Vademecum_Agricoltura_Bio

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Vademecum_Agricoltura_Bio
Sfide comuni, obiettivi condivisi
Progetto SERVAGRI 045
VADEMECUM DI PRODUZIONE BIOLOGICA
PREFAZIONE
Grazie alle acquisite dimensioni strutturali e alle sue potenzialità qualitative, il settore
biologico vive oggi una fase di maturità, che pone la Sicilia e la Tunisia tra le più importanti
realtà dello scenario nazionale ed internazionale, sia in termini di numero di operatori che di
superficie coltivata. Il lavoro che ruota intorno al comparto dell’agricoltura biologica investe un
processo tuttora in piena evoluzione che mira alla completa stabilizzazione del settore.
L’obiettivo di questo Vademecum è quello promuovere uno sviluppo armonico della “cultura del
biologico” su tutto il territorio dei soci di SERVAGRI, puntando alla salvaguardia
dell’ambiente, alla ottimizzazione delle conoscenze degli operatori agricoli e agro-alimentari
sulle tecniche di coltivazione biologica e sugli aspetti normativi, alla sensibilizzazione dei
cittadini, quali consumatori ma anche fruitori del “sistema biologico” e al miglioramento del
sistema di gestione dei dati e dell’attività di vigilanza di SERVAGRI sugli operatori biologici, in
conformità alle nuove norme comunitarie.
Tutto ciò nella convinzione che anche il biologico, e tutta la filiera ad esso connessa, possa
contribuire al rilancio dell’Agricoltura, settore chiave del sistema economico Siciliano e Tunisino.
INTRODUZIONE
Questo Vademecum, è indirizzato agli attori del settore del biologico Siciliano e Tunisino e
rientra nelle attività di divulgazione ed informazione sulla legislazione vigente relativa al
settore del biologico. L’agricoltura biologica è normata in Italia in particolare dai Reg. CE
834/2007 e del Reg. CE 889/2008, di cui soprattutto ci occuperemo, ma anche da altri
Regolamenti, come il 967/2008 o il 1235/2008, il cui approfondimento può essere operato
direttamente dagli interessati. In Tunisia opera la Legge 99-30 del 5 aprile 1999.
Gli operatori agricoli e biologici, i decisori delle amministrazioni pubbliche e private, i
soggetti operanti negli Organismi di Controllo possono con questa pubblicazione usufruire di
un semplice e pratico manuale utile sia per un primo approccio al mondo del bio, sia per un
rapido e facile aggiornamento. Non si vuole offrire un’esauriente e completa analisi di tutta la
normativa, ma un quadro di sintesi delle nuove e più rilevanti regole del biologico.
Il Manuale è suddiviso per sezioni relative alla tipologia di destinatario a cui il documento è
indirizzato, quindi per relativa area di interesse o di attività.
COSA È LA PRODUZIONE BIOLOGICA?
Il nuovo Reg. CE 834/07, che costituisce l’ossatura del quadro legislativo in materia di produzioni
con metodo biologico, la definisce così: “La produzione biologica è un sistema globale di gestione
dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basata sull’interazione tra le migliori
pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali,
l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione
confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e
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procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice
funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di
prodotti biologici dei consumatori e, dall’altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla
tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale”.
L’agricoltura biologica è un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura che:
a) rispetta i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle
piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi;
b) contribuisce a un alto livello di diversità biologica;
c) assicura un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la
materia organica e l’aria;
d) rispetta criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfi, in particolare, le
specifiche esigenze.
Le regole relative al funzionamento del sistema di controllo, le modalità di etichettatura e le
regole per l’importazione di prodotti biologici da Paesi Terzi sono ben definite nella
legislazione comunitaria vigente.
Al Reg. CE 834/07 è seguito un primo Regolamento di attuazione, l’889/08, che fornisce le
norme tecniche ed i criteri di controllo per la produzione agricola, l’allevamento e le preparazioni
alimentari. Non ci si può comunque nascondere che, anche a causa dei continui aggiornamenti
normativi, la legislazione sul biologico risulta essere piuttosto complessa: per tale ragione, le
strutture presenti sul territorio, dalle istituzioni alle associazioni e ai tecnici di campo,
potranno sempre dare molte informazioni utili ed aggiornate.
L’ANGOLO DEL PRODUTTORE: COSA DEVE FARE L’IMPRENDITORE AGRICOLO
PER PRODURRE SECONDO IL METODO BIOLOGICO?
Cosa produrre?
Nel rispetto della legislazione comunitaria vigente in materia di agricoltura biologica,
possono essere definiti come prodotti biologici quelli provenienti dall’agricoltura e
dall’acquacoltura, ed in particolare:
a) prodotti agricoli vivi o non trasformati;
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b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
c) mangimi;
d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.
Anche i lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi possono definirsi prodotti biologici.
I prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici non fanno invece parte della produzione
biologica.
Come produrre?
Alla base della produzione biologica è posta una serie di principi specifici, tutti ugualmente
importanti, da tenere bene in considerazione.
