Inidonea a concorso Polizia per tatuaggio, riammessa

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Inidonea a concorso Polizia per tatuaggio, riammessa
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T.A.R.
per la Regione Lazio
Sezione Prima ter
SentenzaFax
n. 6414
del 18 luglio 2011
Inidonea a concorso Polizia per tatuaggio, riammessa!
TRIBUNALE AMMIMISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE PRIMA TER
Un aspirante per il reclutamento nella Polizia di Stato, partecipava al concorso per 360 Allievi Agenti della Polizia
di Stato, indetto con D.M. 04.12.2009. In sede di accertamento della idoneità psicofisica della candidata, la stessa
veniva esclusa per la presenza di un tatuaggio in zona del corpo non coperta dall’uniforme. Pertanto la
ricorrente presentava Ricorso al Tribunale Amministrativo competente per Territorio (Lazio) che con Sentenza
depositata il 18 Luglio 2011, veniva accolto, annullando pertanto il provvedimento di inidoneità.
N. 06414/2011 REG.PROV.COLL.
N. 11999/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11999 del 2010, proposto da: ______________________, rappresentato e
difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Il Ministero dell'Interno, in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;
per l'annullamento
del provvedimento in data 26.11.2010 di non idoneità quale allievo agenti della Polizia di Stato per "tatuaggio
in zona non coperta dall'uniforme (superficie interna post- Braccio sn. cm. 14,5 X 7" reso in data 4.10.2010 nei
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confronti del'aspirante _______________________ dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici
degli aspiranti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 360 allievi agenti della Polizia di
Stato riservato, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, a deroga a quanto previsto
dall'articolo 16, comma 4, della medesima legge, ai volontari delle Forze Armate, in servizio o in congedo, che
abbiano completato senza demerito la ferma breve triennale, indetto con D.M. 4 dicembre 2009 ed il conseguente
provvedimento di esclusione dal concorso e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2011 il Consigliere Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Considerato:
- che parte ricorrente ha partecipato al concorso, indetto con d.m. 4.12.2009, per il reclutamento di 360 allievi
agenti della P.S. (e riservato, in parziale deroga a quanto previsto dall’art.16 c.4 della legge n.226 del 2004, ai soli
Volontari delle FF.AA., in servizio od in congedo, “che abbiano completato senza demerito la ferma breve
triennale”), ed è stato escluso da detta selezione avendo la Commissione medica concorsuale riscontrato, in sede
di accertamento della idoneità psico fisica della candidata, la presenza di un tatuaggio in zona del corpo non
coperta dall’uniforme (d.m. n.198 del 2003, tab. 1, punto 2., lett.”b”);
- che avverso il predetto provvedimento di esclusione il ricorrente si è gravato deducendo, fra l’altro, la violazione
della norma applicata dovendosi escludere, nel caso di specie (come da allegata documentazione
fotografica), la percettibilità o visibilità del tatuaggio che essendo di ridotte dimensioni è destinato ad
essere celato dall’uniforme sia essa invernale che estiva;
Vista la propria ordinanza in data 27/28.1.2011 con cui la Sezione, preso atto degli elementi di contraddittorietà
sopra rilevati, ha disposto che nei confronti del ricorrente venissero effettuati ulteriori accertamenti sanitari (a cura
di commissione medica in composizione diversa da quella che ha espresso il primo ed impugnato giudizio) per
stabilire l’oggettiva sussistenza o meno del requisito di idoneità di cui al provvedimento impugnato;
Considerata la sicura esperibilità, nel quadro degli strumenti cognitivi messi a disposizione del giudice all'interno
del giudizio di legittimità, delle verificazioni preordinate (come nel caso in esame) all’accertamento di un
presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, onde consentire l’esercizio del sindacato
giurisdizionale sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI,
27 maggio 1991 n. 321; T.A.R. Lazio, sez. III, 1° luglio 1999 n. 2048); e ciò segnatamente quando la situazione di
fatto oggetto dell’accertamento non sia soggetta a significative modificazioni nel tempo e l’accertamento del
presupposto non presenti significativi margini di opinabilità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2004 n. 719);
Considerato la Commissione medica appositamente nominata, dopo aver risottoposto il 22.2.2011 il ricorrente a
protocollo di indagine (cui ha presenziato il medico di fiducia del candidato) ha rilevato che il predetto tatuaggio è
situato in zona non coperta dall’uniforme e, conseguentemente, lo ha ritenuto non ostativo alla valutazione degli
ulteriori requisiti psico fisici richiesti per l’impiego nei ruoli della P.S.;
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Preso atto che tali diagnosi e giudizio, provenienti dal medesimo Organo sanitario dell’amministrazione militare,
ribaltano il precedente ed impugnato giudizio di inidoneità i cui effetti devono ritenersi superati ed assorbiti dalla
nuova e più recente valutazione tecnica di cui sopra si è detto;
Considerato che nel caso di specie sussistono i presupposti richiesti dall’art.74 del C.p.a. per la sua definizione
con una decisione in forma semplificata;
Ritenuto equo disporre la compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) pronunciando ai sensi dell’art.74 del C.p.a.,
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento di inidoneità con lo stesso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/07/2011
IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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