regolamento edilizio - Comune di Sant`Omobono Terme

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regolamento edilizio - Comune di Sant`Omobono Terme
COMUNE DI
SANT'OMOBONO TERME
REGOLAMENTO EDILIZIO
Novembre 2003
In carattere corsivo sottolineato sono riportate le parti modificate e le infegrazioni a
seguito dell'accoglimento delle osservazioni
VARIANTE N.1/2006
Luglio 2006 - In carattere sotto lineato sono riportate le parti mod ificate con
la Variante n.I /2006
VARIANTE N.1/2008
Nove mbre 2008 - In caraltere corsivo sono riportate le parti modificate con
la Varial7le n 1/2008
arch. Do lci Ivano Albetio
Responsabile del Servizio del Co mune di S.Omobono Terme
Indice
An. \.
Art. 2.
An.3.
An . .I.
Art. S.
Art. 6.
An. 7.
Art. 8.
An. 9.
An. IO.
Art. Il.
An. 11.
Art. 13.
Art. 1.1.
Art. 15 .
Art. 16 .
An. 17 .
Art. 18.
Art. 19.
Titolo 1 - :-IORME GENERALI
(Oggeno)
(Ra pporti con gli strume nti di pianificazione territorial e)
5
5
(Aggiornamento)
5
Titolo 11 - GLI INTERVENTI
(Tipologia degli interventi edilizi)
(M anutenzione ordinaria)
( rv1anut enzi one straordinaria)
(Restauro e risanamento conservativo)
(R i strutturazi one)
(Nuova costruzione)
(Va riaz io ni di destinazione d'uso)
(Va rianti minori)
(Var ianti ordinarie)
(Varianti essenzial i)
(Varianti per le opere su immobili vincolati)
(Dem ol izioni)
(Recupero dei sonoterti )
(Parcheggi pertinenziali)
(Interventi di arredo urbano. aree scoperte e manufatti)
(O pere cimiteriali. votive e ~ìJJ1erarie in genere)
Titolo 111 - 1 PROVVEDIMENTI
(Permesso di costruire)
(Contributo per il rilascio del permesso di costruire )
(Denuncia di inizio attività)
(A ni vità edilizia libera )
(A utotizzazi o ne per interventi in zo na di tute la paesistica
ambientale)
25.
(Pemlesso di costruire in deroga)
26. (Interventi edilizi in deroga)
27 . (Delibe razioni su o pere pubbliche)
28.
( Penllesso di costru ire in sa nato ri a)
Art. 20.
Art. 21
Art . 22.
Art. -o.
Art. 24.
"
Art.
Art.
Art.
An.
Titolo IV - LE PRO CE DURE
( Presentazione della domanda di provvedimento edilizio)
An.30.
(Do manda per piani attuativi)
( II Responsabile del Servizio e del Procedimento)
Art. 3 \.
Art. 32 . (Istruttoria: pe rmesso di coslruire)
(Istrutto ria: denuncia di inizio attività)
Art. 33.
An. 34.
Istrun oria: autorizzazione paesaggistica)
(Istrutto ria: piani attuativi)
Art. 35.
(Rilascio del permesso di costruire )
Art. 36.
Art. 37. (Rilasci o di autorizzazione paesaggistica)
An. 29.
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6
6
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22
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An. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
rt. -C.
Art.
Art.
An.
Art.
Art.
Art.
Art.
(Adozione e approvazione di piani attuativi)
(Certificato urbanisti co)
(Parere prevent.ivo)
(In terventi urgenti)
(Accesso ai documenti)
Titolo V (A) -La Co mmissione Edilizia
43.(A) (Co mmissione Edilizia)
-t~.(A) (Co mmissio ne Edilizia e istrunoria ammini strativa)
45.(A) (Composizio ne della Commissione Edilizia)
46.(A) (Durata in carica dei compo nenti della Commissione Ed ilizia)
47.(A) ( Parere obbl igatorio della Com mi ss ione Edilizia)
,",S.( A) (Commi ss ione Edilizia in materia urbani sti ca)
-t9.(A) (Co mmi ssione Edilizia: funzionamento)
Tit% V(B) - La COl1lmù·.\·;olle per il P(leslIg::io
An ./J.tB) (Commis.~ ione per il paesaggio)
ArI. ././. (Bl (Commissione }leI' il paesaggio e iSIrl/llaria amministrativa)
.::!J
24
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~6
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19
Art. ./5.(8 ) (Composbone della Commissione J}er il paesaggio)
Art. ./6. (8) (Durala in carica dei componenti della Commissione per i/
paesaggio
3/
ArI. ./-.(8 ) (Parere obbligmorio della Commissione ,per il paesaggIO)
3/
Art. ,/(j.(8 ) (Co mmissione per il paesaggiu in ma/ena urbanisticaJ
31
'1
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Arr ./9.(8) (CommissionI! }leI' il paesaggio:.fim:ionamenroJ
Art.
Art.
Art.
Art.
An.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
50.
51.
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57.
58 .
59.
60.
61.
62.
63 .
64.
i\rt. 65.
Art. 66.
Titolo VI - Disposizioni s ugli s pazi aperti
(Regole per la progettazione)
(Decoro degli spazi aperti privati)
(Spazi apeni conseguenti ad arretramenti)
(Ma rciapiedi e passaggi pedonali)
(Accesso alla rete via ria)
(Nuovi passi carrabili)
(Strade private)
(Recinzioni)
(Recinzi oni in zone d"interesse storico)
(Serre)
(Imercapedini e griglie di aerazione)
(Cartelli pubblicitari. manifesti. insegne)
(Indicatori ed altri apparecchi)
(Numero civico degli edifici)
(Allacciamento degli edifici ai servizi a rete)
(Aree urbane inedificate. edifici in disuso e cave)
(Disciplina del verde)
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33
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41
3
Titolo VII - Disposizioni sugli spazi edificati
(Misu razio ne dell'altezza delle costruzioni )
(Tipologie edilizie)
Art. 69.
(No rme special i di edificazione)
Art. 70.
(Decoro e qua lità deg li edifici)
Art. 67.
Art. 68.
... 3
-D
-D
44
44
Art. 71 .
(O mogeneità delle fromi dei fabbricati)
45
An. 1'2.
Art. 73.
Art. 74.
Art. 75.
AI1.76 .
Art. 77.
AI1. 78.
Art. 79.
AI1.80.
AI1.81.
(Discip lina dell'uso dei materiali di finitura)
45
(Disc iplina del colo re)
(Grig lia dei co lori )
(Po rtici e gal lerie)
(Zocco li e decorazioni)
(Corpi di fabbrica sporgent i)
(Sporgenze e aggett i)
(Tende. lapidi, ve Lrineltc e decorazioni murali)
(Grondaie e pluviali)
(Vol umi tecnici)
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46
47
47
47
-lS
48
48
H
Arl. 82.
(Cisterne pe r la raccolta delle acque piovane)
-l9
Art. 83.
(\llanti di copertura)
49
Art . 8-l .
(Ri pari ai tetti inclinati )
50
Art. 85.
(Manutenzione e revisione periodica delle costruzion i)
50
T itolo V III - REQ U ISITI DE G LI IMMOBILI
Art. 86.
(Requi siti
(Requisiti
( Requi siti
(Requ isi ti
51
igienico-sanitari)
relativi alla sicu re zza e prevenzione incendi )
re lativi ad accessib ilità e fruibilità)
relativ i alla sicurezza degli impianti)
51
51
51
51
Art. 90.
(Req ui siti relativi allo smalti mento dei rifiuti e per la tutela dall o
inquinamento)
51
Art. 91.
(Req ui si ti energet ici)
(Req ui siti ac ustici passivi)
52
Art. 87.
Art. 88.
Art . 89.
"'". 92.
5:!
I\rl.93 .
Art. 94.
AI1.95.
(Vig il anza e responsabilità)
( Inizio dei lavori)
(Visi te tecniche e ultimazione dei la vo ri )
53
53
53
53
An. 96.
(R ichiesta e co nsegna dei punti fiss i)
(Rec in zioni provvisorie e occupazione suolo pubblico)
54
54
(Stru tture provvis ionali )
( Bonifi ca dei te rren i e materiale di risulta)
(Sicurezza e disciplina generale del cantiere)
55
Titolo IX - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art.
Art.
AI1.
Art.
Art.
AI1.
AI1.
Art.
AI1.
AI1.
Art.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
(O perazioni di scavo)
(Cautele per ritrovamenti archeologici. storici e artistici)
(Manufani att inenti a servizi pubbli ci e suolo pubblico)
(Funzio ni di vigilanza)
( Difformità nell'esecuzione: variazioni essenzia li)
(Di fform ità nell'esecuzione: va riazioni co mpatibili)
(Tolleranze di ca ntiere)
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58
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59
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Art. 108.
(Ab itabil it')
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Art. 109
(Interventi non ultimati)
6~
Titolo X - Norme transitorie e fin ali
Art. 110. (Entrata in vigore)
63
63
Art. III.
63
(Abrogazione de l Rego lamento ed ilizio precedente)
5
Titolo 1- NORME GENERALI
Art. I. (Oggetto)
I. In forza della propria auto nomia no rmat iva e su ll a base della legi slazione nazionale e regional e. con il presente Rego lamento il Co mune di
Sant' Omobono Terme di scip lina, per i protili propri di detto strumento. le
caratteristiche degl i edific i e delle loro pertinenze. le dest inazioni d'uso degl i stessi. le atti vi tà di trasformazione urbani stica ed edi lizia del territorio
comunale, sul s uo lo e nel sottosuolo. le procedure e le responsab il ità amministrative di verifi ca e di contro ll o.
A rt. 2. (Rapporti COli gli strumellti di piallificaziolle territoriale)
I. Le disposizion i del Piano Rego latori Generale prevalgono sulle
norme, eventualmente contrastant i, del presente Rego lamento.
3. In caso di interventi compl ess i, da eftèttuarsi mediante permesso
di costruire convenzionato ovvero in esecuzione di piani urbani sti ci attuativi. si applicano le nonne edilizie conte nute in tali strumenti che preva lgono
s ulle norme di cui ai Titoli VI e VII del presente Rego lamento ed ili zio.
A rt. 3. (A ggiomamelllo)
I. Le di sposizioni contenute ne l presente Rego lamento possono essere oggetto di periodico aggio rnamento da parte del competente o rga no
com unale in relazio ne alle so pravve nute nonne di legge o di natura sovraord inata ovvero in relazio ne alla concreta app licazione de ll e dis posizio ni
stesse.
2. Ogni modifi ca de l Regolamento Edi lizio è soggetta a lle procedure previste dall'art .29 de ll a L.R. 12/2005,
6
Titolo 11- GLiINTERVENT/
Art. 4. (Tip%gia degli intervel/ti edilizi)
l . La tipologia degli interventi edi lizi è detinita da lla legislazione
nazionale e regionale.
2. Le dcfinizioni puntual i dellc tipologie degli interventi sono contenute nei success ivi Articoli da 5 a 19.
3. Qualora gli interventi edilizi presentino al proprio interno c3l'atteristiche differenti , la loro tipologia viene classificata in rapporto alle singo le
unità immobiliari, ovvero alle porzioni di tàbbricato, ovvero a fabbricati
diversi aI1'interno dello stesso lotto. Per ogni tipologia di intervento il contributo concessorio viene commisurato alle opere eftèt1ivamente da eseguire
nelle singole porzioni di fabbricato, senza essere globalmente rapportato
aII'intervento maggionnente o neroso.
4. E' possibile reali zzare contemporaneamente aI1'interno del s ingolo edific io procedimenti edilizi tra loro diversi: in ogni caso più interventi
ed ili zi soggetti a permesso di costruire O alla denuncia di inizio attività o ad
attività edilizia libera non possono co ndurre ad un o rganismo edilizio di verso da quello es iste nte al momento deI1'avvio del primo procedimento .
Art. 5. (Manutenzione ordiI/aria)
l . Sono di manutenzione ordi naria gli interventi che riguardano le
opere necessa rie a riparare e a rintorzare parti delle strutture, delle murature
e delle coperture, tra cui quelli tinalizzati al mantenimento delle caratteristiche apparenti e all ' unificaz ione delle finiture esistenti. anche con
l'impiego di materiali diversi.
2. A titolo esemplificati vo e senza esclus io ne di alcuna tra quelle ricadenti nella definizione data, le o pere di cui al punto I. vengono e lencate
per ambiti omogenei nei success ivi punti da 3. a 6 ..
3. Sono opere edilizie interne, di manutenzione ordinaria:
3. I le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle tiniture interne delle costruzioni ;
3.2 riparazione e rifacimento delle pavimentazioni interne e rinfo rzo
delle solette di calpestio, anche con putrelle, reti elettrosaldate, e getti di
ca lcestruzzo annato;
3.3 riparazione e rifacim ento degli intonac i e delle tinteggiature interne, riparazione, sostituzio ne e posa dei rivestimenti , degli infi ssi e dei
serramenti interni , anche con l' inserim ento di doppio vetro;
3.4. apertura e chiusura di vani di porta all'interno di singo le unità
immobiliari ;
3.5 piccole o pere murarie come creazione di nicchie, muretti, aperture in pareti divisorie, non portanti. della stessa unità immobiliare .
7
3 .6 posa in opera di dopp i sell'amenti nonché di cancel letti di sicurezza posti a ll 'interno ;
3.7 installazione e spostamento di pareti mobili purché venga no rispettati i ra pporti aeroilluminanti previsti dai regolamenti vigen ti, locale per
locale.
3.8. le opere necessarie a mantenere in efll cie nza e ad adeguare g li
il!1p ian ti tecnologici es isten ti o ad adeguarli a ll e normali esigenze di eserci ZIO:
4. So no opere edilizie esterne, di manutenzione ordinaria:
4. I . le opere di riparazione. rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne delle costruzio ni . purché conronni alle tipo logie prev iste
dali' Amministrazione Comunal e per la zona omogenea;
4.2. ri corsa de l manto di cope rtura e dell'orditura secondaria del tetto. riparazione e/o sostituzione d i pluviali e canali di gronda anche con materiali diversi , purché no n siano modificate la sagoma, le pendenze e le caratteristiche della copertura.
4.3. ripri sti no delle facc iate co n materia li aventi le caratteristic he e
co lori confo nni a quelli previsti per la zo na omoge nea:
4.4. riparazione di balconi e terrazzi e rifacimenti delle pavimentazioni esterne d i co rtili . patii e caved i con l'impiego di materiali diversi purché confonn i a lle tipo[ogie prev iste per [a zona omogenea;
4.5. riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti esterni.
dei pononi, dei cancelli, de ll e vetrine e delle porte d'ingresso de i negozi.
anche co n materi ali diversi purché non ne siano mutate [e caratteri stiche
esteri ori (sagoma, d isegno. colori , di mensioni dell e porzioni a pribi[i ); app[icaz ioni di zanzariere o tende da so le;
4.6. sost ituzione di se rranda a maglia con serrande piene e viceversa:
4.7. riparazione o sost ituzione delle recinzioni con [e medesime caratteristiche;
4.8. ['insta llazione di grate lim itatamente a[ vano tinestra;
5. Sono opere in immobili industriali , di manutenzione o rd inaria:
5. 1 sistemi di canali zzaz ione di fluidi , fognature ecc. realizzati
a[l'i nterno del[o stabilimento stesso ;
5.2. insta llaz ione d i pali porta tubi in metallo o co nglomerato armato ;
5.3. passere ll e in metallo o conglomerato armato per ['attraversamento delle strade interne con tubaz io ni;
5.4. basamenti , incase[[ature di sostegno e ap parecchiature a[l'apeno
pe r [a modifica ed i[ mi glioramento di impi anti es istenti ;
5.5 . canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento;
5
5.6 [e opere esterne necessarie a mantenere in effi cie nza e
ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti o ad adeguarl i a ll e no rmali
esigenze di ese rci zio. co n mante nimento del[e dimensioni esistenti.
8
Art. 6. (Mallutellziolle straordillaria)
I. Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli riguardanti il
consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti limitate delle
strutture anche portanti delle costruzioni stesse quali muri di sostegno, arch itravi e soletle . e, in gene rale. strutture verticali e orizzontali. la realizzazione di servizi igienici e l'installazione di nuovi impianti tecnologici. nonché la modificazione dell'assetto d istrib utivo di singole unità immobiliari.
Tra questi sono. in pal1icolare. interventi di manutenz ione straordi naria
quelli che riguardano:
1. 1 le opere di consolidamento , rinnovamento e sostituzione di parti.
anche struttura li delle costruzioni , quali muri di sostegno, architravi e solette e, in genera le. struttu re verticali e orizzontali;
1.2 le opere necessarie per realizzare e integrare i se rvizi Igienici e
quelli tecnologici:
1.3. le opere di modificazione dell'assetto distributivo:
1.4. gli interventi su parti esterne dei fabbricati comprendenti interve nti di ridetìni z ione dei prospetti mediante la moditìca di parte delle aperture:
1.5. la realizzazione di servizi igienici , l'inserimento di nuovi impianti tecnol ogici quando richiedano la realizzazione di vo lumi tecnici e
degli ascensori: tali impianti devono di regola esse re inseriti ali ' interno
dell'ed i ficio: quando ciò non sia possibile possono essere reali zzati con
soluzioni progettuali organiche rispetto all'i nte ro edificio;
1.6. le opere costituenti pertinenze a esc i usivo servizio di costruz ioni già esistenti qua li recinzioni aventi l'a ltezza non superiore a 3 m., cortili,
giardini. aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
1.7. gli interventi volti alla formazione di cortili e giardin i. alla realizzazione di verde pensil e e verde verticale. alla reali zzazione di spazi aperti con piantumazione o rimozione di a lberi di alto fusto o. comunque.
alla sistemazione del terreno non utilizzato per I·edificazione. ad esclusivo
servizio di costruzi oni già esistenti.
2. G li interventi di manutenzione straordinaria non debbono costitu ire un insieme sistematico di opere che possano portare a un o rgan ismo ed ilizio diverso dal precedente, né devo no costitu ire mutamento tipologico
della costruzione nel suo insieme.
3. Gli interventi di manutenzione strao rdinaria in costruzioni destinate ad attiv ità industria li . artigianali , alberghiere, ospedaliere e commerciali riguardano qualsiasi opera di natura stati ca, igienica. tecnologica e
funzionale necessaria per conservare e integrare l'efficienza degli impianti
produttivi esistenti e la salubrità de lle costruzioni che li ospitano. sem pre
che non comporti incremento della superfici e lorda di pavimento.
