Regolamento del controllo di regolarità amministrativa e contabile

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Regolamento del controllo di regolarità amministrativa e contabile
Regolamento del controllo di regolarità
amministrativa e contabile, della legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
(Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 27 dicembre 2012)
Comune di San Giovanni d’Asso, Piazza Gramsci, n. 1. codice fiscale 00235810520. Fax 0577803203 Tf
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INDICE
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto.
Articolo 2 – Principi e strumenti.
Articolo 3 – Finalità.
Articolo 4 – Organizzazione del sistema di controlli interni.
Articolo 5 – Condizioni di procedibilità della struttura preposta al controllo.
Articolo 6 - Sistemi informativi per i controlli.
TITOLO II – IL SISTEMA DEI CONTROLLI
CAPO I – CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Articolo 7 – Principi.
Articolo 8 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva.
Articolo 9 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva.
CAPO II – CONTROLLO DI GESTIONE
Articolo 10 – Disciplina del controllo di gestione.
Articolo 11 - Processo operativo del controllo di gestione.
Articolo 12 - Caratteristiche del controllo di gestione.
Articolo 13 - Principi del controllo di gestione.
Articolo 14 – Modalità del controllo di gestione.
Articolo 15- Refertazione del controllo di gestione.
CAPO III - Attività di valutazione
Articolo 16 – Principi.
Articolo 17 - Struttura organizzativa di valutazione – Definizione.
Articolo 18 - Caratteristiche del controllo di valutazione.
Articolo 19 - Finalità della valutazione.
Articolo 20 – Le perfomance organizzative ed individuali.
Articolo 21 - Valutazione del segretario comunale.
CAPO IV- Gli altri controlli
Articolo 22 – Controllo sugli equilibri finanziari.
Articolo 23 – Modalità di esercizio del controllo sugli equilibri finanziari.
Articolo 24 – Controlli esercizio associato funzioni fondamentali.
Articolo 25 – Sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti.
TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
Articolo 26 – Comunicazioni.
Articolo 27 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità.
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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto.
1. Il presente regolamento, disciplina l’organizzazione, gli strumenti e le metodologie di
svolgimento per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e
contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa, in attuazione
dell’art. 3, comma 1, lett. d) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, (Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con
modificazione con legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Articolo 2 – Principi e strumenti.
1. Nell'ambito della sua autonomia normativa e organizzativa, il Comune di San Giovanni
d’Asso disciplina il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra
funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui
all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, in
quanto compatibili con l’ordinamento degli enti locali di cui al Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e secondo i
principi dettati dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Il sistema dei controlli interni si compone di: controllo di regolarità amministrativa e
contabile, controllo di gestione, controllo di valutazione, controllo degli equilibri
finanziari, controllo delle gestioni associate e controllo sul grado di soddisfazioni degli
utenti.
3. La progettazione d’insieme dei “controlli interni” rispetta i principi generali e obbligatori
applicabili nell’ambito dell’autonomia organizzativa e regolamentare del Comune di San
Giovanni d’Asso, nel modo seguente:
a) il controllo di gestione e l’attività di valutazione funzionari direttivi, verso i propri
dipendenti e collaboratori;
b) la verifica dell’andamento dell’azione amministrativa rapportando le risorse acquisite ed
i costi dei servizi, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei
servizi, in riferimento ai parametri stabiliti sia per gli indici e gli indicatori, sia per il
procedimento di definizione ed assegnazione del piano esecutivo di gestione e del piano
delle performance;
c) la verifica di segnalazioni su eventuali disapplicazioni, incomprensioni e disfunsioni
dell’azione amministrativa, con la specificazione delle ragioni e dei motivi oggettivi
riscontrati;
d) la verifica sugli adempimenti a tutti gli atti organizzativi e programmatici ed alle
direttive fornite dagli organi di governo, al fine di un conseguimento di un sempre
maggiore livello di efficienza e per il raggiungimento dell’efficacia;
e) l’attività di valutazione e controllo strategico a supporto dell’attività di programmazione
strategica e di indirizzo politico-amministrativo e dell’attività di valutazione dei
funzionari politico-amministrativo all’atto del P.E.G. (piano esecutivo di gestione) e del
piano delle performance;
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f) l’attività di valutazione dei funzionari direttivi che utilizza anche i risultati del controllo di
gestione;
g) le funzioni di cui alle precedenti lettere possono essere esercitate in modo integrato.
Articolo 3 – Finalità.
