidare l’incarico
oggetto della presente convenzione ad un organismo avente specializzazione in materia di promozione industriale;
— che l’IPI, Associazione riconosciuta che svolge la propria
attività sulla base degli indirizzi e sotto la vigilanza del Ministero
delle Attività Produttive (l’articolo 11, comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e articolo 2 del proprio Statuto), in
conformità con le proprie finalità istituzionali, eroga servizi di
assistenza tecnica in materia di promozione industriale e che
l’art. 17, comma 2 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con legge 7 aprile 1995, n. 104 consente alle Amministrazioni pubbliche, anche locali ed ai soggetti da esse partecipati, di
utilizzare i servizi dell’IPI mediante convenzione;
— che, come è noto, il QCS prevede che il PON Sviluppo
locale finanzi le attività della Task Force MEF-MAP-IPI con lo
scopo di dare attuazione all’esigenza di coordinamento dei vari
livelli istituzionali coinvolti nella programmazione e gestione del
sistema degli incentivi e che l’IPI è individuato quale organismo
tecnico per lo svolgimento delle attività;
— che nell’ambito del Gruppo di lavoro «Sviluppo Locale» il
MEF e il MAP hanno previsto che eventuali attività di assistenza
specifica legate ad esigenze regionali possono essere oggetto di
regolamentazione, per quanto attiene ai contenuti e ai profili finanziari, tramite apposite convenzioni bilaterali tra le Amministrazioni Regionali e l’IPI;
— che le parti vogliono addivenire alla stipula di una convenzione avente per oggetto il servizio di assistenza tecnica alla
A.d.G. del POR Calabria 2000-2006 per l’adeguamento dell’azione del sistema degli incentivi alle imprese nell’ambito del
Programma Operativo medesimo.
Visto il Decreto del Dirigente del Dipartimento – Settore Programmazione, Sviluppo Economico – Interventi Comunitari,
n. ............... del ............................................................................
avente per oggetto l’affidamento de quo.
Tutto ciò premesso, con la presente scrittura, redatta in quattro
esemplari, di cui uno per ciascuna delle parti contraenti, il terzo
per la registrazione ed il quarto per l’Ufficio repertorio contratti,
da valere quale pubblico atto a tutti gli effetti di legge tra le parti
come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto appresso:
1355
Art. 1
Referenti e comunicazioni
Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell’esecuzione della presente convenzione la Regione e l’IPI designeranno i rispettivi Referenti, entro sette giorni dalla data della
stipula della presente convenzione. Tali soggetti garantiscono
continuità ed immediatezza del rapporto, in ogni sua fase, secondo le formalità e le procedure stabilite dal Complemento di
Programmazione del POR Calabria vigente alla data del presente
atto.
Ogni comunicazione indirizzata a ciascun Referente varrà, ai
fini sopra indicati, a comunicazione effettuata alla Parte rappresentata. Ogni comunicazione nel corso dell’esecuzione del servizio dovrà essere effettuata: alla Regione Calabria, presso il
Settore Programmazione, Sviluppo Economico e Interventi Comunitari, sede di Catanzaro ed all’IPI, Direzione Programmi Comunitari, presso la sede di 00196 Roma, V.le Pilsudski 124.
Art. 2
Oggetto dell’incarico
La Regione Calabria affida all’IPI, che accetta, l’incarico di
fornire assistenza tecnica all’A.d.G. per la razionalizzazione del
sistema degli incentivi presenti sul territorio e la definizione ed
inserimento dello strumento PIA (Pacchetto Integrato di Agevolazioni) all’interno dei PIT.
Per il conseguimento degli obiettivi previsti nel mandato assegnato, l’IPI definisce un suo modello organizzativo-procedurale
per eseguire le proprie attività interne impegnandosi, tuttavia,
nello svolgimento del servizio di assistenza tecnica a coordinarsi
in maniera costante con l’A.d.G. e la struttura a questa ordinata.
Art. 3
Articolazione e contenuti tecnici del servizio
Il servizio oggetto della presente convenzione si esplica secondo i contenuti, l’articolazione, le modalità definiti nel Programma di Attività che verrà concordato tra l’A.d.G. e l’IPI, coerentemente con gli indirizzi e la tempistica stabiliti nel Complemento di Programmazione.
Art. 4
Prodotti e termini
L’IPI dovrà contribuire ad assistere l’A.d.G. nello svolgimento delle seguenti attività:
— rilevazione ed analisi dei regimi di aiuto alle imprese finalizzate alla razionalizzazione ed alla semplificazione del sistema,
nonché alla eventuale riduzione del numero degli interventi;
— adempimento degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, anche attraverso l’integrazione con la Banca Dati Anagrafica (BDA ) del Ministero delle
Attività Produttive;
— supporto per la definizione di regimi innovativi, in particolare:
a) strumenti integrati di agevolazioni (PIA) in relazione ai
P.I.T.;
b) interventi atti a favorire il passaggio da un sistema di incentivi diretti ad azioni volte a favorire l’accesso al credito da
parte delle imprese;
1356
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
c) interventi di qualificazione del sistema attraverso la revisione dei meccanismi di valutazione/selezione delle iniziative;
— supporto tecnico per l’individuazione di indirizzi ed orientamenti in materia di interventi di sostegno alle imprese per la
prossima programmazione (2007-2013), in conformità ai nuovi
orientamenti normativi e programmatici elaborati a livello comunitario.
Tali attività potranno essere realizzate attraverso lavori di analisi e supporti specifici tra cui anche la predisposizione di linee
guida/definizione di procedure e realizzazione di manuali per
l’indirizzo delle attività di gestione svolte dagli utenti del Dipartimento.
L’IPI si impegna a produrre periodicamente, a richiesta concordata, con l’A.d.G., apposita relazione che riporta l’attività
svolta e le realizzazioni conseguite.
Al termine della convenzione dovrà essere consegnato un rapporto finale contenente l’elenco delle attività svolte, con una
breve descrizione. Tale rapporto dovrà essere sottoscritto dal referente IPI e validato dall’A.d.G.
Art. 5
Gruppo di lavoro
L’IPI si impegna, con propria organizzazione e modalità di
gestione, a costituire un Gruppo di Lavoro con le professionalità
adeguate alle discipline concernenti i diversi aspetti dell’attività...
Art. 6
Durata della convenzione
La prestazione del servizio oggetto dell’affidamento decorre
dalla data di stipula della presente convenzione ed ha la durata di
mesi 10 (dieci), calcolata in ragione di 10 (dieci) giornate uomo/
mese...
Le attività previste dalla presente convenzione e già avviate
con decorrenza 1/9/2004, sono assorbite e si intendono come
parte integrante della convenzione stessa. Eventuali proroghe
non daranno diritto ad alcun compenso o indennità aggiuntiva
rispetto al prezzo pattuito, purché le proroghe riguardino esclusivamente i contenuti dell’attività di assistenza tecnica oggetto
della presente convenzione.
Art. 7
Modalità di esecuzione dell’incarico
Per garantire il corretto adempimento dell’incarico, la Regione accredita l’IPI presso i propri Uffici le Amministrazioni,
gli Enti ed i soggetti comunque coinvolti, sia direttamente che
indirettamente.
La Regione si impegna a creare un adeguato circuito informativo relativo agli incontri di lavoro previsti con tutti i soggetti con
i quali effettuare il confronto.
La Regione si impegna altresı̀ a mettere a disposizione dell’IPI, anche su sua richiesta, i dati, la documentazione e le informazioni prodotte dalla Regione o da soggetti terzi e/o raccolte
nelle attività dirette di monitoraggio procedurale, finanziario e
fisico del POR Calabria 2000-2006. Data la particolarità dell’incarico la mancanza di reciproco trasferimento delle informazioni, atti, documenti, notizie o ogni altro dato, in qualsiasi formato, inerenti l’attività potrà essere causa di risoluzione del contratto nelle forme previste dal successivo articolo 13 per
entrambe le parti contraenti. L’IPI potrà organizzare le modalità
di attuazione dell’incarico con propria metodologia coinvolgendo i referenti indicati dalla Regione, che si impegnano sin
d’ora all’osservanza delle procedure comunicate all’A.d.G. successivamente alla firma del presente atto.
Art. 8
Tempi di esecuzione
Data la particolare natura dell’affidamento che investe una
programmazione complessa, la tempistica delle attività e dei prodotti dovrà essere esattamente conforme cosı̀ come indicato all’articolo 4.
Le parti si danno reciprocamente atto che, considerata la rilevanza del puntuale rispetto dei tempi fissati; la scrupolosa osservanza delle date stabilite delle richieste documentali ed informative e delle metodiche di attuazione, costituisce in ogni caso,
adempimento di primaria importanza.
Art. 9
Riservatezza
L’IPI si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale
provenienti da Amministrazioni o altri soggetti coinvolti nell’espletamento del servizio. Essa si obbliga, altresı̀, ad eguale
riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività,
salvo che lo stesso Committente ne autorizzi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune.
L’IPI, inoltre, si obbliga ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati sensibili, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell’espletamento del presente affidamento.
Art. 10
Proprietà delle risultanze dell’incarico
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno; delle creazioni
intellettuali, e dell’altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall’IPI o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva del Committente
che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la
cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiale.
Detti diritti, ai sensi della Legge n. 633 del 1941 «Protezione del
diritto d’autore e di altri diritti concessi al suo esercizio» cosı̀
come modificata ed integrata dalla Legge n. 248 del 2000, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo,
illimitato e irrevocabile. L’IPI si obbliga espressamente a fornire
al Committente tutta la documentazione e il materiale necessario
all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva
nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale
trascrizione di detti diritti a favore del Committente in eventuali
registri od elenchi pubblici.
Art. 11
Corrispettivo
L’importo complessivo del servizio, omnicomprensivo, è definito in C 50.000,00 (cinquantamila/00), in ragione di C 500,00
giornata uomo, che costituisce la base di calcolo per la rendicontazione. L’onere scaturente è posto a carico delle risorse finanziarie della Misura 7.1 – Assistenza tecnica del Programma Operativo Regionale 2000-2006.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Art. 12
Modalità di erogazione
Il pagamento del corrispettivo, di cui al precedente articolo 11,
sarà effettuato a favore dell’IPI a cura del competente Ufficio del
Settore Programmazione e Sviluppo Economico, Interventi comunitari, V.le De Filippis, 72 – 88100 Catanzaro, a seguito di
formale disposizione da parte dell’A.d.G., corredata della documentazione prevista dalla presente convenzione e dalle disposizioni di cui al citato Decreto di affidamento incarico, come
segue:
1357
cuzione del servizio a spese dell’IPI, valendosi della clausola
risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei
seguenti casi:
a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non
eliminate in seguito a diffida formale da parte della Regione;
b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da
cause di forza maggiore, di tutti o di parte dei servizi oggetto
della convenzione, da parte dell’IPI;
c) cessazione dell’IPI;
— una prima quota, pari al 20% del corrispettivo, alla stipula
della convenzione, a titolo di anticipazione, previa presentazione
del Programma di Attività e rispettiva nota debito, mentre il saldo
del corrispettivo sarà erogato a seguito di rendicontazione del
complesso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività
successivamente al 30 giugno 2005 e presentazione rispettiva
nota debito.
Per il pagamento della quota a saldo, l’IPI presenta una documentata rendicontazione a dimostrazione delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 2. Tale rendicontazione dovrà dettagliare le spese sostenute
e dovrà essere corredata da idonea documentazione attestante
l’effettivo pagamento delle stesse. Relativamente alla spesa per
il personale IPI, detta rendicontazione deve indicare il numero e
la qualifica dei dipendenti impegnati nelle attività delle diverse
azioni. Il totale della spesa rendicontata può comprendere fino ad
un massimo del 15% di spese generali sostenute per lo svolgimento delle attività.
La rendicontazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto, nonché controfirmata dal Presidente del
collegio dei revisori dello stesso.
La documentazione di spesa è conservata presso l’IPI per non
meno di cinque anni dal completamento di tutti gli adempimenti
relativi al POR ed è resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte della Regione e degli organismi nazionali e comunitari preposti al controllo.
Tale rendicontazione deve essere corredata da dichiarazione
del responsabile del procedimento che attesti che le spese sostenute sono interamente ammissibili in quanto conformi alle tipologie di cui al Reg.to (CE) n. 1685 del 28/7/2000 e che le stesse
non beneficino, né beneficeranno di altri aiuti pubblici, nazionali
e comunitari.
Art. 13
Inadempimenti – risoluzione
Il mancato rispetto dei tempi contrattuali per la realizzazione
delle attività di assistenza tecnica, non giustificato da cause di
forza maggiore o da cause previste nella presente convenzione,
da facoltà alla Regione, qualora i ritardi si prolunghino oltre il
termine di 30 giorni naturali e consecutivi, di risolvere la convenzione dandone comunicazione scritta all’IPI.
La Regione si riserva, altresı̀, la facoltà di risolvere la convenzione anche al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle
prestazioni pattuite, previa diffida ad adempiere, entro e non oltre
dieci giorni, da comunicarsi con raccomandata A.R. La Regione
ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla ese-
d) violazione delle condizioni di indipendenza.
L’IPI potrà altresı̀ risolvere unilateralmente il contratto nel
caso in cui non fosse posto nelle condizioni di poter esplicitare
l’oggetto dell’incarico, previa formale diffida, mediante raccomandata A.R., alla Regione a rimuovere le cause ostative entro
dieci giorni trattenendo le somme ricevute alla data della diffida
e riservandosi ogni altra azione nei confronti della controparte.
Art. 14
Recesso unilaterale
E facoltà della Regione recedere ex articolo 1671 del Codice
Civile, unilateralmente dal contratto di incarico in qualunque
momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio,
fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’IPI un indennizzo relativo alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno.
Art. 15
Oneri
Tutte le spese inerenti alla stipula della convenzione di affidamento, comprese quelle relative all’eventuale imposta di bollo e
di registrazione sono a carico dell’IPI.
La presente convenzione, è soggetta a registrazione solo in
caso d’uso, ai sensi dell’art. 10, tariffa parte seconda, D.P.R. 26
del 1986, n. 31 in quanto l’Associazione non è soggetto IVA.
Art. 16
Invariabilità del prezzo
Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte della presente convenzione, si intende accettato dall’affidatario, in base ai calcoli
di propria convenienza a tutto suo rischio ed è quindi invariabile
ed indipendente da qualsiasi eventualità.
Art. 17
Responsabilità e obblighi
L’IPI assume in proprio ogni responsabilità in ambito professionale, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione
delle prestazioni stabilite e si impegna ad ottemperare a tutti gli
obblighi verso le proprie professionalità utilizzate nelle prestazioni oggetto del presente contratto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di sicurezza, e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti
gli obblighi relativi, mentre la Regione è assolutamente estranea
a qualsiasi rapporto, di natura contrattuale o extracontrattuale,
sorto in conseguenza dell’esecuzione della presente convenzione. L’IPI si impegna, altresı̀, ad attuare nei confronti del sud-
1358
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
detto personale condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla
presente data, alla categoria e nella località in cui si svolgono le
prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella
località.
L’IPI si impegna, infine, a non svolgere, nel periodo di validità della presente convenzione, altre attività inerenti forme di
progettazione, studi e ricerche riconducibili alla programmazione della Regione Calabria riferita all’oggetto dell’incarico.
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, di impegnare e liquidare imputando la relativa somma di C 32,28 sul Cap. 1005110 del Bilancio 2004 a
favore dell’Erario Stato per il regolarizzo del Provvisorio n.
13114 del 9/11/2004.
Catanzaro, lı̀ 19 novembre 2004
Il Dirigente di Settore
Rag. Beniamino Tenuta
Art. 18
Controversie e norme applicabili
DECRETO n. 19462 del 19 novembre 2004
Le eventuali controversie tra la Regione e l’IPI, che non si
siano potute definire in via amministrativa, sia durante l’esecuzione della convenzione che al termine della stessa, saranno deferite all’autorità giudiziaria, foro di Catanzaro, con esclusione
della competenza arbitrale. Sono applicabili, oltre alla normativa
italiana, alle clausole della presente convenzione e alle prescrizioni contenute nei documenti richiamati in premessa, le disposizioni contenute nei regolamenti; direttive e decisioni comunitarie.
Letto, approvato e sottoscritto nei 18 (diciotto) articoli che
precedono, senza riserva alcuna.
L’affidatario
Il Committente
POR Calabria, Misura 7.1 – Retribuzione di posizione
R.M. su liquidabilità impegno n. 99 del 6/2/2004 – DDS n.
1102 del 10/2/2004 – D.D.G. n. 7250 del 13/6/2002. (VI).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/
11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003,
nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003.
VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle
Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345.
DECRETO n. 19459 del 19 novembre 2004
Regolarizzo provvisorio.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 30 della L.R. 13 maggio 1966 n. 7.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999.
VISTI gli art. 44, e 45 della L.R. n. 8 del 28/2/2002.
VISTE le D.D.G.R. relative alle nomine dei dirigenti assegnati ai Dipartimenti.
VISTO il decreto del Dirigente Generale del 3o Dipartimento
Bilancio e Programmazione Economica n. 1752 del 27/2/2004
con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n.
8 Ragioneria Generale al Rag. Beniamino Tenuta.
PREMESSO che in data 9/11/2004 è stata autorizzata la Tesoreria Regionale ad effettuare un pagamento in c/sospesi pari ad C
32,28 per gli adempimenti connessi al modello 770/2004 semplificato.
CONSIDERATO che occorre provvedere al regolarizzo di
detta somma con imputazione della stessa sul capitolo 1005110
del Bilancio corrente esercizio finanziario;
VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001.
VISTA, in particolare, la Misura 7.1 del Programma Operativo succitato, laddove è previsto che i costi relativi al funzionamento della struttura organizzativa e concernenti le Strutture di
Coordinamento e Attuazione, ivi compresi i Responsabili di Misura, sono a carico di questa azione (7.1.a).
ATTESO:
— Che con delibera n. 651 del 24/7/2001 la Giunta Regionale
ha stabilito che l’incarico di Responsabile di Misura ha la durata
di un anno e potrà essere rinnovato per periodi da uno a tre anni
con le stesse modalità, su proposta e previa valutazione dei dirigenti generali dei Dipartimenti competenti;
— Che con Decreto n. 7250 del 13/6/2002, adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento n. 3 «Bilancio e Finanze» di
concerto con il Dirigente Generale del Dipartimento n. 4 «Organizzazione e Personale» è stato determinato l’importo del trattamento economico accessorio spettante ai responsabili di misura,
quantizzata in C 10.329,14 per la retribuzione di posizione e in
ragione del 25% della retribuzione di posizione pari ad C
2.582,28 per la retribuzione di risultato.
VISTI i contratti individuali di conferimento della posizione
di responsabile di misura, di cui agli atti d’Ufficio, stipulati con
la Regione Calabria, Dipartimento Organizzazione e Personale,
repertoriati ai rispettivi numeri, completi di decorrenza e durata,
come riportato a fianco di ciascun funzionario iscritto nel prospetto di seguito esposto:
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1359
Retribuzione posizione R.M. contratto 2004
N.
Mis.
Matricola – Contratto –
Nominativo
Decorr.za
Rateo
X
Retrib.
Posizione
Oneri
35,273
Totale C a
liquidare
1
3.8
535950
3509/04
–
MRLLNL65T53H224U –
Merolillo Luciana
5/10/2004
794,55
4
3.178,20
1.121,05
4.299,25
—
—
—
3.178,20
1.121,05
4.299,25
Totale C
Copertura
liquidabile:
impegno n. 99/04
RITENUTO doversi provvedere, in forza del contratto, alla
sola liquidazione della voce di retribuzione di posizione, attraverso il Settore economico e previdenziale del personale dipendente, da erogare ai beneficiari interessati, da gravare sul capitolo 6421101 del Bilancio Regionale per l’esercizio 2004, ancorché provvisoriamente autorizzato, giusto impegno n. 99 del
6/2/2004, acceso con D.D.S n. 1102 del 10/2/2004, che presenta
la necessaria liquidabilità a concorrenza dell’importo di C
4.299,25.
5. Il Settore della Ragioneria Generale è autorizzato alla
emissione dei relativi mandati di pagamento nei modi di legge,
previo monitoraggio da eseguirsi a cura dell’unità organizzativa
POR competente.
ATTESO che si sono verificate le condizioni e i termini, ai
sensi dell’art. 45, c.2, L.R. n. 8/2002, ai fini dell’erogazione dell’emolumento spettante ai beneficiari interessati.
Il Dirigente del Settore
Dr.ssa Caterina Guarna
6. Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 19 novembre 2004
VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002.
VISTO l’art. 43, 45, L.R. n. 8/2002.
VISTO l’art. 1, c.2, LR. 29/12/2003, n. 29, concernente l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio regionale
anno 2004, anche nei limiti della maggiore spesa dei tre dodicesimi dello stanziamento indicato nelle U.P.B. relative all’attuazione del POR Calabria 2000-2006.
Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dalla unità organizzativa competente;
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci,
1. È approvata la tabella retribuzione di posizione R.M., di
cui in narrativa, nei singoli importi riportati a fianco di ciascun
beneficiario e l’importo complessivo ammontante a C 4.299,25.
2. È liquidata la somma complessiva occorrente pari ad C
4.299,25 sull’impegno n. 99, acceso con decreto n. 1102 del 10/
2/2004, sul capitolo 6421101 del Bilancio Regionale per l’esercizio 2004, ancorché provvisoriamente autorizzato, relativo alla
Misura 7.1 del Por Calabria 2000-2006.
3. Il competente Settore economico del Dipartimento del personale è autorizzato alla erogazione del compenso in rate mensili
a favore dei beneficiari indicati nel prospetto citato, limitato alla
sola retribuzione di posizione, operate le ritenute di legge.
4. L’erogazione della retribuzione di risultato è oggetto di
altro provvedimento, non appena maturata ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, c.2 e dell’art. 6 del Contratto individuale.
DECRETO n. 19463 del 19 novembre 2004
POR Calabria 2000-2006 Mis. 7.1 – Liquidazione retribuzione di risultato attribuita ai Responsabili di Misura al 30/
10/2004. D.D.G. n. 7250 del 13/6/2002. (VI).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/
11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 del 28/2/2003,
nonché la D.G.R. n. 949 del 2/12/2003.
VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle
Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345.
VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001.
VISTA, in particolare, la Misura 7.1 del Programma Operativo succitato, laddove è previsto che i costi relativi al funzionamento della struttura organizzativa e concernenti le Strutture di
Coordinamento e Attuazione, ivi compresi i Responsabili di Misura, sono a carico di questa azione (7.1.a).
ATTESO
— Che con delibera n. 651 del 24/7/2001 la Giunta Regionale
ha stabilito che l’incarico di Responsabile di Misura ha la durata
1360
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
di un anno e potrà essere rinnovato per periodi da uno a tre anni
con le stesse modalità, su proposta e previa valutazione dei dirigenti generali dei Dipartimenti competenti;
— Che con Decreto n. 7250 del 13/6/2002, adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento n. 3 «Bilancio e Finanze» di
concerto con il Dirigente Generale del Dipartimento n. 4 «Organizzazione e Personale» è stato determinato l’importo del trattamento economico accessorio spettante ai responsabili di misura,
composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di
risultato, ai sensi del C.C.N.L. del Comparto RegioniAutonomie locali;
— Che detta retribuzione di posizione è definita per ciascun
responsabile di misura in C 10.329,14 annua lorda da erogarsi in
tredici mensilità;
— Che la retribuzione di risultato prevista in ragione del
25% della retribuzione di posizione pari ad euro 2.582,28
da erogarsi in unica soluzione, è subordinata alla valutazione
di risultato espressa dal Dirigente del Dipartimento competente.
— VISTO l’attestato di ciascun Responsabile di Misura, rilasciato dal Dirigente Generale del Dipartimento Competente, riportante la valutazione di merito del funzionario per l’attività
svolta nel periodo di riferimento, trasmesso ed acquisito agli atti
d’Ufficio.
— VISTA la seguente tabella relativa ai beneficiari cui è attribuita la retribuzione di risultato meritata al 30/6/2004, prevista
dal D.D.G. n. 7250 del 13/6/2002:
Periodo
Decreto
Attribuzione
Risultato C
Oneri
35,273%
Totale C
20250 – NDLFNC39H20G722Q
Andolfi Francesco
29/7/2003
28/7/2004
17786
28/10/2004
2.582,28
910,48
3.492,76
3.5
159000 – CLNNTN49H21 H013Z
Celentano Antonio
16/5/2003
15/5/2004
7988
1/6/2004
2.582,28
910,48
3.492,76
3
4.4
278000 – DROTTV50D41C352C
Doria Ottavia
1/5/2003
30/4/2004
9059
15/6/2004
2.582,28
910,48
3.492,76
4
3.12
743350 – SRNRST55C09I872Y
Sarno Ernesto
30/10/2003
29/10/2004
17792
28/10/2004
2.582,28
910,48
3.492,76
5
4.10
751300 – SRCFNC60C05I057J
Scarpelli Francesco
1/5/2003
20/2/2004
7978
1/6/2004
2.582,28
910,48
3.492,76
12.911,40
4.552,40
17.463,80
N.
Misura
1
7.1
2
Nominativo
Totale
ATTESO che si sono realizzate le condizioni stabilite con il
combinato disposto degli artt. 3, c2, e 6 del contratto individuale
per il conferimento dell’incarico della posizione di R.M. POR
Calabria 2000-2006.
2. È liquidata la somma complessiva occorrente pari ad C
17.463,80, sulla liquidabilità dell’impegno n. 7 del 17/1/2003,
acceso con Decreto n. 485 del 23/1/2003, sul capitolo 6421101
registrato a residui sul Bilancio Regionale per l’esercizio 2004.
RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione dell’emolumento sopra indicato attraverso il Settore Economico e Previdenziale del personale, da erogare ai beneficiari interessati, gravando la spesa sull’impegno n. 7 del 17/1/2003 acceso con Decreto n. 485 del 23/1/2003 sul capitolo 6421101 registrato a
residui nel Bilancio Regionale per l’esercizio 2004, liquidabile
per l’importo di C 17.463,80.
3. Il competente Settore economico del Dipartimento del personale è autorizzato alla erogazione del compenso a favore dei
beneficiari indicati nel prospetto citato, concernente la retribuzione di risultato attribuita al 30/10/2004, operate le ritenute di
legge.
VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002.
VISTO l’art. 43, 45, L.R. n. 8/2002.
VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’Approvazione
del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio 2004.
Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dalla unità organizzativa competente;
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono efficaci,
1. È approvata la tabella, di cui in narrativa, nei singoli importi riportati a fianco di ciascun beneficiario e l’importo complessivo ammontante a C 17.463,80.
4. Il Settore della Ragioneria Generale è autorizzato alla
emissione dei relativi mandati di pagamento nei modi di legge,
previo monitoraggio a cura dell’unità organizzativa POR competente.
5. Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 19 novembre 2004
Il Dirigente del Settore
Dr.ssa Caterina Guarna
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 19746 del 22 novembre 2004
Estinzione c/c 51/2149/27 – Ispettorato regionale delle Foreste di Reggio Calabria.
1361
DECRETO n. 19791 del 23 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTI la L.R. 16/3/2004, n. 9 che approva il bilancio annuale
di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2004
e pluriennale per il triennio 2004/2006.
VISTA la L.R. 4/2/2002 n. 8 che detta norme sull’ordinamento
del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 22/3/2004, n.
138 che approva il documento tecnico, articolato per unità previsionale di base e per capitoli, inerenti al bilancio di previsione
per l’anno 2004.
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 62 del 10/2/2004 con
la quale il Dirigente Tenuta Beniamino è stato trasferito al Dipartimento Bilancio.
VISTO il decreto del Dirigente Generale Bilancio dell’8/3/
2004 n. 2052 con il quale è stata assegnata al rag. Beniamino
Tenuta la responsabilità del Settore Ragioneria Generale.
VISTA la nota della Banca Carime del 13/1/2004 con la quale
viene comunicata l’estinzione del c/c n. 51/2149/27, intestato a
Ispettorato Regionale delle Foreste di Reggio Calabria via dei
Bianchi, n. 2 Reggio Calabria con un saldo debitore C 805,60 Pr.
1251.
CONSIDERATO che si rende necessario procedere a regolarizzare con la Tesoreria di C 805,60 già effettuato in c/sospesi.
CHE si rende necessario procedere all’impegno di spesa di C
805,60 sul capitolo 1005110 onde consentire l’emissione del relativo mandato.
VISTI gli artt. 43, 44 e 45 della Legge regionale 8/2002;
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
La somma complessiva di C 703,30 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 23 novembre 2004
DECRETA
F. Nucaro
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono
integralmente riportati e confermati;
— di impegnare la somma di C 805,60 sul capitolo 1005110
che presenta la necessaria disponibilità;
— di autorizzare la liquidazione di C 805,60;
— di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento a favore Banca Carime di C 805,60 a regol. del. Provvisorio n. 1251.
Catanzaro, lı̀ 22 novembre 2004
Rag. Beniamino Tenuta
DECRETO n. 19793 del 23 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
1362
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
La somma complessiva di C 949,43 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
DECRETA
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 23 novembre 2004
F. Nucaro
La somma complessiva di C 1.018,91 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
DECRETO n. 19800 del 23 novembre 2004
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Catanzaro, lı̀ 23 novembre 2004
F. Nucaro
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
DECRETO n. 19796 del 23 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
La somma complessiva di C 1.066,86 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
1363
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 23 novembre 2004
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
F. Nucaro
Catanzaro, lı̀ 23 novembre 2004
F. Nucaro
DECRETO n. 19807 del 23 novembre 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
DECRETO n. 19803 del 23 novembre 2004
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
automobilistica.
