N. RF145 Anno 2014 OGGETTO DETRAZIONE

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N. RF145 Anno 2014 OGGETTO DETRAZIONE
Anno 2014
N. RF145
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La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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OGGETTO
REDDITI 2014 – LE RISPOSTE DELL’AGENZIA – DETRAZIONE 50% - 65%
RIFERIMENTI
CM 11 DEL 21/05/2014
CIRCOLARE DEL 28/05/2014 (PARTE 2°)
DETRAZIONE DEL 50% - RIPRISTINO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
LAVORI SOSTENUTI DA ENTRAMBI I CONIUGI
L’Agenzia delle Entrate:
a) nel confermare la CM 20/2011 ribadendo che nel caso di due coniugi comproprietari:
 che hanno sostenuto insieme le spese di ristrutturazione dell’abitazione
 in possesso di fatture e bonifici intestati ad uno solo di essi
la detrazione
 spetta anche all’altro soggetto
 a condizione che l’ammontare della spesa da questi sostenuta sia indicato nelle fatture.
b) procede ulteriormente a chiarire che:
 tale annotazione va effettuata fin dall’anno di fruizione della prima rata di detrazione
 la detrazione fruita dai coniugi deve essere coerente con tale annotazione
 non è possibile modificare la ripartizione indicata nei periodi di imposta successivi.
FAMILIARI: il concetto:
 è applicabile per qualsiasi “contitolare”, non rilevando rapporto con gli altri contitolari
 a nulla rilevando se il familiare sia fiscalmente “a carico” o meno.
Esempio: la detrazione spetta per i lavori effettuati sull’immobile dove “si esplica la convivenza” (anche in
assenza di contratto di comodato gratuito - RM 184/2002) sia al marito che al figlio convivente
Il diritto alla detrazione spetta in via diretta al familiare (in quanto risulta assimilato ad un legittimo
“detentore” dell’immobile e ne ha sostenuto la spesa), e non in quanto acquisisca la quota di detrazione
del familiare a carico.
C/C COINTESTATO: è applicabile il medesimo concetto di cui sopra (p.to 4.2 CM 11/2014); pertanto:
 posto che civilisticamente si presume sostenimento al 50% da parte di entrambi i cointestatari
 sarà sufficiente autocertificare la diversa ripartizione del costo nelle fatture ricevute.
Ciò risulta particolarmente rilevante in presenza di uno dei due coniugi incapiente rispetto alla detrazione.
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Sintesi: di particolare interesse risultano i chiarimenti in relazione alle detrazioni del 50%-65%:
- familiare convivente non intestatario di bonifico è fattura: è possibile annotare sulle fatture la quota di
spesa sostenuta, che non è possibile modificare in relazione alle rate dei periodi successivi;
- pagamento tramite società finanziaria: il sostenimento della spesa coincide con la data del pagamento
della società finanziaria al fornitore;
- parti comuni: in presenza di più proprietari di più unità immobiliari vanno sempre rispettate le regole
del condominio ai fini della detrazione (anche se non è nominato un amministratore);
- bonifico con causale errata: è possibile indicare nel bonifico riferimento alla detrazione del risparmio
energetico fruendo della detrazione per ripristino immobiliare, e viceversa.
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La signora Maria è proprietaria della casa per le vacanze, che procede a ristrutturare
assieme al marito nel 2013, spendendo complessivamente €. 30.000. A tal fine:
- il bonifico è stato emesso dal C/C cointestato ai coniugi
- la fattura risulta intestata alla sola moglie che ha commissionato i lavori.
Esempio1
La moglie è incapiente rispetto alla detrazione (es: a carico del marito); in tal caso il marito:
 è soggetto legittimato alla detrazione (in quanto detiene la casa a disposizione)
 può annotare in fattura di aver sostenuto al 100% la spesa, potendo così fruire
dell’intera detrazione.
Nel 2014 il marito perde il lavoro, mentre la moglie inizia a lavorare. In tal caso la 2° rata di
detrazione non potrà “transitare” in capo alla moglie e risulterà persa se il marito non
possiede altri redditi (e così via per i periodi di imposta successivi).