9
Art, 7, (Restauro e risaI/amento conservativo)
I. Sono di restauro e risanamento conservarivo gl i interventi destinati a conservare l'organi smo edi li zio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologic i, formali e strutturali dell" organi smo stesso. ne consentano una destinazione d'uso con essi compatibili .
2. Gli interventi di restauro e risanamento co nservativo non devono
com portare aumento della superfic ie lorda di pavimento.
3. In particolare, so no di restauro gli interventi diretti:
3. 1 alla conservaz ione della costruzione, delle s ue qualità. del suo
signili cato e dei s uoi va lori . mediante l'eliminazione delle aggiunte utilitarie o storicamente fa lse. il consolidamento di elementi costituti vi e
l'i nserimento di accesso ri e impianti cosi da recuperal11e l'uso, purché non
ri s ultino alterate la forma e la distribuzione;
3.2 a lla valorizzazione de lla costruzione. quando ris ulti opportuna
anche sotto il profilo ambientale. mediante ope raz ioni sistemati che e di
insieme, indiri zzate a liberare strati stori camente e artisticamente rilevanti.
documentatamente autenti ci;
3.3. alla conservazione. al recupe ro e alla rico mposiz ione di reperti
e di spazi, sia intel11i che estemi. di per se significat ivi o che siano parte d i
ed ifi ci ambienti e co mplessi merite vo li di tutela. ivi co mpresi quelli di matrice industriale.
4 , G li interve nti di ri sana mento conservativo possono consistere anche nelle parziali demoli z ioni e ricostruz ioni dell'esiste nte. anche con traslazione di superficie lorda di pavimento. se linali zzate esclusivamente alla
eliminazi one di superfetaz ioni. al ri sanamento igienico. al mi gli oramento
dei rapporti aero illuminanti e all'adeguamento degli impianti tecnologici.
Art, 8, (Ristrutturaziol/e)
I. Sono di ristrutturazione edili z ia g li interventi vo lti a trasfo nn are
le costruzioni mediante un insieme sistematico di o pere che possono portare
a un organi smo edi lizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
2, Gli interventi di ri strutturaz ione non devono comportare incremento di vo lume o di s uperficie lorda di pavimento. né pregiudicare i caratteri de ll 'a mbiente circostante. Gli eventuali incrementi di vo lume o di superficie lo rda di pavimento, consent iti dagli strumenti urbani sti ci vigenti.
sono da intendere come interventi di nuova costruzione,
3. Gli interventi di ri strutlurazi one comprendono:
3.1 il ripristino O la sostituzione di elementi cost itutivi de lle costruzioni , l'eliminazione, la modilica e l'inserimento dei nuovi e lementi e impianti nonché la trasfo rmazi one tipologica, parziale o complessiva, degli
organi s mi edili z i:
3.2 la sostituzione edilizia quando, nei casi pre visti dalle N.T.A. del
IO
P.R.G. e previo eventuale convenzionamento, si proceda mediante demolizione e ricostruzione tali da assicurare aIrintervento continuità tipo logica
del tessuto urbano e mantenimento della stessa sagoma, dello stesso sedime
e della stessa tipologia edilizia rispetto alJ'editìcio preesistente;
3.3 la demolizione e ricostruzione. parziale o totale. dei fabbricati
nel rispetto della consistenza volumetrica d i quelli preesistenti e previo sopralluogo delJ'Ufficio Tecnico Comunale per veritìca del posizionam ento.
3A il precedente comma non può essere applicato per i fabbricati
ricadenti in zona omogenea A, salvo i casi specifici previsti dalle N.T.A del
P.R.G ..
Art. 9. (Nuova costruzione)
I. Sono di nuova costruzione g li interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non disciplinati nei precedenti articoli. Sono
altresì da considerarsi tali:
1. 1 la costruzione di nuovi editìci tùori terra o inte rrati ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti sia alJ'interno che all'esterno della sagoma
esiste nte;
1.2 gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria;
1.3 l'installazione di torri e tralicci per impia nti radioricetrasmittenti e di ripetitori rer i se rvizi di telecomunicazione:
lA l'install az ione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di invo lucri di qualsiasi ge nere, roulottes, campers, case mob ili. imbarcazioni.
che siano utilizzati come abitazion i, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simi li , e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel
tempo.
Art. lO.
(Variazioni di destinazione d'uso)
I. Sono di variaz ione della destinazione d'uso gl i interventi volti.
anche senza l'esecuzione di opere edilizie, a qualunque mutamento della
destinazione d'uso di un'unità ediliz ia come delle singole unità immobilian.
2. La domanda di permesso di costruire o la denuncia per la variazione della destinazione d'uso. senza l' esecuzione d i opere edilizie. deve
essere corredata dalla documentazione atta a rappresentare sia il mutamento
nelle si ngole unità immobil iari, sia la compat ibili tà del medesimo con il
PRG, con specifiche norme di legge quali quelle di eli minaz ione barriere
architetton iche, di prevenzione incendi e di sicurezza e con regolamenti.
quali quello igienico-sanitario.
3. La variazio ne com portante opere edilizie è soggetta alle prescrizioni e al titolo abilitativo relativi a l tipo di intervento nel quale ricadono
tali opere. Ove il titolo abilitativo coincida con il permesso di costruire, il
Il
co nseguimento di tale titolo co mporta il pagamento del contributo re lati vo
agli eventuali maggiori oneri di urban izzazione. anche nel caso s i proceda
mediante variante ordi naria a permesso di costruire già ri lasc iato.
Art. II.
(VariaI/ti mil/ori)
I. So no varia nti minori le seguenti opere:
vari anti a permessi di costruire già rilasc iati o a denunce di inizio attività
già presentate che no n incidano sui parametri urbani sti ci e su ll e volumetrie.
che non cambino la destinaz ione d'uso e la catego ri a edili zia e non alterino
la sagoma e non violino le even tua li prescrizioni contenute nel provvedimento a utorizzati vo.
Art. 12.
(Varianti ordinarie)
I. Costitui scono varianti ordina ri e le moditicazioni quantitative o
qualitati ve dell'originario progetto che, a nche compo rtanti parziale mutamento delle destinazio ni d' uso nei limiti di cui a l precedente Art. 10.2. s iano tali da non altera re le linee o rd inari e dell'intervento edi lizio. riguardanti
in particolare la supe rficie coperta. l'altezza dell ·edificio. il numero dei
piani . la vo lumetria. la di stanza dal le proprietà continanti. la sago ma
dell'ed i tic io.
2. Non costitui sco no variazioni d i sagoma e rientrano tra le varianti
ord inarie. le vari anti ubicati ve consistenti ne lla parziale ril oca li zzazione
dell'opera. attuata con tras lazione e rotazione dell 'edificio. tal e da conte ne re
la moditica ne l valore massimo de l 50% ris petto a ll 'originari a localizzazione.
Art. lJ.
(Varianti essenziali)
I. La variante essenziale cons iste in uno o più dei seguenti mutamenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
2.
permesso
inte ndano
mutamento de lle dest inazione d'uso dell'intero manu fa tto:
aumento della superficie co perta;
aumento dell'altezza de ll' edifici o:
aumento del numero dei pi ani:
aumento della vo lumetri a;
violazione della di stanza minima di legge dall e pro prietà co ntinanti.
modificazi one della sago ma e/o tipologia dell'edificio
Qualora, ne l corso dei lavori o co munque dopo il rilascio del
di costruire. O presentazio ne della denuncia di inizio attività, s i
apportare modifi che al progetto approvato. ta li da alterare le linee
12
essenzial i dell'intervento edi li zio. real izzando un nuovo fatto costrutti vo.
l'interessato deve sospendere i lavori e presentare conforme progetto di variante essenziale, secondo la normativa vigente. Ove una o più varianti essenziali interessino esc lusivamente - nel co rso della validità del permesso
di costruire - interventi sul 10% massimo della slp originariamente assentita o aumenti di superficie coperta relativa a corpi accessori, la sospensione
dei lavori viene limitata alle opere oggetto di variante essenziale.
Art. 14.
(VariaI/ti per le opere su immobili viI/colati)
I.
Per gli intervent i s ugli immobili vinco lati ai sensi della legislazione a tutela dei beni paesistici. storici ed ambientali, si applicano gli
articoli precedenti , fatto salva la necessità c he tali opere siano provviste dei
provvedimenti previsti da tale legislazione.
Art. 15.
(Demolizioni)
I. Sono di demolizione gli interventi volti a rimuovere. in tutto o in
parte. manutàtti prees istenti. qualunque sia l'utilizzazione successiva
dell'area risultante.
2 Le demolizioni. da eseguire neJrambito di interventi di manutenLiune straordinaria, di restauro 1 di risanarnento conservativo. di ristrutlura-
zione. sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi di cui tànno
parte.
3. Le demolizioni, che abbiano carattere autonomo o siano volte a
creare spazio a una nuova costruzione. sono soggette a permesso di costruire .
Art. 16.
(Recupero dei sottotetti)
I. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è previsto per
gli immobili a sola destinazione residenziale e per gl i immobili con destinazione mista, purché la funzione residenziale sia già presente al momento
della presentazione della domanda di permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.
2. Sono ammesse opere necessarie per ottenere la traslazione della
quota d'imposta dell'ultimo solaio al fine del raggiungime nto dell'altezza
media ponderai e previ sta per legge per l'ammissibilità dell'intervento di
recupero, purché sia ri spettata l'altezza minima richiesta dalle normativa
vigente nei locali sottostanti.
3. Sono ammesse modificazioni delle altezze di colmo e di gronda
e delle linee di pendenza delle tàlde, purché nei limiti di altezza massima
degli edifici posti dal PRG; per assicurare l'osservanza dei requisiti di areo
13
illuminazione è ammessa l' apertura di tinestre. lucemari. abbaini e terrazzi.
purche stud iati in armonia con il contesto urbano e ambientale circostante.
G li interventi di cui al presente comma non sono consentiti all'intemo delle
zone territoriali omogenee A.
4. Quando, ai fini del calcolo della volumetria da recupera re. sia
utilizzata un'altezza minima superiore a m. 1.50. è necessario realizzare
tavolati o arredi fissi a delimitazione fi sica tra il volume ab itabile e quello
escluso dal calcolo della s.I.p .. Ta le delimitazione non è necessaria qualora
venga utilizzata l'altezza minima di m. 1.50 per il calco lo dell'altezza media
ponderale secondo la legislazione vigente .
5. Agli effetti della volumetria utile , per la determinazione dell'altezza media ponderai e, il calco lo del volume corrispondente ad abbaini a
cappuccine. esistenti o da reali zzare. è ammesso esc lusivamente in misura e
quantità necessarie per assicurare i requisiti minimi di aereoilluminazione
di cui allocale Regolamento d·lgiene ..
6. Il calcolo del K teml ico di dispersione delle strutture deve essere equiparato al calcolo di tutta la scatol a termica.
7. Gli interventi non devono costi tuire alterazione della morfologia urbana. Sono esclusi dal recupero i volumi interpiani e i vani tecnici. In
armonia con il contesto dell'edificato e nel rispetto del decoro e de ll'architettura dell'edificio oggetto dell'intervento. devono essere individuati gl i
eleme nti compositivi più idonei.
8. Gli edifici interessati devono risultare dotati di tune le urbanizzazioni primarie: tale requisito può essere dichiarato tramite autocertificazione . Gli oneri di urbanizzazione vengono calcolati su lla base del volume
urbanisl ico.
9. La richiesta di Permesso di Costruire o la dichiarazione di inizio attivi tà per opere di ristrutturazione volte al recu pero ai tini abitativi dei
sottotetti esistenti non può essere presentata a sanato ria di opere abusive già
realizzate, per le quali si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Art. J 7.
(Parcheggi perlinenziali)
I. Nel sottos uolo degli immobili ovvero al piano terreno dei tàbbricati es istenti, nonché ai piani seminterrati , possono essere real izzat i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari , anche in
deroga al presente Regolamento edilizio nonché agli strumenti urbanistici
ed alle convenzioni attuative delle previsioni di P.R.G .. Tali parcheggi possono essere realizzati anche nel sottosuolo di aree pertinenzia li esterne al
tàbbricato, senza limiti di distanza dalle unità immobi liari a cui sono legati
da rapporto di pertinenza nell'ambito del territorio comunale. avuto riguardo all'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei
corpi idrici.
2. In soprass uo lo possono essere realizzati parcheggi pertinenziali di
1-1
un solo piano fuori terra, ove si tratti di interventi conformi al presente Regolamento edilizio nonché agli strumenti urbanistici, ivi comprese le convenzioni urbanistiche attuative. Tali parcheggi possono essere realizzati
anche su lle superfici di aree esterne al fabbricato a qualsiasi distanza dalle
unità immobi liari a cui sono legati da rapporto di pertinenza nell"ambito del
territorio comuna le. con i limiti di cui al primo comma del presente articolo.
3. Ne i cas i di deroga. di interventi in soprassllolo, in sottosllolo e interventi all'interno di volumi preesistenti, prima del rilascio de l provved imento editicatorio. occorre dimostrare la pel1 inenzialità delle opere. mediante att i di vincolo regi stra ti e trascritti. Tale dimostrazione cons isterà in
un atto unilaterale, impegnativo per sé, per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo, da trascrivere nei reg istri immobiliari .
4. Gli interventi descritti nel presente articolo sono rea lizzati mediante gli specifici provvedimenti di cui al s uccessivo Titolo III.
A rt. 18.
(ll/tervel/ti di arredo /lrbano, aree scoperte e man/lfatti)
I. Gli interventi di alTedo urbano devono conco rrere, oltre alla va lorizzazione del contesto urbano. a favorire la socia li zzaz ione e il pieno godimento da parte di tutti i cittadini. degli spazi urbani propone ndo un g iusto
rapporto tra ambie nte natu rale e costrui to. Le relative tavole di progetto
devono descrivere le opere ed evidenziare gli obiettivi sopra enunciati. In
ogn i caso le opere non devono cost itu ire ostacolo per la pubblica circolaz ione e devo no essere realizzate con materi ali e trattamenti resistenti
all'aggressione dell"inquinamento .
2. Gl i interventi su aree sco perte sono finalizzati alla formazione o
s istemazione di cort il i e giardini ed in genera le alla s istemazione di aree
non interessate da costruzion i anche con opere di arredo. I relati vi progetti
devono mirare all"inserimento nel contesto urbano relativo. ottenuto attraverso l' uso d i materiali. colori e spec ie arboree ed arbustive.
3. G li interventi per la realizzazione dei manufatti provvisori. o ltre ad
asso lvere a lle funzioni per cui so no stati programmati , devono concorrere a lla
valorizzazione del contesto urbano attraverso l' uso di materiali di qualità. con
particolare attenzio ne all a fruibilità degli spazi circostanti da parte di tutti i cittadini . Inoltre tali interventi non devono risultare lesivi degli a lberi da co nservare e dei loro apparati radicali. Le relative tavo le di progetto devo no descrive re il
manufatto in tutte le sue parti nonché l'intorno nel q uale esso si inserisce con
partico lare attenzione ai percorsi. a ll a vegetazione da mantenere e agli eventuali
accorgi me nti vo lti a m itigarne l'impatto sull" amb iente circostante.
3. 1 Devono esse re rispettate le seguenti prescrizioni:
a) anche se infiss i al suo lo, i manufatti devono risultare agevolmente
amovibili;
b) i manutàtti devono essere rimossi alla scadenza del dod icesimo mese
15
dalla presentaz ione della denuncia di inizi o attività o dal rilascio del permesso
di costruire.
3.2 In ogni caso , il tito lo ab ili tante non sostituisce a nessun effetto la
concessio ne per l'occupazione di suolo pubblico . La mancata rimoz ione del
manufatto provvisorio comporta l'applicazio ne delle sanz ioni in materia di opere realizzate senza la prescritta a utori zzazione edilizia, salva la facoltà di presentare domanda di rinno vo del tito lo abilitante almeno nova nta giomi prima
della scadenza di cui al comma precedente.
3.3 Le di sposizioni di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2. si applicano anche all'insediamento di impianti destinati al commercio s u aree a tal fine indi vi duate o messe a di s posiz ione da ll'Autorità comuna le.
3.-\ I manufatti , i chiosc hi e le edico le permanenti , destinate al commer·
cio. devono possedere le caratteri stic he ed i profili progcttuali presc ritti a l punto
3: qualora gli stessi vengano installat i su aree e spaz i privi di potenzialità editi catoria non costituiscono oggetto di provvedimento edilizio ma so no installati
secondo le modalità previs te dai provvedimenti che autorizzano l'uso del s uolo
e la reali zzazione de l manufatto in re lazione alle attività da esercitarsi.
Art, 19.
(Opere cimiteriali, votive efllllerarie il/ gel/ere)
l. Le opere comprese nel presente articolo riguardano g li interventi di
costru zio ne. ampliamento e trasfonnazione relativi a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
c imiteri ;
edifici per serviz i cimiteriali, co mpresa la Cappella:
colombari destinati alla tumulaz io ne o alla conservazione di ossa o di ce neri:
ossan:
Iaculi o nicchie da co lombaro desti nati alla tumu lazione o ossari o o cinerario:
costruzioni tombali e sepo lcri in genere. in superticie o sotterranee:
cappelle pri vate e gentilizie:
cripte e catacombe:
edicole vot ive c tùnerarie;
lapidi e monumenti tùnerari :
famedi , sacrari e mausol ei ;
costruzioni commemorat ive e parchi delle rimembranze .
2. Le opere di cui sopra devono osse rvare le leggi e di spos iz ion i rego lamentari
vigenti in materia di serviz i c imiteria li e poli z ia mortuaria.
3. La dichiarazione di usabi lità dei colombari , delle cappelle e delle
to mbe sotterranee, anche ad un Iac ul o o a più Iac uli sovrapposti è ril asciata dall'ASL
com petente.
16
Titolo 111- I PROWEDIMENTI
Art. 20.
(Permesso di costruire)
l. Sono soggetti a permesso di costruire gli interventi di ristruttura;
edilizia. di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione, comprese le I
di cui al precedente Alt. 19, se poste a11"estelllo del recinto cimiteriale.
2. Tali opere partecipano agli oneri ad esse stesse relativi,
3, Per gl i interventi per i quali è prevista la denuncia di inizio att iv
sensI del successivo Art. 22. e ferma restando la necessità delle autorizza
previste da ll e leggi richiamate al medesimo Art. 22 .. gli interessati possor
ternativamente presentare istanza di permesso di costruire.
