Giuseppe Brundu La legislazione italiana in materia di specie
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Giuseppe Brundu La legislazione italiana in materia di specie
44 A CURA DI GABRIELE GALASSO, GIORGIO CHIOZZI, MAMI AZUMA & ENRICO BANFI Giuseppe Brundu La legislazione italiana in materia di specie vegetali alloctone Italian legislation on alien plants Le invasioni biologiche sono un processo ambientale che richiederebbe di essere affrontato, in primo luogo, con adeguate norme di diritto internazionale dell’ambiente, disciplina che nasce e si sviluppa in relazione all’estensione di diversi problemi di natura globale, come i cambiamenti climatici, l’inquinamento marino, la diminuzione della biodiversità, la desertiÞcazione (Lugaresi, 2008). Esiste però un’oggettiva difÞcoltà nell’imposizione di obblighi rigorosi agli Stati ed alle multinazionali, oltre alla necessità di non interferire con le regole dettate da organismi come la World Trade Organisation. Si sono affermati soprattutto alcuni principi generali, come l’obbligo di “cooperare per la tutela dell’ambiente” di cui alla Dichiarazione di Stoccolma del 1972. Le diverse problematiche sono state affrontate soprattutto attraverso strumenti così detti di soft law, ossia per mezzo di risoluzioni e dichiarazioni di natura non vincolante. Non è stata istituita alcuna procedura giudiziale speciÞca per risolvere i casi di violazione delle norme, si è preferito invece istituire un certo numero di organismi con funzioni di controllo e di prevenzione (Cassese, 2004). In un periodo di tempo relativamente limitato, la comunità internazionale ha sperimentato la progressiva entrata in vigore di un imponente corpus di norme in materia ambientale, molte delle quali trattano direttamente od indirettamente delle invasioni biologiche (ad es., la International Convention for the control and management of ships’ ballast water and sediments, 13/02/2004). Uno dei primi riferimenti è presente nella Convenzione di Berna. Le parti contraenti s’impegnano a “controllare rigorosamente l’introduzione di specie non indigene”. La Convezione sulla Biodiversità (CBD), ratiÞcata dall’Italia con la L. n. 124/1994, richiede ai Paesi Þrmatari di impegnarsi quanto più possibile e con i sistemi più idonei, per “prevenire l’introduzione, promuovere il controllo e l’eradicazione” di quelle specie esotiche che minacciano la conservazione di ecosistemi, habitat od altre specie. La CBD è senza dubbio il riferimento più importante, cui si rifanno diverse fonti comunitarie e nazionali, come il DPR n. 357/1997 e succ. mod., recante l’attuazione in Italia della Dir. n. 92/43/ CEE del Consiglio del 21/05/1992. Nonostante lo sforzo della EU teso al perseguimento degli obbiettivi della CBD, per quanto concerne le specie esotiche il Consiglio dell’Unione Europea ha recentemente richiamato la Commissione sulla necessità di “assess gaps in the current legal, policy and economic framework for the prevention of introduction and for the control and eradication of invasive alien species” (2773rd Council Meeting - Environment, 16/12/2006). In effetti, coesistono tuttora a livello comunitario norme piuttosto contrastanti in materia di IAS (Invasive Alien Species). In Italia, le modiÞche al Titolo V della costituzione (ex L.C. n. 3/2001) hanno dato ingresso esplicito nel testo costituzionale alla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” (art. 117.2.s), materia rientrante nella potestà legislativa dello Stato. Tuttavia è da rilevare che tra le materie di legislazione concorrente delle regioni (art. 117.3) ve ne sono diverse che hanno relazioni evidenti con le invasioni biologiche (tutela della salute; governo del territorio; valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia). Inoltre nell’ambito della potestà legislativa regionale residuale (art. 117.4) è verosimilmente possibile ricomprendere “agricoltura e foreste, caccia e pesca” (De Marzo et al., 2005). Nonostante le IAS costituiscano una minaccia per “ambiente ed ecosistemi”, non esiste ancora un piano od un quadro di riferimento nazionale unitario e non sono note applicazioni di “strumenti” come il “danno ambientale” (ex D.Lvo n. 152/2006) che sarebbero tuttavia applicabili in linea di principio anche alle invasioni biologiche. Solo alcune norme regionali hanno prestato particolare attenzione al problema e rivestono pertanto portata innovativa (ad es. la L.R. 31/03/2008, n. 10, della Regione Lombardia, od alcune norme del piano paesaggistico della Regione Sardegna). Per il resto, si citano le specie esotiche in diversi atti normativi, non sempre utilizzando una terminologia coerente (“specie estranee” ex art. 11.3 L. n. 394/1991; “specie avventizie” ex DGR n. 1004, 30/06/2008, della Regione Emilia-Romagna) e con punti di vista, talvolta, tra loro molto contrastanti. È del tutto assente lo sforzo di adeguare gli strumenti normativi nazionali a strategie globali ed integrate già condivise a livello internazionale (come la European Strategy on IAS del 2003, o il Code of conduct on horticulture and invasive alien plants della EPPO), nonché lo studio di misure adeguate anche a livello locale o secondo il principio della sussidiarietà, per la prevenzione, la rimozione, il controllo ed il monitoraggio. La normativa vigente risulta, inÞne, altrettanto insufÞciente sotto il proÞlo sanzionatorio. Bibliografia Cassese A., 2004 – Diritto internazionale. II. Problemi della comunità internazionale. Il Mulino, Bologna. De Marzo G., Liguori A. & Mancuso G., 2005 – La tutela dell’ambiente tra prevenzione e repressione. Esame degli illeciti civili e amministrativi. IPSOA, Milano. Lugaresi N., 2008 – Diritto dell’ambiente. III Ed. CEDAM, Padova. Giuseppe Brundu Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale CFVA, Via Biasi 7, 09131 Cagliari, Italia e-mail: [email protected] Le specie alloctone in Italia: censimenti, invasività e piani di azione Memorie della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano Volume XXXVI – Fascicolo I