[doc. web n. 1764691] Provvedimento del 15 ottobre 2010 IL

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[doc. web n. 1764691] Provvedimento del 15 ottobre 2010 IL
[doc. web n. 1764691]
Provvedimento del 15 ottobre 2010
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 5 luglio 2010, presentato da XY (rappresentato e difeso dagli
avv.ti Enrico Storari, Luigi Manzi e Andrea Manzi) nei confronti di Gianluca Felici in qualità di titolare
del sito internet "wingchunverona.it", con il quale il ricorrente – maestro della scuola europea di Kung Fu
"Lok Yiu" Wing Chun di cui il resistente è stato allievo – nel lamentare un inidoneo riscontro
all'interpello preventivo, ha ribadito l'opposizione all'ulteriore trattamento dei dati personali che lo
riguardano relativi a due fotografie ritraenti il medesimo e il resistente "in occasione di uno stage di arti
marziali tenutosi a Verona alla fine degli anni '90" pubblicate sul predetto sito internet relativo ad una
scuola di Wing Chun diversa dalla propria (e di cui ora il resistente è istruttore); rilevato che il ricorrente
ha contestato la liceità di tale pubblicazione poiché avvenuta senza il proprio consenso e ha chiesto di
porre a carico del resistente le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9 luglio 2010 con la quale questa Autorità, ai
sensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha
invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;
VISTA la memoria pervenuta via fax il 15 settembre 2010 con la quale il resistente, rappresentato e
difeso dall'avv. Sabrina Fortuna, nel rilevare che l'incontro con il ricorrente ha rappresentato un momento
della propria formazione, iniziata nel 1988 e proseguita con lo studio di diverse discipline che lo hanno
portato all'insegnamento della predetta arte marziale, ha ribadito di ritenere lecita, a corredo del proprio
curriculum, la pubblicazione on-line delle fotografie in argomento, ritraenti momenti diversi "di una
manifestazione sportiva-seminario", da lui stesso organizzata, nell'ambito della quale gli è stato
consegnato dal ricorrente il diploma di istruttore dell'associazione europea di cui questi è maestro;
rilevato che il resistente, a conferma del lecito utilizzo delle foto, ha rappresentato che una delle due
immagini – quella relativa alla consegna del diploma – "e la descrizione dell'evento sono state utilizzate
(…) anche dal sig. XY per documentare in Germania lo svolgimento della medesima manifestazione sulla
rivista "Insider", rivista di settore" di cui lo stesso ricorrente è responsabile;
VISTE le memorie del 28 luglio e 22 settembre 2010 con le quali il ricorrente, nel ribadire l'opposizione
formulata, ha sostenuto che la manifestazione nell'ambito della quale sono state scattate le foto non era un
evento pubblico, rappresentando nuovamente che, a proprio avviso, "la pubblicazione della propria
immagine sul sito internet che promuove il Wing Chun di un'altra scuola (…) è un fatto increscioso, un
abuso della propria immagine per mere finalità pubblicitarie"; ciò, in particolare, tenuto conto che il sig.
Felici non è più parte dell'associazione europea di cui è maestro il ricorrente né istruttore della predetta
scuola di Wing Chun; rilevato inoltre che il ricorrente ha sottolineato la diversa natura della pubblicazione
delle foto sulla rivista tedesca all'epoca dei fatti, rispetto alla loro diffusione oggi, alla luce dei "differenti
percorsi di vita "marziale" seguiti dalle parti (…) e quindi degli opposti interessi e/o diritti che oggi (…)
si contrappongono";
VISTA la nota pervenuta via fax il 28 settembre 2010 con la quale il resistente ha ribadito la propria
posizione, insistendo sul carattere pubblico della manifestazione nell'ambito della quale sono state
raccolte le foto;
RILEVATO che le immagini oggetto di contestazione ritraggono tanto l'interessato quanto il resistente e
sono state raccolte, con il consenso delle parti, nel corso di una manifestazione a carattere sportivo
organizzata in un luogo aperto al pubblico; rilevato che le stesse – contrariamente a quanto evocato dal
ricorrente – non appaiono tali da recare pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro dello
stesso, attestando soltanto un fatto storicamente avvenuto quale la sua partecipazione, nel 1999, alla
predetta manifestazione e la consegna, in tale occasione, di un attestato al resistente;
RILEVATO inoltre che il trattamento dei dati personali del ricorrente contenuti nelle foto in questione
risulta effettuato lecitamente per attestare un momento della formazione del resistente (le fotografie in
questione sono pubblicate in un'apposita sezione del sito dedicata alle esperienze di questi e riportano
l'anno in cui l'evento è stato organizzato e nessun riferimento anagrafico del ricorrente) e che lo stesso
non presupponeva il consenso del ricorrente, tenuto conto dell'occasione in cui i dati sono stati raccolti e
del ruolo ricoperto dal sig. XY nell'ambito del settore di riferimento del sito internet in cui le immagini
sono pubblicate (art. 136 cit.; v. anche art. 97 l. n. 633/1941, secondo cui "non occorre il consenso della
persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio
pubblico coperto (…), o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse
pubblico o svoltesi in pubblico");
RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondato il ricorso;
RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.
196);
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento
del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE
a) dichiara infondato il ricorso;
b) dichiara compensate le spese tra le parti.
Roma, 15 ottobre 2010
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli