INSEGNAMENTO DI LEGISLAZIONE MINORILE “GLI ORGANI DEL

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INSEGNAMENTO DI LEGISLAZIONE MINORILE “GLI ORGANI DEL
INSEGNAMENTO DI
LEGISLAZIONE MINORILE
LEZIONE III
“GLI ORGANI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI E LA
COMPETENZA CIVILE”
PROF. GIANLUCA GUIDA
Legislazione minorile
Lezione III
Indice
1 Gli Organi Del Tribunale Per I Minorenni -------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Gli Organi Ausiliari ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 3 Il Giudice Tutelare ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 4 La Procura Delle Repubblica Presso Il Tribunale Per I Minorenni -------------------------------------------------- 8 5 La Magistratura Di Sorveglianza ------------------------------------------------------------------------------------------- 9 6 Sezioni Di Polizia Giudiziaria ----------------------------------------------------------------------------------------------- 10 7 La Tutela Della Famiglia E Del Minore In Sede Giurisdizionale --------------------------------------------------- 11 8 Prospettive Di Riforma Del Tribunale Per I Minori-------------------------------------------------------------------- 13 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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1 Gli organi del tribunale per i minorenni
La legge 1404/34 istituisce un organo giudiziario autonomo rispetto agli altri Tribunali
penali, civili ed amministrativi, sia per quanto riguarda la competenza per materia che la
competenza per territorio. È un organo specializzato per la trattazione degli affari penali, civili e
amministrativi riguardanti i minorenni, la cui funzione è essenzialmente quella di tutela della
gioventù. Il Tribunale per i minorenni è quindi un organo specializzato appartenente al potere
giudiziario, non già un organo speciale (cioè estraneo tanto al potere giudiziario, come al potere
legislativo, come al potere esecutivo) di cui l’art. 102 della Costituzione dispone un esplicito
divieto. Il predetto organo ha competenza di giurisdizione nell’ambito della Corte d’appello in cui è
istituto. La competenza civile attiene alla cognizione degli affari civili riguardanti i minorenni
(potestà genitoriale, filiazione ecc); la competenza amministrativa attiene all’applicazione di misure
rieducative nei confronti dei “minori che abbiano dato manifesta prova di irregolarità della condotta
o del carattere” ( R.D. 1404/34 art 25); la competenza penale è riferita alla cognizione dei reati
commessi da un minore di anni diciotto (DPR 448/88).
Il Tribunale per i minorenni ha come criterio generale il perseguimento del migliore
interesse del minore per questa ragione, anche in ossequio alla disciplina del c.d. Giusto processo
(introdotta in Itala dalla legge 63 del 2001) ed in ossequio ai principi contenuti sia nella
Convenzione europea sui diritti dell’Uomo come nella nostra Carta Costituzionale, agisce come
terzo imparziale sia rispetto al Pubblico Ministero sia rispetto alle parti private ed ai servizi.
La composizione dell’organo giudicante si caratterizza per la partecipazione al collegio di
due componenti privati, detti giudici non togati, che vengono nominati dal Consiglio Superiore
della magistratura, ogni tre anni, tra esperti che possano contribuire all’esame scientifico della
personalità del minore.
In seno al Tribunale è previsto un Giudice per le Indagini preliminari (GIP) monocratico; un
Giudice per l’Udienza preliminare (GUP) che ha composizione collegiale ed un Giudice per il
dibattimento anch’esso collegiale. I provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni sono
impugnabili innanzi alla Corte d’Appello, ove è prevista una sezione specializzate, e sono ricorribili
in Cassazione ( in questa sede non è stata prevista alcuna specializzazione del giudice).