Il bravo agricoltore bio deve:
a) Mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la stabilità del suolo e la sua
biodiversità, prevenire e combattere la compattazione e l’erosione del suolo, e nutrire le piante
soprattutto attraverso l’ecosistema del suolo;
b) Ridurre al minimo l’impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine
esterna;
c) Riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per
le colture e l’allevamento;
d) Tener conto dell’equilibrio ecologico locale o regionale quando si operano le scelte produttive;
e) Tutelare la salute degli animali stimolando le difese immunologiche naturali degli animali,
nonché la selezione di razze e varietà adatte e pratiche zootecniche;
f) Tutelare la salute delle piante mediante misure profilattiche, quali la scelta di specie
appropriate e di varietà resistenti ai parassiti e alle malattie vegetali, appropriate rotazioni
delle colture, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali dei parassiti;
g) Praticare una produzione animale adatta al sito e legata alla terra;
h) Mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche
delle specie;
i) Utilizzare per la produzione animale biologica animali allevati sin dalla nascita in aziende
biologiche;
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j) Scegliere le razze tenendo conto della capacità di adattamento alle condizioni locali, della
vitalità e della resistenza alle malattie o ai problemi sanitari;
k) Somministrare agli animali mangimi biologici composti di ingredienti provenienti
dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola;
l) Ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le
difese naturali contro le malattie, incluso in particolare l’esercizio fisico regolare e l’accesso a
spazi all’aria aperta e ai pascoli se del caso;
m) Non praticare l’allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti, quindi mutati, come
alcuni pesci e rettili;
n) Mantenere per la produzione da acquacoltura la biodiversità degli ecosistemi acquatici
naturali, la salute dell’ambiente acquatico nel tempo e la qualità degli ecosistemi acquatici e
terrestri circostanti;
o) Somministrare agli organismi acquatici mangime proveniente dallo sfruttamento sostenibile
della pesca (ai sensi del Reg. CE 2371/02) o mangime biologico composto di ingredienti
provenienti dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola.
Tutta o parte dell’azienda?
L’intera azienda agricola deve essere gestita seguendo i requisiti propri della produzione
biologica. Tuttavia, un’azienda può essere suddivisa in unità “ben distinte” o siti di produzione di
acquacoltura non tutti in regime di produzione biologica. Per quanto riguarda gli animali, ciò
si applica a specie distinte. Per quanto riguarda l’acquacoltura, si può applicare alle stesse specie
purché ci sia un’adeguata separazione tra i siti di produzione. Per quanto infine riguarda le
coltivazioni, ciò si applica a varietà distinte facilmente distinguibili. Qualora non tutte le unità di
un’azienda siano dedite alla produzione biologica, l’operatore mantiene la terra, gli animali e i
prodotti utilizzati per le unità biologiche, od ottenuti da tali unità, ben separati da quelli utilizzati
per le unità non biologiche od ottenuti da tali unità. La separazione deve essere debitamente
documentata.
Come convertire l’azienda?
La conversione dall’agricoltura convenzionale all’agricoltura biologica richiede un certo
periodo di adattamento di tutti i mezzi utilizzati. A seconda dei diversi settori di
produzione, e tenendo presenti le produzioni agricole precedenti, viene definita la durata del
periodo di conversione. Le norme per chi entra nel biologico sono precise: specifici periodi di
conversione sono definiti a seconda dei diversi settori di produzione ed in funzione della
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produzione agricola precedente. Elenchiamo le norme da applicarsi alle aziende agricole che
iniziano la produzione biologica:
1) il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l’operatore ha notificato la sua
attività alle autorità competenti e sottoposte la sua azienda al sistema di controllo;
2) durante il periodo di conversione si applicano tutte le misure stabilite dal Regolamento;
3) il periodo di conversione negli appezzamenti è previsto della durata di almeno due anni
prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, di almeno due anni prima della
loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni, diverse dai
foraggi, di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici. E’ possibile
ottenere una riduzione del periodo di conversione se prima della data di notifica sono
documentabili situazioni conformi a quanto previsto nell’agricoltura biologica;
4) in un’azienda o unità, in parte in regime di produzione biologica e in parte in conversione
biologica, l’operatore deve tenere separati sia i vegetali, prodotti in azienda, che gli attrezzi e i
depositi e le attività ottenuti biologicamente da quelli ottenuti in conversione; gli animali sono
tenuti separati o sono facilmente separabili, e la separazione deve essere debitamente
documentata;
5) gli animali e i prodotti di origine animale prodotti durante il periodo di conversione non
possono essere commercializzati e pubblicizzati come biologici.
Come aderire al sistema di controllo e quali sono le modalità di controllo?
Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o come “in conversione al biologico”,
gli operatori che producono, preparano, immagazzinano, (o importano da un Paese Terzo)
prodotti, o che immettono questi prodotti sul mercato, devono notificare la loro attività alle
autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata, e devono
assoggettare la loro impresa al sistema di controllo. La stessa cosa si applica anche agli
esportatori che esportano prodotti ottenuti nel rispetto delle regole di produzione stabilite nella
legislazione comunitaria vigente.
Anche l’operatore che subappalti a terzi una delle attività è soggetto agli stessi requisiti, e le
attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo (è il caso della Grande Distribuzione
(GDO) che usa il proprio marchio sui prodotti acquistati da Terzi).
