3_Documento informatico
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31-03-2011 DOCUMENTO INFORMATICO Art. 491 BIS C.P. art. 491 bis c.p. ante riforma Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informa8co pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernen8 rispe;vamente gli a; pubblici e le scri<ure private. A tal fine per documento informa8co si intende qualunque supporto informa8co contenente da8 o informazioni aven8 efficacia probatoria o programmi specificamente des8na8 ad elaborarli. 1 31-03-2011 «… alcuna delle falsità previste dal presente capo…» • collocazione sistemaAca – bene giuridico “di categoria” fede pubblica – falsità documentali • creandosi l'apparenza di un documento (genuino), si lede l'affidamento della colleNvità su alcuni segni o documenA indispensabili nel normale svolgimento dei rapporA sociali e giuridici • bene giuridico più specifico = genuinità e veridicità dei documenA • v. giurisprudenza ex art. 49 c.p. sul falso grossolano (immediatamente riconoscibile) le possibili «falsità» • le possibili falsità • falsità materiale • falsità ideologica • una disAnzione difficile • falso materiale = GENUINITA' DELL'ATTO = interviene sulla documentazione dell'aXo, aggredisce i requisiA formali di validità del documento e rivela una violazione già in astraXo della legiNmazione all'esercizio del potere documentale • falso ideologico = VERIDICITA' DELL'ATTO = ricade sul contenuto narraAvo dell'aXo, si sostanzia in una violazione in concreto del potere documentale, in un abuso della funzione del PU rispeXo all'obbligo di aXestare in modo esaXo quanto avvenuto 2 31-03-2011 l'oggeXo della falsità: il documento • aXo/documento pubblico – documento privato • nozione di aXo pubblico • connotaA civilisAci – art. 2699 c.c.: «l'aXo pubblico è il documento redaXo, con le richieste formalità, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad aXribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'aXo è formato» – art. 2700 c.c.: «l'aXo pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parA e degli altri faN che il pubblico ufficiale aXesta avvenuA in sua presenza o da lui compiuA» l'oggeXo della falsità: il documento • nozione di aXo pubblico (segue) • peculiarità della disciplina – l'art. 493 richiama le falsità compiute dai «pubblici impiegaA incaricaA di un servizio pubblico» – l'art. 476 c.p. prevede un'aggravante per le falsità concernenA «un aXo o parte di un aXo, che faccia fede fino a querela di falso» = l'ipotesi base non ha ad oggeXo un aXo fidefacente (così come prevede la normaAva civilisAca) • quindi – per il diriXo penale è “pubblico” quell'aXo che sia formato dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle rispeNve funzioni (e produca effeN giuridicamente rilevanA) • ampia casisAca giurisprudenziale (ad es.: C., S.U., 11.4.2006) 3 31-03-2011 definizione di “documento informaAco” «… per documento informa8co si intende qualunque supporto informa8co contenente da8 o informazioni aven8 efficacia probatoria o programmi specificamente des8na8 ad elaborarli» • il legislatore ha voluto alludere ai soli documenA intelligibili aXraverso l'elaboratore • l'equiparazione tra “documento” e “supporto” appare fuorviante perché aXribuisce al documento informaAco una dimensione materiale da cui esso, proprio per le sue inAme caraXerisAche, prescinde la funzione dell'art. 491 bis Cass., 12.5.2003, n. 20723 L'art. 491 bis, c.p., deve essere visto come norma interpretatrice Cass., 24.11.2003, n. 11915 La falsificazione di un documento informa8co rientrava nella previsione dell'art. 476 c.p. anche prima che l'applicazione di questa e delle altre disposizioni in materia di falsità fosse stabilita dall'art. 491 bis c.p. Cass., 27.1.2005, n. 11930 L'art. 491 bis c.p. non cos8tuisce una norma interpreta8va… Va pure escluso, però, che tale norma sia innova8va, ossia abbia reso punibile un fa<o che era in precedenza lecito 4 31-03-2011 la funzione dell'art. 491 bis • secondo la giurisprudenza, l'art. 491 bis è norma interpretaAva – non di interpretazione autenAca (problemi di retroaNvità della legge penale) – bensì di interpretazione “receNva” (v. amministratore di faXo) • evidenA esigenze poliAco‐criminali • la funzione “interpretaAva” dell'art. 491 bis postula una (indimostrata) idenAtà tra – documento cartaceo – documento informaAco la funzione dell'art. 491 bis 1) natura dichiaraAva o rappresentaAva del documento • documento cartaceo • ogni documento raccoglie ed in sé conAene il pensiero di un uomo, sia esso una dichiarazione di volontà ovvero di scienza • documento informaAco • l'elaboratore ha sì la funzione di sosAtuire la scriXura manuale, ma è anche in grado di generare, in maniera autonoma, un output diverso e nuovo rispeXo all'input scientemente introdoXo dall'operatore • il contenuto dichiaraAvo del documento informaAco non dipende solo dalla volontà istantanea del suo autore, ma è (anche) il fruXo della interconnessione fra informazioni pregresse ed operazioni automaAzzate che la macchina è programmata per eseguire 5 31-03-2011 la funzione dell'art. 491 bis infaN, la relazione alla L. n. 547/1993 disAngue tra • “documento informaAco in senso lato” = formato per il tramite di un elaboratore, ma poi stampato su supporto cartaceo (eventualmente riconducile alla nozione tradizionale di “documento” ) • “documento informaAco in senso streXo” = cosAtuito da daA creaA, almeno in parte, dalla macchina e custodiA sul solo supporto magneAco (non riconducile alla nozione tradizionale di “documento” ) la funzione dell'art. 491 bis 2) stabile