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Capitolo I Energia e sviluppo sostenibile nel diritto internazionale SOMMARIO: 1. Lo sviluppo sostenibile nel diritto internazionale dell’ambiente. – 2. Le applicazioni del principio dello sviluppo sostenibile al settore energetico. – 3. Lo stato del diritto internazionale nel settore dell’“energia sostenibile”: la Carta europea dell’energia, il Trattato e il Protocollo di attuazione. – 4. Segue: la Convenzione delle Alpi e il Protocollo “Energia”. – 5. Segue: la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il Protocollo di Kyoto. – 6. Segue: il Trattato che istituisce la Comunità dell’energia. – 7. Segue: il “Soft Law”. 1. Lo sviluppo sostenibile nel diritto internazionale dell’ambiente La concomitanza di fenomeni di deterioramento ambientale, sia a livello locale (inquinamento atmosferico, proliferazione di rifiuti, cementificazione) che internazionale (effetto serra, assottigliamento della fascia di ozono, piogge acide), ha indotto la comunità internazionale degli stati a riflettere sulla necessità di comportamenti e standard uniformi finalizzati ad arginare la crescita di tali fenomeni. La tutela ambientale è divenuta una componente importante della politica internazionale degli stati 1, consapevoli della globalità delle conseguenze dei danni ambientali i qua- 1 La necessità di tutelare l’ambiente mediante delle vere e proprie norme giuridiche è nata in seguito all’esigenza di proteggere un elemento essenziale per l’esistenza stessa degli esseri umani. Se nell’era della rivoluzione industriale prevaleva nettamente l’interesse allo sviluppo della tecnica, indispensabile per il miglioramento della qualità della vita, e veniva quindi attribuito un valore secondario alla preservazione degli elementi naturali, a causa degli effetti causati dalle attività umane sulle risorse ambientali è cresciuta la consapevolezza che le stesse costituiscono un patrimonio essenziale per le generazioni presenti e future. 2 Energia sostenibile li, seppur provocati da eventi localizzati, generalmente si propagano oltre i confini nazionali (si pensi agli effetti della fuoriuscita in mare di idrocarburi dalle navi cisterna, che generalmente provoca gravi danni al litorale di diversi stati, ovvero all’inquinamento atmosferico, che si propaga al di là di ogni confine nazionale ed è provocato da attività realizzate su vari territori) 2. 2 Sul tema generale della tutela dell’ambiente cfr. P. CONTINI-P.H. 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PRIEUR, Droit de l’environnement, Paris, 2011; A. VAN LANG, Droit de l’environnement, Paris, 2011. 4 Energia sostenibile minor sacrificio possibile delle risorse naturali, nel tentativo di raggiungere un equilibrio tra promozione dello sviluppo e tutela ambientale 3. Al fine di raggiungere in maniera efficace gli scopi che si prefigge, la politica ambientale deve necessariamente tener conto delle forti differenze che sussistono nello sviluppo economico, industriale e culturale degli stati, i quali non hanno tutti gli stessi mezzi per provvedere alla tutela dell’ecosistema. Le suddette problematiche hanno spinto i membri della comunità internazionale a coniare un diritto dell’ambiente, consapevoli della necessità di iniziative a livello internazionale. La maggior parte dei fenomeni di deterioramento ambientale sono, infatti, gestibili esclusivamente a livello globale, e risulterebbe senza alcuna utilità una politica di tutela ambientale condotta da parte di singoli stati. La soluzione delle difficili questioni ambientali richiede necessariamente una cooperazione a livello internazionale, la quale si rifletta, successivamente, sulla politica e sulla normativa nazionale. La consapevolezza della globalizzazione delle problematiche ambientali e, soprattutto, dei relativi rimedi, i quali possono risultare efficaci solo se applicati a livello generale, ha condotto all’introduzione, nell’ordinamento internazionale, di alcuni principi di diritto dell’ambiente 4. Il ca3 Per ampi riferimenti sulla stretta integrazione tra sviluppo economico e tutela dell’ambiente si vedano, in particolare, S. MARCHISIO, Gli atti di Rio nel diritto internazionale, in Riv. dir. int., 1992, p. 581 ss.; S. MARCHISIO-S.C. GARAGUSO (a cura di), Rio 1992: Vertice per la terra, cit.; O. FERRAJOLO, Le Nazioni Unite e lo sviluppo sociale, in Affari Esteri, 1995, p. 230 ss.; E. 