4. Il permesso di costruire viene rilasciato da l Responsabile del Sei
dell'Uffìcio Tecnico Comunale qualora il progetto presentato non sia in coni
con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed ed ili zi e co n le alt re nonm,
regolano lo svo lgimento dell'attività ed il izia. sentito il pa rere degli altri El
controllo ope ranti s ul te rri to rio eventualmente coinvo lti e della Commis
Edilizia.
S, Nell'atto di permesso di coslruire vengono ripo rtati tutti g li e lel
essenziali del provvedimento. ivi comprese la qualiticazione dell'intervente
motivaz ione. Vengono altresì indicati i termini di inizio ed ultimazione dei li
che decorrono a tàr tempo ri spettivamente dalla notitica della comunicazion
rilascio del permesso di costruire e dall'inizio lavori.
A rt. 2/.
(COI/tributo per i/ rilascio de/ permesso di costruire)
Il rilascio del permesso di coslruire è subo rd inato al versamento del contributo, composto dagli oneri di urbanizzazione primaria.
secondaria e dalla quota commisurata al costo di costruzione.
Le relative somme - il cu i ammontare viene determinato in
sede istruttoria - possono essere ve rsate anc he in soluzioni rateali. previa
prestaz ione di idonee garanzie fidejussorie.
Tutte le opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi a
scomp uto del contributo devono essere ultimate entro la fine lavori
dell"o[)era concessionata.
Art. 22.
(Denul/cia di inizio attività)
I. Fellllo quanto di sposto dai precedenti Art.20. e Art.21 e sa lva in
ogni caso la facoltà di procedere mediante permesso di costruire, gl i interessati possono avviare, mediante ricorso alla denuncia di inizio attività
17
tutti gli interventi ed ili zi di cui al precedente titolo II. purché conformi alla
strumentazione urbanistica comunale v igente e adottata.
1. La denu ncia di ini zio att ività è estesa a tutti i beni sottoposti a
vincolo paesaggi stico, ancorché imposto con speci fi co provvedimento ammin istrativo, previa acquisiz ione della necessaria auto rizzazione paesaggistica.
3. Per gli interventi soggetti al pagamento degli oneri di urbani zzaLione e del costo di costruzione. il relati vo calcolo va allegato alla denuncia
di ini zio attività e il pagamento deve necessariamente avvenire prima dell'i nizio dei lavori .
L'Amministrazione Co munale si ri se rva la facoltà di richiedere, anche s uccessivamente al predetto tennine, eventuali integrazioni .
4. Per la reali zzazio ne di parcheggi pertinenziali la facoltà di denuncia di inizio attività può essere esercitata. salvo nel caso in cui sia necessaria la deroga di distanza dalle strade.
A rt, 23.
(A ttività edilizia libera)
I. Ferma la necessità di produrre le eventuali autori::::a: ioni rilascia/e dagli organi preposli alle fim::ioni di fllleia. possono essere reali::::ati
sen::a Iiloli abili/ativi i Sef{uenfi intervem;:
interventi di manùlen::;one ordinaria:
in/ervemi volii aU'elimina::ione delle barriere archi/el/oniche che
non compor/ino modifiche esterne:
opere temporanee per CIltivi/à di ricerca nel sOl/osuolo che abbiano
('araI/ere geognos/ico o siano eseguile in aree es/erne al cen/ro edifìcCllo.
Art. 24. (A IItorizzazione per ù/tervellti iII zOlle di tllleia paesislico
ambielltale)
I.Ove si intendano realizzare opere edilizie che comport ino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteri ore degli edifici in ambito di
tutel a paesistico-ambientale, i propri eta ri , possessori o detentori degli stessi, debbono presentare contestuale richiesta di autorizzazione paesi sti coambienta le.
2. La Commissione per il Paesal:!gio esamina il progetto edilizio e la
rich iesta di autorizzazione paes istico-amb ienta le e formula il proprio parere
di competenza. Il provvedimento edil izio non può esse re rilasciato prima o
comunque disgiuntamente dall 'emanazione dell'autorizzazione paesistica da
parte del Responsabile del Servi::io dell'Utfìcio Tecnico.
3.0ve la richiesta d i autorizzazione paesistico-ambientale venga inoltrata al fine di ottenerne il rilascio preliminarmente alla presentazione
della denuncia di ini zio attività, il Responsabile del ServÒo. sentita la
Commissione per il Paesaggio, adotta il provvedimento di competenza en-
18
tro trenta giorni dalla richiesta
A rt, 25, (Permesso di costruire iII deroga)
Possono essere rilasciati, ai sensI dell 'art.] della Legge
135 7 55, permessi di coslruire in deroga alle nonne del presente regolamento e alle nonne di attuazione del piano regolatore, uve si tralti di opere
riguardanti edifici, impianti, attrezzature pubblici o di interesse pubblico,
opere pubbliche o di interesse genera le, ovvero riguardanti opere di urbatt1zzaZlone.
Nei casi previsti dal precedente comma, previa deliberazione del Consig li o Comunale da inoltrarsi alla Sezione Urbanistica Regionale
nonché alla compete nte Sovrintendenza ai Monumenti - se del caso - per il
rilascio dei relativi nulla osta. il Responsabile del ServÒo dell 'Uflìcio Tecnico Comunale adotta specifico provvedimento di permesso di costruire in
deroga.
Art, 26, (1l11ervellfi edilizi iII deroga)
Possono essere rilasciati permessi di coslruire in deroga alle
nornle del presente Regolamento. del Regulamento locale d'Igiene ed in
deroga alla nonnativa urbanistico-edilizia vigente ove ciò sia espressamente
consentito dalla legge ovvero lo stalO dei luoghi non co nsenta il pieno rispetto delle disposizioni e delle nonne di carattere igienico-sanitario, in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche ed in materia di realizzazione di vo lumi tecnici, nonché concernenti più in generale la sicurezza, l'accessibilità e la fruib ilità deg li ambienti.
2. Ne l rispeno delle nonne di sicurezza e delle previsioni legislative
in materia di deroga a ll e prescrizioni tecniche di attuazione delle disposizioni sull'el iminaz ione delle barriere architettoniche, le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, le opere interne
alle costruzioni e le opere interne alle singo le unità immobili ari, purché
comportanti miglioramento della situazione igienica preesistente e dei requisiti di accessibilità, possono essere avviate mediante denuncia di inizio
attività anche nel caso in cui i locali o gli ed ifi ci non risultassero rispondenti a i requisiti igienico-prestazionali definiti dal vigente Regolamento locale
d'Igiene.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2, a corredo della denuncia
di inizio attività dovrà essere prodotta relazione attestante le so luzioni tecni che adottate per determinare il miglioramento delle condizio ni igieniche
preesistenti. Non potrà in ogni caso essere consentita una riduzione degli
indici di aerazione e illuminazione naturali maggiore del 30% rispetto ai
valo ri previsti dal locale Regolamento d'igiene e una riduzione dei limiti di
19
superficie dei locali di abitazione maggiore del 5% rispetto a quanto previsto dal locale Regolamento d' igiene.
A rt. 27. (Deliberaziolli su opere pubbliche)
l. Le deliberazioni del Consiglio Comunale ovvero della Giunta
Comunale con le quali vengano approvati progetti di opere pubbliche producono gli effetti del permesso di costruire .
2. l progetti di opere pubbliche. sin dalla fase preliminare della localizzazione. dovranno esse re preventivamente sottoposti all"esame degli organi competenti in materia di tutela archeologica. architettonica ed amb ientale. Parimenti. tali progetti dovranno essere corredati dal presc ritto parere
de ll e Autorità Sanitarie.
Art. 28. (Permesso di castrI/ire iII sal/atoria)
Le opere edilizie eseguite in assenza di permesso di custnl/re o denuncia di inizio attività. o in totale difformità dal progetto presentato
e/o autorizzato, ovvero con variazioni essenziali, possono cost ituire oggetto
di richiesta di permesso di coslruire in sanatoria ove il responsabile dell'abuso presenti apposita domanda nei tennini di legge.
Il permesso di costruire in sanatoria può essere rilasciato
solo nel caso in cui l'intervento ri sulti conforme agli strumenti urbanistici
gene rali e di attuazione approvati e non risulti in contrasto con quelli adottati. sia al momento de lla realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda.
Trascorsi novanta giorni dalla presentazione della richiesta
di permesso di coslruire in sanatori a senza che il Responsabile de l Servizio
de ll" Ufficio Tecnico Comunale si sia pronunciato in merito, la richi esta
stessa deve intendersi respinta e l'Ufficio Tecnico avvia immediatamente le
procedure per l'app licazione delle sanzion i di legge.
11 rilascio del permesso di coslruire in sanato ria per opere
eseguite su immobili vincolati a norma di legge ovvero in virtù di strumenti
urbanistici è su bordinato al parere fa vorevo le delle am mini strazioni preposte alla tutela dei vincoli stess i.
Ove le opere edilizie abusive vengano real izzate in assenza
di autorizzazione paesistica o in difformità dalla stessa ne ll e aree e sugli
immobili sottoposti a vincolo per la tutela delle bellezze naturali ovvero per
la tutela delle zone di particolare interesse ambientale e sia stata accertata
da parte dell"autorità preposta l'effettiva sussistenza del danno ambientale,
il responsabile dell"abuso è tenuto a norma di legge al pagamento di una
indennità eq ui valente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto
conseguito mediante la commessa trasgressione o alla rimessa in pristino.
20
Titolo IV - LE PROCEDURE
A rt. 29.
(Presentazione della domanda di provvedimento edilizio)
I . La domanda di permesso di costruire. la denunciad'inizi o attività
e la relazione asseverata si presentano all'Amministrazione Comunale e
devono contene re le generalità del richiedente. del progetti sta.
dell'esecutore dei lavori se gi à definito. nonché l'elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati alla domanda.
2. I documenti ed e laborati da allegare per ogni tipo di istanza sono
s pecilicati sui relativi modelli predis posti dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. L 'Amministrazione Comunale si riserva la tàcoltà di respingere
le istanze la cui documentazione sia incompleta al punto di non consentire
una corretta valutazione delle istanze stesse.
A rt. 30.
(DomaI/da per piani aTlllativi)
I. La domanda per ottenere l'approvazione di piani urbani stici attuativi deve essere sottoscritta dai proprietari di tutti gli imm o bili ed aree
comprese nell'ambito del piano stesso
2. Il piano attuativo deve essere corredato dai documenti e uagli elaborati prescritti dalla normativa vigente ed in particolare si veda la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 25/711 997 n. 6/30267.
A rt. 31.
(II Responsabile del Servizio e del Procedimellfo)
I. Il Responsabile del Servizio is pira la propria attività al ri s petto
dei seguenti principi:
- partecipazione dell'interessato e/o degli interessati al procedimento amm inistrati vo:
- principio di co ll abo razione, nella fase dell'iniziativa;
- principio del cont raddi ttori o. nella fase di va lutazio ne dei fatti.
2. Il Responsabil e del Servizio, unitamente al Responsabile del procedimento, dirige e coordina l'istruttoria; ciò assicura. nei riguardi di tutti
gli interessati , l'unicità ud momento deci sionale.
3. Il Responsabile del Se rvizio accerta d'ufticio i fatti. disponendo il
compimento di tutti gl i atti all'uopo necessari nonché adottando ogni mi sura
per l'adeguato sollecito svolgimento dell'istruttoria. A tali tini . il Res ponsabile del Servizio dispone l'acqu isizione di dichiarazioni, documenti e accertamenti. anche indirizzando tali disposizion i ai diversi Sertori comunali
preposti.
6. Il Responsabile del Procedimento conclude l'istruttoria formulan do motivata proposta per l'ema nazione de l provvedimento finale entro e
::!I
non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'Art.
31. Il Responsabile del Servizio procede quindi all'adozione del provvedimento finale entro i dieci giorni successivi.
Art. 32.
(Istrlll/oria: permesso di costrllire)
I. I termini di legge decorrono dalla data di presentazione della domanda ali" Ufficio Protocollo del Comune.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di permesso di coslruire. l'istruttoria del progetto deve essere conclusa a cura del
Responsabile del procedimento.
3. Il termine di cui sopra può essere sospeso ave il Responsabile del
Procedimento richieda all'interessato, entro quindici giorni lavorati vi dalla
data di presentazione della domanda. la rettifica di dichiarazioni o istanze
già prodotte.
4. Il tennine di cu i al secondo co mma è interrotto e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrati va. ove il Responsabile del procedimenlo richieda a ll'in teressato - entro
trenta giorni dalla presentazione della domanda - le integrazioni documentali di carattere progettuale. grafico. tecnico ed economico necessarie su lla
scorta delle risultanze istruttorie.
5. Subito dopo aver proceduto al la veritica dei fatti e alla veritica
normativa. il Res ponsabile del procedimenlo esegue gli accertamenti va lutativi ci rca la con form ità con gli strumenti urbanistici e co l presente regolamento edi li zio. nonché in ord ine a ll'esatta qualificazione dell'intervento rispelto alle classificazioni di legge e rego lamentari - su lla base degli elementi progettuali proposti. Viene ino ltre valutata la possibilità di procedere
in deroga alle vigenti disposizioni e viene eventualmente disposto il preventivo accertamento di abusi edilizi che richiedano l'adozione di provvedimenti a sanatoria.
6. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda
ve ngono eventualmente acquisite - da parte delle altre Amministrazion i
Pubbliche interessate - le intese, i concert i, i nulla osta o assensi co munque
denominati. che siano necessari per la definizione del provvedimento e che
non siano già stati preventivam ente assunti agli atti del procedimento. al
momento della presentazione del progetto ovvero nel corso dell'istruttoria.
Art. 33.
(fstml/oria: del/III/eia di inizio allività)
I. Entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia di ini zio attivita. l'Ufficio Tecnico ve rifica la sussistenza di tutte le condizioni previste
dalla legge per la legittimità della denuncia stessa.
2. Qualora venga riscontrata l' assenza di una o più delle condizio ni
stabi lite, il Responsabile del procedimento, con provvedimento motivato da
notiticare, ordina all ' interessato di non effettuare gli interventi previ sti .
2. 11 responsabile del procedimento può, entro il termine di cui a l
comma l, richiedere all'interessato le integrazioni documentali che si rendessero necessarie.
A rt, 34.
(IstrUl/oria: autorizzaziolle paesaggistica)
l. 11 termine per il ril ascio dell'autorizzazione paesaggi stica è di 60
giorni dalla presentazione dell ' istanza; tale termine può essere sospeso per
richiedere le integrazioni documentali di carattere progettuale, gratico ed
eventualmente legale che si rendessero necessarie sulla scorta delle risultanze istruttorie.
2. 11 termine riprende a decorrere, per la pal1e rimanente. da lla data
di presentazione della documentazione richiesta.
3. Nel convocare la Comm issione per il Paesaggio per esprimere
parere sull'istanza, deve essere messa a disposizione della preposta Com missione per la tutela paesistico-ambientale tutta la documentazione necessaria per effettuare la va lutazione di compatibilità paesistico-ambientale.
4. La Commissione per il Paesaggio può convocare il progetti sta e
colui che ha presentato l'istanza a l fine di dare indicazioni per il COITetto
inserimento nel contesto paesistico tutelato dal vincolo.
Art. 35.
(Istrl/I/oria: pialli atfllativi)
l. Entro 90 giorn i dalla presentazione della proposta di plano attuativo, l'istruttoria del progetto deve essere conclusa a cura del Responsabile del Servi::io, dopo aver richiesto - ove previsto - il parere della Commissione Ediliz ia.
2. Il termine può essere interrotto una sola vo lta. entro 30 giorni
dalla presentazione dell'istanza, per richiedere integraz ioni documentali
ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l' adeguamento della
proposta di piano attuativo a ll e prescrizioni normative vigenti. 11 termine di
cui al comma l decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione
della documentazione integrativa o delle modifiche progettuali richieste.
3. Contestualmente alla comunicazione all'interessato della conclusione della fase istrunoria, il Responsabile del Servi::io trasmette alla
Giunta Comunale. unitamente alla relazione istruttoria, la proposta di piano,
per l'iscrizione della stessa all'ordine del giorno del c.c.
Art. 36.
(Rilascio del permesso di costrl/ire)
l. 11 Responsabile del Servi::io , acquisiti i pareri della Commissione
Ed ili zia e degli ent i preposti. assume la propria determinazione in merito
r
--'
alla domanda di permesso cii coslruire e ne da comunicazione al ric hiedente
e. per conoscenza, al tecn ico che ha sottoscritto gli e laborati. nei modi previsti dalle vigenti norme.
2. Il Responsabile del Servb'o. qualora non acco lga la domanda, la
deve respingere con provvedimento scritto e motivato dettagliatamente.
3. Le domande resp inte non possono essere riesaminate, ma deve
essere presentata nuova richiesta completa di tutti gli elaborati e documenti .
4 . In caso di accoglimento della domanda il Responsabile del Servi-io rilascia il permesso di coslruire, menzionandovi i pareri della Commissione Edilizia e degli enti preposti.
5. La consegna o la notifica del permesso di coslruire avviene dopo
la presentazione della quietanza di pagamento dei contributi concessori_
secondo le modalità previste dalla normativa vigente ..
A rt. 3 7.
(Rilascio di alltorizzazione paesaggistica)
I. Il Responsabile de l Servi::io, acquisito il parere della Com mi ss ione Der la tutela paesist ico-ambientalc. assume la prop ria determinazione in
merito a ll a domanda di auto rizzazione paesaggistica e ne da comunicazione
al richiedente e. per conoscenza. al tecnico che ha sottoscri tto gli elaborati.
nei modi previsti da ll e vigenti nonne.
2. II Responsabile del Servi: io, qualora non acco lga la domanda. la
deve respingere con provvedimento sc ritto e moti vato dettagliatamente.
3. Le domande respinte non possono esse re riesaminate, ma deve
essere presentata nuova richiesta comp leta di tutti gli elaborati e documenti.
4. Copia del provvedimento autorizzativo, con allegati il parere del la Commissione per il Paesaggio e tutta la documentaz ione progenuale
dell'intervento autorizzato vengono trasmessi alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali per consentire l'esercizio del
relativo controllo e alla Regione Lombardia. così come previ sto dalla vigente nonnativa ..
Art. 38.
(Adozione e approvazione di piani allllativi)
I. II Piano anuativo è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale entro 60 giom i da ll a positiva conc lusione della fase istruttoria.
