regolamento per il funzionamento del consiglio comunale

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regolamento per il funzionamento del consiglio comunale
COMUNE
DI
SAN PANCRAZIO SALENTINO
REGOLAMENTO
PER IL
FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2012
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I –
Art. 1
Disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del Consiglio Comunale
1. L’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dalle leggi dello
Stato, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una
disposizione espressa , la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio comunale sulla base dei
principi generali.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri relative all’interpretazione del Regolamento sono decise
dal Presidente, sentito il parere del Vice Presidente.
A richiesta di un Consigliere comunale, qualora vi sia un contrasto circa l’interpretazione di norme
statutarie o regolamentari, e in seguito ad apposita votazione del Consiglio, la seduta è sospesa per
consentire al Presidente di consultare la Conferenza dei capigruppo che si esprime a maggioranza
assoluta dei presenti.
4. Terminata la seduta , quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un
quinto dei componenti del Consiglio, la questione di interpretazione è sottoposta al parere della
Prima Commissione Consiliare permanente Affari generali. Il parere è comunicato al Consiglio
nella seduta successiva.
Art. 2
Maggiorana e Minoranza
l. Quando le disposizioni del Regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si
intendono i Consiglieri eletti nella lista che ha sottoscritto il programma del Sindaco e, per
minoranza devono intendersi gli altri Consiglieri.
Art. 3
Oggetto del Regolamento
l. Il presente Regolamento disciplina la convocazione, le adunanze, il funzionamento del Consiglio
comunale , le funzioni ed i poteri del Presidente e del Vice Presidente, la costituzione dei Gruppi
consiliari, la convocazione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari consultive.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo I
Presidente e Vice Presidente
Art. 4
Attribuzioni del Presidente
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale e assicura il buon andamento dei suoi lavori
facendo osservare il regolamento.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale. Esercita tutte le attribuzioni a
lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto del Comune di San Pancrazio Salentino e dal
presente Regolamento.
In particolare:
a) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per
la durata di ciascun intervento;
b) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
c) stabilisce il termine della discussione e l’ordine delle votazioni, ne accerta l’esito e ne proclama i
risultati;
d) mantiene l’ordine della Sala consiliare disponendo sull’utilizzazione dei Vigili urbani ivi
presenti;
e) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo
redigere motivato processo verbale.
3. Il Presidente dispone della sala consiliare “P. Briganti" quando in essa si svolgono le sedute del
Consiglio Comunale e le iniziative organizzate dal Presidente del Consiglio, dai Gruppi consiliari e
dalle Commissioni.
4. Le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal Vice Presidente.
5. In caso di assenza, impedimento, decadenza o comunque cessazione del Presidente e del Vice
Presidente, le funzioni di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere Anziano che non
ricopra la carica di assessore.
Art. 5
Revoca del Presidente e del Vice Presidente
1. La proposta di revoca del Presidente e/o del Vice Presidente deve essere motivata e sottoscritta da
almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Consiglio comunale.
2. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di 3 (tre) giorni e non oltre 10 (dieci)
giorni dalla sua presentazione.
3. Essa è votata a scrutinio segreto.
Se la proposta di revoca viene approvata, il Consiglio è convocato entro 10 (dieci) giorni, per la
elezione del nuovo Presidente e Vice Presidente, dal Consigliere anziano che non ricopra la carica
di assessore.
CAPO II
Gruppi consiliari
Art. 6
Composizione dei Gruppi consiliari
1. Tutti i Consiglieri devono appartenere ad un Gruppo consiliare , eccezion fatta per il Sindaco.
2. Entro 3 (tre) giorni dalla prima seduta successiva a quella di insediamento, ogni Consigliere è
tenuto ad indicare al Presidente del Consiglio il Gruppo del quale intende far parte.
3. I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso del mandato amministrativo devono
indicare entro tre giorni dalla proclamazione a quale Gruppo consiliare intendono aderire.
4. Un Gruppo può essere costituito da almeno due Consiglieri o anche da un solo consigliere
qualora questi sia l’unico rappresentante di un gruppo politico o associazione facenti parte di una
coalizione elettorale che abbia espresso un solo Consigliere. Pari facoltà viene attribuita al singolo
Consigliere comunale che si sia dichiarato indipendente prima della consultazione elettorale. E’
consentita la costituzione di un Gruppo formato da un solo Consigliere , oltre ai casi suddetti,
nell’ipotesi che il partito o movimento politico che abbia dato vita ad una lista o coalizione
elettorale subisca scissioni a livello nazionale.
5. l Gruppi consiliari appartenenti alla maggioranza o minoranza possono costituire un
coordinamento, previa comunicazione al Presidente del Consiglio, per lo svolgimento in comune
dell’attività politico-istituzionale. Il coordinamento determina autonomamente la propria forma di
rappresentanza.
Art. 7
Denominazione dei Gruppi
l. I Gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Sindaco
ed al Presidente del Consiglio sottoscritta da tutti i Consiglieri del Gruppo medesimo.
2. Qualora più Gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione
viene decisa dal Presidente del Consiglio e dalla Conferenza dei Capigruppo.
Art. 8
Presidenza dei Gruppi consiliari
l. Ciascun Gruppo elegge il proprio Capogruppo e ne dà comunicazione al Sindaco ed al Presidente
del Consiglio comunale. In assenza della comunicazione del nome del Capogruppo, è considerato
Capogruppo il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
CAPO III°
Convocazione del Consiglio Comunale
Art. 9·
Sessioni
1
Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti.
2. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie in occasione della discussione ed approvazione del
bilancio di previsione e del conto consuntivo.
3. Si riunisce, inoltre, in sessioni straordinarie su convocazione del Presidente del Consiglio, su
richiesta del Sindaco, di un quinto dei Consiglieri in carica e ogni qualvolta lo preveda la legge o lo
statuto.