1. Il sistema dei controlli interni intende conseguire le seguenti finalità:
a) accertare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa alle prescrizioni e agli
obiettivi stabiliti, in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Sindaco e della
giunta;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi
correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonchè tra risorse impiegate e
risultati;
c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei
programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
d) stabilire, annualmente, su indicazione del Sindaco e della Giunta, sentiti i responsabili
delle direzioni dei settori, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull’attività
amministrativa;
e) svolgere il controllo di gestione sull’attività amministrativa degli uffici centrali e
decentrati nel territorio, evidenziando le cause dell’eventuale mancato raggiungimento
dei risultati e proponendo i possibili rimedi, segnalando, altresì, le irregolarità
eventualmente riscontrate;
f) coordinare le informazioni di carattere generale;
g) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza,
della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante
l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio
finanziario, nonchè l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
h) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e
obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6° del TUEL di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la redazione del bilancio consolidato,
l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
i) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante
organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la
soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
2. Per tali fini il Comune definisce:
a) l’unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di
gestione;
b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l’efficienza, l’efficacia, e
l’economicità dell’azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
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d) l’insieme dei prodotti e delle finalità dell’azione amministrativa, con riferimento
all’intera amministrazione o a singole unità organizzative;
e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di
individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare efficienza, efficacia ed economicità;
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
1.
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Articolo 4 – Organizzazione del sistema di controlli interni.
Al sistema dei controlli interni, sono proposte una o più unità, poste sotto la direzione del
segretario comunale e nominate dal Sindaco in conformità delle disposizioni degli articoli
147, 147-bis, 147-ter, 147-quater, 147-quinquies, 169, 196, 197, 198 del d.lgs 18 agosto
2000 n. 267.
L’unità di controllo definita anche “Nucleo” è composta dal segretario comunale, con
funzioni di Presidente e, da numero due esperti in materie giuridiche e/o economiche,
svolge la sua attività in forma collegiale e risponde direttamente al sindaco. Le qualità dei
membri esterni debbono essere quelle di funzionari direttivi di pubbliche amministrazioni
scelti dal Sindaco, previo avviso pubblico, mediante colloquio motivazionale, alla presenza
del segretario comunale, con preferenza nei soggetti iscritti in appositi albi di valutatori
della performance. E’ assicurato il rispetto delle pari opportunità nella composizione del
“Nucleo”, con la presenza di almeno un membro donna, salvo i casi di oggettiva difficoltà
nella designazione.
L’Amministrazione per le finalità di cui al presente articolo e per l’acquisizione delle
professionalità di cui al comma precedente è autorizzata a convenzionarsi anche con
Società o ditte esperte nella materia, a seconda delle valutazioni del sindaco.
Per quanto attiene alle funzioni di segreteria del “Nucleo”, queste sono affidate ad un
dipendente individuato nel provvedimento di nomina, senza alcun onere aggiuntivo a carico
dell’Ente.
Per i membri, componenti del “Nucleo”, è prevista una indennità fissata con decreto del
segretario comunale in misura non superiore all’importo stabilito nell’anno 2010 per gli
stessi organismi ridotto del 10%.
Le procedure di revoca dei membri del “Nucleo” sono adottate sempre a cura del Sindaco
con proprio decreto motivato.
Le sedute del “Nucleo” si svolgono durante l’orario di servizio.
Il “Nucleo” decide sulla programmazione operativa, ovvero circa la pianificazione del lavoro,
sulla base degli indirizzi deliberati, ai vari livelli, dal Consiglio comunale, dalla Giunta
comunale e dal Sindaco, in relazione all’istruttoria degli atti predisposti dal “Nucleo”.
Il “Nucleo” decide, altresì, in sede di controllo finale sulle risultanze, ma in tale caso il suo
parere, ancorché obbligatorio, non è vincolante per l’azione del sindaco e della giunta,
anche per le finalità di cui alla responsabilità gestionale dei funzionari direttivi, ai sensi delle
vigenti clausole contrattuali per la dirigenza e per i dipendenti investiti di poteri di gestione
ed esternazione, di cui all’art. 97 del d. lgs 18.8.2000 n. 267.
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10. Il “Nucleo” ha accesso ai documenti amministrativi e può chiedere, oralmente o per iscritto,
informazioni agli uffici dell’Amministrazione comunale e previa informativa scritta agli
uffici. Ove necessario, può, altresì, disporre accertamenti diretti.
11. Per motivate esigenze il “Nucleo” può avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di
valutazione e nel controllo di gestione, con decisione autonoma del Presidente, senza costi
per l’Amministrazione, ma utilizzando le risorse assegnate al “Nucleo”.
12. Il “Nucleo” può avvalersi della collaborazione del sistema informatico ed informativo
comunale, dei centri elaborazioni dati (C.E.D.) e dei servizi di statistica ove istituiti, per tutte
le attività necessarie.
13. I risultati dell’attività del “Nucleo” costituiscono oggetto di una relazione trimestrale da
rimettere al Sindaco.
Articolo 5 – Condizioni di procedibilità della struttura preposta al controllo.
1. Affinché il “Nucleo”, istituito in base all’art. 4 del presente regolamento possa procedere
nel proprio lavoro è necessario che il Sindaco e la Giunta Comunale, adottino, ognuno in
base alle proprie competenze ed alla propria organizzazione, i principi e le tecniche della
programmazione direzionale per obiettivi, espressa mediante l’assegnazione, ai sensi e per
gli effetti di cui alle norme dell’art. 14 del d.lgs. 31 marzo 2001 n. 165, dell’art. 169 del d.lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e delle disposizioni del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in quanto
applicabili.
