Newsletter dicembre 2016
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Newsletter dicembre 2016
PATRONATO ACLI LOMBARDIA NEWSLETTER DICEMBRE 2016 GOVERNO MANOVRA 2017 A seguire le principali novità della manovra appena approvata, sarà poi nostra cura tornare sull’argomento nel corso del 2017. Via libera alle misure sulle pensioni. La pubblicazione il 21 dicembre in Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio per il 2017 (legge 232/2016, GU 297/2016) concede l'ufficialità ad una serie di novità per il prossimo anno per anticipare l'età pensionabile. In primis la manovra contiene una ottava salvaguardia pensionistica (l'ultima questa volta) in favore di altri 30.700 lavoratori che potranno, in via eccezionale, pensionarsi sfruttando le vecchie regole di pensionamento vigenti prima della Riforma Fornero. Il testo contiene poi l'anticipo pensionistico, nella sua forma volontaria e agevolata, nonché della RITA che si rivolge a coloro che hanno raggiunto i 63 anni dal 1° maggio 2017, l'estensione del cumulo dei periodi assicurativi per i lavoratori che hanno carriere discontinue, la proroga (limitata) dell'opzione donna, una agevolazione dei requisiti per il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci e dei lavori usuranti. La legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2017, come di consueto. Chiudono il pacchetto pensioni una serie di misure aggiuntive come l'irrobustimento della 14^ mensilità per i pensionati ultra64enni, l'estensione della no tax area, il rifinanziamento sino al 2021 del pensionamento anticipato per i giornalisti dipendenti di aziende editoriali in crisi, alcune modifiche per consentire il pensionamento anticipato dei bancari in situazioni di esubero, il miglioramento della misura dell'assegno per i lavoratori non vedenti, l'istituzione di una pensione di inabilità specifica per gli ammalati da patologie asbesto correlate. Le partite Iva iscritte alla gestione separata ottengono, inoltre, la riduzione al 25% dell'aliquota di finanziamento e di computo delle prestazioni pensionistiche dal 1° gennaio 2017. Da segnalare, infine, l'estensione ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e a i loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall’imposta sui redditi; e una agevolazione fiscale per le pensioni a favore dei superstiti per le quali si prevede che, se percepite dagli orfani, concorreranno alla formazione del reddito complessivo solo per l’importo eccedente i mille euro. Qui di seguito le principali misure approvate. Uscita Anticipata a 63 anni attraverso il prestito previdenziale L'APE (acronimo di anticipo pensionistico) consentirà dal 1° maggio 2017 a tutti i lavoratori che hanno raggiunto i 63 anni di chiedere un prestito erogato dall'Inps per il tramite di banche ed assicurazioni, il cui valore è rapportato alla pensione maturata al momento della richiesta dell'APE, sino al perfezionamento degli ordinari requisiti per la pensione di vecchiaia. La misura sarà sperimentale, durerà due anni, sino al 31 dicembre 2018. La somma dovrà essere restituita con un prelievo ventennale sulla pensione definitiva. Per accedere all'APe volontario il lavoratore dovrà soddisfare quattro condizioni: 1) avere almeno 20 anni di contributi; 2) trovarsi a non più di 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio; 3) possedere almeno 63 anni di età; 4) avere una pensione, calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non inferiore a circa 700 euro lordi al mese (1,4 volte il trattamento minimo Inps). All'operazione potranno 1 partecipare anche le imprese versando una contribuzione all'Inps in grado di far incrementare la pensione del lavoratore e, quindi, contenendo o azzerando del tutto la rata di restituzione del prestito pensionistico. Per i lavoratori che rientrano in quattro specifici profili di tutela (disoccupati, invalidi, chi assiste disabili o svolge lavori difficoltosi o rischiosi) ci sarà un sussidio di accompagnamento alla pensione il cui valore sarà rapportato alla pensione maturata al momento di accesso allo strumento entro comunque un tetto di 1.500 euro al mese (cd. APE Sociale). Il sussidio è interamente a carico dello Stato e, pertanto, a differenza dell'APe volontario non prevede alcuna decurtazione sul valore finale della pensione. Per l'accesso al sussidio bisognerà dimostrare il possesso di almeno 30 anni di contributi, 36 anni per chi svolge lavori difficoltosi o rischiosi. Anche il sussidio avrà natura sperimentale, durerà dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, e coinvolgerà i lavoratori che hanno raggiunto il 63° anno di età. L'agevolazione sarà riconosciuta nell'ambito di risorse programmate. A questi strumenti sarà abbinata anche la RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata: il lavoratore, in possesso degli stessi requisiti previsti per l'APE, potrà chiedere l'erogazione anticipata della pensione complementare, anche