107 Tempo determinato vigili

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107 Tempo determinato vigili
COPIA
COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°107 del 10/04/2013
OGGETTO
Personale a tempo determinato, profilo professionale di “Agenti di Polizia
locale” Cat. C – Posizione economica C1. Determinazioni.
L’anno duemilatredici, addì dieci del mese di aprile, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 15:45 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente
assente
Presidente
Cosmo
MITRANO
X
Assessore
Sabina
MITRANO
X
Assessore
Pasquale
DE SIMONE
X
Assessore
Antonio
DI BIAGIO
X
Assessore (Vice Sindaco)
Cristian
LECCESE
X
Assessore
Alessandro
VONA
X
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia.
LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Dott. Antonio Di Biagio;
A.C .: 07/P.M.
1
Premesso:
- che l’art. 12 comma 2 lett. a) della L.R. n. 1/2005 sancisce che gli organici dei corpi di polizia
locale della Regione Lazio siano determinati sulla base del rapporto di 2 operatori ogni 800 abitanti;
- che dette dotazioni organiche sono suscettibili di ulteriori integrazioni in presenza di altri
indicatori tra cui la elevata affluenza turistica in applicazione di quanto sancito dalla successiva
lettera b) del citato comma 2 dell’art. 12 della L.R. n. 1/2005;
- che il Corpo di Polizia Municipale attualmente presenta una grave carenza di personale essendo
costituito da sole 26 unità a fronte delle 56 sancite come standard ordinario dalla legislazione
regionale calcolato sul n. di 21.500 residenti circa della città di Gaeta) oltre le eventuali integrazioni
costituite da personale stagionale;
- che con delibera di Giunta Regione Lazio 29 ottobre 2004 n. 996 la Città di Gaeta è stata
individuata come “Comune a prevalente economia turistica e città d’arte” per l’intero periodo
dell’anno;
- che, pertanto, si registrano incrementi straordinari della popolazione della città in tutti i periodi
dell’anno con il picco più elevato nel periodo estivo che generano aumento degli adempimenti e
della richiesta di servizi da parte della popolazione non sostenibili dagli Operatori di Polizia
Municipale attualmente in servizio;
- che, invero, il bisogno di disporre di un maggior numero di Operatori di Polizia Municipale, al
fine di assicurare la massima operatività del Corpo di Polizia Municipale ed, altresì, garantire la
continuità nell’erogazione dei servizi di polizia locale, oltre ad essere presente nel corso dell’intero
anno, cresce esponenzialmente nei mesi estivi in cui si registra il maggior numero di presenze
turistiche.
Considerato:
- che, per quanto in premessa esposto, con Deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 29/01/2013,
ad oggetto “ Indizione selezione pubblica, per titoli ed esami, ai fini della formazione di una
graduatoria da utilizzare per le assunzioni di personale a tempo determinato, profilo professionale di
Agenti di Polizia Locale, cat. C-Posizione economica C1”, esecutiva ai sensi di legge, si demandava
al Dirigente del Corpo della Polizia Municipale di attivare la procedura di selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per le assunzioni di personale a
tempo determinato nel profilo professionale di “Agenti di Polizia locale”;
- che avverso la citata Deliberazione in data 21 febbraio è stato notificato ricorso promosso dinanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina, per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia della suddetta deliberazione di Giunta Comunale, da parte di ex
vigili stagionali, vincitori dell’ultima selezione per l’assunzione a tempo determinato, sig.ra Nunzia
Reale + 4, eccependo quali motivi del ricorso il totale difetto di istruttoria e di motivazione sul
punto dell’effettività della <<grave carenza del personale>> riportata nelle premesse della delibera
impugnata e la violazione delle norme in materia di contratti a tempo determinato; nonché il totale
difetto di istruttoria e di motivazione per violazione dell’art. 1 comma 400 l.n. 228/2012;
- che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina ha accolto la
richiesta di misura cautelare ed in data 21 marzo 2013 ha emesso l’ordinanza di sospensione della
deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2013 con la seguente motivazione:
“..omissis…Considerato che da un sommario esame degli atti il ricorso appare assistito da fumus
boni juris, per non aver il Comune di Gaeta illustrato i motivi che l’hanno indotto a non avvalersi
della previsione di cui all’art. 1, comma 400, della l.n. 228/2012..omissis”;
2
Valutato il provvedimento giurisdizionale emesso, anche alla luce del nuovo processo
amministrativo, quale fondamento per una futura decisione di annullamento della deliberazione per
difetto di motivazione;
Evidenziato
che la citata disposizione, art. 1, comma 400, L.n. 228/2012 (legge di Stabilità), dispone che
“omissis….le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo
2011, n. 165 possano prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al
30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi,
previsto dall’art. 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso
limite previsto dai contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e on oltre il 31 luglio
2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore
interessato….omissis”;
Che l’amministrazione comunale non ha esercitato detta facoltà, meramente discrezionale e non
vincolante, poichè per espressa previsione di legge la organizzazione burocratica – amministrativa
dell’Ente è di esclusiva competenza dell’amministrazione, che dispone della propria dotazione
organica (personale dipendente) tenuto conto dei programmi da attuare e degli obiettivi da
raggiungere; né ha dato adeguata motivazione di non avvalersi di detta facoltà nel citato deliberato
n. 22/2013, motivo e causa per cui il G.A. ha concesso la misura cautelare;
Che l’utilizzo fino al 31.07.2013 del personale utilizzato al 30.11.2012 non poteva e non può
soddisfare le esigenze di necessarie risorse umane nel settore della P.M. nel periodo di maggiore
affluenza turistica compreso tra agosto e settembre (infatti in detto periodo si registrano una
concentrazione delle attività di controllo come emerge dall’indicatore costituito dal numero di
verbali di contestazione di contravvenzione al codice della strada - si sono registrati n. 10.667
verbali medi/mensili nel periodo luglio/settembre a fronte di n. 3.352 verbali medi mensili nel
periodo ottobre/giugno -);
Fatto presente che la scelta discrezionale di dover ricorrere ad una nuova selezione pubblica è
motivata anche e soprattutto dalla necessità di reperire nuova e maggiore forza lavoro, a fronte
