Confartigianato Imprese Roma, Prot. /VB ALLE

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Confartigianato Imprese Roma, Prot. /VB ALLE
Roma, <data>
Prot. <prot>/VB
ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
ALLE FEDERAZIONI REGIONALI
AGLI SPORTELLI ENERGIA
LORO SEDI
Oggetto : Diritto di recesso da un contratto di fornitura di energia elettrica o gas
Deliberazione 302/2016
L’Autorità per l’energia ha pubblicato un’importante delibera che, in attuazione delle Direttiva
europea 2009/72/CE e 2009/73/CE, riduce a tre settimane le tempistiche per cambiare il
fornitore di energia.
Il provvedimento si applica obbligatoriamente, a partire dal 1° gennaio 2017, ai seguenti
contratti:
 Elettricità: utenze domestiche e utenze non domestiche alimentate in bassa tensione;
 Gas: utenze domestiche e non domestiche purché limitatamente ai punti con consumi
annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
Per effetto di tale delibera - e congiuntamente a quelle inerenti le procedure di attivazione di
un contratto (cd switching) definite dalla disciplina di cui alle deliberazioni 258/2015/R/com e
487/2015/R/eel - a seguito della firma di un nuovo contratto di fornitura nei primi giorni del
mese N si potrà passare con il nuovo fornitore a partire dal 1° giorno del mese N+1.
Nel dettaglio, il provvedimento prevede che il cliente finale possa esercitare il diritto di recesso
per cambio fornitore, in qualsiasi momento, rilasciando al nuovo fornitore1 apposita
procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto col venditore uscente.
Pertanto, affinché si possa perfezionare il recesso da un contratto, il venditore uscente dovrà
ricevere la relativa comunicazione, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese
precedente la data di cambio venditore.
Il modulo per il recesso dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
Ciò sta a significare che il recesso è gestito obbligatoriamente dal fornitore entrante nell’ambito della modulistica
connessa con la stipula del nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica e gas.
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www.confartigianato.it  [email protected]
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il POD/PDR identificativo del punto di prelievo;
i dati identificativi del cliente finale;
la data di cambio venditore;
i dati identificativi della controparte commerciale.
Importante, se si vuole che venga rispettata la tempistica del recesso, compilare “la data di
cambio venditore” in quanto lasciarla in bianco comporterebbe la possibilità del non rispetto
dei tempi di recesso e switching.
Con la nuova delibera, che abroga la precedente delibera n. 144/07, l’Autorità ha
puntualizzato, su nostra esplicita richiesta, che il diritto di recesso non può essere sottoposto a
penali né a spese di chiusura e che eventuali clausole in tal senso si considerano non apposte.
Si ricorda infine che nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare
venditore, ma ai fini della cessazione della fornitura, il termine di preavviso del diritto di
recesso del cliente finale non potrà essere superiore a un mese. In questo caso, il recesso è
esercitato direttamente dal cliente finale. Anche il venditore, operante nel libero mercato e
qualora previsto nel contratto di fornitura, ha diritto di recedere con un termine di preavviso
non inferiore a sei mesi. Il diritto di recesso deve essere manifestato dal venditore in forma
scritta.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Direttore
Bruno Panieri
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