3_Documento informatico

Transcript

3_Documento informatico
31-03-2011
DOCUMENTO
INFORMATICO
Art.
491
BIS
C.P.
art.
491
bis
c.p.
ante
riforma
Se
alcuna
delle
falsità
previste
dal
presente
capo
riguarda
un
documento
informa8co
pubblico
o
privato,
si
applicano
le
disposizioni
del
capo
stesso
concernen8
rispe;vamente
gli
a;
pubblici
e
le
scri<ure
private.
A
tal
fine
per
documento
informa8co
si
intende
qualunque
supporto
informa8co
contenente
da8
o
informazioni
aven8
efficacia
probatoria
o
programmi
specificamente
des8na8
ad
elaborarli.
1
31-03-2011
«…
alcuna
delle
falsità
previste
dal
presente
capo…»
• collocazione
sistemaAca
– bene
giuridico
“di
categoria”
fede
pubblica
– falsità
documentali
• creandosi
l'apparenza
di
un
documento
(genuino),
si
lede
l'affidamento
della
colleNvità
su
alcuni
segni
o
documenA
indispensabili
nel
normale
svolgimento
dei
rapporA
sociali
e
giuridici
• bene
giuridico
più
specifico
=
genuinità
e
veridicità
dei
documenA
• v.
giurisprudenza
ex
art.
49
c.p.
sul
falso
grossolano
(immediatamente
riconoscibile)
le
possibili
«falsità»
• le
possibili
falsità
• falsità
materiale
• falsità
ideologica
• una
disAnzione
difficile
• falso
materiale
=
GENUINITA'
DELL'ATTO
=
interviene
sulla
documentazione
dell'aXo,
aggredisce
i
requisiA
formali
di
validità
del
documento
e
rivela
una
violazione
già
in
astraXo
della
legiNmazione
all'esercizio
del
potere
documentale
• falso
ideologico
=
VERIDICITA'
DELL'ATTO
=
ricade
sul
contenuto
narraAvo
dell'aXo,
si
sostanzia
in
una
violazione
in
concreto
del
potere
documentale,
in
un
abuso
della
funzione
del
PU
rispeXo
all'obbligo
di
aXestare
in
modo
esaXo
quanto
avvenuto
2
31-03-2011
l'oggeXo
della
falsità:
il
documento
• aXo/documento
pubblico
–
documento
privato
• nozione
di
aXo
pubblico
• connotaA
civilisAci
– art.
2699
c.c.:
«l'aXo
pubblico
è
il
documento
redaXo,
con
le
richieste
formalità,
da
un
notaio
o
da
un
altro
pubblico
ufficiale
autorizzato
ad
aXribuirgli
pubblica
fede
nel
luogo
dove
l'aXo
è
formato»
– art.
2700
c.c.:
«l'aXo
pubblico
fa
piena
prova,
fino
a
querela
di
falso,
della
provenienza
del
documento
dal
pubblico
ufficiale
che
lo
ha
formato,
nonché
delle
dichiarazioni
delle
parA
e
degli
altri
faN
che
il
pubblico
ufficiale
aXesta
avvenuA
in
sua
presenza
o
da
lui
compiuA»
l'oggeXo
della
falsità:
il
documento
• nozione
di
aXo
pubblico
(segue)
• peculiarità
della
disciplina
– l'art.
493
richiama
le
falsità
compiute
dai
«pubblici
impiegaA
incaricaA
di
un
servizio
pubblico»
– l'art.