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO l’art. 17, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come
modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre
2000.
VISTE le istanze prodotte dai soggetti indicati nell’elenco allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
tendenti ad ottenere il rimborso di somme erroneamente versate
relative alla tassa automobilistica.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4 febbraio
2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di
cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del
presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per
tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
VISTO il parere favorevole espresso dalle delegazioni provinciali ACI, a seguito dell’esame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione.
RITENUTO che sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso
della somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
RITENUTO, altresı̀ di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive
modificazioni;
DECRETA
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata per tassa automobilistica erroneamente versata, comprensiva di interessi.
La somma complessiva di C 757,75 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere i titoli di
pagamento a favore dei creditori per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 23 novembre 2004
F. Nucaro
La somma complessiva di C 491,98 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio di previsione 2004.
1364
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 19810 del 23 novembre 2004
DECRETO n. 19813 del 23 novembre 2004
Tassa automobilistica regionale – Convenzione A.C.I./Regione Calabria – Liquidazione fattura n. 19580/2004.
Tassa Automobilistica – Istanze esenzione – Riconoscimento diritto ai soggetti portatori di handicap.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 8, comma 7 della Legge n. 449/97 e successive
modifiche e integrazioni, che prevede l’esenzione della tassa automobilistica per i motoveicoli e gli autoveicoli, adattati e non, in
funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei
soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della Legge 104/92.
VISTO l’art. 30 della L.R. n. 7 del 13/5/1996.
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTA la Legge regionale n. 9 del 7/3/2000 «Disposizioni in
materia di Tasse Automobilistiche regionali.
VISTA la L.R. 4 febbraio 2002 n. 8.
VISTA la Convenzione stipulata in data 20/6/2002, rep. 273,
con la quale si è disciplinato il rapporto con l’A.C.I..
VISTA la fattura n. 19580/2004 relativa ai compensi per l’erogazione dei servizi accessori alla riscossione della tassa automobilistica regionale.
RITENUTO di dover liquidare all’A.C.I. la fattura n. 19580/
2004 gravando la spesa sul capitolo 1010102 del Bilancio di previsione 2004;
VISTO l’art. 17, comma 10, della Legge n. 449 del 27/12/
1997 che rinvia al Decreto del Ministro delle Finanze il compito
di stabilire le modalità con le quali le Regioni a statuto ordinario,
a far data dall’11 gennaio 1999 svolgono le funzioni relative alle
tasse automobilistiche non erariali.
VISTE le Leggi regionali n. 9/2000 e 36/2001 che autorizzano
la Giunta regionale, per gli anni 1999/2004, a gestire in tutto o in
parte, con apposita convenzione, le funzioni indicate dalla Legge
449/97 per il tramite dell’ACI.
VISTA la convenzione stipulata in data 20/6/2002, repertorio
n. 273, con la quale si è disciplinato il rapporto ACI/Regione
Calabria e che prevede, tra l’altro, che l’istruttoria relativa alle
esenzioni della tassa automobilistica, relativamente ai portatori
di handicap, sia gestita dall’ACI.
VISTI i documenti istruttori, redatti dall’ACI, Ufficio provinciale di Crotone, in esito alle istanze prodotte, dai quali risultano
sussistenti le condizioni previste dalla normativa per riconoscere
il diritto all’esenzione della tassa automobilistica.
DECRETA
È impegnata, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
sul capitolo 1010102 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2004, la somma complessiva di C 294.525,00 (I.V.A.
inclusa).
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, la
fattura n. 19580/2004 emessa dall’Automobile Club d’Italia e
relativa ai compensi per l’erogazione dei servizi accessori la riscossione della tassa automobilistica regionale.
La spesa complessiva di C 294.525,00 graverà sul capitolo
1010102 del Bilancio di previsione 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere il relativo
mandato di pagamento.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 23 novembre 2004
VISTE le circolari del Ministero delle Finanze n. 30/98, 59/98
e 186/98.
VISTO il D.Lgs. n. 29/93.
VISTE le Delibere di G.R. n. 5761 del 4/11/98 e 2969 del
7/7/99.
VISTI i D.P.G.R. n. 354/99 e 206/01;
DECRETA
— è riconosciuto il diritto alla esenzione della tassa automobilistica ai contribuenti di cui al prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, relativamente all’autovettura indicata a fianco di ciascun soggetto;
— di stabilire che le sopracitate esenzioni sono valide fino a
quando sussistono i requisiti, soggettivi e oggettivi, che le hanno
determinate, senza ulteriori adempimenti da parte degli aventi
titolo, fatto salvo il diritto della Regione Calabria di modificare il
provvedimento adottato in sede di riesame;
F.sco Nucaro
— di delegare il Dirigente del Servizio per gli adempimenti
conseguenti.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria, avendo cura, per ragioni di privacy, di
non pubblicizzare i nominativi dei soggetti beneficiari.
Ai sensi della Legge 675/96 si omette la pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari dell’esenzione.
1365
DECRETA
Per le motivazioni enunciate in premessa, di non riconoscere il
diritto alla esenzione del pagamento della tassa automobilistica
ai contribuenti di cui al prospetto allegato, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
Di delegare il Dirigente del Servizio per gli adempimenti conseguenti.
Catanzaro, lı̀ 23 novembre 2004
Francesco Nucaro
DECRETO n. 19817 del 23 novembre 2004
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria, avendo cura, per ragioni di privacy, di
non pubblicizzare i nominativi dei soggetti non beneficiari.
Ai sensi della Legge 675/96 si omette la pubblicazione dell’elenco dei soggetti non beneficiari dell’esenzione.
Catanzaro, lı̀ 23 novembre 2004
Tassa Automobilistica – Rigetto istanze esenzione per portatori di handicap.
Francesco Nucaro
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 8, comma 7 della Legge 449/97 e successive modifiche e integrazioni, che prevede l’esenzione della tassa automobilistica per i motoveicoli e gli autoveicoli, adattati e non, in
funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei
soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della Legge 104/92.
DECRETO n. 19819 del 23 novembre 2004
Tassa Automobilistica – Istanze esenzione – Riconoscimento diritto ai soggetti portatori di handicap.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 17, comma 10, della Legge n. 449 del 27/12/
1997 che rinvia al Decreto del Ministro delle Finanze il compito
di stabilire le modalità con le quali la Regione a statuto ordinario,
a far data dall’11 gennaio 1999 svolgono le funzioni relative alle
tasse automobilistiche non erariali.
VISTO l’art. 8, comma 7 della Legge n. 449/97 e successive
modifiche e integrazioni, che prevede l’esenzione della tassa automobilistica per i motoveicoli e gli autoveicoli, adattati e non, in
funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei
soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della Legge 104/92.
VISTE le Leggi regionali n. 9/2000 e 36/2001 che autorizzano
la Giunta regionale, per gli anni 1999/2004, a gestire in tutto o in
parte, con opposita convenzione, le funzioni indicate dalla Legge
449/97 per il tramite dell’ACI.
VISTO l’art. 17, comma 10, della Legge n. 449 del 27/12/
1997 che rinvia al Decreto del Ministro delle Finanze il compito
di stabilire le modalità con le quali le Regioni a statuto ordinario,
a far data dall’11 gennaio 1999 svolgono le funzioni relative alle
tasse automobilistiche non erariali.
VISTA la convenzione stipulata in data 20/6/2002, repertorio
n. 273, con la quale si è disciplinato il rapporto ACI/Regione
Calabria e che prevede, tra l’altro, che l’istruttoria relativa alle
esenzioni della tassa automobilistica, relativamente ai portatori
di handicap, sia gestita dall’ACI.
VISTI i documenti istruttori, redatti dall’ACI, delegazione
provinciale di Catanzaro, in esito alle istanze prodotte per ottenere l’esenzione della sopracitata tassa automobilistica dai quali
risulta la mancanza delle condizioni previste dalla normativa per
riconoscere il diritto all’esenzione della tassa automobilistica.
VISTE le circolari del Ministero delle Finanze n. 30/98, 59/98
e 186/98.
VISTO il D.Lgs. n. 29/93.
VISTE le Leggi regionali n. 9/2000 e 36/2001 che autorizzano
la Giunta regionale, per gli anni 1999/2004, a gestire in tutto o in
parte, con apposita convenzione, le funzioni indicate dalla Legge
449/97 per il tramite dell’ACI.
VISTA la convenzione stipulata in data 20/6/2002, repertorio
n. 273, con la quale si è disciplinato il rapporto ACI/Regione
Calabria e che prevede, tra l’altro, che l’istruttoria relativa alle
esenzioni della tassa automobilistica, relativamente ai portatori
di handicap, sia gestita dall’ACI.
VISTI i documenti istruttori, redatti dall’ACI, Ufficio provinciale di Catanzaro, in esito alle istanze prodotte, dai quali risultano sussistenti le condizioni previste dalla normativa per riconoscere il diritto all’esenzione della tassa automobilistica.
VISTE le circolari del Ministero delle Finanze n. 30/98, 59/98
e 186/98.
VISTO il D.Lgs. n. 29/93.
VISTE le delibere di G.R. n. 5761 del 4/11/98 e 2969 del
7/7/99.
VISTI i D.P.G.R. n. 354/99 e 206/01;
VISTE le Delibere di G.R. n. 5761 del 4/11/98 e 2969 del
7/7/99.
VISTI i D.P.G.R. n. 354/99 e 206/01;
1366
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETA
— è riconosciuto il diritto alla esenzione della tassa automobilistica ai contribuenti di cui al prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, relativamente all’autovettura indicata a fianco di ciascun soggetto;
— di stabilire che le sopracitate esenzioni sono valide fino a
quando sussistono i requisiti, soggettivi e oggettivi, che le hanno
determinate, senza ulteriori adempimenti da parte degli aventi
titolo, fatto salvo il diritto della Regione Calabria di modificare il
provvedimento adottato in sede di riesame;
— di delegare il Dirigente del Servizio per gli adempimenti
conseguenti.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria, avendo cura, per ragioni di privacy, di
non pubblicizzare i nominativi dei soggetti beneficiari.
Ai sensi della Legge 675/96 si omette la pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari dell’esenzione.
VISTE le Leggi regionali n. 9/2000 e 36/2001 che autorizzano
la Giunta Regionale, per gli anni 1999/2004, a gestire in tutto o
in parte, con apposita convenzione, le funzioni indicate dalla
legge 449/97 per il tramite dell’ACI.
VISTA la convenzione stipulata in data 20/6/2002, repertorio
n. 273, con la quale si è disciplinato il rapporto ACI/Regione
Calabria e che prevede, tra l’altro, che l’istruttoria relativa alle
esenzioni della tassa automobilistica sia gestita dall’ACI.
VISTI i documenti istruttori, redatti dall’ACI, Ufficio provinciale di Catanzaro, in esito alle istanze prodotte, dai quali risultano sussistenti le condizioni previste dalla normativa per riconoscere il diritto all’esenzione della tassa automobilistica.
VISTE le circolari del Ministero delle Finanze n. 30/98, 59/98
e 186/98.
VISTO il D.Lgs. n. 29/93.
VISTE le delibere di G.R. n. 5761 del 4/11/98 e 2969 del
7/7/99.
VISTI i D.P.G.R. n. 354/99 e 206/01;
Catanzaro, lı̀ 23 novembre 2004
DECRETA
Francesco Nucaro
— È riconosciuto il diritto alla esenzione della tassa automobilistica ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui al
prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
DECRETO n. 19820 del 23 novembre 2004
Tassa automobilistica – Istanze esenzione veicoli di interesse storico – Riconoscimento diritto.
— Di stabilire che le sopracitate esenzioni sono valide fino a
quando sussistono i requisiti oggettivi che le hanno determinate,
senza ulteriori adempimenti da parte degli aventi titolo, fatto
salvo il diritto della Regione Calabria di modificare il provvedimento adottato in sede di riesame.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 63, comma 2 della Legge n. 342/2000 e successive modifiche e integrazioni, che prevede l’esenzione della tassa
automobilistica per i motoveicoli e gli autoveicoli di particolare
interesse e collezionistico.
VISTO l’art. 17, comma 10, della Legge n. 449 del 27/12/
1997 che rinvia al decreto del Ministro delle Finanze il compito
di stabilire le modalità con le quali le Regioni a statuto ordinario,
a far data dall’11 gennaio 1999 svolgono le funzioni relative alle
tasse automobilistiche non erariali.
— Di delegare il Dirigente del Servizio per gli adempimenti
conseguenti.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 23 novembre 2004
F.sco Nucaro
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Dipartimento
URBANISTICA
DECRETO n. 22049 del 10 dicembre 2004
1367
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001, per come modificata dalle successive delibere
n. 8/2002 e 184/2004.
Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004
Ditta: Papa Maria Giovanna – Comune di Bonifati – Concessione demaniale marittima.
Ing. Claudio Bertullo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
n. 396 del registro
Concessioni – Anno 2004
n. 749 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002 e della successiva D.G.R. n. 184/2004;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Papa Maria Giovanna, residente in
Bonifati (CS), Fraz. Citadella, via Venezia,
PPAMGV57H64H877N, ha presentato istanza in data 18 agosto
2002, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione di
una area della superficie di mq. 856 situata nel Comune di Bonifati, identificata al FG 43, part. 118, e denotata come lotto n. 26
nel vigente PUA per utilizzarla per posa sdraio ed ombrelloni e
pedalò, conformemente alla prescrizione del PUA vigente che
prevede per tale lotto anche la posa di Stabilimento Balneare
senza strutture fisse;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalle succitate delibere della
Giunta regionale e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione n. 396 del 2004 emessa dal Servizio
Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima richiamata;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 396/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Papa Maria Giovanna residente in Bonifati (CS), Fraz. Citadella, via Venezia,
PPAMGV57H64H877N, per l’occupazione di una area della superficie di mq. 856 situata nel Comune di Bonifati, identificata al
FG 43, part. 118, e denotata come lotto n. 26 nel vigente PUA per
utilizzarla per posa sdraio ed ombrelloni e pedalò.
VISTA l’istanza presentata in data 18 agosto 2002 dalla Ditta
Papa Maria Giovanna nata a Sangineto (CS) il 24 giugno 1957 e
residente a Bonifati (CS), Fraz. Cittadella del Capo, via Venezia
(CF PPAMGV57H64H877N), con la quale la medesima Ditta
chiede che le sia rilasciata concessione demaniale per l’utilizzo
del lotto n. 26 disposto dal Piano di Utilizzazione dell’Arenile
vigente nel comune di Bonifati, della superficie di mq. 856, FG
43, part. 118, da utilizzare per posa sdraio, ombrelloni e pedalò;
VISTA la nota n. 1646 del 28 aprile 2004 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio;
VISTO il Piano di Utilizzazione dell’Arenile che adotta le determinazioni e prescrizioni della riunione della Conferenza dei
Servizi del 10 luglio 2001, con delibera del Consiglio comunale
n. 20 del 27 luglio 2001;
CONSIDERATO che le norme tecniche di attuazione adottate
nel citato Piano prevedono all’art. 1, comma 1, lett. a) «Stabilimenti Balneari senza strutture fisse in cui è rinvenibile la richiesta della Ditta Papa attienente l’utilizzo dell’area per posa
sdraio, ombrelloni e pedalò;
VISTO il parere di conformità al vigente PUA (Piano di
Spiaggia) espresso dal Comune di Bonifati con nota n. 3332 del
21 maggio 2004;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 ed il Dlvo 112/98;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, la n. 8 dell’8/1/2002 e la
n. 184 del 30 marzo 2004;
VISTA l’attestazione n. ................... del 9/06/04 comprovante
il versamento del canone di C 416,58 per il periodo dall’1/6/04 al
30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(SIB) giusta quietanza n. 0040 del 9/6/04 di C 52,00.
CONCEDE
Alla ditta Papa Maria Giovanna, nata a Sangineto (CS) il 24
giugno 1957 e residente a Bonifati (CS), Fraz. Cittadella del
1368
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Capo, via Venezia, (CF PPAMGV57H64H877N) di occupare
una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri
quadrati 856,00 situata nel comune di Bonifati (CS), foglio di
mappa n. 43 – p.lla n. 118, identificata precisamente nel lotto n.
26 del vigente PUA allo scopo di adibirla a posa sdraio ed ombrelloni e pedalò secondo le prescrizioni ed indicazioni del medesimo PUA di cui al canone di C 416,58 per il periodo dall’1/
6/04 al 30/9/04.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/04 al 31/12/04 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo
anno.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso
l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
1369
CONSIDERATA che la richiesta di rinnovo adeguamento al
PUA iente, riguarda l’area citata in ampliamento, compresa nel
lotto n. 4 con fascia a monte di m. 4 per una superficie totale di
m. 937;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale
marittima della superficie di mq. 937 situata nel comune di Belvedere Marittimo;
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Bonifati, fraz. Cittadella del Capo, via Venezia.
Accertata completezza e regolarità della documentazione ai
fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 223/2004 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Alexandroff Vjera per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 937 situata nel
Comune di Belvedere Marittimo, foglio di mappa n. 1, particella
n. 162, lotto 4, da adibire a chiosco bar e sdraio e ombrelloni.
Lı̀, 16 luglio 2004
Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
Papa Maria Giovanna
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004
DECRETO n. 22051 del 10 dicembre 2004
Ing. Claudio Bertullo
Ditta: Alexandroff Vjera – Comune di Belvedere Marittimo – Rinnovo concessione demaniale marittima adeguamento PUA.
n. 223 del registro
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Concessioni – Anno 2004
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
n. 651 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza di rinnovo e adeguamento al PUA, protocollata in data 26 settembre 2003 prot. n. 5353 di Alexandroff Vjera
nata il 23/8/1961 a Cosenza e residente in Belvedere Marittimo
(CS) via Vetticello n. 115;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Alexandroff Vjera (C.F.
LXNVJR61M63D086Y), ha presentato istanza in data 26/9/
2003, per il rilascio del rinnovo concessione adeguamento PUA
relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 937 situata nel Comune di Belvedere Marittimo;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalle D.G.R. n. 614/2001,
8/2002 e n. 184/2004 di modifica della prima, e dalle norme di
legge in esse riportate;
VISTA la nota n............................... datata..............................
con la quale il Servizio Demanio di .............................................
ha avviato l’iter istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
Cosenza con nota n. 5814 del 13/4;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .....................
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTO la variante al PUA approvato dalla conferenza di servizio in data 26 giugno 2003;
VISTO il parere espresso dal Comune di Belvedere Marittimo
di conformità alla variante al vigente PUA con nota n. 6002 del
29 marzo 2004;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
1370
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002 e
la n. 184/2004 che modificano la prima;
VISTA la precedente licenza di subingresso 73/2003, con la
quale alla medesima ditta Alexandroff Vjera era stata concessa
dell’area indicata nel PUA vigente con lotto n. 4 sull’arenile del
Comune di Belvedere Marittimo;
CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo con adeguamento
al PUA vigente riguarda l’area citata in ampliamento compresa
nel lotto n. 4 con fascia a monte di metri 4, per una superficie
totale di metri 937;
CHE in detta fascia di metri 4, la ditta ha chiesto di installare
un chiosco-bar da realizzare secondo le note tecniche del citato
PUA;
VISTA l’attestazione n. ........................... del ...........................
comprovante il versamento del canone di C 598,41, per il periodo dall’1/6/2004 al 30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(SIB) giusta quietanza n. 4237573 del 3/5/04 di C 80,00.
CONCEDE
Alla ditta Alexandroff Vjera, il rinnovo con adeguamento al
PUA vigente della concessione relativa al n. 73/2003 – Codice
fiscale LXNVJR61M63D086Y, per una zona di suolo demaniale
marittimo; della superficie di metri quadrati 937, situata nel comune di Belvedere Marittimo, individuata nel PUA citato, lotto
n. 4 foglio di mappa n. 1 – p.lla n. 162 e precisamente in località
spiaggia di Belvedere Marittimo ai fini di posizionare sulla fascia di metri 4 in ampliamento del lotto 4, un chiosco-bar e di
utilizzare la restante superficie per posa sdraio ed ombrelloni, di
cui al canone di C 598,41 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo
anno.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso
l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
1371
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Alexandroff Vjera (C.F.
LXNVJR61M63D086Y), ha presentato istanza in data 26/9/
2003, per il rilascio del rinnovo concessione adeguamento PUA
relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1155 situata nel Comune di Belvedere Marittimo
(CS);
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalle D.G.R. n. 614/2001,
8/2002 e n. 184/2004 di modifica della prima, e dalle norme di
legge in esse riportate;
CONSIDERATA che la richiesta di rinnovo adeguamento al
PUA vigente riguarda l’area citata in ampliamento, compresa nel
lotto n. 3 con fascia a monte di m. 4 per una superficie totale di
m. 1155;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale
marittima della superficie di mq. 1155 situata nel comune di Belvedere Marittimo, foglio di mappa n. 1, particella n. 68, lotto n. 3
del PUA vigente;
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Belvedere Marittimo, via Vetticello, 115.
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
Accertata completezza e regolarità della documentazione ai
fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
Vjera Alexandroff
DECRETO n. 22053 del 10 dicembre 2004
Ditta: Alexandroff Vjera – Comune di Belvedere Marittimo – Rinnovo concessione demaniale marittima adeguamento PUA.
È approvato l’atto concessorio n. 222/2004 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Alexandroff Vjera per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 1155 situata nel
Comune di Belvedere Marittimo, foglio di mappa n. 1, particella
n. 68, lotto 3, da adibire a chiosco bar e posa sdraio ed ombrelloni.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Claudio Bertullo
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
1372
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
n. 222 del registro
Concessioni – Anno 2004
n. 653 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza di rinnovo e adeguamento al PUA, protocollata in data 26 settembre 2003 prot. n. 5353 di Alexandroff Vjera
nata il 23/8/1961 a Cosenza e residente in Belvedere Marittimo
(CS) via Vetticello n. 115;
VISTA la nota n............................... datata..............................
con la quale il Servizio Demanio di .............................................
ha avviato l’iter istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
Cosenza con nota n. 5814 del 13/4;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .....................
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTO la variante al PUA approvato dalla conferenza di servizio in data 26 giugno 2003;
VISTO il parere espresso dal Comune di Belvedere Marittimo
di conformità alla variante al vigente PUA con nota n. 6002 del
29 marzo 2004;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002 e
la n. 184/2004 che modificano la prima;
VISTA la precedente licenza di subingresso 72/2003, con la
quale alla medesima ditta Alexandroff Vjera era stata concessa
dell’area indicata nel PUA vigente con lotto n. 3 sull’arenile del
Comune di Belvedere Marittimo;
CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo con adeguamento
al PUA vigente riguarda l’area citata in ampliamento compresa
nel lotto n. 3 con fascia a monte di metri 4, per una superficie
totale di metri 1155;
CHE in detta fascia di metri 4, la ditta ha chiesto di installare
un chiosco-bar da realizzare secondo le note tecniche del citato
PUA;
VISTA l’attestazione n. ........................... del ...........................
comprovante il versamento del canone di C 660,24, per il periodo dall’1/6/2004 al 30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(SIB) giusta quietanza n. 4237573 del 3/5/04 di C 80,00.
CONCEDE
Alla ditta Alexandroff Vjera, il rinnovo con adeguamento al
PUA vigente della concessione relativa al n. 72/2003 – Codice
fiscale LXNVJR61M63D086Y, per una zona di suolo demaniale
marittimo; della superficie di metri quadrati 1155, situata nel co-
mune di Belvedere Marittimo, individuata nel PUA citato, lotto
n. 3 foglio di mappa n. 1 – p.lla n. 68 e precisamente in località
spiaggia di Belvedere Marittimo ai fini di posizionare sulla fascia di metri 4 in ampliamento del lotto 3, un chiosco-bar e di
utilizzare la restante superficie per posa sdraio ed ombrelloni, di
cui al canone di C 660,24 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo
anno.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
1373
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso
l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Belvedere Marittimo, via Vetticello, 115.
Accertata completezza e regolarità della documentazione ai
fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
Vjera Alexandroff
DECRETO n. 22057 del 10 dicembre 2004
Ditta: Irace Alfonsina – Comune di Guardia Piemontese –
Concessione demaniale marittima in sanatoria.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 30
marzo 2004;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Irace Alfonsina, (C.F.
RCILSN50D46A068N), nata ad Agerola (NA) il 6 aprile 1950 e
residente in Napoli via Pasquale Scura, 13, ha presentato istanza
di rilascio di concessione in sanatoria, ab origine, in data 6 agosto
1998 allo scopo di sanare occupazione abusiva di suolo demaniale marittima, arenile del comune di Guardia Piemontese, FG
29, part. 95, di complessivi mq 377,75, occupata per una superficie di mq 302,28 da fabbricato in muratura adibito a bar, pizzeria e ristorante e mq. 75,47 di area asservita;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalle DD.GG.RR. n. 614/2001
e n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione in sanatoria n. 465/2004, rep. 787,
emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa al
mantenimento su una area demaniale marittima del comune di
1374
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Guardia Piemontese, FG 29, part. 95, di complessivi mq 377,75,
di un fabbricato in muratura di mq 302,28 adibito a bar, pizzeria
e ristorante e mq 75,47 di area asservita;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio in sanatoria n. 465/2004, rep.
787, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Irace
Alfonsina, C.F. RCILSN50D46A068N, nata ad Agerola (NA) il
6 aprile 1950 e residente in Napoli via Pasquale Scura, 13, per il
mantenimento su una area demaniale marittima del comune di
Guardia Piemontese FG 29, part. 95, di complessivi mq. 377,75,
di un fabbricato in muratura di mq. 302,28 adibito a bar, pizzeria
e ristorante, e mq 75,47 di area asservita.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004
CHE, successivamente, con nota prot. n. 903 del 19 marzo
c.a., la medesima ditta, su richiesta del Servizio, provvedeva ad
ulteriormente incrementare la documentazione tecnica già esistente;
CONSIDERATO che sono stati acquisiti i pareri seguenti in
copia originale:
1. lettera prot. 7871/CS/2004 dell’Agenzia del Demanio, Filiale di Cosenza, con la quale, prendendo atto di nota Circomare
di Cetraro, chiede alla Ditta Irace Alfonsina il pagamento di C
22.982,95 per indennizzi, interessi e diritti di notifica per l’occupazione abusiva dell’area indicata in premessa;
2. comunicazione Agenzia del Demanio, filiale di Cosenza,
con la quale viene attestato il pagamento di quanto richiesto alla
Ditta;
3. Autorizzazione Direzione Circoscrizione doganale di
Reggio Calabria, del 18 marzo 1999, n. 4748;
4. copia verbale di sopralluogo redatto con la presenza del
Genio Civile, Cosenza, dell’UTE di Cosenza del Circomare di
Cetraro e della Ditta;
5. copia della Concessione Edilizia rilasciata dal Comune di
Guardia Piemontese con atto n. 9/96;
Ing. Claudio Bertullo
6. copia di dichiarazione di disponibilità a concedere l’uso
del suolo demaniale alla Ditta Irace, rilasciata dal Capo Compartimento marittimo di Vibo Valentia con atto n. 1/94;
7. atti tecnici con modello D;
n. 465 del registro
Concessioni – Anno 2004
n. 787 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Catanzaro
Via Mario Greco
Catanzaro
VISTA l’istanza di concessione in sanatoria presentata il 6
agosto 1998, alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, dalla
Ditta individuale «Irace Alfonsina», nata il 6 aprile 1950 ad Agerola (NA) (C.F. RCILSN50D46A068N), sede legale in via Pasquale Scura n. 13, per mantenere su una area demaniale marittima, di complessivi mq 377,75 (in catasto FG 29, particella 95,
Comune di Guardia P.se), fabbricato adibito a bar, pizzeria, ristorante, con annessa area asservita di mq 75,47;
CHE successivamente per effetto del trasferimento dei poteri
di gestione del demanio per i fini turistico-ricreativi la richiesta
di cui trattasi è stata trasmessa alla Regione Calabria, Servizio
Demanio, Cosenza, nel corso del mese di ottobre 2001, completa
della documentazione tecnica necessaria;
CONSIDERATO che i suddetti atti, erano già corredati da relazione del Genio Civile di Cosenza che aveva definito la natura
delle opere esistenti sul sito interessato (comunicazione alla
C.D.P. di Vibo Valentia, prot. 19240 del 19 novembre 1998);
CHE, successivamente, in data 26 settembre 2003, prot. 5452,
la Ditta in questione faceva pervenire al Servizio Demanio di
Cosenza riturale domanda con modello D1, con allegati pareri ed
atti occorrenti ai fini del rilascio della concessione in sanatoria;
CHE in conseguenza dei suddetti pareri favorevoli rilasciati
dalle Autorità competenti e considerati i pagamenti effettuati il
sottoscritto Dirigente del Servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole al rilascio della richiesta concessione in sanatoria;
VISTA la disposizione prot. 532/DV del 9 agosto 2004 impartita dal Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica e Demanio, con la quale, in deroga al punto 4, par. 1 della Delibera
della G.R. n. 614/2001, dispone che le concessioni in sanatoria
debbono essere rilasciate dai Servizi provinciali del Demanio;
CHE la concessione di cui trattasi è relativa all’occupazione di
area demaniale marittima di mq 377,75 (FG 29, Particella 95,
comune di Guardia Piemontese) per il mantenimento di fabbricato destinato a bar, ristorante e pizzeria (mq 302,28) ed area
asservita (mq. 75,47), opere queste ultime, che sono in corso di
acquisizione da parte dell’Agenzia del Demanio, filiale di Cosenza;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA le D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, n. 8 dell’8/1/2002 e n.
