Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Generalità
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Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Generalità
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA Relazione Strutture Ultimate e Collaudo Statico ai sensi delle NTC 2008 18 Febbraio 2011 Novità Novità del D.M. 14 gennaio 2008 Valutazione della R.S.U. e del Collaudo Relatore: Relatore: ing. ing. N. La Spina 1 RICHIAMI NORMATIVI Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Generalità La figura giuridica del Direttore dei Lavori compare per la prima volta nel R.D. Del 25.05.1895 riguardante il “Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato” l’art. 3: rientrano nelle responsabilità del Direttore dei Lavori “l’accettazione dei materiali” e la verifica “della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali” La Legge urbanistica n. 1150 del 17.08.1942, capo IV, relativo alle Norme regolatrici dell’attività costruttiva edilizia, all’art. 31 afferma che il Direttore dei lavori, assieme al Committente ed all’Assuntore dei lavori è responsabile “di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia” La Legge 1086 del 5.11.1971, riguardante le Norme per la disciplina delle opere in c.a. agli art. 2, 3,5,6 e 15 disciplina l’attività del Direttore dei Lavori nell’ambito delle strutture in c.a. e metalliche. La Circolare del min. LL.PP. N. 11951 del 14.02.1974 di applicazione della L.1086/71 chiarisce, tra le altre cose, che il Direttore dei lavori è un ausiliario del Committente e ne “assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico”. 2 RICHIAMI NORMATIVI Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Generalità La Legge 47 del 28.02.1985 contenente le Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia all’art. 6 individua le responsabilità del Direttore dei lavori oltre che del Committente e del Costruttore. In particolare il Direttore dei lavori è responsabile se non contesta agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della C.E. fornendo al Sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa e se, in casi di totale difformità, non rinuncia all’incarico. Il DPR 554 del 21.12.1999 “Regolamento di attuazione della Legge Quadro 109/94”, all’art.124 del Titolo IX descrive le responsabilità del Direttore dei lavori: 1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. 2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo, degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge. 3 RICHIAMI NORMATIVI Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Generalità 4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal regolamento nonché: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. Il DPR 380 del 6.06.2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” all’art. 29 comma 2 ribadisce che Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo 4 professionale da tre mesi a due anni. RICHIAMI NORMATIVI Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Generalità Conferimento dell’incarico da parte del Committente: 1) Nei confronti del professionista l’incarico è di tipo privatistico e può essere verbale oppure scritto ed accompagnato da un disciplinare e da un contratto di tipo economico. 2) Nei confronti dell’Amministrazione pubblica il Committente, di fatto, sottoscrivendo la richiesta di Permesso di Costruire o la D.I.A., dichiara chi sarà il Direttore dei Lavori e quest’ultimo, sottoscrivendo le richieste, di fatto accetta l’incarico. Sostituzione del Direttore dei Lavori: Il Committente, se non è soddisfatto del modo di operare del Direttore dei Lavori o se ritiene che sia venuto meno il rapporto fiduciario, può revocare in qualunque momento l’incarico al Direttore dei Lavori pagandone le prestazioni professionali svolte e le eventuali penali previste dalla legge e/o dal contratto sottoscritto. In questo caso deve darne comunicazione al Comune di competenza e provvedere alla nomina di un nuovo Direttore dei Lavori che dovrà formalizzare la sua accettazione informando anche tutti quegli enti pubblici e/o ditte private che sono coinvolte nella costruzione affinché ne prendano atto. 5 RICHIAMI NORMATIVI Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Generalità Occorre che il cantiere abbia sempre un Direttore dei Lavori, anche in caso di sospensione dei lavori, per far fronte a tutte le esigenze connesse con la corretta conservazione dei materiali nonchè per eventuali situazioni di emergenza (ponteggio pericolante, cigli di scavo poco sicuri, ecc.) che devono essere monitorate dal Direttore dei Lavori. Norme di Etica Professionale per l'Esercizio della Professione di Ingegnere L’Ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo essersi accertato che la committenza abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero; dovrà inoltre informare il o i professionisti a cui subentra; in situazioni controverse, dovrà chiedere chiarimenti al Consiglio dell’Ordine. 6 RICHIAMI NORMATIVI Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Opere strutturali in c.a., c.a.p, acciaio LEGGE 5 NOVEMBRE 1971 n. 1086 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica Art. 3 (Responsabilità) Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, della osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera. 7 RICHIAMI NORMATIVI Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Opere strutturali in c.a., c.a.p, acciaio LEGGE 5 NOVEMBRE 1971 n. 1086 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica Art. 4 (Denuncia dei lavori) Le opere di cui all'articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore costruttore all'ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. (...) 