Nel caso prospettato, si trattava:
 di acquisto del box da parte della figlia con fattura intestata a quest’ultima
 di pagamento della fattura da parte della madre convivente.
L’Agenzia chiarisce che la madre può detrarre la spesa attestando in fattura che la spesa le è
rimasta interamente a carico (ciò potrà, tuttavia, essere attestato anche dalla figlia, qualora
fosse questa interessata ad esercitare la detrazione).
N.B.: il box dovrà costituire pertinenza di un appartamento dove si “esplica la convivenza”
tra i due familiari (in caso contrario la figlia dovrà attribuire un comodato gratuito alla madre), a
nulla rilevando, al contrario, il fatto che la figlia risulti a carico o meno della madre.
RISTRUTTURAZIONE DI PARTI COMUNI - IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL CONIUGE
Ad conclusione del tutto analoga l’Agenzia giunge nel caso di lavori su parti comuni
condominiali. Viene infatti chiarito che in presenza di:
 coniuge esclusivo proprietario dell’appartamento nel condominio cui è intestata la
certificazione dell’amministratore di condominio (unitamente alla delibera dell’assemblea ed
alla tabella millesimale di ripartizione)
 la detrazione può essere fruita dal coniuge convivente che
 annoti su tale certificazione i propri estremi anagrafici
 e l’attestazione dell’effettivo sostenimento della spesa.
N.B.: anche in questo caso il coniuge non proprietario (es: marito) è “legittimato” alla detrazione (anche
in assenza di atto di comodato) e pertanto, in assenza di intestazione dei documenti a suo favore, può
procedere alla specifica “annotazione” su tali documenti (analogamente al caso precedente, la spesa
può essere suddivisa in percentuali a scelta: 100% al marito, al 50% entrambi, al 60% e 40%, ecc.).
La signora Luisa è proprietaria esclusiva di un appartamento sito in un condominio presso il
quale sono stati effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria.
Esempio2
Le spese sono state certificate dall’amministratore di condominio, che le ha intestato:
 sia la certificazione del pagamento effettuato dal condomino
 che la suddivisione delle spese in base alle tabelle millesimali
Il marito intende fruire di una quota parte di detrazione; a tal fine dovrà procedere a indicare
sulla certificazione del pagamento i propri dati anagrafici e il quantum di spesa sostenuto.
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ACQUISTO DI BOX PERTINENZIALE
Il concetto trova applicazione anche nel caso di acquisto/costruzione di box pertinenziale.
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CERTIFICAZIONE DI SOSTENIMENTO SPESE
Il sottoscritto …………., amministratore del condominio .........
DICHIARA
di aver ricevuto dalla sig. Barosi Luisa la somma di €. 7.500 a pagamento della quota di propria
per gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali: tinteggiatura, ecc.
Certifico di essere in possesso di tutta la documentazione e di essere disponibile ad esibirla.
Allegati: copia delle fatture di spesa; ripartizione in base ai millesimi
Verona, lì 30/09/2013
L'amministratore di condominio
Annotazione: il sottoscritto Gelana Marco, nato a …….., il ……...., C.F.: …………………...
coniuge della sig. Barosi Luisa, dichiara di aver sostenuta la spesa per € 5.000
Verona, lì 31/10/2013
Firmato
RIPARTIZIONE DELLE SESE DI RIPRISTINO DEL CONDOMINIO
Spesa complessiva (euro):
N° porzione
Nominativo
1-2
…
3-4
Laura Barosi
…
…
Verona, lì 30/09/2013
50.000 come da fatture n. …..
…
Millesimi
250
150
Importo a debito
12.500,00
7.500,00
L'amministratore di condominio
“CONDOMINIO MINIMO” E RIPARTIZIONE DELLE SPESE
In presenza di lavori su parti comuni condominiali il Provv. 2/11/2011 richiede:
a) la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori
b) la tabella millesimale di ripartizione delle spese (v. doc. 2 esempio precedente).