delle sole n. 8 unità a tempo determinato assunte fino al 15.03.2013;
Considerato che con la proroga dei contratti a tempo determinato, in essere al 30.11.2012, e fino a
tutto il 31.07.2013, si sarebbe inciso negativamente sui limite di spesa per la spesa di personale cui
è soggetto il Comune di Gaeta, precludendo la possibilità di assunzione forza lavoro – stagionale,
nei servizi di Polizia Locale, nei mesi della stagione estiva, quando risulta necessario per la città
avere una maggiore presenza di presidi di Polizia Locale per il controllo del territorio; ovvero la
vigente disciplina , art.9 comma 28 del d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, dispone che
“A decorrere dall'
anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti
articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
pubblici di cui all'
modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le
stesse finalità nell'
anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a
contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché
al lavoro accessorio di cui all'
articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre
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2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento
di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'
anno 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali
possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio
delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che
comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità
nell’anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli
enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ommis”;
Ritenuto, per tali ultime ragioni, opportuno e non soddisfacente per questa P.A. utilizzare la
facoltà discrezionale o meglio l’opportunità data dal testo normativo, ovvero di prorogare i contratti
a tempo determinato in essere al 30.11.2012, anche in deroga ai divieti di legge (e pertanto
riconoscendo di fatto l’impossibilità nel campo dei rapporti con la P.A. la trasformazione
automatica in rapporti a tempo indeterminato, non a caso il Ministro della Funzione Pubblica, ha
emanato un apposito “Atto di indirizzo Quadro per la disciplina di alcuni istituti riguardanti il
contratto di lavoro a tempo determinato” per l’armonizzazione nel settore pubblico della disciplina
del contratto di lavoro a tempo determinato prevista per il settore privato) poiché utilizzare dette
unità lavoratrici nei mesi di maggio, giugno e luglio, mentre avrebbe potuto soddisfare in parte le
esigenze gestionali di qualità e di necessità del servizio di Polizia Locale per la Città di Gaeta
correlate alla natura di città turistica per l’intero anno come riconosciuta dalla delibera di Giunta
regionale n. 996/2004, non avrebbe consentito il soddisfacimento delle esigenze derivanti dalla
presenza del flusso migratorio di persone nel periodo del suo massimo incremento, che si registra
nei mesi di luglio/agosto/settembre in quanto, esaurendo le risorse al 31.7.2013, l’amministrazione
si sarebbe trovata nella necessità di far fronte alle esigenze stagionali del periodo di maggior
afflusso migratorio turistico con una minore forza lavoro;
Ritenuto
che per far fronte alle esigenze di cui in narrativa non sono comunque sufficienti le unità collocate
nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 101/2009;
Che, pertanto, è necessario provvedere al reclutamento di un più ampio numero di personale a
tempo determinato con la qualifica di Agente di Polizia Municipale categoria C, posizione
economica C1., al fine di assicurare un regolare servizio di vigilanza del territorio comunale nel
periodo estivo dando corso alla formazione di una ampia graduatoria da cui attingere per tali
assunzioni;
Che, in considerazione della sancita riduzione della spesa per il personale vigente nell’anno in
corso, le risorse economiche consentono di procedere al reclutamento di un soddisfacente numero di
unità a tempo determinato nei soli mesi estivi;
Dato atto che la graduatoria avrà validità per tre anni a decorrere dalla sua pubblicazione e ad essa
si attingerà per le assunzioni a tempo pieno e determinato che si renderanno necessarie durante il
periodo di validità della stessa, compatibilmente agli appositi stanziamenti di Bilancio ed in osservanza
delle disposizioni di legge vigenti;
Valutate le motivazioni di fatto e di diritto fin qui esposte opportune e necessarie per la scelta di questa
amministrazione , e pertanto di caducare gli effetti della delibera n. 22/2013;
Richiamato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare le
disposizioni attinenti alle competenze dei Dirigenti di Settore ;
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Visto l’art. 208 comma 4 bis del Codice della Strada;
Vista la Legge 7.3.1986, n. 65 - Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina le norme generali sull'
ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge stabilità 2013);
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Comandante del
Corpo di Polizia Municipale e dal Dirigente del III Dipartimento Economico Finanziario ai sensi
dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di annullare per difetto di motivazione e di non adeguata istruttoria la Delibera n. 22/G.C. del
29.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, in sede di autotutela;
3. di richiedere al dirigente/Comandante del Corpo di Polizia Municipale l’attivazione di una
procedura di Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da
utilizzare per le assunzioni di personale a tempo determinato profilo professionale di “Agenti di
Polizia Locale” categoria C, posizione economica C1, nei periodi maggiore affluenza turistica;
4. di prevedere nell’avviso pubblico l’utilizzazione del personale stagionale per il servizio diurno e
notturno;
5. di demandare al dirigente/Comandante della polizia municipale l’adozione di tutti gli ulteriori atti
necessari e conseguenti al presente atto.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza ;
Visto l'
art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO
DOTT. CRISTIAN LECCESE
IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. CELESTINA LABBADIA
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile
Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile
f.to (Ten. Col. Dott. Donato Mauro)
f.to ( Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________
________________________
_________________________
il Messo Comunale
il Segretario Generale
f.to (Filippo Buonaugurio)
f.to (Avv. Celestina Labbadia)
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Celestina Labbadia)
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Celestina Labbadia)
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