8 RICHIAMI NORMATIVI Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Opere strutturali in c.a., c.a.p, acciaio LEGGE 5 NOVEMBRE 1971 n. 1086 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica Art. 5 (Documenti in cantiere) Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere di cui all'articolo 1 a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori. 9 RICHIAMI NORMATIVI Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Opere strutturali in c.a., c.a.p, acciaio LEGGE 5 NOVEMBRE 1971 n. 1086 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica Art. 6 (Relazione a struttura ultimata) A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, giorni, il direttore dei lavori depositerà depositerà al genio civile una relazione, in duplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, esponendo: a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori laboratori di cui all'articolo 20; b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione; c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. Delle due copie della relazione, una sarà sarà conservata agli atti del genio civile e l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, sarà sarà restituita al direttore dei lavori che provvederà provvederà a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel quarto quarto comma dell'articolo 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4. 10 RICHIAMI NORMATIVI Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Opere strutturali in c.a., c.a.p, acciaio LEGGE 5 NOVEMBRE 1971 n. 1086 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica Art. 15 (Responsabilità del direttore dei lavori) Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 5 è punito con l'ammenda da lire 80.000 a lire 400.000 (*). Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione all'ufficio del genio civile della relazione indicata nell'articolo 6. (*) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, della medesima legge. 11 RICHIAMI NORMATIVI Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Opere strutturali in c.a., c.a.p, acciaio D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia materia edilizia Art. 65 (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6) 1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal direttore direttore dei lavori allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico tecnico regionale. 2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. 3. Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; 12 RICHIAMI NORMATIVI Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Opere strutturali in c.a., c.a.p, acciaio D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. 4. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito. 5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo. 13 RICHIAMI NORMATIVI Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Opere strutturali in c.a., c.a.p, acciaio D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia materia edilizia 6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo: a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori laboratori di cui all'articolo 59; b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione; c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. 7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico tecnico regionale. 8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6. 14 RICHIAMI NORMATIVI Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Opere strutturali in c.a., c.a.p, acciaio D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Art. 66 (L) Documenti in cantiere (legge n. 1086 del 1971, art. 5) 1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori. 2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori. 15 RICHIAMI NORMATIVI Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Opere strutturali in c.a., c.a.p, acciaio D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Art. 73 (L) Responsabilità del direttore dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15) 1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro. 2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6. 16 RICHIAMI NORMATIVI Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Opere strutturali in c.a., c.a.p, acciaio CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 FEBBRAIO 1974, N. 11951 11951 ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME SUL CEMENTO ARMATO DI CUI ALLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N° N°1086 (...) Innanzi tutto è necessario precisare che il campo di applicazione della legge è limitato alle opere di ingegneria civile. civile. Non sono quindi soggette alle disposizioni della stessa le opere di ingegneria meccanica, elettrotecnica, chimica, mineraria, navale ed aeronautica per le parti che si riferiscono alle macchine ed organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi genere e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie in cemento armato normale e precompresso ed a struttura metallica. A questo riguardo, poiché poiché l’argomento ha formato oggetto di alcuni quesiti posti a questo Ministero, Ministero, è opportuno soffermarsi a chiarire che nell’ nell’ampia accezione della parola “macchina” macchina” si deve ritenere inclusa ogni macchina motrice ed operatrice, termica, elettrica elettrica ed idraulica, motori, turbine, argani, gru, ascensori, montacarichi, macchine utensili (presse, torni, frese, ecc.), le macchine agricole ed ancora, per estensione di significato, i mezzi di trasporto trasporto in genere: terrestri, navale ed aereo; le caldaie, le pompe, le idrovore, i trasformatori elettrici, elettrici, ecc. 17 RICHIAMI NORMATIVI Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Istruzioni applicative CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 FEBBRAIO 1974, N. 11951 ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME SUL CEMENTO ARMATO DI CUI ALLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N°1086 Si devono altresì assimilare alle macchine propriamente dette le parti metalliche accessorie e complementari al loro funzionamento (quali ad esempio: scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari) ed in genere le strutture che servono per sostenere e formare, con apparecchiature e tubazioni, l’insieme dell’impianto industriale. Come si vede, ci si trova di fronte ad un’ampia e complessa casistica che non consente di formulare una generalizzata definizione di ciò che si è inteso comprendere nel concetto di “opere di ingegneria civile”, costituenti l’oggetto delle norme di cui trattasi. (...) 