Vademecum_Agricoltura_Bio
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Vademecum_Agricoltura_Bio
Sfide comuni, obiettivi condivisi Progetto SERVAGRI 045 VADEMECUM DI PRODUZIONE BIOLOGICA PREFAZIONE Grazie alle acquisite dimensioni strutturali e alle sue potenzialità qualitative, il settore biologico vive oggi una fase di maturità, che pone la Sicilia e la Tunisia tra le più importanti realtà dello scenario nazionale ed internazionale, sia in termini di numero di operatori che di superficie coltivata. Il lavoro che ruota intorno al comparto dell’agricoltura biologica investe un processo tuttora in piena evoluzione che mira alla completa stabilizzazione del settore. L’obiettivo di questo Vademecum è quello promuovere uno sviluppo armonico della “cultura del biologico” su tutto il territorio dei soci di SERVAGRI, puntando alla salvaguardia dell’ambiente, alla ottimizzazione delle conoscenze degli operatori agricoli e agro-alimentari sulle tecniche di coltivazione biologica e sugli aspetti normativi, alla sensibilizzazione dei cittadini, quali consumatori ma anche fruitori del “sistema biologico” e al miglioramento del sistema di gestione dei dati e dell’attività di vigilanza di SERVAGRI sugli operatori biologici, in conformità alle nuove norme comunitarie. Tutto ciò nella convinzione che anche il biologico, e tutta la filiera ad esso connessa, possa contribuire al rilancio dell’Agricoltura, settore chiave del sistema economico Siciliano e Tunisino. INTRODUZIONE Questo Vademecum, è indirizzato agli attori del settore del biologico Siciliano e Tunisino e rientra nelle attività di divulgazione ed informazione sulla legislazione vigente relativa al settore del biologico. L’agricoltura biologica è normata in Italia in particolare dai Reg. CE 834/2007 e del Reg. CE 889/2008, di cui soprattutto ci occuperemo, ma anche da altri Regolamenti, come il 967/2008 o il 1235/2008, il cui approfondimento può essere operato direttamente dagli interessati. In Tunisia opera la Legge 99-30 del 5 aprile 1999. Gli operatori agricoli e biologici, i decisori delle amministrazioni pubbliche e private, i soggetti operanti negli Organismi di Controllo possono con questa pubblicazione usufruire di un semplice e pratico manuale utile sia per un primo approccio al mondo del bio, sia per un rapido e facile aggiornamento. Non si vuole offrire un’esauriente e completa analisi di tutta la normativa, ma un quadro di sintesi delle nuove e più rilevanti regole del biologico. Il Manuale è suddiviso per sezioni relative alla tipologia di destinatario a cui il documento è indirizzato, quindi per relativa area di interesse o di attività. COSA È LA PRODUZIONE BIOLOGICA? Il nuovo Reg. CE 834/07, che costituisce l’ossatura del quadro legislativo in materia di produzioni con metodo biologico, la definisce così: “La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basata sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e SERVAGRI 045 – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea–Programma SEVP CT Italia Tunisia 2007- 2013 Sfide comuni, obiettivi condivisi Progetto SERVAGRI 045 procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall’altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale”. L’agricoltura biologica è un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura che: a) rispetta i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi; b) contribuisce a un alto livello di diversità biologica; c) assicura un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria; d) rispetta criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfi, in particolare, le specifiche esigenze. Le regole relative al funzionamento del sistema di controllo, le modalità di etichettatura e le regole per l’importazione di prodotti biologici da Paesi Terzi sono ben definite nella legislazione comunitaria vigente. Al Reg. CE 834/07 è seguito un primo Regolamento di attuazione, l’889/08, che fornisce le norme tecniche ed i criteri di controllo per la produzione agricola, l’allevamento e le preparazioni alimentari. Non ci si può comunque nascondere che, anche a causa dei continui aggiornamenti normativi, la legislazione sul biologico risulta essere piuttosto complessa: per tale ragione, le strutture presenti sul territorio, dalle istituzioni alle associazioni e ai tecnici di campo, potranno sempre dare molte informazioni utili ed aggiornate. L’ANGOLO DEL PRODUTTORE: COSA DEVE FARE L’IMPRENDITORE AGRICOLO PER PRODURRE SECONDO IL METODO BIOLOGICO? Cosa produrre? Nel rispetto della legislazione comunitaria vigente in materia di agricoltura biologica, possono essere definiti come prodotti biologici quelli provenienti dall’agricoltura e dall’acquacoltura, ed in particolare: a) prodotti agricoli vivi o non trasformati; SERVAGRI 045 – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea–Programma SEVP CT Italia Tunisia 2007- 2013 Sfide comuni, obiettivi condivisi Progetto SERVAGRI 045 b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti; c) mangimi; d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione. Anche i lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi possono definirsi prodotti biologici. I prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici non fanno invece parte della produzione biologica. Come produrre? Alla base della produzione biologica è posta una serie di principi specifici, tutti ugualmente importanti, da tenere