4. Il Consiglio Comunale può essere convocato in seduta urgente ; in tal caso l’ordine del giorno
dovrà comprendere esclusivamente argomenti che rivestono effettivo, oggettivo ed ineludibile
carattere di urgenza.
5. I Cittadini residenti nel Comune con età non inferiore a sedici anni, anche riuniti in comitati
promotori, possono avanzare al Sindaco la richiesta di attivazione della procedura di iniziativa
popolare disciplinata dagli articoli 66 -67-68 dello Statuto comunale.
L’Amministrazione tramite il Settore Affari Generali, entro 15 giorni dalla richiesta, metterà a
disposizione tutta la documentazione necessaria all’avvio dell’azione popolare. Se richiesti, saranno
fomiti appositi stampati , secondo un formulario predisposto dai richiedenti. Le domande per la
raccolta delle firme dovranno recare : il cognome e nome, la data e luogo di nascita, l’attestazione
della residenza sul territorio comunale, nonché la proposta completa dell’ordine del giorno sul quale
si chiede il pronunciamento del Consiglio comunale.
La identificazione del richiedente avverrà mediante trascrizione dei dati contenuti in un documento
di identità valido.
La firma della richiesta sarà apposta alla presenza del Segretario comunale odi un Funzionario
appositamente incaricato dal Sindaco.
La raccolta delle firme necessarie ad avviare la procedura avrà inizio dal giorno successivo alla data
di richiesta avanzata dai proponenti ovvero dal giorno successivo alla consegna da parte dell’ufficio
del materiale, se richiesto, e sarà effettuata presso un locale del Comune, messo a disposizione del
Segretario comunale ed avrà termine entro le ore 13:00 del quindicesimo giorno successivo
all’inizio.
Spirato il termine di cui al precedente punto, il Segretario comunale alla presenza di almeno tre
Cittadini firmatari dell’iniziativa popolare, dichiarerà chiusa la raccolta delle firme redigendone
verbale apposito.
Entro i successivi cinque giorni dal ricevimento della proposta debitamente sottoscritta, il Sindaco
trasmetterà alla competente Commissione di cui all’art. 68 dello Statuto, in apposita riunione, la
richiesta di iniziativa popolare corredata della proposta di deliberazione per gli adempimenti
previsti dallo statuto. La Commissione, entro giorni dieci dalla riunione, deve esprimere il giudizio
di ammissibilità.
La Commissione, ove richiesto dal comitato promotore, inviterà i presentatori nella persona del
Presidente o del primo firmatario accompagnati da due altri firmatari con nota indirizzata al
domicilio o sede appositamente indicata , per eventuali chiarimenti da chiedere entro cinque giorni
dalla data di ricezione della proposta da parte del Sindaco.
Contro la eventuale pronuncia di inammissibilità espressa dalla Commissione, è ammesso ricorso al
Consiglio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Il Consiglio comunale deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
Art. 10
Avviso di convocazione - Consegna - Modalità
1. Il Presidente del Consiglio, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo, convoca
il Consiglio Comunale, programma le adunanze e ne stabilisce la data. La seduta di
insediamento del neoeletto Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al
domicilio del consigliere comunicato all'Amministrazione a mezzo di un messo comunale, ovvero a
mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
3. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna contenenti
l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La
dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta comprendente più
Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono
conservati a corredo degli atti dell’adunanza consiliare.
4. I Consiglieri che non risiedono nel Comune sono tenuti ad eleggere, entro dieci giorni dalla
proclamazione, domicilio nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, al Presidente
del Consiglio ed al Segretario Comunale il nominativo e I'indirizzo della persona alla quale devono
essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando
I'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a
recapitare tempestivamente tali documenti.
5. Fino a quando non venga effettuata la elezione di domicilio di cui al precedente
comma, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l’avviso di convocazione presso la
residenza del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza
bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine
previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considerano osservati, ad
ogni effetto, gli obblighi di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla
legge e dal regolamento.
6. L’avviso di convocazione deve essere trasmesso anche ad eventuali assessori esterni, non
componenti del Consiglio Comunale.
7. L’ordine del giorno deve essere pubblicato, a cura del segretario generale, all’Albo Pretorio
elettronico nello stesso giorno della notifica ai Consiglieri comunali.
8. Della convocazione del consiglio comunale è data notizia alla cittadinanza mediante pubblici
manifesti murali.
Art. 10 - bis
Avviso di convocazione - Consegna - Termini
1. L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno
cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le sessioni straordinarie la consegna deve avvenire almeno tre giorni liberi prima di quello
stabilito per la riunione.
3. Per le adunanze convocate d`urgenza l‘avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore
prima di quella stabilita per la riunione.
4. Per le adunanze di seconda convocazione l’avviso deve essere consegnato almeno un giorno
prima di quello nel quale è indetta la riunione.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine
del giorno delle sessioni ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne
avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto
degli argomenti aggiunti.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere
interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato .
Art. 10 - ter
Avviso di convocazione - Consegna mediante invio telematico
1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, può essere
consegnato al domicilio del
Consigliere in forma elettronica, anche mediante invio
telematico ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 utilizzando la posta elettronica
come mezzo di trasmissione.
2. L’avviso di convocazione e l'ordine del giorno in forma elettronica sono sottoscritti con
firma digitale dal Presidente e/o dal Vice Presidente del Consiglio e trasmessi mediante il sistema di
protocollo digitale del Comune. In ogni caso dovrà essere inviato a cura dell'Ufficio di Segreteria a
tutti consiglieri comunali un sms, contenente in maniera sintetica data e ora di convocazione del
Consiglio Comunale” .
