regolamento edilizio - Comune di Sant`Omobono Terme
Transcript
regolamento edilizio - Comune di Sant`Omobono Terme
COMUNE DI SANT'OMOBONO TERME REGOLAMENTO EDILIZIO Novembre 2003 In carattere corsivo sottolineato sono riportate le parti modificate e le infegrazioni a seguito dell'accoglimento delle osservazioni VARIANTE N.1/2006 Luglio 2006 - In carattere sotto lineato sono riportate le parti mod ificate con la Variante n.I /2006 VARIANTE N.1/2008 Nove mbre 2008 - In caraltere corsivo sono riportate le parti modificate con la Varial7le n 1/2008 arch. Do lci Ivano Albetio Responsabile del Servizio del Co mune di S.Omobono Terme Indice An. \. Art. 2. An.3. An . .I. Art. S. Art. 6. An. 7. Art. 8. An. 9. An. IO. Art. Il. An. 11. Art. 13. Art. 1.1. Art. 15 . Art. 16 . An. 17 . Art. 18. Art. 19. Titolo 1 - :-IORME GENERALI (Oggeno) (Ra pporti con gli strume nti di pianificazione territorial e) 5 5 (Aggiornamento) 5 Titolo 11 - GLI INTERVENTI (Tipologia degli interventi edilizi) (M anutenzione ordinaria) ( rv1anut enzi one straordinaria) (Restauro e risanamento conservativo) (R i strutturazi one) (Nuova costruzione) (Va riaz io ni di destinazione d'uso) (Va rianti minori) (Var ianti ordinarie) (Varianti essenzial i) (Varianti per le opere su immobili vincolati) (Dem ol izioni) (Recupero dei sonoterti ) (Parcheggi pertinenziali) (Interventi di arredo urbano. aree scoperte e manufatti) (O pere cimiteriali. votive e ~ìJJ1erarie in genere) Titolo 111 - 1 PROVVEDIMENTI (Permesso di costruire) (Contributo per il rilascio del permesso di costruire ) (Denuncia di inizio attività) (A ni vità edilizia libera ) (A utotizzazi o ne per interventi in zo na di tute la paesistica ambientale) 25. (Pemlesso di costruire in deroga) 26. (Interventi edilizi in deroga) 27 . (Delibe razioni su o pere pubbliche) 28. ( Penllesso di costru ire in sa nato ri a) Art. 20. Art. 21 Art . 22. Art. -o. Art. 24. " Art. Art. Art. An. Titolo IV - LE PRO CE DURE ( Presentazione della domanda di provvedimento edilizio) An.30. (Do manda per piani attuativi) ( II Responsabile del Servizio e del Procedimento) Art. 3 \. Art. 32 . (Istruttoria: pe rmesso di coslruire) (Istrutto ria: denuncia di inizio attività) Art. 33. An. 34. Istrun oria: autorizzazione paesaggistica) (Istrutto ria: piani attuativi) Art. 35. (Rilascio del permesso di costruire ) Art. 36. Art. 37. (Rilasci o di autorizzazione paesaggistica) An. 29. 5 6 6 6 8 9 9 IO IO Il Il 1\ 12 11 12 13 14 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 10 20 21 11 12 22 22 23 An. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. rt. -C. Art. Art. An. Art. Art. Art. Art. (Adozione e approvazione di piani attuativi) (Certificato urbanisti co) (Parere prevent.ivo) (In terventi urgenti) (Accesso ai documenti) Titolo V (A) -La Co mmissione Edilizia 43.(A) (Co mmissione Edilizia) -t~.(A) (Co mmissio ne Edilizia e istrunoria ammini strativa) 45.(A) (Composizio ne della Commissione Edilizia) 46.(A) (Durata in carica dei compo nenti della Commissione Ed ilizia) 47.(A) ( Parere obbl igatorio della Com mi ss ione Edilizia) ,",S.( A) (Commi ss ione Edilizia in materia urbani sti ca) -t9.(A) (Co mmi ssione Edilizia: funzionamento) Tit% V(B) - La COl1lmù·.\·;olle per il P(leslIg::io An ./J.tB) (Commis.~ ione per il paesaggio) ArI. ././. (Bl (Commissione }leI' il paesaggio e iSIrl/llaria amministrativa) .::!J 24 24 15 25 26 ~6 16 16 27 27 28 28 19 19 19 Art. ./5.(8 ) (Composbone della Commissione J}er il paesaggio) Art. ./6. (8) (Durala in carica dei componenti della Commissione per i/ paesaggio 3/ ArI. ./-.(8 ) (Parere obbligmorio della Commissione ,per il paesaggIO) 3/ Art. ,/(j.(8 ) (Co mmissione per il paesaggiu in ma/ena urbanisticaJ 31 '1 J_ Arr ./9.(8) (CommissionI! }leI' il paesaggio:.fim:ionamenroJ Art. Art. Art. Art. An. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58 . 59. 60. 61. 62. 63 . 64. i\rt. 65. Art. 66. Titolo VI - Disposizioni s ugli s pazi aperti (Regole per la progettazione) (Decoro degli spazi aperti privati) (Spazi apeni conseguenti ad arretramenti) (Ma rciapiedi e passaggi pedonali) (Accesso alla rete via ria) (Nuovi passi carrabili) (Strade private) (Recinzioni) (Recinzi oni in zone d"interesse storico) (Serre) (Imercapedini e griglie di aerazione) (Cartelli pubblicitari. manifesti. insegne) (Indicatori ed altri apparecchi) (Numero civico degli edifici) (Allacciamento degli edifici ai servizi a rete) (Aree urbane inedificate. edifici in disuso e cave) (Disciplina del verde) 33 33 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 41 3 Titolo VII - Disposizioni sugli spazi edificati (Misu razio ne dell'altezza delle costruzioni ) (Tipologie edilizie) Art. 69. (No rme special i di edificazione) Art. 70. (Decoro e qua lità deg li edifici) Art. 67. Art. 68. ... 3 -D -D 44 44 Art. 71 . (O mogeneità delle fromi dei fabbricati) 45 An. 1'2. Art. 73. Art. 74. Art. 75. AI1.76 . Art. 77. AI1. 78. Art. 79. AI1.80. AI1.81. (Discip lina dell'uso dei materiali di finitura) 45 (Disc iplina del colo re) (Grig lia dei co lori ) (Po rtici e gal lerie) (Zocco li e decorazioni) (Corpi di fabbrica sporgent i) (Sporgenze e aggett i) (Tende. lapidi, ve Lrineltc e decorazioni murali) (Grondaie e pluviali) (Vol umi tecnici) 46 46 47 47 47 -lS 48 48 H Arl. 82. (Cisterne pe r la raccolta delle acque piovane) -l9 Art. 83. (\llanti di copertura) 49 Art . 8-l . (Ri pari ai tetti inclinati ) 50 Art. 85. (Manutenzione e revisione periodica delle costruzion i) 50 T itolo V III - REQ U ISITI DE G LI IMMOBILI Art. 86. (Requi siti (Requisiti ( Requi siti (Requ isi ti 51 igienico-sanitari) relativi alla sicu re zza e prevenzione incendi ) re lativi ad accessib ilità e fruibilità) relativ i alla sicurezza degli impianti) 51 51 51 51 Art. 90. (Req ui siti relativi allo smalti mento dei rifiuti e per la tutela dall o inquinamento) 51 Art. 91. (Req ui si ti energet ici) (Req ui siti ac ustici passivi) 52 Art. 87. Art. 88. Art . 89. "'". 92. 5:! I\rl.93 . Art. 94. AI1.95. (Vig il anza e responsabilità) ( Inizio dei lavori) (Visi te tecniche e ultimazione dei la vo ri ) 53 53 53 53 An. 96. (R ichiesta e co nsegna dei punti fiss i) (Rec in zioni provvisorie e occupazione suolo pubblico) 54 54 (Stru tture provvis ionali ) ( Bonifi ca dei te rren i e materiale di risulta) (Sicurezza e disciplina generale del cantiere) 55 Titolo IX - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI Art. Art. AI1. Art. Art. AI1. AI1. Art. AI1. AI1. Art. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. (O perazioni di scavo) (Cautele per ritrovamenti archeologici. storici e artistici) (Manufani att inenti a servizi pubbli ci e suolo pubblico) (Funzio ni di vigilanza) ( Difformità nell'esecuzione: variazioni essenzia li) (Di fform ità nell'esecuzione: va riazioni co mpatibili) (Tolleranze di ca ntiere) 56 57 58 58 59 59 60 61 61 Art. 108. (Ab itabil it') 62 Art. 109 (Interventi non ultimati) 6~ Titolo X - Norme transitorie e fin ali Art. 110. (Entrata in vigore) 63 63 Art. III. 63 (Abrogazione de l Rego lamento ed ilizio precedente) 5 Titolo 1- NORME GENERALI Art. I. (Oggetto) I. In forza della propria auto nomia no rmat iva e su ll a base della legi slazione nazionale e regional e. con il presente Rego lamento il Co mune di Sant' Omobono Terme di scip lina, per i protili propri di detto strumento. le caratteristiche degl i edific i e delle loro pertinenze. le dest inazioni d'uso degl i stessi. le atti vi tà di trasformazione urbani stica ed edi lizia del territorio comunale, sul s uo lo e nel sottosuolo. le procedure e le responsab il ità amministrative di verifi ca e di contro ll o. A rt. 2. (Rapporti COli gli strumellti di piallificaziolle territoriale) I. Le disposizion i del Piano Rego latori Generale prevalgono sulle norme, eventualmente contrastant i, del presente Rego lamento. 3. In caso di interventi compl ess i, da eftèttuarsi mediante permesso di costruire convenzionato ovvero in esecuzione di piani urbani sti ci attuativi. si applicano le nonne edilizie conte nute in tali strumenti che preva lgono s ulle norme di cui ai Titoli VI e VII del presente Rego lamento ed ili zio. A rt. 3. (A ggiomamelllo) I. Le di sposizioni contenute ne l presente Rego lamento possono essere oggetto di periodico aggio rnamento da parte del competente o rga no com unale in relazio ne alle so pravve nute nonne di legge o di natura sovraord inata ovvero in relazio ne alla concreta app licazione de ll e dis posizio ni stesse. 2. Ogni modifi ca de l Regolamento Edi lizio è soggetta a lle procedure previste dall'art .29 de ll a L.R. 12/2005, 6 Titolo 11- GLiINTERVENT/ Art. 4. (Tip%gia degli intervel/ti edilizi) l . La tipologia degli interventi edi lizi è detinita da lla legislazione nazionale e regionale. 2. Le dcfinizioni puntual i dellc tipologie degli interventi sono contenute nei success ivi Articoli da 5 a 19. 3. Qualora gli interventi edilizi presentino al proprio interno c3l'atteristiche differenti , la loro tipologia viene classificata in rapporto alle singo le unità immobiliari, ovvero alle porzioni di tàbbricato, ovvero a fabbricati diversi aI1'interno dello stesso lotto. Per ogni tipologia di intervento il contributo concessorio viene commisurato alle opere eftèt1ivamente da eseguire nelle singole porzioni di fabbricato, senza essere globalmente rapportato aII'intervento maggionnente o neroso. 4. E' possibile reali zzare contemporaneamente aI1'interno del s ingolo edific io procedimenti edilizi tra loro diversi: in ogni caso più interventi ed ili zi soggetti a permesso di costruire O alla denuncia di inizio attività o ad attività edilizia libera non possono co ndurre ad un o rganismo edilizio di verso da quello es iste nte al momento deI1'avvio del primo procedimento . Art. 5. (Manutenzione ordiI/aria) l . Sono di manutenzione ordi naria gli interventi che riguardano le opere necessa rie a riparare e a rintorzare parti delle strutture, delle murature e delle coperture, tra cui quelli tinalizzati al mantenimento delle caratteristiche apparenti e all ' unificaz ione delle finiture esistenti. anche con l'impiego di materiali diversi. 2. A titolo esemplificati vo e senza esclus io ne di alcuna tra quelle ricadenti nella definizione data, le o pere di cui al punto I. vengono e lencate per ambiti omogenei nei success ivi punti da 3. a 6 .. 3. Sono opere edilizie interne, di manutenzione ordinaria: 3. I le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle tiniture interne delle costruzioni ; 3.2 riparazione e rifacimento delle pavimentazioni interne e rinfo rzo delle solette di calpestio, anche con putrelle, reti elettrosaldate, e getti di ca lcestruzzo annato; 3.3 riparazione e rifacim ento degli intonac i e delle tinteggiature interne, riparazione, sostituzio ne e posa dei rivestimenti , degli infi ssi e dei serramenti interni , anche con l' inserim ento di doppio vetro; 3.4. apertura e chiusura di vani di porta all'interno di singo le unità immobiliari ; 3.5 piccole o pere murarie come creazione di nicchie, muretti, aperture in pareti divisorie, non portanti. della stessa unità immobiliare . 7 3 .6 posa in opera di dopp i sell'amenti nonché di cancel letti di sicurezza posti a ll 'interno ; 3.7 installazione e spostamento di pareti mobili purché venga no rispettati i ra pporti aeroilluminanti previsti dai regolamenti vigen ti, locale per locale. 3.8. le opere necessarie a mantenere in efll cie nza e ad adeguare g li il!1p ian ti tecnologici es isten ti o ad adeguarli a ll e normali esigenze di eserci ZIO: 4. So no opere edilizie esterne, di manutenzione ordinaria: 4. I . le opere di riparazione. rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne delle costruzio ni . purché conronni alle tipo logie prev iste dali' Amministrazione Comunal e per la zona omogenea; 4.2. ri corsa de l manto di cope rtura e dell'orditura secondaria del tetto. riparazione e/o sostituzione d i pluviali e canali di gronda anche con materiali diversi , purché no n siano modificate la sagoma, le pendenze e le caratteristiche della copertura. 4.3. ripri sti no delle facc iate co n materia li aventi le caratteristic he e co lori confo nni a quelli previsti per la zo na omoge nea: 4.4. riparazione di balconi e terrazzi e rifacimenti delle pavimentazioni esterne d i co rtili . patii e caved i con l'impiego di materiali diversi purché confonn i a lle tipo[ogie prev iste per [a zona omogenea; 4.5. riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti esterni. dei pononi, dei cancelli, de ll e vetrine e delle porte d'ingresso de i negozi. anche co n materi ali diversi purché non ne siano mutate [e caratteri stiche esteri ori (sagoma, d isegno. colori , di mensioni dell e porzioni a pribi[i ); app[icaz ioni di zanzariere o tende da so le; 4.6. sost ituzione di se rranda a maglia con serrande piene e viceversa: 4.7. riparazione o sost ituzione delle recinzioni con [e medesime caratteristiche; 4.8. ['insta llazione di grate lim itatamente a[ vano tinestra; 5. Sono opere in immobili industriali , di manutenzione o rd inaria: 5. 1 sistemi di canali zzaz ione di fluidi , fognature ecc. realizzati a[l'i nterno del[o stabilimento stesso ; 5.2. insta llaz ione d i pali porta tubi in metallo o co nglomerato armato ; 5.3. passere ll e in metallo o conglomerato armato per ['attraversamento delle strade interne con tubaz io ni; 5.4. basamenti , incase[[ature di sostegno e ap parecchiature a[l'apeno pe r [a modifica ed i[ mi glioramento di impi anti es istenti ; 5.5 . canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento; 5 5.6 [e opere esterne necessarie a mantenere in effi cie nza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti o ad adeguarl i a ll e no rmali esigenze di ese rci zio. co n mante nimento del[e dimensioni esistenti. 8 Art. 6. (Mallutellziolle straordillaria) I. Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti limitate delle strutture anche portanti delle costruzioni stesse quali muri di sostegno, arch itravi e soletle . e, in gene rale. strutture verticali e orizzontali. la realizzazione di servizi igienici e l'installazione di nuovi impianti tecnologici. nonché la modificazione dell'assetto d istrib utivo di singole unità immobiliari. Tra questi sono. in pal1icolare. interventi di manutenz ione straordi naria quelli che riguardano: 1. 1 le opere di consolidamento , rinnovamento e sostituzione di parti. anche struttura li delle costruzioni , quali muri di sostegno, architravi e solette e, in genera le. struttu re verticali e orizzontali; 1.2 le opere necessarie per realizzare e integrare i se rvizi Igienici e quelli tecnologici: 1.3. le opere di modificazione dell'assetto distributivo: 1.4. gli interventi su parti esterne dei fabbricati comprendenti interve nti di ridetìni z ione dei prospetti mediante la moditìca di parte delle aperture: 1.5. la realizzazione di servizi igienici , l'inserimento di nuovi impianti tecnol ogici quando richiedano la realizzazione di vo lumi tecnici e degli ascensori: tali impianti devono di regola esse re inseriti ali ' interno dell'ed i ficio: quando ciò non sia possibile possono essere reali zzati con soluzioni progettuali organiche rispetto all'i nte ro edificio; 1.6. le opere costituenti pertinenze a esc i usivo servizio di costruz ioni già esistenti qua li recinzioni aventi l'a ltezza non superiore a 3 m., cortili, giardini. aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; 1.7. gli interventi volti alla formazione di cortili e giardin i. alla realizzazione di verde pensil e e verde verticale. alla reali zzazione di spazi aperti con piantumazione o rimozione di a lberi di alto fusto o. comunque. alla sistemazione del terreno non utilizzato per I·edificazione. ad esclusivo servizio di costruzi oni già esistenti. 2. G li interventi di manutenzione straordinaria non debbono costitu ire un insieme sistematico di opere che possano portare a un o rgan ismo ed ilizio diverso dal precedente, né devo no costitu ire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme. 3. Gli interventi di manutenzione strao rdinaria in costruzioni destinate ad attiv ità industria li . artigianali , alberghiere, ospedaliere e commerciali riguardano qualsiasi opera di natura stati ca, igienica. tecnologica e funzionale necessaria per conservare e integrare l'efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità de lle costruzioni che li ospitano. sem pre che non comporti incremento della superfici e lorda di pavimento. 9 Art, 7, (Restauro e risaI/amento conservativo) I. Sono di restauro e risanamento conservarivo gl i interventi destinati a conservare l'organi smo edi li zio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologic i, formali e strutturali dell" organi smo stesso. ne consentano una destinazione d'uso con essi compatibili . 2. Gli interventi di restauro e risanamento co nservativo non devono com portare aumento della superfic ie lorda di pavimento. 3. In particolare, so no di restauro gli interventi diretti: 3. 1 alla conservaz ione della costruzione, delle s ue qualità. del suo signili cato e dei s uoi va lori . mediante l'eliminazione delle aggiunte utilitarie o storicamente fa lse. il consolidamento di elementi costituti vi e l'i nserimento di accesso ri e impianti cosi da recuperal11e l'uso, purché non ri s ultino alterate la forma e la distribuzione; 3.2 a lla valorizzazione de lla costruzione. quando ris ulti opportuna anche sotto il profilo ambientale. mediante ope raz ioni sistemati che e di insieme, indiri zzate a liberare strati stori camente e artisticamente rilevanti. documentatamente autenti ci; 3.3. alla conservazione. al recupe ro e alla rico mposiz ione di reperti e di spazi, sia intel11i che estemi. di per se significat ivi o che siano parte d i ed ifi ci ambienti e co mplessi merite vo li di tutela. ivi co mpresi quelli di matrice industriale. 