A tal fine è stato richiesto se sia possibile che:
 in assenza di obbligo di costituzione del condominio (e quindi di tabelle millesimali)
 i comproprietari operino autonomamente: suddividendosi la spesa con criteri interni;
facendosi intestare singolarmente i documenti di spesa; pagando con bonifico autonomo.
L’Agenzia assume una posizione restrittiva e (richiamando la RM 45/2008 che si rifà alla
giurisprudenza più recente - Cass. 10/09/2004 n. 18226), chiarisce che:
 la nascita del condominio si determina automaticamente (senza alcuna delibera)
 nel momento in cui:
- più soggetti “costruiscano su un suolo comune”
- quando “l’unico proprietario di un edificio [nrd: anche l’impresa costruttrice] ne ceda a
terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione
del frazionamento”.
a nulla rilevando (in tali casi si parla di “condominio minimo”):
 l’eventuale obbligo di nominare un amministratore (dunque anche in presenza di un numero di
condomini ≤ 8; a ≤ 4 condomini per i condomini costituiti ante 18/06/2012)
 di stilare un regolamento di condominio (necessaria in presenza di > 10 condomini).
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C.A.: Sig.ra Laura Barosi
In relazione ai lavori di manutenzione che nel 2013 hanno
interessato il condominio, si presenta la ripartizione delle spese. L'importo dovuto andrà
versato sul C/C condominiale entro il 31/10/2013.
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Esempi: in tal senso (coerentemente con la RM 167/2007), in presenza di 2 unità abitative in un unico
edificio, l’esistenza di un condominio:
- si realizza: se in proprietà a 2 soggetti diversi (per il fatto che condividono il l’area di sedile)
- non si realizza: se in proprietà al medesimo soggetto (anche se le unità non risultano accorpate).
RIPARTIZIONE DELLA SPESA E QUOTA DETRAIBILE: dal punto di vista:
 civilistico: i condomini sono tenuti a ripartire le spese in base ai millesimi di proprietà (o
altri criteri applicabili ai sensi dell’art. 1123 CC e segg.)
 fiscale: la detrazione potrà dunque spettare solo in applicazione dei medesimi criteri.
Opere sostenute da un solo condomino: si ricorda che l’Agenzia aveva avuto modo di chiarire che in
relazione ad opere su parti comuni sostenute da un solo condomino e:
 fruibili da tutti i condomini (es: ascensore che serve tutti i piani ma pagato dal proprietario dell’ultimo
piano): la detrazione spetta in funzione dei millesimi (non dell’intera spesa sostenuta – RM 264/08)
 fruibili da un solo condomino (es: montacarichi per disabili fruito da un solo condomino disabile): la
detrazione spetta per l’importo sostenuto (RM 336/08).
Il sig. Mario Rossi possiede una palazzina composta da 2 autonomi appartamenti su 2 piani,
che in passato ha proceduto a locare. Avendo nella necessità procede ad effettuare dei
lavori sul fabbricato, ristrutturando sia i due A/3 che il tetto dell’edificio.
Esempio3
I lavori complessivamente sostenuti sono pari ad € 100.000 per appartamento ed €. 30.000
per il tetto; la spesa sarà detraibile nel limite complessivo di € 96.000, non potendosi:
 né considerare un autonomo limite di € 96.000 per singolo A/3
 né considerare un ulteriore plafond di spesa di € 96.000 per i lavori effettuati sul tetto
(anche se, di fatto, “parte comune” ai due appartamenti).
Nell’Esempio precedente si ponga ora che gli appartamenti siano posseduti dal sig. Tizio (2°
piano) e da Caio (piano terra) che non hanno mai proceduto a stabilire dei millesimi di
ripartizione dei costi comuni.
In tal caso, si è comunque costituito un condominio a fronte del quale, in relazione alle
spese riferite alle parti comuni (tetto) Tizio procede a tutti gli adempimenti conseguenti:
- apre un C.F. a nome del condominio
Esempio4 - bonifica le somme dal proprio C/C, indicando il proprio C.F. e quello del condominio
- fa intestare le fatture al condominio
- redige delibera in cui Tizio e Caio approvano i rispettivi millesimi e l’esecuzione dei lavori
- rilascia a Caio l’attestazione del il rimborso di quanto dovuto sulla base dei millesimi.