Assieme alle misure da prendere in caso di irregolarità o infrazioni, la legislazione indica le
modalità delle attività di controllo. Ne sono indicati i requisiti minimi e gli impegni che
devono essere presi dall’operatore, le modalità delle visite di ispezione e i documenti contabili
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che l’operatore deve predisporre ai fini del controllo e certificazione. Vengono inoltre forniti
requisiti di controllo specifici per i vegetali e i prodotti ottenuti dalla produzione agricola o dalla
raccolta spontanea e per gli animali e i prodotti animali, per le unità addette alla
preparazione di prodotti vegetali ed animali e di alimenti contenenti prodotti vegetali ed animali,
per l’importazione da Paesi Terzi di questi ultimi prodotti, inclusi i mangimi e le materie prime
per gli stessi.
Quali sono le norme di produzione?
Quali norme per la produzione vegetale?
Eccole qui di seguito elencate:
a) La produzione biologica di prodotti vegetali deve impiegare tecniche di lavorazione del
terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia
organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché a
prevenire la compattazione e l’erosione del suolo;
b) La fertilità e l’attività biologica del suolo vengono mantenute e potenziate mediante la
rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la
concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente
compostati, di produzione biologica;
c) È consentito l’uso di preparati biodinamici;
d) L’uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per
essere impiegati nella produzione biologica e se elencati nell’allegato I del Reg. CE 889/08;
e) Non è consentito l’uso di concimi minerali azotati;
f) Tutte le tecniche di produzione
l’inquinamento dell’ambiente;
vegetale
devono
evitare
o limitare al minimo
g) La prevenzione dei danni provocati da avversità parassitarie e infestanti è ottenuta
principalmente attraverso la protezione e l’introduzione di nemici naturali, la scelta di specie e di
varietà resistenti, la rotazione delle colture, le tecniche agronomiche e i processi termici;
h) In caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l’uso di prodotti fitosanitari è
ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione
biologica, e se elencati nell’allegato II del Reg. CE 889/07.
Comunque, l’uso dei prodotti fitosanitari deve essere utilizzato evitando conseguenze nocive
all’ambiente, all’uomo e agli animali per il rischio dei residui sui prodotti. Gli operatori
conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti;
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i) Per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione
vegetativa sono utilizzati soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti
biologicamente;
j) I prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale sono utilizzati solo se
sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica e se elencati nell’allegato VII del Reg.
CE 889/08.
La raccolta di vegetali selvatici e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali,
nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologica a condizione
che queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati per
essere impiegati nella produzione biologica, per un periodo di almeno tre anni precedente la
raccolta, e che la raccolta non comprometta l’equilibrio dell’habitat naturale e la conservazione
delle specie nella zona di raccolta.
Le produzioni idroponiche sono vietate.
1. Disciplinare per le produzioni vegetali
Premessa
In armonia con quanto stabilito dal Regolamento CE 834/07 e dall’International Federation of
Organic Agricolture Movements (IFOAM), nei seguenti paragrafi sono illustrati i mezzi tecnici e le
tecniche consentite perché un alimento possa essere definito «biologico» o «biologico in
conversione».
Per ogni paragrafo vengono riportati alcuni esempi di operazioni colturali consigliate ed i mezzi
tecnici e le operazioni vietate.
TUTTO CIÒ CHE NON È CONTEMPLATO NELLE PRESENTI NORME DEVE RITENERSI PROIBITO,
La revisione delle norme si baserà su un costante lavoro di elaborazione delle esperienze in atto
ed ha cadenza biennale.
L’aggiornamento delle appendici potrà essere annuale nel caso che si verifichi una necessità in tal
senso.
1. AMBIENTE
Il suolo va protetto da smottamenti, erosioni, ristagni, con adeguate sistemazioni ed interventi
per lo sgrondo dell’acqua riducendo gli sbancamenti allo stretto necessario, con la precauzione di
non stravolgere lo strato attivo del terreno. Nell’azienda biologica vanno favorite la diversità e la
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complessità ambientale con la presenza di siepi. macchie spontanee, specchi d’acqua, alberi
sparsi.
Per aziende agricole situate nelle vicinanze di fonti di inquinamento Istrade, fabbriche, colture
convenzionali contigue, ecc., l’organismo di controllo decide se i prodotti provenienti da tali
appezzamenti potranno essere definiti «biologici».
Note: le bonifiche devono rispettare l’assetto naturale del terreno
2. TECNICHE COLTURALI
Sono vietate le tecniche di coltivazione senza suolo.
2.1 IRRIGAZIONE
Note: le tecniche colturali devono essere finalizzate a ridurre il più possibile, l’uso di acqua irrigua.
E vietato l’uso di tubature in plastica «a perdere»
Note: l’intervento irriguo deve essere effettuato evitando conseguenze collaterali negative per i
terreni e le colture.
2.2 PACCIAMATURA
La pacciamatura con residui vegetali e con altri materiali naturali è una pratica consigliata,
mentre l’uso di materiali sintetici va limitato ad esigenze particolari, con obbligo di recupero.
L’impiego del PVC (cloruro di polivinile) è proibito.
2.3 AVVICENDAMENTO E CONSOCIAZIONI
È proibita la monosuccessione.
