CASI DI CASA N. 38/2016 13 maggio 2016 Lavori all`ascensore del
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CASI DI CASA N. 38/2016 13 maggio 2016 www.agefis.it Lavori all’ascensore del condominio: quali lavori sono da considerarsi di manutenzione ordinaria? Domanda Nell'ambito di un edifico condominiale quali sono i lavori che devono essere considerati di manutenzione ordinaria dell'ascensore e quali, invece, di natura straordinaria, sempre dell'ascensore? Risposta Posto il fatto che rientrano nella categoria dei lavori straordinari tutti quelli che non sono normalmente programmabili, per dare completa risposta al quesito che è stato posto occorre fare, preliminarmente, alcune considerazioni. In primo luogo va ricordato che, prima della legge di riforma del condominio (Legge 11 dicembre 2012, n. 220 recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici"), in base al ragionamento secondo cui l'ascensore, anche se posto al servizio di tutto l'edificio, rende maggiore utilità ai proprietari dei piani più elevati, che ovviamente ne fanno un maggior uso rispetto a quelli dei piani sottostanti, i primi avrebbero dovuto sopportare un onere maggiore. Ci sono però delle spese, e qui giungiamo alla seconda considerazione, per così dire, di metodo, che riguardano l'ascensore nella sua stessa esistenza e che non sono direttamente collegate all'uso che se ne fa. Sempre prima dell'entrata in vigore della Legge 11 dicembre 2012, n. 220, se nulla veniva detto nell'ambito del regolamento di condominio, era principio generale che le spese riguardanti il mantenimento e l'uso dell'ascensore – quali, ad esempio, le spese per la forza motrice, per la manutenzione ordinaria (ovvero quella normalmente programmabile), per la sostituzione delle funi e, in genere, per la piccola manutenzione dell'impianto, andavano ripartite tra i condomini per metà in ragione dell'altezza del piano dell'unità immobiliare servita dall'ascensore e per l'altra metà in base al valore millesimale di ciascun appartamento. Le spese invece straordinarie, ovvero quello non programmabili, quali la ricostruzione totale o parziale dell'impianto oppure la sostituzione della cabina e delle porte ai piani, andavano sopportate da tutti i condomini in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà. Ed ancora: le spese relative agli interventi necessari per l'adeguamento dell'impianto di ascensore alla normativa dettata in tema di sicurezza, in quanto finalizzati a tutelare in generale l'incolumità delle persone, che non rientrano nell'ordinaria manutenzione in quanto non dipendono nè dall'intensità dell'uso e nè dalla vetustà dell'impianto, e tanto meno sono collegati con guasti accidentali, avendo carattere straordinario, dovevano essere ripartite tra tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà, ivi compresi quelli del piano terreno il cui appartamento, pur se di fatto non servito dall'ascensore, riceve comunque indiretto maggior valore dalla sola presenza nell'immobile dell'impianto di CASI DI CASA N. 38/2016 13 maggio 2016 www.agefis.it ascensore stesso. Peraltro la differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria attualmente non ha più alcuna rilevanza in quanto, così come viene stabilito dal nuovo testo dell'articolo 1124 del Codice civile, introdotto dalla riforma entrata in vigore con la citata Legge 11 dicembre 2012, n. 220, e che riguarda, appunto "Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori", per tutte le spese di manutenzione dell'ascensore si applicano gli stessi criteri previste per la ripartizione delle spese per le scale, per cui tutte le spese, ordinarie e straordinarie debbono essere ripartite per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.