In dichiarazione, sia Tizio che Caio:
 detraggono nel limite di € 96.000 la ristrutturazione del proprio A/3
 aggiungono la detrazione sulla spesa di € 15.000 per i lavori effettuati sul tetto.
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ADEMPIMENTI: nel caso di condominio minimo, uno qualsiasi dei condomini deve:
1) chiedere l’attribuzione del codice fiscale al condominio
2) eseguire i bonifici indicando sia il proprio codice fiscale che quello del condominio,
spiccando il pagamento da un C/C intestato, alternativamente:
 al condominio
 ad un condòmino (appositamente delegato dagli altri)
3) far emettere le fatture di spesa con indicazione del codice fiscale del condominio
4) conservare la delibera “assembleare” che approva l’esecuzione dei lavori.
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LASTRICO SOLARE: la ripartizione indicata delle spese per il tetto presuppone che esista un sottotetto
cui possono accedere entrambi i condomini; in caso contrario (es: 2° piano mansardato) si tratta di una
spesa assimilata a quella dei lastrici solari (art. 1126 CC), da ripartire:
- per 1/3: in capo a Tizio
- per 2/3: in capo a Tizio e Caio
Dunque, Caio non potrà detrarre una spesa > €. 10.000 (1/3 della spesa complessiva per il tetto).
N.B.: si deve ritenere che nella situazione di cui:
 all’Esempio3: rientri anche il caso in cui la palazzina sia in comproprietà tra più soggetti (i quali
potranno solo suddividersi il plafond massimo di spesa di € 96.000)
 all’Esempio4: rientri il caso in cui gli appartamenti siano di proprietà esclusiva dei coniugi (es.: il
marito possiede in via esclusiva al 1° piano, mentre la moglie possiede in via esclusiva il 2 piano).
In assenza di un amministratore nominato, si deve ritenere che il singolo condòmino che
si sia incaricato degli adempimenti necessari non possa essere obbligato (in assenza di uno
specifico obbligo di legge) a compilare il quadro AC nel proprio Unico PF (anche se, in tal
caso, non si comprende il motivo per cui l’agenzia richiede che il condomino il condomino
debba indicare anche il proprio codice fiscale nel bonifico effettuato).
Ciò comporta il fatto che tutti i condomini:
 non dovranno indicare il codice fiscale del condòmino
 ma dovranno indicare i dati catastali del fabbricato (Sez. III – B del quadro RP).
DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE: coerentemente con i concetti espressi, in caso di controllo
formale occorrerà poter esibire:
 certamente la delibera che approva i lavori e la tabella millesimale di ripartizione spese
 mentre è dubbio se sia sufficiente l’attestazione del condòmino che ha assunto le veci di un
amministratore (che attesti gli adempimenti degli obblighi ed ricevimento delle somme da parte
dei condòmini) oppure sia obbligatorio esibire le fatture e la ricevuta dei bonifici.
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI – DATI CATASTALI - DUBBIO
In generale la detrazione dei condomini avviene con la sola compilazione della Sez. III A e
l’indicazione del codice fiscale dell’amministratore a col. 3, posto che i dati catastali
dell’immobile vengono forniti dall’amministratore stesso nel quadro AC.
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RITENUTE D’ACCONTO: anche nel caso di condominio minimo si dovrà operare la ritenuta
d’acconto sulle prestazioni di servizio rese a favore del condominio stesso (es: pulizia delle scale,
manutenzioni sull’edificio, ecc.), sempreché non effettuata direttamente a favore dei singoli
condomini. Anche in questo caso il condominio deve avere il codice fiscale e, in assenza di nomina
di un amministratore, la ritenuta dovrà essere operata da parte di uno qualsiasi dei condomini.