Note: le consociazioni sono raccomandate per gli effetti positivi che esplicano nei confronti del
terreno e della coltura,
Inserire sistematicamente negli avvicendamenti una leguminosa annuale o poliannuale od una
coltura da sovescio
2.4 CONTROLLO ERBE SPONTANEE
E ammesso l’uso di:
— tecniche di controllo con mezzi meccanici
— termodiserbo
— pirodiserbo
— pratiche agronomiche (es. inerbimento, false semine).
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2.5 DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI DEL TERRENO
Sono vietate la disinfezione e la disinfestazione del terreno con mezzi chimici e fisici.
In caso di forte infestazione parassitaria, sia animale che vegetale, ove le tecniche di rotazione e
le opportune cure fitosanitarie non producessero effetti, l’organismo di controllo può autorizzare
la solarizzazione del terreno. A questa deve succedere una coltura da sovescio.
2.6 LAVORAZIONI DEL TERRENO
Evitare l’uso di macchinari ed attrezzi che provocano mescolamento degli strati oltre lo strato
attivo, costipamento, destrutturazione del suolo. L’uso di macchinari e attrezzi deve essere
limitato alle reali esigenze colturali. Si raccomanda, per le lavorazioni profonde oltre i 30cm, l’uso
di strumenti discissori.
3. CONCIMAZIONI
La concimazione organica è alla base della fertilità del terreno e le pratiche colturali devono
essere finalizzate al mantenimento e/o incremento del contenuto di humus e dell’attività
biologica.
Note: i residui colturali possono essere compostati in superficie.
Gli interventi per mantenere ed aumentare la fertilità e l’attività del terreno devono basarsi su:
— coltivazioni di leguminose;
— scelta delle colture in successione;
— sovesci adeguati;
— incorporazione al terreno di materiale organico proveniente da aziende che operano nei
rispetto delle normative di agricoltura biologica vigenti.
Se tali tecniche non consentono di assicurare un nutrimento adeguato alle colture od un
sufficiente condizionamento dell’attività biologica del terreno, sarà possibile l’integrazione della
fertilizzazione con i prodotti indicati,
4. MATERIALI DI PROPAGAZIONE
È vietato l’impianto di frutteti con portainnesti trattati con prodotti non ammessi in agricoltura
biologica.
Note: le colture e le varietà devono essere scelte considerando i fattori arnbientali e pedologici. Dare
la preferenza a varietà naturalmente resistenti a malattie e fisiopatie.
E’ ammesso l’utilizzo di materiale di propagazione proveniente da coltivazioni non biologiche, in
caso di comprovata irreperibilità di materiale coltivato secondo le presenti normative..
5. CURE FITOSANITARIE
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5.1 INTERVENTI INDIRETTI
Le pratiche adottate nella conduzione di una azienda biologica devono permettere, nel tempo, di
rendere irrilevanti o comunque basse le perdite causate dai parassiti. Tali pratiche creano le
condizioni per una difesa indiretta-preventiva; tra queste si possono elencare:
a) difesa agronomica (fertilizzazione equilibrata, inerbimenti, consociazioni, irrigazioni e
lavorazioni oculate, ecc.);
b) difesa genetica (scelta di varietà naturalmente resistenti). E vietato l’utilizzo di materiale
ottenuto con ingegneria genetica (OGM).
c) equilibrio dell’agroecosistema (favorire le condizioni idonee alla riproduzione e diffusione dei
limitatori naturali).
5.2 INTERVENTI DIRETTI
5.2.1 Gli interventi diretti devono essere giustificati dalla presenza di un pericolo o danno tale da
compromettere il risultato economico della coltura.
5.2.2 I prodotti per la difesa utilizzati dall’azienda devono essere compresi nell’Allegato W
5.2.3 Sono vietati i diserbanti chimici ed ormonici. Sono vietati i diradanti, gli alleganti, i prodotti
anticascola e i fitoregolatori di sintesi chimica, sia puri, sia miscelati con prodotti ammessi dalla
presente normativa.
6. COLTURE PROTETTE
Sono ammessi mezzi di semiforzatura per produzioni anticipate o ritardate a condizione che:
—
il riscaldamento sia effettuato esclusivamente per la produzione di piantine;
—
la copertura sia fatta ad un solo strato, in vetro o con altro materiale ad esclusione del PVC. E’
ammesso il doppio strato isolante esclusivamente per la produzione di piantine da trapianto;
—
venga prevista un’adeguata rotazione fra le colture, includendovi ogni due anni una
concimazione verde relativamente agli impianti fissi;
—
i prodotti provenienti da coltivazioni protette siano commercializzati con la dicitura «prodotto
biologico da coltura protetta», o «prodotto biologico in conversione da coltura protetta»;
—
il materiale utilizzato deve essere recuperato al termine della coltivazione per essere
riutilizzato o destinato al riciclaggio.
Considerata la dinamica di accumulo dei nitrati nelle verdure a foglia, è opportuno limitare la
concimazione con azoto organico a pronto effetto.
7. POTATURA E SISTEMI DI ALLEVAMENTO
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Sono vietati gli interventi di modificazione della forma della pianta con mezzi chimici.