Anche in ambito minorile vige il principio generale del doppio grado di giurisdizione in
applicazione del quale ogni questione può essere valutata da due organi, dei quali il secondo è
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sovraordinato al primo ed investito di funzione di riesame rispetto al provvedimento emanato dal
primo organo di giurisdizione. L’articolo 5 del DPR 1404/34 ha istituito a tal fine la sezione di
Corte d’Appello per i minorenni. Sia i provvedimenti civili, come quelli penali o amministrativi
emessi dal Tribunale per i minorenni possono essere impugnati e posti all’esame di questo giudice
di secondo grado che opera in forma di collegio composto da tre magistrati ordinari e due giudici
onorari (esperti in discipline specifiche). L’impugnazione può essere esperita sia dalle parti come
dalla Procura della Repubblica. L’impugnazione avverrà a mezzo di reclamo contro i decreti emessi
dal Tribunale per i minorenni, con appello avverso alle sentenze. Il termine per proporre il gravame
segue le regole stabilite dal codice di procedura in materia penale. In materia civile le sentenze
devono essere impugnate entro trenta giorni, mentre avverso i decreti il reclamo deve intervenire
nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica del provvedimento.
La Corte decide con decreto o con sentenza, ed ha facoltà di revocare o modificare in parte
il provvedimento o respingere la impugnazione. I decreti del Tribunale per i minorenni diventano
esecutivi solo quando è trascorso , senza che sia intervenuto reclamo, il termine per l’impugnazione
di dieci giorni dalla notifica agli interessati; solo in casi eccezionali il Tribunale può rendere il
decreto immediatamente esecutivo nonostante il gravame. I decreti emessi dalla sezione della Corte
d’Appello sono immediatamente esecutivi.
Contestualmente al Tribunale per i minorenni il DPR 1404/34 creò anche organi
specializzati per l’esecuzione delle misure di sicurezza e delle misure penali applicabili al
minorenne.
La legge in parola ha subito alcuni interventi di modifica prima con il R.D. 1802 del 1938 (l.
90 del 1939), poi con la l. 888 del 1956 , di cui abbiamo già detto nella prima lezione, ancora con
la legge 1441 del 1956 ed in fine con il D.P.R. 448 del 1988 che disciplina in maniera organica il
processo penale minorile.
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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2 Gli organi ausiliari
La normativa che disciplina le competenze del Tribunale per i minorenni che , come detto,
ha subito numerosi interventi di aggiornamento ha comunque, sempre, coinvolto nelle varie azioni
esplicate a tutela dei minori tanto i servizi del Ministero della Giustizia quanto i servizi degli Enti
Locali. In particolare l’art 6 del DPR 448/88 afferma la stretta interconnessione che deve esistere tra
l’attività giudiziaria e l’attività assistenziale nei riguardi dei minori, affermando che la prima deve
avvalersi sia dei servizi del territorio come di quelli della giustizia. La funzione assegnata ai servizi
minorili è diretta a garantire elementi di valutazione relative alle esigenze di crescita ed alla
personalità del minore necessari ad assumere le decisioni più opportune, oltre ad assicurare
assistenza e sostegno al minore coinvolto.
A norma dell’art 7 delle disposizioni di attuazione (DL 272 del 1989) del codice di
procedura penale minorile in ambito locale i servizi della Giustizia fanno capo ai Centri per la
Giustizia Minorile, organo decentrato del Dipartimento per la Giustizia Minorile, al quale fanno
capo le competenze originariamente previste per i Centri di rieducazione, oltre a funzioni di
programmazione, di coordinamento dei servizi dipendenti e di collegamento con i servizi degli Enti
Locali.
I servizi sociali territoriali svolgono una funzione essenziale nell’ambito del processo
Minorile, giacchè possono collaborare alla
conoscenza della personalità del minore, possono
collaborare all’azione di reinserimento del minore dimesso al termine di una misura penale, possono
promuovere la creazione di comunità di accoglienza per le varie situazioni di bisogno del minore.