476
c.p.
prevede
un'aggravante
per
le
falsità
concernenA
«un
aXo
o
parte
di
un
aXo,
che
faccia
fede
fino
a
querela
di
falso»
=
l'ipotesi
base
non
ha
ad
oggeXo
un
aXo
fidefacente
(così
come
prevede
la
normaAva
civilisAca)
• quindi
– per
il
diriXo
penale
è
“pubblico”
quell'aXo
che
sia
formato
dal
pubblico
ufficiale
o
dall'incaricato
di
pubblico
servizio
nell'esercizio
delle
rispeNve
funzioni
(e
produca
effeN
giuridicamente
rilevanA)
• ampia
casisAca
giurisprudenziale
(ad
es.:
C.,
S.U.,
11.4.2006)
3
31-03-2011
definizione
di
“documento
informaAco”
«…
per
documento
informa8co
si
intende
qualunque
supporto
informa8co
contenente
da8
o
informazioni
aven8
efficacia
probatoria
o
programmi
specificamente
des8na8
ad
elaborarli»
• il
legislatore
ha
voluto
alludere
ai
soli
documenA
intelligibili
aXraverso
l'elaboratore
• l'equiparazione
tra
“documento”
e
“supporto”
appare
fuorviante
perché
aXribuisce
al
documento
informaAco
una
dimensione
materiale
da
cui
esso,
proprio
per
le
sue
inAme
caraXerisAche,
prescinde
la
funzione
dell'art.
491
bis
Cass.,
12.5.2003,
n.
20723
L'art.
491
bis,
c.p.,
deve
essere
visto
come
norma
interpretatrice
Cass.,
24.11.2003,
n.
11915
La
falsificazione
di
un
documento
informa8co
rientrava
nella
previsione
dell'art.
476
c.p.
anche
prima
che
l'applicazione
di
questa
e
delle
altre
disposizioni
in
materia
di
falsità
fosse
stabilita
dall'art.
491
bis
c.p.
Cass.,
27.1.2005,
n.
11930
L'art.
491
bis
c.p.
non
cos8tuisce
una
norma
interpreta8va…
Va
pure
escluso,
però,
che
tale
norma
sia
innova8va,
ossia
abbia
reso
punibile
un
fa<o
che
era
in
precedenza
lecito
4
31-03-2011
la
funzione
dell'art.
491
bis
• secondo
la
giurisprudenza,
l'art.
491
bis
è
norma
interpretaAva
– non
di
interpretazione
autenAca
(problemi
di
retroaNvità
della
legge
penale)
– bensì
di
interpretazione
“receNva”
(v.
amministratore
di
faXo)
• evidenA
esigenze
poliAco‐criminali
• la
funzione
“interpretaAva”
dell'art.
491
bis
postula
una
(indimostrata)
idenAtà
tra
– documento
cartaceo
– documento
informaAco
la
funzione
dell'art.
491
bis
1) natura
dichiaraAva
o
rappresentaAva
del
documento
• documento
cartaceo
• ogni
documento
raccoglie
ed
in
sé
conAene
il
pensiero
di
un
uomo,
sia
esso
una
dichiarazione
di
volontà
ovvero
di
scienza
• documento
informaAco
• l'elaboratore
ha
sì
la
funzione
di
sosAtuire
la
scriXura
manuale,
ma
è
anche
in
grado
di
generare,
in
maniera
autonoma,
un
output
diverso
e
nuovo
rispeXo
all'input
scientemente
introdoXo
dall'operatore
• il
contenuto
dichiaraAvo
del
documento
informaAco
non
dipende
solo
dalla
volontà
istantanea
del
suo
autore,
ma
è
(anche)
il
fruXo
della
interconnessione
fra
informazioni
pregresse
ed
operazioni
automaAzzate
che
la
macchina
è
programmata
per
eseguire
5
31-03-2011
la
funzione
dell'art.
491
bis
infaN,
la
relazione
alla
L.
n.
547/1993
disAngue
tra
• “documento
informaAco
in
senso
lato”
=
formato
per
il
tramite
di
un
elaboratore,
ma
poi
stampato
su
supporto
cartaceo
(eventualmente
riconducile
alla
nozione
tradizionale
di
“documento”
)
• “documento
informaAco
in
senso
streXo”
=
cosAtuito
da
daA
creaA,
almeno
in
parte,
dalla
macchina
e
custodiA
sul
solo
supporto
magneAco
(non
riconducile
alla
nozione
tradizionale
di
“documento”
)
la
funzione
dell'art.