18 RICHIAMI NORMATIVI Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Istruzioni applicative CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 FEBBRAIO 1974, N. 11951 11951 ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME SUL CEMENTO ARMATO DI CUI ALLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N° N°1086 Impianti industriali - Sono soggette alla legge di cui trattasi le opere di edilizia ad ad uso industriale, riguardanti le fabbriche, le officine, gli stabilimenti, i cantieri, cantieri, gli opifici, ecc., i magazzini, i depositi, i capannoni, le tettoie, le pensiline, i sili, le torri, le ciminiere, ciminiere, i portali di sostegno dei macchinari o di opere similari. Opere idrauliche e marittime - Sono soggette alla legge le seguenti opere: gli sbarramenti di ritenute (dighe e traverse), le conche di navigazione, i bacini di carenaggi, i pontili, i pontiponti-canali, i pontiponti-tubo, i serbatoi, i fari, le torri piezometriche ed in genere i manufatti edilizi relativi ad acquedotti, oleodotti, fognature, impianti idroelettrici escluse le condotte forzate, le tubazioni di ogni tipo e le macchine più più avanti descritte. Opere stradali - Sono soggette alla legge i ponti e viadotti (comprese le centine), centine), i tombini, i sottovia, le passerelle, le gallerie artificiali, i muri di sostegno, sostegno, i manufatti stradali ed edilizi in genere anche se riguardanti gli impianti per il rifornimento di carburante carburante e le stazioni di servizio, escluse le pensiline e le tettoie di modesta portata (quando assolvono la sola sola funzione di protezione dagli agenti atmosferici delle colonnine di distribuzione). 19 RICHIAMI NORMATIVI Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Istruzioni applicative CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 FEBBRAIO 1974, N. 11951 11951 ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME SUL CEMENTO ARMATO DI CUI ALLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N° N°1086 L’art.1 della legge definisce, senza dar luogo ad incertezze interpretative, interpretative, le opere in conglomerato cementizio armato precompresso e quelle a struttura metallica. metallica. Qualche dubbio è sorto invece sull’ sull’interpretazione del concetto di opere in conglomerato cementizio armato normale, considerate come tali “le opere composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica” statica”. In altri termini si considerano, ai sensi della legge 1086, opere opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità stabilità globale dell’ dell’organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un “complesso di strutture” strutture”, ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica. statica. Sono quindi escluse dall’ dall’applicazione dell’ dell’art. 4 della legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza importanza nel contesto statico dell’ dell’opera. opera. Ai sensi dell’ dell’art. 4, le opere indicate all’ all’art. 1 della legge devono essere denunziate dal costruttore all’ all’ufficio del genio civile competente per territorio prima “dell’ dell’inizio dei lavori” lavori”, intendendosi come tale l’l’effettivo inizio della realizzazione delle strutture o parte di esse (escluse quelle di cui all’ all’art. 9 20 della legge) e non già già i lavori preliminari, quali la predisposizione dell’ dell’area, gli scavi, ecc. ecc. (...) RICHIAMI NORMATIVI Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Istruzioni applicative CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 FEBBRAIO 1974, N. 11951 11951 ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME SUL CEMENTO ARMATO DI CUI ALLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N° N°1086 Con riferimento all’ all’ultimo capoverso dell’ dell’art. 4 che ha dato luogo a qualche incertezza interpretativa si chiarisce che per opere “costruite per conto” conto” dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni (aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere), si devono intendere quelle opere, di competenza rispettivamente dello Stato e degli altri enti sopraddetti, sopraddetti, che siano realizzate o direttamente da essi (in appalto o in economia) ovvero mediante concessione o delegazione: delegazione: in questa ultima ipotesi invero il soggetto delegato o concessionario concessionario agisce in nome proprio ma “per conto” conto” dell’ dell’ente delegante o concedente. Ed al riguardo occorre altresì altresì far presente che rientrano nello stesso concetto anche le opere costruite da enti strumentali sorti non per perseguire finalità finalità pubbliche specifiche, proprie, ma per realizzare finalità finalità che sono tipicamente dello Stato e con fondi posti a loro disposizione disposizione dallo Stato medesimo (ad esempio: la Cassa per il Mezzogiorno, Mezzogiorno, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 1616-3-1971, n. 190). Per quanto concerne le opere costruite per conto dei comuni, giusta giusta l’l’ultimo comma dell’ dell’art. 4 l’esecuzione s’ s’intende applicata ai comuni aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere, il cui posto sia previsto in organico ed effettivamente ricoperto da un ingegnere. ingegnere. (...) 