La guida dell`imprenditore

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La guida dell`imprenditore
SERVIZIO
DI PROMOZIONE E SVILUPPO
DELL’AUTOIMRENDITORIA
GIOVANILE E FEMMINILE
GUIDA ALLA FORMA GIURIDICA
SOCIETA' COOPERATIVE
1
Guida alla scelta della forma giuridica
Mod. D4/coop
Società cooperative
Una delle prime scelte che deve fare chi inizia un lavoro in proprio è quella della forma giuridica
che dovrà assumere la gestione. Si tratta di stabilire, in pratica, se lavorare individualmente o
associarsi con altre persone, costituendo una società. Se si sceglie quest'ultima soluzione, occorre
inoltre decidere il tipo di società da costituire: società di capitale o società di persone (Snc, Sas,
s.s.).
È importante avere le idee chiare sulla forma giuridica che si intende assumere, poiché le scelte
effettuate all'inizio possono rivelarsi, in un secondo momento, inadeguate se non addirittura
antieconomiche.
Infatti, l'errore nella scelta della forma giuridica può determinare un sottodimensionamento o un
sovradimensionamento dell'impresa che può generare, in entrambi i casi, ulteriori costi.
Pertanto, è opportuno non trascurare di analizzare una serie di elementi, tra cui:
1
2
3
la responsabilità
patrimoniale
si
dovrà
decidere
se
limitare la responsabilità
patrimoniale
al
capitale
sottoscritto o coinvolgere
l'intero
patrimonio
personale dell'imprenditore
la convenienza fiscale
la tassazione diretta, pur
coinvolgendo
la
stessa
categoria di reddito (quello
d'impresa), varia a seconda
della
forma
giuridica
assunta
le prospettive
economiche e
finanziarie dell'attività
aziendale
se
per
l'esercizio
dell'attività servono ingenti
capitali
sarà
preferibile
scegliere
una
forma
giuridica più evoluta, e
quindi
costituire
una
società
.
2
Le cooperative
(aggiornato alla riforma del diritto societario dec. L.vo n 6 del 2003)
Le cooperative possono essere di due tipi:
- cooperative a mutualità prevalente: a cui sono riservate i benefici fiscali
- cooperative diverse
Le coop sia a mutualità prevalente che le altre devono conseguire uno "scopo mutualistico",
devono cioè mirare a procurare ai soci beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni complesse
più vantaggiose di quelle offerte dal mercato.
Il numero di soci minimo è 9, anche se è possibile il minimo di 3 nel caso in cui vengano
adottate le norme della srl. Se successivamente il numero dei soci diviene inferiore la cooperativa
si scioglie, salvo opportuna integrazione entro un anno.
Il recesso di un socio è ammesso solo per giusta causa e cioè nei casi previsti dalla legge
(recesso legale) o dall'atto costitutivo (recesso statutario). È vietato il recesso at nutum, cioè
senza giusta causa.
Il valore delle azioni o quote è compreso tra le 25 e le 500 €. Tra i requisiti dei soci il più
importante è l'impossibilità se si esercita in proprio un'impresa in concorrenza con quella della
cooperativa.
Il voto è di norma pro capite, anche se esiste la possibilità di voto plurimo in caso di titolarità di
strumenti finanziari, persone giuridiche socie e soci imprenditori.
Pro……
-
-
nelle società cooperative per le obbligazioni
sociali risponde solo la società con il suo
patrimonio (responsabilità limitata)
L’attività dei soci è prestata a loro vantaggio
e consente di ottenere beni e servizi a
condizioni vantaggiose (esenzione reddito
prodotto);
Il trattamento fiscale è favorevole
(agevolazioni imposte indirette ed IVA);
Il reperimento di finanziamenti è
agevolato
1.coop a mutualità prevalente
……e contro
-
-
-
L’utile ripartibile fra i soci non può essere
superiore a una percentuale minima
prestabilita dal capitale sociale. I guadagni
dei soci perciò provengono dagli stipendi.
La struttura organizzativa è piuttosto
articolata e gli adempimenti burocratici
risultano dunque più complessi (maggior
burocrazia)
Problemi correlati alla figura del sociolavoratore
Esclusione dalla contabilità semplificata
2. coop sociali (L. 381/91)
3
Il suo scopo è soddisfare l'interesse dei soci.
Le cooperative a mutualità prevalente possono
essere:
•cooperative di consumo
•cooperative di lavoro
•cooperative operanti nel settore della
produzione o dei servizi
Il suo scopo è rispondere all'interesse generale
della comunità, il cosiddetto scopo solidaristico
orientato all'esterno della compagine sociale.
Le cooperative possono essere:
-
I criteri per la definizione della prevalenza sono
desumibili dagli artt. 2513 e 2514 del Cod. civ.
La perdita della qualifica della prevalenza si ha
quando per due esercizio consecutivi non è
rispettata la condizione di prevalenza ovvero
quando sono modificate le previsioni statutarie
sulla distribuzione di utili e riserve.
In tali cooperative il patrimonio societario non
appartiene ai soci, ma nel caso di liquidazione
deve essere devoluto al fondo per lo sviluppo
della cooperazione.
di tipo A: fornisce servizi socio-sanitari ed
educativi (impegnano solo soci lavoratori e
volontari)
di tipo B: quelle che prevedono attività
produttive finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate (debbono
impegnare anche i soci lavoratori disagiati)
I soci possono essere:
-
-
-
lavoratori: partecipano all'attività della coop
svolgendo una normale attività lavorativa
remunerata
lavoratori disagiati: partecipano all'attività
della coop ottenendo il soddisfacimento di
due bisogni:
 l'inserimento e l'addestramento
lavorativo e la relativa
retribuzione
 l'inserimento sociale: tali soci
devono appartenere a determinate
categorie di soggetti svantaggiati
(ex alcolisti, ex tossicodipendenti,
disabili fisici, psichici,ecc..)
soci volontari: operano in modo spontaneo
e gratuito per fini di solidarietà
4
Percorso Società cooperativa
A chi rivolgersi
Adempimento
1
Notaio
2
Ufficio IVA o C.C.I.A.A.
3
Atto costitutivo
Domanda Partita I.V.A.
C.C.I.A.A.
Iscrizione al registro delle
imprese
C.C.I.A.A.
Iscrizione all’ albo delle società
cooperative
Inail - Inps
Apertura posizione
C.C.I.A.A. o Notaio
Vidimazione libri contabili
4
5
6
Si ricorda
che…………
L’Iscrizione in C.C.I.A. della
provincia in cui ha sede
legale puo’ avvenire:
-
-
PER
CORRISPONDENZA
(RACC A.R.)
PER
VIA
TELEMATICA
(SISTEMA TELEMACO)
Con l’iscrizione al Registro delle
imprese
l’imprenditore
assolve
anche l’obbligo di iscrizione ai fini
assicurativi e assistenziali.
5
costi
1
Atto notarile
2.000,00-3.000,00
Iscrizione:
€ 93,00+€ 14,62 marca
(+ eventuali UL)
2
-
€ 40,00
3
Diritti annuali per iscrizione
C.C.I.A.
€ 93,00
4
Deposito annuale del bilancio
€ 67,33
5
Contributi
Per ogni socio lavoratore
Irpef
Imputato singolarmente al
singolo socio
Ires imposta sui redditi delle
società
33% del reddito imponibile
Irap
4,25% sull’imponibile
7
6