bene in considerazione. Il bravo agricoltore bio deve: a) Mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la stabilità del suolo e la sua biodiversità, prevenire e combattere la compattazione e l’erosione del suolo, e nutrire le piante soprattutto attraverso l’ecosistema del suolo; b) Ridurre al minimo l’impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna; c) Riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l’allevamento; d) Tener conto dell’equilibrio ecologico locale o regionale quando si operano le scelte produttive; e) Tutelare la salute degli animali stimolando le difese immunologiche naturali degli animali, nonché la selezione di razze e varietà adatte e pratiche zootecniche; f) Tutelare la salute delle piante mediante misure profilattiche, quali la scelta di specie appropriate e di varietà resistenti ai parassiti e alle malattie vegetali, appropriate rotazioni delle colture, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali dei parassiti; g) Praticare una produzione animale adatta al sito e legata alla terra; h) Mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie; i) Utilizzare per la produzione animale biologica animali allevati sin dalla nascita in aziende biologiche; SERVAGRI 045 – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea–Programma SEVP CT Italia Tunisia 2007- 2013 Sfide comuni, obiettivi condivisi Progetto SERVAGRI 045 j) Scegliere le razze tenendo conto della capacità di adattamento alle condizioni locali, della vitalità e della resistenza alle malattie o ai problemi sanitari; k) Somministrare agli animali mangimi biologici composti di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola; l) Ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, incluso in particolare l’esercizio fisico regolare e l’accesso a spazi all’aria aperta e ai pascoli se del caso; m) Non praticare l’allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti, quindi mutati, come alcuni pesci e rettili; n) Mantenere per la produzione da acquacoltura la biodiversità degli ecosistemi acquatici naturali, la salute dell’ambiente acquatico nel tempo e la qualità degli ecosistemi acquatici e terrestri circostanti; o) Somministrare agli organismi acquatici mangime proveniente dallo sfruttamento sostenibile della pesca (ai sensi del Reg. CE 2371/02) o mangime biologico composto di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola. Tutta o parte dell’azienda? L’intera azienda agricola deve essere gestita seguendo i requisiti propri della produzione biologica. Tuttavia, un’azienda può essere suddivisa in unità “ben distinte” o siti di produzione di acquacoltura non tutti in regime di produzione biologica. Per quanto riguarda gli animali, ciò si applica a specie distinte. Per quanto riguarda l’acquacoltura, si può applicare alle stesse specie purché ci sia un’adeguata separazione tra i siti di produzione. Per quanto infine riguarda le coltivazioni, ciò si applica a varietà distinte facilmente distinguibili. Qualora non tutte le unità di un’azienda siano dedite alla produzione biologica, l’operatore mantiene la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per le unità biologiche, od ottenuti da tali unità, ben separati da quelli utilizzati per le unità non biologiche od ottenuti da tali unità. La separazione deve essere debitamente documentata. Come convertire l’azienda? La conversione dall’agricoltura convenzionale all’agricoltura biologica richiede un certo periodo di adattamento di tutti i mezzi utilizzati. A seconda dei diversi settori di produzione, e tenendo presenti le produzioni agricole precedenti, viene definita la durata del periodo di conversione. Le norme per chi entra nel biologico sono precise: specifici periodi di conversione sono definiti a seconda dei diversi settori di produzione ed in funzione della SERVAGRI 045 – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea–Programma SEVP CT Italia Tunisia 2007- 2013 Sfide comuni, obiettivi condivisi Progetto SERVAGRI 045 produzione agricola precedente. Elenchiamo le norme da applicarsi alle aziende agricole che iniziano la produzione biologica: 1) il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l’operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposte la sua azienda al sistema di controllo; 2) durante il periodo di conversione si applicano tutte le misure stabilite dal Regolamento; 3) il periodo di conversione negli appezzamenti è previsto della durata di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni, diverse dai foraggi, di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici. E’ possibile ottenere una riduzione del periodo di conversione se prima della data di notifica sono documentabili situazioni conformi a quanto previsto nell’agricoltura biologica; 4) in un’azienda o unità, in parte in regime di produzione biologica e in parte in conversione biologica, l’operatore deve tenere separati sia i vegetali, prodotti in azienda, che gli attrezzi e i depositi e le attività ottenuti biologicamente da quelli ottenuti in conversione; gli animali sono tenuti separati o sono facilmente separabili, e la separazione deve essere debitamente documentata; 5) gli animali e i prodotti di origine animale prodotti durante il periodo di conversione non possono essere commercializzati e pubblicizzati come biologici. Come aderire al sistema di controllo e quali sono le modalità di controllo? Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o come “in conversione al biologico”, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano, (o importano da un Paese Terzo) prodotti, o che immettono questi prodotti sul mercato, devono notificare la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata, e devono assoggettare la loro impresa al sistema di controllo. La stessa cosa si applica anche agli esportatori che esportano prodotti ottenuti nel rispetto delle regole di produzione stabilite nella legislazione comunitaria vigente. Anche l’operatore che subappalti a terzi una delle attività è soggetto agli stessi requisiti, e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo (è il caso della Grande Distribuzione (GDO) che usa il proprio marchio sui prodotti acquistati da Terzi). Assieme alle misure da prendere in caso di irregolarità o infrazioni, la legislazione indica le modalità delle attività di controllo. Ne sono indicati i requisiti minimi e gli impegni che devono essere presi dall’operatore, le modalità delle visite di ispezione e i documenti contabili SERVAGRI 045 – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea–Programma SEVP CT Italia Tunisia 2007- 2013 Sfide comuni, obiettivi condivisi Progetto SERVAGRI 045 che l’operatore deve predisporre ai fini del controllo e certificazione. Vengono inoltre forniti requisiti di controllo specifici per i vegetali e i prodotti ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta spontanea e per gli animali e i prodotti animali, per le unità addette alla preparazione di prodotti vegetali ed animali e di alimenti contenenti prodotti vegetali ed animali, per l’importazione da Paesi Terzi di questi ultimi prodotti, inclusi i mangimi e le materie prime per gli stessi. Quali sono le norme di produzione? Quali norme per la produzione vegetale? Eccole qui di seguito elencate: a) La produzione biologica di prodotti vegetali deve impiegare tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché a prevenire la compattazione e l’erosione del suolo; b) La fertilità e l’attività biologica del suolo vengono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica; c) È consentito l’uso di preparati biodinamici; d) L’uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica e se elencati nell’allegato I del Reg. CE 889/08; e) Non è consentito l’uso di concimi minerali azotati; f) Tutte le tecniche di produzione l’inquinamento dell’ambiente; vegetale devono evitare o limitare al minimo g) La prevenzione dei danni provocati da avversità parassitarie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la protezione e l’introduzione di nemici naturali, la scelta di specie e di varietà resistenti, la rotazione delle colture, le tecniche agronomiche e i processi termici; h) In caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l’uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, e se elencati nell’allegato II del Reg. CE 889/07. Comunque, l’uso dei prodotti fitosanitari deve essere utilizzato evitando conseguenze nocive all’ambiente, all’uomo e agli animali per il rischio dei residui sui prodotti. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti; SERVAGRI 045 – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea–Programma SEVP CT Italia Tunisia 2007- 2013 Sfide comuni, obiettivi condivisi Progetto SERVAGRI 045 i) Per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa sono utilizzati soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente; j) I prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale sono utilizzati solo se sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica e se elencati nell’allegato VII del Reg. CE 889/08. La raccolta di vegetali selvatici e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologica a condizione che queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, per un periodo di almeno tre anni precedente la raccolta, e che la raccolta non comprometta l’equilibrio dell’habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta. Le produzioni idroponiche sono vietate. 1. Disciplinare per le produzioni vegetali Premessa In armonia con quanto stabilito dal Regolamento CE 834/07 e dall’International Federation of Organic Agricolture Movements (IFOAM), nei seguenti paragrafi sono illustrati i mezzi tecnici e le tecniche consentite perché un alimento possa essere definito «biologico» o «biologico in conversione». Per ogni paragrafo vengono riportati alcuni esempi di operazioni colturali consigliate ed i mezzi tecnici e le operazioni vietate. TUTTO CIÒ CHE NON È CONTEMPLATO NELLE PRESENTI NORME DEVE RITENERSI PROIBITO, La revisione delle norme si baserà su un costante lavoro di elaborazione delle esperienze in atto ed ha cadenza biennale. L’aggiornamento delle appendici potrà essere annuale nel caso che si verifichi una necessità in tal senso. 1. AMBIENTE Il suolo va protetto da smottamenti, erosioni, ristagni, con adeguate sistemazioni ed interventi per lo sgrondo dell’acqua riducendo gli sbancamenti allo stretto necessario, con la precauzione di non stravolgere lo strato attivo del terreno. Nell’azienda biologica vanno favorite la diversità e la SERVAGRI 045 – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea–Programma SEVP CT Italia Tunisia 2007- 2013 Sfide comuni, obiettivi condivisi Progetto SERVAGRI 045 complessità ambientale con la presenza di siepi. macchie spontanee, specchi d’acqua, alberi sparsi. Per aziende agricole situate nelle vicinanze di fonti di inquinamento Istrade, fabbriche, colture convenzionali contigue, ecc., l’organismo di controllo decide se i prodotti provenienti da tali appezzamenti potranno essere definiti «biologici». Note: le bonifiche devono rispettare l’assetto naturale del terreno 2. TECNICHE COLTURALI Sono vietate le tecniche di coltivazione senza suolo. 