2. La deliberazione di adozione, con i re lati vi allegati, è depositata
in visione al pubblico nella segreteria comunale per 30 giomi consecutivi
deco rrenti dal giomo di affissione all'Albo pretorio del relativo avviso; nei
successivi 30 giomi gli interessati possono presentare osservazioni ed oppos izioni , secondo le disposiz ioni d i legge.
3. Per i piani attuativi interessanti aree ed editici compresi. anche
parzialmente. in parchi o riserve, ovvero in territori qualiticati come montani. la deliberazione di adozione con i relati vi al legati è trasmessa agli Enti
competenti (gestore de l parco. ovvero comun ità mo ntana) per l'espressione
del relativo parere. da rende re en tro 60 giorn i.
4. Scaduti i termini per la presentazione de ll e osservazioni e per
l'acquisizione dei pareri d i c ui a l comma precedente. il Consiglio Comunale. entro 60 giorn i decide s ulle stesse ed app rova il piano attuativo.
A rt. 39.
(Certificato urbal/istico)
Il Responsabile del Serv izio ril ascia ai c ittad ini . entro 30
giorni dalla loro ri chiesta, cerTificato urbanistico che specifica, per l'imm obile oggetto della richiesta stessa, il numero di map pale. la zona omogenea
di piano, la destinazione funzionale, la vo lumetria edificabile, il rappOlto di
copertura e l'altezza massi ma.
Il documento di cu i al comma I ha carattere certifica ti vo ri spetto alla disciplina vigente al momento del suo rilascio, ma non vincola i
futu ri atti che l'A mmini strazione Comuna le può emanare nel rispetto delle
norme vigenti in materia.
Art. 40.
(Parere prevelltivo)
I. Il parere preventivo della Co mm issione Edilizia s u uno schema
pre liminare di progetto ha lo scopo di rendere note, preventivamente a ll a
stesura del progetto definitivo, eventuali condizioni re lati ve agli aspetti
forma li, architettonici e di inserimento nel co ntesto territoriale dell'opera da
eseguire. laddove questi possono ass umere rilevanza per le ca ratteristi che.
la consistenza. la local izzazione dell'opera stessa.
2. Le va lutazioni espresse co n il parere preventivo in merito all e
sce lte progettuali generali, definite dallo schema preliminare, vinco la no il
Com une ne l successivo esame del progetto definitivo, fermo resta ndo c he
detto parere non comporta titolo ad edificare e fa tto sa lvo quanto de ri vante
da ll a presenza di vincoli discendenti da leggi nazionali e regionali.
3. Il parere preventi vo potrà essere richiesto dall'avente titolo a l rilascio del permesso di costruire.
4. Lo sche ma de l progetto, so ttoscritto da tec nico ab ilitato, dovrà
comprendere g li elaborati grafic i necessari a lla esatta indi viduazione
dell'immobile e delle caratteri stiche dei fabbricati e delle inrrastru tlur~ previste e da una rel az ione che illustri i principali as petti urbani st ici, ambientali, a rchitettonici. dimensionali dell'intervento proposto .
S, Il pa re re preventivo viene comunicato al ri chiedente entro 60
giorni dall a richi esta ed acquisito d'ufficio per la s uccessiva pratica ed ili zia.
25
Art. 4/,
(ll/terventi urgenti)
Le opere che si rendono necessarie al tine di evitare un pericolo imminente
per l'incolumità delle persone posso no essere eseguite senza preventiva
acquisizione del tito lo ab il itante, sotto la responsabili tà personale del committente e del profession ista incaricato. Le dichiarazioni rese da questi ultimi devono dimostrare l'effettiva esistenza del pericolo.
Il proprietario deve dare immediata segnalaz ione dei lavori
al\'Ufficio Tecnico Comunale e deve presentare, entro venti giorni dall'inizio deg li s tessi, il progetto e la corri spondente domanda d i provvedimen to
edilizio. in re lazione a ll a natura dell'intervento,
L'esecuzio ne de lle opere è comunque s ubordinata ad un sopra lluogo in sito da parte di un rappresentante dell'Amministrazione Comunale c he ne accerti il carattere di urgenza,
Art, 42,
(Accesso ai documellti)
l. E' garantito l'accesso agli atti pubblici e a lle info rmaz ioni in possesso del Comu ne secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge e dal
Regolamento Comu nale.
26
Titolo V"/A -La Commissione Edilizia
Art.4JA (Commissione Edilizia)
I. La Commi ssione Ed ilizia è organo di consu lenza tecnica de l Comune in materia edi li z ia ed urbanistica.
2. Rispel10 ai progetti che le vengo no sottoposti. la Co mmi ssione
valuta la confomlità architel1onica, edi li zia ed urbani st ica delle opere, con
particolare ri guardo a l rispel10 del le no ml e tec ni che dello strumento urban istico e del Regolamento. sia nell' amb ito delle procedure p~r il rilascio dei
provvedimenti di edi lizia privata. sia - ove richiesto - nell'ambito delle procedu re per l'approvazione di opere pubbliche.
A rt.44A (Commissiolle Edilizia ed istruttoria ammillistrativa)
I. Ne ll"ambito dell"istrul1oria della domanda di provvedimento ed ili zio. il Responsabi le de l Servizio può discostarsi . dandone congrua motivazio ne. dal parere espresso dalla COmmiss ione Ed ili zia. sia quando esso
sia stato acquisito prima della presentazione della domanda. sia quando
esso sia stato rich iesto - a c ura del Respo nsabile del Servizio - sub ito dopo
della presentazione.
A rt.45.A (Composiziolle della CommisJione Edilizial
I.La Co mmi ssione Edilizia è cO mposta da se i membri co mpreso il
Presidente
2 . Tutta la COmmiss ione composta da sei membri (compreso il Presidente ) è nominata da lla Giunta Co munale.
La Commi ssio ne Ed ili zia è composta da:
~ soggel1i che possi edono una buona cono scenza del territo rio e
competenza in materia arch itel10n ica ed urbani stica;
un esperto in materia d i abolizione delle barriere a rchitenoniche;
3. I componenti sono scelti anc hc tra cinadini residenti sulla base
del lo ro grado d i conoscenza del contesto terri toriale locale e di comprovate
competenze in materi a edilizio urbani stica
4. I componenti della Commi ss ione Edilizia non posso no essere
co ntestualmente membri della Commissione per il Paesaggio o di com mi ssio ni operanti nel settore territoriale.
27
5. Esercita la funzione di segreta ri o. senza diritto di voto. il Responsabile del Servizio: eg li redige l'elenco delle pratiche da esaminare di
norma in ordine crono logico, coord ina l'istruttoria delle pratiche, ne riferisce alla Commissione. cura la stesura dei verba li e tiene un apposito registro delle interpretazioni di carattere generale assunte dalla Commissione
Edilizia.
A rt.46.A (DI/rata il/ carica dei compol/el/ti della Commissiol/e Edilizia)
I. l componenti durano in carica cinque anni. decorrenti dalla data
della nomina e comunque nell'ambito del mandato amministrativo.
2. I componenti che senza giustificato motivo rimangono assenti per
più di tre sedute consecutive o per cinque sedute nel corso di un anno solare
decadono dall'incarico.
Art.47.A (Parere obbligatorio della Commissiolle Ediliz;al
I. La Commissione Edi lizia esprime valutazioni quindi pareri edi-
lizio - urbanistici in merito al rilascio di provvedimenti edilizio
urbanistici.
-, La Commiss ione Edilizia esprime parere sui seguenti interventi
richiesti con specifiche istanze di Permesso di Costruire:
al nuova edificazione. ampliamento e opere di urbanizzazione;
b l rist rutturazione:
cl ri sanamento conservativo e restauro:
d) varianti essenzia li:
c) permessi cii costruire in deroga:
f) interventi su l verde vincolato:
g) altri interventi per i quali il parere sia previsto dal presente Regolamento.
3. I progetti definitivi delle opere pubbliche, ivi compresi gli interventi sul verde pubblico, redatti ai sensi della legge 109/94 e sue
successive modificazioni ed integrazioni, sono sottopost i alle
va lutazioni della Comm issione Ed ilizia esclusivamente nei casi
in CUI ciò venga espressamente richiesto dagli organ i
dell'Amministrazione Comu nal e e nei casi ricadenti su aree gravate da vi nco lo ambientale.
4. Per interventi minori (posa canellonistica. nuo va tinteggialUra di
facciate, rifacimento coperture, ecc.) in luogo della Commissione Edilizia il Responsabile del Servizio può assumere direttamente il motivato parere e quindi il provvedimento edilizio finale di competenza.
28
Art.48.A (Commissione Edilizia iII materia urballistica)
I. In materia urbanistica. la Commissione Edilizia valuta i caratteri
architettonici ed urbanistici dei piani attuativi proposti, i contenuti delle
soluzioni planivolumetriche prospettate nonché - qualora ne venga ric hiesta
- i contenuti normativi degli strumenti di Variante.
2. La Commi ssione Edi li zia e anche chi amata ad esprimere parere:
a) su lle proposte di Variante a l P.R.G.:
b) sui programmi di riguali ficazione urbana:
c) su ll e proposte di pianificazione particolareggiata esecuti va :
d) sugli accordi di programma;
c) sui piani per l'ed ili zia eco nomi ca popolare:
f) sui piani attuativi di iniziativa privata.
Art.49.A (Commissione Edilizia: flm zionamento)
I. Il Presidente. d ' intesa co n il Responsabile de l Servizio.
fissa le date di convocazione de ll a Commissio ne, stabi li sce l'ord ine dei
lavo ri , co nduce la discussione e ne trae le conc lusioni.
2. Il Presidente nomina in sede di Commissione il Vicepresidenle. In caso di assen::a del Presidenle/lile sue veci il Vicepresidente.
3. Per la validità delle sed ute e dei pareri della Commi ss ione
Edilizia occorre la presenza di a lmeno J (Ir e) co mponenti in carica aventi
d iritto di voto.
4. I pareri dell a Commissione Edi li z ia si inte ndo no va lidamente assu nti con il voto fàvorevole della maggioranza de i votanti .
5. In caso di parità d i voti. prevale il voto del Presidente della Comm issio ne.
6. I compo nenti della Com mi ss ione devo no astenersi dal
prendere parte all'esame, alla discuss ione ed al giudizio di pratiche ediliziourbani stiche (per ogn i tipo di istanza, co mpres i i pareri preventi vi), sia ne lla
fase istruttoria che in quella decisionale, quando si tratta di interesse proprio o di interesse del coniuge, dei parenti ed affini entro il quarto grado.
29
Titolo V'IB -La Commissione per il Paesaggio
A rt.43. B (Co mmissione per il Paesaggio)
J. La Commissione per il Paesaggio è organo di consulen~a lecnica del Comune in ma/eria edili~ia paesaKKislico - ambientale.
2. La Commissione per il Paesaggio e,sprime il proprio parere
preslando parlicolare al/en::ione alla coeren::a dell'inlervenlo in progello
con i principi, le norme ed i vincoli degli slrumenli paesaggislici vigenli,
nell'ollica di una lUiela complessiva del rerrirorio, volurando gli inrervenri
proposri in rela~ione alla cnmpalibilirà con i valori paesaggisrici ric'onosciuri e la congruirà con i crireri di gesrione del bene lurelalo, renlllo conio
del Piano Paesaggisrieo regionale e dei crileri regionali.
A rt.44.B (Commission e per il Paesaggio ed istruttoria amministrativa)
I.AI jìne di garanrire un 'adeguala islrurloria recnico-amminisrraliva
delle richiesle di oulori~~a~ione paesaggistica, dovrà essere individuoro
una strUl/ura reenica clii al/ribuire la re,sponsabilirà di venjìcare gli elaborari progellua!i allegali alla richies'" di au/ori::~<cione paesaggis/ica,
acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e /rasmellere alla
Soprin/enden:;a /erritorialmenle compelen/e tali documenli uni/amente alla rela::ione tecnica illustra/iva prevista dall'art. 1./6, comma 7 del
D. Lgs. 63/2008.
Tenulo conio della propria organi::~a::ione, il Comune individua
all'inlerno del/a dola::ione organica di personale dell'area lecnica. in
luogo della stru/{ura recnica, una spec!fìca pro/essiona/irà cui al/ribuire
lo responsabilirà dell'islrulloria lecnico-amminis/rariva delle richieSI e di
aulOri::a:ione paesaggisrica. Tale professionali/à isrrul/oria sarà dislinra
da quella operanre nel sellore edili::io urbanistico.
2.11 preposro Responsabile del Servbo nell'assumere il provvedimento paesaggislico - ambientale, puri discosrarsi, dandone congrua moti\la=ione, dal parere espresso dalla Commissione 'per il Paesaggio.
A rt.45.B (Composizione della Commissione per il Paesaggio)
l _La Commissione per il Paesaggio Comunale è composla da Ire membri
compreso il Presidente
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2 . Tulfa la Commissione composlC/ da Ire membri (co mpreso il Presidei7le)
è nominata dalla Giunla Comunale.
La Commissione del Paesaggio è composla da:
- il Presidenle che dovrà essere in possesso di laurea e abilileòone
al/'eserci~io della projessione ed aver maluralo una qualijicala
esperien=a, come lihero professionista od in qualilà di pubblico
dipendente, neU 'ambilo della lulela e valori~~a=iane dei beni paesaggislici:
- i due componenti scelli tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario O laurea o diploma di scuola media superiore
in una materia altinente l'uso, la pianijiccdone e la gestione del
territorio e del paesaggio. lo progelta~ione edili=ia ed urbaniSlica, la tutela dei beni architetlonici e culturali, le scien=e geologiche, naturali, geografiche ed amhientali:
Questi due cOll1ponenti devono allresì al'er maturato lIna qualificata esperien=a, almeno triennale se laureai i ed lIlmeno quinquennale se diplomali, nell 'ambito della libera professione od in
qualità di pubblico dipendente, in una delle malerie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle fill1=ioni paesaggistiche
Glllribuite ali 'Ente locale al quale si presenta lo candidatura:
3. Il possesso del titolo di studio e deU'esperien=a richiesta. nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipa=ione a corsi di forma=ione, master,
iscri=ione in albi professionali o regionali, partecipa=ione alle Commissioni per il paesaggio) allinenti alla tutela e valori==còone del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presenta/a.
-I, Esercita lo jim=ione di segretario, sen=a diritto di voto, qualora non nominato quale componente, il Responsabile del Servdo: egli redige
l-elenco delle pratiche da esaminare di norma in ordine cronologico,ne
riferisce alla Commissione, tura lo stesura dei verbali e tiene un apposito
registro delle interpreta=ioni di carattere generale assu/1/e dalla Commissione per il Paesaggio_
5_ [componenli della Commissione per il paesaggio non possono essere
cO/1/estllalmenre membri della Commissione Edi/da o di commissioni comunali operanti nel sellore territoriale
31
A rt.46.B (Durtlta in carica dei componellti della Commissiol/e per
il Paesaggio)
I. I componenti durano in carica cinque anni. decorrenti dalla dala
della nomina e comunque nell·ambito del mandato amministrativo.
1. I componenti che sen=a giustijìcato motivo rimangono assenti per
più di tre sedute consecutive o per cinque sedute nel Corso di un anno solare decadono dall'incarico .
A rt.4 7.E (Parere obbligatorio della Commissiol/e per il Paesaggio)
I. La Commissione per ill'aesaggiu esprime vall/tcòoni quindi pa-
reri ambientali in merito al rilascio delle Autori::a:ioni Paesaggistiche di competen:a comunale.
1. La Commissione per il Paesaggio esprime parere sui seguenti
interventi richiesti con specUìche islan~e di A lflori~:::l.cione Paesistica:
a) nuova ediJìcccione. ampliamento e opere di urhani::::a:ione .
b) ristrullura:ione:
c) risanamenlo
con~ervalil 'u
e l'es/auro:
d) varianti essen:iali:
e) permessi di costruire in deroga:
.Ii interventi sul verde vincolato:
g) altri interventi per i quali il parere sia previs·1O dal presente
Regolamento.
3. I progelli dejìnitivi delle opere pubbliche. ivi compresi gli interventi sul verde pubblico. redalli ai sensi della legge 1099-1 e
sue successive modijìca:ioni ed integra:ioni. sono SOlloposti alle valuta=ioni della Commissione per il Paesaggio escll/sivamente nei casi in cui ciò venga espres.\'umenle richiesto dagli
organi dell "Amministra:ione Comunale e nei casi ricademi su
aree gravate da vincolo ambientale.
-I.
Per interventi minori (posa cartelfonislica. nuova linleggialura
di/accia/e. rijacimento coperture. ecc.) in Il/ago dell" Commissione per il Paesaggio il Rejponsabile del Servi:io preposto può
assumere direllamente il motiva/o parere e quindi il proVl'edimentojinale di competen:a ambientale.
Arf.48. B (Commissione per il Poesaggio in materia urbanistica)
I. In mQferia urbanistica. la Commissione per il Paesaggio valwa i
caralleri architel/onici ed ambientali dei piani alluativi proposti. i contenuti delle solzdoni planivolumetriche prospellate nonché - qualora ne venga
richiesta - i contenuti normativi degli strumenti di Variante.
2. La Commissione per il Paesaggio è anche chiamata acl esprimere
parere:
g! sulle proposte di Variante al P. R.G.:
hl sui programmi di riqualifìcccione urbana:
i) sulle proposte di pianifica~ione particolareggiata esecutiva:
j) sugli accordi di programma:
k) sui piani perl'edili:ia economica popolare:
/) sui piani alluQfivi di ini~iativa privata.
La valuta~ione 'Iuindi il parere ambientale anche in questi casi è ubbligatorio laddove vengano interessate aree gravate da vincolo ambientale.
Art.49.B (Commissione per il Paesaggio: funzionamento)
I. Il Presidente, d 'intesa con il Responsabile del Servdo ,
fissa le date di convoca~ione della Commissione, stabilisce l 'ordine dei
lamri, conduce la discussione e ne trae le conclusioni.
2. /1 Presidente nomina in sede di Commissione il Vicepresidente, In caso di assen~a del Presidentefa le sue veci il Vicepresidente
3. Per lo validità delle sedute e dei pareri della Commissione per il Paesaggio occorre lo presen~a di almeno 2 (due) componenti in
carica aventi dirillo di volO .
.J. I pareri della Commissione per il Paesaggio si intendono
validamente assunti con il voto(avorevole della maggioran~a dei votan/i.
5. /n caso di parifà di voti, prevale il va/o del Presidente
della Commissione.