184 del 30 marzo 2004;
VISTA l’attestazione n. 1010 del 7/10/04 comprovante il versamento del canone di C 809,98 per il periodo dall’1/1/04 al
31/12/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione SIB
giusta quietanza n. 0239 del 15/10/04 di C 100,00.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
CONCEDE
Alla ditta individuale Irace Alfonsina, nato il 6 aprile 1950 a
Napoli (C.F. RCILNS50D46A068N), sede legale in via Pasquale
Scura n. 13, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo
iscritto, catastalmente FG 29, part. 95 (quota mq 302,28) da adibire a bar, pizzeria, ristorante, con annessa area asservita di mq
75,47 per un canone di C 809,98 per il periodo dall’1/1/04 al
31/12/04.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
1/04 al 31/12/04 per il primo anno e dall’1/1 al 31/12 per i successivi anni.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
1375
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso
l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
1376
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
VISTA la concessione in sanatoria n. 468/2004, rep. 788,
emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa al
mantenimento su una area demaniale marittima di mq 173, sita
nel comune di Acquappesa (CS), FG 24, part. 726, di un fabbricato in muratura adibito a chiosco bar, mq 59,64 ed area asservita, mq 113,63;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Napoli, via Pasquale Scura, 13.
Accertata completezza e regolarità della documentazione ai
fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
Alfonsina Irace
DECRETO n. 22058 del 10 dicembre 2004
È approvato l’atto concessorio in sanatoria n. 468/2004, rep.
788, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Curcio
Carmela, C.F. CRCCML38L67A041B, nata ad Acquappesa
(CS) il 27 luglio 1938 ed ivi residente in c.da Macchia, 31, per il
mantenimento su una area demaniale marittima di mq. 173, sita
nel comune di Acquappesa (CS), FG 24, part. 726 di un fabbricato in muratura adibito a chiosco bar mq 59,64 ed area asservita
mq 113,63.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004
Ing. Claudio Bertullo
Ditta: Curcio Carmela – Comune di Acquappesa – Concessione demaniale marittima in sanatoria.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
n. 468 del registro
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 30
marzo 2004;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Curcio Carmela, (C.F.
CRCCML38L67A041B), nata ad Acquappesa (CS) il 27 luglio
1938 ed ivi residente in c.da Macchia, 31, ha presentato istanza
di rilascio di concessione in sanatoria, ab origine, in data 16 gennaio 1997 allo scopo di sanare occupazione abusiva di suolo demaniale marittima di complessivi mq 173, occupata per una superficie di mq 59,64 da fabbricato in muratura adibito a chiosco
bar, e la restante superficie, pari a mq. 113,63, quale area asservita il tutto sull’arenile del comune di Acquappesa (CS), FG 24,
part. 726;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalle DD.GG.RR. n. 614/2001
e n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate;
Concessioni – Anno 2004
n. 788 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Catanzaro
Via Mario Greco
Catanzaro
VISTA l’istanza di concessione in sanatoria presentata il 16
gennaio 1997, alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, dalla
Ditta individuale «Curcio Carmela», nata il 27 luglio 1938 ad
Acquappesa (CS), C.F. CRCCML38L67A041B), ed ivi residente in c.da Macchia, 31, per mantenere su una area demaniale
marittima, di mq 173 (in catasto FG 24, particella 726, Comune
di Acquappesa, CS), fabbricato in muratura adibito a chiosco bar,
per una superficie di mq 59,64 ed annessa area asservita, cementata di mq 113,36;
CHE successivamente per effetto del trasferimento dei poteri
di gestione del demanio per i fini turistico-ricreativi la richiesta
di cui trattasi è stata trasmessa alla Regione Calabria, Servizio
Demanio, Cosenza, nel corso del mese di ottobre 2001, corredata
di documentazione tecnica e dei pareri di seguito riportati;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Capitaneria di Porto
di Vibo Valentia espresso con protocollo n. 13966 del 17 agosto
2000;
VISTO il parere favorevole emesso dal Circomare di Cetraro,
in data 11 settembre 2000;
VISTO il parere espresso dal Genio Civile OO.MM. di Reggio
Calabria con nota n. 11429 dell’1 dicembre 1997;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1377
VISTO il parere favorevole espresso dalla Sezione di Cosenza
del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio, con nota n. 2230 del 30 dicembre 1998;
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
VISTO il verbale di presa in consegna dell’opera in questione
da parte della Capitaneria di porto di Vibo Valentia in data 24
marzo 2002, in conseguenza del Testimoniale di stato redatto a
cura della Agenzia del Demanio, Sezione di Cosenza, in data 22
febbraio 2002;
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
VISTO l’ordine di introito emesso dalla medesima Agenzia
del Demanio, a carico della Ditta Curcio, relativo alle indennità
per l’occupazione abusiva in argomento, con nota n. 2729 CS
2004, con la quale, si intima il pagamento della somma di C
4.479,26, quanto ad indennizzi, interessi e diritti di notifica come
meglio specificato nella nota citata;
CONSIDERATO che la ditta Curcio ha regolarmente provveduto al pagamento degli oneri di cui trattasi, giusta copia del
modello F23 in atti;
CHE in conseguenza dei suddetti pareri favorevoli rilasciati
dalle Autorità competenti e considerati i pagamenti effettuati il
sottoscritto Dirigente del Servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole al rilascio della richiesta concessione in sanatoria;
VISTA la disposizione prot. 532/DV del 9 agosto 2004 impartita dal Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica e Demanio, con la quale, in deroga al punto 4, par. 1 della Delibera
della G.R. n. 614/2001, dispone che le concessioni in sanatoria
debbono essere rilasciate dai Servizi provinciali del Demanio;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA le D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, n. 8 dell’8/1/2002 e n.
184 del 30 marzo 2004;
VISTA l’attestazione n. 80760 del 27/10/04 comprovante il
versamento del canone di C 342,59 per il periodo dall’1/1/04 al
31/12/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
FIBA giusta quietanza n. 0060 del 26/10/04 di C 80,00.
CONCEDE
Alla ditta individuale Curcio Carmela, nata il 27 luglio 1938
ad Acquappesa (CS), (C.F. CRCCML38L67A041B), ed ivi residente in c.da Macchia, 31, di mantenere su una area demaniale
marittima, di mq 173,00 (in catasto FG 24, particella 726, comune di Acquappesa, CS), fabbricato in muratura adibito a
chiosco bar, per una superficie di mq 59,64 ed annessa area asservita, cementata di mq 113,36.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
1/04 al 31/12/04 per il primo anno e dall’1/1 al 31/12 per i successivi anni.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
1378
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso
l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
DECRETO n. 22059 del 10 dicembre 2004
Ditta: Hotel Garden S.r.l. di De Lorenzo Sergio – Comune
di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002 e n. 184 del 30 marzo 2004;
VISTO il Codice della Navigazione;
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
PREMESSO che la ditta Hotel Garden S.r.l., Amministratore
Unico De Lorenzo Sergio, Part. I.V.A. 01998400780, sede legale
via Roma, 8, Praia a Mare, subentrante nella concessione n. 95/
1999, intestata a Locci Linda, con atto n. 7/2001 rilasciata dalla
Capitaneria di Porto di Vibo V.;
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
CHE la concessione citata, n. 95/1999, è scaduta il 31 dicembre 2002 e non è stato possibile rinnovarla per ragioni puramente contingenti;
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
CONSIDERATO che il comune di Praia, per errore materiale
non ha inserito il lotto nel piano di spiaggia vigente e che il medesimo comune con nota n. 956/uff. tecnico del 18 giugno ca si è
impegnato a rimediare in breve tempo al disguido suindicato;
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
CONSIDERATO ancora che il lotto di cui trattasi ha una area
di mq 200, sito sull’arenile di Praia a mare, catastalmente FG 29,
part. 11, adibita a posa sdraio ed ombrelloni;
VISTE le ricevute dei pagamenti dei canoni per gli anni 2002,
2003 e 2004, nonché le ricevute dei versamenti per i medesimi
anni della sovratassa regionale pari al 10% di ogni singolo canone;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e
dalle norme di legge in essa riportate;
..................................................................................................
VISTA la concessione n. 405/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dalla ditta concessionaria, la quale dichiara di eleggere
il proprio domicilio in Acquappesa (CS), c.da Macchia, n. 31.
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
Accertata completezza e regolarità della documentazione ai
fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
Curcio Carmela
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 405/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell’atto n. 95/
1999 per l’utilizzo da parte della Ditta Hotel Garden S.r.l., Amministratore Unico De Lorenzo Sergio, Part. I.V.A.
01998400780, sede legale via Roma, 8, Praia a Mare dell’area
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
demaniale marittima di complessivi mq. 200, situata nel Comune
di Praia a Mare, FG 29, part. 11, da adibire a posa sdraio e ombrelloni.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 184/2004.
Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004
VISTA l’attestazione n. 1030/16200 del 12/7/2004 comprovante il versamento del canone di C 288,00 per il periodo dall’1/
6/2004 al 30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del
bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
Banca Carime, filiale Praia (FIBA) giusta quietanza del 10/11/
2004 di C 80,00.
CONCEDE
Ing. Claudio Bertullo
n. 405 del registro
Concessioni – Anno 2004
1379
n. 790 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza di rinnovo, trasmessa alla Regione Calabria,
Servizio demanio, Cosenza in data 13 novembre 2001 e ricevuta
dalla medesima il successivo giorno 16, dalla ditta Hotel Garden
S.r.l. (Part. I.V.A. 01998400780), sede legale via Roma, 8, Praia
a Mare, di De Lorenzo Sergio, amministratore unico, subentrante, con licenza n. 7/2001 nella concessione n. 95/1999 già
rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Vibo V. alla Ditta Locci
Linda, con la quale la medesima Ditta chiede il rinnovo della
concessione citata, n. 95/1999, afferente un’area di mq 200, FG
29, part. 11, per la posa di sdraio ed ombrelloni avente scadenza
al 31 dicembre 2002;
CONSIDERATO che per mero errore materiale il comune di
Praia a Mare non ha inserito il lotto in questione nel Piano di
Utilizzo dell’Arenile vigente nel medesimo comune;
CHE l’amministrazione comunale, con comunicazione prot.
956/uff. tecnico del 18 giugno 2004, trasmessa in pari data a
mezzo fax ha espresso nulla osta al rinnovo della citata licenza
95/1999, assumendo l’impegno di procedere al reinserimento
dell’area di cui trattasi nel vigente PUA;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 ed il Dlvo n. 112/
1998;
Alla ditta Hotel Garden S.r.l. (Part. I.V.A. 01998400780), sede
legale via Roma, 8, Praia a Mare, di De Lorenzo Sergio, amministratore unico, il rinnovo della concessione n. 95/1999 già concesso alla ditta Locci Linda, per effetto della licenza di subingresso n. 7/2001, afferente un’area sita sull’arenile del comune
di Praia a Mare, FG 29, part. 11 di mq 200 da adibire a posa
sdraio ed ombrelloni, di cui al canone di C 288,00 per il periodo
dall’1/6/04 al 30/9/04.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
1/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo
anno.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, n. 8 dell’8/1/2002 e la n.
184/2004;
VISTA la precedente licenza n. 95/1999 avente scadenza il 31
maggio 2002 che, per ragioni contingenti, non è stato possibile
rinnovare finora;
CONSIDERATO che il rinnovo riguarderà il periodo 1 gennaio 2003, 31 dicembre 2008, con utilizzo stagionale dell’area,
dall’1 giugno al 30 settembre;
VISTI i pagamenti dei canoni effettuati dalla Ditta Hotel Garden
S.r.l. per gli anni 2002 e 2003;
CONSIDERATO che l’area di cui in premessa, risultante nella
richiamata concessione 95/1999, ha una superficie pari a mq 200
per la posa di sdraio e ombrelloni;
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
1380
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso
l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
struite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Praia a Mare, via Roma, 8.
Accertata completezza e regolarità della documentazione ai
fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Lı̀, 8 novembre 2004
Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
F.to: Illeggibile
DECRETO n. 22060 del 10 dicembre 2004
Ditta: Caruso Antonio – Comune di Acquappesa – Rinnovo concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002, e dalla n. 184 del 30 marzo 2004;
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere co-
PREMESSO che la ditta Caruso Antonio (C.F.
CRSNTN73M12C588E), ha presentato istanza in data 27/7/
VISTO il Codice della Navigazione;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
2004, per il rilascio di un rinnovo della concessione d.m. relativa
all’occupazione di un’area della superficie di mq. 1.196 foglio
17, part. 8, cosı̀ come rappresentato nel vigente PUA e per l’utilizzo prescritto dal medesimo piano, situata sull’arenile del Comune di Acquappesa;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001, n.
8/2002 e n. 184/2004, e dalle norme di legge in esse riportate;
VISTA la concessione d.m. n. 450/2004 emessa dal Servizio
Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area in premessa;
1381
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n...........................
del....................... dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
di Cosenza;
VISTA la nota n. ................................ del ................................
della Capitaneria di Porto di........................................................;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
VISTA la precedente licenza n. 43 del 2001;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 450/2004, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Caruso Antonio per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 1.196, situata nel
Comune di Acquappesa, foglio di mappa n. 17, part. n. 8 per
mantenere chiosco-bar, cabine, pedane in legno ed area asservita
secondo le prescrizioni d’uso e le strutture previste nel vigente
PUA.
VISTA l’attestazione n. 0017 del 29/7/2004 comprovante il
versamento del canone di C 452,61, per il periodo dall’1/1/04 al
31/12/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(FIBA) giusta quietanza n. 0088 del 3/8/04 di C 80,00.
CONCEDE
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001, n. 8/2002 e n. 184/2004 e successive.
Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004
Ing. Claudio Bertullo
n. 450 del registro
Concessioni – Anno 2004
n. 786 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza di rinnovo, protocollata in data 27/7/2004 da
Caruso Antonio nato/a il 12/8/1973 a Cetraro (CS) e residente in
Acquappesa (CS) – via Marina, 21;
VISTA la nota n. 4353 datata 27/7/2004 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale
di ........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .....................
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTO il parere espresso dal Comune di.................................
con nota n. ...................................... del ......................................;
Alla ditta Caruso Antonio – Codice fiscale
(CRSNTN73M12C588E); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.196, situata
nel comune di Acquappesa, foglio di mappa n. 17 – p.lla n. 8, Lt.
// e precisamente in località Acquappesa (CS), allo scopo di adibirla a: mantenere chiosco-bar, cabine, pedane in legno ed area
asservita di cui al canone di C 452,61 per il periodo dall’1/6/04
al 30/9/04.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/6/04 al 31/5/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/6/04
al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo
anno.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
1382
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso
l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Acquappesa via Marina, n. 21.
Accertata completezza e regolarità della documentazione ai
fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
Caruso Antonio
DECRETO n. 22061 del 10 dicembre 2004
Ditta: Grazzini Alba – Comune di Praia a Mare – Rinnovo
concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1383
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002 e dalla D.G.R. n. 184/2004;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Grazzini Alba (C.F.
GRZLBA35A49E730Z), ha presentato istanza in data 17 febbraio 2004, per il rinnovo della concessione n. 31/2000 avente
scadenza il 31 maggio 2003 e relativa all’occupazione dell’area
demaniale marittima sita nel comune di Praia a Mare della superficie complessiva di mq. 5.200;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione n. 316/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 316/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell’atto n. 31/
2000 per l’utilizzo da parte della Ditta Grazzini Alba dell’area
demaniale marittima di mq. 5.200, situata nel Comune di Praia a
Mare, da adibire ad uso balneare con relativi manufatti.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004
Ing. Claudio Bertullo
n. 316 del registro
Concessioni – Anno 2004
n. 784 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza di rinnovo protocollata in data 17 febbraio
2004 della Ditta Grazzini Alba nata il 9 gennaio 1935 a Lugo di
Romagna (RA) e residente in via F. Acri, n. 11, Praia a Mare
(CS);
VISTA la nota n............................... datata..............................
con la quale il Servizio Demanio di .............................................
ha avviato l’iter istruttorio;
VISTA la licenza di subingresso n. 31/2000 avente scadenza il
31 maggio 2003;
CONSIDERATO che l’area concessa alla suddetta Ditta, risultante nella richiamata concessione ha una superficie pari a
mq. 5.200, ad uso balneare con relativi manufatti, individuata nel
Fg. 58, part. 380;
VISTA l’attestazione afferente il versamento del canone per
l’anno 2003 pari ad C 7.540,86;
VISTA l’attestazione n. 3067/80621 del 4/6/2004 comprovante il versamento del canone di C 7.672,81, per il periodo
dall’1/1/2004 al 31/12/2004 in riconoscimento della demanialità
del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(SIB) giusta quietanza n. 0352 del 27/4/2004 di C 153,45.
CONCEDE
Alla ditta Grazzini Alba − Codice fiscale
(GRZLBA35A49E730Z); di occupare una zona demaniale marittima, nel comune di Praia a Mare della superficie pari a mq
5.200, compreso manufatti preesistenti, foglio di mappa n. 58,
p.lla n. 380 e precisamente in località Lungomare di Praia a Mare
allo scopo di adibirla ad attività turistico-ricreative di cui al canone di C 7.672,81 per il periodo dall’1/1/04 al 31/12/04.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
1/04 al 31/12/04 per il primo anno e dall’1/1 al 31/12 per il secondo anno ed i successivi anni.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Am-
1384
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
ministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo dall’1/1/04 al 31/12/04 significando che le
restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/1-31/12, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare
precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Praia a Mare, via Francesco Acri, 11.
Accertata completezza e regolarità della documentazione ai
fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
F.to: Illeggibile
DECRETO n. 22062 del 10 dicembre 2004
Ditta: Santagati Agnese Maria – Comune di Villa San Giovanni – Concessione demaniale marittima in sanatoria.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 184/2004;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Santagati Agnese Maria, ha presentato istanza in data 5/3/1996, presso la Capitaneria di Porto di
Reggio Calabria, per il rilascio della concessione in sanatoria
relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 482,00 situata nel Comune di Villa San Giovanni;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq 482,00 situata nel Comune di Villa San Giovanni;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvata la concessione n. 467 del 3/11/2004, che è parte
integrante del presente decreto alla Ditta Santagati Agnese Maria
per l’occupazione di un’area demaniale marittima in sanatoria di
mq. 482,00 situata nel Comune di Villa San Giovanni, foglio di
mappa n. 1, p.lla n. 544, allo scopo di mantenere un manufatto a
due elevazioni f.t. adibito a ristorante pizzeria più servizi.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi previsti
dalla D.G.R. 184/2004.
Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
n. 467 del registro
Concessioni – Anno 2004
n. 213 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
89100 – Reggio Calabria
via T. Panella, 20 – tel. 0965/26378-890139 fax 325598
VISTA l’istanza presentata alla Capitaneria di Porto di Reggio
Calabria in data 5/3/1996 dalla ditta Santagati Agnese Maria,
nata il 23/1/1966 a Villa S. G. ed ivi residente in via Corrado
Alvaro n. 155, intesa ad ottenere il rilascio della concessione
demaniale marittima «in sanatoria» di una superficie demaniale
marittima di mq. 482,00 allo scopo di mantenere un manufatto a
due elevazioni f.t. adibito a ristorante pizzeria più servizi, in località Cannitello – Comune di Villa San Giovanni;
1385
VISTA la nota n. 5754/Dem datata 4/4/1996 con la quale la
Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ha avviato l’iter istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall’Ufficio Tecnico Erariale filiale di
Reggio Calabria con nota n. 4806-905/96 del 26/7/1996 e dall’Ufficio del Territorio di Reggio Calabria (ex UTE) con nota n.
19109/00 del 22/12/2000;
VISTO il parere espresso dal Ministero dei Lavori Pubblici
Opere Marittime (ex Genio Civile) per la provincia di Reggio
Calabria con nota n. 2525 del 28/3/1997;
VISTO il parere espresso dall’Assessorato al Turismo Industria Alberghiera – Sport – Spettacolo – tempo libero della Regione Calabria con nota n. 004586 del 3/6/1996;
VISTO il parere espresso dall’Assessorato al Demanio della
Regione Calabria con relativa delibera con nota n. 4706 del 27/
8/1996;
VISTO il parere espresso dal Comando Militare Marittimo
Autonomo in Sicilia con nota n. INFR/DEM/17812 del 19/6/
1996;
VISTO il parere espresso dal Comando Zona Fari di Messina
con nota n. TC/03629 del 7/5/1996;
VISTO il parere espresso dal Ministero dei Trasporti e della
Navigazione Ufficio Locale di Villa S. G. con nota n. 376/Dem
del 18/1/2001;
VISTO il parere espresso dal Comune di Villa San Giovanni
con nota n. 2826 del 16/5/2002;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di
Reggio Calabria con nota n. 7254 del 17/5/2001;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 01 del 9/1/2001,
dall’Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni e ratifica
con prescrizione della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali con nota n. 2911/P del 30/4/2003;
VISTA la disponibilità a concedere a titolo oneroso (art. 32
legge 47/85) rilasciata dalla Regione Calabria – Dipartimento
Urbanistica – Demanio Area Meridionale di Reggio Calabria e
Vibo Valentia;
VISTO il permesso di costruzione in sanatoria n. 71/2004 del
23/7/2004;
VISTA la nota n. 2004/1537 del 9/2/2004 con la quale
l’Agenzia del Demanio – filiale di Reggio Calabria ha accolto la
rateizzazione degli indennizzi dovuti all’erario per l’occupazione senza titolo fino alla data del 31/12/2003;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004;
VISTA la quietanza in data 22/10/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del
D.Lvo 9/7/1997 n. 237, comprovante il versamento del canone di
C 1.000,69 per il periodo 1/1/2004-31/12/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo
della presente concessione;
1386
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTA l’attestazione postale n. VCY 0173 del 22/10/2004 di
C 100,07 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della
L.R. n. 1/71.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione al
Sindacato Italiano balneari SIB.
CONCEDE
Alla ditta Santagati Agnese Maria – codice fiscale
(SNTGSM66A63M018H) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 482,00 di cui
mq. 394,00 riferito al periodo annuale e mq. 88,00 riferito al
periodo estivo dall’1 maggio al 31 ottobre, situata nel Comune di
Villa San Giovanni, foglio di mappa n. 1 – p.lla n. 544, e precisamente in località Lungomare di Cannitello, allo scopo di mantenere un manufatto a due elevazioni f.t. adibito a ristorante pizzeria più servizi;
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/2004 al 31/12/2009.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993;
Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo
1/1/2004-31/12/2004, significando che le restanti 5 rate riferite
al periodo 1/1/2005 al 31/12/2009, dovranno essere corrisposte
anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che
verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici
ISTAT.
L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.
Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20,
copia del Documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria
avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta
stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lett F) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che
saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla
cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo
Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti
esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
Santagati Agnese
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via C. Alvaro n. 155 – 89018 Villa San Giovanni (RC).
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione
ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.
Reggio Calabria, lı̀ 3 ottobre 2004
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
1387
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Renzo Vincenzo, (C.F.
RNZVCN49L30B424A) ha presentato istanza in data 8/10/01,
per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 400 situata nel
Comune di Calopezzati;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale
marittima della superficie di mq. 400 situata nel Comune di Calopezzati;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 403/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Renzo Vincenzo per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 400, situata nel
Comune di Calopezzati, foglio di mappa n. 1 particelle n. 3, da
adibire a stabilimento balneare – posa ombrelloni e sdraio – locale bar – deposito – servizi igienici – cabine spogliatoio – piattaforma in legno.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004
Il Concessionario
Santagati Agnese
Ing. Claudio Bertullo
n. 403 del registro
DECRETO n. 22063 del 10 dicembre 2004
Ditta: Renzo Vincenzo – Comune di Calopezzati – Concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Concessioni – Anno 2004
n. 763 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTA l’istanza protocollata in data 8/10/01 di Renzo Vincenzo nato/a il 30/7/49 a Calopezzati e residente in Calopezzati
(CS) – viale della Libertà;
1388
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTA la nota n. 1471 datata 2/4/03 con la quale il servizio
Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
Cosenza con nota n. 4790 del 17/4/03;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con
nota n. 3736 del 21/5/03;
VISTO il parere espresso dal Comune di Calopezzati con nota
n. 1283 dell’11/4/03;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di
Reggio Calabria con nota n. 10625 del 16/7/02;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 1854 del 20/
6/02, dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza;
VISTA la nota n. ................................ del ................................
della Capitaneria di Porto di Crotone;
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................;
VISTA l’attestazione n. 3 del 12/7/04 comprovante il versamento del canone di C 287,10 per il periodo dall’1/6/04 al 30/
9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in
corrispettivo della presente concessione.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione SIB
giusta quietanza n. 02 del 12/7/04 di C 5.000,00.
CONCEDE
A Renzo Vincenzo – codice fiscale (RNZVCN49L30B424A)
di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 400, situata nel Comune di Calopezzati,
foglio di mappa n. 1 – p.lla n. 3 e precisamente in località..........
............................................ allo scopo di adibirla a stabilimento
balneare – locale bar – deposito – servizi igienici – cabine spogliatoio – cabine doccia – posa ombrelloni e sdraio – piattaforma
in legno di cui al canone di C 287,10 per il periodo dall’1/6/04 al
30/9/04.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante
quinquennio.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/04-30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9,
dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo
d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei
corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Calopezzati, viale della Libertà, snc.
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Lı̀, 14 luglio 2004
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo
Il Concessionario
Renzo Vincenzo
1389
DECRETO n. 22064 del 10 dicembre 2004
Ditta: Cambareri Giuseppe – Comune di Bagnara Calabra
– Concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 184/2004;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Cambareri Giuseppe (C.F.
CMBGPP60P02I537B) ha presentato istanza in data 16/4/2002,
presso l’Ufficio Demanio di Reggio Calabria, per il rilascio della
concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 840,00, situata nel Comune di Bagnara Calabra;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 840,00 situata nel comune di Bagnara Calabra;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvata la concessione n. 259 del 19/5/2003, che è parte
integrante del presente decreto, alla Ditta Cambareri Giuseppe
per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 840,00,
situata nel Comune di Bagnara Calabra, foglio di mappa n. 23,
particella n. 1, allo scopo di adibirla alla posa di un chiosco omologato con ombrelloni.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi previsti
dalla D.G.R. 184/2004.
Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
1390
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
N. 259 del registro
Concessioni – Anno 2003
N. 64 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
89100 – Reggio Calabria
via T. Panella, 20 tel. 0965-26378-890139 Fax 323598
VISTA l’istanza presentata in data 16/4/02 dal sig. Cambareri
Giuseppe, nato a Scilla il 2/9/1960 e residente a S. Eufemia
d’Aspromonte (RC), via Legnago, n. 27;
VISTA la nota n. 1816/Dem datata 18/6/2002 con la quale il
Servizio Demanio di Reggio Calabria ha avviato l’iter istruttorio;
VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale
di Reggio Calabria (Area Tecnica) con nota n. 8615 del 26/6/02;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .....................
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTO il parere espresso dal Comune di Bagnara Calabra con
nota n. 10200 del 3/7/2002;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale
di...................................................................................................
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......... del .........,
dall’Amministrazione provinciale di ..........................................;
VISTA la ratifica con prescrizioni della Soprintendenza dei
Beni e le Attività Culturali con nota n.................. del.................;
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/2003 al 31/12/2008 con limitazione d’uso del suolo
dall’1/6/03 al 30/9/03.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
VISTA la precedente licenza n................................................;
VISTA la quietanza in data 15/5/2003 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del
D.lvo 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di
C 225,91 per il periodo 1/6/2003-30/9/2003 in riconoscimento
della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;
VISTA l’attestazione postale n. 40 del 15/5/2003 di C 22,59 a
titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con Polizza Assicurativa alla Italiana Assicurazioni.
CONCEDE
Al sig. Cambareri Giuseppe – codice fiscale
(CMBGPP60P02I537B); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 840; situata nel
comune di Bagnara Calabra, foglio di mappa n. 23 – p.lla n.1 e
precisamente in località prossimità Campo Sportivo, allo scopo
di: adibirla a posa ombrelloni e chiosco omologato.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993;
Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo
stagionale estivo 1/6/2003-30/9/2003, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso
l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20
copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone
dovuto.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria
avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta
stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
1391
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che
saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla
cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo
Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti
esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
Cambareri Giuseppe
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Legnago n. 27 – 89027 S. Eufemia d’Aspromonte (RC).
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione
ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.
Il Funzionario
Responsabile dell’Ufficio Demanio
Adelaide Bellia
Reggio Calabria, lı̀ 19 maggio 2003
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
Il Concessionario
Cambareri Giuseppe
I Testimoni
Firme Illeggibili
DECRETO n. 22065 del 10 dicembre 2004
Ditta: Splash Down S.a.s. – Comune di Cassano allo Ionio
– Concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Splash Down S.a.s. (C.F.
01552940783) ha presentato istanza in data 30/9/02, per il rila-
1392
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
scio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000 situata nel Comune
di Cassano allo Ionio;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........... del..........
dall’Amministrazione Provinciale di ..........................................;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale
marittima della superficie di mq. 1.000 situata nel comune di
Cassano allo Ionio;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 381/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Splash Down S.a.s. per
l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 1.000, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 69
particella n. 5, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004
Ing. Claudio Bertullo
VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................;
VISTA l’attestazione n. 80660 del 28/6/04 comprovante il versamento del canone di C 348,08 per il periodo dall’1/6/04 al
30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione;
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(SIB) giusta quietanza n. 128 del 28/6/04 di C 1.000,00.
CONCEDE
A Splash Down S.a.s. – codice fiscale (01552940783); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie
di metri quadrati 1.000 situata nel comune di Cassano allo Ionio,
foglio di mappa n. 69 – p.lla n. 5 e precisamente in località.....,
allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone
di C 348,08 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante
quinquennio.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
n. 381 del registro
Concessioni – Anno 2004
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
n. 746 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
VISTA l’istanza protocollata in data 30/9/02 di Mazza Francesco nato/a il 19/4/61 a Corigliano Calabro e residente in Cassano allo Ionio (CS) – Viale Magna Grecia, 85 – Sibari, legale
rappresentante della Splash Down S.a.s. con sede in (CS);
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
VISTA la nota n. 1635 datata 27/4/04 con la quale il servizio
Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio;
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
Cosenza con nota n. 7547 del 10/5/04;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .....................
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio
con nota n. 7646 dell’11/5/04;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di.
con nota n. ...................................... del ......................................;
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/04-30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9,
dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo
d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei
corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
1393
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....................., via ..................... n .....................
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini del
rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Lı̀, 8 luglio 2004
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
p. Il Concessionario
Splash Down S.a.s.
L’Amministratore
F.to: Illeggibile
Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo
DECRETO n. 22066 del 10 dicembre 2004
Ditta: Ficara Domenico – Comune di Reggio Calabria –
Concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
1394
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
Reggio Cal. con nota n. 4446 dell’1/4/2004;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Reggio Calabria con nota n. 1664 del 21/4/2004;
VISTA la D.G.R. n. 184/2004;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Ficara Domenico (C.F.
FCRDNC65B16H224D) ha presentato istanza in data 30/7/
2003, presso l’Ufficio Demanio di Reggio Calabria, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 760,00, situata nel Comune di Reggio Calabria;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 760,00 situata nel comune di Reggio Calabria;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvata la concessione n. 469 dell’8/11/2004, che è parte
integrante del presente decreto, alla Ditta Ficara Domenico per
l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 760,00, situata nel Comune di Reggio Calabria, foglio di mappa n. 127,
particella n. 328, allo scopo di adibirla alla realizzazione di una
struttura prefabbricata da adibirla a chiosco-bar e gelateria.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi previsti
dalla D.G.R. 184/2004.
Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di
Reggio Calabria con nota n. 6631 del 6/5/2004;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 1554 del 4/8/
2004, dall’Amministrazione provinciale di Reggio Cal. e relativa ratifica della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali
rilasciata con nota n. 6174/P del 13/10/2004;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 184 del 30/3/2004;
VISTA la precedente licenza n................................................;
VISTA la quietanza in data 5/11/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del
D.lvo 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di
C 1.366,39 per il periodo 1/11/2004-31/10/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo
della presente concessione;
VISTA l’attestazione postale n. VCY 0922 del 5/11/2004 di C
136,64 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R.
n. 1/71.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con Polizza assicurativa S.A.I. n. 25161408.
CONCEDE
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
N. 469 del registro
Concessioni – Anno 2004
VISTO il parere espresso dal Comune di Reggio Calabria con
nota n. 3422 del 29/4/2004;
Al sig. Ficara Domenico – codice fiscale
(FCRDNC65B16H224D); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 760,00; situata
nel comune di Reggio Calabria, foglio di mappa n. 127 – p.lla n.
328 e precisamente in località Lungomare, allo scopo di: realizzare una struttura prefabbricata da adibirla a chiosco bar e gelateria.
N. 216 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
89100 – Reggio Calabria
via T. Panella, 20 tel. 0965-26378-890139 Fax 323598
VISTA l’istanza presentata in data 30/7/2003 dal sig. Ficara
Domenico, nato a Reggio Calabria il 16/2/1965 e residente a
Reggio Cal., in via Ciccarello dir. priv., n. 20/F;
VISTA la nota n. 572/Dem datata 12/3/2004 con la quale il
Servizio Demanio di Reggio Cal. ha avviato l’iter istruttorio;
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/11/2004 al 31/10/2010.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993;
1395
Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo
1/11/2004-31/10/2005, significando che le restanti 5 rate riferite
al periodo 1/11/2005 al 31/10/2010, dovranno essere corrisposte
anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che
verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici
ISTAT.
L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.
Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20
copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone
dovuto.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria
avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta
stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che
saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla
cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo
Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti
esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
F.to: Illeggibile
1396
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Ciccarello dir. privata n. 20/F – 89100
Reggio Calabria (RC).
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 184/2004.
Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione
ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.
Ing. Claudio Bertullo
Reggio Calabria, lı̀ 8 novembre 2004
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
Il Concessionario
F.to: Illeggibile
n. 438 del registro
Concessioni – Anno 2004
DECRETO n. 22067 del 10 dicembre 2004
Ditta: Le Bruscate S.r.l. – Comune di Cassano allo Ionio –
Concessione demaniale marittima.
n. 781 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 184/2004;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Le Bruscate S.r.l. (C.F.
00313590788) ha presentato istanza in data 14/8/02, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 9.497 situata nel Comune
di Cassano allo Ionio;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 184/2004 e
dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale
marittima della superficie di mq. 9.497 situata nel comune di
Cassano allo Ionio;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 438/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Le Bruscate per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 9.497, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27 particella n.
11, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.
VISTA l’istanza protocollata in data 14/8/02 di Rango Rachele
nato/a il 18/4/60 a Cassano allo Ionio e residente in Pozzuoli
(NA) – via Gerolomini, 3, legale rappresentante della Le Bruscate S.r.l. con sede in Cassano allo Ionio (CS) – c.da Bruscate
Grande – Sibari;
VISTA la nota n. 454 datata 3/2/03 con la quale il servizio
Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
Cosenza con nota n. 1788 del 3/2/03;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .....................
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio
con nota n. 9458 del 17/6/03;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........... del..........
dall’Amministrazione Provinciale di ..........................................;
VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................;
VISTA l’attestazione n. 80660 del 29/7/2003 comprovante il
versamento del canone di C 3.242,77 per il periodo dall’1/6/03
al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione;
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(FIBA) giusta quietanza n. 115 del 13/7/04 di C 6.500,00.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
CONCEDE
A Le Bruscate S.r.l. – codice fiscale (00313590788); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di
metri quadrati 9.497 situata nel comune di Cassano allo Ionio,
foglio di mappa n. 27 – p.lla n. 11 e precisamente in località.....,
allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone
di C 3.242,77 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante
quinquennio.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
1397
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9,
dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo
d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei
corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
1398
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
CONSIDERATO che il Servizio Demanio provinciale di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio
Demanio provinciale di Catanzaro relativa al subingresso nella
concessione demaniale marittima della superficie di mq 1.000,00
situata nel Comune di Reggio Calabria;
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....................., via ..................... n .....................
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini del
rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Lı̀, 27 luglio 2004
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
p. Il Concessionario
Le Bruscate S.r.l.
Rango Rachele
Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;
DECRETA
È concesso il subingresso n. 473/04 del 16/11/04 alla ditta
Canale Natale nella concessione n. 351/04 del 29/6/2004, già
rilasciata alla ditta Canale Salvatore, relativa ad un’area demaniale marittima di mq 1.000,00 situata nel Comune di Reggio
Calabria, foglio di mappa n. 125, particella n. 278, da adibire alla
posa sdraio e ombrelloni.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi previsti
dalla D.G.R. 184/2004.
Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
DECRETO n. 22068 del 10 dicembre 2004
Ditta: Canale Natale – Comune di Reggio Calabria – Concessione demaniale marittima (subingresso).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Licenza n. 473/04
N. 218/04 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
10890 – Reggio Calabria via T. Panella, 20
tel. 0965-890139-26378 fax 323598
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
LICENZA DI SUBINGRESSO
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 184/2004;
VISTO il Codice della Navigazione;
VISTA l’istanza della ditta Canale Salvatore, in data 29/10/04,
con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n.
351/04 al sig. Canale Natale;
VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dal sig. Canale Natale, in
data 29/10/04, che chiede il subingresso nella concessione n.
351/04, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima
della superficie di mq. 1.000,00 situata nel Comune di Reggio
Calabria;
Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio di
Reggio Calabria e Vibo Valentia;
PREMESSO
— che il sig. Canale Salvatore, nato a Reggio Cal. il 25/3/
1970 e residente a Reggio Calabria in via Modena, n. 38 è titolare di concessione demaniale marittima n. 351/04 del registro
delle concessioni e n. 148 del Repertorio degli Atti, rilasciata
dalla Regione Calabria in data 29/6/2004 e registrata all’Ufficio
del Registro di R.C. in data 20/9/2004 al n. 100248, con cui è
stata assentita l’occupazione di porzione di arenile pari a mq.
1.000,00, per il periodo 1/1/2004-31/12/2009 con limitazione
d’uso del suolo riferita al periodo estivo dall’1 maggio al 30 settembre per ciascuna delle predette annualità, allo scopo di adibirla alla posa di ombrelloni e sdraio, in località Lungomare del
Comune di Reggio Calabria foglio di mappa n. 125 − particella
n. 278, previo il pagamento del canone iniziale di C 201,92 (duecentouno/92);
— che con quietanza in data 28/6/2004 di C 201,92 la ditta in
parola ha corrisposto il canone dovuto per il periodo 1/7/04-30/
9/04;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
— che frattanto con istanza pervenuta in data 29/10/04 la ditta
concessionaria, adducendo motivi di carattere personale, comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di concessione,
chiedendo nel contempo che il titolo venisse intestato a nome del
sig. Canale Natale;
— che parimenti, il predetto Canale Natale, nato a Reggio
Calabria l’1/12/1959 e residente in via Modena, n. 38, ha inoltrato contestuale istanza, tesa a rappresentare la volontà di beneficiare del ripetuto titolo di concessione;
1399
Il sottoscritto Canale Natale, alla presenza degli infrascritti
testimoni, dichiara di accettare senza restrizione alcuna, le condizioni contenute nella presente licenza e quelle stabilite nel titolo di concessione n. 351/04 in data 29/6/2004, come se fosse
stato a lei stessa rilasciato e dichiara di eleggere il domicilio in
Reggio Calabria via Modena n. 38.
Reggio Calabria, lı̀ 16 novembre 2004
Il Subentrante
Canale Natale
CONSIDERATO
— che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del
Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione
del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza;
— che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva della Certificazione Antimafia, attestante l’inesistenza di cause di divieto,
decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti.
DECRETO n. 22069 del 10 dicembre 2004
Ditta: Sibari S.r.l. – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTA
— la quietanza in data 28/6/2004, comprovante il versamento
della 1a rata canone, relativa al periodo 1/7/04 al 30/9/2004 per C
201,92;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
— l’attestazione di versamento comprovante la Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con Ass. Gen. S.p.A. con polizza
n. 241202613 del 12/11/2004 della ditta richiedente.
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art., 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a
produrre, entro 90 gg. dalla richiesta, e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica
necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la
volumetria sviluppata da ± 2,70 dal piano di campagna. Nel caso
di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello
del mare stesso.
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Sibari S.r.l. (C.F. 01433320783) ha
presentato istanza in data 9/11/01, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima
della superficie di mq. 1.500 situata nel Comune di Cassano allo
Ionio;
AUTORIZZA
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle norme di legge in essa riportate;
Il subingresso nella concessione predetta il sig. Canale Natale,
il quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo di concessione
indicato in premessa.
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale
marittima della superficie di mq. 1.500 situata nel comune di
Cassano allo Ionio;
Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata
ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione
cui viene assentito il subingresso.
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
Reggio Calabria, lı̀ 16 novembre 2004
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 26/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Sibari S.r.l. per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 1.500, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27 particella n. 5,
da adibire a posa ombrelloni e sdraio.
1400
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004
Ing. Claudio Bertullo
CONCEDE
A Sibari S.r.l. – codice fiscale (01433320783); di occupare
una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri
quadrati 1.500 situata nel comune di Cassano allo Ionio, foglio di
mappa n. 27 – p.lla n. 5 e precisamente in località....., allo scopo
di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di C
1.019,38 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6/03 al 30/9/03 per il
restante quinquennio.
n. 26 del registro
Concessioni – Anno 2004
n. 748 del repertorio
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza protocollata in data 30/9/02 di Ferroni Guido
nato/a il 31/3/39 in Jugoslavia e residente in Cassano allo Ionio
(CS) – c.da Fuscolara, legale rappresentante della Sibari S.r.l.
con sede in Cassano allo Ionio (CS) – SS 106 Ionica Km 372 –
Sibari;
VISTA la nota n. 3375 datata 18/6/03 con la quale il servizio
Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
Cosenza con nota n. 8789 del 25/6/03;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .....................
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio
con nota n. 9829 dell’1/7/03;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........... del..........
dall’Amministrazione Provinciale di ..........................................;
VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................;
VISTA l’attestazione n. 81090 del 26/11/03 comprovante il
versamento del canone di C 1.019,38 per il periodo dall’1/6/03
al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione;
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(FIBA) giusta quietanza n. 20400 del 28/11/03 di C 2.038,87.
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1401
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
p. Sibari s.r.l.
F.to: Illeggibile
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....................., via ..................... n .....................
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9,
dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo
d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei
corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini del
rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
p. Il Concessionario
Sibari S.r.l.
F.to: Illeggibile
Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo
DECRETO n. 22070 del 10 dicembre 2004
Ditta: Ieraci Anselmo – Comune di Siderno – Concessione
demaniale marittima (subingresso).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 184/2004;
VISTO il Codice della Navigazione;
VISTA l’istanza della ditta De Pietro Patrizia, in data 8/9/
2004, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 155/2001 al sig. Ieraci Anselmo;
VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dal sig. Ieraci Anselmo, in
data 8/9/2004, che chiede il subingresso nella concessione n.
155/2001, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.999,39 situata nel Comune di Siderno;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio provinciale di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate;
1402
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio
Demanio provinciale di Reggio Calabria relativa al subingresso
nella concessione demaniale marittima della superficie di mq
1.999,39 situata nel Comune di Siderno;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;
DECRETA
È concesso il subingresso n. 457/04 dell’11/10/2004 alla ditta
Ieraci Anselmo nella concessione n. 155/2001 del 2001, già rilasciata alla ditta De Pietro Patrizia, relativa ad un’area demaniale
marittima di mq 1.999,39 situata nel Comune di Siderno, foglio
di mappa n. 32, particella n. 138, da adibire alla installazione di
uno stabilimento balneare.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi previsti
dalla D.G.R. 184/2004.
Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
— che parimenti, il predetto sig. Ieraci Anselmo, nato a Siderno il 20/1/1958 (C.F. RCINLM58A20I725T) e residente in
via E. Fermi n. 56 ha inoltrato contestuale istanza, tesa a rappresentare la volontà di beneficiare del ripetuto titolo di concessione;
CONSIDERATO
— che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del
Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione
del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza;
— che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva della Certificazione Antimafia, attestante l’inesistenza di cause di divieto,
decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti.
VISTA
— la quietanza in data 13/7/2004, comprovante il versamento
della rata canone, relativa al periodo 1/6/2004 al 30/9/2004 per C
548,59;
— l’attestazione di versamento comprovante l’iscrizione alla
Federazione Italiana Balneari FIBA della ditta richiedente.
AUTORIZZA
Licenza n. 457/04
N. 210/04 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
10890 – Reggio Calabria via T. Panella, 20
tel. 0965-890139-26378 fax 323598
Il subingresso nella concessione predetta il sig. Ieraci Anselmo, il quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte
le condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo di concessione indicato in premessa.
Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata
ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione
cui viene assentito il subingresso.
LICENZA DI SUBINGRESSO
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio di
Reggio Calabria e Vibo Valentia;
PREMESSO
— che la sig.ra De Pietro Patrizia, nata a Locri il 15/2/1960 e
residente a Siderno in via Michele Bello n. 127, è titolare di concessione demaniale marittima n. 155/2001 del registro delle concessioni, rilasciata dalla Capitaneria di Porto in data giugno 2001
e registrata all’Ufficio del Registro di R.C. in data 21/8/2001 al
n. 809, con cui è stata assentita l’occupazione di porzione di arenile pari a mq. 1.999,39, per il periodo 1/1/2001 al 31/12/2006
con limitazione d’uso del suolo riferita al periodo estivo dall’1/6
al 30/9 per ciascuna delle predette annualità, allo scopo di adibirla all’installazione di uno stabilimento balneare con bar ristoro in località lungomare del Comune di Siderno foglio di
mappa n. 32 – particella n. 138;
— che con quietanza in data 13/7/2004 di C 548,59 la ditta in
parola ha corrisposto il canone dovuto per il periodo 1/6/200430/9/2004;
Il sottoscritto Ieraci Anselmo, dichiara di accettare senza restrizione alcuna, le condizioni contenute nella presente licenza e
quelle stabilite nel titolo di concessione n. 155/2001, come se
fosse stato a lui stesso rilasciato e dichiara di eleggere il domicilio in Siderno via E. Fermi n. 56.
Reggio Calabria, lı̀ 11 ottobre 2004
Il Subentrante
Ieraci Anselmo
DECRETO n. 22071 del 10 dicembre 2004
Ditta: La Laguna S.n.c. – Comune di Mandatoriccio –
Concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
— che frattanto con istanza pervenuta in data 8/9/2004 la ditta
concessionaria, adducendo motivi di carattere personale, comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di concessione,
chiedendo nel contempo che il titolo venisse intestato a nome del
sig. Ieraci Anselmo;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
1403
VISTA la nota n. 2720 datata 25/5/04 con la quale il servizio
Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
Cosenza con nota n. 8901 dell’1/6/04;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta La Laguna S.n.c. (C.F.
01829580784) ha presentato istanza in data 4/2/02, per il rilascio
della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale
marittima della superficie di mq. 600 situata nel Comune di Mandatoriccio;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale
marittima della superficie di mq. 600 situata nel comune di Mandatoriccio;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 404/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta La Laguna S.n.c. per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 600, situata nel
Comune di Mandatoriccio, foglio di mappa n. 7 particella n. 3, da
adibire a posa ombrelloni e sdraio.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004
Ing. Claudio Bertullo
n. 404 del registro
Concessioni – Anno 2004
n. 764 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza protocollata in data 4/2/02 di Pugliese Domenico nato/a il 4/2/48 a Mandatoriccio e residente in Mandatoriccio (CS) – Via N. Sauro, legale rappresentante della La Laguna S.n.c. con sede in Mandatoriccio (CS) – via N. Sauro;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .....................
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTO il parere espresso dal Comune di Mandatoriccio con
nota n. 3205 del 4/6/04;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........... del..........
dall’Amministrazione Provinciale di ..........................................;
VISTA la nota n. 3583 del 27/4/04 della Capitaneria di Porto
di Crotone;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................;
VISTA l’attestazione n... del.. comprovante il versamento del
canone di C 287,10 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(Fondiaria SAI) giusta quietanza n. 197071428238 del 3/6/04 di
C 1.000,00.
CONCEDE
A La Laguna S.n.c. – codice fiscale (01829580784); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di
metri quadrati 600 situata nel comune di Mandatoriccio, foglio
di mappa n. 7 – p.lla n. 3 e precisamente in località....., allo scopo
di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di C
287,10 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante
quinquennio.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
1404
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/04-30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9,
dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo
d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei
corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....................., via ..................... n .....................
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini del
rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Lı̀, 14 luglio 2004
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo
Il Concessionario
Domenico Pugliese
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 22072 del 10 dicembre 2004
Ditta: Hotel Gaudio di Gaudio Antonio – Comune di Longobardi (CS) – Concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
1405
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001 e successive.
Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004
Ing. Claudio Bertullo
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
n. 392 del registro
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002 e n. 184 del 30 marzo 2004;
Concessioni – Anno 2004
n. 767 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza presentata il 28 luglio 2003 dalla Ditta individuale «Hotel Gaudio» di Gaudio Antonio, nato il 10 luglio
1957 a Longobardi (CS) (Part. I.V.A. 00428890784), sede legale
in via Valli, 16, Longobardi;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta «Hotel Gaudio» di Gaudio Antonio,
(Part. I.V.A. 00428890784), sede legale via Valle, 16, ha presentato istanza in data 28 luglio 2003 per il rilascio della concessione demaniale relativa all’occupazione dell’area demaniale
marittima della superficie di mq. 1.740 (1.320+420), lotti n. 10 e
10’ del vigente Piano di Spiaggia (PUA) del Comune di Longobardi;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle successive delibere n. 8/2002 e n. 184/2004 e dalle norme
di legge in essa riportate;
VISTA la concessione d.m. n. 392/2004 emessa dal Servizio
Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie complessiva di mq.
1.740 lotti n. 10 e 10’ PUA vigente, situata nel comune di Longobardi, catastalmente Fg 42, part. 106 da adibire a posa stabilimento balneare e servizi connessi secondo le prescrizioni e disposizioni del vigente PUA;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 392 del 2004 che è parte
integrante del presente decreto alla Ditta «Hotel Gaudio» di
Gaudio Antonio per l’occupazione dell’area demaniale marittima di complessivi mq. 1.740 lotti n. 10 e 10’ del PUA vigente,
situata nel comune di Longobardi, catastalmente Fg. 42, part.
106 da adibire a posa stabilimento balneare e servizi connessi
secondo le prescrizioni e disposizioni del vigente PUA.
VISTA la nota n. 285 datata 10 febbraio 2004 con la quale il
servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio;
CONSIDERATO che in data 24 maggio 2002 si è tenuta su
convocazione dell’Amministrazione comunale di Longobardi, la
seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per l’approvazione del PUA (Piano Utilizzazione Arenile) e che in data 25
giugno 2002, con delibera n. 25, il Consiglio comunale ha approvato il Piano di cui trattasi;
VISTA la richiesta di parere formulata, nei confronti del Comune di Longobardi, dal Servizio Demanio con nota n. 2898 del
28 maggio 2004;
VISTO il parere di conformità al vigente PUA espresso con
nota n. 3881 dell’1 giugno 2004 dall’Amministrazione comunale
di Longobardi;
CONSIDERATO che la richiesta di cui trattasi afferisce ai lotti
n. 10 e 10’, PUA vigente, di mq 1.740 (1.320+420) catastalmente
Fg 42, part. 106 (quota parte) da adibire a stabilimento balneare e
servizi connessi da realizzarsi e posarsi secondo le prescrizioni
ed indicazioni del richiamato Piano di Spiaggia;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA le D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, n. 8 dell’8/1/2002 e n.
184 del 30 marzo 2004;
VISTA l’attestazione n. 16200 del 5/7/04 comprovante il versamento del canone di C 626,37 per il periodo dall’1/6/04 al
30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione .....
giusta quietanza n. 1584235 del 5/7/04 di C 1.520,66.
1406
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
CONCEDE
Alla ditta individuale «Hotel Gaudio» di Gaudio Antonio, nato
il 10 luglio 1957 a Longobardi (CS) – (Part. I.V.A.
00428890784), sede legale in via Valli, 16, Longobardi, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo relativa ai lotti n. 10
e 10’, PUA vigente, di mq 1.740 (1.320+420) catastalmente Fg.
42, part. 106 (quota parte) da adibire a stabilimento balneare e
servizi connessi da realizzarsi e posarsi secondo le prescrizioni
ed indicazioni del richiamato Piano di Spiaggia per un canone di
C 626,37, per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo
anno.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso
l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, om-
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1407
brelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale
marittima della superficie di mq. 400,00 situata nel comune di
Scalea;
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Longobardi, via Valli, 16.
Accertata completezza e regolarità della documentazione ai
fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
È approvato l’atto concessorio n. 398/2003, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Delle Tasse Giorgio per
l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 400,00, situata nel Comune di Scalea, foglio di mappa n. 1 part. n. 9, da
adibire a posa sdraio e ombrelloni.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 10 dicembre 2004
Lı̀, 26 luglio 2004
Ing. Claudio Bertullo
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
F.to: Illeggibile
n. 398 del registro
DECRETO n. 22073 del 10 dicembre 2004
Ditta: Delle Tasse Giorgio – Comune di Scalea – Concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
Concessioni – Anno 2003
n. 761 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza protocollata in data 1/10/01 di Delle Tasse
Giorgio, nato/a il 7/7/55 a Scalea e residente in Scalea (CS) – Via
Dante Alighieri, 4;
VISTA la nota n. 3666 datata 17/6/02 con la quale il servizio
Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
Cosenza con nota n. 4570 del 4/10/02;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Delle Tasse Giorgio (C.F.
DLLGRG55L07I489X) ha presentato istanza in data 1/10/01,
per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 400,00 situata
nel Comune di Scalea;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .....................
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTO il parere espresso dal Comune di Scalea con nota n....
del................................................................................................;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........... del..........
dall’Amministrazione Provinciale di ..........................................;
VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle norme di legge in essa riportate;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
1408
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................;
VISTA l’attestazione n. 7601 dell’1/7/03 comprovante il versamento del canone di C 282,16 per il periodo dall’1/6/03 al
30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione;
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(SIB) giusta quietanza n. 0244 dell’1/7/03 di C 52,00.
CONCEDE
A Delle Tasse Giorgio – C.F. (DLLGRG55L07I489X); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie
di metri quadrati 400 situata nel comune di Scalea, foglio di
mappa n. 1 – p.lla n. 9 e precisamente in località Scalea, allo
scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni di cui al canone di C
282,16 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 60 –
dall’1/1/03 al 31/12/07 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante
quinquennio.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9,
dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo
d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei
corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere co-
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1409
struite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 600 situata nel
Comune di Pietrapaola;
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle norme di legge in essa riportate;
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
Ampliamento alla concessione n. 131/2002
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Scalea, via Dante Alighieri, n. 4.
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale
marittima della superficie di mq. 600 situata nel comune di Pietrapaola;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 308/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Zangaro Filomena per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 600, situata nel
Comune di Pietrapaola, foglio di mappa n. 5 particella n. 6, da
adibire a posa ombrelloni e sdraio.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004
Ing. Claudio Bertullo
Il Concessionario
Delle Tasse Giorgio
n. 308 del registro
DECRETO n. 22075 del 13 dicembre 2004
Ditta: Zangaro Filomena – Comune di Pietrapaola – Concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
Concessioni – Anno 2004
n. 730 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza protocollata in data 30/9/02 di Zangaro Filomena, nato/a il 23/4/64 a Rossano e residente in Rossano (CS) –
Via Sibari, 18;
VISTA la nota n. 1354 datata 14/4/04 con la quale il servizio
Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
Cosenza con nota n. 6767 del 27/4/04;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .....................
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTO il parere espresso dal Comune di Pietrapaola con nota
n. 1463 del 28/4/04;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Zangaro Filomena (C.F.
ZNGFMN64D63H579S) ha presentato istanza in data 30/9/02,
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....
con nota n. ...................................... del ......................................;
1410
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........... del..........
dall’Amministrazione Provinciale di ..........................................;
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......;
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................;
VISTA l’attestazione n. 16201 del 31/5/04 comprovante il versamento del canone di C 287,10 per il periodo dall’1/6/04 al
30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione;
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(SIB) giusta quietanza n. 85 del 29/5/04 di C 1.000,00.
CONCEDE
A Zangaro Filomena – C.F. (ZNGFMN64D63H579S);
di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 600 situata nel comune di Pietrapaola, foglio di mappa n. 5 – p.lla n. 6 e precisamente in località ............,
allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio, di cui al canone
di C 287,10 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante
quinquennio.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/04-30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9,
dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo
d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei
corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....................., via ..................... n. .....................
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Lı̀, 5 luglio 2004
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
Zangaro Filomena
Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo
DECRETO n. 22078 del 13 dicembre 2004
Ditta: Sapone Felicia – Comune di Paola – Concessione
demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
1411
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Sapone Felicia, (C.F.
SPNFLC70H35G317F), nata a Paola (CS) il 13 giugno 1970 ed
ivi residente in via S. Agata, n. 91 ha presentato istanza in data
15/11/2001, per il rinnovo della concessione demaniale n. 76/
1997 relativa all’occupazione di un’area demaniale marittima di
mq. 2.214, Fg 13, part. 1 (parte) località Lungomare di Paola;
CHE la Ditta in questione non ha potuto rinnovare detta licenza alla scadenza del 31 maggio 2001 per effetto dell’occupazione abusiva oltre i termini temporali della stagionalità per la
quale è stato elevato verbale da parte del Locamare di Paola con
successiva nota della Capitaneria di Porto di Vibo V. del 15
marzo 2000;
CHE la medesima ditta ha proceduto in data 24 maggio 2004
al versamento delle indennità comminatele dalla Agenzia del
Demanio di Cosenza in conseguenza degli abusi in premessa descritti;
CHE la medesima Ditta ha inoltre sottoscritto atto di sottomissione nei riguardi della Amministrazione comunale di Paola, con
la quale si impegna a rispettare la previsione contenuta nel Piano
Turistico Balneare approvato dal Comune e concernente la realizzazione di opere pubbliche su parte dell’area interessata dalla
concessione;
CONSIDERATO che l’area di cui trattasi sarà destinata alla
posa di stabilimento balneare secondo il progetto originariamente posto a sostegno della concessione n. 76/1997;
CHE l’area coperta per posa di chiosco-bar, ricezione guardaroba, servizi igienici e cabine spogliatoio occupa una superficie
di mq 299,50;
CHE la superstite area di mq. 1.914,50 è utilizzata quale area
asservita;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la licenza n. 395 del 2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area
per come in premessa e per gli usi descritti di mq. 2.214, situata
nel comune di Paola (CS);
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 395 del 2004 che è parte
integrante del presente decreto alla Ditta Sapone Felicia, per la
posa di stabilimento balneare su area demaniale marittima, di mq
2.214, di cui area coperta per posa di chiosco-bar, ricezione guardaroba, servizi igienici e cabine spogliatoio, di mq 299,50 ed
area asservita di mq 1.914,50, situata nel comune di Paola, foglio
di mappa n. 13, particella n. 1 (parte).