2.1 IRRIGAZIONE Note: le tecniche colturali devono essere finalizzate a ridurre il più possibile, l’uso di acqua irrigua. E vietato l’uso di tubature in plastica «a perdere» Note: l’intervento irriguo deve essere effettuato evitando conseguenze collaterali negative per i terreni e le colture. 2.2 PACCIAMATURA La pacciamatura con residui vegetali e con altri materiali naturali è una pratica consigliata, mentre l’uso di materiali sintetici va limitato ad esigenze particolari, con obbligo di recupero. L’impiego del PVC (cloruro di polivinile) è proibito. 2.3 AVVICENDAMENTO E CONSOCIAZIONI È proibita la monosuccessione. Note: le consociazioni sono raccomandate per gli effetti positivi che esplicano nei confronti del terreno e della coltura, Inserire sistematicamente negli avvicendamenti una leguminosa annuale o poliannuale od una coltura da sovescio 2.4 CONTROLLO ERBE SPONTANEE E ammesso l’uso di: — tecniche di controllo con mezzi meccanici — termodiserbo — pirodiserbo — pratiche agronomiche (es. inerbimento, false semine). SERVAGRI 045 – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea–Programma SEVP CT Italia Tunisia 2007- 2013 Sfide comuni, obiettivi condivisi Progetto SERVAGRI 045 2.5 DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI DEL TERRENO Sono vietate la disinfezione e la disinfestazione del terreno con mezzi chimici e fisici. In caso di forte infestazione parassitaria, sia animale che vegetale, ove le tecniche di rotazione e le opportune cure fitosanitarie non producessero effetti, l’organismo di controllo può autorizzare la solarizzazione del terreno. A questa deve succedere una coltura da sovescio. 2.6 LAVORAZIONI DEL TERRENO Evitare l’uso di macchinari ed attrezzi che provocano mescolamento degli strati oltre lo strato attivo, costipamento, destrutturazione del suolo. L’uso di macchinari e attrezzi deve essere limitato alle reali esigenze colturali. Si raccomanda, per le lavorazioni profonde oltre i 30cm, l’uso di strumenti discissori. 3. CONCIMAZIONI La concimazione organica è alla base della fertilità del terreno e le pratiche colturali devono essere finalizzate al mantenimento e/o incremento del contenuto di humus e dell’attività biologica. Note: i residui colturali possono essere compostati in superficie. Gli interventi per mantenere ed aumentare la fertilità e l’attività del terreno devono basarsi su: — coltivazioni di leguminose; — scelta delle colture in successione; — sovesci adeguati; — incorporazione al terreno di materiale organico proveniente da aziende che operano nei rispetto delle normative di agricoltura biologica vigenti. Se tali tecniche non consentono di assicurare un nutrimento adeguato alle colture od un sufficiente condizionamento dell’attività biologica del terreno, sarà possibile l’integrazione della fertilizzazione con i prodotti indicati, 4. MATERIALI DI PROPAGAZIONE È vietato l’impianto di frutteti con portainnesti trattati con prodotti non ammessi in agricoltura biologica. Note: le colture e le varietà devono essere scelte considerando i fattori arnbientali e pedologici. Dare la preferenza a varietà naturalmente resistenti a malattie e fisiopatie. E’ ammesso l’utilizzo di materiale di propagazione proveniente da coltivazioni non biologiche, in caso di comprovata irreperibilità di materiale coltivato secondo le presenti normative.. 5. CURE FITOSANITARIE SERVAGRI 045 – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea–Programma SEVP CT Italia Tunisia 2007- 2013 Sfide comuni, obiettivi condivisi Progetto SERVAGRI 045 5.1 INTERVENTI INDIRETTI Le pratiche adottate nella conduzione di una azienda biologica devono permettere, nel tempo, di rendere irrilevanti o comunque basse le perdite causate dai parassiti. Tali pratiche creano le condizioni per una difesa indiretta-preventiva; tra queste si possono elencare: a) difesa agronomica (fertilizzazione equilibrata, inerbimenti, consociazioni, irrigazioni e lavorazioni oculate, ecc.); b) difesa genetica (scelta di varietà naturalmente resistenti). E vietato l’utilizzo di materiale ottenuto con ingegneria genetica (OGM). c) equilibrio dell’agroecosistema (favorire le condizioni idonee alla riproduzione e diffusione dei limitatori naturali). 5.2 INTERVENTI DIRETTI 5.2.1 Gli interventi diretti devono essere giustificati dalla presenza di un pericolo o danno tale da compromettere il risultato economico della coltura. 5.2.2 I prodotti per la difesa utilizzati dall’azienda devono essere compresi nell’Allegato W 5.2.3 Sono vietati i diserbanti chimici ed ormonici. Sono vietati i diradanti, gli alleganti, i prodotti anticascola e i fitoregolatori di sintesi chimica, sia puri, sia miscelati con prodotti ammessi dalla presente normativa. 