Newsletter dicembre 2016

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Newsletter dicembre 2016
PATRONATO ACLI LOMBARDIA
NEWSLETTER DICEMBRE 2016
GOVERNO
MANOVRA 2017
A seguire le principali novità della manovra appena approvata, sarà poi nostra cura tornare
sull’argomento nel corso del 2017.
Via libera alle misure sulle pensioni. La pubblicazione il 21 dicembre in Gazzetta Ufficiale della
legge di Bilancio per il 2017 (legge 232/2016, GU 297/2016) concede l'ufficialità ad una serie di
novità per il prossimo anno per anticipare l'età pensionabile. In primis la manovra contiene una
ottava salvaguardia pensionistica (l'ultima questa volta) in favore di altri 30.700 lavoratori che
potranno, in via eccezionale, pensionarsi sfruttando le vecchie regole di pensionamento vigenti
prima della Riforma Fornero. Il testo contiene poi l'anticipo pensionistico, nella sua forma
volontaria e agevolata, nonché della RITA che si rivolge a coloro che hanno raggiunto i 63 anni
dal 1° maggio 2017, l'estensione del cumulo dei periodi assicurativi per i lavoratori che hanno
carriere discontinue, la proroga (limitata) dell'opzione donna, una agevolazione dei requisiti per il
pensionamento anticipato dei lavoratori precoci e dei lavori usuranti. La legge entrerà in vigore il
1° gennaio 2017, come di consueto.
Chiudono il pacchetto pensioni una serie di misure aggiuntive come l'irrobustimento della 14^
mensilità per i pensionati ultra64enni, l'estensione della no tax area, il rifinanziamento sino al 2021
del pensionamento anticipato per i giornalisti dipendenti di aziende editoriali in crisi, alcune
modifiche per consentire il pensionamento anticipato dei bancari in situazioni di esubero, il
miglioramento della misura dell'assegno per i lavoratori non vedenti, l'istituzione di una pensione di
inabilità specifica per gli ammalati da patologie asbesto correlate. Le partite Iva iscritte alla
gestione separata ottengono, inoltre, la riduzione al 25% dell'aliquota di finanziamento e di
computo delle prestazioni pensionistiche dal 1° gennaio 2017. Da segnalare, infine, l'estensione ai
trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e a i loro familiari superstiti i benefici
fiscali in materia di esenzione dall’imposta sui redditi; e una agevolazione fiscale per le pensioni a
favore dei superstiti per le quali si prevede che, se percepite dagli orfani, concorreranno alla
formazione del reddito complessivo solo per l’importo eccedente i mille euro. Qui di seguito le
principali misure approvate.
Uscita Anticipata a 63 anni attraverso il prestito previdenziale
L'APE (acronimo di anticipo pensionistico) consentirà dal 1° maggio 2017 a tutti i lavoratori che
hanno raggiunto i 63 anni di chiedere un prestito erogato dall'Inps per il tramite di banche ed
assicurazioni, il cui valore è rapportato alla pensione maturata al momento della richiesta dell'APE,
sino al perfezionamento degli ordinari requisiti per la pensione di vecchiaia. La misura sarà
sperimentale, durerà due anni, sino al 31 dicembre 2018. La somma dovrà essere restituita con un
prelievo ventennale sulla pensione definitiva. Per accedere all'APe volontario il lavoratore dovrà
soddisfare quattro condizioni: 1) avere almeno 20 anni di contributi; 2) trovarsi a non più di 3 anni
e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio; 3) possedere almeno 63 anni di età;
4) avere una pensione, calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non inferiore a circa
700 euro lordi al mese (1,4 volte il trattamento minimo Inps). All'operazione potranno
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partecipare anche le imprese versando una contribuzione all'Inps in grado di far incrementare la
pensione del lavoratore e, quindi, contenendo o azzerando del tutto la rata di restituzione del
prestito pensionistico.
Per i lavoratori che rientrano in quattro specifici profili di tutela (disoccupati, invalidi, chi
assiste disabili o svolge lavori difficoltosi o rischiosi) ci sarà un sussidio di accompagnamento alla
pensione il cui valore sarà rapportato alla pensione maturata al momento di accesso allo strumento
entro comunque un tetto di 1.500 euro al mese (cd. APE Sociale). Il sussidio è interamente a
carico dello Stato e, pertanto, a differenza dell'APe volontario non prevede alcuna decurtazione sul
valore finale della pensione. Per l'accesso al sussidio bisognerà dimostrare il possesso di almeno 30
anni di contributi, 36 anni per chi svolge lavori difficoltosi o rischiosi. Anche il sussidio avrà natura
sperimentale, durerà dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, e coinvolgerà i lavoratori che
hanno raggiunto il 63° anno di età. L'agevolazione sarà riconosciuta nell'ambito di risorse
programmate.