8. TECNICHE DI MATURAZIONE E CONSERVAZIONE
E vietato l’uso di sostanze chimiche di sintesi per anticipare la maturazione, per la conservazione
ed i trattamenti post-raccolta, nonché l’utilizzo di radiazioni.
9. CONVERSIONE ALLA COLTIVAZIONE BIOLOGICA
9.1 Possono essere definiti biologici i prodotti ottenuti non prima dell’inizio del terzo anno di
applicazione delle norme di coltivazione biologica- Ne] caso di colture arboree sono definiti biologici
non prima del quarto anno, Tali periodi decorrono dall’ultimo raccolto convenzionale. L’organismo di
controllo può decidere con il consenso della Commissione Tecnica SERVAGRI che in certi casi i periodi
in questione siano prolungati o abbreviati tenuto conto dell’utilizzazione precedente degli
appezzamenti.
9.2 Il processo di conversione può essere realizzato non contemporaneamente su tutta la superficie e
lo si può effettuare appezzamento per appezzamento fino alla conversione totale dell’azienda.
9.3 L’azienda deve sottoporre al giudizio dell’organismo di controllo un piano plunennale che prenda
in esame l’intera superficie aziendale, stabilendo tempi e modi di attuazione. li piano di, conversione
può essere modificato annualmente motivando gli eventuali cambiamenti, e in tal caso, deve essere
inviato entro la fine dell’anno all’organismo di controllo,
9.4 Nelle aziende che non hanno completato la conversione sono vietate le produzioni parallele
(presenza della stessa varietà sia in coltivazione biologica che convenzionale).
9.5 I prodotti ottenuti in questa fase devono essere posti in commercio con il logo GARANZIA
SERVAGRI IN CONVERSIONE soltanto dopo che sia stato osservato un periodo di conversione di
almeno dodici mesi prima del raccolto.
ALLEGATO A
— concime animale;
— liquame;
— paglia;
— torba;
— composti di lettiere esaurite di funghi e lettiere per la lombricoltura;
— composti di residui domestici organici;
— composti di residui vegetali;
— sottoprodotti animali trasformati provenienti da macelli e industrie del pesce;
— alghe e derivati delle alghe;
— sottoprodotti della lavorazione del legno segatura, corteccia, ecc4;
— cenere di legno;
— fosforite naturale;
— fosfato di alluminio calcinato;
— calcare;,
— magnesio calcareo;
— solfato di calcio;
— zolfo; .
— roccie macinate non trattate chimicamente;
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— argille;
— borace;
— solfato potassico (solo dopo l’autorizzazione dell’organismo di controllo);
— scorie basiche (solo dopo l’autorizzazione dell’organismo di controllo);
— sottoprodotti organici provenienti da industrie alimentari e tessili;
— solfato di magnesio.
ALLEGATO B
— olii vegetali;
— piretro (preferibilmente con un sinergizzante naturale);
— rotenone e relativi preparati commerciali (se ne consiglia un uso limitato):
— saponi molli:
— polvere di diatomee (litotamnio):
— anidride carbonica, azoto, ossigeno;
— parassiti o predatori di insetti nocivi (es. Tricogranima, Encarsia, ecc.):
— preparati a base di batteri, virus, funghi e nematodi;
— feromoni per a) lotta confusionale; bj monitoraggio; e) catture di massa;
— trappole cromotropiche;
— trappole luminose;
— trappole alimentari:
— zolfo e relativi preparati commerciali;
— poltiglia bordolese (se ne consiglia un uso limitato):
— silicato di sodio;
— propoli e cera d’api;
— bentonite;
— prepaia4 vegetali (decotti, macerati, infusi, ecc.);
— preparati omeopatici, isopatici e biodinamici;
— polveri di roccia;
— bagnanti (saponi naturali, cenere di legna, ecc.):
— è vietato l’uso di nicotina e derivati. E ammesso l’uso dell’estratto di tabacco che deve essere autorizzato dal tecnico di
campo.
Quali norme per la produzione animale?
Se scegliamo di dedicarci all’allevamento zootecnico bio, dobbiamo seguire altre regole
specifiche. Si tratta di norme che si riferiscono all’origine degli animali, alle pratiche zootecniche,
alla riproduzione, all’alimentazione, alla prevenzione e cura delle malattie, alla pulizia ed alla
disinfezione.
Riguardo all’origine degli animali, esiste la possibilità, a specifiche condizioni, che possano
essere introdotti in un’azienda biologica animali allevati non biologicamente. A tale scopo
vengono fornite indicazioni sul periodo di conversione, mentre assieme alle pratiche
zootecniche vengono anche indicate le condizioni della stabulazione, che devono garantire la
soddisfazione delle esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali, il numero di
animali, la loro separazione da altri allevati non biologicamente.