2. In particolare, su proposta del sindaco, la giunta comunale, definisce, prima dell’inizio
dell’esercizio finanziario e su proposta del segretario comunale, il piano esecutivo di
gestione ed il piano delle perfomance determinando, almeno, gli obiettivi di gestione ed
affidandoli, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei settori dell’Ente.
Articolo 6 - Sistemi informativi per i controlli.
1. Sono messi a disposizione del “Nucleo” i sistemi automatizzati e le procedure manuali
rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, che sono i seguenti:
a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione
contabile;
b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e
di attività-presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilità);
c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale;
d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attività svolte per la realizzazione degli
scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e
dei relativi effetti;
e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e
servizi) dell’amministrazione;
f) sistemi e procedure di contabilità analitica.
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TITOLO II – IL SISTEMA DEI CONTROLLI
CAPO I – CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
1.
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4.
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Articolo 7 – Principi.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire la legittimità
contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, e si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in
cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti, secondo i principi e i criteri stabiliti dal decreto legge
n. 174/2012.
Fatti salvi i controlli di regolarità amministrativa e contabile esercitati dall’organo di
revisione contabile, a seguito dell'esito positivo del controllo preventivo di regolarità
amministrativa e contabile, l'atto diviene efficace a decorrere dalla data della sua
emanazione.
Il procedimento di controllo è svolto nei termini e secondo le modalità previste dal presente
regolamento.
I controlli di cui al presente articolo si adeguano al processo di dematerializzazione degli
atti, nel rispetto delle regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su
supporto idoneo a garantirne la conformità agli originali, secondo la vigente normativa di
riferimento.
L'analisi e valutazione della spesa è l'attività sistematica di analisi della programmazione e
della gestione delle risorse finanziarie e dei risultati conseguiti dai programmi di spesa,
finalizzata al miglioramento del grado di efficienza ed efficacia della spesa pubblica anche in
relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Essa viene attuata mediante
l'elaborazione e l'affinamento di metodologie per la definizione dei fabbisogni di spesa, per
la verifica e il monitoraggio dell'efficacia delle misure volte al miglioramento della capacità
di controllo della stessa, in termini di quantità e di qualità, nonché la formulazione di
proposte dirette a migliorare il rapporto costo-efficacia dell'azione amministrativa. Le
attività di cui al precedente periodo sono realizzate avvalendosi anche di metodologie
provenienti dall'analisi economica e statistica.
Sono svolte attività di analisi della spesa, di monitoraggio e valutazione degli interventi, al
fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di promuovere una maggiore efficienza ed
efficacia della spesa pubblica.
Articolo 8 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva.
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 147- bis del d.lgs. n.
267/2000 è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. I pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione potranno essere
apposti sulle premesse delle deliberazioni. In questo caso il parere, anche in parte
prestampato, dovrà essere sottoscritto almeno nell’originale.
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3. Il parere di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, si rilascia su
ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio, salvo che non sia mero
atto di indirizzo. Il parere di regolarità tecnica viene espresso entro il termine di giorni tre
dalla redazione della proposta e trasmesso contestualmente al servizio finanziario con la
richiesta del parere di regolarità contabile
4. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato
attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile, entro il termine di giorni cinque, dalla
richiesta da parte del responsabile del servizio interessato, salvi i casi d’urgenza, qualora
dalla proposta di deliberazione possano derivare riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
5. Il parere di regolarità contabile non potrà essere rilasciato per le deliberazioni del consiglio
comunale e della giunta comunale che non siano coerenti con le previsioni della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale eventualmente aggiornate anche
con lo stesso atto. Le dette deliberazioni, a norma dell’art. 170, comma 9, del T.U. 18
agosto 2000, n. 267, sono inammissibili ed improcedibili.
6. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica, o di
regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo ai sensi del vigente
regolamento degli uffici e servizi.
7. Per quei servizi che non risultano affidati ai funzionari direttivi dell’Ente, il parere è espresso
dal segretario generale, in relazione alle sue competenze.
8. Il segretario comunale - per le competenze di cui all’art. 97 del d. lgs 18.8.2000 n. 267 e
dello Statuto - quando agisce in surroga o sostituzione dei funzionari direttivi è munito degli
stessi poteri stabiliti per i medesimi.
9. Si risponde in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
10. Il contenuto dei pareri deve essere inserito nella deliberazione.
11. Qualora la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente
articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
12. A norma del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 183, comma 9, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267, i responsabili dei servizi, ai quali siano state attribuite le funzioni dirigenziali,
assumono, con proprio atto, impegni di spesa. Gli atti di impegno, definiti
«Determinazioni», sono trasmessi, a cura dei singoli responsabili dei servizi, al responsabile
del servizio finanziario entro cinque giorni dalla adozione.