3. Nei caso di cui al comma 2 precedente, la consegna si intende effettuata nella data indicata dalla
marca temporale impressa dal sistema di protocollo digitale al messaggio di posta elettronica
trasmesso al ricevente e sostituisce con piena efficacia la modalità di consegna prevista al
precedente articolo 10.
4. I consiglieri possono eleggere, ai fini di cui al presente articolo, un proprio domicilio elettronico
cui far pervenire gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.
5. L’Amministrazione comunale garantisce ai Consiglieri che abbiano comunicato il proprio
domicilio elettronico, |’accesso ai servizi telematici del Comune, il collegamento al sito intranet
comunale e le informazioni settimanali sull’attività dell’Ente.
6. L’Amministrazione comunale, al fine di garantire l’attuazione del presente articolo, mette a
disposizione dei Consiglieri comunali che ne facciano richiesta e che ne siano sforniti, una apposita
postazione informatizzata presso la residenza Comunale, nell’ufficio riservato ai Consiglieri
comunali,
7
L’Amministrazione comunale attraverso il proprio personale, garantisce ai Consiglieri
Comunali la formazione e l’addestramento necessari
per la migliore utilizzazione dei
servizi on line offerti ai sensi del presente articolo.
8
La presente modalità di convocazione si estende, altresì, alla convocazione della conferenza
dei capigruppo.
Art. 11
Luogo delle riunioni
1. Le riunioni del Consiglio Comunale si effettuano nella sala consiliare "P. Briganti" ubicata nel
Municipio, che deve essere esplicitamente indicata nell’avviso di convocazione.
2. Ove, per particolari motivi, ivi compresa l’esigenza di assicurare la massima pubblicità alle
adunanze consiliari, sia necessaria la scelta di un differente luogo, il Presidente, sentiti i
Capigruppo, designa un’altra sede.
Art. l2
Presidenza
1. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza o
impedimento dal Vice-Presidente e, in assenza di questi, dal Consigliere anziano, purchè non
ricopra la carica di Assessore comunale.
Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, cosi come definita
dall’art. 73 - 6° comma D. Legvo N. 267/2000, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco
proclamati Consiglieri.
Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rinunci di presiedere l’Assemblea, la Presidenza è
assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente
successivo.
Art. 13
Legalità de1l’adunanza
1. All’ora indicata nel1’avviso di convocazione, il Presidente fa procedere all’appello nominale.
2. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità dell’adunanza il
presidente dispone che si proceda ad un secondo ed ad un terzo appello, a intervalli di tempo non
superiori a mezz’ora.
3. In nessun caso l’apertura della adunanza può essere protratta di oltre una ora, da quella indicata
nell’avviso di convocazione.
4. Adempiute le formalità di cui sopra, se il Consiglio non risulti in numero legale, cioè
ove non siano presenti in prima convocazione la metà dei consiglieri assegnati (otto),
escluso il Sindaco, e in seconda convocazione almeno sei consiglieri assegnati per legge,
escluso il Sindaco, il Presidente ne fa dare atto nel verbale e chiude la seduta
dichiarandola deserta.
Art. 14
Validità delle adunanze
1. Il Consiglio Comunale in prima convocazione può deliberare con la presenza di
otto consiglieri assegnati per legge, escluso il Sindaco, salvo che la legge e lo Statuto non
prevedano la presenza di un numero speciale.
2. Il Consiglio Comunale può riunirsi in seconda convocazione che avrà luogo in un giorno
diverso della prima convocazione; nel corso di tale seduta le deliberazioni sono valide purchè
intervengano almeno sei consiglieri assegnati per legge, escluso il Sindaco.
3. Gli Assessori non Consiglieri comunali non concorrono alla determinazione del numero legale e
partecipano alla seduta senza diritto di voto.
Art. 15
Seduta in seconda convocazione
1. Qualora la seduta in prima convocazione dovesse andare deserta per il mancato intervento della
metà (otto) dei consiglieri assegnati per legge, escluso il sindaco, del Consiglio Comunale, o
qualora dovesse essere rilevata tale mancanza nel corso della seduta durante una votazione, la
riunione viene rinviata ad altra seduta in seconda convocazione, ove prefissata.
2. L’ipotesi di sedute di seconda convocazione, può essere prefissata nell’avviso di prima
convocazione.
3. Ove il Consiglio comunale non possa deliberare per mancanza del numero legale, il Segretario
comunale nel redigere il Verbale indica i nomi dei Consiglieri presenti, i nomi degli assenti
giustificati e prevede ad informare i Consiglieri assenti con apposito Avviso scritto della data, ora e
luogo della seduta di seconda convocazione.
4. Gli affari per cui la legge o lo Statuto richiedano un numero speciale di presenti o di voti
favorevoli possono trattarsi in seduta di seconda convocazione purchè ad essa intervenga il
particolare numero di Consiglieri prescritto per l’argomento trattato.
Art. 16
Computo dei Consiglieri per la validità delle deliberazioni
1
Le deliberazioni consiliari sono valide se conseguono il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei votanti.
1-bis. Le deliberazioni consiliari riguardanti il bilancio di previsione e relative variazioni,
l’assestamento generale del bilancio, il bilancio consuntivo, la ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi, il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli
equilibri generali di bilancio, sono valide se conseguono il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei componenti del consiglio comunale.
2. I Consiglieri sono obbligati ad allontanarsi dal1’aula sin dall’inizio della trattazione
dell’argomento e ad astenersi dal prendere parte alle deliberazioni a cui sono direttamente
interessati o hanno interesse loro congiunti o affini sino al quarto grado.
3. I Consiglieri per i quali sussista una causa di astensione obbligatoria non si computano nel
numero necessario a rendere legale l’adunanza.
4. I Consiglieri che escono dalla Sala prima della votazione non si computano nel numero
necessario a rendere legale l’adunanza.