4 , G li interve nti di ri sana mento conservativo possono consistere anche nelle parziali demoli z ioni e ricostruz ioni dell'esiste nte. anche con traslazione di superficie lorda di pavimento. se linali zzate esclusivamente alla eliminazi one di superfetaz ioni. al ri sanamento igienico. al mi gli oramento dei rapporti aero illuminanti e all'adeguamento degli impianti tecnologici. Art, 8, (Ristrutturaziol/e) I. Sono di ristrutturazione edili z ia g li interventi vo lti a trasfo nn are le costruzioni mediante un insieme sistematico di o pere che possono portare a un organi smo edi lizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 2, Gli interventi di ri strutturaz ione non devono comportare incremento di vo lume o di s uperficie lorda di pavimento. né pregiudicare i caratteri de ll 'a mbiente circostante. Gli eventuali incrementi di vo lume o di superficie lo rda di pavimento, consent iti dagli strumenti urbani sti ci vigenti. sono da intendere come interventi di nuova costruzione, 3. Gli interventi di ri strutlurazi one comprendono: 3.1 il ripristino O la sostituzione di elementi cost itutivi de lle costruzioni , l'eliminazione, la modilica e l'inserimento dei nuovi e lementi e impianti nonché la trasfo rmazi one tipologica, parziale o complessiva, degli organi s mi edili z i: 3.2 la sostituzione edilizia quando, nei casi pre visti dalle N.T.A. del IO P.R.G. e previo eventuale convenzionamento, si proceda mediante demolizione e ricostruzione tali da assicurare aIrintervento continuità tipo logica del tessuto urbano e mantenimento della stessa sagoma, dello stesso sedime e della stessa tipologia edilizia rispetto alJ'editìcio preesistente; 3.3 la demolizione e ricostruzione. parziale o totale. dei fabbricati nel rispetto della consistenza volumetrica d i quelli preesistenti e previo sopralluogo delJ'Ufficio Tecnico Comunale per veritìca del posizionam ento. 3A il precedente comma non può essere applicato per i fabbricati ricadenti in zona omogenea A, salvo i casi specifici previsti dalle N.T.A del P.R.G .. Art. 9. (Nuova costruzione) I. Sono di nuova costruzione g li interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non disciplinati nei precedenti articoli. Sono altresì da considerarsi tali: 1. 1 la costruzione di nuovi editìci tùori terra o inte rrati ovvero l'ampliamento di quelli esistenti sia alJ'interno che all'esterno della sagoma esiste nte; 1.2 gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria; 1.3 l'installazione di torri e tralicci per impia nti radioricetrasmittenti e di ripetitori rer i se rvizi di telecomunicazione: lA l'install az ione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di invo lucri di qualsiasi ge nere, roulottes, campers, case mob ili. imbarcazioni. che siano utilizzati come abitazion i, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simi li , e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel tempo. Art. lO. (Variazioni di destinazione d'uso) I. Sono di variaz ione della destinazione d'uso gl i interventi volti. anche senza l'esecuzione di opere edilizie, a qualunque mutamento della destinazione d'uso di un'unità ediliz ia come delle singole unità immobilian. 2. La domanda di permesso di costruire o la denuncia per la variazione della destinazione d'uso. senza l' esecuzione d i opere edilizie. deve essere corredata dalla documentazione atta a rappresentare sia il mutamento nelle si ngole unità immobil iari, sia la compat ibili tà del medesimo con il PRG, con specifiche norme di legge quali quelle di eli minaz ione barriere architetton iche, di prevenzione incendi e di sicurezza e con regolamenti. quali quello igienico-sanitario. 3. La variazio ne com portante opere edilizie è soggetta alle prescrizioni e al titolo abilitativo relativi a l tipo di intervento nel quale ricadono tali opere. Ove il titolo abilitativo coincida con il permesso di costruire, il Il co nseguimento di tale titolo co mporta il pagamento del contributo re lati vo agli eventuali maggiori oneri di urban izzazione. anche nel caso s i proceda mediante variante ordi naria a permesso di costruire già ri lasc iato. Art. II. (VariaI/ti mil/ori) I. So no varia nti minori le seguenti opere: vari anti a permessi di costruire già rilasc iati o a denunce di inizio attività già presentate che no n incidano sui parametri urbani sti ci e su ll e volumetrie. che non cambino la destinaz ione d'uso e la catego ri a edili zia e non alterino la sagoma e non violino le even tua li prescrizioni contenute nel provvedimento a utorizzati vo. Art. 12. (Varianti ordinarie) I. Costitui scono varianti ordina ri e le moditicazioni quantitative o qualitati ve dell'originario progetto che, a nche compo rtanti parziale mutamento delle destinazio ni d' uso nei limiti di cui a l precedente Art. 10.2. s iano tali da non altera re le linee o rd inari e dell'intervento edi lizio. riguardanti in particolare la supe rficie coperta. l'altezza dell ·edificio. il numero dei piani . la vo lumetria. la di stanza dal le proprietà continanti. la sago ma dell'ed i tic io. 2. Non costitui sco no variazioni d i sagoma e rientrano tra le varianti ord inarie. le vari anti ubicati ve consistenti ne lla parziale ril oca li zzazione dell'opera. attuata con tras lazione e rotazione dell 'edificio. tal e da conte ne re la moditica ne l valore massimo de l 50% ris petto a ll 'originari a localizzazione. Art. lJ. (Varianti essenziali) I. La variante essenziale cons iste in uno o più dei seguenti mutamenti: a) b) c) d) e) f) g) 2. permesso inte ndano mutamento de lle dest inazione d'uso dell'intero manu fa tto: aumento della superficie co perta; aumento dell'altezza de ll' edifici o: aumento del numero dei pi ani: aumento della vo lumetri a; violazione della di stanza minima di legge dall e pro prietà co ntinanti. modificazi one della sago ma e/o tipologia dell'edificio Qualora, ne l corso dei lavori o co munque dopo il rilascio del di costruire. O presentazio ne della denuncia di inizio attività, s i apportare modifi che al progetto approvato. ta li da alterare le linee 12 essenzial i dell'intervento edi li zio. real izzando un nuovo fatto costrutti vo. l'interessato deve sospendere i lavori e presentare conforme progetto di variante essenziale, secondo la normativa vigente. Ove una o più varianti essenziali interessino esc lusivamente - nel co rso della validità del permesso di costruire - interventi sul 10% massimo della slp originariamente assentita o aumenti di superficie coperta relativa a corpi accessori, la sospensione dei lavori viene limitata alle opere oggetto di variante essenziale. Art. 14. (VariaI/ti per le opere su immobili viI/colati) I. Per gli intervent i s ugli immobili vinco lati ai sensi della legislazione a tutela dei beni paesistici. storici ed ambientali, si applicano gli articoli precedenti , fatto salva la necessità c he tali opere siano provviste dei provvedimenti previsti da tale legislazione. Art. 15. (Demolizioni) I. Sono di demolizione gli interventi volti a rimuovere. in tutto o in parte. manutàtti prees istenti. qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante. 2 Le demolizioni. da eseguire neJrambito di interventi di manutenLiune straordinaria, di restauro 1 di risanarnento conservativo. di ristrutlura- zione. sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi di cui tànno parte. 3. Le demolizioni, che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a una nuova costruzione. sono soggette a permesso di costruire . Art. 16. (Recupero dei sottotetti) I. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è previsto per gli immobili a sola destinazione residenziale e per gl i immobili con destinazione mista, purché la funzione residenziale sia già presente al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire o della denuncia di inizio attività. 2. Sono ammesse opere necessarie per ottenere la traslazione della quota d'imposta dell'ultimo solaio al fine del raggiungime nto dell'altezza media ponderai e previ sta per legge per l'ammissibilità dell'intervento di recupero, purché sia ri spettata l'altezza minima richiesta dalle normativa vigente nei locali sottostanti. 3. Sono ammesse modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle tàlde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dal PRG; per assicurare l'osservanza dei requisiti di areo 13 illuminazione è ammessa l' apertura di tinestre. lucemari. abbaini e terrazzi. purche stud iati in armonia con il contesto urbano e ambientale circostante. G li interventi di cui al presente comma non sono consentiti all'intemo delle zone territoriali omogenee A. 4. Quando, ai fini del calcolo della volumetria da recupera re. sia utilizzata un'altezza minima superiore a m. 1.50. è necessario realizzare tavolati o arredi fissi a delimitazione fi sica tra il volume ab itabile e quello escluso dal calcolo della s.I.p .. Ta le delimitazione non è necessaria qualora venga utilizzata l'altezza minima di m. 1.50 per il calco lo dell'altezza media ponderale secondo la legislazione vigente . 5. Agli effetti della volumetria utile , per la determinazione dell'altezza media ponderai e, il calco lo del volume corrispondente ad abbaini a cappuccine. esistenti o da reali zzare. è ammesso esc lusivamente in misura e quantità necessarie per assicurare i requisiti minimi di aereoilluminazione di cui allocale Regolamento d·lgiene .. 6. Il calcolo del K teml ico di dispersione delle strutture deve essere equiparato al calcolo di tutta la scatol a termica. 7. Gli interventi non devono costi tuire alterazione della morfologia urbana. Sono esclusi dal recupero i volumi interpiani e i vani tecnici. In armonia con il contesto dell'edificato e nel rispetto del decoro e de ll'architettura dell'edificio oggetto dell'intervento. devono essere individuati gl i eleme nti compositivi più idonei. 8. Gli edifici interessati devono risultare dotati di tune le urbanizzazioni primarie: tale requisito può essere dichiarato tramite autocertificazione . Gli oneri di urbanizzazione vengono calcolati su lla base del volume urbanisl ico. 9. La richiesta di Permesso di Costruire o la dichiarazione di inizio attivi tà per opere di ristrutturazione volte al recu pero ai tini abitativi dei sottotetti esistenti non può essere presentata a sanato ria di opere abusive già realizzate, per le quali si applicano le disposizioni vigenti in materia. Art. J 7. (Parcheggi perlinenziali) I. Nel sottos uolo degli immobili ovvero al piano terreno dei tàbbricati es istenti, nonché ai piani seminterrati , possono essere real izzat i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari , anche in deroga al presente Regolamento edilizio nonché agli strumenti urbanistici ed alle convenzioni attuative delle previsioni di P.R.G .. Tali parcheggi possono essere realizzati anche nel sottosuolo di aree pertinenzia li esterne al tàbbricato, senza limiti di distanza dalle unità immobi liari a cui sono legati da rapporto di pertinenza nell'ambito del territorio comunale. avuto riguardo all'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. 2. In soprass uo lo possono essere realizzati parcheggi pertinenziali di 1-1 un solo piano fuori terra, ove si tratti di interventi conformi al presente Regolamento edilizio nonché agli strumenti urbanistici, ivi comprese le convenzioni urbanistiche attuative. Tali parcheggi possono essere realizzati anche su lle superfici di aree esterne al fabbricato a qualsiasi distanza dalle unità immobi liari a cui sono legati da rapporto di pertinenza nell"ambito del territorio comuna le. con i limiti di cui al primo comma del presente articolo. 3. Ne i cas i di deroga. di interventi in soprassllolo, in sottosllolo e interventi all'interno di volumi preesistenti, prima del rilascio de l provved imento editicatorio. occorre dimostrare la pel1 inenzialità delle opere. mediante att i di vincolo regi stra ti e trascritti. Tale dimostrazione cons isterà in un atto unilaterale, impegnativo per sé, per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo, da trascrivere nei reg istri immobiliari . 4. Gli interventi descritti nel presente articolo sono rea lizzati mediante gli specifici provvedimenti di cui al s uccessivo Titolo III. A rt. 18. (ll/tervel/ti di arredo /lrbano, aree scoperte e man/lfatti) I. Gli interventi di alTedo urbano devono conco rrere, oltre alla va lorizzazione del contesto urbano. a favorire la socia li zzaz ione e il pieno godimento da parte di tutti i cittadini. degli spazi urbani propone ndo un g iusto rapporto tra ambie nte natu rale e costrui to. Le relative tavole di progetto devono descrivere le opere ed evidenziare gli obiettivi sopra enunciati. In ogn i caso le opere non devono cost itu ire ostacolo per la pubblica circolaz ione e devo no essere realizzate con materi ali e trattamenti resistenti all'aggressione dell"inquinamento . 2. Gl i interventi su aree sco perte sono finalizzati alla formazione o s istemazione di cort il i e giardini ed in genera le alla s istemazione di aree non interessate da costruzion i anche con opere di arredo. I relati vi progetti devono mirare all"inserimento nel contesto urbano relativo. ottenuto attraverso l' uso d i materiali. colori e spec ie arboree ed arbustive. 3. G li interventi per la realizzazione dei manufatti provvisori. o ltre ad asso lvere a lle funzioni per cui so no stati programmati , devono concorrere a lla valorizzazione del contesto urbano attraverso l' uso di materiali di qualità. con particolare attenzio ne all a fruibilità degli spazi circostanti da parte di tutti i cittadini . Inoltre tali interventi non devono risultare lesivi degli a lberi da co nservare e dei loro apparati radicali. Le relative tavo le di progetto devo no descrive re il manufatto in tutte le sue parti nonché l'intorno nel q uale esso si inserisce con partico lare attenzione ai percorsi. a ll a vegetazione da mantenere e agli eventuali accorgi me nti vo lti a m itigarne l'impatto sull" amb iente circostante. 3. 1 Devono esse re rispettate le seguenti prescrizioni: a) anche se infiss i al suo lo, i manufatti devono risultare agevolmente amovibili; b) i manutàtti devono essere rimossi alla scadenza del dod icesimo mese 15 dalla presentaz ione della denuncia di inizi o attività o dal rilascio del permesso di costruire. 3.2 In ogni caso , il tito lo ab ili tante non sostituisce a nessun effetto la concessio ne per l'occupazione di suolo pubblico . La mancata rimoz ione del manufatto provvisorio comporta l'applicazio ne delle sanz ioni in materia di opere realizzate senza la prescritta a utori zzazione edilizia, salva la facoltà di presentare domanda di rinno vo del tito lo abilitante almeno nova nta giomi prima della scadenza di cui al comma precedente. 3.3 Le di sposizioni di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2. si applicano anche all'insediamento di impianti destinati al commercio s u aree a tal fine indi vi duate o messe a di s posiz ione da ll'Autorità comuna le. 3.-\ I manufatti , i chiosc hi e le edico le permanenti , destinate al commer· cio. devono possedere le caratteri stic he ed i profili progcttuali presc ritti a l punto 3: qualora gli stessi vengano installat i su aree e spaz i privi di potenzialità editi catoria non costituiscono oggetto di provvedimento edilizio ma so no installati secondo le modalità previs te dai provvedimenti che autorizzano l'uso del s uolo e la reali zzazione de l manufatto in re lazione alle attività da esercitarsi. Art, 19. (Opere cimiteriali, votive efllllerarie il/ gel/ere) l. Le opere comprese nel presente articolo riguardano g li interventi di costru zio ne. ampliamento e trasfonnazione relativi a: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) c imiteri ; edifici per serviz i cimiteriali, co mpresa la Cappella: colombari destinati alla tumulaz io ne o alla conservazione di ossa o di ce neri: ossan: Iaculi o nicchie da co lombaro desti nati alla tumu lazione o ossari o o cinerario: costruzioni tombali e sepo lcri in genere. in superticie o sotterranee: cappelle pri vate e gentilizie: cripte e catacombe: edicole vot ive c tùnerarie; lapidi e monumenti tùnerari : famedi , sacrari e mausol ei ; costruzioni commemorat ive e parchi delle rimembranze . 2. Le opere di cui sopra devono osse rvare le leggi e di spos iz ion i rego lamentari vigenti in materia di serviz i c imiteria li e poli z ia mortuaria. 3. La dichiarazione di usabi lità dei colombari , delle cappelle e delle to mbe sotterranee, anche ad un Iac ul o o a più Iac uli sovrapposti è ril asciata dall'ASL com petente. 16 Titolo 111- I PROWEDIMENTI Art. 20. (Permesso di costruire) l. Sono soggetti a permesso di costruire gli interventi di ristruttura; edilizia. di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione, comprese le I di cui al precedente Alt. 19, se poste a11"estelllo del recinto cimiteriale. 2. Tali opere partecipano agli oneri ad esse stesse relativi, 3, Per gl i interventi per i quali è prevista la denuncia di inizio att iv sensI del successivo Art. 22. e ferma restando la necessità delle autorizza previste da ll e leggi richiamate al medesimo Art. 22 .. gli interessati possor ternativamente presentare istanza di permesso di costruire. 