Comunicato ECC/27/GS Riunione del 16/5/2014

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Comunicato ECC/27/GS Riunione del 16/5/2014
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Ufficio del Giudice Sportivo
Curva Nord - Stadio Olimpico
00194 ROMA - tel.06/36857306
CAMPIONATO NAZIONALE ECCELLENZA
COMUNICATO ECC/27/GS
(Riunione del 16 Maggio 2014)
OPPOSIZIONE MONITORIA VEA FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Il Giudice Sportivo,
visto il ricorso ex art. 80 del Regolamento di Giustizia inviato il 12 maggio 2014 alle ore 11.56 e protocollato
dall’Ufficio del Gs in data 14 maggio 2014 (prot. 1504) dalla società Vea Femi Cz Rugby Rovigo Delta S.S.D. a. R.l., in
persona del presidente pro tempore, il Dott. Comm. Francesco ZAMBELLI, avverso la sanzione di settimane 4
(quattro) di squalifica comminate al sig. Matteo FERRO, (tessera n.154159) con il Comunicato ECC/25/GS, per la
violazione dell’art. 26/1 lettera m), lo dichiara ammissibile.
Nel merito la ricorrente in due distinti motivi di gravame eccepisce l’infondatezza della decisione assunta dal
Giudice Sportivo FIR e l’eccessiva quantificazione della sanzione irrogata e la contraddittorietà e/o difformità tra parte
motiva e dispositivo avendo il Giudice Sportivo indicato nella parte in motivazione la sanzione di settimane 3 (tre)
mentre nella parte dispositiva del P.Q.M. ha indicato la effettiva sanzione irrogata di settimane 4 (quattro) di
squalifica.
Dopo aver argomentato (pagine 3 del ricorso) che le norme procedurali previste dal Regolamento di Giustizia
nel caso de quo consentirebbero alle società di proporre il mezzo di gravame entro 30 giorni, tacciando tale procedura
come“incredibile libertà di scelta sui tempi per far scattare la sanzione” conclude chiedendo in via principale di
ravvisare la non commissione del fallo da parte del giocatore Matteo Ferro con annullamento della sanzione irrogata;
in via subordinata in parziale riforma della decisione impugnata, irrogare al giocatore la sanzione minima prevista
dalla norma violata e pari a 2 settimane; in denegata ipotesi di rigetto dichiararsi che la sanzione irrogata con la
decisione del 7 maggio 2014 è pari a tre settimane di squalifica come esposto in narrativa.
In via istruttoria la ricorrente allega cd rom contenente due file con le immagini della partita relativamente ai
secondi precedenti l’azione fallosa.
Preliminarmente il Gs rileva come nella busta che ha inviato la ricorrente il cd rom è integralmente
inutilizzabile essendo rotto in più punti.
Probabilmente nella fase di spedizione l’urto accidentale della busta contenente il cd, che era inserito in un
semplice involucro di carta, ha arrecato i danni al cd. stesso che,pertanto, non è più visionabile.
Per ragioni di celerità rispetto alle decisioni da assumere e non potendo rinviare il procedimento e la sua
decisione ad altra data, in attesa che il Vea Femi Cz Rovigo possa spedire nuovamente la prova video, e nella
considerazione che le immagini acquisite in precedenza hanno già dato ampia garanzia di qualità, la prova richiesta
non viene acquisita e si passa al merito della decisione.
Con il secondo punto di gravame, che viene discusso anticipatamente rispetto al primo motivo (infondatezza
della decisione ed eccessiva quantificazione della sanzione irrogata), il Gs evidenzia come nel caso prospettato dalla
ricorrente non è ravvisabile alcuna contraddittorietà e/o difformità tra la parte della motivazione e il dispositivo.
Il Gs non può che stupirsi nel rilevare come alla difesa della ricorrente non sia stato sottoposto in visione e/o
consegnata la prova che al contrario avrebbe sconsigliato di proporre la pretestuosa motivazione di gravame.
Invero nel ricorso non si fa assolutamente menzione del telegramma che l’Ufficio del Giudice Sportivo ha
inviato alla società Vea Femi Cz Rovigo Delta in data 7 maggio 2014 alle ore 15.41, regolarmente ricevuto, come
attesta la ricevuta di consegna, con il quale è stato comunicato al Vea Femi Cz Rovigo e ai R.C. I Cavalieri S.S.D.
A.r.l. Prato la sanzione comminata.
Delle due l’una o il difensore del Vea Femi Cz Rovigo non ha avuto il testo del telegramma con la sanzione
indicata correttamente oppure ha omesso di farne menzione nel ricorso per arrivare a sostenere che la sanzione
corretta fosse quella indicata in motivazione e non quella del dispositivo !?!.
Tentativo che deve rigettarsi anche sotto un ulteriore profilo.
Costituisce ius receptum il principio secondo il quale il contrasto tra la motivazione e il dispositivo della
sentenza e di ogni altro provvedimento giurisdizionale, deve essere sempre risolto con il criterio della prevalenza
dell’elemento decisionale su quello giustificativo.
Segue
Segue Com.ECC/27/GS pag. 2
Segue Opposizione Vea Femi CZ Rugby Rovigo Delta S.S.D. A.r.l.