6. I componenti della Commissione devono astenersi dal
prendere parte ali 'esame, alla discussione ed al giudi~io di pratiche ambientali (per ogni tipo di istan~", compresi i pareri preventivi), sia nella
jàse istrUl/oria che in quella decisionale, quando si traI/a di interesse proprio o di interesse del coniuge, dei parenti ed affìni entro il quarto grado.
Titolo VI - Disposizioni sugli spazi aperti
A rt. 50. (Regole per lo progettaziolle)
I. Gli interventi s ugli spazi pubblici elo dr uso pubblico devono
essere progettati tenendo conto dei seguenti criteri :
2. omogeneità: g li elementi (materiali, tipi. tecniche. colori) devono essere omogenei, evitando so luz ioni diverse ad uguali problemi:
3. semplicità: fra le poss ibili so luzioni va preferita la più semplice.
evitando l'introduzione di elementi vistosi. elaborati , di disegno ricercato.
orientandosi sulla massima sob rietà. s u elementi dell'immagine consolidata. su tecniche e materiali ampiamente co llaudati che garantiscano una perfetta esec uz ione;
4. economicità: non 3empre la soluzione di minor costo è la più
economica, perché è indi spensabile tenere conto della durabilità dei materiali e della làcilità di manutenzione e di riparazione dei manufatti: il costo
di un intervento non è so lo quello immediato della sua realizzazione, ma
anche quello che occorrerà per mantenerlo nel tempo funzionale e decoroso :
5. tradizione: fra le possibili so luzioni va preferita quella che impiega tecni che e materiali riscontrabili nella tradizione local e; questa rego la
vale so lo per le zone omogenee A e se esiste la capacità tecnica delle maestranze e la disponib ilità dei materiali tradizionali che permettano una esatta
riproduzione degli elementi tradi z ionali : qualora ciò non sia possibile è
preferibile un'altra so luzione che rispetti gli altri tre criteri qui esposti .
ArI. 51. (Decoro degli spazi aperli privali)
I. Le sistemazioni esterne ai fabb ricati costituiscono parte integrante
del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti ed
occupate concorrono al corretto inserimento dell'intervento nel contesto
urbano e alla valorizzazione dello stesso.
ArI. 52. (Spazi aperli cOllsegllellti ad arretrameli ti)
I. L'edificazione arretrata rispetto agli allineamenti preesistenti.
secondo quanto previsto dal successivo Ari. 5 7.3, deve comportare la definizione degli spazi prospicienti il suolo pubblico attraverso so luzi oni che
contribuiscano al miglioramento della qualità e della fruibilità dello s pazio
urbano.
2. Ogni spazio libero conseguente ad un arretramento deve essere
sistemato accuratamente a verde oppure dotato di idonea pavimentazione:
34
in ogni caso lo stesso deve risultare integrato con il disegno dello spazio
pubblico esterno.
3. Nei casi in cui l'Amministrazione Comunale imponga
l'arretramento delle recinzioni rispetto ai contini di proprietà. l'uso del terreno privato risultante esterno alle recinzioni stesse diventa pubblico. pur
restando privata la proprietà.
Art. 53, (Marciapiedi e passaggi pedonali)
I. Tutte le strade di nuova formazione devono essere munite di
marciapi edi e/o passaggi pedonali pubblici realizzati in conformità con la
normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
tàtta sa lvo. limitatamente alla pendenza longitudinale. l'impossibilità tecnica connessa alla morfologia del suo lo.
2.
La pavimentazi one deve essere realizzata con l'impiego di materiale anti sdrucciolevole, compatto ed omogeneo: nella progettazione di
nuovi marciapiedi e nella ristrutturazione di quelli esistenti dev'essere perseguita una omogeneità tipo logica con analogh i manutàtti presenti in sito,
uni formandosi. dove possibile. quanto a dimensioni. materiali e soluzioni
costrutti ve. Il colore prevalente della pavimentazione deve essere il grig io.
3, Devono essere individuati passaggi preferenziali per l'accesso
a spazi o editici pubblici. con attraversamenti protetti e segnalati della viabilità stradale. realizzati alle quote del marciapiede e raccordati con rampe
conformi alla normativa sulle barriere architettoniche al piano stradale.
... L'Amministrazione comunale provvede a s istemare i marciapiedi lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici comunali con partico lare attenzione alla fruibilità da parte di tutti i cittadini.
5. I proprietari devono sostenere la spese di prima sistemazio ne e
relativa pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti le ri spettive proprietà
nel caso di manomissione degli stessi per lavori edi lizi eseguiti all'interno
delle singo le proprietà,
6. A cura e spese dei proprietari possono essere predisposti e, previa approvazione dell'Amministrazione comunale. realizzati. progetti che.
in armonia con il contesto urbano circostante. s iano finalizzat i alla valorizzazione dei marciapiedi e degli spaz i pubblici antistanti gli edifici stess i
favorendo l'uso pubblico dei marciapiedi da parte dei pedoni eventualme nte
mediante la posa di dissuasori della sosta o altri accorgimenti similari.
7. I proprietari possono garantire con solleci ti interventi l'igiene. il
decoro e la pulizia dei marciapiedi fronteggiant i le rispettive proprietà.
Art, 54. (Accesso alla rete viaria)
I. L'accesso dei veico li dagli spazI pubblici agli spazi privati o di
35
pertinenza delle costruzioni è realizzato tramite passi carrabili. provVIstI
delle caratteristiche morfo logiche e funzionali previste dalla legge. autorizzati dall'Amministrazione Comunale e individuati con segnali di divieto di
sosta.
2. Se la costruzione fronteggia più spazi pubblici , l'accesso è consentito da quello di minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili è consentito
solo
quando
sussistano
comprovate
esigenze
di
movimento
all'interno eIa all'esterno dell'area interessata .
.J. I cance ll i posti sui passi c31Tabili devono essere arretrati. rispetto
alla strada almeno di m. 4.50. fatte salve eventuali deroghe per impossibi lità tecnica dimostrata dal progetti sta. In questo caso il cancello deve essere
dotato di sistemi automatici di apertura.
5. In ogn i caso. in assenza di marciapiedi, l'inizio di eventuali scivoli all'interno delle proprietà deve essere posto a non meno di m. 1.50
dalla sede stradale, salvo impossibilità tecnica dimostrata dal progettista.
Art. 55. (Nuovi passi carrabili)
I. In seguito a l rilasc io dei provvedimenti richiesti per gli interventi
edil izi. sullo spazio asservito dal passo carrabile è consentita. a spese
dell'editicante e a cura dell'Amministrazione Comunale l'apertura di passi
carrabili nella cordonatura del marciap iede per l'accesso dei ve icoli agli
spazi privati ave:
1.1. la larghezza del passo carrabile non sia superiore a m 6.00.: la
larghezza può essere di dimensioni maggiori per comprovate necessità nel
caso di attività produttive:
1.2. la distanza del passo carrabile dallo spigo lo della costruzione in
angolo lì'a due spazi pubblici. percorsi da traffico veicolare. non sia intèriore a m 12.00 .. fatti salvi i cas i di comprovata impossibilità attestata dal progettista.
Art. 56. (Strade private)
I. La costruzione di strade private è co nsentita nell'ambito dei Piani Attuativi. ovvero nelle Lane non urbaniuate, previa apposita convenzione.
2. I proprietari delle strade private devono provvedere alla pavimentazione. a ll' apposizione della segnaletica prescritta. all'i llum inazione e
alla manutenzione di quanto sopra specitìcato.
3. Le strade private su cui non insistono serv itù pubbliche possono
essere chiuse con cancello. sbarra, paracarro a scomparsa od altri idonei
impianti. Per ragioni di sicurezza la ch iusura può essere prescritta
dall' Amministrazione Comuna le.
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4 . Le strade private devono avere una carreggiata di larghezza tale
da consentire l'accesso dei mezzi di soccorso e prevedere idonei percorsi
pedonali .
Art, 57. (Recillziolli)
I. Tutte le aree, editicate e non, possono essere delimitate da rccinzione, purché quest'ultima non arrechi danno alla visibilità ai tini della
circolazione veicolare. In particolare le recinzioni devono essere conformi
al vigente Codice della strada C alle NTA del PRG vigente.
2. Le recinzioni devono essere contenute nell'altezza di m 1,80 ed
essere realizzate con elementi trasparenti (rete o pannelli metallici, inferriate, ecc.) a partire dall'altezza massi ma di m 0.60 dalla quota esterna alla
recinzione. Le fondazioni non devono insistere o invadere il suolo pubblico.
3. L'Amministrazione Comunale può imporre l'a rretramento delle
recinzioni al tine di aumentare la profondità del marciap iede lungo le vie, le
mulattiere e le piazze pubbliche o aperte al pubblico tran sito tino ad una
profondità di m 2,00.
4. Le nuove recinzioni devono, per quanto possibi le, allinearsi con
quelle limitrote, al fine di mantenere l'unità compositiva, unitormandosi
per tipologia e materiali . Nei casi di difficile interpretazione relativamente
agli allineamenti decide il Responsab ile del Servizio. sentito il parere della
Commissione Edilizia.
5. Eventuali muretti do vranno presentare le facce a vista in pietra
locale di colore grigio oroveniente da cava, messa in opera contestualmente
alla realizzazione dell'eventuale parte in calcestruzzo,
6. Le s upe rfici zincate delle parti in ferro di recinzioni e cancelli
non possono essere lasciate a vista. ma dovranno essere verniciate secondo
una griglia di colori predisposta dall'Ammini strazione Comunale.
7. Nelle zone agricole valgono le prescrizioni indicate all'artA3.5
delle Nonne Tecniche di Attuazione del PRG. Le recinzioni, per le aree di
stretta pertinenza degli edi fici c comunque per una superficie no n superiore
a 700 mq. devo no essere rea lizzate secondo moda lità ed LI SO dei materiali
che ne consentano un corretto inserimento ambientale. Nelle zone agrico le
non di stretta pertinenza degli editici eventual i recinzio ni non possono superare l'a ltezza di m. 1.20 e i materiali ammessi sono il legno. la rete metallica plastificata di colore verde scuro e la siepe viva.
A rt,58, (Recillziolli in zOlle d 'illteresse storico)
I. Nella zona territoriale omogenea A del PRG sa lvo diverse prescrizioni dei Piani attuativi valgono le seguenti norme:
2. E' vietata la tonnazione di recinz ioni che frazionino spazi liberi
tipologicamente unitari.
37
3 . Dove ammesso o in sostituz ione delle esistenti recinzioni non di
pregio. le recinzioni possono essere realizzate con inferriate, senza muretto
spo rgente dal terreno. realizzate esclusivamente con profilati semp lici (quadri O tondi pieni come e lementi verticali. piatti come elementi prevalentemente orizzonta li ) co n vern ici atura opaca o satinata di colo re scuro.
4 . E' vietato l'impiego di profilati metallici a L. T. U. Z. ecc .. di
elementi scatolari e tubolari. di reti e grigliati. di materiali quali l'alluminio,
l'acciaio inox e comunque di tutti i materiali d ive rsi dal ferro verniciato.
5. [n alternativa all'inferriata. dove coe rente con i caratteri del contesto. non in co ntrasto con diritti di terzi e compatibile per il so leggiamento
e la ventilazione dei luo!<hi, è ammessa la fo rm az ione di recinzioni costitui te da muro intonacato o -in pietra locale a vista con le s tesse tecniche e materi a[i previsti per le facciate degli ediììci.
A rI. 59. (Serre)
l . Le serre sono destinate esclusivamente alla col tivazione orto flo ricola e sono suddivise in stagio nali e permanenti.
2. Le serre s tagional i non devo no avere alcuna struttura muraria o
comunque permanente devono essere completamente rimosse ogn i anno.
3. Le serre permanenti in zo na agricola devono rispettare i seguenti
Iim iti :
3.1 di stanza minima dalle abitaz ioni m 10,00:
3 .2 distanza minima da strade e contin i m 5,00:
3.3 vo lume misurato su lla sagoma esterna non supen ore a 1.00
mc/mq di superticie del lotto:
3.4 essere comp letamente vetrate con ammesso un basamento in
muratura di altezza mass ima m 0.60:
3.5 mantenimento de ll o scolo delle acque rispetto alla rete di dellus-
e
so originaria.
·t Le serre permanenti in zone residenziali e produttive devono rispettare i seguenti limiti :
4 . 1 distanza minima da strade e contini m 5,00:
4.2 vo lum e misurato su ll a sagoma esterna non s uperio re a mc' 30
per ciascun lotto o per ogni mq 1.000 di s upe rticie scoperta:
4.3 essere completamente vetrate con ammesso un hasamento in
muratura di altezza massima m 0.60 e con parti a vista in pietra locale.
5. Le serre permanenti in zone residenziali e produttive sono conteggiate nella supe rti cie impermeabilizzata.
ArI. 60. (Inlercapedini e griglie di aerazione)
I. L'Amministrazione Comuna le può concede re strisce di terreno
pubblico per la creazione di intercapedini. riservandosi la facoltà di uso per
38
il passaggio di tubaz ion i. cavi o altro e purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere.
2. Le griglie di aerazione eventua lmente aperte sul marciapiede
devono presentare resistenza ad un sovraccarico acciden tal e di 1500 kg/mq
e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni,
rispettando in particolare le norme s ul superamento delle barriere architettoniche .
Art. 61. (Cartelli pubblicitari, mal/ifesti, il/segl/e)
I. E' soggetto CI permesso di coslruire il posi z iona mento. a scopo
di pubblicità. di oggetti di qualsiasi genere su i fabbricati. sulle aree libere di
pertinenza degli stessi o sulle aree non editìcate pubbliche. private e di uso
pubblico. L 'autorizzazione risulta accordabile solo quando risulti accertato
che non venga alterato in alc un modo il decoro urbano.
2. Nelle p3l1i di territorio di particolare rilevanza ambientale. sui
prospetti di chi ese ed edific i di ca rattere storico-m1istico. è vietata
l'esposizione di oggetti, insegne e cartelloni pubblicitari.
J. Le insegne a bandiera. oltre a rispettare le prescrizioni di cui
all·Art. 79, sono consentite. previa domanda di permesso di costruire, so lo
se realizzate con materiali, tònne e co lori conso ni al contesto architettonico
e ambientale nel quale vanno inserite .
Art. 62. (II/dicatori ed altri apparecchi)
I. L'Ammini strazione comunale può. per ragiolll di pubblico interesse e previo avviso alla proprietà, app licare (o fare applicare) su l fronte
delle costruz ioni :
1.1 le targhe con indicazione dei nomi assegnati alle aree pubbliche ;
1.2. i carte lli per segnalazi oni stradali:
1.3. le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche. di tracciamenti. di idranti. ecc. :
1.4. le mensole. i ganci . le condutture per la pubblica illuminazione
e per i servizi di trasporto pubblico. tranviari e tìloviari:
1.5. i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto. di pronto
soccorso e delle farmacie:
1.6. i cartelli segnalatori dei se rvizi pubblici postali. tele tònici e si mili ;
1.7. gli orologi elettrici;
1.8. i sostegni per i fil i conduttori elettrici;
1.9. gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro
e lemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici;
1. 10. le targhe e gli apparecchi relativ i ai pubblici se rvi zi .
2. Le targhe delle vie. le piastrine. i capisaldi. gli avvisatori. gli oro-
39
logi elettrici e i cartelli sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista.
3. L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffi co o essere pericolosa per il pedone .
4. Il proprietario. prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un
tàbbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai
comma precedenti, deve darne avviso al Sindaco o all'ente interessato. che
prescrivono nel più breve tempo possibile le cautele dci caso.
5. La manutenzione degli oggetti. elencati nel presente articolo nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate. è a carico deg li
enti o privati interessati.
6. Gli indicatori e gli apparecchi d i cui al presente articolo possono
essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora
non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle
caratteristic he delle costruzioni stesse e dell'ambiente.
Art. 63. (Numero civico degli edifici)
I. L'Amministrazione comunale assegna il numero civico e i relativi
subalterni da apporsi a spese del proprietario. Gli indicatori numerici vengo no forniti e posati esclusivamente a cura dell'Amministrazione comunale.
utilizzando materiale resistente (numero nero s u fondo bianco). secondo le
sagome e le forme derivanti dalla tradizione locale.
2. Il numero civico deve di norma essere collocato a tianco della
pOlia di ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, a un'altezza variabil e da m 2.00 a m 3,00 e deve essere mantenuto nella medesima
posizione a cura del proprietario.
3. Le eventual i variazioni della numerazione civica. previa noti fica
all'interessato, sono realizzate a spese de ll'interessato.
-I. In caso di demo li zio ne dell'edificio. di soppressio ne di porte esterne di accesso pedonale o di variazione della numerazio ne civica, il proprietario restituisce all'Amministrazione. nel termine di quindici giorni. g li
indicatori in precedenza assegnatigli.
A rt. 64. (Allacciamento degli edifici ai servizi a rete)
I. Gli edifici devono essere dotati delle canalizzazioni interne per i
servizi di fognatura. idrici , di distribuzione dell 'energia elettrica, del gas,
dell'energia termica e di telecomunicazione e devono essere allacciat i alle
relative reti ed infrastrutture secondo la vigente discipl ina.
2 . Cost itui scono opere di urbanizzazione primaria le reti ed infrastrutture per i servizi di fognatura . idrici. di distribuzione dell'energia elettrica. del gas, dell'energia termica e delle telecomunicazioni nonché le diramazioni delle stesse su suo lo o sottosuolo pubblico ovvero asservito all'u-
~o
so pubbl ico. che si rendessero necessarie al ti ne d i assic urare le dotazioni
degli ed ifi ci.
3. Le dotazioni. gli allacciamenti e le infrastrutture di cui ai comm i
precedenti so no obbligatori negli interventi di nuova editi cazione e di ristrutturazione edilizia e devono essere approntati anche nel caso di interve nti di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo che preve da no l' adeguamento dei servizi tecnologici riguardanti un intero ed ificio.
4. L'approntamento e la rea li zzazione delle dotazioni. degli allacc iame nt i e delle infrastrutture interne all e proprietà di cu i sopra devono
essere autocertificati dal professio nista incaricato di redigere il progeno
edili zio e non costi tuiscono elemento condizionante l' inizio dei lavo ri o il
rilascio dei provvedimenti edilizi.
5.
Eventuali opere esterne alla propneta e finali zzate
a ll 'a llacciame nto ai pubblici servizi sono oggetto d i do manda specifica da
ino ltrare all'Amministrazione Com unale ed al pagamento di una cauLione
per rottura e ripri stino del manto strada le ed altri manutàtti di prop ri età comunale .