6. COLTURE PROTETTE Sono ammessi mezzi di semiforzatura per produzioni anticipate o ritardate a condizione che: — il riscaldamento sia effettuato esclusivamente per la produzione di piantine; — la copertura sia fatta ad un solo strato, in vetro o con altro materiale ad esclusione del PVC. E’ ammesso il doppio strato isolante esclusivamente per la produzione di piantine da trapianto; — venga prevista un’adeguata rotazione fra le colture, includendovi ogni due anni una concimazione verde relativamente agli impianti fissi; — i prodotti provenienti da coltivazioni protette siano commercializzati con la dicitura «prodotto biologico da coltura protetta», o «prodotto biologico in conversione da coltura protetta»; — il materiale utilizzato deve essere recuperato al termine della coltivazione per essere riutilizzato o destinato al riciclaggio. Considerata la dinamica di accumulo dei nitrati nelle verdure a foglia, è opportuno limitare la concimazione con azoto organico a pronto effetto. 7. POTATURA E SISTEMI DI ALLEVAMENTO SERVAGRI 045 – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea–Programma SEVP CT Italia Tunisia 2007- 2013 Sfide comuni, obiettivi condivisi Progetto SERVAGRI 045 Sono vietati gli interventi di modificazione della forma della pianta con mezzi chimici. 8. TECNICHE DI MATURAZIONE E CONSERVAZIONE E vietato l’uso di sostanze chimiche di sintesi per anticipare la maturazione, per la conservazione ed i trattamenti post-raccolta, nonché l’utilizzo di radiazioni. 9. CONVERSIONE ALLA COLTIVAZIONE BIOLOGICA 9.1 Possono essere definiti biologici i prodotti ottenuti non prima dell’inizio del terzo anno di applicazione delle norme di coltivazione biologica- Ne] caso di colture arboree sono definiti biologici non prima del quarto anno, Tali periodi decorrono dall’ultimo raccolto convenzionale. L’organismo di controllo può decidere con il consenso della Commissione Tecnica SERVAGRI che in certi casi i periodi in questione siano prolungati o abbreviati tenuto conto dell’utilizzazione precedente degli appezzamenti. 9.2 Il processo di conversione può essere realizzato non contemporaneamente su tutta la superficie e lo si può effettuare appezzamento per appezzamento fino alla conversione totale dell’azienda. 9.3 L’azienda deve sottoporre al giudizio dell’organismo di controllo un piano plunennale che prenda in esame l’intera superficie aziendale, stabilendo tempi e modi di attuazione. li piano di, conversione può essere modificato annualmente motivando gli eventuali cambiamenti, e in tal caso, deve essere inviato entro la fine dell’anno all’organismo di controllo, 9.4 Nelle aziende che non hanno completato la conversione sono vietate le produzioni parallele (presenza della stessa varietà sia in coltivazione biologica che convenzionale). 9.5 I prodotti ottenuti in questa fase devono essere posti in commercio con il logo GARANZIA SERVAGRI IN CONVERSIONE soltanto dopo che sia stato osservato un periodo di conversione di almeno dodici mesi prima del raccolto. ALLEGATO A — concime animale; — liquame; — paglia; — torba; — composti di lettiere esaurite di funghi e lettiere per la lombricoltura; — composti di residui domestici organici; — composti di residui vegetali; — sottoprodotti animali trasformati provenienti da macelli e industrie del pesce; — alghe e derivati delle alghe; — sottoprodotti della lavorazione del legno segatura, corteccia, ecc4; — cenere di legno; — fosforite naturale; — fosfato di alluminio calcinato; — calcare;, — magnesio calcareo; — solfato di calcio; — zolfo; . — roccie macinate non trattate chimicamente; SERVAGRI 045 – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea–Programma SEVP CT Italia Tunisia 2007- 2013 Sfide comuni, obiettivi condivisi Progetto SERVAGRI 045 — argille; — borace; — solfato potassico (solo dopo l’autorizzazione dell’organismo di controllo); — scorie basiche (solo dopo l’autorizzazione dell’organismo di controllo); — sottoprodotti organici provenienti da industrie alimentari e tessili; — solfato di magnesio. ALLEGATO B — olii vegetali; — piretro (preferibilmente con un sinergizzante naturale); — rotenone e relativi preparati commerciali (se ne consiglia un uso limitato): — saponi molli: — polvere di diatomee (litotamnio): — anidride carbonica, azoto, ossigeno; — parassiti o predatori di insetti nocivi (es. Tricogranima, Encarsia, ecc.): — preparati a base di batteri, virus, funghi e nematodi; — feromoni per a) lotta confusionale; bj monitoraggio; e) catture di massa; — trappole cromotropiche; — trappole luminose; — trappole alimentari: — zolfo e relativi preparati commerciali; — poltiglia bordolese (se ne consiglia un uso limitato): — silicato di sodio; — propoli e cera d’api; — bentonite; — prepaia4 vegetali (decotti, macerati, infusi, ecc.); — preparati omeopatici, isopatici e biodinamici; — polveri di roccia; — bagnanti (saponi naturali, cenere di legna, ecc.): — è vietato l’uso di nicotina e derivati. E ammesso l’uso dell’estratto di tabacco che deve essere autorizzato dal tecnico di campo. Quali norme per la produzione animale? Se scegliamo di dedicarci all’allevamento zootecnico bio, dobbiamo seguire altre regole specifiche. Si tratta di norme che si riferiscono all’origine degli animali, alle pratiche zootecniche, alla riproduzione, all’alimentazione, alla prevenzione e cura delle malattie, alla pulizia ed alla disinfezione. Riguardo all’origine degli animali, esiste la possibilità, a specifiche condizioni, che possano essere introdotti in un’azienda biologica animali allevati non biologicamente. A tale scopo vengono fornite indicazioni sul periodo di conversione, mentre assieme alle pratiche zootecniche vengono anche indicate le condizioni della stabulazione, che devono garantire la