5. Al di fuori del caso previsto dal precedente comma 3, i Consiglieri che dichiarano di astenersi dal
votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei
votanti.
Art. 17
Ordine del giorno
1. L’Ordine del giorno è fissato dal Presidente con iscrizione degli argomenti , comunicati dal
Sindaco, dalla Giunta, dalle Commissioni e dai singoli Consiglieri , che risultano istruiti ai sensi
de1l’art. 50 del presente regolamento.
2. Le materie sono trattate in ordine di presentazione. Quando i Consiglieri Comunali esercitano il
diritto di iniziativa al fine di promuovere un provvedimento formale da parte del Consiglio
Comunale, la richiesta deve essere corredata dalla relativa proposta da assoggettare ai pareri di rito,
ai sensi dell’art. 50 del presente regolamento.
3. Sono, altresì, inseriti nell’Ordine del giorno gli argomenti proposti da:
- CO.R.E.CO.;
- Difensore Civico con funzioni di controllo;
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Almeno 500 cittadini, ai sensi dell’art. 66 dello Statuto.
Ove l’iniziativa tenda a promuovere un provvedimento formale da parte del Consiglio Comunale, la
richiesta deve essere corredata dalla relativa proposta da assoggettare ai pareri di rito.
4. Le sedute del Consiglio Comunale possono protrarsi oltre la mezzanotte del giorno di
convocazione fino all’ultimazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, salvo
aggiornamento della seduta ad altra data deliberata dal Consiglio.
Art. 18
Deposito degli atti
1
La proposta di deliberazione, motivata in fatto e in diritto, munita dei pareri di regolarità
tecnica e contabile, espressi dai Funzionari, ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo N. 267/2000
unitamente agli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno del Consiglio, deve
essere depositata presso la Segreteria comunale non oltre i termini antecedenti la riunione
del Consiglio, cosi come stabiliti nell’art. 10 - comma cinque.
CAPO IV
DISCIPLINA DELLE SEDUTE
Art. 19
Potere discrezionale del Presidente
1
Al Presidente spetta mantenere l’ordine ed assicurare l’osservanza delle leggi e dei
Regolamenti, la regolarità delle discussioni,
2. Il Presidente dirige e regola la discussione, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle
questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l’ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.
Art. 20
Disciplina dei Consiglieri
1. Il Presidente può richiamare all’argomento in discussione l’oratore che se ne discostasse.
2. Se un Consigliere turba 1’ordine e pronuncia parole offensive o sconvenienti, il Presidente lo
richiama all’ordine nominandolo.
3. In casi di eccezionale gravità è in facoltà del Presidente di sospendere la discussione o la seduta
per un dato tempo e per non oltre due ore, o di scioglierla redigendo processo verbale.
4. Il Presidente dovrà in tal caso riconvocare il Consiglio non oltre dieci giorni.
Art. 21
Diritto di accesso nella sala consiliare
1. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte dell’aula I riservata al
Consiglio, oltre al Segretario Generale, agli impiegati e agli uscieri addetti al servizio; potrà, a
seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati
funzionari, o di esterni appositamente invitati.
Art. 22
Disciplina del pubblico
1. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta, debbono essere inermi,
rimanere in silenzio, tenendo un contegno corretto ed astenersi da qualsiasi manifestazione che
possa turbare lo svolgimento dei lavori e la serenità del dibattito.
2. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato opportuni avvenimenti, può ordinare che
venga espulso dall’aula chiunque sia causa di disordini.
3. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo o
quando non si possa accertare l’autore dei disordini, il Presidente può ordinare che sia sgombrata
l’aula. ·
Art. 23
Ordine del Consiglio comunale e Polizia dell’Aula
1
I poteri necessari per garantire l’ordine del Consiglio Comunale nell’aula spettano al
Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente.
2
Per la Polizia della parte dell’aula riservata al pubblico i poteri spettano al Presidente che li
esercita valendosi dell’assistenza del Comandante dei Vigili Urbani, il quale impartisce agli
agenti di servizio in aula gli ordini necessari.
3
La forza pubblica non può entrare nella parte dell’aula riservata al Consiglio se non per
Ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
Art. 24
Tumulti nell’aula
1. Qualora sorga tumulto nell’aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi può sospendere
la seduta per un dato tempo e, quindi, secondo l’opportunità, dichiarare tolta la seduta; in quest’
ultimo caso il Consiglio sarà convocato a domicilio in aggiornamento entro dieci giorni.
Art. 25
Sedute pubbliche e segrete
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. La seduta non può essere pubblica soltanto quando si tratti di questioni concernenti persone e che
comportino apprezzamenti sulla condotta, sui meriti e sui demeriti di esse.
3. In tal caso l’eventuale scrutinio deve eseguirsi a voti segreti e deve farsene constare nel verbale.
4. Sono questioni di persone, da trattare in sedute segrete e da deliberare a scrutinio segreto quelle
che comportano l’apprezzamento di requisiti e capacità personali, le modalità di condotta ed in
generale l’esame di problemi che implicano valutazioni delle condizioni personali 1 degli
interessati.
5. Le nomine dei membri di pubbliche amministrazioni, dei Revisori dei Conti o di altre
Commissioni si fanno in seduta pubblica e con votazione segreta.
Art. 26
Apertura delle sedute e verifica del numero legale
l. La seduta del Consiglio si apre con l’appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario
Comunale o da chi ne fa le veci, per accertare l’esistenza del numero legale, come alla norma del
Capo III del presente regolamento.
2. Il Presidente durante la seduta non è più obbligato a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in
numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno o più consiglieri. In tal caso la verifica sarà
effettuata alla fine del dibattito prima di procedere alla votazione.
Art. 27
Processo verbale
1. La seduta inizia con la approvazione del processo verbale delle sedute precedenti.
2. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza
modifiche. Occorrendo, si procederà mediante votazione palese.