4. Il permesso di costruire viene rilasciato da l Responsabile del Sei dell'Uffìcio Tecnico Comunale qualora il progetto presentato non sia in coni con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed ed ili zi e co n le alt re nonm, regolano lo svo lgimento dell'attività ed il izia. sentito il pa rere degli altri El controllo ope ranti s ul te rri to rio eventualmente coinvo lti e della Commis Edilizia. S, Nell'atto di permesso di coslruire vengono ripo rtati tutti g li e lel essenziali del provvedimento. ivi comprese la qualiticazione dell'intervente motivaz ione. Vengono altresì indicati i termini di inizio ed ultimazione dei li che decorrono a tàr tempo ri spettivamente dalla notitica della comunicazion rilascio del permesso di costruire e dall'inizio lavori. A rt. 2/. (COI/tributo per i/ rilascio de/ permesso di costruire) Il rilascio del permesso di coslruire è subo rd inato al versamento del contributo, composto dagli oneri di urbanizzazione primaria. secondaria e dalla quota commisurata al costo di costruzione. Le relative somme - il cu i ammontare viene determinato in sede istruttoria - possono essere ve rsate anc he in soluzioni rateali. previa prestaz ione di idonee garanzie fidejussorie. Tutte le opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi a scomp uto del contributo devono essere ultimate entro la fine lavori dell"o[)era concessionata. Art. 22. (Denul/cia di inizio attività) I. Fellllo quanto di sposto dai precedenti Art.20. e Art.21 e sa lva in ogni caso la facoltà di procedere mediante permesso di costruire, gl i interessati possono avviare, mediante ricorso alla denuncia di inizio attività 17 tutti gli interventi ed ili zi di cui al precedente titolo II. purché conformi alla strumentazione urbanistica comunale v igente e adottata. 1. La denu ncia di ini zio att ività è estesa a tutti i beni sottoposti a vincolo paesaggi stico, ancorché imposto con speci fi co provvedimento ammin istrativo, previa acquisiz ione della necessaria auto rizzazione paesaggistica. 3. Per gli interventi soggetti al pagamento degli oneri di urbani zzaLione e del costo di costruzione. il relati vo calcolo va allegato alla denuncia di ini zio attività e il pagamento deve necessariamente avvenire prima dell'i nizio dei lavori . L'Amministrazione Co munale si ri se rva la facoltà di richiedere, anche s uccessivamente al predetto tennine, eventuali integrazioni . 4. Per la reali zzazio ne di parcheggi pertinenziali la facoltà di denuncia di inizio attività può essere esercitata. salvo nel caso in cui sia necessaria la deroga di distanza dalle strade. A rt, 23. (A ttività edilizia libera) I. Ferma la necessità di produrre le eventuali autori::::a: ioni rilascia/e dagli organi preposli alle fim::ioni di fllleia. possono essere reali::::ati sen::a Iiloli abili/ativi i Sef{uenfi intervem;: interventi di manùlen::;one ordinaria: in/ervemi volii aU'elimina::ione delle barriere archi/el/oniche che non compor/ino modifiche esterne: opere temporanee per CIltivi/à di ricerca nel sOl/osuolo che abbiano ('araI/ere geognos/ico o siano eseguile in aree es/erne al cen/ro edifìcCllo. Art. 24. (A IItorizzazione per ù/tervellti iII zOlle di tllleia paesislico ambielltale) I.Ove si intendano realizzare opere edilizie che comport ino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteri ore degli edifici in ambito di tutel a paesistico-ambientale, i propri eta ri , possessori o detentori degli stessi, debbono presentare contestuale richiesta di autorizzazione paesi sti coambienta le. 2. La Commissione per il Paesal:!gio esamina il progetto edilizio e la rich iesta di autorizzazione paes istico-amb ienta le e formula il proprio parere di competenza. Il provvedimento edil izio non può esse re rilasciato prima o comunque disgiuntamente dall 'emanazione dell'autorizzazione paesistica da parte del Responsabile del Servi::io dell'Utfìcio Tecnico. 3.0ve la richiesta d i autorizzazione paesistico-ambientale venga inoltrata al fine di ottenerne il rilascio preliminarmente alla presentazione della denuncia di ini zio attività, il Responsabile del ServÒo. sentita la Commissione per il Paesaggio, adotta il provvedimento di competenza en- 18 tro trenta giorni dalla richiesta A rt, 25, (Permesso di costruire iII deroga) Possono essere rilasciati, ai sensI dell 'art.] della Legge 135 7 55, permessi di coslruire in deroga alle nonne del presente regolamento e alle nonne di attuazione del piano regolatore, uve si tralti di opere riguardanti edifici, impianti, attrezzature pubblici o di interesse pubblico, opere pubbliche o di interesse genera le, ovvero riguardanti opere di urbatt1zzaZlone. Nei casi previsti dal precedente comma, previa deliberazione del Consig li o Comunale da inoltrarsi alla Sezione Urbanistica Regionale nonché alla compete nte Sovrintendenza ai Monumenti - se del caso - per il rilascio dei relativi nulla osta. il Responsabile del ServÒo dell 'Uflìcio Tecnico Comunale adotta specifico provvedimento di permesso di costruire in deroga. Art, 26, (1l11ervellfi edilizi iII deroga) Possono essere rilasciati permessi di coslruire in deroga alle nornle del presente Regolamento. del Regulamento locale d'Igiene ed in deroga alla nonnativa urbanistico-edilizia vigente ove ciò sia espressamente consentito dalla legge ovvero lo stalO dei luoghi non co nsenta il pieno rispetto delle disposizioni e delle nonne di carattere igienico-sanitario, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ed in materia di realizzazione di vo lumi tecnici, nonché concernenti più in generale la sicurezza, l'accessibilità e la fruib ilità deg li ambienti. 2. Ne l rispeno delle nonne di sicurezza e delle previsioni legislative in materia di deroga a ll e prescrizioni tecniche di attuazione delle disposizioni sull'el iminaz ione delle barriere architettoniche, le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, le opere interne alle costruzioni e le opere interne alle singo le unità immobili ari, purché comportanti miglioramento della situazione igienica preesistente e dei requisiti di accessibilità, possono essere avviate mediante denuncia di inizio attività anche nel caso in cui i locali o gli ed ifi ci non risultassero rispondenti a i requisiti igienico-prestazionali definiti dal vigente Regolamento locale d'Igiene. 3. Nei casi di cui al precedente comma 2, a corredo della denuncia di inizio attività dovrà essere prodotta relazione attestante le so luzioni tecni che adottate per determinare il miglioramento delle condizio ni igieniche preesistenti. Non potrà in ogni caso essere consentita una riduzione degli indici di aerazione e illuminazione naturali maggiore del 30% rispetto ai valo ri previsti dal locale Regolamento d'igiene e una riduzione dei limiti di 19 superficie dei locali di abitazione maggiore del 5% rispetto a quanto previsto dal locale Regolamento d' igiene. A rt. 27. (Deliberaziolli su opere pubbliche) l. Le deliberazioni del Consiglio Comunale ovvero della Giunta Comunale con le quali vengano approvati progetti di opere pubbliche producono gli effetti del permesso di costruire . 2. l progetti di opere pubbliche. sin dalla fase preliminare della localizzazione. dovranno esse re preventivamente sottoposti all"esame degli organi competenti in materia di tutela archeologica. architettonica ed amb ientale. Parimenti. tali progetti dovranno essere corredati dal presc ritto parere de ll e Autorità Sanitarie. Art. 28. (Permesso di castrI/ire iII sal/atoria) Le opere edilizie eseguite in assenza di permesso di custnl/re o denuncia di inizio attività. o in totale difformità dal progetto presentato e/o autorizzato, ovvero con variazioni essenziali, possono cost ituire oggetto di richiesta di permesso di coslruire in sanatoria ove il responsabile dell'abuso presenti apposita domanda nei tennini di legge. Il permesso di costruire in sanatoria può essere rilasciato solo nel caso in cui l'intervento ri sulti conforme agli strumenti urbanistici gene rali e di attuazione approvati e non risulti in contrasto con quelli adottati. sia al momento de lla realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione della richiesta di permesso di coslruire in sanatori a senza che il Responsabile de l Servizio de ll" Ufficio Tecnico Comunale si sia pronunciato in merito, la richi esta stessa deve intendersi respinta e l'Ufficio Tecnico avvia immediatamente le procedure per l'app licazione delle sanzion i di legge. 11 rilascio del permesso di coslruire in sanato ria per opere eseguite su immobili vincolati a norma di legge ovvero in virtù di strumenti urbanistici è su bordinato al parere fa vorevo le delle am mini strazioni preposte alla tutela dei vincoli stess i. Ove le opere edilizie abusive vengano real izzate in assenza di autorizzazione paesistica o in difformità dalla stessa ne ll e aree e sugli immobili sottoposti a vincolo per la tutela delle bellezze naturali ovvero per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale e sia stata accertata da parte dell"autorità preposta l'effettiva sussistenza del danno ambientale, il responsabile dell"abuso è tenuto a norma di legge al pagamento di una indennità eq ui valente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione o alla rimessa in pristino. 20 Titolo IV - LE PROCEDURE A rt. 29. (Presentazione della domanda di provvedimento edilizio) I . La domanda di permesso di costruire. la denunciad'inizi o attività e la relazione asseverata si presentano all'Amministrazione Comunale e devono contene re le generalità del richiedente. del progetti sta. dell'esecutore dei lavori se gi à definito. nonché l'elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati alla domanda. 2. I documenti ed e laborati da allegare per ogni tipo di istanza sono s pecilicati sui relativi modelli predis posti dall'Ufficio Tecnico Comunale. 3. L 'Amministrazione Comunale si riserva la tàcoltà di respingere le istanze la cui documentazione sia incompleta al punto di non consentire una corretta valutazione delle istanze stesse. A rt. 30. (DomaI/da per piani aTlllativi) I. La domanda per ottenere l'approvazione di piani urbani stici attuativi deve essere sottoscritta dai proprietari di tutti gli imm o bili ed aree comprese nell'ambito del piano stesso 2. Il piano attuativo deve essere corredato dai documenti e uagli elaborati prescritti dalla normativa vigente ed in particolare si veda la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 25/711 997 n. 6/30267. A rt. 31. (II Responsabile del Servizio e del Procedimellfo) I. Il Responsabile del Servizio is pira la propria attività al ri s petto dei seguenti principi: - partecipazione dell'interessato e/o degli interessati al procedimento amm inistrati vo: - principio di co ll abo razione, nella fase dell'iniziativa; - principio del cont raddi ttori o. nella fase di va lutazio ne dei fatti. 2. Il Responsabil e del Servizio, unitamente al Responsabile del procedimento, dirige e coordina l'istruttoria; ciò assicura. nei riguardi di tutti gli interessati , l'unicità ud momento deci sionale. 3. Il Responsabile del Se rvizio accerta d'ufticio i fatti. disponendo il compimento di tutti gl i atti all'uopo necessari nonché adottando ogni mi sura per l'adeguato sollecito svolgimento dell'istruttoria. A tali tini . il Res ponsabile del Servizio dispone l'acqu isizione di dichiarazioni, documenti e accertamenti. anche indirizzando tali disposizion i ai diversi Sertori comunali preposti. 6. Il Responsabile del Procedimento conclude l'istruttoria formulan do motivata proposta per l'ema nazione de l provvedimento finale entro e ::!I non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'Art. 31. Il Responsabile del Servizio procede quindi all'adozione del provvedimento finale entro i dieci giorni successivi. Art. 32. (Istrlll/oria: permesso di costrllire) I. I termini di legge decorrono dalla data di presentazione della domanda ali" Ufficio Protocollo del Comune. 2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di permesso di coslruire. l'istruttoria del progetto deve essere conclusa a cura del Responsabile del procedimento. 3. Il termine di cui sopra può essere sospeso ave il Responsabile del Procedimento richieda all'interessato, entro quindici giorni lavorati vi dalla data di presentazione della domanda. la rettifica di dichiarazioni o istanze già prodotte. 4. Il tennine di cu i al secondo co mma è interrotto e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrati va. ove il Responsabile del procedimenlo richieda a ll'in teressato - entro trenta giorni dalla presentazione della domanda - le integrazioni documentali di carattere progettuale. grafico. tecnico ed economico necessarie su lla scorta delle risultanze istruttorie. 5. Subito dopo aver proceduto al la veritica dei fatti e alla veritica normativa. il Res ponsabile del procedimenlo esegue gli accertamenti va lutativi ci rca la con form ità con gli strumenti urbanistici e co l presente regolamento edi li zio. nonché in ord ine a ll'esatta qualificazione dell'intervento rispelto alle classificazioni di legge e rego lamentari - su lla base degli elementi progettuali proposti. Viene ino ltre valutata la possibilità di procedere in deroga alle vigenti disposizioni e viene eventualmente disposto il preventivo accertamento di abusi edilizi che richiedano l'adozione di provvedimenti a sanatoria. 6. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda ve ngono eventualmente acquisite - da parte delle altre Amministrazion i Pubbliche interessate - le intese, i concert i, i nulla osta o assensi co munque denominati. che siano necessari per la definizione del provvedimento e che non siano già stati preventivam ente assunti agli atti del procedimento. al momento della presentazione del progetto ovvero nel corso dell'istruttoria. Art. 33. (fstml/oria: del/III/eia di inizio allività) I. Entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia di ini zio attivita. l'Ufficio Tecnico ve rifica la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge per la legittimità della denuncia stessa. 2. Qualora venga riscontrata l' assenza di una o più delle condizio ni stabi lite, il Responsabile del procedimento, con provvedimento motivato da notiticare, ordina all ' interessato di non effettuare gli interventi previ sti . 2. 11 responsabile del procedimento può, entro il termine di cui a l comma l, richiedere all'interessato le integrazioni documentali che si rendessero necessarie. A rt, 34. (IstrUl/oria: autorizzaziolle paesaggistica) l. 11 termine per il ril ascio dell'autorizzazione paesaggi stica è di 60 giorni dalla presentazione dell ' istanza; tale termine può essere sospeso per richiedere le integrazioni documentali di carattere progettuale, gratico ed eventualmente legale che si rendessero necessarie sulla scorta delle risultanze istruttorie. 2. 11 termine riprende a decorrere, per la pal1e rimanente. da lla data di presentazione della documentazione richiesta. 3. Nel convocare la Comm issione per il Paesaggio per esprimere parere sull'istanza, deve essere messa a disposizione della preposta Com missione per la tutela paesistico-ambientale tutta la documentazione necessaria per effettuare la va lutazione di compatibilità paesistico-ambientale. 4. La Commissione per il Paesaggio può convocare il progetti sta e colui che ha presentato l'istanza a l fine di dare indicazioni per il COITetto inserimento nel contesto paesistico tutelato dal vincolo. Art. 35. (Istrl/I/oria: pialli atfllativi) l. Entro 90 giorn i dalla presentazione della proposta di plano attuativo, l'istruttoria del progetto deve essere conclusa a cura del Responsabile del Servi::io, dopo aver richiesto - ove previsto - il parere della Commissione Ediliz ia. 2. Il termine può essere interrotto una sola vo lta. entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, per richiedere integraz ioni documentali ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l' adeguamento della proposta di piano attuativo a ll e prescrizioni normative vigenti. 11 termine di cui al comma l decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa o delle modifiche progettuali richieste. 3. Contestualmente alla comunicazione all'interessato della conclusione della fase istrunoria, il Responsabile del Servi::io trasmette alla Giunta Comunale. unitamente alla relazione istruttoria, la proposta di piano, per l'iscrizione della stessa all'ordine del giorno del c.c. Art. 36. (Rilascio del permesso di costrl/ire) l. 11 Responsabile del Servi::io , acquisiti i pareri della Commissione Ed ili zia e degli ent i preposti. assume la propria determinazione in merito r --' alla domanda di permesso cii coslruire e ne da comunicazione al ric hiedente e. per conoscenza, al tecn ico che ha sottoscritto gli e laborati. nei modi previsti dalle vigenti norme. 2. Il Responsabile del Servb'o. qualora non acco lga la domanda, la deve respingere con provvedimento scritto e motivato dettagliatamente. 3. Le domande resp inte non possono essere riesaminate, ma deve essere presentata nuova richiesta completa di tutti gli elaborati e documenti . 4 . In caso di accoglimento della domanda il Responsabile del Servi-io rilascia il permesso di coslruire, menzionandovi i pareri della Commissione Edilizia e degli enti preposti. 5. La consegna o la notifica del permesso di coslruire avviene dopo la presentazione della quietanza di pagamento dei contributi concessori_ secondo le modalità previste dalla normativa vigente .. A rt. 3 7. (Rilascio di alltorizzazione paesaggistica) I. Il Responsabile de l Servi::io, acquisito il parere della Com mi ss ione Der la tutela paesist ico-ambientalc. assume la prop ria determinazione in merito a ll a domanda di auto rizzazione paesaggistica e ne da comunicazione al richiedente e. per conoscenza. al tecnico che ha sottoscri tto gli elaborati. nei modi previsti da ll e vigenti nonne. 2. II Responsabile del Servi: io, qualora non acco lga la domanda. la deve respingere con provvedimento sc ritto e moti vato dettagliatamente. 3. Le domande respinte non possono esse re riesaminate, ma deve essere presentata nuova richiesta comp leta di tutti gli elaborati e documenti. 4. Copia del provvedimento autorizzativo, con allegati il parere del la Commissione per il Paesaggio e tutta la documentaz ione progenuale dell'intervento autorizzato vengono trasmessi alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali per consentire l'esercizio del relativo controllo e alla Regione Lombardia. così come previ sto dalla vigente nonnativa .. Art. 38. (Adozione e approvazione di piani allllativi) I. II Piano anuativo è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale entro 60 giom i da ll a positiva conc lusione della fase istruttoria. 