soddisfazione delle esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali, il numero di animali, la loro separazione da altri allevati non biologicamente. Diamo un’occhiata ai dettagli: 1) Nel contesto della riproduzione, mentre è consentita l’inseminazione artificiale, sono vietate pratiche quali la clonazione e il trasferimento di embrioni; SERVAGRI 045 – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea–Programma SEVP CT Italia Tunisia 2007- 2013 Sfide comuni, obiettivi condivisi Progetto SERVAGRI 045 2) Il bestiame deve essere alimentato con erba, foraggio e mangimi ottenuti conformemente alle norme dell’agricoltura biologica, provenienti di preferenza dall’azienda dell’allevatore e adeguati ai bisogni fisiologici degli animali. Inoltre, per poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, è permesso ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, impiegati in condizioni ben precise. Bisogna comunque favorire l’accesso al pascolo; 3) La prevenzione delle malattie è realizzata mediante la selezione delle razze e dei ceppi, le pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l’esercizio, un’adeguata densità degli animali e idonee condizioni di stabulazione e d’igiene. Per il trattamento delle malattie deve essere utilizzata la medicina omeopatica, con alcune specifiche eccezioni - solo se strettamente necessario - per l’uso di prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica; 4) Riguardo alla pulizia e alla disinfezione, i relativi prodotti sono utilizzati nei locali di stabulazione e negli impianti solo se autorizzati per l’uso nella produzione biologica ed elencati nell’allegato VII del Reg. CE 889/08 Ricordiamo che non è possibile produrre animali «senza terra», e che la scelta delle razze da utilizzare deve tener conto delle relative capacità di adattamento alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. Vengono esclusi i metodi di allevamento intensivo, ed è indicato il numero massimo di animali per ettaro, un limite che deve tener conto del contenuto di azoto del letame. 2. Apicoltura L’apicoltore deve operare esclusivamente secondo le seguenti norme: 1. UBICAZIONE DEGLI APIARI Gli apiari devono essere ubicati in zone esterne ai grandi centri abitati. Gli apiari devono essere collocati a una distanza in linea d’aria di almeno 1000 metri da: — autostrade e strade ad alta densità di traffico — impianti industriali nocivi. L’ente di controllo deve essere informato dell’ubicazione degli apiari entro 7 giorni dagli eventuali spostamenti. 2. ALLEVAMENTO 2.1 È vietato l’acquisto di api regine da selezionatori di professione. Sono da preferire gli ecotipi locali. 2.2 E ammesso l’acquisto di sciami solo presso gli apiari biologici. 3. MATERIALI 3.1 Le arnie devono essere in legno o altro materiale di origine naturale. Il rivestimento dell’arnia deve essere solo esterno e realizzato con vernici e coloranti naturali traspiranti. Fino al 30 aprile 1994 è ammessa la presenza in apiario di arnie diversamente verniciate. La disinfezione di arnie e telaini deve essere ésclusivamente di tipo termico. 3.2 I telaini devono essere in legno. Per i fogli cerei è consentito l’uso di sola cera pura d’api proveniente da alveari biologici.. SERVAGRI 045 – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea–Programma SEVP CT Italia Tunisia 2007- 2013 Sfide comuni, obiettivi condivisi Progetto SERVAGRI 045 Per la conservazione della cera sono ammessi: anidride solforosa, zolfo, Bacillus thuringiensis. 3.3 Nell’affumicatore è consentita la combustione di soli vegetali secchi non lavorati. 4. NUTRIZIONE Per la nutrizione è ammesso miele ed il polline nei favi od in sciroppo, purché di provenienza biologica. L’uso di saccarosio e miscele dì zuccheri semplici può essere autorizzato dall’organismo di controllo in annate sfavorevoli che mettano in pericolo la sopravvivenza delle famiglie. 5. TERAPIE È consentita la lotta biomeccanica e l’uso di essenze di origine naturale. Sono ammessi, anche se di sintesi, i seguenti prodotti: acido lattico, acido formico, timolo. E ammesso l’uso di acido acetico per il trattamento dei favi in magazzino per la lotta alla nosemiasi. 6. RACCOLTA DEL MIELE Il miele deve essere maturo. È ammesso il metodo meccanico di allontanamento delle api apiscampo, scrollamento, spazzolatura, aria soffiata. 7. ESTRAZIONE DEL MIELE La disopercolatura deve essere meccanica e l’estrazione tempestiva; in questa fase il miele deve subire trattamenti non superiori a 35°C, lo stoccaggio di preconfezionarnento deve essere breve ed effettuato in locali freschi, 8. MATERIALI DI MIELERIA È consentito esclusivamente l’acciaio inox, con l’esclusione delle parti accessorie, in materiale di qualità alimentare. 9. CONDIZIONAMENTO E CONFEZIONAMENTO DEL MIELE Per il condizionamento è ammessa la sola filtrazione statica. Il confezionamento può avvenire esclusivamente in contenitori di vetro, terracotta o ceramiche atossiche. E ammesso per la commercializzazione di grosse partite di miele, l’utilizzo di contenitori per uso alimentare, E vietato l’uso di contenitori di plastica. 