Diamo un’occhiata ai dettagli:
1) Nel contesto della riproduzione, mentre è consentita l’inseminazione artificiale, sono
vietate pratiche quali la clonazione e il trasferimento di embrioni;
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2) Il bestiame deve essere alimentato con erba, foraggio e mangimi ottenuti conformemente
alle norme dell’agricoltura biologica, provenienti di preferenza dall’azienda dell’allevatore e
adeguati ai bisogni fisiologici degli animali. Inoltre, per poter sopperire alle esigenze
nutrizionali di base degli animali, è permesso ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e
vitamine, impiegati in condizioni ben precise. Bisogna comunque favorire l’accesso al pascolo;
3) La prevenzione delle malattie è realizzata mediante la selezione delle razze e dei ceppi,
le pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l’esercizio, un’adeguata
densità degli animali e idonee condizioni di stabulazione e d’igiene. Per il trattamento delle
malattie deve essere utilizzata la medicina omeopatica, con alcune specifiche eccezioni - solo
se strettamente necessario - per l’uso di prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica;
4) Riguardo alla pulizia e alla disinfezione, i relativi prodotti sono utilizzati nei locali di
stabulazione e negli impianti solo se autorizzati per l’uso nella produzione biologica ed
elencati nell’allegato VII del Reg. CE 889/08
Ricordiamo che non è possibile produrre animali «senza terra», e che la scelta delle razze da
utilizzare deve tener conto delle relative capacità di adattamento alle condizioni locali, della loro
vitalità e della loro resistenza alle malattie.
Vengono esclusi i metodi di allevamento intensivo, ed è indicato il numero massimo di animali
per ettaro, un limite che deve tener conto del contenuto di azoto del letame.
2. Apicoltura
L’apicoltore deve operare esclusivamente secondo le seguenti norme:
1. UBICAZIONE DEGLI APIARI
Gli apiari devono essere ubicati in zone esterne ai grandi centri abitati. Gli apiari devono essere
collocati a una distanza in linea d’aria di almeno 1000 metri da:
— autostrade e strade ad alta densità di traffico
— impianti industriali nocivi.
L’ente di controllo deve essere informato dell’ubicazione degli apiari entro 7 giorni dagli eventuali
spostamenti.
2. ALLEVAMENTO
2.1 È vietato l’acquisto di api regine da selezionatori di professione. Sono da preferire gli ecotipi locali.
2.2 E ammesso l’acquisto di sciami solo presso gli apiari biologici.
3. MATERIALI
3.1 Le arnie devono essere in legno o altro materiale di origine naturale. Il rivestimento dell’arnia
deve essere solo esterno e realizzato con vernici e coloranti naturali traspiranti. Fino al 30 aprile 1994
è ammessa la presenza in apiario di arnie diversamente verniciate. La disinfezione di arnie e telaini
deve essere ésclusivamente di tipo termico.
3.2 I telaini devono essere in legno. Per i fogli cerei è consentito l’uso di sola cera pura d’api
proveniente da alveari biologici..
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Sfide comuni, obiettivi condivisi
Progetto SERVAGRI 045
Per la conservazione della cera sono ammessi: anidride solforosa, zolfo, Bacillus thuringiensis.
3.3 Nell’affumicatore è consentita la combustione di soli vegetali secchi non lavorati.
4. NUTRIZIONE
Per la nutrizione è ammesso miele ed il polline nei favi od in sciroppo, purché di provenienza
biologica. L’uso di saccarosio e miscele dì zuccheri semplici può essere autorizzato dall’organismo di
controllo in annate sfavorevoli che mettano in pericolo la sopravvivenza delle famiglie.
5. TERAPIE
È consentita la lotta biomeccanica e l’uso di essenze di origine naturale. Sono ammessi, anche se di
sintesi, i seguenti prodotti: acido lattico, acido formico, timolo.
E ammesso l’uso di acido acetico per il trattamento dei favi in magazzino per la lotta alla nosemiasi.
6. RACCOLTA DEL MIELE
Il miele deve essere maturo. È ammesso il metodo meccanico di allontanamento delle api apiscampo,
scrollamento, spazzolatura, aria soffiata.
7. ESTRAZIONE DEL MIELE
La disopercolatura deve essere meccanica e l’estrazione tempestiva; in questa fase il miele deve
subire trattamenti non superiori a 35°C, lo stoccaggio di preconfezionarnento deve essere breve ed
effettuato in locali freschi,
8. MATERIALI DI MIELERIA
È consentito esclusivamente l’acciaio inox, con l’esclusione delle parti accessorie, in materiale di
qualità alimentare.
9. CONDIZIONAMENTO E CONFEZIONAMENTO DEL MIELE
Per il condizionamento è ammessa la sola filtrazione statica. Il confezionamento può avvenire
esclusivamente in contenitori di vetro, terracotta o ceramiche atossiche.
E ammesso per la commercializzazione di grosse partite di miele, l’utilizzo di contenitori per uso
alimentare, E vietato l’uso di contenitori di plastica.
10. STOCCAGGIO DEL MIELE CONFEZIONATO
E da realizzare in luoghi freschi, asciutti e bui.
11. PRODUZIONE DI POLLINE
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E ammesso il solo essiccamento all’ombra a temperature inferiori a 40°C. Il confezionamento è da
effettuarsi in vasi di vetro scuro o altrimenti protetto dalla luce. La conservazione deve avvenire in
luogo fresco e buio.
12. PRODUZIONE DI PAPPA REALE
I cupolini sono ammessi solo in pura cera d’api, biologica secondo la presente normativa. Il
confezionamento è esclusivamente in vetro, lo stoccaggio al buio a temperatura tra 0° e 4°C.
13. PRODUZIONE DI PROPOLI
Il propoli deve provenire solo dal raschiamento interno degli alveari e/o dall’uso di griglie in acciaio
inox.