3. Su processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre una rettifica, o
chiarire, o correggere il proprio pensiero della seduta precedente. Per tali dichiarazioni il tempo
concesso non potrà eccedere i cinque minuti.
Art. 28
Comunicazioni e dichiarazioni in apertura di seduta
1. Esaurite le formalità preliminari, prima che abbia inizio lo svolgimento dell’ordine del giorno, è
facoltà del Presidente di prendere o concedere la parola a chi la domanda per brevi comunicazioni,
commemorazioni, celebrazioni, richieste di informazioni che non riguardino o importino
deliberazioni e senza che sulle stesse si apra il dibattito.
2. Il Consiglio Comunale , inoltre, su proposta di uno o più consiglieri e con il consenso della
maggioranza dei presenti, può formulare voti su argomenti di carattere urgente e di particolare
importanza.
Art. 29
Ordine della discussione
1. I Consiglieri che intendono intervenire su un argomento iscritto all’ordine del giorno debbono
fame richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l’ordine delle domande.
2. La discussione su ciascun argomento in trattazione è aperta con una relazione del Sindaco e
dell’Assessore al ramo. Nella trattazione di argomenti particolarmente complessi e che richiedano
possesso di specifiche conoscenze tecniche, il Sindaco o l’Assessore al ramo, al fine di consentire a
tutti i Consiglieri una proficua e responsabile discussione, possono disporre di idonee modalità
esplicative e/o l’intervento di personale competente e qualificato.
Ciascun intervento non potrà avere una durata superiore ai dieci minuti.
Per argomenti di particolare importanza il Consiglio potrà concederne una superiore, su proposta
del Presidente o di uno o più consiglieri approvata dalla maggioranza dei consiglieri.
Art. 30
Divieto di dialoghi
l. I Consiglieri parlano in piedi dal proprio banco, dirigendo la parola all’interno del Consiglio.
2. Non sono ammessi dialoghi.
Art. 31
Divieto di interruzioni
1
Su ciascun argomento all’ordine del giorno nessun consigliere può prendere la parola più di
una volta, salvo che per una replica, per un richiamo al regolamento o per fatto personale,
per mozione d’ordine, questione pregiudiziale, dichiarazione di voto. In tal caso si osservano
le norme di cui ai successivi articoli.
2. A nessuno è permesso di interrompere chi parla tranne che al Presidente per un richiamo al
regolamento.
Art. 32
Richiesta della parola per fatto personale.
l. Chi domanda la parola per fatto personale, deve indicare in che cosa tale fatto si concreti. Il
Presidente decide.
2. E’ fatto personale l’essere chiamato in causa per qualsiasi motivo o il sentirsi attribuire opinioni
contrarie a quelle espresse.
3. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la
quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
4. Potranno rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i
Consiglieri che ne abbiano determinato la relativa esigenza.
5. Gli interventi su fatto personale non possono durare più di dieci minuti.
Art. 33
Proposte pregiudiziali o sospensive
l. Eventuali eccezioni pregiudiziali, tendenti ad escludere dalla discussione un determinato
argomento, devono essere proposte prima che si inizi la trattazione di quell’argomento. La stessa
norma vale per le istanze con cui si chiede la sospensione , il rinvio della discussione e della
deliberazione su un determinato argomento; tuttavia tali istanze, ove se ne appalesi la priorità e la
maggioranza dei Consiglieri presenti non vi si opponga, possono essere proposte nel corso della
discussione.
2. Le predette eccezioni e istanze sono sottoposte al voto del Consiglio e, oltre al proponente,
avranno facoltà di interloquire in proposito non più di un consigliere a favore ed uno contro,
ciascuno per non oltre cinque minuti.
Art. 34
Ordini del giorno ed emendamenti
1. Ciascun Consigliere ha facoltà di presentare ordini del giorno ed emendamenti su un determinato
argomento prima che si chiuda la discussione. Tali ordini del giorno sono posti a Votazione subito
dopo la chiusura della discussione medesima, secondo l’ordine della loro presentazione.
2. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni già
adottate dal Consiglio nella medesima seduta.
3. Gli ordini del giorno debbono essere redatti per iscritto , firmati e depositati sul banco del
Presidente
4. Sono considerati emendamenti le correzioni delle proposte ed anche le sostituzioni e le aggiunte
alle proposte medesime o alle loro singole parti.
5. Nel caso di presentazione in aula degli emendamenti, durante la discussione, deve comunque
pronunciarsi il Responsabile del Servizio competente ed in assenza il Segretario Comunale nei
limite della sua competenza circa la regolarità tecnica di essi ; ove, per ragioni tecniche e per la
complessità dell’argomento ciò non sia possibile, l’argomento viene aggiornato o
momentaneamente accantonato.
6. Gli emendamenti che comportano la necessità di parere preventivo di regolarità tecnica e
contabile devono essere presentati almeno dodici ore prima da quella fissata per l’inizio dei lavori
del Consiglio Comunale.
Art. 35
Mozione d’ordine
l. E’ mozione d’ordine il richiamo alla legge, o al regolamento o al modo in cui si intende procedere
alla votazione, avanzato dal Presidente, da uno o più Consiglieri.
Art. 36
Ordine della trattazione degli argomenti
l. Le proposte di deliberazione saranno sottoposte a discussione nell’ordine in cui sono enunciate
nell’avviso di convocazione.
2. L’ordine del giorno potrà essere invertito quando il Presidente o qualunque Consigliere ne faccia
proposta e questa non incontri opposizione. in caso di opposizione la proposta dovrà essere
approvata mediante votazione palese dalla maggioranza dei Consiglieri presenti, sentito uno a
favore e uno contro per non più di cinque minuti.
Art. 37
Chiusura della discussione
l. Quando sull’argomento in discussione non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente
dichiara chiusa la discussione stessa.