2. La deliberazione di adozione, con i re lati vi allegati, è depositata in visione al pubblico nella segreteria comunale per 30 giomi consecutivi deco rrenti dal giomo di affissione all'Albo pretorio del relativo avviso; nei successivi 30 giomi gli interessati possono presentare osservazioni ed oppos izioni , secondo le disposiz ioni d i legge. 3. Per i piani attuativi interessanti aree ed editici compresi. anche parzialmente. in parchi o riserve, ovvero in territori qualiticati come montani. la deliberazione di adozione con i relati vi al legati è trasmessa agli Enti competenti (gestore de l parco. ovvero comun ità mo ntana) per l'espressione del relativo parere. da rende re en tro 60 giorn i. 4. Scaduti i termini per la presentazione de ll e osservazioni e per l'acquisizione dei pareri d i c ui a l comma precedente. il Consiglio Comunale. entro 60 giorn i decide s ulle stesse ed app rova il piano attuativo. A rt. 39. (Certificato urbal/istico) Il Responsabile del Serv izio ril ascia ai c ittad ini . entro 30 giorni dalla loro ri chiesta, cerTificato urbanistico che specifica, per l'imm obile oggetto della richiesta stessa, il numero di map pale. la zona omogenea di piano, la destinazione funzionale, la vo lumetria edificabile, il rappOlto di copertura e l'altezza massi ma. Il documento di cu i al comma I ha carattere certifica ti vo ri spetto alla disciplina vigente al momento del suo rilascio, ma non vincola i futu ri atti che l'A mmini strazione Comuna le può emanare nel rispetto delle norme vigenti in materia. Art. 40. (Parere prevelltivo) I. Il parere preventivo della Co mm issione Edilizia s u uno schema pre liminare di progetto ha lo scopo di rendere note, preventivamente a ll a stesura del progetto definitivo, eventuali condizioni re lati ve agli aspetti forma li, architettonici e di inserimento nel co ntesto territoriale dell'opera da eseguire. laddove questi possono ass umere rilevanza per le ca ratteristi che. la consistenza. la local izzazione dell'opera stessa. 2. Le va lutazioni espresse co n il parere preventivo in merito all e sce lte progettuali generali, definite dallo schema preliminare, vinco la no il Com une ne l successivo esame del progetto definitivo, fermo resta ndo c he detto parere non comporta titolo ad edificare e fa tto sa lvo quanto de ri vante da ll a presenza di vincoli discendenti da leggi nazionali e regionali. 3. Il parere preventi vo potrà essere richiesto dall'avente titolo a l rilascio del permesso di costruire. 4. Lo sche ma de l progetto, so ttoscritto da tec nico ab ilitato, dovrà comprendere g li elaborati grafic i necessari a lla esatta indi viduazione dell'immobile e delle caratteri stiche dei fabbricati e delle inrrastru tlur~ previste e da una rel az ione che illustri i principali as petti urbani st ici, ambientali, a rchitettonici. dimensionali dell'intervento proposto . S, Il pa re re preventivo viene comunicato al ri chiedente entro 60 giorni dall a richi esta ed acquisito d'ufficio per la s uccessiva pratica ed ili zia. 25 Art. 4/, (ll/terventi urgenti) Le opere che si rendono necessarie al tine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone posso no essere eseguite senza preventiva acquisizione del tito lo ab il itante, sotto la responsabili tà personale del committente e del profession ista incaricato. Le dichiarazioni rese da questi ultimi devono dimostrare l'effettiva esistenza del pericolo. Il proprietario deve dare immediata segnalaz ione dei lavori al\'Ufficio Tecnico Comunale e deve presentare, entro venti giorni dall'inizio deg li s tessi, il progetto e la corri spondente domanda d i provvedimen to edilizio. in re lazione a ll a natura dell'intervento, L'esecuzio ne de lle opere è comunque s ubordinata ad un sopra lluogo in sito da parte di un rappresentante dell'Amministrazione Comunale c he ne accerti il carattere di urgenza, Art, 42, (Accesso ai documellti) l. E' garantito l'accesso agli atti pubblici e a lle info rmaz ioni in possesso del Comu ne secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge e dal Regolamento Comu nale. 26 Titolo V"/A -La Commissione Edilizia Art.4JA (Commissione Edilizia) I. La Commi ssione Ed ilizia è organo di consu lenza tecnica de l Comune in materia edi li z ia ed urbanistica. 2. Rispel10 ai progetti che le vengo no sottoposti. la Co mmi ssione valuta la confomlità architel1onica, edi li zia ed urbani st ica delle opere, con particolare ri guardo a l rispel10 del le no ml e tec ni che dello strumento urban istico e del Regolamento. sia nell' amb ito delle procedure p~r il rilascio dei provvedimenti di edi lizia privata. sia - ove richiesto - nell'ambito delle procedu re per l'approvazione di opere pubbliche. A rt.44A (Commissiolle Edilizia ed istruttoria ammillistrativa) I. Ne ll"ambito dell"istrul1oria della domanda di provvedimento ed ili zio. il Responsabi le de l Servizio può discostarsi . dandone congrua motivazio ne. dal parere espresso dalla COmmiss ione Ed ili zia. sia quando esso sia stato acquisito prima della presentazione della domanda. sia quando esso sia stato rich iesto - a c ura del Respo nsabile del Servizio - sub ito dopo della presentazione. A rt.45.A (Composiziolle della CommisJione Edilizial I.La Co mmi ssione Edilizia è cO mposta da se i membri co mpreso il Presidente 2 . Tutta la COmmiss ione composta da sei membri (compreso il Presidente ) è nominata da lla Giunta Co munale. La Commi ssio ne Ed ili zia è composta da: ~ soggel1i che possi edono una buona cono scenza del territo rio e competenza in materia arch itel10n ica ed urbani stica; un esperto in materia d i abolizione delle barriere a rchitenoniche; 3. I componenti sono scelti anc hc tra cinadini residenti sulla base del lo ro grado d i conoscenza del contesto terri toriale locale e di comprovate competenze in materi a edilizio urbani stica 4. I componenti della Commi ss ione Edilizia non posso no essere co ntestualmente membri della Commissione per il Paesaggio o di com mi ssio ni operanti nel settore territoriale. 27 5. Esercita la funzione di segreta ri o. senza diritto di voto. il Responsabile del Servizio: eg li redige l'elenco delle pratiche da esaminare di norma in ordine crono logico, coord ina l'istruttoria delle pratiche, ne riferisce alla Commissione. cura la stesura dei verba li e tiene un apposito registro delle interpretazioni di carattere generale assunte dalla Commissione Edilizia. A rt.46.A (DI/rata il/ carica dei compol/el/ti della Commissiol/e Edilizia) I. l componenti durano in carica cinque anni. decorrenti dalla data della nomina e comunque nell'ambito del mandato amministrativo. 2. I componenti che senza giustificato motivo rimangono assenti per più di tre sedute consecutive o per cinque sedute nel corso di un anno solare decadono dall'incarico. Art.47.A (Parere obbligatorio della Commissiolle Ediliz;al I. La Commissione Edi lizia esprime valutazioni quindi pareri edi- lizio - urbanistici in merito al rilascio di provvedimenti edilizio urbanistici. -, La Commiss ione Edilizia esprime parere sui seguenti interventi richiesti con specifiche istanze di Permesso di Costruire: al nuova edificazione. ampliamento e opere di urbanizzazione; b l rist rutturazione: cl ri sanamento conservativo e restauro: d) varianti essenzia li: c) permessi cii costruire in deroga: f) interventi su l verde vincolato: g) altri interventi per i quali il parere sia previsto dal presente Regolamento. 3. I progetti definitivi delle opere pubbliche, ivi compresi gli interventi sul verde pubblico, redatti ai sensi della legge 109/94 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono sottopost i alle va lutazioni della Comm issione Ed ilizia esclusivamente nei casi in CUI ciò venga espressamente richiesto dagli organ i dell'Amministrazione Comu nal e e nei casi ricadenti su aree gravate da vi nco lo ambientale. 4. Per interventi minori (posa canellonistica. nuo va tinteggialUra di facciate, rifacimento coperture, ecc.) in luogo della Commissione Edilizia il Responsabile del Servizio può assumere direttamente il motivato parere e quindi il provvedimento edilizio finale di competenza. 28 Art.48.A (Commissione Edilizia iII materia urballistica) I. In materia urbanistica. la Commissione Edilizia valuta i caratteri architettonici ed urbanistici dei piani attuativi proposti, i contenuti delle soluzioni planivolumetriche prospettate nonché - qualora ne venga ric hiesta - i contenuti normativi degli strumenti di Variante. 2. La Commi ssione Edi li zia e anche chi amata ad esprimere parere: a) su lle proposte di Variante a l P.R.G.: b) sui programmi di riguali ficazione urbana: c) su ll e proposte di pianificazione particolareggiata esecuti va : d) sugli accordi di programma; c) sui piani per l'ed ili zia eco nomi ca popolare: f) sui piani attuativi di iniziativa privata. Art.49.A (Commissione Edilizia: flm zionamento) I. Il Presidente. d ' intesa co n il Responsabile de l Servizio. fissa le date di convocazione de ll a Commissio ne, stabi li sce l'ord ine dei lavo ri , co nduce la discussione e ne trae le conc lusioni. 2. Il Presidente nomina in sede di Commissione il Vicepresidenle. In caso di assen::a del Presidenle/lile sue veci il Vicepresidente. 3. Per la validità delle sed ute e dei pareri della Commi ss ione Edilizia occorre la presenza di a lmeno J (Ir e) co mponenti in carica aventi d iritto di voto. 4. I pareri dell a Commissione Edi li z ia si inte ndo no va lidamente assu nti con il voto fàvorevole della maggioranza de i votanti . 5. In caso di parità d i voti. prevale il voto del Presidente della Comm issio ne. 6. I compo nenti della Com mi ss ione devo no astenersi dal prendere parte all'esame, alla discuss ione ed al giudizio di pratiche ediliziourbani stiche (per ogn i tipo di istanza, co mpres i i pareri preventi vi), sia ne lla fase istruttoria che in quella decisionale, quando si tratta di interesse proprio o di interesse del coniuge, dei parenti ed affini entro il quarto grado. 29 Titolo V'IB -La Commissione per il Paesaggio A rt.43. B (Co mmissione per il Paesaggio) J. La Commissione per il Paesaggio è organo di consulen~a lecnica del Comune in ma/eria edili~ia paesaKKislico - ambientale. 2. La Commissione per il Paesaggio e,sprime il proprio parere preslando parlicolare al/en::ione alla coeren::a dell'inlervenlo in progello con i principi, le norme ed i vincoli degli slrumenli paesaggislici vigenli, nell'ollica di una lUiela complessiva del rerrirorio, volurando gli inrervenri proposri in rela~ione alla cnmpalibilirà con i valori paesaggisrici ric'onosciuri e la congruirà con i crireri di gesrione del bene lurelalo, renlllo conio del Piano Paesaggisrieo regionale e dei crileri regionali. A rt.44.B (Commission e per il Paesaggio ed istruttoria amministrativa) I.AI jìne di garanrire un 'adeguala islrurloria recnico-amminisrraliva delle richiesle di oulori~~a~ione paesaggistica, dovrà essere individuoro una strUl/ura reenica clii al/ribuire la re,sponsabilirà di venjìcare gli elaborari progellua!i allegali alla richies'" di au/ori::~<cione paesaggis/ica, acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e /rasmellere alla Soprin/enden:;a /erritorialmenle compelen/e tali documenli uni/amente alla rela::ione tecnica illustra/iva prevista dall'art. 1./6, comma 7 del D. Lgs. 63/2008. Tenulo conio della propria organi::~a::ione, il Comune individua all'inlerno del/a dola::ione organica di personale dell'area lecnica. in luogo della stru/{ura recnica, una spec!fìca pro/essiona/irà cui al/ribuire lo responsabilirà dell'islrulloria lecnico-amminis/rariva delle richieSI e di aulOri::a:ione paesaggisrica. Tale professionali/à isrrul/oria sarà dislinra da quella operanre nel sellore edili::io urbanistico. 2.11 preposro Responsabile del Servbo nell'assumere il provvedimento paesaggislico - ambientale, puri discosrarsi, dandone congrua moti\la=ione, dal parere espresso dalla Commissione 'per il Paesaggio. A rt.45.B (Composizione della Commissione per il Paesaggio) l _La Commissione per il Paesaggio Comunale è composla da Ire membri compreso il Presidente 30 2 . Tulfa la Commissione composlC/ da Ire membri (co mpreso il Presidei7le) è nominata dalla Giunla Comunale. La Commissione del Paesaggio è composla da: - il Presidenle che dovrà essere in possesso di laurea e abilileòone al/'eserci~io della projessione ed aver maluralo una qualijicala esperien=a, come lihero professionista od in qualilà di pubblico dipendente, neU 'ambilo della lulela e valori~~a=iane dei beni paesaggislici: - i due componenti scelli tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario O laurea o diploma di scuola media superiore in una materia altinente l'uso, la pianijiccdone e la gestione del territorio e del paesaggio. lo progelta~ione edili=ia ed urbaniSlica, la tutela dei beni architetlonici e culturali, le scien=e geologiche, naturali, geografiche ed amhientali: Questi due cOll1ponenti devono allresì al'er maturato lIna qualificata esperien=a, almeno triennale se laureai i ed lIlmeno quinquennale se diplomali, nell 'ambito della libera professione od in qualità di pubblico dipendente, in una delle malerie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle fill1=ioni paesaggistiche Glllribuite ali 'Ente locale al quale si presenta lo candidatura: 3. Il possesso del titolo di studio e deU'esperien=a richiesta. nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipa=ione a corsi di forma=ione, master, iscri=ione in albi professionali o regionali, partecipa=ione alle Commissioni per il paesaggio) allinenti alla tutela e valori==còone del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presenta/a. -I, Esercita lo jim=ione di segretario, sen=a diritto di voto, qualora non nominato quale componente, il Responsabile del Servdo: egli redige l-elenco delle pratiche da esaminare di norma in ordine cronologico,ne riferisce alla Commissione, tura lo stesura dei verbali e tiene un apposito registro delle interpreta=ioni di carattere generale assu/1/e dalla Commissione per il Paesaggio_ 5_ [componenli della Commissione per il paesaggio non possono essere cO/1/estllalmenre membri della Commissione Edi/da o di commissioni comunali operanti nel sellore territoriale 31 A rt.46.B (Durtlta in carica dei componellti della Commissiol/e per il Paesaggio) I. I componenti durano in carica cinque anni. decorrenti dalla dala della nomina e comunque nell·ambito del mandato amministrativo. 1. I componenti che sen=a giustijìcato motivo rimangono assenti per più di tre sedute consecutive o per cinque sedute nel Corso di un anno solare decadono dall'incarico . A rt.4 7.E (Parere obbligatorio della Commissiol/e per il Paesaggio) I. La Commissione per ill'aesaggiu esprime vall/tcòoni quindi pa- reri ambientali in merito al rilascio delle Autori::a:ioni Paesaggistiche di competen:a comunale. 1. La Commissione per il Paesaggio esprime parere sui seguenti interventi richiesti con specUìche islan~e di A lflori~:::l.cione Paesistica: a) nuova ediJìcccione. ampliamento e opere di urhani::::a:ione . b) ristrullura:ione: c) risanamenlo con~ervalil 'u e l'es/auro: d) varianti essen:iali: e) permessi di costruire in deroga: .Ii interventi sul verde vincolato: g) altri interventi per i quali il parere sia previs·1O dal presente Regolamento. 3. I progelli dejìnitivi delle opere pubbliche. ivi compresi gli interventi sul verde pubblico. redalli ai sensi della legge 1099-1 e sue successive modijìca:ioni ed integra:ioni. sono SOlloposti alle valuta=ioni della Commissione per il Paesaggio escll/sivamente nei casi in cui ciò venga espres.\'umenle richiesto dagli organi dell "Amministra:ione Comunale e nei casi ricademi su aree gravate da vincolo ambientale. -I. Per interventi minori (posa cartelfonislica. nuova linleggialura di/accia/e. rijacimento coperture. ecc.) in Il/ago dell" Commissione per il Paesaggio il Rejponsabile del Servi:io preposto può assumere direllamente il motiva/o parere e quindi il proVl'edimentojinale di competen:a ambientale. Arf.48. B (Commissione per il Poesaggio in materia urbanistica) I. In mQferia urbanistica. la Commissione per il Paesaggio valwa i caralleri architel/onici ed ambientali dei piani alluativi proposti. i contenuti delle solzdoni planivolumetriche prospellate nonché - qualora ne venga richiesta - i contenuti normativi degli strumenti di Variante. 2. La Commissione per il Paesaggio è anche chiamata acl esprimere parere: g! sulle proposte di Variante al P. R.G.: hl sui programmi di riqualifìcccione urbana: i) sulle proposte di pianifica~ione particolareggiata esecutiva: j) sugli accordi di programma: k) sui piani perl'edili:ia economica popolare: /) sui piani alluQfivi di ini~iativa privata. La valuta~ione 'Iuindi il parere ambientale anche in questi casi è ubbligatorio laddove vengano interessate aree gravate da vincolo ambientale. Art.49.B (Commissione per il Paesaggio: funzionamento) I. Il Presidente, d 'intesa con il Responsabile del Servdo , fissa le date di convoca~ione della Commissione, stabilisce l 'ordine dei lamri, conduce la discussione e ne trae le conclusioni. 2. /1 Presidente nomina in sede di Commissione il Vicepresidente, In caso di assen~a del Presidentefa le sue veci il Vicepresidente 3. Per lo validità delle sedute e dei pareri della Commissione per il Paesaggio occorre lo presen~a di almeno 2 (due) componenti in carica aventi dirillo di volO . .J. I pareri della Commissione per il Paesaggio si intendono validamente assunti con il voto(avorevole della maggioran~a dei votan/i. 5. /n caso di parifà di voti, prevale il va/o del Presidente della Commissione. 