PAGAMENTO TRAMITE FINANZIAMENTO
In tale situazione, per poter fruire della detrazione:
a) anche la società finanziaria è tenuta a pagare tramite bonifico “integrato”, che riporti:
 la causale del versamento (“art. 16-bis Tuir”)
 la partita Iva del beneficiario
 il codice fiscale del soggetto a favore del quale viene eseguito il pagamento
in modo da consentire alle banche/Poste di operare la ritenuta del 4%
b) quest’ultimo dovrà conservare copia della ricevuta del bonifico.
CRITERIO “DI CASSA”: l’Agenzia chiarisce che:
 l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte dalla
finanziaria al fornitore
 restando ininfluenti i rapporti fra il contribuente e la società che eroga il prestito.
Lavoratori autonomi – contribuenti minimi: il chiarimento permette di risolvere situazioni
analoghe in cui si applica il criterio di cassa.
Mario Rossi è un imprenditore in regime dei minimi.
A dicembre 2013 ha acquistato un autocarro per €. 10.000 + 2.200 Iva, avvalendosi del
prestito di una società finanziaria che prevede una rateazione del debito in 5 anni.
Esempio5
In tal caso il costo:
 sarà interamente deducibile nel 2013 (per €. 12.200)
 e non andrà suddiviso in funzione del rimborso del prestito come da piano di
ammortamento rilasciato dalla finanziaria..
BONIFICO CON CAUSALE ERRATA
L’Agenzia conferma il fatto che:
 eventuali errori in relazione alla norma di riferimento
 non comportano la decadenza dalla detrazione, a condizione che l’istituto di credito abbia
operato la ritenuta del 4%.
Ciò può trovare applicazione esclusivamente laddove il contribuente:
 abbia effettuato lavori di risparmio energetico indicando la norma di riferimento del
ripristino del patrimonio edilizio
 viceversa.
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Per la prima volta l’Agenzia affronta il caso in cui il contribuente procede a pagare per il tramite
di una società finanziaria, la quale procede fisicamente ad effettuare il pagamento.
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CM 11/2014: “4.5 - …nell’ipotesi in cui l’indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione
per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio si a
dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, si ritiene che
la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa.
Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del
bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della
detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici”.
BONIFICO
DETRAZIONE
lavori ex art. 16-bis Tuir
del 65%
lavori ex art. 1 c. 344 L. 296/06
del 50%
posto che è
effettata la
ritenuta del 4%
BONUS “ARREDAMENTO”
INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO RILEVANTI
La detrazione per l’acquisto di mobili/elettrodomestici spetta se questi sono destinati a servire
unità immobiliari che sono state oggetto di interventi di riqualificazione immobiliare di cui all’art.
16-bis comma 1 lett. a), b) e c) e comma 3 Tuir):
 le manutenzioni straordinarie
 il restauro/risanamento conservativo
 la ristrutturazione edilizia (ivi incluso l’acquisto di interi fabbricati ristrutturati e ceduti entro 6
mesi dalle imprese che hanno eseguito i lavori)
(mentre la manutenzione ordinaria rileva solo per l’arredamento delle “parti comuni”).
ALTRI INTERVENTI: le altre opere di cui all’art. 16-bis non sono rilevanti per l’attribuzione del
bonus considerato che (CM 29/2013):
 per quanto attribuiscono il diritto alla detrazione del 50%
 non comportano alcuna “opera edile” sul fabbricato.
A parziale rettifica di tale posizione, la CM 11/2014 chiarisce che:
 anche questi ultimi interventi risultano detraibili
 purché caratterizzati da opere edili che li fanno inquadrare tra le opere di cui sopra.
In relazione agli interventi di risparmio energetico di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis:
 posto che l’art. 123 c. 1 Dpr 380/2001 li assimila agli interventi di manutenzione straordinaria
 l’Agenzia ritiene che rilevino per ammettere al bonus arredamento.
Esempio: è il caso della installazione di pannelli fotovoltaici destinati a uso domestico da parte di un
privato (RM 22/2013).