1412
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
VISTA la precedente concessione n. 76/1997, rilasciata dalla
Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, con scadenza 31 maggio
2001;
VISTA l’istanza di rinnovo presentata alla Regione Calabria,
Servizio Demanio, Cosenza, in data 15 novembre 2001, prot. n.
1492;
Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004
Ing. Claudio Bertullo
VISTA la documentazione tecnica inviata ad integrazione
della richiamata domanda di rinnovo presentata in data 15 febbraio 2002, prot. n. 934, in cui si riproduce, sia per stralcio SID
che per planimetria che per progetto, l’area già in concessione
con relative strutture concernenti la posa di stabilimento balneare
con l’utilizzo stagionale dell’area;
n. 395 del registro
Concessioni – Anno 2004
n. 754 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza presentata in data 15 novembre 2001 al Servizio Demanio della Ditta Sapone Felicia, CF
SPNFLC70H35G317F, nata a Paola il 13 giugno 1970 e residente in Paola, via S.ta Agata, n. 91 al rinnovo della concessione
n. 76/1997 valida fino al 31 maggio 2001 e relativa ad una area
delle dimensioni di mq 2.214, catastalmente Fg 13, part. 1
(parte), adibita a stabilimento balneare;
CONSIDERATO che per effetto dell’occupazione abusiva
oltre i termini temporali della stagionalità la Ditta ha avuto elevato verbale da parte del Locamare di Paola e conseguente nota
della Capitaneria di Porto di Vibo V. del 15 marzo 2000, alla
medesima non è stato consentito il rinnovo della citata concessione;
CHE in conseguenza di ciò è stato richiesto alla Ditta Sapone
dall’Agenzia del Demanio, Filiale di Cosenza, con nota n. 1141/
2003 il pagamento integrale degli indennizzi per l’occupazione
abusiva di cui trattasi;
CHE successivamente in data 24 maggio 2004 la Ditta in epigrafe ha provveduto al pagamento di quanto dovuto all’Agenzia
del Demanio giusta ricevuta del pagamento di C 7.630,20 trasmessa al Servizio Demanio con nota registrata in data 15 giugno
2004;
CHE i canoni dovuti per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono compresi negli indennizzi versati;
CONSIDERATO che il lotto di cui trattasi non è rappresentato
nel PUA, in quanto fuori arenile;
CONSIDERATO ancora che nelle more della conclusione
della vicenda dianzi descritta il Comune di Paola ha provveduto
ad approvare il Piano Turistico Balneare il quale su parte dell’area già concessa alla ditta Sapone ha previsto la realizzazione
di una pista ciclabile e di un’area parcheggio;
CHE la ditta Sapone, consapevole di ciò ha sottoscritto all’epoca della pubblicazione del Piano suddetto, in data 17 gennaio 2000, atto d’obbligo nei riguardi della Amministrazione comunale di Paola (CS) con il quale si impegna a rispettare e a non
impedire l’azione del comune intesa all’attuazione del medesimo
Piano;
VISTI i pagamenti effettuati per gli anni 2001, 2002 e 2003,
compresi nelle indennità corrisposte per come in premessa, dalla
Ditta Sapone all’Agenzia del Demanio;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, n. 8 dell’8/1/2002 e n.
184 del marzo 2004 di modifica della prima delibera;
CONSIDERATO che la superficie dell’area da concedere è
pari a mq 2.214 di cui area coperta, pari a mq 299,50, destinata a
chiosco-bar, ricezione guardaroba, servizi igienici e cabine spogliatoio e l’area superstite pari a mq 1.914,50, quale area asservita;
VISTO l’attestato n. 0053 del 5/7/04 comprovante il versamento del canone di C 844,23 per il periodo dall’1/6/2004 al
30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione;
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
FIBA giusta quietanza n. 0048 del 7/7/04 di C 80,00.
CONCEDE
Alla ditta Sapone Felicia, CF SPNFLC70H35G317F, nata a
Paola il 13 giugno 1970 e residente in Paola, via S.ta Agata, n. 91
il rinnovo della concessione n.76/1997, scaduta il 31 maggio
2001 con decorrenza 1 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre
2006 con gestione stagionale dell’area di mq 2.214, catastalmente FG 13, part. 1 (parte), da adibire a stabilimento balneare
con superficie coperta di mq 299,50 da adibire a posa chioscobar, ricezione guardaroba, servizi igienici e cabine spogliatoio, e
l’area superstite, pari a mq 1.914,50 quale area asservita.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/01 al 31/12/06 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/01 al 30/9/01 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo
anno.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
1413
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso
l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Paola via S. Agata, 91.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
..................................................................................................
Accertata completezza e regolarità della documentazione ai
fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
Felicia Sapone
1414
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 22083 del 13 dicembre 2004
n. 90 del registro
Ditta: Ulisse S.a.s. – Comune di Diamante – Concessione
demaniale marittima.
Concessioni – Anno 2004
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
n. 785 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Ulisse S.a.s. di Ritondale Filippo
(C.F. RTNFPP27P07E835L) ha presentato istanza in data 23/4/
2001, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione
dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.200 situata nel Comune di Diamante;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione n. 90/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area
demaniale marittima della superficie di mq. 1.200 situata nel comune di Diamante;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 90/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Ulisse S.a.s. di Ritondale
Filippo per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq.
1.200, situata nel Comune di Diamante, foglio di mappa n. 1
particella n. 6002, lotto n. 7 PUA vigente, da adibire a posa sdraio
e ombrelloni.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004
Ing. Claudio Bertullo
VISTA l’istanza protocollata in data 23/4/01 di Ritondale Filippo nato/a il 7/9/27 a Maierà e residente in Scalea (CS) – via
Birago, 30 legale rappresentante della Ulisse S.a.s., con sede in
Scalea (CS) – via Birago, 30;
VISTA la nota n............................... datata..............................
con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter
istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale
di ........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .....................
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTO il parere espresso dal Comune di Diamante con nota
n............................................... del..............................................;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........... del..........
dall’Amministrazione Provinciale di ..........................................;
VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................;
VISTA l’attestazione n. 81020 del 2/7/03 comprovante il versamento del canone di C 409,74 per il periodo dall’1/6/03 al
30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione;
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(SIB) giusta quietanza n. 0165 del 14/7/03 di C 52,00.
CONCEDE
A Ulisse S.a.s. – codice fiscale (RTNFPP27P07E835L); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie
di metri quadrati 1.200 situata nel comune di Diamante, foglio di
mappa n. 1 – p.lla n. 6002 e precisamente in località .................
Lotto n. 7, allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni di
cui al canone di C 409,74 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante
quinquennio.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
1415
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9,
dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo
d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei
corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
..................................................................................................
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22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Scalea via Birago, n. 30.
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
p. Il Concessionario
Ulisse S.a.s.
Ritordale Filippo
DECRETO n. 22086 del 13 dicembre 2004
Crusco Gianfranco & C., con sede in c.da Longhe, Ciralle, Diamante (CS), Part. I.V.A. 00904000783 per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq 6.460, situata nel Comune di
Diamante, foglio di mappa n. 1 particella n. 102, in sottozona
servizi, da adibire a posa parcheggio, mq 2.500, Area TCi 6, Area
servizi sport e tempo libero, mq 2.400 TCi 2, Servizi per la ristorazione mq 1.560, TCi 1, il tutto secondo le disposizioni e prescrizioni del vigente PUA.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001, per come modificata dalle successive delibere
n. 8/2002 e 184/2004.
Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004
Ditta: Holiday Beach di Crusco & C. – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima.
Ing. Claudio Bertullo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
n. 357 del registro
Concessioni – Anno 2004
n. 768 del repertorio
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002 e della successiva D.G.R. n. 184/2004;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Holiday Beach di Crusco Gianfranco
& C., con sede in c.da Longhe, Ciralle, Diamante (CS), Part.
I.V.A. 00904000783 ha presentato istanza in data 28 gennaio
2002, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione
dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 6.460,00
situata nel Comune di Diamante, identificata al FG 1, part. 102 in
sottozona servizi, posta a monte del lotto n. 5 per la posa di Parcheggio, mq 2.500, area TCi 6, area servizi sport e tempo libero
mq. 2.400 TCi 2, servizi per la ristorazione, mq 1.560, TCi 1, il
tutto secondo le disposizioni e prescrizioni del vigente PUA;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalle succitate delibere della
Giunta regionale e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione n. 357 del 2004 emessa dal Servizio
Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima richiamata;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza protocollata in data 28 gennaio 2002, presentata dalla Ditta «Holiday Beach S.a.s.» di Crusco & C., con sede
in Diamante, località Longhe fraz. Cirella, Part. I.V.A.
00904000783;
CONSIDERATO che la richiesta di cui trattasi riguarda
un’area localizzata in sottozona servizi a monte dei lotti n. 5 e n.
6 del vigente PUA (Fg. 1, part. 102 (parte) ) per gli usi prescritti
dal medesimo PUA del comune di Diamante e precisamente Area
da destinare a parcheggio (sottozona TCi 6) per una superficie di
circa 2.500 mq, Area per servizi per lo sport ed il tempo libero
(TCi 2) per una superficie pari a circa 2.400 mq, ed area da destinare a servizi per la ristorazione (TCi1) pari a mq 1.560 circa,
giuste determinazioni adottate dagli Enti interessati nella Conferenza dei Servizi del 4 maggio 2000, adottate in via definitiva dal
Consiglio comunale di Diamante con delibera n. 33 del 2000;
VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 8 del 29 marzo
2003 con la quale l’Amministrazione adotta le determinazioni in
variante della Conferenza dei Servizi del 19 febbraio 2003;
CONSIDERATO che il lotto di cui trattasi ha una superficie
complessiva pari a mq 6.460;
VISTO il parere di conformità al vigente PUA (Piano di
Spiaggia) espresso dal Comune di Diamante con nota n. 5782 del
28 maggio 2004, con la quale la medesima Amministrazione,
esprime parere favorevole;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 357 del 2004, che è parte
integrante del presente decreto alla Ditta Holiday Beach di
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 la D.G.R. n. 8 dell’8/1/
2002 e la D.G.R. n. 184 del 30 marzo 2004, che modifica la citata
D.G.R. n. 614/2001;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTA l’attestazione n. ..... del 30/6/04 comprovante il versamento del canone di C 2.338,66 per il periodo dall’1/6/04 al
30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione;
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(FIBA) giusta quietanza n. 0199 del 25/6/04 di C 80,00.
1417
denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
CONCEDE
Alla Ditta «Holiday Beach S.a.s.» di Crusco & C., con sede in
Diamante, Località Longhe, fraz. Cirella Part. I.V.A.
00904000783 di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 6.460,00 situata nel comune di Diamante, foglio di mappa n. 1 – p.lla n. 102, posta a
monte del lotto n. 5, situata in sottozona servizi da adibire a Area
da destinare a parcheggio (sottozona TCi 6) per una superficie di
circa 2.500 mq, Area per servizi per lo sport ed il tempo libero
(TCi 2) per una superficie pari a circa 2.400 mq, ed area da destinare a servizi per la ristorazione (TCi 1) pari a mq 1.560 circa,
secondo le prescrizioni decise dalle richiamate Conferenze dei
Servizi di cui al canone di C 2.338,66 per il periodo dal 1/6/04 al
30/9/04.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà la validità di mesi 72 –
dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo
anno.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca-
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso
l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
1418
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
PREMESSO che la ditta Praino Eugenio (C.F.
PRNGNE60H06E835A) ha presentato istanza in data 29/9/03,
per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.260 (area
FPv del PUA), situata nel Comune di Diamante;
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
La Ditta concessionaria dovrà sottoscrivere preliminare atto di
sottomissione con l’Amministrazione comunale di Diamante secondo quando prescritto dalle richiamate Conferenze dei Servizi,
prima di prendere possesso dell’area assegnata.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in c.da Longhe, SS 18, (Cirella) Diamante.
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Il Dirigente
Dott. Emilio Surace
VISTO il Codice della Navigazione;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione n. 269/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area
demaniale marittima della superficie di mq 2.260 situata in area
FPv del PUA vigente nel comune di Diamante;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 269/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Praino Eugenio per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq 2.226, situata nel
Comune di Diamante, foglio di mappa n. 7, particelle n. 166, da
adibire a uso per Parco Verde, essendo la zona situata in area FPv
del PUA vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004
p. Il Concessionario
Villaggio Club Holiday Beach s.a.s.
di Crusco & C.
F.to: Illeggibile
Ing. Claudio Bertullo
n. 269 del registro
DECRETO n. 22087 del 13 dicembre 2004
Ditta: Praino Eugenio – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
Concessioni – Anno 2004
n. 677 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza protocollata in data 29/9/2003 di Praino Eugenio, nato a Maierà (CS) il 6 giugno 1960 e residente in Diamante – Fraz. Cirella – via A. Diaz, n. 60;
VISTO il Piano per l’utilizzazione dell’arenile (PUA), approvato dalla Conferenza dei Servizi appositamente convocata, in
data 18/5/1999 ed adottato dal Consiglio comunale di Diamante
la delibera n. 27 del 29/5/1999, e quindi le determinazioni assunte dalla successiva conferenza dei Servizi convocata per la
raccolta dei pareri relativamente al «Progetto per la regolarizzazione della fascia costiera aree demaniali e non per le attività a
godimento turistico balneare – Piano particolareggiato approvato
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
dalla medesima conferenza in data 4/5/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con delibera n. 33 del 29/6/2000, in base alle
quali l’area richiesta dalla Ditta Praino Eugenio (Fg 7, part. 166)
della superficie di mq 2.260,00 è individuata sul richiamato PUA
in zona FPv (Parchi Verdi);
VISTO il parere di conformità al vigente PUA espresso dal
Comune di Diamante con nota n. 4360 del 19 maggio 2004;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002 e
la n. 184 del 30 marzo 2004;
VISTA l’attestazione n. 8071 del 23/6/04 comprovante il versamento del canone di C 844,91 per il periodo dall’1/6/04 al
30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione;
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(FIPE) giusta quietanza n. 0129 del 23/6/04 di C 52,00.
CONCEDE
A Praino Eugenio (CF PRNGNE60H06E835A) di occupare
una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri
quadrati 2.260,00 situata nel comune di Diamante, foglio di
mappa n. 7 – p.lla n. 166 e precisamente in località Riviere, area
destinata dal vigente PUA a Parchi Verdi, FPv, allo scopo di adibirla a Parco Verde con aree per parcheggi coperti e sistemazione
secondo quanto previsto dal richiamato PUA, di cui al canone di
C 844,91 per il periodo dal 1/6/04 al 30/9/04.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà la validità di mesi 72 –
dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo
anno e per quelli successivi.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Am-
1419
ministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale ed inoltre dovrà, ai sensi del vigente PUA, sottoscrivere Atto unilaterale d’obbligo con il Comune, per l’attuazione delle disposizioni relative all’area destinata a Parco Verde.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/5/04 al 31/10/04
significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/531/10, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il
periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento
dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
1420
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico.
La ditta concessionaria si impegna infine a sottoscrivere atto
d’obbligo con l’Amministrazione comunale di Diamante secondo quanto previsto dal PUA vigente per le aree destinate a
Parco Verde (FPv).
PREMESSO che la ditta Sirimarco Gaia (C.F.
SRMGAI78A67C588X) ha presentato istanza in data 26/9/2003,
per il rinnovo con adeguamento PUA vigente della licenza di
subingresso n. 62/2003 avente scadenza il 31/12/2003 relativa
all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie
di mq. 2.400, situata nel Comune di Diamante;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale
marittima della superficie di mq. 2.400 situata nel comune di
Diamante;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
..................................................................................................
È approvato l’atto concessorio n. 161/04, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Sirimarco Gaia per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 2.400, situata nel
Comune di Diamante, foglio di mappa n. 4 particella n. 11, da
adibire a stabilimento balneare.
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Diamante – Fraz. Cirella – via A. Diaz, n. 60.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
Accertata completezza e regolarità della documentazione ai
fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004
Ing. Claudio Bertullo
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
Eugenio Praino
n. 161 del registro
DECRETO n. 22089 del 13 dicembre 2004
Ditta: Sirimarco Gaia – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
Concessioni – Anno 2004
n. 575 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza protocollata in data 26/9/2003 di Sirimarco
Gaia, nato/a il 27/1/78 a Cetraro e residente in Diamante (CS) –
Via V. Veneto, 192;
VISTA la nota n............................... datata..............................
con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter
istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
Cosenza con nota n. ............................... del ...............................;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con
nota n........................................... del..........................................;
VISTO il parere espresso dal Comune di Diamante con nota
n............................................... del..............................................;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di
Reggio Calabria con nota n.......................... del.........................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........... del..........
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza;
VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......;
1421
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
VISTA la precedente licenza n. 62/03 del 28/5/03;
VISTO il Piano per l’utilizzazione dell’arenile (PUA), approvato dalla Conferenza dei Servizi appositamente convocata, in
data 18/5/1999 ed adottato dal Consiglio comunale di Diamante
con delibera n. 27 del 29/5/1999, e quindi le determinazioni assunte dalla successiva Conferenza dei Servizi convocata per la
raccolta dei pareri relativamente al «Progetto per la regolarizzazione della fascia costiera aree demaniali e non per le attività a
godimento turistico balneare – Piano particolareggiato» approvato dalla medesima conferenza in data 4/5/2000 ed adottato dal
Consiglio comunale con delibera n. 33 del 29/6/2000, in base
alle quali l’area già concessa alla ditta Sirimarco Gaia subentrata
alla Ditta Sirimarco Francesco, relativa alla concessione 59/00
veniva riportata al lotto n. 20 del richiamato PUA, per gli usi e le
tipologie prescritte, ovvero una porzione di lotto destinata a stabilimento balneare per mq 2.400, l’altra porzione destinata ad
alaggio e varo imbarcazioni per mq 900 e specchio d’acqua per
mq 1.200;
VISTO il progetto di variante al PUA vigente, approvato dalla
conferenza dei Servizi in via definitiva in data 21/3/2003, adottato dal Consiglio Comunale di Diamante con delibera n. 8 del
23/3/2003 che per quanto concerne il lotto n. 20 prescrive lo
spostamento a Nord del medesimo rispetto alle determinazioni
delle Conferenze dei Servizi citate;
VISTA l’attestazione n. ........................... del ...........................
comprovante il versamento del canone di C 1.566,00 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità
del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(SIB) giusta quietanza n. 0115 dell’11/3/04 di C 52,00.
CONCEDE
A Sirimarco Gaia – codice fiscale (SRMGAI78A67C588X);
di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 4.500,00 situata nel comune di Diamante,
foglio di mappa n. 4 – p.lla n. 11 e precisamente in località .......
........................Lotto n. 20, allo scopo di adibirla a: stabilimento
balneare, alaggio e varo e specchio d’acqua, di cui al canone di C
1.566,00 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante
quinquennio.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
1422
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/04 al 30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso
l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....................., via ..................... n. .....................
Accertata completezza e regolarità della documentazione ai
fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
Gaia Sirimarco
DECRETO n. 22091 del 13 dicembre 2004
Ditta: Perrone Giulio – Comune di Diamante – Concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002 e della successiva D.G.R. n. 184/2004;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Perrone Giulio, residente in Belvedere Mar.mo (CS) (C.F. PRRGLI65S13D289T) ha presentato
istanza in data 9 giugno 2003, per il rilascio della concessione
relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.765 situata nel Comune di Diamante, identificata al FG 7, part.lla 2 (parte), in area FPv Parchi Verdi, di cui al
vigente PUA posta a monte del lotto n. 28, per la posa di parcheggio in area da destinare a parco verde secondo le disposizioni e prescrizioni del richiamato Piano di Spiaggia;
CONSIDERATO che la medesima Ditta, già titolare di una
concessione d.m. di mq 100 di cui alla concessione n. 82/2001,
rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, localizzata
all’interno dell’area che richiede in concessione, ha rinunciato al
rinnovo della medesima concessione che pertanto si considera
decaduta, ed ha comunque versato i canoni dal 2001 al 2003,
compreso tassa regionale corrispondente al 10% del suddetto canone;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalle succitate delibere della
Giunta regionale e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione n. 246/2004 del ...................................
emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa
all’occupazione dell’area demaniale marittima richiamata;
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1423
CHE l’utilizzazione disposta dalle richiamate Conferenze dei
Servizi prevede l’uso a Parco Verde con Parcheggio;
DECRETA
È dichiarata decaduta la concessione n. 82/2001, relativa ad
una superficie di mq. 100, nel comune di Diamante, area FPv,
rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;
è approvato l’atto concessorio n. 246/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Perrone Giulio per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq 1.765, situata nel
Comune di Diamante, foglio di mappa n. 7 particella n. 2 (parte),
sita in zona FPv, da adibire a posa parcheggio in area da destinare
a Parco Verde secondo le disposizioni e le prescrizioni del vigente PUA.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001, per come modificata dalle successive delibere
n. 8/2002 e 184/2004.
VISTO il parere di conformità al vigente PUA (Piano di
Spiaggia) espresso dal Comune di Diamante con nota n. 3584 del
22 aprile 2004, con la quale la medesima Amministrazione
esprime parere favorevole;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 la D.G.R. n. 8 dell’8/1/
2002 e la D.G.R. n. 184 del 30 marzo 2004, che modifica la citata
D.G.R. n. 614/2001;
VISTA l’attestazione n. 0041 del 6/7/04 comprovante il versamento del canone di C 614,50 per il periodo dall’1/6/04 al 30/
9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in
corrispettivo della presente concessione;
Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004
Ing. Claudio Bertullo
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(SIB) giusta quietanza n. 0151 del 6/7/04 di C 52,00.
CONCEDE
n. 246 del registro
Concessioni – Anno 2004
n. 723 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza protocollata in data 9 giugno 2003, presentata
dalla Ditta Perrone Giulio, nato a Diamante (CS) il 13 novembre
1965 e residente in via San Daniele, n. 30 – C.F.
PRRGLI65S13D289T;
CONSIDERATO che la ditta risulta essere già titolare della
concessione di mq 100,00 n. 82/2001 con scadenza 31 maggio
2001, localizzata all’interno dell’area che richiede con la citata
istanza ad oggi non rinnovata ed alla quale espressamente rinuncia;
CONSIDERATO che, dagli atti d’ufficio, risulta che la Ditta
in questione ha effettuato il pagamento dei canoni per gli anni dal
2001 al 2003 con versamento corrispondente al 10% quale tassa
regionale;
CONSIDERATO che la richiesta di cui trattasi riguarda
un’area localizzata in zona FPv (Parchi Verdi) a monte del lotto
n. 28 del PUA vigente (Fg. 7, part. 2 (parte) ) per gli usi prescritti
dal vigente PUA del comune di Diamante, giuste determinazioni
adottate dagli Enti interessati nella Conferenza dei Servizi del 4
maggio 2000 adottate in via definitiva dal Consiglio comunale di
Diamante con delibera n. 33 del 2000;
VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 8 del 29 marzo
2003 con la quale l’Amministrazione adotta le determinazioni in
variante della Conferenza dei Servizi del 19 febbraio 2003;
CONSIDERATO che il lotto di cui trattasi ha una superficie
pari mq 1.765;
Alla Ditta Perrone Giulio di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1.765 situata
nel comune di Diamante, foglio di mappa n. 7 – p.lla n. 2 (parte),
posta a monte del lotto n. 28, situata in area FPv (Parco Verde) da
adibire a parco verde con parcheggio, secondo le prescrizioni
decise dalle richiamate Conferenze dei Servizi di cui al canone di
C 614,50 per il periodo dal 1/6/04 al 30/9/04.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà la validità di mesi 72 –
dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo
anno.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
1424
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso
l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
La Ditta concessionaria dovrà sottoscrivere preliminare atto di
sottomissione con l’Amministrazione comunale di Diamante secondo quando prescritto dalle richiamate Conferenze dei Servizi,
prima di prendere possesso dell’area assegnata.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via San Daniele, 30 – Belvedere Mar.mo.
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Lì, 7 luglio 2004
Il Dirigente
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
Perrone Giulio
DECRETO n. 22093 del 13 dicembre 2004
Ditta: Calipso S.n.c. – Comune di Calopezzati – Concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
1425
VISTA la nota n. 4420 datata 27/1/03 con la quale il servizio
Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
Cosenza con nota n. 9749 del 28/7/03;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Calipso S.n.c., (C.F. 01721850780)
ha presentato istanza in data 27/9/02, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima
della superficie di mq. 2.700 situata nel Comune di Calopezzati;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale
marittima della superficie di mq. 2.700 situata nel Comune di
Calopezzati;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .....................
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTO il parere espresso dal Comune di Calopezzati con nota
n. 2781 del 26/7/03;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ......... del .........,
dall’Amministrazione Provinciale di .........................................;
VISTA la nota n. ................................ del ................................
della Capitaneria di Porto di........................................................;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 296/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Calipso S.n.c. per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 2.700, situata nel
Comune di Calopezzati, foglio di mappa n. 2 particella n. 3, da
adibire a posa ombrelloni e sdraio.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004
Ing. Claudio Bertullo
n. 296 del registro
Concessioni – Anno 2004
n. 727 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza protocollata in data 27/9/02 di Pisani Arturo
Francesco nato/a il 5/5/42 a Cassano allo Ionio e residente in
Calopezzati (CS) – c.da Marinella, legale rappresentante della
Calipso S.n.c. con sede in Calopezzati (CS) – c.da Marinella;
VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................;
VISTA l’attestazione n. 107 del 12/5/2004 comprovante il versamento del canone di C 939,82 per il periodo dall’1/6/04 al
30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
Reale Mutua giusta quietanza n. 14041 del 27/1/04 di C
1.843,84.
CONCEDE
A Calipso S.n.c. – codice fiscale (01721850780) di occupare
una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri
quadrati 2.700, situata nel Comune di Calopezzati, foglio di
mappa n. 2 – p.lla n. 3 e precisamente in località .......................
allo scopo di adibirla a posa ombrelloni e sdraio, di cui al canone
di C 939,82 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante
quinquennio.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
1426
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/04-30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9,
dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo
d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei
corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Calopezzati, via c.da Marinella n....
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Lı̀, 5 luglio 2004
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
p. Il Concessionario
Calipso S.n.c.
di Pisani & C.
Pisani Arturo Francesco
Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 22105 del 13 dicembre 2004
n. 304 del registro
Ditta: Kala Kretosa S.r.l. – Comune di Calopezzati – Concessione demaniale marittima.
Concessioni – Anno 2004
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
1427
n. 729 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTA l’istanza protocollata in data 27/11/01 di Filippelli Pasquale nato/a il 2/6/54 a Calopezzati e residente in Calopezzati
(CS) – via A. Gramsci, 20, legale rappresentante della Kala Kretosa S.r.l. con sede in Calopezzati (CS) – via A. Gramsci, 20;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Kala Kretosa S.r.l., (C.F.
02088560780) ha presentato istanza in data 27/11/01, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 550 situata nel Comune di
Calopezzati;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale
marittima della superficie di mq. 550 situata nel Comune di Calopezzati;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 304/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Kala Kretosa S.r.l. per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 550, situata nel
Comune di Calopezzati, foglio di mappa n. 2 particella n. 11, da
adibire a posa ombrelloni e sdraio – locale bar – servizio igienici
– cabine spogliatoio – pedana in legno.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004
VISTA la nota n. 5918 datata 16/10/03 con la quale il servizio
Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
Cosenza con nota n. 2718 del 24/2/04;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con
nota n. 8938 del 23/12/03;
VISTO il parere espresso dal Comune di Calopezzati con nota
n. 3832 del 9/3/04;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di
Reggio Calabria con nota n. 16807 del 30/11/02;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 6 del 1/4/03,
dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza;
VISTA la nota n. 19426 del 23/11/01 della Capitaneria di Porto
di Crotone;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................;
VISTA l’attestazione n. 156 del 28/5/2004 comprovante il versamento del canone di C 287,10 per il periodo dall’1/6/04 al
30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
Milano Assicurazioni giusta quietanza n. 700101514 del 31/5/04
di C 5.000,00.
CONCEDE
A Kala Kretosa S.r.l. – codice fiscale (02088560780) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di
metri quadrati 550, situata nel Comune di Calopezzati, foglio di
mappa n. 2 – p.lla n. 11 e precisamente in località .....................
allo scopo di adibirla a posa ombrelloni e sdraio – locale bar –
cabine spogliatoio – servizi igienici – pedana in legno, di cui al
canone di C 287,10 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04.
