CSA gasolio autotrazione depositi interni
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CSA gasolio autotrazione depositi interni
INDICE Art. 1 - OGGETTO E QUANTITA’ DELLA FORNITURA Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO Art. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA Art. 4 - LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA E DOTAZIONE AUTOMEZZI CHE VERRANNO DESTINATI ALLA CONSEGNA DELLA FORNITURA A CIDIU SERVIZI S.P.A. Art. 5 - DOCUMENTAZIONE DELLA CONSEGNA Art. 6 - SPESE DI SPEDIZIONE E TRASPORTO Art. 7 - NORME DI SICUREZZA Art. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Art. 9 - MODALITA’ DI PAGAMENTO - FATTURAZIONE Art. 10- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO Art. 11 - VINCOLO GIURIDICO Art. 12 - PENALI Art. 13 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 15 - INVARIABILITA’ RIBASSO Art. 16 - GARANZIE Art. 17 - RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO ED ASSICURAZIONI Art. 18 - VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE, SEDE O INDIRIZZO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO E VARIE Art. 19 - CONTROVERSIE Art. 20 - RINVIO Art. 21 – TRACCABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 2 Art. 1 - OGGETTO E QUANTITA’ DELLA FORNITURA Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto la fornitura, in misura forfettaria, di gasolio minerale per autotrazione 10 ppm a basso tenore di zolfo, secondo le caratteristiche tecniche ed i requisiti della Norma UNI EN 590/10 ultima edizione, destinato al funzionamento degli automezzi e macchine operatrici aziendali, con le seguenti ulteriori limitazioni: • acqua e sedimenti : max 0,05% • zolfo : max 10 ppm (gasolio BTZ 0,001%) • peso specifico a 15° : 0,835 kg/dmc +/- 3% • temperatura alla consegna : max 20° La Ditta appaltatrice si impegna a fornire alla CIDIU SERVIZI S.p.A., (di seguito denominata “Azienda”), per un periodo di mesi 24, il quantitativo presunto annuo di litri 800.000 di gasolio da autotrazione 10 ppm a basso contenuto di zolfo, per un importo complessivo biennale presunto pari ad € 1.700.000,00 al netto di tutte le imposte ed oneri fiscali. Tale quantitativo complessivo presunto potrà variare in più o in meno in relazione alle specifiche esigenze. L’Azienda non assume pertanto nessun impegno quantitativo di consumo mentre l’offerente rimane vincolato alla fornitura per tutta la vigenza contrattuale anche nel caso in cui la stessa risultasse di maggiore entità rispetto alle previsioni. Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO L’appalto decorrerà dalla data che verrà indicata nella lettera di aggiudicazione, indicativamente marzo 2011, e terminerà entro due anni da tale data. L’Azienda si riserva di avviare la fornitura nelle more della stipula del contratto di appalto. Il presente appalto avrà la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di comunicazione di aggiudicazione della fornitura. Nel caso in cui al termine del periodo, l’Azienda non fosse riuscita a completare la procedura di gara per un nuovo affidamento di fornitura, l’impresa aggiudicataria è tenuta a continuare la fornitura alle condizioni stabilite dal contratto scaduto, nel tempo strettamente necessario a completare la procedura ed in ogni caso per un periodo non superiore a mesi 6. Art. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA La Ditta appaltatrice si impegna a fornire il combustibile gasolio da autotrazione – con le caratteristiche ed entro i valori stabiliti nella norma UNI EN 590/10 e nel rispetto delle disposizioni di legge cogenti in vigore per tutta la durata dell’appalto. Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo del gasolio è quello definito dalle norme EN ISO 20846:2004 ed EN ISO 20884:2004. Si precisa che da aprile ad ottobre dovrà essere fornito gasolio estivo, da novembre a marzo dovrà essere fornito gasolio invernale. Il gasolio invernale fornito dovrà sopportare le temperature esterne, da – 18° a – 21° e non dovrà provocare sedimenti o morchie tali da inficiare l’efficienza del motore degli automezzi. 3 L’Azienda si riserva il diritto di far prelevare, in occasione delle singole forniture, campioni del combustibile da sottoporre ad esame di laboratorio al fine di verficarne corrispondenza delle specifiche tecniche a quelle delineate nel presente capitolato. Tutte le spese inerenti le analisi sono a carico della Ditta appaltatrice. Qualora il risultato delle analisi di un campione prelevato fossero contrastanti con le prescrizioni del presente capitolato, l’Azienda applicherà dei confronti della Ditta le penali di cui al seguente articolo 12. Art. 4 - LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA E DOTAZIONE AUTOMEZZI CHE VERRANNO DESTINATI ALLA CONSEGNA DELLA FORNITURA La consegna del gasolio per autotrazione sarà effettuata in tempi diversi in relazione alla capacità dei serbatoi aziendali sotto indicati cui è destinata ed in base alle indicazioni, anche telefoniche, fornite in merito dal responsabile/i aziendale/i del servizio. La consegna dovrà essere effettuata entro il termine di volta in volta stabilito dal predetto responsabile del servizio e, comunque, non oltre 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta stessa (tramite fax), fatta salva l’eventuale causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 1256 cod. c.c. Non verranno considerate nel conteggio le ore cadenti nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali. Le forniture dovranno essere effettuate franco i seguenti depositi interni: Collegno (TO) - Via Venaria, 64 (cisterna interrata da 9.000 litri); Rivoli (TO) - Via Simioli, 50 (cisterna esterna da 8.500 litri. Druento (TO) – Strada Cassagna s.n. c/o Punto Ambiente s.r.l. (cisterna esterna da 9.000 litri) Resta inteso che l’Azienda si riserva la facoltà di richiedere forniture da consegnarsi presso altri eventuali recapiti aziendali, ubicati in Provincia di Torino, segnalati all’aggiudicatario e/o di escludere uno o più citati depositi. Il prodotto deve essere consegnato, esente da ogni spesa di trasporto tutti i giorni lavorativi, dalle ore 8,30 alle ore 17,30, sabato compreso dalle ore 8,30 alle ore 12,30. La Ditta appaltatrice è tenuta a preavvisare il tecnico del servizio competente (o altro soggetto che verrà indicato dall’Azienda), del giorno ed ora in cui darà corso ai singoli rifornimenti. Il servizio svolto dall’Azienda risulta essere di pubblica utilità pertanto per nessuna ragione potrà essere interrotta la fornitura, pertanto deve essere garantita la fornitura del prodotto anche per il periodo delle ferie estive e/o invernali. La ditta aggiudicataria assume l’obbligo di effettuare la fornitura di prodotto con regolarità e continuità in periodi di difficoltà ed emergenza, garantendo quindi priorità all’Azienda, in qualsiasi circostanza ed evenienza. Nel caso di mancato rispetto dei termini di consegna relativi ad ogni singola consegna di cui al capitolato verranno applicate le penali previste. 4 L’aggiudicatario dovrà inviare all’Azienda automezzi autorizzati per il trasporto di carburante, conformi a tutte le norme di sicurezza e dotati di contalitri debitamente piombato dall’Ufficio Metrico competente, e comunque in regola con la normativa vigente in materia. Art. 5 - DOCUMENTAZIONE DELLA CONSEGNA Il materiale dovrà viaggiare con tutta la documentazione prevista dalla legge in materia di trasporto di carburanti, le date di consegna devono risultare da d.d.t. o D.A.S., su cui il personale incaricato dall’Azienda deve porre in evidenza eventuali manchevolezze constatate nel prodotto fornito all’atto della consegna, il d.d.t. deve essere controfirmato dalle parti. Unitamente al d.d.t. o D.A.S. e tutti gli altri documenti previsti dalle norme di legge deve essere consegnato all’Azienda lo scontrino rilasciato dal contalitri montato sull’autobotte riportante i litri erogati. Il suddetto scontrino verrà controfirmato dall’incaricato dell’Azienda, previo verifica della correttezza dei litri scaricati. L’Azienda si riserva di procedere al controllo del peso della fornitura mediante sottoposizione al proprio sistema di pesatura. Art. 6 - SPESE DI SPEDIZIONE E TRASPORTO Tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi sono a carico dell’aggiudicatario. Deterioramenti per negligenza in conseguenza del trasporto etc… conferiscono all’Azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno dell’aggiudicatario. Art. 7 - NORME DI SICUREZZA L’aggiudicatario durante le operazioni di scarico del carburante presso le sedi operative dell’Azienda dovrà adottare tutte le cautele ed accorgimenti nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di leggi vigenti, sollevando sin d’ora l’Azienda da ogni responsabilità civile e penale, inoltre sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli eventuali danni che dovessero derivare dalle operazioni di scarico, pertanto la ditta aggiudicataria dovrà inviare autobotti dotate di attrezzature idonee per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, ed in particolare le prescrizioni della normativa per il trasporto di merci pericolose (ADR) vigente. I veicoli della ditta aggiudicataria adibiti al trasporto ed allo scarico del carburante oggetto del presente capitolato, circoleranno per quanto necessario per effettuare le operazioni di scarico all’interno delle sedi operative dell’Azienda a proprio rischio e pericolo e risponderanno degli eventuali danni provocati a persone o cose. Per le prestazioni di cui al presente appalto l’impresa aggiudicataria dovrà seguire e rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni e la cartellonistica all’interno dei luoghi di lavoro nonché le attività previste nel documento “prevenzione infortuni”. L’Azienda, all’inizio del rapporto contrattuale, fornirà idonea documentazione relativa ai rischi specifici presenti nei siti, che dovrà essere restituita firmata dall’impresa aggiudicataria. 5 L’impresa dovrà procedere ad informare, formare e rendere edotto il proprio personale ed accettare tutti gli aggiornamenti e/o nuove procedure che verranno redatte nel caso di evoluzioni normative da parte dell’Azienda. L’impresa aggiudicataria, prima dell’inizio del rapporto contrattuale fornirà all’Azienda il proprio Piano di sicurezza per sviluppare per quanto di rispettiva competenza gli adempimenti conseguenti, oltre alla nomina del RSPP e del Medico Competente. Il Piano di sicurezza dovrà essere compatibile con le procedure in atto presso i siti dell’Azienda; in caso di parziale incompatibilità, la ditta dovrà provvedere alle relative modifiche. Art. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE La fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che presenterà il maggior sconto euro/litro sul prezzo al netto di IVA, rilevato dal bollettino quindicinale emesso dalla C.C.I.A.A. “Rilevazioni dei prezzi all’ingrosso”, sulla piazza di Torino, alla seguente voce : • • • • Capitolo 17 (combustibili liquidi e solidi) Paragrafo 17.12 (gasolio per autotrazione – max 0,001% di zolfo) Fascia da 5.001 litri a 10.000 litri Prezzo medio pagamento differito a 30 gg. Nel caso di offerte uguali, esperita la procedura per l’ulteriore ribasso di cui all’art. 77 del R.D. 827/24, si procederà all’estrazione a sorte se gli sconti risultassero ancora uguali. Le imprese concorrenti sono vincolate all’offerta presentata per 180 giorni, con decorrenza dal termine di presentazione dell’offerta. L’Azienda non assumerà verso i concorrenti obbligo alcuno, se non a seguito di aggiudicazione da parte dell’Azienda stessa, oltre all’acquisizione di idonea documentazione ai sensi della normativa antimafia vigente e della cauzione definitiva. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l’Azienda non aggiudicasse la presente gara, nulla è dovuto alle imprese concorrenti per le spese sostenute in relazione alla partecipazione. Art. 9 – MODALITA’ DI PAGAMENTO - FATTURAZIONE Il pagamento dei corrispettivi avverrà a seguito di presentazione da parte della Ditta di regolari fatture, da tenere distinte per sede operativa ove viene depositato il gasolio. Per quanto riguarda la somministrazione del carburante fornito alla Società del gruppo PUNTO AMBIENTE s.r.l., dovrà essere emessa da parte della Ditta relativa fattura intestata alla suddetta Società. I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni, fine mese data fattura, a seguito di verifica della fornitura erogata rispetto alle previsioni contrattuali e della regolarità del DURC. La Ditta provvederà a fatturare le quantità consegnate sulla base del prezzo del gasolio per autotrazione, rilevato dal listino quindicinale emesso dalla C.C.I.A.A. di Torino, come 6 indicato al precedente art. 8, che dovrà essere allegato obbligatoriamente alla fattura, riferito al periodo di ogni singola consegna del prodotto. In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte dell’Azienda, il termine di pagamento verrà sospeso, dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell’eccezione di inadempimento. In tal caso la Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni, né altra pretesa. Art. 10- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto. Nel caso in cui la Ditta appaltatrice venga incorporata in altra Azienda, nel caso di cessione d’azienda o ramo d’azienda e/o negli altri casi in cui la Ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà dell’Azienda risolvere il contratto qualora venga dimostrata l’incapacità del nuovo soggetto di fare adeguatamente fronte alla fornitura con le modalità dell’aggiudicatario originale. E’ altresì vietato il subappalto. Art. 11 - VINCOLO GIURIDICO L’aggiudicazione della fornitura è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni richieste nel capitolato e nel disciplinare di gara. Mentre l’offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’Azienda non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica, compreso l’esito positivo delle pratiche antimafia di legge. Qualora l’aggiudicatario non provveda entro 10 gg. dalla data di trasmissione via fax della comunicazione di avvenuta aggiudicazione all’invio dei documenti richiesti nel disciplinare comprovando pertanto i requisiti per l’ammissione alla gara e/o non perverranno tutti i documenti l’Azienda procederà alla revoca dell’aggiudicazione. Nel suddetto caso l’Azienda provvederà all’incameramento della cauzione provvisoria e si riserva altresì il diritto all’indennizzo del danno derivante dall’inadempimento contrattuale ed il diritto al rimborso dei maggiori costi anche in relazione all’affidamento ed all’acquisto da terzi della fornitura. Qualora si verificasse quanto sopra l’Azienda avrà la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che seguirà in graduatoria quale miglior offerente, addebitando all’aggiudicatario inadempiente tutti i maggiori costi sostenuti. Art. 12 - PENALI Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato speciale d’appalto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, l’Azienda, fatto salvo 7 ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applicherà alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo pari al 5% sino ad un massimo del 10% del valore della fornitura richiesta. Nel caso di ritardo sul giorno prestabilito della consegna verrà applicata una penale pari al 5% del valore della fornitura richiesta per ogni giorno di ritardo successivo alla data prevista di consegna, per un massimo di 4 gg. solari. L’Azienda si riserva comunque la facoltà di acquistare il prodotto con le caratteristiche richieste nel presente capitolato presso qualsiasi altro fornitore ai fini dell’espletamento del regolare servizio di pubblica utilità. L’importo relativo a detta fornitura, anticipato