solo parzialmente, sotto forma di rendita mensile prima del perfezionamento dell'età per il pensionamento di vecchiaia in modo da integrare il reddito in attesa della pensione nel regime obbligatorio. Carriere Discontinue Ci sarà un intervento sui lavoratori che hanno carriere discontinue consistente nella possibilità di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi in tutte le forme di previdenza obbligatoria (anche le casse professionali) al fine di raggiungere il diritto alla pensione anticipata (vale a dire i 42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi di contributi le donne) o alla pensione di vecchiaia Pensioni Basse Arriva un aiuto ai pensionati con redditi bassi attraverso un incremento della quattordicesima e un ampliamento della no-tax area dei pensionati Lavori Usuranti La manovra contiene una serie di migliorie volte a rendere più agevole il pensionamento degli addetti ai lavori usuranti come individuati dal decreto legislativo 67/2011 in cui perimetro, è bene ricordarlo, non viene però ampliato. Lavoro Precoce Un ulteriore intervento riguarda il riconoscimento, seppur in modo parziale e limitato, del lavoro precoce. In particolare, ai lavoratori che hanno lavorato almeno 12 mesi prima del 19° anno di età, e che appartengono a cinque profili di tutela (disoccupati, invalidi, con parenti disabili da assistere o che hanno svolto lavori difficoltosi o rischiosi, oppure chi ha svolto mestieri considerati usuranti ai sensi del Dlgs 67/2011) avranno la possibilità dal 1° maggio 2017 di andare in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica. La misura sarà riconosciuta nell'ambito di risorse programmate. Per i precoci si prevede, inoltre, lo stop definitivo alla penalizzazione per le uscite prima del 62° anno di età. Salvaguardia Pensionistica ed Opzione Lavoratrici Donne Confermata una ottava salvaguardia pensionistica in favore di altri 30.700 lavoratori. La misura estende ulteriormente il perimetro dei lavoratori derogati dalla Legge Fornero da uno a due anni i profili di tutela aperti con l'ultima salvaguardia. Per effetto di una modifica apportata dalla Camera si includono anche le lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958 nell'opzione donna a condizione che abbiano raggiunto i 35 anni di contributi entro il 31.12.2015. Aliquote Partite Iva La manovra reca, a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata che non risultino iscritti ad 2 altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, la riduzione dell'aliquota contributiva al 25 per cento. Fondi di solidarietà E' previsto un contributo statale per il finanziamento delle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito erogate dai Fondi di solidarietà settoriali per accompagnare alla pensione i lavoratori coinvolti in piani di ristrutturazione o crisi aziendale Bonus commercianti La Finanziaria 2014 ha prorogato, con riferimento a determinati operatori (commercianti al minuto e agenti di commercio) e al sussistere di specifici requisiti, i termini della cosiddetta "rottamazione delle licenze" commerciali. Per accedere all'indennizzo le condizioni soggettive sono: 1) avere compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna; 2) essere iscritto, al momento della cessazione dell'attività, per almeno cinque anni, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti Inps; 3) aver cessato definitivamente l'attività commerciale; 4) aver riconsegnato al comune l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto ovvero quella per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata. Per effetto della legge 147/2013 i suddetti requisiti devono essere posseduti entro la data del 31 dicembre 2016 e i soggetti possono presentare la relativa domanda all'Inps entro il 31 gennaio 2017. Il bonus consiste in un incentivo mensile, pari al trattamento minimo di pensione, erogato fino alla maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. GOVERNO OBBLIGO ASSUNZIONE DISABILI: NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2017 Dal 1° gennaio 2017 scatta l’obbligo di assunzione della persona disabile al raggiungimento dei quindici lavoratori dipendenti, a prescindere dall’effettuazione di una nuova assunzione. Questo a seguito della soppressione operata dal D.Lgs. n. 151/2015 (Jobs Act) dell’art. 3 comma 2 della legge n. 68/1999, che prevedeva, per le aziende da 15 a 35 dipendenti, un anno di tempo per l’assunzione del disabile, dall’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (il sedicesimo). L’obbligo ora sarà automatico se l’azienda ha 15 dipendenti. Sempre il decreto legislativo n. 151 ha introdotto l’obbligo di computare nella quota di riserva anche i lavoratori che risultavano disabili prima dell’instaurazione del rapporto lavorativo, indipendentemente dal fatto che gli stessi fossero stati assunti tramite il collocamento obbligatorio, purché con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Si