6. I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte ali 'esame, alla discussione ed al giudi~io di pratiche ambientali (per ogni tipo di istan~", compresi i pareri preventivi), sia nella jàse istrUl/oria che in quella decisionale, quando si traI/a di interesse proprio o di interesse del coniuge, dei parenti ed affìni entro il quarto grado. Titolo VI - Disposizioni sugli spazi aperti A rt. 50. (Regole per lo progettaziolle) I. Gli interventi s ugli spazi pubblici elo dr uso pubblico devono essere progettati tenendo conto dei seguenti criteri : 2. omogeneità: g li elementi (materiali, tipi. tecniche. colori) devono essere omogenei, evitando so luz ioni diverse ad uguali problemi: 3. semplicità: fra le poss ibili so luzioni va preferita la più semplice. evitando l'introduzione di elementi vistosi. elaborati , di disegno ricercato. orientandosi sulla massima sob rietà. s u elementi dell'immagine consolidata. su tecniche e materiali ampiamente co llaudati che garantiscano una perfetta esec uz ione; 4. economicità: non 3empre la soluzione di minor costo è la più economica, perché è indi spensabile tenere conto della durabilità dei materiali e della làcilità di manutenzione e di riparazione dei manufatti: il costo di un intervento non è so lo quello immediato della sua realizzazione, ma anche quello che occorrerà per mantenerlo nel tempo funzionale e decoroso : 5. tradizione: fra le possibili so luzioni va preferita quella che impiega tecni che e materiali riscontrabili nella tradizione local e; questa rego la vale so lo per le zone omogenee A e se esiste la capacità tecnica delle maestranze e la disponib ilità dei materiali tradizionali che permettano una esatta riproduzione degli elementi tradi z ionali : qualora ciò non sia possibile è preferibile un'altra so luzione che rispetti gli altri tre criteri qui esposti . ArI. 51. (Decoro degli spazi aperli privali) I. Le sistemazioni esterne ai fabb ricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti ed occupate concorrono al corretto inserimento dell'intervento nel contesto urbano e alla valorizzazione dello stesso. ArI. 52. (Spazi aperli cOllsegllellti ad arretrameli ti) I. L'edificazione arretrata rispetto agli allineamenti preesistenti. secondo quanto previsto dal successivo Ari. 5 7.3, deve comportare la definizione degli spazi prospicienti il suolo pubblico attraverso so luzi oni che contribuiscano al miglioramento della qualità e della fruibilità dello s pazio urbano. 2. Ogni spazio libero conseguente ad un arretramento deve essere sistemato accuratamente a verde oppure dotato di idonea pavimentazione: 34 in ogni caso lo stesso deve risultare integrato con il disegno dello spazio pubblico esterno. 3. Nei casi in cui l'Amministrazione Comunale imponga l'arretramento delle recinzioni rispetto ai contini di proprietà. l'uso del terreno privato risultante esterno alle recinzioni stesse diventa pubblico. pur restando privata la proprietà. Art. 53, (Marciapiedi e passaggi pedonali) I. Tutte le strade di nuova formazione devono essere munite di marciapi edi e/o passaggi pedonali pubblici realizzati in conformità con la normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. tàtta sa lvo. limitatamente alla pendenza longitudinale. l'impossibilità tecnica connessa alla morfologia del suo lo. 2. La pavimentazi one deve essere realizzata con l'impiego di materiale anti sdrucciolevole, compatto ed omogeneo: nella progettazione di nuovi marciapiedi e nella ristrutturazione di quelli esistenti dev'essere perseguita una omogeneità tipo logica con analogh i manutàtti presenti in sito, uni formandosi. dove possibile. quanto a dimensioni. materiali e soluzioni costrutti ve. Il colore prevalente della pavimentazione deve essere il grig io. 3, Devono essere individuati passaggi preferenziali per l'accesso a spazi o editici pubblici. con attraversamenti protetti e segnalati della viabilità stradale. realizzati alle quote del marciapiede e raccordati con rampe conformi alla normativa sulle barriere architettoniche al piano stradale. ... L'Amministrazione comunale provvede a s istemare i marciapiedi lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici comunali con partico lare attenzione alla fruibilità da parte di tutti i cittadini. 5. I proprietari devono sostenere la spese di prima sistemazio ne e relativa pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti le ri spettive proprietà nel caso di manomissione degli stessi per lavori edi lizi eseguiti all'interno delle singo le proprietà, 6. A cura e spese dei proprietari possono essere predisposti e, previa approvazione dell'Amministrazione comunale. realizzati. progetti che. in armonia con il contesto urbano circostante. s iano finalizzat i alla valorizzazione dei marciapiedi e degli spaz i pubblici antistanti gli edifici stess i favorendo l'uso pubblico dei marciapiedi da parte dei pedoni eventualme nte mediante la posa di dissuasori della sosta o altri accorgimenti similari. 7. I proprietari possono garantire con solleci ti interventi l'igiene. il decoro e la pulizia dei marciapiedi fronteggiant i le rispettive proprietà. Art, 54. (Accesso alla rete viaria) I. L'accesso dei veico li dagli spazI pubblici agli spazi privati o di 35 pertinenza delle costruzioni è realizzato tramite passi carrabili. provVIstI delle caratteristiche morfo logiche e funzionali previste dalla legge. autorizzati dall'Amministrazione Comunale e individuati con segnali di divieto di sosta. 2. Se la costruzione fronteggia più spazi pubblici , l'accesso è consentito da quello di minor traffico. 3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili è consentito solo quando sussistano comprovate esigenze di movimento all'interno eIa all'esterno dell'area interessata . .J. I cance ll i posti sui passi c31Tabili devono essere arretrati. rispetto alla strada almeno di m. 4.50. fatte salve eventuali deroghe per impossibi lità tecnica dimostrata dal progetti sta. In questo caso il cancello deve essere dotato di sistemi automatici di apertura. 5. In ogn i caso. in assenza di marciapiedi, l'inizio di eventuali scivoli all'interno delle proprietà deve essere posto a non meno di m. 1.50 dalla sede stradale, salvo impossibilità tecnica dimostrata dal progettista. Art. 55. (Nuovi passi carrabili) I. In seguito a l rilasc io dei provvedimenti richiesti per gli interventi edil izi. sullo spazio asservito dal passo carrabile è consentita. a spese dell'editicante e a cura dell'Amministrazione Comunale l'apertura di passi carrabili nella cordonatura del marciap iede per l'accesso dei ve icoli agli spazi privati ave: 1.1. la larghezza del passo carrabile non sia superiore a m 6.00.: la larghezza può essere di dimensioni maggiori per comprovate necessità nel caso di attività produttive: 1.2. la distanza del passo carrabile dallo spigo lo della costruzione in angolo lì'a due spazi pubblici. percorsi da traffico veicolare. non sia intèriore a m 12.00 .. fatti salvi i cas i di comprovata impossibilità attestata dal progettista. Art. 56. (Strade private) I. La costruzione di strade private è co nsentita nell'ambito dei Piani Attuativi. ovvero nelle Lane non urbaniuate, previa apposita convenzione. 2. I proprietari delle strade private devono provvedere alla pavimentazione. a ll' apposizione della segnaletica prescritta. all'i llum inazione e alla manutenzione di quanto sopra specitìcato. 3. Le strade private su cui non insistono serv itù pubbliche possono essere chiuse con cancello. sbarra, paracarro a scomparsa od altri idonei impianti. Per ragioni di sicurezza la ch iusura può essere prescritta dall' Amministrazione Comuna le. 36 4 . Le strade private devono avere una carreggiata di larghezza tale da consentire l'accesso dei mezzi di soccorso e prevedere idonei percorsi pedonali . Art, 57. (Recillziolli) I. Tutte le aree, editicate e non, possono essere delimitate da rccinzione, purché quest'ultima non arrechi danno alla visibilità ai tini della circolazione veicolare. In particolare le recinzioni devono essere conformi al vigente Codice della strada C alle NTA del PRG vigente. 2. Le recinzioni devono essere contenute nell'altezza di m 1,80 ed essere realizzate con elementi trasparenti (rete o pannelli metallici, inferriate, ecc.) a partire dall'altezza massi ma di m 0.60 dalla quota esterna alla recinzione. Le fondazioni non devono insistere o invadere il suolo pubblico. 3. L'Amministrazione Comunale può imporre l'a rretramento delle recinzioni al tine di aumentare la profondità del marciap iede lungo le vie, le mulattiere e le piazze pubbliche o aperte al pubblico tran sito tino ad una profondità di m 2,00. 4. Le nuove recinzioni devono, per quanto possibi le, allinearsi con quelle limitrote, al fine di mantenere l'unità compositiva, unitormandosi per tipologia e materiali . Nei casi di difficile interpretazione relativamente agli allineamenti decide il Responsab ile del Servizio. sentito il parere della Commissione Edilizia. 5. Eventuali muretti do vranno presentare le facce a vista in pietra locale di colore grigio oroveniente da cava, messa in opera contestualmente alla realizzazione dell'eventuale parte in calcestruzzo, 6. Le s upe rfici zincate delle parti in ferro di recinzioni e cancelli non possono essere lasciate a vista. ma dovranno essere verniciate secondo una griglia di colori predisposta dall'Ammini strazione Comunale. 7. Nelle zone agricole valgono le prescrizioni indicate all'artA3.5 delle Nonne Tecniche di Attuazione del PRG. Le recinzioni, per le aree di stretta pertinenza degli edi fici c comunque per una superficie no n superiore a 700 mq. devo no essere rea lizzate secondo moda lità ed LI SO dei materiali che ne consentano un corretto inserimento ambientale. Nelle zone agrico le non di stretta pertinenza degli editici eventual i recinzio ni non possono superare l'a ltezza di m. 1.20 e i materiali ammessi sono il legno. la rete metallica plastificata di colore verde scuro e la siepe viva. A rt,58, (Recillziolli in zOlle d 'illteresse storico) I. Nella zona territoriale omogenea A del PRG sa lvo diverse prescrizioni dei Piani attuativi valgono le seguenti norme: 2. E' vietata la tonnazione di recinz ioni che frazionino spazi liberi tipologicamente unitari. 37 3 . Dove ammesso o in sostituz ione delle esistenti recinzioni non di pregio. le recinzioni possono essere realizzate con inferriate, senza muretto spo rgente dal terreno. realizzate esclusivamente con profilati semp lici (quadri O tondi pieni come e lementi verticali. piatti come elementi prevalentemente orizzonta li ) co n vern ici atura opaca o satinata di colo re scuro. 4 . E' vietato l'impiego di profilati metallici a L. T. U. Z. ecc .. di elementi scatolari e tubolari. di reti e grigliati. di materiali quali l'alluminio, l'acciaio inox e comunque di tutti i materiali d ive rsi dal ferro verniciato. 5. [n alternativa all'inferriata. dove coe rente con i caratteri del contesto. non in co ntrasto con diritti di terzi e compatibile per il so leggiamento e la ventilazione dei luo!<hi, è ammessa la fo rm az ione di recinzioni costitui te da muro intonacato o -in pietra locale a vista con le s tesse tecniche e materi a[i previsti per le facciate degli ediììci. A rI. 59. (Serre) l . Le serre sono destinate esclusivamente alla col tivazione orto flo ricola e sono suddivise in stagio nali e permanenti. 2. Le serre s tagional i non devo no avere alcuna struttura muraria o comunque permanente devono essere completamente rimosse ogn i anno. 3. Le serre permanenti in zo na agricola devono rispettare i seguenti Iim iti : 3.1 di stanza minima dalle abitaz ioni m 10,00: 3 .2 distanza minima da strade e contin i m 5,00: 3.3 vo lume misurato su lla sagoma esterna non supen ore a 1.00 mc/mq di superticie del lotto: 3.4 essere comp letamente vetrate con ammesso un basamento in muratura di altezza mass ima m 0.60: 3.5 mantenimento de ll o scolo delle acque rispetto alla rete di dellus- e so originaria. ·t Le serre permanenti in zone residenziali e produttive devono rispettare i seguenti limiti : 4 . 1 distanza minima da strade e contini m 5,00: 4.2 vo lum e misurato su ll a sagoma esterna non s uperio re a mc' 30 per ciascun lotto o per ogni mq 1.000 di s upe rticie scoperta: 4.3 essere completamente vetrate con ammesso un hasamento in muratura di altezza massima m 0.60 e con parti a vista in pietra locale. 5. Le serre permanenti in zone residenziali e produttive sono conteggiate nella supe rti cie impermeabilizzata. ArI. 60. (Inlercapedini e griglie di aerazione) I. L'Amministrazione Comuna le può concede re strisce di terreno pubblico per la creazione di intercapedini. riservandosi la facoltà di uso per 38 il passaggio di tubaz ion i. cavi o altro e purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere. 2. Le griglie di aerazione eventua lmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza ad un sovraccarico acciden tal e di 1500 kg/mq e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni, rispettando in particolare le norme s ul superamento delle barriere architettoniche . Art. 61. (Cartelli pubblicitari, mal/ifesti, il/segl/e) I. E' soggetto CI permesso di coslruire il posi z iona mento. a scopo di pubblicità. di oggetti di qualsiasi genere su i fabbricati. sulle aree libere di pertinenza degli stessi o sulle aree non editìcate pubbliche. private e di uso pubblico. L 'autorizzazione risulta accordabile solo quando risulti accertato che non venga alterato in alc un modo il decoro urbano. 2. Nelle p3l1i di territorio di particolare rilevanza ambientale. sui prospetti di chi ese ed edific i di ca rattere storico-m1istico. è vietata l'esposizione di oggetti, insegne e cartelloni pubblicitari. J. Le insegne a bandiera. oltre a rispettare le prescrizioni di cui all·Art. 79, sono consentite. previa domanda di permesso di costruire, so lo se realizzate con materiali, tònne e co lori conso ni al contesto architettonico e ambientale nel quale vanno inserite . Art. 62. (II/dicatori ed altri apparecchi) I. L'Ammini strazione comunale può. per ragiolll di pubblico interesse e previo avviso alla proprietà, app licare (o fare applicare) su l fronte delle costruz ioni : 1.1 le targhe con indicazione dei nomi assegnati alle aree pubbliche ; 1.2. i carte lli per segnalazi oni stradali: 1.3. le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche. di tracciamenti. di idranti. ecc. : 1.4. le mensole. i ganci . le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di trasporto pubblico. tranviari e tìloviari: 1.5. i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto. di pronto soccorso e delle farmacie: 1.6. i cartelli segnalatori dei se rvizi pubblici postali. tele tònici e si mili ; 1.7. gli orologi elettrici; 1.8. i sostegni per i fil i conduttori elettrici; 1.9. gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro e lemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici; 1. 10. le targhe e gli apparecchi relativ i ai pubblici se rvi zi . 2. Le targhe delle vie. le piastrine. i capisaldi. gli avvisatori. gli oro- 39 logi elettrici e i cartelli sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista. 3. L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffi co o essere pericolosa per il pedone . 4. Il proprietario. prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un tàbbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai comma precedenti, deve darne avviso al Sindaco o all'ente interessato. che prescrivono nel più breve tempo possibile le cautele dci caso. 5. La manutenzione degli oggetti. elencati nel presente articolo nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate. è a carico deg li enti o privati interessati. 6. Gli indicatori e gli apparecchi d i cui al presente articolo possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristic he delle costruzioni stesse e dell'ambiente. Art. 63. (Numero civico degli edifici) I. L'Amministrazione comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni da apporsi a spese del proprietario. Gli indicatori numerici vengo no forniti e posati esclusivamente a cura dell'Amministrazione comunale. utilizzando materiale resistente (numero nero s u fondo bianco). secondo le sagome e le forme derivanti dalla tradizione locale. 2. Il numero civico deve di norma essere collocato a tianco della pOlia di ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, a un'altezza variabil e da m 2.00 a m 3,00 e deve essere mantenuto nella medesima posizione a cura del proprietario. 3. Le eventual i variazioni della numerazione civica. previa noti fica all'interessato, sono realizzate a spese de ll'interessato. -I. In caso di demo li zio ne dell'edificio. di soppressio ne di porte esterne di accesso pedonale o di variazione della numerazio ne civica, il proprietario restituisce all'Amministrazione. nel termine di quindici giorni. g li indicatori in precedenza assegnatigli. A rt. 64. (Allacciamento degli edifici ai servizi a rete) I. Gli edifici devono essere dotati delle canalizzazioni interne per i servizi di fognatura. idrici , di distribuzione dell 'energia elettrica, del gas, dell'energia termica e di telecomunicazione e devono essere allacciat i alle relative reti ed infrastrutture secondo la vigente discipl ina. 2 . Cost itui scono opere di urbanizzazione primaria le reti ed infrastrutture per i servizi di fognatura . idrici. di distribuzione dell'energia elettrica. del gas, dell'energia termica e delle telecomunicazioni nonché le diramazioni delle stesse su suo lo o sottosuolo pubblico ovvero asservito all'u- ~o so pubbl ico. che si rendessero necessarie al ti ne d i assic urare le dotazioni degli ed ifi ci. 3. Le dotazioni. gli allacciamenti e le infrastrutture di cui ai comm i precedenti so no obbligatori negli interventi di nuova editi cazione e di ristrutturazione edilizia e devono essere approntati anche nel caso di interve nti di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo che preve da no l' adeguamento dei servizi tecnologici riguardanti un intero ed ificio. 4. L'approntamento e la rea li zzazione delle dotazioni. degli allacc iame nt i e delle infrastrutture interne all e proprietà di cu i sopra devono essere autocertificati dal professio nista incaricato di redigere il progeno edili zio e non costi tuiscono elemento condizionante l' inizio dei lavo ri o il rilascio dei provvedimenti edilizi. 