La conservazione deve avvenire in luogo fresco e buio.
14. PRODUZIONE Dl IDROMELE
Il miele deve essere biologico. E consentita l’mseminazione con fermenti.
15. ETICHETTATURA
In aggiunta alla normativa vigente occorre specificare la località di produzione.
16. QUADERNO DELL’APICOLTORE
E un quaderno aggiornato dall’apicoltore, fornito dall’ente certificatore socio SERVAGRI, ove sono
evidenziati:
— consistenza numerica degli alveari;
— l’ubicazione degli apiari e gli spostamenti;
— le produzioni ottenute, con date e quantità per apiario;
— data e tipo di trattamenti eseguiti;
— data e tipo di nutrizioni eseguite.
17. CONVERSIONE
Occorre la conformità alle presenti norme per almeno un anno prima dell’utilizzo del marchio
«GARANZIA SERVAGRI».
L’ANGOLO DEL TRASFORMATORE: COME SI DEVE COMPORTARE IL
TRASFORMATORE NELLA FILIERA BIOLOGICA?
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Gli ingredienti devono provenire dall’agricoltura biologica; l’uso di additivi e di ingredienti non
biologici è fortemente limitato; è vietato l’utilizzo di sostanze e metodi di trasformazione che
possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto. Questi sono i principi su cui
deve basarsi la trasformazione di alimenti bio. Va da sé che gli alimenti devono essere
trasformati in maniera accurata, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e
fisici.
Anche nella produzione di mangimi biologici trasformati è obbligatorio utilizzare ingredienti
provenienti dall’agricoltura biologica. L’uso di additivi e ausiliari di fabbricazione deve essere
limitato al minimo indispensabile, e solo nei casi di impellente necessità tecnologica o
zootecnica a fini nutrizionali specifici; Solo in condizioni ben precise è autorizzato l’impiego
di determinati ingredienti non agricoli, di determinati ausiliari di fabbricazione e di determinati
ingredienti non biologici di origine agricola.
L’elenco di prodotti e sostanze utilizzabili nella trasformazione degli alimenti stessi è
consultabile nell’allegato VIII del Reg. CE 889/08. 27
3. Disciplinari per la trasformazione dei prodotti alimentari
Premessa
I disciplinari GARANZIA SERVAGRI. per la trasformazione dei prodotti alimentari sono il risultato del
lavoro svolto da agricoltori, trasformatori, tecnici e consumatori, operanti in Italia nell’ambito
dell’agricoltura biologica, coadiuvati da consulenti e ricercatori esterni e supportati dalle notizie
scientifiche presenti in letteratura.
Dovendo considerare tale lavoro come naturale prosecuzione delle norme di coltivazione, si sono
conservati anche gli obiettivi definiti in esse. Pertanto sono state vietate tutte quelle pratiche e quelle
sostanze che mostrano avere una elevata tossicità o, comunque, che producono sostanze tossiche nel
prodotto finito. Accanto all’aspetto sanitario assenza di residui) degli alimenti si è poi aggiunta la
necessità di definire anche durante il processo di trasformazione degli alimenti gli standard di qualità
per ogni processo di trasformazione. Pertanto la stesura delle presenti norme di trasformazione ha
anche richiesto la verifica, e quindi la limitazione, delle diverse tecnologie applicate nei processi di
trasformazione, a favore di quelle che tutelano o modificano positivamente la qualità intrinseca degli
alimenti.
A questi aspetti di base se ne sono aggiunti altri che, seppur secondari, sono stati comunque ritenuti
importanti nella redazione delle presenti norme:
a) aspetti legislativi:
in Italia esistono leggi ben precise sulla attività agro-industriale a cui il presente disciplinare si deve
comunque attenere; pertanto sono state omesse, seppur ritenute valide e talvolta indispensabili,
alcune pratiche ed alcuni additivi altrimenti consigliabili;
b) aspetti ecologico-ambientali:
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nella scelta delle tecnologie applicabili si è voluto sempre considerare l’operatore agro-alimentare
come il primo ed il vero operatore ambientale, che opera, cura e tutela direttamente gli equilibri
dell’agroecosistema. Pertanto si è cercato dì privilegiare tutte quelle tecniche che in qualunque modo
possano ridurre gli squilibri ambientali a livello di consumi (energia, acqua,...) e di scarti (acqua,
calore, sostanze inquinanti, ecc-).
c) aspetti economici
talvolta ci troviamo a disposizione di tecnologie più «soffici’. e più vicine a noi agricoltori biologici.
Tuttavia queste possono talora richiedere sforzi economici di non poco conto che non tutte le aziende
sono in grado di affrontare.
Per evitare che l’industria di trasformazione biologica possa essere concentrata a un elité di
trasformatori/imprenditori più dotati e più capaci (economicamente) si è stabilito di considerare
anche la reale possibilità di diffusione di alcune tecnologie. La successiva revisione delle seguenti
norme dovrà pertanto verificare a che punto siano giunte tali tecnologie ed attrezzature, sia sotto il
profilo conoscitivo, sia in merito alla loro raggiungibilità d’uso (essenzialmente il costo);
d) requisiti minimi di stabilità de1 prodotto:
è in questa occasione che l’agricoltore (trasformatore biologico ribadisce la necessità di produrre
alimenti che presentino un’adeguata conservabilità a tutela del proprio lavoro e della salute dei
consumatori, i quali sembrano richiedere delle garanzie a livello di qualità oggettive del prodotto.