Per il coordinamento delle attività dei servizi della giustizia e di quelli dell’ente locale sono
state previste due commissioni, una su base regionale l’altra su base nazionale, presso il Ministero
della Giustizia a norma dell’articolo 13 delle disposizioni di attuazione richiamate (DL 272 del
1989)
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3 Il giudice tutelare
Le competenze del Giudice tutelare furono definite pressocchè contestualmente con quelle
del Tribunale per i minorenni. (negli anni 1934 e 1941) Mentre al secondo furono attribuite le
competenze in materia penale ed amministrativa, il primo
fu identificato come organo
giurisdizionale con competenza nelle controversie di natura civilistica. Le funzioni di questo
organo riguardano tanto i minori d’età quanto i maggiorenni incapaci e sono riconducibili ai vari
istituti previsti dal diritto di famiglia, in particolare ad esso venne attribuito, oltre ad altre specifiche
cognizioni, il compito di presiedere alle tutele ed alle curatele. Le funzioni del Giudice tutelare
possono essere raggruppate in quattro ambiti:
Funzioni direttive laddove ha potere di convocare il curatore ed il tutore per ottenere
chiarimenti sugli atti di gestione del patrimonio dei soggetti sottoposti a tutela o curatela; può
altresì nominare , sospendere o sostituire il curatore o il tutore.
Funzioni consultive ogni qualvolta per il compimento di un atto che incida sulla sfera
giuridica di un incapace deve fornire il proprio parere al Tribunale che sarà competente ad emettere
l’autorizzazione.
Funzioni deliberative nel caso in cui deve emettere l’autorizzazione per il compito di atti di
straordinaria amministrazione, di riscossione o di reimpiego di capitali spettanti ad un incapace.
Funzioni di controllo sulla gestione del tutore. Una particolare funzione di vigilanza è
attribuita al Giudice Tutelare per quanto attiene alle prescrizioni imposte dal Tribunale ai genitori in
materia di esercizio della potestà e dell’amministrazione dei beni., nel solo caso in cui vi sia ricorso
delle parti.
L’articolo 336 co. 3 del codice civile attribuiva al Giudice Tutelare la competenza ad
intervenire nelle situazioni d’urgenza, per l’adozione dei provvedimenti di tutela del minore, il
Tribunale per i minorenni , in questi casi, confermava o meno tali provvedimenti e fungeva anche
da giudice dell’impugnazione.
Con le legislazione che seguì (del 1956 la 888 sul Tribunale per i Minorenni e la 1441; del
1967 e n. 184 del 1983 sulle adozioni e del 1975 sul diritto di famiglia) le competenze del Tribunale
furono ampliate, soprattutto in materia di provvedimenti d’urgenza a discapito di quelle del Giudice
Tutelare.
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Molti autori hanno osservato come la legislazione manchi della previsione di norme di
raccordo tra il Giudice Tutelare d il Tribunale per i minorenni, se non quelle previste dall’art. 12 c.
4 e dall’art. 19 c. 2 e dall’art. 22 della legge 184/83 in materia di procedimento per l’adottabilità.
Il giudice tutelare emette i propri provvedimenti con decreto a norma dell’art 43 delle
disposizioni di attuazione del codice civile.
A norma dell’art. 45 delle disposizioni di attuazione del codice civile il Tribunale per i
minorenni ha competenza sui reclami presentati contro i decreti emessi dal Giudice Tutelare.
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4 La Procura delle Repubblica presso il Tribunale
per i Minorenni
Il Pubblico Ministero è un organo separato ed autonomo rispetto alla Procura ordinaria, ed
alle sue dipendenze è posta una sezione di polizia giudiziaria costituita da operatori che abbiano
mostrato particolari attitudini per le problematiche minorili.
Anche per i difensori d’ufficio è richiesta una competenza specifica nella materia del Diritto
minorile per poter essere inseriti negli appositi Albi. La medesima competenza è auspicata per i
difensori di parte.
La procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni fu costituita come ufficio
autonomo con il DPR 1404/34 ed è uno dei soggetti giurisdizionali istituzionali preposti alla cura
degli interessi dei soggetti minorenni. La Procura è organo di promozione dell’azione giudiziaria,
sia in ambito penale che civile, ed è organo di controllo, nell’interesse del minore, dell’operato del
Giudice sia partecipando al giudizio come parte, sia esercitando il potere di impugnazione.
Le funzioni della Procura sono definite dall’art 4 del DPR 1404/34
In ambito penale in capo alla Procura è posto l’obbligo di esercizio dell’azione penale e
della ricerca degli elementi d’accusa e di ogni altro elemento utile a comprendere le condizioni e le
risorse familiari e personali del minore soprattutto nella definizione del grado di responsabilità e
della imputabilità del minore.