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Il principio precauzionale, formulato inizialmente nella Carta mondiale della natura adottata nel 1982 in seno all’Assemblea generale delle Nazioni Unite (Principio 11, lett. a e b) ed affermato chiaramente nel Principio 15 della Dichiarazione di Rio de Janeiro (sulla quale v. infra), costituisce una Energia e sviluppo sostenibile nel diritto internazionale 5 rattere vincolante dei postulati ambientali 5 (nel cui ambito quello di prespecificazione di quello preventivo ed esige l’adozione di misure effettive di prevenzione nel caso di esercizio di attività arrecanti una seria minaccia per l’ambiente. In base a tale principio gli stati non possono invocare, per giustificare la propria inerzia, l’assenza di prove scientifiche che riconducano il pregiudizio dell’ambiente all’esercizio di tali attività. 5 Senza volersi soffermare sui principi di diritto ambientale ci si limita, in questa sede, a richiamare la bibliografia per i relativi approfondimenti: P. 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Per fare un esempio immediato, si pensi al divieto di minaccia ed uso della forza. Sebbene nel passato gli stati risolvessero, di norma, le loro controversie mediante la forza armata, in epoca successiva ai due conflitti mondiali le atrocità causate dalla guerra hanno Energia e sviluppo sostenibile nel diritto internazionale 7 to lentamente, in quanto l’idea stessa dell’ambiente come oggetto di tutela nell’ambito del diritto internazionale è relativamente recente. Inoltre, la consapevolezza dell’influenza delle attività umane sull’ecosistema è ancora più lenta a diffondersi nell’ambito degli stati della comunità internazionale. I principi a carattere ambientale scaturiscono, generalmente, da dichiarazioni internazionali a carattere non vincolante, che consentono l’affermazione graduale di concetti non ancora unanimemente accettati sul piano internazionale. Le disposizioni contenute nelle dichiarazioni di principi (dette anche soft law, per evidenziarne il contenuto non obbligatorio) sono, tuttavia, espressione di soggetti internazionali dotati di un forte peso sul piano internazionale (si pensi all’Organizzazione delle Nazioni Unite), e sanciscono principi di alto valore etico. Di conseguenza, le stesse costituiscono generalmente il punto di partenza di un lungo percorso che conduce alla stipulazione di impegni vincolanti per le parti firmatarie, a tutela di valori il cui rispetto, seppur lentamente, diviene alla fine vincolante ai sensi di appositi impegni internazionali. Un esempio di quanto detto è rappresentato dalla formazione della portata giuridica del concetto di sviluppo sostenibile 8. Tra i principi di diritto contribuito così fortemente a formare negli stati della comunità internazionale la consapevolezza della tragedia provocata dall’uso delle armi da far nascere in modo repentino un principio vincolante di diritto internazionale, avente addirittura il carattere di jus cogens, a tutela della pace e della sicurezza internazionale, considerate tra i più alti valori della comunità internazionale. 8 Nell’ambito delle cospicue opere dedicate a tale principio, oltre a quelle indicate nella nota 5 si vedano: R. MUNRO-J. LAMMERS, Environmental Protection and Sustainable Development: Legal Principles and Recommendations, Graham & Trotman, London, 1987; N. SINGH, Right to Environment and Sustainable Development as a Principle of International Law, in Studia Diplomatica, 1988, p. 45 ss.; K. GINTHER-E. DENTERS-P. DE WAART (eds.), Sustainable Development and Good Governance, Martinus Nijhoff, DordrechtBoston-London, 1995; M. 