Ing. Claudio Bertullo
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
1428
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante
quinquennio.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/04-30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9,
dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo
d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei
corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
..................................................................................................
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ..................... via ..................... n. .....................
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Lı̀, 5 luglio 2004
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
p. Il Concessionario
Kala Kretosa S.r.l.
F.to: Illeggibile
Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo
1429
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 374/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativo alla concessione, alla Ditta
Ciciarelli Rosanna residente in Longobardi (CS), C.da Le Pera,
17 (CS), CF CCRRNN61H47E677G, di un’area demaniale marittima sita sull’arenile del comune di Longobardi (CS) della superficie di mq 2.160, catastalmente FG 35, part. 69, afferente i
lotti 3 e 3’ per come indicati nel vigente PUA per essere adibita a
posa stabilimento balneare da realizzarsi secondo le indicazioni
e prescrizioni del citato PUA.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001, per come modificata dalle successive delibere
n. 8/2002 e 184/2004.
Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004
DECRETO n. 22107 del 13 dicembre 2004
Ing. Claudio Bertullo
Ditta: Ciciarelli Rosanna – Comune di Longobardi – Concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
n. 374 del registro
Concessioni – Anno 2004
n. 766 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002 e della successiva D.G.R. n. 184/2004;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Ciciarelli Rosanna residente in
Longobardi (CS), contrada Le Pera, 17 (CS), Codice Fiscale
CCRRNN61H47E677G ha presentato istanza in data 29 settembre 2003, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq.
2.160 relativa ai lotti 3 e 3’ per come individuati dal Piano di
Spiaggia vigente nel comune di Longobardi (CS), catastalmente
Fg n. 35, part. 69 per essere adibita a posa stabilimento balneare
da realizzarsi secondo le indicazioni e prescrizioni del citato
PUA;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalle succitate delibere della
Giunta regionale e dalle norme di legge in esse riportate;
VISTA la concessione n. 374/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area
demaniale marittima richiamata;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
VISTA l’istanza presentata il 29 settembre 2003 dalla ditta
Ciciarelli Rosanna nata il 7 giugno 1961 a Longobardi (CS) ed
ivi residente, c.da Le Pera, 17 con la quale la Ditta medesima
chiede il rilascio di concessione demaniale marittima sul lotto n.
3 e 3’ della superficie di mq 2.160 del vigente Piano di Ulizzazione dell’Arenile catastalmente FG n. 35, part. ....;
CONSIDERATO che in data 24 maggio 2002 si è tenuta su
convocazione dell’Amministrazione comunale di Longobardi, la
seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per l’approvazione del PUA (Piano Utilizzazione Arenile) e che in data 25
giugno 2002 con delibera n. 25 il Consiglio comunale ha approvato il Piano di cui trattasi;
VISTI gli attestati e comunicazioni rilasciati dall’Amministrazione comunale di Longobardi del 29 maggio 2003 e del 20
giugno 2003;
CONSIDERATO che la richiesta di cui trattasi afferisce all’utilizzazione dell’area in questione per posa stabilimento balneare da realizzarsi e posarsi secondo le prescrizioni ed indicazioni del richiamato Piano di Spiaggia ed il Dlvo 112/1998;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002 e
n. 184 del 30 marzo 2004;
VISTA l’attestazione n. 0135 del 15/6/04 comprovante il versamento del canone di C 637,80 per il periodo dall’1/6/04 al
30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione;
1430
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(FIBA) giusta quietanza n. 0067 del 17/6/04 di C 80,00.
CONCEDE
Alla ditta Ciciarelli Rosanna nata il 7 giugno 1961 a Longobardi (CS) ed ivi residente, c.da Le Pera, 17 il rilascio di concessione demaniale marittima sul lotto n. 3 e 3’ della superficie di
mq. 2.160, del vigente Piano di Utilizzazione dell’Arenile catastalmente FG n. 35, part...., per la posa di stabilimento balneare
da realizzarsi e posarsi secondo le prescrizioni ed indicazioni del
richiamato Piano di Spiaggia per un canone di C 637,80 per il
periodo dall’1/6/04 al 30/9/04.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà la validità di mesi 72 –
dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo
anno.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso
l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio ma-
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
rino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Longobardi, c.da Le Pera, n. 17.
Accertata completezza e regolarità della documentazione ai
fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
1431
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale
marittima della superficie di mq. 990 situata nel comune di Cariati;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 429/2003, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Caruso Rosina per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 990, situata nel
Comune di Cariati, foglio di mappa n. 8 particella n. 1, da adibire
a posa tavoli e sedie – locale deposito – tettoia – area giochi gazebo - torretta soccorso - posa ombrelloni e sdraio.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004
Lı̀, 15 luglio 2004
Ing. Claudio Bertullo
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
F.to: Illeggibile
n. 300 del registro
DECRETO n. 22205 del 13 dicembre 2004
Ditta: Caruro Rosina – Comune di Cariati – Concessione
demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
Concessioni – Anno 2004
n. 726 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza protocollata in data 8/10/01 di Caruso Rosina, nato/a il 7/10/53 a Mandatoriccio e residente in Cariati (CS)
– Via Bari, 30;
VISTA la nota n. 1539 datata 4/4/03 con la quale il servizio
Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
Cosenza con nota n. 8706 del 24/6/03;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con
nota n. 4554 del 14/5/03;
VISTO il parere espresso dal Comune di Cariati con nota n.
425 del 26/3/02;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Caruso Rosina (C.F.
CRSRSN53R47E878O) ha presentato istanza in data 8/10/01,
per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 990 situata nel
Comune di Cariati;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di
Reggio Calabria con nota n. 10593 del 15/7/02;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 1087 del 11/6/02
dall’Amministrazione Provinciale di Cariati;
VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
1432
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................;
VISTA l’attestazione n. 80640 del 30/6/2003 comprovante il
versamento del canone di C 405,66 per il periodo dall’1/6/03 al
30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione;
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(FIBA) giusta quietanza n. 3063003129 del 3/3/03 e di C
5.000,00.
CONCEDE
A Caruso Rosina – codice fiscale (CRSRSN53R47E878O); di
occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 990 situata nel comune di Cariati, foglio di
mappa n. 8 – p.lla n. 1 e precisamente in località .......................,
allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio – pedana in
legno – chiosco bar – posa tavoli e sedie, di cui al canone di C
405,66 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante
quinquennio.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca-
denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03-30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9,
dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo
d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei
corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
1433
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Picarelli Attilio (C.F.
PCRTTL55E29C588T) ha presentato istanza in data 14/11/2001,
per il rilascio di una concessione d.m. relativa all’occupazione di
un’area della superficie di mq. 4.800 foglio 30, part. 824 lotto
A4, cosı̀ come rappresentato nel vigente PUA e per l’utilizzo
prescritto dal medesimo piano, situata sull’arenile del Comune
di Cetraro;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001, n.
8/2002 e n. 184/2004 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione d.m. n. 369/2004 emessa dal Servizio
Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area in premessa;
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
DECRETA
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in....................., via....................., n......................
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Lı̀, 5 luglio 2004
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
Caruso Rosina
È approvato l’atto concessorio n. 369/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Picarelli Attilio per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 4.800 situata nel
Comune di Cetraro foglio di mappa n. 30 particella n. 824 lotto
A4 PUA, località Lampezia da adibire a stabilimento balneare
secondo le prescrizioni d’uso e le strutture previste nel vigente
PUA.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001, n. 8/2002 e n. 184/2004 e successive.
Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004
Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo
DECRETO n. 22113 del 13 dicembre 2004
Ditta: Picarelli Attilio – Comune di Cetraro – Concessione
demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Ing. Claudio Bertullo
n. 369 del registro
Concessioni – Anno 2004
n. 722 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTA l’istanza protocollata in data 14/11/01 di Picarelli Attilio, nato/a il 29/5/55 a Cetraro (CS) e residente in Cetraro (CS)
– C.da S. Lucia, 85;
VISTA la nota n. 436 datata 23/2/04 con la quale il servizio
Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002 e dalla n. 184 del 30 marzo 2004;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
Cosenza con nota n. ............................... del ...............................;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con
nota n........................................... del..........................................;
1434
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO il parere espresso dal Comune di Cetraro con nota n.
4061 dell’8/6/04;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di
Reggio Calabria con nota n.......................... del.........................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 1510/P del 5/7/02
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza;
VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................;
VISTA l’attestazione n. 0072 del 6/5/04 comprovante il versamento del canone di C 1.687,00 per il periodo dall’1/6/04 al
30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione;
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(SIB) giusta quietanza n. 0076 del 4/5/04 di C 52,00.
CONCEDE
A Picarelli Attilio – codice fiscale (PCRTTL55E29C588T); di
occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 4.800 situata nel comune di Cetraro, foglio
di mappa n. 30 – p.lla n. 824 e precisamente in località Lampezia
allo scopo di adibirla a stabilimento balneare – lotto A4 del
P.U.A. di cui al canone di C 1.687,00 per il periodo dall’1/6/04 al
30/9/04.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà la validità di mesi 72 –
dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante
quinquennio.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/04-30/9/04 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9,
dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo
d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei
corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1435
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed il D.L.vo 112/1998;
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in....................., via....................., n......................
Accertata completezza e regolarità della documentazione ai
fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
Picarelli Attilio
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002 e n. 184 del 30 marzo 2004;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta D’Elia Mario (C.F.
DLEMRA74T12D086L ha presentato istanza in data 18 febbraio
2002, per il rinnovo della concessione n. 166/1999 relativa all’occupazione di un’area demaniale marittima della superficie
complessiva di mq 400, Fg 28 part. 31;
CONSIDERATO che nelle more del rinnovo il comune di Belvedere M.mo ha approvato il Piano di utilizzazione dell’Arenile
(PUA), nel quale l’area suddetta veniva ricondotta al lotto n. 31
della superficie di mq. 560, per la posa sdraio ed ombrelloni;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 dalle
successive citate e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione n. 326/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 326/2004 che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo con adeguamento
al PUA vigente dell’atto n. 166/1999 per l’utilizzo da parte della
Ditta D’Elia Mario dell’area demaniale marittima di mq 560, di
cui al lotto identificato con il n. 31 del PUA vigente (Fg. 28, part.
31), nel comune di Belvedere M.mo da adibire a posa sdraio ed
ombrelloni, secondo quanto prescritto dal medesimo PUA vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001 e successive.
Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004
Ing. Claudio Bertullo
DECRETO n. 22115 del 13 dicembre 2004
Ditta: D’Elia Mario – Comune di Belvedere M.mo – Rinnovo concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
n. 397 del registro
Concessioni – Anno 2004
n. 747 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza presentata in data 18 febbraio 2002 al Servizio Demanio dalla Ditta D’Elia Mario, Codice Fiscale
1436
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DLEMRA74T12D086L, nato a Cosenza il 12 dicembre 1974 e
residente in Diamante (CS) in via Vincenzo Padula, relativa al
rinnovo con adeguamento al PUA vigente nel comune di Belvedere M.mo della concessione n. 166/1999 valida fino al 31
maggio 2003 e relativa ad una area delle dimensioni di mq 400
catastalmente Fg 28, part. 31 adibita a posa sdraio ed ombrelloni
e pedalò;
CONSIDERATO che per motivi diversi, non si è potuto procedere al rinnovo della concessione di cui trattasi;
CHE la Ditta in argomento ha comunque esibito le ricevute
dei pagamenti dei canoni per gli anni 2002 e 2003, compreso il
10% della sovratassa regionale;
CHE nelle more del rinnovo si è riunita la Conferenza dei
Servizi in data 22 febbraio 2002 ed, in via definitiva in data 26
giugno 2003 per l’approvazione del Piano di Utilizzazione dell’Arenile adottato dal Consiglio comunale di Belvedere M.mo
con atto n. 26 del 2 agosto 2003;
CHE nel Piano suddetto il lotto di arenile già concesso alla
ditta D’Elia veniva individuato nelle carte come lotto n. 31 con la
superficie ampliata, rispetto alla superficie del lotto già in concessione di una fascia di m. 4 verso monte, con una conseguente
superficie di mq. 560;
CHE il periodo di validità della presente concessione viene
stabilito dall’1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2008 con utilizzazione dell’area in questione dall’1 giugno al 30 settembre di ogni
anno, da utilizzare per la posa di sdraio e ombrelloni;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio ha avviato l’istruttoria afferente il rinnovo della suddetta concessione;
VISTO il Piano per l’utilizzazione dell’arenile (PUA), approvato dalla Conferenza citata;
VISTI i pagamenti effettuati per gli anni 2002 e 2003, compresi versamenti sovratassa regionale pari al 10% del canone;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 ed il Dlvo n. 112/
1998;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, la n. 8 dell’8/1/2002 e la
n. 184 del marzo 2004 di modifica della prima delibera;
VISTA la richiamata licenza n. 166/1999;
CONSIDERATO che la superficie dell’area di cui al lotto n.
31 è pari a mq 560 da adibire a posa sdraio ed ombrelloni, giuste
disposizioni e prescrizioni del citato PUA adottato dal Consiglio
comunale di Belvedere M.mo con atto n. 26 del 2 agosto 2003;
VISTO l’attestato n. 0053 del 21/6/04 comprovante il versamento del canone di C 287,00 per il periodo dall’1/6/2004 al
30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione;
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione SIB
giusta quietanza n. 0062 del 7/6/04 di C 52,00.
CONCEDE
Alla ditta D’Elia Mario, CF DLEMRA74T12D086L, nato a
Cosenza il 12 dicembre 1974 e residente in Diamante (CS) in via
Vincenzo Padula, di occupare un’area sull’arenile del comune di
Belvedere M.mo di mq 560, indicata nel PUA vigente nel co-
mune come lotto n. 31, catastalmente Fg 28, part. 31, per posa
sdraio ed ombrelloni, secondo indicazioni e prescrizioni del richiamato PUA di cui al canone di C 287,00 per il periodo 1
giugno, 30 settembre 2004.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il secondo
anno.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
1437
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/630/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso
l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Diamante – via Vincenzo Padula, n. 17.
Accertata completezza e regolarità della documentazione ai
fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
D’Elia Mario
DECRETO n. 22117 del 13 dicembre 2004
Ditta: Gulino Giuseppe – Comune di Villapiana – Concessione demaniale marittima (suppletiva).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
PREMESSO che la ditta Gulino Giuseppe (C.F.
GLNGPP74E22A638O) ha presentato istanza in data 21/5/04,
per il rilascio di una concessione suppletiva alla n. 65/02 relativa
all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie
di mq. 100 situata nel Comune di Villapiana;
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle norme di legge in essa riportate;
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
VISTO il Codice della Navigazione;
VISTA la concessione suppletiva n. 386/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
1438
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 386/2004, che è parte integrante del presente decreto, suppletivo dell’atto n. 65/02 per
l’utilizzo da parte della Ditta Gulino Giuseppe dell’area demaniale marittima di mq. 100, situata nel Comune di Villapiana,
foglio di mappa n. 36, particella n. 611, da adibire a posa giostre.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 13 dicembre 2004
Ing. Claudio Bertullo
n. 386 del registro
Concessioni – Anno 2004
n. 738 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza protocollata in data 21/5/04 di Gulino Giuseppe, nato/a il 22/5/74 a Barcellona Pozzo di ...........................
, e residente in Cassano allo Ionio (CS) – contrada tre ponti –
Sibari;
VISTA la nota n............................... datata..............................
con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter
istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale
di ........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .....................
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTO il parere espresso dal Comune di Villapiana con nota
n............................................... del..............................................;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........... del..........
dall’Amministrazione Provinciale di ..........................................;
VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
VISTA la precedente licenza n. 65/02 del...............................;
VISTA l’attestazione n. . del . comprovante il versamento del
canone di C 287,10 per il periodo dall’1/6/02 al 30/9/02 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
( .....................................................) giusta quietanza n................
del ............................................ di C............................................
CONCEDE
A Gulino Giuseppe – codice fiscale (GLNGPP74E22A638O);
di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 100 situata nel comune di Villapiana, foglio di mappa n. 36 – p.lla n. 611 e precisamente in località .......
........................................., allo scopo di adibirla a: posa giostre,
di cui al canone di C 287,10 per il periodo dall’1/6/02 al 30/9/02.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/02 al 31/12/07 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante
quinquennio.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subı̀to dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9,
dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo
d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei
corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
1439
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge.
Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire
fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato
e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml
5 dalla battigia.
Licenza suppletiva della concessione n. 65/2002.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
..................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cassano allo Ionio, vico I Po’ Fraz. Doria, n. 4.
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Lı̀, 8 luglio 2004
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo
Il Concessionario
Gulino Giuseppe
1440
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Dipartimento
AMBIENTE
DECRETO n. 20434 del 29 novembre 2004
Comune Scilla (RC) – Ditta Serraino Middio Rosario –
Rettifica decreto n. 12243 del 28/7/2004.
DECRETO n. 20432 del 29 novembre 2004
Comune Badolato (CZ) – Ditta Caporale Pietro – Rettifica
decreto n. 14026 dell’1/10/2003.
IL DIRIGENTE GENERALE
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento –
Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento –
Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999;
VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91;
VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
VISTO il proprio decreto n. 14026 dell’1/10/2003 relativo all’applicazione della sanzione art. 167 del D.lgs 22/1/2004 n. 42
per sanatorie art. 13 L. 47/85 per lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato in assenza di C.E., nel Comune di Badolato in ditta Caporale Pietro;
CONSIDERATO che nel suddetto decreto, come stabilito in
data 22/9/03 dalla preposta commissione, è stata applicata un
indennità pecuniaria pari ad 3.994,31;
VISTA la richiesta della ditta interessata con la quale si chiede
che venga rettificato l’importo del danno ambientale nel senso
che lo stesso venga calcolato facendo riferimento all’elaborato
progettuale tav. 3 che descrive lo stato attuale del fabbricato e
non all’elaborato precedente tav. 4 che descrive lo stesso fabbricato a costi motivati;
RILEVATO che in data 5/10/04 la commissione valutazione
danno ambientale ha preso in esame la richiesta della ditta Caporale Pietro, rideterminando l’indennità pecuniaria in C 2.694,79;
RITENUTO di dover rettificare il decreto n. 14026 dell’1/10/
2003.
DECRETA
— di rettificare il decreto n. 14026 dell’1/10/2003;
Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999;
VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91;
VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
VISTO il proprio decreto n. 12243 del 28/7/2004;
RILEVATO che in data 2/7/04 la predetta commissione ha stabilito, per la pratica in esame l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo
pari ad C 405,55 per cui occorre prendere atto di quanto fissato
dalla stessa;
CONSIDERATO che per mero errore nel suddetto decreto, è
stato riportato un nome errato;
RITENUTO di dover rettificare il decreto n. 12243 del 28/7/
2004.
DECRETA
Di prendere atto della rettifica del decreto n. 12243 del 28/7/
2004;
La ditta Serraino Middio Rosario è tenuta al pagamento della
somma di C 405,55 da versare entro tre mesi dal ricevimento del
presente provvedimento, sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali» indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O.
Paesaggistico Ambientale;
Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 20435 del 29 novembre 2004
Comune Diamante (CS) – Ditta Presta Giuseppina e Vittoria – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n.
42 per condono edilizio.
1441
niaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo
pari ad C 258,23 per cui occorre prendere atto di quanto fissato
dalla stessa;
IL DIRIGENTE GENERALE
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio
della Concessione Edilizia;
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento
Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;
VISTO il D.M. del 26/9/97;
CONSIDERATO che il Comune di Diamante ha inoltrato la
pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta Presta Giuseppina e Vittoria per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato
D.L. per lavori di chiusura del vano scala mediante la realizzazione della muratura perimetrale, nonché la copertura dell’intero
fabbricato, per una volumetria abusiva di m.c. (volume tecnico),
in difformità alla C.E.;
ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 31/10/2002 e che lo stesso non è stato
oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni
Ambientali di Cosenza;
CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.L.;
CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di
funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della
G.R. n. 1042 del 16/12/03;
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
RILEVATO che in data 2/7/04 la predetta commissione ha stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecu-
DECRETA
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 2/7/04;
la Ditta Presta Giuseppina e Vittoria è tenuta al pagamento
della somma di C 258,23 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere
in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L.
22/1/2004 n. 490 quale indennità pecuniaria, danni ambientali,
per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20436 del 29 novembre 2004
Comune Reggio Calabria – Ditta Minniti Mario – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria
art. 13 L. 47/85.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento –
Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
1442
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999;
VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91;
VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
la Ditta Minniti Mario è tenuta al pagamento della somma di
C 1.154,02 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni
ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la
somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n.
42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;
VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica
della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state
apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Minniti Mario per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori relativi alla
realizzazione di una casetta, una tettoia ed un vano ad un piano
fuori terra, in assenza di autorizzazioni, il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85;
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
DECRETO n. 20443 del 29 novembre 2004
VISTA la nota Comunale n. 3873 del 24/3/2004, con la quale
si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente
realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85;
ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n.
1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui
sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da
applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;
Comune Reggio Calabria – Ditta Minniti Mario – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria
art. 13 L. 47/85.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento –
Ambiente;
VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la
Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla
commissione di cui sopra;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
RILEVATO che in data 27/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 1.154,02 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio
della Concessione Edilizia in Sanatoria;
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
DECRETA
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 27/10/04;
VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999;
VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91;
VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42;
VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica
della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state
apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito;
CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Minniti Mario per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori relativi alla
demolizione di un fabbricato a tre piani f.t. e la ricostruzione di
un fabbricato a due piani f.t., in assenza di autorizzazioni, il tutto
sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTA la nota Comunale del 26/1/2004, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85;
ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n.
1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui
sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da
applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la
Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla
commissione di cui sopra;
RILEVATO che in data 27/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 6.281,18 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio
della Concessione Edilizia in Sanatoria;
1443
DECRETO n. 20444 del 29 novembre 2004
Comune Reggio Calabria – Ditta Suraci Giuseppe – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento –
Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999;
VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91;
VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42;
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
DECRETA
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 27/10/04;
la Ditta Minniti Mario è tenuta al pagamento della somma di
C 6.281,18 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni
ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la
somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n.
42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica
della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state
apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito;
CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Suraci Giuseppe per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori di recinzione del lotto di terreno con muretto in calcestruzzo, con soprastante recinzione metallica e cancello in ferro, in assenza di
autorizzazione, il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85;
VISTA la nota Comunale n. 3076 del 18/11/2002, con la quale
si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente
realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85;
ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n.
1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui
sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da
applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la
Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla
commissione di cui sopra;
1444
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
RILEVATO che in data 27/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 774,69 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio
della Concessione Edilizia in Sanatoria;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999;
VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91;
VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42;
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
DECRETA
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 27/10/04;
la Ditta Suraci Giuseppe è tenuta al pagamento della somma di
C 774,69 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente
provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione
Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è
stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 quale
indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in
assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica
della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state
apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito;
CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Ritorto Enzo D. per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori relativi alla
realizzazione di un chiosco adibito a rivendita di giornali e riviste, in assenza di autorizzazioni, il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85;
VISTA la nota Comunale n. 7358 del 28/5/2004, con la quale
si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente
realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85;
ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n.
1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui
sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da
applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la
Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla
commissione di cui sopra;
DECRETO n. 20465 del 29 novembre 2004
Comune Reggio Calabria – Ditta Ritorto Enzo Domenico –
Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per
sanatoria art. 13 L. 47/85.
RILEVATO che in data 27/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 258,23 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento –
Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio
della Concessione Edilizia in Sanatoria;
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
DECRETA
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 27/10/04;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
la Ditta Ritorto Enzo Domenico è tenuta al pagamento della
somma di C 258,23 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del
presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004
n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori
realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
1445
VISTA la nota Comunale n. 7017 del 13/8/2004, con la quale
si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente
realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85;
ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n.
1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui
sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da
applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20467 del 29 novembre 2004
Comune Ricadi (VV) – Ditta Villaggio Turistico Robinson
S.r.l. Amm.re Unico Laversa A. – Applicazione sanzione art.
167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento –
Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999;
VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91;
VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42;
VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica
della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state
apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito;
CONSIDERATO che il Comune di Ricadi ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Villaggio Turistico Robinson S.r.l. per
l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori di
ampliamento e riqualificazione del «Villaggio Torre Ruffa Robinson», in assenza di autorizzazioni, il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85;
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la
Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla
commissione di cui sopra;
RILEVATO che in data 27/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 774,69 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio
della Concessione Edilizia in Sanatoria;
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
DECRETA
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 27/10/04;
la Ditta Villaggio Turistico Robinson S.r.l. Amm.ne Unico Laversa A. è tenuta al pagamento della somma di C 774,69 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento
sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio
di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando
nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente
ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai
sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in
difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
1446
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 20468 del 29 novembre 2004
Comune San Ferdinando – Ditta Bonifacio Antonio – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria art. 13 L. 47/85.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento –
Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999;
VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91;
VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42;
RILEVATO che in data 27/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 2.369,61 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio
della Concessione Edilizia in Sanatoria;
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
DECRETA
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 27/10/04;
la Ditta Bonifacio Antonio è tenuta al pagamento della somma
di C 2.369,61 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni
ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la
somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n.
42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;
VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica
della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state
apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
CONSIDERATO che il Comune di San Ferdinando ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Bonifacio Antonio per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori di sopraelevazione di un piano, in un fabbricato in c.a. ad un piano f.t.
e parziale piano cantinato, in assenza di autorizzazione, il tutto
sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85;
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
DECRETO n. 20469 del 29 novembre 2004
VISTA la nota Comunale n. 9804 dell’1/12/2003, con la quale
si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente
realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85;
ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n.
1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui
sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da
applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;
Comune Reggio Calabria – Ditta Praticò Rocco Giuseppe
– Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per
sanatoria art. 13 L. 47/85.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento –
Ambiente;
VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la
Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla
commissione di cui sopra;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999;
VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91;
VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42;
1447
la Ditta Praticò Rocco Giuseppe è tenuta al pagamento della
somma di C 1.441,82 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004
n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori
realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;
VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica
della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state
apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Praticò Rocco G. per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato a un piano f.t. più piano
seminterrato, in difformità alla C.E., il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85;
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
DECRETO n. 20470 del 29 novembre 2004
VISTA la nota Comunale n. 12464 del 27/7/2002, con la quale
si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente
realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85;
ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n.
1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui
sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da
applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;
Comune Villa San Giovanni – Ditta Cicco Giovanbattista –
Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per
sanatoria art. 13 L. 47/85.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento –
Ambiente;
VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la
Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla
commissione di cui sopra;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
RILEVATO che in data 27/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 1.441,82 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio
della Concessione Edilizia in Sanatoria;
VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999;
VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91;
VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42;
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
DECRETA
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 27/10/04;
VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica
della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state
apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito;
CONSIDERATO che il Comune di Villa San Giovanni ha
inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Cicco Giovanbattista per
l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori relativi alla realizzazione di un fabbricato rurale in c.a. destinato a
magazzino e ricovero attrezzi agricoli, in assenza di autorizzazioni, il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della
Legge 47/85;
1448
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTA la nota Comunale n. 12016 del 10/10/2003, con la
quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge
47/85;
ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n.
1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui
sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da
applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
DECRETO n. 20472 del 29 novembre 2004
Comune Reggio Calabria – Ditta Giordano Demetrio –
Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per
sanatoria art. 13 L. 47/85.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento –
Ambiente;
VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la
Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla
commissione di cui sopra;
RILEVATO che in data 27/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 1.063,50 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria;
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
DECRETA
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 27/10/04;
la Ditta Cicco Giovanbattista è tenuta al pagamento della
somma di C 1.063,50 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004
n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori
realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999;
VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91;
VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42;
VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica
della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state
apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito;
CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Giordano Demetrio per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori relativi
alla realizzazione di una struttura per il ricovero di animali, attrezzi agricoli, e deposito di foraggi ad un piano f.t. con copertura con struttura in ferro e sormontata di lamierini zincati, in
assenza di autorizzazione il tutto sanabile urbanisticamente ai
sensi dell’art. 13 della Legge 47/85;
VISTA la nota Comunale n. 15475 del 25/3/2003, con la quale
si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente
realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85;
ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n.
1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui
sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da
applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1449
VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la
Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla
commissione di cui sopra;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
RILEVATO che in data 27/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 20.758,21 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio
della Concessione Edilizia in Sanatoria;
VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999;
VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91;
VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42;
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
DECRETA
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 27/10/04;
la Ditta Giordano Demetrio è tenuta al pagamento della
somma di C 20.758,21 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.L. 22/1/2004
n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori
realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica
della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state
apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito;
CONSIDERATO che il Comune di Gioia Tauro ha inoltrato la
pratica prodotta dalla Ditta Liberto Vincenzo per l’applicazione
dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per la realizzazione di un
fabbricato in c.a. a due piani f.t. oltre il piano seminterrato, in
assenza di N.O. paesaggistico ma con C.E., il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della legge 47/85;
VISTA la nota Comunale n. 23718 del 4/12/2003, con la quale
si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente
realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85;
ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n.