13. Sugli atti dei responsabili degli uffici e dei servizi, il responsabile dei servizi finanziari, entro i
successivi giorni cinque, dovrà rilasciare il parere di regolarità contabile ed apporre il visto
attestante la copertura finanziaria prescritto dall’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267. Nel caso di riscontrata irregolarità contabile e/o di mancanza di copertura
finanziaria, restituirà, entro lo stesso termine, la «Determinazione», motivando la mancata
apposizione del visto.
Articolo 9 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva.
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1. Il controllo di regolarità amministrativa è anche assicurato, nella fase successiva, secondo
principi generali di revisione aziendale e modalità definite dal presente regolamento, sotto
la direzione del segretario, in base alla normativa vigente.
2. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti
amministrativi, scelti secondo le procedure di selezione casuale definite dal presente
articolo ed effettuate con motivate tecniche di campionamento.
3. Il segretario comunale, assistito dal personale dell’ufficio segreteria, secondo i principi
generali della revisione aziendale, verifica, in cadenza temporale almeno trimestrale, la
regolarità amministrativa dei seguenti atti, selezionandoli mediante operazioni di sorteggio,
alla presenza dei responsabili dei servizi interessati:
a) determinazioni di acquisizione di beni e servizi deliberate in via autonoma, senza far
ricorso alle convenzioni con cui le imprese scelte sono convenzionate con la
Concessionaria Servizi Informativi Pubblici “Consip”, ai sensi dell'articolo 26, comma 3bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) e successive modifiche
ed integrazioni. Dette deteminazioni dovranno contenere l'analisi di appositi report che
verranno consegnati preventivamente ai dirigente ovvero responsabili, affinchè possano
compiere le dovute valutazione in relazione ai seguenti indicatori:
I. rapporto qualità – prezzo maggiore;
II. maggiori convenienze in ragione dell'immediatezza di servizi di assistenza;
III. maggiori convenienze in ragione della vicinanza del punto vendita;
IV. medesimi prezzi, patti e condizioni;
b) determinazioni adottate senza aver fatto ricorso attraverso il mercato elettronico
realizzato dalla stazione appaltante del Comune di San Giovanni d’Asso, ovvero
attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) realizzato dal
Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche
avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle
centrali di committenza;
c) determinazioni a contrattare per l'affidamento di forniture di beni o servizi in economia
mediante cottimo fiduciario, effettuate con operatori economici non iscritti negli
appositi elenchi predisposti dall’Amministrazione comunale, quale stazione appaltante;
d) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;
e) atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale in servizio;
f) accordi in materia di contrattazione integrativa decentrata intervenuti ai sensi della
vigente normativa legislativa e contrattuale;
g) contratti di locazioni attive e passive sotto forma di scrittura privata, protocolli d’intese
ed accordi che vincolano l’Ente dal punto di vista economico-finanziario;
h) provvedimenti di nomina dei dipendenti quali responsabili dei procedimenti ai sensi e
per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, ai
fini del riconoscimento di specifiche indennità.
4. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell’esercizio.
5. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro
svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell’ente.
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6. Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci
una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la
decisione.
7. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al
sindaco, al presidente del consiglio comunale, ai responsabili di servizio, unitamente alle
direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, all’organo di revisione, al nucleo
di valutazione/organismo indipendente di valutazione affinché ne tenga conto in sede di
giudizio sulla performance, ed al consiglio comunale che con propria deliberazione, nella
prima seduta utile, ne prenderà atto.
8. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità nella gestione del denaro o del
patrimonio pubblico, trasmette la relazione all’ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti, per i necessari
accertamenti sui fatti fino ad un’eventuale citazione in giudizio dei presunti responsabili,
allo scopo di chiamarli al risarcimento del danno. Se dalla relazione scaturiscono fattispecie
penalmente sanzionate, la relazione viene trasmessa ad opera del segretario, altresì alla
competente Procura della Repubblica presso il Tribunale, mediante apposita e
circostanziata denuncia dei fatti rilevanti.
CAPO II – CONTROLLO DI GESTIONE
Articolo 10 – Disciplina del controllo di gestione.
1. Ai sensi dell’art. 196, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e secondo i principi generali dettati
dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, nell’Ente, con il vigente regolamento di contabilità veniva
istituito il controllo di gestione.
2. Il sistema del controllo di gestione che supporta la funzione dirigenziale e direttiva trova
con questo regolamento una nuova disciplina.
3. Il Sindaco con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera
tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema del controllo
di gestione.
4. Al controllo di gestione è preposta apposita unità, sotto la direzione del direttore generale
ovvero del segretario comunale definita anche “Nucleo dei controlli interni” o
semplicemente “Nucleo”.
5. Il controllo di gestione si integra con il sistema del controllo interno, ai sensi dell’art. 6 del
d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che esige attraverso le risultanze del controllo di gestione, il
monitoraggio delle performance rispetto agli obiettivi fissati negli atti di programmazione
ed agli eventuali correttivi nel corso dell’anno di riferimento.
6. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l’efficienza e la economicità
dell’azione amministrativa al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la
corretta ed economicità della gestione delle risorse, l’imparzialità ed il buon andamento
della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa.
Articolo 11 - Processo operativo del controllo di gestione.
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1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
A. PREVENTIVA: comprende le attività di definizione e formalizzazione degli obiettivi
operativi dell’ente. Tale fase coincide con la procedura di definizione del piano esecutivo
di gestione di cui all’art. 169, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e del piano delle
performance contenente piano dettagliato degli obiettivi secondo la rappresentazione
della spesa per missioni e programmi.
B. CONCOMITANTE: rappresenta quel momento del processo di controllo che si sviluppa nel
corso di attuazione del programma al fine di verificare il grado di raggiungimento degli
obiettivi preventivamente stabiliti.
C. CONSUNTIVA: concerne la rilevazione dei risultati effettivamente conseguiti attravero gli
indicatori di risultato, quali misure relative, riferite a scale o ottenute come quozienti tra
valori e/o quantità appositamente misurate o tratte dal rendiconto consuntivo.
D. DI PRESENTAZIONE DEI DATI: consiste nel presentare i dati relativi ai risultati conseguiti
confrontati con gli obiettivi programmati.
2. Nella fase finale un ruolo importante è assunto dalla comunicazione dei risultati, che
avviene, attraverso un sistema di reporting per valutare i risultati utilizzando un sistema di
indicatori di efficacia, efficienza ed economicità. Il controllo non può esplicitarsi senza un
passaggio tempestivo di informazioni sulle attività correnti e la programmazione non può
essere fatta se non si è in possesso di informazioni e dati relativi alle attività, alle risorse
impiegate ed ai risultati ottenuti. I sistemi di reporting diventano quindi un meccanismo
operativo che entra a far parte della strumentazione del sistema di controllo interno.
L’intento è quello di fornire corrette informazioni ai soggetti apicali che prendono
decisioni rilevanti e, soltanto alla luce di una completa visione sistematica dell’intera
gestione aziendale si possono prendere decisioni nel modo più corretto e con maggiore
senso di responsabilità.
1.
A.
B.
C.
Articolo 12 - Caratteristiche del controllo di gestione.
Il controllo di gestione contiene le seguenti caratteristiche:
GLOBALITÀ: deve comprendere l’intera attività organizzativa dell’ente.
PERIODICITÀ: l’attività di controllo, inteso come processo continuativo di rilevazione dei
dati, deve consentire, almeno con periodicità semestrale, l’analisi dei dati raccolti.
TEMPESTIVITÀ: le informazioni rilevate sull’andamento gestionale dei servizi, in quanto
rivolte alla valutazione ed alla individuazione delle scelte gestionali dell’ente e, pertanto,
finalizzate a correggere eventuali disfunzioni e/o inefficienze, deve pervenire alla struttura
di controllo.
Articolo 13 - Principi del controllo di gestione.
1. I principi del controllo di gestione consistono:
A. CONTROLLO DEI COSTI. Il controllo dei costi consiste nella rilevazione e nella valutazione
sistematica dei costi sostenuti dall’ente in tutte le sue articolazioni, secondo i principi della
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contabilità finanziaria ed economica, allo scopo di determinarne la competenza, la
responsabilità e la destinazione.
B. EFFICIENZA GESTIONALE. L’analisi dei costi rilevati è finalizzata alla valutazione del grado di
convenienza e di economicità dei sistemi gestionali dei servizi. L’efficienza gestionale,
pertanto, viene valutata raffrontando i costi sostenuti ai risultati conseguiti.
C. EFFICACIA GESTIONALE. La verifica della efficacia gestionale viene valutata in rapporto al
grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.
D. RESPONSABILITÀ (intesa come responsabilità attiva). Ogni dirigente ovvero responsabile di
servizio deve avere la possibilità di controllo dell’andamento dei costi in modo da poter
incidere in maniera significativa sulla loro determinazione.
Articolo 14 – Modalità del controllo di gestione.
1. Il controllo di gestione, in particolare, ha per oggetto l’intera attività amministrativa e
gestionale della giunta e del sindaco ed è svolto con una cadenza periodica trimestrale.
2. Il controllo di gestione si articola nelle fasi sintetiche seguenti:
a) predisposizione del piano esecutivo di gestione e piano delle performance;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonchè rilevazione dei risultati
raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro
stato di attuazione e di misurare l’efficienza, l’efficacia ed il grado di economicità
dell’azione intrapresa.
3. Per “efficienza”, si intende l’efficienza dei fattori della produzione valutati dal “Nucleo”
(bene, atto o servizio) ovvero del rapporto esistente tra i costi o spese sostenute e le
attività realizzate. Esso è un dato quantitativo. L’efficienza si ottiene se a parità di costo o
spesa (su base annua o periodica deflazionata) le attività si sono intensificate a parità di
costo o spesa o a riduzione di questi.