In ambito civile la Procura ha il compito di raccogliere le segnalazioni di situazioni di
rischio che riguardino minori e chiedere conseguenzialmente l’adozione di provvedimenti da parte
del Tribunale.
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5 La magistratura di sorveglianza
Con l’entrata in vigore dell’ordinamento penitenziario del 1975 il principio della
giurisdizionalizzazione della esecuzione della pena ha trovato definitiva applicazione attraverso
l’istituzione del Tribunale e del Magistrato di sorveglianza. Con al legge 663 del 1986 le funzioni
dei due organi sono state sdoppiate. In ambito minorile le funzioni proprie del Tribunale di
sorveglianza sono attribuite al Tribunale per i minorenni mentre è espressamente previsto un
Giudice di sorveglianza.
In questa stessa linea si è posto ance il codice 448 del 88 all’art. 3 com. 2 delle disp. di att.
Il magistrato di sorveglianza è giudice monocratico e le funzioni si ricavano dal combinato
disposto dell’art. 69 ordinamento penitenziario dall’art. 62 della L. 689/81 dall’art. 678 cpp e dagli
artt. 30 e 40 del DPR 448/88. In particolare svolge una attività di vigilanza sulla esecuzione delle
pene, delle misure di sicurezza e sulle misure cautelari;
concede permessi e licenze
approva il programma di trattamento dei ristretti e l’ammissione al lavoro all’esterno
esprime un parere sulle domande di grazia;
opera il riesame della pericolosità ai sensi dell’art 208 cp
Il tribunale per i minorenni in funzione di sorveglianza , organo collegiale, svolge le
funzione previste dall’art. 70 dell’ordinamento penitenziario, in particolare
dispone l’esecuzione di una condanna a sanzione alternativa
dispone la revoca o la cessazione delle predette misure
è giudice di secondo grado rispetto ai provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza.
Per un principio di ultrattività della legge la competenza del magistrato di sorveglianza
presso il Tribunale per i minori permane , nei confronti di colui il quale abbia commesso il reato
entro il diciottesimo anno di età, fino al compimento del venticinquesimo anno di età del soggetto.
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6 Sezioni di polizia giudiziaria
In applicazione dell’art. 5 del DPR 448/88 il principio della specializzazione si estende
anche alle sezioni di polizia giudiziaria chiamate a collaborare con le procura della repubblica
presso il T.M.
Il personale ivi preposto deve essere dotato di specifiche attitudini e preparazione e deve
partecipare a percorsi di formazione ed aggiornamento appositamente predisposti dal Ministero
della Giustizia.
Analogo principio vige anche per il personale di polizia penitenziaria adibito ai servizi della
giustizia minorile.
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7 La tutela della famiglia e del minore in sede
giurisdizionale
La funzione del tribunale per i minorenni in ambito civile è diretta a garantire la difesa e la
protezione del minore nell’ambito del suo habitat naturale , la famiglia.
Con la formulazione dell’art 30 della Costituzione che al comma 2 dispone “nei casi di
incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti” è derivata la
consequenziale unificazione della competenza civile e di quella amministrativa nella prassi dei
Tribunali per i minorenni.
Infatti la giurisdizione civile dei predetti Tribunali è via via sempre più coincisa con le
esigenze rieducative sottese agli interventi diretti a risolvere le situazioni di traviamento e di
irregolarità della condotta proprie della funzione amministrativa. L’educazione e la repressione di
condotte irregolari, sono quindi state integrate grazie all’affermazione dell’esigenza, apparsa
prioritaria, di sostenere il minore nel superamento di ogni situazione di disagio che venisse ad
evidenziarsi nel contesto familiare.