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Energia e sviluppo sostenibile nel diritto internazionale 9 L’idea della concomitanza tra lo sviluppo umano e la tutela dell’ambiente costituisce il fulcro del concetto di sviluppo sostenibile, in quanto la dimensione essenziale dell’essere umano è costituita dall’ambiente in cui lo stesso vive, e non vi può essere un reale sviluppo, cioè un miglioramento della qualità della vita, senza un parallelo rispetto per l’ambiente. La sincronia tra sviluppo e ambiente emerge, per la prima volta in modo chiaro, dalla Dichiarazione di Stoccolma, documento conclusivo della prima Conferenza Mondiale delle nazioni Unite sull’Ambiente 10 . La Dichiarazione di Stoccolma, approvata il 16 giugno 1972 e contenente 26 principi, proclama la responsabilità degli esseri umani nei confronti delle generazioni future in relazione alla salvaguardia ed al miglioramento dell’ambiente. Ai sensi di tale documento, dal carattere non vincolante, le risorse naturali devono essere tutelate a beneficio delle generazioni presenti e future, e la capacità della Terra di produrre tali risorse deve essere conservata e, ove possibile, ripristinata e migliorata. Sebbene il connotato della “sostenibilità” dello sviluppo non emerga ancora espressamente, nella Dichiarazione di Stoccolma l’idea dell’imprescindibilità della risoluzione dei problemi ambientali nell’ambito dello sviluppo sociale, economico e tecnologico è già chiarissima. Tale idea si estrinseca, successivamente, nel concetto di sviluppo sostenibile delineato nel Rapporto Bruntland Our Common Future del 1987 11. Tale studio, che analizza la crescita economica, l’affermazione dell’interdipendenza globale e la lotta alla povertà, nasce nell’ambito della Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo, composta da rappresentanze di 21 stati ed insediata nel 1983 su mandato dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Secondo il rapporto, è sostenibile “uno sviluppo che soddisfi i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità di quelle future di soddisfare le proprie necessità”. Tale concetto di sviluppo economico implica un radicale cambiamento dello stile di vita, 10 Si veda il testo della Dichiarazione all’indirizzo www.a21italy.it/medias/687697200765398.pdf, disponibile il 20 ottobre 2011. 11 WCED, Our Common Future, Oxford University Press, 1987. Sull’argomento si veda, in particolare, G. RUFFOLO (a cura di), Il futuro di noi tutti. Rapporto della Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, Bompiani, Milano, 1988; T. DE LA COURT, Beyond Brundtland. Green Development in the 1990s, New Horizons Press, New YorkLondon-New Jersey, 1990. 10 Energia sostenibile del consumo, delle modalità di sfruttamento delle risorse ambientali. Il cambiamento deve essere globale e comune, deve durare nel tempo e deve essere finalizzato a sostenere lo sviluppo umano delle generazioni presenti e future, senza limiti assoluti ed in maniera diffusa, creando una convivenza armonica tra esseri umani ed ambiente naturale. La Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo del 1992 12 consacra lo sviluppo sostenibile come criterio essenziale di ogni politica ambientale internazionale, contribuendo a delineare, insieme al Rapporto Bruntland, la portata interdisciplinare del principio in questione, il quale, da mero strumento di tutela ambientale e di equilibrio tra esseri umani ed ambiente esterno, diviene anche uno dei principali criteri di crescita economica, nonché di equità sociale. La stessa definizione di sviluppo sostenibile, in base alla quale sostenibilità significa soddisfazione delle esigenze delle generazioni presenti preservando quelle delle generazioni future, esprime un concetto che gravita intorno a quattro principi cardine: il principio dell’uso equo e sostenibile delle risorse naturali, rappresentato dall’uso prudente e razionale delle risorse naturali; il concetto di integrazione tra le politiche dello sviluppo e quelle della tutela ambientale, in base al quale è necessario affrontare le problematiche ambientali mediante l’adozione di un