10. STOCCAGGIO DEL MIELE CONFEZIONATO E da realizzare in luoghi freschi, asciutti e bui. 11. PRODUZIONE DI POLLINE SERVAGRI 045 – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea–Programma SEVP CT Italia Tunisia 2007- 2013 Sfide comuni, obiettivi condivisi Progetto SERVAGRI 045 E ammesso il solo essiccamento all’ombra a temperature inferiori a 40°C. Il confezionamento è da effettuarsi in vasi di vetro scuro o altrimenti protetto dalla luce. La conservazione deve avvenire in luogo fresco e buio. 12. PRODUZIONE DI PAPPA REALE I cupolini sono ammessi solo in pura cera d’api, biologica secondo la presente normativa. Il confezionamento è esclusivamente in vetro, lo stoccaggio al buio a temperatura tra 0° e 4°C. 13. PRODUZIONE DI PROPOLI Il propoli deve provenire solo dal raschiamento interno degli alveari e/o dall’uso di griglie in acciaio inox. La conservazione deve avvenire in luogo fresco e buio. 14. PRODUZIONE Dl IDROMELE Il miele deve essere biologico. E consentita l’mseminazione con fermenti. 15. ETICHETTATURA In aggiunta alla normativa vigente occorre specificare la località di produzione. 16. QUADERNO DELL’APICOLTORE E un quaderno aggiornato dall’apicoltore, fornito dall’ente certificatore socio SERVAGRI, ove sono evidenziati: — consistenza numerica degli alveari; — l’ubicazione degli apiari e gli spostamenti; — le produzioni ottenute, con date e quantità per apiario; — data e tipo di trattamenti eseguiti; — data e tipo di nutrizioni eseguite. 17. CONVERSIONE Occorre la conformità alle presenti norme per almeno un anno prima dell’utilizzo del marchio «GARANZIA SERVAGRI». L’ANGOLO DEL TRASFORMATORE: COME SI DEVE COMPORTARE IL TRASFORMATORE NELLA FILIERA BIOLOGICA? SERVAGRI 045 – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea–Programma SEVP CT Italia Tunisia 2007- 2013 Sfide comuni, obiettivi condivisi Progetto SERVAGRI 045 Gli ingredienti devono provenire dall’agricoltura biologica; l’uso di additivi e di ingredienti non biologici è fortemente limitato; è vietato l’utilizzo di sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto. Questi sono i principi su cui deve basarsi la trasformazione di alimenti bio. Va da sé che gli alimenti devono essere trasformati in maniera accurata, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici. Anche nella produzione di mangimi biologici trasformati è obbligatorio utilizzare ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica. L’uso di additivi e ausiliari di fabbricazione deve essere limitato al minimo indispensabile, e solo nei casi di impellente necessità tecnologica o zootecnica a fini nutrizionali specifici; Solo in condizioni ben precise è autorizzato l’impiego di determinati ingredienti non agricoli, di determinati ausiliari di fabbricazione e di determinati ingredienti non biologici di origine agricola. L’elenco di prodotti e sostanze utilizzabili nella trasformazione degli alimenti stessi è consultabile nell’allegato VIII del Reg. CE 889/08. 27 3. Disciplinari per la trasformazione dei prodotti alimentari Premessa I disciplinari GARANZIA SERVAGRI. per la trasformazione dei prodotti alimentari sono il risultato del lavoro svolto da agricoltori, trasformatori, tecnici e consumatori, operanti in Italia nell’ambito dell’agricoltura biologica, coadiuvati da consulenti e ricercatori esterni e supportati dalle notizie scientifiche presenti in letteratura. Dovendo considerare tale lavoro come naturale prosecuzione delle norme di coltivazione, si sono conservati anche gli obiettivi definiti in esse. Pertanto sono state vietate tutte quelle pratiche e quelle sostanze che mostrano avere una elevata tossicità o, comunque, che producono sostanze tossiche nel prodotto finito. Accanto all’aspetto sanitario assenza di residui) degli alimenti si è poi aggiunta la necessità di definire anche durante il processo di trasformazione degli alimenti gli standard di qualità per ogni processo di trasformazione. Pertanto la stesura delle presenti norme di trasformazione ha anche richiesto la verifica, e quindi la limitazione, delle diverse tecnologie applicate nei processi di trasformazione, a favore di quelle che tutelano o modificano positivamente la qualità intrinseca degli alimenti. A questi aspetti di base se ne sono aggiunti altri che, seppur secondari, sono stati comunque ritenuti importanti nella redazione delle presenti norme: a) aspetti legislativi: in Italia esistono leggi ben precise sulla attività agro-industriale a cui il presente disciplinare si deve comunque attenere; pertanto sono state omesse, seppur ritenute valide e talvolta indispensabili, alcune pratiche ed alcuni additivi altrimenti consigliabili; b) aspetti ecologico-ambientali: SERVAGRI 045 – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea–Programma SEVP CT Italia Tunisia 2007- 2013 Sfide comuni, obiettivi condivisi Progetto SERVAGRI 045 nella scelta delle tecnologie applicabili si è voluto sempre considerare l’operatore agro-alimentare come il primo ed il vero operatore ambientale, che opera, cura e tutela direttamente gli equilibri dell’agroecosistema. Pertanto si è cercato dì privilegiare tutte quelle tecniche che in qualunque modo possano ridurre gli squilibri ambientali a livello di consumi (energia, acqua,...) e di scarti (acqua, calore, sostanze inquinanti, ecc-). c) aspetti economici talvolta ci troviamo a disposizione di tecnologie più «soffici’. e più vicine a noi agricoltori biologici. Tuttavia queste possono talora richiedere sforzi economici di non poco conto che non tutte le aziende sono in grado di affrontare. Per evitare che l’industria di trasformazione biologica possa essere concentrata a un elité di trasformatori/imprenditori più dotati e più capaci (economicamente) si è