In questa prospettiva può accadere che le funzioni proprie della giurisdizione civile si
intreccino con le competenze del giudice tutelare o del Tribunale ordinario. Ad esempio in sede si
separazione coniugale con conseguente affido dei figli, di competenza del giudice ordinario,
emergono questioni attinenti all’esercizio della potestà genitoriale, che rientrano nell’area d’azione
del Tribunale per i minorenni, e di vigilanza sull’esatta esecuzione dei provvedimenti emessi dai
primi due organi che rientra nella competenza del giudice tutelare.
Le competenze del Tribunale per i minorenni sono state notevolmente ampliate sia dalla
legge di riforma del diritto di famiglia legge 151/75, sia dalla legge 184/83 modificata dalla legge
149/2001 che disciplina gli istituti dell’adozione e dell’affido.
In sostanza può affermarsi che la funzione di protezione del minore esercitata in sede di
giurisdizione civile concorre ampiamente con la funzione di tutela devoluta al Tribunale ordinario.
Rientrano nelle competenze del Tribunale per i minorenni in sede civile la disciplina di
istituti come l’adozione, l’esercizio della potestà parentale, la filiazione naturale, l’autorizzazione al
matrimonio, l’attribuzione del cognome paterno, le ipotesi di affidamento ex art. 317 bis, la
legittimazione, l’interdizione, l’inabilitazione. Solo in casi straordinari ha competenza in materia di
patrimonio, tutti espressamente disciplinati, come nel caso si accertamento giudiziale della paternità
o maternità laddove è prevista (art 279 cc) la responsabilità per il mantenimento e l’educazione del
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figlio naturale non riconosciuto oltre che il dovere di mantenimento, istruzione ed educazione del
figlio minore (277 cc); in caso di cessazione della comunione legale (art 194 cc) nel caso di
amministrazione del fondo patrimoniale (art 171 cc) nel caso di rimozione dei genitori
dall’amministrazione dei beni del minore (art 334 cc) e della riammissione in tale funzione (art. 335
cc) nel caso di affidamento del figlio e del suo reinserimento nella famiglia legittima (252 cc).
Viceversa al Tribunale ordinario, in quanto giudice della separazione e del divorzio,
compete l’adozione di ogni provvedimento di natura patrimoniale , non espressamente attribuito
alla competenza del Tribunale per i figli minori coinvolti nella vicenda giudiziale, nonché l’
adozione di azioni utili nel caso di accertamento giudiziale della paternità o maternità per assicurare
il dovere di mantenimento, istruzione ed educazione del figlio maggiorenne (277 cc). Ha altresì
competenza in ordine ai bisogni materiali dei minori per i quali si sia svolta una procedura di
filiazione legittima innanzi al T.M.
Il tribunale per i minori sarà competente invece per le azioni di decadenza dei genitori
inadempienti rispetto ai doveri di natura assistenziale, e per eventuale apertura dei provvedimenti
per la declaratoria dello stato di adottabilità
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8 Prospettive di riforma del tribunale per i minori
Il Consiglio dei ministri del 7 marzo 2003 ha deliberato in merito ad alcuni emendamenti
relativi al DDL approvato dal Governo nel marzo 2002, prevedendo fra l’altro la soppressione dei
Tribunali per i minori e la costituzione di sezioni specializzate per la Famiglia presso i tribunali
ordinari.
Il disegno di legge elaborato nel 2003 ha raccolto una serie di istanze di rinnovamento
avanzate da buona parte della dottrina e della giurisprudenza con l’obiettivo di realizzare, da un
lato, l’attribuzione ad un unico organo giudiziario della cognizione su tutte le tematiche inerenti la
famiglia ed i minori e, dall’altro, di apportare significative modificazioni alla disciplina processuale
che attualmente governa la crisi del rapporto tra i genitori, anche al fine di meglio tutelare i diritti
dei soggetti coinvolti nella risoluzione giudiziale delle relative controversie.
