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Pubblicato il 27-11-2016 alle 23:00 Conservazione elettronica dei documenti: regole generali A decorrere dal 27/06/2014, la conservazione dei documenti informatici segue le disposizioni del DM 17/06/2014, il quale ha apportato modifiche ai termini di conservazione elettronica. Le principali novità apportate dal provvedimento rispetto all'abrogato DM 23/01/2004 riguardano: il superamento del vincolo temporale di 15 giorni per la conservazione delle fatture elettroniche l'eliminazione della comunicazione dell'impronta degli archivi digitali all'Agenzia delle Entrate la semplificazione del processo di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici l'estensione delle disposizioni previste alle scritture/documenti relativi al settore doganale. Nella seguito si riepilogano i principali aspetti della conservazione elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari alla luce delle disposizioni previste dal citato DM 17/06/2014. FATTISPECIE DESCRIZIONE Per documento informatico si intende “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (art.1 D.Lgs. 82/2005). S i tratta, ad esempio di: copie informatiche di documenti analogici copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici documenti informatici puri DOCUMENTI INFORMATICI Caratteristiche documenti informatici: immodificabilità integrità: il documento è completo ed inalterato autenticità: il documento deve garantire “di essere ciò che dichiara di essere”, senza aver subito alterazioni; tale caratteristica può essere valutata analizzando l’identità del sottoscrittore nonché del documento stesso leggibilità: il documento è fruibile durante il ciclo di gestione dello stesso. I documenti informatici vanno conservati in modo tale che: CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI © Redazione Fiscale S.r.l. siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la “corretta tenuta della contabilità” siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Pag. 1 La conservazione dei documenti fiscali: PROCEDURA DI CONSERVAZIONE termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione; non è più richiesta la sottoscrizione elettronica dell'archivio rispetto al DM 23/01/2004 va effettuata entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dell’anno di riferimento (per i soggetti con esercizio solare, 30/12 dell’anno successivo). Il termine vale anche per la conservazione delle fatture elettroniche a differenza di quanto prevedeva il DM 23/01/2004 il quale contemplava per tali documenti la conservazione con cadenza almeno quindicinale. La generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici: DEMATERIALIZZAZIONE DI DOCUMENTI E SCRITTURE ANALOGICI avviene ai sensi dell'art. 22 co. 3 del CAD (il quale sancisce che dette copie hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta); termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali. Ai fini fiscali, la conformità all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici può essere attestata da un notaio o altro pubblico ufficiale DISTRUZIONE DOCUMENTI ANALOGICI La distruzione dei documenti analogici obbligati alla conservazione è possibile solo una volta completata la procedura di conservazione. Il contribuente deve comunicare di aver optato per la conservazione elettronica dei COMUNICAZIONE DELLA documenti fiscali nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riferimento; in CONSERVAZIONE tal modo, è, di fatto, eliminato l'obbligo di comunicazione dell'impronta dell'archivio ELETTRONICA informatico alle Agenzie fiscali. OBBLIGO DI ESIBIZIONE DI SCRITTURE E DOCUMENTI SOTTOSCRIZIONE In caso di verifiche/controlli/ispezioni, il documento informatico deve essere reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede dell'attività o il luogo di conservazione delle scritture dichiarato nella dichiarazione di inizio attività. Con Provvedimento dell’Agenzia Entrate saranno altresì stabilite le modalità con le quali il documento conservato può essere esibito anche per via telematica Avviene mediante apposizione della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali. 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