Sono il responsabile del servizio di anestesia e rianimazione di una

Transcript

Sono il responsabile del servizio di anestesia e rianimazione di una
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
www.health-management.it
1
OGGETTO
REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO – STANDARD DI PERSONALE
QUESITO
(posto in data 20 giugno 2013)
Sono l'anestesista responsabile di una casa di cura accreditata.
Ai sensi e per effetto della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39 che
riprende la norma nazionale sui requisiti di accreditamento delle case
di cura, mi è stata imposta l'assunzione di un assistente, dipendente
a tempo indeterminato, che aveva un precedente contratto libero professionale.
Da più parti mi viene segnalato, ma non ho trovato riferimenti, che detta
norma non ha obbligo di attuazione e che forse c'è stato anche un
pronunciamento della Corte Costituzionale. Peraltro, altre case di cura
non hanno proceduto con assunzioni.
RISPOSTA
(inviata in data 3 luglio 2013)
La norma richiamata nel quesito fissa i requisiti tecnici che devono
essere posseduti dalle case di cura per l’autorizzazione alla gestione,e
costituisce applicazione a livello regionale del decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1997, atto di indirizzo e coordinamento
in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche
e private. Per quanto concerne specificamente il servizio di anestesia e
rianimazione la norma prevede l’obbligo di un assistente specializzato
nella disciplina , con rapporto di lavoro dipendente, ogni 90 posti letto
(o frazione) di specialità chirurgiche. Dai dati pubblicati sul sito web
del Ministero della Salute, aggiornati al 2010, risulta che la casa
di cura presso la quale opera il medico che ha posto il quesito, ha
complessivamente 101 posti letto dei quali 94 effettivamente utilizzati.
In relazione alla articolazione della struttura per specialità il numero
complessivo di posti letto di specialità chirurgiche non può essere
maggiore di 90, per cui l’applicazione della norma citata comporta
l’obbligo di un anestesista dipendente (oltre al responsabile, che può
peraltro avere anche un rapporto di collaborazione professionale).
CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici
www.cimoasmd.it
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
www.health-management.it
2
In materia di accreditamento la Regione ha adottato molti successivi
provvedimenti, tra i quali particolare rilievo riveste il decreto assessoriale 17 giugno 2002 avente ad oggetto Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.
In tale provvedimento vengono definiti in maniera puntuale i requisiti
strutturali ed organizzativi minimi che devono essere posseduti
dalle strutture sanitarie, pubbliche e private, quale prerequisito per
l’accreditamento istituzionale.
Evidente appare nel testo l’enfasi che è data ai requisiti strutturali,
impiantistici e tecnologici, che vengono definiti in maniera analitica,
mentre per i requisiti organizzativi, al di là dei requisiti generali che
riprendono in larga misura quelli definiti dal DPR 14 gennaio 1997,
viene utilizzata, indifferentemente per le diverse tipologie di servizi,
una formula del tutto generica (ripresa tra l’altro dal citato DPR) che
appare più come l’enunciazione di un principio che come standard
riferibile alle specifiche attività.
Nel caso ad esempio del reparto operatorio si legge:
Ogni struttura erogante prestazioni deve prevedere i seguenti requisiti
organizzativi:
- la dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve
essere rapportata alla tipologia e al volume degli interventi chirurgici;
l'attivazione di una sala operatoria deve comunque prevedere almeno
un medico anestesista, due chirurghi e due infermieri.
I dati disponibili sembrano escludere che nella casa di cura di cui si
parla nel quesito sussista l’obbligo dell’assunzione di un anestesista,
considerato che dalla carta dei servizi risulta che oltre al responsabile
il servizio di anestesia e rianimazione dispone di altri tre medici.
Laddove peraltro nessuno dei tre avesse con la casa di cura un
rapporto di dipendenza l’applicazione della norma citata comporta
l’obbligo di procede all’assunzione di un anestesista.
CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici
www.cimoasmd.it
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
www.health-management.it
3
RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 GENNAIO 1997
atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte
delle strutture pubbliche e private
SERVIZI DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE
la dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve
essere rapportata alla tipologia dell'attività svolta e al volume
complessivo degli interventi chirurgici effettuati.
REGIONE SICILIA
legge regionale 8/11/1988 n. 39
Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private
per l' autorizzazione alla gestione
g) Personale medico del servizio di anestesia e rianimazione.
Il servizio di anestesia e rianimazione è obbligatorio in tutte le case
di cura private che ricoverino ammalati di forme morbose pertinenti
alla chirurgia generale e a specialità chirurgiche.
Deve essere previsto un responsabile del servizio con rapporto
di lavoro dipendente a tempo pieno o definito o con rapporto
di collaborazione professionale coordinata e continuativa, e almeno
un assistente dotato di specializzazione nella disciplina ogni 90 posti
letto di chirurgia e specialità chirurgiche o frazione, con rapporto
di lavoro dipendente a tempo pieno o definito.
Deve essere assicurato il servizio di pronta disponibilità di un
anestesista rianimatore.
CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici
www.cimoasmd.it