21 RICHIAMI NORMATIVI Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Istruzioni applicative CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 GENNAIO 1980, N. 20049 LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N. 1086 - ISTRUZIONI RELATIVE AI CONTROLLI SUL CONGLOMERATO CEMENTIZIO ADOPERATO PER LE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO ARMATO Per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato, precompresso e normale, l’allegato 2 delle norme tecniche stabilisce, tra l’l’altro, la frequenza dei controlli da eseguirsi in rapporto alla cubatura dei getti di conglomerati omogenei. A tale tale proposito si ritiene utile ribadire che detta frequenza rappresenta un minimo inderogabile al disotto del quale quale è tassativamente vietato scendere anche per opere di modesta importanza, importanza, mentre per l’l’esecuzione di strutture anche di media importanza, sotto il profilo dell’ dell’impegno statico, sarà sarà quanto mai opportuno che gli Enti in indirizzo dispongano delle frequenze di controllo superiori superiori al minimo sopra detto. Si ravvisa, parimenti, la necessità necessità che, prima dell’ dell’inizio della esecuzione delle strutture suddette, vengano predisposte ed effettuate idonee prove preliminari per accertare che la resistenza del conglomerato risulti non inferiore a quella minima di progetto e per provvedere, ove ciò ciò non si verificasse, ad apportare alla miscela le conseguenti modifiche. 22 RICHIAMI NORMATIVI Ruolo e responsabilità del direttore dei lavori Istruzioni applicative CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 GENNAIO 1980, N. 20049 LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N. 1086 - ISTRUZIONI RELATIVE AI CONTROLLI SUL CONGLOMERATO CEMENTIZIO ADOPERATO PER LE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO ARMATO La necessità necessità di prove preliminari sussiste anche nel caso di impiego di calcestruzzi calcestruzzi preconfezionati in centrali di betonaggio, per i quali si ritiene siano da richiedere, richiedere, con apposite prescrizioni di capitolato, adeguate garanzie di qualità qualità da comprovarsi a seguito di apposite prove sistematiche, con certificazione dei laboratori di cui all’ all’art. 20 della legge 55-1111-1971, n. 1086. E’ appena il caso di aggiungere che le prove preliminari o di qualificazione qualificazione hanno solo carattere complementare e non possono in nessun caso ritenersi sostitutive delle indispensabili indispensabili prove di controllo in corso d’ d’opera, i cui certificati dovranno essere allegati alla “Relazione a struttura ultimata” ultimata” di cui all’ all’art. 6 della legge 55-1111-1971, n. 1086. Ciò Ciò vale in particolare per i calcestruzzi preconfezionati i quali, in relazione alle modalità modalità ed ai tempi di trasporto in cantiere possono subire modifiche qualitative, anche sensibili. 23 24 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE Modulistica Genio Civile 25 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE Modulistica Genio Civile 26 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE Modulistica Genio Civile 27 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE Modulistica Genio Civile 28 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE Modulistica Genio Civile 29 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE Modulistica Genio Civile 30 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE MATERIALI PER USO STRUTTURALE I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà attivare un sistema di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 246/93. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi dell’art.18 della Direttiva n.89/106/CEE; b) laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dal Servizio Tecnico Centrale; 31 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE MATERIALI PER USO STRUTTURALE IL CALCESTRUZZO Nel progetto (relazione sui materiali) il calcestruzzo deve essere caratterizzato almeno mediante: la classe di resistenza Rck (o fck) la classe di consistenza (S1-5) il diametro massimo dell’aggregato (D) Devono fornirsi precise indicazioni (con riferimento alle norme UNI ENV 13670-1:2001 ed alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) su: composizione della miscela, compresi eventuali additivi processi di maturazione procedure di posa in opera classi di esposizione ambientale (UNI EN 206-1: 2006) durabilità delle opere. Il conglomerato per il getto delle strutture di un’opera o di parte di essa si considera omogeneo se confezionato con la stessa miscela e prodotto con medesime procedure. 