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Pubblicato il 27-11-2016 alle 23:00
Conservazione elettronica dei documenti: regole generali
A decorrere dal 27/06/2014, la conservazione dei documenti informatici segue le disposizioni del DM 17/06/2014, il quale ha
apportato modifiche ai termini di conservazione elettronica.
Le principali novità apportate dal provvedimento rispetto all'abrogato DM 23/01/2004 riguardano:
il superamento del vincolo temporale di 15 giorni per la conservazione delle fatture elettroniche
l'eliminazione della comunicazione dell'impronta degli archivi digitali all'Agenzia delle Entrate
la semplificazione del processo di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici
l'estensione delle disposizioni previste alle scritture/documenti relativi al settore doganale.
Nella seguito si riepilogano i principali aspetti della conservazione elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari alla luce
delle disposizioni previste dal citato DM 17/06/2014.
FATTISPECIE
DESCRIZIONE
Per documento informatico si intende “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti” (art.1 D.Lgs. 82/2005). S i tratta, ad esempio di:
copie informatiche di documenti analogici
copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici
documenti informatici puri
DOCUMENTI
INFORMATICI
Caratteristiche documenti informatici:
immodificabilità
integrità: il documento è completo ed inalterato
autenticità: il documento deve garantire “di essere ciò che dichiara di essere”, senza
aver subito alterazioni; tale caratteristica può essere valutata analizzando l’identità del
sottoscrittore nonché del documento stesso
leggibilità: il documento è fruibile durante il ciclo di gestione dello stesso.
I documenti informatici vanno conservati in modo tale che:
CONSERVAZIONE
DEI DOCUMENTI
INFORMATICI
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siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice
dell'amministrazione digitale (CAD) e delle relative regole tecniche e le altre norme
tributarie riguardanti la “corretta tenuta della contabilità”
siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli
archivi in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale,
alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni
siano obbligatoriamente previste.
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La conservazione dei documenti fiscali:
PROCEDURA
DI CONSERVAZIONE
termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul
pacchetto di archiviazione; non è più richiesta la sottoscrizione elettronica dell'archivio
rispetto al DM 23/01/2004
va effettuata entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dell’anno di
riferimento (per i soggetti con esercizio solare, 30/12 dell’anno successivo).
Il termine vale anche per la conservazione delle fatture elettroniche a differenza di quanto
prevedeva il DM 23/01/2004 il quale contemplava per tali documenti la conservazione con
cadenza almeno quindicinale.
La generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto
informatico di documenti e scritture analogici:
DEMATERIALIZZAZIONE
DI DOCUMENTI E
SCRITTURE ANALOGICI
avviene ai sensi dell'art. 22 co. 3 del CAD (il quale sancisce che dette copie hanno la
stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità
all'originale non è espressamente disconosciuta);
termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero
della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali.
Ai fini fiscali, la conformità all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su
supporto informatico di documenti analogici originali unici può essere attestata da un notaio o
altro pubblico ufficiale
DISTRUZIONE
DOCUMENTI ANALOGICI
La distruzione dei documenti analogici obbligati alla conservazione è possibile solo una
volta completata la procedura di conservazione.
Il contribuente deve comunicare di aver optato per la conservazione elettronica dei
COMUNICAZIONE DELLA
documenti fiscali nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riferimento; in
CONSERVAZIONE
tal modo, è, di fatto, eliminato l'obbligo di comunicazione dell'impronta dell'archivio
ELETTRONICA
informatico alle Agenzie fiscali.
OBBLIGO DI ESIBIZIONE
DI SCRITTURE E
DOCUMENTI
SOTTOSCRIZIONE
In caso di verifiche/controlli/ispezioni, il documento informatico deve essere reso leggibile e,
a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede dell'attività o il
luogo di conservazione delle scritture dichiarato nella dichiarazione di inizio attività.
Con Provvedimento dell’Agenzia Entrate saranno altresì stabilite le modalità con le quali il
documento conservato può essere esibito anche per via telematica
Avviene mediante apposizione della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui
certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali.
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