incorporazione dell'informazione sul supporto – documento cartaceo • il pensiero dell'uomo è fissato in una materialità idonea a riceverlo • il Apo di supporto non riveste importanza: basta che l'incorporazione abbia caraXere di stabilità • la fissazione dell'idea su di un supporto, che stabilmente la incorpori, segna il momento di formazione dell'“originale” del documento • alterazione dell'informazione = alterazione del supporto – documento informaAco • è tutelata la memorizzazione di daA o informazioni (non ogni dato informaAco) • il Apo di supporto riveste importanza: deve essere “informaAco” • l'incorporazione non ha caraXere di stabilità: le informazioni possono essere trasferite da un supporto all'altro senza che (salvo apposite tecniche) sia possibile discernere tra originale e copie 6 31-03-2011 Documento informaAco 3) forma intellegibile – documento cartaceo • il prodoXo conceXuale viene ridoXo ad espressione scriXa o comunque intelligibile dai terzi per il mezzo di un linguaggio comune, seppur convenzionale – documento informaAco • l'input, che l'operatore inserisce uAlizzando un complesso di segni grafici a lui noA, viene immediatamente trasformato in un linguaggio desAnato esclusivamente alla macchina • quanto archiviato su supporto informaAco può tornare ad essere comprensibile solo per il tramite della macchina stessa (il “vero” documento informaAco è conservato in linguaggio macchina) • di qui il riferimento ai “programmi” – servono per rendere intellegibile il dato conservato in linguaggio‐ macchina – servono per produrre il documento informaAco “in senso streXo” Documento informaAco 4) riconducibilità all'autore – documento cartaceo • la soXoscrizione autografa rappresenta il tramite per un'operazione di assunzione di paternità – documento informaAco • soXoscrizione digitale • art. 21 CAD: «Il documento informa8co so<oscri<o con firma ele<ronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispe<o delle regole tecniche di cui all'ar8colo 20, comma 3, che garan8scano l'iden8ficabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'ar8colo 2702 del codice civile» • v. arX. 640 quinquies e 495 bis c.p. 7 31-03-2011 Documento informaAco 5) efficacia probatoria – sia nell'ipotesi di documento cartaceo che in quella di documento informaAco, il riferimento all'efficacia probatoria è criterio seleNvo per disAnguere tra le informazioni che abbisognano o non abbisognano di protezione penale – documento cartaceo • aXo pubblico • aXo privato – documento informaAco • arX. 20 e 21 CAD conclusioni – l'oggeXo materiale della condoXa è diverso rispeXo ai tradizionali reaA di falso (documento informaAco / documento cartaceo) – la condoXa (sopraXuXo nel falso materiale) può avere ad oggeXo sia il documento informaAco che le procedure automaAzzate che conducono alla sua elaborazione (nel caso di documento informaAco in senso streXo) – l'art. 491 bis ha funzione incriminatrice 8 31-03-2011 la riformulazione dell'art. 491 bis c.p. • legame (criAcato) con il supporto • presenza di altre definizioni di “documento informaAco” – DPR n. 513/1997: «Ai fini del presente regolamento s'intende: a) per documento informa8co, la rappresentazione informa8ca di a;, fa; o da8 giuridicamente rilevan8» – DPR n. 445/2000 – CAD (D. Lgs. n. 82/2005): “documento informaAco” = «la rappresentazione informa8ca di a;, fa; o da8 giuridicamente rilevan8» • obblighi internazionali (v. slide seguente) Ar8cle 7 Convenzione Cybercrime. Computer‐related forgery Each Party shall adopt such legisla8ve and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domes8c law, when commi<ed inten8onally and without right, the input, altera8on, dele8on, or suppression of computer data, resul8ng in inauthen8c data with the intent that it be considered or acted upon for legal purposes as if it were authen8c, regardless whether or not the data is directly readable and intelligible. A Party may require an intent to defraud, or similar dishonest intent, before criminal liability a<aches. 9 31-03-2011 Art. 491 bis c.p. post riforma Art. 491 bis c.p. Documen8 informa8ci. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informa8co pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernen8 rispe;vamente gli a; pubblici e le scri<ure private. documento informaAco profili processuali L. n. 48/2008 ha introdoXo alcune garanzie in relazione ai mezzi di ricerca del documento informaAco: 1) il dovere di conservare inalterato il dato originale nella sua genuinità – nelle ispezioni e nelle perquisizioni disposte dall'autorità giudiziaria (art. 244, comma 2 ed art. 247, comma 1‐bis c.p.p.) – nelle perquisizioni su iniziaAva della polizia giudiziaria (art. 352, comma 1‐bis c.p.p.) – nel sopralluogo di polizia giudiziaria (art. 354, comma 2 c.p.p.) 10 31-03-2011 2) il dovere di formare una copia che assicuri la conformità del dato acquisito rispeXo a quello originale 3) il dovere di assicurare la non modificabilità dei daA acquisiA appare nel sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, ma soltanto in relazione ai da8 informa8ci presso i fornitori di servizi (art. 254‐bis), e non in generale per tu; i 8pi di sequestro né negli altri a; menziona8 4) la garanzia della installazione di sigilli informaAci sulle cose sequestrate (art. 260) problemi di digital evidence • come soddisfare le esigenze di conservazione ed immodificabilità? – tecniche di bitstreaming image – operazioni di hashing • l'estrazione di file dal computer oggeXo si sequestro è aXo irripeAbile? (no secondo C., Sez. I, 2.4.2009) • ruolo delle best prac8ces 11