approccio globale ed equilibrato, integrando le esigenze ambientali e quelle di sviluppo economico; il concetto di equità intragenerazionale, consistente nella necessità che ogni stato, nell’applicazione delle proprie politiche di sviluppo, risponda non solo alle esigenze del suo popolo, ma anche a quelle degli altri Paesi, in un’azione di cooperazione per il raggiungimento di un medesimo obiettivo comune di sviluppo bilanciato; il principio di equità 12 Cfr., sul punto, V. LAVITOLA, Conferenza di Rio su ambiente e sviluppo, Colombo, Roma, 1992; S. MARCHISIO, Gli atti di Rio nel diritto internazionale, cit.; ID., Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale, in S. MARCHISIO-F. RASPADORI-A. MANEGGIA (a cura di), Rio cinque anni dopo, cit., p. 57 ss.; J. MC CARTHY, La Conferenza di Rio su ambiente e sviluppo, in La Civiltà Cattolica, 1992, p. 560 ss.; L. PINESCHI, La Conferenza di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo, in Riv. giur. ambiente, 1992, p. 705 ss.; M. TALLACCHINI, Earth Summit 92, in Riv. int. dir. uomo, 1992, p. 527 ss.; M. KEATING, The Earth Summit’s Agenda for Change, Geneva, Center for Our Common Future, 1993; P. SOAVE, Lo sviluppo sostenibile nella prospettiva dell’Agenda 21. Il programma di azione lanciato alla Conferenza di Rio de Janeiro, in Riv. giur. ambiente, 1993, p. 761 ss.; T. TREVES, Il diritto all’ambiente a Rio e dopo Rio, cit.; L. CAMPIGLIO-L. PINESCHI-D. SINISCALCO-T. TREVES, The Environment After Rio, cit. Energia e sviluppo sostenibile nel diritto internazionale 11 intergenerazionale, che si traduce nell’opportunità di limitare lo sfruttamento dell’ambiente, per evitare di danneggiare le generazioni future. In particolare, in base al principio dell’equità intergenerazionale, l’ambiente è concepito come “patrimonio comune” di tutti i membri della specie umana (sia della presente generazione che di quelle future), per cui ogni generazione ha il diritto di riceverlo nelle stesse condizioni di quello ricevuto dalla generazione passata, ed ha il dovere di mantenerlo almeno nelle medesime condizioni in cui l’abbia ricevuto 13. Tale principio va inteso, inoltre, come norma programmatica che impone agli stati di considerare, nell’applicazione delle proprie politiche, non solo le esigenze della generazione presente, ma anche di quelle future. Ciò significa porre un limite ad un uso indiscriminato ed eccessivo delle risorse naturali in modo da evitare un esaurimento delle stesse ai fini del loro sfruttamento per le generazioni future. Secondo l’accezione proposta, lo sviluppo sostenibile è una nuova categoria concettuale che sembra integrare e superare la stessa dimensione di patrimonio comune dell’umanità. In ogni caso non è possibile porre in essere un idoneo sviluppo sostenibile senza un’adeguata azione mirata a diffondere il concetto di solidarietà e di utilizzazione equa delle risorse, in funzione del benessere delle popolazioni future e in equilibrio con la tutela dell’ambiente 14. Le tre dimensioni ambientale, economica e sociale dello sviluppo sostenibile, insieme ad altri principi ambientali, si desumono dal contenuto dei documenti approvati in occasione dell’Earth Summit tenutosi a Rio de Janeiro dal 2 al 14 giugno 1992. La Dichiarazione su Ambiente e Sviluppo sancisce alcuni aspetti particolarmente importanti dello sviluppo sostenibile 15. Il diritto allo svilup13 Cfr. sul punto, soprattutto, E. BROWN WEISS, In Fairness to Future Generation: International Law, Common Patrimony and Intergenerational Equity, UN University Press, Tokio, 1989; P. MANZINI, I principi di diritto internazionale dell’ambiente nella Convenzione quadro delle N.U. sui cambiamenti climatici, in Nuove leggi civ. comm., 1995, p. 447 ss.; nonché M.C. CICIRIELLO, Dal principio del patrimonio comune al concetto di sviluppo sostenibile, cit. 14 In tal senso, la necessità di uno sviluppo sostenibile si afferma anche nei confronti della tutela dei beni culturali ed ambientali, consistendo nel diritto di tutti gli stati di partecipare equamente al godimento o allo sfruttamento delle risorse comuni, tutelando le esigenze delle generazioni future e agendo in funzione dell’interesse comune. 