4. Per “efficacia” si intende l’efficacia dei fattori finali insiti nel risultato rappresentato
dall’oggetto (bene, atto o servizio) ovvero dal rapporto esistente tra i costi o spese
sostenute e i risultati ottenuti in quantità (salvo errori e vizi di contenuto: giudizio di
qualità). Esso è un dato qualitativo. L’efficacia si ottiene se a parità di costi o spese (su base
annua o periodica deflazionata) i risultati si sono incrementati a parità di costo o spesa o a
riduzione di questi.
5. L’efficienza è un fattore endo-produttivo e procedimentale, l’efficacia, invece, è il prodotto
qualitativo dei risultati portati all’esterno (es. delibera, concessioni, pasti/mensa, servizi,
strade spazzate, etc.).
6. La combinazione dell’innovazione del procedimento, la riduzione dei tempi di esecuzione,
l’utilizzo di nuove tecnologie (che hanno costi di ammortamento) determinano effetti
sostanziali su efficienza ed efficacia in modo diverso ma rilevante. Se invece, l’innovazione
di processo non s’avvera e gli indicatori di controllo gestionale sono già standardizzati,
anche il procedimento ed i tempi sono standards.
7. L’economicità della gestione si ha allorché si abbattono i costi e/o le spese delle attività e
quelli dei risultati in una miscela di combinazione di ottimizzazione di processo produttivo e
di prodotto/risultato (atto, bene o servizio) reso alla collettività in forma singola o associata.
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8. In tale logica concettuale, il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e
centri di costo - ove previsti - verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i
mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati quantitativi e
qualitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi (prezzo di vendita +
contributo - costi).
9. I risultati conseguiti nella gestione sono oggetto di rendicontazione da consegnare non solo
agli organi di indirizzo politico-amministrativo ed ai vertici delle amministrazioni, ma anche
ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari
dei servizi. Il piano esecutivo di gestione si deve dotare di un sistema di misurazione e
valutazione della performance secondo un modello che vede trasformare lo stesso PEG in
un documento programmatico triennale contenente gli obiettivi che il Comune di San
Giovanni d’Asso intende realizzare.
10. Collegati agli obiettivi si individuano specifici indicatori attraverso i quali è possibile
acquisire le informazioni da cui scaturiscono valori veri e risultati adeguati agli stessi
obiettivi. I risultati che si attendono sono indicati nei target che determinano il rapporto tra
il valore desiderato in corrispondenza all’attività e/o processo ed il livello di rendimento
conseguito entro uno specifico intervallo temporale. Il livello di rendimento per ogni
obiettivo verrà considerato, ai fini della valutazione, attraverso un risultato “maggiore>”
oppure “minore<” oppure “eguale=”, rispetto al rispetto al valore indicato nell’anno
precedente.
11. In sintesi la verifica dell’efficienza, dell’efficacia e della economicità dell’azione
amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi - ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei
servizi, in riferimento ai parametri stabiliti, sia per gli indici e gli indicatori sia per il
procedimento di definizione ed assegnazione del piano esecutivo di gestione e dal piano
delle performance.
Articolo 15- Refertazione del controllo di gestione.
1. Il “Nucleo” fornisce in referto le conclusioni del controllo di gestione al sindaco ed alla
giunta comunale, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati,
ed ai funzionari direttivi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare
l’andamento della gestione dei servizi e degli uffici di cui sono responsabili.
2. Nella valutazione dei risultati fatti pervenire dai responsabili, il Presidente ed il “Nucleo”,
tengono anche conto in particolare oltre che dello scarto verificatosi tra obiettivi e risultati
in peius o in melius, anche del numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro i
termini determinati dal regolamento sul procedimento amministrativo di cui all’art. 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
CAPO III - Attività di valutazione
Articolo 16 – Principi.
1. La valutazione del personale e delle strutture è finalizzata:
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a) ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità e a
consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso
diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendenti;
b) alla valorizzazione del merito, col riconoscere meccanismi premiali per i singoli
dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative;
c) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente;
d) estensione della valutazione anche ai comportamenti organizzativi dei responsabili degli
uffici e dei servizi;
e) definizione di requisiti di elevata professionalità ed esperienza dei componenti degli
organismi di valutazione;
f) assicurazione della piena indipendenza e autonomia del processo di valutazione, nel
rispetto delle metodologie e degli standard definiti dal previsto organismo centrale di
valutazione, in posizione autonoma e indipendente;
g) assicurazione della piena autonomia della valutazione, svolta dal responsabile degli
uffici e dei servizi nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità;
h) prevedere che il sindaco nomini i componenti dell’unità cui è affidato il compito di
effettuare la valutazione dei responsabili degli uffici o dei servizi, secondo i criteri e le
metodologie stabiliti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità
delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) e che provvedano a confermare o revocare gli
incarichi dirigenziali conformemente all'esito della valutazione.
Articolo 17 - Struttura organizzativa di valutazione – Definizione.