5. Eventuali opere esterne alla propneta e finali zzate a ll 'a llacciame nto ai pubblici servizi sono oggetto d i do manda specifica da ino ltrare all'Amministrazione Com unale ed al pagamento di una cauLione per rottura e ripri stino del manto strada le ed altri manutàtti di prop ri età comunale . 6. TU/li gli immobili del'ono convogliare le acque di scarico nella rete fognaria. secondo le modalilà stabilite dal Regolamento di fognatura o dali E nte Gestore del Servi~io. Nel caso d 'immobili siti in :ona non proVl'ista di rete fògnaria e in mancan~a del regolamel1lo di fognatura. si applicano le dispos izioni delle leggi vigenti. 7. L'insta llazione degli apparati d i ricezione. singo li e co ll ettiv i. de lle trasmi ssion i radiotelevi sive sate llitari deve ispirarsi ai principi della sa lvaguardia del decoro del te rritori o e del rispetto dell'impatto visivo ed amb ientale . Gli immobili già dotati di impianti centra li zzat i tradizionali di ricezione s i avvalgono, dove possibile, di antenne parabo li che collettive anc he per la ricezione delle trasmissio ni radiotelevisive sate ll itari . 8. AI fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici s ull'intero territorio delle Zone omogenee A so no vietate le installazio ni di antenne parabolìche all'esterno d i balconi. terrazzi che non siano di co pertura, comignoli. giardini e cortili quando le antenne siano vis ibili dal piano della strada delle pubbliche vie . Le stesse devono essere collocate s ulla copertura degli edifici. sul versa nte opposto la pubblica via. Ari. 65. (A ree urbulle i"edijiCllte, edijici in disuso e C/lve) Le aree ineditìcate all'interno del perimetro del ce ntro ab itato non possono essere lasciate nell o stato di abbandono ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando g li as petti di arredo e di decoro urbano . Le aree inedificate. g li edifici o parti di essi. i manufatti o strutture analoghe in di suso, che determinano o che possano detenninare grave situazione igienico-sanitaria e ambi entale. devono essere adeguata- 41 mente recintate e sOltOposte ad interven ti peri odici di pu lizia. cura dci verde. e se necessa ri o . di di sin festazio ne o d i de ratt izzazione, sia nel caso di una loro sistemazio ne sia in caso di demo lizione. In partico la ri si tuaz ioni di rischio dov ute alla presenza di am ianto, serbatoi. linee di raccolta e smaltimento delle acque si deve provvedere a l mantenimento in el~ì cienza e sicurezza delle strutture interessate o alla loro bo ni lì ca L 'Ufti c io tecnico può per ragioni di sicurezza. di tutela amhientale. di igiene e di deco ro prescrivere che le aree ined iticate in tregio a spazi pubbli ci siano chiuse con muri di c inta e cancellate o con recinzioni, che d iann garanzie di sta bilità e durata. c he abbiano altezza non superio re a 2.50 m e aspeno decoroso. Le cave devono essere racch iuse con recinto per l'i ntero loro perimetro. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra si provvede a ll 'esecuzione d'uftìcio in danno del contravven tore. A ri. 66. (Disciplillll del verde) Le zone ve rdi. i parc hi . i complessi albe rati d i va lore ornamentale devo no essere sa lvaguardati, curati e mantenuti co n l' obb li go della puli z ia del te rreno. potatu ra de lle piante, sosti tuzione delle medesime in caso di deperimento: qualsiasi sostituz ione delle piante di a lto fusto d i dette zo ne deve essere auto ri zzata dall'Ufficio Tecn ico. Neg li in terventi di formaz ione e trastormazione del ve rde neg li spazi pubblici e pri vati si dovranno ri spena re i seguenti crite ri : .1 ricorso esclusivo a specie arbo ree e arbusti ve spontanee ed acq uisite nel territorio di S.Omobono Imagna. indicate nell' elenco s uddi viso per differenti tipologie di intervento. d i c ui all'a llegato A: .2 ri s petto dell e es igenze specifiche di ogni essenza di irrigazione naturale dell ' apparato radicale ; .3 di stanza delle alberature dai contini o da altre editìcaz io ni commi surata co n lo sv iluppo preved ibil e de ll a chioma, c he in ogni caso non deve diventare fattore di di sturbo e a lterazione delle cond izioni di so leggiamento e ventilaz ione degl i ambienti confinati prospicienti. 2. I proprietari di alberi o altra vegetazione adiacente a s paz i pubblici so no tenuti ad effenuare la manutenzione necessaria arfìnché non sia intralciata la viab ili tà ve ico lare e pedonale o compromessa la vis ibilità della segnaletica e la visibilità de ll a carregg iata: qualora, per qual sias i motivo, cadano s u spaz i pubblico di uso pubblico alberi. arbusti o ramaglie affe renti a terreni pri vat i, i proprietari dei medesimi hanno l'obbligo d i ri muoverli il più presto poss ibile e pagare e ventuali danni. 3. Per g li inte rventi s ulle fonnaz ion i bosc hi ve, fatt i sa lvi i vinco li e i divieti previsti da ll a normativa vigente. vanno osservati i seguenti ind irizzi: 2.1 contro ll o del ceduo e in ge nerale delle attività forestali a l li ne di evita re dissesti idrogeologic i e di au mentare la capacità drenante de l soprassuolo; 2.1 promozione di ince nti vi per la trasformazione naturalistica di boschi degradati o abbandonati e il ripristino di sen tieri antichi 2.1 gli arbusteti -cespuglieti, di origine naturale o arti fi c iale. sono equ iparati ai boschi a tutti gl i effetti di legge e soggett i ai medes imi vinco li e divieti. Le aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature. no n devono essere utilizzate per depos iti di material e di qualsias i tipo, anche a l fine di evitare infiltrazioni nocive agli apparati radica li . I filari esistenti vanno conservati e mantenuti fino al termine del turno; se s i rende necessario l'abba ttimento di una pianta. quest'ultima va sostituita con un nuovo esemplare della stessa specie; per i filari di nuova formazione. o ltre al ri spetto dell e prescrizioni di c ui al co mma 2. restano fe rm e le disposizioni del Nuovo Cod ice della strada. Le aree di pertinenza delle a lberature poste entro spazi pubblici e di uso pubblico sono inedifi cabili e non possono ospitare a lcuna costruz ione o struttura pro vvisoria; dove non diversamente prescritto nei piani urbanistici attuativi. la s uperfi c ie di pert inenza delle a lbe ratu re dovrà essere permeabi le. Sulle alberature non devono essere apposti ca rtelli segnaletic i né di altra natura a nche per periodi tempora nei . In presenza di esse nze arbo ree. nel1'installazi one di impianti luminosi dovrà essere evitato l'impiego di proi ettori ad elevata emi ss ione di calore, al tìne di non pregiudicare la salute delle pial1le. Gli scavi per la posa in o pera di nuo va impiantistica tec nologica interrata devono osservare distanze e precauzioni ta li da non compromettere gli apparati radicali delle piante. ·D Titolo VII - Disposizioni sugli spazi edificati AI. 67. (Misuraziolle dell'alleua delle coslruziolli) L 'altezza dei fabbricati si misura dal caposaldo altimetrico. ovvero la quota media del terreno naturale o del marciapiede stradale s u cui si assesta l' ediflcio a sistemcdone avvenuta. fin o alla quota media ponderale dell'intersezione tra la gro nda e il muro perimetrale. ovve ro il punto più alto del coronamento in caso di editici senza gronda. E' inleso che, nel caso in elli / 'inlerse=ione tra la gronda e il muro perimetrale sia pasla ad una quola inferiore a quella della gronda .1'Iessa (ad esempio per !!ronde sago male), occorre [are riferimento alla ({Ilota di {{lIeSI 'uliima. 2, Per g li ed ifi ci industriali e per gli annessi agricoli non rientrano nel calco lo dell"altezza, salvo ave diversamente specificato e compatib ilmente con la tutela dell"ambiente circostante. gli apparecchi di abbattimento. depurazione e trattamento degli scari chi gassosi. i van i tecnici strettamente connessi ai processi produtti v i, 3, L'Amministrazione Comunale s i rise rva la facoltà di indicare il caposaldo a lt imetrico nel caso di contesti co n particolari caratteristiche sotto il profilo ambien tal e. architettonico. orograflco, 4 , L'Amministrazione Comunale può concedere che si superino le altezze massime quando si tratti di torri campanarie, di cimin iere di opifici. o di a ltre specia li attrezzatu re di carattere ind ustriale, Art. 68. (Tipologie edilizie) I, Ogni singolo tàbbricato residenziale può essere costituito da non più di otto unità immob ilia ri abitative. Ne l caso di ed ifici del tipo case a schi era, dove ogni unità immobiliare abitativa sia disposta su più li ve lli . il numero massimo consentito si riduce a quattro per ogn i blocco edilizio , 2. I fabbricati ad uso abitativo non possono supe rare la lunghezza massima di 32 metri: nel caso di fabbricati con fronti curve o che formino tra loro ango li magg io ri di 90 gradi. la lunghezza si misura congiungendo in linea retta i due spigoli più distanti tra loro, 3, Qualora due o più fabbricati. all'interno dello stesso lotto di terreno. siano collegati tra loro. anche con qualsiasi tipo di semplici e lementi murari o tettoie. dal punto di vista del numero de lle unità immobiliari abitative ve ngono considerati come un unico fà bbricato e quindi sono soggetti alle limitazioni di cui al comma I. 4. In ogni fabbricato residenziale sono ammesse non più di due unità immobiliari abitative aventi superficie lorda inferiore a 70 mq . Ari. 69. (Norme speciali di edificazione) I. L' Amministrazione Co munale. su confanne parere della Commissione l:òdilizia, può adottare nonne edilizie special i per quanto riguarda la disposizione plani metrica. la vo lumetria ed il carattere architettonico degli editici prospicienti piazze. slarghi di strade a calibro non costante e per edifici che dovessero sorgere in prossimità di monumenti o luoghi di il1leresse anistico, sto ri co o ambientale. prescrivendo altresi una progenazione unitaria. Ari. 70. (Decoro e qualilà degli edifici) I. La qualità dei si ngo li progeni ed ili zi e il loro impano sull'ambiente urbano, oltre che nei termini previsti dalla vigente legi slazione, sono oggetto di specifica valu tazione. anche dal punto di vista della loro co nfigurazione architettonica, del decoro e della so lidità dei materiali di tìnitura. ad opera della Co mmi ss ione Edili zia. come previ sto dall'Q 2. Gli interventi sulle facciate degli edifici di nuova editicazione o oggeno di ri strutturazione. con panicolare riguardo a quelli prospicienti gli spazi pubblici. devono ri sultare di alta qualità. onenuta attraverso il corretto uso di rivestimenti e materiali di finitura. ani a resistere, per le loro caraneristiche tecniche o dei trattamenti adottati, all'aggressione degli agenti atmosferici, agli atti vandalici, nonché atti a garantire sicurezza ed in grado di armonizzare l'edificio oggetto di intervento con il contesto urbano circostante. 3. E' fàcoltà dell'Ammini strazione Co munale. su conforme parere della Commissio ne Edilizia, tenendo conto della localizzazione e della destinazione d'uso dell'edificio. di prescrivere specia li accorgimenti nelle opere di finitura e nell'impi ego di materia li di ri vestimento e di copenura. 4. Con provvedimento motivato può essere imposta ai proprietari degli editìci l'esec uzione dei rivestimenti e finiture su ed itì ci e manutàtti. nonché la rimozione di sc ritte. insegne, decorazioni. coloriture e SQv ra- strutture in genere. 5. Qualora, a seguito di demolizi one o interruzione di lavori, pani di editici visibili da luoghi apeni al pubblico arrechino pregiudi zio al contesto circostante, può venire imposta ai proprietari la loro sistemazione. -15 Art. 71. (Omogelleità delle frollti dei fabbricati) I. Nel caso in cui un edific io sia suddiviso in senso orizzontale o verticale rra due o più proprietari. ai fini del decoro urbano si considera come un solo stabile indiviso. 2. L'Amministrazione Comunale valuta positivamente le proposte di trasfonnazione e manutenzione che si estendano a tutto il fronte dell'edificio e ne conservino l'omogeneità: sono vietati gli interventi che abbiano per risultato di rendere manifesto il l'razionamento dello stabile. Art. 72. (Disciplina dell 'liso dei materiali di finitllra) I. Salvo dive rse ind icazioni di specifici strumenti normativi, le superfici edilizie devono essere finite con intonaco colorato in pasta ovvero finito con uno strato superfic iale colorante, 2. E' esc luso l'utilizzo di material i plastici e vernici protettive trasparenti ad elevata lucentezza. So luzioni figurative o pal1icola ri tecniche di finitura devono ottenere preventivo assenso da pal1e dell'Uffic io Tecnico. sentita la Commissione Edilizia. 3. In nessun caso è ammesso l'uso del calcestruzzo faccia a vista. nemmeno per pilastri. velette, gronde. parapetti e so lette di balconi. -I . Gli element i lapidei a vista devono essere in pietra locale grigia provenienle da cava; l' eventuale uso di pietre similari, purché sempre provenienti da cava, deve essere concordato con l'Ufficio Tec ni co. sentito il parere della Commissione Edi lizia. 5. I comignoli dOlnmno essere in pie/l'a locale come sopra oppure intonacati e rivestiti come le làcciate. 6. Gli edifici esistenti intonacati in tutto o in parte non possono, di norma, subi re interventi di scrostatura. anche parziale. finalizzati all' evidenziazionc delle sottostant i strutture murarie in pietra o mattoni. sa lvo il caso in cu i si tratti di strutture ori ginariamente a vista. 7. Negli edifici es istenti dotati di muratura esterna in pietra locale a vista, ogni tipo di imervenlO deve prevedere il mantenimento di tali murature. 8. Solo in seguito a ritrovamenti, in sito, di particolare interesse architetton ico, storico O artistico, ovve ro in presenza di particolari situazioni ambientali , sono ammesse so luzio ni di tìnitura in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi I e 5. Ciò è comunq ue possibile unicamente in seguito all'approvazione di uno spec itico progetto che ev idenzi chiaramente, sostenga e giustifi ch i le scelte proposte ed in funzione di un migliore e più corretto inserimento ambientale ovvero di una maggior valorizzazione del manufatto. 9. Le parti in pietra (portali, balconi, scale. ecc.) presenti neg li edifici e che rappresentano elementi documentali di significato stori co. architettonico o artistico, vanno conservate all o stato ori ginari o e i necessari in- -16 terventi manutentivi non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura. E' ammessa la sola sost ituzione, con analogh i materiali. delle parti degradate e non recuperabili. A rt. 73. (Disciplina del colore) l, Il colo re delle tacciate deve rapportarsi per integrazione armoni ca con il contesto ci rcostante. val utando la vis ione d'insieme della via o de lla piazza, l'impianto spaziale, g li elementi architettonici limitrofi, la luminosità del con testo e della superfici e ogget10 d'intervento, la s ua estensione in rapporto agli altri e lementi di prospetto (griglie, infi ssi, portoni , ecc.) o decorativi. le relazioni cro mati che con la vegetazione e le attrezzature urbane circostant i. 2. Considerato il ruolo essenz ial e che le facciate degli edifici rivestono ne ll a defini zio ne della qualità dello spazio antropico, i progetti ed ili z i dovranno contenere s pecifiche indi cazio ni relative ai materia li di finitura e ag li aspetti co lo ri st ic i di tutte le parti esterne degli ed iti c i. Tali elementi potranno essere oggetto di richies te d i modificazione e prescrizione da parte de ll a Co mmi ssio ne Edi lizia. o dei co nsu lenti s pec ialisti c he l'Amministrazione Co munale intendesse affiancare alla Com mi ssio ne stessa per esprimere le opportune valutazio ni in merito all a materia. IO. Nel caso di prescrizioni diverse da quelle proposte in sede di progetto. la scelta definitiva delle campionatu re sarà effettuata in accordo co n ric hi edenti e progettisti, anche mediante l' e ffett uaz ione di oppo rtuni so pralluoghi . II. Quanto so pra detto va le anche nel caso d' intervent i di man ute nz ione strao rdina ri a che prevedano modificazio ni degli aspetti di tinitura e co lore delle superfic i esterne deg li edifici. A rt. 74, (Griglia dei colori) I. Sulla scorta degli in te rventi realizzati secondo le modalità e con le eventuali presc ri zio ni di cui a l precedente Art. 73, l'Amministrazione Comunale redigerà una artico lata "G ri glia dei colori ", la cui funz ione sarà quella di defin ire gli indirizzi e le presc ri zioni relati ve agli interve nti di tinitura delle facc iate degl i ed itì ci pubblici e privati. 2. Le eventuali mod ifiche di tal e Griglia verranno ass unte con delibera da ll a G iunta Municipale su proposta della Commi ss ione Edi li zia Comunale e dell'Uffic io Tecn ico. -17 Art. 75. (Portici e gallerie) I. I portici. le gallerie ed altri luoghi privati aperti al pubblico passaggio de vono essere pavimentati con materiale idoneo e approp riato all'ambiente e alla funzione. previa approvazione della Commi ssione Edilizia Comunale 2. Gli aspetti architetton ic i. le relazioni spaz iali ed i materiali di tinitura di portici e ga llerie devono essere studiati nel rispetto delle ca ratteristiche dei luoghi. delle strade e dell 'ambiente circostante. 3. La manutenzione, l'il luminazione e la pulizia di detti s pazi è a carico dei proprietari. 'I. I proprietari possono garant ire co n sol leciti interventi I·igiene. il dccoro e la pu lizia dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà. 5. Per l'accesso alle amezzature ricel1ive. ricreative e che comunque prevedono l'afflusso di pubblico. è ammessa l'installazione di pensiline e passaggi coperti anche tramite occu pazione di suolo pubblico. salvo l'appl icaz ione della relativa tassa. ArI. 76. (Zoccoli e decoraziolli) I . Lo zoccolo degli edifici prospicienti direl1amcnte spaLi pubblici deve esse re costituito da materiali duri e resistenti ed ave re un 'alteLza di alme no cm 60. 2. Lo zoccolo degli edifici non può occupare alcuna pane dell'area stradale. 