1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui
sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da
applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20473 del 29 novembre 2004
Comune Gioia Tauro – Ditta Liberto Vincenzo – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42 per sanatoria
art. 13 L. 47/85.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento –
Ambiente;
VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la
Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla
commissione di cui sopra;
RILEVATO che in data 13/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 7.853,75 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio
della Concessione Edilizia in Sanatoria;
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
1450
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETA
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 13/10/04;
la Ditta Liberto Vincenzo è tenuta al pagamento della somma
di C 7.853,75 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni
ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la
somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004
n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori
realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20474 del 29 novembre 2004
Comune Villapiana (CS) – Ditta «Lido Verde» di Nicoletti
Francesco & C. S.a.s. – Applicazione sanzione art. 167 del
D.L. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio.
della L.R. n. 3/95 in data 4/4/1997 e che lo stesso non è stato
oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni
Ambientali di Cosenza;
CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.L.;
CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di
funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della
G.R. n. 1042 del 16/12/03;
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
RILEVATO che in data 13/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 4.402,23 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio
della Concessione Edilizia;
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento
Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42;
VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;
VISTO il D.M. del 26/9/97;
CONSIDERATO che il Comune di Villapiana ha inoltrato la
pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta «Lido Verde» di
Nicoletti Francesco & C. S.a.s. per l’applicazione dell’art. 167
del sopra citato D.L. per la costruzione di uno stabilimento balneare su suolo demaniale, per una volumetria abusiva di m.c.
457,00 senza alcuna autorizzazione;
ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
DECRETA
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 13/10/04;
la Ditta «Lido Verde» di Nicoletti Francesco & C. S.a.s. è tenuta al pagamento della somma di C 4.402,23 da versare, entro
tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n.
36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria
indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale,
da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art.
167 del D.L. 22/1/2004 n. 490 quale indennità pecuniaria, danni
ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del
N.O Paesaggistico Ambientale;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 20475 del 29 novembre 2004
Comune Gioia Tauro – Ditta Zaffiro Concetta, Antonio e
Mario – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/2004 n.
42 per sanatoria art. 13 L. 47/85.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento –
Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999;
VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91;
VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42;
1451
RILEVATO che in data 13/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 24.802,40 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio
della Concessione Edilizia in Sanatoria;
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
DECRETA
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 13/10/04;
la Ditta Zaffiro Concetta, Antonio e Mario è tenuta al pagamento della somma di C 24.802,40 da versare, entro tre mesi dal
ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884
intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità
risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al
Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del
D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;
VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica
della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state
apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
CONSIDERATO che il Comune di Gioia Tauro ha inoltrato la
pratica prodotta dalla Ditta Zaffiro Concetta, Antonio e Mario
per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per la realizzazione di un fabbricato a tre piani f.t. con struttura in c.a., in
assenza di N.O. paesaggistico ma con C.E., il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85;
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
DECRETO n. 20476 del 29 novembre 2004
VISTA la nota Comunale n. 25974 del 4/12/2003, con la quale
si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente
realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85;
ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n.
1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui
sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da
applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;
Comune San Ferdinando – Ditta Castauro Rosaria e Ferraro Teresa – Applicazione sanzione art. 167 del D.L. 22/1/
2004 n. 42 per condono edilizio.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento
Ambiente;
VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la
Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla
commissione di cui sopra;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
1452
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO l’art. 167 del D.L. 22/1/2004 n. 42;
risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al
Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del
D.L. 22/1/2004 n. 490 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;
VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;
VISTO il D.M. del 26/9/97;
CONSIDERATO che il Comune di San Ferdinando ha inoltrato la pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta Castauro
Rosaria e Ferraro Teresa per l’applicazione dell’art. 167 del sopra
citato D.L. per la realizzazione di un fabbricato in c.a. a due piani
fuori terra, per una volumetria abusiva di m.c. 403,00 senza alcuna autorizzazione;
ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 29/3/01 e che lo stesso non è stato
oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni
Ambientali di Cosenza;
CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.L.;
CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di
funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della
G.R. n. 1042 del 16/12/03;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20477 del 29 novembre 2004
Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Pasquale (Eredi
di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento
Ambiente;
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
RILEVATO che in data 13/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 2.532,05 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.L. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio
della Concessione Edilizia;
VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;
VISTO il D.M. del 26/9/97;
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
DECRETA
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 13/10/04;
la Ditta Castauro Rosaria e Ferraro Teresa è tenuta al pagamento della somma di C 2.532,05 da versare, entro tre mesi dal
ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884
intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità
CONSIDERATO che il Comune di Amantea ha inoltrato la
pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta Ruggiero Pasquale per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per
la realizzazione di un appartamento al terzo piano, per una volumetria abusiva di m.c. 274,00 in assenza della C.E.;
ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 16/4/97 e che lo stesso non è stato
oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni
Ambientali di Cosenza;
CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di
funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della
G.R. n. 1042 del 16/12/03;
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
RILEVATO che in data 5/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 1.862,65 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
DECRETA
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 5/10/04;
la Ditta Ruggiero Pasquale è tenuta al pagamento della somma
di C 1.862,65 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni
ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la
somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004
n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori
realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20479 del 29 novembre 2004
Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Sergio (Eredi di
Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs.
22/1/2004 n. 42 per condono edilizio.
1453
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento
Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;
VISTO il D.M. del 26/9/97;
CONSIDERATO che il Comune di Amantea (CS) ha inoltrato
la pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta Ruggiero
Sergio per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per
la realizzazione di un appartamento al terzo piano, per una volumetria abusiva di m.c. 274,00 in assenza della C.E.;
ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 16/4/97 e che lo stesso non è stato
oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni
Ambientali di Cosenza;
CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.;
CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di
funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della
G.R. n. 1042 del 16/12/03;
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
RILEVATO che in data 5/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 1.862,65 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
IL DIRIGENTE GENERALE
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
1454
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
DECRETA
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 5/10/04;
la Ditta Ruggiero Sergio è tenuta al pagamento della somma di
C 1.862,65 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni
ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la
somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004
n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori
realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
gero per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la
realizzazione di un appartamento al secondo piano, per una volumetria abusiva di m.c. 369,00 in assenza della C.E.;
ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 16/4/97 e che lo stesso non è stato
oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni
Ambientali di Cosenza;
CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.;
CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di
funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della
G.R. n. 1042 del 16/12/03;
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
DECRETO n. 20481 del 29 novembre 2004
Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Ruggero (Eredi
di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
RILEVATO che in data 5/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 2.508,46 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento
Ambiente;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
DECRETA
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;
VISTO il D.M. del 26/9/97;
CONSIDERATO che il Comune di Amantea (CS) ha inoltrato
la pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta Ruggiero Rug-
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 5/10/04;
la Ditta Ruggiero Ruggero è tenuta al pagamento della somma
di C 2.508,46 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni
ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la
somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004
n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori
realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20483 del 29 novembre 2004
Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Maurizio (Eredi
di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio.
1455
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di
funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della
G.R. n. 1042 del 16/12/03;
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
RILEVATO che in data 5/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 2.508,46 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento
Ambiente;
DECRETA
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;
VISTO il D.M. del 26/9/97;
CONSIDERATO che il Comune di Amantea (CS) ha inoltrato
la pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta Ruggiero Maurizio per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per
la realizzazione di un appartamento al secondo piano, per una
volumetria abusiva di m.c. 369,00 in assenza della C.E.;
ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 16/4/97 e che lo stesso non è stato
oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni
Ambientali di Cosenza;
CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.;
CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 5/10/04;
la Ditta Ruggiero Maurizio è tenuta al pagamento della somma
di C 2.508,46 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni
ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la
somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004
n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori
realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20485 del 29 novembre 2004
Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Massimo (Eredi
di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
1456
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento
Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
DECRETA
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 5/10/04;
la Ditta Ruggiero Massimo è tenuta al pagamento della somma
di C 2.508,46 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni
ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la
somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004
n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori
realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;
VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;
VISTO il D.M. del 26/9/97;
CONSIDERATO che il Comune di Amantea (CS) ha inoltrato
la pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta Ruggiero Massimo per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per
la realizzazione di un appartamento al primo piano, per una volumetria abusiva di m.c. 369,00 in assenza della C.E.;
ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 16/4/97 e che lo stesso non è stato
oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni
Ambientali di Cosenza;
CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.;
CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di
funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della
G.R. n. 1042 del 16/12/03;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20486 del 29 novembre 2004
Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Anna Rita (Eredi
di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento
Ambiente;
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
RILEVATO che in data 5/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 2.508,46 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;
VISTO il D.M. del 26/9/97;
CONSIDERATO che il Comune di Amantea (CS) ha inoltrato
la pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta Ruggiero Anna
Rita per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la
realizzazione di un appartamento al primo piano, per una volumetria abusiva di m.c. 369,00 in difformità alla C.E.;
ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
della L.R. n. 3/95 in data 16/4/97 e che lo stesso non è stato
oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni
Ambientali di Cosenza;
CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.;
CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di
funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della
G.R. n. 1042 del 16/12/03;
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
RILEVATO che in data 5/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 2.508,46 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
DECRETA
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 5/10/04;
la Ditta Ruggiero Anna Rita è tenuta al pagamento della
somma di C 2.508,46 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
1457
DECRETO n. 20488 del 29 novembre 2004
Comune Amantea (CS) – Ditta Ruggiero Maurizio (Eredi
di Ruggiero Nicola) – Applicazione sanzione art. 167 del
D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 per condono edilizio.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento
Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
VISTO l’art. 2 comma 46 della Legge 23/12/96, n. 662;
VISTO il D.M. del 26/9/97;
CONSIDERATO che il Comune di Amantea (CS) ha inoltrato
la pratica di condono edilizio prodotta dalla Ditta Ruggiero Maurizio per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per
la realizzazione di un magazzino per attività commerciale al
piano terra, per una volumetria abusiva di m.c. 914,00 in difformità alla C.E.;
ACCERTATO che per le opere abusive di cui sopra è stato
rilasciato N.O. paesaggistico ambientale in sanatoria ai sensi
della L.R. n. 3/95 in data 16/4/97 e che lo stesso non è stato
oggetto di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni
Ambientali di Cosenza;
CONSIDERATO che l’art. 2, comma 46 della legge 23/12/
1996, n. 662 stabilisce che «per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al D.lgs del 22/1/2004 n. 42, il versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs.;
CHE con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/9/97 sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista
dalla sopracitata Legge;
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs n. 42/2004 Istituzione e disciplina delle modalità di
funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della
G.R. n. 1042 del 16/12/03;
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
RILEVATO che in data 5/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pe-
1458
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
cuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 6.401,66 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.Lgs. non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia;
VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999;
VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91;
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
DECRETA
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 5/10/04;
la Ditta Ruggiero Maurizio è tenuta al pagamento della somma
di C 6.401,66 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni
ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la
somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004
n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori
realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20431 del 29 novembre 2004
Comune Belmonte Calabro (CS) – Ditta Sconza Leonardo
– Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42
per sanatoria art. 13 L. 47/85.
VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica
della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state
apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito;
CONSIDERATO che il Comune di Belmonte Calabro ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Sconza Leonardo per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori relativi alla
realizzazione di una scala interna e due balconi di un fabbricato
in c.a., in difformità alla C.E., il tutto sanabile urbanisticamente
ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/85;
VISTA la nota Comunale n. 1998 del 7/5/2004, con la quale si
dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85;
ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n.
1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui
sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da
applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la
Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla
commissione di cui sopra;
RILEVATO che in data 5/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 1.654,20 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria;
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento –
Ambiente;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
DECRETA
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 5/10/04;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
la Ditta Sconza Leonardo è tenuta al pagamento della somma
di C 1.654,20 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni
ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la
somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004
n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori
realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
1459
VISTA la nota Comunale n. 5729 del 6/10/2004, con la quale
si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente
realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85;
ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n.
1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui
sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da
applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20490 del 29 novembre 2004
Comune Joppolo (VV) – Ditta Muzzupappa Maria Domenica – Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n.
42 per sanatoria art. 13 L. 47/85.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento –
Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999;
VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91;
VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica
della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state
apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito;
CONSIDERATO che il Comune di Joppolo ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Muzzupappa Maria Domenica per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori di demolizione e ricostruzione del primo piano ad un fabbricato, in
assenza di autorizzazioni, il tutto sanabile urbanisticamente ai
sensi dell’art. 13 della Legge 47/85;
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la
Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla
commissione di cui sopra;
RILEVATO che in data 8/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 2.857,22 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria;
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
DECRETA
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 8/10/04;
la Ditta Muzzupappa Maria Domenica è tenuta al pagamento
della somma di C 2.857,22 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla «Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere
in copia all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del
D.Lgs 22/1/2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico Ambientale;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
1460
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
DECRETO n. 20491 del 29 novembre 2004
Comune Zambrone (VV) – Ditta Landro Francesco Carlo
– Applicazione sanzione art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42
per sanatoria art. 13 L. 47/85.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2003 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5o Dipartimento –
Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999;
VISTA la circolare Ministeriale n. 1795 dell’8/7/91;
VISTO l’art. 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
RILEVATO che in data 8/10/04 la predetta commissione ha
stabilito per la pratica in esame, l’applicazione dell’indennità pecuniaria, come da scheda tecnica – perizia di stima, per un importo pari ad C 4.838,94 per cui occorre prendere atto di quanto
fissato dalla stessa;
RILEVATO che comunque la sanzione di cui all’art. 167 del
D.Lgs non esclude la responsabilità Comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria;
RILEVATO che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto
pagamento della sanzione di cui sopra;
RILEVATO che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere
presentato progetto, ai sensi della Legge regionale n. 3/95, per il
rilascio del Nulla-Osta paesaggistico dimostrando nel contempo
l’adempimento della sanzione qui determinata.
DECRETA
Di prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione Beni
Ambientali e Naturali nella seduta del 8/10/04;
la Ditta Landro Francesco Carlo è tenuta al pagamento della
somma di C 4.838,94 da versare, entro tre mesi dal ricevimento
del presente provvedimento sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla
«Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria
danni ambientali», indicando nella causale, da rimettere in copia
all’Assessorato all’Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che
la somma è stata versata ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 22/1/
2004 n. 42 quale indennità pecuniaria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O Paesaggistico
Ambientale;
VISTA la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica
della deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale sono state
apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
CONSIDERATO che il Comune di Zambrone ha inoltrato la
pratica prodotta dalla Ditta Landro Francesco Carlo per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs per lavori di demolizione e ricostruzione del piano interrato e del piano terra di un
corpo di fabbrica adibito a ufficio, in assenza di autorizzazione,
il tutto sanabile urbanisticamente ai sensi dell’art. 13 della Legge
47/85;
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
VISTA la nota Comunale n. 3027 del 29/7/2004, con la quale
si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente
realizzate e quindi l’applicabilità dell’art. 13 della legge 47/85;
ACCERTATO dal competente servizio che con circolare n.
1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui
sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da
applicare le sanzioni di cui all’art 167 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42;
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
DECRETO n. 20508 del 29 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1564 del 23/2/2004 (scheda n. 68) – 1a
tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO il D.D.G. del 16/1/04 n. 236 avente ad oggetto: art.
167, D.lgs del 22/1/2004 n. 42 Istituzione e disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di cui alla deliberazione della G.R. n. 1042 del 16/12/03;
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTE le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/
10/2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la
Giunta regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione
del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborato dalla
commissione di cui sopra;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1461
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
36.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
CONSIDERATO
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – Bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006
Mis. 1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato
approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla
azione 1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti
interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
DECRETA
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 36.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1564 del 23/2/2004, all’Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Centro di accoglienza e riproduzione per animali in pericolo di estinzione», sul c/c n. 201500 ABI 01005
CAB presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cosenza,
Corso Mazzini.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20509 del 29 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino –
Convenzione rep. n. 1549 del 20/2/2004 «Completamento
Museo delle Icone di San Basile» (scheda n. 33) – 1a tranche.
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Ente Provincia di Cosenza;
IL DIRIGENTE GENERALE
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 23 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1564 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 180.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Centro di accoglienza e riproduzione per
animali in pericolo di estinzione»;
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Ente Provincia
di Cosenza, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla
comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
CHE con nota del 27/10/2004 prot. 98840, acquisita agli atti
del Dipartimento il 28/10/2004 prot. 8205, l’ente attuatore ha
comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
1462
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
DECRETA
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 20.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1549 del 20/2/2004, all’Ente attuatore Ente Parco
Nazionale del Pollino, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Completamento Museo delle Icone di San
Basile», sul c/c n. 20/52/14691017 ABI 8147 CAB 4237 presso
la Banca di Credito Cooperativo del Pollino Viggianello.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
CONSIDERATO
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi l’Ente Parco Nazionale del Pollino;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 20 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1549 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 100.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Completamento Museo delle Icone di
San Basile»;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore l’Ente Parco
Nazionale del Pollino, pari al 20% del contributo entro trenta
giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
CHE con nota del 24/9/2004 prot. 6546/04, acquisita agli atti
del Dipartimento il 5/10/2004 prot. 7596, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
20.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20511 del 29 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino –
Convenzione rep. n. 1548 del 20/2/2004 «Recupero fontane
rurali, sorgenti montane e punti d’acqua – Morano C., Laino
Borgo e Frascineto» (scheda n. 32) – 1a tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
CONSIDERATO
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi l’Ente Parco Nazionale del Pollino;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 20 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1548 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 100.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Recupero fontane rurali, sorgenti montane e punti d’acqua – Morano C., Laino Borgo e Frascineto»;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore l’Ente Parco
Nazionale del Pollino, pari al 20% del contributo entro trenta
giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
CHE con nota del 23/9/2004 prot. 6522/04, acquisita agli atti
del Dipartimento il 27/9/2004 prot. 7415, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
1463
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
DECRETA
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 20.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1548 del 20/2/2004, all’Ente attuatore Ente Parco
Nazionale del Pollino, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Recupero fontane rurali, sorgenti montane
e punti d’acqua – Morano C., Laino Borgo e Frascineto», sul c/c
n. 20/52/14691017 ABI 8147 CAB 4237 presso la Banca di Credito Cooperativo del Pollino Viggianello.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20515 del 29 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino –
Convenzione rep. n. 1552 del 20/2/2004 «Realizzazione di un
ponte a funi sul fiume Lao» (scheda n. 63) – 1a tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
20.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
1464
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
DECRETA
Per quanto in premessa,
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 20.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1552 del 20/2/2004, all’Ente attuatore Ente Parco
Nazionale del Pollino, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Realizzazione di un ponte a funi sul fiume
Lao», sul c/c n. 20/52/14691017 ABI 8147 CAB 4237 presso la
Banca di Credito Cooperativo del Pollino Viggianello.
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
CONSIDERATO
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi l’Ente Parco Nazionale del Pollino;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 20 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1552 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 100.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Realizzazione di un ponte a funi sul
fiume Lao»;
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20512 del 29 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Gocal Monte Poro Serre Vibonesi
– Convenzione rep. n. 1544 del 20/2/2004 «Centro di visita e
di divulgazione ambientale del Parco delle Serre» (scheda n.
231) – 1a tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore l’Ente Parco
Nazionale del Pollino, pari al 20% del contributo entro trenta
giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
CHE con nota del 23/9/2004 prot. 6522/04, acquisita agli atti
del Dipartimento il 27/9/2004 prot. 7412, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
20.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
a
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
CONSIDERATO
1465
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1544 del 20/2/2004, all’Ente attuatore Gocal
Monte Poro Serre Vibonesi, quale 1a tranche per l’attuazione
dell’intervento denominato «Centro di visita e di divulgazione
ambientale del Parco delle Serre», sul c/c n. 2551 ABI 8887 CAB
42710 presso la Banca di Credito Cooperativo di San Calogero.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Gocal Monte Poro Serre Vibonesi;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 20 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1544 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 300.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Centro di visita e di divulgazione ambientale del Parco delle Serre»;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Gocal Monte
Poro Serre Vibonesi, pari al 20% del contributo entro trenta
giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
CHE con nota del 26/7/2004 prot. 1261/04, acquisita agli atti
del Dipartimento il 26/7/2004 prot. 6379, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
60.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
DECRETA
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 60.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20513 del 29 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Area Marina Protetta Capo Rizzuto – Ente gestore Provincia di Crotone – Convenzione rep.
n. 1291 del 12/2/2004 «Recupero ambientale e naturalistico
del litorale costiero dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto» (scheda n. 213) – 1a tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
1466
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
CONSIDERATO
quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato
«Recupero ambientale e naturalistico del litorale costiero dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto», sul c/c n. 200420 ABI
01005 CAB 22200 presso la Banca Nazionale del lavoro.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Area Marina Protetta Capo Rizzuto – Ente
gestore Provincia di Crotone;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 12 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1291 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 500.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Recupero ambientale e naturalistico del
litorale costiero dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto»;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Area Marina
Protetta Capo Rizzuto – Ente gestore Provincia di Crotone, pari
al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di
avvenuta consegna dei lavori;
CHE con nota del 30/8/2004 prot. 4509, acquisita agli atti del
Dipartimento il 30/8/2004 prot. 6856, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
100.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20516 del 29 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino –
Convenzione rep. n. 1551 del 20/2/2004 «Realizzazione Sentieristica nell’Area dei fiumi Lao e Iannello – Realizzazione
di una Rete Sentieristica regionale» (scheda n. 36) – 1a
tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
DECRETA
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 100.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1291 del 12/2/2004, all’Ente attuatore Area Marina Protetta Capo Rizzuto – Ente gestore Provincia di Crotone,
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
1467
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
CONSIDERATO
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi l’Ente Parco Nazionale del Pollino;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 20 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1551 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 50.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Realizzazione Sentieristica nell’Area dei
fiumi Lao e Iannello – Realizzazione di una Rete Sentieristica
regionale»;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore l’Ente Parco
Nazionale del Pollino, pari al 20% del contributo entro trenta
giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
CHE con nota del 23/9/2004 prot. 6522/04, acquisita agli atti
del Dipartimento il 27/9/2004 prot. 7413, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
10.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
DECRETA
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20518 del 29 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino –
Convenzione rep. n. 1550 del 20/2/2004 «Completamento
Centro visita di Civita (CS)» (scheda n. 34) – 1a tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 10.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1551 del 20/2/2004, all’Ente attuatore Ente Parco
Nazionale del Pollino, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Realizzazione Sentieristica nell’Area dei
fiumi Lao e Iannello – Realizzazione di una Rete Sentieristica
regionale», sul c/c n. 20/52/14691017 ABI 8147 CAB 4237
presso la Banca di Credito Cooperativo del Pollino Viggianello.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
CONSIDERATO
1468
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi l’Ente Parco Nazionale del Pollino;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 20 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1550 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 100.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Completamento Centro visita di Civita
(CS)»;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore l’Ente Parco
Nazionale del Pollino, pari al 20% del contributo entro trenta
giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
CHE con nota del 23/9/2004 prot. 6522/04, acquisita agli atti
del Dipartimento il 5/10/2004 prot. 7595, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
20.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
DECRETA
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 20.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1550 del 20/2/2004, all’Ente attuatore Ente Parco
Nazionale del Pollino, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Completamento Centro visita di Civita
(CS)», sul c/c n. 20/52/14691017 ABI 8147 CAB 4237 presso la
Banca di Credito Cooperativo del Pollino Viggianello.
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
DECRETO n. 20519 del 29 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Italo-Arberesche del Pollino – Convenzione rep. n. 1589 del 25/2/2004
«Allestimento ecomuseo di archeologia industriale – Sistema
Filanda Storica di Civita» (scheda n. 122) – 1a tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
CONSIDERATO
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1469
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi la Comunità Montana Italo-Arberesche del
Pollino;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 25 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1589 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 115.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Allestimento ecomuseo di archeologia
industriale – Sistema Filanda Storica di Civita»;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità
Montana Italo-Arberesche del Pollino, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
CHE con nota del 26/8/2004 prot. 0003254, acquisita agli atti
del Dipartimento l’1/9/2004 prot. 6916, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
23.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
DECRETO n. 20520 del 29 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Ente Parco Nazionale del Pollino –
Convenzione rep. n. 1547 del 20/2/2004 «Completamento
Centro visita Cine – Teatro di Mormanno» (scheda n. 31) – 1a
tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
DECRETA
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 23.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1589 del 25/2/2004, all’Ente attuatore Comunità
Montana Italo-Arberesche del Pollino, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Allestimento ecomuseo di
archeologia industriale – Sistema Filanda Storica di Civita», sul
c/c n. 602451 ABI 3067 CAB 80670 presso la Banca Carime
Filiale di Castrovillari.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
CONSIDERATO
1470
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi l’Ente Parco Nazionale del Pollino;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 20 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1547 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 200.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Completamento Centro visita Cine –
Teatro di Mormanno»;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore l’Ente Parco
Nazionale del Pollino, pari al 20% del contributo entro trenta
giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
CHE con nota del 23/9/2004 prot. 6522/04, acquisita agli atti
del Dipartimento il 27/9/2004 prot. 7395, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
40.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2004
DECRETO n. 20585 del 30 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Area Marina Protetta Capo Rizzuto – Ente gestore Provincia di Crotone – Convenzione rep.
n. 1292 del 12/2/2004 (scheda n. 214) – 1a tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
DECRETA
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 40.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1547 del 20/2/2004, all’Ente attuatore Ente Parco
Nazionale del Pollino, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Completamento Centro visita Cine –
Teatro di Mormanno», sul c/c n. 20/52/14691017 ABI 8147 CAB
4237 presso la Banca di Credito Cooperativo del Pollino Viggianello.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
CONSIDERATO
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1471
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Area Marina Protetta Capo Rizzuto – Ente
gestore Provincia di Crotone;
Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004
DECRETO n. 20589 del 30 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Versante dello
Stretto – Convenzione rep. n. 1562 del 23/2/2004 – (scheda n.
285) 1a tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 12 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1292 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 300.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Protezione della flora e della fauna marina all’interno dell’area marina protetta Capo Rizzuto»;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Area Marina
Protetta Capo Rizzuto – Ente gestore Provincia di Crotone, pari
al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di
avvenuta consegna dei lavori;
CHE con nota del 4/11/2004 prot. 5199, acquisita agli atti del
Dipartimento l’8/11/2004 prot. 8312, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
60.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
DECRETA
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 60.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1291 del 12/2/2004, all’Ente attuatore Area Marina Protetta Capo Rizzuto – Ente gestore Provincia di Crotone,
quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato
«Protezione della flora e della fauna marina all’interno dell’area
marina protetta Capo Rizzuto», sul c/c n. 200420 ABI 01005
CAB 22200 presso la Banca Nazionale del lavoro.
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
CONSIDERATO
1472
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Comunità Montana Versante dello Stretto;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 23 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1562 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 100.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Recupero sentiero Normanno – Comune
Motta S. Giovanni»;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità
Montana Versante dello Stretto, pari al 20% del contributo entro
trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
CHE con nota del 22/10/2004 prot. 1915, acquisita agli atti del
Dipartimento l’8/11/2004 prot. 8367, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
20.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
DECRETA
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 20.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1562 del 23/2/2004, all’Ente attuatore Comunità
Montana Versante dello Stretto, quale 1a tranche per l’attuazione
dell’intervento denominato «Recupero sentiero Normanno – Comune Motta S. Giovanni», sul c/c n. 22210/70 ABI 16300 CAB
1030 CIN E presso la Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di
Reggio Calabria.
Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004
DECRETO n. 20600 del 30 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Fossa del
Lupo – Convenzione rep. n. 1627 del 5/3/2004 (scheda n. 240)
– 1a tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
CONSIDERATO
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Comunità Montana Fossa del Lupo;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 5 marzo
2004 con numero di Repertorio n. 1627 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 500.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Recupero paesaggistico ambientale del
fiume Pesipe»;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità
Montana Fossa del Lupo, pari al 20% del contributo entro trenta
giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
CHE con nota dell’8/11/2004 prot. 1115, acquisita agli atti del
Dipartimento l’8/11/2004 prot. 8327, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
100.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
DECRETA
1473
del fiume Pesipe», sul c/c n. 1229/50 ABI 08258 CAB 42940
presso la Banca di Credito Cooperativo Centro Calabria filiale di
San Vito sullo Ionio.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20607 del 30 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Versante Jonico – Convenzione rep. n. 1293 del 12/2/2004 (scheda n. 244)
– 1a tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 100.000,00 capitolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1627 del 5/3/2004, all’Ente attuatore Comunità
Montana Fossa del Lupo, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Recupero paesaggistico ambientale
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
1474
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
tolo 2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1293 del 12/2/2004, all’Ente attuatore Comunità
Montana Versante Jonico, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Recupero Naturalistico della Fiumara
D’Assi», sul c/c n. 99999 ABI 03032 CAB 36570 presso la
Credem di Santa Caterina dello Ionio.
CONSIDERATO
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Comunità Montana Versante Jonico;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 12 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1293 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 500.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Recupero Naturalistico della Fiumara
D’Assi»;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità
Montana Versante Jonico, pari al 20% del contributo entro trenta
giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
CHE con nota del 4/11/2004 prot. 1559, acquisita agli atti del
Dipartimento il 43/11/2004 prot. 8284, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
100.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
DECRETA
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 100.000,00 capi-
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20610 del 30 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Versante
Dello Stretto – Convenzione rep. n. 1567 del 23/2/2004 «Sentiero dei Ruffo di Calabria – Comune di Scilla» (scheda n.