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Nota: per quanto l’Agenzia richieda che si verta nell’ipotesi di un mero “errore materiale”, il chiarimento
potrà essere sfruttato in tutti i casi in cui:
 si intendeva inizialmente effettuare lavori di risparmio energetico (con detrazione più elevata)
 che successivamente si sono rilevati non possederne i requisiti, potendo tuttavia essere
“derubricati” in lavori di ristrutturazione (es: stufe che non possiedono i requisiti termici minimi;
installazione di infissi che non possiedono l’indice di trasmittanza termica richiesta; ecc.).
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Antifurti: il Dpr 380/01 considera manutenzione straordinaria la “realizzazione” (o integrazione) di
“impianti tecnologici” delle unità immobiliari. In tal senso gli interventi finalizzati ad utilizzare di fonti di
energia rinnovabile costituiscono una integrazione degli impianti tecnologici della casa (anche in assenza
di opere edili, come avviene nel caso di installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto).
Potrebbe essere il caso anche dell’installazione di un “impianto antifurto”.
BOX PERTINENZIALI
L’acquisto o la costruzione di box pertinenziali non rientra tra le opere che attribuiscono il bonus
arredi (CM 29/2013 e CM 11/2014) in quanto opera estranee alle parti strutturali dell’edificio
preesistente.
DETRAZIONE DEL 65%: ove il contribuente intenda fruire della detrazione del 65%, non
potrà trovare applicazione il bonus arredamenti (posto che la norma istitutiva fa specifico
riferimento all’art. 16-bis Tuir).
Restauro /
risanam.
Ristrutturaz.
Bonus arredi per le unità abitative
OPERE DI RISPARMIO ENERGETICO
DETRAZIONE DEL
50%
DETRAZIONE
DEL 65%
Se qualificate
come manut.
straordinaria
no bonus
arredi
ALTRE
OPERE
no bonus
arredi
PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO - RITENUTA DEL 4%
L’Agenzia conferma che in presenza di pagamento dell’acquisto degli arredi e dei grandi
elettrodomestici tramite:
 ordinario bonifico “integrato”: la banca deve operare la ritenuta del 4%
 carta di credito o bancomat: il fornitore non subisce alcuna ritenuta.
Nota: i fornitori tenderanno a privilegiare il pagamento tramite carta di credito/bancomat sia per il fatto di
ottenere il pagamento al momento della vendita del bene sia al fine di evitare di subire la ritenuta.
DOCUMENTAZIONE DELL’ACQUISTO
Circa i dati da conservare, è richiesta la conservazione dei documenti attestanti (CM 29/2013):
a) l’effettivo pagamento: nel caso di utilizzo di carta di credito/bancomat è costituita:
 dalla ricevuta di avvenuta transazione
 dall’estratto conto che attesta l’addebito sul C/C
La CM 11/2014 chiarisce che non è sufficiente la sola ricevuta di pagamento rilasciata
dall’esercente, essendo comunque necessaria la documentazione di addebito sul C/C.
Al contrario, non è chiaro se sia sufficiente quest’ultima, anche senza il possesso della ricevuta (es:
solo in presenza dell’utilizzo certificato da riepilogo rilasciato dai gestori delle carte di credito).
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Manutenz.
Straord.
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b) attestante l’acquisto del mobile/elettrodomestico: in generale costituito dalla fattura di
acquisto, che può comunque essere sostituita:
 dallo scontrino “parlante” (cioè integrato del codice fiscale dell’acquirente e indicante
la natura, qualità e quantità dei beni acquistati; come noto, tale scontrino permette la
deduzione ai fini dei redditi anche nell’ambito del reddito d’impresa)
 dallo scontrino privo del codice fiscale ma che:
 indichi natura qualità e quantità dei beni
 sia riconducibile al titolare del bancomat/carta di credito in base alla corrispondenza
con i dati del pagamento: medesimo esercente, importo e medesima data/ora.
CASALINGHI ……
Cod. Fisc.
CASALINGHI …
Via Mantova n. 12
P.I. 00124372663
LAVATRICE mod. ….
TOTALE €
530,00
+
**********************
15.05.2013
18-40
N. SCONTR FISC 2448
DATA 17/05/2013
ORA 18.45
ESERC.