3. Le decorazioni degli edifici, qualora ad altezza inferiore a m 3.50 dal suolo. non possono sporgere sull'area stradale più di cm 3. Prescrizioni partico lari possono essere impartite qualora si tratti di editìci es istenti di panicolare interesse storico o artistico. A ri. 77. (Co rpi di fabbrica sporgellti) I. E' vietata la costruz ione di corpi di fabb ri ca s porge nti su l marciapiede. tàtte sa lve le presc ri zio ni d i strumenti urban istic i attuativi o prescrizioni dell'Ammini strazione Co munale (senti ta la Co mmi ssione Edi lizia) derivanti da particolari esigenze d i carattere architettonico o ambientale . A ri. 78. (Sporgenze e agge/li) I. La realizzazione d i strutture aggettanti su suolo pubblico (balconi. pensiline, gronde. comicioni, ecc .) viene va lutata caso per caso dalla Commissione Edi lizia in relazione a specitici aspetti funzionali. architettonici o ambientali . ~8 1. Sono ammessi aggetti non s uperiori al 10% della larghezza stradale e con un massi mo di m 1,50: l'a ltezza dal suo lo deve essere non minore di m 4,50 in mancanza di marciapi ede e non minore d i m 3,50 in prese nza di marciapiede (mi surata fra l'i ntradosso e il suolo a tilo di pa rete). Art, 79. (Tende. lapidi, vetrinette e decorazioni murali) , I. E' consentita l'apposi zione alle porte e alle finestre di tende che posso no anche aggettare s ull o s pazio pubblico. con l'osservanza delle prescrizioni che verranno impaltite caso per caso, a condizio ne che siano retrattili e che non abbiano strutture d 'appoggio fi sse. 2. Le tende poste s ulle apert ure de i piani telTeni sono proibite quando pros pettano su strade prive di marciapiedi . 3. Le tende, le loro appendici ed i loro meccani smi non possono esse re posti ad altezza inferiore a m 2.40 dal marciapiede. 4. Le lapidi poste su fàcciate di edi fici anche privati. a ricordo e comme moraz io ne di personaggi o eve nti storici. so no da ritenersi inamovibili, sa lvo auto rizzazione comunale e delle a ltre au to rità co mpetenti . 5. E' amm essa la posa d i vetri nette purché non alterino o coprano gl i e leme nti a rc hitetton ici de1l'editicio e purché rimangano entro il fi lo di fàcc iata senza sporgere s ul s uolo pubblico. 6. Non si possono eseguire sull e tàcciate degli editici e su altri muri esposti alla pubblica vista, dip inti fi gu rativi ed ornam entali di qua lsiasi genere, né procedere al restauro di quelli già es istenti. senza avere ottenuto l'approvaz ione dei re lati vi progetti e bozzetti . At. 80. (Grondaie e pluviali) I. Tutte le coperture degli edific i de vono essere munite di canali di raccolta delle acque meteori che e di pluvia li . 2. Qualora i pluviali nella parte basamentale siano esterni al tàbbricato devono essere realizzati in materi a le indefo rmab ile tino all'altezza di m 2,00. Ne ll e pareti s u strada i pluviali devono essere incassati almeno per un'altezza non minore di m 3,50 dalla quota del suo lo. A rt. 81. (Volumi tecllici) l. So no considerati vol umi tecnici gli spazi strettamente necessari a1l'alloggiamento di impianti tecnologici o parti di essi, quali ad esempio: extracorsa di ascensori o montacarichi , centrali termiche, impianti di refrigerazio ne e co ndi zionamento. centraline per ricezione e/o trasmissione 2. Nei nuovi editici è vietata la costruzione di vo lumi tecnici e- mergenti dalle coperture o esterni alla sagoma dell'edi ficio. fatta eccezione per gli eXlracorsa di ascensori e per impianti tecnologici negli edi tìci produttivi e sa lvo casi particolari motivati e valutati positivamente dalla Commissione Edilizia. sotto gli aspetti compositivi. architettonici e di inserimento ambientale. 3. Negli edifici esistent i. laddove consentita da l tipo di intervento previsto dal PRG, è ammessa la realizzazione di volumi tecnici. a co ndi zione che gli stessi siano progettati in assonanza con le caratteri stiche architettoniche degli edifici e compatibili con il contesto ambientale. A rt, 82, (Cisterne per la raccolta delle acque piovane) l, Nell 'ambito del/ 'edili=ia residen::.iale. ogni intervento di nuova o di ris/rut!uradone radicale con rifacimento di hnpianli tecnici, deve prevedere lo reali::.::.a::.ione di cisterne per lo raccolta delle acque piol'ane da u!ili~~are per lisi non alimentari. 2. Tali cisterne dovranno avere una capacità minima di 2. 000 litri per armi unità abitativa. 3. Le cisterne dovranno essere lola/menle in/errale e coperle, ovvero collocate all'interno del volume edificato. -I. Nel/'ubica::.ione delle cisterne dovranno essere rispellate le dislan=e minime da si rade e corsi d'acaua previsle dai vigenli ,.,'{rumenl; ur~ banistici. 5. E ' possibile derogare dalle disposi::.ioni del presente articolo solo nel caso di impossibilità tecnica connessa ad elementi spa::.iali, statici O impiantistici, ovvero all'esisten::.a di vincoli stabiliti ai sensi della normativa vigente in materia di beni ambientali e archeologici, In queslO caso l'estensore del progetto è tenuto a motivare. documentare e sol/ascrivere .l'allo la propria responsabilità tale impedimento. costru~ione A rt, 83, (Mal/ti di copertura) l, Tuili i mami di copenum dovranno avere colora::.ioni scure, 117 sinlonia con i cromatismi originari dei telli del/a Valle Imagna, 2. Nelle zone omogenee A del PRG e in tutte le costruzioni esistenti dotate di manto di copertura in pietra. eventuali interventi di manutenzione e rifacimento devono prevedere analogo materiale, messo in opera secondo le tecniche costrutti ve tradizionali. 3, Qualora non esistesse la capacità tecnica delle maestranze e la disponibilità dei materiali locali che permettano una esatta riproduzione del tradizio nal e tetto in "piode" , la scelta del manto di copertura in pietra va concordata con l' Ufficio Tecn ico, sentito il parere della Commissione Edilizia, ma dovrà comunque prevedere il colore grigio, 50 Art. 84. (Ripari ai tetti iI/ciiI/ali) l. Le fàlde delle coperture inclinate aventi pendenza superiore al 30% dovranno essere dotate di idonei dispositivi fennaneve . Tutte le là/de di copertura inclinate dovranno essere do/ate di opportuni punti di sicurezza da utilizzare nelle normal i operazioni di manutenzione della copertura . ArI. 85. (Manutel/zione e revisiol/e periodica delle costruzioni) 6. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere le costruzio ni e le aree libere di peninenza dei fabbricati in condizioni di abitabilità. di decoro. d i idoneità igienica e di s icurezza ambientale assicurando tuni i necessari interventi di manutenzione. 7. In pm1icolare i proprietari sono tenuti a mantenere in buono stato i prospeni. i fronti. le gronde ed i canali di gronda. i fumaioli ed i camini degli edifici. nonché i pilastri ed i soffini dei ponicati. le pareti degli and iti. degli atri. delle scale. dei corridoi e di tuni i luoghi di uso comune. gli intonaci. le iinteggiature dei muri. Le aree libere devono essere mantenute decorose e pulite. evita ndo che vi crescano e rbacce e che diventino ricettacolo di topi. rettili ed a nimali randagi. o deposito di materiale abbandonato. 8. Qualora la mancanza delle condizioni di abitabilità. decoro. igiene e di sicu rezza ambientale sia di po rtata tale da comportare pericolo per la pubb li ca incolumità o l'igiene pubblica. si applicano le d ispos izio ni v igenti in tema d i provvediment i cont ingib ili e urgenti in materia edilizia e sanitaria. 9. Il Responsabile del Servdo può fàr esegui re in ogni momento. previ o congruo preavviso. ispezio ni dal persona le tecnico e sanitario del Comune o dell·A.5.L.. ovvero da a ltro personale qualificato. per accertare le condizioni delle costruzioni. IO. Le inadempienze a quanto presc ri tto dal presente articolo sono sanzionate. trascors i inuti lm ente 90 giorni dalla notifica agli interessat i da pm1e dell' Ufticio Tecnico. con ammende variabili da 100 a 500 Euro. ripctibili ogni 90 giorni . 51 Titolo VIII- REQUISITI DEGLI IMMOBILI Art. 86. (Requisiti igienico-sanitari) I. Tutti gli interventi sugli immobili devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il ri spetto delle nonne igienico-sani tarie stabilite dal locale Regolamento d'igiene e dalle altre normat ive vigenti in matena, A rt. 87. (Requù'iti rehltivi alla sicurezza e prevellzione incendi) I. Tutti gli interventi sug li immobili devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza e di prevenzio ne incendi stabiliti dalla normativa vigente in materia. Art. 88. (Requisiti re/alivi ad accessibilità e fruibilità) I. Tuni gl i interventi sugli immobili devo no essere progettati e realizzati in modo da garantire il rispetto dei req uisiti per I"eliminazione delle barriere archi tettoniche e per l'accessibilità e la fru ibi lità degli spazi costruiti da pa rte di perso ne ti sicamente imped ite. stabiliti dalla nonnativa vigente in materia A rt. 89. (Requisiti relativi alla sicurezza degli impiami) I. Tutti gli interventi s ugli immobil i devono esse re progettati e realizzati in modo da garantire il rispetto dei requisiti di sic urezza per gli impianti stabiliti dalla nonnativa vigente in materia A rt. 90. (Requisiti relativi allo sl/lal/imento dei rifiuti e per la tu/eIa dilli 'inquinamento) I. Tutti gli interventi sugl i immobili devono essere progertati e reali zzati in modo da garantire il rispetto dei requisiti relativi allo smaltimenlO . alla raccolta differenz iata dei rifiuti e per la tutela daIrinquinamento stabi Iiti dall a normativa vigente in materia 52 Art. 9/. (Requisiti energetici) I. Tunì gli intervenri sugli immobili de vono essere progerrari e realizzati in modo da garantire il ri spetto dei requi si ti sui consumi energetici stabiliti dalla nonnati va vigente in materia. con particolare anenzione a l loro contenimento e prevedendo eve ntualm ente sistemi alternativi di produzione energetica. Art. 92. (Requisiti acustici passivi) I. Gli edifici devono essere costruili in l1Iodo da garanlire che i pooccupanti siano idoneamente difesi da rumore proveniente dali 'ambieme eslerno, nonché da quello emesso da sorgemi inlerne () conlilen~iafi 1, I requisiti alli ad assicurare idonei livelli di prote~ione degli edi· .tici da rumore devono essere veri/ìcati per quanlo concerne: rwnorosi fà proveniente da ambiente esterno: rwnorosità trasmessa per via aerea fra arnhienri adiacenrÌ sorrapnorumori di calpeslio: rumorosilà provocala da dell 'edificio : impiami ed apparecchi tecnologici rumorosi/à provocclia da al/ivi/Ò con/igneo J. Per le slrullure di nuova edifica::ione dovrà essere rispellata la normativa vigeme in maleria ed in parlicolare il D. P. C. M. 5./1.9 7 e la Ler:r:e ti. -1-17 /995. 53 Titolo IX - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI At. 93. (Vigilanza e responsabilità) I. L 'Amministrazione Comunale esercita le proprie funzioni di vigilanza attraverso la puntuale verifica della corretta fonnazione del titolo per I"esecuzione delle opere edilizie e attraverso il controllo dell"esatta realizzazione delle stesse nel rispetto delle responsabilità prop rie dei singoli operatori. 2. I soggetti in possesso di titolo abilitante devono rispettare tutte le norme di cui al presente Titolo IX, in quanto applicab ili agli interventi edilizi da realizzare e devono comunque segnalare l'inizio e l'ultimazione dei lavori . Art. 94. (Inizio dei lavori) I. I lavori edili hanno inizio: a) allo scadere del trentesimo giorno successivo alla presentazione di denuncia di inizio attività, qualora entro tale giorno non sia sopravvenuto l'ordine motivato di non effettua re i lavori stessi: b) entro il termine indi cato nel provvedimento edilizio. 2. Le sole opere di scavo e di approntamento del cantiere non val gono ad integrare l'effettivo avvio dei lavori. 3. Il termine per l'inizio di tutti i tipi di intervento non può essere superiore ad un anno. Se titolare del provvedimento edilizio è un Ente Pubblico o di diritto pubblico, in presenza di comprovate motivazioni di o rdine finanziario. detto tennine può essere prorogato sino alla concessione del finanziamento, senza alcun aggrav io istruttorio. Se titolare del provvedimento è un soggetto privato. il termine di ini zio lavori può essere prorogato so lo in presenza di documentati fàtti - estranei alla volontà del concess ionario - che siano soprav venuti a ritardare l'effettivo avvio delle opere. 4. Il titolare del provvedimento edilizio deve segnalare l'ini zio dei lavori. mediante apposita comunicazione. Decorso inutilmente il termine per l'inizi o dei lavori l'Amministrazione provvede alla dichiarazione di decadenza. Art. 95. (Visite tecniche e IIltimazione dei lavori) I. E' facoltà dei competenti Uffic i Com unali compiere visite tecniche durante l'esecuzione dei lavori ed a intervento ultim ato. per le verifiche necessarie anche ai fini del rilascio della licenza d'uso. 2. Gli Uffici tecnici comunali accertano l' avvenuta regolare realiz- zazio ne delle opere e la compatibilità delle eventuali variazioni al progetto inizialmente approvato. 3. Il termine di ultimazione. non superi ore a tre an ni , può esse re prorogato solo nei seguenti casi : ope re pubbliche. il cui tinanziamento sia previsto in più esercizi finanziari: particolari caratteristic he tecnico-costruttive dell'opera da realizzare: cause di forza maggiore estranee alla volontà del titolare del provvedimento ed ilizio. ivi compresi gli eventuali provvedimenti cautelari dell'autorità a mmini strati va o gi udi ziari a. Art. 96. (Richiesta e consegna dei pl/nti fissi) Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione o di recinzione, il concessionario può richiedere al dirigente preposto la ricognizione della linea di confine con gli spazi pubb lici del l'area di pertinenza della costruzione oggetto di permesso di costruire. precisando nella richiesta il nominativo del direttore dei lavori responsabile. Ne ll 'esec uz ione dell'opera il concessionario deve attenersi ai punti fi ssi d i linea e di livello che gli sono comunicati entro venti giorni dalla presentazione della do man da di cui sopra. Prima di iniziare gli scavi per nuove costruzioni su aree che non confinino con spazi pubblici, ovvero per costruz ioni previste da piani particolareggiati o da altri strumenti di pianificazione esecuti va. il concessionari o può contrassegna re, mediante segnalazioni o picchettature, la dislocazione s ul terreno delle costruzion i stesse, dislocazione che de ve essere conforme alle prevision i di progetto. Le operazioni di cui al primo comma so no esegu ite da perso nal e de l Co mune oppure messo a d ispos izione dal concessionario e dall'assuntore dei lavo ri sotto la direzione di un funzionario comunale. Le operazioni di cui al secondo comma so no eseguite da l concessionario o dall'assu ntore dei lavori salvo verifica dell'Amministrazione comunale: trascorsi quindici giorni dalla segnalazi one dell'avvenuta picchettatura possono iniziare i lavori. Delle operazioni di cui al primo comma è redatto verba le c he viene sottoscritto anche dalle parti private per presa d'atto; tutte le spese di cui ai primi due commi sono a carico de l richiedente. A rt. 97, (ReciflZioni provvisorie e occupazione sl/olo pubblico) Il titolare di d.La. o permesso di costruire, prima di dar corso a interventi su aree poste in freg io a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Ufficio Tecnico, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i diversi accorgimenti tecnici 55 secondo prescrizioni che saranno impanite dai competenti uffici comunali : la denuncia deve essere corredata dal nulla-osta degl i enti esercenti le condutture e i cavi aerei e sonerranei interessati. In ogni caso devono essere adottati provvedimenti ani a sa lvaguardare l'incolumità pubblica. ad assicurare il pubblico transito e a evitare la tòrmazione di ristagni d'acqua. Le pone ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso. Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strunure di cantiere devono essere dipinti per tuna la loro altezza a strisce bianche e rosse con vemice ritlettente e muniti di segnale illum inato a luce rossa che deve rimanere acceso dal tramonto a l levar del so le . Le recinzioni provvisorie devono avere aspeno decoroso. essere alte almeno m 2.00 e risultare non trasparenti. Il titolare della d.i.a .. o del permesso di costruire. quando le op~re di chiusura componino l'occ upazione temporanea di area pubblica. deve preventivamente richiedere all'Amministrazione Comunale la relativa e formale concessione: se la recinzione racchiude manufàtti che interess ino servizi pubblici deve essere consentito pronto e li bero accesso ag li addeni a tali servizi. Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stab ilito. il titolare del permesso di coslruire ha l'obbligo di presentare. prima della scadenza. domanda di rinnovo della speciale concessione. indicando La presumibi le durata dell'ulteriore occupazione. L'Amministraz ione comuna le ha làcoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubb liche affissioni senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo. 7. I restauri esterni. di qualsias i genere. ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od apene al pubblico possono effettuarsi so lo previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi o con analoghe misure protenive idonee ad assicurare l'incolumità e la sa lute della popolazione. A rt. 98. (Strutture provvisiolloli) Tutte le strutture provvisionali del canti ere ed ili zio (ponti di servizio. impalcature. rampe. scale, parapetti o simi li) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità ed essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose: esse devono altresi conformarsi a lle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infonuni sul lavoro. Le fronti dei ponti verso strada vanno chiuse con stuoie o graticci o altro mezzo idoneo e provvi ste di opport une difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali. Le scale aeree. i ponti mobili o gli apparecchi di so llevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di cenifica- 56 to di co llaud o rilasciato dalle autori tà competen ti: ogn i a ltro macchinario impiegato nei canti eri edi li deve rispondere alle nonne di legge e alle prescrizioni deg li Enti c ui è affidata la vigi la nza 'in materia. 