491
bis
2)
stabile
incorporazione
dell'informazione
sul
supporto
– documento
cartaceo
• il
pensiero
dell'uomo
è
fissato
in
una
materialità
idonea
a
riceverlo
• il
Apo
di
supporto
non
riveste
importanza:
basta
che
l'incorporazione
abbia
caraXere
di
stabilità
• la
fissazione
dell'idea
su
di
un
supporto,
che
stabilmente
la
incorpori,
segna
il
momento
di
formazione
dell'“originale”
del
documento
• alterazione
dell'informazione
=
alterazione
del
supporto
– documento
informaAco
• è
tutelata
la
memorizzazione
di
daA
o
informazioni
(non
ogni
dato
informaAco)
• il
Apo
di
supporto
riveste
importanza:
deve
essere
“informaAco”
• l'incorporazione
non
ha
caraXere
di
stabilità:
le
informazioni
possono
essere
trasferite
da
un
supporto
all'altro
senza
che
(salvo
apposite
tecniche)
sia
possibile
discernere
tra
originale
e
copie
6
31-03-2011
Documento
informaAco
3)
forma
intellegibile
– documento
cartaceo
• il
prodoXo
conceXuale
viene
ridoXo
ad
espressione
scriXa
o
comunque
intelligibile
dai
terzi
per
il
mezzo
di
un
linguaggio
comune,
seppur
convenzionale
– documento
informaAco
• l'input,
che
l'operatore
inserisce
uAlizzando
un
complesso
di
segni
grafici
a
lui
noA,
viene
immediatamente
trasformato
in
un
linguaggio
desAnato
esclusivamente
alla
macchina
• quanto
archiviato
su
supporto
informaAco
può
tornare
ad
essere
comprensibile
solo
per
il
tramite
della
macchina
stessa
(il
“vero”
documento
informaAco
è
conservato
in
linguaggio
macchina)
• di
qui
il
riferimento
ai
“programmi”
– servono
per
rendere
intellegibile
il
dato
conservato
in
linguaggio‐
macchina
– servono
per
produrre
il
documento
informaAco
“in
senso
streXo”
Documento
informaAco
4)
riconducibilità
all'autore
– documento
cartaceo
• la
soXoscrizione
autografa
rappresenta
il
tramite
per
un'operazione
di
assunzione
di
paternità
– documento
informaAco
• soXoscrizione
digitale
• art.
21
CAD:
«Il
documento
informa8co
so<oscri<o
con
firma
ele<ronica
avanzata,
qualificata
o
digitale,
formato
nel
rispe<o
delle
regole
tecniche
di
cui
all'ar8colo
20,
comma
3,
che
garan8scano
l'iden8ficabilità
dell'autore,
l'integrità
e
l'immodificabilità
del
documento,
ha
l'efficacia
prevista
dall'ar8colo
2702
del
codice
civile»
• v.
arX.
640
quinquies
e
495
bis
c.p.
7
31-03-2011
Documento
informaAco
5)
efficacia
probatoria
– sia
nell'ipotesi
di
documento
cartaceo
che
in
quella
di
documento
informaAco,
il
riferimento
all'efficacia
probatoria
è
criterio
seleNvo
per
disAnguere
tra
le
informazioni
che
abbisognano
o
non
abbisognano
di
protezione
penale
– documento
cartaceo
• aXo
pubblico
• aXo
privato
– documento
informaAco
• arX.
20
e
21
CAD
conclusioni
– l'oggeXo
materiale
della
condoXa
è
diverso
rispeXo
ai
tradizionali
reaA
di
falso
(documento
informaAco
/
documento
cartaceo)
– la
condoXa
(sopraXuXo
nel
falso
materiale)
può
avere
ad
oggeXo
sia
il
documento
informaAco
che
le
procedure
automaAzzate
che
conducono
alla
sua
elaborazione
(nel
caso
di
documento
informaAco
in
senso
streXo)
– l'art.
