La guida dell`imprenditore
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La guida dell`imprenditore
SERVIZIO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL’AUTOIMRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE GUIDA ALLA FORMA GIURIDICA SOCIETA' COOPERATIVE 1 Guida alla scelta della forma giuridica Mod. D4/coop Società cooperative Una delle prime scelte che deve fare chi inizia un lavoro in proprio è quella della forma giuridica che dovrà assumere la gestione. Si tratta di stabilire, in pratica, se lavorare individualmente o associarsi con altre persone, costituendo una società. Se si sceglie quest'ultima soluzione, occorre inoltre decidere il tipo di società da costituire: società di capitale o società di persone (Snc, Sas, s.s.). È importante avere le idee chiare sulla forma giuridica che si intende assumere, poiché le scelte effettuate all'inizio possono rivelarsi, in un secondo momento, inadeguate se non addirittura antieconomiche. Infatti, l'errore nella scelta della forma giuridica può determinare un sottodimensionamento o un sovradimensionamento dell'impresa che può generare, in entrambi i casi, ulteriori costi. Pertanto, è opportuno non trascurare di analizzare una serie di elementi, tra cui: 1 2 3 la responsabilità patrimoniale si dovrà decidere se limitare la responsabilità patrimoniale al capitale sottoscritto o coinvolgere l'intero patrimonio personale dell'imprenditore la convenienza fiscale la tassazione diretta, pur coinvolgendo la stessa categoria di reddito (quello d'impresa), varia a seconda della forma giuridica assunta le prospettive economiche e finanziarie dell'attività aziendale se per l'esercizio dell'attività servono ingenti capitali sarà preferibile scegliere una forma giuridica più evoluta, e quindi costituire una società . 2 Le cooperative (aggiornato alla riforma del diritto societario dec. L.vo n 6 del 2003) Le cooperative possono essere di due tipi: - cooperative a mutualità prevalente: a cui sono riservate i benefici fiscali - cooperative diverse Le coop sia a mutualità prevalente che le altre devono conseguire uno "scopo mutualistico", devono cioè mirare a procurare ai soci beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni complesse più vantaggiose di quelle offerte dal mercato. Il numero di soci minimo è 9, anche se è possibile il minimo di 3 nel caso in cui vengano adottate le norme della srl. Se successivamente il numero dei soci diviene inferiore la cooperativa si scioglie, salvo opportuna integrazione entro un anno. Il recesso di un socio è ammesso solo per giusta causa e cioè nei casi previsti dalla legge (recesso legale) o dall'atto costitutivo (recesso statutario). È vietato il recesso at nutum, cioè senza giusta causa. Il valore delle azioni o quote è compreso tra le 25 e le 500 €. Tra i requisiti dei soci il più importante è l'impossibilità se si esercita in proprio un'impresa in concorrenza con quella della cooperativa. Il voto è di norma pro capite, anche se esiste la possibilità di voto plurimo in caso di titolarità di strumenti finanziari, persone giuridiche socie e soci imprenditori. Pro…… - - nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio (responsabilità limitata) L’attività dei soci è prestata a loro vantaggio e consente di ottenere beni e servizi a condizioni vantaggiose (esenzione reddito prodotto); Il trattamento fiscale è favorevole (agevolazioni imposte indirette ed IVA); Il reperimento di finanziamenti è agevolato 1.coop a mutualità prevalente ……e contro - - - L’utile ripartibile fra i soci non può essere superiore a una percentuale minima prestabilita dal capitale sociale. I guadagni dei soci perciò provengono dagli stipendi. La struttura organizzativa è piuttosto articolata e gli adempimenti burocratici risultano dunque più complessi (maggior burocrazia) Problemi correlati alla figura del sociolavoratore Esclusione dalla contabilità semplificata 2. coop sociali (L. 381/91) 3 Il suo scopo è soddisfare l'interesse dei soci. Le cooperative a mutualità prevalente possono essere: •cooperative di consumo •cooperative di lavoro •cooperative operanti nel settore della produzione o dei servizi Il suo scopo è rispondere all'interesse generale della comunità, il cosiddetto scopo solidaristico orientato all'esterno della compagine sociale. Le cooperative possono essere: - I criteri per la definizione della prevalenza sono desumibili dagli artt. 2513 e 2514 del Cod. civ. La perdita della qualifica della prevalenza si ha quando per due esercizio consecutivi non è rispettata la condizione di prevalenza ovvero quando sono modificate le previsioni statutarie sulla distribuzione di utili e riserve. In tali cooperative il patrimonio societario non appartiene ai soci, ma nel caso di liquidazione deve essere devoluto al fondo per lo sviluppo della cooperazione. di tipo A: fornisce servizi socio-sanitari ed educativi (impegnano solo soci lavoratori e volontari) di tipo B: quelle che prevedono attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (debbono impegnare anche i soci lavoratori disagiati) I soci possono essere: - - - lavoratori: partecipano all'attività della coop svolgendo una normale attività lavorativa remunerata lavoratori disagiati: partecipano all'attività della coop ottenendo il soddisfacimento di due bisogni: l'inserimento e l'addestramento lavorativo e la relativa retribuzione l'inserimento sociale: tali soci devono appartenere a determinate categorie di soggetti svantaggiati (ex alcolisti, ex tossicodipendenti, disabili fisici, psichici,ecc..) soci volontari: operano in modo spontaneo e gratuito per fini di solidarietà 4 Percorso Società cooperativa A chi rivolgersi Adempimento 1 Notaio 2 Ufficio IVA o C.C.I.A.A. 3 Atto costitutivo Domanda Partita I.V.A. C.C.I.A.A. Iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A. Iscrizione all’ albo delle società cooperative Inail - Inps Apertura posizione C.C.I.A.A. o Notaio Vidimazione libri contabili 4 5 6 Si ricorda che………… L’Iscrizione in C.C.I.A. della provincia in cui ha sede legale puo’ avvenire: - - PER CORRISPONDENZA (RACC A.R.) PER VIA TELEMATICA (SISTEMA TELEMACO) Con l’iscrizione al Registro delle imprese l’imprenditore assolve anche l’obbligo di iscrizione ai fini assicurativi e assistenziali. 5 costi 1 Atto notarile 2.000,00-3.000,00 Iscrizione: € 93,00+€ 14,62 marca (+ eventuali UL) 2 - € 40,00 3 Diritti annuali per iscrizione C.C.I.A. € 93,00 4 Deposito annuale del bilancio € 67,33 5 Contributi Per ogni socio lavoratore Irpef Imputato singolarmente al singolo socio Ires imposta sui redditi delle società 33% del reddito imponibile Irap 4,25% sull’imponibile 7 6