4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere esegui te le opere necessarie a garanzia della sicu rezza, a t utela dell ' ambiente. dell'igiene e del decoro. In diletto il Responsabile del ervbo dell 'Uffìcio Tecnico Comunale ingiunge gli op po rtun i provvedimenti, salva la fàco ltà di intervento sostituti vo a s pese dell'inadempiente. 5. Nel corso dei lavori di soprae levazione devo no esse re messe in atto tutte le mi s ure idonee a tutelare gli eve ntuali occupa nti de ll a parte sottostante de II' edi lici o. Art, 99 (Bonifica dei lerreni e materiale di risl/lta) l. A I fine di assicu rare nell'ambito dell'attività edi ticatoria il ri spetto dei limiti di accettabilità della co ntam inazione dei s uo li fissati dalla normativa vigente, ve ngono indi viduate - quali si ti da sottoporre a ve riti ca per la tutela ambientale del te rritorio - le seguenti a ree: - attività industriali dismesse: ~ - atti vità co mportanti deposito e/o com merci o di id rocarburi . ov vero utili zzo e/o deposito e/o commercio d i sostanze o preparati pericolosi : - discariche incontrollate di ritiuti specia li e/o tossico-nocivi e/o rifiu ti so lidi urbani e assimilabili: - aree oggetto di piani urbanistici attuativi anc he in variante al P.R.G .. in rel azione alle quali l' ASL competente ritenga necessario accertare l'eventuale intervenuta alterazione della qualità del s uo lo. 2. Fermi i di vieti già stabiliti a l riguardo dalle s pecifi c he dispos izioni del vigente Regolamento loca le d'Igiene. i progetti edilizi di qualunque natura c he implichino la realizzazione di scav i ovvero mutamento di desti naz ione d'uso nelle aree di cui al com ma I devono essere accompagnati da dic hi arazione asseverata e documentata c irca il rispetto dei limiti di cui a l comma medes imo. In caso contrario, deve essere presentato il progetto di bonifica prev isto dal 2 ° comma de ll 'art. 17 D.lgs. 5/211997 n. 22 ovvero da ulteriori di s posizioni, del cui esito deve essere data co municazi one ali" Ufficio Tecnico Comunale. 3. Per ogni scavo, demo lizione o altro interve nto c he comporti l'allontanamento o il riutiliZLu in loco d i materiale di ri s ulta, l'esec utore dell 'opera deve, prima dell'inizi o de i lavo ri, comunicare all' Ufficio Tecni co nonché all"ASL competente i dati rel ati vi alla quantità e a lla natura del materiale ed il luogo di recapito dello stesso . La raccolta, il tras porto. lo smaltimento o l" eventuale riutilizzo del materiale ri s ultante dall 'attività edi lizia sono soggetti alle vigenti dispos iz io ni in materia di gestione dei rifiuti e di caraltere igienico-sanitario. 57 Art. 100. (SiclIrezza e disciplil/a gel/erale del cal/tiere) I cantieri dovranno essere installati secondo le regole di sicurezza e di custodia. nonché essere dotati di tutti g li impianti anti n lortu ni st ic i idonei . previsti dalle nonnat ive reg ional i. nazionali ed e uropee vigenti in materia di prevenzione. segnalazione. protezione. allarme. antincendio. pericolosità. per la sa lvaguardia deg li operatori addetti e della sicu reLZa pubblica. Devo no inoltre essere messi in atto tutti gl i accorgimenti atti a cvitare inquinamcnto acust ico. atmosferico. di tàlda. o d i qualsiasi altro ge nere. ricorrendo. se de l caso. alle deroghe previste dalle leggi. 1. Ne llo svo lgimento dell"attività edi li zia. indipendentemente dal titolo abilitante prescritto. devono essere adottate tutte le precauzion i atte ad assicurare l'incolumità dei cittadin i che operano nel cantiere e c he utilizza· no gli spazi adiacenti. Segnatamente. l'assuntore e il direttore dei lavori devono porre particolare cu ra ave vengano poste in essere le seguenti att ività: - rea lizzazio ne di scavi. nel rispetto di quanto previsto dal s uccessivo O e su lla base di id onee prove peneiromet riche: - posa di ponteggio spec ie se co ll ocati o rivo lti s u spazi pubblici; - installazio ne d i gru. insegne e cartelloni pubblicitari: - utilizzo degli access i carrabili ve rso la pubblica via da parte di mezzi di trasporto . J. I cantieri dovranno essere dotati di apposi ti spaz i per docce. spog liatoi. pronto intervento. a d isposizione del personale addetto. I cantieri edili e le costruzioni provvi soriamente in essi allestite sono assimilat i ag li ed itic i industria li per quanto ri guarda la dotazione minima d i servizi presc ritta per legge o dal presente rego lamento . ivi compresa l'installazione di spazi mensa. Dette costruzion i provvisorie. reali zzate nei cantieri edi li. destinate a lla pe rmanenza di persone. compres i i servizi igienici. devono essere dichiarate co nformi all e norme igienico-sanitarie dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità. -l. I relativi impiant i di acqua potab ile e di tognatura devono. ove possibile. essere allacciati alle reti comunali ; in caso co ntrari o il primo deve essere a lim entato con acqua riconosciuta potabile dall'ASL compete nte e il ~eco ndo sostitui to co n picco la botte mobile secondo le prescri zioni vigenti. E vietato usare acqua dei canali pubblici e divergere o impedire il corso degli stess i senza preventiva e tormale co ncessione. 5. Ne i cantieri edili. dove "ia no in ~"~(;ULiune gli interv~l1li d i>c iplinati dal presente regolamento. deve essere aftissa. in vista de l pubblico. lIna tabella chiaramente leggibile con l'indicazione degli estremi della d. i.a. o permesso di coslruire, del titolare di essa. del nome dell 'impresa ass untrice dei lavori, de l respo nsab il e del cantiere e del direttore dei lavori. 6. Nei cant ieri edili devono essere tenuti a disposizione de i funzionari co munali i tipi del progetto in co rso di esecuzione. muniti del visto ori ginale di approvazione o cop ia de i medesimi . 58 7. L'assuntore dei lavori deve essere presente in cantiere o vi deve assicurare la presenza permanente di persona idonea che lo rappresenti. quale respo nsabi le di cantiere. 8. L'ufficio Tecnico e/o l'ASL competente, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, ordinano la sospensione dei lavori , e procedono a lle opportune segnalazioni alle autorità competenti per l' adozione dei co nseguenti provvedimenti . Art. LO/. (Operaziolli di scavo) La stabi lità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla sp inta del terreno circosta nte e da non compromettere la sicurezza di edi tici e impianti posti nelle vicinanze . La sicurezza degli edifici e degli impianti circostanti va comunque verificata mediante idonee operazioni di misura di monitoraggio, effettuate a CLLra del concessionario o dell'assuntore dei lavori. Le misurazio ni devono interessare la zo na circostante g li scavi e devono comprende re tutti gli immobili che possano essere interessati in relazione al le caratteristiche degl i scavi . Ogni anomalia riscontrata, sia nei va lori delle misure di monitoraggio che riguardante infiltrazion i d'acqua od eventuali lesioni negli edifici, andrà tempestivamente comunicata all" Ufticio Tecnico. lèrnlO restando l'obb li go del Concessiona rio o dell'assuntore dei lavori di sospendere ogni operazione di scavo e di effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la s icu rezza dei luogh i. Gli scavi non devo no impedire o disturbare l'ordina ri o uso degli spazi pubblici e in spec ie di quelli stradali: ove risulti necessaria l'occupazione di tali spazi. deve essere richiesta formale concessione all"autorità comunale . Ari, /01. (Caute/e per rilrovamellti archeologici, siorici e artistici) I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, sto rico e artistico devono essere immediatamente denunciati alla Soprintendenza Archeologica o ad altra autorità eventualmente competente ed essere posti a disposizione della medesima. Allo stesso mod o deve essere data comunicazione. entro il quinto giorno dal ritrovamento, all'Ufficio Tecnico Comunale. I lavori - per la parte interessata dai ritrovamenti - devono essere sospesi, per lasciare intatte le cose ritrovate. fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi spec iali vigenti in materia . 59 Art. 103. (Mal/ufatti attil/ellli a servizi pubblici e SIIolo pubblico) L'assuntore dei lavori. ove l'esecuzione dci lavori stess i comp0l1i la manomissione del sottosuolo pubblico o la costruzione d i assiti o ponteggi su area pubblica. deve richiedere preventivamente le opportune prescrizioni all'Ufficio Tecnico Comunale e. ove necessario. agli enti di erogazione dei serv izi al tine di evitare ogni danno a manutàtti esistenti: E' obbligatorio altresì. da parte del richiedente. un deposito cauzionale eseguito secondo le modalità previ ste dali" Ufficio Tecnico. Ultimati i lavori. le opere di ripristino relative alle aree pubbliche devono essere eseguite in modo da garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare. La riconsegna delle aree ha luogo. a seguito di comunicazione da parte del titolare dell"autorizzazione. in contraddittorio fra le parti. co n la redazione di apposito verbale. La definitiva sistemazione del suolo pubblico viene eseguita a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del titolare de l permesso di costruire in solido con l'assuntore dei lavori. Tali spese. previa liquidazione dell 'Uffic io Tecnico Comuna le. devono essere rimborsate entro quindici giorni dall'invito di pagamento : in difello si trattiene la cauzione prevista al comma I. ArI. 104. (Funzio/li di vigila/lza) Gli uffici comu na li effettuano i controlli tecnici di competenza sull"attività edilizia nel ris pello del principio delle responsabilità proprie dei singoli operatori e colline esclusivo di accertare la rispondenza del prodotto edilizio al progetto assent ito. Gli e lementi. gli atti o i fatti. anche di carattere procedurale già acquisit i dal Tecnico Comunale ovvero già autocertificati dal progetti sta e - più in generale - i presupposti su i quali è stato rilasciato il provvedimento edilizio non costituiscono oggetto di accertamento o di valutazione da parte del controllo tecnico . L'Amministrazione può disporre in ogni momento le veritiche rite nute necessarie. anche indipende ntemente dalla presentazione di progetti di variante . Gli Uffici Tecnici Com unali hanno l' obb ligo d i accertare l'eventual e realizzazione di operc edilizie in assenza di permesso di costruire. in totale difformità dal medesimo o con variazioni essenziali. ovvero in violazione delle disposizioni del presente Regolamento. ogni qual volta vengano a conoscenza di tàtti o comportamenti a ciò finalizzati . Le segnaiazioni e le denunce dei soggetti terzi e degli organi preposti devono in ogni caso prospettare in man iera circostanziata tutti gli elementi che tàcciano supporre l'avvenuta realizzazione di opere abus ive. Ove il co ntro llo tecnico accertasse l'illecita realizzazione di opere edilizie su suolo pubblico ovvero s u terreni sottoposti a vincoli di inedificabilità. deve essere immediatamente dato l'avvio al procedimento 60 sanzionaLOrio. Il responsabile di abusi ~dilizi consistenti in opere reali zzate in assenza di permesso di costruire. in totale difformità dal medesi mo, con vari azioni essenziali. su suolo pubblico ovvero su telTeni inediticabili vie ne tempestivamente avvisato dell'avvio del procedimento sanzionatorio nei suoi confronti. La fàse istruttoria, che compo rterà la va lutazione degli atti di accertamento dell"inlTazione. si co ncluderà con la detemlinazione del tipo di sanzione da applicare entro sessanta giorn i dalla data di accertamento dell'abuso. Nei trenta gio rni successivi a tale scadenza dovrà essere irrogato il provvedimento sanzio natorio a tirma del dirigente dclla competente struttura e tale provvedimento dovrà altresi essere notificato al soggett o interessato. Dalla data di notifica decorrono i te rmini per l'adempimento. Il responsabile degli abusi co nsistenti nelle ditTon11ità di cui al success ivo O provvede alla demolizione ed al ripri stino dello staro dei luoghi ovvero - nei termini e in base ai presupposti di legge - inol tra domanda di permesso di costruire a sanatoria . Viene in ogni caso avviato il procedimento sanzionato rio . Ove l'abuso venisse accertato in corso di esecuzione, i lavori vcngono immediatamente sospes i; le opere già poste in essere vengono rim osse e gli edifici resi conformi alle prescrizioni degli st rum enti urbani stico-edi li zi. Il responsabile degli abusi di cui al successivo O può chiedere il permesso di cosfr uire a sanatoria ove sussistano i presupposti di legge. Diversamente. si applicano la restituzione in pristino ovvero le sanz ioni pecuniarie di legge rapportate al valo re venale, detenni nato dall'ufficio tecn ico erariale. della parte di opere realiaate in difformità. A rt. 105. (Difformità I/ell'esecllziol/e: variaziol/i essel/ziali) I. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvaro le modifiche edilizie abusivamente apportate che. anche singolarme nte considerate. comportino: - Mutamento delle destinazioni d'uso. in co ntrasto con r Art. 10.2: - aumento della volumetria per gli edifici residenziali superiore ai massimi di legge; - aumento della superficie per gli edific i non residenziali. superiore ai massimi di legge; - mod ifiche dell'alte= dell'edificio. tali da comportare un aumento della stessa superiore a metri uno senza variazione del numero dei piani ; - modifica delle distanze minime, comportante una riduzione delle stesse in misura superiore a m. 0.50 da altre costruzioni e dai confini; - modifica delle distanze minime. comportante una riduzione delle stesse, in mi sura superi ore a cm. IO dalla pubblica via; - modifica della localizzazione sull'area di pertinenza dell'edificio approvato, eccedente i limiti di cui all'Art. 10.2 61 - mutamento delle caratteristi che dell'intervento edilizio assentito. in relazione alle declinazioni di cui al precedente Titolo VII: - qualsivoglia intervento edilizio su immob ili vincolati comportante mutamento di progetto già approvato co n perme"so di c:oslruire. A rt. 106. (Difformità nell'esecllzione: variazioni compatibili) l . Cost itui sco no - seppur non preventivamente assentite - variazioni compati bili col progetto ini zialmente approvato. i seguenti interventi , comprensivi di tutti i casi in cui al progetto ori ginari o ve nga no apportate indebitamente variazio ni non riconducibil i a quell e di cui al precedente articol o: - opere eseguite in parzia le dilTonnità da lle concession i edilizie già ril asc iate, ancorché detenninanti aum ento di vo lumetria o di superficie, non eccedenti i limiti di cui al precede nte O ovvero aumento delle superfici util i ovvero modifiche de ll a sagoma: - vari azioni co ncernenti i seguenti ekmenti progenuali: a) modific he della destinazione d' uso contenute nei limiti di cui al\'Art. 10.2: b) modifiche ubicative co ntenute nei limiti di cu i a1J'Art. 11.2: - varianti a perme""i di coslrllire già rilasciati, non incidenti sui para metri urbanistici e sulle volumetri e. che non cambino la destinazione d'uso e la categori a ed ili zia. non alterino la sagoma e non violi no le ew ntuali prescrizioni contenute nei permessi stessi: - variazion i progenuali comportanti incremento de ll'entità delle cu batu re dei vo lumi tecnici e degli impi anti tecnologic i; - variazioni progettual i comportanti diversa distribuzione interna della singo la unità abitativa e produtti va; Art. 107. (Tolleran ze di cantiere) l. Fatti sa lvi i dirini dei terzi, le distanze dai conti ni, le mi sure minime fi ssate per legge e gli all ineamenti verso gli spazi pubblici . senza che ciò co mporti obbligo di presentare ulteri ori elaborati grafi ci, costitui scono toJ1eran ze di cantiere i seguenti scostamenti rel ativi aJ1e misuraz ioni lineari: per le mi sure inferiori o uguali a mI. 5 1.00% - per le mi sure oltre mI. 5 e tino a mI. 15 0.50% - per le mi sure superiori a mI. 15 0. 20%. 2. Costitui scono al tresì to ll eranze di cantiere le dive rse sol uzion i distribut ive al\'interno de i singo li piani che comportino lo spostamento in pianta di quote della superfici e lorda di pavimento inferiori al 5%, fenna restand o la superficie lorda di pavi mento com plessiva. 62 Art. /08. (Abitabilità) I. Ad esito della verifica della corretta esecuzione degli interventi e della salubrità dell 'opera realizzata. il certificato di abitabilità è rilasciato dal Responsabile del Procedimento. secondo la legislazione vigente e s ull a base della documentaz ione occorrente. preventi vamente indicata con determinazione del Responsabile del Procedimento stesso. Art. /09. (Interventi IIon ultimati) Ove l'opera oggetto d i provvedimento edilizio non risu lti abitabi le o agib ile ne l termine stabi lito, l'intervento per l'esecuzione della res idua parte è classificato. a i se ns i degli Art. 6 .. Art. 7. . Art. 8 .. Art . 9. , Art. I O, Art. 16. , Art. 17. Art. 18 . , Art. 19. Qualo ra l'intervento non ultimato s ia di nuova ed i fìcaz io ne e le relati ve opere ri s ultino già tinite al rustico, il success ivo completamento viene cons iderato come intervento di manutenzione straord inari a soggetta ad autorizzaz ione esplicita. 63 Titolo X - Norme transitorie e finali A rt. J lO. (Entrata in vigore) I. Il presente Regolamento Edilizio entra in vigore dopo I·approvazione da parte della Giunta Comunale e dopo la s uccessiva pubblicazione di 15 giorni consecutivi all"Albo Pretori O del Comune. secondo J"iter previsto ai sensi della L.R. 23/97. Art. III. (A brogazione del Regolamento edilizio precedente) Dalla data di entrata in vigore. il presente Regolamento Edilizio sostitui sce il precedente e. contemporaneamente. sono abrogale tutte le altre disposizioni regolamentari emanate dali" Amministrazione Comunale ad esso contrarie o incompatibili .