310872400026001
ACQ. ID
000000000004
N. OP. 001107
TML. 56362971
PAN
*****************1418
…
--- COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR
COD. FISC. CLIENTE:
530,00
C/M SIGNATURE – FIRMA
………………………………………
TRANSAZIONE ESEGUITA
………………………………………………………
+
30/04/2013
2/06/2013
10/05/2013
2/06/2013
17/05/2013
2/06/2013
28/05/2013
2/06/2013
CASALINGHI …..
530,00
ACQUISTI ALL’ESTERO
Il bonus arredamento:
 in presenza di tutti i requisiti prescritti
 spetta anche nel caso di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici all’estero.
In caso di pagamento tramite bonifico, l’Agenzia ricorda che se il fornitore estero:
 possiede un C/C in Italia: va operata la ritenuta del 4% (CM 40/2010)
 non possiede un C/C in Italia: il bonifico internazionale:
-
non è soggetto a ritenuta d’acconto
deve comunque riportare gli ordinari dati (causale del versamento; codice fiscale del beneficiario
della detrazione), dove la P.Iva del beneficiario è sostituita dal codice identificativo attribuito dal
Paese estero.
Si deve ritenere comunque ammesso procedere a pagare tramite carta di credito/bancomat.
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it
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ACQUISTO
VISA
Redazione Fiscale
Info Fisco 145/2014
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DATA DELL’ACQUISTO E DEI LAVORI
In relazione alla estensione del bonus agli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel
2014, l’Agenzia conferma le indicazioni della CM 29/2013 nel senso che:
 non sono introdotti “vincoli temporali” tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei mobili”
 i lavori di ristrutturazione già stati già stati avviati al momento dell’acquisto del
mobile/elettrodomestico (anche se pagati in data successiva a quest’ultimo) e siano stati
comunque sostenuti a decorrere dal 26/06/2012 (anche per lavori iniziati prima di tale data).
pagamento arredo
01/01/12
26/06/12
06/06/13
31/12/14
LAVORI DI RIPRISTINO
ACQUISTO MOBILE
Avvio dei lavori Data ultimo pagam.
/ ELETTRODOM.
01/05/2012
31/05/2012
30/06/2013
01/05/2012
30/06/2012
30/06/2013
01/05/2012
30/06/2012
01/05/2013
30/10/2013
31/01/2014
30/11/2013
30/10/2013
31/01/2014
15/09/2013
30/10/2013
31/01/2014
30/03/2014
SPETTANZA
BONUS
NO
SI
NO
SI
NO
SI (nel 2014)
PLAFOND DI IMPORTO DETRAIBILE
Il plafond di spesa per l’acquisto di mobili/elettrodomestici di € 10.000 deve considerare:
 ciascuna singola unità abitativa (non rileva se abitazione principale o meno)
 in relazione a tutte le spese sostenute nel periodo agevolato 6/06/2013 – 31/12/2014 (si
applica il principio “di continuazione” già applicato in passato alla detrazione del 36%)
 anche in relazione a successivi e distinti interventi edilizi sulla medesima unità abitativa.
Esempio: il sig. Rossi potrà fruire di un plafond complessivo di € 10.000 riferito alla propria abitazione
principale sulla quale ha proceduto ad effettuare:
- una ristrutturazione edilizia terminata al 15/12/2013
- una manutenzione straordinaria nel 2014
OPERE DI RISPARMIO ENERGETICO
LAVORI IN ECONOMIA
In merito alle opere di riqualificazione energetica eseguiti in economia dalle imprese (ditte
individuali o società), è ribadita la possibilità di fruire della detrazione con riferimento ai
“costi imputabili” (materiali impiegati; costo della manodopera - è esclusa l’opera
dell’imprenditore individuale -; costi industriali – energia elettrica impiegata, ecc.)
N.B.: il quesito riguardava fabbricati strumentali “per destinazione”; nulla, pertanto, viene
innovato rispetto al divieto di detrazione per le opere effettuate su unità immobiliari
(abitative o meno) concesse in locazione (RM 340/2008). Il divieto non ai applica ai privati.
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SOSTENIMENTO SPESE DI RIPRISTINO DELL'IMMOBILE