6. TU/li gli immobili del'ono convogliare le acque di scarico nella
rete fognaria. secondo le modalilà stabilite dal Regolamento di fognatura o
dali E nte Gestore del Servi~io. Nel caso d 'immobili siti in :ona non proVl'ista di rete fògnaria e in mancan~a del regolamel1lo di fognatura. si applicano le dispos izioni delle leggi vigenti.
7. L'insta llazione degli apparati d i ricezione. singo li e co ll ettiv i.
de lle trasmi ssion i radiotelevi sive sate llitari deve ispirarsi ai principi della
sa lvaguardia del decoro del te rritori o e del rispetto dell'impatto visivo ed
amb ientale . Gli immobili già dotati di impianti centra li zzat i tradizionali di
ricezione s i avvalgono, dove possibile, di antenne parabo li che collettive
anc he per la ricezione delle trasmissio ni radiotelevisive sate ll itari .
8. AI fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici
s ull'intero territorio delle Zone omogenee A so no vietate le installazio ni di
antenne parabolìche all'esterno d i balconi. terrazzi che non siano di co pertura, comignoli. giardini e cortili quando le antenne siano vis ibili dal piano
della strada delle pubbliche vie . Le stesse devono essere collocate s ulla copertura degli edifici. sul versa nte opposto la pubblica via.
Ari. 65. (A ree urbulle i"edijiCllte, edijici in disuso e C/lve)
Le aree ineditìcate all'interno del perimetro del ce ntro ab itato non possono essere lasciate nell o stato di abbandono ma devono essere
soggette a manutenzione periodica assicurando g li as petti di arredo e di
decoro urbano .
Le aree inedificate. g li edifici o parti di essi. i manufatti o
strutture analoghe in di suso, che determinano o che possano detenninare
grave situazione igienico-sanitaria e ambi entale. devono essere adeguata-
41
mente recintate e sOltOposte ad interven ti peri odici di pu lizia. cura dci verde. e se necessa ri o . di di sin festazio ne o d i de ratt izzazione, sia nel caso di
una loro sistemazio ne sia in caso di demo lizione. In partico la ri si tuaz ioni di
rischio dov ute alla presenza di am ianto, serbatoi. linee di raccolta e smaltimento delle acque si deve provvedere a l mantenimento in el~ì cienza e sicurezza delle strutture interessate o alla loro bo ni lì ca
L 'Ufti c io tecnico può per ragioni di sicurezza. di tutela amhientale. di igiene e di deco ro prescrivere che le aree ined iticate in tregio a
spazi pubbli ci siano chiuse con muri di c inta e cancellate o con recinzioni,
che d iann garanzie di sta bilità e durata. c he abbiano altezza non superio re a
2.50 m e aspeno decoroso.
Le cave devono essere racch iuse con recinto per l'i ntero loro
perimetro.
In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra si
provvede a ll 'esecuzione d'uftìcio in danno del contravven tore.
A ri. 66. (Disciplillll del verde)
Le zone ve rdi. i parc hi . i complessi albe rati d i va lore ornamentale devo no essere sa lvaguardati, curati e mantenuti co n l' obb li go della
puli z ia del te rreno. potatu ra de lle piante, sosti tuzione delle medesime in
caso di deperimento: qualsiasi sostituz ione delle piante di a lto fusto d i dette
zo ne deve essere auto ri zzata dall'Ufficio Tecn ico.
Neg li in terventi di formaz ione e trastormazione del ve rde
neg li spazi pubblici e pri vati si dovranno ri spena re i seguenti crite ri :
.1
ricorso esclusivo a specie arbo ree e arbusti ve spontanee ed
acq uisite nel territorio di S.Omobono Imagna. indicate nell' elenco s uddi viso per differenti tipologie di intervento. d i c ui all'a llegato A:
.2
ri s petto dell e es igenze specifiche di ogni essenza di irrigazione naturale dell ' apparato radicale ;
.3
di stanza delle alberature dai contini o da altre editìcaz io ni
commi surata co n lo sv iluppo preved ibil e de ll a chioma, c he in ogni caso non
deve diventare fattore di di sturbo e a lterazione delle cond izioni di so leggiamento e ventilaz ione degl i ambienti confinati prospicienti.
2.
I proprietari di alberi o altra vegetazione adiacente a s paz i
pubblici so no tenuti ad effenuare la manutenzione necessaria arfìnché non
sia intralciata la viab ili tà ve ico lare e pedonale o compromessa la vis ibilità
della segnaletica e la visibilità de ll a carregg iata: qualora, per qual sias i motivo, cadano s u spaz i pubblico di uso pubblico alberi. arbusti o ramaglie
affe renti a terreni pri vat i, i proprietari dei medesimi hanno l'obbligo d i ri muoverli il più presto poss ibile e pagare e ventuali danni.
3.
Per g li inte rventi s ulle fonnaz ion i bosc hi ve, fatt i sa lvi i vinco li e i divieti previsti da ll a normativa vigente. vanno osservati i seguenti
ind irizzi:
2.1
contro ll o del ceduo e in ge nerale delle attività forestali a l li ne di evita re dissesti idrogeologic i e di au mentare la capacità drenante de l
soprassuolo;
2.1
promozione di ince nti vi per la trasformazione naturalistica
di boschi degradati o abbandonati e il ripristino di sen tieri antichi
2.1
gli arbusteti -cespuglieti, di origine naturale o arti fi c iale. sono
equ iparati ai boschi a tutti gl i effetti di legge e soggett i ai medes imi vinco li
e divieti.
Le aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle
alberature. no n devono essere utilizzate per depos iti di material e di qualsias i tipo, anche a l fine di evitare infiltrazioni nocive agli apparati radica li .
I filari esistenti vanno conservati e mantenuti fino al termine
del turno; se s i rende necessario l'abba ttimento di una pianta. quest'ultima
va sostituita con un nuovo esemplare della stessa specie; per i filari di nuova formazione. o ltre al ri spetto dell e prescrizioni di c ui al co mma 2. restano
fe rm e le disposizioni del Nuovo Cod ice della strada.
Le aree di pertinenza delle a lberature poste entro spazi pubblici e di uso pubblico sono inedifi cabili e non possono ospitare a lcuna costruz ione o struttura pro vvisoria; dove non diversamente prescritto nei piani
urbanistici attuativi. la s uperfi c ie di pert inenza delle a lbe ratu re dovrà essere
permeabi le.
Sulle alberature non devono essere apposti ca rtelli segnaletic i né di altra natura a nche per periodi tempora nei .
In presenza di esse nze arbo ree. nel1'installazi one di impianti
luminosi dovrà essere evitato l'impiego di proi ettori ad elevata emi ss ione di
calore, al tìne di non pregiudicare la salute delle pial1le.
Gli scavi per la posa in o pera di nuo va impiantistica tec nologica interrata devono osservare distanze e precauzioni ta li da non compromettere gli apparati radicali delle piante.
·D
Titolo VII - Disposizioni sugli spazi edificati
AI. 67. (Misuraziolle dell'alleua delle coslruziolli)
L 'altezza dei fabbricati si misura dal caposaldo altimetrico.
ovvero la quota media del terreno naturale o del marciapiede stradale s u cui
si assesta l' ediflcio a sistemcdone avvenuta. fin o alla quota media ponderale dell'intersezione tra la gro nda e il muro perimetrale. ovve ro il punto più
alto del coronamento in caso di editici senza gronda. E' inleso che, nel caso
in elli / 'inlerse=ione tra la gronda e il muro perimetrale sia pasla ad una
quola inferiore a quella della gronda .1'Iessa (ad esempio per !!ronde sago
male), occorre [are riferimento alla ({Ilota di {{lIeSI 'uliima.
2, Per g li ed ifi ci industriali e per gli annessi agricoli non rientrano
nel calco lo dell"altezza, salvo ave diversamente specificato e compatib ilmente con la tutela dell"ambiente circostante. gli apparecchi di abbattimento. depurazione e trattamento degli scari chi gassosi. i van i tecnici strettamente connessi ai processi produtti v i,
3, L'Amministrazione Comunale s i rise rva la facoltà di indicare il
caposaldo a lt imetrico nel caso di contesti co n particolari caratteristiche sotto il profilo ambien tal e. architettonico. orograflco,
4 , L'Amministrazione Comunale può concedere che si superino le
altezze massime quando si tratti di torri campanarie, di cimin iere di opifici.
o di a ltre specia li attrezzatu re di carattere ind ustriale,
Art. 68. (Tipologie edilizie)
I, Ogni singolo tàbbricato residenziale può essere costituito da non
più di otto unità immob ilia ri abitative. Ne l caso di ed ifici del tipo case a
schi era, dove ogni unità immobiliare abitativa sia disposta su più li ve lli . il
numero massimo consentito si riduce a quattro per ogn i blocco edilizio ,
2. I fabbricati ad uso abitativo non possono supe rare la lunghezza
massima di 32 metri: nel caso di fabbricati con fronti curve o che formino
tra loro ango li magg io ri di 90 gradi. la lunghezza si misura congiungendo in
linea retta i due spigoli più distanti tra loro,
3, Qualora due o più fabbricati. all'interno dello stesso lotto di terreno. siano collegati tra loro. anche con qualsiasi tipo di semplici e lementi
murari o tettoie. dal punto di vista del numero de lle unità immobiliari abitative ve ngono considerati come un unico fà bbricato e quindi sono soggetti
alle limitazioni di cui al comma I.
4. In ogni fabbricato residenziale sono ammesse non più di due unità immobiliari abitative aventi superficie lorda inferiore a 70 mq .
Ari. 69. (Norme speciali di edificazione)
I. L' Amministrazione Co munale. su confanne parere della Commissione l:òdilizia, può adottare nonne edilizie special i per quanto riguarda
la disposizione plani metrica. la vo lumetria ed il carattere architettonico
degli editici prospicienti piazze. slarghi di strade a calibro non costante e
per edifici che dovessero sorgere in prossimità di monumenti o luoghi di
il1leresse anistico, sto ri co o ambientale. prescrivendo altresi una progenazione unitaria.
Ari. 70. (Decoro e qualilà degli edifici)
I. La qualità dei si ngo li progeni ed ili zi e il loro impano
sull'ambiente urbano, oltre che nei termini previsti dalla vigente legi slazione, sono oggetto di specifica valu tazione. anche dal punto di vista della loro
co nfigurazione architettonica, del decoro e della so lidità dei materiali di
tìnitura. ad opera della Co mmi ss ione Edili zia. come previ sto dall'Q
2. Gli interventi sulle facciate degli edifici di nuova editicazione o
oggeno di ri strutturazione. con panicolare riguardo a quelli prospicienti gli
spazi pubblici. devono ri sultare di alta qualità. onenuta attraverso il corretto
uso di rivestimenti e materiali di finitura. ani a resistere, per le loro caraneristiche tecniche o dei trattamenti adottati, all'aggressione degli agenti atmosferici, agli atti vandalici, nonché atti a garantire sicurezza ed in grado di
armonizzare l'edificio oggetto di intervento con il contesto urbano circostante.
3. E' fàcoltà dell'Ammini strazione Co munale. su conforme parere
della Commissio ne Edilizia, tenendo conto della localizzazione e della destinazione d'uso dell'edificio. di prescrivere specia li accorgimenti nelle
opere di finitura e nell'impi ego di materia li di ri vestimento e di copenura.
4. Con provvedimento motivato può essere imposta ai proprietari
degli editìci l'esec uzione dei rivestimenti e finiture su ed itì ci e manutàtti.
nonché la rimozione di sc ritte. insegne, decorazioni. coloriture e SQv ra-
strutture in genere.
5. Qualora, a seguito di demolizi one o interruzione di lavori, pani
di editici visibili da luoghi apeni al pubblico arrechino pregiudi zio al contesto circostante, può venire imposta ai proprietari la loro sistemazione.
-15
Art. 71. (Omogelleità delle frollti dei fabbricati)
I. Nel caso in cui un edific io sia suddiviso in senso orizzontale o
verticale rra due o più proprietari. ai fini del decoro urbano si considera
come un solo stabile indiviso.
2. L'Amministrazione Comunale valuta positivamente le proposte
di trasfonnazione e manutenzione che si estendano a tutto il fronte
dell'edificio e ne conservino l'omogeneità: sono vietati gli interventi che
abbiano per risultato di rendere manifesto il l'razionamento dello stabile.
Art. 72. (Disciplina dell 'liso dei materiali di finitllra)
I. Salvo dive rse ind icazioni di specifici strumenti normativi, le
superfici edilizie devono essere finite con intonaco colorato in pasta ovvero
finito con uno strato superfic iale colorante,
2. E' esc luso l'utilizzo di material i plastici e vernici protettive trasparenti ad elevata lucentezza. So luzioni figurative o pal1icola ri tecniche di
finitura devono ottenere preventivo assenso da pal1e dell'Uffic io Tecnico.
sentita la Commissione Edilizia.
3. In nessun caso è ammesso l'uso del calcestruzzo faccia a vista.
nemmeno per pilastri. velette, gronde. parapetti e so lette di balconi.
-I . Gli element i lapidei a vista devono essere in pietra locale grigia
provenienle da cava; l' eventuale uso di pietre similari, purché sempre provenienti da cava, deve essere concordato con l'Ufficio Tec ni co. sentito il
parere della Commissione Edi lizia.
5. I comignoli dOlnmno essere in pie/l'a locale come sopra oppure
intonacati e rivestiti come le làcciate.
6. Gli edifici esistenti intonacati in tutto o in parte non possono, di
norma, subi re interventi di scrostatura. anche parziale. finalizzati
all' evidenziazionc delle sottostant i strutture murarie in pietra o mattoni.
sa lvo il caso in cu i si tratti di strutture ori ginariamente a vista.
7. Negli edifici es istenti dotati di muratura esterna in pietra locale a
vista, ogni tipo di imervenlO deve prevedere il mantenimento di tali murature.
8. Solo in seguito a ritrovamenti, in sito, di particolare interesse architetton ico, storico O artistico, ovve ro in presenza di particolari situazioni
ambientali , sono ammesse so luzio ni di tìnitura in deroga alle disposizioni
di cui ai precedenti commi I e 5. Ciò è comunq ue possibile unicamente in
seguito all'approvazione di uno spec itico progetto che ev idenzi chiaramente, sostenga e giustifi ch i le scelte proposte ed in funzione di un migliore e
più corretto inserimento ambientale ovvero di una maggior valorizzazione
del manufatto.
9. Le parti in pietra (portali, balconi, scale. ecc.) presenti neg li edifici e che rappresentano elementi documentali di significato stori co. architettonico o artistico, vanno conservate all o stato ori ginari o e i necessari in-
-16
terventi manutentivi non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura. E'
ammessa la sola sost ituzione, con analogh i materiali. delle parti degradate e
non recuperabili.
A rt. 73. (Disciplina del colore)
l, Il colo re delle tacciate deve rapportarsi per integrazione armoni ca con il contesto ci rcostante. val utando la vis ione d'insieme della via o
de lla piazza, l'impianto spaziale, g li elementi architettonici limitrofi, la
luminosità del con testo e della superfici e ogget10 d'intervento, la s ua estensione in rapporto agli altri e lementi di prospetto (griglie, infi ssi, portoni ,
ecc.) o decorativi. le relazioni cro mati che con la vegetazione e le attrezzature urbane circostant i.
2. Considerato il ruolo essenz ial e che le facciate degli edifici rivestono ne ll a defini zio ne della qualità dello spazio antropico, i progetti ed ili z i
dovranno contenere s pecifiche indi cazio ni relative ai materia li di finitura e
ag li aspetti co lo ri st ic i di tutte le parti esterne degli ed iti c i. Tali elementi
potranno essere oggetto di richies te d i modificazione e prescrizione da parte
de ll a Co mmi ssio ne Edi lizia. o dei co nsu lenti s pec ialisti c he
l'Amministrazione Co munale intendesse affiancare alla Com mi ssio ne stessa per esprimere le opportune valutazio ni in merito all a materia.
IO. Nel caso di prescrizioni diverse da quelle proposte in sede di
progetto. la scelta definitiva delle campionatu re sarà effettuata in accordo
co n ric hi edenti e progettisti, anche mediante l' e ffett uaz ione di oppo rtuni
so pralluoghi .
II. Quanto so pra detto va le anche nel caso d' intervent i di man ute nz ione strao rdina ri a che prevedano modificazio ni degli aspetti di tinitura e
co lore delle superfic i esterne deg li edifici.
A rt. 74, (Griglia dei colori)
I. Sulla scorta degli in te rventi realizzati secondo le modalità e con
le eventuali presc ri zio ni di cui a l precedente Art. 73, l'Amministrazione
Comunale redigerà una artico lata "G ri glia dei colori ", la cui funz ione sarà
quella di defin ire gli indirizzi e le presc ri zioni relati ve agli interve nti di
tinitura delle facc iate degl i ed itì ci pubblici e privati.
2. Le eventuali mod ifiche di tal e Griglia verranno ass unte con delibera da ll a G iunta Municipale su proposta della Commi ss ione Edi li zia
Comunale e dell'Uffic io Tecn ico.
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Art. 75. (Portici e gallerie)
I. I portici. le gallerie ed altri luoghi privati aperti al pubblico passaggio de vono essere pavimentati con materiale idoneo e approp riato
all'ambiente e alla funzione. previa approvazione della Commi ssione Edilizia Comunale
2. Gli aspetti architetton ic i. le relazioni spaz iali ed i materiali di tinitura di portici e ga llerie devono essere studiati nel rispetto delle ca ratteristiche dei luoghi. delle strade e dell 'ambiente circostante.
3. La manutenzione, l'il luminazione e la pulizia di detti s pazi è a
carico dei proprietari.
'I. I proprietari possono garant ire co n sol leciti interventi I·igiene. il
dccoro e la pu lizia dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà.
5. Per l'accesso alle amezzature ricel1ive. ricreative e che comunque prevedono l'afflusso di pubblico. è ammessa l'installazione di pensiline
e passaggi coperti anche tramite occu pazione di suolo pubblico. salvo
l'appl icaz ione della relativa tassa.
ArI. 76. (Zoccoli e decoraziolli)
I . Lo zoccolo degli edifici prospicienti direl1amcnte spaLi pubblici
deve esse re costituito da materiali duri e resistenti ed ave re un 'alteLza di
alme no cm 60.
2. Lo zoccolo degli edifici non può occupare alcuna pane dell'area
stradale.
3. Le decorazioni degli edifici, qualora ad altezza inferiore a m
3.50 dal suolo. non possono sporgere sull'area stradale più di cm 3.