dall’Azienda, sarà fatturato alla Ditta aggiudicataria e la relativa fattura dovrà essere saldata entro 30 gg. dalla data di emissione e comunque prima del pagamento della fattura emessa dalla Ditta fornitrice relativa al periodo successivo la mancata consegna del prodotto. Per ritardi superiori a 4 (quattro) giorni l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto, restando a carico dell’aggiudicatario inadempiente, anche gli eventuali maggiori oneri che l’Azienda dovesse sopportare per l’affidamento e l’acquisto presso altra ditta del prodotto oggetto della presente gara. Nel caso in cui la quantità del prodotto non corrisponda a quanto richiesto e/o, in ogni caso non siano stati rispettati i parametri previsti dalla normativa vigente, verrà applicata una penale pari al 10% del valore della fornitura. Resta salva la facoltà da parte dell’Azienda di chiedere al fornitore lo svuotamento completo della cisterna ed il successivo riempimento, con una quantità analoga a quella prelevata, con prodotto che rispetti le specifiche previste dal presente capitolato speciale. Eventuali cause di forza maggiore che impediscono la regolare fornitura dovranno essere documentate e comprovate dalla Ditta appaltatrice, comprese quelle imposte da disposizioni delle autorità competenti. L’eventuale applicazione di penali non esime la Ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti o ad errata esecuzione di manovre durante i rifornimenti che possono causare anche danni ambientali. E’ fatto salvo ogni ulteriore diritto di rivalsa da parte dell’Azienda per colpa del fornitore. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, da parte dell’Azienda, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 6 (sei) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta ferma la facoltà dell’Azienda, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della cauzione di cui al successivo art. 13. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso inutilmente tale termine l’Azienda si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sul deposito 8 cauzionale. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo. Art. 13 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA Ai fini della partecipazione alla gara d’appalto è prevista la costituzione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta. Come previsto dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. a garanzia degli obblighi derivanti dal capitolato o per eventuale risarcimento di danni, nonché per il rimborso delle spese che l’Azienda. dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatti dell’aggiudicatario a causa di inadempimento a quanto previsto nel capitolato, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva entro 10 gg. solari dalla data di trasmissione via fax della comunicazione di aggiudicazione, per l’importo stabilito dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Come sopra indicato la garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’intera fornitura da parte dell’Azienda, pertanto lo svincolo della suddetta garanzia potrà essere effettuato solo dopo la ricezione da parte dell’Azienda del suddetto documento. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Si precisa che la mancata costituzione della presente garanzia come dettato dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006 determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Azienda che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria d’aggiudicazione. Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L’Azienda avrà la facoltà di considerare risolto il contratto, salva ed impregiudicata ogni altra azione di Legge nei seguenti casi: - totale o parziale cessione di contratto a terzi o subappalto a terzi senza la preventiva autorizzazione dell’Azienda; - cessione di ditta; - cessione d’attività; - concordato preventivo; - fallimento; - per motivi di pubblico interesse, se documentati e giustificati; - frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali previste nel presente capitolato; - applicazione nei confronti dell’aggiudicataria di provvedimenti di cui all’art. 5 della L. 123/2007; - non rispondenza della fornitura a quanto richiesto nel capitolato; 9 - rifiuto della ditta fornitrice di sostituire la fornitura respinta; - qualora si verifichi una ritardata consegna oltre i 4 gg. come espressamente previsto dall'art.12 del capitolato; - non rispondenza del prodotto alle norme previste dalla legislazione vigente in materia; - non rispetto delle norme di sicurezza e di tutela alla salute dei lavoratori al momento dello scarico del prodotto; - applicazione di un numero superiore a 20 penali; - violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l’Azienda. da qualsiasi azione e pretesa relativa all'espletamento di quanto previsto nel capitolato. Nel caso in cui l’aggiudicatario trascurasse ripetutamente o in modo grave gli adempimenti previsti nel presente capitolato, il contratto si intenderà risolto ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.1456 del Codice Civile con diritto dell’Azienda, senza altro avviso, di procedere all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni danno patito anche in relazione ai maggiori costi