32 32 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE MATERIALI PER USO STRUTTURALE IL CALCESTRUZZO CONTROLLO DELLA QUALITÀ QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO (nuove NTC paragrafo 11.2.2) A) Valutazione preliminare della resistenza: da eseguire prima dell’ dell’inizio dei lavori a cura dell’ dell’Appaltatore da effettuare sotto il controllo del Direttore dei Lavori, Lavori, per identificare la composizione della miscela conforme alla Rck del progetto l ’Appaltatore rimane responsabile anche in caso in cui le prove di prequalifica siano delegate a terzi e che il materiale sia fornito da un produttore di calcestruzzo calcestruzzo preconfezionato Gli impianti di produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato (altrimenti detto preconfezionato) devono possedere un sistema di controllo di produzione di fabbrica conforme alle Linee Guida del calcestruzzo strutturale del Min. dei LL.PP. e certificato da un terzo organismo indipendente accreditato secondo procedure analoghe a quelle attualmente adottate per la marcatura CE di altri prodotti da costruzione (sistema di attestazione attestazione 2+). Il Direttore dei Lavori deve: prima dell’ dell’inizio della fornitura acquisire copia della certificazione del controllo di processo produttivo verificare che ogni fornitura in cantiere di calcestruzzo preconfezionato preconfezionato sia accompagnato dai documenti indicanti gli estremi della certificazione di controllo di produzione in fabbrica rifiutare le eventuali forniture non conformi eseguire le prove di accettazione 33 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE MATERIALI PER USO STRUTTURALE IL CALCESTRUZZO CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO (nuove NTC paragrafo 11.2.2) B) Controllo di accettazione Il Direttore dei Lavori deve: procedere al prelievo dei campioni al momento del getto indicando in apposito verbale (novità rispetto al precedente DM del ‘96) la data del prelievo, la posizione e le date di getto delle strutture interessate da ciascun prelievo, le sigle identificative dei provini e le rispettive resistenze caratteristiche di progetto sottoscrivere la domanda di prove (pena la non validità del certificato) presso un Laboratorio Ufficiale riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo art. 59 DPR n° 380/2001 (punto 11.2.5.3 NTC), facendo esplicito riferimento ai dati riportati nel verbale di prelievo che saranno indicati nel certificato di prova effettuare i controlli di tipo A o B per il calcolo della resistenza caratteristica; il controllo di tipo B è diventato “obbligatorio” per le costruzioni con più di 1500 mc (novità rispetto al precedente DM del ‘96) 34 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE MATERIALI PER USO STRUTTURALE IL CALCESTRUZZO CONTROLLO DELLA QUALITÀ QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO (nuove NTC paragrafo 11.2.2) C) Prove complementari Il Direttore dei Lavori: ha la facoltà facoltà di richiederle a completamento delle prove di accettazione per stimare la resistenza in particolari fasi della costruzione (diverse dai 28gg) o in particolari particolari condizioni di utilizzo (temperature molto diverse da 20° 20°C). Impiego di elementi prefabbricati in serie (controllata o qualificata): il Progettista e il Direttore tecnico di produzione sostituiscono le figure del Progettista e del Direttore lavori fino alla fase di consegna a pié pié d’opera. il Direttore Lavori dell’ dell’opera deve verificare la conformità conformità di tutti i documenti che il prefabbricatore è tenuto a consegnare: attestato di qualificazione del servizio tecnico tecnico centrale, certificazione d’origine del prodotto, estratto del registro di produzione, certificati certificati di prova del laboratorio ufficiale, istruzioni per il trasporto e montaggio, elaborati firmati con istruzioni istruzioni per il corretto impiego e manutenzione dei manufatti (paragr. 11.8.5 NTC). Novità Novità delle NTC: incremento della resistenza meccanica a compressione consentita rispetto al D.M. del 1996. Il Progettista può può specificare calcestruzzi ad alta classe di resistenza (con Rck fino a 85 N/mmq) purché purché prima dell’ dell’inizio dei lavori si verifichino, con prove di prequalifica, prequalifica, tutte le grandezze fisicofisico-meccaniche che influenzano la resistenza e la durabilità durabilità. 35 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE MATERIALI PER USO STRUTTURALE IL CALCESTRUZZO 36 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE MATERIALI PER USO STRUTTURALE IL CALCESTRUZZO 37 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE MATERIALI PER USO STRUTTURALE IL CALCESTRUZZO 38 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE MATERIALI PER USO STRUTTURALE IL CALCESTRUZZO 39 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE MATERIALI PER USO STRUTTURALE IL CALCESTRUZZO 40 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE MATERIALI PER USO STRUTTURALE IL CALCESTRUZZO 41 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE MATERIALI PER USO STRUTTURALE IL CALCESTRUZZO 42 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE MATERIALI PER USO STRUTTURALE IL CALCESTRUZZO 43 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE MATERIALI PER USO STRUTTURALE IL CALCESTRUZZO 44 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE MATERIALI PER USO STRUTTURALE IL CALCESTRUZZO 45 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE MATERIALI PER USO STRUTTURALE ACCIAIO ACCIAIO PER C.A. E PER STRUTTURE METALLICHE A) Controllo di produzione Le prove di qualifica sono condotte dal Servizio Tecnico Centrale sia all’interno dell’impianto di produzione sotto il controllo di una laboratorio ufficiale, sia presso il laboratorio ufficiale stesso e sono soggette ad una procedura di qualificazione con revisione semestrale da parte del Servizio Tecnico Centrale Al produttore viene rilasciato l’attestato di qualificazione in cui vengono dichiarati i valori caratteristici dei vari requisiti geometrici e prestazionali richiesti dalle NTC per le diverse tipologie di prodotto. Novità delle NTC: nuova classificazione e definizione dei limiti di accettazione per gli acciai da c.a. (B450C e B450A) e sono previsti acciai per costruzioni metalliche di qualità sino a S460. 46 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE MATERIALI PER USO STRUTTURALE ACCIAIO ACCIAIO PER C.A. E PER STRUTTURE METALLICHE B) Controllo di accettazione deve essere effettuato entro 30 gg dalla data di consegna del materiale E’ compito del Direttore di Stabilimento per le forniture ad un impianto di prefabbricazione Responsabile del Centro di trasformazione o assemblaggio o del Direttore Lavori in caso di forniture direttamente in cantiere Le richieste di prova ed emissione dei certificati da parte del laboratorio ufficiale sono identiche a quelle per il calcestruzzo. L’impianto di prefabbricazione e il centro di trasformazione sono tenuti a fornire al Direttore dei Lavori i certificati delle prove eseguite, copia della certificazione qualità qualità, copia della autorizzazione alla produzione da parte del Servizio Tecnico Centrale nonché nonché eventuale marcatura aggiuntiva che identifichi anche il centro di trasformazione. Per ogni fornitura di acciaio da c.a. devono essere prelevati 3 spezzoni marcati di uno stesso diametro scelto all’ all’interno di un gruppo di diametri di produzione omogenea. Novità Novità delle NTC: i valori minimi ottenuti dalle prove di resistenza ed allungamento allungamento devono essere superiori ai valori limite riportati nelle NTC che si ammettono inferiori a quelli caratteristici richiesti dalle stesse NTC per le verifiche in produzione. 47 Per acciao da c.a.p. devono essere prelevati 3 saggi da ogni fornitura di massimo 90t 90t (30 t nel caso di lotto di spedizione diretta in cantiere). COLLAUDO PRESCRIZIONI GENERALI Giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante. Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d’opera quando vengono posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del proseguire della costruzione. Le opere non possono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo statico. L’ispezione dell’opera verrà eseguita alla presenza del Direttore dei lavori e del Costruttore. Esame del progetto dell’opera, l’impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate Esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione Effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell’opera prove di carico; prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi; monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell’opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa. 48 COLLAUDO PRESCRIZIONI GENERALI Il collaudo statico viene esteso a tutte le parti strutturali delle opere, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato. Il certificato di collaudo statico delle strutture di un’opera é un documento autonomo che fa parte integrante del collaudo generale tecnico-amministrativo dell’intera opera, quando previsto. Il Committente o il Costruttore, nel caso in cui quest’ultimo esegua in proprio la costruzione, possono richiedere al Collaudatore statico l’esecuzione di collaudi statici parziali in corso d’opera, qualora siano motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’opera Il collaudo statico comprende i seguenti adempimenti: tecnici: volti alla formazione del giudizio del Collaudatore sulla sicurezza e stabilità dell’opera nel suo complesso, includendo il volume significativo del terreno, le strutture di fondazione e gli elementi strutturali in elevazione, nonché sulla rispondenza ai requisiti prestazionali indicati in progetto con particolare riferimento alla vita nominale, alle classi d’uso, ai periodi di riferimento e alle azioni sulle costruzioni amministrativi: volti ad accertare l’avvenuto rispetto delle prescrizioni tecniche necessarie ad assicurare la pubblica incolumità e delle procedure previste dalle normative vigenti in materia di strutture Il Collaudatore statico é tenuto, quindi, a verificare la correttezza delle prescrizioni formali della progettazione strutturale in conformità delle NTC e, quando ne ricorra la circostanza (opere in c.a e a struttura metallica), anche il 49 rispetto degli artt. 58 (produzione in serie, art.9 L.1086/71) e 65 (denuncia e R.S.U, artt.4,6 L.1086/71) del D.P.R. n. 380/2001. COLLAUDO PRESCRIZIONI GENERALI A conclusione delle operazioni di collaudo il Collaudatore statico rilascia il certificato di collaudo statico Contenuti: una relazione sul progetto strutturale e sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte i verbali delle visite effettuate con la descrizione delle operazioni svolte il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture e della loro ispezionabilità ai fini della manutenzione, con riferimento all’intero periodo della loro vita utile. 50 COLLAUDO Modulistica Genio Civile 51 COLLAUDO Modulistica Genio Civile 52 COLLAUDO Modulistica Genio Civile 53 COLLAUDO Modulistica Genio Civile 54 COLLAUDO Modulistica Genio Civile 55 COLLAUDO Imposta di bollo 56 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08 Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008 NORMATIVA VIGENTE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME TECNICHE 2008 Decreto Min. LL.PP. 9 gennaio 1996: Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche Decreto Min. LL.PP. 16 gennaio 1996: Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche Decreto Min. LL.PP. 16 gennaio 1996: Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” 57 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08 Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008 NORMATIVA VIGENTE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME TECNICHE 2008 Decreto Min. LL.PP. 11 marzo 1988: Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 14 settembre 2005: Norme tecniche per le costruzioni 58 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08 Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazz. Uff., 4 FEBRRAIO 2008 n. 29, S.O. n.30). Istruzioni - Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 Art. 1 E’ approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, allegato al presente decreto, ad eccezione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 settembre 2005. Art. 2 Le norme tecniche di cui all’art. 1 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 59 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08 Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008 PROROGHE: Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 - Legge 28 febbraio 2008, n. 31 Conversione in legge del D.L. 248/2007 cosiddetto "Millaproroghe" Millaproroghe" con riferimento in particolare all'art. all'art. 20 che riguarda il periodo di proroga all'applicazione delle nuove NTC 2008 approvate con DM 14.01.2008 e pubblicate nella G.U. del 4.02.08. Art. 20. - (Regime transitorio per l'operatività l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni). costruzioni). - 1. Il termine di cui al comma 22-bis dell'articolo 5 del decretodecreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, convertito, con modificazioni, modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4bis, , del decretolegge 28 dicembre 2006, n. 300, 4 bis decreto convertito, convertito, con modificazioni, modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009. 2009. 2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 22-bis, bis, del citato decretodecreto-legge n. 136 del 2004, convertito, convertito, con modificazioni, modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, articolo, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è possibile l'applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, 1996, pubblicati, pubblicati, rispettivamente, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1987, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 1988, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° 1° giugno 1988, nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996. 60 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08 Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008 3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, iniziate, nonché nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo. collaudo. 4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità finalità di protezione civile, civile, nonché nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, 2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003. 5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2. 6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pubblica, una commissione consultiva, consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, locali, nonché nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.(… 1.(…) 7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione di compensi, compensi, emolumenti, emolumenti, indennità indennità, o rimborsi spese". spese". 61 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08 Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008 Senato - 8ª Commissione permanente - Seduta del 21 gennaio 2009: Parere favorevole alla proroga al 30 giugno 2010 del termine di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decretodecreto-legge n. 248 del 2007, convertito, convertito, con modificazione dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, relativo al regime transitorio per l'operatività l'operatività della revisione delle Norme Tecniche per le costruzioni. costruzioni. Camera dei Deputati - Seduta del 19 febbraio 2009: Approvazione il disegno di legge di conversione del D.L. n. 207 del 30.12.2008 "Milleproroghe ", "Milleproroghe", senza modificare il testo già già approvato dal Senato, Senato, contenente la norma che proroga al 30 giugno 2010 il periodo transitorio di applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008. Legge 24 giugno 2009, n. 77 - Conversione del Decreto Legge Abruzzo 39/2009: Anticipazione dell’ dell’entrata in vigore dal 1° luglio 2009 delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni. Costruzioni. Comma 1 bis art : «Art. 11-bis. bis. - (Misure urgenti in materia antisismica). antisismica). – 1. All’ All’articolo 20, comma 1, del decretodecretolegge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, convertito, con modificazioni, modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, modificazioni, al primo periodo, periodo, le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: seguenti: "30 giugno 2009" e il secondo periodo è soppresso» soppresso». 62 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08 Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008 CIRCOLARE 5 agosto 2009 Cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. (GU n. 187 del 13-8-2009) differenzia i lavori pubblici e quelli di natura privatistica lavori pubblici: consente l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo; collaudo; è applicabile la normativa previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere già già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi è competenza del responsabile del procedimento accertare e dichiarare la sussistenza dei predetti requisiti sono esclusi gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità finalità di protezione civile, civile, nonché nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (comma 4 dell'art. dell'art. 20 del citato decretodecreto-legge n. 248/2007) 63 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08 Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008 lavori privati: applicazione obbligatoria alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. <<Cio' evidentemente sulla base di una riconosciuta esigenza di rendere immediatamente operative le nuove norme, più