Sotto il primo profilo, come abbiamo detto, attualmente la competenza a conoscere delle
cause aventi ad oggetto il diritto di famiglia e dei minori è ripartita su tre diversi organi
giurisdizionali: il tribunale ordinario, il tribunale per i minorenni ed il giudice tutelare. Il sistema
evidenzia rilevanti disfunzioni che traggono origine sia dalla parcellizzazione delle competenze,
spesso fonte di gravi ed inammissibili ritardi in un settore ove l’intervento dell’autorità giudiziaria
deve essere necessariamente tempestivo, vista la natura dei diritti coinvolti, sia dal deficit di
specializzazione, che in qualche caso ha determinato un pericoloso abbassamento della accuratezza
delle decisioni con inevitabili ricadute in ordine alla complessiva credibilità del sistema attualmente
vigente.
Il progetto di legge si era proposto, in questa prospettiva, di realizzare l’unificazione delle
competenze presso sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso il Tribunale ordinario
con l’obiettivo sia di porre termine ai contrasti ed alla parcellizzazione delle competenze, sia di
garantire una specializzazione del giudice in una materia vasta e delicata come quella in esame.
Sotto il profilo dell’innovazione normativa rilevante appare l’obiettivo di garantire che,
all’esigenza di maggiore specializzazione del giudice, corrisponda una più accurata preparazione
della lite da parte dei difensori, al fine di consentire nel massimo grado al processo di contenere, sin
dalle sue prime battute, gli elementi necessari per garantire una soluzione rapida ed aderente alla
realtà del singolo caso concreto. Le linee guida dell’intervento recepiscono in gran parte le
indicazioni contenute nel primo intervento normativo predisposto dalla Commissione ministeriale
insediata per la riforma del processo civile.
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In molti hanno affermato il proprio no a questa ipotesi di riforma soprattutto nella parte in
cui tende a negare la specializzazione e l’autonomia acquisita da giudici ed operatori della giustizia
minorile
Non interessa quale sia la denominazione dell’organo giudicante e si apprezza da più parti la
possibilità di una più capillare radicamento di tale organo nel territorio, la cui presenza sarebbe
prevista non più solo presso le sedi di Corte D’appello ma presso ogni sede di Tribunale.
Tuttavia non bisogna dimenticare l’unanime valutazione critica che da sempre è stata rivolta
dalla dottrina più avveduta all’attuale funzionamento delle sezioni specializzate per i minorenni
presso le Corti D’appello. E’ stato sempre rilevato come la frequente rotazione dei magistrati
addetti, la loro assegnazione a gli affari minorili effettuata in via non esclusiva costituiscano tra le
principali cause di mancata specializzazione dell’organo
Preoccupa, laddove venisse confermata, l’ipotesi di relegare ad una funzione ausiliaria gli
operatori dei servizi sociali della giustizia. L’ipotesi è apparsa inaccettabile non solo perché
disorganica se riferita ad un intervento sociale che ha una portata assai più ampia rispetto alle mere
esigenze processuali e giudiziarie in senso stretto, ma soprattutto perché andrebbe a mortificare una
professionalità maturata in anni di esperienza a stretto contatto con il territorio e con l’utenza, in
assoluta armonia con la magistratura e malgrado le gravi carenze organiche.
È condivisa in buona parte la necessità di una più marcata giurisdizionalizzazione della
pena tanto in fase cognitiva quanto in fase esecutiva. Certo in sede cognitiva , almeno nel rito
ordinario, la giuridizionalizzazione è conquista acquisita già da molti anni e patrimonio della
nostra civiltà giuridica. Riaffermare questa esigenza anche per il Tribunale per i minorenni in
materia penale appare pienamente in linea con la nostra cultura del diritto e non intacca la
caratteristica di quel Tribunale quale organo specializzato (la cui piena legittimità era già sta sancita
con sentenza della corte costituzionale nel 1983) anche qualora nella composizione venga definito
un diverso equilibrio tra membri togati e laici. Ma bisogna comunque riaffermare senza equivoci la
validità della partecipazione dei componenti laici al Tribunale quale strumento utile ad integrare
all’interno del collegio conoscenze extra-giuridiche (psicologiche, pedagogiche, criminologiche)
che non rientrano a tutt’oggi nella formazione del Giudice togato e che in quanto finalizzate alla
maggiore tutela del minore esaltano la specializzazione dell’organo giudicante.