A questi strumenti sarà abbinata anche la RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata: il
lavoratore, in possesso degli stessi requisiti previsti per l'APE, potrà chiedere l'erogazione
anticipata della pensione complementare, anche solo parzialmente, sotto forma di rendita mensile
prima del perfezionamento dell'età per il pensionamento di vecchiaia in modo da integrare il
reddito in attesa della pensione nel regime obbligatorio.
Carriere Discontinue
Ci sarà un intervento sui lavoratori che hanno carriere discontinue consistente nella possibilità
di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi in tutte le forme di previdenza obbligatoria (anche
le casse professionali) al fine di raggiungere il diritto alla pensione anticipata (vale a dire i 42 anni
e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi di contributi le donne) o alla pensione di vecchiaia
Pensioni Basse
Arriva un aiuto ai pensionati con redditi bassi attraverso un incremento della quattordicesima e un
ampliamento della no-tax area dei pensionati
Lavori Usuranti
La manovra contiene una serie di migliorie volte a rendere più agevole il pensionamento degli
addetti ai lavori usuranti come individuati dal decreto legislativo 67/2011 in cui perimetro, è
bene ricordarlo, non viene però ampliato.
Lavoro Precoce
Un ulteriore intervento riguarda il riconoscimento, seppur in modo parziale e limitato, del lavoro
precoce. In particolare, ai lavoratori che hanno lavorato almeno 12 mesi prima del 19° anno di
età, e che appartengono a cinque profili di tutela (disoccupati, invalidi, con parenti disabili da
assistere o che hanno svolto lavori difficoltosi o rischiosi, oppure chi ha svolto mestieri considerati
usuranti ai sensi del Dlgs 67/2011) avranno la possibilità dal 1° maggio 2017 di andare in
pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica. La misura sarà riconosciuta
nell'ambito di risorse programmate. Per i precoci si prevede, inoltre, lo stop definitivo alla
penalizzazione per le uscite prima del 62° anno di età.
Salvaguardia Pensionistica ed Opzione Lavoratrici Donne
Confermata una ottava salvaguardia pensionistica in favore di altri 30.700 lavoratori. La misura
estende ulteriormente il perimetro dei lavoratori derogati dalla Legge Fornero da uno a due anni i
profili di tutela aperti con l'ultima salvaguardia. Per effetto di una modifica apportata dalla Camera
si includono anche le lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958 nell'opzione donna a condizione
che abbiano raggiunto i 35 anni di contributi entro il 31.12.2015.
Aliquote Partite Iva
La manovra reca, a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata che non risultino iscritti ad
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altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, la riduzione dell'aliquota contributiva al
25 per cento.
Fondi di solidarietà
E' previsto un contributo statale per il finanziamento delle prestazioni straordinarie di sostegno al
reddito erogate dai Fondi di solidarietà settoriali per accompagnare alla pensione i lavoratori
coinvolti in piani di ristrutturazione o crisi aziendale
Bonus commercianti
La Finanziaria 2014 ha prorogato, con riferimento a determinati operatori (commercianti al
minuto e agenti di commercio) e al sussistere di specifici requisiti, i termini della cosiddetta
"rottamazione delle licenze" commerciali.
Per accedere all'indennizzo le condizioni soggettive sono: 1) avere compiuto 62 anni di età, se
uomo, o 57 anni di età, se donna; 2) essere iscritto, al momento della cessazione dell'attività,
per almeno cinque anni, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti
Inps; 3) aver cessato definitivamente l'attività commerciale; 4) aver riconsegnato al comune
l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto ovvero quella per l'attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata.
Per effetto della legge 147/2013 i suddetti requisiti devono essere posseduti entro la data del 31
dicembre 2016 e i soggetti possono presentare la relativa domanda all'Inps entro il 31 gennaio
2017. Il bonus consiste in un incentivo mensile, pari al trattamento minimo di pensione, erogato
fino alla maturazione del diritto a pensione di vecchiaia.
GOVERNO
OBBLIGO ASSUNZIONE DISABILI: NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2017
Dal 1° gennaio 2017 scatta l’obbligo di assunzione della persona disabile al raggiungimento
dei quindici lavoratori dipendenti, a prescindere dall’effettuazione di una nuova assunzione.
Questo a seguito della soppressione operata dal D.Lgs. n. 151/2015 (Jobs Act) dell’art. 3 comma 2
della legge n. 68/1999, che prevedeva, per le aziende da 15 a 35 dipendenti, un anno di tempo
per l’assunzione del disabile, dall’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (il sedicesimo).
L’obbligo ora sarà automatico se l’azienda ha 15 dipendenti.