1. Alla valutazione è preposta apposita unità, definita “Nucleo di valutazione” o
semplicemente “Nucleo” sotto la direzione del segretario comunale. Pur non operando in
via diretta all’interno degli ordinamenti locali la disposizione di cui all’art. 14 del d.lgs. 27
ottobre 2009, n. 150, che prevede l’istituzione dell’Organismo indipendente di valutazione
della performance, vi è comunque per il Comune l’obbligo di adeguare la struttura di
valutazione esistente almeno ai principi che regolano il sistema di misurazione e
valutazione delle performance, secondo il dettato dell’art. 7, del citato d.lgs. n. 150/2009.
2. Quanto alla composizione dell’organismo, occorre che sia comunque garantita
l’indipendenza e la professionalità di chi è chiamato a farne parte.
3. L’unità di cui al comma precedente, che potrebbe essere lo stesso “Nucleo dei controlli
interni” competente al controllo di gestione, adempie alle funzioni di valutazione dei
responsabili dei servizi e degli uffici, cui sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107,
commi 2 e 3 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 18 - Caratteristiche del controllo di valutazione.
1. Nell’esercizio delle sue funzioni, l’unità proposta ai controlli interni di cui al 1° comma
dell’articolo 17, può richiedere, agli uffici, informazioni e/o atti; può effettuare verifiche.
Riferisce almeno una volta all’anno al sindaco, segnalando, per area, settore o evidenziando
l’andamento della attività amministrativa con riferimento al piano dettagliato dagli
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obiettivi, individuando eventuali ritardi e/o discostamenti. Formula proposte per,
eventualmente, conformare l’attività amministrativa agli obiettivi programmatici.
2. La stessa unità elabora uno schema generale di valutazione e, d’intesa con i responsabili dei
servizi, schemi dettagliati per ogni singolo servizio o ufficio.
3. I responsabili dei servizi possono chiedere, all’unità preposta ai controlli interni, elementi di
supporto per la valutazione dei dipendenti assegnati al loro servizio.
Articolo 19 - Finalità della valutazione.
4. La valutazione è finalizzata all’attribuzione della retribuzione di risultato nonché a fornire al
sindaco elementi di supporto per l’assegnazione o la revoca degli incarichi. Tale attività, che
ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi, le capacità direttive e
l’andamento qualitativo del servizio, deve, in ogni caso, articolarsi attraverso la preventiva
comunicazione dei parametri e dei criteri ed attraverso la comunicazione degli esiti finali in
contraddittorio.
5. Il Comune valuta l’idoneità del suo sistema di misurazione e valutazione del personale, sia
sotto il profilo organizzativo, sia sotto il profilo dell’adeguatezza professionale dei suoi
componenti, sia per il necessario raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti
(in particolare il controllo di gestione) e con i documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio.
Articolo 20 – Le perfomance organizzative ed individuali.
1. Il Comune di San Giovanni d’Asso assicura elevati standard qualitativi ed economici del
servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e
individuale.
2. La performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un
soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo)
apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in
definitiva, alla soddisfazione dei bisogni per i quali un’organizzazione è costituita.
3. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità
dei servizi offerti dall’Ente, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso
la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e
dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei
risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
4. Il Comune di San Giovanni d’Asso è tenuto a misurare ed a valutare la performance con
riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di
responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle
direttive impartite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche (CiVIT) per quanto applicabili.
5. Le informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance vengono
pubblicate sul sito istituzionale del comune (www.comune.sangiovannidasso.si.it).
6. Il Comune di San Giovanni d’Asso sviluppa, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo
della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.
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7. Il ciclo di gestione della performance prende le mosse dalla definizione delle priorità
strategiche (pianificazione), si sostanzia quindi nella misurazione e valutazione dei risultati
individuali e dell’organizzazione e si conclude con la relativa rendicontazione, che fornisce
le indicazioni utili per la successiva pianificazione.
8. Con apposito disciplinare la giunta comunale adotta metodi e strumenti idonei a misurare,
valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri
strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli
interventi.
9. L’Ente, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta, in coerenza a quanto
stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri
funzionari, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane
e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).
10. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei funzionari direttivi
tiene particolarmente conto dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione. La
valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi
della diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte dell’organo proponente o
valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte
dell’organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al
procedimento del valutato.
11. La valutazione è adottata dal “Nucleo” come regolato dal disciplinare operativo. La
decisione definitiva della valutazione è effettuata dal sindaco, sulla base degli elementi
forniti dall’organo di valutazione anche in riferimento al controllo strategico.
12. La procedura di valutazione di cui al comma 3°, costituisce presupposto per l’applicazione
delle misure in materia di responsabilità dirigenziale o direttiva. In particolare, le misure di
cui al comma 10, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell’attività
amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle
ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un
risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione
può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente
concluso, inoltre, nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall’organo
competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 10, talché, il dirigente o
il funzionario direttivo, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal
conferimento di ulteriori incarichi di livello o funzione dirigenziale corrispondente a quello
revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità,
l’amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice
civile e dei contratti collettivi per giusta causa o per giustificato motivo.