L’articolo 1 prevede l’istituzione presso i tribunali e le corti di appello di sezioni
specializzate per la famiglia e per i minori. La disposizione precisa che l’assegnazione dei giudici
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alla sezione non è esclusiva, al fine di garantire l’istituzione anche in sedi ove l’organico non è
necessariamente elevato, ma deve pur sempre essere tale da garantire la possibilità di un’adeguata
specializzazione nella materia, onde garantire nel complesso la celerità dei procedimenti assegnati.
L’articolo 2 disciplina l’attribuzione della competenza per materia alle sezioni specializzate
prevedendosi, con disposizione volutamente ampia ed onnicomprensiva, che tutte le controversie in
materia civile, attualmente attribuite alla competenza del tribunale per i minorenni, del giudice
tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e di minori, vengano assegnate
alle sezioni specializzate.
Articolo 4 individua la dotazione organica delle sezioni, identificata nel numero minimo di 4
giudici. La scelta è dettata dalla necessità di garantire che la specializzazione sia applicata all’intera
gamma di intervento giurisdizionale della sezione e dunque anche al reclamo cautelare, ove,
all’esito della riforma del rito cautelare (articolo 669 terdecies c.p.c.), del collegio non può far parte
il giudice che ha emesso il provvedimento. D’altro lato, la necessaria collegialità della
composizione dell’organo decidente appare offrire sicura garanzia di maggiore affidabilità e
ponderazione delle decisioni. Infine, la previsione della composizione completamente togata dei
magistrati che compongono l’organo appare rispondere alla diffusa ed avvertita necessità di
recuperare interamente alla magistratura professionale il momento del giudizio, che le è
istituzionalmente proprio, affidando invece alle competenze specialistiche degli attuali componenti
privati compiti di collaborazione tecnica e di ausilio alla formazione degli elementi necessari al
giudice per formare il proprio convincimento.
E', dunque, fin troppo evidente che nella fattispecie non trova applicazione l'art. 50 del R.D.
30 gennaio 1941, n. 12.
L’articolo 5 garantisce la necessità di analoga specializzazione anche presso l’ufficio del
pubblico ministero, prevedendo l’istituzione di un ufficio specializzato nelle materie di competenza
delle sezioni, con analoga tendenziale previsione di esclusività nelle assegnazioni.
L’articolo 6 modifica l’attuale testo dell’articolo 73 dell’ordinamento giudiziario, inserendo,
tra le attribuzioni generali dell’ufficio del pubblico ministero, anche la vigilanza generale sul
rispetto dei diritti indisponibili e, più in particolare, sulle materie devolute alla cognizione delle
sezioni specializzate in oggetto, espressamente attribuendo a quest’organo, che in questa sede
rappresenta la potestà di controllo statuale in materia, poteri di iniziativa processuale, anche di
natura cautelare.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Legislazione minorile
Lezione III
L’articolo 8 prevede che le sezioni specializzate possano avvalersi, quali ausiliari a norma
dell’articolo 68 del codice di procedura civile, degli uffici del servizio sociale dipendenti dal
Dipartimento della giustizia minorile presso il Ministero della Giustizia e che, solo in mancanza di
questi, possa farsi ricorso a quelli dipendenti dai Comuni o con questi convenzionati.
La norma prevede poi la determinazione delle specifiche competenze attribuibili a tali
figure, enfatizzando il ruolo di ausilio esterno alla corretta esecuzione della decisione giudiziale e di
impulso all’intervento nei casi di ritenuta necessità.
L’articolo 11, modificando il primo comma dell’attuale articolo 707 del codice di procedura
civile, identifica nel presidente della sezione specializzata l’organo competente a trattare la fase
della comparazione personale dei coniugi in sede di separazione e di divorzio.
L’articolo 14 introduce nuove norma di procedura (articoli 709 bis e ter), attraverso
l’individuazione delle fasi di istruzione, affidate alla cognizione del giudice istruttore, e delle
modalità della fase di decisione della controversia, modellata in sintonia con le modificazioni
introdotte dal recente disegno di legge di riforma urgente del codice di procedura civile.
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(L. 22.04.1941/n. 633)
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