ricorda, infine, che il D.Lgs. n. 185/2016, correttivo al Jobs Act, ha aumentato la sanzione per le aziende che non rispettano, nei tempi previsti, l’obbligo di assunzione obbligatoria a 153,20 euro per ogni lavoratore disabile non assunto e per ogni giorno di lavoro non prestato, secondo determinati criteri. INPS NESSUNA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2017 È stato pubblicato sulla G.U. n. 274 del 23 novembre 2016 il decreto ministeriale 17 novembre 2016 riguardante la perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2016 e il valore definitivo per l’anno 2015. Alla fine di ciascun anno con decreto ministeriale viene stabilita, in base alla variazione del costo della vita accertata dall’Istat, la variazione percentuale, in via provvisoria, da applicarsi per l’anno in corso sull’importo mensile dei trattamenti previdenziali e assistenziali, nonché la percentuale di variazione definitiva da applicare per l’anno precedente, in sostituzione di quella previsionale. In particolare il decreto del 17 novembre prevede che: 3 - la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2015 è determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2016. la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2016 è determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2017, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. INPS PAGAMENTO DELLE PENSIONI SECONDO GIORNO DEL MESE Dal prossimo mese di gennaio 2017, per i pensionati italiani e per quelli residenti all’estero (per i quali il pagamento delle pensioni verrà effettuato attraverso Citibank) cambierà la data di erogazione delle pensioni slittando al secondo giorno utile “bancabile” di ciascun mese e non più quindi il primo giorno (articolo 6 del Decreto legge 21 maggio 2015, n. 65). La novità riguarderà: i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL. Ciò comporta che il pagamento della rata di gennaio 2017 avverrà il 3 gennaio 2017 e anche i ratei dei mesi successivi, se non saranno introdotte modifiche alla norma, avverranno sempre il secondo giorno “bancabile” del mese. INPS REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE L’Inps, con il messaggio n. 5171 del 21 dicembre 2016, fornisce alcuni chiarimenti circa la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze. La legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016, disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché le convivenze di fatto, in particolare l’articolo 1: 1. ai commi da 1 a 35 regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso; 2. ai commi da 36 a 65 regolamenta le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile; 3. ai commi da 66 a 69 fornisce le disposizioni in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, nonché al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale e assistenziale derivanti dalle unioni civili. Al riguardo, l’articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, con riferimento alle unioni civili, dispone che “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché’ negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Pertanto, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge. Inoltre, l’articolo 1, commi da 66 a 69, della legge in esame prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni relative alle unioni civili, nonché la comunicazione da parte dell’Inps al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dei dati relativi agli oneri di natura previdenziale ed assistenziale derivanti dall’attuazione della diposizione in esame, al fine di consentire il relativo monitoraggio da parte del predetto Dicastero. 4 INAIL RIVALUTAZIONE DEGLI INDENNIZZI DEL DANNO BIOLOGICO E RIVALUTAZIONE L’Inail ha pubblicato la circolare n. 49 del 16 dicembre 2016, con la quale fornisce nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale. Gli importi aggiornati degli indennizzi hanno la decorrenza del 1° luglio 2016. La legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Inail a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale. In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’ Inail, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente. Lo stesso comma precisa che gli incrementi annuali si aggiungono a quello complessivo del 16,25%, derivante dalla somma delle percentuali dei due aumenti straordinari citati in premessa, e si applicano agli indennizzi dovuti dall’Inail ai sensi della Tabella indennizzo danno biologico di cui al citato decreto ministeriale 12 luglio 2000. Rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2016. In base alla nuova previsione legislativa, l’Istituto ha avviato l’iter per la rivalutazione degli importi degli indennizzi dovuti con decorrenza 1° luglio 2016. Per l’anno 2015, tuttavia, l’Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a – 0,1%, che avrebbe comportato un adeguamento in negativo delle prestazioni in questione. 5