2. A chiusura della discussione è data facoltà di parlare al presentatore e, nel caso di proposte
contrarie e di mozioni, al Consigliere proponente.
CAP0 IV
Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni
Art. 38
Facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni
l. I Consiglieri, fermo restando il disposto del successivo art. 39 comma l, possono presentare
interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che concernino direttamente l’attività del
Comune o che interessino, comunque, la vita culturale , economica e sociale della Città.
2. Allo svolgimento delle interrogazioni e interpellanze sarà dedicata non più di un’ora all’inizio di
ogni seduta consiliare.
Art. 39
Interrogazioni
l. L’interrogazione consiste nella domanda rivolta per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna
informazione sia giunta al Sindaco o alla Giunta, e se la Giunta intenda comunicare al Consiglio
determinati documenti, abbia preso , o intenda prendere risoluzioni su un determinato oggetto o,
comunque, per sollecitare informazioni o chiarimenti sull’attività dell’Amministrazione.
2. L’interrogazione può essere verbale o scritta.
3. Il Sindaco o i singoli Assessori hanno facoltà di rispondere subito all’interrogazione o di porla
all’ordine del giorno alla prima seduta. Se l’interrogazione è stata presentata almeno cinque giorni
prima dovrà essere messa all’ordine del giorno della seduta successiva. Su richiesta
dell’interrogante la risposta può essere resa in Commissione Consiliare.
4. Se l’interrogante intende avere risposta scritta questa viene data entro quindici giorni dal
ricevimento ed essa è inserita nel processo verbale delle sedute consiliari.
5. Le interrogazioni sono poste all’ordine del giorno nell’ordine di presentazione, salvo che a
qualcuna di esse sia riconosciuta dal Consiglio carattere di urgenza o di preminenza.
6. Qualora il Consigliere non sia presente alla lettura della sua interrogazione questa si intende
decaduta, salvo che un altro Consigliere non ritenga di farla propria.
7. Le risposte del Sindaco e dell`Assessore su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica
dell’interrogante soltanto per dichiarare se sia o meno soddisfatto, spiegandone i motivi in non più
di cinque minuti.
Art. 40
Interpellanze
l. La interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i
motivi e gli intendimenti della loro azione e del loro atteggiamento in un determinato affare.
2. Le interpellanze sono poste all’ordine del giorno della seduta successiva se pervenute quindici
giorni prima della convocazione. Non pervenendo nel termine sopraddetto saranno poste all’ordine
del giorno , secondo l’ordine di presentazione, nelle sedute successive.
3. L’interpellanza, se l’interpellante non sia presente al suo turno, viene rinviata alla seduta in cui
sarà presente in aula.
4. Quando vi sono interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, il
Presidente può disporre che siano svolti contemporaneamente.
5. L’interpellante, o uno degli interpellanti, ha facoltà di svolgere l’interpellanza parlando per non
più di Cinque minuti. Dopo le dichiarazioni del Presidente o dell’Assessore, se l’interpellante, o gli
interpellanti non siano soddisfatti possono replicare per non più di cinque minuti o possono
presentare una mozione di cui il Presidente dà lettura. L’interpellanza non dà luogo ad alcuna
deliberazione del Consiglio
Art. 4l
Mozione
1. La mozione consiste in una proposta finalizzata a provocare una discussione generale su
argomenti o affari di particolare importanza che possono avere già formato oggetto di
interrogazione o di interpellanza o a determinare un voto circa i criteri da seguirsi nella trattazione
di un determinato affare o argomento.
2. Essa deve essere presentata almeno quindici giorni prima della seduta consiliare, salvo casi di
urgenza nei quali deve essere presentata almeno tre giorni prima.
3. Le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze e sulle interrogazioni che si riferiscono allo
stesso argomento. In tal caso gli interpellanti possono rinunciare alle loro interpellanze e sono
iscritti sulla mozione subito dopo il proponente di essa.
4. Sulla mozione parla per primo il proponente e possono intervenire una sola volta nella
discussione i Consiglieri che lo chiedano, oltre il Sindaco o gli Assessori, salvo eventuale replica
per dichiarazione di voto.
5. Esaurita la discussione, la mozione, ove il proponente lo richieda, viene posta in votazione e sono
messi ai voti anche gli ordini del giorno eventualmente presentati sull’argomento.
6. Se la mozione non riguarda argomenti attribuiti alla competenza del Consiglio, il Presidente
propone che la stessa, ancorché discussa sul piano generale, non determini il voto; il Consiglio
decide, seduta stante, in ordine alla proposta del Presidente.
7. Le mozioni sono poste testualmente all’ordine del giorno della prima seduta dopo la loro
presentazione. Sulle mozioni e sugli ordini del giorno che non hanno contenuto provvedimentale
non sono richiesti i pareri previsti dall’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo N. 267/2000.
8. La mozione di sfiducia è regolata dall’art. 52 del D. Leg.vo n. 267/2000.
CAPO VI
VOTAZIONI
Art. 42
Dichiarazione di voto e ordine delle votazioni
1
Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici
dichiarazioni di voto. Il tempo concesso per queste dichiarazioni non potrà superare i cinque
minuti per ciascun intervento. Hanno diritto di intervenire un rappresentante di ogni gruppo
e i Consiglieri che intendano esprimere un voto diverso da quello del proprio gruppo, ovvero
un voto la cui motivazione sia diversa rispetto a quella espressa dal proprio gruppo.
2. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Consiglio
ritenga necessario procedere alla votazione per singolo articoli, o commi, o capitoli, o voci, purchè
il proponente non si opponga.