Sempre il decreto legislativo n. 151 ha introdotto l’obbligo di computare nella quota di riserva
anche i lavoratori che risultavano disabili prima dell’instaurazione del rapporto lavorativo,
indipendentemente dal fatto che gli stessi fossero stati assunti tramite il collocamento obbligatorio,
purché con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, o minorazioni ascritte
dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978, o con disabilità
intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Si ricorda, infine, che il D.Lgs. n. 185/2016, correttivo al Jobs Act, ha aumentato la sanzione per le
aziende che non rispettano, nei tempi previsti, l’obbligo di assunzione obbligatoria a 153,20 euro
per ogni lavoratore disabile non assunto e per ogni giorno di lavoro non prestato, secondo
determinati criteri.
INPS
NESSUNA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2017
È stato pubblicato sulla G.U. n. 274 del 23 novembre 2016 il decreto ministeriale 17 novembre
2016 riguardante la perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2016 e il valore definitivo
per l’anno 2015.
Alla fine di ciascun anno con decreto ministeriale viene stabilita, in base alla variazione del costo
della vita accertata dall’Istat, la variazione percentuale, in via provvisoria, da applicarsi per l’anno
in corso sull’importo mensile dei trattamenti previdenziali e assistenziali, nonché la percentuale di
variazione definitiva da applicare per l’anno precedente, in sostituzione di quella previsionale.
In particolare il decreto del 17 novembre prevede che:
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la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2015
è determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2016.
la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2016
è determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2017, salvo conguaglio da effettuarsi in
sede di perequazione per l’anno successivo.
INPS
PAGAMENTO DELLE PENSIONI SECONDO GIORNO DEL MESE
Dal prossimo mese di gennaio 2017, per i pensionati italiani e per quelli residenti all’estero (per i
quali il pagamento delle pensioni verrà effettuato attraverso Citibank) cambierà la data di
erogazione delle pensioni slittando al secondo giorno utile “bancabile” di ciascun mese e non più
quindi il primo giorno (articolo 6 del Decreto legge 21 maggio 2015, n. 65).
La novità riguarderà: i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di
accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL.
Ciò comporta che il pagamento della rata di gennaio 2017 avverrà il 3 gennaio 2017 e anche i ratei
dei mesi successivi, se non saranno introdotte modifiche alla norma, avverranno sempre il secondo
giorno “bancabile” del mese.
INPS
REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE
CONVIVENZE
L’Inps, con il messaggio n. 5171 del 21 dicembre 2016, fornisce alcuni chiarimenti circa la
regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze.
La legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016, disciplina le unioni civili tra
persone dello stesso sesso, nonché le convivenze di fatto, in particolare l’articolo 1:
1. ai commi da 1 a 35 regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso;
2. ai commi da 36 a 65 regolamenta le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite
stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate
da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
3. ai commi da 66 a 69 fornisce le disposizioni in ordine alla copertura finanziaria del
provvedimento, nonché al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale e assistenziale derivanti
dalle unioni civili.
Al riguardo, l’articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, con riferimento alle unioni civili,
dispone che “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento
degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si
riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini
equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti
nonché’ negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle
parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Pertanto, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni
pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo,
maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell’applicazione
delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.
Inoltre, l’articolo 1, commi da 66 a 69, della legge in esame prevede la copertura finanziaria degli
oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni relative alle unioni civili, nonché la comunicazione
da parte dell’Inps al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dei dati relativi agli oneri di natura
previdenziale ed assistenziale derivanti dall’attuazione della diposizione in esame, al fine di
consentire il relativo monitoraggio da parte del predetto Dicastero.
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INAIL
RIVALUTAZIONE DEGLI INDENNIZZI DEL DANNO BIOLOGICO E RIVALUTAZIONE
L’Inail ha pubblicato la circolare n. 49 del 16 dicembre 2016, con la quale fornisce nuove
disposizioni in materia di rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico
derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Gli importi aggiornati degli indennizzi hanno la decorrenza del 1° luglio 2016.
La legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua
delle prestazioni economiche erogate dall’Inail a titolo di indennizzo del danno biologico derivante
da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1º luglio di
ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail ai sensi dell’articolo
13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’ Inail, sulla
base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.
Lo stesso comma precisa che gli incrementi annuali si aggiungono a quello complessivo del
16,25%, derivante dalla somma delle percentuali dei due aumenti straordinari citati in premessa, e
si applicano agli indennizzi dovuti dall’Inail ai sensi della Tabella indennizzo danno biologico di cui
al citato decreto ministeriale 12 luglio 2000.
Rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2016.
In base alla nuova previsione legislativa, l’Istituto ha avviato l’iter per la rivalutazione degli importi
degli indennizzi dovuti con decorrenza 1° luglio 2016.
Per l’anno 2015, tuttavia, l’Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei
prezzi al consumo pari a – 0,1%, che avrebbe comportato un adeguamento in negativo delle
prestazioni in questione.
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