15 Per tale Dichiarazione si veda il sito dell’UNEP alla pagina http://www.unep.org/ 12 Energia sostenibile po si deve realizzare nell’equo soddisfacimento delle esigenze ambientali e di quelle relative allo sviluppo intergenerazionale (Principio 3). Per realizzare uno sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente deve essere considerata parte integrante del processo di sviluppo (Principio 4). La lotta alla povertà, a livello internazionale, è un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile (Principio 5). Con riferimento ai danni ambientali, viene introdotto il principio delle responsabilità comuni ma differenziate, in base al quale ogni stato è responsabile in proporzione alle risorse economiche e tecnologiche di cui dispone e alla pressione esercitata sull’ecosistema dalle rispettive società (Principio 7) 16. Costituiscono un valido strumento di sviluppo sostenibile le politiche di scambio e di trasferimento delle tecnologie, nonché quelle demografiche (Principio 8 e 9). Lo strumento d’attuazione della Dichiarazione, altro documento di natura non vincolante denominato Agenda 21 17, ha assunto grande rilievo per il suo intento di rappresentare un Piano d’azione per lo sviluppo sostenibile indirizzato alle comunità locali, ai governi, all’ONU e ad altre agenzie interessate a tale sviluppo. Nel Vertice di Rio sono state firmate anche la Dichiarazione sui principi relativi alle foreste, la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e la Convenzione sulla diversità biologica 18. Tra tali documenti, la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici rappresenta una tappa essenDocuments.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163, disponibile il 22 ottobre 2011. 16 Sul principio delle responsabilità comuni ma differenziate tra Paesi in via di sviluppo e Paesi industrializzati in materia di ripartizione degli oneri relativi alla tutela ambientale cfr., in particolare, S. MARCHISIO, La responsabilità comune ma differenziata degli Stati nella promozione dello sviluppo sostenibile, in Annali dell’Università di Ferrara, sez. V, Saggi II, Ferrara, 1995, p. 49 ss.; G. TAMBURELLI, The Principle of Common But Differentiated Responsibility in the International Agreements for the Protection of the Ozone Layer, in G. CORDINI-A. POSTIGLIONE (a cura di), Ambiente e Cultura, Napoli, 1999, p. 503 ss.; ID., Osservazioni su democraticità e formazione delle norme internazionali ambientali, in Dir. e gest. amb., 2001, n. 3, p. 92; nonché F. MUNARI, Tutela internazionale dell’ambiente, cit., p. 422 s. 17 Cfr., in proposito, il sito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alla pagina http: //www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml, disponibile il 22 ottobre 2011. 18 Per i rispettivi testi si vedano le seguenti pagine, disponibili il 22 ottobre 2011: http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-3annex3.htm; http://unfccc.int/resour ce/docs/convkp/conveng.pdf; http://www.cbd.int/convention/text/. Energia e sviluppo sostenibile nel diritto internazionale 13 ziale per l’evoluzione del concetto di sostenibilità, affrontando principalmente il problema della riduzione dei cambiamenti climatici generati dall’emissione dei gas serra, mentre la Convenzione sulla diversità biologica ha un ruolo importante di chiarimento del concetto di sostenibilità. La stessa afferma, all’art. 2, che è sostenibile un uso delle risorse biologiche secondo modalità che non ne comportino una diminuzione a lungo termine, salvaguardando al tempo stesso il soddisfacimento delle generazioni presenti e future. Nel Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile, tenutosi a Johannesburg nel 2002, sono stati approvati una Dichiarazione sullo Sviluppo Sostenibile ed un Piano d’azione, entrambi non vincolanti 19. La Dichiarazione, il cui scopo fondamentale è rappresentato dall’intento di fornire una linea di