Il dispositivo costituisce l’atto mediante il quale il giudice estrinseca la volontà di legge nel caso concreto
mentre la motivazione assolve una funzione strumentale.
Il summenzionato principio, conosciuto anche dalla difesa della ricorrente, è riscontrato sia nel telegramma,
sia nel dispositivo della decisione del 7 maggio 2014 stesso che riporta le 4 (quattro) settimane di squalifica con la
decorrenza 8 maggio - 4 giugno 2014, ed è stato oggetto per di più di errata corrige da parte di questo ufficio con il
comunicato Ecc/26/Gs del 14 maggio 2014.
Il Gs crede di aver chiarito sufficientemente che la società Vea Femi Cz Rovigo era perfettamente a
conoscenza sia dell’entità della sanzione che della sua decorrenza, e che l’eccezione sia del tutto infondata in fatto ed
in diritto e, dunque, non meritevole di accoglimento.
Merita ,invece, particolare attenzione il primo motivo di gravame, non tanto sulla pretesa e ritenuta
infondatezza della decisione del Giudice Sportivo, quanto, piuttosto, sulla quantificazione della sanzione.
La prima parte della censura è una ricostruzione dei fatti che sono già noti al giudicante.
Giova precisare che il Giudice Sportivo ha sanzionato il tesserato Matteo FERRO per aver commesso un fallo
violento, volontario, estraneo all’azione di gioco e non rilevato dal direttore di gara, tutti elementi confermati dalla
stessa reclamante che punta tutta la sua difesa sulla circostanza che il sig. FERRO non avrebbe colpito il giocatore a
terra.
Ciò suffragato dalle immagini video.
L’art. contestato il 26/1 lettera m) sanziona la ginocchiata e le immagini visionate portano ad affermare che il
sig. FERRO, rialzatosi da un raggruppamento, entra con il ginocchio destro nel raggruppamento stesso, da posizione
laterale e colpisce un avversario.
Lo stesso giudice aveva fatto riferimento nella sua decisione alla circostanza che le immagini non erano
chiarissime sul gesto del colpire l’avversario, ma una volta finito il raggruppamento, dopo una piccola baruffa accesa
per il fallo commesso tra giocatori delle due squadre, a terra restava proprio il giocatore del Prato sig. Damiani.
Dunque nulla di nuovo nella disamina della ricorrente se non una critica, neppure accoglibile sulla scorta delle
immagini, che a parere del Gs non lasciano spazio a dubbi.
L’unico motivo che merita accoglimento è la richiesta da parte della ricorrente di valutare con favore la
presenza di circostanze attenuanti in relazione al record professionale del sig. FERRO.
Invero il Gs ha potuto accertare come il sig. Matteo FERRO, fin dalla categoria Under 15 non abbia mai
riportato sanzioni disciplinari, con ciò legittimando il Giudice, in questa sede, ad applicare alla fattispecie in esame il
dettato dell’art. 12 Regolamento di Giustizia.
A mente di questo articolo il Giudice Sportivo può tenere in considerazione le circostanze che attenuano le
sanzioni a favore di soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
Invero nelle conclusioni la ricorrente richiede altra tipologia di decisione, ma proprio l’articolo 12 Reg. di Giust.
consente al Giudice di verificare se esistano altre circostanze che possano legittimare una riduzione o una diversa
sanzione rispetto a quanto applicato in prima fase.
Sul punto soccorre anche il Legislatore Federale che in passato ha chiarito come tra le attenuanti generiche
debbano essere ricomprese proprio l’assenza di precedenti del tesserato e /o il suo comportamento processuale o
disciplinare se convocato dinanzi alle autorità federali.
In ragione di ciò e facendo uso del suo potere discrezionale ex art. 13 punto 1 lettera b) Reg. di Giustizia, il
GSN ritiene che si possa ridurre la sanzione complessiva di settimane 4 (quattro) di squalifica a settimane 3 (tre) di
squalifica, proprio per la concorrenza delle attenuanti generiche di cui all’art. 12 punto 1 del regolamento di Giustizia.
Segue
Segue Com.ECC/27/GS pag. 3
Segue Opposizione Vea Femi Cz Rugby Rovigo Delta S.S.D. A.r.l.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo in accoglimento parziale del ricorso proposto ex art. 80 Reg. di Giust. dalla società Vea
Femi Cz Rovigo Delta S.S.D. A.r.l.,visti gli artt. 10, 12, 13, 26 1 lettera m), 72 punto 3 in riferimento all’art. 77 lett.
b), 79, 80 del Regolamento di Giustizia, nel confermare che la sanzione originaria è da intendersi quella di 4 (quattro)
settimane di squalifica (decorrenza 8 maggio 2014 – 4 giugno 2014), come chiarito nella narrativa della presente
pronuncia, riduce la sanzione così rideterminata in 3 (tre) settimane di squalifica con decorrenza 8 maggio 2014 28 maggio 2014 compreso.
Dispone la restituzione della tassa reclamo.
Roma, 16 maggio 2014
Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)
I Giudici Sportivi
(Avv. Michele Carlotto)
(Avv. Marco Cordelli)