3. Quando siano stati proposti emendamenti, procede la votazione sugli emendamenti stessi a
cominciare da quelli soppressivi; seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi. E’ sempre ammessa la
votazione per parti separate ove il Consiglio lo richieda e sempre che non vi si opponga il
proponente. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso; gli emendamenti
proposti dai singoli Consiglieri, prima di quelli proposti dalle Commissioni.
Art. 43
Forma delle votazioni
l. L’espressione di voto è, normalmente, palese e si effettua per appello nominale ovvero per alzata
di mano.
2. Debbono essere prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone e quelle per le
quali la legge lo prescrive.
3. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se questa è richiesta immediatamente dopo la
proclamazione del risultato.
Art. 44
Procedura della votazione per appello nominale
l. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente chiarisce il significato del SI e del NO.
2. L’appello nominale avviene secondo l’ordine di anzianità dei singoli Consiglieri.
3. Il Segretario Comunale prende nota dei voti favorevoli e di quelli contrari nonché dei nomi degli
astenuti e li comunica al Presidente.
Art. 45
Procedura delle votazioni per scrutinio segreto
1. Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede.
2. Il Presidente avverte del numero massimo delle indicazioni che vi possono essere iscritte, quindi
ordina l`appello e consegna a ciascun Consigliere una scheda bianca, vistata dal Presidente.
3. Il Consigliere esercita segretamente il voto e depone la scheda, previamente piegata nell’apposita
urna sul tavolo della Presidenza.
4. Terminata la votazione, il Presidente, con l’assistenza del Segretario e di tre scrutatori,
previamente designati dal Presidente, procede allo spoglio delle schede, che dovranno risultare dello
stesso numero dei votanti.
5. Le indicazioni che fossero eventualmente contenute nella scheda oltre il numero consentito, si
avranno come non scritte, a cominciare, nell’ordine di scritturazione, dalla prima esuberante.
6. Nell’ipotesi di irregolarità, il Presidente, valutate le circostanze, può proporre al Consiglio
Comunale di annullare la votazione e disporre la rinnovazione.
7. Le schede, per qualsiasi motivo contestate, devono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno
degli scrutatori e dal Segretario, e devono essere conservate in archivio con busta sigillata. Le altre
schede vengono distrutte subito dopo la votazione.
Art. 46
Divieto della parola durante la votazione
1. Iniziata che sia la votazione, non e concessa la parola ad alcuno sino alla proclamazione
Art. 47
Proclamazione dell’esito delle votazioni
1. Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l’esito.
2. Si intende adottata la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. I Consiglieri che
dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti ma si computano nel numero dei
presenti. Nelle votazioni segrete le schede bianche e le schede nulle si computano per determinare il
numero dei votanti.
3. Si richiede, in ogni caso, per la validità della seduta e della proclamazione dell’esito della
votazione la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per l’adozione di quei provvedimenti
per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti comunali prevedano tale maggioranza qualificata.
Art. 48
Elezione di persone
1
Se la legge, lo statuto o i regolamenti comunali non prevedono maggioranze speciali nelle
elezioni di persone, risultano eletti colui o coloro che hanno conseguito il maggior numero
di voti, al numero delle persone da eleggere. Se è prevista la rappresentanza delle
minoranze, nel caso in cui nella votazione non sia stato eletto alcun candidato delle
minoranze , sono dichiarati eletti, in luogo dell’ ultimo e/o degli ultimi eletti della
maggioranza, colui o coloro delle minoranze che hanno ottenuto il maggior numero di voti,
sino a coprire i posti previsti.
CAPO VII
Verbali e deliberazioni
Art. 49
Verbale delle sedute .
1. Di ogni seduta viene redatto verbale, che deve contenere l’ora, il giorno, il mese, l’anno ed il
luogo della riunione nonché i nomi dei consiglieri intervenuti all’adunanza.
2. I verbali del Consiglio comunale sono redatti dal Segretario Comunale - ovvero dal Vice
Segretario in caso di assenza, impedimento del Segretario - che può essere coadiuvato dal personale
comunale da lui prescelto. Il verbalizzante può avvalersi di mezzi meccanici o elettronici di
registrazione di proprietà comunale ovvero di terzi all’uopo incaricati.
3. Il verbale deve assicurare il fedele riscontro di ogni seduta consiliare e deve riportare i motivi
principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni, il numero
dei votanti a favore e contro su ogni proposta, nonché quello degli astenuti volontariamente o per
causa di incompatibilità.
4. Dal verbale deve risultare se la seduta ha avuto luogo in forma segreta e se la votazione è
avvenuta a scrutinio segreto.
5. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri, nel corso della trattazione, sono
riportati riferendo - con la massima chiarezza e completezza possibile - i concetti espressi da
ciascuno di essi.
6. Quando i Consiglieri ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono
riportati interamente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima
che il Consigliere ne dia lettura al Consiglio.
7. Ove la registrazione del dibattito abbia avuto luogo mediante l’utilizzo di sistemi meccanici
elettronici di registrazione, il testo degli interventi viene trascritto dal personale all’uopo incaricato
il quale dà allo stesso la forma più idonea per assicurare, nel rispetto della fedeltà sostanziale, la
massima chiarezza e completezza.
8. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
9. Il verbale, previa lettura in aula, è sottoposto a votazione in una delle sedute immediatamente
successive a quella a cui si riferisce.
Art. 50
Deliberazioni
1. Ogni proposta di atto deliberativo, che non sia mero atto di indirizzo,deve essere corredata di
parere in Ordine alla sola regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e,
qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso di parere negativo, l’organo deliberante, se ritiene di deliberare in modo difforme, ha
l’obbligo di motivare l’atto.
3. L’atto deliberativo deve contenere, oltre a quanto interamente riportato in proposta istruita, ai
sensi di legge, anche i nominativi dei consiglieri presenti, astenuti, votanti, ed il numero dei voti
favorevoli e contrari. Si omettono, invece, gli interventi, salvo esplicite richieste, che vengono
riportati nel verbale della seduta.