relativi all'affidamento ed all'acquisto presso terzi della fornitura. Art. 15 - INVARIABILITA’ RIBASSO Lo sconto euro/lt. proposto in offerta in sede di gara rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Art. 16 - GARANZIE La fornitura oggetto della presente gara deve rispondere alle norme di legge vigenti. L’aggiudicatario assume la piena responsabilità riguardo all’idoneità del prodotto fornito ad essere utilizzato su motori diesel, senza alcun danneggiamento dei componenti del motore e dei sistemi di alimentazioni, iniezione, lubrificazione, raffreddamento e scarico ad esso connessi, l’aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento di eventuali danni imputabili al prodotto. In tale evenienza l’Azienda provvederà all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti. Art. 17 - RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO ED ASSICURAZIONI L’aggiudicatario è direttamente responsabile di eventuali danni arrecati agli automezzi in relazione alla presente fornitura, come specificato anche all’articolo “garanzie”. Inoltre l’aggiudicatario è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o a cose direttamente imputabili a vizi o difetti della fornitura o derivanti da fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori nell’esecuzione del contratto. E’ fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di mantenere l’Azienda sollevata ed indenne da azioni legali di terzi e richieste risarcitorie per danni avanzati da terzi danneggiati nonché da citazioni in giudizio per violazioni di disposizioni di legge in conseguenza di difettosità o non conformità alle prescrizioni di legge di tutta o parte della fornitura di cui al presente capitolato. 10 Ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per i danni che, in relazione all’espletamento della fornitura o a cause di essa conseguenti e/o connesse, derivassero all’Azienda e/o terzi, sia a persone che a cose, si intende senza riserve od eccezioni a totale ed esclusivo carico della Ditta appaltatrice, senza possibilità di rivalsa sull’Azienda. La Ditta appaltatrice contrarrà, prima dell’inizio della fornitura, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti dall’espletamento della fornitura, con i seguenti massimali per sinistro: • euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone; • euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a cose. Copia della polizza dovrà essere consegnata al competente ufficio dell’Azienda prima dell’inizio della fornitura. Resta ferma l’intera ed esclusiva responsabilità della Ditta appaltatrice anche per gli eventuali danni eccedenti i massimali di cui sopra causati all’Azienda e/o terzi sia per danni a persone che per danni a cose. La Ditta appaltatrice si assume altresì ogni responsabilità per danni ecologici o ambientali dovuti all’errata qualità del prodotto fornito e/o negligenza nell’esecuzione della modalità della fornitura. Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di dare notizia a tutto il personale interessato. L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o a cose conseguenti all’espletamento della fornitura o a cause ad esso connesse e/o conseguenti. Art. 18 - VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE, SEDE O INDIRIZZO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO E VARIE Ogni variazione di ragione sociale, sede o indirizzo, dovrà tassativamente essere comunicata all’Azienda. L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni vigenti o che saranno emanate in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato. Art. 19 - CONTROVERSIE Per ogni controversia che sorgesse tra le parti per la fornitura di cui al presente capitolato è competente esclusivo il foro di Torino. Art. 20 - RINVIO Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d’appalto, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili. 11 Le parti danno reciprocamente atto che la fornitura oggetto del presente capitolato speciale d’appalto potrà subire modificazioni/integrazioni durante il periodo di vigenza del medesimo in dipendenza del mutamento del quadro normativo di riferimento nazionale e regionale. In tal senso le parti si obbligano sin d’ora al rispetto della normativa di riferimento vigente durante tutto il periodo di validità del presente capitolato speciale d’appalto, invariate restando le quantificazioni economiche dei corrispettivi e le loro modalità di computo come previste nello stesso. Art. 21 - TRACCABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L’appaltatore si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati dall’appaltatore alle commesse pubbliche. L’Azienda effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall’appaltatore nei termini di cui all’art. 3 comma 7 della legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste. L’appaltatore nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell’appalto siano effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero di altri strumenti idonei a costituire la piena tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del presente contratto. PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO : Per la Ditta : _____________________________________ (firma del legale rappresentante) 12