13. I funzionari direttivi sono responsabili del risultato dell’attività svolta dagli uffici o servizi ai
quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in
relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e
contabile.
14. Entro il 31 marzo di ogni aano i funzionari direttivi presentano al segretario o al direttore
generale, e questi al sindaco una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
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15. Il grado di conseguimento degli obiettivi assegnati non può essere applicato con il
medesimo peso, per tutti i responsabili, i quali si adoperano, in base a specifici progetti –
obiettivi.
Articolo 21 - Valutazione del segretario comunale.
1. Le norme del presente regolamento si applicano anche alla valutazione del segretario
comunale se esercita funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. approvato con d.
lgs. 18.8.2000 n. 267 ed in applicazione dell’art. 97, comma 4°, lett. d), dello stesso T.U.
CAPO IV- Gli altri controlli
Articolo 22 – Controllo sugli equilibri finanziari.
1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del
responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione,
prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove
previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente
ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli
enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, nonchè delle norme di attuazione dell'articolo 81 della
Costituzione.
3. Il ricorso all'indebitamento - che la disciplina vigente consente esclusivamente per
finanziare spese di investimento - è subordinato alla contestuale definizione di piani di
ammortamento e alla condizione che per il complesso degli enti locali della Regione
Toscana sia rispettato l’equilibrio di bilancio.
4. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si
determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economicofinanziario degli organismi gestionali esterni.
5. Il responsabile del servizio finanziario formalizza l’attività di controllo attraverso un verbale
ed attesta il permanere degli equilibri.
6. Nell’esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il responsabile del servizio finanziario
rispetta i principi contabili approvati avvalendosi delle analisi compiute dall'Osservatorio
nazionale per la contabilità e la finanza pubblica, istituito presso il Ministero dell’Interno.
7. Partecipano all’attività di controllo l’organo di revisione, il segretario comunale ed i
responsabili degli uffici e dei servizi.
8. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il
costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari, il responsabile del servizio
finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni al sindaco, al consiglio comunale nella
persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente
sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate
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o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori
entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la
segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede
al riequilibrio a norma dell'articolo 193 del TUEL di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro
trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta comunale.
1.
2.
3.
4.
Articolo 23 – Modalità di esercizio del controllo sugli equilibri finanziari.
Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione
dell'articolo 81 della Costituzione al fini di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica che
discendono dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
Il responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari
secondo le scadenze fissate dal regolamento di contabilità.
La conferenza dei responsabili degli uffici e dei servizi, presieduta dal direttore generale
ovvero dal segretario generale, su istruttoria del responsabile del servizio finanziario
descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un apposito
verbale. Il verbale è asseverato dall’organo di revisione.
Entro cinque giorni, il verbale asseverato dall’organo di revisione, è trasmesso al consiglio
comunale affinché con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.
Articolo 24 – Controlli esercizio associato funzioni fondamentali.
1. Alla medesima struttura nominata a svolgere le funzioni del controllo di gestione è
assegnato il controllo sulla verifica del conseguimento di significativi livelli di efficacia ed
efficienza nell’esercizio associato mediante convenzione delle funzioni fondamentali,
secondo le modalità stabilite con emanando decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-Città e autonomie locali, ai sensi dell’articolo 14, comma 31-bis del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il “Nucleo” redige una relazione finale, al termine dei tre anni delle convenzioni per la
gestione associata delle funzioni fondamentali, contenente i risultati delle analisi effettuate,
da trasmettere al consiglio comunale per le successive valutazioni.
Articolo 25 – Sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti.
1. Il Comune di San Giovanni d’Asso introduce sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione
degli utenti esterni ed interni dello stesso ente destinatari dei servizi e di verifica
dell’efficienza nell’impiego delle risorse e della verifica della qualità e quantità delle
prestazioni e dei servizi erogati, secondo appositi modelli di questionari sul funzionamento
dei servizi ed indicatori di efficienza ed efficacia, da allegare al piano esecutivo di gestione.
2. Per misurare l’efficacia esterna, occorre effettuare la verifica dei bisogni della collettività
per quantificare la domanda potenziale e verificare se gli stessi costituiscono:
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a) bisogni latenti e cioè non percepiti;
b) bisogni percepiti ma non espressi;
c) bisogni espressi in maniera esagerata rispetto alle reali necessità.
TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
Articolo 26 – Comunicazioni.
1. Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012 come convertito dalla legge
213/012, a cura del segretario comunale copia del presente regolamento, divenuto efficace,
sarà inviata alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Siena ed alla Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
1.
2.
3.
4.
Articolo 27 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità.
Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la
deliberazione consiliare di approvazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, come disciplina di diritto
pubblico a carattere imperativo.
L'entrata in vigore del regolamento determinerà l’abrogazione di tutte le altre norme
regolamentari in contrasto con lo stesso.
Ai fini dell’accessibilità totale di cui all’articolo 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il
presente regolamento viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a
quando non sarà revocato o modificato.
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