491
bis
ha
funzione
incriminatrice
8
31-03-2011
la
riformulazione
dell'art.
491
bis
c.p.
• legame
(criAcato)
con
il
supporto
• presenza
di
altre
definizioni
di
“documento
informaAco”
– DPR
n.
513/1997:
«Ai
fini
del
presente
regolamento
s'intende:
a)
per
documento
informa8co,
la
rappresentazione
informa8ca
di
a;,
fa;
o
da8
giuridicamente
rilevan8»
– DPR
n.
445/2000
– CAD
(D.
Lgs.
n.
82/2005):
“documento
informaAco”
=
«la
rappresentazione
informa8ca
di
a;,
fa;
o
da8
giuridicamente
rilevan8»
• obblighi
internazionali
(v.
slide
seguente)
Ar8cle
7
Convenzione
Cybercrime.
Computer‐related
forgery
Each
Party
shall
adopt
such
legisla8ve
and
other
measures
as
may
be
necessary
to
establish
as
criminal
offences
under
its
domes8c
law,
when
commi<ed
inten8onally
and
without
right,
the
input,
altera8on,
dele8on,
or
suppression
of
computer
data,
resul8ng
in
inauthen8c
data
with
the
intent
that
it
be
considered
or
acted
upon
for
legal
purposes
as
if
it
were
authen8c,
regardless
whether
or
not
the
data
is
directly
readable
and
intelligible.
A
Party
may
require
an
intent
to
defraud,
or
similar
dishonest
intent,
before
criminal
liability
a<aches.
9
31-03-2011
Art.
491
bis
c.p.
post
riforma
Art.
491
bis
c.p.
Documen8
informa8ci.
Se
alcuna
delle
falsità
previste
dal
presente
capo
riguarda
un
documento
informa8co
pubblico
o
privato
avente
efficacia
probatoria,
si
applicano
le
disposizioni
del
capo
stesso
concernen8
rispe;vamente
gli
a;
pubblici
e
le
scri<ure
private.
documento
informaAco
profili
processuali
L.
n.
48/2008
ha
introdoXo
alcune
garanzie
in
relazione
ai
mezzi
di
ricerca
del
documento
informaAco:
1) il
dovere
di
conservare
inalterato
il
dato
originale
nella
sua
genuinità
– nelle
ispezioni
e
nelle
perquisizioni
disposte
dall'autorità
giudiziaria
(art.
244,
comma
2
ed
art.
247,
comma
1‐bis
c.p.p.)
– nelle
perquisizioni
su
iniziaAva
della
polizia
giudiziaria
(art.
352,
comma
1‐bis
c.p.p.)
– nel
sopralluogo
di
polizia
giudiziaria
(art.
354,
comma
2
c.p.p.)
10
31-03-2011
2)
il
dovere
di
formare
una
copia
che
assicuri
la
conformità
del
dato
acquisito
rispeXo
a
quello
originale
3)
il
dovere
di
assicurare
la
non
modificabilità
dei
daA
acquisiA
appare
nel
sequestro
disposto
dall'autorità
giudiziaria,
ma
soltanto
in
relazione
ai
da8
informa8ci
presso
i
fornitori
di
servizi
(art.
254‐bis),
e
non
in
generale
per
tu;
i
8pi
di
sequestro
né
negli
altri
a;
menziona8
4)
la
garanzia
della
installazione
di
sigilli
informaAci
sulle
cose
sequestrate
(art.
260)
problemi
di
digital
evidence
• come
soddisfare
le
esigenze
di
conservazione
ed
immodificabilità?
– tecniche
di
bitstreaming
image
– operazioni
di
hashing
• l'estrazione
di
file
dal
computer
oggeXo
si
sequestro
è
aXo
irripeAbile?
(no
secondo
C.,
Sez.
I,
2.4.2009)
• ruolo
delle
best
prac8ces
11