4. Ogni atto deliberativo viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
5. Le deliberazioni, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non
avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.
CAPO VIII
CONSIGLIERI
Art. 51
Poteri dei Consiglieri
1. I Consiglieri comunali hanno il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione
del Consiglio comunale; essi hanno, altresì, diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e
mozioni.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in
loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.
I Consiglieri hanno diritto di avere a disposizione gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine
del giorno, nonché gli atti d’ufficio che siano in essi richiamati o citati.
3. Ai Capi gruppo consiliari deve essere inviata copia integrale del testo delle delibere di consiglio,
di giunta comunale e l’elenco delle determine dei funzionari entro cinque giorni dalla loro
pubblicazione all’albo pretorio.
4. I Consiglieri possono chiedere , altresì, copia al Sindaco, tramite l’ufficio di segreteria, di tutti gli
atti pubblici, anche infraprocedimentali, del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni e dei
consorzi cui partecipa il Comune, necessari per l’espletamento del proprio mandato; le relative
copie devono essere rilasciate entro tre giorni dalla richiesta. ·
5. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
TITOLO III
Commissioni consiliari
CAPO I
Commissioni consiliari
Art. 52
Convocazione delle Commissioni
1. La convocazione delle Commissioni consiliari, con relativo ordine del giorno, è fatta dal
rispettivo Presidente o, in sua vece, dal Consigliere anziano. In difetto vi provvede il Presidente del
Consiglio comunale.
2. Della convocazione, recapitata almeno 48 (quarantotto) ore prima, sarà data anche notizia al
Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, agli Assessori competenti, ai
Capigruppo consiliari ed ai Presidenti delle altre Commissioni con le modalità di cui all'art. 10 ter
del presente regolamento. Il Presidente del Consiglio, d'ufficio o su richiesta, sentiti i rispettivi
Presidenti, può provvedere per taluni argomenti interessanti più Commissioni a convocare
collegialmente le Commissioni stesse. In tal caso le funzioni di Presidente sono attribuite al
Presidente più anziano di età.
Art. 53
Validità delle sedute di Commissione
1. Le sedute delle Commissioni non sono valide se non è presente almeno la metà dei componenti ,
e cioè tre.
Nel caso di sedute abbinate esse si intendono valide purchè vi sia almeno la metà dei componenti
assegnati ad ogni Commissione.
2. In assenza del Presidente presiede il Consigliere anziano.
3. Le sedute sono pubbliche.
Art. 54
Richiesta di pareri e di informazioni
l. Ciascuna Commissione, prima di procedere all’esame delle questioni proposte ad esse attribuite,
può fare richiesta al Presidente del Consiglio perché sia sentito il parere di altre Commissioni.
2. Alle sedute delle Commissioni consiliari possono partecipare, per invito delle Commissioni
stesse, tecnici, esperti, funzionari, rappresentanti delle forze sociali e della Società civile, nonché
rappresentanti del Consiglio comunale negli enti, aziende, istituti, consorzi ed altre forme
associative cui il Comune è interessato.
3. Le Commissioni, inoltre, per il miglior svolgimento dei compiti demandati, possono effettuare
sopralluoghi o altre attività conoscitive. Hanno, inoltre, facoltà di chiedere agli uffici ed alle aziende
del Comune informazioni, notizie e documenti.
Art 55
Nomina dei relatori
1
La Commissione, esaurito l’esame di ciascuna questione, affida il compito al Presidente o ad
altro componente di riferire al Consiglio o alla Giunta secondo la competenza.
2. Qualora non si raggiunga l’unanimità, riferisce un relatore a favore ed uno contro.
Art. 56
Termine delle pronunce delle Commissioni
1. Le Commissioni devono pronunciarsi sulle proposte o questioni ad esse assegnate nel termine di
15 (quindici) giorni dalla data di richiesta fatta al Presidente, salvo casi di urgenza; fatti salvi
termini diversi previsti negli specifici regolamenti.
2. Per gli argomenti particolarmente delicati e complessi, il termine ordinario di 15 giorni, a
richiesta motivata della Commissione, può essere prorogato al massimo di altri 15 (quindici) giorni.
Se sono iscritti all’ordine del giorno del Consiglio comunale, la Commissione deve pronunciarsi
almeno 48 (quarant’otto) ore prima del Consiglio.
3. Trascorso il termine senza che il parere sia stato espresso, la questione può essere iscritta
all’ordine del giorno del Consiglio o della Giunta comunale.
Art. 57
Votazioni
1. Qualora si renda necessario procedere a votazione, ognuno dei componenti effettivi ha diritto di
esprimere un voto.
2. Le deliberazioni sono valide, quando la proposta ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
CAPO II
Art. 58
Gettoni di presenza - Decadenza
1. Ai membri che partecipano alle sedute delle Commissioni verrà corrisposto un gettone di t
presenza nella misura praticata per i Consiglieri comunali.
2. Il Consigliere che non presenzia, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive incorre
nella decadenza dalla carica di componente della Commissione, previa segnalazione del rispettivo
Presidente.
Tale decadenza viene dichiarata dal Sindaco, che provvede alla sostituzione nel rispetto delle
modalità di cui all’art. 18 dello Statuto comunale.
•
Approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 39 del 16 ottobre 2001 - resa esecutiva
ai sensi dell’art. 134 - 3° comma del T.U.E.L. 18 agosto 2000, N. 267, in seguito a
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal 18 al 29 ottobre 2001.
Entrato in vigore il 30 ottobre 2001.
•
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2012. Reso esecutivo in
seguito a pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi - al
n. 316 - dal 03 aprile 2012 al 19 aprile 2012.
San Pancrazio Salentino, 20 aprile 2012.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Domenico RUSSO.