287) – 1a tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
CONSIDERATO
1475
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1567 del 23/2/2004, all’Ente attuatore Comunità
Montana Versante Dello Stretto, quale 1a tranche per l’attuazione
dell’intervento denominato «Sentiero dei Ruffo di Calabria –
Comune di Scilla», sul c/c n. 22210/70 ABI 16300 CAB 1030
CIN E presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di
Reggio Calabria.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi la Comunità Montana Versante Dello
Stretto;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 23 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1567 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 200.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Sentiero dei Ruffo di Calabria – Comune
di Scilla»;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità
Montana Versante Dello Stretto, pari al 20% del contributo entro
trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
CHE con nota del 24/8/2004 prot. 1566, acquisita agli atti del
Dipartimento l’8/9/2004 prot. 7053, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
40.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
DECRETA
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 40.000,00 capitolo
Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20613 del 30 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comune di Corigliano Calabro –
Convenzione rep. n. 1576 del 24/2/2004 (scheda n. 9) – 1a
tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
1476
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
CONSIDERATO
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Comune di Corigliano Calabro;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 24 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1576 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 200.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Tutela e conservazione della fauna selvatica e della flora endemica»;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comune di
Corigliano Calabro, pari al 20% del contributo entro trenta giorni
dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
CHE con nota del 22/7/2004 prot. 24480, acquisita agli atti del
Dipartimento il 23/7/2004 prot. 6331, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
40.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1576 del 24/2/2004, all’Ente attuatore Comune di
Corigliano Calabro, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Tutela e conservazione della fauna selvatica
e della flora endemica», sul c/c n. 60-3-69 ABI 3067 CAB 80690
presso la Banca Carime di Corigliano Centro.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20614 del 30 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1565 del 23/2/2004 (scheda n. 82) – 1a
tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
DECRETA
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 40.000,00 capitolo
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
1477
DECRETA
Per quanto in premessa,
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
CONSIDERATO
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 10.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1565 del 23/2/2004, all’Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Realizzazione di un Centro visite», sul c/c n.
201500 ABI 01005 CAB presso la Banca Nazionale del Lavoro
sede di Cosenza, Corso Mazzini.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20618 del 30 novembre 2004
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Ente Provincia di Cosenza;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 23 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1565 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 50.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Realizzazione di un Centro visite»;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore l’Ente Provincia di Cosenza, pari al 20% del contributo entro trenta giorni
dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
CHE con nota del 22/7/2004 prot. 63559, acquisita agli atti del
Dipartimento il 28/7/2004 prot. 6445, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
10.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1566 del 23/2/2004 (scheda n. 81) – 1a
tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
1478
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
DECRETA
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
Per quanto in premessa,
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
CONSIDERATO
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Ente Provincia di Cosenza;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 23 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1566 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 130.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Realizzazione di Officine Ecologiche»;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore l’Ente Provincia di Cosenza, pari al 20% del contributo entro trenta giorni
dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
CHE con nota del 22/7/2004 prot. 63557, acquisita agli atti del
Dipartimento il 28/7/2004 prot. 6446, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
26.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 26.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1566 del 23/2/2004, all’Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Realizzazione di Officine Ecologiche», sul
c/c n. 201500 ABI 01005 CAB 16200 presso la Banca Nazionale
del Lavoro sede di Cosenza, Corso Mazzini.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20621 del 30 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana delle Serre e
dell’Alto Mesima – Convenzione rep. n. 1321 del 17/2/2004
(scheda n. 22) – 1a tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
CONSIDERATO
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi la Comunità Montana delle Serre e dell’Alto Mesima;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 17 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1321 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 180.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Valorizzazione culturale e turistica di
Geositi/Geoparchi ricadenti nei comuni di Nardodipace e Sorianello»;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità
Montana delle Serre e dell’Alto Mesima, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
1479
CHE con nota del 26/10/2004 prot. 1727, acquisita agli atti del
Dipartimento il 28/10/2004 prot. 8204, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
36.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
DECRETA
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 36.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1321 del 17/2/2004, all’Ente attuatore Comunità
Montana delle Serre e dell’Alto Mesima, quale 1a tranche per
l’attuazione dell’intervento denominato «Valorizzazione culturale e turistica di Geositi/Geoparchi ricadenti nei comuni di Nardodipace e Sorianello», sul c/c n. 60/01/02 ABI 3067 CAB 42740
presso la Banca Carime agenzia di Serra S. Bruno.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20623 del 30 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana delle Serre e
dell’Alto Mesima – Convenzione rep. n. 1323 del 17/2/2004
(scheda n. 25) – 1a tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
1480
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 17 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1323 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 350.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Valorizzazione delle Sentieristica regionale ricadente in area di Pregio della Rer»;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità
Montana delle Serre e dell’Alto Mesima, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
CHE con nota del 26/10/2004 prot. 1726, acquisita agli atti del
Dipartimento il 28/10/2004 prot. 8203, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
70.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
DECRETA
Per quanto in premessa,
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
CONSIDERATO
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Comunità Montana delle Serre e dell’Alto
Mesima;
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 70.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1323 del 17/2/2004, all’Ente attuatore Comunità
Montana delle Serre e dell’Alto Mesima, quale 1a tranche per
l’attuazione dell’intervento denominato «Valorizzazione delle
Sentieristica regionale ricadente in area di Pregio della Rer», sul
c/c n. 60/01/02 ABI 3067 CAB 42740 presso la Banca Carime
agenzia di Serra S. Bruno.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20624 del 30 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1553 del 23/2/2004 (scheda n. 84) – 1a
tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1481
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 150.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Realizzazione di un Ecomuseo»;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore l’Ente Provincia di Cosenza, pari al 20% del contributo entro trenta giorni
dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
CONSIDERATO
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE con nota del 22/7/2004 prot. 63558, acquisita agli atti del
Dipartimento il 28/7/2004 prot. 6444, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
30.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
DECRETA
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 30.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1553 del 23/2/2004, all’Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Realizzazione di un Ecomuseo», sul c/c n.
201500 ABI 01005 CAB 16200 presso la Banca Nazionale del
Lavoro sede di Cosenza, Corso Mazzini.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20625 del 30 novembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana dell’Alto
Jonio – Convenzione rep. n. 1638 dell’8/3/2004 «Realizzazione di un centro visite «Museo micologico e centro sperimentale nel comune di Oriolo» (scheda n. 116) – 1a tranche.
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Ente Provincia di Cosenza;
IL DIRIGENTE GENERALE
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 23 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1553 con la Regione Calabria
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
1482
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 8 marzo
2004 con numero di Repertorio n. 1637 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 50.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Realizzazione di un centro visite Museo
micologico e centro sperimentale nel comune di Oriolo»;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità
Montana dell’Alto Jonio, pari al 20% del contributo entro trenta
giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
CHE con nota del 23/9/2004 prot. 2376, acquisita agli atti del
Dipartimento il 18/10/2004 prot. 7933, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
10.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
DECRETA
Per quanto in premessa,
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 10.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1638 dell’8/3/2004 (scheda n. 116), all’Ente attuatore Comunità Montana dell’Alto Jonio, quale 1a tranche per
l’attuazione dell’intervento denominato «Realizzazione di un
centro visite Museo micologico e centro sperimentale nel comune di Oriolo», sul c/c n. 1/00/447 ABI 8892 CAB 81090
presso la Banca di Credito Cooperativo dei Due Mari, Terranova
da Sibari.
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
CONSIDERATO
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi la Comunità Montana dell’alto Jonio;
Catanzaro, lı̀ 30 novembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20901 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana dell’Alto
Jonio – Convenzione rep. n. 1639 dell’8/3/2004 «Recupero
ambientale dell’area del Conoide del torrente Saraceno»
(scheda n. 110) – 1a tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
1483
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità
Montana dell’Alto Jonio, pari al 20% del contributo entro trenta
giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
CHE con nota del 23/9/2004 prot. 2374, acquisita agli atti del
Dipartimento il 18/10/2004 prot. 7931, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
10.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
DECRETA
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 10.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1639 dell’8/3/2004 (scheda n. 110), all’Ente attuatore Comunità Montana dell’Alto Jonio, quale 1a tranche per
l’attuazione dell’intervento denominato «Recupero ambientale
dell’area del Conoide del torrente Saraceno», sul c/c n. 1/00/447
ABI 8892 CAB 81090 presso la Banca di Credito Cooperativo
dei Due Mari, Terranova da Sibari.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
CONSIDERATO
Catanzaro, lı̀ 2 dicembre 2004
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20908 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Medio Tirreno e Pollino – Convenzione rep. n. 1597 del 27/2/2004
(scheda n. 239) – 1a tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi la Comunità Montana dell’Alto Jonio;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 8 marzo
2004 con numero di Repertorio n. 1639 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 50.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Recupero ambientale dell’area del Conoide del torrente Saraceno»;
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
1484
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
CHE con nota del 3/11/2004 prot. 3309, acquisita agli atti del
Dipartimento il 3/11/2004 prot. 8276, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
32.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
DECRETA
Per quanto in premessa,
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
CONSIDERATO
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi la Comunità Montana Medio Tirreno e Pollino;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 27 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1597 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 160.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Realizzazione di Osservatorio Ambientale e sentieri ecologici e marini»;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità
Montana Medio Tirreno e Pollino, pari al 20% del contributo
entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei
lavori;
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 32.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1576 del 24/2/2004, all’Ente attuatore Comunità
Montana Medio Tirreno e Pollino, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Realizzazione di Osservatorio Ambientale e sentieri ecologici e marini», sul c/c n. 999 999
999 ABI 05256 CAB 80850 presso la Banca Popolare di Crotone
Agenzia di Paola.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 2 dicembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20916 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana dell’Alto
Jonio – Convenzione rep. n. 1637 dell’8/3/2004 «Progetto per
la salvaguardia e creazione dei corridoi ecologici» (scheda n.
112) – 1a tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
1485
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
20.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
CONSIDERATO
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
DECRETA
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 20.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1637 dell’8/3/2004 (scheda n. 112), all’Ente attuatore Comunità Montana dell’Alto Jonio, quale 1a tranche per
l’attuazione dell’intervento denominato «Progetto per la salvaguardia e creazione dei corridoi ecologici», sul c/c n. 1/00/447
ABI 8892 CAB 81090 presso la Banca di Credito Cooperativo
dei Due Mari, Terranova da Sibari.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 2 dicembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20918 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1563 del 23/2/2004 (scheda n. 79) – 1a
tranche.
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi la Comunità Montana dell’Alto Jonio;
IL DIRIGENTE GENERALE
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 8 marzo
2004 con numero di Repertorio n. 1637 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 100.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Progetto per la salvaguardia e creazione
dei corridoi ecologici»;
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità
Montana dell’Alto Jonio, pari al 20% del contributo entro trenta
giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
CHE con nota del 23/9/2004 prot. 2375, acquisita agli atti del
Dipartimento il 18/10/2004 prot. 7932, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
1486
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
DECRETA
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
CONSIDERATO
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 50.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1563 del 23/2/2004, all’Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza, quale 1a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Realizzazione della rete sentieristica provinciale», sul c/c n. 201500 ABI 01005 CAB 16200 presso la Banca
Nazionale del Lavoro sede di Cosenza.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 2 dicembre 2004
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20920 del 2 dicembre 2004
Progetto Integrato Strategico (P.I.S.) – Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 – Azione 1.10 B – Domande per l’erogazione di incentivi, in regime di «de minimis», a soggetti
privati per la «valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole» – Esito istruttoria, progetto (Tip. «D»)
dell’Associazione Bellacittà per effetto della sua ammissione
con riserva disposta dal TAR di Catanzaro – Sez. II, con ordinanza n. 263/2004.
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Ente Provincia di Cosenza;
IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO:
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 23 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1563 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 250.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Realizzazione della rete sentieristica provinciale»;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Ente Provincia
di Cosenza, pari al 20% del contributo entro trenta giorni dalla
comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
— che con deliberazione n. 549 del 4 agosto 2003 la Giunta
regionale ha approvato il bando concernente l’erogazione di incentivi, in regime di «de minimis», a soggetti privati per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole –
Progetto Integrato Strategico (P.I.S.) – Rete Ecologica Regionale
– Misura 1.10 – Azione 1.10 b, pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Calabria dell’11/8/2003 – Supplemento straordinario n. 6 al n. 14 dell’1/8/2003, autorizzando l’impegno della
spesa di C 9.500.000,00 sul capitolo 2512204 – U.P.B. 3.1.01.02
– Ambiente, esercizio finanziario 2003;
CHE con nota del 9/11/2004 prot. 102206, acquisita agli atti
del Dipartimento il 10/11/2004 prot. 8422, l’ente attuatore ha
comunicato di aver consegnato i lavori;
— che con la stessa deliberazione n. 549/2003 la Giunta regionale ha dato mandato al Dirigente Generale del Dipartimento
Ambientale per l’espletamento di tutte le fasi conseguenti e necessarie all’attuazione del surriferito provvedimento;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
50.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
— che con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento
Ambiente, assunto il 22 ottobre 2003, prot. n. 1195, annotato in
data 29 ottobre 2003 nel Registro dei decreti dei Dirigenti della
Regione Calabria, al n. 15336, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria del 28 novembre 2003, Supple-
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
mento straordinario n. 6 al n. 21 del 15 novembre 2003, si è
pertanto proceduto alla nomina della Commissione di valutazione delle domande da ammettere al finanziamento e alla concessione di contributi per l’erogazione di incentivi, in regime di
«de minimis», a soggetti privati per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole di cui al bando approvato con D.G.R. n. 549/2003;
— che con successivo decreto dirigenziale n. 233 del 16/1/
2004, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria
del 30 gennaio 2004 – Supplemento straordinario n. 4 al n. 1 del
16 gennaio 2004, sono state approvate le graduatorie dei beneficiari con i relativi importi ammessi a finanziamento fino alla
concorrenza dei fondi disponibili per ciascuna tipologia d’intervento e delle domande ammesse ma non finanziabili per insufficienza di fondi disponibili, separatamente redatte per ciascuna
tipologia d’intervento prevista, nonché gli elenchi delle domande
non ammesse e non qualificate;
— che avverso la suddetta deliberazione della G.R. n. 549 del
4 agosto 2003, il precitato decreto dirigenziale n. 233 del 16/1/
2004, il provvedimento di esclusione dai soggetti beneficiari del
progetto n. prot. 5805 siccome proposto e presentato dall’associazione Bellacittà nell’ambito dei progetti di cui alla tipologia
D, nonché avverso le operazioni di svolgimento del concorso ed
ogni ulteriore atto e/o comportamento presupposto, connesso e/o
conseguente in particolare tutti i provvedimenti di ammissione
dei progetti tipologia D come risultanti dalla graduatoria pubblicata sul BUR Calabria del 30 gennaio 2004, l’Associazione culturale e senza fini di lucro Bellacittà, con sede in Vibo Valentia –
fraz. Marina, via Pizzo, n. 64, in persona del suo presidente e
legale rappresentante p.t. sig. Alessandro Caruso Frezza, ha proposto ricorso al TAR di Catanzaro (ric. n. 437/2004), chiedendo
l’annullamento e la previa sospensiva degli atti impugnati;
— che l’adito TAR di Catanzaro – Sez. II con ordinanza n.
263/2004 Reg. Dec. resa nella Camera di Consiglio del 6 maggio
2004, ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione della ricorrente Associazione Bellacittà
e per l’effetto l’ha ammessa con riserva dell’esito dell’istruttoria
dell’amministrazione sul progetto de quo ed ha ordinato alla ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei
confronti dei soggetti indicati in motivazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di un estratto del ricorso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della
suddetta ordinanza, ed al deposito della prova delle avvenute notifiche presso la Segreteria della Sezione nell’ulteriore termine di
trenta giorni rinviando ogni decisione in merito in rito ed in ordine alle spese all’udienza pubblica del 3 dicembre 2004;
— che con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento
Ambiente, assunto il 22 ottobre 2004, prot. n. 756, annotato nel
registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria il 10
novembre 2004, al n. 18494, è stata conseguentemente disposta
la ricostituzione della Commissione per l’istruttoria e la valutazione delle domande per l’erogazione di incentivi, in regime di
«de minimis» a soggetti privati per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole di cui al bando approvato con D.G.R. n. 549/2003, nominata con il succitato decreto dirigenziale n. 15336 del 29 ottobre 2003, per procedere
all’istruttoria sul progetto della ricorrente Associazione Bellacittà per effetto della sua ammissione con riserva disposta dal
TAR di Catanzaro – sez. II, con la succitata ordinanza n. 263/
2004, precisando che la suddetta istruttoria ed ogni conseguente
determinazione avverrà con riserva e sino alla definizione nel
merito della suddetta controversia per realizzare concretamente
gli effetti scaturenti dalla ordinanza cautelare da eseguire;
1487
QUANTO SOPRA PREMESSO;
VISTE le operazioni svolte dalla suddetta Commissione per
l’istruttoria sul progetto dell’Associazione Bellacittà per effetto
della sua ammissione con riserva disposta dal TAR di Catanzaro
– Sez. II con ordinanza n. 263/2004, cosı̀ come risultano dai verbali rimessi dalla Commissione medesima, e non ravvisati vizi di
legittimità;
DECRETA
Per quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante
della presente:
— di prendere atto delle operazioni svolte per l’istruttoria sul
progetto dell’Associazione Bellacittà per effetto della sua ammissione con riserva disposta dal TAR di Catanzaro – Sez. II con
ordinanza n. 263/2004, cosı̀ come risultano dai verbali rimessi
dalla ricostituita Commissione di valutazione delle domande da
ammettere al finanziamento e alla concessione di contributi per
l’erogazione di incentivi, in regime di «de minimis», a soggetti
privati per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività economiche non agricole di cui al bando approvato con D.G.R. n. 549/
2003;
— di approvare con riserva e sino alla definizione nel merito
della suddetta controversia, il punteggio finale attribuito alla suddetta Associazione Bellacittà (punteggio finale: 33);
— di dare conseguentemente atto che:
− l’Associazione Bellacittà, per effetto della sua ammissione con riserva disposta dal TAR di Catanzaro – Sez. II, con
ordinanza n. 263/2004, rientra nella graduatoria dei progetti –
tipologia «D» – ammessi ma non finanziati per mancanza di
fondi, approvata con decreto dirigenziale n. 233 del 16/1/2004,
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria del 30
gennaio 2004 – Supplemento straordinario n. 4 al n. 1 del 16
gennaio 2004, occupando il numero 54 – corrispondente al sesto
progetto ammesso e non finanziato della tipologia «D»;
− per l’effetto, la graduatoria dei progetti della tipologia
«D», ammessi ma non finanziati per mancanza di fondi, deve
intendersi modificata con riserva e sino alla definizione nel merito della suddetta controversia, per come sopra specificato;
— di confermare ogni altra determinazione contenuta nel richiamato decreto dirigenziale n. 233 del 16/1/2004, pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria del 30 gennaio
2004 – Supplemento straordinario n. 4 al n. 1 del 16 gennaio
2004;
— il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 2 dicembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20922 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Amministrazione Provinciale di
Catanzaro – Convenzione rep. n. 1614 del 2/3/2004 (scheda n.
208) – 1a tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
1488
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Amministrazione Provinciale di Catanzaro, pari al 20% del contributo entro
trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
CHE con nota del 9/11/2004 prot. 71738, acquisita agli atti del
Dipartimento il 10/11/2004 prot. 8421, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
20% del contributo concesso, quale 1a tranche, pari ad C
80.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 20%, 1a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
DECRETA
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 80.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1614 del 2/3/2004, all’Ente attuatore Amministrazione Provinciale di Catanzaro, quale 1a tranche per l’attuazione
dell’intervento denominato «Recupero dei litorali ionico e tirrenico da rifiuti e fonti d’inquinamento», sul c/c n. 46099 ABI
01010 CAB 04405 presso la Banca Istituto San Paolo.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
CONSIDERATO
Catanzaro, lı̀ 2 dicembre 2004
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20924 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Rete Ecologica Regionale
Erogazione di incentivi a soggetti pubblici per la «Tutela e
valorizzazione delle risorse naturali» – Ente attuatore Ente
Provincia di Cosenza – Convenzione rep. n. 1553 del 23/2/
2004 (scheda n. 84) – 2a tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Amministrazione Provinciale di Catanzaro;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 2 marzo
2004 con numero di Repertorio n. 1614 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 400.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Recupero dei litorali ionico e tirrenico da
rifiuti e fonti d’inquinamento»;
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
CONSIDERATO
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Ente Provincia di Cosenza;
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 23 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1553 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 150.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Realizzazione di un Ecomuseo»;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 910 del 23/11/
2004 è stato liquidato il 20% dell’importo del contributo concesso, quale 1a tranche, in ottemperanza quanto previsto dall’art.
13 della convenzione;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 2a tranche, a favore dell’Ente attuatore Ente Provincia
di Cosenza, pari al 60% del contributo entro trenta giorni dall’ac-
1489
quisizione della dichiarazione del responsabile unico del procedimento, munita del visto del legale rappresentante dell’Ente,
comprovante il raggiungimento del 60 per cento dei lavori;
CHE con nota dell’11/11/2004 prot. 103389, acquisita agli atti
il 19/11/2004 prot. n. 8667 è stata richiesta da parte del beneficiario, la II tranche del contributo accordato;
CHE l’Osservatorio per la Rete Ecologica Regionale (punto
16, delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3
«Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali la nota datata
24/11/2004, prot. 8742/I, attestante che l’ente attuatore ha ottemperato agli obblighi previsti in convenzione, evidenziando che:
— con nota dell’11/11/2004 prot. 103389 acquisita agli atti il
19/11/2004 prot. 8667, l’Ente attuatore ha documentato il raggiungimento di almeno il 60% dell’investimento come da dichiarazione del R.u.p. dell’11/11/2004 acquisita agli atti il 19/11/
2004 prot. 8667;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
60% del contributo concesso, quale 2a tranche, pari ad C
90.000,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 3736 del 30/9/2003, delibera
G.R. n. 759/2003;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 60%, 2a
tranche, del suddetto contributo POR, Mis. 1.10 az.a;
TENUTO conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R.
n. 8 del 4/2/2002);
DECRETA
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 90.000,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
3736 del 30/9/2003 delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003, Mis.
1.10 azione a, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep. 1553 del 23/2/2004, all’Ente attuatore Ente Provincia di Cosenza, quale 2a tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Realizzazione di un Ecomuseo», sul c/c n.
201500 ABI 01005 CAB 16200 presso la Banca Nazionale del
Lavoro sede di Cosenza, Corso Mazzini.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 2 dicembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
DECRETO n. 20928 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. b – Erogazione di incentivi in
regime «de minimis» soggetti privati per la valorizzazione e
sviluppo delle attività economiche non agricole» – Beneficiario Grechi Maria Pia – Convenzione rep. n. 2430 del 2/4/
2004 – 2a tranche.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
1490
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 2412 del 15/3/
2004 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
CHE tra i beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi
Grechi Maria Pia;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
CHE il suddetto beneficiario ha stipulato in data 2/4/2004 n.
rep. 2430 con la Regione Calabria la convenzione regolante i
rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 99.600,00 per la realizzazione dell’intervento denominato «Tirivolo nella natura»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;
VISTO il programma Operativo Regionale (POR) 2000/2006
della Calabria, approvato con decisione della Commissione della
Comunità Europea dell’8/8/2000 n. C(2000)2345;
VISTO il relativo complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2/8/2001;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del
21/6/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione;
VISTA la legge regionale 16/91;
CONSIDERATO
CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 309 del 23/4/
2003 e successiva n. 759 del 30/9/03 ha approvato rispettivamente il progetto preliminare ed il progetto esecutivo del PIS
RER Mis. 1.10 – POR 2000/2006 – Rete Ecologica Regionale;
CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 4/8/
2003 è stato approvato in attuazione della misura 1.10 azione b,
il Bando di gara «Erogazione di incentivi in regime «de minimis»
soggetti privati per la valorizzazione e sviluppo delle attività
economiche non agricole» per l’accesso al finanziamento, pubblicato sul B.U. della Regione Calabria, S.S. n. 6 al n. 14 dell’1/
8/03 parti I e II;
CHE per la valutazione delle domande pervenute e stata nominata con D.D.G. 1536 del 22/10/2003 una commissione;
CHE con Decreto del Dirigente Generale Dipartimento ambiente n. 233 del 16/1/2004, pubblicato sul BURC del 30/1/2004,
è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, con i relativi importi ammessi a finanziamento;
CHE con delibera G.R. n. 549 del 4/8/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 9.500.000,00, capitolo 2512204 –
UPB 03.01.01.02 – bilancio 2004 – POR Calabria 2000/2006
Mis. 1.10 az. B, conto impegno n. 2461 del 30/7/03;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 10941 del 12/7/
2004 è stato liquidato il 30% dell’importo del contributo concesso in ottemperanza quanto previsto dall’art. 8 della convenzione;
CHE con nota del 22/9/2004 acquisita agli atti il 6/10/2004
prot. n. 7642 è stata richiesta da parte del beneficiario, la II
tranche del contributo accordato;
CHE l’art. 8 della succitata convenzione, nonché la nota dipartimentale n. 7118 prevedono tra l’altro, l’erogazione della 2a
tranche, a favore del beneficiario Grechi Maria Pia, pari al 50%
del contributo, previa presentazione d’idonea documentazione di
spesa attestante l’impiego di almeno il 50% del costo complessivo del progetto;
CHE l’Osservatorio per la Rete Ecologica regionale (punto
16, delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3
«Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali» la nota datata 15/11/2004, prot. n. 8529/I, attestante che il beneficiario ha
ottemperato agli obblighi di cui sopra evidenziando che:
— con nota del 22/9/2004, acquisita agli atti il 6/10/2004
prot. 7642, il beneficiario ha documentato il raggiungimento di
almeno il 50% dell’investimento esibendo la relativa documentazione di spesa;
CHE pertanto è necessario provvedere al trasferimento del
50% del contributo concesso, quale 2a tranche, pari ad C
49.800,00 a valere sul capitolo n. 2512204 – UPB 03.1.01.02,
bilancio 2004, impegno di spesa 2461 del 30/7/2003 – D.G.R. n.
549 del 4/8/2003;
RITENUTO di provvedere al trasferimento del 50%, 2a
tranche, del suddetto contributo;
RITENUTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le
condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 5, L.R. n.
8 del 4/2/2002);
DECRETA
Per quanto in premessa,
— è autorizzato il settore Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento, della somma di importo pari a C 49.800,00 capitolo
2512204 UPB 03.1.01.02 bilancio 2004 impegno di spesa n.
2461 del 30/7/2003, D.G.R. n. 549 del 4/8/2003 Mis. 1.10 azione
b, Rete Ecologica regionale, in conformità alla convenzione rep.
n. 2430 del 2/4/2004, al beneficiario Grechi Maria Pia, quale 2a
tranche per l’attuazione dell’intervento denominato «Tirivolo
nella natura», sul c/c n. 2793/31 ABI 3002 CAB 05119, presso la
Banca di Roma Ag. n. 159.
22-1-2005 Supplemento straordinario n. 6 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 1 del 15 gennaio 2005
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 2 dicembre 2004
Il Dirigente Generale
Avv. Giuseppe Mazzitello
1491
CHE con delibera G.R. n. 759 del 30/9/2003 è stato disposto
l’impegno, della somma di C 21.916.939,89, capitolo 2512204 –
UPB 03.1.01.02 – bilancio 2003 – POR Calabria 2000/2006 Mis.
1.10 az.a, conto impegno n. 3736 del 30/9/2003, ed è stato approvato l’elenco degli interventi strutturali afferenti alla azione
1.10.a e individuati in sede di concertazione con gli enti interessati alla realizzazione della RER;
CHE con D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 17496 del 27/11/
2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti attuatori;
DECRETO n. 20932 del 2 dicembre 2004
POR Calabria – Fondi strutturali 2000/2006 Rete Ecologica regionale – Mis. 1.10 az. a – Erogazione di incentivi a
soggetti pubblici per la «Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali» – Ente attuatore Comunità Montana Aspromonte
Orientale – Convenzione rep. n. 1285 dell’11/2/2004 (scheda
n. 286) – 1a tranche.
CHE tra i soggetti attuatori beneficiari ammessi a finanziamento risulta esservi Comunità Montana Aspromonte Orientale;
IL DIRIGENTE GENERALE
CHE il suddetto Ente attuatore ha stipulato in data 11 febbraio
2004 con numero di Repertorio n. 1285 con la Regione Calabria
la convenzione regolante i rapporti per la concessione del contributo d’importo complessivo pari ad C 350.000,00 per l’effettuazione dell’intervento: «Valorizzazione del Paesaggio e della Natura nella Valle del Buonamico»;
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare:
a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente
con funzioni di Dirigente Generale;
CHE l’art. 13 della succitata convenzione prevede l’erogazione della 1a tranche, a favore dell’Ente attuatore Comunità
Montana Aspromonte Orientale, pari al 20% del contributo entro
trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori;
VISTA la D.G.R. n. 4 del 7/1/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;
CHE l’Osservatorio per la Rete Ecologica Regionale (punto
16, delibera di G.R. n. 759/2003) ha trasmesso al settore n. 3
«Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali»la nota datata
22/11/2004, prot. n. 8683/I, attestante che l’ente attuatore ha ottemperato agli obblighi previsti in convenzione, evidenziando
che:
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
— con nota del 17/11/2004 prot. 2990, acquisita agli atti del
Dipartimento il 17/11/2004 prot. n. 8601, l’ente attuatore ha comunicato di aver consegnato i lavori;
VISTO il decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente recante
«D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica»;