Prescrizioni partico lari possono essere impartite qualora si tratti di editìci
es istenti di panicolare interesse storico o artistico.
A ri. 77. (Co rpi di fabbrica sporgellti)
I. E' vietata la costruz ione di corpi di fabb ri ca s porge nti su l marciapiede. tàtte sa lve le presc ri zio ni d i strumenti urban istic i attuativi o prescrizioni dell'Ammini strazione Co munale (senti ta la Co mmi ssione Edi lizia) derivanti da particolari esigenze d i carattere architettonico o ambientale .
A ri. 78. (Sporgenze e agge/li)
I. La realizzazione d i strutture aggettanti su suolo pubblico (balconi. pensiline, gronde. comicioni, ecc .) viene va lutata caso per caso dalla
Commissione Edi lizia in relazione a specitici aspetti funzionali. architettonici o ambientali .
~8
1. Sono ammessi aggetti non s uperiori al 10% della larghezza stradale e con un massi mo di m 1,50: l'a ltezza dal suo lo deve essere non minore di m 4,50 in mancanza di marciapi ede e non minore d i m 3,50 in prese nza di marciapiede (mi surata fra l'i ntradosso e il suolo a tilo di pa rete).
Art, 79. (Tende. lapidi, vetrinette e decorazioni murali)
,
I. E' consentita l'apposi zione alle porte e alle finestre di tende che
posso no anche aggettare s ull o s pazio pubblico. con l'osservanza delle prescrizioni che verranno impaltite caso per caso, a condizio ne che siano retrattili e che non abbiano strutture d 'appoggio fi sse.
2. Le tende poste s ulle apert ure de i piani telTeni sono proibite
quando pros pettano su strade prive di marciapiedi .
3. Le tende, le loro appendici ed i loro meccani smi non possono
esse re posti ad altezza inferiore a m 2.40 dal marciapiede.
4. Le lapidi poste su fàcciate di edi fici anche privati. a ricordo e
comme moraz io ne di personaggi o eve nti storici. so no da ritenersi inamovibili, sa lvo auto rizzazione comunale e delle a ltre au to rità co mpetenti .
5. E' amm essa la posa d i vetri nette purché non alterino o coprano
gl i e leme nti a rc hitetton ici de1l'editicio e purché rimangano entro il fi lo di
fàcc iata senza sporgere s ul s uolo pubblico.
6. Non si possono eseguire sull e tàcciate degli editici e su altri muri esposti alla pubblica vista, dip inti fi gu rativi ed ornam entali di qua lsiasi
genere, né procedere al restauro di quelli già es istenti. senza avere ottenuto
l'approvaz ione dei re lati vi progetti e bozzetti .
At. 80. (Grondaie e pluviali)
I. Tutte le coperture degli edific i de vono essere munite di canali di
raccolta delle acque meteori che e di pluvia li .
2. Qualora i pluviali nella parte basamentale siano esterni al tàbbricato devono essere realizzati in materi a le indefo rmab ile tino all'altezza
di m 2,00. Ne ll e pareti s u strada i pluviali devono essere incassati almeno
per un'altezza non minore di m 3,50 dalla quota del suo lo.
A rt. 81. (Volumi tecllici)
l. So no considerati vol umi tecnici gli spazi strettamente necessari
a1l'alloggiamento di impianti tecnologici o parti di essi, quali ad esempio:
extracorsa di ascensori o montacarichi , centrali termiche, impianti di refrigerazio ne e co ndi zionamento. centraline per ricezione e/o trasmissione
2. Nei nuovi editici è vietata la costruzione di vo lumi tecnici e-
mergenti dalle coperture o esterni alla sagoma dell'edi ficio. fatta eccezione
per gli eXlracorsa di ascensori e per impianti tecnologici negli edi tìci produttivi e sa lvo casi particolari motivati e valutati positivamente dalla Commissione Edilizia. sotto gli aspetti compositivi. architettonici e di inserimento ambientale.
3. Negli edifici esistent i. laddove consentita da l tipo di intervento
previsto dal PRG, è ammessa la realizzazione di volumi tecnici. a co ndi zione che gli stessi siano progettati in assonanza con le caratteri stiche architettoniche degli edifici e compatibili con il contesto ambientale.
A rt, 82, (Cisterne per la raccolta delle acque piovane)
l, Nell 'ambito del/ 'edili=ia residen::.iale. ogni intervento di nuova
o di ris/rut!uradone radicale con rifacimento di hnpianli tecnici, deve prevedere lo reali::.::.a::.ione di cisterne per lo raccolta delle acque
piol'ane da u!ili~~are per lisi non alimentari.
2. Tali cisterne dovranno avere una capacità minima di 2. 000 litri
per armi unità abitativa.
3. Le cisterne dovranno essere lola/menle in/errale e coperle, ovvero collocate all'interno del volume edificato.
-I. Nel/'ubica::.ione delle cisterne dovranno essere rispellate le dislan=e minime da si rade e corsi d'acaua previsle dai vigenli ,.,'{rumenl; ur~
banistici.
5. E ' possibile derogare dalle disposi::.ioni del presente articolo solo
nel caso di impossibilità tecnica connessa ad elementi spa::.iali, statici O
impiantistici, ovvero all'esisten::.a di vincoli stabiliti ai sensi della normativa vigente in materia di beni ambientali e archeologici, In queslO caso
l'estensore del progetto è tenuto a motivare. documentare e sol/ascrivere
.l'allo la propria responsabilità tale impedimento.
costru~ione
A rt, 83, (Mal/ti di copertura)
l, Tuili i mami di copenum dovranno avere colora::.ioni scure, 117
sinlonia con i cromatismi originari dei telli del/a Valle Imagna,
2. Nelle zone omogenee A del PRG e in tutte le costruzioni esistenti dotate di manto di copertura in pietra. eventuali interventi di manutenzione e rifacimento devono prevedere analogo materiale, messo in opera
secondo le tecniche costrutti ve tradizionali.
3, Qualora non esistesse la capacità tecnica delle maestranze e la
disponibilità dei materiali locali che permettano una esatta riproduzione del
tradizio nal e tetto in "piode" , la scelta del manto di copertura in pietra va
concordata con l' Ufficio Tecn ico, sentito il parere della Commissione Edilizia, ma dovrà comunque prevedere il colore grigio,
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Art. 84. (Ripari ai tetti iI/ciiI/ali)
l. Le fàlde delle coperture inclinate aventi pendenza superiore al
30% dovranno essere dotate di idonei dispositivi fennaneve . Tutte le là/de
di copertura inclinate dovranno essere do/ate di opportuni punti di sicurezza da utilizzare nelle normal i operazioni di manutenzione della copertura .
ArI. 85. (Manutel/zione e revisiol/e periodica delle costruzioni)
6. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere le costruzio ni e le aree
libere di peninenza dei fabbricati in condizioni di abitabilità. di decoro. d i
idoneità igienica e di s icurezza ambientale assicurando tuni i necessari interventi di manutenzione.
7. In pm1icolare i proprietari sono tenuti a mantenere in buono stato i
prospeni. i fronti. le gronde ed i canali di gronda. i fumaioli ed i camini
degli edifici. nonché i pilastri ed i soffini dei ponicati. le pareti degli and iti. degli atri. delle scale. dei corridoi e di tuni i luoghi di uso comune. gli
intonaci. le iinteggiature dei muri. Le aree libere devono essere mantenute
decorose e pulite. evita ndo che vi crescano e rbacce e che diventino ricettacolo di topi. rettili ed a nimali randagi. o deposito di materiale abbandonato.
8. Qualora la mancanza delle condizioni di abitabilità. decoro. igiene
e di sicu rezza ambientale sia di po rtata tale da comportare pericolo per la
pubb li ca incolumità o l'igiene pubblica. si applicano le d ispos izio ni v igenti in tema d i provvediment i cont ingib ili e urgenti in materia edilizia e sanitaria.
9. Il Responsabile del Servdo può fàr esegui re in ogni momento.
previ o congruo preavviso. ispezio ni dal persona le tecnico e sanitario del
Comune o dell·A.5.L.. ovvero da a ltro personale qualificato. per accertare
le condizioni delle costruzioni.
IO. Le inadempienze a quanto presc ri tto dal presente articolo sono
sanzionate. trascors i inuti lm ente 90 giorni dalla notifica agli interessat i da
pm1e dell' Ufticio Tecnico. con ammende variabili da 100 a 500 Euro. ripctibili ogni 90 giorni .
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Titolo VIII- REQUISITI DEGLI IMMOBILI
Art. 86. (Requisiti igienico-sanitari)
I. Tutti gli interventi sugli immobili devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il ri spetto delle nonne igienico-sani tarie stabilite dal locale Regolamento d'igiene e dalle altre normat ive vigenti in matena,
A rt. 87. (Requù'iti rehltivi alla sicurezza e prevellzione incendi)
I. Tutti gli interventi sug li immobili devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza e di prevenzio ne incendi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
Art. 88. (Requisiti re/alivi ad accessibilità e fruibilità)
I. Tuni gl i interventi sugli immobili devo no essere progettati e realizzati in modo da garantire il rispetto dei req uisiti per I"eliminazione delle
barriere archi tettoniche e per l'accessibilità e la fru ibi lità degli spazi costruiti da pa rte di perso ne ti sicamente imped ite. stabiliti dalla nonnativa
vigente in materia
A rt. 89. (Requisiti relativi alla sicurezza degli impiami)
I. Tutti gli interventi s ugli immobil i devono esse re progettati e realizzati in modo da garantire il rispetto dei requisiti di sic urezza per gli impianti stabiliti dalla nonnativa vigente in materia
A rt. 90. (Requisiti relativi allo sl/lal/imento dei rifiuti e per la tu/eIa
dilli 'inquinamento)
I. Tutti gli interventi sugl i immobili devono essere progertati e reali zzati in modo da garantire il rispetto dei requisiti relativi allo smaltimenlO . alla raccolta differenz iata dei rifiuti e per la tutela daIrinquinamento
stabi Iiti dall a normativa vigente in materia
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Art. 9/. (Requisiti energetici)
I. Tunì gli intervenri sugli immobili de vono essere progerrari e realizzati in modo da garantire il ri spetto dei requi si ti sui consumi energetici
stabiliti dalla nonnati va vigente in materia. con particolare anenzione a l loro
contenimento e prevedendo eve ntualm ente sistemi alternativi di produzione
energetica.
Art. 92. (Requisiti acustici passivi)
I.
Gli edifici devono essere costruili in l1Iodo da garanlire che i pooccupanti siano idoneamente difesi da rumore proveniente
dali 'ambieme eslerno, nonché da quello emesso da sorgemi inlerne () conlilen~iafi
1, I requisiti alli ad assicurare idonei livelli di prote~ione degli edi·
.tici da rumore devono essere veri/ìcati per quanlo concerne:
rwnorosi fà proveniente da ambiente esterno:
rwnorosità trasmessa per via aerea fra arnhienri adiacenrÌ sorrapnorumori di calpeslio:
rumorosilà provocala da
dell 'edificio :
impiami ed apparecchi tecnologici
rumorosi/à provocclia da al/ivi/Ò con/igneo
J. Per le slrullure di nuova edifica::ione dovrà essere rispellata la
normativa vigeme in maleria ed in parlicolare il D. P. C. M. 5./1.9 7 e la Ler:r:e ti. -1-17 /995.
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Titolo IX - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
At. 93. (Vigilanza e responsabilità)
I. L 'Amministrazione Comunale esercita le proprie funzioni di vigilanza attraverso la puntuale verifica della corretta fonnazione del titolo per
I"esecuzione delle opere edilizie e attraverso il controllo dell"esatta realizzazione delle stesse nel rispetto delle responsabilità prop rie dei singoli operatori.
2. I soggetti in possesso di titolo abilitante devono rispettare tutte le
norme di cui al presente Titolo IX, in quanto applicab ili agli interventi edilizi da realizzare e devono comunque segnalare l'inizio e l'ultimazione dei
lavori .
Art. 94. (Inizio dei lavori)
I. I lavori edili hanno inizio:
a) allo scadere del trentesimo giorno successivo alla presentazione
di denuncia di inizio attività, qualora entro tale giorno non sia
sopravvenuto l'ordine motivato di non effettua re i lavori stessi:
b) entro il termine indi cato nel provvedimento edilizio.
2. Le sole opere di scavo e di approntamento del cantiere non val gono ad integrare l'effettivo avvio dei lavori.
3. Il termine per l'inizio di tutti i tipi di intervento non può essere
superiore ad un anno. Se titolare del provvedimento edilizio è un Ente Pubblico o di diritto pubblico, in presenza di comprovate motivazioni di o rdine
finanziario. detto tennine può essere prorogato sino alla concessione del
finanziamento, senza alcun aggrav io istruttorio. Se titolare del provvedimento è un soggetto privato. il termine di ini zio lavori può essere prorogato
so lo in presenza di documentati fàtti - estranei alla volontà del concess ionario - che siano soprav venuti a ritardare l'effettivo avvio delle opere.
4. Il titolare del provvedimento edilizio deve segnalare l'ini zio dei
lavori. mediante apposita comunicazione. Decorso inutilmente il termine
per l'inizi o dei lavori l'Amministrazione provvede alla dichiarazione di decadenza.
Art. 95. (Visite tecniche e IIltimazione dei lavori)
I. E' facoltà dei competenti Uffic i Com unali compiere visite tecniche durante l'esecuzione dei lavori ed a intervento ultim ato. per le verifiche
necessarie anche ai fini del rilascio della licenza d'uso.
2. Gli Uffici tecnici comunali accertano l' avvenuta regolare realiz-
zazio ne delle opere e la compatibilità delle eventuali variazioni al progetto
inizialmente approvato.
3. Il termine di ultimazione. non superi ore a tre an ni , può esse re
prorogato solo nei seguenti casi :
ope re pubbliche. il cui tinanziamento sia previsto in più esercizi
finanziari:
particolari caratteristic he tecnico-costruttive dell'opera da realizzare:
cause di forza maggiore estranee alla volontà del titolare del
provvedimento ed ilizio. ivi compresi gli eventuali provvedimenti cautelari
dell'autorità a mmini strati va o gi udi ziari a.
Art. 96. (Richiesta e consegna dei pl/nti fissi)
Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione
o di recinzione, il concessionario può richiedere al dirigente preposto la
ricognizione della linea di confine con gli spazi pubb lici del l'area di pertinenza della costruzione oggetto di permesso di costruire. precisando nella
richiesta il nominativo del direttore dei lavori responsabile. Ne ll 'esec uz ione
dell'opera il concessionario deve attenersi ai punti fi ssi d i linea e di livello
che gli sono comunicati entro venti giorni dalla presentazione della do man da di cui sopra.
Prima di iniziare gli scavi per nuove costruzioni su aree che
non confinino con spazi pubblici, ovvero per costruz ioni previste da piani
particolareggiati o da altri strumenti di pianificazione esecuti va. il concessionari o può contrassegna re, mediante segnalazioni o picchettature, la dislocazione s ul terreno delle costruzion i stesse, dislocazione che de ve essere
conforme alle prevision i di progetto.
Le operazioni di cui al primo comma so no esegu ite da perso nal e de l Co mune oppure messo a d ispos izione dal concessionario e
dall'assuntore dei lavo ri sotto la direzione di un funzionario comunale. Le
operazioni di cui al secondo comma so no eseguite da l concessionario o
dall'assu ntore dei lavori salvo verifica dell'Amministrazione comunale:
trascorsi quindici giorni dalla segnalazi one dell'avvenuta picchettatura possono iniziare i lavori. Delle operazioni di cui al primo comma è redatto
verba le c he viene sottoscritto anche dalle parti private per presa d'atto; tutte
le spese di cui ai primi due commi sono a carico de l richiedente.
A rt. 97, (ReciflZioni provvisorie e occupazione sl/olo pubblico)
Il titolare di d.La. o permesso di costruire, prima di dar corso a interventi su aree poste in freg io a spazi pubblici o aperti al pubblico,
deve, previa denuncia all'Ufficio Tecnico, recingere provvisoriamente l'area
impegnata dai lavori o, comunque, adottare i diversi accorgimenti tecnici
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secondo prescrizioni che saranno impanite dai competenti uffici comunali :
la denuncia deve essere corredata dal nulla-osta degl i enti esercenti le condutture e i cavi aerei e sonerranei interessati.
In ogni caso devono essere adottati provvedimenti ani a sa lvaguardare l'incolumità pubblica. ad assicurare il pubblico transito e a evitare la tòrmazione di ristagni d'acqua. Le pone ricavate nelle recinzioni
provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse
quando i lavori non sono in corso. Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di
altre strunure di cantiere devono essere dipinti per tuna la loro altezza a
strisce bianche e rosse con vemice ritlettente e muniti di segnale illum inato
a luce rossa che deve rimanere acceso dal tramonto a l levar del so le .
Le recinzioni provvisorie devono avere aspeno decoroso.
essere alte almeno m 2.00 e risultare non trasparenti.
Il titolare della d.i.a .. o del permesso di costruire. quando le
op~re di chiusura componino l'occ upazione temporanea di area pubblica.
deve preventivamente richiedere all'Amministrazione Comunale la relativa
e formale concessione: se la recinzione racchiude manufàtti che interess ino
servizi pubblici deve essere consentito pronto e li bero accesso ag li addeni a
tali servizi.
Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stab ilito. il titolare del permesso di coslruire ha l'obbligo di presentare. prima della scadenza. domanda di rinnovo della speciale concessione.
indicando La presumibi le durata dell'ulteriore occupazione.
L'Amministraz ione comuna le ha làcoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubb liche affissioni senza che
sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
7. I restauri esterni. di qualsias i genere. ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od apene al pubblico possono effettuarsi so lo previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi o con analoghe misure protenive idonee ad assicurare l'incolumità e la sa lute della popolazione.
A rt. 98. (Strutture provvisiolloli)
Tutte le strutture provvisionali del canti ere ed ili zio (ponti di
servizio. impalcature. rampe. scale, parapetti o simi li) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità ed essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose: esse devono altresi conformarsi a lle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infonuni
sul lavoro.
Le fronti dei ponti verso strada vanno chiuse con stuoie o
graticci o altro mezzo idoneo e provvi ste di opport une difese di trattenuta
nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
Le scale aeree. i ponti mobili o gli apparecchi di so llevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di cenifica-
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to di co llaud o rilasciato dalle autori tà competen ti: ogn i a ltro macchinario
impiegato nei canti eri edi li deve rispondere alle nonne di legge e alle prescrizioni deg li Enti c ui è affidata la vigi la nza 'in materia.