Le necessità di mercato (imballaggio, trasporto, conservazione, distribuzione, esposizione, ecc.)
portano il prodotto a continue sollecitazioni operate da agenti esterni biotici ed abiotici (funghi,
batteri, insetti, aria, luce, temperatura,...) che possono compromettere del tutto le sue caratteristiche
organolettiche oltre che commerciali. In tal senso l’obiettivo è di ottenere un prodotto quanto più
stabile possibile; tuttavia le conoscenze, in alcuni settori, sono insufficienti costringendoci a
permettere talvolta l’uso di additivi.
Si intendono ammesse tutte le pratiche non specificate, mentre sono vietati tutti i prodotti non
espressamente citati.
3.1 Disciplinare per la produzione di olio vergine di oliva.
1. LAVAGGIO DELLE OLIVE
Consentito con sola acqua.
2. ESTRAZIONE
In tutte le fasi del ciclo di lavorazione devono essere rispettate le seguenti condizioni:
— la temperatura della pasta non deve superare i 370 C
— durante la gramolatura è consentito solo t’uso di acqua
— tutti i materiali impiegati nel ciclo di lavorazione non devono cedere molecole di sintesi.
3. ENZIMI
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È vietato il loro utilizzo.
4. SEPARAZIONE
Con centrifughe verticali.
5. VASI OLEARI
In cemento o rivestiti con piastrelle vetrificate, o in terracotta o in acciaio inox.
Vietati i vasi in vetroresina.
6. RECIPIENTI PER L’IMMISSIONE AL CONSUMO
Ammessi recipienti in vetro, preferibilmente scuro, e in terracotta.
7. ETICHETTE
indicare la zona di produzione delle olive, il frantoio e la ditta di imbottigliamento; l’annodi
produzione.
E da indicare inoltre il tipo di molitura utilizzata.
8. TAGLI
Sono consentiti; se gli oli provengono da zone diverse deve essere indicato sulle etichette. Se avviene
il taglio tra oli od olive in conversione e biologici, il prodotto ultimo sarà dichiarato «in conversione».
Indirizzi Utili
Per l’Italia
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: www.politicheagricole.it
SINAB
Sistema d’informazione Nazionale sul biologico italiano http://www.sinab.it/
IAMB
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Sfide comuni, obiettivi condivisi
Progetto SERVAGRI 045
Sito ufficiale dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari del Ciheam http://www.iamb.it/
ANABIO
Associazione Nazionale Agricoltura Biologica : http://www.cia.it/anabio/
AGIA
Organizzazione che rappresenta i giovani imprenditori agricoli : http://www.agia.it
CIA
Organizzazione di categoria che rappresenta le imprese agricole http://www.cia.it
CNO
Consorzio Nazionale degli Olivicoltori S.c.r.a.l. http://www.cno.it/
Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea –
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Regione Sicilia
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/AgricolturaBiologica.htm
Organismi di controllo con sedi nella Regione Sicilia
EcoGruppo Italia S.r.l. - Cod. Min. IT BIO 008 - (ex ECO) - Web: http://www.ecogruppoitalia.it
CODEX S.r.l. - Cod. Min. IT BIO 002 - (ex CDX) - Web: http://www.codexsrl.it/
Per la Tunisia
- Website of Tunisian Agriculture: www.agriportail.tn
- ONAGRI, the National Observatory of Agriculture: www.onagri.tn
- APIA, the Promotion Agency of Agricultural Investments: www.apia.com.tn
- CTAB, the Technical Centre for Organic Agriculture: www.ctab.agrinet.tn
- UTAP, Tunisian union of Agriculture and Fishing: www.utap.org.tn
- IRESA, the Institution of Agricultural Research and Higher Education: www.iresa.agrinet.tn
- Tunisian Olive Oil Office (ONH): www.onh.com.tn
- Interprofessional Grouping for Poultry and Rabbit Products (GIPAC): www.gipaweb.com.tn
- Agricultural Training and Extension Agency (AVFA): www.avfa.agrinet.tn
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Sfide comuni, obiettivi condivisi
Progetto SERVAGRI 045
- Interprofessional Grouping for Fruit (GIFruits): www.gifruit.nat.tn
- Interprofessional Grouping for Vegetables (GIL): www.gil.com.tn
- Office of Livestock and Pasture (OEP): www.oep.nat.tn
Organismi di controllo Tunisia
Organisme
Tél
Fax
Email
Date d’agrément
BCS
98 237 412
78 202 622
[email protected]
29/04/2003
ECOCERT
74 439 012
74 439 014
[email protected]
10/07/2001
ICEA
23 757 644
[email protected]
11/05/2009
INNORPI
71 806 758
71 807 071
[email protected]
31/10/2011
IMC
71 230 232
71 230 440
[email protected]
29/04/2003
LACON
76 403 103
76 440 047
[email protected]
29/04/2003
Suolo E Salute
71 941 588
71 941 990
[email protected]
31/10/2011
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