stabilito di considerare anche la reale possibilità di diffusione di alcune tecnologie. La successiva revisione delle seguenti norme dovrà pertanto verificare a che punto siano giunte tali tecnologie ed attrezzature, sia sotto il profilo conoscitivo, sia in merito alla loro raggiungibilità d’uso (essenzialmente il costo); d) requisiti minimi di stabilità de1 prodotto: è in questa occasione che l’agricoltore (trasformatore biologico ribadisce la necessità di produrre alimenti che presentino un’adeguata conservabilità a tutela del proprio lavoro e della salute dei consumatori, i quali sembrano richiedere delle garanzie a livello di qualità oggettive del prodotto. Le necessità di mercato (imballaggio, trasporto, conservazione, distribuzione, esposizione, ecc.) portano il prodotto a continue sollecitazioni operate da agenti esterni biotici ed abiotici (funghi, batteri, insetti, aria, luce, temperatura,...) che possono compromettere del tutto le sue caratteristiche organolettiche oltre che commerciali. In tal senso l’obiettivo è di ottenere un prodotto quanto più stabile possibile; tuttavia le conoscenze, in alcuni settori, sono insufficienti costringendoci a permettere talvolta l’uso di additivi. Si intendono ammesse tutte le pratiche non specificate, mentre sono vietati tutti i prodotti non espressamente citati. 3.1 Disciplinare per la produzione di olio vergine di oliva. 1. LAVAGGIO DELLE OLIVE Consentito con sola acqua. 2. ESTRAZIONE In tutte le fasi del ciclo di lavorazione devono essere rispettate le seguenti condizioni: — la temperatura della pasta non deve superare i 370 C — durante la gramolatura è consentito solo t’uso di acqua — tutti i materiali impiegati nel ciclo di lavorazione non devono cedere molecole di sintesi. 3. ENZIMI SERVAGRI 045 – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea–Programma SEVP CT Italia Tunisia 2007- 2013 Sfide comuni, obiettivi condivisi Progetto SERVAGRI 045 È vietato il loro utilizzo. 4. SEPARAZIONE Con centrifughe verticali. 5. VASI OLEARI In cemento o rivestiti con piastrelle vetrificate, o in terracotta o in acciaio inox. Vietati i vasi in vetroresina. 6. RECIPIENTI PER L’IMMISSIONE AL CONSUMO Ammessi recipienti in vetro, preferibilmente scuro, e in terracotta. 7. ETICHETTE indicare la zona di produzione delle olive, il frantoio e la ditta di imbottigliamento; l’annodi produzione. E da indicare inoltre il tipo di molitura utilizzata. 8. TAGLI Sono consentiti; se gli oli provengono da zone diverse deve essere indicato sulle etichette. Se avviene il taglio tra oli od olive in conversione e biologici, il prodotto ultimo sarà dichiarato «in conversione». Indirizzi Utili Per l’Italia Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: www.politicheagricole.it SINAB Sistema d’informazione Nazionale sul biologico italiano http://www.sinab.it/ IAMB SERVAGRI 045 – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea–Programma SEVP CT Italia Tunisia 2007- 2013 Sfide comuni, obiettivi condivisi Progetto SERVAGRI 045 Sito ufficiale dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari del Ciheam http://www.iamb.it/ ANABIO Associazione Nazionale Agricoltura Biologica : http://www.cia.it/anabio/ AGIA Organizzazione che rappresenta i giovani imprenditori agricoli : http://www.agia.it CIA Organizzazione di categoria che rappresenta le imprese agricole http://www.cia.it CNO Consorzio Nazionale degli Olivicoltori S.c.r.a.l. http://www.cno.it/ Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Regione Sicilia http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/AgricolturaBiologica.htm Organismi di controllo con sedi nella Regione Sicilia EcoGruppo Italia S.r.l. - Cod. Min. IT BIO 008 - (ex ECO) - Web: http://www.ecogruppoitalia.it CODEX S.r.l. - Cod. Min. IT BIO 002 - (ex CDX) - Web: http://www.codexsrl.it/ Per la Tunisia - Website of Tunisian Agriculture: www.agriportail.tn - ONAGRI, the National Observatory of Agriculture: www.onagri.tn - APIA, the Promotion Agency of Agricultural Investments: www.apia.com.tn - CTAB, the Technical Centre for Organic Agriculture: www.ctab.agrinet.tn - UTAP, Tunisian union of Agriculture and Fishing: www.utap.org.tn - IRESA, the Institution of Agricultural Research and Higher Education: www.iresa.agrinet.tn - Tunisian Olive Oil Office (ONH): www.onh.com.tn - Interprofessional Grouping for Poultry and Rabbit Products (GIPAC): www.gipaweb.com.tn - Agricultural Training and Extension Agency (AVFA): www.avfa.agrinet.tn SERVAGRI 045 – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea–Programma SEVP CT Italia Tunisia 2007- 2013 Sfide comuni, obiettivi condivisi Progetto SERVAGRI 045 - Interprofessional Grouping for Fruit (GIFruits): www.gifruit.nat.tn - Interprofessional Grouping for Vegetables (GIL): www.gil.com.tn - Office of Livestock and Pasture (OEP): www.oep.nat.tn Organismi di controllo Tunisia Organisme Tél Fax Email Date d’agrément BCS 98 237 412 78 202 622 [email protected] 29/04/2003 ECOCERT 74 439 012 74 439 014 [email protected] 10/07/2001 ICEA 23 757 644 [email protected] 11/05/2009 INNORPI 71 806 758 71 807 071 [email protected] 31/10/2011 IMC 71 230 232 71 230 440 [email protected] 29/04/2003 LACON 76 403 103 76 440 047 [email protected] 29/04/2003 Suolo E Salute 71 941 588 71 941 990 [email protected] 31/10/2011 SERVAGRI 045 – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea–Programma SEVP CT Italia Tunisia 2007- 2013