4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere esegui te le opere
necessarie a garanzia della sicu rezza, a t utela dell ' ambiente. dell'igiene e
del decoro. In diletto il Responsabile del ervbo dell 'Uffìcio Tecnico Comunale ingiunge gli op po rtun i provvedimenti, salva la fàco ltà di intervento
sostituti vo a s pese dell'inadempiente.
5. Nel corso dei lavori di soprae levazione devo no esse re messe in
atto tutte le mi s ure idonee a tutelare gli eve ntuali occupa nti de ll a parte sottostante de II' edi lici o.
Art, 99 (Bonifica dei lerreni e materiale di risl/lta)
l. A I fine di assicu rare nell'ambito dell'attività edi ticatoria il ri spetto dei limiti di accettabilità della co ntam inazione dei s uo li fissati dalla normativa vigente, ve ngono indi viduate - quali si ti da sottoporre a ve riti ca per
la tutela ambientale del te rritorio - le seguenti a ree:
- attività industriali dismesse: ~
- atti vità co mportanti deposito e/o com merci o di id rocarburi . ov vero utili zzo e/o deposito e/o commercio d i sostanze o preparati pericolosi :
- discariche incontrollate di ritiuti specia li e/o tossico-nocivi e/o rifiu ti so lidi urbani e assimilabili:
- aree oggetto di piani urbanistici attuativi anc he in variante al
P.R.G .. in rel azione alle quali l' ASL competente ritenga necessario accertare l'eventuale intervenuta alterazione della qualità del s uo lo.
2. Fermi i di vieti già stabiliti a l riguardo dalle s pecifi c he dispos izioni del vigente Regolamento loca le d'Igiene. i progetti edilizi di qualunque
natura c he implichino la realizzazione di scav i ovvero mutamento di desti naz ione d'uso nelle aree di cui al com ma I devono essere accompagnati da
dic hi arazione asseverata e documentata c irca il rispetto dei limiti di cui a l
comma medes imo. In caso contrario, deve essere presentato il progetto di
bonifica prev isto dal 2 ° comma de ll 'art. 17 D.lgs. 5/211997 n. 22 ovvero da
ulteriori di s posizioni, del cui esito deve essere data co municazi one
ali" Ufficio Tecnico Comunale.
3. Per ogni scavo, demo lizione o altro interve nto c he comporti
l'allontanamento o il riutiliZLu in loco d i materiale di ri s ulta, l'esec utore
dell 'opera deve, prima dell'inizi o de i lavo ri, comunicare all' Ufficio Tecni co nonché all"ASL competente i dati rel ati vi alla quantità e a lla natura del
materiale ed il luogo di recapito dello stesso . La raccolta, il tras porto. lo
smaltimento o l" eventuale riutilizzo del materiale ri s ultante dall 'attività
edi lizia sono soggetti alle vigenti dispos iz io ni in materia di gestione dei
rifiuti e di caraltere igienico-sanitario.
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Art. 100. (SiclIrezza e disciplil/a gel/erale del cal/tiere)
I cantieri dovranno essere installati secondo le regole di sicurezza e di custodia. nonché essere dotati di tutti g li impianti anti n lortu ni st ic i idonei . previsti dalle nonnat ive reg ional i. nazionali ed e uropee vigenti
in materia di prevenzione. segnalazione. protezione. allarme. antincendio.
pericolosità. per la sa lvaguardia deg li operatori addetti e della sicu reLZa
pubblica. Devo no inoltre essere messi in atto tutti gl i accorgimenti atti a
cvitare inquinamcnto acust ico. atmosferico. di tàlda. o d i qualsiasi altro
ge nere. ricorrendo. se de l caso. alle deroghe previste dalle leggi.
1. Ne llo svo lgimento dell"attività edi li zia. indipendentemente dal titolo abilitante prescritto. devono essere adottate tutte le precauzion i atte ad
assicurare l'incolumità dei cittadin i che operano nel cantiere e c he utilizza·
no gli spazi adiacenti. Segnatamente. l'assuntore e il direttore dei lavori
devono porre particolare cu ra ave vengano poste in essere le seguenti att ività:
- rea lizzazio ne di scavi. nel rispetto di quanto previsto dal s uccessivo O e su lla base di id onee prove peneiromet riche:
- posa di ponteggio spec ie se co ll ocati o rivo lti s u spazi pubblici;
- installazio ne d i gru. insegne e cartelloni pubblicitari:
- utilizzo degli access i carrabili ve rso la pubblica via da parte di
mezzi di trasporto .
J. I cantieri dovranno essere dotati di apposi ti spaz i per docce. spog liatoi. pronto intervento. a d isposizione del personale addetto. I cantieri
edili e le costruzioni provvi soriamente in essi allestite sono assimilat i ag li
ed itic i industria li per quanto ri guarda la dotazione minima d i servizi presc ritta per legge o dal presente rego lamento . ivi compresa l'installazione di
spazi mensa. Dette costruzion i provvisorie. reali zzate nei cantieri edi li. destinate a lla pe rmanenza di persone. compres i i servizi igienici. devono essere dichiarate co nformi all e norme igienico-sanitarie dal direttore dei lavori
sotto la propria responsabilità.
-l. I relativi impiant i di acqua potab ile e di tognatura devono. ove
possibile. essere allacciati alle reti comunali ; in caso co ntrari o il primo deve
essere a lim entato con acqua riconosciuta potabile dall'ASL compete nte e il
~eco ndo sostitui to co n picco la botte mobile secondo le prescri zioni vigenti.
E vietato usare acqua dei canali pubblici e divergere o impedire il corso
degli stess i senza preventiva e tormale co ncessione.
5. Ne i cantieri edili. dove "ia no in ~"~(;ULiune gli interv~l1li d i>c iplinati dal presente regolamento. deve essere aftissa. in vista de l pubblico. lIna
tabella chiaramente leggibile con l'indicazione degli estremi della d. i.a. o
permesso di coslruire, del titolare di essa. del nome dell 'impresa ass untrice
dei lavori, de l respo nsab il e del cantiere e del direttore dei lavori.
6. Nei cant ieri edili devono essere tenuti a disposizione de i funzionari co munali i tipi del progetto in co rso di esecuzione. muniti del visto
ori ginale di approvazione o cop ia de i medesimi .
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7. L'assuntore dei lavori deve essere presente in cantiere o vi deve
assicurare la presenza permanente di persona idonea che lo rappresenti.
quale respo nsabi le di cantiere.
8. L'ufficio Tecnico e/o l'ASL competente, in caso di violazione
delle disposizioni del presente articolo, ordinano la sospensione dei lavori ,
e procedono a lle opportune segnalazioni alle autorità competenti per
l' adozione dei co nseguenti provvedimenti .
Art. LO/. (Operaziolli di scavo)
La stabi lità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla sp inta del terreno circosta nte e da non compromettere la sicurezza di edi tici e impianti posti nelle vicinanze .
La sicurezza degli edifici e degli impianti circostanti va comunque verificata mediante idonee operazioni di misura di monitoraggio,
effettuate a CLLra del concessionario o dell'assuntore dei lavori. Le misurazio ni devono interessare la zo na circostante g li scavi e devono comprende re
tutti gli immobili che possano essere interessati in relazione al le caratteristiche degl i scavi .
Ogni anomalia riscontrata, sia nei va lori delle misure di
monitoraggio che riguardante infiltrazion i d'acqua od eventuali lesioni negli edifici, andrà tempestivamente comunicata all" Ufticio Tecnico. lèrnlO
restando l'obb li go del Concessiona rio o dell'assuntore dei lavori di sospendere ogni operazione di scavo e di effettuare tutti gli interventi necessari a
garantire la s icu rezza dei luogh i.
Gli scavi non devo no impedire o disturbare l'ordina ri o uso
degli spazi pubblici e in spec ie di quelli stradali: ove risulti necessaria
l'occupazione di tali spazi. deve essere richiesta formale concessione
all"autorità comunale .
Ari, /01. (Caute/e per rilrovamellti archeologici, siorici e artistici)
I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, sto rico
e artistico devono essere immediatamente denunciati alla Soprintendenza
Archeologica o ad altra autorità eventualmente competente ed essere posti a
disposizione della medesima. Allo stesso mod o deve essere data comunicazione. entro il quinto giorno dal ritrovamento, all'Ufficio Tecnico Comunale.
I lavori - per la parte interessata dai ritrovamenti - devono
essere sospesi, per lasciare intatte le cose ritrovate. fermo restando l'obbligo
di osservare le prescrizioni delle leggi spec iali vigenti in materia .
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Art. 103. (Mal/ufatti attil/ellli a servizi pubblici e SIIolo pubblico)
L'assuntore dei lavori. ove l'esecuzione dci lavori stess i
comp0l1i la manomissione del sottosuolo pubblico o la costruzione d i assiti
o ponteggi su area pubblica. deve richiedere preventivamente le opportune
prescrizioni all'Ufficio Tecnico Comunale e. ove necessario. agli enti di
erogazione dei serv izi al tine di evitare ogni danno a manutàtti esistenti: E'
obbligatorio altresì. da parte del richiedente. un deposito cauzionale eseguito secondo le modalità previ ste dali" Ufficio Tecnico.
Ultimati i lavori. le opere di ripristino relative alle aree pubbliche devono essere eseguite in modo da garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.
La riconsegna delle aree ha luogo. a seguito di comunicazione da parte del titolare dell"autorizzazione. in contraddittorio fra le parti.
co n la redazione di apposito verbale.
La definitiva sistemazione del suolo pubblico viene eseguita
a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del titolare de l permesso
di costruire in solido con l'assuntore dei lavori. Tali spese. previa liquidazione dell 'Uffic io Tecnico Comuna le. devono essere rimborsate entro quindici giorni dall'invito di pagamento : in difello si trattiene la cauzione prevista al comma I.
ArI. 104. (Funzio/li di vigila/lza)
Gli uffici comu na li effettuano i controlli tecnici di competenza sull"attività edilizia nel ris pello del principio delle responsabilità proprie dei singoli operatori e colline esclusivo di accertare la rispondenza del
prodotto edilizio al progetto assent ito. Gli e lementi. gli atti o i fatti. anche
di carattere procedurale già acquisit i dal Tecnico Comunale ovvero già autocertificati dal progetti sta e - più in generale - i presupposti su i quali è stato rilasciato il provvedimento edilizio non costituiscono oggetto di accertamento o di valutazione da parte del controllo tecnico .
L'Amministrazione può disporre in ogni momento le veritiche rite nute necessarie. anche indipende ntemente dalla presentazione di
progetti di variante . Gli Uffici Tecnici Com unali hanno l' obb ligo d i accertare l'eventual e realizzazione di operc edilizie in assenza di permesso di
costruire. in totale difformità dal medesimo o con variazioni essenziali.
ovvero in violazione delle disposizioni del presente Regolamento. ogni
qual volta vengano a conoscenza di tàtti o comportamenti a ciò finalizzati .
Le segnaiazioni e le denunce dei soggetti terzi e degli organi preposti devono in ogni caso prospettare in man iera circostanziata tutti gli elementi che
tàcciano supporre l'avvenuta realizzazione di opere abus ive.
Ove il co ntro llo tecnico accertasse l'illecita realizzazione di
opere edilizie su suolo pubblico ovvero s u terreni sottoposti a vincoli di
inedificabilità. deve essere immediatamente dato l'avvio al procedimento
60
sanzionaLOrio.
Il responsabile di abusi ~dilizi consistenti in opere reali zzate
in assenza di permesso di costruire. in totale difformità dal medesi mo, con
vari azioni essenziali. su suolo pubblico ovvero su telTeni inediticabili vie ne
tempestivamente avvisato dell'avvio del procedimento sanzionatorio nei
suoi confronti. La fàse istruttoria, che compo rterà la va lutazione degli atti di
accertamento dell"inlTazione. si co ncluderà con la detemlinazione del tipo
di sanzione da applicare entro sessanta giorn i dalla data di accertamento
dell'abuso. Nei trenta gio rni successivi a tale scadenza dovrà essere irrogato
il provvedimento sanzio natorio a tirma del dirigente dclla competente struttura e tale provvedimento dovrà altresi essere notificato al soggett o interessato. Dalla data di notifica decorrono i te rmini per l'adempimento.
Il responsabile degli abusi co nsistenti nelle ditTon11ità di cui
al success ivo O provvede alla demolizione ed al ripri stino dello staro dei
luoghi ovvero - nei termini e in base ai presupposti di legge - inol tra domanda di permesso di costruire a sanatoria . Viene in ogni caso avviato il
procedimento sanzionato rio . Ove l'abuso venisse accertato in corso di esecuzione, i lavori vcngono immediatamente sospes i; le opere già poste in
essere vengono rim osse e gli edifici resi conformi alle prescrizioni degli
st rum enti urbani stico-edi li zi.
Il responsabile degli abusi di cui al successivo O può chiedere il permesso di cosfr uire a sanatoria ove sussistano i presupposti di legge.
Diversamente. si applicano la restituzione in pristino ovvero le sanz ioni
pecuniarie di legge rapportate al valo re venale, detenni nato dall'ufficio
tecn ico erariale. della parte di opere realiaate in difformità.
A rt. 105. (Difformità I/ell'esecllziol/e: variaziol/i essel/ziali)
I. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvaro le modifiche edilizie abusivamente apportate che. anche singolarme nte considerate. comportino:
- Mutamento delle destinazioni d'uso. in co ntrasto con r Art. 10.2:
- aumento della volumetria per gli edifici residenziali superiore ai
massimi di legge;
- aumento della superficie per gli edific i non residenziali. superiore ai massimi di legge;
- mod ifiche dell'alte= dell'edificio. tali da comportare un aumento della stessa superiore a metri uno senza variazione del numero dei piani ;
- modifica delle distanze minime, comportante una riduzione delle
stesse in misura superiore a m. 0.50 da altre costruzioni e dai confini;
- modifica delle distanze minime. comportante una riduzione delle
stesse, in mi sura superi ore a cm. IO dalla pubblica via;
- modifica della localizzazione sull'area di pertinenza dell'edificio
approvato, eccedente i limiti di cui all'Art. 10.2
61
- mutamento delle caratteristi che dell'intervento edilizio assentito.
in relazione alle declinazioni di cui al precedente Titolo VII:
- qualsivoglia intervento edilizio su immob ili vincolati comportante mutamento di progetto già approvato co n perme"so di c:oslruire.
A rt. 106. (Difformità nell'esecllzione: variazioni compatibili)
l . Cost itui sco no - seppur non preventivamente assentite - variazioni
compati bili col progetto ini zialmente approvato. i seguenti interventi , comprensivi di tutti i casi in cui al progetto ori ginari o ve nga no apportate indebitamente variazio ni non riconducibil i a quell e di cui al precedente articol o:
- opere eseguite in parzia le dilTonnità da lle concession i edilizie già
ril asc iate, ancorché detenninanti aum ento di vo lumetria o di superficie, non
eccedenti i limiti di cui al precede nte O ovvero aumento delle superfici util i
ovvero modifiche de ll a sagoma:
- vari azioni co ncernenti i seguenti ekmenti progenuali:
a) modific he della destinazione d' uso contenute nei limiti di cui al\'Art.
10.2:
b) modifiche ubicative co ntenute nei limiti di cu i a1J'Art. 11.2:
- varianti a perme""i di coslrllire già rilasciati, non incidenti sui
para metri urbanistici e sulle volumetri e. che non cambino la destinazione
d'uso e la categori a ed ili zia. non alterino la sagoma e non violi no le ew ntuali prescrizioni contenute nei permessi stessi:
- variazion i progenuali comportanti incremento de ll'entità delle
cu batu re dei vo lumi tecnici e degli impi anti tecnologic i;
- variazioni progettual i comportanti diversa distribuzione interna
della singo la unità abitativa e produtti va;
Art. 107. (Tolleran ze di cantiere)
l. Fatti sa lvi i dirini dei terzi, le distanze dai conti ni, le mi sure minime fi ssate per legge e gli all ineamenti verso gli spazi pubblici . senza che
ciò co mporti obbligo di presentare ulteri ori elaborati grafi ci, costitui scono
toJ1eran ze di cantiere i seguenti scostamenti rel ativi aJ1e misuraz ioni lineari:
per le mi sure inferiori o uguali a mI. 5
1.00%
- per le mi sure oltre mI. 5 e tino a mI. 15
0.50%
- per le mi sure superiori a mI. 15
0. 20%.
2. Costitui scono al tresì to ll eranze di cantiere le dive rse sol uzion i distribut ive al\'interno de i singo li piani che comportino lo spostamento in
pianta di quote della superfici e lorda di pavimento inferiori al 5%, fenna
restand o la superficie lorda di pavi mento com plessiva.
62
Art. /08. (Abitabilità)
I. Ad esito della verifica della corretta esecuzione degli interventi e
della salubrità dell 'opera realizzata. il certificato di abitabilità è rilasciato
dal Responsabile del Procedimento. secondo la legislazione vigente e s ull a
base della documentaz ione occorrente. preventi vamente indicata con determinazione del Responsabile del Procedimento stesso.
Art. /09. (Interventi IIon ultimati)
Ove l'opera oggetto d i provvedimento edilizio non risu lti
abitabi le o agib ile ne l termine stabi lito, l'intervento per l'esecuzione della
res idua parte è classificato. a i se ns i degli Art. 6 .. Art. 7. . Art. 8 .. Art . 9. ,
Art. I O, Art. 16. , Art. 17. Art. 18 . , Art. 19.
Qualo ra l'intervento non ultimato s ia di nuova ed i fìcaz io ne
e le relati ve opere ri s ultino già tinite al rustico, il success ivo completamento viene cons iderato come intervento di manutenzione straord inari a soggetta ad autorizzaz ione esplicita.
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Titolo X - Norme transitorie e finali
A rt. J lO. (Entrata in vigore)
I.
Il presente Regolamento Edilizio entra in vigore dopo
I·approvazione da parte della Giunta Comunale e dopo la s uccessiva pubblicazione di 15 giorni consecutivi all"Albo Pretori O del Comune. secondo
J"iter previsto ai sensi della L.R. 23/97.
Art. III. (A brogazione del Regolamento edilizio precedente)
Dalla data di entrata in vigore. il presente Regolamento Edilizio sostitui sce il precedente e. contemporaneamente. sono abrogale tutte le
altre disposizioni regolamentari emanate dali" Amministrazione Comunale
ad esso contrarie o incompatibili .