continuità tra i summenzionati Vertici di Stoccolma, Rio e Johannesburg, richiama essenzialmente i criteri precedentemente affermati, rafforzandoli. Lo sviluppo sociale rappresenta un pilastro fondamentale nella costruzione di uno sviluppo sostenibile, insieme a quello economico ed ambientale (Principio 5 ed 11). La liberalizzazione del commercio va condotta secondo criteri che avvantaggino sia i Paesi industrializzati che quelli meno sviluppati, nel quadro di politiche di sviluppo sostenibile, condotte dall’Organizzazione Mondiale del Commercio, miranti a conseguire una globalizzazione equa e regolamentata (Principio 14). È necessario dar vita ad un’istituzione multilaterale fondata sullo stato di diritto, sulla democrazia, sulla pace e sulla sicurezza che garantisca lo sviluppo realmente sostenibile in ogni stato (Principio 31 e 32). Il Piano d’Azione è finalizzato al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile mediante l’indicazione di precisi obiettivi, da realizzare in alcuni casi entro determinate scadenze temporali. La questione ambientale è affrontata con un approccio non più frammentario, bensì per ecosistemi (ad esempio, nei paragrafi 29 e 31 viene affrontata la tutela dell’intero ecosistema marino). Nel perseguimento dello sviluppo sostenibile si riafferma il principio delle responsabilità comuni ma differenziate, in base alle diverse possibilità e alle rispettive risorse economiche (paragrafo 75). 19 Cfr. ancora il sito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rispettivamente alle pagine http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POI_PD.htm e http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_PlanImpl.pdf, disponibili il 22 ottobre 2011. 14 Energia sostenibile 2. Le applicazioni del principio dello sviluppo sostenibile al settore energetico L’obiettivo della sostenibilità non può essere disgiunto da quello dello sviluppo, che ne costituisce il presupposto. Per poter individuare gli strumenti della sostenibilità è, dunque, essenziale evidenziare in primo luogo in cosa consiste lo sviluppo, obiettivo primario da realizzare. Nell’ambito della Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite del 2000 tale scopo fondamentale è stato individuato nei Millennium Development Goals, i cui obiettivi consistono nell’eliminazione della povertà assoluta e della fame; nell’assicurazione dell’istruzione elementare a livello universale; nella promozione della parità tra i sessi; nella riduzione della mortalità infantile e di quella materna; nella lotta alle malattie che provocano la più alta mortalità, come l’Aids e la malaria; nella garanzia della sostenibilità ambientale; nel potenziamento di un partenariato globale per lo sviluppo 20. Nel mondo, circa il 20% della popolazione non ha beneficiato di alcuna crescita economica. Più di un miliardo di persone non soddisfa i propri bisogni fondamentali: gran parte degli esseri umani che vivono nel sud del mondo non dispone di sistemi fognari, di acqua corrente e non inquinata, di cibo sufficiente; non abita in case adeguate; non ha accesso ad alcun sistema sanitario e scolastico. Le problematiche relative allo sviluppo sono inscindibilmente legate, da un lato, alla tutela ambientale e, dall’altro, allo sviluppo del settore energetico. La protezione dell’ambiente si evolve continuamente, in relazione alle priorità e alle mutate esigenze. Le questioni ambientali e quelle connesse allo sviluppo economico-sociale degli esseri umani si integrano a vicenda, e hanno una notevole influenza reciproca: mentre in epoca meno recente tutelare l’ambiente significava preservare la natura, attualmente la tutela ambientale implica valutazioni non inerenti necessariamente l’ecosistema, come il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni più povere, la promozione dei diritti umani, nonché «l’abbandono di modelli “insostenibili” di produzione e di consumo» 21. 20 Cfr., sul punto, il § 7. Così U. LEANZA, Il diritto internazionale. Da diritto per gli Stati a diritto per gli individui, cit., p. 261. 21