penetranti rispetto alla sicurezza strutturale, in un ambito, quale quello del comparto costruttivo privatistico, che ha evidenziato maggiori criticità riguardo a controlli e verifiche sia sulla progettazione che in corso di esecuzione>> per i lavori iniziati prima del 30 giugno 2009 dovranno essere integralmente applicate le nuove norme tecniche per le varianti che modificano in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria come da consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici qualificazione dei materiali: la qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione e' soggetta ad un proprio autonomo regime giuridico-normativo; ai fini dell'impiego di elementi per uso strutturale, prodotti anche prima del termine del 30 giugno 2009, occorre 64 riferirsi al capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08 Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008 CIRCOLARE 11 dicembre 2009 Ulteriori considerazioni esplicative. (GU n. 297 del 22-12-2009) chiarimenti in ordine al regime degli interventi per i quali, anche successivamente al termine del 30 giugno 2009, possa applicarsi la normativa tecnica precedentemente in vigore. lavori privati: momento discriminante viene individuato nell'inizio della costruzione dell'opera o della infrastruttura. momento “certo ed incontestabile” per potersi parlare di inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali: deposito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati variante in corso d'opera: l'elemento discriminante e' la presenza di modifiche sostanziali dell'organismo architettonico, in quanto implicanti un sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell'opera 65 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08 Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008 non si ritiene ammissibile che le varianti introdotte, qualora si configurino come una nuova e diversa progettazione strutturale, possano comportare una riduzione delle caratteristiche prestazionali dell'opera (dovranno essere integralmente applicate le nuove norme tecniche) La figura professionalmente competente a valutare la sussistenza delle condizioni tecniche che possano determinare una «variante sostanziale», non può che individuarsi nel progettista strutturale dell'opera La previgente normativa tecnica potrà essere utilizzata nel caso dell'avvenuto deposito del progetto di variante, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro la data del 30 giugno 2009 66 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08 Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008 Regione Siciliana – Assessorato LL.PP. – Dipartimento LL.PP. Atto di indirizzo (Conf. 19-11-2009) lavori pubblici: opere già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi progetto definitivo si considera avviato quando lo stato di avanzamento dell’attività progettuale è “significativo”, cioè tale da non giustificare la rielaborazione del progetto progetto esecutivo si considera avviato quando sia stato già affidato il relativo incarico professionale, ferma restando la conclusione della progettazione definitiva lavori privati: si intendono iniziate le opere per le quali sia stata effettuata all’Ufficio del Genio Civile la comunicazione ai sensi dell’art.32 della legge 19 maggio 2003 n.7 67 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08 Entrata in vigore delle Norme Tecniche 2008 varianti: varianti: organismo architettonico riferimento art.4 L.R. 10 agosto 1985 n.37 mutamento destinazione d’ d’uso aumento cubatura > 20% aumento superficie utile e altezza > 10% riduzione distanza confini e cicli stradale > 10% progetto definitivo si considera avviato quando lo stato di avanzamento dell’ dell’attività attività progettuale è “significativo” significativo”, cioè cioè tale da non giustificare la rielaborazione del progetto riferimento artt.31,32 artt.31,32 D.P.R. 380/2001 sentenze organismo strutturale riferimento al punto 8.4.1. del D.M. 14 gennaio 2008 a) sopraelevare la costruzione; costruzione; b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione; costruzione; c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’ d’uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10% d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente 68 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08 Sicurezza e prestazioni attese (Cap.2) 2 SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE 2.1 PRINCIPI FONDAMENTALI Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate e soggette a manutenzione in modo tale da consentirne la prevista utilizzazione, in forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto dalle presenti norme. La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono essere valutate in relazione agli stati limite che si possono verificare durante la vita nominale. Stato limite è la condizione superata la quale l’opera non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata. 69 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08 Sicurezza e prestazioni attese (Cap.2) "La Filosofia e i Criteri alla base delle Nuove Norme Tecniche - Aspetti Sismici" Avellino il 30 Maggio 2008 - Prof. Petti 70 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 08 Sicurezza e prestazioni attese (Cap.2) "La Filosofia e i Criteri alla base delle Nuove Norme Tecniche - Aspetti Sismici" Avellino il 30 Maggio 2008 – Prof. Petti 71 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA Relazione Strutture Ultimate e Collaudo Statico ai sensi delle NTC 2008 18 Febbraio 2011 Novità Novità del D.M. 14 gennaio 2008 Valutazione della R.S.U. e del Collaudo GRAZIE PER L’ATTENZIONE Relatore: Relatore: ing. ing. N. La Spina 72